Il Contratto di Agenzia Commerciale in Europa

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Direttiva UE sull'Agenzia Commerciale

Il quadro giuridico per gli agenti commerciali nell'UE è stabilito dalla Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (qui: la Direttiva) che fa parte anche dell'accordo SEE (Norvegia, Islanda e Lichtenstein). La Direttiva è rivolta agli Stati membri ed è intesa ad armonizzare le diverse legislazioni nazionali e a garantire alcuni standard minimi sullo status giuridico degli agenti commerciali. La Corte di Giustizia può essere interpellata in merito a questioni di interpretazione della Direttiva e della sua attuazione da parte degli Stati membri.

Pertanto, i contratti di agenzia commerciale sono disciplinati dalle leggi nazionali degli Stati membri, che devono essere conformi alla Direttiva. Nonostante l'armonizzazione, esistono ancora differenze significative tra le normative sugli agenti commerciali degli Stati membri, e talvolta norme simili sono applicate in modo diverso nei tribunali dei diversi paesi. Per questi motivi, è sempre importante considerare le peculiarità nazionali quando si stipula un contratto di agenzia commerciale nell'UE.


Campo di applicazione

La Direttiva si applica ai rapporti tra gli agenti commerciali e i loro preponenti. Per agenti commerciali si intendono gli intermediari indipendenti che hanno il potere continuativo di negoziare la vendita o l'acquisto di beni per conto del preponente e sono remunerati per la loro attività. La Direttiva non si applica ad altri intermediari come lavoratori dipendenti, partner individuali, liquidatori, rivenditori occasionali, broker o agenti non retribuiti. Non si applica nemmeno quando l'attività di agente commerciale è considerata "secondaria" rispetto ad un'altra attività principale. Alcuni Stati membri hanno esteso l’applicazione della Direttiva sull'Agenzia agli agenti che negoziano contratti per la fornitura di servizi.


Contenuto

La direttiva ha lo scopo di stabilire standard minimi e quindi non disciplina tutti i dettagli dei contratti di agenzia commerciale. Le principali aree che vengono affrontate sono le seguenti:

  • diritti ed obblighi inderogabili delle parti (obblighi di comunicazione, obbligo di fornire documentazione, ecc.);
  • la remunerazione dell'agente, che può variare in funzione del numero o del valore delle transazioni commerciali (provvigione) - è possibile anche una remunerazione fissa;
  • norme imperative sul diritto alla provvigione durante e dopo il contratto e sui termini di pagamento;
  • diritto delle parti di ottenere un documento scritto e firmato che stabilisca i termini del contratto;
  • norme imperative sul preavviso minimo per il recesso;
  • diritti dell'agente dopo la cessazione del contratto: gli Stati possono scegliere se riconoscere all'agente un'indennità (cosiddetto "sistema tedesco") o un risarcimento (cosiddetto "sistema francese");
  • regole sulle clausole restrittive all’attività commerciale (divieto di concorrenza) a seguito della cessazione del contratto.


Le principali differenze nell'attuazione tra gli Stati membri riguardano i diritti dell'agente in caso di cessazione del contratto. Anche tra gli Stati che hanno scelto lo stesso sistema, vi sono differenze nell'effettiva attuazione della misura!

Il risultato è che la stessa attività può essere disciplinata in modo differente nei diversi Stati membri, secondo la legge applicabile al contratto.


La Corte di Giustizia UE interpreta la Direttiva

La Corte di Giustizia dell’UE ha emesso diverse sentenze che interpretano la Direttiva o riesaminano le misure di attuazione degli Stati membri.


La Nozione di Agente Commerciale

Secondo la Corte, la Direttiva stabilisce tre condizioni necessarie e sufficienti perché una persona (o società) possa essere classificata come “agente commerciale”: (i) questa persona deve essere un intermediario autonomo ed indipendente; (ii) la relazione contrattuale deve essere di carattere continuativo; (iii) la persona deve esercitare un’attività consistente nella negoziazione o conclusione di transazioni di vendita o di acquisto di beni. Gli Stati membri non possono introdurre condizioni aggiuntive poiché ciò pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva.

Applicando tali principi, nel caso Zako (C-452/17 del 21 novembre 2018) la Corte ha stabilito che, anche se gli agenti eseguono la loro attività dai locali commerciali del preponente, ciò non impedisce loro di essere classificati come agenti commerciali. Inoltre, il fatto che un agente esegua ulteriori attività di diverso tipo (come la gestione del personale del committente, la selezione dei prodotti e dei fornitori, ecc.) non deve incidere sullo status dell'agente come intermediario indipendente, sempre che le tre condizioni summenzionate siano soddisfatte.

