La Distribuzione del Vino in Romania

Guida pratica

Cambia Paese
Romania

Romania: un mercato da scoprire

La Romania detiene un terzo del totale dei vigneti dell'UE, ma si colloca solo al sesto posto come produttore di vino nell'UE, ed esporta meno del 5% della sua produzione locale.

Grazie al suo territorio favorevole, alle vaste aree di vigneti poco sfruttate e ai prezzi contenuti dei terreni, la Romania rappresenta uno dei paesi dell'UE più attraenti per gli investimenti greenfield (creazione ex novo un’attività produttiva all’estero) e brownfield (per il controllo di un'impresa estera già esistente) nell'industria del vino e del turismo enologico, tant’è vero che gli inve-stitori stranieri hanno definito questo stesso vino come "una gemma nascosta che aspetta di es-sere scoperta da molti mercati di esportazione".

In termini di consumo, le importazioni di vino rumeno sono in costante aumento, ma l'attenzione si concentra sui vini di qualità inferiore, a basso prezzo, e soprattutto sugli assortimenti bianchi. Tuttavia, i Millennials sono più interessati ai vini di alta qualità e si prevede che questo settore crescerà nel prossimo periodo.

La tutela del marchio in Romania

Il diritto di marchio viene acquisito e tutelato mediante la registrazione presso l'Ufficio di Stato per le invenzioni e i marchi secondo le disposizioni della Legge n. 84/1998 relativa alla registra-zione dei marchi e delle indicazioni geografiche. La registrazione può essere richiesta presentando una richiesta che sarà pubblicata in un registro elettronico entro massimo 7 giorni. Nel termine di 2 mesi dalla data di pubblicazione, i terzi possono presentare opposizioni.

Precisiamo che un marchio può incorporare una DOC o una IGT solo se i prodotti per i quali il marchio è registrato rispettano la specificità della DOC/IGT, in caso contrario la registrazione sarà rifiutata.

La categorizzazione dei marchi segue la classificazione di Nizza, e l'Ufficio di Stato per le inven-zioni e i marchi è l’organo incaricato di esaminare la richiesta entro 6 mesi dal deposito. In caso di esito positivo della verifica, il marchio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dei Diritti di Pro-prietà Intellettuale e sarà registrato nel Registro dei Marchi.

I diritti di marchio sono validi per un periodo di 10 anni a partire dalla data di presentazione della richiesta e possono essere rinnovati per periodi di ulteriori dieci anni senza limite massimo. I marchi registrati presso l'Ufficio di Stato per le invenzioni e i marchi sono protetti solo sul territorio rumeno.

Essendo il sistema nazionale complementare a quello dell'Unione Europea, la protezione del marchio dovrebbe essere garantita anche a livello europeo. Pertanto, il marchio deve essere registrato presso l'Ufficio della Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea. Una volta registrato, lo stesso godrà di protezione in tutti gli Stati dell'Unione Europea ed è valido per un periodo di 10 anni, con possibilità di rinnovo. Si veda la scheda UE per ulteriori dettagli.

Etichettatura e classificazione del vino in Romania

L'etichettatura dei vini venduti sul mercato rumeno è disciplinata sia dalla Legge Europea, che dalla legislazione nazionale, la quale stabilisce requisiti aggiuntivi per le etichette rispetto a quelli previsti nel Regolamento (CE) NR. 491/2009, già visti nella sezione UE di questa guida.

Elementi aggiuntivi obbligatori per l'etichetta:

  • Volume nominale della bottiglia/confezione;
  • Indicazioni relative al numero di lotto che consentano di identificare la data di imbotti-gliamento;
  • Nel caso dei vini spumanti gassificati e dei vini frizzanti gassificati l'indicazione delle modalità di produzione: “ottenuta con l'aggiunta di anidride carbonica”;
  • Indicazioni relative alla presenza di: "solfiti" o "anidride solforosa", "uova", "proteine dell'uovo", "prodotti a base di uova", "lisozima d'uovo" o "ovoalbumina", "latte", "prodotti caseari”, "proteine del latte "o pittogrammi corrispondenti, se del caso;
  • Per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati e i vini spumanti aromatizzati, il tipo di prodotto, considerando la concentrazione zuccherina. Se, in funzione del tenore di zucchero del vino, quest'ultimo può rientrare in 2 categorie, si potrà scegliere quale delle categorie utilizzare.

