La Distribuzione del Vino in Germania

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Il mercato tedesco del vino

A differenza dei suoi tre principali concorrenti nella vinificazione – U.S.A., Francia ed Italia – la Germania non è altrettanto patriottica quando si tratta di consumo di vino, bensì di vedute piuttosto internazionali. Poiché la produzione nazionale fatica a soddisfare il consumo della popolazione, la Germania è uno dei maggiori importatori di vino in Europa – seconda soltanto al Regno Unito – con importazioni di valore pari a € 2,6 miliardi (corrispondente al 20% del flusso totale di importazioni degli Stati membri dell’Unione Europea). Questo aspetto offre ottime opportunità ai produttori e fornitori intenzionati ad accedere al mercato europeo.

Come proteggere il marchio

I produttori di vino possono proteggere al meglio i propri marchi mediante la registrazione. In Germania, tale protezione è disponibile grazie a marchi europei (disciplinati dal Regolamento (UE) 2017/1001) e, in alternativa o in aggiunta, a marchi tedeschi. Questi ultimi sono registrati presso l’Ufficio tedesco marchi e brevetti – semplicemente online, via DPMAdirektPro o DPMAdirektWeb (in tedesco). I costi sono piuttosto bassi: il prezzo di base è di € 290,00 per la trasmissione elettronica e di € 300,00 per l’invio cartaceo. Una volta registrato, il marchio è protetto per dieci anni senza che siano dovuti ulteriori oneri. Detto periodo di protezione può essere esteso per un ulteriore decennio previo pagamento di un prezzo di rinnovo. Il processo di registrazione è breve e, in particolare, occorre meno tempo rispetto alla registrazione di un marchio europeo. Previa richiesta, la protezione di un marchio tedesco può essere altresì estesa ad altri Paesi, presentando istanza alla WIPO.

L'etichetta del vino secondo le regole tedesche

I Paesi vitivinicoli, inclusa la Germania, hanno una lunga tradizione nell’ambito della disciplina dell’etichettatura, riconosciuta dal legislatore europeo. Infatti, la regolamentazione europea dell’etichettatura del vino (ossia, il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione riguardante le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli) lascia agli Stati membri vinificatori una certa libertà d’azione.

Se, da un lato, i sistemi di classificazione del vino della maggior parte dei Paesi europei si basano sul sistema francese AOC (“Appellation d’Origine Contrôlée”), ossia sul luogo di origine del vino, corrispondente al logo europeo “PDO”, “Protected Designation of Origin”, la Germania attribuisce il maggior valore alle uve più mature. In condizioni climatiche così rigide come quelle che si registrano in Germania è difficile raggiungere alti livelli di maturità, che viene appositamente misurata con un rifrattometro. Pertanto, ai vini ottenuti dalle uve più mature viene attribuito il valore più alto.

Questo diverso sistema di classificazione influenza la disciplina dell’etichettatura che è stata a suo tempo considerevolmente modificata dal Regolamento 753/2002 (abrogato dal Regolamento 607/2009, a sua volta abrogato dal Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione). Quest’ultimo ha sostituito il precedente “principio di divieto” (in base al quale qualsiasi informazione non espressamente previsa dalla legge non poteva essere menzionata sulle etichette dei vini) con un approccio più liberale che esclude soltanto le informazioni fuorvianti o fraudolente. Inoltre la nuova disciplina in materia di etichettatura ha distinto tra informazioni obbligatorie (quale la qualità del vino, classificata in ordine ascendente dal comune “Wein” al “Landwein”, per arrivare al “Qualitätswein” e, infine, ai vini di miglior qualità, noti come “Prädikatswein”) e dettagli facoltativi, quale l’anno di raccolta. Ne consegue che le etichette tedesche, contenenti specifiche sul livello di qualità (o grado di maturità delle uve), varietà di uve e regione d’origine, sono note per essere alcune delle più intricate al mondo.

Come esportare il vino in Germania

All’interno del mercato unico UE le procedure per la vendita di vini sono semplificate dalla fondamentale libertà di circolazione delle merci (cfr. art. 28 TFUE) e da una normativa tendenzialmente armonizzata. Gli adempimenti doganali e commerciali che i produttori europei devono espletare per poter importare vino in Germania si distinguono a seconda dei soggetti tra cui avviene la vendita: da un lato il produttore, agevolato se di piccole dimensioni (ossia, con una produzione di vino inferiore a 1.000 hl/anno) e dall’altro, tipicamente, un importatore grossista oppure un consumatore finale (acquirente tramite corrispondenza, catalogo, e-commerce, etc.).

