Il Contratto di Agenzia Commerciale in Spagna

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Come sono regolati i contratti di agenzia in Spagna?

In Spagna, i contratti di agenzia commerciale sono regolati dalla Legge sul Contratto di agenzia 12/1992 del 27 maggio (di seguito "la Legge sull'Agenzia" o "la Legge"). La legge è stata adottata a seguito della Direttiva Europea 653/86/CE, è entrata in vigore il 1° gennaio 1994 ed è stata modificata in diverse occasioni nel 2003 e nel 2011.

La legge contiene regole speciali riguardanti l'avviamento (clientela), il risarcimento dei danni, la risoluzione, il preavviso, il compenso, il patto post-contrattuale di non concorrenza, gli obblighi delle parti... in termini simili a quelli della Direttiva UE.

Le sue norme sono imperative, ad eccezione di quelle espressamente menzionate in essa, e si applicano a tutti i tipi di agenti autonomi indipendenti quando non si applicano altre disposizioni specifiche (art. 3.1).

La legge non è applicabile agli agenti che operano in borsa o nei mercati regolamentati (art. 3.2) e, secondo la Suprema Corte, la legge è applicabile ai contratti di agenzia assicurativa solo in via residuale (si veda anche la legge sugli intermediari assicurativi 26/2006 del 17 luglio).

L'attività svolta dai dipendenti che agiscono in qualità di agenti è regolata dal Regio Decreto 1438/1985 del 1° agosto, e tali rapporti sono regolati dal diritto del lavoro (non dal diritto commerciale). Le conseguenze per questi agenti sono, pertanto, diverse.

La questione se un Agente sia considerato "commerciale" o "dipendente" è, quindi, cruciale per determinare la disciplina applicabile.

Il primo criterio è se l'Agente accetta il rischio per le operazioni in cui è intervenuto. In questo caso, un agente sarà un "agente commerciale".

Ma se l'agente non accetta tale rischio (che è la situazione più frequente) il secondo criterio consiste nel determinare se l'agente è dipendente o indipendente dal preponente.

Nel caso degli agenti persone giuridiche, questa domanda non si pone di solito perché le aziende non possono essere lavoratori subordinati (agenti dipendenti). Ma nel caso di agenti persone fisiche, la questione sarà decisa tenendo conto del grado di indipendenza più o meno elevato rispetto al preponente.

Un agente sarà considerato "Agente Commerciale" (e quindi sottoposto alla legge sull’agenzia) quando è indipendente, cioè è libero di organizzare la propria attività e i propri orari secondo i propri criteri, con il proprio personale, i propri locali e la propria amministrazione. In cambio, un agente sarà considerato "Agente Dipendente" (e sottoposto al diritto del lavoro e in particolare al Regio Decreto), quando agisce secondo le direttive del preponente (il Datore di Lavoro) che decide sulle principali questioni dell'organizzazione dell'agente (orari, itinerari, criteri di distribuzione, modalità di gestione degli ordini...).

Il Regio Decreto per agenti dipendenti contiene norme sulle modalità di conclusione del contratto (per iscritto, in tre copie), sulla durata (libera volontà delle parti), ferie, disposizioni specifiche sulla clientela, la sua gestione e il compenso (da determinarsi in via giudiziale in mancanza di accordo fra le parti) modalità di funzionamento della relazione, obbligazioni reciproche, cessazione secondo lo Statuto Generale sul Lavoro.

In base a questi principi, riteniamo abbastanza improbabile che un preponente straniero, senza alcuna possibilità reale di avere dipendenti in Spagna, nomini un agente dipendente. Pertanto, tutti i commenti fatti in questa Guida sono riferiti agli Agenti Commerciali (indipendenti) e alla Legge sull’Agenzia.

Quali sono le differenze rispetto agli altri intermediari commerciali?

La Legge sull’Agenzia non fornisce una definizione di "agente". Contiene solo una definizione di "contratto di agenzia". Tuttavia, utilizzando questi elementi, si può ricavare una nozione di Agente.

