L'industria vinicola greca è un'industria tradizionale del settore primario nazionale, che comprende alcune grandi aziende vinicole, molte di medie dimensioni, ma anche cantine locali e associazioni di cooperative agricole. Le importazioni di vino dall'estero sono limitate, mentre nel mercato interno le grandi cantine controllano la maggior parte delle vendite di vino in bottiglia, offrendo i loro prodotti attraverso ampie reti di distribuzione in tutto il paese.
La contraffazione è un problema, anche quando si tratta di bevande alcoliche. Soprattutto nel settore vinicolo, la vendita, l'import-export e la distribuzione di "vini falsi" sono abbastanza comuni. La registrazione e l'applicazione del marchio sono naturalmente considerate le soluzioni più efficaci contro la contraffazione, pertanto, la registrazione dei marchi è di fondamentale importanza.
Avendo un ambito d’applicazione territoriale, un marchio registrato in Grecia sarà valido e protetto solo all'interno del paese. Tuttavia, si può acquisire una protezione nei 28 paesi dell'UE con un'unica domanda all'EUIPO, o – a livello internazionale – mediante la registrazione presso l’OMPI.
Nel caso si richieda la registrazione di un marchio nazionale, la procedura si conclude di norma entro 6-9 mesi, e le tasse per una domanda di marchio ammontano a € 110,00 per la prima classe e a € 20,00 per ogni sottoclasse. La registrazione può essere a tempo indeterminato, a condizione che il marchio venga rinnovato ogni 10 anni dopo il deposito. Per evitare il rigetto della domanda, il marchio deve avere caratteristiche distintive e descrittive, cioè non riguardanti solo la natura, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o il momento della produzione dei prodotti o altre caratteristiche dei prodotti o servizi da proteggere, e non deve essere divenuto di uso comune nella lingua corrente o in buona fede e negli usi commerciali consolidati.
In Grecia, la contraffazione è proibita e punibile sia in ambito civile che penale. Una volta registrato il marchio, il titolare acquisisce il diritto esclusivo di apporre il segno sui prodotti e/o sugli imballaggi, di immettere i prodotti sul mercato e di impedire a tutti i terzi che non abbiano il suo consenso di utilizzare nel commercio qualsiasi segno identico al marchio registrato, nonché di vietare anche solo il mero transito sul territorio greco di prodotti contraffatti che hanno come destinazione finale un altro paese.
La legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale prevede, in presenza di fondati sospetti di violazione della proprietà intellettuale, che le autorità doganali possano trattenere le merci o procedere alla loro distruzione se viene accertata la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.