Condizioni generali dei contratti online B2C: la clausola di scelta della legge applicabile

28 Marzo 2019

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Il Codice di commercio francese sanziona il recesso senza sufficiente preavviso (c.d. “improvviso”) – correttamente dato in forma scritta (articolo 442-1.II) – da un contratto o di un rapporto commerciale di fatto. Nel corso degli ultimi vent’anni, questa è stata la base giuridica maggiormente utilizzata per le azioni di risarcimento (quantificato finanche in 24 mesi di margine lordo, più altri danni accessori) a seguito della terminazione (totale o anche solo parziale) di un contratto o di un rapporto commerciale di durata.

Pertanto, un imprenditore straniero quando stipula un contratto con una società francese dovrebbe innanzitutto cercare di evitare che al proprio rapporto venga applicata questa regola (parte I) e, nel caso in cui ciò fosse inevitabile, dovrebbe, quantomeno, comprenderne e controllarne l’attuazione (parte II).

In breve

Come può una società straniera evitare la normativa sulla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” prevista dalla legge francese?

Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

  • stipulare al più presto un accordo (quadro) scritto con i loro fornitori o clienti francesi, anche per i casi di rapporti molto semplici;
  • stipulare una clausola a favore di un tribunale o arbitrato straniero sottoponendo il rapporto al diritto straniero, dato che – in mancanza di scelta – si applicherebbe la normativa francese in materia.

Come può una società straniera gestire il rischio legato alla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” stabilito dalla legge francese?

Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

  • sapere che questa normativa si applica a quasi tutti i tipi di relazioni o contratti commerciali, scritti o non scritti, a tempo determinato o indeterminato;
  • verificare se il rapporto/contratto è sufficientemente lungo, regolare e significativo e se la controparte può nutrire una legittima aspettativa che questo rapporto/contratto continui;
  • dare preavviso scritto in caso di recesso o non rinnovo (o anche di una modifica sostanziale), con un margine che tenga conto principalmente della durata del rapporto, indipendentemente dal margine di preavviso previsto nel contratto;
  • invocare, con cautela, forza maggiore e grave negligenza della controparte, per evitare che si verifichi un caso di “recesso improvviso”
  • anticipare, in caso di insufficiente preavviso, un risarcimento che è il prodotto del margine lordo medio mensile parametrato sul tempo del preavviso non dato.

Come evitare l’applicazione della normativa francese sulla recesso “improvviso”?

In ambito internazionale, una società straniera deve sapere se il proprio rapporto sarà soggetto o meno al diritto francese e se un’eventuale controversia si svolgerà dinanzi a un tribunale francese o meno.

Recesso “improvviso” da un contratto scritto o da un rapporto di fatto

Ai sensi del Regolamento Roma I (CE n. 593/2008, 17 giugno 2008), in materia di legge applicabile ai contratti:

  • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – la clausola di scelta di legge sarà valida e rispettata dai giudici francesi (fatte salve le norme di applicazione necessaria, come si vedrà in seguito), a condizione che la scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso (art. 3).
  • In caso di mancata scelta delle parti – è molto probabile che sarà dichiarata applicabile la legge francese, in quanto potrebbe essere la normativa del paese in cui ha sede il distributore/franchisee o la legge del paese in cui la parte che deve fornire i servizi previsti da contratto ha il suo domicilio.

Recesso “improvviso” da un rapporto contrattuale di fatto

In caso di rapporti non formalizzati (il classico esempio è quello del rivenditore che acquista regolarmente i prodotti medianti ordini di acquisto al produttore), i giudici francesi qualificheranno il recesso improvviso come illecito civile e faranno riferimento al Regolamento Roma II (n. 864/2007, 11 luglio 2007) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

  • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – se redatta adeguatamente, il giudice francese applicherà la clausola, a condizione che includa espressamente i casi di illecito civile.
  • In caso di mancata scelta delle parti della legge applicabile la legge francese sarà probabilmente dichiarata applicabile in quanto potrebbe essere la legge del paese in cui si verifica il danno (indipendentemente dal luogo del fatto che ha causato il danno o da quello in cui si verificano le conseguenze indirette), che è il luogo della sede principale in cui il soggetto francese subisce le conseguenze della risoluzione.

Recesso “improvviso”: è una norma di applicazione necessaria?

La posizione dei tribunali francesi è piuttosto vaga sul punto. In estrema sintesi: il Tribunale commerciale di Parigi ritiene che non sia di applicazione necessaria; al contrario la Corte d’appello di Parigi (unica corte d’appello francese competente in materia) la qualifica come tale… E la Corte Suprema? Tace sulla questione.

Nonostante la mancanza di un rigoroso ragionamento e giustificazione alla luce dell’articolo 9.1 del Regolamento Roma I (o Roma II), è chiaro che esiste una volontà della Corte d’appello di Parigi di classificare giuridicamente la “risoluzione improvvisa” come norma di applicazione necessaria. Di conseguenza, se una causa per recesso “improvviso” viene portata dinanzi ad un tribunale francese, vi è un grande rischio che quest’ultimo escluda il diritto straniero applicabile e lo sostituisca con il regime risultante dal code civil.

Pertanto, se una società straniera vuole essere sicura che la disciplina sul recesso “improvviso” non si applichi, non solo dovrà scegliere una legge straniera applicabile, ma anche un foro (tribunale o arbitrato).

Come evitare la giurisdizione francese?

Recesso “improvviso” e contraente intracomunitario

La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Granarolo, 14 luglio 2016, N°C196/15) ha creato una distinzione tra richieste di risarcimento derivanti da:

  • contratto scritto o rapporto contrattuale di fatto (l’esistenza di una siffatta relazione tacita non può essere presunta, ma – al contrario – deve essere dimostrata che ne ha interesse, basandosi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali: l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede, la regolarità delle transazioni, eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, l’esclusività, le condizioni di consegna o di pagamento, il patto di non-concorrenza, ecc.) – tale richiesta ha una natura contrattuale secondo le norme sul conflitto di giurisdizione ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis;
  • rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto (è il classico caso degli ordini effettuati occasionalmente tra due stesse parti commerciali) – tale richiesta ha natura di illecito civile ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis.

(a) Chi è il giudice competente in caso di contratto scritto o di fatto?

  • La clausola di giurisdizione a favore di un tribunale straniero sarà applicata dai tribunali francesi, anche se si tratta di una clausola asimmetrica (Cour de cassation, 7 ottobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
  • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro competente, i tribunali francesi saranno probabilmente competenti se l’attore francese che agisce in giudizio è il fornitore del servizio, come il distributore, l’agente, ecc. (cfr. causa CGCE Corman Collins, 19 12 13, C-9/12, e articolo 7.1.b.2 della regolamento rifuso Bruxelles I).

(b) Chi è il giudice in caso di rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto?

  • Si ritiene che i tribunali francesi possano continuare ad applicare una clausola di competenza giurisdizionale in caso di illecito civile, in particolare quando comprende espressamente il contenzioso per illecito civile (Cour de Cassation, 1° C. Civ., 18 gennaio 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
  • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro, i tribunali francesi saranno competenti in qualità di giudici del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (art. 7.3 reg. Bruxelles I bis), che è il luogo in cui il recesso ha effetto….cioè in Francia, se la parte lesa è francese.

Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” e contraente extracomunitario

La soluzione di Granarolo non si applica ipso facto se la parte lesa francese presenta una richiesta di risarcimento ai tribunali francesi, però i giudici francesi potrebbero seguire il medesimo ragionamento e continuare a mantenere solo la competenza in caso di illecito civile in base al luogo in cui si verifica l’evento dannoso. La clausola di giurisdizione può tuttavia essere riconosciuta in Francia anche per le richieste di risarcimento che abbiano come base un illecito civile.

Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” ed arbitrato

Una clausola compromissoria è probabilmente la soluzione più sicura per evitare la giurisdizione dei tribunali francesi, designando una sede del tribunale arbitrale al di fuori della Francia. Secondo il principio di competenza-competenza (“competence-competence”) degli arbitri, i tribunali francesi si dichiarano incompetenti, a meno che la clausola arbitrale non sia manifestamente nulla o manifestamente inapplicabile, indipendentemente dal contesto del contratto o dell’illecito (si veda, in particolare, la Corte d’appello di Parigi, 5 settembre 2019, n°17/03703).

Conclusione: Le società straniere non devono lasciare aperte le questioni di giurisdizione e di diritto applicabile. Devono, anzi,  negoziare un “porto sicuro”, altrimenti i tribunali francesi potranno riconoscere un risarcimento danni alla parte lesa francese. Qui di seguito ora vedremo cosa comporta l’applicazione della normativa sul recesso “improvviso”.

Come gestire il regime sul recesso “improvviso”?

È importante osservare preliminarmente che non vi è una responsabilità automatica in caso di recesso da un contratto di durata, ma questa si ha unicamente quando viene dato un preavviso troppo breve.

Il presupposto per il recesso “improvviso”: un rapporto commerciale consolidato

Questo regime giuridico si applica a tutti i contratti con una durata “consolidata”, ad eccezione di quelli la cui disciplina normativa detta già la durata di preavviso in caso di recesso, come accade nei contratti di agenzia commerciale o nei contratti di trasporto di merci su strada in subappalto.

In primo luogo, allora, la parte che invoca il risarcimento dei danni deve dimostrare l’esistenza di un rapporto: o sulla base di un contratto scritto; o sulla base di comportamenti concludenti e costanti delle parti, come possono esserlo una successione di contratti tacitamente rinnovati o un regolare flusso di affari, concretizzato da ordini multipli.

In secondo luogo, questo rapporto deve avere un carattere consolidato. Non esiste una definizione giuridica, tuttavia, il concetto è stata definita anno dopo anno dalla giurisprudenza che ha stabilito un criterio oggettivo e uno soggettivo.

(a) Il criterio oggettivo per avere un rapporto consolidato richiede l’esistenza di una relazione sufficientemente lunga, regolare e significativa tra le parti. La durata del rapporto è il parametro più importante, ma la relazione deve anche essere regolare – cioè senza interruzioni rilevanti o troppo frequenti – e il rapporto deve essere significativo, consistendo cioè in un flusso di affari ingente tra le parti.

(b) Il criterio soggettivo richiede che la parte lesa potesse nutrire una legittima aspettativa della continuazione del rapporto, legittima aspettativa basata su elementi di fatto, come le richieste di investimento, i budget per diversi anni, ecc.

Anticipare una richiesta di risarcimento danni per recesso “improvviso” 

(a) La risoluzione può essere totale o parziale

Se la rottura totale si concretizza con l’interruzione completa dei rapporti, la situazione più complicata da affrontare è la c.d. rottura parziale, che si deduce da una modifica di alcuni elementi che in parte influisce sul rapporto ma non lo azzera (es.: un aumento o una diminuzione del prezzo, una modifica dei termini di pagamento o di consegna).

(b) Il recesso – dato in forma scritta – deve prevedere un preavviso ragionevole

La comunicazione di recesso deve innanzitutto essere data per iscritto: l’assenza di una comunicazione scritta costituisce già di per sé una violazione. La comunicazione deve contenere chiaramente la volontà di una parte di interrompere il rapporto, in tutto o in parte, pertanto non sarà sufficiente una semplice lettera di contestazione. Durante il periodo di preavviso, le parti devono rispettare pienamente tutti gli obblighi contrattuali.

La durata del preavviso non era definita dalla legge francese (fino all’ordinanza del 2019 che si vedrà di seguito), ma la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri.

Il più importante di questi è la durata del rapporto, ma i giudici tengono conto anche della quota di fatturato della parte lesa, dell’esistenza o meno di un’esclusività territoriale, della natura dei prodotti e del settore di attività, dell’importanza degli investimenti effettuati dalla parte lesa, e, infine, dello stato di dipendenza economica.

La durata del preavviso, allora, viene effettuata caso per caso, ed è estremamente variabile. È molto difficile, quindi, dare una regola aurea per la sua quantificazione, anche se possiamo dire che il preavviso da dare potrebbe essere, approssimativamente, di un mese per ogni anno di relazione, da modulare verso l’alto o verso il basso a seconda degli altri criteri del rapporto. L’ordinanza del 24 aprile 2019 ha limitato a 18 mesi il termine massimo di preavviso ragionevolmente dovuto ai sensi dell’articolo L 442-1.II. Tuttavia, questo termine massimo non aiuterà a risolvere la gran parte dei contenziosi, poiché solo rapporti di eccezionale longevità o particolarmente sensibili, avrebbero potuto portare a stabilire un preavviso superiore a 18 mesi.

I giudici non sono vincolati dai preavvisi contrattualmente previsti. Ma se l’autore della violazione ha infranto anche i termini e le condizioni di risoluzione previsti dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento dei danni sia sulla base del fatto illecito della cessazione improvvisa, sia sulla base della violazione di un obbligo contrattuale.

Casi in cui è esclusa la disciplina sul recesso “improvviso”

Sono previsti due casi, anche se la giurisprudenza ne sta individuando altri.

(a) Le due eccezioni giuridiche sono la forza maggiore (molto rara) e la colpa della parte lesa dalla risoluzione. Con riguardo a quest’ultimo, la giurisprudenza ha aggiunto che deve trattarsi di una grave violazione (“faute grave”) di un impegno contrattuale o di una disposizione di legge (come il mancato rispetto di un’esclusiva, un divieto di concorrenza, un obbligo di riservatezza o di cambio di controllo, o il mancato pagamento di importi dovuti contrattualmente).

I giudici non si considerano, ovviamente, vincolati da una clausola risolutiva che definisca ciò che costituisce una colpa grave. In ogni caso, la parte che risolve il contratto per colpa grave deve notificarlo chiaramente nella sua lettera di risoluzione. Soprattutto, una colpa grave comporta una mancanza di preavviso, pertanto, se la parte che pone fine al contratto lamenta una colpa grave ma concede il preavviso, qualunque esso sia, i giudici possono concludere che il fatto da cui scaturisce la colpa non è stato sufficientemente grave.

(b) Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha aggiunto altri casi di esonero dalla responsabilità. Ciò avviene quando la rottura è la conseguenza di una causa esterna all’autore della stessa, come la crisi economica, la perdita dei propri clienti o fornitori, a monte o a valle.

I giudici hanno inoltre escluso la “risoluzione improvvisa” nell’ipotesi di fine del primo periodo di un contratto a tempo determinato, qualunque sia la sua durata: il primo rinnovo di un contratto, costituisce un evento prevedibile per la parte lesa dalla rottura, che esclude, quindi, la nozione stessa di brutalità; ma una volta che il contratto è stato rinnovato almeno una volta, i giudici possono successivamente caratterizzare la legittima convinzione della controparte in un nuovo tacito rinnovo.

Il risarcimento dei danni

I giudici si limitano a compensare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi a causa dell’abuso del diritto ma non compensano, almeno nell’ambito dell’articolo L442 -1.II, le conseguenze della violazione stessa.

La regola di base è molto semplice: si determina il termine di preavviso che si sarebbe dovuto dare, si sottrae il preavviso concesso e si moltiplica: o per il margine lordo medio mensile della parte lesa in costanza di rapporto; oppure, più spesso, per il margine sui costi variabili, esclusi i costi che scompaiono con l’inadempimento del contratto/relazione. L’onere probatorio spetta all’attore che agisce per il risarcimento dei danni, che deve fornire le prove contabili complete, in particolare per identificare i tassi di margine. In generale, il periodo utilizzato per individuare il margine medio sono gli ultimi 24 o 36 mesi.

Il risarcimento calcolato sul margine medio è, in generale, al netto di qualsiasi altro risarcimento. Tuttavia, la parte lesa può dimostrare di aver subito danni ulteriori in conseguenza della brutalità della rottura, come i licenziamenti direttamente causati dalla stessa o il deprezzamento degli investimenti recentemente fatti.

Alcuni consigli pratici

Anche se il regime giuridico è ancora ambiguo e la giurisprudenza estremamente frammentata, e pertanto non si riesce ad individuare delle linee guida ben definite, ecco alcuni consigli pratici per quando una società prevede di risolvere un rapporto/contratto:

  • nel caso di un contratto a tempo determinato rinnovabile tacitamente, la notifica del mancato rinnovo deve essere anticipata con largo anticipo rispetto all’inizio del preavviso contrattuale per evitare di trovarsi in una situazione in cui è necessario scegliere tra non rinnovare il contratto con un preavviso non sufficiente o accettare il rinnovo del contratto per una nuova durata;
  • i team commerciali devono essere avvertiti del rischio di una risoluzione parziale improvvisa quando modificano in modo troppo radicale le condizioni di esecuzione di un rapporto commerciale / contratto;
  • in alcuni casi, può essere utile inviare un avviso prima della notifica di risoluzione con una “proposta di preavviso” per cercare di dare validità allo stesso insieme alla controparte;
  • può anche essere utile, in alcuni rapporti, notificare la fine del rapporto con tempi di preavviso diversi a seconda della natura delle linee di prodotto;
  • infine, il modo migliore è quello di concordare un protocollo di fine rapporto, fissando la il margine di preavviso, nonché, se necessario, il progressivo declino degli ordini, il tutto nell’ambito di un accordo transattivo che rinunci definitivamente a qualsiasi pretesa, anche di “risoluzione improvvisa”.

La disciplina sul recesso improvviso dev’essere presa in considerazione nella fase finale di tutti i rapporti di durata: le modalità di risoluzione del contratto (o del rapporto di fatto) devono essere attentamente pianificate con l’aiuto di un legale specializzato in materia, al fine di gestire il rischio di causare danni alla controparte e di essere citati in giudizio per il risarcimento del danno.

QUICK SUMMARY: Contract negotiations do not take place in a legal vacuum. A party who negotiates contrary to the principle of good faith and then breaks off negotiations may become liable to the other party. However, the requirements for such liability are high and the enforcement of damage claims is cumbersome. At the end of the post I will share some practical tips for contract negotiations in Switzerland.

Under Swiss law, the principle of freedom of contract is of fundamental importance. It follows from the freedom of contract that, in principle, everyone is free to enter into contract negotiations and to terminate them again without incurring any liability. A termination of contract negotiations does not have to be justified either.

However, the freedom of contract is limited by the obligation to act in good faith (cf. article 2 para. 1 of the Swiss Civil Code), which is of equal fundamental importance. From the moment when parties enter into contract negotiations, they are in a special legal relationship with each other. That pre-contractual relationship involves certain reciprocal obligations. In particular, the parties must negotiate in a serious manner and in accordance with their actual intentions.

Negotiating parties must not stir up the hope of the other party, contrary to their actual intentions, that a contract will actually be concluded. Put differently, a party’s willingness to conclude a contract must not be expressed more strongly than it actually is. If a party realizes that the other party wrongly beliefs that a contract would certainly be concluded, such illusion should be dispelled in due course.

A negotiating party that terminates contract negotiations in violation of these principles, whether maliciously or negligently, may become liable to the other party based on the culpa in contrahendo doctrine. However, such liability exists in exceptional cases only.

  • The fact that contract negotiations took a long time is not sufficient for incurring such liability. The duration of negotiations is, in itself, not decisive.
  • It is not possible to derive liability from pre-existing contractual relationships between the negotiation parties, as for example in cases where parties negotiate a “mere” prolongation of an existing agreement. The decisive factor is not whether parties were already contractually bound before, but only whether the party that terminated the contract negotiations made the other party believe that a new agreement would certainly be concluded.
  • It is not decisive whether the party who terminates contract negotiations knows that the other party has already made costly investments in view of the prospective contract. In principle, anyone who makes investments already prior to the actual conclusion of a contract does so at its own risk. Even where a party to contract negotiations knows that the other party has already made (substantial) investments in the prospective agreement, a termination of the contract negotiations will, in itself, not be considered as an act of bad faith.

What does a liability for breaking off negotiations include?

If a party violates the aforementioned pre-contractual obligations, the other party may be entitled to compensation for the so-called negative interest. This means that the other party must be put in the position it would have been if the negotiations had not taken place. Damages may include, e.g., expenses in connection with the negotiation of the contract (travel costs, legal fees etc.), but also a loss of income in cases where a party was not able to do business with third parties because of the contract negotiations. However, the other party has no right to be treated as if the contract had been concluded (so-called positive interest).

Having said that, it must be kept in mind that the requirements set by Swiss court for the substantiation of damages are rather high, so that the enforcement of a liability for breaking off negotiations will often be a cumbersome process. Therefore pursuing damage claims with relatively low amounts in dispute might often require a disproportionate effort.

Practical tips – Do’s and don’ts when negotiating contracts

  • Do not overstate your willingness to conclude a contract. Be frank with your counterparty. Make it clear from the beginning of the negotiations what clauses are important to you.
  • Do not tell the other party that you are willing to sign a contract, if you still have doubts or you are even unwilling to do so. Confirm that you will sign only if you are convinced to do so.
  • Do not allow someone else (e.g., a representative, employee, branch office etc.) to negotiate on your behalf if you are not willing to enter into an agreement anyway. Keep an eye on how the negotiations are going on and intervene if necessary.
  • Do not make costly investments before a legally binding agreement is concluded. If, for time or other reasons, such investments are necessary already before the conclusion of an agreement, insist on the conclusion of an interim contract governing such investments for the event that the envisaged agreement is not concluded finally.

In 2020, an important revision of the Swiss statute of limitations enters into force. The new law provides for longer limitation periods in cases of personal injury and extends the relative limitation periods in tort and unjust enrichment law from one to three years.

Background of the revision

In June 2018, the Swiss parliament adopted an amendment to the Swiss Code of Obligations (“CO”) pertaining to a revision of the statute of limitations. In November 2018, the Swiss government decided that the revised statute of limitations shall enter into force on 1 January 2020.

The revision was significantly influenced by asbestos cases. Under the current law, damage claims of asbestos victims were time-barred in some cases even before asbestos-related diseases could be diagnosed. In March 2014, the European Court of Human Rights held in Howald Moor and others v. Switzerland that the Swiss statute of limitations amounts in such cases to a violation of article 6 paragraph 1 of the European Convention on Human Rights (right of access to a court).

Having said that, the revision does not only concern cases of personal injury, but also includes numerous other important changes as described in the following.

Key changes regarding limitation periods

A. Tort law

In tort law, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable (revised Art. 60 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

With the exception of cases of personal injury, the absolute limitation period remains ten years as from the date when the conduct that caused the damages occurred or ended (revised Art. 60 para. 1 CO).

In cases of personal injury, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable. Currently the relative limitation period amounts to one year only.

The new absolute limitation period in cases of personal injury amounts to twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 60 para. 1bis CO). Under the current law, there was no special absolute limitation period for cases of personal injury, so that the ordinary 10-year period applied (Art. 60 para. 1 CO).

If conduct, which gives rise to liability under tort law, is also punishable under criminal law, the (longer) limitation period under criminal law remains applicable (cf. Art. 97 of the Swiss Criminal Code). However, where a first-instance criminal judgment is rendered before the conduct is time-barred under criminal law, the limitation periods ends not earlier than three years as from that criminal judgment (revised Art. 60 para. 2 CO). The current law does not provide for such an additional three-year limitation period.

B. Unjust enrichment law

In unjust enrichment law, the new relative limitation period amounts to three years as from the date on which the injured party knows about the claim (revised Art. 67 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

The absolute limitation period is not affected by the revision and remains ten years after the date on which the claim arises (revised Art. 67 para. 1 CO).

C. Contract law

With regard to contractual claims, the ordinary limitation period remains ten years from the due date (Art. 127 CO). Furthermore, the shorter limitation period of five years from the due date applicable to (amongst others) claims for rent, interest on capital and other periodic payments, (most) claims out of employment relationships etc. remains unchanged too (Art. 128 CO).

However, in cases of personal injury, the revised statute of limitations introduces a new relative limitation period of three years from the date on which the injured party became aware of the damage, as well as a new absolute limitation period of twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 128a CO). The current law does not provide for distinct relative and absolute limitation periods for contractual claims in cases of personal injury. Instead, the ordinary ten-year limitation period (Art. 127 CO) usually applied to such cases.

D. Summary

In summary, the most important elements of the revised statute of limitations are the longer (trebled) relative limitation periods in tort and unjust enrichment law (i.e., three years instead of one year) and the new special rules for cases of personal injury, which now benefit from a 20-year absolute limitation period.

Transitional provisions / application of the revised statute of limitations to pre-existing claims

The longer limitation periods under the revised CO apply to any claims that are not yet time-barred when the revision enters into force (i.e., on 1 January 2020; revised Art. 49 para. 1, Final Title of the Swiss Civil Code). In other words, the limitation periods of any claims that do not become time-barred until 31 December 2019 at the latest will be prolonged. This is of particular relevance with regard to claims based on tort and unjust enrichment; the short one-year relative limitation periods under the current law will be extended by another two years.

In contrast, the current law remains applicable in case the revised statute of limitations provides for shorter limitation periods (revised Art. 49 para. 2, Final Title of the Swiss Civil Code). This concerns, in particular, contractual claims in cases of personal injury. The new three-year relative limitation period under the revised law might not apply to such claims, as the current statute of limitations does not provide for a relative limitation period at all.

Further changes brought by the revision

In addition to the changes of the limitation periods set out above, the revision of the statute of limitations contains numerous further modifications. Some of them are listed in the following:

  1. Limitation periods do not commence or are suspended in the event that a claim cannot be asserted for objective reasons before any court worldwide (revised Art. 134 para. 1 no. 6 CO). The current law provides for such non-commencement or suspension only if the claim cannot be brought before a Swiss court.
  2. Parties to a dispute may agree in writing that limitation periods shall be suspended during settlement discussions, mediation proceedings or other out-of-court settlement proceedings (revised Art. 134 para. 1 no. 8 CO).
  3. Once a limitation period has commenced to run, waivers of statute of limitation defenses are admissible, but must not exceed ten years (revised Art. 141 para. 1 CO). Any such waivers must be in writing (new Art. 141 para. 1bis CO).
  4. In general terms and conditions (“GTC”), statute of limitation defenses may be waived by the party who makes use of the GTCs only. In contrast, a waiver by the party on whom the GTCs are imposed (e.g., consumers) is ineffective (new Art. 141 para. 1bis CO).
  5. The limitation period for an actio pauliana under the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (“DEBA”) is extended to from currently two years to three years after service of a loss certificate, the opening of bankruptcy proceedings or the confirmation of a composition agreement with an assignment of assets (whichever is applicable; revised Art. 292 DEBA).

Con la Direttiva 85/374/CEE del 25.07.1985, trasfusa nel DPR 224/1988, poi abrogato perché confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), sono state introdotte regole chiare sugli obblighi risarcitori in capo al produttore allorché un prodotto immesso sul mercato si riveli poi difettoso.

Con la successiva Direttiva 2001/95/CE, anch’essa recepita internamente con il D.lgs 172/2004 e successivamente riversata nel  Codice del Consumo, la materia è stata ulteriormente regolamentata sotto il profilo della sicurezza generale dei prodotti.

A livello europeo e nazionale, dunque, i doveri e gli eventuali obblighi risarcitori che derivano dalla distribuzione di un bene difettoso trovano un’organica disciplina in favore del consumatore.

Sebbene i danni da prodotto interessino quotidianamente anche beni acquistati o utilizzati da operatori economici, società, professionisti, ecc., nei rapporti B2B una tale disciplina (organica) manca del tutto.

Ciò non significa che il produttore sia immune dalle responsabilità nei riguardi di un professionista per avere distribuito, direttamente o tramite una rete di rivenditori, un prodotto difettoso.

Caso pratico

Un veicolo acquistato da un autotrasportatore, ormai fuori garanzia, prende fuoco mentre è in sosta (es. per un problema al motore) e l’incendio rende inservibile il mezzo per diverso tempo, con conseguenti perdite di commesse e altro; quali azioni può intraprendere l’autotrasportatore per il ristoro del danno subito e, soprattutto, contro chi deve agire?

Si tratta di una fattispecie del tutto particolare ma non così infrequente: il danneggiato si trova nell’infelice condizione di non potere agire contro il venditore, vuoi per il tempo trascorso dalla compravendita del bene (es. è spirato il termine ex art. 1495 c.c.), vuoi perché è scaduta la garanzia, e l’unica opzione rimasta è quella di intentare causa contro il produttore del mezzo.

Occorre perciò chiedersi se esistano principi o norme di legge che impongono al costruttore di veicoli di risarcire direttamente i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti in assenza di un obbligo contrattuale e quando il danneggiato non è un consumatore.

Prima di tutto, per dottrina e giurisprudenza l’applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotto difettoso trova il suo limite nel soggetto che fa valere il diritto al risarcimento (i “considerando” della Direttiva 85/374/CEE parlano solo di consumatore).

In più, le disposizioni a tutela del consumatore contemplano una precisa tipologia di danno che mal si adatta ai rapporti B2B: infatti, la definizione offerta da tutti i testi consumeristici si rifà ad eventi tragici quali la “… morte …” o le “… lesioni personali …” o a pregiudizi come la “… distruzione di una cosa diversa dal prodotto purché … normalmente destinato all’uso e consumo privato …e … per proprio uso o consumo privato …” (v. art. 9 Direttiva cit. – art. 123 Codice del Consumo), ipotesi tutte che solo un consumatore/persona fisica può lamentare, certamente non i soggetti che interagiscono per motivi commerciali e di business.

A tal proposito la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il D.P.R. 224/88, e di riflesso il Codice del Consumo, non considera il c.d. «danno commerciale» prodottosi in capo all’operatore economico nell’esercizio del suo business, ma accorda tutela solo per i danni arrecati alla persona o ai beni del consumatore (Cass. Civ. Sez. III, 07.05.2013, n. 9254 in Danno e Resp., 2015, 11, 1005).

Quanto detto porta ad escludere l’applicabilità del Codice del Consumo e delle disposizioni consumeristiche in generale nei rapporti tra non consumatori ovvero tra società, operatori economici e professionisti.

Riprendendo il caso pratico iniziale, occorre dunque chiedersi quali iniziative rimangano all’impresa che ha subito la perdita del veicolo andato distrutto dall’incendio.

La risposta viene per esclusione: non potendosi applicare le disposizioni del Codice del Consumo per i rilievi già esposti e ed escludendosi la garanzia riconosciuta sul bene compravenduto (nel caso prospettato la garanzia è già scaduta), al danneggiato non resta che agire in forza delle norme comuni in tema di responsabilità da illecito (art. 2043 c.c.), con tutte le conseguenze del caso e quindi tenendo a mente che:

  • Non ci si muove più nell’ambito della responsabilità oggettiva (anche se relativa) del produttore, così come sancita dalla Direttiva 85/374/CEE, ma sul terreno della responsabilità per colpa o dolo;
  • L’onere della prova appare più gravoso in quanto è necessario dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso causale danno/illecito e, soprattutto, l’elemento soggettivo della colpa o del dolo (TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XIX ed., Giuffrè, § 473, 869), mentre le disposizioni a tutela del consumatore impongono al danneggiato il solo onere di provare il difetto, il danno e a relazione causale tra difetto e danno, senza scomodare gli elementi soggettivi del dolo e della colpa ora citati;
  • Non si può fare affidamento sulla decadenza decennale del diritto al risarcimento (art. 11 Direttiva 85/374/CEE – art. 126 Codice del Consumo) ma occorre fare i conti con il più breve termine di prescrizione quinquennale dell’illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.);
  • Vi è l’astratta possibilità di scontrarsi con delle clausole di esonero della responsabilità, beninteso applicabili solo tra le parti e limitate a diritti disponibili in assenza di dolo o colpa grave (clausole impensabili in ambito consumeristico per espresso divieto ex art. 124 Codice del Consumo).

Da apprezzare, di contro, che l’azione per fatto illecito può aspirare alla rifusione degli oneri di ripristino del veicolo stesso (es. costi di intervento, traino, ecc.), rimedio riparativo del tutto escluso dalle disposizioni del Codice del Consumo nell’ipotesi di danno da prodotto difettoso (v. art. 123 C.d.C. sopra cit.).

Concludendo sul caso dell’incendio: in assenza della garanzia, l’autotrasportatore dovrà necessariamente agire appellandosi alla responsabilità extracontrattuale del produttore; una strada tutta in salita, non solo perché i Costruttori hanno buon gioco nel contrastare simili istanze risarcitorie pretendendo una rigorosa applicazione alle stringenti regole sull’onere della prova ma anche, e soprattutto, perché ribaltano spesso sull’utilizzatore le responsabilità per omessa o carente manutenzione del veicolo, con un uso sapiente e mirato del concorso di colpa del danneggiato ex artt. 2056 e 1227 c.c..

L’assenza di una disciplina organica sul risarcimento del danno da prodotto difettoso nei rapporti B2B si manifesta in modo tangibile, soprattutto quando bisogna fare i conti con i danni da prodotto a garanzia scaduta; pochi in realtà sembrano avvertire il peso di questo vuoto normativo.

La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita, predisposte unilateralmente dal venditore/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. Altrettanto usualmente, tra le condizioni generali di vendita è presente una clausola di scelta della legge applicabile al contratto, solitamente a favore della legge del luogo dove l’impresa ha sede.

La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia C‑191/15 (VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016) ha precisato i requisiti di validità di una clausola di scelta di legge inserita nelle condizioni generali di un contratto B2C (“Business to Consumer”) stipulato online. La sentenza ha avuto un impatto molto rilevante nella redazione delle condizioni generali di vendita o servizio, perché la mancanza dei requisiti imposti dalla Corte di Giustizia Europea produce l’invalidità della clausola e la sua inapplicabilità in un’eventuale vertenza. È il caso, quindi, di ripercorrere la decisione della Corte di Giustizia.

Il caso sottopostole riguardava un contratto stipulato proprio con questa modalità: Amazon EU – con sede in Lussemburgo – commercia con i suoi clienti austriaci attraverso il portale amazon.de e nelle condizioni generali di vendita aveva inserito la seguente clausola: «Si applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci».

Su richiesta di un’associazione di consumatori, la Corte Suprema Austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di verificare se una simile clausola potesse essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13 a tutela dei consumatori nei contratti stipulati con un professionista: “Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

La Corte ha, in primo luogo, osservato che il diritto europeo consente in linea di principio che un imprenditore inserisca nelle sue condizioni generali una clausola di scelta di legge, anche quando essa non sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore. A fronte di questa possibilità, il legislatore europeo (art. 6, par. 2, Regolamento Roma I) ha previsto un meccanismo di tutela per il consumatore, garantendogli in ogni caso il diritto a invocare le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, indipendentemente dalla legge individuata nella clausola. Il consumatore, quindi, anche se non previsto dalla clausola, potrà utilizzare le disposizioni inderogabili dello Stato nel quale ha la residenza abituale se più favorevoli di quelle previste dalla legge scelta nelle condizioni generali.

La Corte Europea, però, ha anche considerato essenziale che il professionista informi il consumatore del suo diritto a invocare le disposizioni di legge imperative “interne”, per evitare che quest’ultimo – ignorando l’art. 6, par. 2 del Regolamento Roma I e facendo affidamento unicamente a quanto scritto nella clausola – sia dissuaso dall’agire in giudizio nei confronti dell’imprenditore.

Questa situazione, infatti, andrebbe a creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, rendendo la clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Come dovrà quindi essere formulata una clausola di scelta di legge all’interno delle condizioni generali predisposte per un contratto B2C? La soluzione viene offerta dalla stessa Corte di Giustizia.

La clausola di scelta della legge applicabile dovrà informare il consumatore che egli può beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge dello stato dove abitualmente risiede.

Sarà, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello stato dove l’imprenditore/professionista ha sede.

Questa sentenza offre lo spunto per una considerazione più generale: le aziende e i professionisti che operano nel mercato e-commerce, specialmente nel settore B2C, devono prestare particolare attenzione agli sviluppi non solo della normativa interna ed europea, ma anche delle normative e delle interpretazioni giurisprudenziali nei paesi i cui risiedono i potenziali consumatori dei prodotti o servizi venduti, sia che si tratti di vendite sui canali tradizionali, sia online, al fine di evitare di predisporre dei contratti che si rivelino poco efficaci o, ancor peggio, controproducenti.

Tutte le considerazioni finora svolte non riguardano la competenza giurisdizionale e l’eventuale inserimento nel contratto di una clausola di scelta del foro competente, che nei contratti B2C è generalmente sconsigliabile. In ambito europeo, infatti, il Regolamento Bruxelles I bis accorda al consumatore una tutela molto forte, che gli dà quasi sempre la possibilità di proporre l’azione giudiziale nel luogo dove ha la sua residenza abituale (cd. Foro del consumatore), obbligando il professionista – indipendentemente da clausole con diverso contenuto – a fare lo stesso.

If 2017 was the year of Initial Coin Offerings, 2018 was the year of Blockchain awareness and testing all over the world. From ICO focused guidelines and regulations respectively aimed to alarm and protect investors, we have seen the shift, especially in Europe, to distributed ledger technology (“DLT”) focused guidelines and regulations aimed at protecting citizens on one hand and promote DLT implementations on the other.

Indeed, European Union Member States and the European Parliament started looking deeper into the technology by, for instance, calling for consultations with professionals in order to understand DLT’s potentials for real-world implementations and possible risks.

In this article I am aiming to give a brief snapshot of firstly what are the most notable European initiatives and moves towards promoting Blockchain implementation and secondly current challenges faced by European law makers when dealing with the regulation of distributed ledger technologies.

Europe

Let’s start from the European Blockchain Partnership (“EBP”), a statement made by 25 EU Member States acknowledging the importance of distributed ledger technology for society, in particular when it comes to interoperability, cyber security and efficiency of digital public services. The Partnership is not only an acknowledgement, it is also a commitment from all signatory states to collaborate to build what they envision will be a distributed ledger infrastructure for the delivering of cross-border public services.

Witness of the trust given to the technology is My Health My Data, a EU-backed project that uses DLT to enable patients to efficiently control their digitally recorded health data while securing it from the threat of data breaches. Benefits the EU saw in DLT on this specific project are safety, efficiency but most notably the opportunity that DLT offers data subject to have finally control over their own data, without the need for intermediaries.

Another important initiative proving European interests in testing DLT technologies is the Horizon Prize on “Blockchains for Social Good”, a 5 million Euros worth challenge open to innovators and tech companies to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges.

Moving forward, in December last year, I had the honor to be part of the “ Workshop on Blockchains & Smart Contracts Legal and Regulatory Framework” in Paris, an initiative supported by the EU Blockchain Observatory and Forum (“EUBOF”), a pilot project initiated by the European Parliament. Earlier last year other three workshops were held, the aim of each was to collect knowledge on specific topics from an audience of leading DLT legal and technical professionals. With the knowledge collected, the EUBOF followed up with reports of what was discussed during the workshop and suggest a way forward.

Although not binding, these reports give a reasonably clear guideline to the industry on how existing laws at a European level apply to the technology, or at least should be interpreted, and highlight areas where new regulation is definitely needed. As an example let’s look at the Report on Blockchain & GDPR. If you missed it, the GDPR is the Regulation that protects Europeans personal data and it’s applicable to all companies globally, which are processing data from European citizens. The “right to erasure” embedded in the GDPR, doesn’t allow personal data to be stored on an immutable database, the data subject has to be able to erase data anytime when shared with a service provider and stored somewhere on a database. In the case of Blockchain, the consensus on personal data having to be stored off-chain is therefore unanimous. Storing personal data off-chain and leaving an hash to that data on-chain, is a viable solution if certain precautions are taken in order to avoid the risks of reversibility or linkability of such hash to the personal data stored off-chain, therefore making the hash on-chain personally identifiable information.

However, not all European laws apply to Member States, therefore making it hard to give a EU-wide answer to most DLT compliance challenges in Europe. Member States freedom to legislate is indeed only limited/influenced by two main instruments, Regulations, which are automatically enforceable in each Member State and Directives binding Member States to legislate on specific topics according to a set of specific rules.

Diverging national laws have a great effect on multiple aspects of innovative technologies. Let’s look for instance at the validity of “smart contracts”. When discussing the legal power of automatically enforceable digital contracts, the lack of a European wide legislation on contracts makes it impossible to find an answer applicable to all Member States. For instance, is “offer and acceptance” enough to constitute a contract? What is considered a valid “acceptance”? What is an “obligation”? “Can a digital asset be the object of a legally binding agreement”?

If we try to give a EU-wide answer to the questions such as smart contract validity and enforceability it is apparently not possible since we will need to consider 28 different answers. I, therefore, believe that the future of innovation in Europe will highly depend on the unification of laws.

An example of a unified law that has great benefits on innovation (including DLT) is the Electronic Identification and Trust Services (eIDAS) Regulation, which governs electronic identification including electronic signatures.

The race to regulating DLT in Europe

Let’s now look briefly at a couple of Member States legislations, specifically on Blockchain and cryptocurrencies last year.

EU Member States have been quite creative I would say in regulating the new technology. Let’s start from Malta, which saw a surprising increase of important projects and companies, such as Binance, landing on the beautiful Mediterranean Island thanks to its favorable (or at least felt as such) legislations on DLT. The “Blockchain Island” passed three laws in early July to regulate and supervise Blockchain projects including ICOs, crypto exchanges and DLT, specifically: The Innovative Technology Arrangements and Services Act regulation that aims at recognizing different technology arrangements such as DAOs, smart contracts and in future probably AI machines; The Virtual Financial Assets Act for ICOs and crypto exchanges; The Malta Digital Innovation Authority establishing a new supervisory authority.

Some think the Maltese legislation lacks a comprehensive framework, one that for instance, gives legal personality to Innovative Technology Arrangements. For this reason some are therefore accusing the Maltese lawmakers of rushing into an uncompleted regulatory framework in order to attract business to the island while others seem to positively welcome the laws as a good start for a European wide regulation on DLT and crypto assets.

In December 2018, Malta also initiated a declaration that was then signed by other six Members States, calling for collaboration for the promotion and implementation of DLT on a European level.

France was one of the signatories of such declaration, and it’s worth mentioning since the French Minister for the Economy and Finance approved in September a framework for regulating ICOs and therefore protecting investors’ rights, basically giving the AMF (French Authority for Financial Market) the empowerment to give licenses to companies wanting to raise funds through Initial Coin Offerings.

Last but not least comes Switzerland which although it is not a EU Member State, it has great degree of influence on European and national legislators when it comes to progressive regulations. At the end of December, the Swiss Federal Council released a report on DLT and the law, making a clear statement that the existing Swiss law is sufficient to regulate most matters related to DLT and Blockchain, although some adjustments have to be made. So no new laws but few amendments here and there, which will allow the integration of the specific DLT applications with existing laws in order to ensure legal certainty on certain uncovered matters. Relevant areas of Swiss law that will be amended include the transfer of rights utilizing digital registers, Anti Money Laundering rules specifically for decentralized trading platforms and bankruptcy when that proceeding involves crypto assets.

Conclusions

To summarize, from the approach taken during the past year, it is apparent that there is great interest in Europe to understand the potentials and to soon test implementations of distributed ledger technology. Lawmakers have also an understanding that the technology is in an infant state, it might involve risks, therefore making it complex to set specific rules or to give final answers on the alignment of certain technology applications with existing European or national laws.

To achieve European wide results, however, acknowledgments, guidelines and reports are not enough. The setting of standards for lawmakers applicable to all Member States or even unification of laws in crucial sectors influencing directly or indirectly new technologies, will be the only solution for any innovative technology to be adopted at a European level.

The author of this post is Alessandro Mazzi.

In questo post focalizziamo l’attenzione sull’approvazione online delle clausole vessatorie – spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio – alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l’adesione del consumatore/cliente al contratto mediante point and click.

Le clausole vessatorie sono previste dall’art. 1341 del codice civile, che ne fornisce un elenco: “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Lo stesso articolo, per la loro validità, richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale le clausole non hanno effetto.

Nel commercio elettronico la modalità tipica di conclusione dei contratti è quella del point and click, che consiste nello spuntare un box come approvazione delle condizioni contrattuali. Il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, come modificato in ultimo dalla L. 147/2013), all’art. 21 comma 1, la equipara a una mera espressione della volontà contrattuale, sufficiente per concludere validamente un contratto, ma non sufficiente per integrare il requisito della “specifica approvazione per iscritto”, richiesto per le clausole vessatorie.

Al contrario, infatti, l’art. 21 comma 2 della stessa legge prevede che solo la firma digitale sia equiparata alla scrittura privata, e quindi possa costituire a tutti gli effetti una “approvazione per iscritto“.

Appare chiaro, dunque, che si possono sottoscrivere online delle clausole vessatorie unicamente mediante l’apposizione di una firma digitale. La dottrina italiana è concorde con questa interpretazione, mentre le pronunce si contano sulle dita di una mano: la più recente è del Tribunale di Catanzaro (30 aprile 2012) e si è espressa in questo senso, stabilendo che “con riguardo alle clausole vessatorie on line, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale”.

Alcuni si sono chiesti se il meccanismo di iscrizione/username/password (di cui ormai quasi tutti i siti di e-commerce sono dotati) possa essere equiparato alla firma digitale, ma pare si debba dare una risposta negativa al quesito. La Guida alla Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009, infatti, lo esclude indirettamente quando afferma che “la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici”, facendo rientrare il meccanismo di username/password tra le firme elettroniche generiche e non tra le firme digitali.

Quante sono le firme digitali in Italia? Se fino a pochi anni fa era uno strumento riservato unicamente ad alcune tipologie di professionisti, negli ultimi anni è diventata un dispositivo sempre più diffuso, tant’è che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha quantificato in più di 20 milioni i certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia. Il dato è in costante e notevole crescita: basti pensare che dal 2014 ad oggi le firme digitali sono quadruplicate.

In conclusione:

  • la sottoscrizione di un contratto e delle condizioni generali può avvenire mediante un semplice point and click;
  • al contrario, per la validità delle clausole vessatorie è richiesta la specifica approvazione con firma digitale o firma cartacea.

In attesa di un intervento legislativo che ponga rimedio a questa situazione, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione dei contratti che dovranno essere approvati online: un soggetto che vende beni o fornisce servizi online e vuole inserire nel suo contratto delle clausole vessatorie dovrà predisporre un form che consenta al cliente di scegliere se concludere il contratto integralmente online (con firma digitale) o se stamparne una copia, sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo.

Ciò premesso, data la continua evoluzione della materia e la complessità della stessa, è consigliabile affidarsi a un consulente esperto nella redazione delle condizioni generali di vendita o di servizio, per trovare il giusto equilibrio tra le necessità contrattuali, gli obblighi normativi ed evitare di ritrovarsi con un contratto poco efficace a causa della nullità di alcune clausole.

Il tema, tra i giuristi e gli operatori del settore pubblicitario che si occupano di comunicazione commerciale, è assai noto.

Esiste un principio cardine del diritto della comunicazione: qualunque forma di comunicazione commerciale deve essere riconoscibile come tale.

Prima della diffusione della comunicazione digitale e con essa del proliferare del cosiddetto “Influencer Marketing”, il tema della riconoscibilità della comunicazione commerciale veniva affrontato, per lo più, quando si trattava di valutare se un contenuto pubblicitario fosse chiaramente distinguibile da un contenuto giornalistico o informativo (si tratta dell’annosa questione della pubblicità redazionale).

Per un breve periodo si discuteva anche della cosiddetta pubblicità subliminale, poi caduta nel dimenticatoio.
Oggi il tema con il quale ci si confronta/scontra ogni giorno è quello della necessità di evidenziare al consumatore se l’apprezzamento che  un personaggio noto (un “Influencer”, appunto) dimostra di avere per un prodotto o un servizio sia genuino o tale non sia.

Non può considerarsi spontaneo quando un soggetto riceve un compenso per indossare un capo di moda, per usare uno smartphone, o anche semplicemente riceve in omaggio i prodotti che pubblicizza o altri aventi valore economico.

