Il Contratto di Agenzia Commerciale in Grecia

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Come sono regolati i contratti di agenzia in Grecia?

In Grecia, i contratti di agenzia commerciale sono regolati principalmente dal Decreto Presidenziale 219/1991, più volte modificato, emanato in conformità alla Direttiva 86/653/CEE. I contratti in questione sono disciplinati in via complementare dagli articoli da 211 a 235 (norme generali sulla rappresentanza) e da 713 a 729 (norme generali sull'agenzia) del Codice Civile greco.

Il suddetto Decreto Presidenziale, che si applica ai contratti di agenzia commerciale, sia per la vendita di beni che per la prestazione di servizi, contiene disposizioni relative all'obbligo delle parti di agire in buona fede (art.4), al diritto dell'agente ad un compenso e/o ad una provvigione (art.5-7), nonché al diritto dell'agente ad un indennità/risarcimento (art.9), alla conclusione e alla risoluzione del contratto (art.8) e alla clausola di limitazione del commercio (art.10).

Quali sono le differenze rispetto agli altri intermediari commerciali?

Secondo la legislazione greca applicabile, l'agente commerciale è un intermediario indipendente che ha l'autorità di negoziare/promuovere/firmare contratti riguardanti la vendita di beni o la fornitura di servizi in nome e per conto di un terzo (il preponente), in cambio di un adeguato compenso e/o provvigione.

Pertanto, l'agente commerciale si differenzia dagli altri intermediari in molteplici modi. Innanzitutto, l'agente commerciale agisce come entità indipendente e come tale non deve essere confuso con un rappresentante di vendita, che è un dipendente incaricato di promuovere le vendite per conto del suo datore di lavoro. Inoltre, l'agente commerciale si distingue da un intermediario commerciale occasionale per la stabilità del rapporto tra l'agente commerciale e il preponente. Infine, ma non meno importante, l'agente commerciale agisce in nome e per conto del preponente in contrasto con un distributore, il quale avendo già acquistato i prodotti/servizi dal preponente, agisce in nome e per conto proprio e pertanto si accolla il rischio d’impresa.

Degno di nota è anche il fatto che nessun altro accordo di intermediazione diverso da quello di agenzia commerciale è direttamente regolato dalla legge. Tuttavia, in due sentenze della Corte Suprema del 2013 (Arios Pagos 15 & 16/2013), è stato accertato che il suddetto Decreto Presidenziale si applica a ogni intermediario, nella misura in cui i criteri di questa legge sono soddisfatti da ogni singolo contratto in questione.

Come posso nominare un agente di commercio in Grecia?

Secondo le disposizioni vigenti, non è necessario che il contratto di agenzia commerciale venga stipulato per iscritto. Al contrario, questo può essere concluso verbalmente o anche tacitamente.

Per quanto riguarda i committenti stranieri, non esistono restrizioni specifiche applicabili, per l'ingresso nel mercato nazionale, se non i requisiti generali applicabili alla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno dell'UE.

D'altro canto, si dovrebbero prendere in considerazione alcune formalità che si applicano agli agenti commerciali locali. In particolare,

  • come per chiunque voglia avviare un'attività in Grecia, l’agente commerciale deve iscriversi al Servizio Fiscale Pubblico competente e ottenere un Codice Fiscale.

  • l'agente deve anche essere registrato come agente commerciale presso la Camera di Commercio competente, a meno che l'agente non abbia sede in un altro Stato membro.

  • se l'agente è un agente riconosciuto in un altro Stato membro dell'UE o SEE, allora, come per ogni persona che effettua transazioni commerciali attraverso uno stabilimento principale o una filiale in Grecia, dovrà iscriversi al Registro Generale delle Imprese.

Quale legge di applica ad un contratto di agenzia in Grecia?

In generale, la legge applicabile, di solito è la legge greca, a meno che le parti non abbiano scelto di sottoporre il loro accordo ad una legge diversa.

