La Distribuzione del Vino in Inghilterra

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Regno Unito: produzione e consumo del vino in continua crescita

La produzione e il consumo del vino nel Regno Unito hanno subito, negli ultimi anni, un incremento tale da segnare il passaggio della bevanda alcolica più consumata, dalla birra al vino.
L’espansione delle aree dedicate alla coltivazione del vino, ha consentito alla produzione di superare 117.000 ettolitri l’anno, con un aumento nel 2018 pari al 50% rispetto alla produzione dell’anno precedente.

Nonostante l’incremento del consumo del vino prodotto a livello locale, il 55% del vino consumato nel Regno Unito proviene dall'UE. I vini francesi e italiani hanno ottenuto il primato dei vini più importati nel 2019, in particolar modo il vino bianco e rosso rimangono in cima alla classifica dei vini preferiti dai britannici. Nello stesso anno, il valore delle importazioni dei primi cinque Paesi è stato di circa 2,17 miliardi di sterline britanniche, di cui 754 milioni provenienti dalla Francia e quasi 685 milioni provenienti dall’Italia.

I vigneti inglesi

La Food Standards Agency (FSA) è il dipartimento inglese, non ministeriale, responsabile della sicurezza e dell'igiene degli alimenti in Inghilterra, Galles e nell’Irlanda del Nord. Esso collabora con le autorità locali per far rispettare le normative sulla sicurezza alimentare e i suoi standard ed ha responsabilità in materia di etichettatura in Galles e nell’Irlanda del Nord.

Secondo la normativa, tutti i vigneti di dimensioni superiori a 0,1 ettari, e i vigneti più piccoli che operano commercialmente, devono essere registrati. Inoltre, i regolamenti sul vino specificano i dati che devono essere raccolti, comprendendo l'area del vigneto e le aree per le diverse varietà di viti coltivate.
Infine, ogni anno coltivatori e produttori devono compilare, rispettivamente, le dichiarazioni di raccolta e le dichiarazioni di produzione.

Questi dati hanno lo scopo di sostenere gli schemi di qualità del vino nel Regno Unito in termini di tracciabilità e di fornire al settore informazioni preziose, consentendo al Regno Unito di presentare dichiarazioni formali all’UE. I dati sulla produzione complessiva sono forniti alla Commissione europea.

Le dichiarazioni di produzione devono essere inviate entro la scadenza di gennaio di ogni anno.

L’etichetta per la vendita del vino in UK

Le disposizioni in tema di etichettatura del vino provengono in gran parte dalla regolamentazione europea. Questa normativa è stata implementata nel Regno Unito dal “The Food Information Regulations 2014” (FIR), nonché il “The Wine Regulations” del 2011, aggiornato nel 2019.

Il Regolamento Europeo No. 607/2009 fornisce norme dettagliate in materia di etichettatura e dispone i requisiti di verifica annuali per specifiche categorie di vini. Le informazioni obbligatorie per l’etichettatura, di cui si rimanda alla sezione Unione Europea, devono essere mostrate in un campo visivo e devono poter essere lette facilmente senza dover girare o ruotare il contenitore.

Le informazioni sugli allergeni e il numero di lotto devono essere visibili sul contenitore ma possono trovarsi in un diverso campo visivo.

Inoltre, sulla bottiglia dovrà essere presente una dichiarazione, di carattere di almeno 1,2 mm, sugli allergeni, se il contenuto di anidride solforosa supera i 10 mg / litro e se i residui di latte o uova superano 0,25 mg / litro.

L’etichetta può contenere ulteriori informazioni come ad esempio il colore del vino e il suo stile, tuttavia tali contenuti possono essere apposti a condizione che non siano in conflitto con le informazioni obbligatorie, che non vi sia alcun uso improprio di espressioni protette, e non vi sia alcun rischio d’informazione fuorviante per il consumatore.

Per i vini prodotti nel Regno Unito, i nomi "Inghilterra" o “Galles" possono essere sostituiti con “Regno Unito”. Per i vini ottenuti dalla miscelazione di vini di diversi Stati membri dell’UE, l’etichetta deve contenere la dicitura "Miscela di vini provenienti da diversi paesi dell'Unione Europea" o "Vino dell'Unione Europea”. Infine, se il vino è prodotto nel Regno Unito da uve raccolte in altri Stati membri, l’espressione deve essere “Vino ottenuto nel Regno Unito da uve raccolte in [Stato membro in cui è raccolto]”.