È chiaro ed è dimostrato che faccia maggiore presa sul pubblico la scelta spontanea di un proprio “idolo” piuttosto che una tradizionale forma di pubblicità.

Di qui l’abuso di forme di pubblicità occulta sul canale meno facilmente monitorare: il web appunto.
Quali misure adottare per fare chiaramente capire ai consumatori se un post è oggetto di un contratto o no?

La risposta sarebbe semplicissima.

Sarebbe sufficiente prevedere che il post a pagamento contenga, in caratteri ben visibili, termini quali “Pubblicità”, “Sponsorizzato da”, “Annuncio commerciale” o avvisi simili.

In Italia, in assenza di una normativa  che regolamenti specificamente la materia, si sono espressi sul punto sia l’Istituto della Pubblicità che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Nella digital chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si legge: “Celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social media e sui siti di content sharing devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: Pubblicità/Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by…brand” o “Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand” o “in collaborazione con  …brand” o “in partnership with …brande/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture:“#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand” o “#ad”unitamente a “#brand”.

L’AGCM, in un comunicato stampa del 2017, ha previsto l’uso delle seguenti indicazioni da collocare in calce al post unitamente ad altri #, quali “#pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento”, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, “#prodottofornitoda”; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

Scorrendo le pagine Instagram di Influencer più o meno noti, ci si accorge, però, che pochissimi sono coloro che fanno uso delle indicazioni consigliate dalle autorità.

E quando capita si rinvengono sperduti #ad, sulla cui efficacia (in Italia dove termini quali “advertising” “Adv” e a maggior ragione “ad”  non sono decifrabili dal consumatore medio) è lecito nutrire forte perplessità.

Sino ad oggi l’AGCM è intervenuta inviando lettere di moral suasion a Influencer e ad aziende e non sono ancora stati emessi provvedimenti autodisciplinati, amministrativi o statuali.

La stessa situazione di incertezza è probabilmente riscontrabile in altri paesi (potete trovare al seguente link un articolo di Legalmondo su questo tema in Germania: https://www.legalmondo.com/2017/11/germany-product-placement-influencer-marketing/ ), con la conseguenza che le aziende che operano a livello globale si muovono in un contesto non chiaro, in cui è difficile identificare quali sono le condotte corrette, quelle sanzionabili dalle varie autorità competenti e quali siano i rischi derivanti da comportamenti ritenuti illegittimi.

Ho quindi deciso di scrivere questo contributo al fine di raccogliere lo stato dell’arte in Italia e in altri paesi del mondo, con l’obiettivo di mappare la disciplina vigente, i provvedimenti/decisioni emessi dalle Autorità competenti, i trend a livello internazionale e le best practice che le aziende che operano a livello globale possono adottare.

Siccome sono una delle socie fondatrici del progetto Digital Adv Lab – un osservatorio interdisciplinare che studia i risvolti legali delle iniziative di marketing e comunicazione digitale –, invito tutti i lettori coinvolti nelle tematiche del presente post ad inserire un commento e/o contattarmi: vi ricontatterò io per condividere le modalità di collaborazione sul progetto.

L’autore di questo articolo è Elena Carpani.

Giuliano Stasio

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    EU – Distributed ledger technology – What happened in 2018

    3 Gennaio 2019

    • Europa
    • Contratti
    • Information Technology

    Il Codice di commercio francese sanziona il recesso senza sufficiente preavviso (c.d. “improvviso”) – correttamente dato in forma scritta (articolo 442-1.II) – da un contratto o di un rapporto commerciale di fatto. Nel corso degli ultimi vent’anni, questa è stata la base giuridica maggiormente utilizzata per le azioni di risarcimento (quantificato finanche in 24 mesi di margine lordo, più altri danni accessori) a seguito della terminazione (totale o anche solo parziale) di un contratto o di un rapporto commerciale di durata.

    Pertanto, un imprenditore straniero quando stipula un contratto con una società francese dovrebbe innanzitutto cercare di evitare che al proprio rapporto venga applicata questa regola (parte I) e, nel caso in cui ciò fosse inevitabile, dovrebbe, quantomeno, comprenderne e controllarne l’attuazione (parte II).

    In breve

    Come può una società straniera evitare la normativa sulla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” prevista dalla legge francese?

    Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

    • stipulare al più presto un accordo (quadro) scritto con i loro fornitori o clienti francesi, anche per i casi di rapporti molto semplici;
    • stipulare una clausola a favore di un tribunale o arbitrato straniero sottoponendo il rapporto al diritto straniero, dato che – in mancanza di scelta – si applicherebbe la normativa francese in materia.

    Come può una società straniera gestire il rischio legato alla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” stabilito dalla legge francese?

    Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

    • sapere che questa normativa si applica a quasi tutti i tipi di relazioni o contratti commerciali, scritti o non scritti, a tempo determinato o indeterminato;
    • verificare se il rapporto/contratto è sufficientemente lungo, regolare e significativo e se la controparte può nutrire una legittima aspettativa che questo rapporto/contratto continui;
    • dare preavviso scritto in caso di recesso o non rinnovo (o anche di una modifica sostanziale), con un margine che tenga conto principalmente della durata del rapporto, indipendentemente dal margine di preavviso previsto nel contratto;
    • invocare, con cautela, forza maggiore e grave negligenza della controparte, per evitare che si verifichi un caso di “recesso improvviso”
    • anticipare, in caso di insufficiente preavviso, un risarcimento che è il prodotto del margine lordo medio mensile parametrato sul tempo del preavviso non dato.

    Come evitare l’applicazione della normativa francese sulla recesso “improvviso”?

    In ambito internazionale, una società straniera deve sapere se il proprio rapporto sarà soggetto o meno al diritto francese e se un’eventuale controversia si svolgerà dinanzi a un tribunale francese o meno.

    Recesso “improvviso” da un contratto scritto o da un rapporto di fatto

    Ai sensi del Regolamento Roma I (CE n. 593/2008, 17 giugno 2008), in materia di legge applicabile ai contratti:

    • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – la clausola di scelta di legge sarà valida e rispettata dai giudici francesi (fatte salve le norme di applicazione necessaria, come si vedrà in seguito), a condizione che la scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso (art. 3).
    • In caso di mancata scelta delle parti – è molto probabile che sarà dichiarata applicabile la legge francese, in quanto potrebbe essere la normativa del paese in cui ha sede il distributore/franchisee o la legge del paese in cui la parte che deve fornire i servizi previsti da contratto ha il suo domicilio.

    Recesso “improvviso” da un rapporto contrattuale di fatto

    In caso di rapporti non formalizzati (il classico esempio è quello del rivenditore che acquista regolarmente i prodotti medianti ordini di acquisto al produttore), i giudici francesi qualificheranno il recesso improvviso come illecito civile e faranno riferimento al Regolamento Roma II (n. 864/2007, 11 luglio 2007) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

    • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – se redatta adeguatamente, il giudice francese applicherà la clausola, a condizione che includa espressamente i casi di illecito civile.
    • In caso di mancata scelta delle parti della legge applicabile la legge francese sarà probabilmente dichiarata applicabile in quanto potrebbe essere la legge del paese in cui si verifica il danno (indipendentemente dal luogo del fatto che ha causato il danno o da quello in cui si verificano le conseguenze indirette), che è il luogo della sede principale in cui il soggetto francese subisce le conseguenze della risoluzione.

    Recesso “improvviso”: è una norma di applicazione necessaria?

    La posizione dei tribunali francesi è piuttosto vaga sul punto. In estrema sintesi: il Tribunale commerciale di Parigi ritiene che non sia di applicazione necessaria; al contrario la Corte d’appello di Parigi (unica corte d’appello francese competente in materia) la qualifica come tale… E la Corte Suprema? Tace sulla questione.

    Nonostante la mancanza di un rigoroso ragionamento e giustificazione alla luce dell’articolo 9.1 del Regolamento Roma I (o Roma II), è chiaro che esiste una volontà della Corte d’appello di Parigi di classificare giuridicamente la “risoluzione improvvisa” come norma di applicazione necessaria. Di conseguenza, se una causa per recesso “improvviso” viene portata dinanzi ad un tribunale francese, vi è un grande rischio che quest’ultimo escluda il diritto straniero applicabile e lo sostituisca con il regime risultante dal code civil.

    Pertanto, se una società straniera vuole essere sicura che la disciplina sul recesso “improvviso” non si applichi, non solo dovrà scegliere una legge straniera applicabile, ma anche un foro (tribunale o arbitrato).

    Come evitare la giurisdizione francese?

    Recesso “improvviso” e contraente intracomunitario

    La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Granarolo, 14 luglio 2016, N°C196/15) ha creato una distinzione tra richieste di risarcimento derivanti da:

    • contratto scritto o rapporto contrattuale di fatto (l’esistenza di una siffatta relazione tacita non può essere presunta, ma – al contrario – deve essere dimostrata che ne ha interesse, basandosi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali: l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede, la regolarità delle transazioni, eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, l’esclusività, le condizioni di consegna o di pagamento, il patto di non-concorrenza, ecc.) – tale richiesta ha una natura contrattuale secondo le norme sul conflitto di giurisdizione ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis;
    • rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto (è il classico caso degli ordini effettuati occasionalmente tra due stesse parti commerciali) – tale richiesta ha natura di illecito civile ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis.

    (a) Chi è il giudice competente in caso di contratto scritto o di fatto?

    • La clausola di giurisdizione a favore di un tribunale straniero sarà applicata dai tribunali francesi, anche se si tratta di una clausola asimmetrica (Cour de cassation, 7 ottobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
    • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro competente, i tribunali francesi saranno probabilmente competenti se l’attore francese che agisce in giudizio è il fornitore del servizio, come il distributore, l’agente, ecc. (cfr. causa CGCE Corman Collins, 19 12 13, C-9/12, e articolo 7.1.b.2 della regolamento rifuso Bruxelles I).

    (b) Chi è il giudice in caso di rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto?

    • Si ritiene che i tribunali francesi possano continuare ad applicare una clausola di competenza giurisdizionale in caso di illecito civile, in particolare quando comprende espressamente il contenzioso per illecito civile (Cour de Cassation, 1° C. Civ., 18 gennaio 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
    • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro, i tribunali francesi saranno competenti in qualità di giudici del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (art. 7.3 reg. Bruxelles I bis), che è il luogo in cui il recesso ha effetto….cioè in Francia, se la parte lesa è francese.

    Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” e contraente extracomunitario

    La soluzione di Granarolo non si applica ipso facto se la parte lesa francese presenta una richiesta di risarcimento ai tribunali francesi, però i giudici francesi potrebbero seguire il medesimo ragionamento e continuare a mantenere solo la competenza in caso di illecito civile in base al luogo in cui si verifica l’evento dannoso. La clausola di giurisdizione può tuttavia essere riconosciuta in Francia anche per le richieste di risarcimento che abbiano come base un illecito civile.

    Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” ed arbitrato

    Una clausola compromissoria è probabilmente la soluzione più sicura per evitare la giurisdizione dei tribunali francesi, designando una sede del tribunale arbitrale al di fuori della Francia. Secondo il principio di competenza-competenza (“competence-competence”) degli arbitri, i tribunali francesi si dichiarano incompetenti, a meno che la clausola arbitrale non sia manifestamente nulla o manifestamente inapplicabile, indipendentemente dal contesto del contratto o dell’illecito (si veda, in particolare, la Corte d’appello di Parigi, 5 settembre 2019, n°17/03703).

    Conclusione: Le società straniere non devono lasciare aperte le questioni di giurisdizione e di diritto applicabile. Devono, anzi,  negoziare un “porto sicuro”, altrimenti i tribunali francesi potranno riconoscere un risarcimento danni alla parte lesa francese. Qui di seguito ora vedremo cosa comporta l’applicazione della normativa sul recesso “improvviso”.

    Come gestire il regime sul recesso “improvviso”?

    È importante osservare preliminarmente che non vi è una responsabilità automatica in caso di recesso da un contratto di durata, ma questa si ha unicamente quando viene dato un preavviso troppo breve.

    Il presupposto per il recesso “improvviso”: un rapporto commerciale consolidato

    Questo regime giuridico si applica a tutti i contratti con una durata “consolidata”, ad eccezione di quelli la cui disciplina normativa detta già la durata di preavviso in caso di recesso, come accade nei contratti di agenzia commerciale o nei contratti di trasporto di merci su strada in subappalto.

    In primo luogo, allora, la parte che invoca il risarcimento dei danni deve dimostrare l’esistenza di un rapporto: o sulla base di un contratto scritto; o sulla base di comportamenti concludenti e costanti delle parti, come possono esserlo una successione di contratti tacitamente rinnovati o un regolare flusso di affari, concretizzato da ordini multipli.

    In secondo luogo, questo rapporto deve avere un carattere consolidato. Non esiste una definizione giuridica, tuttavia, il concetto è stata definita anno dopo anno dalla giurisprudenza che ha stabilito un criterio oggettivo e uno soggettivo.

    (a) Il criterio oggettivo per avere un rapporto consolidato richiede l’esistenza di una relazione sufficientemente lunga, regolare e significativa tra le parti. La durata del rapporto è il parametro più importante, ma la relazione deve anche essere regolare – cioè senza interruzioni rilevanti o troppo frequenti – e il rapporto deve essere significativo, consistendo cioè in un flusso di affari ingente tra le parti.

    (b) Il criterio soggettivo richiede che la parte lesa potesse nutrire una legittima aspettativa della continuazione del rapporto, legittima aspettativa basata su elementi di fatto, come le richieste di investimento, i budget per diversi anni, ecc.

    Anticipare una richiesta di risarcimento danni per recesso “improvviso” 

    (a) La risoluzione può essere totale o parziale

    Se la rottura totale si concretizza con l’interruzione completa dei rapporti, la situazione più complicata da affrontare è la c.d. rottura parziale, che si deduce da una modifica di alcuni elementi che in parte influisce sul rapporto ma non lo azzera (es.: un aumento o una diminuzione del prezzo, una modifica dei termini di pagamento o di consegna).

    (b) Il recesso – dato in forma scritta – deve prevedere un preavviso ragionevole

    La comunicazione di recesso deve innanzitutto essere data per iscritto: l’assenza di una comunicazione scritta costituisce già di per sé una violazione. La comunicazione deve contenere chiaramente la volontà di una parte di interrompere il rapporto, in tutto o in parte, pertanto non sarà sufficiente una semplice lettera di contestazione. Durante il periodo di preavviso, le parti devono rispettare pienamente tutti gli obblighi contrattuali.

    La durata del preavviso non era definita dalla legge francese (fino all’ordinanza del 2019 che si vedrà di seguito), ma la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri.

    Il più importante di questi è la durata del rapporto, ma i giudici tengono conto anche della quota di fatturato della parte lesa, dell’esistenza o meno di un’esclusività territoriale, della natura dei prodotti e del settore di attività, dell’importanza degli investimenti effettuati dalla parte lesa, e, infine, dello stato di dipendenza economica.

    La durata del preavviso, allora, viene effettuata caso per caso, ed è estremamente variabile. È molto difficile, quindi, dare una regola aurea per la sua quantificazione, anche se possiamo dire che il preavviso da dare potrebbe essere, approssimativamente, di un mese per ogni anno di relazione, da modulare verso l’alto o verso il basso a seconda degli altri criteri del rapporto. L’ordinanza del 24 aprile 2019 ha limitato a 18 mesi il termine massimo di preavviso ragionevolmente dovuto ai sensi dell’articolo L 442-1.II. Tuttavia, questo termine massimo non aiuterà a risolvere la gran parte dei contenziosi, poiché solo rapporti di eccezionale longevità o particolarmente sensibili, avrebbero potuto portare a stabilire un preavviso superiore a 18 mesi.

    I giudici non sono vincolati dai preavvisi contrattualmente previsti. Ma se l’autore della violazione ha infranto anche i termini e le condizioni di risoluzione previsti dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento dei danni sia sulla base del fatto illecito della cessazione improvvisa, sia sulla base della violazione di un obbligo contrattuale.

    Casi in cui è esclusa la disciplina sul recesso “improvviso”

    Sono previsti due casi, anche se la giurisprudenza ne sta individuando altri.

    (a) Le due eccezioni giuridiche sono la forza maggiore (molto rara) e la colpa della parte lesa dalla risoluzione. Con riguardo a quest’ultimo, la giurisprudenza ha aggiunto che deve trattarsi di una grave violazione (“faute grave”) di un impegno contrattuale o di una disposizione di legge (come il mancato rispetto di un’esclusiva, un divieto di concorrenza, un obbligo di riservatezza o di cambio di controllo, o il mancato pagamento di importi dovuti contrattualmente).

    I giudici non si considerano, ovviamente, vincolati da una clausola risolutiva che definisca ciò che costituisce una colpa grave. In ogni caso, la parte che risolve il contratto per colpa grave deve notificarlo chiaramente nella sua lettera di risoluzione. Soprattutto, una colpa grave comporta una mancanza di preavviso, pertanto, se la parte che pone fine al contratto lamenta una colpa grave ma concede il preavviso, qualunque esso sia, i giudici possono concludere che il fatto da cui scaturisce la colpa non è stato sufficientemente grave.

    (b) Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha aggiunto altri casi di esonero dalla responsabilità. Ciò avviene quando la rottura è la conseguenza di una causa esterna all’autore della stessa, come la crisi economica, la perdita dei propri clienti o fornitori, a monte o a valle.

    I giudici hanno inoltre escluso la “risoluzione improvvisa” nell’ipotesi di fine del primo periodo di un contratto a tempo determinato, qualunque sia la sua durata: il primo rinnovo di un contratto, costituisce un evento prevedibile per la parte lesa dalla rottura, che esclude, quindi, la nozione stessa di brutalità; ma una volta che il contratto è stato rinnovato almeno una volta, i giudici possono successivamente caratterizzare la legittima convinzione della controparte in un nuovo tacito rinnovo.

    Il risarcimento dei danni

    I giudici si limitano a compensare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi a causa dell’abuso del diritto ma non compensano, almeno nell’ambito dell’articolo L442 -1.II, le conseguenze della violazione stessa.

    La regola di base è molto semplice: si determina il termine di preavviso che si sarebbe dovuto dare, si sottrae il preavviso concesso e si moltiplica: o per il margine lordo medio mensile della parte lesa in costanza di rapporto; oppure, più spesso, per il margine sui costi variabili, esclusi i costi che scompaiono con l’inadempimento del contratto/relazione. L’onere probatorio spetta all’attore che agisce per il risarcimento dei danni, che deve fornire le prove contabili complete, in particolare per identificare i tassi di margine. In generale, il periodo utilizzato per individuare il margine medio sono gli ultimi 24 o 36 mesi.

    Il risarcimento calcolato sul margine medio è, in generale, al netto di qualsiasi altro risarcimento. Tuttavia, la parte lesa può dimostrare di aver subito danni ulteriori in conseguenza della brutalità della rottura, come i licenziamenti direttamente causati dalla stessa o il deprezzamento degli investimenti recentemente fatti.

    Alcuni consigli pratici

    Anche se il regime giuridico è ancora ambiguo e la giurisprudenza estremamente frammentata, e pertanto non si riesce ad individuare delle linee guida ben definite, ecco alcuni consigli pratici per quando una società prevede di risolvere un rapporto/contratto:

    • nel caso di un contratto a tempo determinato rinnovabile tacitamente, la notifica del mancato rinnovo deve essere anticipata con largo anticipo rispetto all’inizio del preavviso contrattuale per evitare di trovarsi in una situazione in cui è necessario scegliere tra non rinnovare il contratto con un preavviso non sufficiente o accettare il rinnovo del contratto per una nuova durata;
    • i team commerciali devono essere avvertiti del rischio di una risoluzione parziale improvvisa quando modificano in modo troppo radicale le condizioni di esecuzione di un rapporto commerciale / contratto;
    • in alcuni casi, può essere utile inviare un avviso prima della notifica di risoluzione con una “proposta di preavviso” per cercare di dare validità allo stesso insieme alla controparte;
    • può anche essere utile, in alcuni rapporti, notificare la fine del rapporto con tempi di preavviso diversi a seconda della natura delle linee di prodotto;
    • infine, il modo migliore è quello di concordare un protocollo di fine rapporto, fissando la il margine di preavviso, nonché, se necessario, il progressivo declino degli ordini, il tutto nell’ambito di un accordo transattivo che rinunci definitivamente a qualsiasi pretesa, anche di “risoluzione improvvisa”.

    La disciplina sul recesso improvviso dev’essere presa in considerazione nella fase finale di tutti i rapporti di durata: le modalità di risoluzione del contratto (o del rapporto di fatto) devono essere attentamente pianificate con l’aiuto di un legale specializzato in materia, al fine di gestire il rischio di causare danni alla controparte e di essere citati in giudizio per il risarcimento del danno.

    QUICK SUMMARY: Contract negotiations do not take place in a legal vacuum. A party who negotiates contrary to the principle of good faith and then breaks off negotiations may become liable to the other party. However, the requirements for such liability are high and the enforcement of damage claims is cumbersome. At the end of the post I will share some practical tips for contract negotiations in Switzerland.

    Under Swiss law, the principle of freedom of contract is of fundamental importance. It follows from the freedom of contract that, in principle, everyone is free to enter into contract negotiations and to terminate them again without incurring any liability. A termination of contract negotiations does not have to be justified either.

    However, the freedom of contract is limited by the obligation to act in good faith (cf. article 2 para. 1 of the Swiss Civil Code), which is of equal fundamental importance. From the moment when parties enter into contract negotiations, they are in a special legal relationship with each other. That pre-contractual relationship involves certain reciprocal obligations. In particular, the parties must negotiate in a serious manner and in accordance with their actual intentions.

    Negotiating parties must not stir up the hope of the other party, contrary to their actual intentions, that a contract will actually be concluded. Put differently, a party’s willingness to conclude a contract must not be expressed more strongly than it actually is. If a party realizes that the other party wrongly beliefs that a contract would certainly be concluded, such illusion should be dispelled in due course.

    A negotiating party that terminates contract negotiations in violation of these principles, whether maliciously or negligently, may become liable to the other party based on the culpa in contrahendo doctrine. However, such liability exists in exceptional cases only.

    • The fact that contract negotiations took a long time is not sufficient for incurring such liability. The duration of negotiations is, in itself, not decisive.
    • It is not possible to derive liability from pre-existing contractual relationships between the negotiation parties, as for example in cases where parties negotiate a “mere” prolongation of an existing agreement. The decisive factor is not whether parties were already contractually bound before, but only whether the party that terminated the contract negotiations made the other party believe that a new agreement would certainly be concluded.
    • It is not decisive whether the party who terminates contract negotiations knows that the other party has already made costly investments in view of the prospective contract. In principle, anyone who makes investments already prior to the actual conclusion of a contract does so at its own risk. Even where a party to contract negotiations knows that the other party has already made (substantial) investments in the prospective agreement, a termination of the contract negotiations will, in itself, not be considered as an act of bad faith.

    What does a liability for breaking off negotiations include?

    If a party violates the aforementioned pre-contractual obligations, the other party may be entitled to compensation for the so-called negative interest. This means that the other party must be put in the position it would have been if the negotiations had not taken place. Damages may include, e.g., expenses in connection with the negotiation of the contract (travel costs, legal fees etc.), but also a loss of income in cases where a party was not able to do business with third parties because of the contract negotiations. However, the other party has no right to be treated as if the contract had been concluded (so-called positive interest).

    Having said that, it must be kept in mind that the requirements set by Swiss court for the substantiation of damages are rather high, so that the enforcement of a liability for breaking off negotiations will often be a cumbersome process. Therefore pursuing damage claims with relatively low amounts in dispute might often require a disproportionate effort.

    Practical tips – Do’s and don’ts when negotiating contracts

    • Do not overstate your willingness to conclude a contract. Be frank with your counterparty. Make it clear from the beginning of the negotiations what clauses are important to you.
    • Do not tell the other party that you are willing to sign a contract, if you still have doubts or you are even unwilling to do so. Confirm that you will sign only if you are convinced to do so.
    • Do not allow someone else (e.g., a representative, employee, branch office etc.) to negotiate on your behalf if you are not willing to enter into an agreement anyway. Keep an eye on how the negotiations are going on and intervene if necessary.
    • Do not make costly investments before a legally binding agreement is concluded. If, for time or other reasons, such investments are necessary already before the conclusion of an agreement, insist on the conclusion of an interim contract governing such investments for the event that the envisaged agreement is not concluded finally.

    In 2020, an important revision of the Swiss statute of limitations enters into force. The new law provides for longer limitation periods in cases of personal injury and extends the relative limitation periods in tort and unjust enrichment law from one to three years.

    Background of the revision

    In June 2018, the Swiss parliament adopted an amendment to the Swiss Code of Obligations (“CO”) pertaining to a revision of the statute of limitations. In November 2018, the Swiss government decided that the revised statute of limitations shall enter into force on 1 January 2020.

    The revision was significantly influenced by asbestos cases. Under the current law, damage claims of asbestos victims were time-barred in some cases even before asbestos-related diseases could be diagnosed. In March 2014, the European Court of Human Rights held in Howald Moor and others v. Switzerland that the Swiss statute of limitations amounts in such cases to a violation of article 6 paragraph 1 of the European Convention on Human Rights (right of access to a court).

    Having said that, the revision does not only concern cases of personal injury, but also includes numerous other important changes as described in the following.

    Key changes regarding limitation periods

    A. Tort law

    In tort law, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable (revised Art. 60 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

    With the exception of cases of personal injury, the absolute limitation period remains ten years as from the date when the conduct that caused the damages occurred or ended (revised Art. 60 para. 1 CO).

    In cases of personal injury, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable. Currently the relative limitation period amounts to one year only.

    The new absolute limitation period in cases of personal injury amounts to twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 60 para. 1bis CO). Under the current law, there was no special absolute limitation period for cases of personal injury, so that the ordinary 10-year period applied (Art. 60 para. 1 CO).

    If conduct, which gives rise to liability under tort law, is also punishable under criminal law, the (longer) limitation period under criminal law remains applicable (cf. Art. 97 of the Swiss Criminal Code). However, where a first-instance criminal judgment is rendered before the conduct is time-barred under criminal law, the limitation periods ends not earlier than three years as from that criminal judgment (revised Art. 60 para. 2 CO). The current law does not provide for such an additional three-year limitation period.

    B. Unjust enrichment law

    In unjust enrichment law, the new relative limitation period amounts to three years as from the date on which the injured party knows about the claim (revised Art. 67 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

    The absolute limitation period is not affected by the revision and remains ten years after the date on which the claim arises (revised Art. 67 para. 1 CO).

    C. Contract law

    With regard to contractual claims, the ordinary limitation period remains ten years from the due date (Art. 127 CO). Furthermore, the shorter limitation period of five years from the due date applicable to (amongst others) claims for rent, interest on capital and other periodic payments, (most) claims out of employment relationships etc. remains unchanged too (Art. 128 CO).

    However, in cases of personal injury, the revised statute of limitations introduces a new relative limitation period of three years from the date on which the injured party became aware of the damage, as well as a new absolute limitation period of twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 128a CO). The current law does not provide for distinct relative and absolute limitation periods for contractual claims in cases of personal injury. Instead, the ordinary ten-year limitation period (Art. 127 CO) usually applied to such cases.

    D. Summary

    In summary, the most important elements of the revised statute of limitations are the longer (trebled) relative limitation periods in tort and unjust enrichment law (i.e., three years instead of one year) and the new special rules for cases of personal injury, which now benefit from a 20-year absolute limitation period.

    Transitional provisions / application of the revised statute of limitations to pre-existing claims

    The longer limitation periods under the revised CO apply to any claims that are not yet time-barred when the revision enters into force (i.e., on 1 January 2020; revised Art. 49 para. 1, Final Title of the Swiss Civil Code). In other words, the limitation periods of any claims that do not become time-barred until 31 December 2019 at the latest will be prolonged. This is of particular relevance with regard to claims based on tort and unjust enrichment; the short one-year relative limitation periods under the current law will be extended by another two years.

    In contrast, the current law remains applicable in case the revised statute of limitations provides for shorter limitation periods (revised Art. 49 para. 2, Final Title of the Swiss Civil Code). This concerns, in particular, contractual claims in cases of personal injury. The new three-year relative limitation period under the revised law might not apply to such claims, as the current statute of limitations does not provide for a relative limitation period at all.

    Further changes brought by the revision

    In addition to the changes of the limitation periods set out above, the revision of the statute of limitations contains numerous further modifications. Some of them are listed in the following:

    1. Limitation periods do not commence or are suspended in the event that a claim cannot be asserted for objective reasons before any court worldwide (revised Art. 134 para. 1 no. 6 CO). The current law provides for such non-commencement or suspension only if the claim cannot be brought before a Swiss court.
    2. Parties to a dispute may agree in writing that limitation periods shall be suspended during settlement discussions, mediation proceedings or other out-of-court settlement proceedings (revised Art. 134 para. 1 no. 8 CO).
    3. Once a limitation period has commenced to run, waivers of statute of limitation defenses are admissible, but must not exceed ten years (revised Art. 141 para. 1 CO). Any such waivers must be in writing (new Art. 141 para. 1bis CO).
    4. In general terms and conditions (“GTC”), statute of limitation defenses may be waived by the party who makes use of the GTCs only. In contrast, a waiver by the party on whom the GTCs are imposed (e.g., consumers) is ineffective (new Art. 141 para. 1bis CO).
    5. The limitation period for an actio pauliana under the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (“DEBA”) is extended to from currently two years to three years after service of a loss certificate, the opening of bankruptcy proceedings or the confirmation of a composition agreement with an assignment of assets (whichever is applicable; revised Art. 292 DEBA).

    Con la Direttiva 85/374/CEE del 25.07.1985, trasfusa nel DPR 224/1988, poi abrogato perché confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), sono state introdotte regole chiare sugli obblighi risarcitori in capo al produttore allorché un prodotto immesso sul mercato si riveli poi difettoso.

    Con la successiva Direttiva 2001/95/CE, anch’essa recepita internamente con il D.lgs 172/2004 e successivamente riversata nel  Codice del Consumo, la materia è stata ulteriormente regolamentata sotto il profilo della sicurezza generale dei prodotti.

    A livello europeo e nazionale, dunque, i doveri e gli eventuali obblighi risarcitori che derivano dalla distribuzione di un bene difettoso trovano un’organica disciplina in favore del consumatore.

    Sebbene i danni da prodotto interessino quotidianamente anche beni acquistati o utilizzati da operatori economici, società, professionisti, ecc., nei rapporti B2B una tale disciplina (organica) manca del tutto.

    Ciò non significa che il produttore sia immune dalle responsabilità nei riguardi di un professionista per avere distribuito, direttamente o tramite una rete di rivenditori, un prodotto difettoso.

    Caso pratico

    Un veicolo acquistato da un autotrasportatore, ormai fuori garanzia, prende fuoco mentre è in sosta (es. per un problema al motore) e l’incendio rende inservibile il mezzo per diverso tempo, con conseguenti perdite di commesse e altro; quali azioni può intraprendere l’autotrasportatore per il ristoro del danno subito e, soprattutto, contro chi deve agire?

    Si tratta di una fattispecie del tutto particolare ma non così infrequente: il danneggiato si trova nell’infelice condizione di non potere agire contro il venditore, vuoi per il tempo trascorso dalla compravendita del bene (es. è spirato il termine ex art. 1495 c.c.), vuoi perché è scaduta la garanzia, e l’unica opzione rimasta è quella di intentare causa contro il produttore del mezzo.

    Occorre perciò chiedersi se esistano principi o norme di legge che impongono al costruttore di veicoli di risarcire direttamente i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti in assenza di un obbligo contrattuale e quando il danneggiato non è un consumatore.

    Prima di tutto, per dottrina e giurisprudenza l’applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotto difettoso trova il suo limite nel soggetto che fa valere il diritto al risarcimento (i “considerando” della Direttiva 85/374/CEE parlano solo di consumatore).

    In più, le disposizioni a tutela del consumatore contemplano una precisa tipologia di danno che mal si adatta ai rapporti B2B: infatti, la definizione offerta da tutti i testi consumeristici si rifà ad eventi tragici quali la “… morte …” o le “… lesioni personali …” o a pregiudizi come la “… distruzione di una cosa diversa dal prodotto purché … normalmente destinato all’uso e consumo privato …e … per proprio uso o consumo privato …” (v. art. 9 Direttiva cit. – art. 123 Codice del Consumo), ipotesi tutte che solo un consumatore/persona fisica può lamentare, certamente non i soggetti che interagiscono per motivi commerciali e di business.

    A tal proposito la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il D.P.R. 224/88, e di riflesso il Codice del Consumo, non considera il c.d. «danno commerciale» prodottosi in capo all’operatore economico nell’esercizio del suo business, ma accorda tutela solo per i danni arrecati alla persona o ai beni del consumatore (Cass. Civ. Sez. III, 07.05.2013, n. 9254 in Danno e Resp., 2015, 11, 1005).

    Quanto detto porta ad escludere l’applicabilità del Codice del Consumo e delle disposizioni consumeristiche in generale nei rapporti tra non consumatori ovvero tra società, operatori economici e professionisti.

    Riprendendo il caso pratico iniziale, occorre dunque chiedersi quali iniziative rimangano all’impresa che ha subito la perdita del veicolo andato distrutto dall’incendio.

    La risposta viene per esclusione: non potendosi applicare le disposizioni del Codice del Consumo per i rilievi già esposti e ed escludendosi la garanzia riconosciuta sul bene compravenduto (nel caso prospettato la garanzia è già scaduta), al danneggiato non resta che agire in forza delle norme comuni in tema di responsabilità da illecito (art. 2043 c.c.), con tutte le conseguenze del caso e quindi tenendo a mente che:

    • Non ci si muove più nell’ambito della responsabilità oggettiva (anche se relativa) del produttore, così come sancita dalla Direttiva 85/374/CEE, ma sul terreno della responsabilità per colpa o dolo;
    • L’onere della prova appare più gravoso in quanto è necessario dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso causale danno/illecito e, soprattutto, l’elemento soggettivo della colpa o del dolo (TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XIX ed., Giuffrè, § 473, 869), mentre le disposizioni a tutela del consumatore impongono al danneggiato il solo onere di provare il difetto, il danno e a relazione causale tra difetto e danno, senza scomodare gli elementi soggettivi del dolo e della colpa ora citati;
    • Non si può fare affidamento sulla decadenza decennale del diritto al risarcimento (art. 11 Direttiva 85/374/CEE – art. 126 Codice del Consumo) ma occorre fare i conti con il più breve termine di prescrizione quinquennale dell’illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.);
    • Vi è l’astratta possibilità di scontrarsi con delle clausole di esonero della responsabilità, beninteso applicabili solo tra le parti e limitate a diritti disponibili in assenza di dolo o colpa grave (clausole impensabili in ambito consumeristico per espresso divieto ex art. 124 Codice del Consumo).

    Da apprezzare, di contro, che l’azione per fatto illecito può aspirare alla rifusione degli oneri di ripristino del veicolo stesso (es. costi di intervento, traino, ecc.), rimedio riparativo del tutto escluso dalle disposizioni del Codice del Consumo nell’ipotesi di danno da prodotto difettoso (v. art. 123 C.d.C. sopra cit.).

    Concludendo sul caso dell’incendio: in assenza della garanzia, l’autotrasportatore dovrà necessariamente agire appellandosi alla responsabilità extracontrattuale del produttore; una strada tutta in salita, non solo perché i Costruttori hanno buon gioco nel contrastare simili istanze risarcitorie pretendendo una rigorosa applicazione alle stringenti regole sull’onere della prova ma anche, e soprattutto, perché ribaltano spesso sull’utilizzatore le responsabilità per omessa o carente manutenzione del veicolo, con un uso sapiente e mirato del concorso di colpa del danneggiato ex artt. 2056 e 1227 c.c..

    L’assenza di una disciplina organica sul risarcimento del danno da prodotto difettoso nei rapporti B2B si manifesta in modo tangibile, soprattutto quando bisogna fare i conti con i danni da prodotto a garanzia scaduta; pochi in realtà sembrano avvertire il peso di questo vuoto normativo.

    La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita, predisposte unilateralmente dal venditore/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. Altrettanto usualmente, tra le condizioni generali di vendita è presente una clausola di scelta della legge applicabile al contratto, solitamente a favore della legge del luogo dove l’impresa ha sede.

    La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia C‑191/15 (VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016) ha precisato i requisiti di validità di una clausola di scelta di legge inserita nelle condizioni generali di un contratto B2C (“Business to Consumer”) stipulato online. La sentenza ha avuto un impatto molto rilevante nella redazione delle condizioni generali di vendita o servizio, perché la mancanza dei requisiti imposti dalla Corte di Giustizia Europea produce l’invalidità della clausola e la sua inapplicabilità in un’eventuale vertenza. È il caso, quindi, di ripercorrere la decisione della Corte di Giustizia.

    Il caso sottopostole riguardava un contratto stipulato proprio con questa modalità: Amazon EU – con sede in Lussemburgo – commercia con i suoi clienti austriaci attraverso il portale amazon.de e nelle condizioni generali di vendita aveva inserito la seguente clausola: «Si applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci».

    Su richiesta di un’associazione di consumatori, la Corte Suprema Austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di verificare se una simile clausola potesse essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13 a tutela dei consumatori nei contratti stipulati con un professionista: “Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

    La Corte ha, in primo luogo, osservato che il diritto europeo consente in linea di principio che un imprenditore inserisca nelle sue condizioni generali una clausola di scelta di legge, anche quando essa non sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore. A fronte di questa possibilità, il legislatore europeo (art. 6, par. 2, Regolamento Roma I) ha previsto un meccanismo di tutela per il consumatore, garantendogli in ogni caso il diritto a invocare le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, indipendentemente dalla legge individuata nella clausola. Il consumatore, quindi, anche se non previsto dalla clausola, potrà utilizzare le disposizioni inderogabili dello Stato nel quale ha la residenza abituale se più favorevoli di quelle previste dalla legge scelta nelle condizioni generali.

    La Corte Europea, però, ha anche considerato essenziale che il professionista informi il consumatore del suo diritto a invocare le disposizioni di legge imperative “interne”, per evitare che quest’ultimo – ignorando l’art. 6, par. 2 del Regolamento Roma I e facendo affidamento unicamente a quanto scritto nella clausola – sia dissuaso dall’agire in giudizio nei confronti dell’imprenditore.

    Questa situazione, infatti, andrebbe a creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, rendendo la clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

    Come dovrà quindi essere formulata una clausola di scelta di legge all’interno delle condizioni generali predisposte per un contratto B2C? La soluzione viene offerta dalla stessa Corte di Giustizia.

    La clausola di scelta della legge applicabile dovrà informare il consumatore che egli può beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge dello stato dove abitualmente risiede.

    Sarà, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello stato dove l’imprenditore/professionista ha sede.

    Questa sentenza offre lo spunto per una considerazione più generale: le aziende e i professionisti che operano nel mercato e-commerce, specialmente nel settore B2C, devono prestare particolare attenzione agli sviluppi non solo della normativa interna ed europea, ma anche delle normative e delle interpretazioni giurisprudenziali nei paesi i cui risiedono i potenziali consumatori dei prodotti o servizi venduti, sia che si tratti di vendite sui canali tradizionali, sia online, al fine di evitare di predisporre dei contratti che si rivelino poco efficaci o, ancor peggio, controproducenti.

    Tutte le considerazioni finora svolte non riguardano la competenza giurisdizionale e l’eventuale inserimento nel contratto di una clausola di scelta del foro competente, che nei contratti B2C è generalmente sconsigliabile. In ambito europeo, infatti, il Regolamento Bruxelles I bis accorda al consumatore una tutela molto forte, che gli dà quasi sempre la possibilità di proporre l’azione giudiziale nel luogo dove ha la sua residenza abituale (cd. Foro del consumatore), obbligando il professionista – indipendentemente da clausole con diverso contenuto – a fare lo stesso.

    If 2017 was the year of Initial Coin Offerings, 2018 was the year of Blockchain awareness and testing all over the world. From ICO focused guidelines and regulations respectively aimed to alarm and protect investors, we have seen the shift, especially in Europe, to distributed ledger technology (“DLT”) focused guidelines and regulations aimed at protecting citizens on one hand and promote DLT implementations on the other.

    Indeed, European Union Member States and the European Parliament started looking deeper into the technology by, for instance, calling for consultations with professionals in order to understand DLT’s potentials for real-world implementations and possible risks.

    In this article I am aiming to give a brief snapshot of firstly what are the most notable European initiatives and moves towards promoting Blockchain implementation and secondly current challenges faced by European law makers when dealing with the regulation of distributed ledger technologies.

    Europe

    Let’s start from the European Blockchain Partnership (“EBP”), a statement made by 25 EU Member States acknowledging the importance of distributed ledger technology for society, in particular when it comes to interoperability, cyber security and efficiency of digital public services. The Partnership is not only an acknowledgement, it is also a commitment from all signatory states to collaborate to build what they envision will be a distributed ledger infrastructure for the delivering of cross-border public services.

    Witness of the trust given to the technology is My Health My Data, a EU-backed project that uses DLT to enable patients to efficiently control their digitally recorded health data while securing it from the threat of data breaches. Benefits the EU saw in DLT on this specific project are safety, efficiency but most notably the opportunity that DLT offers data subject to have finally control over their own data, without the need for intermediaries.

    Another important initiative proving European interests in testing DLT technologies is the Horizon Prize on “Blockchains for Social Good”, a 5 million Euros worth challenge open to innovators and tech companies to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges.

    Moving forward, in December last year, I had the honor to be part of the “ Workshop on Blockchains & Smart Contracts Legal and Regulatory Framework” in Paris, an initiative supported by the EU Blockchain Observatory and Forum (“EUBOF”), a pilot project initiated by the European Parliament. Earlier last year other three workshops were held, the aim of each was to collect knowledge on specific topics from an audience of leading DLT legal and technical professionals. With the knowledge collected, the EUBOF followed up with reports of what was discussed during the workshop and suggest a way forward.

    Although not binding, these reports give a reasonably clear guideline to the industry on how existing laws at a European level apply to the technology, or at least should be interpreted, and highlight areas where new regulation is definitely needed. As an example let’s look at the Report on Blockchain & GDPR. If you missed it, the GDPR is the Regulation that protects Europeans personal data and it’s applicable to all companies globally, which are processing data from European citizens. The “right to erasure” embedded in the GDPR, doesn’t allow personal data to be stored on an immutable database, the data subject has to be able to erase data anytime when shared with a service provider and stored somewhere on a database. In the case of Blockchain, the consensus on personal data having to be stored off-chain is therefore unanimous. Storing personal data off-chain and leaving an hash to that data on-chain, is a viable solution if certain precautions are taken in order to avoid the risks of reversibility or linkability of such hash to the personal data stored off-chain, therefore making the hash on-chain personally identifiable information.

    However, not all European laws apply to Member States, therefore making it hard to give a EU-wide answer to most DLT compliance challenges in Europe. Member States freedom to legislate is indeed only limited/influenced by two main instruments, Regulations, which are automatically enforceable in each Member State and Directives binding Member States to legislate on specific topics according to a set of specific rules.

    Diverging national laws have a great effect on multiple aspects of innovative technologies. Let’s look for instance at the validity of “smart contracts”. When discussing the legal power of automatically enforceable digital contracts, the lack of a European wide legislation on contracts makes it impossible to find an answer applicable to all Member States. For instance, is “offer and acceptance” enough to constitute a contract? What is considered a valid “acceptance”? What is an “obligation”? “Can a digital asset be the object of a legally binding agreement”?

    If we try to give a EU-wide answer to the questions such as smart contract validity and enforceability it is apparently not possible since we will need to consider 28 different answers. I, therefore, believe that the future of innovation in Europe will highly depend on the unification of laws.

    An example of a unified law that has great benefits on innovation (including DLT) is the Electronic Identification and Trust Services (eIDAS) Regulation, which governs electronic identification including electronic signatures.

    The race to regulating DLT in Europe

    Let’s now look briefly at a couple of Member States legislations, specifically on Blockchain and cryptocurrencies last year.

    EU Member States have been quite creative I would say in regulating the new technology. Let’s start from Malta, which saw a surprising increase of important projects and companies, such as Binance, landing on the beautiful Mediterranean Island thanks to its favorable (or at least felt as such) legislations on DLT. The “Blockchain Island” passed three laws in early July to regulate and supervise Blockchain projects including ICOs, crypto exchanges and DLT, specifically: The Innovative Technology Arrangements and Services Act regulation that aims at recognizing different technology arrangements such as DAOs, smart contracts and in future probably AI machines; The Virtual Financial Assets Act for ICOs and crypto exchanges; The Malta Digital Innovation Authority establishing a new supervisory authority.

    Some think the Maltese legislation lacks a comprehensive framework, one that for instance, gives legal personality to Innovative Technology Arrangements. For this reason some are therefore accusing the Maltese lawmakers of rushing into an uncompleted regulatory framework in order to attract business to the island while others seem to positively welcome the laws as a good start for a European wide regulation on DLT and crypto assets.

    In December 2018, Malta also initiated a declaration that was then signed by other six Members States, calling for collaboration for the promotion and implementation of DLT on a European level.

    France was one of the signatories of such declaration, and it’s worth mentioning since the French Minister for the Economy and Finance approved in September a framework for regulating ICOs and therefore protecting investors’ rights, basically giving the AMF (French Authority for Financial Market) the empowerment to give licenses to companies wanting to raise funds through Initial Coin Offerings.

    Last but not least comes Switzerland which although it is not a EU Member State, it has great degree of influence on European and national legislators when it comes to progressive regulations. At the end of December, the Swiss Federal Council released a report on DLT and the law, making a clear statement that the existing Swiss law is sufficient to regulate most matters related to DLT and Blockchain, although some adjustments have to be made. So no new laws but few amendments here and there, which will allow the integration of the specific DLT applications with existing laws in order to ensure legal certainty on certain uncovered matters. Relevant areas of Swiss law that will be amended include the transfer of rights utilizing digital registers, Anti Money Laundering rules specifically for decentralized trading platforms and bankruptcy when that proceeding involves crypto assets.

    Conclusions

    To summarize, from the approach taken during the past year, it is apparent that there is great interest in Europe to understand the potentials and to soon test implementations of distributed ledger technology. Lawmakers have also an understanding that the technology is in an infant state, it might involve risks, therefore making it complex to set specific rules or to give final answers on the alignment of certain technology applications with existing European or national laws.

    To achieve European wide results, however, acknowledgments, guidelines and reports are not enough. The setting of standards for lawmakers applicable to all Member States or even unification of laws in crucial sectors influencing directly or indirectly new technologies, will be the only solution for any innovative technology to be adopted at a European level.

    The author of this post is Alessandro Mazzi.

    In questo post focalizziamo l’attenzione sull’approvazione online delle clausole vessatorie – spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio – alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l’adesione del consumatore/cliente al contratto mediante point and click.

    Le clausole vessatorie sono previste dall’art. 1341 del codice civile, che ne fornisce un elenco: “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Lo stesso articolo, per la loro validità, richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale le clausole non hanno effetto.

    Nel commercio elettronico la modalità tipica di conclusione dei contratti è quella del point and click, che consiste nello spuntare un box come approvazione delle condizioni contrattuali. Il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, come modificato in ultimo dalla L. 147/2013), all’art. 21 comma 1, la equipara a una mera espressione della volontà contrattuale, sufficiente per concludere validamente un contratto, ma non sufficiente per integrare il requisito della “specifica approvazione per iscritto”, richiesto per le clausole vessatorie.

    Al contrario, infatti, l’art. 21 comma 2 della stessa legge prevede che solo la firma digitale sia equiparata alla scrittura privata, e quindi possa costituire a tutti gli effetti una “approvazione per iscritto“.

