La Distribuzione del Vino in Austria

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Austria: un mercato piccolo, ma interessante

Con 2.32 milioni di ettolitri di vino, l’Austria produce circa l’1% della produzione di vino globale in un’area di 45.439 ha. Player di nicchia, ma con una qualità in continua crescita: i produttori austriaci rappresentano alcuni dei migliori Riesling e Sauvignon Blanc al mondo. Il principale partner nel settore export austriaco è la Germania (47%), seguita da Svizzera (11%) e Stati Uniti (9%). Le importazioni di vino sono dominate principalmente dai vini rossi italiani e in buona parte dai vini frizzanti italiani. Visto che gli austriaci consumano una quantità leggermente superiore di vino rispetto a quella prodotta localmente, il mercato del vino offre un gran numero di opportunità per il commercio di vino internazionale.

Come proteggere il proprio marchio in Austria

La scelta del giusto ambito di tutela per un marchio è fondamentale e dipende in gran parte dal mercato di destinazione.

La protezione del marchio è aperta a tre possibile opzioni: registrazione di: (i) un marchio UE, (ii) un marchio nazionale; e (iii) un marchio internazionale. Il marchio UE offre diversi vantaggi (si veda qui in dettaglio), sebbene le attività che si concentrano soltanto in pochi paesi UE potrebbero trarre maggiori benefici da registrazioni di marchi nazionali su misura.

La procedura di registrazione di un marchio nazionale in Austria costa all’incirca € 280,00 e dura generalmente 2-3 mesi, ma esiste anche una procedura semplificata (disponibile solo per certe registrazioni) che dura soltanto una decina di giorni. È preferibile compilare online la richiesta di registrazione attraverso il sito web dell’Ufficio brevetti austriaco.

Prima di procedere alla registrazione, è fondamentale effettuare le opportune ricerche di anteriorità per scongiurare possibili conflitti con altri marchi, anche se potrebbero non essere (ancora) attivi sul mercato austriaco. L’Ufficio brevetti austriaco offre una piattaforma di ricerca gratuita online, ma anche un servizio di ricerca similarità di marchio al costo di 105 euro, con consegna dei risultati entro 24 ore. 

L'etichetta del vino secondo le norme austriache

In aggiunta alla normativa UE, la legge austriaca in materia non solo definisce una serie di standard sulla produzione del vino, ma specifica anche il contenuto dell’etichetta.

Le informazioni da inserire obbligatoriamente sull’etichetta (in lingua tedesca o inglese) sono:

  • nome del prodotto
  • nome della denominazione d’origine protetta o indicazione geografica protetta o del paese produttore
  • volume nominale
  • nome e indirizzo dell’imbottigliatore
  • contenuto di alcol (limite di tolleranza +/- 0,5%vol)
  • contenuto di zucchero (obbligatorio solo se il vino è prodotto in Austria)
  • allergeni (solo se vengono superati certi limiti)
  • (in caso di vino importato): nome dell’importatore


L’uso di termini specifici (ad es. Classico, Selezione, Tradizione) è limitato ai Vini di Qualità (Qualitätswein), altri termini (ad es. Reserve, Premium) così come le indicazioni geografiche sono legate a rigidi requisiti. Alcuni termini sono vietati in generale, ad esempio: senza istamina, basso contenuto di istamina, vino vegano, naturwein (ma è consentito l’uso del termine vino naturale sull’etichetta di un vino all’arancia realizzato da specifici produttori biologici sulla base di determinate condizioni); ma in generale sono vietati tutti i termini fuorvianti.

Come ulteriore complicazione, l’Austria ha due sistemi di classificazione dei vini: un sistema di classificazione qualità (che è simile a quello tedesco, ma con significati e categorie leggermente differenti) e un sistema di aree designate attraverso l’uso dell’abbreviazione DAC (=Districtus Austriae Controllatus) che indica vini tipici di una certa regione. Attualmente l’Austria ha 15 regioni DAC (ognuna di esse con regole differenti). 

Le regole per la pubblicità del vino in Austria

L’Austria ha un doppio sistema di regolamentazione della pubblicità di bevande alcoliche, caratterizzato da restrizioni stabilite dalla legge e un codice di “autolimitazione”.

Le norme di legge austriache sono conformi alla direttiva europea sui servizi di media audiovisivi e vietano la promozione di bevande alcoliche (bevande distillate contenenti il 15% o più di alcol). Di conseguenza, alcune restrizioni legali per la pubblicità di bevande alcoliche si applicano alle trasmissioni pubbliche e alle radiotelevisioni private.

Il codice di autolimitazione è governato dall’Austrian Advertising Council e si basa sulla European Advertising Self-Regulation Chart e sulla European Advertising Standards Alliance. 