L’importazione di vino proveniente da Paesi extra-UE sul mercato tedesco, invece, è sempre soggetta al rilascio di una conferma di commerciabilità e di una relazione analitica da parte di uno dei laboratori ed agenzie specificamente approvati e riconosciuti dai Paesi extra-UE. Il rilascio di un permesso di importazione di vini in Germania avviene quando esami ufficiali ivi condotti dimostrano che il prodotto vinicolo nel suo complesso (che comprende il vino stesso ma anche la sua funzione, il contenitore, l’etichettatura e l’imballaggio) è conforme ai regolamenti europei ed alla normativa tedesca (ex art. 32 del regolamento tedesco WeinÜV).

Inoltre, in base alla nuova legge tedesca sugli imballaggi (Verpackungsgesetz , “VerpackG”), entrata in vigore l’1 gennaio 2019, i produttori di materiali di imballaggio B2C, sia europei che extra-europei, prima di immettere sul mercato tedesco detti materiali, devono registrarsi:

A tal proposito occorre specificare che la definizione di “produttore” è alquanto ampia ed include importatori e distributori che introducono imballaggi sul mercato tedesco per la prima volta. Anche gli imballaggi B2C sono definiti in modo altrettanto ampio, come il materiale tipicamente smaltito come rifiuto presso:

Sdoganamento, imposizione e tassazione del vino sul mercato tedesco

I consumatori di vino hanno un notevole vantaggio in Germania, rispetto ai consumatori di altre bevande alcoliche: il consumo è esente da accise. Invece, le bevande a base di vino frizzante sono soggette ad accise sin dal 1902, quando l’Imperatore Guglielmo II le ha introdotte per finanziare la propria flotta: attualmente, esse ammontano a € 51/hl (ettolitro) se la percentuale di volume alcolico del vino frizzante è inferiore a 6% ed a € 136/hl se è superiore a 6% (ex art. 2 della legge Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz, “SchaumwZwStG”). Esenti da accise sono altresì i vini frizzanti chiusi con tappo e gabbietta.

L’imposta sul valore aggiunto (“IVA”) si applica al consumo di tutti i tipi di vino, con l’aliquota ordinaria del 19%. L’aliquota minima del 7% si applica soltanto alle vendite di generi di prima necessità (ad es. acqua e latte), in base all’art. 12 della legge sull’IVA (Umsatzsteuergesetz, “UstG”).

Il vino biologico in Germania

La viticoltura tedesca sta attraversando uno sviluppo molto dinamico, portato avanti soprattutto da una giovane generazione di vinificatori nota come “Generazione Riesling”, introdotta dall’Istituto Tedesco del Vino (DWI) dodici anni fa e che conta oggi oltre 500 componenti. Forti della propria tradizione, essi utilizzano nei vitigni e nelle cantine tecniche speciali che agiscono in modo delicato sul vino e sull’ambiente, unitamente a sistemi di comunicazione e di marketing all’avanguardia, applicati dal design delle etichette alle moderne enoteche ed agli eventi, per mirare alla qualità ed attrarre anche consumatori più giovani.

Un numero crescente di produttori di vino tedeschi presta oggi sempre maggiore attenzione ai principi di coltivazione biologica e biodinamica, estesa attualmente ad un’area di oltre 8.000 ettari, più che triplicata rispetto a dieci anni fa. Questo nuovo trend ha incrementato la consapevolezza dei consumatori e la domanda per la qualità, la regionalità e l’autenticità. I consumatori in Germania sono particolarmente attenti all’impatto della produzione di cibo e bevande sull’ambiente. I commercianti all’ingrosso ed al dettaglio, dall’altro lato, mirano altresì a prevenire qualsiasi danno all’immagine che una cooperazione con una produzione non sostenibile potrebbe comportare. Per questo motivo, anch’essi sono sempre più coinvolti nella gestione sostenibile delle risorse naturali da parte dei loro fornitori.

Le disposizioni normative applicabili sono previste, inter alia, dai Regolamenti (CE) 606/2009 sui prodotti vitivinicoli e 834/2007, relativo alla produzione biologica.