Si ricorda, infine, che il Regno Unito dall’1 gennaio 2021, istituirà i propri schemi d’indicazione geografica (IG). I sistemi di IG forniranno una serie di regole per proteggere i nomi geografici di alimenti, bevande e prodotti agricoli tra cui i vini. I sistemi del Regno Unito adempiranno i suoi obblighi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). I prodotti alimentari del Regno Unito non saranno etichettati come prodotti di origine “UE".

Pubblicità e promozione del vino in UK

In aggiunta al “Alcohol etc. (Scotland) Act 2010”, il quale si occupa di regolare i prezzi e le promozioni sulla vendita alcolica in Scozia, il Regno Unito prevede un codice pubblicitario (il codice “BCAP”) contenente sezioni specifiche sulle modalità di marketing promozionale dell’alcol.

In particolar modo, nelle rules 19.2 - 19.18, è disposto che gli annunci pubblicitari non devono:

  • presentare o incoraggiare comportamenti che rappresentano un consumo eccessivo di alcol, né dare suggerimenti sull'acquisto ripetuto di alcolici;
  • mostrare soggetti con una quantità eccessiva di alcol assunto, né incoraggiarne il comportamento;
  • ricondurre l’assunzione di alcol all’aumento di popolarità di chi lo assume, né mostrare che l'alcol possa migliorare le qualità personali, o ancora, che bere alcolici possa indurre al successo o ad una accettazione sociale;
  • presentare alcun riferimento che possa associare l'alcol all’audacia, o alla tenacia; 
  • relazionare l’alcol con il successo sessuale o la seduzione e devono, al contrario, precludere il collegamento tra l’assunzione di alcol e il romanticismo;
  • descrivere l'alcol come un elemento indispensabile o prioritario nella vita;
  • esibire l’alcol come strumento utile nell’affrontare momenti difficili o che il bere solitario non sporadico sia accettabile;
  • implicare che l'alcol abbia qualità terapeutiche né che sia in grado di cambiare l’umore, le condizione fisiche, il comportamento o che sia una fonte di nutrimento;
  • mostrare soggetti che bevono alcool nell’ambiente di lavoro.

Inoltre, le pubblicità per mezzo televisivo devono essere indirizzate a soggetti maggiori di 18 anni e non devono associare l’alcol alla cultura giovanile né avere come testimonial una persona o un personaggio il cui esempio sarà probabilmente seguito da quelli di età inferiore ai 18 anni.

Vendere vino in UK: licenze e tassazione

Chi intende produrre il vino con finalità di vendita deve possedere una licenza di accisa, nota come licenza di produttore di vino, autorizzata dalle autorità fiscali (HM Revenue & Customs, o HMRC).

Nel momento in cui il vino viene prodotto, ed ha un volume alcolico superiore a 1,2%, o qualora esso sia importato, diventa soggetto al dazio.

Dal 1 Febbraio 2019 il Governo UK ha stabilito le nuove accise sui beni alcolici, aumentando le tasse sul vino. Esse ammontano a circa £92/hl (ettolitro) se la percentuale di volume alcolico del vino è inferiore a 4%, £126/hl se non superiore al 5,5% e £297/hl se inferiore al 15%. L’imposta sul valore aggiunto (VAT) si applica al consumo di tutti i tipi di vino, con l’aliquota ordinaria del 20%.

Contratto di agenzia o distribuzione del vino in UK

Come in Italia o Francia, anche nel Regno Unito non esiste una legislazione specifica che regola i contratti di distribuzione aventi ad oggetto il vino, a maggior ragione trovandosi in un sistema di common law, in cui la teoria del contratto rimane sostanzialmente basata sul principio della autonomia negoziale dei contraenti e sul valore dei precedenti giurisprudenziali.

È importante quando si considera commercializzare un prodotto, essere consapevoli della differenza, in termini legali, tra un contratto di agenzia (“agency agreement”) ed un contratto di distribuzione (“supply agreement”).

L’accordo di distribuzione viene solitamente utilizzato quando un fornitore non ha presenza o rappresentanza in un determinato mercato o territorio. Un distributore è un soggetto che acquista beni da un fornitore (o da un produttore) e poi li rivende ai suoi clienti, aggiungendo un margine per coprire i costi e per trarne profitto.
Nel Regno Unito, non esiste un modello univoco per tali accordi, tuttavia, di norma i supply agreements:

  • coprono gli aspetti relativi agli ordini minimi di acquisto da parte del distributore;
  • stabiliscono il prezzo del prodotto;
  • fissano la durata del contratto;
  • stabiliscono se il rapporto contrattuale debba essere soggetto a clausola di esclusiva, per cui al distributore è vietato vendere o promuovere prodotti diversi da quelli acquistati dal fornitore; ed infine
  • indica la legge applicabile ed il foro competente in caso di controversie giudiziarie.