Secondo la Legge e la giurisprudenza che la interpreta, un Agente:

  • è una persona fisica o una persona giuridica che agisce come intermediario indipendente non legato ad un rapporto di lavoro;
  • è obbligato nei confronti di una terza persona che definiamo "il Preponente";
  • la sua attività consiste nel promuovere transazioni commerciali per conto del Preponente o nel promuovere e concludere transazioni (quando espressamente autorizzato a farlo) per conto del Preponente (ad eccezione delle transazioni effettuate nei mercati ufficiali o borsistici);
  • non assume, se non espressamente concordato altrimenti, il rischio di queste transazioni;
  • ha una relazione costruita su base continuativa o stabile con una durata determinata o indeterminata;
  • agisce in cambio di una remunerazione che può avere forme diverse.


Da tale definizione possiamo escludere dalla definizione di "Agente" e, quindi, dall'applicazione della Legge, altri intermediari:

  • intermediari occasionali perché il loro rapporto non è costruito su una base continuativa o stabile;
  • agenti dipendenti perché non sono "indipendenti" dal Preponente, ma lavoratori subordinati (dipendenti);
  • distributori, perché agiscono per conto proprio come commercianti indipendenti in un'attività di acquirente-rivenditore;
  • franchisee, perché in questo tipo di rapporto contrattuale non c'è solo promozione, ma anche marchi e marketing, immagine comune, rete, servizi, know-how comune.


Un contratto di agenzia contiene i seguenti punti:

  • la nomina dell'Agente, sia esso un individuo o una società, come parte indipendente;
  • obblighi di entrambe le parti. L’Agente deve organizzare la promozione come imprenditore autonomo e comunicare al Preponente tutte le informazioni necessarie al funzionamento del rapporto.
  • il Preponente sarà tenuto a fornire all'Agente tutte le informazioni necessarie e appropriate per svolgere l'attività e a farlo in modo tempestivo.
  • la remunerazione dell'Agente che potrebbe essere una percentuale su ogni operazione, un importo fisso o una combinazione di entrambi (ulteriori informazioni sono contenute nel paragrafo 14E).
  • durata del contratto che può essere determinata o indeterminata. In assenza di una tale clausola, il contratto si considererà a tempo indeterminato.
  • il preavviso necessario per il recesso dal contratto a tempo indeterminato. Qualora le parti non abbiano concordato nulla in merito secondo le disposizioni generali della Legge (vedasi paragrafo 10), il preavviso necessario per recedere dal rapporto a tempo indeterminato è previsto dalla Legge medesima.
  • indennità di clientela. Se prevista, deve rispettare i principi contenuti nella Legge che sono, in ogni caso, applicabili (vedasi paragrafo 12).


Di seguito sono riportati alcuni aspetti sui quali le parti possono avere una maggiore libertà di decisione ai sensi della legge:

  • la possibilità per l'Agente di assumere il rischio delle operazioni con un compenso specifico per questo;
  • la nomina di sub-agenti necessita di espressa autorizzazione da parte del Preponente (vedasi anche paragrafo 14B);
  • esclusiva o possibilità di agire per conto di più preponenti. In base alla Legge e salvo diversa previsione, l’Agente può rappresentare diversi altri preponenti (art.7). D’altro canto, l’Agente può essere incaricato su base esclusiva o non esclusiva, sebbene di norma venga concessa l’esclusiva su un area geografica determinata (o su una specifica cerchia di clienti o prodotti) (vedasi anche il paragrafo 14D);
  • regolamentazione delle spese dell'Agente e dell'obbligo di rimborso: secondo la Legge, se non diversamente concordato, l'Agente non ha diritto al rimborso delle sue spese (art. 18);
  • restrizioni alla concorrenza (art. 20, 21). Vi è la possibilità di ridurre la possibilità dell’Agente di rappresentare prodotti o servizi in corso di rapporto ed anche successivamente alla sua cessazione (vedasi paragrafo 14C);
  • il diritto ad un accordo scritto: sebbene il contratto di agenzia sia valido anche senza forma scritta, ciascuna parte ha il diritto di chiederne all'altra uno scritto (art. 22).


In ogni caso, le parti sono libere di decidere qualsiasi altro elemento, clausola o condizione dell'accordo, purché sia legittimo e non contrario ai principi inderogabili della legge.

Come posso nominare un agente in Spagna?

Generalmente, secondo la legge spagnola, i contratti commerciali non necessitano di una forma specifica per essere validi. Questo è il caso dei contratti di agenzia, per i quali la legge consente espressamente la forma orale.