    Appare chiaro, dunque, che si possono sottoscrivere online delle clausole vessatorie unicamente mediante l’apposizione di una firma digitale. La dottrina italiana è concorde con questa interpretazione, mentre le pronunce si contano sulle dita di una mano: la più recente è del Tribunale di Catanzaro (30 aprile 2012) e si è espressa in questo senso, stabilendo che “con riguardo alle clausole vessatorie on line, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale”.

    Alcuni si sono chiesti se il meccanismo di iscrizione/username/password (di cui ormai quasi tutti i siti di e-commerce sono dotati) possa essere equiparato alla firma digitale, ma pare si debba dare una risposta negativa al quesito. La Guida alla Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009, infatti, lo esclude indirettamente quando afferma che “la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici”, facendo rientrare il meccanismo di username/password tra le firme elettroniche generiche e non tra le firme digitali.

    Quante sono le firme digitali in Italia? Se fino a pochi anni fa era uno strumento riservato unicamente ad alcune tipologie di professionisti, negli ultimi anni è diventata un dispositivo sempre più diffuso, tant’è che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha quantificato in più di 20 milioni i certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia. Il dato è in costante e notevole crescita: basti pensare che dal 2014 ad oggi le firme digitali sono quadruplicate.

    In conclusione:

    • la sottoscrizione di un contratto e delle condizioni generali può avvenire mediante un semplice point and click;
    • al contrario, per la validità delle clausole vessatorie è richiesta la specifica approvazione con firma digitale o firma cartacea.

    In attesa di un intervento legislativo che ponga rimedio a questa situazione, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione dei contratti che dovranno essere approvati online: un soggetto che vende beni o fornisce servizi online e vuole inserire nel suo contratto delle clausole vessatorie dovrà predisporre un form che consenta al cliente di scegliere se concludere il contratto integralmente online (con firma digitale) o se stamparne una copia, sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo.

    Ciò premesso, data la continua evoluzione della materia e la complessità della stessa, è consigliabile affidarsi a un consulente esperto nella redazione delle condizioni generali di vendita o di servizio, per trovare il giusto equilibrio tra le necessità contrattuali, gli obblighi normativi ed evitare di ritrovarsi con un contratto poco efficace a causa della nullità di alcune clausole.

    Il tema, tra i giuristi e gli operatori del settore pubblicitario che si occupano di comunicazione commerciale, è assai noto.

    Esiste un principio cardine del diritto della comunicazione: qualunque forma di comunicazione commerciale deve essere riconoscibile come tale.

    Prima della diffusione della comunicazione digitale e con essa del proliferare del cosiddetto “Influencer Marketing”, il tema della riconoscibilità della comunicazione commerciale veniva affrontato, per lo più, quando si trattava di valutare se un contenuto pubblicitario fosse chiaramente distinguibile da un contenuto giornalistico o informativo (si tratta dell’annosa questione della pubblicità redazionale).

    Per un breve periodo si discuteva anche della cosiddetta pubblicità subliminale, poi caduta nel dimenticatoio.
    Oggi il tema con il quale ci si confronta/scontra ogni giorno è quello della necessità di evidenziare al consumatore se l’apprezzamento che  un personaggio noto (un “Influencer”, appunto) dimostra di avere per un prodotto o un servizio sia genuino o tale non sia.

    Non può considerarsi spontaneo quando un soggetto riceve un compenso per indossare un capo di moda, per usare uno smartphone, o anche semplicemente riceve in omaggio i prodotti che pubblicizza o altri aventi valore economico.

    È chiaro ed è dimostrato che faccia maggiore presa sul pubblico la scelta spontanea di un proprio “idolo” piuttosto che una tradizionale forma di pubblicità.

    Di qui l’abuso di forme di pubblicità occulta sul canale meno facilmente monitorare: il web appunto.
    Quali misure adottare per fare chiaramente capire ai consumatori se un post è oggetto di un contratto o no?

    La risposta sarebbe semplicissima.

    Sarebbe sufficiente prevedere che il post a pagamento contenga, in caratteri ben visibili, termini quali “Pubblicità”, “Sponsorizzato da”, “Annuncio commerciale” o avvisi simili.

    In Italia, in assenza di una normativa  che regolamenti specificamente la materia, si sono espressi sul punto sia l’Istituto della Pubblicità che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

    Nella digital chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si legge: “Celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social media e sui siti di content sharing devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: Pubblicità/Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by…brand” o “Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand” o “in collaborazione con  …brand” o “in partnership with …brande/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture:“#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand” o “#ad”unitamente a “#brand”.

    L’AGCM, in un comunicato stampa del 2017, ha previsto l’uso delle seguenti indicazioni da collocare in calce al post unitamente ad altri #, quali “#pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento”, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, “#prodottofornitoda”; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

    Scorrendo le pagine Instagram di Influencer più o meno noti, ci si accorge, però, che pochissimi sono coloro che fanno uso delle indicazioni consigliate dalle autorità.

    E quando capita si rinvengono sperduti #ad, sulla cui efficacia (in Italia dove termini quali “advertising” “Adv” e a maggior ragione “ad”  non sono decifrabili dal consumatore medio) è lecito nutrire forte perplessità.

    Sino ad oggi l’AGCM è intervenuta inviando lettere di moral suasion a Influencer e ad aziende e non sono ancora stati emessi provvedimenti autodisciplinati, amministrativi o statuali.

    La stessa situazione di incertezza è probabilmente riscontrabile in altri paesi (potete trovare al seguente link un articolo di Legalmondo su questo tema in Germania: https://www.legalmondo.com/2017/11/germany-product-placement-influencer-marketing/ ), con la conseguenza che le aziende che operano a livello globale si muovono in un contesto non chiaro, in cui è difficile identificare quali sono le condotte corrette, quelle sanzionabili dalle varie autorità competenti e quali siano i rischi derivanti da comportamenti ritenuti illegittimi.

    Ho quindi deciso di scrivere questo contributo al fine di raccogliere lo stato dell’arte in Italia e in altri paesi del mondo, con l’obiettivo di mappare la disciplina vigente, i provvedimenti/decisioni emessi dalle Autorità competenti, i trend a livello internazionale e le best practice che le aziende che operano a livello globale possono adottare.

    Siccome sono una delle socie fondatrici del progetto Digital Adv Lab – un osservatorio interdisciplinare che studia i risvolti legali delle iniziative di marketing e comunicazione digitale –, invito tutti i lettori coinvolti nelle tematiche del presente post ad inserire un commento e/o contattarmi: vi ricontatterò io per condividere le modalità di collaborazione sul progetto.

    L’autore di questo articolo è Elena Carpani.

    Clausole vessatorie online – Approvazione con point and click?

    19 Novembre 2018

    • Italia
    • Contratti
    • eCommerce

    Il Codice di commercio francese sanziona il recesso senza sufficiente preavviso (c.d. “improvviso”) – correttamente dato in forma scritta (articolo 442-1.II) – da un contratto o di un rapporto commerciale di fatto. Nel corso degli ultimi vent’anni, questa è stata la base giuridica maggiormente utilizzata per le azioni di risarcimento (quantificato finanche in 24 mesi di margine lordo, più altri danni accessori) a seguito della terminazione (totale o anche solo parziale) di un contratto o di un rapporto commerciale di durata.

    Pertanto, un imprenditore straniero quando stipula un contratto con una società francese dovrebbe innanzitutto cercare di evitare che al proprio rapporto venga applicata questa regola (parte I) e, nel caso in cui ciò fosse inevitabile, dovrebbe, quantomeno, comprenderne e controllarne l’attuazione (parte II).

    In breve

    Come può una società straniera evitare la normativa sulla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” prevista dalla legge francese?

    Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

    • stipulare al più presto un accordo (quadro) scritto con i loro fornitori o clienti francesi, anche per i casi di rapporti molto semplici;
    • stipulare una clausola a favore di un tribunale o arbitrato straniero sottoponendo il rapporto al diritto straniero, dato che – in mancanza di scelta – si applicherebbe la normativa francese in materia.

    Come può una società straniera gestire il rischio legato alla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” stabilito dalla legge francese?

    Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

    • sapere che questa normativa si applica a quasi tutti i tipi di relazioni o contratti commerciali, scritti o non scritti, a tempo determinato o indeterminato;
    • verificare se il rapporto/contratto è sufficientemente lungo, regolare e significativo e se la controparte può nutrire una legittima aspettativa che questo rapporto/contratto continui;
    • dare preavviso scritto in caso di recesso o non rinnovo (o anche di una modifica sostanziale), con un margine che tenga conto principalmente della durata del rapporto, indipendentemente dal margine di preavviso previsto nel contratto;
    • invocare, con cautela, forza maggiore e grave negligenza della controparte, per evitare che si verifichi un caso di “recesso improvviso”
    • anticipare, in caso di insufficiente preavviso, un risarcimento che è il prodotto del margine lordo medio mensile parametrato sul tempo del preavviso non dato.

    Come evitare l’applicazione della normativa francese sulla recesso “improvviso”?

    In ambito internazionale, una società straniera deve sapere se il proprio rapporto sarà soggetto o meno al diritto francese e se un’eventuale controversia si svolgerà dinanzi a un tribunale francese o meno.

    Recesso “improvviso” da un contratto scritto o da un rapporto di fatto

    Ai sensi del Regolamento Roma I (CE n. 593/2008, 17 giugno 2008), in materia di legge applicabile ai contratti:

    • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – la clausola di scelta di legge sarà valida e rispettata dai giudici francesi (fatte salve le norme di applicazione necessaria, come si vedrà in seguito), a condizione che la scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso (art. 3).
    • In caso di mancata scelta delle parti – è molto probabile che sarà dichiarata applicabile la legge francese, in quanto potrebbe essere la normativa del paese in cui ha sede il distributore/franchisee o la legge del paese in cui la parte che deve fornire i servizi previsti da contratto ha il suo domicilio.

    Recesso “improvviso” da un rapporto contrattuale di fatto

    In caso di rapporti non formalizzati (il classico esempio è quello del rivenditore che acquista regolarmente i prodotti medianti ordini di acquisto al produttore), i giudici francesi qualificheranno il recesso improvviso come illecito civile e faranno riferimento al Regolamento Roma II (n. 864/2007, 11 luglio 2007) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

    • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – se redatta adeguatamente, il giudice francese applicherà la clausola, a condizione che includa espressamente i casi di illecito civile.
    • In caso di mancata scelta delle parti della legge applicabile la legge francese sarà probabilmente dichiarata applicabile in quanto potrebbe essere la legge del paese in cui si verifica il danno (indipendentemente dal luogo del fatto che ha causato il danno o da quello in cui si verificano le conseguenze indirette), che è il luogo della sede principale in cui il soggetto francese subisce le conseguenze della risoluzione.

    Recesso “improvviso”: è una norma di applicazione necessaria?

    La posizione dei tribunali francesi è piuttosto vaga sul punto. In estrema sintesi: il Tribunale commerciale di Parigi ritiene che non sia di applicazione necessaria; al contrario la Corte d’appello di Parigi (unica corte d’appello francese competente in materia) la qualifica come tale… E la Corte Suprema? Tace sulla questione.

    Nonostante la mancanza di un rigoroso ragionamento e giustificazione alla luce dell’articolo 9.1 del Regolamento Roma I (o Roma II), è chiaro che esiste una volontà della Corte d’appello di Parigi di classificare giuridicamente la “risoluzione improvvisa” come norma di applicazione necessaria. Di conseguenza, se una causa per recesso “improvviso” viene portata dinanzi ad un tribunale francese, vi è un grande rischio che quest’ultimo escluda il diritto straniero applicabile e lo sostituisca con il regime risultante dal code civil.

    Pertanto, se una società straniera vuole essere sicura che la disciplina sul recesso “improvviso” non si applichi, non solo dovrà scegliere una legge straniera applicabile, ma anche un foro (tribunale o arbitrato).

    Come evitare la giurisdizione francese?

    Recesso “improvviso” e contraente intracomunitario

    La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Granarolo, 14 luglio 2016, N°C196/15) ha creato una distinzione tra richieste di risarcimento derivanti da:

    • contratto scritto o rapporto contrattuale di fatto (l’esistenza di una siffatta relazione tacita non può essere presunta, ma – al contrario – deve essere dimostrata che ne ha interesse, basandosi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali: l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede, la regolarità delle transazioni, eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, l’esclusività, le condizioni di consegna o di pagamento, il patto di non-concorrenza, ecc.) – tale richiesta ha una natura contrattuale secondo le norme sul conflitto di giurisdizione ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis;
    • rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto (è il classico caso degli ordini effettuati occasionalmente tra due stesse parti commerciali) – tale richiesta ha natura di illecito civile ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis.

    (a) Chi è il giudice competente in caso di contratto scritto o di fatto?

    • La clausola di giurisdizione a favore di un tribunale straniero sarà applicata dai tribunali francesi, anche se si tratta di una clausola asimmetrica (Cour de cassation, 7 ottobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
    • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro competente, i tribunali francesi saranno probabilmente competenti se l’attore francese che agisce in giudizio è il fornitore del servizio, come il distributore, l’agente, ecc. (cfr. causa CGCE Corman Collins, 19 12 13, C-9/12, e articolo 7.1.b.2 della regolamento rifuso Bruxelles I).

    (b) Chi è il giudice in caso di rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto?

    • Si ritiene che i tribunali francesi possano continuare ad applicare una clausola di competenza giurisdizionale in caso di illecito civile, in particolare quando comprende espressamente il contenzioso per illecito civile (Cour de Cassation, 1° C. Civ., 18 gennaio 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
    • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro, i tribunali francesi saranno competenti in qualità di giudici del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (art. 7.3 reg. Bruxelles I bis), che è il luogo in cui il recesso ha effetto….cioè in Francia, se la parte lesa è francese.

    Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” e contraente extracomunitario

    La soluzione di Granarolo non si applica ipso facto se la parte lesa francese presenta una richiesta di risarcimento ai tribunali francesi, però i giudici francesi potrebbero seguire il medesimo ragionamento e continuare a mantenere solo la competenza in caso di illecito civile in base al luogo in cui si verifica l’evento dannoso. La clausola di giurisdizione può tuttavia essere riconosciuta in Francia anche per le richieste di risarcimento che abbiano come base un illecito civile.

    Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” ed arbitrato

    Una clausola compromissoria è probabilmente la soluzione più sicura per evitare la giurisdizione dei tribunali francesi, designando una sede del tribunale arbitrale al di fuori della Francia. Secondo il principio di competenza-competenza (“competence-competence”) degli arbitri, i tribunali francesi si dichiarano incompetenti, a meno che la clausola arbitrale non sia manifestamente nulla o manifestamente inapplicabile, indipendentemente dal contesto del contratto o dell’illecito (si veda, in particolare, la Corte d’appello di Parigi, 5 settembre 2019, n°17/03703).

    Conclusione: Le società straniere non devono lasciare aperte le questioni di giurisdizione e di diritto applicabile. Devono, anzi,  negoziare un “porto sicuro”, altrimenti i tribunali francesi potranno riconoscere un risarcimento danni alla parte lesa francese. Qui di seguito ora vedremo cosa comporta l’applicazione della normativa sul recesso “improvviso”.

    Come gestire il regime sul recesso “improvviso”?

    È importante osservare preliminarmente che non vi è una responsabilità automatica in caso di recesso da un contratto di durata, ma questa si ha unicamente quando viene dato un preavviso troppo breve.

    Il presupposto per il recesso “improvviso”: un rapporto commerciale consolidato

    Questo regime giuridico si applica a tutti i contratti con una durata “consolidata”, ad eccezione di quelli la cui disciplina normativa detta già la durata di preavviso in caso di recesso, come accade nei contratti di agenzia commerciale o nei contratti di trasporto di merci su strada in subappalto.

    In primo luogo, allora, la parte che invoca il risarcimento dei danni deve dimostrare l’esistenza di un rapporto: o sulla base di un contratto scritto; o sulla base di comportamenti concludenti e costanti delle parti, come possono esserlo una successione di contratti tacitamente rinnovati o un regolare flusso di affari, concretizzato da ordini multipli.

    In secondo luogo, questo rapporto deve avere un carattere consolidato. Non esiste una definizione giuridica, tuttavia, il concetto è stata definita anno dopo anno dalla giurisprudenza che ha stabilito un criterio oggettivo e uno soggettivo.

    (a) Il criterio oggettivo per avere un rapporto consolidato richiede l’esistenza di una relazione sufficientemente lunga, regolare e significativa tra le parti. La durata del rapporto è il parametro più importante, ma la relazione deve anche essere regolare – cioè senza interruzioni rilevanti o troppo frequenti – e il rapporto deve essere significativo, consistendo cioè in un flusso di affari ingente tra le parti.

    (b) Il criterio soggettivo richiede che la parte lesa potesse nutrire una legittima aspettativa della continuazione del rapporto, legittima aspettativa basata su elementi di fatto, come le richieste di investimento, i budget per diversi anni, ecc.

    Anticipare una richiesta di risarcimento danni per recesso “improvviso” 

    (a) La risoluzione può essere totale o parziale

    Se la rottura totale si concretizza con l’interruzione completa dei rapporti, la situazione più complicata da affrontare è la c.d. rottura parziale, che si deduce da una modifica di alcuni elementi che in parte influisce sul rapporto ma non lo azzera (es.: un aumento o una diminuzione del prezzo, una modifica dei termini di pagamento o di consegna).

    (b) Il recesso – dato in forma scritta – deve prevedere un preavviso ragionevole

    La comunicazione di recesso deve innanzitutto essere data per iscritto: l’assenza di una comunicazione scritta costituisce già di per sé una violazione. La comunicazione deve contenere chiaramente la volontà di una parte di interrompere il rapporto, in tutto o in parte, pertanto non sarà sufficiente una semplice lettera di contestazione. Durante il periodo di preavviso, le parti devono rispettare pienamente tutti gli obblighi contrattuali.

    La durata del preavviso non era definita dalla legge francese (fino all’ordinanza del 2019 che si vedrà di seguito), ma la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri.

    Il più importante di questi è la durata del rapporto, ma i giudici tengono conto anche della quota di fatturato della parte lesa, dell’esistenza o meno di un’esclusività territoriale, della natura dei prodotti e del settore di attività, dell’importanza degli investimenti effettuati dalla parte lesa, e, infine, dello stato di dipendenza economica.

    La durata del preavviso, allora, viene effettuata caso per caso, ed è estremamente variabile. È molto difficile, quindi, dare una regola aurea per la sua quantificazione, anche se possiamo dire che il preavviso da dare potrebbe essere, approssimativamente, di un mese per ogni anno di relazione, da modulare verso l’alto o verso il basso a seconda degli altri criteri del rapporto. L’ordinanza del 24 aprile 2019 ha limitato a 18 mesi il termine massimo di preavviso ragionevolmente dovuto ai sensi dell’articolo L 442-1.II. Tuttavia, questo termine massimo non aiuterà a risolvere la gran parte dei contenziosi, poiché solo rapporti di eccezionale longevità o particolarmente sensibili, avrebbero potuto portare a stabilire un preavviso superiore a 18 mesi.

    I giudici non sono vincolati dai preavvisi contrattualmente previsti. Ma se l’autore della violazione ha infranto anche i termini e le condizioni di risoluzione previsti dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento dei danni sia sulla base del fatto illecito della cessazione improvvisa, sia sulla base della violazione di un obbligo contrattuale.

    Casi in cui è esclusa la disciplina sul recesso “improvviso”

    Sono previsti due casi, anche se la giurisprudenza ne sta individuando altri.

    (a) Le due eccezioni giuridiche sono la forza maggiore (molto rara) e la colpa della parte lesa dalla risoluzione. Con riguardo a quest’ultimo, la giurisprudenza ha aggiunto che deve trattarsi di una grave violazione (“faute grave”) di un impegno contrattuale o di una disposizione di legge (come il mancato rispetto di un’esclusiva, un divieto di concorrenza, un obbligo di riservatezza o di cambio di controllo, o il mancato pagamento di importi dovuti contrattualmente).

    I giudici non si considerano, ovviamente, vincolati da una clausola risolutiva che definisca ciò che costituisce una colpa grave. In ogni caso, la parte che risolve il contratto per colpa grave deve notificarlo chiaramente nella sua lettera di risoluzione. Soprattutto, una colpa grave comporta una mancanza di preavviso, pertanto, se la parte che pone fine al contratto lamenta una colpa grave ma concede il preavviso, qualunque esso sia, i giudici possono concludere che il fatto da cui scaturisce la colpa non è stato sufficientemente grave.

    (b) Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha aggiunto altri casi di esonero dalla responsabilità. Ciò avviene quando la rottura è la conseguenza di una causa esterna all’autore della stessa, come la crisi economica, la perdita dei propri clienti o fornitori, a monte o a valle.

    I giudici hanno inoltre escluso la “risoluzione improvvisa” nell’ipotesi di fine del primo periodo di un contratto a tempo determinato, qualunque sia la sua durata: il primo rinnovo di un contratto, costituisce un evento prevedibile per la parte lesa dalla rottura, che esclude, quindi, la nozione stessa di brutalità; ma una volta che il contratto è stato rinnovato almeno una volta, i giudici possono successivamente caratterizzare la legittima convinzione della controparte in un nuovo tacito rinnovo.

    Il risarcimento dei danni

    I giudici si limitano a compensare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi a causa dell’abuso del diritto ma non compensano, almeno nell’ambito dell’articolo L442 -1.II, le conseguenze della violazione stessa.

    La regola di base è molto semplice: si determina il termine di preavviso che si sarebbe dovuto dare, si sottrae il preavviso concesso e si moltiplica: o per il margine lordo medio mensile della parte lesa in costanza di rapporto; oppure, più spesso, per il margine sui costi variabili, esclusi i costi che scompaiono con l’inadempimento del contratto/relazione. L’onere probatorio spetta all’attore che agisce per il risarcimento dei danni, che deve fornire le prove contabili complete, in particolare per identificare i tassi di margine. In generale, il periodo utilizzato per individuare il margine medio sono gli ultimi 24 o 36 mesi.

    Il risarcimento calcolato sul margine medio è, in generale, al netto di qualsiasi altro risarcimento. Tuttavia, la parte lesa può dimostrare di aver subito danni ulteriori in conseguenza della brutalità della rottura, come i licenziamenti direttamente causati dalla stessa o il deprezzamento degli investimenti recentemente fatti.

    Alcuni consigli pratici

    Anche se il regime giuridico è ancora ambiguo e la giurisprudenza estremamente frammentata, e pertanto non si riesce ad individuare delle linee guida ben definite, ecco alcuni consigli pratici per quando una società prevede di risolvere un rapporto/contratto:

    • nel caso di un contratto a tempo determinato rinnovabile tacitamente, la notifica del mancato rinnovo deve essere anticipata con largo anticipo rispetto all’inizio del preavviso contrattuale per evitare di trovarsi in una situazione in cui è necessario scegliere tra non rinnovare il contratto con un preavviso non sufficiente o accettare il rinnovo del contratto per una nuova durata;
    • i team commerciali devono essere avvertiti del rischio di una risoluzione parziale improvvisa quando modificano in modo troppo radicale le condizioni di esecuzione di un rapporto commerciale / contratto;
    • in alcuni casi, può essere utile inviare un avviso prima della notifica di risoluzione con una “proposta di preavviso” per cercare di dare validità allo stesso insieme alla controparte;
    • può anche essere utile, in alcuni rapporti, notificare la fine del rapporto con tempi di preavviso diversi a seconda della natura delle linee di prodotto;
    • infine, il modo migliore è quello di concordare un protocollo di fine rapporto, fissando la il margine di preavviso, nonché, se necessario, il progressivo declino degli ordini, il tutto nell’ambito di un accordo transattivo che rinunci definitivamente a qualsiasi pretesa, anche di “risoluzione improvvisa”.

    La disciplina sul recesso improvviso dev’essere presa in considerazione nella fase finale di tutti i rapporti di durata: le modalità di risoluzione del contratto (o del rapporto di fatto) devono essere attentamente pianificate con l’aiuto di un legale specializzato in materia, al fine di gestire il rischio di causare danni alla controparte e di essere citati in giudizio per il risarcimento del danno.

    QUICK SUMMARY: Contract negotiations do not take place in a legal vacuum. A party who negotiates contrary to the principle of good faith and then breaks off negotiations may become liable to the other party. However, the requirements for such liability are high and the enforcement of damage claims is cumbersome. At the end of the post I will share some practical tips for contract negotiations in Switzerland.

    Under Swiss law, the principle of freedom of contract is of fundamental importance. It follows from the freedom of contract that, in principle, everyone is free to enter into contract negotiations and to terminate them again without incurring any liability. A termination of contract negotiations does not have to be justified either.

    However, the freedom of contract is limited by the obligation to act in good faith (cf. article 2 para. 1 of the Swiss Civil Code), which is of equal fundamental importance. From the moment when parties enter into contract negotiations, they are in a special legal relationship with each other. That pre-contractual relationship involves certain reciprocal obligations. In particular, the parties must negotiate in a serious manner and in accordance with their actual intentions.

    Negotiating parties must not stir up the hope of the other party, contrary to their actual intentions, that a contract will actually be concluded. Put differently, a party’s willingness to conclude a contract must not be expressed more strongly than it actually is. If a party realizes that the other party wrongly beliefs that a contract would certainly be concluded, such illusion should be dispelled in due course.

    A negotiating party that terminates contract negotiations in violation of these principles, whether maliciously or negligently, may become liable to the other party based on the culpa in contrahendo doctrine. However, such liability exists in exceptional cases only.

    • The fact that contract negotiations took a long time is not sufficient for incurring such liability. The duration of negotiations is, in itself, not decisive.
    • It is not possible to derive liability from pre-existing contractual relationships between the negotiation parties, as for example in cases where parties negotiate a “mere” prolongation of an existing agreement. The decisive factor is not whether parties were already contractually bound before, but only whether the party that terminated the contract negotiations made the other party believe that a new agreement would certainly be concluded.
    • It is not decisive whether the party who terminates contract negotiations knows that the other party has already made costly investments in view of the prospective contract. In principle, anyone who makes investments already prior to the actual conclusion of a contract does so at its own risk. Even where a party to contract negotiations knows that the other party has already made (substantial) investments in the prospective agreement, a termination of the contract negotiations will, in itself, not be considered as an act of bad faith.

    What does a liability for breaking off negotiations include?

    If a party violates the aforementioned pre-contractual obligations, the other party may be entitled to compensation for the so-called negative interest. This means that the other party must be put in the position it would have been if the negotiations had not taken place. Damages may include, e.g., expenses in connection with the negotiation of the contract (travel costs, legal fees etc.), but also a loss of income in cases where a party was not able to do business with third parties because of the contract negotiations. However, the other party has no right to be treated as if the contract had been concluded (so-called positive interest).

    Having said that, it must be kept in mind that the requirements set by Swiss court for the substantiation of damages are rather high, so that the enforcement of a liability for breaking off negotiations will often be a cumbersome process. Therefore pursuing damage claims with relatively low amounts in dispute might often require a disproportionate effort.

    Practical tips – Do’s and don’ts when negotiating contracts

    • Do not overstate your willingness to conclude a contract. Be frank with your counterparty. Make it clear from the beginning of the negotiations what clauses are important to you.
    • Do not tell the other party that you are willing to sign a contract, if you still have doubts or you are even unwilling to do so. Confirm that you will sign only if you are convinced to do so.
    • Do not allow someone else (e.g., a representative, employee, branch office etc.) to negotiate on your behalf if you are not willing to enter into an agreement anyway. Keep an eye on how the negotiations are going on and intervene if necessary.
    • Do not make costly investments before a legally binding agreement is concluded. If, for time or other reasons, such investments are necessary already before the conclusion of an agreement, insist on the conclusion of an interim contract governing such investments for the event that the envisaged agreement is not concluded finally.

    In 2020, an important revision of the Swiss statute of limitations enters into force. The new law provides for longer limitation periods in cases of personal injury and extends the relative limitation periods in tort and unjust enrichment law from one to three years.

    Background of the revision

    In June 2018, the Swiss parliament adopted an amendment to the Swiss Code of Obligations (“CO”) pertaining to a revision of the statute of limitations. In November 2018, the Swiss government decided that the revised statute of limitations shall enter into force on 1 January 2020.

    The revision was significantly influenced by asbestos cases. Under the current law, damage claims of asbestos victims were time-barred in some cases even before asbestos-related diseases could be diagnosed. In March 2014, the European Court of Human Rights held in Howald Moor and others v. Switzerland that the Swiss statute of limitations amounts in such cases to a violation of article 6 paragraph 1 of the European Convention on Human Rights (right of access to a court).

    Having said that, the revision does not only concern cases of personal injury, but also includes numerous other important changes as described in the following.

    Key changes regarding limitation periods

    A. Tort law

    In tort law, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable (revised Art. 60 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

    With the exception of cases of personal injury, the absolute limitation period remains ten years as from the date when the conduct that caused the damages occurred or ended (revised Art. 60 para. 1 CO).

    In cases of personal injury, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable. Currently the relative limitation period amounts to one year only.

    The new absolute limitation period in cases of personal injury amounts to twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 60 para. 1bis CO). Under the current law, there was no special absolute limitation period for cases of personal injury, so that the ordinary 10-year period applied (Art. 60 para. 1 CO).

    If conduct, which gives rise to liability under tort law, is also punishable under criminal law, the (longer) limitation period under criminal law remains applicable (cf. Art. 97 of the Swiss Criminal Code). However, where a first-instance criminal judgment is rendered before the conduct is time-barred under criminal law, the limitation periods ends not earlier than three years as from that criminal judgment (revised Art. 60 para. 2 CO). The current law does not provide for such an additional three-year limitation period.

    B. Unjust enrichment law

    In unjust enrichment law, the new relative limitation period amounts to three years as from the date on which the injured party knows about the claim (revised Art. 67 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

    The absolute limitation period is not affected by the revision and remains ten years after the date on which the claim arises (revised Art. 67 para. 1 CO).

    C. Contract law

    With regard to contractual claims, the ordinary limitation period remains ten years from the due date (Art. 127 CO). Furthermore, the shorter limitation period of five years from the due date applicable to (amongst others) claims for rent, interest on capital and other periodic payments, (most) claims out of employment relationships etc. remains unchanged too (Art. 128 CO).

    However, in cases of personal injury, the revised statute of limitations introduces a new relative limitation period of three years from the date on which the injured party became aware of the damage, as well as a new absolute limitation period of twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 128a CO). The current law does not provide for distinct relative and absolute limitation periods for contractual claims in cases of personal injury. Instead, the ordinary ten-year limitation period (Art. 127 CO) usually applied to such cases.

    D. Summary

    In summary, the most important elements of the revised statute of limitations are the longer (trebled) relative limitation periods in tort and unjust enrichment law (i.e., three years instead of one year) and the new special rules for cases of personal injury, which now benefit from a 20-year absolute limitation period.

    Transitional provisions / application of the revised statute of limitations to pre-existing claims

    The longer limitation periods under the revised CO apply to any claims that are not yet time-barred when the revision enters into force (i.e., on 1 January 2020; revised Art. 49 para. 1, Final Title of the Swiss Civil Code). In other words, the limitation periods of any claims that do not become time-barred until 31 December 2019 at the latest will be prolonged. This is of particular relevance with regard to claims based on tort and unjust enrichment; the short one-year relative limitation periods under the current law will be extended by another two years.

    In contrast, the current law remains applicable in case the revised statute of limitations provides for shorter limitation periods (revised Art. 49 para. 2, Final Title of the Swiss Civil Code). This concerns, in particular, contractual claims in cases of personal injury. The new three-year relative limitation period under the revised law might not apply to such claims, as the current statute of limitations does not provide for a relative limitation period at all.

    Further changes brought by the revision

    In addition to the changes of the limitation periods set out above, the revision of the statute of limitations contains numerous further modifications. Some of them are listed in the following:

    1. Limitation periods do not commence or are suspended in the event that a claim cannot be asserted for objective reasons before any court worldwide (revised Art. 134 para. 1 no. 6 CO). The current law provides for such non-commencement or suspension only if the claim cannot be brought before a Swiss court.
    2. Parties to a dispute may agree in writing that limitation periods shall be suspended during settlement discussions, mediation proceedings or other out-of-court settlement proceedings (revised Art. 134 para. 1 no. 8 CO).
    3. Once a limitation period has commenced to run, waivers of statute of limitation defenses are admissible, but must not exceed ten years (revised Art. 141 para. 1 CO). Any such waivers must be in writing (new Art. 141 para. 1bis CO).
    4. In general terms and conditions (“GTC”), statute of limitation defenses may be waived by the party who makes use of the GTCs only. In contrast, a waiver by the party on whom the GTCs are imposed (e.g., consumers) is ineffective (new Art. 141 para. 1bis CO).
    5. The limitation period for an actio pauliana under the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (“DEBA”) is extended to from currently two years to three years after service of a loss certificate, the opening of bankruptcy proceedings or the confirmation of a composition agreement with an assignment of assets (whichever is applicable; revised Art. 292 DEBA).

    Con la Direttiva 85/374/CEE del 25.07.1985, trasfusa nel DPR 224/1988, poi abrogato perché confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), sono state introdotte regole chiare sugli obblighi risarcitori in capo al produttore allorché un prodotto immesso sul mercato si riveli poi difettoso.

    Con la successiva Direttiva 2001/95/CE, anch’essa recepita internamente con il D.lgs 172/2004 e successivamente riversata nel  Codice del Consumo, la materia è stata ulteriormente regolamentata sotto il profilo della sicurezza generale dei prodotti.

    A livello europeo e nazionale, dunque, i doveri e gli eventuali obblighi risarcitori che derivano dalla distribuzione di un bene difettoso trovano un’organica disciplina in favore del consumatore.

    Sebbene i danni da prodotto interessino quotidianamente anche beni acquistati o utilizzati da operatori economici, società, professionisti, ecc., nei rapporti B2B una tale disciplina (organica) manca del tutto.

    Ciò non significa che il produttore sia immune dalle responsabilità nei riguardi di un professionista per avere distribuito, direttamente o tramite una rete di rivenditori, un prodotto difettoso.

    Caso pratico

    Un veicolo acquistato da un autotrasportatore, ormai fuori garanzia, prende fuoco mentre è in sosta (es. per un problema al motore) e l’incendio rende inservibile il mezzo per diverso tempo, con conseguenti perdite di commesse e altro; quali azioni può intraprendere l’autotrasportatore per il ristoro del danno subito e, soprattutto, contro chi deve agire?

    Si tratta di una fattispecie del tutto particolare ma non così infrequente: il danneggiato si trova nell’infelice condizione di non potere agire contro il venditore, vuoi per il tempo trascorso dalla compravendita del bene (es. è spirato il termine ex art. 1495 c.c.), vuoi perché è scaduta la garanzia, e l’unica opzione rimasta è quella di intentare causa contro il produttore del mezzo.

    Occorre perciò chiedersi se esistano principi o norme di legge che impongono al costruttore di veicoli di risarcire direttamente i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti in assenza di un obbligo contrattuale e quando il danneggiato non è un consumatore.

    Prima di tutto, per dottrina e giurisprudenza l’applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotto difettoso trova il suo limite nel soggetto che fa valere il diritto al risarcimento (i “considerando” della Direttiva 85/374/CEE parlano solo di consumatore).

    In più, le disposizioni a tutela del consumatore contemplano una precisa tipologia di danno che mal si adatta ai rapporti B2B: infatti, la definizione offerta da tutti i testi consumeristici si rifà ad eventi tragici quali la “… morte …” o le “… lesioni personali …” o a pregiudizi come la “… distruzione di una cosa diversa dal prodotto purché … normalmente destinato all’uso e consumo privato …e … per proprio uso o consumo privato …” (v. art. 9 Direttiva cit. – art. 123 Codice del Consumo), ipotesi tutte che solo un consumatore/persona fisica può lamentare, certamente non i soggetti che interagiscono per motivi commerciali e di business.

    A tal proposito la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il D.P.R. 224/88, e di riflesso il Codice del Consumo, non considera il c.d. «danno commerciale» prodottosi in capo all’operatore economico nell’esercizio del suo business, ma accorda tutela solo per i danni arrecati alla persona o ai beni del consumatore (Cass. Civ. Sez. III, 07.05.2013, n. 9254 in Danno e Resp., 2015, 11, 1005).

    Quanto detto porta ad escludere l’applicabilità del Codice del Consumo e delle disposizioni consumeristiche in generale nei rapporti tra non consumatori ovvero tra società, operatori economici e professionisti.

    Riprendendo il caso pratico iniziale, occorre dunque chiedersi quali iniziative rimangano all’impresa che ha subito la perdita del veicolo andato distrutto dall’incendio.

    La risposta viene per esclusione: non potendosi applicare le disposizioni del Codice del Consumo per i rilievi già esposti e ed escludendosi la garanzia riconosciuta sul bene compravenduto (nel caso prospettato la garanzia è già scaduta), al danneggiato non resta che agire in forza delle norme comuni in tema di responsabilità da illecito (art. 2043 c.c.), con tutte le conseguenze del caso e quindi tenendo a mente che:

    • Non ci si muove più nell’ambito della responsabilità oggettiva (anche se relativa) del produttore, così come sancita dalla Direttiva 85/374/CEE, ma sul terreno della responsabilità per colpa o dolo;
    • L’onere della prova appare più gravoso in quanto è necessario dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso causale danno/illecito e, soprattutto, l’elemento soggettivo della colpa o del dolo (TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XIX ed., Giuffrè, § 473, 869), mentre le disposizioni a tutela del consumatore impongono al danneggiato il solo onere di provare il difetto, il danno e a relazione causale tra difetto e danno, senza scomodare gli elementi soggettivi del dolo e della colpa ora citati;
    • Non si può fare affidamento sulla decadenza decennale del diritto al risarcimento (art. 11 Direttiva 85/374/CEE – art. 126 Codice del Consumo) ma occorre fare i conti con il più breve termine di prescrizione quinquennale dell’illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.);
    • Vi è l’astratta possibilità di scontrarsi con delle clausole di esonero della responsabilità, beninteso applicabili solo tra le parti e limitate a diritti disponibili in assenza di dolo o colpa grave (clausole impensabili in ambito consumeristico per espresso divieto ex art. 124 Codice del Consumo).

    Da apprezzare, di contro, che l’azione per fatto illecito può aspirare alla rifusione degli oneri di ripristino del veicolo stesso (es. costi di intervento, traino, ecc.), rimedio riparativo del tutto escluso dalle disposizioni del Codice del Consumo nell’ipotesi di danno da prodotto difettoso (v. art. 123 C.d.C. sopra cit.).

    Concludendo sul caso dell’incendio: in assenza della garanzia, l’autotrasportatore dovrà necessariamente agire appellandosi alla responsabilità extracontrattuale del produttore; una strada tutta in salita, non solo perché i Costruttori hanno buon gioco nel contrastare simili istanze risarcitorie pretendendo una rigorosa applicazione alle stringenti regole sull’onere della prova ma anche, e soprattutto, perché ribaltano spesso sull’utilizzatore le responsabilità per omessa o carente manutenzione del veicolo, con un uso sapiente e mirato del concorso di colpa del danneggiato ex artt. 2056 e 1227 c.c..

    L’assenza di una disciplina organica sul risarcimento del danno da prodotto difettoso nei rapporti B2B si manifesta in modo tangibile, soprattutto quando bisogna fare i conti con i danni da prodotto a garanzia scaduta; pochi in realtà sembrano avvertire il peso di questo vuoto normativo.

    La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita, predisposte unilateralmente dal venditore/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. Altrettanto usualmente, tra le condizioni generali di vendita è presente una clausola di scelta della legge applicabile al contratto, solitamente a favore della legge del luogo dove l’impresa ha sede.

    La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia C‑191/15 (VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016) ha precisato i requisiti di validità di una clausola di scelta di legge inserita nelle condizioni generali di un contratto B2C (“Business to Consumer”) stipulato online. La sentenza ha avuto un impatto molto rilevante nella redazione delle condizioni generali di vendita o servizio, perché la mancanza dei requisiti imposti dalla Corte di Giustizia Europea produce l’invalidità della clausola e la sua inapplicabilità in un’eventuale vertenza. È il caso, quindi, di ripercorrere la decisione della Corte di Giustizia.

    Il caso sottopostole riguardava un contratto stipulato proprio con questa modalità: Amazon EU – con sede in Lussemburgo – commercia con i suoi clienti austriaci attraverso il portale amazon.de e nelle condizioni generali di vendita aveva inserito la seguente clausola: «Si applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci».

    Su richiesta di un’associazione di consumatori, la Corte Suprema Austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di verificare se una simile clausola potesse essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13 a tutela dei consumatori nei contratti stipulati con un professionista: “Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

    La Corte ha, in primo luogo, osservato che il diritto europeo consente in linea di principio che un imprenditore inserisca nelle sue condizioni generali una clausola di scelta di legge, anche quando essa non sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore. A fronte di questa possibilità, il legislatore europeo (art. 6, par. 2, Regolamento Roma I) ha previsto un meccanismo di tutela per il consumatore, garantendogli in ogni caso il diritto a invocare le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, indipendentemente dalla legge individuata nella clausola. Il consumatore, quindi, anche se non previsto dalla clausola, potrà utilizzare le disposizioni inderogabili dello Stato nel quale ha la residenza abituale se più favorevoli di quelle previste dalla legge scelta nelle condizioni generali.

    La Corte Europea, però, ha anche considerato essenziale che il professionista informi il consumatore del suo diritto a invocare le disposizioni di legge imperative “interne”, per evitare che quest’ultimo – ignorando l’art. 6, par. 2 del Regolamento Roma I e facendo affidamento unicamente a quanto scritto nella clausola – sia dissuaso dall’agire in giudizio nei confronti dell’imprenditore.

    Questa situazione, infatti, andrebbe a creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, rendendo la clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

    Come dovrà quindi essere formulata una clausola di scelta di legge all’interno delle condizioni generali predisposte per un contratto B2C? La soluzione viene offerta dalla stessa Corte di Giustizia.

    La clausola di scelta della legge applicabile dovrà informare il consumatore che egli può beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge dello stato dove abitualmente risiede.

    Sarà, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello stato dove l’imprenditore/professionista ha sede.

    Questa sentenza offre lo spunto per una considerazione più generale: le aziende e i professionisti che operano nel mercato e-commerce, specialmente nel settore B2C, devono prestare particolare attenzione agli sviluppi non solo della normativa interna ed europea, ma anche delle normative e delle interpretazioni giurisprudenziali nei paesi i cui risiedono i potenziali consumatori dei prodotti o servizi venduti, sia che si tratti di vendite sui canali tradizionali, sia online, al fine di evitare di predisporre dei contratti che si rivelino poco efficaci o, ancor peggio, controproducenti.

    Tutte le considerazioni finora svolte non riguardano la competenza giurisdizionale e l’eventuale inserimento nel contratto di una clausola di scelta del foro competente, che nei contratti B2C è generalmente sconsigliabile. In ambito europeo, infatti, il Regolamento Bruxelles I bis accorda al consumatore una tutela molto forte, che gli dà quasi sempre la possibilità di proporre l’azione giudiziale nel luogo dove ha la sua residenza abituale (cd. Foro del consumatore), obbligando il professionista – indipendentemente da clausole con diverso contenuto – a fare lo stesso.

    If 2017 was the year of Initial Coin Offerings, 2018 was the year of Blockchain awareness and testing all over the world. From ICO focused guidelines and regulations respectively aimed to alarm and protect investors, we have seen the shift, especially in Europe, to distributed ledger technology (“DLT”) focused guidelines and regulations aimed at protecting citizens on one hand and promote DLT implementations on the other.

    Indeed, European Union Member States and the European Parliament started looking deeper into the technology by, for instance, calling for consultations with professionals in order to understand DLT’s potentials for real-world implementations and possible risks.

    In this article I am aiming to give a brief snapshot of firstly what are the most notable European initiatives and moves towards promoting Blockchain implementation and secondly current challenges faced by European law makers when dealing with the regulation of distributed ledger technologies.

    Europe

    Let’s start from the European Blockchain Partnership (“EBP”), a statement made by 25 EU Member States acknowledging the importance of distributed ledger technology for society, in particular when it comes to interoperability, cyber security and efficiency of digital public services. The Partnership is not only an acknowledgement, it is also a commitment from all signatory states to collaborate to build what they envision will be a distributed ledger infrastructure for the delivering of cross-border public services.

    Witness of the trust given to the technology is My Health My Data, a EU-backed project that uses DLT to enable patients to efficiently control their digitally recorded health data while securing it from the threat of data breaches. Benefits the EU saw in DLT on this specific project are safety, efficiency but most notably the opportunity that DLT offers data subject to have finally control over their own data, without the need for intermediaries.

    Another important initiative proving European interests in testing DLT technologies is the Horizon Prize on “Blockchains for Social Good”, a 5 million Euros worth challenge open to innovators and tech companies to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges.

    Moving forward, in December last year, I had the honor to be part of the “ Workshop on Blockchains & Smart Contracts Legal and Regulatory Framework” in Paris, an initiative supported by the EU Blockchain Observatory and Forum (“EUBOF”), a pilot project initiated by the European Parliament. Earlier last year other three workshops were held, the aim of each was to collect knowledge on specific topics from an audience of leading DLT legal and technical professionals. With the knowledge collected, the EUBOF followed up with reports of what was discussed during the workshop and suggest a way forward.

    Although not binding, these reports give a reasonably clear guideline to the industry on how existing laws at a European level apply to the technology, or at least should be interpreted, and highlight areas where new regulation is definitely needed. As an example let’s look at the Report on Blockchain & GDPR. If you missed it, the GDPR is the Regulation that protects Europeans personal data and it’s applicable to all companies globally, which are processing data from European citizens. The “right to erasure” embedded in the GDPR, doesn’t allow personal data to be stored on an immutable database, the data subject has to be able to erase data anytime when shared with a service provider and stored somewhere on a database. In the case of Blockchain, the consensus on personal data having to be stored off-chain is therefore unanimous. Storing personal data off-chain and leaving an hash to that data on-chain, is a viable solution if certain precautions are taken in order to avoid the risks of reversibility or linkability of such hash to the personal data stored off-chain, therefore making the hash on-chain personally identifiable information.

    However, not all European laws apply to Member States, therefore making it hard to give a EU-wide answer to most DLT compliance challenges in Europe. Member States freedom to legislate is indeed only limited/influenced by two main instruments, Regulations, which are automatically enforceable in each Member State and Directives binding Member States to legislate on specific topics according to a set of specific rules.

    Diverging national laws have a great effect on multiple aspects of innovative technologies. Let’s look for instance at the validity of “smart contracts”. When discussing the legal power of automatically enforceable digital contracts, the lack of a European wide legislation on contracts makes it impossible to find an answer applicable to all Member States. For instance, is “offer and acceptance” enough to constitute a contract? What is considered a valid “acceptance”? What is an “obligation”? “Can a digital asset be the object of a legally binding agreement”?

    If we try to give a EU-wide answer to the questions such as smart contract validity and enforceability it is apparently not possible since we will need to consider 28 different answers. I, therefore, believe that the future of innovation in Europe will highly depend on the unification of laws.

    An example of a unified law that has great benefits on innovation (including DLT) is the Electronic Identification and Trust Services (eIDAS) Regulation, which governs electronic identification including electronic signatures.

    The race to regulating DLT in Europe

    Let’s now look briefly at a couple of Member States legislations, specifically on Blockchain and cryptocurrencies last year.

