La Distribuzione del Vino in Slovenia

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Slovenia: il paese degli amanti del vino

La Slovenia è un paese con una storica tradizione nella produzione del vino. Infatti, nonostante sia relativamente piccolo (superficie di 20.271 km² e popolazione di 2,1 milioni), la Slovenia produce annualmente tra 800.000 hl e 900.000 hl di vino, con circa 17.500 acri di vigneti situati su ripidi pendii, che – da un lato – rendono la produzione di vino piuttosto costosa, dall'altro permettono la coltivazione di uve di alta qualità. Di conseguenza, la produzione di vino di qualità alta rappresenta il 70% dell'intera produzione, distribuita su tra tanti piccoli produttori che producono un vino di qualità eccellente (high-end), principalmente da uve bianche (68 % della produzione totale).

Dal punto di vista del consumo interno, la Slovenia registra valori procapite piuttosto elevati, anche se in lieve diminuzione.

Il volume delle esportazioni è aumentato negli ultimi anni, trascinato soprattutto dai vini di alta gamma. Le importazioni, invece, riguardano principalmente vini senza denominazione d'origine protetta e di fascia bassa: la carenza di tali vini nel mercato interno e l’alto consumo pro capite rappresenta un’ottima occasione di mercato per i produttori stranieri.

In sintesi: la Slovenia è un mercato piccolo, ma caratterizzato da un grande consumo e una produzione interna high-end. I consumatori locali hanno una buona consapevolezza nel consumo e certe nicchie di popolazione sono disposte a pagare per l'alta qualità, il che offre opportunità anche ai produttori di vino di fascia alta. Tutti questi elementi offrono diverse possibilità ai produttori, a patto che questi abbiamo una chiara strategia di commercializzazione dei propri prodotti e si affidino ai giusti distributori.

Registrazione del marchio sloveno o UE?

La protezione del marchio è molto importante non solo per evitare che terzi usino il marchio nel paese in cui si trova il produttore, ma anche per evitare che il distributore straniero debba affrontare reclami da parte di terzi che possono aver registrato il marchio in modo fraudolento in quel mercato specifico.

La registrazione del marchio è il primo passo per tutelare i propri diritti IP. Tre sono le strade possibili: la registrazione di (i) un marchio UE (protetto tramite l’EUIPO come marchio comunitario), (ii) un marchio internazionale (con estensione della registrazione da depositare presso la WIPO ai sensi dell'Accordo e del Protocollo di Madrid, dei quali anche la Slovenia è parte) o (iii) un marchio nazionale. La registrazione comunitaria offre diversi vantaggi (vedi qui in dettaglio) in tutto il territorio dell’UE ed è generalmente consigliabile, in quanto veloce ed economica. Però, i produttori che concentrano la propria commercializzazione solo su alcuni specifici paesi dovrebbero valutare anche la strada di registrare i propri segni distintivi nazionali come marchi nazionali in tali territori.

Per quanto riguarda la Slovenia, la domanda di registrazione del marchio sloveno deve essere depositata presso l'Ufficio Sloveno per la Proprietà Intellettuale (SIPO) che è un ente autonomo all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia. La registrazione dura 10 anni e ha i costi descritti di seguito: tassa di deposito EUR 100 per un massimo di 3 classi (più EUR 20 per ogni classe aggiuntiva) e tassa di registrazione per un massimo di 3 classi: EUR 150 (più EUR 50 per ogni classe aggiuntiva). La domanda presentata da un'entità straniera deve essere presentata tramite un agente di marchio registrato presso la SIPO. La registrazione è valida per 10 anni e può essere rinnovata ogni 10 anni successivi dietro pagamento della tassa di rinnovo di 150 EUR.

Come di consueto, prima di depositare la domanda di registrazione si raccomanda di svolgere delle ricerche di anteriorità al fine di verificare se lo stesso simbolo o uno simile siano già stati oggetto di registrazione in Slovenia. Tali ricerche non vengono eseguite d’ufficio dal SIPO, ma solo su richiesta. Il SIPO offre anche una piattaforma di ricerca gratuita digitale: il Database Server.

Prima di entrare nel mercato, oltre a registrare il marchio, è consigliabile registrare il vostro nome di dominio, per evitare che terzi rubino fraudolentemente il nome a dominio (il cosiddetto "cyber-squatting") e, di conseguenza, vi impediscano di utilizzarlo.

Etichettatura e classificazione: La legislazione dell'UE con alcune particolarità per la Slovenia

L'etichettatura dei vini venduti sul mercato sloveno è regolata dalla legislazione UE (già vista nella specifica Guida UE), che in Slovenia è stata implementata e applicata dalle disposizioni della Legge sul vino e dal Regolamento sull'etichettatura e l'imballaggio del vino.