Detto questo, sebbene le parti di un contratto di agenzia siano libere di avere una forma non scritta, come già detto, ciascuna delle parti ha il diritto di obbligare l'altra parte a mettere per iscritto il proprio accordo (art. 22). La mancanza di una forma scritta non costituirà un problema per la validità del contratto, ma richiederà prove aggiuntive per dimostrare il contratto in caso di conflitto, anche per quanto riguarda il suo contenuto.

Gli agenti, siano persone fisiche o aziende, sono imprenditori indipendenti. Pertanto, a seconda delle circostanze, devono rispettare tutti i requisiti di legge. Non ci sono obblighi speciali per gli agenti diversi da quelli applicabili ad altri individui - imprenditori o società. In particolare, gli agenti persone fisiche devono essere registrati presso gli uffici di previdenza sociale e fiscali per poter svolgere la loro attività. Ma anche le società devono essere debitamente costituite secondo la loro struttura sociale, per poter svolgere la loro attività.

Gli agenti (sia persone fisiche che aziende) non hanno bisogno di essere registrati in alcuno ruolo o associazione professionale per svolgere la loro attività e non hanno bisogno di avere una qualifica speciale per la loro attività.

Come sono disciplinati i diritti di esclusiva dell'agente in Spagna?

L’esclusiva può essere pattuita dalle parti. Esclusiva significa che l’agente è l’unico incaricato in un territorio specifico o per una categoria definita di clienti o prodotti.

In ogni caso, l’esclusiva non è una parte essenziale del contratto di Agenzia. Pertanto, per poter rivendicare tale diritto, deve essere concordato fra le parti. Se le parti non hanno esplicitamente concordato l’esclusiva, l’agente sarà ritenuto come non-esclusivo. Ciononostante, l’attività delle parti potrebbe evidenziare che l’esclusiva, seppure non contenuta nel contratto, è stata di fatto concordata. Come regola generale, la parte che la rivendica (solitamente, l’Agente) dev’essere in grado di dimostrarla in caso di contestazione.

L'agente ha diritto alle provvigioni sulle vendite online effettuate da un preponente estero ai clienti situati in Spagna?

Questo spesso dipende dagli accordi fra le parti, dalle clausole concrete del contratto e dall’estensione dell’esclusiva dell’agente e del territorio.

Se l’Agente è nominato quale Agente esclusivo per un intero Paese, per tutti i clienti ed i prodotti senza alcuna restrizione, egli solitamente avrà diritto alle provvigioni sulle vendite online fatte in tale territorio. Se l’Agente è stato incaricato per un’area delimitate in tale Paese, o per clienti specifici o per determinati prodotti o servizi, sarà più complicato rivendicare tali provvigioni.

In ogni caso, le parti possono liberamente escludere tali vendite online completamente, o condividerle.

A quali condizioni l’agente può essere vincolato ad un patto di non concorrenza durante e dopo la cessazione del rapporto di agenzia?

Nel corso del rapporto, la Legge sull’Agenzia consente all’Agente, salvo patto contrario, di agire quale Agente anche per preponenti non concorrenti al proprio. Al contrario, l’Agente deve ottenere l’autorizzazione espresso del suo primo Preponente al fine di rappresentare un concorrente (un Preponente che fornisca prodotti o servizi identici o simili) or agire per conto proprio.

La Legge inoltre consente di limitare la concorrenza dopo la cessazione del rapporto. Tale divieto di concorrenza non può durare oltre due anni, oppure un anno se il rapporto ha avuto durata inferiore a due anni.

Affinché sia valida, tale clausola che vieta la concorrenza dev’essere pattuita per iscritto e si limiterà soltanto ai clienti, all’area geografica ed ai prodotti rappresentati dall’Agente.

Sebbene, almeno in teoria, tale clausola non necessiti di essere pattuita nel medesimo contratto (solo la forma scritta è necessaria), il mio suggerimento è di includerla nel contratto in maniera chiara. Essendo una clausola che limita l’attività dell’Agente, la sua interpretazione sarà restrittiva e, se non fosse chiara, potrebbe essere rigettata in caso di difformità. Ulteriori commenti sono contenuti nel paragrafo 14C.

È possibile che un contratto di agenzia internazionale sia regolato da una legge straniera?

Possiamo considerare un contratto di agenzia come "internazionale" quando sono coinvolte parti di giurisdizioni diverse e sorgono situazioni di conflitto di leggi. Detto questo, un accordo di agenzia internazionale può essere regolato da una legge diversa da quella spagnola.

