L'India non è parte della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale. Tuttavia, l'India ha stipulato trattati bilaterali con vari paesi in materia di reciprocità nell'esecuzione di sentenze e altri provvedimenti. L'esecuzione di una sentenza straniera in India dipende dal fatto che la sentenza straniera sia stata emessa da un tribunale superiore in un Paese con rapporto di reciprocità o da un tribunale in un territorio senza rapporto di reciprocità. Una parte che richiede l'esecuzione di un provvedimento di un tribunale in un Paese con rapporto di reciprocità è tenuta a presentare un procedimento di esecuzione in India, mentre nel caso di un provvedimento proveniente da un Paese privo di rapporto di reciprocità, deve essere presentata una nuova causa dinanzi al tribunale competente in India.
L'India è firmataria della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, 1958 (Convenzione di New York) e della Convenzione di Ginevra sull'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, 1927 (Convenzione di Ginevra). Se una parte riceve un lodo arbitrale vincolante da un paese firmatario della Convenzione di New York o della Convenzione di Ginevra e il lodo è stato emesso in un Paese che è stato notificato come paese della Convenzione dall'India, il lodo sarà esecutivo in India.