Nel recente caso Trendsetteuse (C-828/18 del 4 giugno 2020) la Corte ha ulteriormente stabilito che “negoziare transazioni” non significa che l’agente debba avere il potere di modificare i prezzi dei beni che vengono venduti per conto del preponente: secondo la Direttiva, i compiti principali dell’agente commerciale includono l’acquisizione di nuovi clienti e lo sviluppo dell’attività a favore del preponente e ciò può essere fatto anche senza il potere di modificare i prezzi.


L'applicazione della direttiva al di fuori dell'UE

Nello storico caso Ingmar (C-381/98 del 9 novembre 2000) la Corte ha stabilito che il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto o al risarcimento stabilito dalla Direttiva è di natura inderogabile; pertanto, un agente che ha agito in uno Stato membro non può essere privato di tale diritto neanche se il preponente è stabilito in un paese terzo e il contratto è disciplinato dalla legge di tale paese.

D'altra parte, se l'agente commerciale svolge attività in uno Stato non membro e il preponente è stabilito in uno Stato membro, la Corte ha stabilito nella causa Agro Foreign Trade (C-507/15 del 16 febbraio 2017) che l'agente commerciale non può far valere i diritti inderogabili contenuti nella Direttiva e le parti possono derogarvi, ad esempio escludendo l'indennità di fine rapporto o il risarcimento danni.

Giurisdizione e arbitrato in un contratto di agenzia internazionale

È possibile per le parti di un contratto di agenzia internazionale concordare che i tribunali di uno Stato membro dell'UE abbiano giurisdizione sul contratto?

Se le parti hanno concordato di sottoporre il contratto ai giudici di uno Stato membro, sono competenti i giudici scelti dalle parti, purché la clausola sia valida. Tale competenza è esclusiva, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente. L’accordo deve essere a) redatto per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma stabilita tra le parti o c) in una forma conforme ad un uso ampiamente noto nello specifico settore commerciale in questione. Qualsiasi comunicazione per via elettronica che fornisca una registrazione durevole dell'accordo è equivalente alla "scrittura".

Inoltre, una parte che venga convenuta davanti ai tribunali di uno Stato membro - tranne quando un altro tribunale abbia competenza esclusiva - può decidere di comparire senza contestare la competenza giurisdizionale.

Le norme di cui sopra sono stabilite dagli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE) 1215/2012 del 12 dicembre 2012 relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Regolamento Bruxelles I rifusione), che ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca (che lo ha comunque recepito nel proprio diritto nazionale). Il Regolamento Bruxelles I rifusione si applica ai procedimenti avviati a partire dal 10 gennaio 2015 e alle sentenze pronunciate in procedimenti avviati a partire dal 10 gennaio 2015.


E sottoporre il contratto ad arbitrato internazionale?

Poiché il regolamento Bruxelles I rifusione non si applica all'arbitrato, si tratta di una questione di diritto nazionale. Tuttavia, tutti gli Stati membri hanno adottato la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, la quale stabilisce inoltre che gli Stati contraenti sono tenuti a riconoscere un accordo scritto in base al quale le parti si impegnano a sottoporre ad arbitrato una controversia relativa ad un determinato rapporto giuridico. In tali casi, il tribunale di uno Stato contraente deferisce le parti all'arbitrato, a meno che non ritenga che l'accordo sia nullo.

La Convenzione sull'arbitrato di New York, tuttavia, non si applica esattamente allo stesso modo in tutta l'UE: vi sono differenze dovute a riserve, dichiarazioni e obiezioni da parte di alcuni Stati membri.


Quale giudice è competente se un contratto di agenzia internazionale se non contiene una clausola di giurisdizione?

Di norma, la parte domiciliata in uno Stato membro è convenuta in tale Stato membro, a prescindere dalla sua nazionalità.

In materia contrattuale, la parte domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta anche nel luogo di esecuzione dell'obbligazione in questione. Poiché i contratti di agenzia sono generalmente considerati contratti di prestazione di servizi, la competenza giurisdizionale spetta al giudice del luogo in cui gli agenti prestano i loro servizi.

Le norme di cui sopra sono contenute negli articoli 4 e 7 del Regolamento Bruxelles I rifusione.

