La Distribuzione del Vino in Spagna

Guida pratica

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Spagna: un produttore storico, che si sta aprendo all’importazione

La Spagna è uno dei produttori vinicoli più importanti del mondo e ha una produzione diffusa in tutto il territorio dello stato, tant’è che ogni regione produce diverse varietà di vini. Il mercato, tuttavia, è grande, la cultura del vino è molto apprezzata e lascia uno spazio interessante anche ai vini d’importazione di qualità. Da molti anni, infatti, il mercato si sta orientando verso il consumo di vini di qualità superiore, pertanto, anche se il consumo di vino pro capite nell’ultimo decennio è rimasto pressoché invariato (escluse le variazioni dovute alla crisi), le vendite dei vini di qualità stanno aumentando.

L’importazione di vino in Spagna è soggetta alla regolamentazione comunitaria: di conseguenza, se il vino si trova già all’interno dell’UE, le difficoltà per gli importatori non sono tanto di natura legale quanto, perlopiù, legate al trovare il distributore giusto per arrivare al consumatore e negoziare un buon contratto di distribuzione.

La tutela del marchio in Spagna

La contraffazione non è un fenomeno frequente nei prodotti alimentari in Spagna; può, però, succedere che un certo marchio sia già stato registrato come marchio spagnolo.

Come già illustrato nella sezione UE di questa guida, è possibile richiedere la registrazione del marchio nazionale, valida solo in Spagna, anche se, nell’attualità, è più frequente la registrazione comunitaria del marchio, che fornisce tutela in tutti i paesi dell’Unione.

Raccomandiamo di assicurarsi che il produttore disponga della necessaria registrazione, spagnola o comunitaria, e dei relativi domini internet prima di iniziare la commercializzazione del prodotto o, addirittura, prima delle trattative per la distribuzione.

Le regole di etichettatura del vino in Spagna

Essendo la Spagna soggetta alla regolamentazione UE, ne consegue che, per l’etichettatura, sono di applicazione le norme comunitarie. Le regole in materia sono raccolte nel decreto (“Real decreto”) 1363/2011 (modificato dal Real decreto 8/2015), che dà attuazione ai Regolamenti 607/2009 e 479/2008. I produttori di vino spagnoli sono soggetti a normative molto stringenti per quanto riguarda la coltivazione dell'uva, la vinificazione e l'etichettatura, in particolare quelli che producono vini a Denominazione di Origine Protetta ("D.O.P." o "Denominación de Origen Protegido"), tra i quali vi sono i più conosciuti a livello internazionale "Rioja" e "Cava", su un totale di 102 DOP spagnole.

Alcune informazioni sui nomi e le qualità dei vini spagnoli:

"Crianza": è un vino invecchiato per un minimo di 24 mesi, di cui 6 in botti di legno.

"Reserva": è un vino invecchiato per un minimo di 36 mesi, di cui 12 in botti di legno.

"Gran Reserva": è un vino invecchiato per un minimo di 60 mesi, di cui 18 in botti di legno.

I periodi di invecchiamento sono più brevi per i vini bianchi e rosati: 18, 24 e 48 mesi per ogni categoria, di cui almeno 6 in botti di legno.

I canali di vendita del vino sul mercato spagnolo

In Spagna, il vino si vende nei supermercati, ipermercati, negozi specializzati, piccoli esercizi alimentari e anche online, dove alcuni siti specializzati che offrono una gamma di vini più ampia e unica rispetto ai negozi "brick and mortar" stanno dimostrando di aver trovato la loro nicchia di mercato. L’unica limitazione è il divieto di vendita ai minori di 18 anni. Oltre alla normativa nazionale, che, nella maggior parte dei casi, applica le direttive e regolamenti comunitari, vi sono varie legislazione regionali in materia, ad esempio, di vendita al dettaglio.

Per i vini importati, il settore alberghiero (hotel, ristoranti, bar e servizi catering), riveste un ruolo importante, così come i negozi specializzati on-line. In termini generali, la commercializzazione del vino avviene nel contesto di un mercato maturo dal punto di vista del business, nel quale l’importatore deve cercare un partner adatto per fare in modo che i suoi prodotti arrivino al consumatore.

Occorre, inoltre, tenere conto delle limitazioni alla pubblicità delle bevande alcoliche con riferimento al contenuto dei messaggi promozionali, i canali e l'orario di trasmissione, ecc.

La tassazione sulla vendita di bevande alcoliche

La legislazione tributaria in materia è complessa ma, in sostanza, si può dividere in:

Dazi doganali: la Spagna è parte dell’unione doganale comunitaria, perciò consigliamo di consultare la sezione UE della presente Guida.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) (21%): l’aliquota ordinaria si applica all’acquisto del vino, salvo i casi in cui il vino si consuma al bar o al ristorante. In questi casi, l’aliquota sarà del 10% (aliquota applicata anche al cibo consumato al ristorante).

Accisa sulle bevande alcoliche: a differenza delle altre bevande, per le quali si applica l’accisa in base al tasso alcolico (come per la birra), il vino non è soggetto ad accisa.

Distribuzione e contratti di agenzia per la vendita del vino in Spagna

I contratti di commercializzazione più ricorrenti in Spagna sono il contratto di agenzia ed il contratto di distribuzione. Nel caso del vino e dei prodotti alimentari, data la complessità del mercato e della logistica, è frequente delegare a subdistributori e subagenti (o ad agenti) il compito di trovare un distributore locale. Attualmente, in entrambi i contratti, la prassi è definire con precisione il settore del business nel quale si vuole operare, prima che l’agente (o il distributore) agisca: grandi catene di ipermercati, supermercati, negozi specializzati, settore alberghiero (che può essere a sua volta diviso in vari sub-settori come hotel, ristoranti, bar, catering,) ecc.