In Grecia, è infatti possibile per le parti di un contratto di agenzia commerciale scegliere una legge straniera (anche la legge di un paese terzo non UE) per disciplinare parzialmente o interamente il contratto. Tuttavia, ciò deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 (regolamento "Roma I"). Più specificamente, la scelta della legge deve essere fatta espressamente o deve essere chiaramente dimostrata dai termini del contratto o le circostanze del caso. In mancanza di scelta della legge applicabile, il contratto è disciplinato dalla legge del paese in cui l'agente ha la sua "residenza abituale" ai sensi dell'articolo 4 del regolamento "Roma I".

Tuttavia, la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile non è illimitata. Nel caso in cui le parti scelgano la legge di un paese terzo (Stato non membro dell'UE), questa disciplinerà il contratto, solo a condizione che non deroghi alle disposizioni degli articoli da 17 a 19 della direttiva 86/653 (art. 9 del Decreto Preponentenziale), che sono di natura imperativa come, ad esempio, la tutela della libertà di stabilimento e il funzionamento della concorrenza non falsata nel mercato interno (Ingmar, C-381/98). Ma anche nel caso in cui le parti scelgano la legge di un altro Stato membro dell'UE che soddisfi i requisiti minimi di protezione, il tribunale nazionale può respingere la legge scelta a favore della legge del foro, se può giustificare in dettaglio, che l'agente ha bisogno della protezione ancora più forte garantita dalle disposizioni di natura imperativa della legislazione greca applicabile (Unamar, C-184/12).

Le stesse regole si applicano anche nel caso in cui sia applicabile il diritto straniero, indipendentemente dal fatto che le parti lo abbiano scelto o meno (cioè quando la "residenza abituale" dell'agente si trova in un paese diverso dalla Grecia).

È possibile sottoporre le controversie a un giudice straniero o ad un arbitrato internazionale?

Per quanto riguarda il sottoporre le controversie derivanti da un contratto di agenzia internazionale ad una giurisdizione straniera, ciò è possibile anche in assenza di una scelta esplicita delle parti. Più specificamente, ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 (Regolamento "Bruxelles 1"), quando entrambe le parti sono stabilite nell'UE e la controversia in questione (derivante dal contratto di agenzia) è di natura finanziaria, i Tribunali competenti sono quelli dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio o dove ha luogo l'esecuzione del contratto di agenzia. Al contrario, quando il convenuto è commercialmente attivo in Grecia, ma ha sede al di fuori dell'UE, il suddetto regolamento "Bruxelles 1" non si applica e, secondo il codice di procedura civile greco, i tribunali greci sono competenti a giudicare sulla controversia.

Tuttavia, secondo la legge greca (nel caso in cui una delle parti non sia stabilita in uno Stato membro dell'UE) e conformemente all'Art.25 del Regolamento "Bruxelles 1" (nel caso in cui entrambe le parti siano stabilite nell'UE) è anche consentito, e probabilmente più comune, che le parti pattuiscano per iscritto una chiara scelta dei Tribunali competenti, specificando almeno il Paese di giurisdizione (proroga di giurisdizione). Indipendentemente dalla scelta della giurisdizione, le parti possono, in ogni caso, chiedere provvedimenti provvisori dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito.

Per quanto riguarda la sottoposizione di controversie derivanti da un contratto di agenzia internazionale ad arbitri stranieri, ciò è consentito, a condizione che tale accordo sia stato o venga concluso per iscritto.

Il suddetto Regolamento "Bruxelles 1" non si applica nel caso in cui le parti abbiano già scelto arbitri stranieri. La legge greca 2735/1999 che ha incorporato il modello di legge dell'UNCITRAL nell'ordinamento giuridico greco disciplina i procedimenti di arbitrato commerciale internazionale.

Cessazione del contratto di agenzia in Grecia

I contratti di agenzia possono essere stipulati a tempo indeterminato o per un periodo di tempo limitato. In quest'ultimo caso il contratto cessa alla scadenza della sua durata, a condizione che le parti cessino la loro collaborazione. Se il rapporto continua, il contratto viene automaticamente convertito in uno a tempo indeterminato.