Secondo il principio generale del Codice Civile spagnolo (art. 10.5) le obbligazioni contrattuali sono disciplinate dalla legge a cui le parti si sono espressamente sottoposte, a condizione che abbia un qualche collegamento con l'attività in questione; in mancanza di ciò, si applica la legge nazionale comune alle parti; in mancanza di essa, quella della comune residenza abituale e, in ultima istanza, la legge del luogo di conclusione del contratto.

In mancanza di scelta, saranno applicati i principi del conflitto di leggi.

Anche le norme UE prevedono regole simili per i contratti, che saranno regolati diversamente a seconda che vi sia o meno una scelta delle parti. Per ulteriori informazioni si veda la Guida UE sugli accordi di agenzia.

Ciò detto, la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile non è illimitata e sarà necessario prestare attenzione alle disposizioni imperative di cui all'articolo 9 del Regolamento: quelle disposizioni la cui osservanza è considerata cruciale da un paese per la tutela dei suoi interessi pubblici, indipendentemente dalla legge altrimenti applicabile al contratto.

È possibile sottoporre eventuali controversie a una giurisdizione straniera o ad arbitrati stranieri?

Sì. Le parti di un accordo di agenzia internazionale sono libere di sottoporre il contratto a giurisdizioni o arbitri stranieri.

La Legge sull'Agenzia stabilisce (Seconda Disposizione Aggiuntiva) la competenza esclusiva dei tribunali del domicilio dell'agente. Questo principio non implica necessariamente che la competenza sia esclusiva anche per i tribunali spagnoli. Infatti, i tribunali hanno operato la distinzione tra giurisdizione e tribunali competenti lasciando le parti libere di risolvere le loro controversie anche tramite arbitrato o tribunali stranieri.

Infatti, la Corte Suprema spagnola ha accettato la clausola in cui l'agente straniero aveva sottoposto le controversie ai tribunali spagnoli anche se il suo domicilio non era nel nostro paese. Secondo questa sentenza, la disposizione della Legge sull'Agenzia sulla risoluzione delle controversie è stata interpretata come una regola per decidere quale tribunale è competente se la giurisdizione è attribuibile ai tribunali spagnoli, ma non come una regola obbligatoria per stabilire la giurisdizione spagnola nel caso in cui l'Agente sia residente in Spagna.

Si applica anche il Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Per ulteriori dettagli, si veda la Guida UE agli accordi di agenzia.

Nella redazione del contratto di agenzia sembra altamente consigliabile definire espressamente la giurisdizione competente/arbitrato competente. Nel caso in cui la giurisdizione spagnola venga scelta per un agente spagnolo, la disposizione imperativa della Legge implica che saranno competenti i tribunali del suo domicilio.

Come detto in precedenza, è anche possibile risolvere le controversie nei contratti di agenzia internazionali tramite arbitrato. La legge spagnola sull'arbitrato (art. 2.1) consente di farlo in tutte le controversie di cui le parti possono disporre liberamente. Ciò significa che tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione di un contratto di agenzia possono essere risolte anche mediante arbitrato.

Il riconoscimento delle sentenze arbitrali pronunciate in un paese straniero sarà regolato dalla Convenzione di New York del 1958, fatte salve altre eventuali convenzioni internazionali. La procedura seguirà la procedura civile ordinaria per l'esecuzione delle decisioni emesse dai tribunali stranieri.

Le controversie tra agenti e preponenti possono essere risolte anche con la mediazione. Vedasi il paragrafo 14H di questo Capitolo.

Riconoscimento di una sentenza giudiziale o arbitrale emessa all’estero

Le decisioni giudiziali ed arbitrali rese all’estero in materia commerciale sono generalmente riconoscibili e suscettibili di esecuzione in Spagna, fatte salve certe condizioni ed eccezioni. Le Corti spagnole hanno giurisdizione esclusiva sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni straniere nel territorio spagnolo (art. 22.1 della Legge Organica Giudiziaria 6/1985 del 7 luglio) e non possono rifiutare la giurisdizione (ibid. art. 22 octies.3).

Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse dalle corti dei Paesi membri UE sono disciplinati dal Regolamento 1215. Per maggiori dettagli, si veda la Guida sull’Agenzia UE.