Un accordo di distribuzione ha somiglianze con il contratto di agenzia, tuttavia, la differenza principale tra le due forme è data dal fatto che nel contratto di distribuzione, il supplier acquista dal produttore e rivende all'utente finale (il cliente) per proprio conto, senza coinvolgere il fornitore/produttore, tranne per quanto riguarda la garanzia dello stesso fornitore o la garanzia e la responsabilità del prodotto.

Nell’agenzia, invece, il contratto a monte é tra l’agente e il fornitore (o produttore). Un agente è quindi un intermediario, coinvolto nella stipula di un contratto tra il fornitore/produttore ed il cliente del fornitore/produttore. L'accordo di solito stabilisce cosa farà l'agente, le modalità e come quest’ultimo verrà pagato (di solito in base ad una commissione). L'accordo di agenzia stabilisce i diritti e gli obblighi reciproci tra fornitore e agente, regola ad esempio la buona fede e può stabilire le modalità che l’agente deve rispettare per commercializzare al meglio i beni del fornitore.

In un contratto di agenzia, l'agente procura clienti per il fornitore e nel momento in cui vende beni, la proprietà dei beni passa direttamente dal fornitore al cliente. Infatti, a differenza del contratto di distribuzione, l’agente non possiede mai la merce che vende, ma agisce solo per facilitare la vendita del fornitore al cliente.

Dal punto di vista commerciale, il contratto di agenzia è preferibile laddove il fornitore desideri mantenere un rapporto stretto con il cliente, poiché, al contrario, il contratto di distribuzione allontana inevitabilmente il fornitore dal cliente finale. Tale strumento resta preferibile anche qualora il fornitore desideri mantenere un maggiore controllo delle condizioni di vendita dei suoi prodotti, in particolare per quanto riguarda il prezzo. Infatti, l’imposizione di un prezzo di rivendita ad un distributore è illegale ai sensi della legge sulla concorrenza del Regno Unito e dell’UE, mentre attraverso il contratto di agenzia il fornitore può validamente conservare la libertà di fissare il proprio prezzo di vendita.

Si noti, infine, che il rapporto tra un fornitore ed il suo agente o il distributore deve emergere in maniera inequivocabile dal contratto. La definizione iniziale di “Supply agreement" o “Agency agreement" non costituisce di per sé prova sufficiente della natura dell'accordo. In caso di controversie, sarà il giudice ad esaminare la sostanza dell’accordo tra le parti.

Le norme generali sul “supply agreement”, si ritrovano alla sezione 12 del “Sale of Goods Act 1979” e alla sezione 2 del “Supply of Goods and Services Act 1982” per quanto riguarda gli obblighi delle parti, mentre nel "Consumer Protection Act 1987” si delinea la garanzia dei prodotti difettosi.

In vista dei cambiamenti che si verificheranno con l’uscita del Regno Unito dall’UE, si stanno facendo spazio diversi accordi bilaterali mirati ad incrementare gli scambi tra i Paesi.

In attesa dell’accordo con il Giappone, nel 2019 è stato concluso un agreement tra Regno Unito e Stati Uniti sul “Trade in Wine”, il quale ha lo scopo di facilitare gli scambi di vino tra le parti e stabilisce che ciascuna parte, su richiesta, deve cooperare per aiutare l'altra a rendere disponibili ai produttori le informazioni relative ai limiti specifici delle sostanze contaminanti e dei residui estrani in vigore nel proprio territorio.

Gli effetti di Brexit sull’import del vino in UK

I negoziati per un accordo tra Regno Unito e UE, iniziati lo scorso marzo e che si concluderanno nell’ottobre 2020, saranno decisivi per delineare gli aspetti import-export del commercio del vino.

Sebbene sia molto probabile un accordo mirato ad agevolare gli scambi di prodotti di origine animale, prodotti agroalimentari, pollame, carni, e vini, ciò che attualmente è certo è che ci sarà un periodo di transizione di 9 mesi verso un nuovo sistema per l'importazione di vino da un paese terzo (UE).

Il governo inglese ha confermato che i controlli per l'importazione delle merci dall'UE saranno incrementati e che le imprese dovranno prepararsi per i nuovi controlli alle frontiere assicurandosi di disporre di un numero EORI (Economic Operator Registration and Identification).

Durante il periodo di transizione, si potrà importare il vino nel Regno Unito attraverso l’utilizzo di un documento “VI-1” che descrive in modo completo il vino importato. Dopo il periodo di transizione di 9 mesi, il modello VI-1 potrebbe non essere più valido.