Ricordiamo che il contenuto di zuccheri non può variare di oltre 3 gr/litro rispetto alla concentrazione indicata in etichetta.

Nel caso dei vini imbottigliati in Romania, il titolo alcolometrico dev’essere indicato sull'etichetta con caratteri di almeno 5 mm se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, e di almeno 3 cm se il volume è inferiore o uguale a 20 centilitri.

Ulteriori elementi facoltativi dell'etichetta:

  • Per quanto riguarda l’anno di raccolta - almeno l'85% delle uve utilizzate nella produzione deve essere stato raccolto in quello stesso anno.
  • I marchi.
  • Eventuali premi vinti dal vino in concorsi ufficiali, specificamente da quel lotto.
  • Colore specifico.

Alcuni elementi sono obbligatori e devono essere raggruppati nello stesso campo visivo in modo da essere chiaramente distinguibili da altre scritte o disegni.

Per i prodotti vinicoli prodotti in Romania, gli elementi dell'etichetta dovranno essere esposti in una o più lingue ufficiali dell'Unione Europea. Da sottolineare che una di esse deve essere obbligatoriamente la lingua rumena.

Il mancato rispetto delle norme relative all'etichettatura dei vini può portare al loro ritiro dal mercato.

Secondo le disposizioni previste dalla Legge del vino e dei vigneti, i vini rumeni devono essere imbottigliati in una delle forme di imballaggio utilizzate sul mercato internazionale per questi tipi di prodotti. Possiamo avere, quindi: vino in bottiglia, vino venduto sfuso, o vini bag-in-box.

Il caso particolare dei vini sfusi e bag-in-box

I vini venduti sfusi o in confezioni di tipo bag-in-box sono soggetti a particolari regole di vendita e commercializzazione. Ad esempio, i vini venduti sfusi trasportati in recipienti di capacità superiore a 60 litri devono essere accompagnati dal bollettino di analisi rilasciato dai laboratori autorizzati.

I vini spumanti, spumanti gassificati, vini frizzanti gassificati, vini frizzanti, vini spumanti gassificati DOC, ed i vini IGT non possono essere venduti ai consumatori come sfusi, ma solo imbottigliati.

Inoltre, la vendita di vini sfusi senza IGT o DOC o indicazione del tipo può essere effettuata in lo-cali dove non vengono venduti altri prodotti sfusi e solo dopo aver ottenuto una particolare auto-rizzazione in tal senso.

Denominazione di origine protetta e indicazioni geografiche protette in Romania

L'acquisizione della DOP e dell'IGT per i vini nazionali avverrà attraverso un certificato rilasciato annualmente dall'Ufficio Nazionale Vini e Vigneti.

Dal 1° aprile 2019 la Commissione Europea ha lanciato la piattaforma elettronica denominata eAmbrosia, una banca dati che contiene le indicazioni geografiche dei vini protetti in tutta l'Unio-ne Europea e che ha lo scopo di garantire una facile identificazione dei vini.

Al momento, la Romania ha più di 50 indicazioni geografiche nel Registro dei vini che sono già protette, oltre a più di 15 in attesa e 34 DOC che sono state riconosciute.

Pubblicità del vino sul mercato rumeno

In Romania, sono vigenti diverse disposizioni di legge che regolano la pubblicità di alcolici. Così, attraverso la legge n. 148/2000 relativa all'attività pubblicitaria, è vietata la pubblicità esplicita dei prodotti vitivinicoli sulla prima e sull'ultima pagina della stampa scritta e sui biglietti del tra-sporto pubblico. Inoltre, è vietato pubblicizzare i prodotti vinicoli in prossimità di scuole, ospedali o in luoghi pubblici destinati ai minori.

