La Distribuzione del Vino in Svizzera

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Il mercato del vino in Svizzera

Il popolo svizzero ama molto il vino. Gli Svizzeri spendono più di chiunque altro al mondo per questa bevanda, ossia circa 600 euro a persona all’anno. Detto questo, ecco altre curiosità utili da sapere:

  • Con una popolazione di 7,5 milioni di abitanti e un consumo pro capite di 36 litri, quasi i due terzi del fabbisogno svizzero sono coperti dalle importazioni. Il consumo totale comprende circa 1 milione di ettolitri di produzione locale e 1,7 milioni di importato. 
  • Il vino importato proviene in larga parte dall’Italia con il 24% (principalmente da Toscana, Veneto, Sicilia e Puglia), la Francia con il 15% e la Spagna con il 10%.
  • Nel 2017 la Svizzera aveva una superficie viticola di 14.748 ettari, costituita al 43% da varietà bianche e al 57% da varietà rosse, per un totale di 240 varietà di uva. 
  • I 4 vitigni coltivati con maggiore frequenza – Pinot nero, Chasselas (detto anche Fendant), Gamay e Merlot – rappresentano il 72% delle coltivazioni nazionali. 
  • Il patrimonio enologico svizzero è stato riconosciuto e premiato anche dall’ UNESCO, con l’istituzione del sito UNESCO dei vigneti terrazzati del Lavaux – (Cantone di Vaud). 
  • Con una quota del 35% della superficie viticola complessiva, il Vallese è il maggior produttore di vino svizzero, davanti al Canton Vaud, al Ticino e al Canton Ginevra, con quote rispettivamente del 15, 12, 10 per cento.

La registrazione del marchio in Svizzera

Una delle attività preliminari alla distribuzione su un mercato straniero è la registrazione del marchio aziendale, al fine di impedire che terzi ne possano abusare o farne un uso non autorizzato.

Il centro di competenza della Confederazione per tutte le questioni inerenti la protezione dei marchi è l’IGE – Istituto Federale della proprietà intellettuale, con sede a Berna.
Presso questo istituto è possibile procedere alla registrazione in classi secondo la classificazione internazionale.

  • La domanda è depositabile online tramite il sito IGE, specificando una società domiciliataria regolarmente iscritta a Registro di Commercio in uno dei cantoni della Confederazione (potrebbe trattarsi di un potenziale distributore) e procedendo all’upload di un eventuale logo grafico o scritto. 
  • La procedura si completa in circa 4 mesi dal momento del deposito della domanda e del pagamento delle tasse, tuttavia già dopo qualche settimana si ottiene una conferma da parte dell’Istituto dell’avvenuta presa in carico della domanda di registrazione e un riscontro di eventuali difetti 
  • La registrazione dura 10 anni ed è rinnovabile.
  • Particolarità: in Svizzera non viene verificata la violazione di marchi precedenti (è altamente consigliata un’attenta ricerca di anteriorità sull’esistenza di marchi simili ed a carico del depositante).

Le etichette per la vendita del vino sul mercato svizzero

La normativa svizzera in materia di etichettatura dei prodotti prevede che le indicazioni in etichetta siano riportate in almeno una delle tre lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese e italiano). I dati da riportare obbligatoriamente sull’etichetta sono i seguenti:

  • Denominazione specifica del vino o tipologia del vitigno
  • Nome o ragione sociale e indirizzo del produttore, vinificatore, negoziante, importatore, imbottigliatore o venditore e comunque contatto svizzero responsabile del vino
  • Paese di origine
  • Titolo alcolometrico effettivo espresso in % vol.
  • Volume espresso in litri, centilitri o ettolitri
  • Numero di lotto di produzione per l’indicazione della partita
  • Dichiarazione dell’anidride solforosa, tramite la dicitura «contiene solfiti» oppure «contiene diossido di zolfo»
  • Indicazione per gli alimenti, additivi, coadiuvanti che sono OGM, contengono OGM, sono ottenuti da OGM

Oltre alle indicazioni obbligatorie citate esistono anche indicazioni facoltative quali indicazioni geografiche di località (cantone, distretto, comune), annata di produzione, ogni eventuale immagine che illustri la zona geografica di produzione di riferimento o che contenga elementi conosciuti che facciano riferimento alla stessa, raccomandazioni rivolte al consumatore (abbinamenti, potenziale d’invecchiamento, modi di servire il vino, ecc.), riferimenti a caratteristiche organolettiche (colore, bouquet e sapore), storia del vino o della ditta, ecc.