Ci sono tuttavia delle esenzioni alla presentazione del documento VI-1, le quali continueranno ad essere valide anche dopo il periodo di transizione. Sarà infatti possibile importare vini nel Regno Unito o esportarli dal Regno Unito all'UE, senza la compilazione del modello citato qualora: 

  • il vino si trovi in contenitori etichettati fino massimo di 10 litri, con un tappo monouso, e per un massimo di 100 litri per spedizione;
  • il proprietario si sta trasferendo nel Regno Unito;
  • il vino spedito non superi i 30 litri a bagaglio per viaggiatore;
  • il vino venga spedito da una persona all'altra, fino a un massimo di 30 litri;
  • il vino sia importato a scopo di esperimenti scientifici e tecnici fino a un massimo di 100 litri;
  • il vino sia tenuto nei negozi a bordo di navi e aerei che operano nel trasporto internazionale;
  • il vino sia prodotto e imbottigliato nel Regno Unito, esportato e poi restituito al Regno Unito per essere venduto; 
  • il vino sia prodotto e imbottigliato nell'UE, esportato e quindi restituito all'UE per essere venduto;
  • il vino sia scambiato per scopi diplomatici in conformità con la Convenzione di Vienna o la Convenzione di New York.

Le autorità competenti nel settore saranno la DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) competente per l'emissione del form VI-1, tenuta, inoltre, a certificare che il vino sia conforme alle normative UE, e che sia stato prodotto utilizzando pratiche di vinificazione; e la FSA e Food Standards Scotland (FSS) responsabili dell'ispezione e della registrazione degli esportatori di vino.

Dopo essersi registrati presso la FSA o FSS, gli importatori riceveranno un numero WSB da fornire alla DEFRA nella richiesta del modello VI-1.

Vendita del vino in UK: quale giurisdizione e legge applicabile?

Concludere il contratto per iscritto garantisce diversi vantaggi, in primis quello di custodire e regolare tutti gli aspetti che le parti ritengono rilevanti, e quindi mitigare quindi il rischio di incorrere in eventuali violazioni.

Il contratto ha un valore economico proprio all’interno dell’azienda, ed è per questo che affidarsi a dei professionisti legali per la sua redazione è un investimento sulla prevenzione dei problemi commerciali piuttosto che sulla loro risoluzione.

Di norma, il contratto definisce le parti, l’oggetto e la durata, regola le modalità della prestazione, fissa il prezzo corrispettivo, stabilisce la presenza di clausole che limitano la concorrenza, e infine delinea la legge e la giurisdizione applicabile. Questo è fondamentale per stabilire le regole applicabili al contratto e l’individuazione del soggetto chiamato ad applicarle in caso di controversia.

Nell’ordinamento inglese, il principio di libertà di scelta della legge applicabile al contratto è stato riconosciuto dal “Contracts Act” del 1990, che ha ratificato la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ed ha sostituito le regole di determinazione della legge applicabile ai contratti sviluppate dal common law.

La peculiarità del diritto inglese è che esso riconosce l’autonomia delle parti nella scelta della legge applicabile al contratto, anche se la legge individuata non presenta alcuna connessione con quest’ultimo, a condizione che “l’intenzione espressa costituisca manifestazione di buona fede e non vi siano ragioni fondate su motivi di ordine pubblico che impediscano tale scelta”.

In assenza di previsione della legge regolatrice nel documento contrattuale, la Convenzione di Roma stabilisce come criterio sussidiario l’applicazione al contratto della legge del paese con il quale il contratto presenta il “collegamento più stretto”. In particolare, si assume che il collegamento più stretto si abbia con il Paese in cui, al momento della conclusione dell’agreement, la parte che deve fornire la “prestazione” ha la propria residenza abituale. Ciò porta, in assenza di patto tra le parti, all’applicazione della legge inglese sia nel contratto di agenzia con un agente operante in UK, sia nel contratto di distribuzione/concessione di vendita con importatore in Inghilterra.

La scelta del foro competente rileva sotto più aspetti: sempre di più i fori prediletti dalle imprese multinazionali sono quelli più celeri e più efficienti, come Londra, Ginevra e Vienna.

Ciò premesso, la scelta del foro competente in un contratto con agente o distributore / importatore in Inghilterra va presa caso per caso con l’ausilio di un legale esperto: se è vero che la giurisdizione inglese è più efficiente e consente di ottenere una sentenza in tempi rapidi, i costi per un contenzioso giudiziario in UK sono notevolmente superiori a quelli italiani.

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