Se si applica la legislazione nazionale, le decisioni giudiziali saranno riconosciute o eseguite secondo la procedura di “exequatur” secondo la Legge sulla Procedura Civile e la Legge 29/2015 del 30 luglio sulla cooperazione internazionale in materia civile.

In mancanza di altra convenzione o trattato bilaterale, la decisione giudiziale deve rispettare le seguenti condizioni:

  • la decisione dev’essere definitiva, nel senso che deve essere impossibile impugnarla. • La decisione non deve contrastare con l’ordine pubblico;
  • il diritto fondamentale alla difesa non deve essere manifestamente impedito;
  • la decisione non dev’essere stata resa su una materia di competenza esclusiva delle Corti spagnole né su una materia priva di connessione ragionevole con il giudice che ha deciso;
  • la decisione non deve essere incompatibile con una decisione precedente spagnola;
  • non deve pendere in Spagna una causa fra le stesse parti e con lo stesso oggetto, iniziata prima della causa estera.


Come già menzionato, i lodi arbitrali sono riconoscibili ed eseguibili in base alla Convenzione di New York del 1958.

Risoluzione del contratto di agenzia

I contratti di agenzia hanno lo scopo di stabilire una cooperazione stabile e continuativa tra l'agente e il preponente. I contratti di agenzia per una relazione non stabile (intermediari occasionali, mandato) non sono disciplinati dalla Legge.

Secondo la legge spagnola, i contratti di agenzia possono essere stipulati per una durata limitata o illimitata (art. 23). Nel caso in cui non sia previsto nulla nel contratto, esso si considera stipulato a tempo indeterminato.

In caso di durata limitata, il contratto si estinguerà quando le parti hanno concordato e il rapporto terminerà naturalmente alla data di scadenza (art. 24.1). Tuttavia, nel caso in cui un contratto con durata limitata continui ad essere eseguito, la legge trasforma questo contratto in un contratto a tempo indeterminato.

Se un contratto di agenzia è stato concluso senza una durata limitata (art. 25), ciascuna delle parti può disdirlo unilateralmente in qualsiasi momento e senza motivo, dandone comunicazione scritta all'altra parte. Tale preavviso è di un mese per ogni anno di validità del contratto, con un minimo di un mese (per contratti di durata inferiore ad un anno) e un massimo di sei mesi (per contratti di durata pari o superiore a sei anni). Nel caso in cui l'accordo fosse inizialmente a tempo determinato, ma si converta in un contratto di durata indeterminata, il preavviso precedente deve riflettere l'intera durata del rapporto.

Le parti sono libere di incrementare la durata del preavviso, ma quella concordata per il Preponente non può essere superiore a quella dell'Agente.

È possibile anche la risoluzione per inadempienza. Le parti sono libere di recedere unilateralmente e in alcuni casi di risolvere immediatamente il contratto (art. 26): (i) quando la controparte ha violato in tutto o in parte gli obblighi legali o contrattuali; oppure (ii) nel caso in cui la controparte sia stata dichiarata fallita (concurso de acreedores).

Cessazione per morte. Il contratto di agenzia termina anche in caso di decesso o di dichiarazione di morte dell'agente. Ciò non vale in caso di decesso o di dichiarazione di decesso del preponente, ma i suoi successori possono disdirlo con il preavviso richiesto. (art. 27).

Alcuni esempi di “giusta causa” per la cessazione anticipata del contratto di agenzia in Spagna

In base alla Legge sull’Agenzia (art. 26) entrambe le parti possono risolvere il contratto per inadempimento totale o parziale dell’altra parte alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto. La legge non definisce l’inadempimento. Inoltre, l’Agente non ha diritto all’indennità di clientela né al risarcimento dei danni previsti dalla Legge sull’Agenzia se non rispetta le obbligazioni legali e contrattuali (art. 30).

Pertanto, occorre verificare sia gli obblighi di legge sia quelli specificamente inclusi nel contratto. Alcuni esempi derivanti dalla legge consentono la risoluzione anticipata da parte del Preponente:

  • se l’Agente non agisce con lealtà,
  • se l’Agente non comunica tutte le informazioni finalizzate ad un buono sviluppo del rapporto, in particolare le informazioni relative alla solvibilità dei clienti,
  • se l’ Agente non segue le indicazioni ragionevoli del Preponente sempre che queste non ledano l’indipendenza dell’Agente,
  • se l’Agente non riceve da terzi reclami relativi alla qualità o quantità dei prodotti venduti,
  • se l’Agente non tiene una contabilità indipendente delle attività svolte per conto del Preponente,
  • se l’Agente nomina subagenti o rappresenta altri prodotti o servizi simili senza l’autorizzazione del Preponente.