In aggiunta, il consiglio audiovisivo nazionale (organo nazionale regolatore del market audiovisivo “Consiliul Național al Audiovizualului”, CNA) stabilisce che tra le 6.00 e le 20.00 sono proibiti gli spettacoli televisivi in cui si consumano prodotti vinicoli, ed i programmi televisivi dedicati ai mi-nori non possono essere sponsorizzati da persone o aziende la cui attività principale sia legata alla produzione o alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

Sdoganamento, dazi e tasse per l'export del vino in Romania

Tassazione

La vendita di vino in Romania non è soggetta ad accisa, con un’esenzione, cioè quella del vino spumante, per la quale l’accisa è di circa 10,28 EUR/hl. Il Ministero delle Finanze modifica con cadenza annuale il valore della stessa.

L'IVA applicabile al vino, indipendentemente dalla categoria, è del 19%.

Licenze ed autorizzazioni

La vendita di bevande alcoliche in Romania può essere effettuata solo da enti che abbiano una licenza per la vendita all’ingrosso o al dettaglio. Le condizioni per ottenere la licenza sono:

  • l'esistenza di un magazzino in condizioni adeguate, dove le merci sono custodite;
  • disporre di mezzi per verificare se i prodotti sono contraffatti;
  • avere i codici NACE (classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità eu-ropea) relativi alla vendita di bevande alcoliche.

Per quanto riguarda il regime di sospensione dei dazi, è lo stesso presentato nella sezione UE di questa Guida, e prevede che il vino non possa essere trasportato in regime sospensivo a meno che l'acquirente rumeno non abbia ottenuto una delle seguenti autorizzazioni:

  • deposito fiscale per lo stoccaggio
  • destinatario registrato

Il rilascio delle due autorizzazioni di cui sopra è altamente regolamentato e subordinato al rispetto di determinati requisiti minimi di capitale sociale e di volume di vendite. Poiché, nella pratica, le autorità statali stabiliscono anche requisiti che non sono previsti dalla normativa fiscale, ma solo sulla base della prassi, raccomandiamo vivamente di affidarsi a consulenti in loco specializzati in materia.

I contratti per la distribuzione del vino in Romania

I contratti di distribuzione non sono espressamente regolati dalla legislazione rumena, pertanto le parti hanno una maggiore libertà di stabilire i parametri per la cooperazione. Ciononostante, ai produttori stranieri che vogliano accedere al mercato rumeno attraverso un distributore suggeriamo di prestare attenzione sui seguenti aspetti, che potrebbero essere decisivi nel lungo termine:

  • Avere un contratto scritto
    Sebbene un gentlemen's agreement (accordo informale) tra le parti non sia mai fuori moda, nel caso di un rapporto commerciale ricorrente, un contratto scritto è un autentico must, e dovrebbe contenere, almeno, le clausole elencate di seguito.

  • Assicurarsi che il distributore abbia le autorizzazioni e i permessi richiesti
    In generale, ciascuna parte è responsabile delle proprie imposte e accise relative al prodotto ven-duto, e l'entità che vende vino in regime sospensivo di accise in Romania può ritenere che la sua responsabilità cessa nel momento in cui i diritti di proprietà sul prodotto passano al distributore. Tuttavia, secondo la normativa fiscale rumena, in alcuni casi specifici, i venditori e rivenditori sono responsabili in solido per il pagamento delle accise. Così, ad esempio, il magazzino fiscale auto-rizzato che vende vino spumante in un regime doganale sospensivo, potrebbe essere obbligato a pagare l'accisa nel caso in cui il suo cliente non rispetti le disposizioni fiscali.
    Per questo motivo si consiglia di includere l'obbligo per il distributore di fornire al venditore copie delle sue autorizzazioni/permessi e di informare immediatamente lo stesso distributore in caso di scadenza o revoca.