    EU Member States have been quite creative I would say in regulating the new technology. Let’s start from Malta, which saw a surprising increase of important projects and companies, such as Binance, landing on the beautiful Mediterranean Island thanks to its favorable (or at least felt as such) legislations on DLT. The “Blockchain Island” passed three laws in early July to regulate and supervise Blockchain projects including ICOs, crypto exchanges and DLT, specifically: The Innovative Technology Arrangements and Services Act regulation that aims at recognizing different technology arrangements such as DAOs, smart contracts and in future probably AI machines; The Virtual Financial Assets Act for ICOs and crypto exchanges; The Malta Digital Innovation Authority establishing a new supervisory authority.

    Some think the Maltese legislation lacks a comprehensive framework, one that for instance, gives legal personality to Innovative Technology Arrangements. For this reason some are therefore accusing the Maltese lawmakers of rushing into an uncompleted regulatory framework in order to attract business to the island while others seem to positively welcome the laws as a good start for a European wide regulation on DLT and crypto assets.

    In December 2018, Malta also initiated a declaration that was then signed by other six Members States, calling for collaboration for the promotion and implementation of DLT on a European level.

    France was one of the signatories of such declaration, and it’s worth mentioning since the French Minister for the Economy and Finance approved in September a framework for regulating ICOs and therefore protecting investors’ rights, basically giving the AMF (French Authority for Financial Market) the empowerment to give licenses to companies wanting to raise funds through Initial Coin Offerings.

    Last but not least comes Switzerland which although it is not a EU Member State, it has great degree of influence on European and national legislators when it comes to progressive regulations. At the end of December, the Swiss Federal Council released a report on DLT and the law, making a clear statement that the existing Swiss law is sufficient to regulate most matters related to DLT and Blockchain, although some adjustments have to be made. So no new laws but few amendments here and there, which will allow the integration of the specific DLT applications with existing laws in order to ensure legal certainty on certain uncovered matters. Relevant areas of Swiss law that will be amended include the transfer of rights utilizing digital registers, Anti Money Laundering rules specifically for decentralized trading platforms and bankruptcy when that proceeding involves crypto assets.

    Conclusions

    To summarize, from the approach taken during the past year, it is apparent that there is great interest in Europe to understand the potentials and to soon test implementations of distributed ledger technology. Lawmakers have also an understanding that the technology is in an infant state, it might involve risks, therefore making it complex to set specific rules or to give final answers on the alignment of certain technology applications with existing European or national laws.

    To achieve European wide results, however, acknowledgments, guidelines and reports are not enough. The setting of standards for lawmakers applicable to all Member States or even unification of laws in crucial sectors influencing directly or indirectly new technologies, will be the only solution for any innovative technology to be adopted at a European level.

    The author of this post is Alessandro Mazzi.

    In questo post focalizziamo l’attenzione sull’approvazione online delle clausole vessatorie – spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio – alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l’adesione del consumatore/cliente al contratto mediante point and click.

    Le clausole vessatorie sono previste dall’art. 1341 del codice civile, che ne fornisce un elenco: “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Lo stesso articolo, per la loro validità, richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale le clausole non hanno effetto.

    Nel commercio elettronico la modalità tipica di conclusione dei contratti è quella del point and click, che consiste nello spuntare un box come approvazione delle condizioni contrattuali. Il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, come modificato in ultimo dalla L. 147/2013), all’art. 21 comma 1, la equipara a una mera espressione della volontà contrattuale, sufficiente per concludere validamente un contratto, ma non sufficiente per integrare il requisito della “specifica approvazione per iscritto”, richiesto per le clausole vessatorie.

    Al contrario, infatti, l’art. 21 comma 2 della stessa legge prevede che solo la firma digitale sia equiparata alla scrittura privata, e quindi possa costituire a tutti gli effetti una “approvazione per iscritto“.

    Appare chiaro, dunque, che si possono sottoscrivere online delle clausole vessatorie unicamente mediante l’apposizione di una firma digitale. La dottrina italiana è concorde con questa interpretazione, mentre le pronunce si contano sulle dita di una mano: la più recente è del Tribunale di Catanzaro (30 aprile 2012) e si è espressa in questo senso, stabilendo che “con riguardo alle clausole vessatorie on line, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale”.

    Alcuni si sono chiesti se il meccanismo di iscrizione/username/password (di cui ormai quasi tutti i siti di e-commerce sono dotati) possa essere equiparato alla firma digitale, ma pare si debba dare una risposta negativa al quesito. La Guida alla Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009, infatti, lo esclude indirettamente quando afferma che “la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici”, facendo rientrare il meccanismo di username/password tra le firme elettroniche generiche e non tra le firme digitali.

    Quante sono le firme digitali in Italia? Se fino a pochi anni fa era uno strumento riservato unicamente ad alcune tipologie di professionisti, negli ultimi anni è diventata un dispositivo sempre più diffuso, tant’è che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha quantificato in più di 20 milioni i certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia. Il dato è in costante e notevole crescita: basti pensare che dal 2014 ad oggi le firme digitali sono quadruplicate.

    In conclusione:

    • la sottoscrizione di un contratto e delle condizioni generali può avvenire mediante un semplice point and click;
    • al contrario, per la validità delle clausole vessatorie è richiesta la specifica approvazione con firma digitale o firma cartacea.

    In attesa di un intervento legislativo che ponga rimedio a questa situazione, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione dei contratti che dovranno essere approvati online: un soggetto che vende beni o fornisce servizi online e vuole inserire nel suo contratto delle clausole vessatorie dovrà predisporre un form che consenta al cliente di scegliere se concludere il contratto integralmente online (con firma digitale) o se stamparne una copia, sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo.

    Ciò premesso, data la continua evoluzione della materia e la complessità della stessa, è consigliabile affidarsi a un consulente esperto nella redazione delle condizioni generali di vendita o di servizio, per trovare il giusto equilibrio tra le necessità contrattuali, gli obblighi normativi ed evitare di ritrovarsi con un contratto poco efficace a causa della nullità di alcune clausole.

    Il tema, tra i giuristi e gli operatori del settore pubblicitario che si occupano di comunicazione commerciale, è assai noto.

    Esiste un principio cardine del diritto della comunicazione: qualunque forma di comunicazione commerciale deve essere riconoscibile come tale.

    Prima della diffusione della comunicazione digitale e con essa del proliferare del cosiddetto “Influencer Marketing”, il tema della riconoscibilità della comunicazione commerciale veniva affrontato, per lo più, quando si trattava di valutare se un contenuto pubblicitario fosse chiaramente distinguibile da un contenuto giornalistico o informativo (si tratta dell’annosa questione della pubblicità redazionale).

    Per un breve periodo si discuteva anche della cosiddetta pubblicità subliminale, poi caduta nel dimenticatoio.
    Oggi il tema con il quale ci si confronta/scontra ogni giorno è quello della necessità di evidenziare al consumatore se l’apprezzamento che  un personaggio noto (un “Influencer”, appunto) dimostra di avere per un prodotto o un servizio sia genuino o tale non sia.

    Non può considerarsi spontaneo quando un soggetto riceve un compenso per indossare un capo di moda, per usare uno smartphone, o anche semplicemente riceve in omaggio i prodotti che pubblicizza o altri aventi valore economico.

    È chiaro ed è dimostrato che faccia maggiore presa sul pubblico la scelta spontanea di un proprio “idolo” piuttosto che una tradizionale forma di pubblicità.

    Di qui l’abuso di forme di pubblicità occulta sul canale meno facilmente monitorare: il web appunto.
    Quali misure adottare per fare chiaramente capire ai consumatori se un post è oggetto di un contratto o no?

    La risposta sarebbe semplicissima.

    Sarebbe sufficiente prevedere che il post a pagamento contenga, in caratteri ben visibili, termini quali “Pubblicità”, “Sponsorizzato da”, “Annuncio commerciale” o avvisi simili.

    In Italia, in assenza di una normativa  che regolamenti specificamente la materia, si sono espressi sul punto sia l’Istituto della Pubblicità che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

    Nella digital chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si legge: “Celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social media e sui siti di content sharing devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: Pubblicità/Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by…brand” o “Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand” o “in collaborazione con  …brand” o “in partnership with …brande/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture:“#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand” o “#ad”unitamente a “#brand”.

    L’AGCM, in un comunicato stampa del 2017, ha previsto l’uso delle seguenti indicazioni da collocare in calce al post unitamente ad altri #, quali “#pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento”, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, “#prodottofornitoda”; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

    Scorrendo le pagine Instagram di Influencer più o meno noti, ci si accorge, però, che pochissimi sono coloro che fanno uso delle indicazioni consigliate dalle autorità.

    E quando capita si rinvengono sperduti #ad, sulla cui efficacia (in Italia dove termini quali “advertising” “Adv” e a maggior ragione “ad”  non sono decifrabili dal consumatore medio) è lecito nutrire forte perplessità.

    Sino ad oggi l’AGCM è intervenuta inviando lettere di moral suasion a Influencer e ad aziende e non sono ancora stati emessi provvedimenti autodisciplinati, amministrativi o statuali.

    La stessa situazione di incertezza è probabilmente riscontrabile in altri paesi (potete trovare al seguente link un articolo di Legalmondo su questo tema in Germania: https://www.legalmondo.com/2017/11/germany-product-placement-influencer-marketing/ ), con la conseguenza che le aziende che operano a livello globale si muovono in un contesto non chiaro, in cui è difficile identificare quali sono le condotte corrette, quelle sanzionabili dalle varie autorità competenti e quali siano i rischi derivanti da comportamenti ritenuti illegittimi.

    Ho quindi deciso di scrivere questo contributo al fine di raccogliere lo stato dell’arte in Italia e in altri paesi del mondo, con l’obiettivo di mappare la disciplina vigente, i provvedimenti/decisioni emessi dalle Autorità competenti, i trend a livello internazionale e le best practice che le aziende che operano a livello globale possono adottare.

    Siccome sono una delle socie fondatrici del progetto Digital Adv Lab – un osservatorio interdisciplinare che studia i risvolti legali delle iniziative di marketing e comunicazione digitale –, invito tutti i lettori coinvolti nelle tematiche del presente post ad inserire un commento e/o contattarmi: vi ricontatterò io per condividere le modalità di collaborazione sul progetto.

    L’autore di questo articolo è Elena Carpani.

    Giuliano Stasio

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      Progetto Influencer Marketing

      28 Maggio 2018

      • Italia
      • Contratti
      • Media

      Il Codice di commercio francese sanziona il recesso senza sufficiente preavviso (c.d. “improvviso”) – correttamente dato in forma scritta (articolo 442-1.II) – da un contratto o di un rapporto commerciale di fatto. Nel corso degli ultimi vent’anni, questa è stata la base giuridica maggiormente utilizzata per le azioni di risarcimento (quantificato finanche in 24 mesi di margine lordo, più altri danni accessori) a seguito della terminazione (totale o anche solo parziale) di un contratto o di un rapporto commerciale di durata.

      Pertanto, un imprenditore straniero quando stipula un contratto con una società francese dovrebbe innanzitutto cercare di evitare che al proprio rapporto venga applicata questa regola (parte I) e, nel caso in cui ciò fosse inevitabile, dovrebbe, quantomeno, comprenderne e controllarne l’attuazione (parte II).

      In breve

      Come può una società straniera evitare la normativa sulla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” prevista dalla legge francese?

      Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

      • stipulare al più presto un accordo (quadro) scritto con i loro fornitori o clienti francesi, anche per i casi di rapporti molto semplici;
      • stipulare una clausola a favore di un tribunale o arbitrato straniero sottoponendo il rapporto al diritto straniero, dato che – in mancanza di scelta – si applicherebbe la normativa francese in materia.

      Come può una società straniera gestire il rischio legato alla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” stabilito dalla legge francese?

      Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

      • sapere che questa normativa si applica a quasi tutti i tipi di relazioni o contratti commerciali, scritti o non scritti, a tempo determinato o indeterminato;
      • verificare se il rapporto/contratto è sufficientemente lungo, regolare e significativo e se la controparte può nutrire una legittima aspettativa che questo rapporto/contratto continui;
      • dare preavviso scritto in caso di recesso o non rinnovo (o anche di una modifica sostanziale), con un margine che tenga conto principalmente della durata del rapporto, indipendentemente dal margine di preavviso previsto nel contratto;
      • invocare, con cautela, forza maggiore e grave negligenza della controparte, per evitare che si verifichi un caso di “recesso improvviso”
      • anticipare, in caso di insufficiente preavviso, un risarcimento che è il prodotto del margine lordo medio mensile parametrato sul tempo del preavviso non dato.

      Come evitare l’applicazione della normativa francese sulla recesso “improvviso”?

      In ambito internazionale, una società straniera deve sapere se il proprio rapporto sarà soggetto o meno al diritto francese e se un’eventuale controversia si svolgerà dinanzi a un tribunale francese o meno.

      Recesso “improvviso” da un contratto scritto o da un rapporto di fatto

      Ai sensi del Regolamento Roma I (CE n. 593/2008, 17 giugno 2008), in materia di legge applicabile ai contratti:

      • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – la clausola di scelta di legge sarà valida e rispettata dai giudici francesi (fatte salve le norme di applicazione necessaria, come si vedrà in seguito), a condizione che la scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso (art. 3).
      • In caso di mancata scelta delle parti – è molto probabile che sarà dichiarata applicabile la legge francese, in quanto potrebbe essere la normativa del paese in cui ha sede il distributore/franchisee o la legge del paese in cui la parte che deve fornire i servizi previsti da contratto ha il suo domicilio.

      Recesso “improvviso” da un rapporto contrattuale di fatto

      In caso di rapporti non formalizzati (il classico esempio è quello del rivenditore che acquista regolarmente i prodotti medianti ordini di acquisto al produttore), i giudici francesi qualificheranno il recesso improvviso come illecito civile e faranno riferimento al Regolamento Roma II (n. 864/2007, 11 luglio 2007) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

      • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – se redatta adeguatamente, il giudice francese applicherà la clausola, a condizione che includa espressamente i casi di illecito civile.
      • In caso di mancata scelta delle parti della legge applicabile la legge francese sarà probabilmente dichiarata applicabile in quanto potrebbe essere la legge del paese in cui si verifica il danno (indipendentemente dal luogo del fatto che ha causato il danno o da quello in cui si verificano le conseguenze indirette), che è il luogo della sede principale in cui il soggetto francese subisce le conseguenze della risoluzione.

      Recesso “improvviso”: è una norma di applicazione necessaria?

      La posizione dei tribunali francesi è piuttosto vaga sul punto. In estrema sintesi: il Tribunale commerciale di Parigi ritiene che non sia di applicazione necessaria; al contrario la Corte d’appello di Parigi (unica corte d’appello francese competente in materia) la qualifica come tale… E la Corte Suprema? Tace sulla questione.

      Nonostante la mancanza di un rigoroso ragionamento e giustificazione alla luce dell’articolo 9.1 del Regolamento Roma I (o Roma II), è chiaro che esiste una volontà della Corte d’appello di Parigi di classificare giuridicamente la “risoluzione improvvisa” come norma di applicazione necessaria. Di conseguenza, se una causa per recesso “improvviso” viene portata dinanzi ad un tribunale francese, vi è un grande rischio che quest’ultimo escluda il diritto straniero applicabile e lo sostituisca con il regime risultante dal code civil.

      Pertanto, se una società straniera vuole essere sicura che la disciplina sul recesso “improvviso” non si applichi, non solo dovrà scegliere una legge straniera applicabile, ma anche un foro (tribunale o arbitrato).

      Come evitare la giurisdizione francese?

      Recesso “improvviso” e contraente intracomunitario

      La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Granarolo, 14 luglio 2016, N°C196/15) ha creato una distinzione tra richieste di risarcimento derivanti da:

      • contratto scritto o rapporto contrattuale di fatto (l’esistenza di una siffatta relazione tacita non può essere presunta, ma – al contrario – deve essere dimostrata che ne ha interesse, basandosi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali: l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede, la regolarità delle transazioni, eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, l’esclusività, le condizioni di consegna o di pagamento, il patto di non-concorrenza, ecc.) – tale richiesta ha una natura contrattuale secondo le norme sul conflitto di giurisdizione ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis;
      • rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto (è il classico caso degli ordini effettuati occasionalmente tra due stesse parti commerciali) – tale richiesta ha natura di illecito civile ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis.

      (a) Chi è il giudice competente in caso di contratto scritto o di fatto?

      • La clausola di giurisdizione a favore di un tribunale straniero sarà applicata dai tribunali francesi, anche se si tratta di una clausola asimmetrica (Cour de cassation, 7 ottobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
      • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro competente, i tribunali francesi saranno probabilmente competenti se l’attore francese che agisce in giudizio è il fornitore del servizio, come il distributore, l’agente, ecc. (cfr. causa CGCE Corman Collins, 19 12 13, C-9/12, e articolo 7.1.b.2 della regolamento rifuso Bruxelles I).

      (b) Chi è il giudice in caso di rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto?

      • Si ritiene che i tribunali francesi possano continuare ad applicare una clausola di competenza giurisdizionale in caso di illecito civile, in particolare quando comprende espressamente il contenzioso per illecito civile (Cour de Cassation, 1° C. Civ., 18 gennaio 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
      • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro, i tribunali francesi saranno competenti in qualità di giudici del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (art. 7.3 reg. Bruxelles I bis), che è il luogo in cui il recesso ha effetto….cioè in Francia, se la parte lesa è francese.

      Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” e contraente extracomunitario

      La soluzione di Granarolo non si applica ipso facto se la parte lesa francese presenta una richiesta di risarcimento ai tribunali francesi, però i giudici francesi potrebbero seguire il medesimo ragionamento e continuare a mantenere solo la competenza in caso di illecito civile in base al luogo in cui si verifica l’evento dannoso. La clausola di giurisdizione può tuttavia essere riconosciuta in Francia anche per le richieste di risarcimento che abbiano come base un illecito civile.

      Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” ed arbitrato

      Una clausola compromissoria è probabilmente la soluzione più sicura per evitare la giurisdizione dei tribunali francesi, designando una sede del tribunale arbitrale al di fuori della Francia. Secondo il principio di competenza-competenza (“competence-competence”) degli arbitri, i tribunali francesi si dichiarano incompetenti, a meno che la clausola arbitrale non sia manifestamente nulla o manifestamente inapplicabile, indipendentemente dal contesto del contratto o dell’illecito (si veda, in particolare, la Corte d’appello di Parigi, 5 settembre 2019, n°17/03703).

      Conclusione: Le società straniere non devono lasciare aperte le questioni di giurisdizione e di diritto applicabile. Devono, anzi,  negoziare un “porto sicuro”, altrimenti i tribunali francesi potranno riconoscere un risarcimento danni alla parte lesa francese. Qui di seguito ora vedremo cosa comporta l’applicazione della normativa sul recesso “improvviso”.

      Come gestire il regime sul recesso “improvviso”?

      È importante osservare preliminarmente che non vi è una responsabilità automatica in caso di recesso da un contratto di durata, ma questa si ha unicamente quando viene dato un preavviso troppo breve.

      Il presupposto per il recesso “improvviso”: un rapporto commerciale consolidato

      Questo regime giuridico si applica a tutti i contratti con una durata “consolidata”, ad eccezione di quelli la cui disciplina normativa detta già la durata di preavviso in caso di recesso, come accade nei contratti di agenzia commerciale o nei contratti di trasporto di merci su strada in subappalto.

      In primo luogo, allora, la parte che invoca il risarcimento dei danni deve dimostrare l’esistenza di un rapporto: o sulla base di un contratto scritto; o sulla base di comportamenti concludenti e costanti delle parti, come possono esserlo una successione di contratti tacitamente rinnovati o un regolare flusso di affari, concretizzato da ordini multipli.

      In secondo luogo, questo rapporto deve avere un carattere consolidato. Non esiste una definizione giuridica, tuttavia, il concetto è stata definita anno dopo anno dalla giurisprudenza che ha stabilito un criterio oggettivo e uno soggettivo.

      (a) Il criterio oggettivo per avere un rapporto consolidato richiede l’esistenza di una relazione sufficientemente lunga, regolare e significativa tra le parti. La durata del rapporto è il parametro più importante, ma la relazione deve anche essere regolare – cioè senza interruzioni rilevanti o troppo frequenti – e il rapporto deve essere significativo, consistendo cioè in un flusso di affari ingente tra le parti.

      (b) Il criterio soggettivo richiede che la parte lesa potesse nutrire una legittima aspettativa della continuazione del rapporto, legittima aspettativa basata su elementi di fatto, come le richieste di investimento, i budget per diversi anni, ecc.

      Anticipare una richiesta di risarcimento danni per recesso “improvviso” 

      (a) La risoluzione può essere totale o parziale

      Se la rottura totale si concretizza con l’interruzione completa dei rapporti, la situazione più complicata da affrontare è la c.d. rottura parziale, che si deduce da una modifica di alcuni elementi che in parte influisce sul rapporto ma non lo azzera (es.: un aumento o una diminuzione del prezzo, una modifica dei termini di pagamento o di consegna).

      (b) Il recesso – dato in forma scritta – deve prevedere un preavviso ragionevole

      La comunicazione di recesso deve innanzitutto essere data per iscritto: l’assenza di una comunicazione scritta costituisce già di per sé una violazione. La comunicazione deve contenere chiaramente la volontà di una parte di interrompere il rapporto, in tutto o in parte, pertanto non sarà sufficiente una semplice lettera di contestazione. Durante il periodo di preavviso, le parti devono rispettare pienamente tutti gli obblighi contrattuali.

      La durata del preavviso non era definita dalla legge francese (fino all’ordinanza del 2019 che si vedrà di seguito), ma la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri.

      Il più importante di questi è la durata del rapporto, ma i giudici tengono conto anche della quota di fatturato della parte lesa, dell’esistenza o meno di un’esclusività territoriale, della natura dei prodotti e del settore di attività, dell’importanza degli investimenti effettuati dalla parte lesa, e, infine, dello stato di dipendenza economica.

      La durata del preavviso, allora, viene effettuata caso per caso, ed è estremamente variabile. È molto difficile, quindi, dare una regola aurea per la sua quantificazione, anche se possiamo dire che il preavviso da dare potrebbe essere, approssimativamente, di un mese per ogni anno di relazione, da modulare verso l’alto o verso il basso a seconda degli altri criteri del rapporto. L’ordinanza del 24 aprile 2019 ha limitato a 18 mesi il termine massimo di preavviso ragionevolmente dovuto ai sensi dell’articolo L 442-1.II. Tuttavia, questo termine massimo non aiuterà a risolvere la gran parte dei contenziosi, poiché solo rapporti di eccezionale longevità o particolarmente sensibili, avrebbero potuto portare a stabilire un preavviso superiore a 18 mesi.

      I giudici non sono vincolati dai preavvisi contrattualmente previsti. Ma se l’autore della violazione ha infranto anche i termini e le condizioni di risoluzione previsti dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento dei danni sia sulla base del fatto illecito della cessazione improvvisa, sia sulla base della violazione di un obbligo contrattuale.

      Casi in cui è esclusa la disciplina sul recesso “improvviso”

      Sono previsti due casi, anche se la giurisprudenza ne sta individuando altri.

      (a) Le due eccezioni giuridiche sono la forza maggiore (molto rara) e la colpa della parte lesa dalla risoluzione. Con riguardo a quest’ultimo, la giurisprudenza ha aggiunto che deve trattarsi di una grave violazione (“faute grave”) di un impegno contrattuale o di una disposizione di legge (come il mancato rispetto di un’esclusiva, un divieto di concorrenza, un obbligo di riservatezza o di cambio di controllo, o il mancato pagamento di importi dovuti contrattualmente).

      I giudici non si considerano, ovviamente, vincolati da una clausola risolutiva che definisca ciò che costituisce una colpa grave. In ogni caso, la parte che risolve il contratto per colpa grave deve notificarlo chiaramente nella sua lettera di risoluzione. Soprattutto, una colpa grave comporta una mancanza di preavviso, pertanto, se la parte che pone fine al contratto lamenta una colpa grave ma concede il preavviso, qualunque esso sia, i giudici possono concludere che il fatto da cui scaturisce la colpa non è stato sufficientemente grave.

      (b) Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha aggiunto altri casi di esonero dalla responsabilità. Ciò avviene quando la rottura è la conseguenza di una causa esterna all’autore della stessa, come la crisi economica, la perdita dei propri clienti o fornitori, a monte o a valle.

      I giudici hanno inoltre escluso la “risoluzione improvvisa” nell’ipotesi di fine del primo periodo di un contratto a tempo determinato, qualunque sia la sua durata: il primo rinnovo di un contratto, costituisce un evento prevedibile per la parte lesa dalla rottura, che esclude, quindi, la nozione stessa di brutalità; ma una volta che il contratto è stato rinnovato almeno una volta, i giudici possono successivamente caratterizzare la legittima convinzione della controparte in un nuovo tacito rinnovo.

      Il risarcimento dei danni

      I giudici si limitano a compensare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi a causa dell’abuso del diritto ma non compensano, almeno nell’ambito dell’articolo L442 -1.II, le conseguenze della violazione stessa.

      La regola di base è molto semplice: si determina il termine di preavviso che si sarebbe dovuto dare, si sottrae il preavviso concesso e si moltiplica: o per il margine lordo medio mensile della parte lesa in costanza di rapporto; oppure, più spesso, per il margine sui costi variabili, esclusi i costi che scompaiono con l’inadempimento del contratto/relazione. L’onere probatorio spetta all’attore che agisce per il risarcimento dei danni, che deve fornire le prove contabili complete, in particolare per identificare i tassi di margine. In generale, il periodo utilizzato per individuare il margine medio sono gli ultimi 24 o 36 mesi.

      Il risarcimento calcolato sul margine medio è, in generale, al netto di qualsiasi altro risarcimento. Tuttavia, la parte lesa può dimostrare di aver subito danni ulteriori in conseguenza della brutalità della rottura, come i licenziamenti direttamente causati dalla stessa o il deprezzamento degli investimenti recentemente fatti.

      Alcuni consigli pratici

      Anche se il regime giuridico è ancora ambiguo e la giurisprudenza estremamente frammentata, e pertanto non si riesce ad individuare delle linee guida ben definite, ecco alcuni consigli pratici per quando una società prevede di risolvere un rapporto/contratto:

      • nel caso di un contratto a tempo determinato rinnovabile tacitamente, la notifica del mancato rinnovo deve essere anticipata con largo anticipo rispetto all’inizio del preavviso contrattuale per evitare di trovarsi in una situazione in cui è necessario scegliere tra non rinnovare il contratto con un preavviso non sufficiente o accettare il rinnovo del contratto per una nuova durata;
      • i team commerciali devono essere avvertiti del rischio di una risoluzione parziale improvvisa quando modificano in modo troppo radicale le condizioni di esecuzione di un rapporto commerciale / contratto;
      • in alcuni casi, può essere utile inviare un avviso prima della notifica di risoluzione con una “proposta di preavviso” per cercare di dare validità allo stesso insieme alla controparte;
      • può anche essere utile, in alcuni rapporti, notificare la fine del rapporto con tempi di preavviso diversi a seconda della natura delle linee di prodotto;
      • infine, il modo migliore è quello di concordare un protocollo di fine rapporto, fissando la il margine di preavviso, nonché, se necessario, il progressivo declino degli ordini, il tutto nell’ambito di un accordo transattivo che rinunci definitivamente a qualsiasi pretesa, anche di “risoluzione improvvisa”.

      La disciplina sul recesso improvviso dev’essere presa in considerazione nella fase finale di tutti i rapporti di durata: le modalità di risoluzione del contratto (o del rapporto di fatto) devono essere attentamente pianificate con l’aiuto di un legale specializzato in materia, al fine di gestire il rischio di causare danni alla controparte e di essere citati in giudizio per il risarcimento del danno.

      QUICK SUMMARY: Contract negotiations do not take place in a legal vacuum. A party who negotiates contrary to the principle of good faith and then breaks off negotiations may become liable to the other party. However, the requirements for such liability are high and the enforcement of damage claims is cumbersome. At the end of the post I will share some practical tips for contract negotiations in Switzerland.

      Under Swiss law, the principle of freedom of contract is of fundamental importance. It follows from the freedom of contract that, in principle, everyone is free to enter into contract negotiations and to terminate them again without incurring any liability. A termination of contract negotiations does not have to be justified either.

      However, the freedom of contract is limited by the obligation to act in good faith (cf. article 2 para. 1 of the Swiss Civil Code), which is of equal fundamental importance. From the moment when parties enter into contract negotiations, they are in a special legal relationship with each other. That pre-contractual relationship involves certain reciprocal obligations. In particular, the parties must negotiate in a serious manner and in accordance with their actual intentions.

      Negotiating parties must not stir up the hope of the other party, contrary to their actual intentions, that a contract will actually be concluded. Put differently, a party’s willingness to conclude a contract must not be expressed more strongly than it actually is. If a party realizes that the other party wrongly beliefs that a contract would certainly be concluded, such illusion should be dispelled in due course.

      A negotiating party that terminates contract negotiations in violation of these principles, whether maliciously or negligently, may become liable to the other party based on the culpa in contrahendo doctrine. However, such liability exists in exceptional cases only.

      • The fact that contract negotiations took a long time is not sufficient for incurring such liability. The duration of negotiations is, in itself, not decisive.
      • It is not possible to derive liability from pre-existing contractual relationships between the negotiation parties, as for example in cases where parties negotiate a “mere” prolongation of an existing agreement. The decisive factor is not whether parties were already contractually bound before, but only whether the party that terminated the contract negotiations made the other party believe that a new agreement would certainly be concluded.
      • It is not decisive whether the party who terminates contract negotiations knows that the other party has already made costly investments in view of the prospective contract. In principle, anyone who makes investments already prior to the actual conclusion of a contract does so at its own risk. Even where a party to contract negotiations knows that the other party has already made (substantial) investments in the prospective agreement, a termination of the contract negotiations will, in itself, not be considered as an act of bad faith.

      What does a liability for breaking off negotiations include?

      If a party violates the aforementioned pre-contractual obligations, the other party may be entitled to compensation for the so-called negative interest. This means that the other party must be put in the position it would have been if the negotiations had not taken place. Damages may include, e.g., expenses in connection with the negotiation of the contract (travel costs, legal fees etc.), but also a loss of income in cases where a party was not able to do business with third parties because of the contract negotiations. However, the other party has no right to be treated as if the contract had been concluded (so-called positive interest).

      Having said that, it must be kept in mind that the requirements set by Swiss court for the substantiation of damages are rather high, so that the enforcement of a liability for breaking off negotiations will often be a cumbersome process. Therefore pursuing damage claims with relatively low amounts in dispute might often require a disproportionate effort.

      Practical tips – Do’s and don’ts when negotiating contracts

      • Do not overstate your willingness to conclude a contract. Be frank with your counterparty. Make it clear from the beginning of the negotiations what clauses are important to you.
      • Do not tell the other party that you are willing to sign a contract, if you still have doubts or you are even unwilling to do so. Confirm that you will sign only if you are convinced to do so.
      • Do not allow someone else (e.g., a representative, employee, branch office etc.) to negotiate on your behalf if you are not willing to enter into an agreement anyway. Keep an eye on how the negotiations are going on and intervene if necessary.
      • Do not make costly investments before a legally binding agreement is concluded. If, for time or other reasons, such investments are necessary already before the conclusion of an agreement, insist on the conclusion of an interim contract governing such investments for the event that the envisaged agreement is not concluded finally.

      In 2020, an important revision of the Swiss statute of limitations enters into force. The new law provides for longer limitation periods in cases of personal injury and extends the relative limitation periods in tort and unjust enrichment law from one to three years.

      Background of the revision

      In June 2018, the Swiss parliament adopted an amendment to the Swiss Code of Obligations (“CO”) pertaining to a revision of the statute of limitations. In November 2018, the Swiss government decided that the revised statute of limitations shall enter into force on 1 January 2020.

      The revision was significantly influenced by asbestos cases. Under the current law, damage claims of asbestos victims were time-barred in some cases even before asbestos-related diseases could be diagnosed. In March 2014, the European Court of Human Rights held in Howald Moor and others v. Switzerland that the Swiss statute of limitations amounts in such cases to a violation of article 6 paragraph 1 of the European Convention on Human Rights (right of access to a court).

      Having said that, the revision does not only concern cases of personal injury, but also includes numerous other important changes as described in the following.

      Key changes regarding limitation periods

      A. Tort law

      In tort law, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable (revised Art. 60 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

      With the exception of cases of personal injury, the absolute limitation period remains ten years as from the date when the conduct that caused the damages occurred or ended (revised Art. 60 para. 1 CO).

      In cases of personal injury, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable. Currently the relative limitation period amounts to one year only.

      The new absolute limitation period in cases of personal injury amounts to twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 60 para. 1bis CO). Under the current law, there was no special absolute limitation period for cases of personal injury, so that the ordinary 10-year period applied (Art. 60 para. 1 CO).

      If conduct, which gives rise to liability under tort law, is also punishable under criminal law, the (longer) limitation period under criminal law remains applicable (cf. Art. 97 of the Swiss Criminal Code). However, where a first-instance criminal judgment is rendered before the conduct is time-barred under criminal law, the limitation periods ends not earlier than three years as from that criminal judgment (revised Art. 60 para. 2 CO). The current law does not provide for such an additional three-year limitation period.

      B. Unjust enrichment law

      In unjust enrichment law, the new relative limitation period amounts to three years as from the date on which the injured party knows about the claim (revised Art. 67 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

      The absolute limitation period is not affected by the revision and remains ten years after the date on which the claim arises (revised Art. 67 para. 1 CO).

      C. Contract law

      With regard to contractual claims, the ordinary limitation period remains ten years from the due date (Art. 127 CO). Furthermore, the shorter limitation period of five years from the due date applicable to (amongst others) claims for rent, interest on capital and other periodic payments, (most) claims out of employment relationships etc. remains unchanged too (Art. 128 CO).

      However, in cases of personal injury, the revised statute of limitations introduces a new relative limitation period of three years from the date on which the injured party became aware of the damage, as well as a new absolute limitation period of twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 128a CO). The current law does not provide for distinct relative and absolute limitation periods for contractual claims in cases of personal injury. Instead, the ordinary ten-year limitation period (Art. 127 CO) usually applied to such cases.

      D. Summary

      In summary, the most important elements of the revised statute of limitations are the longer (trebled) relative limitation periods in tort and unjust enrichment law (i.e., three years instead of one year) and the new special rules for cases of personal injury, which now benefit from a 20-year absolute limitation period.

      Transitional provisions / application of the revised statute of limitations to pre-existing claims

      The longer limitation periods under the revised CO apply to any claims that are not yet time-barred when the revision enters into force (i.e., on 1 January 2020; revised Art. 49 para. 1, Final Title of the Swiss Civil Code). In other words, the limitation periods of any claims that do not become time-barred until 31 December 2019 at the latest will be prolonged. This is of particular relevance with regard to claims based on tort and unjust enrichment; the short one-year relative limitation periods under the current law will be extended by another two years.

      In contrast, the current law remains applicable in case the revised statute of limitations provides for shorter limitation periods (revised Art. 49 para. 2, Final Title of the Swiss Civil Code). This concerns, in particular, contractual claims in cases of personal injury. The new three-year relative limitation period under the revised law might not apply to such claims, as the current statute of limitations does not provide for a relative limitation period at all.

      Further changes brought by the revision

      In addition to the changes of the limitation periods set out above, the revision of the statute of limitations contains numerous further modifications. Some of them are listed in the following:

      1. Limitation periods do not commence or are suspended in the event that a claim cannot be asserted for objective reasons before any court worldwide (revised Art. 134 para. 1 no. 6 CO). The current law provides for such non-commencement or suspension only if the claim cannot be brought before a Swiss court.
      2. Parties to a dispute may agree in writing that limitation periods shall be suspended during settlement discussions, mediation proceedings or other out-of-court settlement proceedings (revised Art. 134 para. 1 no. 8 CO).
      3. Once a limitation period has commenced to run, waivers of statute of limitation defenses are admissible, but must not exceed ten years (revised Art. 141 para. 1 CO). Any such waivers must be in writing (new Art. 141 para. 1bis CO).
      4. In general terms and conditions (“GTC”), statute of limitation defenses may be waived by the party who makes use of the GTCs only. In contrast, a waiver by the party on whom the GTCs are imposed (e.g., consumers) is ineffective (new Art. 141 para. 1bis CO).
      5. The limitation period for an actio pauliana under the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (“DEBA”) is extended to from currently two years to three years after service of a loss certificate, the opening of bankruptcy proceedings or the confirmation of a composition agreement with an assignment of assets (whichever is applicable; revised Art. 292 DEBA).

      Con la Direttiva 85/374/CEE del 25.07.1985, trasfusa nel DPR 224/1988, poi abrogato perché confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), sono state introdotte regole chiare sugli obblighi risarcitori in capo al produttore allorché un prodotto immesso sul mercato si riveli poi difettoso.

      Con la successiva Direttiva 2001/95/CE, anch’essa recepita internamente con il D.lgs 172/2004 e successivamente riversata nel  Codice del Consumo, la materia è stata ulteriormente regolamentata sotto il profilo della sicurezza generale dei prodotti.

      A livello europeo e nazionale, dunque, i doveri e gli eventuali obblighi risarcitori che derivano dalla distribuzione di un bene difettoso trovano un’organica disciplina in favore del consumatore.

      Sebbene i danni da prodotto interessino quotidianamente anche beni acquistati o utilizzati da operatori economici, società, professionisti, ecc., nei rapporti B2B una tale disciplina (organica) manca del tutto.

      Ciò non significa che il produttore sia immune dalle responsabilità nei riguardi di un professionista per avere distribuito, direttamente o tramite una rete di rivenditori, un prodotto difettoso.

      Caso pratico

      Un veicolo acquistato da un autotrasportatore, ormai fuori garanzia, prende fuoco mentre è in sosta (es. per un problema al motore) e l’incendio rende inservibile il mezzo per diverso tempo, con conseguenti perdite di commesse e altro; quali azioni può intraprendere l’autotrasportatore per il ristoro del danno subito e, soprattutto, contro chi deve agire?

      Si tratta di una fattispecie del tutto particolare ma non così infrequente: il danneggiato si trova nell’infelice condizione di non potere agire contro il venditore, vuoi per il tempo trascorso dalla compravendita del bene (es. è spirato il termine ex art. 1495 c.c.), vuoi perché è scaduta la garanzia, e l’unica opzione rimasta è quella di intentare causa contro il produttore del mezzo.

      Occorre perciò chiedersi se esistano principi o norme di legge che impongono al costruttore di veicoli di risarcire direttamente i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti in assenza di un obbligo contrattuale e quando il danneggiato non è un consumatore.

      Prima di tutto, per dottrina e giurisprudenza l’applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotto difettoso trova il suo limite nel soggetto che fa valere il diritto al risarcimento (i “considerando” della Direttiva 85/374/CEE parlano solo di consumatore).

      In più, le disposizioni a tutela del consumatore contemplano una precisa tipologia di danno che mal si adatta ai rapporti B2B: infatti, la definizione offerta da tutti i testi consumeristici si rifà ad eventi tragici quali la “… morte …” o le “… lesioni personali …” o a pregiudizi come la “… distruzione di una cosa diversa dal prodotto purché … normalmente destinato all’uso e consumo privato …e … per proprio uso o consumo privato …” (v. art. 9 Direttiva cit. – art. 123 Codice del Consumo), ipotesi tutte che solo un consumatore/persona fisica può lamentare, certamente non i soggetti che interagiscono per motivi commerciali e di business.

      A tal proposito la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il D.P.R. 224/88, e di riflesso il Codice del Consumo, non considera il c.d. «danno commerciale» prodottosi in capo all’operatore economico nell’esercizio del suo business, ma accorda tutela solo per i danni arrecati alla persona o ai beni del consumatore (Cass. Civ. Sez. III, 07.05.2013, n. 9254 in Danno e Resp., 2015, 11, 1005).

      Quanto detto porta ad escludere l’applicabilità del Codice del Consumo e delle disposizioni consumeristiche in generale nei rapporti tra non consumatori ovvero tra società, operatori economici e professionisti.

      Riprendendo il caso pratico iniziale, occorre dunque chiedersi quali iniziative rimangano all’impresa che ha subito la perdita del veicolo andato distrutto dall’incendio.

      La risposta viene per esclusione: non potendosi applicare le disposizioni del Codice del Consumo per i rilievi già esposti e ed escludendosi la garanzia riconosciuta sul bene compravenduto (nel caso prospettato la garanzia è già scaduta), al danneggiato non resta che agire in forza delle norme comuni in tema di responsabilità da illecito (art. 2043 c.c.), con tutte le conseguenze del caso e quindi tenendo a mente che:

      • Non ci si muove più nell’ambito della responsabilità oggettiva (anche se relativa) del produttore, così come sancita dalla Direttiva 85/374/CEE, ma sul terreno della responsabilità per colpa o dolo;
      • L’onere della prova appare più gravoso in quanto è necessario dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso causale danno/illecito e, soprattutto, l’elemento soggettivo della colpa o del dolo (TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XIX ed., Giuffrè, § 473, 869), mentre le disposizioni a tutela del consumatore impongono al danneggiato il solo onere di provare il difetto, il danno e a relazione causale tra difetto e danno, senza scomodare gli elementi soggettivi del dolo e della colpa ora citati;
      • Non si può fare affidamento sulla decadenza decennale del diritto al risarcimento (art. 11 Direttiva 85/374/CEE – art. 126 Codice del Consumo) ma occorre fare i conti con il più breve termine di prescrizione quinquennale dell’illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.);
      • Vi è l’astratta possibilità di scontrarsi con delle clausole di esonero della responsabilità, beninteso applicabili solo tra le parti e limitate a diritti disponibili in assenza di dolo o colpa grave (clausole impensabili in ambito consumeristico per espresso divieto ex art. 124 Codice del Consumo).

      Da apprezzare, di contro, che l’azione per fatto illecito può aspirare alla rifusione degli oneri di ripristino del veicolo stesso (es. costi di intervento, traino, ecc.), rimedio riparativo del tutto escluso dalle disposizioni del Codice del Consumo nell’ipotesi di danno da prodotto difettoso (v. art. 123 C.d.C. sopra cit.).

      Concludendo sul caso dell’incendio: in assenza della garanzia, l’autotrasportatore dovrà necessariamente agire appellandosi alla responsabilità extracontrattuale del produttore; una strada tutta in salita, non solo perché i Costruttori hanno buon gioco nel contrastare simili istanze risarcitorie pretendendo una rigorosa applicazione alle stringenti regole sull’onere della prova ma anche, e soprattutto, perché ribaltano spesso sull’utilizzatore le responsabilità per omessa o carente manutenzione del veicolo, con un uso sapiente e mirato del concorso di colpa del danneggiato ex artt. 2056 e 1227 c.c..

      L’assenza di una disciplina organica sul risarcimento del danno da prodotto difettoso nei rapporti B2B si manifesta in modo tangibile, soprattutto quando bisogna fare i conti con i danni da prodotto a garanzia scaduta; pochi in realtà sembrano avvertire il peso di questo vuoto normativo.

      La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita, predisposte unilateralmente dal venditore/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. Altrettanto usualmente, tra le condizioni generali di vendita è presente una clausola di scelta della legge applicabile al contratto, solitamente a favore della legge del luogo dove l’impresa ha sede.

      La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia C‑191/15 (VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016) ha precisato i requisiti di validità di una clausola di scelta di legge inserita nelle condizioni generali di un contratto B2C (“Business to Consumer”) stipulato online. La sentenza ha avuto un impatto molto rilevante nella redazione delle condizioni generali di vendita o servizio, perché la mancanza dei requisiti imposti dalla Corte di Giustizia Europea produce l’invalidità della clausola e la sua inapplicabilità in un’eventuale vertenza. È il caso, quindi, di ripercorrere la decisione della Corte di Giustizia.

      Il caso sottopostole riguardava un contratto stipulato proprio con questa modalità: Amazon EU – con sede in Lussemburgo – commercia con i suoi clienti austriaci attraverso il portale amazon.de e nelle condizioni generali di vendita aveva inserito la seguente clausola: «Si applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci».

      Su richiesta di un’associazione di consumatori, la Corte Suprema Austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di verificare se una simile clausola potesse essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13 a tutela dei consumatori nei contratti stipulati con un professionista: “Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

      La Corte ha, in primo luogo, osservato che il diritto europeo consente in linea di principio che un imprenditore inserisca nelle sue condizioni generali una clausola di scelta di legge, anche quando essa non sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore. A fronte di questa possibilità, il legislatore europeo (art. 6, par. 2, Regolamento Roma I) ha previsto un meccanismo di tutela per il consumatore, garantendogli in ogni caso il diritto a invocare le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, indipendentemente dalla legge individuata nella clausola. Il consumatore, quindi, anche se non previsto dalla clausola, potrà utilizzare le disposizioni inderogabili dello Stato nel quale ha la residenza abituale se più favorevoli di quelle previste dalla legge scelta nelle condizioni generali.

      La Corte Europea, però, ha anche considerato essenziale che il professionista informi il consumatore del suo diritto a invocare le disposizioni di legge imperative “interne”, per evitare che quest’ultimo – ignorando l’art. 6, par. 2 del Regolamento Roma I e facendo affidamento unicamente a quanto scritto nella clausola – sia dissuaso dall’agire in giudizio nei confronti dell’imprenditore.

      Questa situazione, infatti, andrebbe a creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, rendendo la clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

      Come dovrà quindi essere formulata una clausola di scelta di legge all’interno delle condizioni generali predisposte per un contratto B2C? La soluzione viene offerta dalla stessa Corte di Giustizia.

      La clausola di scelta della legge applicabile dovrà informare il consumatore che egli può beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge dello stato dove abitualmente risiede.

      Sarà, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello stato dove l’imprenditore/professionista ha sede.

      Questa sentenza offre lo spunto per una considerazione più generale: le aziende e i professionisti che operano nel mercato e-commerce, specialmente nel settore B2C, devono prestare particolare attenzione agli sviluppi non solo della normativa interna ed europea, ma anche delle normative e delle interpretazioni giurisprudenziali nei paesi i cui risiedono i potenziali consumatori dei prodotti o servizi venduti, sia che si tratti di vendite sui canali tradizionali, sia online, al fine di evitare di predisporre dei contratti che si rivelino poco efficaci o, ancor peggio, controproducenti.

      Tutte le considerazioni finora svolte non riguardano la competenza giurisdizionale e l’eventuale inserimento nel contratto di una clausola di scelta del foro competente, che nei contratti B2C è generalmente sconsigliabile. In ambito europeo, infatti, il Regolamento Bruxelles I bis accorda al consumatore una tutela molto forte, che gli dà quasi sempre la possibilità di proporre l’azione giudiziale nel luogo dove ha la sua residenza abituale (cd. Foro del consumatore), obbligando il professionista – indipendentemente da clausole con diverso contenuto – a fare lo stesso.

      If 2017 was the year of Initial Coin Offerings, 2018 was the year of Blockchain awareness and testing all over the world. From ICO focused guidelines and regulations respectively aimed to alarm and protect investors, we have seen the shift, especially in Europe, to distributed ledger technology (“DLT”) focused guidelines and regulations aimed at protecting citizens on one hand and promote DLT implementations on the other.

      Indeed, European Union Member States and the European Parliament started looking deeper into the technology by, for instance, calling for consultations with professionals in order to understand DLT’s potentials for real-world implementations and possible risks.

      In this article I am aiming to give a brief snapshot of firstly what are the most notable European initiatives and moves towards promoting Blockchain implementation and secondly current challenges faced by European law makers when dealing with the regulation of distributed ledger technologies.

      Europe

      Let’s start from the European Blockchain Partnership (“EBP”), a statement made by 25 EU Member States acknowledging the importance of distributed ledger technology for society, in particular when it comes to interoperability, cyber security and efficiency of digital public services. The Partnership is not only an acknowledgement, it is also a commitment from all signatory states to collaborate to build what they envision will be a distributed ledger infrastructure for the delivering of cross-border public services.