Export del vino in Austria: operazioni doganali, dazi e tassazione

Per informazioni sulle operazioni doganali rimandiamo alla sezione UE di questa Guida. Diversamente dal nord Europa e dagli stati membri anglosassoni, l’Austria non intende ridurre la disponibilità generale di alcol e si concentra invece su specifiche criticità connesse al consumo di bevande alcoliche, come la guida in stato di ebbrezza o la diffusione tra i minori di età.

In Austria è prevista unicamente la tassazione di vini frizzanti per un importo di € 100,00 per ettolitro, anche se è attualmente sospesa fino a nuove indicazioni in forza della normativa emergenziale introdotta per fare fronte alla pandemia da COVID-19.

È prevista un’imposta sul fatturato del 20% su tutte le vendite di vino in Austria. 

Le opportunità di mercato sul mercato del vino austriaco

L’eccellenza del vino è profondamente radicata nella cultura austriaca. Nel 1860, venne fondata a Klosterneuburg una delle prime scuole mondiali di viticoltura. A seguito dei problemi di qualità riscontrati all’inizio degli anni ‘80, l’Austria adottò alcune delle leggi sul vino più rigide al mondo, che portarono alla comparsa di un’ampia gamma di produttori di vino con competitor nazionali e internazionali. La richiesta di vini locali è molto alta, ma a causa del crescente focus dei vinificatori locali su vini di fascia alta, il mercato austriaco offre grandi opportunità agli esportatori di prodotti di fascia medio-bassa. Inoltre, siccome la produzione nazionale si concentra sul vino bianco (70% della produzione totale), vi sono grandi possibilità per chi esporta vino rosso e frizzante.

A causa del Germanic Wine System (diversamente dal Romanic System utilizzato in Spagna, Italia, Francia), il focus dei consumatori è sulla varietà di uva e non sulla tipicità regionale del vino. I venditori al dettaglio preferiscono i cuvée (ossia vini composti da blend di diverse uve) perché sono facili da sostituire con prodotti dal medesimo sapore.

In Austria non vi sono restrizioni amministrative al commercio di vini, pertanto è sufficiente una generica licenza al commercio e i negozi di beni alimentari hanno il permesso di vendere vino e alcol.

Per quanto riguarda la ristorazione, le licenze sono genericamente vincolate ad una prova di competenza dell'operatore commerciale, ma non è richiesta alcuna licenza aggiuntiva per la somministrazione di bevande alcoliche. 

Contratti per la distribuzione commerciale del vino in Austria

La distribuzione commerciale del vino avviene principalmente attraverso contratti di agenzia (qui una guida sui contratti internazionali di agenzia in Austria) e contratti di distribuzione: mentre i primi sono disciplinati dalla Direttiva UE 86/653 (qui maggiori informazioni), i secondi sono contratti atipici, senza una normativa di dettaglio. Qui di seguito, allora, alcuni suggerimenti pratici da tenere in considerazione al momento della redazione di uno di questi contratti.

Oggetto del contratto: si suggerisce di definire in modo chiaro e completo nel testo contrattuale i diritti e gli obblighi in capo a ciascuna parte, specialmente nei contratti di distribuzione, che – come visto – non hanno una disciplina normativa di dettaglio.

Remunerazione: Agli agenti spetta una commissione durante la vigenza del contratto e, in casi speciali, anche nel periodo immediatamente successivo alla terminazione. La legge fissa delle regole sulle modalità di calcolo che possono essere modificate dalle parti, a condizione di non violare le norme inderogabili poste a tutela dell'agente.

Indennità di fine rapporto: Gli agenti di commercio hanno generalmente diritto ad un’indennità di fine rapporto, che non può essere esclusa pattiziamente e che è quantificata – in linea con la Direttiva UE in materia (qui maggiori informazioni) – in un importo massimo corrispondente alla media di un anno di commissioni. Nei contratti di distribuzione non è prevista alcuna indennità di fine rapporto, ma il distributore può chiedere un indennizzo per gli investimenti realizzati sulla base del contratto di distribuzione, non ammortizzati durante il rapporto con il fornitore.

Termine: I contratti con un termine indefinito possono essere portati a termine da ognuna delle due parti tramite comunicazione di recesso (accordandosi su un adeguato periodo di preavviso e sulla forma più appropriata, nel caso dell’agenzia occorre rispettare un periodo di preavviso minimo previsto dalla legge). I contratti con un termine fisso finiscono automaticamente alla data concordata e vi si può porre termine solo per giusta causa.

Clausola di non concorrenza: Secondo la legge austriaca, l’agente commerciale è legato da un obbligo di non concorrenza per tutta la durata del contratto. Inoltre, è consigliabile valutare se aggiungere una clausola di non concorrenza post-contrattuale.

Legge applicabile e foro competente: Le parti sono libere di scegliere per iscritto la legge applicabile e il foro di competenza. Le clausole di arbitrato devono essere concordate per iscritto.

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