  • Pagamento
    Il modello di business preferito dai venditori è quello in cui il distributore paga la merce in antici-po e ne assume immediatamente la proprietà. Tuttavia, in pratica, i venditori forniscono ai distri-butori termini di pagamento piuttosto lunghi, il che significa che per ridurre tale rischio di insol-venza i venditori spesso contraggono polizze di assicurazione del credito, oppure richiedono al di-stributore assegni in bianco a garanzia del pagamento. In alternativa, il venditore può mantenere i diritti di proprietà sui beni, ma trasferire il rischio al distributore in modo che, in caso di mancato pagamento, il venditore possa chiedere la restituzione dei prodotti.

  • Clausole sensibili
    Le clausole più delicate nei contratti di distribuzione sono: l’esclusiva, la fissazione dei prezzi che, in certi casi e a seconda del modello di business, potrebbero essere proibite dalle leggi rumene sulla concorrenza. Secondo il Consiglio della concorrenza rumeno (Consiliul Concurenţei, organo di controllo romeno della concorrenza), bisogna evitare l’applicazione delle seguenti disposizioni:
    • Disposizioni che regolano il prezzo di rivendita / il valore degli sconti e in generale l'inter-ferenza di qualsiasi tipo nelle politiche di prezzo/sconto del distributore 
    • Disposizioni che istituiscono un sistema di monitoraggio del prezzo di vendita del distribu-tore 
    • Disposizioni che regolano la possibilità del venditore di interferire con le campagne pro-mozionali e di marketing dell'acquirente, ecc.

  • Diritto applicabile e giurisdizione
    È essenziale che il contratto di distribuzione contenga non solo la scelta della legge applicabile, ma anche l’indicazione del tribunale o istituzione arbitrale competente.
    Il motivo per cui è importante definire la legge applicabile – nonostante il contratto contenga già tutti i termini commerciali – è che la legge scelta disciplinerà l'interpretazione del contratto, la sua formazione e la sua risoluzione, la responsabilità delle parti. In altre parole, le disposizioni previste dalla legge applicabile coprono tutti gli aspetti che le parti non hanno disciplinato nel contratto, oltre a sostituire automaticamente le disposizioni del contratto contrarie a norme inde-rogabili.
    La regola non scritta è che la parte che si assume il rischio commerciale più elevato, si assicura di conoscere la legge applicabile e di avere facile accesso al foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie.
    Si tenga tuttavia presente che in caso di vendita internazionale di merci, se sia il paese di residen-za dell'acquirente che quello del venditore hanno ratificato la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili del 1980, si applicherà quest'ultima in assenza di un'espres-sa deroga delle parti in tal senso. Ciò costituisce un dettaglio rilevante, perché la CISG contiene disposizioni speciali riguardanti (tra l'altro) la responsabilità delle parti o i rimedi che esse hanno a disposizione, che sono diversi dalla normativa del codice civile rumeno.

Contratto di agenzia per la vendita di vino

A differenza dei contratti di distribuzione, i contratti di agenzia sono espressamente regolati dal codice civile rumeno, cioè dagli articoli 2072-2095.

Nel caso della vendita del vino, i contratti di agenzia sono comuni solo nel caso dei preponenti che abbiano una presenza in loco e che possano ottenere le autorizzazioni necessarie per la vendita e lo stoccaggio del vino, e, soprattutto per l'accesso del vino al mercato rumeno in un regime so-spensivo di accise, perché, generalmente, l'agente – agendo come mero intermediario – non ha capacità di stoccaggio, né di ottenere le autorizzazioni richieste dalla legge rumena per la vendita.