Per quanto riguarda in particolare le importazioni di vino italiano in Svizzera, la disciplina impone che ogni spedizione di vino italiano recante l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) sull’etichetta e destinato ad essere messo in commercio in Svizzera debba essere corredata di un certificato d'analisi e un certificato d'origine. Il certificato d'origine deve garantire che i vini italiani recanti l'indicazione DOC o DOCG siano conformi alle disposizioni italiane concernenti i vini in questione, provengano da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e siano ottenuti da vitigni autorizzati.

Come selezionare il proprio distributore

Raccogliere adeguate informazioni sulla reale identità del potenziale distributore è fondamentale ai fini di stabilire se si tratti del partner giusto per sviluppare il mercato svizzero.

Lo strumento adatto è l’Estratto del Registro Commercio, che è assimilabile alla visura camerale italiana ed è consultabile pubblicamente e gratuitamente sul sito web del registro di Commercio di ognuno dei cantoni della Confederazione Svizzera.

L’estratto riporta dati utili quali ragione, oggetto e sede sociale, capitale registrato e versato, rappresentante legale e soci.

Queste informazioni forniscono una buona base per escludere eventuali truffe o società poco trasparenti e cominciare a valutare la scelta del futuro partner di distribuzione.

Qualora si volesse procedere ad un’analisi più approfondita sarà consigliabile richiedere l’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti per verificare se la società è goodstanding e la situazione di solvibilità e se esistono eventuali procedimenti esecutivi pendenti.

Ulteriore elemento da verificare è il possesso delle necessarie licenze d’informazione e vendita di prodotti alcolici.

Imoportazione, dogane & dazi per l'export del vino in Svizzera

Pur facendo parte dello Spazio Schengen, la Svizzera non aderisce all’unione doganale europea e pertanto i controlli delle merci alle frontiere sono mantenuti.

In frontiera l’importatore è tenuto a presentare i seguenti documenti:

  • la Dichiarazione doganale elettronica dove va indicato il numero PGI dell’importatore, il destinatario e l’intermediario;
  • fattura commerciale e fattura pro-forma;
  • Certificato di circolazione EUR.1 – viene rilasciato dalla dogana italiana e permette alla merce di poter beneficiare del regime preferenziale accordato ai prodotti circolanti nell’UE, dal momento che, grazie ad un accordo bilaterale, la Svizzera viene equiparata a un Paese UE;
  • documenti di trasporto (Packing List e Airway Bill);
  • copia dell’iscrizione al registro del commercio (RC) per la commercializzazione del vino;
  • copia dell’attribuzione del numero aziendale CSCV.

Che cosa è il numero PGI? Per importare in Svizzera molti prodotti agricoli, tra cui il vino, è necessario che chi importa (e sarà quindi compito dell’importatore) richieda la licenza di importazione, ossia il Permesso Generale d’Importazione (PGI), che viene concesso su richiesta dall’Ufficio Federale dell’Agricoltura (UFAG) a persone fisiche e giuridiche nonché a comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

Il PGI è necessario per importare vino in quantità superiore ai 20 kg lordi, è gratuito, ha validità illimitata e non è cedibile.
Non è necessario il PGI per importare spumanti e vini dolci.

Il PGI non dà automaticamente il diritto al titolare d’importare; a tal fine è necessaria l’attribuzione di una quota del contingente. Infatti l’importazione di vino è soggetta a contingentamento e quindi l’importatore, per poter acquistare all’estero vino deve possedere una quota del contingente nazionale riferito al prodotto ed il PGI è la condizione indispensabile per possedere la quota. L’intero contingente viene ripartito in quote, attribuite sino ad esaurimento dello stesso. Le quote vengono assegnate mediante aste bandite periodicamente a persone fisiche o giuridiche con sede o domicilio sul territorio svizzero e viene solitamente considerato come periodo di contingentamento l’anno civile. Le quote sono assegnate secondo l’ordine delle richieste pervenute, con il principio first come, first served, valutando l’importo più alto offerto. Le quote sono cedibili. A titolo di esempio, il contingente per il vino nel 2015 era stato fissato in 1.700.000 ettolitri e negli ultimi anni il contingente non è mai stato esaurito.
Se l’importatore detiene una quota di contingente può importare le relative merci all‘aliquota di dazio contingentale (ADC) più bassa o a dazio zero. Se l’importatore non detiene una quota del contingente, può importare sempre e senza limitazioni, ma deve pagare l’aliquota doganale fuori contingente (ADFC), decisamente più alta.

L’importatore è responsabile della Dichiarazione Doganale, come specificato poco sopra, e paga il dazio e gli altri tributi. È suo compito identificare la corretta voce di tariffa doganale del prodotto, in quanto qualsiasi invio proveniente dall'estero è per principio sottoposto a dazio (la cui aliquota è definita in base al peso) e ad imposta sul valore aggiunto (IVA), pari a 7.7% su tutto il territorio elvetico.
Per quanto riguarda il vino, le aliquote di dazio variano da CHF 56 a CHF 65 (a seconda della tipologia di vino) ogni 100 kg di peso lordo, con eccezione per i vini spumanti la cui aliquota è di CHF 91 ogni 100 kg di peso lordo.