      Witness of the trust given to the technology is My Health My Data, a EU-backed project that uses DLT to enable patients to efficiently control their digitally recorded health data while securing it from the threat of data breaches. Benefits the EU saw in DLT on this specific project are safety, efficiency but most notably the opportunity that DLT offers data subject to have finally control over their own data, without the need for intermediaries.

      Another important initiative proving European interests in testing DLT technologies is the Horizon Prize on “Blockchains for Social Good”, a 5 million Euros worth challenge open to innovators and tech companies to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges.

      Moving forward, in December last year, I had the honor to be part of the “ Workshop on Blockchains & Smart Contracts Legal and Regulatory Framework” in Paris, an initiative supported by the EU Blockchain Observatory and Forum (“EUBOF”), a pilot project initiated by the European Parliament. Earlier last year other three workshops were held, the aim of each was to collect knowledge on specific topics from an audience of leading DLT legal and technical professionals. With the knowledge collected, the EUBOF followed up with reports of what was discussed during the workshop and suggest a way forward.

      Although not binding, these reports give a reasonably clear guideline to the industry on how existing laws at a European level apply to the technology, or at least should be interpreted, and highlight areas where new regulation is definitely needed. As an example let’s look at the Report on Blockchain & GDPR. If you missed it, the GDPR is the Regulation that protects Europeans personal data and it’s applicable to all companies globally, which are processing data from European citizens. The “right to erasure” embedded in the GDPR, doesn’t allow personal data to be stored on an immutable database, the data subject has to be able to erase data anytime when shared with a service provider and stored somewhere on a database. In the case of Blockchain, the consensus on personal data having to be stored off-chain is therefore unanimous. Storing personal data off-chain and leaving an hash to that data on-chain, is a viable solution if certain precautions are taken in order to avoid the risks of reversibility or linkability of such hash to the personal data stored off-chain, therefore making the hash on-chain personally identifiable information.

      However, not all European laws apply to Member States, therefore making it hard to give a EU-wide answer to most DLT compliance challenges in Europe. Member States freedom to legislate is indeed only limited/influenced by two main instruments, Regulations, which are automatically enforceable in each Member State and Directives binding Member States to legislate on specific topics according to a set of specific rules.

      Diverging national laws have a great effect on multiple aspects of innovative technologies. Let’s look for instance at the validity of “smart contracts”. When discussing the legal power of automatically enforceable digital contracts, the lack of a European wide legislation on contracts makes it impossible to find an answer applicable to all Member States. For instance, is “offer and acceptance” enough to constitute a contract? What is considered a valid “acceptance”? What is an “obligation”? “Can a digital asset be the object of a legally binding agreement”?

      If we try to give a EU-wide answer to the questions such as smart contract validity and enforceability it is apparently not possible since we will need to consider 28 different answers. I, therefore, believe that the future of innovation in Europe will highly depend on the unification of laws.

      An example of a unified law that has great benefits on innovation (including DLT) is the Electronic Identification and Trust Services (eIDAS) Regulation, which governs electronic identification including electronic signatures.

      The race to regulating DLT in Europe

      Let’s now look briefly at a couple of Member States legislations, specifically on Blockchain and cryptocurrencies last year.

      EU Member States have been quite creative I would say in regulating the new technology. Let’s start from Malta, which saw a surprising increase of important projects and companies, such as Binance, landing on the beautiful Mediterranean Island thanks to its favorable (or at least felt as such) legislations on DLT. The “Blockchain Island” passed three laws in early July to regulate and supervise Blockchain projects including ICOs, crypto exchanges and DLT, specifically: The Innovative Technology Arrangements and Services Act regulation that aims at recognizing different technology arrangements such as DAOs, smart contracts and in future probably AI machines; The Virtual Financial Assets Act for ICOs and crypto exchanges; The Malta Digital Innovation Authority establishing a new supervisory authority.

      Some think the Maltese legislation lacks a comprehensive framework, one that for instance, gives legal personality to Innovative Technology Arrangements. For this reason some are therefore accusing the Maltese lawmakers of rushing into an uncompleted regulatory framework in order to attract business to the island while others seem to positively welcome the laws as a good start for a European wide regulation on DLT and crypto assets.

      In December 2018, Malta also initiated a declaration that was then signed by other six Members States, calling for collaboration for the promotion and implementation of DLT on a European level.

      France was one of the signatories of such declaration, and it’s worth mentioning since the French Minister for the Economy and Finance approved in September a framework for regulating ICOs and therefore protecting investors’ rights, basically giving the AMF (French Authority for Financial Market) the empowerment to give licenses to companies wanting to raise funds through Initial Coin Offerings.

      Last but not least comes Switzerland which although it is not a EU Member State, it has great degree of influence on European and national legislators when it comes to progressive regulations. At the end of December, the Swiss Federal Council released a report on DLT and the law, making a clear statement that the existing Swiss law is sufficient to regulate most matters related to DLT and Blockchain, although some adjustments have to be made. So no new laws but few amendments here and there, which will allow the integration of the specific DLT applications with existing laws in order to ensure legal certainty on certain uncovered matters. Relevant areas of Swiss law that will be amended include the transfer of rights utilizing digital registers, Anti Money Laundering rules specifically for decentralized trading platforms and bankruptcy when that proceeding involves crypto assets.

      Conclusions

      To summarize, from the approach taken during the past year, it is apparent that there is great interest in Europe to understand the potentials and to soon test implementations of distributed ledger technology. Lawmakers have also an understanding that the technology is in an infant state, it might involve risks, therefore making it complex to set specific rules or to give final answers on the alignment of certain technology applications with existing European or national laws.

      To achieve European wide results, however, acknowledgments, guidelines and reports are not enough. The setting of standards for lawmakers applicable to all Member States or even unification of laws in crucial sectors influencing directly or indirectly new technologies, will be the only solution for any innovative technology to be adopted at a European level.

      The author of this post is Alessandro Mazzi.

      In questo post focalizziamo l’attenzione sull’approvazione online delle clausole vessatorie – spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio – alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l’adesione del consumatore/cliente al contratto mediante point and click.

      Le clausole vessatorie sono previste dall’art. 1341 del codice civile, che ne fornisce un elenco: “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Lo stesso articolo, per la loro validità, richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale le clausole non hanno effetto.

      Nel commercio elettronico la modalità tipica di conclusione dei contratti è quella del point and click, che consiste nello spuntare un box come approvazione delle condizioni contrattuali. Il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, come modificato in ultimo dalla L. 147/2013), all’art. 21 comma 1, la equipara a una mera espressione della volontà contrattuale, sufficiente per concludere validamente un contratto, ma non sufficiente per integrare il requisito della “specifica approvazione per iscritto”, richiesto per le clausole vessatorie.

      Al contrario, infatti, l’art. 21 comma 2 della stessa legge prevede che solo la firma digitale sia equiparata alla scrittura privata, e quindi possa costituire a tutti gli effetti una “approvazione per iscritto“.

      Appare chiaro, dunque, che si possono sottoscrivere online delle clausole vessatorie unicamente mediante l’apposizione di una firma digitale. La dottrina italiana è concorde con questa interpretazione, mentre le pronunce si contano sulle dita di una mano: la più recente è del Tribunale di Catanzaro (30 aprile 2012) e si è espressa in questo senso, stabilendo che “con riguardo alle clausole vessatorie on line, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale”.

      Alcuni si sono chiesti se il meccanismo di iscrizione/username/password (di cui ormai quasi tutti i siti di e-commerce sono dotati) possa essere equiparato alla firma digitale, ma pare si debba dare una risposta negativa al quesito. La Guida alla Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009, infatti, lo esclude indirettamente quando afferma che “la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici”, facendo rientrare il meccanismo di username/password tra le firme elettroniche generiche e non tra le firme digitali.

      Quante sono le firme digitali in Italia? Se fino a pochi anni fa era uno strumento riservato unicamente ad alcune tipologie di professionisti, negli ultimi anni è diventata un dispositivo sempre più diffuso, tant’è che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha quantificato in più di 20 milioni i certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia. Il dato è in costante e notevole crescita: basti pensare che dal 2014 ad oggi le firme digitali sono quadruplicate.

      In conclusione:

      • la sottoscrizione di un contratto e delle condizioni generali può avvenire mediante un semplice point and click;
      • al contrario, per la validità delle clausole vessatorie è richiesta la specifica approvazione con firma digitale o firma cartacea.

      In attesa di un intervento legislativo che ponga rimedio a questa situazione, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione dei contratti che dovranno essere approvati online: un soggetto che vende beni o fornisce servizi online e vuole inserire nel suo contratto delle clausole vessatorie dovrà predisporre un form che consenta al cliente di scegliere se concludere il contratto integralmente online (con firma digitale) o se stamparne una copia, sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo.

      Ciò premesso, data la continua evoluzione della materia e la complessità della stessa, è consigliabile affidarsi a un consulente esperto nella redazione delle condizioni generali di vendita o di servizio, per trovare il giusto equilibrio tra le necessità contrattuali, gli obblighi normativi ed evitare di ritrovarsi con un contratto poco efficace a causa della nullità di alcune clausole.

      Il tema, tra i giuristi e gli operatori del settore pubblicitario che si occupano di comunicazione commerciale, è assai noto.

      Esiste un principio cardine del diritto della comunicazione: qualunque forma di comunicazione commerciale deve essere riconoscibile come tale.

      Prima della diffusione della comunicazione digitale e con essa del proliferare del cosiddetto “Influencer Marketing”, il tema della riconoscibilità della comunicazione commerciale veniva affrontato, per lo più, quando si trattava di valutare se un contenuto pubblicitario fosse chiaramente distinguibile da un contenuto giornalistico o informativo (si tratta dell’annosa questione della pubblicità redazionale).

      Per un breve periodo si discuteva anche della cosiddetta pubblicità subliminale, poi caduta nel dimenticatoio.
      Oggi il tema con il quale ci si confronta/scontra ogni giorno è quello della necessità di evidenziare al consumatore se l’apprezzamento che  un personaggio noto (un “Influencer”, appunto) dimostra di avere per un prodotto o un servizio sia genuino o tale non sia.

      Non può considerarsi spontaneo quando un soggetto riceve un compenso per indossare un capo di moda, per usare uno smartphone, o anche semplicemente riceve in omaggio i prodotti che pubblicizza o altri aventi valore economico.

      È chiaro ed è dimostrato che faccia maggiore presa sul pubblico la scelta spontanea di un proprio “idolo” piuttosto che una tradizionale forma di pubblicità.

      Di qui l’abuso di forme di pubblicità occulta sul canale meno facilmente monitorare: il web appunto.
      Quali misure adottare per fare chiaramente capire ai consumatori se un post è oggetto di un contratto o no?

      La risposta sarebbe semplicissima.

      Sarebbe sufficiente prevedere che il post a pagamento contenga, in caratteri ben visibili, termini quali “Pubblicità”, “Sponsorizzato da”, “Annuncio commerciale” o avvisi simili.

      In Italia, in assenza di una normativa  che regolamenti specificamente la materia, si sono espressi sul punto sia l’Istituto della Pubblicità che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

      Nella digital chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si legge: “Celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social media e sui siti di content sharing devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: Pubblicità/Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by…brand” o “Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand” o “in collaborazione con  …brand” o “in partnership with …brande/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture:“#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand” o “#ad”unitamente a “#brand”.

      L’AGCM, in un comunicato stampa del 2017, ha previsto l’uso delle seguenti indicazioni da collocare in calce al post unitamente ad altri #, quali “#pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento”, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, “#prodottofornitoda”; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

      Scorrendo le pagine Instagram di Influencer più o meno noti, ci si accorge, però, che pochissimi sono coloro che fanno uso delle indicazioni consigliate dalle autorità.

      E quando capita si rinvengono sperduti #ad, sulla cui efficacia (in Italia dove termini quali “advertising” “Adv” e a maggior ragione “ad”  non sono decifrabili dal consumatore medio) è lecito nutrire forte perplessità.

      Sino ad oggi l’AGCM è intervenuta inviando lettere di moral suasion a Influencer e ad aziende e non sono ancora stati emessi provvedimenti autodisciplinati, amministrativi o statuali.

      La stessa situazione di incertezza è probabilmente riscontrabile in altri paesi (potete trovare al seguente link un articolo di Legalmondo su questo tema in Germania: https://www.legalmondo.com/2017/11/germany-product-placement-influencer-marketing/ ), con la conseguenza che le aziende che operano a livello globale si muovono in un contesto non chiaro, in cui è difficile identificare quali sono le condotte corrette, quelle sanzionabili dalle varie autorità competenti e quali siano i rischi derivanti da comportamenti ritenuti illegittimi.

      Ho quindi deciso di scrivere questo contributo al fine di raccogliere lo stato dell’arte in Italia e in altri paesi del mondo, con l’obiettivo di mappare la disciplina vigente, i provvedimenti/decisioni emessi dalle Autorità competenti, i trend a livello internazionale e le best practice che le aziende che operano a livello globale possono adottare.

      Siccome sono una delle socie fondatrici del progetto Digital Adv Lab – un osservatorio interdisciplinare che studia i risvolti legali delle iniziative di marketing e comunicazione digitale –, invito tutti i lettori coinvolti nelle tematiche del presente post ad inserire un commento e/o contattarmi: vi ricontatterò io per condividere le modalità di collaborazione sul progetto.

      L’autore di questo articolo è Elena Carpani.

      Poland – IP and Copyright clauses you need to get right in your contract

      25 Gennaio 2018

      • Polonia
      • Contratti
      • Information Technology
      • Proprietà industriale e intellettuale

      Il Codice di commercio francese sanziona il recesso senza sufficiente preavviso (c.d. “improvviso”) – correttamente dato in forma scritta (articolo 442-1.II) – da un contratto o di un rapporto commerciale di fatto. Nel corso degli ultimi vent’anni, questa è stata la base giuridica maggiormente utilizzata per le azioni di risarcimento (quantificato finanche in 24 mesi di margine lordo, più altri danni accessori) a seguito della terminazione (totale o anche solo parziale) di un contratto o di un rapporto commerciale di durata.

      Pertanto, un imprenditore straniero quando stipula un contratto con una società francese dovrebbe innanzitutto cercare di evitare che al proprio rapporto venga applicata questa regola (parte I) e, nel caso in cui ciò fosse inevitabile, dovrebbe, quantomeno, comprenderne e controllarne l’attuazione (parte II).

      In breve

      Come può una società straniera evitare la normativa sulla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” prevista dalla legge francese?

      Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

      • stipulare al più presto un accordo (quadro) scritto con i loro fornitori o clienti francesi, anche per i casi di rapporti molto semplici;
      • stipulare una clausola a favore di un tribunale o arbitrato straniero sottoponendo il rapporto al diritto straniero, dato che – in mancanza di scelta – si applicherebbe la normativa francese in materia.

      Come può una società straniera gestire il rischio legato alla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” stabilito dalla legge francese?

      Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

      • sapere che questa normativa si applica a quasi tutti i tipi di relazioni o contratti commerciali, scritti o non scritti, a tempo determinato o indeterminato;
      • verificare se il rapporto/contratto è sufficientemente lungo, regolare e significativo e se la controparte può nutrire una legittima aspettativa che questo rapporto/contratto continui;
      • dare preavviso scritto in caso di recesso o non rinnovo (o anche di una modifica sostanziale), con un margine che tenga conto principalmente della durata del rapporto, indipendentemente dal margine di preavviso previsto nel contratto;
      • invocare, con cautela, forza maggiore e grave negligenza della controparte, per evitare che si verifichi un caso di “recesso improvviso”
      • anticipare, in caso di insufficiente preavviso, un risarcimento che è il prodotto del margine lordo medio mensile parametrato sul tempo del preavviso non dato.

      Come evitare l’applicazione della normativa francese sulla recesso “improvviso”?

      In ambito internazionale, una società straniera deve sapere se il proprio rapporto sarà soggetto o meno al diritto francese e se un’eventuale controversia si svolgerà dinanzi a un tribunale francese o meno.

      Recesso “improvviso” da un contratto scritto o da un rapporto di fatto

      Ai sensi del Regolamento Roma I (CE n. 593/2008, 17 giugno 2008), in materia di legge applicabile ai contratti:

      • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – la clausola di scelta di legge sarà valida e rispettata dai giudici francesi (fatte salve le norme di applicazione necessaria, come si vedrà in seguito), a condizione che la scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso (art. 3).
      • In caso di mancata scelta delle parti – è molto probabile che sarà dichiarata applicabile la legge francese, in quanto potrebbe essere la normativa del paese in cui ha sede il distributore/franchisee o la legge del paese in cui la parte che deve fornire i servizi previsti da contratto ha il suo domicilio.

      Recesso “improvviso” da un rapporto contrattuale di fatto

      In caso di rapporti non formalizzati (il classico esempio è quello del rivenditore che acquista regolarmente i prodotti medianti ordini di acquisto al produttore), i giudici francesi qualificheranno il recesso improvviso come illecito civile e faranno riferimento al Regolamento Roma II (n. 864/2007, 11 luglio 2007) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

      • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – se redatta adeguatamente, il giudice francese applicherà la clausola, a condizione che includa espressamente i casi di illecito civile.
      • In caso di mancata scelta delle parti della legge applicabile la legge francese sarà probabilmente dichiarata applicabile in quanto potrebbe essere la legge del paese in cui si verifica il danno (indipendentemente dal luogo del fatto che ha causato il danno o da quello in cui si verificano le conseguenze indirette), che è il luogo della sede principale in cui il soggetto francese subisce le conseguenze della risoluzione.

      Recesso “improvviso”: è una norma di applicazione necessaria?

      La posizione dei tribunali francesi è piuttosto vaga sul punto. In estrema sintesi: il Tribunale commerciale di Parigi ritiene che non sia di applicazione necessaria; al contrario la Corte d’appello di Parigi (unica corte d’appello francese competente in materia) la qualifica come tale… E la Corte Suprema? Tace sulla questione.

      Nonostante la mancanza di un rigoroso ragionamento e giustificazione alla luce dell’articolo 9.1 del Regolamento Roma I (o Roma II), è chiaro che esiste una volontà della Corte d’appello di Parigi di classificare giuridicamente la “risoluzione improvvisa” come norma di applicazione necessaria. Di conseguenza, se una causa per recesso “improvviso” viene portata dinanzi ad un tribunale francese, vi è un grande rischio che quest’ultimo escluda il diritto straniero applicabile e lo sostituisca con il regime risultante dal code civil.

      Pertanto, se una società straniera vuole essere sicura che la disciplina sul recesso “improvviso” non si applichi, non solo dovrà scegliere una legge straniera applicabile, ma anche un foro (tribunale o arbitrato).

      Come evitare la giurisdizione francese?

      Recesso “improvviso” e contraente intracomunitario

      La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Granarolo, 14 luglio 2016, N°C196/15) ha creato una distinzione tra richieste di risarcimento derivanti da:

      • contratto scritto o rapporto contrattuale di fatto (l’esistenza di una siffatta relazione tacita non può essere presunta, ma – al contrario – deve essere dimostrata che ne ha interesse, basandosi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali: l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede, la regolarità delle transazioni, eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, l’esclusività, le condizioni di consegna o di pagamento, il patto di non-concorrenza, ecc.) – tale richiesta ha una natura contrattuale secondo le norme sul conflitto di giurisdizione ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis;
      • rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto (è il classico caso degli ordini effettuati occasionalmente tra due stesse parti commerciali) – tale richiesta ha natura di illecito civile ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis.

      (a) Chi è il giudice competente in caso di contratto scritto o di fatto?

      • La clausola di giurisdizione a favore di un tribunale straniero sarà applicata dai tribunali francesi, anche se si tratta di una clausola asimmetrica (Cour de cassation, 7 ottobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
      • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro competente, i tribunali francesi saranno probabilmente competenti se l’attore francese che agisce in giudizio è il fornitore del servizio, come il distributore, l’agente, ecc. (cfr. causa CGCE Corman Collins, 19 12 13, C-9/12, e articolo 7.1.b.2 della regolamento rifuso Bruxelles I).

      (b) Chi è il giudice in caso di rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto?

      • Si ritiene che i tribunali francesi possano continuare ad applicare una clausola di competenza giurisdizionale in caso di illecito civile, in particolare quando comprende espressamente il contenzioso per illecito civile (Cour de Cassation, 1° C. Civ., 18 gennaio 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
      • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro, i tribunali francesi saranno competenti in qualità di giudici del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (art. 7.3 reg. Bruxelles I bis), che è il luogo in cui il recesso ha effetto….cioè in Francia, se la parte lesa è francese.

      Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” e contraente extracomunitario

      La soluzione di Granarolo non si applica ipso facto se la parte lesa francese presenta una richiesta di risarcimento ai tribunali francesi, però i giudici francesi potrebbero seguire il medesimo ragionamento e continuare a mantenere solo la competenza in caso di illecito civile in base al luogo in cui si verifica l’evento dannoso. La clausola di giurisdizione può tuttavia essere riconosciuta in Francia anche per le richieste di risarcimento che abbiano come base un illecito civile.

      Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” ed arbitrato

      Una clausola compromissoria è probabilmente la soluzione più sicura per evitare la giurisdizione dei tribunali francesi, designando una sede del tribunale arbitrale al di fuori della Francia. Secondo il principio di competenza-competenza (“competence-competence”) degli arbitri, i tribunali francesi si dichiarano incompetenti, a meno che la clausola arbitrale non sia manifestamente nulla o manifestamente inapplicabile, indipendentemente dal contesto del contratto o dell’illecito (si veda, in particolare, la Corte d’appello di Parigi, 5 settembre 2019, n°17/03703).

      Conclusione: Le società straniere non devono lasciare aperte le questioni di giurisdizione e di diritto applicabile. Devono, anzi,  negoziare un “porto sicuro”, altrimenti i tribunali francesi potranno riconoscere un risarcimento danni alla parte lesa francese. Qui di seguito ora vedremo cosa comporta l’applicazione della normativa sul recesso “improvviso”.

      Come gestire il regime sul recesso “improvviso”?

      È importante osservare preliminarmente che non vi è una responsabilità automatica in caso di recesso da un contratto di durata, ma questa si ha unicamente quando viene dato un preavviso troppo breve.

      Il presupposto per il recesso “improvviso”: un rapporto commerciale consolidato

      Questo regime giuridico si applica a tutti i contratti con una durata “consolidata”, ad eccezione di quelli la cui disciplina normativa detta già la durata di preavviso in caso di recesso, come accade nei contratti di agenzia commerciale o nei contratti di trasporto di merci su strada in subappalto.

      In primo luogo, allora, la parte che invoca il risarcimento dei danni deve dimostrare l’esistenza di un rapporto: o sulla base di un contratto scritto; o sulla base di comportamenti concludenti e costanti delle parti, come possono esserlo una successione di contratti tacitamente rinnovati o un regolare flusso di affari, concretizzato da ordini multipli.

      In secondo luogo, questo rapporto deve avere un carattere consolidato. Non esiste una definizione giuridica, tuttavia, il concetto è stata definita anno dopo anno dalla giurisprudenza che ha stabilito un criterio oggettivo e uno soggettivo.

      (a) Il criterio oggettivo per avere un rapporto consolidato richiede l’esistenza di una relazione sufficientemente lunga, regolare e significativa tra le parti. La durata del rapporto è il parametro più importante, ma la relazione deve anche essere regolare – cioè senza interruzioni rilevanti o troppo frequenti – e il rapporto deve essere significativo, consistendo cioè in un flusso di affari ingente tra le parti.

      (b) Il criterio soggettivo richiede che la parte lesa potesse nutrire una legittima aspettativa della continuazione del rapporto, legittima aspettativa basata su elementi di fatto, come le richieste di investimento, i budget per diversi anni, ecc.

      Anticipare una richiesta di risarcimento danni per recesso “improvviso” 

      (a) La risoluzione può essere totale o parziale

      Se la rottura totale si concretizza con l’interruzione completa dei rapporti, la situazione più complicata da affrontare è la c.d. rottura parziale, che si deduce da una modifica di alcuni elementi che in parte influisce sul rapporto ma non lo azzera (es.: un aumento o una diminuzione del prezzo, una modifica dei termini di pagamento o di consegna).

      (b) Il recesso – dato in forma scritta – deve prevedere un preavviso ragionevole

      La comunicazione di recesso deve innanzitutto essere data per iscritto: l’assenza di una comunicazione scritta costituisce già di per sé una violazione. La comunicazione deve contenere chiaramente la volontà di una parte di interrompere il rapporto, in tutto o in parte, pertanto non sarà sufficiente una semplice lettera di contestazione. Durante il periodo di preavviso, le parti devono rispettare pienamente tutti gli obblighi contrattuali.

      La durata del preavviso non era definita dalla legge francese (fino all’ordinanza del 2019 che si vedrà di seguito), ma la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri.

      Il più importante di questi è la durata del rapporto, ma i giudici tengono conto anche della quota di fatturato della parte lesa, dell’esistenza o meno di un’esclusività territoriale, della natura dei prodotti e del settore di attività, dell’importanza degli investimenti effettuati dalla parte lesa, e, infine, dello stato di dipendenza economica.

      La durata del preavviso, allora, viene effettuata caso per caso, ed è estremamente variabile. È molto difficile, quindi, dare una regola aurea per la sua quantificazione, anche se possiamo dire che il preavviso da dare potrebbe essere, approssimativamente, di un mese per ogni anno di relazione, da modulare verso l’alto o verso il basso a seconda degli altri criteri del rapporto. L’ordinanza del 24 aprile 2019 ha limitato a 18 mesi il termine massimo di preavviso ragionevolmente dovuto ai sensi dell’articolo L 442-1.II. Tuttavia, questo termine massimo non aiuterà a risolvere la gran parte dei contenziosi, poiché solo rapporti di eccezionale longevità o particolarmente sensibili, avrebbero potuto portare a stabilire un preavviso superiore a 18 mesi.

      I giudici non sono vincolati dai preavvisi contrattualmente previsti. Ma se l’autore della violazione ha infranto anche i termini e le condizioni di risoluzione previsti dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento dei danni sia sulla base del fatto illecito della cessazione improvvisa, sia sulla base della violazione di un obbligo contrattuale.

      Casi in cui è esclusa la disciplina sul recesso “improvviso”

      Sono previsti due casi, anche se la giurisprudenza ne sta individuando altri.

      (a) Le due eccezioni giuridiche sono la forza maggiore (molto rara) e la colpa della parte lesa dalla risoluzione. Con riguardo a quest’ultimo, la giurisprudenza ha aggiunto che deve trattarsi di una grave violazione (“faute grave”) di un impegno contrattuale o di una disposizione di legge (come il mancato rispetto di un’esclusiva, un divieto di concorrenza, un obbligo di riservatezza o di cambio di controllo, o il mancato pagamento di importi dovuti contrattualmente).

      I giudici non si considerano, ovviamente, vincolati da una clausola risolutiva che definisca ciò che costituisce una colpa grave. In ogni caso, la parte che risolve il contratto per colpa grave deve notificarlo chiaramente nella sua lettera di risoluzione. Soprattutto, una colpa grave comporta una mancanza di preavviso, pertanto, se la parte che pone fine al contratto lamenta una colpa grave ma concede il preavviso, qualunque esso sia, i giudici possono concludere che il fatto da cui scaturisce la colpa non è stato sufficientemente grave.

      (b) Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha aggiunto altri casi di esonero dalla responsabilità. Ciò avviene quando la rottura è la conseguenza di una causa esterna all’autore della stessa, come la crisi economica, la perdita dei propri clienti o fornitori, a monte o a valle.

      I giudici hanno inoltre escluso la “risoluzione improvvisa” nell’ipotesi di fine del primo periodo di un contratto a tempo determinato, qualunque sia la sua durata: il primo rinnovo di un contratto, costituisce un evento prevedibile per la parte lesa dalla rottura, che esclude, quindi, la nozione stessa di brutalità; ma una volta che il contratto è stato rinnovato almeno una volta, i giudici possono successivamente caratterizzare la legittima convinzione della controparte in un nuovo tacito rinnovo.

      Il risarcimento dei danni

      I giudici si limitano a compensare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi a causa dell’abuso del diritto ma non compensano, almeno nell’ambito dell’articolo L442 -1.II, le conseguenze della violazione stessa.

      La regola di base è molto semplice: si determina il termine di preavviso che si sarebbe dovuto dare, si sottrae il preavviso concesso e si moltiplica: o per il margine lordo medio mensile della parte lesa in costanza di rapporto; oppure, più spesso, per il margine sui costi variabili, esclusi i costi che scompaiono con l’inadempimento del contratto/relazione. L’onere probatorio spetta all’attore che agisce per il risarcimento dei danni, che deve fornire le prove contabili complete, in particolare per identificare i tassi di margine. In generale, il periodo utilizzato per individuare il margine medio sono gli ultimi 24 o 36 mesi.

      Il risarcimento calcolato sul margine medio è, in generale, al netto di qualsiasi altro risarcimento. Tuttavia, la parte lesa può dimostrare di aver subito danni ulteriori in conseguenza della brutalità della rottura, come i licenziamenti direttamente causati dalla stessa o il deprezzamento degli investimenti recentemente fatti.

      Alcuni consigli pratici

      Anche se il regime giuridico è ancora ambiguo e la giurisprudenza estremamente frammentata, e pertanto non si riesce ad individuare delle linee guida ben definite, ecco alcuni consigli pratici per quando una società prevede di risolvere un rapporto/contratto:

      • nel caso di un contratto a tempo determinato rinnovabile tacitamente, la notifica del mancato rinnovo deve essere anticipata con largo anticipo rispetto all’inizio del preavviso contrattuale per evitare di trovarsi in una situazione in cui è necessario scegliere tra non rinnovare il contratto con un preavviso non sufficiente o accettare il rinnovo del contratto per una nuova durata;
      • i team commerciali devono essere avvertiti del rischio di una risoluzione parziale improvvisa quando modificano in modo troppo radicale le condizioni di esecuzione di un rapporto commerciale / contratto;
      • in alcuni casi, può essere utile inviare un avviso prima della notifica di risoluzione con una “proposta di preavviso” per cercare di dare validità allo stesso insieme alla controparte;
      • può anche essere utile, in alcuni rapporti, notificare la fine del rapporto con tempi di preavviso diversi a seconda della natura delle linee di prodotto;
      • infine, il modo migliore è quello di concordare un protocollo di fine rapporto, fissando la il margine di preavviso, nonché, se necessario, il progressivo declino degli ordini, il tutto nell’ambito di un accordo transattivo che rinunci definitivamente a qualsiasi pretesa, anche di “risoluzione improvvisa”.

      La disciplina sul recesso improvviso dev’essere presa in considerazione nella fase finale di tutti i rapporti di durata: le modalità di risoluzione del contratto (o del rapporto di fatto) devono essere attentamente pianificate con l’aiuto di un legale specializzato in materia, al fine di gestire il rischio di causare danni alla controparte e di essere citati in giudizio per il risarcimento del danno.

      QUICK SUMMARY: Contract negotiations do not take place in a legal vacuum. A party who negotiates contrary to the principle of good faith and then breaks off negotiations may become liable to the other party. However, the requirements for such liability are high and the enforcement of damage claims is cumbersome. At the end of the post I will share some practical tips for contract negotiations in Switzerland.

      Under Swiss law, the principle of freedom of contract is of fundamental importance. It follows from the freedom of contract that, in principle, everyone is free to enter into contract negotiations and to terminate them again without incurring any liability. A termination of contract negotiations does not have to be justified either.

      However, the freedom of contract is limited by the obligation to act in good faith (cf. article 2 para. 1 of the Swiss Civil Code), which is of equal fundamental importance. From the moment when parties enter into contract negotiations, they are in a special legal relationship with each other. That pre-contractual relationship involves certain reciprocal obligations. In particular, the parties must negotiate in a serious manner and in accordance with their actual intentions.

      Negotiating parties must not stir up the hope of the other party, contrary to their actual intentions, that a contract will actually be concluded. Put differently, a party’s willingness to conclude a contract must not be expressed more strongly than it actually is. If a party realizes that the other party wrongly beliefs that a contract would certainly be concluded, such illusion should be dispelled in due course.

      A negotiating party that terminates contract negotiations in violation of these principles, whether maliciously or negligently, may become liable to the other party based on the culpa in contrahendo doctrine. However, such liability exists in exceptional cases only.

      • The fact that contract negotiations took a long time is not sufficient for incurring such liability. The duration of negotiations is, in itself, not decisive.
      • It is not possible to derive liability from pre-existing contractual relationships between the negotiation parties, as for example in cases where parties negotiate a “mere” prolongation of an existing agreement. The decisive factor is not whether parties were already contractually bound before, but only whether the party that terminated the contract negotiations made the other party believe that a new agreement would certainly be concluded.
      • It is not decisive whether the party who terminates contract negotiations knows that the other party has already made costly investments in view of the prospective contract. In principle, anyone who makes investments already prior to the actual conclusion of a contract does so at its own risk. Even where a party to contract negotiations knows that the other party has already made (substantial) investments in the prospective agreement, a termination of the contract negotiations will, in itself, not be considered as an act of bad faith.

      What does a liability for breaking off negotiations include?

      If a party violates the aforementioned pre-contractual obligations, the other party may be entitled to compensation for the so-called negative interest. This means that the other party must be put in the position it would have been if the negotiations had not taken place. Damages may include, e.g., expenses in connection with the negotiation of the contract (travel costs, legal fees etc.), but also a loss of income in cases where a party was not able to do business with third parties because of the contract negotiations. However, the other party has no right to be treated as if the contract had been concluded (so-called positive interest).

      Having said that, it must be kept in mind that the requirements set by Swiss court for the substantiation of damages are rather high, so that the enforcement of a liability for breaking off negotiations will often be a cumbersome process. Therefore pursuing damage claims with relatively low amounts in dispute might often require a disproportionate effort.

      Practical tips – Do’s and don’ts when negotiating contracts

      • Do not overstate your willingness to conclude a contract. Be frank with your counterparty. Make it clear from the beginning of the negotiations what clauses are important to you.
      • Do not tell the other party that you are willing to sign a contract, if you still have doubts or you are even unwilling to do so. Confirm that you will sign only if you are convinced to do so.
      • Do not allow someone else (e.g., a representative, employee, branch office etc.) to negotiate on your behalf if you are not willing to enter into an agreement anyway. Keep an eye on how the negotiations are going on and intervene if necessary.
      • Do not make costly investments before a legally binding agreement is concluded. If, for time or other reasons, such investments are necessary already before the conclusion of an agreement, insist on the conclusion of an interim contract governing such investments for the event that the envisaged agreement is not concluded finally.

      In 2020, an important revision of the Swiss statute of limitations enters into force. The new law provides for longer limitation periods in cases of personal injury and extends the relative limitation periods in tort and unjust enrichment law from one to three years.

      Background of the revision

      In June 2018, the Swiss parliament adopted an amendment to the Swiss Code of Obligations (“CO”) pertaining to a revision of the statute of limitations. In November 2018, the Swiss government decided that the revised statute of limitations shall enter into force on 1 January 2020.

      The revision was significantly influenced by asbestos cases. Under the current law, damage claims of asbestos victims were time-barred in some cases even before asbestos-related diseases could be diagnosed. In March 2014, the European Court of Human Rights held in Howald Moor and others v. Switzerland that the Swiss statute of limitations amounts in such cases to a violation of article 6 paragraph 1 of the European Convention on Human Rights (right of access to a court).

      Having said that, the revision does not only concern cases of personal injury, but also includes numerous other important changes as described in the following.

      Key changes regarding limitation periods

      A. Tort law

      In tort law, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable (revised Art. 60 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

      With the exception of cases of personal injury, the absolute limitation period remains ten years as from the date when the conduct that caused the damages occurred or ended (revised Art. 60 para. 1 CO).

      In cases of personal injury, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable. Currently the relative limitation period amounts to one year only.

      The new absolute limitation period in cases of personal injury amounts to twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 60 para. 1bis CO). Under the current law, there was no special absolute limitation period for cases of personal injury, so that the ordinary 10-year period applied (Art. 60 para. 1 CO).

      If conduct, which gives rise to liability under tort law, is also punishable under criminal law, the (longer) limitation period under criminal law remains applicable (cf. Art. 97 of the Swiss Criminal Code). However, where a first-instance criminal judgment is rendered before the conduct is time-barred under criminal law, the limitation periods ends not earlier than three years as from that criminal judgment (revised Art. 60 para. 2 CO). The current law does not provide for such an additional three-year limitation period.

      B. Unjust enrichment law

      In unjust enrichment law, the new relative limitation period amounts to three years as from the date on which the injured party knows about the claim (revised Art. 67 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

      The absolute limitation period is not affected by the revision and remains ten years after the date on which the claim arises (revised Art. 67 para. 1 CO).

      C. Contract law

      With regard to contractual claims, the ordinary limitation period remains ten years from the due date (Art. 127 CO). Furthermore, the shorter limitation period of five years from the due date applicable to (amongst others) claims for rent, interest on capital and other periodic payments, (most) claims out of employment relationships etc. remains unchanged too (Art. 128 CO).

      However, in cases of personal injury, the revised statute of limitations introduces a new relative limitation period of three years from the date on which the injured party became aware of the damage, as well as a new absolute limitation period of twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 128a CO). The current law does not provide for distinct relative and absolute limitation periods for contractual claims in cases of personal injury. Instead, the ordinary ten-year limitation period (Art. 127 CO) usually applied to such cases.

      D. Summary

      In summary, the most important elements of the revised statute of limitations are the longer (trebled) relative limitation periods in tort and unjust enrichment law (i.e., three years instead of one year) and the new special rules for cases of personal injury, which now benefit from a 20-year absolute limitation period.

      Transitional provisions / application of the revised statute of limitations to pre-existing claims

      The longer limitation periods under the revised CO apply to any claims that are not yet time-barred when the revision enters into force (i.e., on 1 January 2020; revised Art. 49 para. 1, Final Title of the Swiss Civil Code). In other words, the limitation periods of any claims that do not become time-barred until 31 December 2019 at the latest will be prolonged. This is of particular relevance with regard to claims based on tort and unjust enrichment; the short one-year relative limitation periods under the current law will be extended by another two years.

      In contrast, the current law remains applicable in case the revised statute of limitations provides for shorter limitation periods (revised Art. 49 para. 2, Final Title of the Swiss Civil Code). This concerns, in particular, contractual claims in cases of personal injury. The new three-year relative limitation period under the revised law might not apply to such claims, as the current statute of limitations does not provide for a relative limitation period at all.

      Further changes brought by the revision

      In addition to the changes of the limitation periods set out above, the revision of the statute of limitations contains numerous further modifications. Some of them are listed in the following:

      1. Limitation periods do not commence or are suspended in the event that a claim cannot be asserted for objective reasons before any court worldwide (revised Art. 134 para. 1 no. 6 CO). The current law provides for such non-commencement or suspension only if the claim cannot be brought before a Swiss court.
      2. Parties to a dispute may agree in writing that limitation periods shall be suspended during settlement discussions, mediation proceedings or other out-of-court settlement proceedings (revised Art. 134 para. 1 no. 8 CO).
      3. Once a limitation period has commenced to run, waivers of statute of limitation defenses are admissible, but must not exceed ten years (revised Art. 141 para. 1 CO). Any such waivers must be in writing (new Art. 141 para. 1bis CO).
      4. In general terms and conditions (“GTC”), statute of limitation defenses may be waived by the party who makes use of the GTCs only. In contrast, a waiver by the party on whom the GTCs are imposed (e.g., consumers) is ineffective (new Art. 141 para. 1bis CO).
      5. The limitation period for an actio pauliana under the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (“DEBA”) is extended to from currently two years to three years after service of a loss certificate, the opening of bankruptcy proceedings or the confirmation of a composition agreement with an assignment of assets (whichever is applicable; revised Art. 292 DEBA).

      Con la Direttiva 85/374/CEE del 25.07.1985, trasfusa nel DPR 224/1988, poi abrogato perché confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), sono state introdotte regole chiare sugli obblighi risarcitori in capo al produttore allorché un prodotto immesso sul mercato si riveli poi difettoso.

      Con la successiva Direttiva 2001/95/CE, anch’essa recepita internamente con il D.lgs 172/2004 e successivamente riversata nel  Codice del Consumo, la materia è stata ulteriormente regolamentata sotto il profilo della sicurezza generale dei prodotti.

      A livello europeo e nazionale, dunque, i doveri e gli eventuali obblighi risarcitori che derivano dalla distribuzione di un bene difettoso trovano un’organica disciplina in favore del consumatore.

      Sebbene i danni da prodotto interessino quotidianamente anche beni acquistati o utilizzati da operatori economici, società, professionisti, ecc., nei rapporti B2B una tale disciplina (organica) manca del tutto.

      Ciò non significa che il produttore sia immune dalle responsabilità nei riguardi di un professionista per avere distribuito, direttamente o tramite una rete di rivenditori, un prodotto difettoso.

      Caso pratico

      Un veicolo acquistato da un autotrasportatore, ormai fuori garanzia, prende fuoco mentre è in sosta (es. per un problema al motore) e l’incendio rende inservibile il mezzo per diverso tempo, con conseguenti perdite di commesse e altro; quali azioni può intraprendere l’autotrasportatore per il ristoro del danno subito e, soprattutto, contro chi deve agire?

      Si tratta di una fattispecie del tutto particolare ma non così infrequente: il danneggiato si trova nell’infelice condizione di non potere agire contro il venditore, vuoi per il tempo trascorso dalla compravendita del bene (es. è spirato il termine ex art. 1495 c.c.), vuoi perché è scaduta la garanzia, e l’unica opzione rimasta è quella di intentare causa contro il produttore del mezzo.

      Occorre perciò chiedersi se esistano principi o norme di legge che impongono al costruttore di veicoli di risarcire direttamente i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti in assenza di un obbligo contrattuale e quando il danneggiato non è un consumatore.

      Prima di tutto, per dottrina e giurisprudenza l’applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotto difettoso trova il suo limite nel soggetto che fa valere il diritto al risarcimento (i “considerando” della Direttiva 85/374/CEE parlano solo di consumatore).

      In più, le disposizioni a tutela del consumatore contemplano una precisa tipologia di danno che mal si adatta ai rapporti B2B: infatti, la definizione offerta da tutti i testi consumeristici si rifà ad eventi tragici quali la “… morte …” o le “… lesioni personali …” o a pregiudizi come la “… distruzione di una cosa diversa dal prodotto purché … normalmente destinato all’uso e consumo privato …e … per proprio uso o consumo privato …” (v. art. 9 Direttiva cit. – art. 123 Codice del Consumo), ipotesi tutte che solo un consumatore/persona fisica può lamentare, certamente non i soggetti che interagiscono per motivi commerciali e di business.

      A tal proposito la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il D.P.R. 224/88, e di riflesso il Codice del Consumo, non considera il c.d. «danno commerciale» prodottosi in capo all’operatore economico nell’esercizio del suo business, ma accorda tutela solo per i danni arrecati alla persona o ai beni del consumatore (Cass. Civ. Sez. III, 07.05.2013, n. 9254 in Danno e Resp., 2015, 11, 1005).

      Quanto detto porta ad escludere l’applicabilità del Codice del Consumo e delle disposizioni consumeristiche in generale nei rapporti tra non consumatori ovvero tra società, operatori economici e professionisti.

      Riprendendo il caso pratico iniziale, occorre dunque chiedersi quali iniziative rimangano all’impresa che ha subito la perdita del veicolo andato distrutto dall’incendio.

      La risposta viene per esclusione: non potendosi applicare le disposizioni del Codice del Consumo per i rilievi già esposti e ed escludendosi la garanzia riconosciuta sul bene compravenduto (nel caso prospettato la garanzia è già scaduta), al danneggiato non resta che agire in forza delle norme comuni in tema di responsabilità da illecito (art. 2043 c.c.), con tutte le conseguenze del caso e quindi tenendo a mente che:

      • Non ci si muove più nell’ambito della responsabilità oggettiva (anche se relativa) del produttore, così come sancita dalla Direttiva 85/374/CEE, ma sul terreno della responsabilità per colpa o dolo;
      • L’onere della prova appare più gravoso in quanto è necessario dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso causale danno/illecito e, soprattutto, l’elemento soggettivo della colpa o del dolo (TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XIX ed., Giuffrè, § 473, 869), mentre le disposizioni a tutela del consumatore impongono al danneggiato il solo onere di provare il difetto, il danno e a relazione causale tra difetto e danno, senza scomodare gli elementi soggettivi del dolo e della colpa ora citati;
      • Non si può fare affidamento sulla decadenza decennale del diritto al risarcimento (art. 11 Direttiva 85/374/CEE – art. 126 Codice del Consumo) ma occorre fare i conti con il più breve termine di prescrizione quinquennale dell’illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.);
      • Vi è l’astratta possibilità di scontrarsi con delle clausole di esonero della responsabilità, beninteso applicabili solo tra le parti e limitate a diritti disponibili in assenza di dolo o colpa grave (clausole impensabili in ambito consumeristico per espresso divieto ex art. 124 Codice del Consumo).

      Da apprezzare, di contro, che l’azione per fatto illecito può aspirare alla rifusione degli oneri di ripristino del veicolo stesso (es. costi di intervento, traino, ecc.), rimedio riparativo del tutto escluso dalle disposizioni del Codice del Consumo nell’ipotesi di danno da prodotto difettoso (v. art. 123 C.d.C. sopra cit.).

      Concludendo sul caso dell’incendio: in assenza della garanzia, l’autotrasportatore dovrà necessariamente agire appellandosi alla responsabilità extracontrattuale del produttore; una strada tutta in salita, non solo perché i Costruttori hanno buon gioco nel contrastare simili istanze risarcitorie pretendendo una rigorosa applicazione alle stringenti regole sull’onere della prova ma anche, e soprattutto, perché ribaltano spesso sull’utilizzatore le responsabilità per omessa o carente manutenzione del veicolo, con un uso sapiente e mirato del concorso di colpa del danneggiato ex artt. 2056 e 1227 c.c..

      L’assenza di una disciplina organica sul risarcimento del danno da prodotto difettoso nei rapporti B2B si manifesta in modo tangibile, soprattutto quando bisogna fare i conti con i danni da prodotto a garanzia scaduta; pochi in realtà sembrano avvertire il peso di questo vuoto normativo.

      La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita, predisposte unilateralmente dal venditore/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. Altrettanto usualmente, tra le condizioni generali di vendita è presente una clausola di scelta della legge applicabile al contratto, solitamente a favore della legge del luogo dove l’impresa ha sede.

      La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia C‑191/15 (VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016) ha precisato i requisiti di validità di una clausola di scelta di legge inserita nelle condizioni generali di un contratto B2C (“Business to Consumer”) stipulato online. La sentenza ha avuto un impatto molto rilevante nella redazione delle condizioni generali di vendita o servizio, perché la mancanza dei requisiti imposti dalla Corte di Giustizia Europea produce l’invalidità della clausola e la sua inapplicabilità in un’eventuale vertenza. È il caso, quindi, di ripercorrere la decisione della Corte di Giustizia.

      Il caso sottopostole riguardava un contratto stipulato proprio con questa modalità: Amazon EU – con sede in Lussemburgo – commercia con i suoi clienti austriaci attraverso il portale amazon.de e nelle condizioni generali di vendita aveva inserito la seguente clausola: «Si applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci».