Seguono alcuni esempi derivanti dalla legge, che giustificano la risoluzione anticipata da parte dell’Agente:

  • se il Preponente non si comporta con lealtà,
  • se il Preponente non mette a disposizione dell’Agente, con sufficiente anticipo e in quantità adeguata, campioni, cataloghi, listini, e altri documenti necessari all’esercizio della sua attività professionale,
  • se il Preponente non fornisce all’ Agente tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione del contratto di Agenzia, in particolare se non avverte l’Agente, non appena ne venga a conoscenza, se prevede che il volume degli affari si ridurrà in maniera significativa rispetto a quanto l’Agente si sarebbe aspettato,
  • se il Preponente non corrisponda la remunerazione concordata.


Le clausole contrattuali che vengono solitamente invocate per risolvere il contratto sono le seguenti:

  • violazione da parte dell’Agente della clausola che vieta la concorrenza o la promozione da parte dell’Agente al di fuori del suo territorio,
  • violazione da parte dell’Agente del fatturato minimo concordato. In questo caso, è necessario che tale accordo venga riportato nel contratto in maniera chiara e concreta, e che sia accettato da entrambe le parti. Una clausola in base alla quale il fatturato minimo venga deciso dal solo Preponente non viene solitamente accettata. In alcuni casi, quando il fatturato minimo era troppo rigoroso ed il Preponente aveva accettato il suo mancato raggiungimento in passato, la sua violazione non è stata ritenuta un impedimento al pagamento dell’indennità di clientela. Altrettanto è avvenuto quando il fatturato minimo è stato ritenuto frutto di abuso o era stato impossibile negoziarlo.

Indennità di fine rapporto secondo la legge spagnola

La Legge sull'Agenzia riconosce all’agente il diritto a un'indennità se il contratto di agenzia (a tempo indeterminato o a tempo determinato) viene risolto (art. 28). Si definisce Indennità (o compenso) di Clientela (o di avviamento) e l'agente non può validamente rinunciare a tale diritto, né ridurlo, al momento della firma del contratto o prima di essa (art. 3).

Al termine di un contratto di agenzia, l'agente ha diritto all'Indennità di Clientela se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • se l'agente ha aumentato il numero di clienti o ha aumentato sensibilmente l'attività con quelli precedenti;
  • se si ritiene che l'attività precedente dell'agente produca ancora vantaggi sostanziali per il Preponente;
  • e tale indennità risulta adeguata alla luce dell'esistenza di accordi che limitano la concorrenza, della perdita di provvigioni o di altre circostanze.


In generale, i tribunali hanno ritenuto che spetti all'Agente dimostrare che la sua attività è stata positiva per il Preponente durante il rapporto. In alcuni casi, i tribunali hanno negato tale indennità quando l'Agente ha mostrato solo prove astratte ma senza identificare la clientela creata, e senza dimostrare la reale possibilità della sua continuità dopo la risoluzione del contratto. Al fine di evitare tale Indennità, il Preponente deve provare, in cambio, che l'attività dell'Agente non è ritenuta in grado di produrre benefici sostanziali dopo la risoluzione del contratto o che l'indennità non è equa per motivi diversi.

L'indennità di clientela si applica anche ai contratti risolti a causa di morte o di dichiarazione di morte dell'Agente.

L'ammontare dell'indennità non è fissato dalla legge che contiene solo l'eventuale importo massimo. L'importo non può in ogni caso superare il compenso annuo percepito dall'agente calcolato come media dei cinque anni precedenti o per tutta la durata del contratto, se inferiore a cinque anni (art. 28).

L'indennità di clientela non è dovuta (art. 30):

  • quando la risoluzione del contratto da parte del Preponente è dovuta alla violazione da parte dell'agente di qualsiasi obbligo legale o contrattuale;
  • quando il recesso è causato dall'agente, a meno che non sia dovuto a motivi imputabili al Preponente o dovuti all'età, all'infermità o alla malattia dell'agente e nel caso in cui non fosse ragionevole richiedere la sua continuazione come agente;
  • quando l'agente ha ceduto, con la consapevolezza del preponente, i suoi diritti ed obblighi del contratto di agenzia a una terza persona.


