A differenza dei contratti di distribuzione, i contratti di agenzia sono espressamente regolati dal codice civile rumeno, cioè dagli articoli 2072-2095.
Nel caso della vendita del vino, i contratti di agenzia sono comuni solo nel caso dei preponenti che abbiano una presenza in loco e che possano ottenere le autorizzazioni necessarie per la vendita e lo stoccaggio del vino, e, soprattutto per l'accesso del vino al mercato rumeno in un regime so-spensivo di accise, perché, generalmente, l'agente – agendo come mero intermediario – non ha capacità di stoccaggio, né di ottenere le autorizzazioni richieste dalla legge rumena per la vendita.
Per i preponenti che non sono presenti in Romania, il contratto d'agenzia non rappresenta la scel-ta migliore e dovrebbero, invece, valutare la possibilità di concludere un contratto di distribuzione, lasciando così la maggior parte dei rischi commerciali e gli obblighi di ottenere l'autorizzazione in capo distributore.
Il contratto di agenzia ha una serie di particolarità:
1. La clausola di esclusività
Sia in teoria che in pratica il contratto di agenzia dovrebbe contenere una clausola relativa al ca-rattere esclusivo (o non esclusivo) del rapporto tra le parti in quel particolare territorio. In man-canza di tale clausola, il rapporto si presume a titolo non esclusivo.
L'esclusività può essere unilaterale, vale a dire solo per l'agente di essere obbligato a non agire per conto di altri preponenti sullo stesso territorio e per gli stessi beni o prodotti. In tal caso, la clausola deve essere formulata in modo da limitare la possibilità dell'agente di fornire servizi concorrenti ad altri non solo attraverso un contratto di agenzia, ma anche attraverso un contratto di lavoro o un contratto di intermediazione.
2. Il patto di non concorrenza
È quello con cui il preponente la possibilità dell'agente di promuovere la vendita dello stesso tipo di beni dopo la fine del contratto.
Secondo il codice civile rumeno, il patto di non concorrenza può riguardare solo il territorio incluso nel contratto di agenzia e solo i beni e servizi per i quali l'agente era autorizzato a negoziare. Il patto è valido per un massimo di 2 anni dopo la fine del contratto, e se le parti hanno previsto un termine superiore, questo verrà automaticamente ridotto a 2 anni.
Il preponente non può invocare il patto di non concorrenza quando il contratto d’agenzia cessa per uno dei due seguenti motivi: risoluzione unilaterale del contratto da parte del preponente, senza concessione del termine di preavviso (contrattuale o previsto dalla legge); risoluzione del contrat-to per inadempimento del preponente.
3. La provvigione e il suo calcolo
Le parti possono concordare il momento del pagamento della provvigione. Naturalmente il prepo-nente avrà interesse affinché il contratto preveda il pagamento al momento del pagamento del prezzo, sia per non dover anticipare di tasca propria i costi; sia per motivare l'Agente a riscuotere gli importi.
La provvigione è dovuta anche nel caso in cui il contratto concluso per opera dell'agente non sia stato interamente eseguito a causa dell’inadempimento di una delle parti.
Per quanto riguarda la modalità di calcolo, alla fine di ogni trimestre, il preponente deve inviare all'agente copia delle fatture inviate a terzi, nonché una descrizione del calcolo del valore della provvigione. Su richiesta dell’agente, il preponente deve comunicargli immediatamente le informazioni necessarie per il calcolo delle provvigioni, compresi i relativi rendiconti delle scritture contabili.
4. La durata e la cessazione
Come per la maggior parte dei contratti, anche nei contratti di agenzia è possibile stabilire una durata o, in alternativa, prevedere un tempo indeterminato. Bisogna tenere conto, tuttavia, che nel caso di un contratto concluso a tempo determinato, se le parti continuano a dargli adempi-mento dopo la scadenza, il contratto si intende automaticamente prorogato a tempo indetermi-nato, il che impatta sul preavviso che una parte deve inviare per recedere unilateralmente, nel senso che il periodo di preavviso inizialmente previsto (se previsto) nel contratto viene prolungato come di seguito specificato.
Per quanto riguarda il termine di preavviso, nel primo anno di contratto, dev’essere di almeno un mese. Se la durata del contratto è superiore a un anno, il preavviso minimo è aumentato di un mese per ogni anno aggiuntivo, con il limite massimo di 6 mesi.
Le parti possono derogare le disposizioni del codice civile e stabilire un termine di preavviso più lungo (superiore a 6 mesi), ma in tal caso è obbligatorio sia previsto a carico di entrambe le parti.