L’UE è un’Unione Doganale, il che significa che non vi sono barriere doganali tra i paesi membri e che tutti questi hanno in una tariffa doganale comune per le merci importate. Inoltre, una volta pagati i dazi doganali e superata l’ispezione per l’ottemperanza delle condizioni per l’importazione, le merci importate sono libere di circolare all’interno del resto dell’UE senza ulteriori controlli doganali.
Tutti i prodotti sono classificati mediante un codice tariffario doganale, contenente informazioni sulle aliquote dei dazi e su altre imposte connesse all’importazione ed esportazione, così come qualsiasi misura di protezione applicabile (per esempio l’antidumping), le statistiche del commer-cio estero, le formalità di importazione ed esportazione ed altri requisiti non tariffari.
Per lo sdoganamento, devono essere presentati i seguenti documenti:
- fattura commerciale, contenente tutte le informazioni di base, come: nome ed indirizzo dell’importatore e dell’esportatore, descrizione delle merci (nome, qualità, ecc.), quantità delle merci, valore unitario, valore complessivo degli articoli, valore complessivo fatturato e moneta usata per il pagamento, termini dello stesso, consegna e mezzo di trasporto.
- dichiarazione di valore in dogana, che deve essere presentata qualora il valore delle merci importate ecceda i 20.000,00 €.
- documenti di trasporto.
- elenco degli imballaggi, che è un documento commerciale che contiene informazioni sugli articoli importati e dettagli sull’imballaggio di ogni spedizione (peso, dimensioni, problemi di gestione).
- dichiarazione doganale d’importazione: tutte le merci importate nell’UE devono essere dichiarate alle autorità doganali dei rispettivi stati membri attraverso questo documento, che deve essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’UE. Il modulo per la dichiarazione d’importazione comune a tutti gli stati membri è denominato “Documento Amministrativo unico” (SAD), nel quale vanno inserite le seguenti informazioni: dati dei soggetti che prendono parte alle operazioni (importatore, esportatore, rappresentante, ecc.); regime o controllo doganale; dati identificativi delle merci (codice Taric, peso, unità), ubicazione ed imballaggio; informazioni riguardo ai mezzi di trasporto; dati sul paese d’origine, sul paese di esportazione e di destinazione; informazioni commerciali e finanziarie (Incoterms, valore fatturato, moneta di fatturazione, tasso di cambio, assicurazione, ecc.); lista dei documenti associati al SAD (licenze di importazione, attestato d’ispezione, documento d’origine, documento di trasporto, fattura commerciale, ecc.); dichiarazione e metodo di pagamento delle tasse d’importazione (dazi, IVA, accise, ecc.).
La tassazione - esclusi i dazi doganali - è stabilita dagli stati membri, con l’unico limite - riguardante il mercato interno (ovvero: esportazioni all’interno dell’unione doganale) - di non imporre, direttamente o indirettamente, sui prodotti degli altri stati membri, nessuna tassazione interna superiore a quella imposta, direttamente o indirettamente, su prodotti interni simili.
Dazi doganali: sono calcolati sulla base della dichiarazione del valore in dogana e dipendono dal tipo di vino e dal tipo di imbottigliamento. Alcuni paesi terzi (per esempio il Cile) con il quale l’UE ha concluso accordi bilaterali, godono di esenzioni o riduzioni dei dazi (qui l’elenco).
Accise: Il vino diventa soggetto ad accisa non appena viene prodotta o importato nell'UE. L’imposta, però, può essere sospesa e non va pagata fino a quando il prodotto è immesso al consumo, ossia fino al momento in cui i prodotti non sono più in regime di sospensione dell'accisa. Si noti che per poter produrre, tenere in deposito o trasportare prodotti soggetti ad accisa senza essere tenuti a pagare l'imposta (in regime di sospensione dell'accisa) occorre un'autorizzazione speciale del paese in questione. Le accise vengono pagate da:
- la persona o l'impresa che è il depositario autorizzato del luogo in cui la merce è prodotta, spedita o ricevuta;
- qualsiasi altra persona che ha determinato l'uscita dei prodotti dal regime di sospensione dell'accisa;
- la persona che dichiara l'importazione, se le merci sono importate e non immediatamente poste in regime di sospensione.
Per poter trasportare le merci mantenendo la sospensione dell'accisa (che verrà pagata dall'ac-quirente nel paese di destinazione in base alle aliquote previste in tale paese), il venditore deve: (i) fornire una garanzia contro i rischi di trasporto; (ii) inviare all'autorità competente un documento amministrativo elettronico attraverso il sistema informatizzato per il controllo dei movimenti (EMCS); al contempo l’acquirente deve (iii) confermare nel sistema EMCS entro 5 giorni la-vorativi il ricevimento della merce.
Chi vende vino a consumatori nel proprio Stato membro è tenuto ad applicare i diritti di accisa secondo le aliquote del proprio Stato; mentre se lo vende via internet ad un consumatore in un altro Stato, è tenuto a pagare i diritti di accisa secondo le aliquote del paese in cui vive il consumatore.
La legislazione UE non impone aliquote minime di accise sul vino (diversamente da quanto accade, ad esempio, con la birra), il che significa che gli Stati membri sono liberi di applicare, o meno, le accise. La quantificazione dettagliata delle accise sul vino in ogni stato UE si trova qui.
Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): le aliquote variano da un paese UE all’altro; è, quindi, necessario controllare caso per caso. Al momento, le aliquote IVA variano da un minimo del 17 % (Lussemburgo) ad un massimo del 27% (Ungheria).