Oltre all'indennità di clientela, l'agente ha anche il diritto di chiedere il risarcimento dei danni. La legge sull'agenzia stabilisce (art. 29) che in caso di risoluzione di un contratto di agenzia a tempo indeterminato da parte del preponente, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire l'agente per i danni e i pregiudizi causati da tale risoluzione (salvo in caso di violazione da parte dell'agente) a condizione che non sia stato possibile ammortizzare gli investimenti che l'agente ha effettuato su indicazione del preponente.

Il diritto di chiedere l'indennità di clientela e di reclamare il risarcimento dei danni termina un anno dopo la risoluzione del contratto.

Entrambi gli indennizzi (Clientela e Danni) non impediscono all'Agente di richiedere altri, diversi danni derivanti dalla risoluzione del Contratto da parte del Preponente (ad esempio, in caso di mancato preavviso).

Può un agente in Spagna essere considerato quale “stabile organizzazione” di una società preponente estera da un punto di vista fiscale? A quali condizioni?

La mera esistenza di un Agente in Spagna non viene solitamente ritenuta una stabile organizzazione di un preponente straniero. In base al Modello di Convenzione Fiscale OCSE ed ai suoi commenti, gli agenti indipendenti non devono essere considerati come stabile organizzazione (art. 5). Il caso potrebbe essere diverso per gli agenti dipendenti (non disciplinati dalla Direttiva UE o, in alcuni casi, ad esempio, una società controllata dal Preponente) e quando l’Agente ha la possibilità di concludere contratti per conto del Preponente.

Altre particolarità

Vi sono molti altri importanti aspetti legali e contrattuali che conviene considerare quando un Preponente straniero nomina un Agente in Spagna. Si possono menzionare i più comuni secondo le previsioni della Legge.

È altresì importante sottolineare che un Preponente estero deve essere consapevole degli obblighi generali contenuti nella Legge ed applicabili al contratto (ove disciplinato dal diritto spagnolo) se le parti non concordano diversamente.

A. Potere di concludere contratti per conto del Preponente

Secondo il nostro ordinamento giuridico, l'Agente non ha necessariamente il potere di concludere contratti per conto del Preponente.

Un preponente straniero deve tenere conto del fatto che la legge accetta entrambe le possibilità: (i) un agente che si limita a promuovere i prodotti o i servizi del Preponente o (ii) un agente autorizzato anche a concludere tali operazioni per conto del Preponente (art. 1).

Al fine di consentire all'agente di concludere contratti per conto del Preponente, sarà necessario inserire nel contratto una clausola specifica ed espressa (art. 6).

B. Nomina di subagenti e dipendenti

La regola generale (art. 5) è che per nominare i subagenti, l'agente ha bisogno dell'espressa autorizzazione del preponente. In questo caso, l'agente sarà responsabile per le attività di subagente.

L'attività dell'agente attraverso i propri dipendenti non necessita dell'autorizzazione del preponente. L'agente sarà responsabile anche dell'attività svolta dai suoi dipendenti.

C. Obblighi di non concorrenza

Secondo la Legge sull'Agenzia (art. 7), l'Agente è libero di agire per conto di più di un Preponente, a meno che non sia stato concordato diversamente nel contratto. Ciò comprende la promozione o persino la conclusione dell’affare per conto di un diverso Preponente.

Tuttavia, l'Agente ha bisogno del consenso del Preponente per agire per proprio conto o per conto di un'altra parte i cui prodotti o servizi sono simili o in concorrenza con quelli del Committente. In tal caso, e se l’Agente ha rappresentato diverse parti concorrenti, è tenuto a dimostrare il consenso del Preponente.

Secondo la Legge sull’Agenzia, è anche possibile concordare un obbligo di non concorrenza dopo la cessazione del contratto. Affinché tale patto sia valido, sono necessarie alcune condizioni (art. 20 e 21):

  • la sua durata massima sarà di due anni a partire dalla cessazione del contratto di agenzia o di un anno se la durata del contratto è inferiore a due anni;
  • deve essere concordato per iscritto;
  • la sua estensione geografica deve essere la stessa del contratto di agenzia o deve essere limitata allo stesso gruppo di persone di cui l'Agente era incaricato;
  • essa riguarderà solo i prodotti o i servizi promossi o le transazioni concluse secondo l'oggetto del Contratto.