Per i preponenti che non sono presenti in Romania, il contratto d'agenzia non rappresenta la scel-ta migliore e dovrebbero, invece, valutare la possibilità di concludere un contratto di distribuzione, lasciando così la maggior parte dei rischi commerciali e gli obblighi di ottenere l'autorizzazione in capo distributore.

Il contratto di agenzia ha una serie di particolarità:

1. La clausola di esclusività

Sia in teoria che in pratica il contratto di agenzia dovrebbe contenere una clausola relativa al ca-rattere esclusivo (o non esclusivo) del rapporto tra le parti in quel particolare territorio. In man-canza di tale clausola, il rapporto si presume a titolo non esclusivo.

L'esclusività può essere unilaterale, vale a dire solo per l'agente di essere obbligato a non agire per conto di altri preponenti sullo stesso territorio e per gli stessi beni o prodotti. In tal caso, la clausola deve essere formulata in modo da limitare la possibilità dell'agente di fornire servizi concorrenti ad altri non solo attraverso un contratto di agenzia, ma anche attraverso un contratto di lavoro o un contratto di intermediazione.

2. Il patto di non concorrenza

È quello con cui il preponente la possibilità dell'agente di promuovere la vendita dello stesso tipo di beni dopo la fine del contratto.

Secondo il codice civile rumeno, il patto di non concorrenza può riguardare solo il territorio incluso nel contratto di agenzia e solo i beni e servizi per i quali l'agente era autorizzato a negoziare. Il patto è valido per un massimo di 2 anni dopo la fine del contratto, e se le parti hanno previsto un termine superiore, questo verrà automaticamente ridotto a 2 anni.

Il preponente non può invocare il patto di non concorrenza quando il contratto d’agenzia cessa per uno dei due seguenti motivi: risoluzione unilaterale del contratto da parte del preponente, senza concessione del termine di preavviso (contrattuale o previsto dalla legge); risoluzione del contrat-to per inadempimento del preponente.

3. La provvigione e il suo calcolo

Le parti possono concordare il momento del pagamento della provvigione. Naturalmente il prepo-nente avrà interesse affinché il contratto preveda il pagamento al momento del pagamento del prezzo, sia per non dover anticipare di tasca propria i costi; sia per motivare l'Agente a riscuotere gli importi.

La provvigione è dovuta anche nel caso in cui il contratto concluso per opera dell'agente non sia stato interamente eseguito a causa dell’inadempimento di una delle parti.

Per quanto riguarda la modalità di calcolo, alla fine di ogni trimestre, il preponente deve inviare all'agente copia delle fatture inviate a terzi, nonché una descrizione del calcolo del valore della provvigione. Su richiesta dell’agente, il preponente deve comunicargli immediatamente le informazioni necessarie per il calcolo delle provvigioni, compresi i relativi rendiconti delle scritture contabili.

4. La durata e la cessazione

Come per la maggior parte dei contratti, anche nei contratti di agenzia è possibile stabilire una durata o, in alternativa, prevedere un tempo indeterminato. Bisogna tenere conto, tuttavia, che nel caso di un contratto concluso a tempo determinato, se le parti continuano a dargli adempi-mento dopo la scadenza, il contratto si intende automaticamente prorogato a tempo indetermi-nato, il che impatta sul preavviso che una parte deve inviare per recedere unilateralmente, nel senso che il periodo di preavviso inizialmente previsto (se previsto) nel contratto viene prolungato come di seguito specificato.

Per quanto riguarda il termine di preavviso, nel primo anno di contratto, dev’essere di almeno un mese. Se la durata del contratto è superiore a un anno, il preavviso minimo è aumentato di un mese per ogni anno aggiuntivo, con il limite massimo di 6 mesi.

Le parti possono derogare le disposizioni del codice civile e stabilire un termine di preavviso più lungo (superiore a 6 mesi), ma in tal caso è obbligatorio sia previsto a carico di entrambe le parti.

Possiamo aiutarti?



    Leggi la privacy policy di Legalmondo.
    Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.