In seguito alla risoluzione di un contratto di agenzia l'agente - indipendentemente dalle modalità e dalle motivazioni della risoluzione - ha diritto ad essere risarcito, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- egli abbia contribuito ad aggiungere nuovi clienti alla clientela del committente o abbia significativamente sviluppato gli affari di quest'ultimo con i clienti esistenti; e
- il committente continui a trarre notevoli benefici dagli affari con tali clienti.
L'importo dell'indennizzo, che è definito come indennità di clientela, deve essere equo rispetto alla provvigione (utile) persa dall'agente sugli affari con tali clienti. Questo diritto all'indennità non costituisce un indennizzo normale basato su colpa o negligenza del preponente, ma piuttosto un diritto sui generis. Per il calcolo dell'indennità devono essere prese in considerazione tutte le circostanze relative, inclusi l'esistenza di una clausola di non concorrenza nel contratto, l'importo totale dei benefici finanziari del preponente e la perdita di provvigioni future da parte dell'agente. Tuttavia, l'importo totale dell'indennità non può superare la media annuale dei compensi e/o delle provvigioni annue riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni. Nei casi in cui la durata del contratto sia inferiore a cinque anni l'indennità è calcolata sulla media del rispettivo periodo.
Affinché l'agente possa richiedere l'indennità, deve notificare al preponente, entro un anno dalla risoluzione del contratto, la sua intenzione di far valere tale diritto. Tale notifica non deve essere formale, né deve menzionare l'importo totale dell'indennità richiesta. Se l'agente notifica al preponente la sua intenzione, il suo diritto è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni.
Oltre alla suddetta indennità, l'agente ha inoltre diritto al risarcimento di eventuali danni da lui subiti in seguito alla risoluzione del contratto di agenzia, ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile greco. Più in particolare, l'agente ha il diritto di ricevere un adeguato risarcimento in caso di risoluzione illegale del contratto da parte del preponente o nel caso in cui l'agente abbia risolto il contratto a causa di una sostanziale violazione delle sue disposizioni da parte del preponente. Tale risarcimento comprende le spese sostenute per l'esecuzione del contratto ma non ancora ammortizzate e l'eventuale perdita di profitto per l'intero periodo in cui il contratto di agenzia sarebbe dovuto durare.
L’indennità o risarcimento di cui sopra non sono dovuti:
- qualora il preponente receda dal contratto di agenzia a causa di un inadempimento imputabile all'agente commerciale che giustificherebbe l'immediata risoluzione del contratto ai sensi della legge greca; oppure
- nel caso in cui l'agente commerciale risolva il contratto di agenzia di propria iniziativa, a meno che tale cessazione non sia giustificata da circostanze imputabili al preponente o da motivi relativi all'agente, quali la vecchiaia, l'infermità o la malattia, in conseguenza delle quali l'agente non può più essere ragionevolmente tenuto a continuare la sua attività; oppure
- qualora, con l'accordo del preponente, l'agente commerciale cede a una terza persona i diritti e i doveri derivanti dal contratto di agenzia.
Le parti non possono derogare alle disposizioni in materia di indennità e/o risarcimento danni a danno dell'agente commerciale prima della scadenza del contratto di agenzia. Pertanto, anche se tale clausola di rinuncia inclusa nel contratto di agenzia verrebbe dichiarata nulla dai tribunali, non sarebbe questo il caso se le parti stipulassero un accordo successivo, che deroghi in tutto o in parte ai diritti dell'agente o includa una clausola che determini l'esatto ammontare dell'indennità, a condizione che ciò sia ragionevole e non interferisca con lo spirito della norma.