L’attività promozionale & la distribuzione omni channel

Una distribuzione di successo necessita di un’adeguata promozione: il potenziale cliente dovrà avere la possibilità di conoscere il vino, apprezzarne la qualità e comprenderne il valore che lo differenzia dai prodotti concorrenti distribuiti sul mercato, primi fra tutti i vini di produzione locale che vantano una buona reputazione.

Se si volesse ricorrere a un po' di pubblicità, un buon canale promozionale è sicuramente rappresentato dagli eventi stagionali riguardanti il settore food and wine, piuttosto diffusi sul territorio elvetico. Per quanto riguarda il Canton Ticino ad esempio sono molto frequentati eventi quali “Cantine aperte” nel mese di maggio, “Presentazione dell’annata” nel mese di settembre, a Berna troviamo “Vinumrarum” nel mese di dicembre e infine varie degustazioni organizzate in occasione delle festività principali (Pasqua, Natale) nelle piazze maggiori delle capitali dei vari Cantoni.
Si tratta di manifestazioni nate per promuovere la produzione vitivinicola locale, tuttavia, vista la grande affluenza e l’interesse generato nel pubblico, tali eventi contano oggi una sempre più ampia proposta di vini internazionali.

Oltre ai canali promozionali e di vendita tradizionali, in Svizzera il Food & Beverage è un settore in continua espansione per quanto riguarda l’e-commerce. Bisogna fare i conti con il tema dell’innovazione della vendita tramite soluzioni omnichannel e dei nuovi modelli commerciali.

Alcune delle piattaforme e-commerce attive su territorio elvetico sono:

  • Flaschenpost: considerata la più grande enoteca online della Svizzera; offre oltre 17’000 vini delle 70 enoteche svizzere più rinomate;
  • SellWine, piattaforma con sede nel Canton Ticino ma attiva nella distribuzione su tutto il territorio svizzero e nel principato del Liechtenstein.

Entrambe le piattaforme offrono spedizioni in tutta la Svizzera e, con costi aggiuntivi, spedizioni in tutto il mondo.

Caratteristiche da ricercare in un buon servizio di e-commerce sono ad esempio: 

  • assenza di un numero minimo d’ordine; 
  • rimborso o sostituzione di bottiglie danneggiate dai trasporti o avariate;
  • mezzi di pagamento sicuri e affidabili.

I contratti di distribuzione del vino in Svizzera

Una volta selezionato il distributore, che presenti i requisiti richiesti, si potrà procedere alla fase della negoziazione contrattuale, durante la quale sarà bene prestare attenzione a:

  • Definire chiaramente il modello di collaborazione 
    • Contratto di compravendita
    • Contratto di distribuzione, distinguendo tra contratti di distribuzione ESCLUSIVA e contratti di distribuzione SELETTIVA
    • Contratto di agenzia
    • Licenza di aprire negozi monomarca o di vendere attraverso un virtual store

I modelli di collaborazione appena menzionati devono essere ben disciplinati in un contratto scritto che preveda in modo preciso i reciproci impegni delle parti. Si consiglia che entrambe le parti si facciano assistere da consulenti esperti cosi da concludere accordi completi e pienamente validi.

  • Redigere il contratto in inglese e in una delle tre lingue ufficiali svizzere. Trattandosi di dover disciplinare dei rapporti a carattere internazionale, sarebbe consigliabile redigere il contratto in lingua inglese e in aggiunta anche in una delle tra lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese e italiano), a seconda del Cantone in cui il distributore ha sede (ad es. se il distributore opera all’interno del Canton Vaud sarà preferibile redigere il contratto in lingua francese, oltre che in inglese).

  • Conferire l’esclusiva territoriale solo a certe condizioni. Si tratta di una richiesta molto comune in tutti i casi di distribuzione commerciale. Se possibile, l’esclusiva va limitata a determinate aree o canali distributivi (ad es. le GDO), nelle quali il distributore garantisca di poter ottenere un certo fatturato minimo. E inoltre opportuno prevedere che l’esclusiva possa essere revocata in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi concordati.

  • Legge applicabile e la giurisdizione, per facilitare la definizione di eventuali controversie o la gestione di situazioni delicate come nel caso di azioni di recupero del credito, contraffazione o di concorrenza sleale. Il foro svizzero è sinonimo di efficienza e velocità a fronte di costi inferiori rispetto a quelli di un arbitrato o a quelli di altri fori a livello europeo; presenta linearità di dottrina e giurisprudenza, caratteristiche che lo rendono una scelta vincente nel processo di scelta della giurisdizione.

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