Esecuzione di sentenze e lodi arbitrali

Una sentenza emessa in uno Stato membro dell'UE è esecutiva in altri Stati membri dell'UE?

In linea di massima, una decisione emessa in uno Stato membro dell'UE è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale o una dichiarazione di esecutorietà (Regolamento Bruxelles I rifusione Capo III). La persona contro cui viene chiesta l’esecuzione può agire per ottenere il rigetto dell'esecuzione. I motivi di rigetto dell'esecuzione sono strettamente limitati ai casi elencati, come il contrasto con l'ordine pubblico, una grave violazione dei diritti di difesa, il contrasto con una sentenza precedente.


Una sentenza emessa al di fuori dell'UE può essere eseguita in uno Stato membro?

L'esecuzione delle sentenze emesse al di fuori dell'UE è soggetta al diritto nazionale dello Stato richiesto dell'esecuzione. Possono applicarsi convenzioni multilaterali o bilaterali.


Un lodo arbitrale emesso in uno Stato membro dell'UE o al di fuori dell'UE può essere eseguito negli Stati membri?

Poiché il Regolamento Bruxelles I rifusione non si applica all'arbitrato, l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri in uno Stato Membro è di competenza del diritto nazionale. Tuttavia, tutti gli Stati membri hanno adottato la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (cfr. sopra). L'esecuzione è soggetta a controllo giudiziale e può essere rifiutata, tra l'altro, se la materia non era suscettibile di essere decisa mediante arbitrato o se il lodo è ritenuto contrario all'ordine pubblico.

Legge applicabile

È possibile scegliere la legge applicabile ad un contratto di agenzia internazionale?

Una clausola di legge applicabile contenuta in un contratto di agenzia è valida negli Stati membri dell'UE ai sensi del Regolamento (CE) 593/08 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (cosiddetto Regolamento Roma I) che ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione della Danimarca.

Il principio è che il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti, sia essa la legge di uno Stato membro o meno. Non è necessario che la scelta sia espressa e può essere provata dalle clausole del contratto o dalle circostanze del caso. La scelta può riguardare l'intero contratto o parte di esso e può cambiare in qualsiasi momento.

Vi sono alcuni limiti alla libertà delle parti: la scelta della legge non può essere utilizzata per evitare l'applicazione delle norme imperative di un paese quando tutti gli elementi rilevanti della relazione si trovano in quel paese. Allo stesso tempo, la scelta della legge di un paese al di fuori dell'UE non può essere utilizzata per evitare l'applicazione di norme imperative del diritto europeo.

Inoltre, le norme di applicazione necessaria della legge dello Stato in cui siedono i tribunali possono prevalere sulla legge scelta dalla parte. Tuttavia, quando le parti hanno scelto la legge di uno Stato membro che attua la Direttiva sull'Agenzia, questa può essere respinta solo a favore delle disposizioni imperative nazionali che si ritengono fondamentali per garantire all'agente commerciale una protezione supplementare rispetto alla Direttiva (CGUE, UNAMAR, C-184/12 del 17 ottobre 2013).


Qual è la legge applicabile a un contratto di agenzia internazionale in mancanza di una scelta di legge espressa?

Secondo il Regolamento Roma I, se un contratto di agenzia non contiene una valida scelta di legge, esso è generalmente considerato un contratto di prestazione di servizi ed è quindi disciplinato dalla legge del paese in cui l'agente ha la sua residenza abituale (articolo 4, 1(b)).

Diritto della concorrenza dell'UE

Le norme antitrust dell'UE si applicano ai contratti di agenzia?

L'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea vieta gli accordi e le pratiche concordate che hanno effetti anticoncorrenziali, compresi gli accordi verticali. Secondo le Linee Direttrici sulle Restrizioni Verticali emanate dalla Commissione UE, un contratto di agenzia non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 se l'agente non si assume alcun rischio, o si assume solo rischi insignificanti, in relazione ai contratti conclusi e/o negoziati per conto del preponente (agenzia vera e propria).

Al contrario, se l'agente sostiene un rischio significativo (ad esempio, contribuisce ai costi di trasporto delle merci, mantiene scorte di merci a proprio costo o rischio, si assume la responsabilità del prodotto nei confronti di terzi, investe nella promozione delle vendite, ecc.) verrà trattato quale impresa indipendente ed il contratto verrà valutato in base alle norme UE sulla concorrenza alla stregua di altri accordi verticali.

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