I contratti per la distribuzione del vino in Germania

Di seguito sono elencati i punti chiave per la negoziazione di un contratto per la distribuzione del vino:

  • Scegli la rete di vendita più efficace. Il diritto tedesco consente di utilizzare qualsiasi tipo di canale distributivo, inclusi l’agenzia, la concessione di vendita (o distribuzione), la commissione ed il franchising. La scelta tra queste strutture dipende dalle proprie esigenze, in particolare se: 
    • si desidera avere l’intermediario alle proprie dipendenze e/o tenerlo sotto stretto controllo, ad es. stabilendo il prezzo di rivendita (allora si opti per un dipendente o un agente),
    • si vuole mantenere un margine alto (allora occorre scegliere un dipendente, un agente o un commissionario),
    • si intende minimizzare il rischio (allora è bene esternalizzarlo ad un concessionario o ad un franchisee),
    • si mira ad estendere la distribuzione dei propri prodotti senza investire proprio capitale, staff o tempo, ricorrendo ad un supporto esterno ma con il proprio marchio e know-how (anche in questo caso, la scelta migliore sarebbe per un concessionario od un franchisee).

Per un quadro generale, si veda l’articolo "Germany – Distribution agreements".

  • Attenzione alle indennità. Al momento della fine del rapporto, potrebbe essere – obbligatoriamente – previsto il pagamento di un’indennità dovuto a fronte dei benefici sostanziali tratti dai clienti apportati dall’intermediario di commercio. Tale indennità è dovuta per legge agli agenti, in certi casi viene riconosciuta anche al distributore / concessionario: rimandiamo al proposito all’articolo "Germania – Indennità di fine rapporto del distributore").
  • Legge applicabile e giurisdizione. Le parti hanno libertà di scelta in entrambi i casi. In mancanza di tale scelta, ad un contratto per la distribuzione con un intermediario tedesco si applica la legge tedesca (art. 4 del Regolamento Roma I), mentre ai singoli contratti di vendita conclusi in adempimento al contratto di distribuzione si applicherebbe la legge del paese in cui ha sede l’esportatore, ivi inclusa la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili. Prima di adire un giudice, le Parti possono pattuire il ricorso alla mediazione o, in alternativa, all’arbitrato, soprattutto se desiderano mantenere riservatezza sulla questione.
  • Requisiti formali. Un accordo per la distribuzione di vino può essere concluso in forma scritta o orale e può anche derivare da un comportamento concludente. Non vi è obbligo di registrare tale accordo con un’autorità pubblica per garantirne la validità.
  • Esclusività. Le parti sono libere di stabilire l’estensione e l’eventuale esclusività dei diritti dell’intermediario di commercio. Per maggiore chiarezza, si suggerisce di stabilire espressamente nel contratto se, ad esempio, è previsto un diritto di esclusiva a favore del distributore. In tal caso, sarebbe opportuno che il contratto specificasse altresì se il diritto di esclusiva impedisce al produttore / fornitore di vendere il proprio vino nell’ambito del territorio convenuto soltanto tramite un altro distributore / agente o anche direttamente.
  • Clausola di non concorrenza. Il produttore di vino ha diritto di chiedere all’intermediario di commercio di vendere soltanto i propri prodotti (e non anche quelli dei concorrenti). Tale clausola di non concorrenza richiede, comunque, la verifica delle leggi antitrust, soprattutto per quanto concerne il limite quinquennale previsto dall’art. 5, co. 1° del "Regolamento (UE) sugli accordi verticali e le pratiche concordate".
  • Obiettivi di vendita / Fatturato minimo. L’accordo di distribuzione dovrebbe contenere altresì determinati obiettivi di vendita e prevedere le conseguenze in caso di inadempimento di tali obblighi, come il diritto del produttore di recedere anticipatamente al contratto o di revocare l’esclusiva concessa.
  • Durata e Risoluzione. È bene stabilire espressamente nel contratto la durata e il periodo minimo di preavviso per lo scioglimento del rapporto contrattuale. Tali accordi dovranno essere verificati alla luce della legge applicabile al contratto, poiché potrebbero esservi norme inderogabili, quale il termine di preavviso (in particolare nel contratto di agenzia, ma anche nell’ipotesi di concessione di vendita). Per ulteriori dettagli rimandiamo all’articolo "Germany – Distribution agreements".

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