In Germania, i contratti di agenzia commerciale sono disciplinati dalle sezioni 84 - 92c del Codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch, HGB). Queste sezioni recepiscono nel diritto tedesco la Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti ("Direttiva UE sull’agenzia"). Esse definiscono i principali diritti e doveri di un agente e della società/persona rappresentata dall'agente.
A titolo integrativo, nella misura in cui gli artt. 84 - 92c del HGB non contengono disposizioni specifiche, si applica il Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), in particolare per quanto riguarda la stipula del contratto, l'efficacia delle dichiarazioni, le richieste di risarcimento danni per violazione di obblighi, il calcolo dei periodi di tempo, ecc.
È importante sapere che il Codice Civile tedesco prevede una legge specifica per i contratti in cui vengono utilizzati termini e condizioni standard. La giurisdizione tedesca interpreta ampiamente il concetto di "termini e condizioni standard". È sufficiente che la disposizione sia concepita per utilizzi multipli o almeno che sembri concepita per utilizzi multipli. Gli articoli 307 e seguenti del BGB specificano il principio della buona fede e tutelano la controparte delle condizioni generali contro svantaggi irragionevoli. Il concetto tedesco di riesame delle condizioni generali di contratto va oltre quanto stabilito dalla direttiva europea 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Si applica in una certa misura anche nei casi B2B ed è quindi abbastanza rigoroso. Se una clausola contrattuale è considerata uno svantaggio irragionevole per la controparte, tale clausola in un contratto è nulla e viene sostituita dalla legge. La legislazione sulle condizioni generali di contratto è imperativa e non può essere derogata dalle parti.
Il diritto europeo della concorrenza, compresa l'Esenzione per Categoria per Accordi Verticali (Regolamento (UE) della Commissione del 20 aprile 2010) deve essere preso in considerazione se soltanto l'agente sostiene, secondo l'accordo con il suo preponente, i rischi finanziari o commerciali in relazione ai contratti conclusi e/o negoziati per conto del preponente, o in relazione agli investimenti specifici del mercato per il settore dei prodotti offerti.