In Italia, i contratti di agenzia commerciale sono regolati principalmente dagli articoli da 1742 a 1753 del Codice Civile. Queste norme di legge sono state più volte modificate a seguito dell'adozione della Direttiva Europea 653/86/CE (si veda la sezione UE di questa Guida).
Oltre alle norme del Codice Civile, anche gli Accordi Economici Collettivi ("Accordi Economici Collettivi", o "AEC") contengono importanti norme che disciplinano i contratti di agenzia.
Gli AEC sono accordi stipulati periodicamente tra associazioni che rappresentano committenti e agenti in diversi settori (ad esempio industria, commercio e molti altri).
Molti degli AEC non sono leggi, ma contratti collettivi che vincolano solo i preponenti e gli agenti che fanno parte di queste associazioni.
Tuttavia, la maggior parte dei contratti di agenzia tra preponenti italiani ed agenti italiani sono regolati dagli AEC.
In generale, gli AEC intendono dare attuazione alle norme del Codice Civile e a quelle della Direttiva 653/86. Tuttavia, gli AEC spesso si discostano da tali norme ed alcune differenze sono sostanziali (si vedano, ad esempio, le norme sulle modifiche unilaterali di alcune clausole contrattuali; i termini di preavviso per la risoluzione del contratto; la retribuzione per il patto di non concorrenza post-contrattuale; l'indennità di risoluzione del rapporto).
Ciò ha causato problemi di conformità al Codice Civile e alla Direttiva CE che non sono ancora stati risolti dai tribunali.
Per quanto riguarda in particolare l'indennità di fine rapporto, alcune sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno stabilito che il regime AEC è in contrasto con la Direttiva, ma la costante giurisprudenza dei tribunali italiani mantiene ancora in vigore le disposizioni in materia di indennità AEC.
È opinione comune che l'ambito geografico di applicazione delle AEC sia limitato al territorio italiano. Pertanto, spesso si applicano ai contratti di agenzia che sono disciplinati dalla legge italiana e sono eseguiti dall’agente in Italia, quando entrambe le parti o almeno il preponente sono membri delle associazioni che stipulano gli AEC.
Nei contratti internazionali di agenzia, gli AEC si applicano generalmente in circostanze limitate, soprattutto quando le parti vi fanno esplicito riferimento nel contratto, o quando sono applicati di fatto; a quest'ultimo caso un committente straniero dovrebbe prestare particolare attenzione in quanto potrebbe portare ad un'applicazione "nascosta" degli AEC.
Sebbene in Italia i contratti di agenzia siano regolamentati in modo piuttosto incisivo, vi è certamente ancora spazio per la libertà delle parti di strutturare adeguatamente il contratto e di cercare di includere clausole che le proteggano adeguatamente. Tuttavia, il complesso sistema italiano deve essere preso in considerazione in un attento esercizio di redazione.