Un requisito specifico della legge slovena (che non è previsto dalla legislazione UE) è che la classificazione per classe di qualità deve essere specificata sull'etichetta (ad esempio vino, vino spumante, vino di qualità, vino spumante di qualità, vino di qualità superiore, vino spumante di qualità superiore) ad eccezione dei vini senza indicazione del vitigno e dei vini senza denominazione di origine protetta o senza indicazione geografica. La legge richiede che ogni vino sloveno (della classe dei vini di qualità con la denominazione d'origine protetta, dei vini locali con un'indicazione geografica riconosciuta e dei vini con la denominazione della varietà di vite), prima di essere immesso sul mercato, deve essere sottoposto a una procedura di valutazione condotta da un'organizzazione di valutazione autorizzata.

Informazioni obbligatorie sull'etichetta (in lingua slovena): categoria del prodotto vitivinicolo, tipo di prodotto - nome del prodotto, contenuto alcolico (vol. %), volume nominale (l, ml, cl), contenuto di zucchero (obbligatorio solo per il vino spumante), origine, indicazione dell'imbottigliatore per il vino fermo e del produttore per il vino spumante, indicazione della menzione tradizionale per i vini a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, nome dell'indicazione geografica, numero di serie, nome dell'importatore per i vini importati, ingredienti allergenici (solfiti, proteine del latte o delle uova), numero della decisione di valutazione (se applicabile).

Oltre ai requisiti di cui sopra, possono essere indicate informazioni supplementari, come i dati geografici della zona di produzione, l'anno della vendemmia, il vitigno, le dichiarazioni aggiuntive per i vini a indicazione geografica protetta o a denominazione d'origine protetta, il colore del vino, le immagini della zona a denominazione d'origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta, l'indicazione di un certo tipo di produzione, indicazioni aggiuntive (tradizionali) (nome della cantina, dell'azienda agricola, della cantina,...), l'anno della vendemmia, i simboli dei sistemi di qualità UE (in cui il prodotto è integrato) ecc. Qualsiasi contenuto ingannevole è vietato.

Sdoganamento, dazi e tasse in Slovenia

La Slovenia fa parte dell'Unione doganale europea, quindi le procedure di importazione dai paesi non UE seguono le regole UE, mentre i vini provenienti da altri stati dell'UE (o già sdoganati in qualsiasi altro stato dell'UE) sono liberi di entrare nel mercato sloveno senza ulteriori controlli doganali.

I dazi doganali sono calcolati a livello europeo. Si prega di fare riferimento alla sezione UE.

Accisa: Secondo la legge slovena sulle accise, la base imponibile dell'accisa è di 0 euro per un et-tolitro di vino tranquillo e di 0 euro per un ettolitro di vino spumante.

Imposta sul valore aggiunto (IVA): in Slovenia ammonta al 22%.

Limiti della pubblicità del vino in Slovenia

La legge slovena che regola l'idoneità sanitaria dei prodotti alimentari vieta la pubblicità di bevande alcoliche con un contenuto alcolico superiore al 15% e prevede alcune limitazioni per le altre bevande alcoliche, come il divieto di pubblicizzare i prodotti lungo le strade; nelle istituzioni sanitarie, asili nido, sportive ed educative e nelle scuole materne e in determinate aree intorno ad esse; in TV e radio tra le 7 del mattino e le 9:30 di sera, ecc. Ulteriori restrizioni si applicano anche per quanto riguarda il contenuto delle pubblicità, come ad esempio: la pubblicità non deve incoraggiare l'uso eccessivo e incontrollato di alcol; la pubblicità non deve essere indirizzata ai minori e non deve mostrare persone che consumano alcol; la pubblicità non deve mostrare persone di età inferiore ai 25 anni, non deve suggerire o dare l'impressione che il consumo di alcol aumenti la capacità/efficienza fisica, migliori le capacità di guida o che conferisca il successo nella vita sociale o sessuale; la pubblicità non deve rappresentare la sobrietà e l'astensione dal consumo di alcol come valori negativi; ogni pubblicità deve includere un avviso previsto dalla legge.

Oltre alle restrizioni legali appena viste, vi sono anche delle restrizioni c.d. autoimposte, in quanto regolate dal Codice sloveno di pratica pubblicitaria adottato dalla Camera slovena della pubblicità. Inoltre, in Slovenia c'è un divieto assoluto di fornitura e vendita di alcol ai minori di 18 anni e ad altre persone che sono fortemente sospettate di acquistare le bevande alcoliche con lo scopo di darle ai minori. Inoltre, i negozi e i bar/ristoranti hanno limiti alla vendita e alla somministrazione di alcolici (divieto di vendita dalle 21.00 (eccezione per i bar/ristoranti) alle 7.00). Non è permesso vendere alcolici nelle macchine automatiche self-service.