      Su richiesta di un’associazione di consumatori, la Corte Suprema Austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di verificare se una simile clausola potesse essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13 a tutela dei consumatori nei contratti stipulati con un professionista: “Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

      La Corte ha, in primo luogo, osservato che il diritto europeo consente in linea di principio che un imprenditore inserisca nelle sue condizioni generali una clausola di scelta di legge, anche quando essa non sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore. A fronte di questa possibilità, il legislatore europeo (art. 6, par. 2, Regolamento Roma I) ha previsto un meccanismo di tutela per il consumatore, garantendogli in ogni caso il diritto a invocare le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, indipendentemente dalla legge individuata nella clausola. Il consumatore, quindi, anche se non previsto dalla clausola, potrà utilizzare le disposizioni inderogabili dello Stato nel quale ha la residenza abituale se più favorevoli di quelle previste dalla legge scelta nelle condizioni generali.

      La Corte Europea, però, ha anche considerato essenziale che il professionista informi il consumatore del suo diritto a invocare le disposizioni di legge imperative “interne”, per evitare che quest’ultimo – ignorando l’art. 6, par. 2 del Regolamento Roma I e facendo affidamento unicamente a quanto scritto nella clausola – sia dissuaso dall’agire in giudizio nei confronti dell’imprenditore.

      Questa situazione, infatti, andrebbe a creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, rendendo la clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

      Come dovrà quindi essere formulata una clausola di scelta di legge all’interno delle condizioni generali predisposte per un contratto B2C? La soluzione viene offerta dalla stessa Corte di Giustizia.

      La clausola di scelta della legge applicabile dovrà informare il consumatore che egli può beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge dello stato dove abitualmente risiede.

      Sarà, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello stato dove l’imprenditore/professionista ha sede.

      Questa sentenza offre lo spunto per una considerazione più generale: le aziende e i professionisti che operano nel mercato e-commerce, specialmente nel settore B2C, devono prestare particolare attenzione agli sviluppi non solo della normativa interna ed europea, ma anche delle normative e delle interpretazioni giurisprudenziali nei paesi i cui risiedono i potenziali consumatori dei prodotti o servizi venduti, sia che si tratti di vendite sui canali tradizionali, sia online, al fine di evitare di predisporre dei contratti che si rivelino poco efficaci o, ancor peggio, controproducenti.

      Tutte le considerazioni finora svolte non riguardano la competenza giurisdizionale e l’eventuale inserimento nel contratto di una clausola di scelta del foro competente, che nei contratti B2C è generalmente sconsigliabile. In ambito europeo, infatti, il Regolamento Bruxelles I bis accorda al consumatore una tutela molto forte, che gli dà quasi sempre la possibilità di proporre l’azione giudiziale nel luogo dove ha la sua residenza abituale (cd. Foro del consumatore), obbligando il professionista – indipendentemente da clausole con diverso contenuto – a fare lo stesso.

      If 2017 was the year of Initial Coin Offerings, 2018 was the year of Blockchain awareness and testing all over the world. From ICO focused guidelines and regulations respectively aimed to alarm and protect investors, we have seen the shift, especially in Europe, to distributed ledger technology (“DLT”) focused guidelines and regulations aimed at protecting citizens on one hand and promote DLT implementations on the other.

      Indeed, European Union Member States and the European Parliament started looking deeper into the technology by, for instance, calling for consultations with professionals in order to understand DLT’s potentials for real-world implementations and possible risks.

      In this article I am aiming to give a brief snapshot of firstly what are the most notable European initiatives and moves towards promoting Blockchain implementation and secondly current challenges faced by European law makers when dealing with the regulation of distributed ledger technologies.

      Europe

      Let’s start from the European Blockchain Partnership (“EBP”), a statement made by 25 EU Member States acknowledging the importance of distributed ledger technology for society, in particular when it comes to interoperability, cyber security and efficiency of digital public services. The Partnership is not only an acknowledgement, it is also a commitment from all signatory states to collaborate to build what they envision will be a distributed ledger infrastructure for the delivering of cross-border public services.

      Witness of the trust given to the technology is My Health My Data, a EU-backed project that uses DLT to enable patients to efficiently control their digitally recorded health data while securing it from the threat of data breaches. Benefits the EU saw in DLT on this specific project are safety, efficiency but most notably the opportunity that DLT offers data subject to have finally control over their own data, without the need for intermediaries.

      Another important initiative proving European interests in testing DLT technologies is the Horizon Prize on “Blockchains for Social Good”, a 5 million Euros worth challenge open to innovators and tech companies to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges.

      Moving forward, in December last year, I had the honor to be part of the “ Workshop on Blockchains & Smart Contracts Legal and Regulatory Framework” in Paris, an initiative supported by the EU Blockchain Observatory and Forum (“EUBOF”), a pilot project initiated by the European Parliament. Earlier last year other three workshops were held, the aim of each was to collect knowledge on specific topics from an audience of leading DLT legal and technical professionals. With the knowledge collected, the EUBOF followed up with reports of what was discussed during the workshop and suggest a way forward.

      Although not binding, these reports give a reasonably clear guideline to the industry on how existing laws at a European level apply to the technology, or at least should be interpreted, and highlight areas where new regulation is definitely needed. As an example let’s look at the Report on Blockchain & GDPR. If you missed it, the GDPR is the Regulation that protects Europeans personal data and it’s applicable to all companies globally, which are processing data from European citizens. The “right to erasure” embedded in the GDPR, doesn’t allow personal data to be stored on an immutable database, the data subject has to be able to erase data anytime when shared with a service provider and stored somewhere on a database. In the case of Blockchain, the consensus on personal data having to be stored off-chain is therefore unanimous. Storing personal data off-chain and leaving an hash to that data on-chain, is a viable solution if certain precautions are taken in order to avoid the risks of reversibility or linkability of such hash to the personal data stored off-chain, therefore making the hash on-chain personally identifiable information.

      However, not all European laws apply to Member States, therefore making it hard to give a EU-wide answer to most DLT compliance challenges in Europe. Member States freedom to legislate is indeed only limited/influenced by two main instruments, Regulations, which are automatically enforceable in each Member State and Directives binding Member States to legislate on specific topics according to a set of specific rules.

      Diverging national laws have a great effect on multiple aspects of innovative technologies. Let’s look for instance at the validity of “smart contracts”. When discussing the legal power of automatically enforceable digital contracts, the lack of a European wide legislation on contracts makes it impossible to find an answer applicable to all Member States. For instance, is “offer and acceptance” enough to constitute a contract? What is considered a valid “acceptance”? What is an “obligation”? “Can a digital asset be the object of a legally binding agreement”?

      If we try to give a EU-wide answer to the questions such as smart contract validity and enforceability it is apparently not possible since we will need to consider 28 different answers. I, therefore, believe that the future of innovation in Europe will highly depend on the unification of laws.

      An example of a unified law that has great benefits on innovation (including DLT) is the Electronic Identification and Trust Services (eIDAS) Regulation, which governs electronic identification including electronic signatures.

      The race to regulating DLT in Europe

      Let’s now look briefly at a couple of Member States legislations, specifically on Blockchain and cryptocurrencies last year.

      EU Member States have been quite creative I would say in regulating the new technology. Let’s start from Malta, which saw a surprising increase of important projects and companies, such as Binance, landing on the beautiful Mediterranean Island thanks to its favorable (or at least felt as such) legislations on DLT. The “Blockchain Island” passed three laws in early July to regulate and supervise Blockchain projects including ICOs, crypto exchanges and DLT, specifically: The Innovative Technology Arrangements and Services Act regulation that aims at recognizing different technology arrangements such as DAOs, smart contracts and in future probably AI machines; The Virtual Financial Assets Act for ICOs and crypto exchanges; The Malta Digital Innovation Authority establishing a new supervisory authority.

      Some think the Maltese legislation lacks a comprehensive framework, one that for instance, gives legal personality to Innovative Technology Arrangements. For this reason some are therefore accusing the Maltese lawmakers of rushing into an uncompleted regulatory framework in order to attract business to the island while others seem to positively welcome the laws as a good start for a European wide regulation on DLT and crypto assets.

      In December 2018, Malta also initiated a declaration that was then signed by other six Members States, calling for collaboration for the promotion and implementation of DLT on a European level.

      France was one of the signatories of such declaration, and it’s worth mentioning since the French Minister for the Economy and Finance approved in September a framework for regulating ICOs and therefore protecting investors’ rights, basically giving the AMF (French Authority for Financial Market) the empowerment to give licenses to companies wanting to raise funds through Initial Coin Offerings.

      Last but not least comes Switzerland which although it is not a EU Member State, it has great degree of influence on European and national legislators when it comes to progressive regulations. At the end of December, the Swiss Federal Council released a report on DLT and the law, making a clear statement that the existing Swiss law is sufficient to regulate most matters related to DLT and Blockchain, although some adjustments have to be made. So no new laws but few amendments here and there, which will allow the integration of the specific DLT applications with existing laws in order to ensure legal certainty on certain uncovered matters. Relevant areas of Swiss law that will be amended include the transfer of rights utilizing digital registers, Anti Money Laundering rules specifically for decentralized trading platforms and bankruptcy when that proceeding involves crypto assets.

      Conclusions

      To summarize, from the approach taken during the past year, it is apparent that there is great interest in Europe to understand the potentials and to soon test implementations of distributed ledger technology. Lawmakers have also an understanding that the technology is in an infant state, it might involve risks, therefore making it complex to set specific rules or to give final answers on the alignment of certain technology applications with existing European or national laws.

      To achieve European wide results, however, acknowledgments, guidelines and reports are not enough. The setting of standards for lawmakers applicable to all Member States or even unification of laws in crucial sectors influencing directly or indirectly new technologies, will be the only solution for any innovative technology to be adopted at a European level.

      The author of this post is Alessandro Mazzi.

      In questo post focalizziamo l’attenzione sull’approvazione online delle clausole vessatorie – spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio – alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l’adesione del consumatore/cliente al contratto mediante point and click.

      Le clausole vessatorie sono previste dall’art. 1341 del codice civile, che ne fornisce un elenco: “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Lo stesso articolo, per la loro validità, richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale le clausole non hanno effetto.

      Nel commercio elettronico la modalità tipica di conclusione dei contratti è quella del point and click, che consiste nello spuntare un box come approvazione delle condizioni contrattuali. Il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, come modificato in ultimo dalla L. 147/2013), all’art. 21 comma 1, la equipara a una mera espressione della volontà contrattuale, sufficiente per concludere validamente un contratto, ma non sufficiente per integrare il requisito della “specifica approvazione per iscritto”, richiesto per le clausole vessatorie.

      Al contrario, infatti, l’art. 21 comma 2 della stessa legge prevede che solo la firma digitale sia equiparata alla scrittura privata, e quindi possa costituire a tutti gli effetti una “approvazione per iscritto“.

      Appare chiaro, dunque, che si possono sottoscrivere online delle clausole vessatorie unicamente mediante l’apposizione di una firma digitale. La dottrina italiana è concorde con questa interpretazione, mentre le pronunce si contano sulle dita di una mano: la più recente è del Tribunale di Catanzaro (30 aprile 2012) e si è espressa in questo senso, stabilendo che “con riguardo alle clausole vessatorie on line, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale”.

      Alcuni si sono chiesti se il meccanismo di iscrizione/username/password (di cui ormai quasi tutti i siti di e-commerce sono dotati) possa essere equiparato alla firma digitale, ma pare si debba dare una risposta negativa al quesito. La Guida alla Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009, infatti, lo esclude indirettamente quando afferma che “la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici”, facendo rientrare il meccanismo di username/password tra le firme elettroniche generiche e non tra le firme digitali.

      Quante sono le firme digitali in Italia? Se fino a pochi anni fa era uno strumento riservato unicamente ad alcune tipologie di professionisti, negli ultimi anni è diventata un dispositivo sempre più diffuso, tant’è che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha quantificato in più di 20 milioni i certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia. Il dato è in costante e notevole crescita: basti pensare che dal 2014 ad oggi le firme digitali sono quadruplicate.

      In conclusione:

      • la sottoscrizione di un contratto e delle condizioni generali può avvenire mediante un semplice point and click;
      • al contrario, per la validità delle clausole vessatorie è richiesta la specifica approvazione con firma digitale o firma cartacea.

      In attesa di un intervento legislativo che ponga rimedio a questa situazione, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione dei contratti che dovranno essere approvati online: un soggetto che vende beni o fornisce servizi online e vuole inserire nel suo contratto delle clausole vessatorie dovrà predisporre un form che consenta al cliente di scegliere se concludere il contratto integralmente online (con firma digitale) o se stamparne una copia, sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo.

      Ciò premesso, data la continua evoluzione della materia e la complessità della stessa, è consigliabile affidarsi a un consulente esperto nella redazione delle condizioni generali di vendita o di servizio, per trovare il giusto equilibrio tra le necessità contrattuali, gli obblighi normativi ed evitare di ritrovarsi con un contratto poco efficace a causa della nullità di alcune clausole.

      Il tema, tra i giuristi e gli operatori del settore pubblicitario che si occupano di comunicazione commerciale, è assai noto.

      Esiste un principio cardine del diritto della comunicazione: qualunque forma di comunicazione commerciale deve essere riconoscibile come tale.

      Prima della diffusione della comunicazione digitale e con essa del proliferare del cosiddetto “Influencer Marketing”, il tema della riconoscibilità della comunicazione commerciale veniva affrontato, per lo più, quando si trattava di valutare se un contenuto pubblicitario fosse chiaramente distinguibile da un contenuto giornalistico o informativo (si tratta dell’annosa questione della pubblicità redazionale).

      Per un breve periodo si discuteva anche della cosiddetta pubblicità subliminale, poi caduta nel dimenticatoio.
      Oggi il tema con il quale ci si confronta/scontra ogni giorno è quello della necessità di evidenziare al consumatore se l’apprezzamento che  un personaggio noto (un “Influencer”, appunto) dimostra di avere per un prodotto o un servizio sia genuino o tale non sia.

      Non può considerarsi spontaneo quando un soggetto riceve un compenso per indossare un capo di moda, per usare uno smartphone, o anche semplicemente riceve in omaggio i prodotti che pubblicizza o altri aventi valore economico.

      È chiaro ed è dimostrato che faccia maggiore presa sul pubblico la scelta spontanea di un proprio “idolo” piuttosto che una tradizionale forma di pubblicità.

      Di qui l’abuso di forme di pubblicità occulta sul canale meno facilmente monitorare: il web appunto.
      Quali misure adottare per fare chiaramente capire ai consumatori se un post è oggetto di un contratto o no?

      La risposta sarebbe semplicissima.

      Sarebbe sufficiente prevedere che il post a pagamento contenga, in caratteri ben visibili, termini quali “Pubblicità”, “Sponsorizzato da”, “Annuncio commerciale” o avvisi simili.

      In Italia, in assenza di una normativa  che regolamenti specificamente la materia, si sono espressi sul punto sia l’Istituto della Pubblicità che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

      Nella digital chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si legge: “Celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social media e sui siti di content sharing devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: Pubblicità/Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by…brand” o “Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand” o “in collaborazione con  …brand” o “in partnership with …brande/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture:“#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand” o “#ad”unitamente a “#brand”.

      L’AGCM, in un comunicato stampa del 2017, ha previsto l’uso delle seguenti indicazioni da collocare in calce al post unitamente ad altri #, quali “#pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento”, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, “#prodottofornitoda”; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

      Scorrendo le pagine Instagram di Influencer più o meno noti, ci si accorge, però, che pochissimi sono coloro che fanno uso delle indicazioni consigliate dalle autorità.

      E quando capita si rinvengono sperduti #ad, sulla cui efficacia (in Italia dove termini quali “advertising” “Adv” e a maggior ragione “ad”  non sono decifrabili dal consumatore medio) è lecito nutrire forte perplessità.

      Sino ad oggi l’AGCM è intervenuta inviando lettere di moral suasion a Influencer e ad aziende e non sono ancora stati emessi provvedimenti autodisciplinati, amministrativi o statuali.

      La stessa situazione di incertezza è probabilmente riscontrabile in altri paesi (potete trovare al seguente link un articolo di Legalmondo su questo tema in Germania: https://www.legalmondo.com/2017/11/germany-product-placement-influencer-marketing/ ), con la conseguenza che le aziende che operano a livello globale si muovono in un contesto non chiaro, in cui è difficile identificare quali sono le condotte corrette, quelle sanzionabili dalle varie autorità competenti e quali siano i rischi derivanti da comportamenti ritenuti illegittimi.

      Ho quindi deciso di scrivere questo contributo al fine di raccogliere lo stato dell’arte in Italia e in altri paesi del mondo, con l’obiettivo di mappare la disciplina vigente, i provvedimenti/decisioni emessi dalle Autorità competenti, i trend a livello internazionale e le best practice che le aziende che operano a livello globale possono adottare.

      Siccome sono una delle socie fondatrici del progetto Digital Adv Lab – un osservatorio interdisciplinare che studia i risvolti legali delle iniziative di marketing e comunicazione digitale –, invito tutti i lettori coinvolti nelle tematiche del presente post ad inserire un commento e/o contattarmi: vi ricontatterò io per condividere le modalità di collaborazione sul progetto.

      L’autore di questo articolo è Elena Carpani.

      Agata Adamczyk

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        Commercial distribution contracts – Six key questions to consider

        30 Novembre 2017

        • Spagna
        • Agenzia
        • Contratti
        • Distribuzione
        • Commercio internazionale

        Il Codice di commercio francese sanziona il recesso senza sufficiente preavviso (c.d. “improvviso”) – correttamente dato in forma scritta (articolo 442-1.II) – da un contratto o di un rapporto commerciale di fatto. Nel corso degli ultimi vent’anni, questa è stata la base giuridica maggiormente utilizzata per le azioni di risarcimento (quantificato finanche in 24 mesi di margine lordo, più altri danni accessori) a seguito della terminazione (totale o anche solo parziale) di un contratto o di un rapporto commerciale di durata.

        Pertanto, un imprenditore straniero quando stipula un contratto con una società francese dovrebbe innanzitutto cercare di evitare che al proprio rapporto venga applicata questa regola (parte I) e, nel caso in cui ciò fosse inevitabile, dovrebbe, quantomeno, comprenderne e controllarne l’attuazione (parte II).

        In breve

        Come può una società straniera evitare la normativa sulla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” prevista dalla legge francese?

        Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

        • stipulare al più presto un accordo (quadro) scritto con i loro fornitori o clienti francesi, anche per i casi di rapporti molto semplici;
        • stipulare una clausola a favore di un tribunale o arbitrato straniero sottoponendo il rapporto al diritto straniero, dato che – in mancanza di scelta – si applicherebbe la normativa francese in materia.

        Come può una società straniera gestire il rischio legato alla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” stabilito dalla legge francese?

        Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

        • sapere che questa normativa si applica a quasi tutti i tipi di relazioni o contratti commerciali, scritti o non scritti, a tempo determinato o indeterminato;
        • verificare se il rapporto/contratto è sufficientemente lungo, regolare e significativo e se la controparte può nutrire una legittima aspettativa che questo rapporto/contratto continui;
        • dare preavviso scritto in caso di recesso o non rinnovo (o anche di una modifica sostanziale), con un margine che tenga conto principalmente della durata del rapporto, indipendentemente dal margine di preavviso previsto nel contratto;
        • invocare, con cautela, forza maggiore e grave negligenza della controparte, per evitare che si verifichi un caso di “recesso improvviso”
        • anticipare, in caso di insufficiente preavviso, un risarcimento che è il prodotto del margine lordo medio mensile parametrato sul tempo del preavviso non dato.

        Come evitare l’applicazione della normativa francese sulla recesso “improvviso”?

        In ambito internazionale, una società straniera deve sapere se il proprio rapporto sarà soggetto o meno al diritto francese e se un’eventuale controversia si svolgerà dinanzi a un tribunale francese o meno.

        Recesso “improvviso” da un contratto scritto o da un rapporto di fatto

        Ai sensi del Regolamento Roma I (CE n. 593/2008, 17 giugno 2008), in materia di legge applicabile ai contratti:

        • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – la clausola di scelta di legge sarà valida e rispettata dai giudici francesi (fatte salve le norme di applicazione necessaria, come si vedrà in seguito), a condizione che la scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso (art. 3).
        • In caso di mancata scelta delle parti – è molto probabile che sarà dichiarata applicabile la legge francese, in quanto potrebbe essere la normativa del paese in cui ha sede il distributore/franchisee o la legge del paese in cui la parte che deve fornire i servizi previsti da contratto ha il suo domicilio.

        Recesso “improvviso” da un rapporto contrattuale di fatto

        In caso di rapporti non formalizzati (il classico esempio è quello del rivenditore che acquista regolarmente i prodotti medianti ordini di acquisto al produttore), i giudici francesi qualificheranno il recesso improvviso come illecito civile e faranno riferimento al Regolamento Roma II (n. 864/2007, 11 luglio 2007) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

        • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – se redatta adeguatamente, il giudice francese applicherà la clausola, a condizione che includa espressamente i casi di illecito civile.
        • In caso di mancata scelta delle parti della legge applicabile la legge francese sarà probabilmente dichiarata applicabile in quanto potrebbe essere la legge del paese in cui si verifica il danno (indipendentemente dal luogo del fatto che ha causato il danno o da quello in cui si verificano le conseguenze indirette), che è il luogo della sede principale in cui il soggetto francese subisce le conseguenze della risoluzione.

        Recesso “improvviso”: è una norma di applicazione necessaria?

        La posizione dei tribunali francesi è piuttosto vaga sul punto. In estrema sintesi: il Tribunale commerciale di Parigi ritiene che non sia di applicazione necessaria; al contrario la Corte d’appello di Parigi (unica corte d’appello francese competente in materia) la qualifica come tale… E la Corte Suprema? Tace sulla questione.

        Nonostante la mancanza di un rigoroso ragionamento e giustificazione alla luce dell’articolo 9.1 del Regolamento Roma I (o Roma II), è chiaro che esiste una volontà della Corte d’appello di Parigi di classificare giuridicamente la “risoluzione improvvisa” come norma di applicazione necessaria. Di conseguenza, se una causa per recesso “improvviso” viene portata dinanzi ad un tribunale francese, vi è un grande rischio che quest’ultimo escluda il diritto straniero applicabile e lo sostituisca con il regime risultante dal code civil.

        Pertanto, se una società straniera vuole essere sicura che la disciplina sul recesso “improvviso” non si applichi, non solo dovrà scegliere una legge straniera applicabile, ma anche un foro (tribunale o arbitrato).

        Come evitare la giurisdizione francese?

        Recesso “improvviso” e contraente intracomunitario

        La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Granarolo, 14 luglio 2016, N°C196/15) ha creato una distinzione tra richieste di risarcimento derivanti da:

        • contratto scritto o rapporto contrattuale di fatto (l’esistenza di una siffatta relazione tacita non può essere presunta, ma – al contrario – deve essere dimostrata che ne ha interesse, basandosi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali: l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede, la regolarità delle transazioni, eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, l’esclusività, le condizioni di consegna o di pagamento, il patto di non-concorrenza, ecc.) – tale richiesta ha una natura contrattuale secondo le norme sul conflitto di giurisdizione ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis;
        • rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto (è il classico caso degli ordini effettuati occasionalmente tra due stesse parti commerciali) – tale richiesta ha natura di illecito civile ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis.

        (a) Chi è il giudice competente in caso di contratto scritto o di fatto?

        • La clausola di giurisdizione a favore di un tribunale straniero sarà applicata dai tribunali francesi, anche se si tratta di una clausola asimmetrica (Cour de cassation, 7 ottobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
        • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro competente, i tribunali francesi saranno probabilmente competenti se l’attore francese che agisce in giudizio è il fornitore del servizio, come il distributore, l’agente, ecc. (cfr. causa CGCE Corman Collins, 19 12 13, C-9/12, e articolo 7.1.b.2 della regolamento rifuso Bruxelles I).

        (b) Chi è il giudice in caso di rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto?

        • Si ritiene che i tribunali francesi possano continuare ad applicare una clausola di competenza giurisdizionale in caso di illecito civile, in particolare quando comprende espressamente il contenzioso per illecito civile (Cour de Cassation, 1° C. Civ., 18 gennaio 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
        • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro, i tribunali francesi saranno competenti in qualità di giudici del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (art. 7.3 reg. Bruxelles I bis), che è il luogo in cui il recesso ha effetto….cioè in Francia, se la parte lesa è francese.

        Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” e contraente extracomunitario

        La soluzione di Granarolo non si applica ipso facto se la parte lesa francese presenta una richiesta di risarcimento ai tribunali francesi, però i giudici francesi potrebbero seguire il medesimo ragionamento e continuare a mantenere solo la competenza in caso di illecito civile in base al luogo in cui si verifica l’evento dannoso. La clausola di giurisdizione può tuttavia essere riconosciuta in Francia anche per le richieste di risarcimento che abbiano come base un illecito civile.

        Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” ed arbitrato

        Una clausola compromissoria è probabilmente la soluzione più sicura per evitare la giurisdizione dei tribunali francesi, designando una sede del tribunale arbitrale al di fuori della Francia. Secondo il principio di competenza-competenza (“competence-competence”) degli arbitri, i tribunali francesi si dichiarano incompetenti, a meno che la clausola arbitrale non sia manifestamente nulla o manifestamente inapplicabile, indipendentemente dal contesto del contratto o dell’illecito (si veda, in particolare, la Corte d’appello di Parigi, 5 settembre 2019, n°17/03703).

        Conclusione: Le società straniere non devono lasciare aperte le questioni di giurisdizione e di diritto applicabile. Devono, anzi,  negoziare un “porto sicuro”, altrimenti i tribunali francesi potranno riconoscere un risarcimento danni alla parte lesa francese. Qui di seguito ora vedremo cosa comporta l’applicazione della normativa sul recesso “improvviso”.

        Come gestire il regime sul recesso “improvviso”?

        È importante osservare preliminarmente che non vi è una responsabilità automatica in caso di recesso da un contratto di durata, ma questa si ha unicamente quando viene dato un preavviso troppo breve.

        Il presupposto per il recesso “improvviso”: un rapporto commerciale consolidato

        Questo regime giuridico si applica a tutti i contratti con una durata “consolidata”, ad eccezione di quelli la cui disciplina normativa detta già la durata di preavviso in caso di recesso, come accade nei contratti di agenzia commerciale o nei contratti di trasporto di merci su strada in subappalto.

        In primo luogo, allora, la parte che invoca il risarcimento dei danni deve dimostrare l’esistenza di un rapporto: o sulla base di un contratto scritto; o sulla base di comportamenti concludenti e costanti delle parti, come possono esserlo una successione di contratti tacitamente rinnovati o un regolare flusso di affari, concretizzato da ordini multipli.

        In secondo luogo, questo rapporto deve avere un carattere consolidato. Non esiste una definizione giuridica, tuttavia, il concetto è stata definita anno dopo anno dalla giurisprudenza che ha stabilito un criterio oggettivo e uno soggettivo.

        (a) Il criterio oggettivo per avere un rapporto consolidato richiede l’esistenza di una relazione sufficientemente lunga, regolare e significativa tra le parti. La durata del rapporto è il parametro più importante, ma la relazione deve anche essere regolare – cioè senza interruzioni rilevanti o troppo frequenti – e il rapporto deve essere significativo, consistendo cioè in un flusso di affari ingente tra le parti.

        (b) Il criterio soggettivo richiede che la parte lesa potesse nutrire una legittima aspettativa della continuazione del rapporto, legittima aspettativa basata su elementi di fatto, come le richieste di investimento, i budget per diversi anni, ecc.

        Anticipare una richiesta di risarcimento danni per recesso “improvviso” 

        (a) La risoluzione può essere totale o parziale

        Se la rottura totale si concretizza con l’interruzione completa dei rapporti, la situazione più complicata da affrontare è la c.d. rottura parziale, che si deduce da una modifica di alcuni elementi che in parte influisce sul rapporto ma non lo azzera (es.: un aumento o una diminuzione del prezzo, una modifica dei termini di pagamento o di consegna).

        (b) Il recesso – dato in forma scritta – deve prevedere un preavviso ragionevole

        La comunicazione di recesso deve innanzitutto essere data per iscritto: l’assenza di una comunicazione scritta costituisce già di per sé una violazione. La comunicazione deve contenere chiaramente la volontà di una parte di interrompere il rapporto, in tutto o in parte, pertanto non sarà sufficiente una semplice lettera di contestazione. Durante il periodo di preavviso, le parti devono rispettare pienamente tutti gli obblighi contrattuali.

        La durata del preavviso non era definita dalla legge francese (fino all’ordinanza del 2019 che si vedrà di seguito), ma la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri.

        Il più importante di questi è la durata del rapporto, ma i giudici tengono conto anche della quota di fatturato della parte lesa, dell’esistenza o meno di un’esclusività territoriale, della natura dei prodotti e del settore di attività, dell’importanza degli investimenti effettuati dalla parte lesa, e, infine, dello stato di dipendenza economica.

        La durata del preavviso, allora, viene effettuata caso per caso, ed è estremamente variabile. È molto difficile, quindi, dare una regola aurea per la sua quantificazione, anche se possiamo dire che il preavviso da dare potrebbe essere, approssimativamente, di un mese per ogni anno di relazione, da modulare verso l’alto o verso il basso a seconda degli altri criteri del rapporto. L’ordinanza del 24 aprile 2019 ha limitato a 18 mesi il termine massimo di preavviso ragionevolmente dovuto ai sensi dell’articolo L 442-1.II. Tuttavia, questo termine massimo non aiuterà a risolvere la gran parte dei contenziosi, poiché solo rapporti di eccezionale longevità o particolarmente sensibili, avrebbero potuto portare a stabilire un preavviso superiore a 18 mesi.

        I giudici non sono vincolati dai preavvisi contrattualmente previsti. Ma se l’autore della violazione ha infranto anche i termini e le condizioni di risoluzione previsti dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento dei danni sia sulla base del fatto illecito della cessazione improvvisa, sia sulla base della violazione di un obbligo contrattuale.

        Casi in cui è esclusa la disciplina sul recesso “improvviso”

        Sono previsti due casi, anche se la giurisprudenza ne sta individuando altri.

        (a) Le due eccezioni giuridiche sono la forza maggiore (molto rara) e la colpa della parte lesa dalla risoluzione. Con riguardo a quest’ultimo, la giurisprudenza ha aggiunto che deve trattarsi di una grave violazione (“faute grave”) di un impegno contrattuale o di una disposizione di legge (come il mancato rispetto di un’esclusiva, un divieto di concorrenza, un obbligo di riservatezza o di cambio di controllo, o il mancato pagamento di importi dovuti contrattualmente).

        I giudici non si considerano, ovviamente, vincolati da una clausola risolutiva che definisca ciò che costituisce una colpa grave. In ogni caso, la parte che risolve il contratto per colpa grave deve notificarlo chiaramente nella sua lettera di risoluzione. Soprattutto, una colpa grave comporta una mancanza di preavviso, pertanto, se la parte che pone fine al contratto lamenta una colpa grave ma concede il preavviso, qualunque esso sia, i giudici possono concludere che il fatto da cui scaturisce la colpa non è stato sufficientemente grave.

        (b) Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha aggiunto altri casi di esonero dalla responsabilità. Ciò avviene quando la rottura è la conseguenza di una causa esterna all’autore della stessa, come la crisi economica, la perdita dei propri clienti o fornitori, a monte o a valle.

        I giudici hanno inoltre escluso la “risoluzione improvvisa” nell’ipotesi di fine del primo periodo di un contratto a tempo determinato, qualunque sia la sua durata: il primo rinnovo di un contratto, costituisce un evento prevedibile per la parte lesa dalla rottura, che esclude, quindi, la nozione stessa di brutalità; ma una volta che il contratto è stato rinnovato almeno una volta, i giudici possono successivamente caratterizzare la legittima convinzione della controparte in un nuovo tacito rinnovo.

        Il risarcimento dei danni

        I giudici si limitano a compensare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi a causa dell’abuso del diritto ma non compensano, almeno nell’ambito dell’articolo L442 -1.II, le conseguenze della violazione stessa.

        La regola di base è molto semplice: si determina il termine di preavviso che si sarebbe dovuto dare, si sottrae il preavviso concesso e si moltiplica: o per il margine lordo medio mensile della parte lesa in costanza di rapporto; oppure, più spesso, per il margine sui costi variabili, esclusi i costi che scompaiono con l’inadempimento del contratto/relazione. L’onere probatorio spetta all’attore che agisce per il risarcimento dei danni, che deve fornire le prove contabili complete, in particolare per identificare i tassi di margine. In generale, il periodo utilizzato per individuare il margine medio sono gli ultimi 24 o 36 mesi.

        Il risarcimento calcolato sul margine medio è, in generale, al netto di qualsiasi altro risarcimento. Tuttavia, la parte lesa può dimostrare di aver subito danni ulteriori in conseguenza della brutalità della rottura, come i licenziamenti direttamente causati dalla stessa o il deprezzamento degli investimenti recentemente fatti.

        Alcuni consigli pratici

        Anche se il regime giuridico è ancora ambiguo e la giurisprudenza estremamente frammentata, e pertanto non si riesce ad individuare delle linee guida ben definite, ecco alcuni consigli pratici per quando una società prevede di risolvere un rapporto/contratto:

        • nel caso di un contratto a tempo determinato rinnovabile tacitamente, la notifica del mancato rinnovo deve essere anticipata con largo anticipo rispetto all’inizio del preavviso contrattuale per evitare di trovarsi in una situazione in cui è necessario scegliere tra non rinnovare il contratto con un preavviso non sufficiente o accettare il rinnovo del contratto per una nuova durata;
        • i team commerciali devono essere avvertiti del rischio di una risoluzione parziale improvvisa quando modificano in modo troppo radicale le condizioni di esecuzione di un rapporto commerciale / contratto;
        • in alcuni casi, può essere utile inviare un avviso prima della notifica di risoluzione con una “proposta di preavviso” per cercare di dare validità allo stesso insieme alla controparte;
        • può anche essere utile, in alcuni rapporti, notificare la fine del rapporto con tempi di preavviso diversi a seconda della natura delle linee di prodotto;
        • infine, il modo migliore è quello di concordare un protocollo di fine rapporto, fissando la il margine di preavviso, nonché, se necessario, il progressivo declino degli ordini, il tutto nell’ambito di un accordo transattivo che rinunci definitivamente a qualsiasi pretesa, anche di “risoluzione improvvisa”.

        La disciplina sul recesso improvviso dev’essere presa in considerazione nella fase finale di tutti i rapporti di durata: le modalità di risoluzione del contratto (o del rapporto di fatto) devono essere attentamente pianificate con l’aiuto di un legale specializzato in materia, al fine di gestire il rischio di causare danni alla controparte e di essere citati in giudizio per il risarcimento del danno.

        QUICK SUMMARY: Contract negotiations do not take place in a legal vacuum. A party who negotiates contrary to the principle of good faith and then breaks off negotiations may become liable to the other party. However, the requirements for such liability are high and the enforcement of damage claims is cumbersome. At the end of the post I will share some practical tips for contract negotiations in Switzerland.

        Under Swiss law, the principle of freedom of contract is of fundamental importance. It follows from the freedom of contract that, in principle, everyone is free to enter into contract negotiations and to terminate them again without incurring any liability. A termination of contract negotiations does not have to be justified either.

        However, the freedom of contract is limited by the obligation to act in good faith (cf. article 2 para. 1 of the Swiss Civil Code), which is of equal fundamental importance. From the moment when parties enter into contract negotiations, they are in a special legal relationship with each other. That pre-contractual relationship involves certain reciprocal obligations. In particular, the parties must negotiate in a serious manner and in accordance with their actual intentions.

        Negotiating parties must not stir up the hope of the other party, contrary to their actual intentions, that a contract will actually be concluded. Put differently, a party’s willingness to conclude a contract must not be expressed more strongly than it actually is. If a party realizes that the other party wrongly beliefs that a contract would certainly be concluded, such illusion should be dispelled in due course.

        A negotiating party that terminates contract negotiations in violation of these principles, whether maliciously or negligently, may become liable to the other party based on the culpa in contrahendo doctrine. However, such liability exists in exceptional cases only.

        • The fact that contract negotiations took a long time is not sufficient for incurring such liability. The duration of negotiations is, in itself, not decisive.
        • It is not possible to derive liability from pre-existing contractual relationships between the negotiation parties, as for example in cases where parties negotiate a “mere” prolongation of an existing agreement. The decisive factor is not whether parties were already contractually bound before, but only whether the party that terminated the contract negotiations made the other party believe that a new agreement would certainly be concluded.
        • It is not decisive whether the party who terminates contract negotiations knows that the other party has already made costly investments in view of the prospective contract. In principle, anyone who makes investments already prior to the actual conclusion of a contract does so at its own risk. Even where a party to contract negotiations knows that the other party has already made (substantial) investments in the prospective agreement, a termination of the contract negotiations will, in itself, not be considered as an act of bad faith.

        What does a liability for breaking off negotiations include?

        If a party violates the aforementioned pre-contractual obligations, the other party may be entitled to compensation for the so-called negative interest. This means that the other party must be put in the position it would have been if the negotiations had not taken place. Damages may include, e.g., expenses in connection with the negotiation of the contract (travel costs, legal fees etc.), but also a loss of income in cases where a party was not able to do business with third parties because of the contract negotiations. However, the other party has no right to be treated as if the contract had been concluded (so-called positive interest).

        Having said that, it must be kept in mind that the requirements set by Swiss court for the substantiation of damages are rather high, so that the enforcement of a liability for breaking off negotiations will often be a cumbersome process. Therefore pursuing damage claims with relatively low amounts in dispute might often require a disproportionate effort.

        Practical tips – Do’s and don’ts when negotiating contracts

        • Do not overstate your willingness to conclude a contract. Be frank with your counterparty. Make it clear from the beginning of the negotiations what clauses are important to you.
        • Do not tell the other party that you are willing to sign a contract, if you still have doubts or you are even unwilling to do so. Confirm that you will sign only if you are convinced to do so.
        • Do not allow someone else (e.g., a representative, employee, branch office etc.) to negotiate on your behalf if you are not willing to enter into an agreement anyway. Keep an eye on how the negotiations are going on and intervene if necessary.
        • Do not make costly investments before a legally binding agreement is concluded. If, for time or other reasons, such investments are necessary already before the conclusion of an agreement, insist on the conclusion of an interim contract governing such investments for the event that the envisaged agreement is not concluded finally.

        In 2020, an important revision of the Swiss statute of limitations enters into force. The new law provides for longer limitation periods in cases of personal injury and extends the relative limitation periods in tort and unjust enrichment law from one to three years.

        Background of the revision

        In June 2018, the Swiss parliament adopted an amendment to the Swiss Code of Obligations (“CO”) pertaining to a revision of the statute of limitations. In November 2018, the Swiss government decided that the revised statute of limitations shall enter into force on 1 January 2020.

        The revision was significantly influenced by asbestos cases. Under the current law, damage claims of asbestos victims were time-barred in some cases even before asbestos-related diseases could be diagnosed. In March 2014, the European Court of Human Rights held in Howald Moor and others v. Switzerland that the Swiss statute of limitations amounts in such cases to a violation of article 6 paragraph 1 of the European Convention on Human Rights (right of access to a court).

        Having said that, the revision does not only concern cases of personal injury, but also includes numerous other important changes as described in the following.

        Key changes regarding limitation periods

        A. Tort law

        In tort law, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable (revised Art. 60 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

        With the exception of cases of personal injury, the absolute limitation period remains ten years as from the date when the conduct that caused the damages occurred or ended (revised Art. 60 para. 1 CO).

        In cases of personal injury, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable. Currently the relative limitation period amounts to one year only.

        The new absolute limitation period in cases of personal injury amounts to twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 60 para. 1bis CO). Under the current law, there was no special absolute limitation period for cases of personal injury, so that the ordinary 10-year period applied (Art. 60 para. 1 CO).

        If conduct, which gives rise to liability under tort law, is also punishable under criminal law, the (longer) limitation period under criminal law remains applicable (cf. Art. 97 of the Swiss Criminal Code). However, where a first-instance criminal judgment is rendered before the conduct is time-barred under criminal law, the limitation periods ends not earlier than three years as from that criminal judgment (revised Art. 60 para. 2 CO). The current law does not provide for such an additional three-year limitation period.

        B. Unjust enrichment law

        In unjust enrichment law, the new relative limitation period amounts to three years as from the date on which the injured party knows about the claim (revised Art. 67 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

        The absolute limitation period is not affected by the revision and remains ten years after the date on which the claim arises (revised Art. 67 para. 1 CO).

        C. Contract law

        With regard to contractual claims, the ordinary limitation period remains ten years from the due date (Art. 127 CO). Furthermore, the shorter limitation period of five years from the due date applicable to (amongst others) claims for rent, interest on capital and other periodic payments, (most) claims out of employment relationships etc. remains unchanged too (Art. 128 CO).

        However, in cases of personal injury, the revised statute of limitations introduces a new relative limitation period of three years from the date on which the injured party became aware of the damage, as well as a new absolute limitation period of twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 128a CO). The current law does not provide for distinct relative and absolute limitation periods for contractual claims in cases of personal injury. Instead, the ordinary ten-year limitation period (Art. 127 CO) usually applied to such cases.

        D. Summary

        In summary, the most important elements of the revised statute of limitations are the longer (trebled) relative limitation periods in tort and unjust enrichment law (i.e., three years instead of one year) and the new special rules for cases of personal injury, which now benefit from a 20-year absolute limitation period.

        Transitional provisions / application of the revised statute of limitations to pre-existing claims

        The longer limitation periods under the revised CO apply to any claims that are not yet time-barred when the revision enters into force (i.e., on 1 January 2020; revised Art. 49 para. 1, Final Title of the Swiss Civil Code). In other words, the limitation periods of any claims that do not become time-barred until 31 December 2019 at the latest will be prolonged. This is of particular relevance with regard to claims based on tort and unjust enrichment; the short one-year relative limitation periods under the current law will be extended by another two years.

        In contrast, the current law remains applicable in case the revised statute of limitations provides for shorter limitation periods (revised Art. 49 para. 2, Final Title of the Swiss Civil Code). This concerns, in particular, contractual claims in cases of personal injury. The new three-year relative limitation period under the revised law might not apply to such claims, as the current statute of limitations does not provide for a relative limitation period at all.

        Further changes brought by the revision

        In addition to the changes of the limitation periods set out above, the revision of the statute of limitations contains numerous further modifications. Some of them are listed in the following:

        1. Limitation periods do not commence or are suspended in the event that a claim cannot be asserted for objective reasons before any court worldwide (revised Art. 134 para. 1 no. 6 CO). The current law provides for such non-commencement or suspension only if the claim cannot be brought before a Swiss court.
        2. Parties to a dispute may agree in writing that limitation periods shall be suspended during settlement discussions, mediation proceedings or other out-of-court settlement proceedings (revised Art. 134 para. 1 no. 8 CO).
        3. Once a limitation period has commenced to run, waivers of statute of limitation defenses are admissible, but must not exceed ten years (revised Art. 141 para. 1 CO). Any such waivers must be in writing (new Art. 141 para. 1bis CO).
        4. In general terms and conditions (“GTC”), statute of limitation defenses may be waived by the party who makes use of the GTCs only. In contrast, a waiver by the party on whom the GTCs are imposed (e.g., consumers) is ineffective (new Art. 141 para. 1bis CO).
        5. The limitation period for an actio pauliana under the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (“DEBA”) is extended to from currently two years to three years after service of a loss certificate, the opening of bankruptcy proceedings or the confirmation of a composition agreement with an assignment of assets (whichever is applicable; revised Art. 292 DEBA).

        Con la Direttiva 85/374/CEE del 25.07.1985, trasfusa nel DPR 224/1988, poi abrogato perché confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), sono state introdotte regole chiare sugli obblighi risarcitori in capo al produttore allorché un prodotto immesso sul mercato si riveli poi difettoso.

        Con la successiva Direttiva 2001/95/CE, anch’essa recepita internamente con il D.lgs 172/2004 e successivamente riversata nel  Codice del Consumo, la materia è stata ulteriormente regolamentata sotto il profilo della sicurezza generale dei prodotti.

        A livello europeo e nazionale, dunque, i doveri e gli eventuali obblighi risarcitori che derivano dalla distribuzione di un bene difettoso trovano un’organica disciplina in favore del consumatore.

        Sebbene i danni da prodotto interessino quotidianamente anche beni acquistati o utilizzati da operatori economici, società, professionisti, ecc., nei rapporti B2B una tale disciplina (organica) manca del tutto.

        Ciò non significa che il produttore sia immune dalle responsabilità nei riguardi di un professionista per avere distribuito, direttamente o tramite una rete di rivenditori, un prodotto difettoso.

        Caso pratico

        Un veicolo acquistato da un autotrasportatore, ormai fuori garanzia, prende fuoco mentre è in sosta (es. per un problema al motore) e l’incendio rende inservibile il mezzo per diverso tempo, con conseguenti perdite di commesse e altro; quali azioni può intraprendere l’autotrasportatore per il ristoro del danno subito e, soprattutto, contro chi deve agire?

        Si tratta di una fattispecie del tutto particolare ma non così infrequente: il danneggiato si trova nell’infelice condizione di non potere agire contro il venditore, vuoi per il tempo trascorso dalla compravendita del bene (es. è spirato il termine ex art. 1495 c.c.), vuoi perché è scaduta la garanzia, e l’unica opzione rimasta è quella di intentare causa contro il produttore del mezzo.

        Occorre perciò chiedersi se esistano principi o norme di legge che impongono al costruttore di veicoli di risarcire direttamente i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti in assenza di un obbligo contrattuale e quando il danneggiato non è un consumatore.

        Prima di tutto, per dottrina e giurisprudenza l’applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotto difettoso trova il suo limite nel soggetto che fa valere il diritto al risarcimento (i “considerando” della Direttiva 85/374/CEE parlano solo di consumatore).

        In più, le disposizioni a tutela del consumatore contemplano una precisa tipologia di danno che mal si adatta ai rapporti B2B: infatti, la definizione offerta da tutti i testi consumeristici si rifà ad eventi tragici quali la “… morte …” o le “… lesioni personali …” o a pregiudizi come la “… distruzione di una cosa diversa dal prodotto purché … normalmente destinato all’uso e consumo privato …e … per proprio uso o consumo privato …” (v. art. 9 Direttiva cit. – art. 123 Codice del Consumo), ipotesi tutte che solo un consumatore/persona fisica può lamentare, certamente non i soggetti che interagiscono per motivi commerciali e di business.

        A tal proposito la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il D.P.R. 224/88, e di riflesso il Codice del Consumo, non considera il c.d. «danno commerciale» prodottosi in capo all’operatore economico nell’esercizio del suo business, ma accorda tutela solo per i danni arrecati alla persona o ai beni del consumatore (Cass. Civ. Sez. III, 07.05.2013, n. 9254 in Danno e Resp., 2015, 11, 1005).

        Quanto detto porta ad escludere l’applicabilità del Codice del Consumo e delle disposizioni consumeristiche in generale nei rapporti tra non consumatori ovvero tra società, operatori economici e professionisti.

        Riprendendo il caso pratico iniziale, occorre dunque chiedersi quali iniziative rimangano all’impresa che ha subito la perdita del veicolo andato distrutto dall’incendio.