I contratti di agenzia a tempo indeterminato, possono essere disdetti in qualsiasi momento da una delle parti unilateralmente, dandone comunicazione all'altra parte. Il periodo di preavviso è previsto dalla legge ed è graduato in base alla durata del contratto.

Più in particolare, il periodo di preavviso è:

  • un mese, per il primo anno del contratto;
  • due mesi per il secondo anno;
  • tre mesi per il terzo anno;
  • quattro mesi per il quarto anno;
  • cinque mesi per il quinto anno e sei mesi per il sesto anno o per uno qualsiasi degli anni successivi del contratto.

Non è consentito alle parti di concordare termini di preavviso più brevi. Tuttavia, c'è sempre la possibilità di risolvere un contratto in qualsiasi momento immediatamente (senza alcun preavviso), sulla base di gravi motivi di risoluzione, come il mancato adempimento di una delle parti a tutti o parte dei suoi obblighi e/o in caso di circostanze eccezionali.

Come regola generale che deve essere applicata di per sé, i tribunali greci hanno ritenuto che, sulla base delle condizioni di buona volontà ed equità, qualsiasi ragione che renda impossibile la continuazione del contratto o/e qualsiasi violazione sostanziale del contratto può costituire un serio motivo. Pertanto, si raccomanda alle parti di includere preventivamente nel contratto una clausola relativa a ciò che potrebbe costituire un serio motivo di risoluzione immediata. In generale, le circostanze eccezionali devono essere interpretate in modo restrittivo, in modo da includere solo i casi di forza maggiore, quali circostanze insolite e imprevedibili al di fuori del controllo della parte che le invoca.

Il decesso dell'agente commerciale costituisce sempre una giusta causa per la risoluzione automatica del contratto.

Indennità di fine rapporto secondo la legge greca

In seguito alla risoluzione di un contratto di agenzia l'agente - indipendentemente dalle modalità e dalle motivazioni della risoluzione - ha diritto ad essere risarcito, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • egli abbia contribuito ad aggiungere nuovi clienti alla clientela del committente o abbia significativamente sviluppato gli affari di quest'ultimo con i clienti esistenti; e
  • il committente continui a trarre notevoli benefici dagli affari con tali clienti.

L'importo dell'indennizzo, che è definito come indennità di clientela, deve essere equo rispetto alla provvigione (utile) persa dall'agente sugli affari con tali clienti. Questo diritto all'indennità non costituisce un indennizzo normale basato su colpa o negligenza del preponente, ma piuttosto un diritto sui generis. Per il calcolo dell'indennità devono essere prese in considerazione tutte le circostanze relative, inclusi l'esistenza di una clausola di non concorrenza nel contratto, l'importo totale dei benefici finanziari del preponente e la perdita di provvigioni future da parte dell'agente. Tuttavia, l'importo totale dell'indennità non può superare la media annuale dei compensi e/o delle provvigioni annue riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni. Nei casi in cui la durata del contratto sia inferiore a cinque anni l'indennità è calcolata sulla media del rispettivo periodo.
Affinché l'agente possa richiedere l'indennità, deve notificare al preponente, entro un anno dalla risoluzione del contratto, la sua intenzione di far valere tale diritto. Tale notifica non deve essere formale, né deve menzionare l'importo totale dell'indennità richiesta. Se l'agente notifica al preponente la sua intenzione, il suo diritto è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni.

Oltre alla suddetta indennità, l'agente ha inoltre diritto al risarcimento di eventuali danni da lui subiti in seguito alla risoluzione del contratto di agenzia, ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile greco. Più in particolare, l'agente ha il diritto di ricevere un adeguato risarcimento in caso di risoluzione illegale del contratto da parte del preponente o nel caso in cui l'agente abbia risolto il contratto a causa di una sostanziale violazione delle sue disposizioni da parte del preponente. Tale risarcimento comprende le spese sostenute per l'esecuzione del contratto ma non ancora ammortizzate e l'eventuale perdita di profitto per l'intero periodo in cui il contratto di agenzia sarebbe dovuto durare.