Il potere negoziale di alcune catene di ipermercati o supermercati non dovrebbe essere trascurato. Di solito sottopongono al produttore il loro modello standard di accordo, ma ciò nonostante si suggerisce comunque di cercare di raggiungere un accordo equilibrato. Nel punto si analizzerà la legge spagnola sul miglioramento della filiera alimentare, che contiene molte disposizioni volte a bilanciare il potere negoziale tra i coltivatori (o le piccole e medie imprese) e gli attori della grande distribuzione.

Per quanto riguarda l’esclusività territoriale, il territorio spagnolo viene normalmente diviso tra vari distributori o agenti, visto che le caratteristiche del mercato variano notevolmente in base alla regione spagnola di cui si tratta: basti pensare, ad esempio, al ruolo che ricopre il settore alberghiero nelle Isole Baleari e nelle Canarie, dove ogni anno ci sono milioni di consumatori stranieri. Anche rispetto alle preferenze dei consumatori vi è molta diversità in base alla regione in cui si opera.

Al momento della stesura del contratto è necessario inserire le clausole riguardo gli aspetti più rilevanti, quindi: termini di pagamento (si veda il prossimo punto relativo alla legge spagnola sulla filiera alimentare), esclusiva, cause di risoluzione del contratto, indennità al termine della relazione contrattuale e patto di non concorrenza. Per quanto riguarda l’esclusiva, è necessario redigere le relative clausole con particolare attenzione, individuando con precisione quali altri tipi di vino sono in concorrenza: dal momento che i migliori agenti e distributori sono quelli specializzati in questo settore del business, è probabile che stiano già commercializzando altri vini o bevande alcoliche. L’esclusività, quindi, può essere limitata – ad esempio – ai vini provenienti dallo stesso paese del preponente.

Rispetto alla retribuzione al termine della relazione commerciale, si deve tenere presente che, in virtù della Direttiva 86/653/CEE, recepita dalla Spagna con la legge 12/1992, è obbligatorio garantire agli agenti un’indennità di fine rapporto in presenza di specifiche circostanze, che principalmente si basano sull’aumento del fatturato del preponente e se quest’ultimo potrà beneficiarne anche dopo la terminazione del contratto. Restano esclusi, come previsto dalla Direttiva 86/653/CEE i casi di risoluzione del contratto dovuta a violazione dei termini da parte dell’agente.

Anche se le vendite attraverso le piattaforme on-line sono di solito strutturate con un contratto di agenzia, si ritiene che alcune delle norme contenute nella Direttiva 86/653/CEE (incluse le corrispondenti leggi nazionali), non siano applicabili, perché questa direttiva è stata redatta considerando l'agente come la parte debole, mentre nelle grandi piattaforme on-line è il fornitore ad essere la parte più debole.

Per quanto riguarda l’indennità di fine rapporto in un contratto di distribuzione, ci sono state varie controversie per anni. Secondo la più recente giurisprudenza, si potrebbe escludere dal contratto tale indennità (NB: il contratto però deve farne espresso riferimento, quindi non può essere inserita in una generale rinuncia ai diritti del distributore); ma, nel caso in cui il contratto non contenesse una rinuncia espressa, si devono applicare le norme in materia di contratti d’agenzia, garantendo al distributore un’indennità di fine rapporto da calcolare in base al margine netto del distributore (parametro equiparato alle commissioni del contratto di agenzia). Questa giurisprudenza è stata sviluppata sulla base di controversie in cui di solito entrambe le parti hanno un potere simile o il distributore è la parte debole, tuttavia, quando si tratta di grandi supermercati, il fornitore è quasi sempre la parte debole, quindi, questo rende ancora più necessario redigere con attenzione gli accordi di distribuzione.

Rispetto al diritto applicabile e la giurisdizione, se si rappresenta un’impresa extra-UE, raccomandiamo di optare per la legislazione e gli organi giurisdizionali spagnoli. Se, invece, si redige il contratto nell’interesse di un’impresa avente sede nell’UE, suggeriamo di scegliere i tribunali spagnoli o il foro del paese in cui il cliente ha la sede dei propri affari, visto che il regolamento UE 1215/2015 ha reso l’esecuzione delle sentenze comunitarie facile e veloce. Per il riconoscimento e l’esecuzione emessa da un tribunale extra-UE, bisognerà fare riferimento alla legge spagnola 29/2015, in materia di cooperazione giuridica internazionale in materia civile. L’arbitrato rappresenta una valida alternativa, specie se vi sono più documenti redatti in una lingua diversa dallo spagnolo, visto che, così, si può evitare la traduzione degli stessi. La Spagna è firmataria della Convenzione di New York del 1958, di conseguenza, i lodi arbitrali vengono, normalmente, eseguiti senza complicazioni o ritardi.

Legge sul miglioramento della filiera alimentare

La legge per migliorare il funzionamento della filiera alimentare ("Ley para la mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria") è stata approvata inizialmente nel 2013, e mira a proteggere i produttori e le piccole e medie imprese dall'enorme potere negoziale dei grandi supermercati.

Le recenti modifiche introdotte nel 2020 hanno introdotto: il divieto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; il concetto di "costo di produzione effettivo", utilizzato al fine di calcolare il prezzo di vendita; alcuni limiti alle promozioni commerciali e agli sconti e l'obbligo di durata minima degli accordi di anni.

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