        La risposta viene per esclusione: non potendosi applicare le disposizioni del Codice del Consumo per i rilievi già esposti e ed escludendosi la garanzia riconosciuta sul bene compravenduto (nel caso prospettato la garanzia è già scaduta), al danneggiato non resta che agire in forza delle norme comuni in tema di responsabilità da illecito (art. 2043 c.c.), con tutte le conseguenze del caso e quindi tenendo a mente che:

        • Non ci si muove più nell’ambito della responsabilità oggettiva (anche se relativa) del produttore, così come sancita dalla Direttiva 85/374/CEE, ma sul terreno della responsabilità per colpa o dolo;
        • L’onere della prova appare più gravoso in quanto è necessario dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso causale danno/illecito e, soprattutto, l’elemento soggettivo della colpa o del dolo (TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XIX ed., Giuffrè, § 473, 869), mentre le disposizioni a tutela del consumatore impongono al danneggiato il solo onere di provare il difetto, il danno e a relazione causale tra difetto e danno, senza scomodare gli elementi soggettivi del dolo e della colpa ora citati;
        • Non si può fare affidamento sulla decadenza decennale del diritto al risarcimento (art. 11 Direttiva 85/374/CEE – art. 126 Codice del Consumo) ma occorre fare i conti con il più breve termine di prescrizione quinquennale dell’illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.);
        • Vi è l’astratta possibilità di scontrarsi con delle clausole di esonero della responsabilità, beninteso applicabili solo tra le parti e limitate a diritti disponibili in assenza di dolo o colpa grave (clausole impensabili in ambito consumeristico per espresso divieto ex art. 124 Codice del Consumo).

        Da apprezzare, di contro, che l’azione per fatto illecito può aspirare alla rifusione degli oneri di ripristino del veicolo stesso (es. costi di intervento, traino, ecc.), rimedio riparativo del tutto escluso dalle disposizioni del Codice del Consumo nell’ipotesi di danno da prodotto difettoso (v. art. 123 C.d.C. sopra cit.).

        Concludendo sul caso dell’incendio: in assenza della garanzia, l’autotrasportatore dovrà necessariamente agire appellandosi alla responsabilità extracontrattuale del produttore; una strada tutta in salita, non solo perché i Costruttori hanno buon gioco nel contrastare simili istanze risarcitorie pretendendo una rigorosa applicazione alle stringenti regole sull’onere della prova ma anche, e soprattutto, perché ribaltano spesso sull’utilizzatore le responsabilità per omessa o carente manutenzione del veicolo, con un uso sapiente e mirato del concorso di colpa del danneggiato ex artt. 2056 e 1227 c.c..

        L’assenza di una disciplina organica sul risarcimento del danno da prodotto difettoso nei rapporti B2B si manifesta in modo tangibile, soprattutto quando bisogna fare i conti con i danni da prodotto a garanzia scaduta; pochi in realtà sembrano avvertire il peso di questo vuoto normativo.

        La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita, predisposte unilateralmente dal venditore/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. Altrettanto usualmente, tra le condizioni generali di vendita è presente una clausola di scelta della legge applicabile al contratto, solitamente a favore della legge del luogo dove l’impresa ha sede.

        La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia C‑191/15 (VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016) ha precisato i requisiti di validità di una clausola di scelta di legge inserita nelle condizioni generali di un contratto B2C (“Business to Consumer”) stipulato online. La sentenza ha avuto un impatto molto rilevante nella redazione delle condizioni generali di vendita o servizio, perché la mancanza dei requisiti imposti dalla Corte di Giustizia Europea produce l’invalidità della clausola e la sua inapplicabilità in un’eventuale vertenza. È il caso, quindi, di ripercorrere la decisione della Corte di Giustizia.

        Il caso sottopostole riguardava un contratto stipulato proprio con questa modalità: Amazon EU – con sede in Lussemburgo – commercia con i suoi clienti austriaci attraverso il portale amazon.de e nelle condizioni generali di vendita aveva inserito la seguente clausola: «Si applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci».

        Su richiesta di un’associazione di consumatori, la Corte Suprema Austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di verificare se una simile clausola potesse essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13 a tutela dei consumatori nei contratti stipulati con un professionista: “Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

        La Corte ha, in primo luogo, osservato che il diritto europeo consente in linea di principio che un imprenditore inserisca nelle sue condizioni generali una clausola di scelta di legge, anche quando essa non sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore. A fronte di questa possibilità, il legislatore europeo (art. 6, par. 2, Regolamento Roma I) ha previsto un meccanismo di tutela per il consumatore, garantendogli in ogni caso il diritto a invocare le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, indipendentemente dalla legge individuata nella clausola. Il consumatore, quindi, anche se non previsto dalla clausola, potrà utilizzare le disposizioni inderogabili dello Stato nel quale ha la residenza abituale se più favorevoli di quelle previste dalla legge scelta nelle condizioni generali.

        La Corte Europea, però, ha anche considerato essenziale che il professionista informi il consumatore del suo diritto a invocare le disposizioni di legge imperative “interne”, per evitare che quest’ultimo – ignorando l’art. 6, par. 2 del Regolamento Roma I e facendo affidamento unicamente a quanto scritto nella clausola – sia dissuaso dall’agire in giudizio nei confronti dell’imprenditore.

        Questa situazione, infatti, andrebbe a creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, rendendo la clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

        Come dovrà quindi essere formulata una clausola di scelta di legge all’interno delle condizioni generali predisposte per un contratto B2C? La soluzione viene offerta dalla stessa Corte di Giustizia.

        La clausola di scelta della legge applicabile dovrà informare il consumatore che egli può beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge dello stato dove abitualmente risiede.

        Sarà, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello stato dove l’imprenditore/professionista ha sede.

        Questa sentenza offre lo spunto per una considerazione più generale: le aziende e i professionisti che operano nel mercato e-commerce, specialmente nel settore B2C, devono prestare particolare attenzione agli sviluppi non solo della normativa interna ed europea, ma anche delle normative e delle interpretazioni giurisprudenziali nei paesi i cui risiedono i potenziali consumatori dei prodotti o servizi venduti, sia che si tratti di vendite sui canali tradizionali, sia online, al fine di evitare di predisporre dei contratti che si rivelino poco efficaci o, ancor peggio, controproducenti.

        Tutte le considerazioni finora svolte non riguardano la competenza giurisdizionale e l’eventuale inserimento nel contratto di una clausola di scelta del foro competente, che nei contratti B2C è generalmente sconsigliabile. In ambito europeo, infatti, il Regolamento Bruxelles I bis accorda al consumatore una tutela molto forte, che gli dà quasi sempre la possibilità di proporre l’azione giudiziale nel luogo dove ha la sua residenza abituale (cd. Foro del consumatore), obbligando il professionista – indipendentemente da clausole con diverso contenuto – a fare lo stesso.

        If 2017 was the year of Initial Coin Offerings, 2018 was the year of Blockchain awareness and testing all over the world. From ICO focused guidelines and regulations respectively aimed to alarm and protect investors, we have seen the shift, especially in Europe, to distributed ledger technology (“DLT”) focused guidelines and regulations aimed at protecting citizens on one hand and promote DLT implementations on the other.

        Indeed, European Union Member States and the European Parliament started looking deeper into the technology by, for instance, calling for consultations with professionals in order to understand DLT’s potentials for real-world implementations and possible risks.

        In this article I am aiming to give a brief snapshot of firstly what are the most notable European initiatives and moves towards promoting Blockchain implementation and secondly current challenges faced by European law makers when dealing with the regulation of distributed ledger technologies.

        Europe

        Let’s start from the European Blockchain Partnership (“EBP”), a statement made by 25 EU Member States acknowledging the importance of distributed ledger technology for society, in particular when it comes to interoperability, cyber security and efficiency of digital public services. The Partnership is not only an acknowledgement, it is also a commitment from all signatory states to collaborate to build what they envision will be a distributed ledger infrastructure for the delivering of cross-border public services.

        Witness of the trust given to the technology is My Health My Data, a EU-backed project that uses DLT to enable patients to efficiently control their digitally recorded health data while securing it from the threat of data breaches. Benefits the EU saw in DLT on this specific project are safety, efficiency but most notably the opportunity that DLT offers data subject to have finally control over their own data, without the need for intermediaries.

        Another important initiative proving European interests in testing DLT technologies is the Horizon Prize on “Blockchains for Social Good”, a 5 million Euros worth challenge open to innovators and tech companies to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges.

        Moving forward, in December last year, I had the honor to be part of the “ Workshop on Blockchains & Smart Contracts Legal and Regulatory Framework” in Paris, an initiative supported by the EU Blockchain Observatory and Forum (“EUBOF”), a pilot project initiated by the European Parliament. Earlier last year other three workshops were held, the aim of each was to collect knowledge on specific topics from an audience of leading DLT legal and technical professionals. With the knowledge collected, the EUBOF followed up with reports of what was discussed during the workshop and suggest a way forward.

        Although not binding, these reports give a reasonably clear guideline to the industry on how existing laws at a European level apply to the technology, or at least should be interpreted, and highlight areas where new regulation is definitely needed. As an example let’s look at the Report on Blockchain & GDPR. If you missed it, the GDPR is the Regulation that protects Europeans personal data and it’s applicable to all companies globally, which are processing data from European citizens. The “right to erasure” embedded in the GDPR, doesn’t allow personal data to be stored on an immutable database, the data subject has to be able to erase data anytime when shared with a service provider and stored somewhere on a database. In the case of Blockchain, the consensus on personal data having to be stored off-chain is therefore unanimous. Storing personal data off-chain and leaving an hash to that data on-chain, is a viable solution if certain precautions are taken in order to avoid the risks of reversibility or linkability of such hash to the personal data stored off-chain, therefore making the hash on-chain personally identifiable information.

        However, not all European laws apply to Member States, therefore making it hard to give a EU-wide answer to most DLT compliance challenges in Europe. Member States freedom to legislate is indeed only limited/influenced by two main instruments, Regulations, which are automatically enforceable in each Member State and Directives binding Member States to legislate on specific topics according to a set of specific rules.

        Diverging national laws have a great effect on multiple aspects of innovative technologies. Let’s look for instance at the validity of “smart contracts”. When discussing the legal power of automatically enforceable digital contracts, the lack of a European wide legislation on contracts makes it impossible to find an answer applicable to all Member States. For instance, is “offer and acceptance” enough to constitute a contract? What is considered a valid “acceptance”? What is an “obligation”? “Can a digital asset be the object of a legally binding agreement”?

        If we try to give a EU-wide answer to the questions such as smart contract validity and enforceability it is apparently not possible since we will need to consider 28 different answers. I, therefore, believe that the future of innovation in Europe will highly depend on the unification of laws.

        An example of a unified law that has great benefits on innovation (including DLT) is the Electronic Identification and Trust Services (eIDAS) Regulation, which governs electronic identification including electronic signatures.

        The race to regulating DLT in Europe

        Let’s now look briefly at a couple of Member States legislations, specifically on Blockchain and cryptocurrencies last year.

        EU Member States have been quite creative I would say in regulating the new technology. Let’s start from Malta, which saw a surprising increase of important projects and companies, such as Binance, landing on the beautiful Mediterranean Island thanks to its favorable (or at least felt as such) legislations on DLT. The “Blockchain Island” passed three laws in early July to regulate and supervise Blockchain projects including ICOs, crypto exchanges and DLT, specifically: The Innovative Technology Arrangements and Services Act regulation that aims at recognizing different technology arrangements such as DAOs, smart contracts and in future probably AI machines; The Virtual Financial Assets Act for ICOs and crypto exchanges; The Malta Digital Innovation Authority establishing a new supervisory authority.

        Some think the Maltese legislation lacks a comprehensive framework, one that for instance, gives legal personality to Innovative Technology Arrangements. For this reason some are therefore accusing the Maltese lawmakers of rushing into an uncompleted regulatory framework in order to attract business to the island while others seem to positively welcome the laws as a good start for a European wide regulation on DLT and crypto assets.

        In December 2018, Malta also initiated a declaration that was then signed by other six Members States, calling for collaboration for the promotion and implementation of DLT on a European level.

        France was one of the signatories of such declaration, and it’s worth mentioning since the French Minister for the Economy and Finance approved in September a framework for regulating ICOs and therefore protecting investors’ rights, basically giving the AMF (French Authority for Financial Market) the empowerment to give licenses to companies wanting to raise funds through Initial Coin Offerings.

        Last but not least comes Switzerland which although it is not a EU Member State, it has great degree of influence on European and national legislators when it comes to progressive regulations. At the end of December, the Swiss Federal Council released a report on DLT and the law, making a clear statement that the existing Swiss law is sufficient to regulate most matters related to DLT and Blockchain, although some adjustments have to be made. So no new laws but few amendments here and there, which will allow the integration of the specific DLT applications with existing laws in order to ensure legal certainty on certain uncovered matters. Relevant areas of Swiss law that will be amended include the transfer of rights utilizing digital registers, Anti Money Laundering rules specifically for decentralized trading platforms and bankruptcy when that proceeding involves crypto assets.

        Conclusions

        To summarize, from the approach taken during the past year, it is apparent that there is great interest in Europe to understand the potentials and to soon test implementations of distributed ledger technology. Lawmakers have also an understanding that the technology is in an infant state, it might involve risks, therefore making it complex to set specific rules or to give final answers on the alignment of certain technology applications with existing European or national laws.

        To achieve European wide results, however, acknowledgments, guidelines and reports are not enough. The setting of standards for lawmakers applicable to all Member States or even unification of laws in crucial sectors influencing directly or indirectly new technologies, will be the only solution for any innovative technology to be adopted at a European level.

        The author of this post is Alessandro Mazzi.

        In questo post focalizziamo l’attenzione sull’approvazione online delle clausole vessatorie – spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio – alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l’adesione del consumatore/cliente al contratto mediante point and click.

        Le clausole vessatorie sono previste dall’art. 1341 del codice civile, che ne fornisce un elenco: “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Lo stesso articolo, per la loro validità, richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale le clausole non hanno effetto.

        Nel commercio elettronico la modalità tipica di conclusione dei contratti è quella del point and click, che consiste nello spuntare un box come approvazione delle condizioni contrattuali. Il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, come modificato in ultimo dalla L. 147/2013), all’art. 21 comma 1, la equipara a una mera espressione della volontà contrattuale, sufficiente per concludere validamente un contratto, ma non sufficiente per integrare il requisito della “specifica approvazione per iscritto”, richiesto per le clausole vessatorie.

        Al contrario, infatti, l’art. 21 comma 2 della stessa legge prevede che solo la firma digitale sia equiparata alla scrittura privata, e quindi possa costituire a tutti gli effetti una “approvazione per iscritto“.

        Appare chiaro, dunque, che si possono sottoscrivere online delle clausole vessatorie unicamente mediante l’apposizione di una firma digitale. La dottrina italiana è concorde con questa interpretazione, mentre le pronunce si contano sulle dita di una mano: la più recente è del Tribunale di Catanzaro (30 aprile 2012) e si è espressa in questo senso, stabilendo che “con riguardo alle clausole vessatorie on line, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale”.

        Alcuni si sono chiesti se il meccanismo di iscrizione/username/password (di cui ormai quasi tutti i siti di e-commerce sono dotati) possa essere equiparato alla firma digitale, ma pare si debba dare una risposta negativa al quesito. La Guida alla Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009, infatti, lo esclude indirettamente quando afferma che “la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici”, facendo rientrare il meccanismo di username/password tra le firme elettroniche generiche e non tra le firme digitali.

        Quante sono le firme digitali in Italia? Se fino a pochi anni fa era uno strumento riservato unicamente ad alcune tipologie di professionisti, negli ultimi anni è diventata un dispositivo sempre più diffuso, tant’è che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha quantificato in più di 20 milioni i certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia. Il dato è in costante e notevole crescita: basti pensare che dal 2014 ad oggi le firme digitali sono quadruplicate.

        In conclusione:

        • la sottoscrizione di un contratto e delle condizioni generali può avvenire mediante un semplice point and click;
        • al contrario, per la validità delle clausole vessatorie è richiesta la specifica approvazione con firma digitale o firma cartacea.

        In attesa di un intervento legislativo che ponga rimedio a questa situazione, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione dei contratti che dovranno essere approvati online: un soggetto che vende beni o fornisce servizi online e vuole inserire nel suo contratto delle clausole vessatorie dovrà predisporre un form che consenta al cliente di scegliere se concludere il contratto integralmente online (con firma digitale) o se stamparne una copia, sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo.

        Ciò premesso, data la continua evoluzione della materia e la complessità della stessa, è consigliabile affidarsi a un consulente esperto nella redazione delle condizioni generali di vendita o di servizio, per trovare il giusto equilibrio tra le necessità contrattuali, gli obblighi normativi ed evitare di ritrovarsi con un contratto poco efficace a causa della nullità di alcune clausole.

        Il tema, tra i giuristi e gli operatori del settore pubblicitario che si occupano di comunicazione commerciale, è assai noto.

        Esiste un principio cardine del diritto della comunicazione: qualunque forma di comunicazione commerciale deve essere riconoscibile come tale.

        Prima della diffusione della comunicazione digitale e con essa del proliferare del cosiddetto “Influencer Marketing”, il tema della riconoscibilità della comunicazione commerciale veniva affrontato, per lo più, quando si trattava di valutare se un contenuto pubblicitario fosse chiaramente distinguibile da un contenuto giornalistico o informativo (si tratta dell’annosa questione della pubblicità redazionale).

        Per un breve periodo si discuteva anche della cosiddetta pubblicità subliminale, poi caduta nel dimenticatoio.
        Oggi il tema con il quale ci si confronta/scontra ogni giorno è quello della necessità di evidenziare al consumatore se l’apprezzamento che  un personaggio noto (un “Influencer”, appunto) dimostra di avere per un prodotto o un servizio sia genuino o tale non sia.

        Non può considerarsi spontaneo quando un soggetto riceve un compenso per indossare un capo di moda, per usare uno smartphone, o anche semplicemente riceve in omaggio i prodotti che pubblicizza o altri aventi valore economico.

        È chiaro ed è dimostrato che faccia maggiore presa sul pubblico la scelta spontanea di un proprio “idolo” piuttosto che una tradizionale forma di pubblicità.

        Di qui l’abuso di forme di pubblicità occulta sul canale meno facilmente monitorare: il web appunto.
        Quali misure adottare per fare chiaramente capire ai consumatori se un post è oggetto di un contratto o no?

        La risposta sarebbe semplicissima.

        Sarebbe sufficiente prevedere che il post a pagamento contenga, in caratteri ben visibili, termini quali “Pubblicità”, “Sponsorizzato da”, “Annuncio commerciale” o avvisi simili.

        In Italia, in assenza di una normativa  che regolamenti specificamente la materia, si sono espressi sul punto sia l’Istituto della Pubblicità che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

        Nella digital chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si legge: “Celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social media e sui siti di content sharing devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: Pubblicità/Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by…brand” o “Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand” o “in collaborazione con  …brand” o “in partnership with …brande/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture:“#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand” o “#ad”unitamente a “#brand”.

        L’AGCM, in un comunicato stampa del 2017, ha previsto l’uso delle seguenti indicazioni da collocare in calce al post unitamente ad altri #, quali “#pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento”, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, “#prodottofornitoda”; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

        Scorrendo le pagine Instagram di Influencer più o meno noti, ci si accorge, però, che pochissimi sono coloro che fanno uso delle indicazioni consigliate dalle autorità.

        E quando capita si rinvengono sperduti #ad, sulla cui efficacia (in Italia dove termini quali “advertising” “Adv” e a maggior ragione “ad”  non sono decifrabili dal consumatore medio) è lecito nutrire forte perplessità.

        Sino ad oggi l’AGCM è intervenuta inviando lettere di moral suasion a Influencer e ad aziende e non sono ancora stati emessi provvedimenti autodisciplinati, amministrativi o statuali.

        La stessa situazione di incertezza è probabilmente riscontrabile in altri paesi (potete trovare al seguente link un articolo di Legalmondo su questo tema in Germania: https://www.legalmondo.com/2017/11/germany-product-placement-influencer-marketing/ ), con la conseguenza che le aziende che operano a livello globale si muovono in un contesto non chiaro, in cui è difficile identificare quali sono le condotte corrette, quelle sanzionabili dalle varie autorità competenti e quali siano i rischi derivanti da comportamenti ritenuti illegittimi.

        Ho quindi deciso di scrivere questo contributo al fine di raccogliere lo stato dell’arte in Italia e in altri paesi del mondo, con l’obiettivo di mappare la disciplina vigente, i provvedimenti/decisioni emessi dalle Autorità competenti, i trend a livello internazionale e le best practice che le aziende che operano a livello globale possono adottare.

        Siccome sono una delle socie fondatrici del progetto Digital Adv Lab – un osservatorio interdisciplinare che studia i risvolti legali delle iniziative di marketing e comunicazione digitale –, invito tutti i lettori coinvolti nelle tematiche del presente post ad inserire un commento e/o contattarmi: vi ricontatterò io per condividere le modalità di collaborazione sul progetto.

        L’autore di questo articolo è Elena Carpani.

        Ignacio Alonso

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          Germany – Product Placement and Influencer Marketing

          28 Novembre 2017

          • Germania
          • Contratti
          • Media
          • Marchi e brevetti

          Il Codice di commercio francese sanziona il recesso senza sufficiente preavviso (c.d. “improvviso”) – correttamente dato in forma scritta (articolo 442-1.II) – da un contratto o di un rapporto commerciale di fatto. Nel corso degli ultimi vent’anni, questa è stata la base giuridica maggiormente utilizzata per le azioni di risarcimento (quantificato finanche in 24 mesi di margine lordo, più altri danni accessori) a seguito della terminazione (totale o anche solo parziale) di un contratto o di un rapporto commerciale di durata.

          Pertanto, un imprenditore straniero quando stipula un contratto con una società francese dovrebbe innanzitutto cercare di evitare che al proprio rapporto venga applicata questa regola (parte I) e, nel caso in cui ciò fosse inevitabile, dovrebbe, quantomeno, comprenderne e controllarne l’attuazione (parte II).

          In breve

          Come può una società straniera evitare la normativa sulla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” prevista dalla legge francese?

          Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

          • stipulare al più presto un accordo (quadro) scritto con i loro fornitori o clienti francesi, anche per i casi di rapporti molto semplici;
          • stipulare una clausola a favore di un tribunale o arbitrato straniero sottoponendo il rapporto al diritto straniero, dato che – in mancanza di scelta – si applicherebbe la normativa francese in materia.

          Come può una società straniera gestire il rischio legato alla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” stabilito dalla legge francese?

          Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

          • sapere che questa normativa si applica a quasi tutti i tipi di relazioni o contratti commerciali, scritti o non scritti, a tempo determinato o indeterminato;
          • verificare se il rapporto/contratto è sufficientemente lungo, regolare e significativo e se la controparte può nutrire una legittima aspettativa che questo rapporto/contratto continui;
          • dare preavviso scritto in caso di recesso o non rinnovo (o anche di una modifica sostanziale), con un margine che tenga conto principalmente della durata del rapporto, indipendentemente dal margine di preavviso previsto nel contratto;
          • invocare, con cautela, forza maggiore e grave negligenza della controparte, per evitare che si verifichi un caso di “recesso improvviso”
          • anticipare, in caso di insufficiente preavviso, un risarcimento che è il prodotto del margine lordo medio mensile parametrato sul tempo del preavviso non dato.

          Come evitare l’applicazione della normativa francese sulla recesso “improvviso”?

          In ambito internazionale, una società straniera deve sapere se il proprio rapporto sarà soggetto o meno al diritto francese e se un’eventuale controversia si svolgerà dinanzi a un tribunale francese o meno.

          Recesso “improvviso” da un contratto scritto o da un rapporto di fatto

          Ai sensi del Regolamento Roma I (CE n. 593/2008, 17 giugno 2008), in materia di legge applicabile ai contratti:

          • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – la clausola di scelta di legge sarà valida e rispettata dai giudici francesi (fatte salve le norme di applicazione necessaria, come si vedrà in seguito), a condizione che la scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso (art. 3).
          • In caso di mancata scelta delle parti – è molto probabile che sarà dichiarata applicabile la legge francese, in quanto potrebbe essere la normativa del paese in cui ha sede il distributore/franchisee o la legge del paese in cui la parte che deve fornire i servizi previsti da contratto ha il suo domicilio.

          Recesso “improvviso” da un rapporto contrattuale di fatto

          In caso di rapporti non formalizzati (il classico esempio è quello del rivenditore che acquista regolarmente i prodotti medianti ordini di acquisto al produttore), i giudici francesi qualificheranno il recesso improvviso come illecito civile e faranno riferimento al Regolamento Roma II (n. 864/2007, 11 luglio 2007) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

          • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – se redatta adeguatamente, il giudice francese applicherà la clausola, a condizione che includa espressamente i casi di illecito civile.
          • In caso di mancata scelta delle parti della legge applicabile la legge francese sarà probabilmente dichiarata applicabile in quanto potrebbe essere la legge del paese in cui si verifica il danno (indipendentemente dal luogo del fatto che ha causato il danno o da quello in cui si verificano le conseguenze indirette), che è il luogo della sede principale in cui il soggetto francese subisce le conseguenze della risoluzione.

          Recesso “improvviso”: è una norma di applicazione necessaria?

          La posizione dei tribunali francesi è piuttosto vaga sul punto. In estrema sintesi: il Tribunale commerciale di Parigi ritiene che non sia di applicazione necessaria; al contrario la Corte d’appello di Parigi (unica corte d’appello francese competente in materia) la qualifica come tale… E la Corte Suprema? Tace sulla questione.

          Nonostante la mancanza di un rigoroso ragionamento e giustificazione alla luce dell’articolo 9.1 del Regolamento Roma I (o Roma II), è chiaro che esiste una volontà della Corte d’appello di Parigi di classificare giuridicamente la “risoluzione improvvisa” come norma di applicazione necessaria. Di conseguenza, se una causa per recesso “improvviso” viene portata dinanzi ad un tribunale francese, vi è un grande rischio che quest’ultimo escluda il diritto straniero applicabile e lo sostituisca con il regime risultante dal code civil.

          Pertanto, se una società straniera vuole essere sicura che la disciplina sul recesso “improvviso” non si applichi, non solo dovrà scegliere una legge straniera applicabile, ma anche un foro (tribunale o arbitrato).

          Come evitare la giurisdizione francese?

          Recesso “improvviso” e contraente intracomunitario

          La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Granarolo, 14 luglio 2016, N°C196/15) ha creato una distinzione tra richieste di risarcimento derivanti da:

          • contratto scritto o rapporto contrattuale di fatto (l’esistenza di una siffatta relazione tacita non può essere presunta, ma – al contrario – deve essere dimostrata che ne ha interesse, basandosi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali: l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede, la regolarità delle transazioni, eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, l’esclusività, le condizioni di consegna o di pagamento, il patto di non-concorrenza, ecc.) – tale richiesta ha una natura contrattuale secondo le norme sul conflitto di giurisdizione ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis;
          • rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto (è il classico caso degli ordini effettuati occasionalmente tra due stesse parti commerciali) – tale richiesta ha natura di illecito civile ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis.

          (a) Chi è il giudice competente in caso di contratto scritto o di fatto?

          • La clausola di giurisdizione a favore di un tribunale straniero sarà applicata dai tribunali francesi, anche se si tratta di una clausola asimmetrica (Cour de cassation, 7 ottobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
          • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro competente, i tribunali francesi saranno probabilmente competenti se l’attore francese che agisce in giudizio è il fornitore del servizio, come il distributore, l’agente, ecc. (cfr. causa CGCE Corman Collins, 19 12 13, C-9/12, e articolo 7.1.b.2 della regolamento rifuso Bruxelles I).

          (b) Chi è il giudice in caso di rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto?

          • Si ritiene che i tribunali francesi possano continuare ad applicare una clausola di competenza giurisdizionale in caso di illecito civile, in particolare quando comprende espressamente il contenzioso per illecito civile (Cour de Cassation, 1° C. Civ., 18 gennaio 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
          • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro, i tribunali francesi saranno competenti in qualità di giudici del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (art. 7.3 reg. Bruxelles I bis), che è il luogo in cui il recesso ha effetto….cioè in Francia, se la parte lesa è francese.

          Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” e contraente extracomunitario

          La soluzione di Granarolo non si applica ipso facto se la parte lesa francese presenta una richiesta di risarcimento ai tribunali francesi, però i giudici francesi potrebbero seguire il medesimo ragionamento e continuare a mantenere solo la competenza in caso di illecito civile in base al luogo in cui si verifica l’evento dannoso. La clausola di giurisdizione può tuttavia essere riconosciuta in Francia anche per le richieste di risarcimento che abbiano come base un illecito civile.

          Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” ed arbitrato

          Una clausola compromissoria è probabilmente la soluzione più sicura per evitare la giurisdizione dei tribunali francesi, designando una sede del tribunale arbitrale al di fuori della Francia. Secondo il principio di competenza-competenza (“competence-competence”) degli arbitri, i tribunali francesi si dichiarano incompetenti, a meno che la clausola arbitrale non sia manifestamente nulla o manifestamente inapplicabile, indipendentemente dal contesto del contratto o dell’illecito (si veda, in particolare, la Corte d’appello di Parigi, 5 settembre 2019, n°17/03703).

          Conclusione: Le società straniere non devono lasciare aperte le questioni di giurisdizione e di diritto applicabile. Devono, anzi,  negoziare un “porto sicuro”, altrimenti i tribunali francesi potranno riconoscere un risarcimento danni alla parte lesa francese. Qui di seguito ora vedremo cosa comporta l’applicazione della normativa sul recesso “improvviso”.

          Come gestire il regime sul recesso “improvviso”?

          È importante osservare preliminarmente che non vi è una responsabilità automatica in caso di recesso da un contratto di durata, ma questa si ha unicamente quando viene dato un preavviso troppo breve.

          Il presupposto per il recesso “improvviso”: un rapporto commerciale consolidato

          Questo regime giuridico si applica a tutti i contratti con una durata “consolidata”, ad eccezione di quelli la cui disciplina normativa detta già la durata di preavviso in caso di recesso, come accade nei contratti di agenzia commerciale o nei contratti di trasporto di merci su strada in subappalto.

          In primo luogo, allora, la parte che invoca il risarcimento dei danni deve dimostrare l’esistenza di un rapporto: o sulla base di un contratto scritto; o sulla base di comportamenti concludenti e costanti delle parti, come possono esserlo una successione di contratti tacitamente rinnovati o un regolare flusso di affari, concretizzato da ordini multipli.

          In secondo luogo, questo rapporto deve avere un carattere consolidato. Non esiste una definizione giuridica, tuttavia, il concetto è stata definita anno dopo anno dalla giurisprudenza che ha stabilito un criterio oggettivo e uno soggettivo.

          (a) Il criterio oggettivo per avere un rapporto consolidato richiede l’esistenza di una relazione sufficientemente lunga, regolare e significativa tra le parti. La durata del rapporto è il parametro più importante, ma la relazione deve anche essere regolare – cioè senza interruzioni rilevanti o troppo frequenti – e il rapporto deve essere significativo, consistendo cioè in un flusso di affari ingente tra le parti.

          (b) Il criterio soggettivo richiede che la parte lesa potesse nutrire una legittima aspettativa della continuazione del rapporto, legittima aspettativa basata su elementi di fatto, come le richieste di investimento, i budget per diversi anni, ecc.

          Anticipare una richiesta di risarcimento danni per recesso “improvviso” 

          (a) La risoluzione può essere totale o parziale

          Se la rottura totale si concretizza con l’interruzione completa dei rapporti, la situazione più complicata da affrontare è la c.d. rottura parziale, che si deduce da una modifica di alcuni elementi che in parte influisce sul rapporto ma non lo azzera (es.: un aumento o una diminuzione del prezzo, una modifica dei termini di pagamento o di consegna).

          (b) Il recesso – dato in forma scritta – deve prevedere un preavviso ragionevole

          La comunicazione di recesso deve innanzitutto essere data per iscritto: l’assenza di una comunicazione scritta costituisce già di per sé una violazione. La comunicazione deve contenere chiaramente la volontà di una parte di interrompere il rapporto, in tutto o in parte, pertanto non sarà sufficiente una semplice lettera di contestazione. Durante il periodo di preavviso, le parti devono rispettare pienamente tutti gli obblighi contrattuali.

          La durata del preavviso non era definita dalla legge francese (fino all’ordinanza del 2019 che si vedrà di seguito), ma la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri.

          Il più importante di questi è la durata del rapporto, ma i giudici tengono conto anche della quota di fatturato della parte lesa, dell’esistenza o meno di un’esclusività territoriale, della natura dei prodotti e del settore di attività, dell’importanza degli investimenti effettuati dalla parte lesa, e, infine, dello stato di dipendenza economica.

          La durata del preavviso, allora, viene effettuata caso per caso, ed è estremamente variabile. È molto difficile, quindi, dare una regola aurea per la sua quantificazione, anche se possiamo dire che il preavviso da dare potrebbe essere, approssimativamente, di un mese per ogni anno di relazione, da modulare verso l’alto o verso il basso a seconda degli altri criteri del rapporto. L’ordinanza del 24 aprile 2019 ha limitato a 18 mesi il termine massimo di preavviso ragionevolmente dovuto ai sensi dell’articolo L 442-1.II. Tuttavia, questo termine massimo non aiuterà a risolvere la gran parte dei contenziosi, poiché solo rapporti di eccezionale longevità o particolarmente sensibili, avrebbero potuto portare a stabilire un preavviso superiore a 18 mesi.

          I giudici non sono vincolati dai preavvisi contrattualmente previsti. Ma se l’autore della violazione ha infranto anche i termini e le condizioni di risoluzione previsti dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento dei danni sia sulla base del fatto illecito della cessazione improvvisa, sia sulla base della violazione di un obbligo contrattuale.

          Casi in cui è esclusa la disciplina sul recesso “improvviso”

          Sono previsti due casi, anche se la giurisprudenza ne sta individuando altri.

          (a) Le due eccezioni giuridiche sono la forza maggiore (molto rara) e la colpa della parte lesa dalla risoluzione. Con riguardo a quest’ultimo, la giurisprudenza ha aggiunto che deve trattarsi di una grave violazione (“faute grave”) di un impegno contrattuale o di una disposizione di legge (come il mancato rispetto di un’esclusiva, un divieto di concorrenza, un obbligo di riservatezza o di cambio di controllo, o il mancato pagamento di importi dovuti contrattualmente).

          I giudici non si considerano, ovviamente, vincolati da una clausola risolutiva che definisca ciò che costituisce una colpa grave. In ogni caso, la parte che risolve il contratto per colpa grave deve notificarlo chiaramente nella sua lettera di risoluzione. Soprattutto, una colpa grave comporta una mancanza di preavviso, pertanto, se la parte che pone fine al contratto lamenta una colpa grave ma concede il preavviso, qualunque esso sia, i giudici possono concludere che il fatto da cui scaturisce la colpa non è stato sufficientemente grave.

          (b) Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha aggiunto altri casi di esonero dalla responsabilità. Ciò avviene quando la rottura è la conseguenza di una causa esterna all’autore della stessa, come la crisi economica, la perdita dei propri clienti o fornitori, a monte o a valle.

          I giudici hanno inoltre escluso la “risoluzione improvvisa” nell’ipotesi di fine del primo periodo di un contratto a tempo determinato, qualunque sia la sua durata: il primo rinnovo di un contratto, costituisce un evento prevedibile per la parte lesa dalla rottura, che esclude, quindi, la nozione stessa di brutalità; ma una volta che il contratto è stato rinnovato almeno una volta, i giudici possono successivamente caratterizzare la legittima convinzione della controparte in un nuovo tacito rinnovo.

          Il risarcimento dei danni

          I giudici si limitano a compensare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi a causa dell’abuso del diritto ma non compensano, almeno nell’ambito dell’articolo L442 -1.II, le conseguenze della violazione stessa.

          La regola di base è molto semplice: si determina il termine di preavviso che si sarebbe dovuto dare, si sottrae il preavviso concesso e si moltiplica: o per il margine lordo medio mensile della parte lesa in costanza di rapporto; oppure, più spesso, per il margine sui costi variabili, esclusi i costi che scompaiono con l’inadempimento del contratto/relazione. L’onere probatorio spetta all’attore che agisce per il risarcimento dei danni, che deve fornire le prove contabili complete, in particolare per identificare i tassi di margine. In generale, il periodo utilizzato per individuare il margine medio sono gli ultimi 24 o 36 mesi.

          Il risarcimento calcolato sul margine medio è, in generale, al netto di qualsiasi altro risarcimento. Tuttavia, la parte lesa può dimostrare di aver subito danni ulteriori in conseguenza della brutalità della rottura, come i licenziamenti direttamente causati dalla stessa o il deprezzamento degli investimenti recentemente fatti.

          Alcuni consigli pratici

          Anche se il regime giuridico è ancora ambiguo e la giurisprudenza estremamente frammentata, e pertanto non si riesce ad individuare delle linee guida ben definite, ecco alcuni consigli pratici per quando una società prevede di risolvere un rapporto/contratto:

          • nel caso di un contratto a tempo determinato rinnovabile tacitamente, la notifica del mancato rinnovo deve essere anticipata con largo anticipo rispetto all’inizio del preavviso contrattuale per evitare di trovarsi in una situazione in cui è necessario scegliere tra non rinnovare il contratto con un preavviso non sufficiente o accettare il rinnovo del contratto per una nuova durata;
          • i team commerciali devono essere avvertiti del rischio di una risoluzione parziale improvvisa quando modificano in modo troppo radicale le condizioni di esecuzione di un rapporto commerciale / contratto;
          • in alcuni casi, può essere utile inviare un avviso prima della notifica di risoluzione con una “proposta di preavviso” per cercare di dare validità allo stesso insieme alla controparte;
          • può anche essere utile, in alcuni rapporti, notificare la fine del rapporto con tempi di preavviso diversi a seconda della natura delle linee di prodotto;
          • infine, il modo migliore è quello di concordare un protocollo di fine rapporto, fissando la il margine di preavviso, nonché, se necessario, il progressivo declino degli ordini, il tutto nell’ambito di un accordo transattivo che rinunci definitivamente a qualsiasi pretesa, anche di “risoluzione improvvisa”.

          La disciplina sul recesso improvviso dev’essere presa in considerazione nella fase finale di tutti i rapporti di durata: le modalità di risoluzione del contratto (o del rapporto di fatto) devono essere attentamente pianificate con l’aiuto di un legale specializzato in materia, al fine di gestire il rischio di causare danni alla controparte e di essere citati in giudizio per il risarcimento del danno.

          QUICK SUMMARY: Contract negotiations do not take place in a legal vacuum. A party who negotiates contrary to the principle of good faith and then breaks off negotiations may become liable to the other party. However, the requirements for such liability are high and the enforcement of damage claims is cumbersome. At the end of the post I will share some practical tips for contract negotiations in Switzerland.

          Under Swiss law, the principle of freedom of contract is of fundamental importance. It follows from the freedom of contract that, in principle, everyone is free to enter into contract negotiations and to terminate them again without incurring any liability. A termination of contract negotiations does not have to be justified either.

          However, the freedom of contract is limited by the obligation to act in good faith (cf. article 2 para. 1 of the Swiss Civil Code), which is of equal fundamental importance. From the moment when parties enter into contract negotiations, they are in a special legal relationship with each other. That pre-contractual relationship involves certain reciprocal obligations. In particular, the parties must negotiate in a serious manner and in accordance with their actual intentions.

          Negotiating parties must not stir up the hope of the other party, contrary to their actual intentions, that a contract will actually be concluded. Put differently, a party’s willingness to conclude a contract must not be expressed more strongly than it actually is. If a party realizes that the other party wrongly beliefs that a contract would certainly be concluded, such illusion should be dispelled in due course.

          A negotiating party that terminates contract negotiations in violation of these principles, whether maliciously or negligently, may become liable to the other party based on the culpa in contrahendo doctrine. However, such liability exists in exceptional cases only.

          • The fact that contract negotiations took a long time is not sufficient for incurring such liability. The duration of negotiations is, in itself, not decisive.
          • It is not possible to derive liability from pre-existing contractual relationships between the negotiation parties, as for example in cases where parties negotiate a “mere” prolongation of an existing agreement. The decisive factor is not whether parties were already contractually bound before, but only whether the party that terminated the contract negotiations made the other party believe that a new agreement would certainly be concluded.
          • It is not decisive whether the party who terminates contract negotiations knows that the other party has already made costly investments in view of the prospective contract. In principle, anyone who makes investments already prior to the actual conclusion of a contract does so at its own risk. Even where a party to contract negotiations knows that the other party has already made (substantial) investments in the prospective agreement, a termination of the contract negotiations will, in itself, not be considered as an act of bad faith.

          What does a liability for breaking off negotiations include?

          If a party violates the aforementioned pre-contractual obligations, the other party may be entitled to compensation for the so-called negative interest. This means that the other party must be put in the position it would have been if the negotiations had not taken place. Damages may include, e.g., expenses in connection with the negotiation of the contract (travel costs, legal fees etc.), but also a loss of income in cases where a party was not able to do business with third parties because of the contract negotiations. However, the other party has no right to be treated as if the contract had been concluded (so-called positive interest).

          Having said that, it must be kept in mind that the requirements set by Swiss court for the substantiation of damages are rather high, so that the enforcement of a liability for breaking off negotiations will often be a cumbersome process. Therefore pursuing damage claims with relatively low amounts in dispute might often require a disproportionate effort.

          Practical tips – Do’s and don’ts when negotiating contracts

          • Do not overstate your willingness to conclude a contract. Be frank with your counterparty. Make it clear from the beginning of the negotiations what clauses are important to you.
          • Do not tell the other party that you are willing to sign a contract, if you still have doubts or you are even unwilling to do so. Confirm that you will sign only if you are convinced to do so.
          • Do not allow someone else (e.g., a representative, employee, branch office etc.) to negotiate on your behalf if you are not willing to enter into an agreement anyway. Keep an eye on how the negotiations are going on and intervene if necessary.
          • Do not make costly investments before a legally binding agreement is concluded. If, for time or other reasons, such investments are necessary already before the conclusion of an agreement, insist on the conclusion of an interim contract governing such investments for the event that the envisaged agreement is not concluded finally.

          In 2020, an important revision of the Swiss statute of limitations enters into force. The new law provides for longer limitation periods in cases of personal injury and extends the relative limitation periods in tort and unjust enrichment law from one to three years.

          Background of the revision

          In June 2018, the Swiss parliament adopted an amendment to the Swiss Code of Obligations (“CO”) pertaining to a revision of the statute of limitations. In November 2018, the Swiss government decided that the revised statute of limitations shall enter into force on 1 January 2020.

          The revision was significantly influenced by asbestos cases. Under the current law, damage claims of asbestos victims were time-barred in some cases even before asbestos-related diseases could be diagnosed. In March 2014, the European Court of Human Rights held in Howald Moor and others v. Switzerland that the Swiss statute of limitations amounts in such cases to a violation of article 6 paragraph 1 of the European Convention on Human Rights (right of access to a court).

          Having said that, the revision does not only concern cases of personal injury, but also includes numerous other important changes as described in the following.

          Key changes regarding limitation periods

          A. Tort law

          In tort law, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable (revised Art. 60 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

          With the exception of cases of personal injury, the absolute limitation period remains ten years as from the date when the conduct that caused the damages occurred or ended (revised Art. 60 para. 1 CO).

          In cases of personal injury, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable. Currently the relative limitation period amounts to one year only.

          The new absolute limitation period in cases of personal injury amounts to twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 60 para. 1bis CO). Under the current law, there was no special absolute limitation period for cases of personal injury, so that the ordinary 10-year period applied (Art. 60 para. 1 CO).

          If conduct, which gives rise to liability under tort law, is also punishable under criminal law, the (longer) limitation period under criminal law remains applicable (cf. Art. 97 of the Swiss Criminal Code). However, where a first-instance criminal judgment is rendered before the conduct is time-barred under criminal law, the limitation periods ends not earlier than three years as from that criminal judgment (revised Art. 60 para. 2 CO). The current law does not provide for such an additional three-year limitation period.

          B. Unjust enrichment law

          In unjust enrichment law, the new relative limitation period amounts to three years as from the date on which the injured party knows about the claim (revised Art. 67 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

          The absolute limitation period is not affected by the revision and remains ten years after the date on which the claim arises (revised Art. 67 para. 1 CO).

          C. Contract law

          With regard to contractual claims, the ordinary limitation period remains ten years from the due date (Art. 127 CO). Furthermore, the shorter limitation period of five years from the due date applicable to (amongst others) claims for rent, interest on capital and other periodic payments, (most) claims out of employment relationships etc. remains unchanged too (Art. 128 CO).

          However, in cases of personal injury, the revised statute of limitations introduces a new relative limitation period of three years from the date on which the injured party became aware of the damage, as well as a new absolute limitation period of twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 128a CO). The current law does not provide for distinct relative and absolute limitation periods for contractual claims in cases of personal injury. Instead, the ordinary ten-year limitation period (Art. 127 CO) usually applied to such cases.

          D. Summary

          In summary, the most important elements of the revised statute of limitations are the longer (trebled) relative limitation periods in tort and unjust enrichment law (i.e., three years instead of one year) and the new special rules for cases of personal injury, which now benefit from a 20-year absolute limitation period.

          Transitional provisions / application of the revised statute of limitations to pre-existing claims

          The longer limitation periods under the revised CO apply to any claims that are not yet time-barred when the revision enters into force (i.e., on 1 January 2020; revised Art. 49 para. 1, Final Title of the Swiss Civil Code). In other words, the limitation periods of any claims that do not become time-barred until 31 December 2019 at the latest will be prolonged. This is of particular relevance with regard to claims based on tort and unjust enrichment; the short one-year relative limitation periods under the current law will be extended by another two years.

          In contrast, the current law remains applicable in case the revised statute of limitations provides for shorter limitation periods (revised Art. 49 para. 2, Final Title of the Swiss Civil Code). This concerns, in particular, contractual claims in cases of personal injury. The new three-year relative limitation period under the revised law might not apply to such claims, as the current statute of limitations does not provide for a relative limitation period at all.

          Further changes brought by the revision

          In addition to the changes of the limitation periods set out above, the revision of the statute of limitations contains numerous further modifications. Some of them are listed in the following:

          1. Limitation periods do not commence or are suspended in the event that a claim cannot be asserted for objective reasons before any court worldwide (revised Art. 134 para. 1 no. 6 CO). The current law provides for such non-commencement or suspension only if the claim cannot be brought before a Swiss court.
          2. Parties to a dispute may agree in writing that limitation periods shall be suspended during settlement discussions, mediation proceedings or other out-of-court settlement proceedings (revised Art. 134 para. 1 no. 8 CO).
          3. Once a limitation period has commenced to run, waivers of statute of limitation defenses are admissible, but must not exceed ten years (revised Art. 141 para. 1 CO). Any such waivers must be in writing (new Art. 141 para. 1bis CO).
          4. In general terms and conditions (“GTC”), statute of limitation defenses may be waived by the party who makes use of the GTCs only. In contrast, a waiver by the party on whom the GTCs are imposed (e.g., consumers) is ineffective (new Art. 141 para. 1bis CO).
          5. The limitation period for an actio pauliana under the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (“DEBA”) is extended to from currently two years to three years after service of a loss certificate, the opening of bankruptcy proceedings or the confirmation of a composition agreement with an assignment of assets (whichever is applicable; revised Art. 292 DEBA).

          Con la Direttiva 85/374/CEE del 25.07.1985, trasfusa nel DPR 224/1988, poi abrogato perché confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), sono state introdotte regole chiare sugli obblighi risarcitori in capo al produttore allorché un prodotto immesso sul mercato si riveli poi difettoso.

          Con la successiva Direttiva 2001/95/CE, anch’essa recepita internamente con il D.lgs 172/2004 e successivamente riversata nel  Codice del Consumo, la materia è stata ulteriormente regolamentata sotto il profilo della sicurezza generale dei prodotti.

          A livello europeo e nazionale, dunque, i doveri e gli eventuali obblighi risarcitori che derivano dalla distribuzione di un bene difettoso trovano un’organica disciplina in favore del consumatore.

          Sebbene i danni da prodotto interessino quotidianamente anche beni acquistati o utilizzati da operatori economici, società, professionisti, ecc., nei rapporti B2B una tale disciplina (organica) manca del tutto.