L’indennità o risarcimento di cui sopra non sono dovuti:

  • qualora il preponente receda dal contratto di agenzia a causa di un inadempimento imputabile all'agente commerciale che giustificherebbe l'immediata risoluzione del contratto ai sensi della legge greca; oppure
  • nel caso in cui l'agente commerciale risolva il contratto di agenzia di propria iniziativa, a meno che tale cessazione non sia giustificata da circostanze imputabili al preponente o da motivi relativi all'agente, quali la vecchiaia, l'infermità o la malattia, in conseguenza delle quali l'agente non può più essere ragionevolmente tenuto a continuare la sua attività; oppure
  • qualora, con l'accordo del preponente, l'agente commerciale cede a una terza persona i diritti e i doveri derivanti dal contratto di agenzia.

Le parti non possono derogare alle disposizioni in materia di indennità e/o risarcimento danni a danno dell'agente commerciale prima della scadenza del contratto di agenzia. Pertanto, anche se tale clausola di rinuncia inclusa nel contratto di agenzia verrebbe dichiarata nulla dai tribunali, non sarebbe questo il caso se le parti stipulassero un accordo successivo, che deroghi in tutto o in parte ai diritti dell'agente o includa una clausola che determini l'esatto ammontare dell'indennità, a condizione che ciò sia ragionevole e non interferisca con lo spirito della norma.

Altre particolarità del contratto di agenzia commerciale in Grecia

Ci sono diversi aspetti da considerare quando si valuta la stipula di un contratto di agenzia commerciale in Grecia.

  1. In primo luogo, il preponente ha il diritto di imporre all'agente un obbligo di non concorrenza. Considerando che tale clausola è una restrizione del commercio, essa deve essere conclusa per iscritto, deve essere limitata solo all'area geografica affidata all'agente commerciale e deve riguardare solo i beni che sono oggetto del rispettivo contratto di agenzia. La durata di tale clausola non può superare un anno, dopo la risoluzione del contratto di agenzia commerciale. Tuttavia, è a discrezione dei tribunali nazionali ridurre gli obblighi delle parti derivanti da un tale accordo, vale a dire ritenere che la clausola di non concorrenza debba applicarsi per una durata inferiore.

  2. In relazione alla provvigione dell'agente, l'agente commerciale ha diritto a tale provvigione sulle transazioni commerciali concluse durante il periodo coperto dal contratto di agenzia:
    • se l'operazione è stata conclusa a seguito di un suo intervento; oppure
    • se l'operazione viene conclusa con un terzo che l'agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo;
    • se gli viene affidata una specifica area geografica o un gruppo di clienti e la transazione è stata effettuata, con un cliente appartenente a quell'area o gruppo.

L'agente commerciale ha inoltre diritto alla provvigione sulle transazioni commerciali concluse dopo la risoluzione del contratto, a condizione che le transazioni in questione siano principalmente attribuibili ai suoi sforzi nel corso della durata del contratto e che tale transazione sia stata stipulata entro un periodo ragionevole dopo la risoluzione del contratto, nonché nel caso in cui l'ordine relativo alla transazione sia giunto al preponente o all'agente prima della risoluzione del contratto.

La provvigione diventa esigibile non appena e nella misura in cui si verifica una delle seguenti circostanze:

  • il committente ha eseguito la transazione; oppure
  • il preponente avrebbe dovuto eseguire la transazione, in base al suo accordo con il terzo; oppure
  • il terzo ha eseguito la transazione.

3. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, un preponente straniero potrebbe essere soggetto all'imposta sul reddito delle società in Grecia per i redditi generati all'interno del paese nell'ambito di un contratto di agenzia commerciale. I trattati fiscali bilaterali possono applicarsi a seconda del paese in cui il preponente straniero è stabilito. Inoltre, qualsiasi provvigione pagata all'agente è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

4. Infine, i principi generali del Diritto Civile, affermano che un preponente deve generalmente agire con rispetto e in buona fede nei confronti dell'agente commerciale.

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