Contratti per la distribuzione del vino in Slovenia

La distribuzione del vino non è soggetta a particolari restrizioni in Slovenia, pertanto si applicano le normative generali quindi, ad esempio, i prodotti alcolici possono essere ordinariamente rivenduti anche nei normali supermercati e negozi di alimentari.

La distribuzione del vino e degli alcolici avviene attraverso contratti di distribuzione commerciale e, tra questi, i più comuni sono i contratti di agenzia, gli accordi quadro di vendita e i contratti di distribuzione.

Importante premessa è che la Slovenia è firmataria della Convenzione di Vienna del 1980, che si applica pertanto alle vendite dei prodotti, salvo opt-out esplicito delle parti.

La legge slovena non richiede la forma scritta per gli accordi di vendita o distribuzione, tuttavia è fortemente consigliabile sottoscrivere un contratto scritto che contenga in modo esaustivo i rispettivi obblighi delle parti.

Ciò a maggior ragione per i contratti di distribuzione che in Slovenia - così come in quasi tutti i paesi europei - sono un contratto atipico, regolato quindi dall’applicazione per analogia delle regole dettate per tipologie contrattuali simili. Per questo motivo il contratto dovrà essere redatto in modo esaustivo, bilanciando correttamente gli interessi delle parti e regolando tutti gli aspetti del rapporto. Per ulteriori dettagli sull'accordo di distribuzione secondo la legge slovena, facciamo riferimento alla parte slovena della Guida alla distribuzione.

Il contratto di agenzia è specificamente regolato dal Codice delle obbligazioni sloveno, che attuano la direttiva Europea 86/653/CEE. Anche in questo caso rimandiamo alla parte slovena della Guida sui Contratti di Agenzia.

Per quanto riguarda le vendite online, rimandiamo invece alla parte UE di questa Guida, dal momento che in Slovenia si applicano direttamente le restrizioni in materia di diritto della concorrenza e limitazioni alla rivendita stabilite dalla normativa europea sui c.d. “accordi verticali”.

Qui di seguito riportiamo alcuni consigli di ordine generale da tenere in mente durante la negoziazione e la redazione di un accordo con la Slovenia:

  • avere un modello di business chiaro e preciso e, di conseguenza, definire chiaramente gli aspetti fondamentali dell'accordo (territorio, durata, elenco dei prodotti, trasferimento di proprietà, rischi ecc.);
  • tenere presente che l'attuale legislazione antitrust dell'UE proibisce varie clausole (per esempio: fissazione del prezzo di rivendita da parte del produttore; divieto generale di rivendita online; divieto di rivendita a consumatori di altri stati) che sono considerate dannose per la concorrenza dell'UE, perché limitano eccessivamente la libertà d'impresa dell'acquirente;
  • inoltre, il commercio elettronico sta guadagnando quote di mercato in Slovenia: è bene, quindi, avere un'idea chiara di come strutturare le vendite online e regolarle di conseguenza;
  • durata, risoluzione e terminazione del contratto. Stabilire la durata del contratto, il periodo di preavviso e la forma della disdetta, le condizioni per la risoluzione anticipata, e la disciplina del periodo di uscita / transizione, nonché i diritti e i doveri delle parti alla cessazione del rapporto contrattuale. Tali previsioni vanno verificate ai sensi della legge applicabile, poiché sovente vi sono norme di applicazione obbligatoria, come i periodi minimi di preavviso (ad esempio quelli previsti dalla Direttiva UE in materia di agenzia, ma che alcune legislazioni prevedono anche per i distributori) o l’indennità di fine rapporto (obbligatoria in UE a favore degli agenti commerciali);
  • legge applicabile e giurisdizione. In linea di principio, i tribunali sloveni riconoscono le clausole di scelta di legge e di giurisdizione, salvo casi eccezionali e molto limitati. Le sentenze dei tribunali di qualsiasi altro Stato UE sono automaticamente riconosciute ed eseguite in Slovenia secondo le norme del Regolamento UE 1215/2012 (così come – reciprocamente – avviene negli altri Stati UE per le sentenze slovene). L'arbitrato resta comunque una valida alternativa, soprattutto nei contratti di alto valore e quando c'è bisogno di riservatezza su qualsiasi controversia: la Slovenia è firmataria della Convenzione di New York del 1958, pertanto i lodi arbitrali stranieri sono riconosciuti in Slovenia ai termini e alle condizioni di tale Convenzione.

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