D. Esclusiva e territorio

L'esclusiva non è implicita nella Legge sull'Agenzia, ma deve essere stata espressamente concordata.

L'esclusiva non è una caratteristica naturale dei contratti di agenzia commerciale, così come appare nel preambolo della Legge sull’Agenzia (comma II.3). E questo include entrambe le possibilità: il preponente ha diversi agenti e gli agenti sono autorizzati a rappresentare diversi preponenti.

La necessità di un accordo espresso di esclusiva non vuol dire che esso debba essere in forma scritta. Accordi verbali di esclusiva sono validi, sempre che siano sufficientemente dimostrati in caso di controversie.

La corretta delimitazione del territorio in cui l'Agente è stato nominato o del tipo di clienti con cui è autorizzato a trattare, è anch'essa un elemento rilevante da considerare nell'accordo. Il Preponente è libero di vietare all'Agente la promozione delle vendite al di fuori di tale territorio. D'altra parte, nella Legge sull'Agenzia si fa riferimento alle provvigioni che l'Agente deve ricevere per le vendite all'interno del suo territorio esclusivo. In tal caso, e se l'Agente è stato nominato per un territorio in esclusiva, avrà diritto alle provvigioni anche se le vendite non sono state da lui promosse né concluse in tale territorio (art. 12.2).

E. Remunerazione

Le parti sono libere di concordare il compenso che può consistere in una percentuale sulle vendite (provvigione), un importo fisso o una combinazione di entrambi.

La remunerazione è un elemento essenziale del contratto di agenzia, e se le parti non la concordano, essa verrà stabilita secondo gli usi commerciali o, in loro assenza, in una misura ragionevole tenuto conto le circostanze del caso specifico (Art.11).

La Legge inoltre stabilisce che il compenso è dovuto (art. 14) dal momento in cui il Preponente ha eseguito o deve avere eseguito la transazione commerciale, o se questa è stata eseguita, anche parzialmente, dal terzo.

Il compenso deve essere pagato entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre naturale in cui è maturato (art. 16).

L’agente perde il diritto alla provvigione se il Preponente dimostra che le operazioni non sono state eseguite per circostanze non imputabili al Preponente medesimo (art. 17).

F. Spese

Secondo le disposizioni generali della Legge, e salvo diverso accordo tra le parti, l'Agente non ha diritto al rimborso delle spese della sua attività (art. 18).

G. Obblighi di informazione

La Legge sull'Agenzia stabilisce (art. 9) l'obbligo generale per l'Agente di informare il Preponente di tutti gli elementi necessari per il corretto svolgimento delle operazioni commerciali di cui è responsabile. In particolare, l'Agente deve informare sulla solvibilità dei terzi con i quali sono state concluse o eseguite operazioni.

Tali obblighi sono inderogabili in base alla Legge sull’Agenzia, anche se non vi è alcuna disposizione sul modo, la periodicità, il contenuto. È quindi consigliabile che un Preponente straniero indichi tutti questi elementi nel contratto di agenzia.

H. Mediazione

Oltre alle procedure giudiziali ed arbitrali, le controversie internazionale nei contratti di Agenzia possono essere risolte anche tramite mediazione. Una controversia internazionale si ha quando almeno una delle parti ha il proprio domicilio in un Paese diverso dall’altra.

In base alla Legge Spagnola 5/2012 sulla Mediazione nelle controversie civili e commerciali (questa legge recepisce la Direttiva 2008/52/CE) le parti possono risolvere i loro conflitti con la mediazione, sempre che il conflitto riguardi diritti ed obbligazioni dei quali si possa disporre. La Legge sulla Mediazione disciplina la mediazione come alternativa al ricorso alle procedure giudiziali o arbitrali. Essa consente alle parti di risolvere le loro divergenze con l’aiuto di un mediatore e raggiungere un accordo sul come regolare la situazione. La durata di tale procedura sarà la più breve possibile. Accordi conclusi all’estero tramite mediazione sono eseguibili in Spagna ai sensi della Legge 29/2015 del 30 luglio sulla Collaborazione Internazionale in materia civile, sempre che non vada in conflitto con l’ordine pubblico spagnolo.

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