Pur facendo parte dello Spazio Schengen, la Svizzera non aderisce all’unione doganale europea e pertanto i controlli delle merci alle frontiere sono mantenuti.
In frontiera l’importatore è tenuto a presentare i seguenti documenti:
- la Dichiarazione doganale elettronica dove va indicato il numero PGI dell’importatore, il destinatario e l’intermediario;
- fattura commerciale e fattura pro-forma;
- Certificato di circolazione EUR.1 – viene rilasciato dalla dogana italiana e permette alla merce di poter beneficiare del regime preferenziale accordato ai prodotti circolanti nell’UE, dal momento che, grazie ad un accordo bilaterale, la Svizzera viene equiparata a un Paese UE;
- documenti di trasporto (Packing List e Airway Bill);
- copia dell’iscrizione al registro del commercio (RC) per la commercializzazione del vino;
- copia dell’attribuzione del numero aziendale CSCV.
Che cosa è il numero PGI? Per importare in Svizzera molti prodotti agricoli, tra cui il vino, è necessario che chi importa (e sarà quindi compito dell’importatore) richieda la licenza di importazione, ossia il Permesso Generale d’Importazione (PGI), che viene concesso su richiesta dall’Ufficio Federale dell’Agricoltura (UFAG) a persone fisiche e giuridiche nonché a comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.
Il PGI è necessario per importare vino in quantità superiore ai 20 kg lordi, è gratuito, ha validità illimitata e non è cedibile.
Non è necessario il PGI per importare spumanti e vini dolci.
Il PGI non dà automaticamente il diritto al titolare d’importare; a tal fine è necessaria l’attribuzione di una quota del contingente. Infatti l’importazione di vino è soggetta a contingentamento e quindi l’importatore, per poter acquistare all’estero vino deve possedere una quota del contingente nazionale riferito al prodotto ed il PGI è la condizione indispensabile per possedere la quota. L’intero contingente viene ripartito in quote, attribuite sino ad esaurimento dello stesso. Le quote vengono assegnate mediante aste bandite periodicamente a persone fisiche o giuridiche con sede o domicilio sul territorio svizzero e viene solitamente considerato come periodo di contingentamento l’anno civile. Le quote sono assegnate secondo l’ordine delle richieste pervenute, con il principio first come, first served, valutando l’importo più alto offerto. Le quote sono cedibili. A titolo di esempio, il contingente per il vino nel 2015 era stato fissato in 1.700.000 ettolitri e negli ultimi anni il contingente non è mai stato esaurito.
Se l’importatore detiene una quota di contingente può importare le relative merci all‘aliquota di dazio contingentale (ADC) più bassa o a dazio zero. Se l’importatore non detiene una quota del contingente, può importare sempre e senza limitazioni, ma deve pagare l’aliquota doganale fuori contingente (ADFC), decisamente più alta.
L’importatore è responsabile della Dichiarazione Doganale, come specificato poco sopra, e paga il dazio e gli altri tributi. È suo compito identificare la corretta voce di tariffa doganale del prodotto, in quanto qualsiasi invio proveniente dall'estero è per principio sottoposto a dazio (la cui aliquota è definita in base al peso) e ad imposta sul valore aggiunto (IVA), pari a 7.7% su tutto il territorio elvetico.
Per quanto riguarda il vino, le aliquote di dazio variano da CHF 56 a CHF 65 (a seconda della tipologia di vino) ogni 100 kg di peso lordo, con eccezione per i vini spumanti la cui aliquota è di CHF 91 ogni 100 kg di peso lordo.