          Ciò non significa che il produttore sia immune dalle responsabilità nei riguardi di un professionista per avere distribuito, direttamente o tramite una rete di rivenditori, un prodotto difettoso.

          Caso pratico

          Un veicolo acquistato da un autotrasportatore, ormai fuori garanzia, prende fuoco mentre è in sosta (es. per un problema al motore) e l’incendio rende inservibile il mezzo per diverso tempo, con conseguenti perdite di commesse e altro; quali azioni può intraprendere l’autotrasportatore per il ristoro del danno subito e, soprattutto, contro chi deve agire?

          Si tratta di una fattispecie del tutto particolare ma non così infrequente: il danneggiato si trova nell’infelice condizione di non potere agire contro il venditore, vuoi per il tempo trascorso dalla compravendita del bene (es. è spirato il termine ex art. 1495 c.c.), vuoi perché è scaduta la garanzia, e l’unica opzione rimasta è quella di intentare causa contro il produttore del mezzo.

          Occorre perciò chiedersi se esistano principi o norme di legge che impongono al costruttore di veicoli di risarcire direttamente i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti in assenza di un obbligo contrattuale e quando il danneggiato non è un consumatore.

          Prima di tutto, per dottrina e giurisprudenza l’applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotto difettoso trova il suo limite nel soggetto che fa valere il diritto al risarcimento (i “considerando” della Direttiva 85/374/CEE parlano solo di consumatore).

          In più, le disposizioni a tutela del consumatore contemplano una precisa tipologia di danno che mal si adatta ai rapporti B2B: infatti, la definizione offerta da tutti i testi consumeristici si rifà ad eventi tragici quali la “… morte …” o le “… lesioni personali …” o a pregiudizi come la “… distruzione di una cosa diversa dal prodotto purché … normalmente destinato all’uso e consumo privato …e … per proprio uso o consumo privato …” (v. art. 9 Direttiva cit. – art. 123 Codice del Consumo), ipotesi tutte che solo un consumatore/persona fisica può lamentare, certamente non i soggetti che interagiscono per motivi commerciali e di business.

          A tal proposito la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il D.P.R. 224/88, e di riflesso il Codice del Consumo, non considera il c.d. «danno commerciale» prodottosi in capo all’operatore economico nell’esercizio del suo business, ma accorda tutela solo per i danni arrecati alla persona o ai beni del consumatore (Cass. Civ. Sez. III, 07.05.2013, n. 9254 in Danno e Resp., 2015, 11, 1005).

          Quanto detto porta ad escludere l’applicabilità del Codice del Consumo e delle disposizioni consumeristiche in generale nei rapporti tra non consumatori ovvero tra società, operatori economici e professionisti.

          Riprendendo il caso pratico iniziale, occorre dunque chiedersi quali iniziative rimangano all’impresa che ha subito la perdita del veicolo andato distrutto dall’incendio.

          La risposta viene per esclusione: non potendosi applicare le disposizioni del Codice del Consumo per i rilievi già esposti e ed escludendosi la garanzia riconosciuta sul bene compravenduto (nel caso prospettato la garanzia è già scaduta), al danneggiato non resta che agire in forza delle norme comuni in tema di responsabilità da illecito (art. 2043 c.c.), con tutte le conseguenze del caso e quindi tenendo a mente che:

          • Non ci si muove più nell’ambito della responsabilità oggettiva (anche se relativa) del produttore, così come sancita dalla Direttiva 85/374/CEE, ma sul terreno della responsabilità per colpa o dolo;
          • L’onere della prova appare più gravoso in quanto è necessario dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso causale danno/illecito e, soprattutto, l’elemento soggettivo della colpa o del dolo (TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XIX ed., Giuffrè, § 473, 869), mentre le disposizioni a tutela del consumatore impongono al danneggiato il solo onere di provare il difetto, il danno e a relazione causale tra difetto e danno, senza scomodare gli elementi soggettivi del dolo e della colpa ora citati;
          • Non si può fare affidamento sulla decadenza decennale del diritto al risarcimento (art. 11 Direttiva 85/374/CEE – art. 126 Codice del Consumo) ma occorre fare i conti con il più breve termine di prescrizione quinquennale dell’illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.);
          • Vi è l’astratta possibilità di scontrarsi con delle clausole di esonero della responsabilità, beninteso applicabili solo tra le parti e limitate a diritti disponibili in assenza di dolo o colpa grave (clausole impensabili in ambito consumeristico per espresso divieto ex art. 124 Codice del Consumo).

          Da apprezzare, di contro, che l’azione per fatto illecito può aspirare alla rifusione degli oneri di ripristino del veicolo stesso (es. costi di intervento, traino, ecc.), rimedio riparativo del tutto escluso dalle disposizioni del Codice del Consumo nell’ipotesi di danno da prodotto difettoso (v. art. 123 C.d.C. sopra cit.).

          Concludendo sul caso dell’incendio: in assenza della garanzia, l’autotrasportatore dovrà necessariamente agire appellandosi alla responsabilità extracontrattuale del produttore; una strada tutta in salita, non solo perché i Costruttori hanno buon gioco nel contrastare simili istanze risarcitorie pretendendo una rigorosa applicazione alle stringenti regole sull’onere della prova ma anche, e soprattutto, perché ribaltano spesso sull’utilizzatore le responsabilità per omessa o carente manutenzione del veicolo, con un uso sapiente e mirato del concorso di colpa del danneggiato ex artt. 2056 e 1227 c.c..

          L’assenza di una disciplina organica sul risarcimento del danno da prodotto difettoso nei rapporti B2B si manifesta in modo tangibile, soprattutto quando bisogna fare i conti con i danni da prodotto a garanzia scaduta; pochi in realtà sembrano avvertire il peso di questo vuoto normativo.

          La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita, predisposte unilateralmente dal venditore/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. Altrettanto usualmente, tra le condizioni generali di vendita è presente una clausola di scelta della legge applicabile al contratto, solitamente a favore della legge del luogo dove l’impresa ha sede.

          La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia C‑191/15 (VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016) ha precisato i requisiti di validità di una clausola di scelta di legge inserita nelle condizioni generali di un contratto B2C (“Business to Consumer”) stipulato online. La sentenza ha avuto un impatto molto rilevante nella redazione delle condizioni generali di vendita o servizio, perché la mancanza dei requisiti imposti dalla Corte di Giustizia Europea produce l’invalidità della clausola e la sua inapplicabilità in un’eventuale vertenza. È il caso, quindi, di ripercorrere la decisione della Corte di Giustizia.

          Il caso sottopostole riguardava un contratto stipulato proprio con questa modalità: Amazon EU – con sede in Lussemburgo – commercia con i suoi clienti austriaci attraverso il portale amazon.de e nelle condizioni generali di vendita aveva inserito la seguente clausola: «Si applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci».

          Su richiesta di un’associazione di consumatori, la Corte Suprema Austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di verificare se una simile clausola potesse essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13 a tutela dei consumatori nei contratti stipulati con un professionista: “Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

          La Corte ha, in primo luogo, osservato che il diritto europeo consente in linea di principio che un imprenditore inserisca nelle sue condizioni generali una clausola di scelta di legge, anche quando essa non sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore. A fronte di questa possibilità, il legislatore europeo (art. 6, par. 2, Regolamento Roma I) ha previsto un meccanismo di tutela per il consumatore, garantendogli in ogni caso il diritto a invocare le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, indipendentemente dalla legge individuata nella clausola. Il consumatore, quindi, anche se non previsto dalla clausola, potrà utilizzare le disposizioni inderogabili dello Stato nel quale ha la residenza abituale se più favorevoli di quelle previste dalla legge scelta nelle condizioni generali.

          La Corte Europea, però, ha anche considerato essenziale che il professionista informi il consumatore del suo diritto a invocare le disposizioni di legge imperative “interne”, per evitare che quest’ultimo – ignorando l’art. 6, par. 2 del Regolamento Roma I e facendo affidamento unicamente a quanto scritto nella clausola – sia dissuaso dall’agire in giudizio nei confronti dell’imprenditore.

          Questa situazione, infatti, andrebbe a creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, rendendo la clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

          Come dovrà quindi essere formulata una clausola di scelta di legge all’interno delle condizioni generali predisposte per un contratto B2C? La soluzione viene offerta dalla stessa Corte di Giustizia.

          La clausola di scelta della legge applicabile dovrà informare il consumatore che egli può beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge dello stato dove abitualmente risiede.

          Sarà, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello stato dove l’imprenditore/professionista ha sede.

          Questa sentenza offre lo spunto per una considerazione più generale: le aziende e i professionisti che operano nel mercato e-commerce, specialmente nel settore B2C, devono prestare particolare attenzione agli sviluppi non solo della normativa interna ed europea, ma anche delle normative e delle interpretazioni giurisprudenziali nei paesi i cui risiedono i potenziali consumatori dei prodotti o servizi venduti, sia che si tratti di vendite sui canali tradizionali, sia online, al fine di evitare di predisporre dei contratti che si rivelino poco efficaci o, ancor peggio, controproducenti.

          Tutte le considerazioni finora svolte non riguardano la competenza giurisdizionale e l’eventuale inserimento nel contratto di una clausola di scelta del foro competente, che nei contratti B2C è generalmente sconsigliabile. In ambito europeo, infatti, il Regolamento Bruxelles I bis accorda al consumatore una tutela molto forte, che gli dà quasi sempre la possibilità di proporre l’azione giudiziale nel luogo dove ha la sua residenza abituale (cd. Foro del consumatore), obbligando il professionista – indipendentemente da clausole con diverso contenuto – a fare lo stesso.

          If 2017 was the year of Initial Coin Offerings, 2018 was the year of Blockchain awareness and testing all over the world. From ICO focused guidelines and regulations respectively aimed to alarm and protect investors, we have seen the shift, especially in Europe, to distributed ledger technology (“DLT”) focused guidelines and regulations aimed at protecting citizens on one hand and promote DLT implementations on the other.

          Indeed, European Union Member States and the European Parliament started looking deeper into the technology by, for instance, calling for consultations with professionals in order to understand DLT’s potentials for real-world implementations and possible risks.

          In this article I am aiming to give a brief snapshot of firstly what are the most notable European initiatives and moves towards promoting Blockchain implementation and secondly current challenges faced by European law makers when dealing with the regulation of distributed ledger technologies.

          Europe

          Let’s start from the European Blockchain Partnership (“EBP”), a statement made by 25 EU Member States acknowledging the importance of distributed ledger technology for society, in particular when it comes to interoperability, cyber security and efficiency of digital public services. The Partnership is not only an acknowledgement, it is also a commitment from all signatory states to collaborate to build what they envision will be a distributed ledger infrastructure for the delivering of cross-border public services.

          Witness of the trust given to the technology is My Health My Data, a EU-backed project that uses DLT to enable patients to efficiently control their digitally recorded health data while securing it from the threat of data breaches. Benefits the EU saw in DLT on this specific project are safety, efficiency but most notably the opportunity that DLT offers data subject to have finally control over their own data, without the need for intermediaries.

          Another important initiative proving European interests in testing DLT technologies is the Horizon Prize on “Blockchains for Social Good”, a 5 million Euros worth challenge open to innovators and tech companies to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges.

          Moving forward, in December last year, I had the honor to be part of the “ Workshop on Blockchains & Smart Contracts Legal and Regulatory Framework” in Paris, an initiative supported by the EU Blockchain Observatory and Forum (“EUBOF”), a pilot project initiated by the European Parliament. Earlier last year other three workshops were held, the aim of each was to collect knowledge on specific topics from an audience of leading DLT legal and technical professionals. With the knowledge collected, the EUBOF followed up with reports of what was discussed during the workshop and suggest a way forward.

          Although not binding, these reports give a reasonably clear guideline to the industry on how existing laws at a European level apply to the technology, or at least should be interpreted, and highlight areas where new regulation is definitely needed. As an example let’s look at the Report on Blockchain & GDPR. If you missed it, the GDPR is the Regulation that protects Europeans personal data and it’s applicable to all companies globally, which are processing data from European citizens. The “right to erasure” embedded in the GDPR, doesn’t allow personal data to be stored on an immutable database, the data subject has to be able to erase data anytime when shared with a service provider and stored somewhere on a database. In the case of Blockchain, the consensus on personal data having to be stored off-chain is therefore unanimous. Storing personal data off-chain and leaving an hash to that data on-chain, is a viable solution if certain precautions are taken in order to avoid the risks of reversibility or linkability of such hash to the personal data stored off-chain, therefore making the hash on-chain personally identifiable information.

          However, not all European laws apply to Member States, therefore making it hard to give a EU-wide answer to most DLT compliance challenges in Europe. Member States freedom to legislate is indeed only limited/influenced by two main instruments, Regulations, which are automatically enforceable in each Member State and Directives binding Member States to legislate on specific topics according to a set of specific rules.

          Diverging national laws have a great effect on multiple aspects of innovative technologies. Let’s look for instance at the validity of “smart contracts”. When discussing the legal power of automatically enforceable digital contracts, the lack of a European wide legislation on contracts makes it impossible to find an answer applicable to all Member States. For instance, is “offer and acceptance” enough to constitute a contract? What is considered a valid “acceptance”? What is an “obligation”? “Can a digital asset be the object of a legally binding agreement”?

          If we try to give a EU-wide answer to the questions such as smart contract validity and enforceability it is apparently not possible since we will need to consider 28 different answers. I, therefore, believe that the future of innovation in Europe will highly depend on the unification of laws.

          An example of a unified law that has great benefits on innovation (including DLT) is the Electronic Identification and Trust Services (eIDAS) Regulation, which governs electronic identification including electronic signatures.

          The race to regulating DLT in Europe

          Let’s now look briefly at a couple of Member States legislations, specifically on Blockchain and cryptocurrencies last year.

          EU Member States have been quite creative I would say in regulating the new technology. Let’s start from Malta, which saw a surprising increase of important projects and companies, such as Binance, landing on the beautiful Mediterranean Island thanks to its favorable (or at least felt as such) legislations on DLT. The “Blockchain Island” passed three laws in early July to regulate and supervise Blockchain projects including ICOs, crypto exchanges and DLT, specifically: The Innovative Technology Arrangements and Services Act regulation that aims at recognizing different technology arrangements such as DAOs, smart contracts and in future probably AI machines; The Virtual Financial Assets Act for ICOs and crypto exchanges; The Malta Digital Innovation Authority establishing a new supervisory authority.

          Some think the Maltese legislation lacks a comprehensive framework, one that for instance, gives legal personality to Innovative Technology Arrangements. For this reason some are therefore accusing the Maltese lawmakers of rushing into an uncompleted regulatory framework in order to attract business to the island while others seem to positively welcome the laws as a good start for a European wide regulation on DLT and crypto assets.

          In December 2018, Malta also initiated a declaration that was then signed by other six Members States, calling for collaboration for the promotion and implementation of DLT on a European level.

          France was one of the signatories of such declaration, and it’s worth mentioning since the French Minister for the Economy and Finance approved in September a framework for regulating ICOs and therefore protecting investors’ rights, basically giving the AMF (French Authority for Financial Market) the empowerment to give licenses to companies wanting to raise funds through Initial Coin Offerings.

          Last but not least comes Switzerland which although it is not a EU Member State, it has great degree of influence on European and national legislators when it comes to progressive regulations. At the end of December, the Swiss Federal Council released a report on DLT and the law, making a clear statement that the existing Swiss law is sufficient to regulate most matters related to DLT and Blockchain, although some adjustments have to be made. So no new laws but few amendments here and there, which will allow the integration of the specific DLT applications with existing laws in order to ensure legal certainty on certain uncovered matters. Relevant areas of Swiss law that will be amended include the transfer of rights utilizing digital registers, Anti Money Laundering rules specifically for decentralized trading platforms and bankruptcy when that proceeding involves crypto assets.

          Conclusions

          To summarize, from the approach taken during the past year, it is apparent that there is great interest in Europe to understand the potentials and to soon test implementations of distributed ledger technology. Lawmakers have also an understanding that the technology is in an infant state, it might involve risks, therefore making it complex to set specific rules or to give final answers on the alignment of certain technology applications with existing European or national laws.

          To achieve European wide results, however, acknowledgments, guidelines and reports are not enough. The setting of standards for lawmakers applicable to all Member States or even unification of laws in crucial sectors influencing directly or indirectly new technologies, will be the only solution for any innovative technology to be adopted at a European level.

          The author of this post is Alessandro Mazzi.

          In questo post focalizziamo l’attenzione sull’approvazione online delle clausole vessatorie – spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio – alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l’adesione del consumatore/cliente al contratto mediante point and click.

          Le clausole vessatorie sono previste dall’art. 1341 del codice civile, che ne fornisce un elenco: “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Lo stesso articolo, per la loro validità, richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale le clausole non hanno effetto.

          Nel commercio elettronico la modalità tipica di conclusione dei contratti è quella del point and click, che consiste nello spuntare un box come approvazione delle condizioni contrattuali. Il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, come modificato in ultimo dalla L. 147/2013), all’art. 21 comma 1, la equipara a una mera espressione della volontà contrattuale, sufficiente per concludere validamente un contratto, ma non sufficiente per integrare il requisito della “specifica approvazione per iscritto”, richiesto per le clausole vessatorie.

          Al contrario, infatti, l’art. 21 comma 2 della stessa legge prevede che solo la firma digitale sia equiparata alla scrittura privata, e quindi possa costituire a tutti gli effetti una “approvazione per iscritto“.

          Appare chiaro, dunque, che si possono sottoscrivere online delle clausole vessatorie unicamente mediante l’apposizione di una firma digitale. La dottrina italiana è concorde con questa interpretazione, mentre le pronunce si contano sulle dita di una mano: la più recente è del Tribunale di Catanzaro (30 aprile 2012) e si è espressa in questo senso, stabilendo che “con riguardo alle clausole vessatorie on line, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale”.

          Alcuni si sono chiesti se il meccanismo di iscrizione/username/password (di cui ormai quasi tutti i siti di e-commerce sono dotati) possa essere equiparato alla firma digitale, ma pare si debba dare una risposta negativa al quesito. La Guida alla Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009, infatti, lo esclude indirettamente quando afferma che “la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici”, facendo rientrare il meccanismo di username/password tra le firme elettroniche generiche e non tra le firme digitali.

          Quante sono le firme digitali in Italia? Se fino a pochi anni fa era uno strumento riservato unicamente ad alcune tipologie di professionisti, negli ultimi anni è diventata un dispositivo sempre più diffuso, tant’è che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha quantificato in più di 20 milioni i certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia. Il dato è in costante e notevole crescita: basti pensare che dal 2014 ad oggi le firme digitali sono quadruplicate.

          In conclusione:

          • la sottoscrizione di un contratto e delle condizioni generali può avvenire mediante un semplice point and click;
          • al contrario, per la validità delle clausole vessatorie è richiesta la specifica approvazione con firma digitale o firma cartacea.

          In attesa di un intervento legislativo che ponga rimedio a questa situazione, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione dei contratti che dovranno essere approvati online: un soggetto che vende beni o fornisce servizi online e vuole inserire nel suo contratto delle clausole vessatorie dovrà predisporre un form che consenta al cliente di scegliere se concludere il contratto integralmente online (con firma digitale) o se stamparne una copia, sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo.

          Ciò premesso, data la continua evoluzione della materia e la complessità della stessa, è consigliabile affidarsi a un consulente esperto nella redazione delle condizioni generali di vendita o di servizio, per trovare il giusto equilibrio tra le necessità contrattuali, gli obblighi normativi ed evitare di ritrovarsi con un contratto poco efficace a causa della nullità di alcune clausole.

          Il tema, tra i giuristi e gli operatori del settore pubblicitario che si occupano di comunicazione commerciale, è assai noto.

          Esiste un principio cardine del diritto della comunicazione: qualunque forma di comunicazione commerciale deve essere riconoscibile come tale.

          Prima della diffusione della comunicazione digitale e con essa del proliferare del cosiddetto “Influencer Marketing”, il tema della riconoscibilità della comunicazione commerciale veniva affrontato, per lo più, quando si trattava di valutare se un contenuto pubblicitario fosse chiaramente distinguibile da un contenuto giornalistico o informativo (si tratta dell’annosa questione della pubblicità redazionale).

          Per un breve periodo si discuteva anche della cosiddetta pubblicità subliminale, poi caduta nel dimenticatoio.
          Oggi il tema con il quale ci si confronta/scontra ogni giorno è quello della necessità di evidenziare al consumatore se l’apprezzamento che  un personaggio noto (un “Influencer”, appunto) dimostra di avere per un prodotto o un servizio sia genuino o tale non sia.

          Non può considerarsi spontaneo quando un soggetto riceve un compenso per indossare un capo di moda, per usare uno smartphone, o anche semplicemente riceve in omaggio i prodotti che pubblicizza o altri aventi valore economico.

          È chiaro ed è dimostrato che faccia maggiore presa sul pubblico la scelta spontanea di un proprio “idolo” piuttosto che una tradizionale forma di pubblicità.

          Di qui l’abuso di forme di pubblicità occulta sul canale meno facilmente monitorare: il web appunto.
          Quali misure adottare per fare chiaramente capire ai consumatori se un post è oggetto di un contratto o no?

          La risposta sarebbe semplicissima.

          Sarebbe sufficiente prevedere che il post a pagamento contenga, in caratteri ben visibili, termini quali “Pubblicità”, “Sponsorizzato da”, “Annuncio commerciale” o avvisi simili.

          In Italia, in assenza di una normativa  che regolamenti specificamente la materia, si sono espressi sul punto sia l’Istituto della Pubblicità che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

          Nella digital chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si legge: “Celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social media e sui siti di content sharing devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: Pubblicità/Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by…brand” o “Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand” o “in collaborazione con  …brand” o “in partnership with …brande/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture:“#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand” o “#ad”unitamente a “#brand”.

          L’AGCM, in un comunicato stampa del 2017, ha previsto l’uso delle seguenti indicazioni da collocare in calce al post unitamente ad altri #, quali “#pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento”, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, “#prodottofornitoda”; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

          Scorrendo le pagine Instagram di Influencer più o meno noti, ci si accorge, però, che pochissimi sono coloro che fanno uso delle indicazioni consigliate dalle autorità.

          E quando capita si rinvengono sperduti #ad, sulla cui efficacia (in Italia dove termini quali “advertising” “Adv” e a maggior ragione “ad”  non sono decifrabili dal consumatore medio) è lecito nutrire forte perplessità.

          Sino ad oggi l’AGCM è intervenuta inviando lettere di moral suasion a Influencer e ad aziende e non sono ancora stati emessi provvedimenti autodisciplinati, amministrativi o statuali.

          La stessa situazione di incertezza è probabilmente riscontrabile in altri paesi (potete trovare al seguente link un articolo di Legalmondo su questo tema in Germania: https://www.legalmondo.com/2017/11/germany-product-placement-influencer-marketing/ ), con la conseguenza che le aziende che operano a livello globale si muovono in un contesto non chiaro, in cui è difficile identificare quali sono le condotte corrette, quelle sanzionabili dalle varie autorità competenti e quali siano i rischi derivanti da comportamenti ritenuti illegittimi.

          Ho quindi deciso di scrivere questo contributo al fine di raccogliere lo stato dell’arte in Italia e in altri paesi del mondo, con l’obiettivo di mappare la disciplina vigente, i provvedimenti/decisioni emessi dalle Autorità competenti, i trend a livello internazionale e le best practice che le aziende che operano a livello globale possono adottare.

          Siccome sono una delle socie fondatrici del progetto Digital Adv Lab – un osservatorio interdisciplinare che studia i risvolti legali delle iniziative di marketing e comunicazione digitale –, invito tutti i lettori coinvolti nelle tematiche del presente post ad inserire un commento e/o contattarmi: vi ricontatterò io per condividere le modalità di collaborazione sul progetto.

          L’autore di questo articolo è Elena Carpani.

          Danni Punitivi – La Corte di Cassazione apre la porta in Italia

          2 Novembre 2017

          • Italia
          • Contratti
          • Contenzioso

          Il Codice di commercio francese sanziona il recesso senza sufficiente preavviso (c.d. “improvviso”) – correttamente dato in forma scritta (articolo 442-1.II) – da un contratto o di un rapporto commerciale di fatto. Nel corso degli ultimi vent’anni, questa è stata la base giuridica maggiormente utilizzata per le azioni di risarcimento (quantificato finanche in 24 mesi di margine lordo, più altri danni accessori) a seguito della terminazione (totale o anche solo parziale) di un contratto o di un rapporto commerciale di durata.

          Pertanto, un imprenditore straniero quando stipula un contratto con una società francese dovrebbe innanzitutto cercare di evitare che al proprio rapporto venga applicata questa regola (parte I) e, nel caso in cui ciò fosse inevitabile, dovrebbe, quantomeno, comprenderne e controllarne l’attuazione (parte II).

          In breve

          Come può una società straniera evitare la normativa sulla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” prevista dalla legge francese?

          Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

          • stipulare al più presto un accordo (quadro) scritto con i loro fornitori o clienti francesi, anche per i casi di rapporti molto semplici;
          • stipulare una clausola a favore di un tribunale o arbitrato straniero sottoponendo il rapporto al diritto straniero, dato che – in mancanza di scelta – si applicherebbe la normativa francese in materia.

          Come può una società straniera gestire il rischio legato alla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” stabilito dalla legge francese?

          Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

          • sapere che questa normativa si applica a quasi tutti i tipi di relazioni o contratti commerciali, scritti o non scritti, a tempo determinato o indeterminato;
          • verificare se il rapporto/contratto è sufficientemente lungo, regolare e significativo e se la controparte può nutrire una legittima aspettativa che questo rapporto/contratto continui;
          • dare preavviso scritto in caso di recesso o non rinnovo (o anche di una modifica sostanziale), con un margine che tenga conto principalmente della durata del rapporto, indipendentemente dal margine di preavviso previsto nel contratto;
          • invocare, con cautela, forza maggiore e grave negligenza della controparte, per evitare che si verifichi un caso di “recesso improvviso”
          • anticipare, in caso di insufficiente preavviso, un risarcimento che è il prodotto del margine lordo medio mensile parametrato sul tempo del preavviso non dato.

          Come evitare l’applicazione della normativa francese sulla recesso “improvviso”?

          In ambito internazionale, una società straniera deve sapere se il proprio rapporto sarà soggetto o meno al diritto francese e se un’eventuale controversia si svolgerà dinanzi a un tribunale francese o meno.

          Recesso “improvviso” da un contratto scritto o da un rapporto di fatto

          Ai sensi del Regolamento Roma I (CE n. 593/2008, 17 giugno 2008), in materia di legge applicabile ai contratti:

          • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – la clausola di scelta di legge sarà valida e rispettata dai giudici francesi (fatte salve le norme di applicazione necessaria, come si vedrà in seguito), a condizione che la scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso (art. 3).
          • In caso di mancata scelta delle parti – è molto probabile che sarà dichiarata applicabile la legge francese, in quanto potrebbe essere la normativa del paese in cui ha sede il distributore/franchisee o la legge del paese in cui la parte che deve fornire i servizi previsti da contratto ha il suo domicilio.

          Recesso “improvviso” da un rapporto contrattuale di fatto

          In caso di rapporti non formalizzati (il classico esempio è quello del rivenditore che acquista regolarmente i prodotti medianti ordini di acquisto al produttore), i giudici francesi qualificheranno il recesso improvviso come illecito civile e faranno riferimento al Regolamento Roma II (n. 864/2007, 11 luglio 2007) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

          • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – se redatta adeguatamente, il giudice francese applicherà la clausola, a condizione che includa espressamente i casi di illecito civile.
          • In caso di mancata scelta delle parti della legge applicabile la legge francese sarà probabilmente dichiarata applicabile in quanto potrebbe essere la legge del paese in cui si verifica il danno (indipendentemente dal luogo del fatto che ha causato il danno o da quello in cui si verificano le conseguenze indirette), che è il luogo della sede principale in cui il soggetto francese subisce le conseguenze della risoluzione.

          Recesso “improvviso”: è una norma di applicazione necessaria?

          La posizione dei tribunali francesi è piuttosto vaga sul punto. In estrema sintesi: il Tribunale commerciale di Parigi ritiene che non sia di applicazione necessaria; al contrario la Corte d’appello di Parigi (unica corte d’appello francese competente in materia) la qualifica come tale… E la Corte Suprema? Tace sulla questione.

          Nonostante la mancanza di un rigoroso ragionamento e giustificazione alla luce dell’articolo 9.1 del Regolamento Roma I (o Roma II), è chiaro che esiste una volontà della Corte d’appello di Parigi di classificare giuridicamente la “risoluzione improvvisa” come norma di applicazione necessaria. Di conseguenza, se una causa per recesso “improvviso” viene portata dinanzi ad un tribunale francese, vi è un grande rischio che quest’ultimo escluda il diritto straniero applicabile e lo sostituisca con il regime risultante dal code civil.

          Pertanto, se una società straniera vuole essere sicura che la disciplina sul recesso “improvviso” non si applichi, non solo dovrà scegliere una legge straniera applicabile, ma anche un foro (tribunale o arbitrato).

          Come evitare la giurisdizione francese?

          Recesso “improvviso” e contraente intracomunitario

          La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Granarolo, 14 luglio 2016, N°C196/15) ha creato una distinzione tra richieste di risarcimento derivanti da:

          • contratto scritto o rapporto contrattuale di fatto (l’esistenza di una siffatta relazione tacita non può essere presunta, ma – al contrario – deve essere dimostrata che ne ha interesse, basandosi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali: l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede, la regolarità delle transazioni, eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, l’esclusività, le condizioni di consegna o di pagamento, il patto di non-concorrenza, ecc.) – tale richiesta ha una natura contrattuale secondo le norme sul conflitto di giurisdizione ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis;
          • rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto (è il classico caso degli ordini effettuati occasionalmente tra due stesse parti commerciali) – tale richiesta ha natura di illecito civile ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis.

          (a) Chi è il giudice competente in caso di contratto scritto o di fatto?

          • La clausola di giurisdizione a favore di un tribunale straniero sarà applicata dai tribunali francesi, anche se si tratta di una clausola asimmetrica (Cour de cassation, 7 ottobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
          • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro competente, i tribunali francesi saranno probabilmente competenti se l’attore francese che agisce in giudizio è il fornitore del servizio, come il distributore, l’agente, ecc. (cfr. causa CGCE Corman Collins, 19 12 13, C-9/12, e articolo 7.1.b.2 della regolamento rifuso Bruxelles I).

          (b) Chi è il giudice in caso di rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto?

          • Si ritiene che i tribunali francesi possano continuare ad applicare una clausola di competenza giurisdizionale in caso di illecito civile, in particolare quando comprende espressamente il contenzioso per illecito civile (Cour de Cassation, 1° C. Civ., 18 gennaio 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
          • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro, i tribunali francesi saranno competenti in qualità di giudici del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (art. 7.3 reg. Bruxelles I bis), che è il luogo in cui il recesso ha effetto….cioè in Francia, se la parte lesa è francese.

          Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” e contraente extracomunitario

          La soluzione di Granarolo non si applica ipso facto se la parte lesa francese presenta una richiesta di risarcimento ai tribunali francesi, però i giudici francesi potrebbero seguire il medesimo ragionamento e continuare a mantenere solo la competenza in caso di illecito civile in base al luogo in cui si verifica l’evento dannoso. La clausola di giurisdizione può tuttavia essere riconosciuta in Francia anche per le richieste di risarcimento che abbiano come base un illecito civile.

          Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” ed arbitrato

          Una clausola compromissoria è probabilmente la soluzione più sicura per evitare la giurisdizione dei tribunali francesi, designando una sede del tribunale arbitrale al di fuori della Francia. Secondo il principio di competenza-competenza (“competence-competence”) degli arbitri, i tribunali francesi si dichiarano incompetenti, a meno che la clausola arbitrale non sia manifestamente nulla o manifestamente inapplicabile, indipendentemente dal contesto del contratto o dell’illecito (si veda, in particolare, la Corte d’appello di Parigi, 5 settembre 2019, n°17/03703).

          Conclusione: Le società straniere non devono lasciare aperte le questioni di giurisdizione e di diritto applicabile. Devono, anzi,  negoziare un “porto sicuro”, altrimenti i tribunali francesi potranno riconoscere un risarcimento danni alla parte lesa francese. Qui di seguito ora vedremo cosa comporta l’applicazione della normativa sul recesso “improvviso”.

          Come gestire il regime sul recesso “improvviso”?

          È importante osservare preliminarmente che non vi è una responsabilità automatica in caso di recesso da un contratto di durata, ma questa si ha unicamente quando viene dato un preavviso troppo breve.

          Il presupposto per il recesso “improvviso”: un rapporto commerciale consolidato

          Questo regime giuridico si applica a tutti i contratti con una durata “consolidata”, ad eccezione di quelli la cui disciplina normativa detta già la durata di preavviso in caso di recesso, come accade nei contratti di agenzia commerciale o nei contratti di trasporto di merci su strada in subappalto.

          In primo luogo, allora, la parte che invoca il risarcimento dei danni deve dimostrare l’esistenza di un rapporto: o sulla base di un contratto scritto; o sulla base di comportamenti concludenti e costanti delle parti, come possono esserlo una successione di contratti tacitamente rinnovati o un regolare flusso di affari, concretizzato da ordini multipli.

          In secondo luogo, questo rapporto deve avere un carattere consolidato. Non esiste una definizione giuridica, tuttavia, il concetto è stata definita anno dopo anno dalla giurisprudenza che ha stabilito un criterio oggettivo e uno soggettivo.

          (a) Il criterio oggettivo per avere un rapporto consolidato richiede l’esistenza di una relazione sufficientemente lunga, regolare e significativa tra le parti. La durata del rapporto è il parametro più importante, ma la relazione deve anche essere regolare – cioè senza interruzioni rilevanti o troppo frequenti – e il rapporto deve essere significativo, consistendo cioè in un flusso di affari ingente tra le parti.

          (b) Il criterio soggettivo richiede che la parte lesa potesse nutrire una legittima aspettativa della continuazione del rapporto, legittima aspettativa basata su elementi di fatto, come le richieste di investimento, i budget per diversi anni, ecc.

          Anticipare una richiesta di risarcimento danni per recesso “improvviso” 

          (a) La risoluzione può essere totale o parziale

          Se la rottura totale si concretizza con l’interruzione completa dei rapporti, la situazione più complicata da affrontare è la c.d. rottura parziale, che si deduce da una modifica di alcuni elementi che in parte influisce sul rapporto ma non lo azzera (es.: un aumento o una diminuzione del prezzo, una modifica dei termini di pagamento o di consegna).

          (b) Il recesso – dato in forma scritta – deve prevedere un preavviso ragionevole

          La comunicazione di recesso deve innanzitutto essere data per iscritto: l’assenza di una comunicazione scritta costituisce già di per sé una violazione. La comunicazione deve contenere chiaramente la volontà di una parte di interrompere il rapporto, in tutto o in parte, pertanto non sarà sufficiente una semplice lettera di contestazione. Durante il periodo di preavviso, le parti devono rispettare pienamente tutti gli obblighi contrattuali.

          La durata del preavviso non era definita dalla legge francese (fino all’ordinanza del 2019 che si vedrà di seguito), ma la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri.

          Il più importante di questi è la durata del rapporto, ma i giudici tengono conto anche della quota di fatturato della parte lesa, dell’esistenza o meno di un’esclusività territoriale, della natura dei prodotti e del settore di attività, dell’importanza degli investimenti effettuati dalla parte lesa, e, infine, dello stato di dipendenza economica.

          La durata del preavviso, allora, viene effettuata caso per caso, ed è estremamente variabile. È molto difficile, quindi, dare una regola aurea per la sua quantificazione, anche se possiamo dire che il preavviso da dare potrebbe essere, approssimativamente, di un mese per ogni anno di relazione, da modulare verso l’alto o verso il basso a seconda degli altri criteri del rapporto. L’ordinanza del 24 aprile 2019 ha limitato a 18 mesi il termine massimo di preavviso ragionevolmente dovuto ai sensi dell’articolo L 442-1.II. Tuttavia, questo termine massimo non aiuterà a risolvere la gran parte dei contenziosi, poiché solo rapporti di eccezionale longevità o particolarmente sensibili, avrebbero potuto portare a stabilire un preavviso superiore a 18 mesi.

          I giudici non sono vincolati dai preavvisi contrattualmente previsti. Ma se l’autore della violazione ha infranto anche i termini e le condizioni di risoluzione previsti dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento dei danni sia sulla base del fatto illecito della cessazione improvvisa, sia sulla base della violazione di un obbligo contrattuale.

          Casi in cui è esclusa la disciplina sul recesso “improvviso”

          Sono previsti due casi, anche se la giurisprudenza ne sta individuando altri.

          (a) Le due eccezioni giuridiche sono la forza maggiore (molto rara) e la colpa della parte lesa dalla risoluzione. Con riguardo a quest’ultimo, la giurisprudenza ha aggiunto che deve trattarsi di una grave violazione (“faute grave”) di un impegno contrattuale o di una disposizione di legge (come il mancato rispetto di un’esclusiva, un divieto di concorrenza, un obbligo di riservatezza o di cambio di controllo, o il mancato pagamento di importi dovuti contrattualmente).

          I giudici non si considerano, ovviamente, vincolati da una clausola risolutiva che definisca ciò che costituisce una colpa grave. In ogni caso, la parte che risolve il contratto per colpa grave deve notificarlo chiaramente nella sua lettera di risoluzione. Soprattutto, una colpa grave comporta una mancanza di preavviso, pertanto, se la parte che pone fine al contratto lamenta una colpa grave ma concede il preavviso, qualunque esso sia, i giudici possono concludere che il fatto da cui scaturisce la colpa non è stato sufficientemente grave.

          (b) Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha aggiunto altri casi di esonero dalla responsabilità. Ciò avviene quando la rottura è la conseguenza di una causa esterna all’autore della stessa, come la crisi economica, la perdita dei propri clienti o fornitori, a monte o a valle.

          I giudici hanno inoltre escluso la “risoluzione improvvisa” nell’ipotesi di fine del primo periodo di un contratto a tempo determinato, qualunque sia la sua durata: il primo rinnovo di un contratto, costituisce un evento prevedibile per la parte lesa dalla rottura, che esclude, quindi, la nozione stessa di brutalità; ma una volta che il contratto è stato rinnovato almeno una volta, i giudici possono successivamente caratterizzare la legittima convinzione della controparte in un nuovo tacito rinnovo.

          Il risarcimento dei danni

          I giudici si limitano a compensare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi a causa dell’abuso del diritto ma non compensano, almeno nell’ambito dell’articolo L442 -1.II, le conseguenze della violazione stessa.

          La regola di base è molto semplice: si determina il termine di preavviso che si sarebbe dovuto dare, si sottrae il preavviso concesso e si moltiplica: o per il margine lordo medio mensile della parte lesa in costanza di rapporto; oppure, più spesso, per il margine sui costi variabili, esclusi i costi che scompaiono con l’inadempimento del contratto/relazione. L’onere probatorio spetta all’attore che agisce per il risarcimento dei danni, che deve fornire le prove contabili complete, in particolare per identificare i tassi di margine. In generale, il periodo utilizzato per individuare il margine medio sono gli ultimi 24 o 36 mesi.

          Il risarcimento calcolato sul margine medio è, in generale, al netto di qualsiasi altro risarcimento. Tuttavia, la parte lesa può dimostrare di aver subito danni ulteriori in conseguenza della brutalità della rottura, come i licenziamenti direttamente causati dalla stessa o il deprezzamento degli investimenti recentemente fatti.

          Alcuni consigli pratici

          Anche se il regime giuridico è ancora ambiguo e la giurisprudenza estremamente frammentata, e pertanto non si riesce ad individuare delle linee guida ben definite, ecco alcuni consigli pratici per quando una società prevede di risolvere un rapporto/contratto:

          • nel caso di un contratto a tempo determinato rinnovabile tacitamente, la notifica del mancato rinnovo deve essere anticipata con largo anticipo rispetto all’inizio del preavviso contrattuale per evitare di trovarsi in una situazione in cui è necessario scegliere tra non rinnovare il contratto con un preavviso non sufficiente o accettare il rinnovo del contratto per una nuova durata;
          • i team commerciali devono essere avvertiti del rischio di una risoluzione parziale improvvisa quando modificano in modo troppo radicale le condizioni di esecuzione di un rapporto commerciale / contratto;
          • in alcuni casi, può essere utile inviare un avviso prima della notifica di risoluzione con una “proposta di preavviso” per cercare di dare validità allo stesso insieme alla controparte;
          • può anche essere utile, in alcuni rapporti, notificare la fine del rapporto con tempi di preavviso diversi a seconda della natura delle linee di prodotto;
          • infine, il modo migliore è quello di concordare un protocollo di fine rapporto, fissando la il margine di preavviso, nonché, se necessario, il progressivo declino degli ordini, il tutto nell’ambito di un accordo transattivo che rinunci definitivamente a qualsiasi pretesa, anche di “risoluzione improvvisa”.

          La disciplina sul recesso improvviso dev’essere presa in considerazione nella fase finale di tutti i rapporti di durata: le modalità di risoluzione del contratto (o del rapporto di fatto) devono essere attentamente pianificate con l’aiuto di un legale specializzato in materia, al fine di gestire il rischio di causare danni alla controparte e di essere citati in giudizio per il risarcimento del danno.

          QUICK SUMMARY: Contract negotiations do not take place in a legal vacuum. A party who negotiates contrary to the principle of good faith and then breaks off negotiations may become liable to the other party. However, the requirements for such liability are high and the enforcement of damage claims is cumbersome. At the end of the post I will share some practical tips for contract negotiations in Switzerland.

          Under Swiss law, the principle of freedom of contract is of fundamental importance. It follows from the freedom of contract that, in principle, everyone is free to enter into contract negotiations and to terminate them again without incurring any liability. A termination of contract negotiations does not have to be justified either.

          However, the freedom of contract is limited by the obligation to act in good faith (cf. article 2 para. 1 of the Swiss Civil Code), which is of equal fundamental importance. From the moment when parties enter into contract negotiations, they are in a special legal relationship with each other. That pre-contractual relationship involves certain reciprocal obligations. In particular, the parties must negotiate in a serious manner and in accordance with their actual intentions.

          Negotiating parties must not stir up the hope of the other party, contrary to their actual intentions, that a contract will actually be concluded. Put differently, a party’s willingness to conclude a contract must not be expressed more strongly than it actually is. If a party realizes that the other party wrongly beliefs that a contract would certainly be concluded, such illusion should be dispelled in due course.

          A negotiating party that terminates contract negotiations in violation of these principles, whether maliciously or negligently, may become liable to the other party based on the culpa in contrahendo doctrine. However, such liability exists in exceptional cases only.

          • The fact that contract negotiations took a long time is not sufficient for incurring such liability. The duration of negotiations is, in itself, not decisive.
          • It is not possible to derive liability from pre-existing contractual relationships between the negotiation parties, as for example in cases where parties negotiate a “mere” prolongation of an existing agreement. The decisive factor is not whether parties were already contractually bound before, but only whether the party that terminated the contract negotiations made the other party believe that a new agreement would certainly be concluded.
          • It is not decisive whether the party who terminates contract negotiations knows that the other party has already made costly investments in view of the prospective contract. In principle, anyone who makes investments already prior to the actual conclusion of a contract does so at its own risk. Even where a party to contract negotiations knows that the other party has already made (substantial) investments in the prospective agreement, a termination of the contract negotiations will, in itself, not be considered as an act of bad faith.

          What does a liability for breaking off negotiations include?

          If a party violates the aforementioned pre-contractual obligations, the other party may be entitled to compensation for the so-called negative interest. This means that the other party must be put in the position it would have been if the negotiations had not taken place. Damages may include, e.g., expenses in connection with the negotiation of the contract (travel costs, legal fees etc.), but also a loss of income in cases where a party was not able to do business with third parties because of the contract negotiations. However, the other party has no right to be treated as if the contract had been concluded (so-called positive interest).

          Having said that, it must be kept in mind that the requirements set by Swiss court for the substantiation of damages are rather high, so that the enforcement of a liability for breaking off negotiations will often be a cumbersome process. Therefore pursuing damage claims with relatively low amounts in dispute might often require a disproportionate effort.

          Practical tips – Do’s and don’ts when negotiating contracts

          • Do not overstate your willingness to conclude a contract. Be frank with your counterparty. Make it clear from the beginning of the negotiations what clauses are important to you.
          • Do not tell the other party that you are willing to sign a contract, if you still have doubts or you are even unwilling to do so. Confirm that you will sign only if you are convinced to do so.
          • Do not allow someone else (e.g., a representative, employee, branch office etc.) to negotiate on your behalf if you are not willing to enter into an agreement anyway. Keep an eye on how the negotiations are going on and intervene if necessary.
          • Do not make costly investments before a legally binding agreement is concluded. If, for time or other reasons, such investments are necessary already before the conclusion of an agreement, insist on the conclusion of an interim contract governing such investments for the event that the envisaged agreement is not concluded finally.

          In 2020, an important revision of the Swiss statute of limitations enters into force. The new law provides for longer limitation periods in cases of personal injury and extends the relative limitation periods in tort and unjust enrichment law from one to three years.

          Background of the revision

          In June 2018, the Swiss parliament adopted an amendment to the Swiss Code of Obligations (“CO”) pertaining to a revision of the statute of limitations. In November 2018, the Swiss government decided that the revised statute of limitations shall enter into force on 1 January 2020.

          The revision was significantly influenced by asbestos cases. Under the current law, damage claims of asbestos victims were time-barred in some cases even before asbestos-related diseases could be diagnosed. In March 2014, the European Court of Human Rights held in Howald Moor and others v. Switzerland that the Swiss statute of limitations amounts in such cases to a violation of article 6 paragraph 1 of the European Convention on Human Rights (right of access to a court).

          Having said that, the revision does not only concern cases of personal injury, but also includes numerous other important changes as described in the following.

          Key changes regarding limitation periods

          A. Tort law

          In tort law, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable (revised Art. 60 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

          With the exception of cases of personal injury, the absolute limitation period remains ten years as from the date when the conduct that caused the damages occurred or ended (revised Art. 60 para. 1 CO).

          In cases of personal injury, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable. Currently the relative limitation period amounts to one year only.

          The new absolute limitation period in cases of personal injury amounts to twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 60 para. 1bis CO). Under the current law, there was no special absolute limitation period for cases of personal injury, so that the ordinary 10-year period applied (Art. 60 para. 1 CO).

          If conduct, which gives rise to liability under tort law, is also punishable under criminal law, the (longer) limitation period under criminal law remains applicable (cf. Art. 97 of the Swiss Criminal Code). However, where a first-instance criminal judgment is rendered before the conduct is time-barred under criminal law, the limitation periods ends not earlier than three years as from that criminal judgment (revised Art. 60 para. 2 CO). The current law does not provide for such an additional three-year limitation period.

          B. Unjust enrichment law

          In unjust enrichment law, the new relative limitation period amounts to three years as from the date on which the injured party knows about the claim (revised Art. 67 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

          The absolute limitation period is not affected by the revision and remains ten years after the date on which the claim arises (revised Art. 67 para. 1 CO).

          C. Contract law

          With regard to contractual claims, the ordinary limitation period remains ten years from the due date (Art. 127 CO). Furthermore, the shorter limitation period of five years from the due date applicable to (amongst others) claims for rent, interest on capital and other periodic payments, (most) claims out of employment relationships etc. remains unchanged too (Art. 128 CO).

          However, in cases of personal injury, the revised statute of limitations introduces a new relative limitation period of three years from the date on which the injured party became aware of the damage, as well as a new absolute limitation period of twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 128a CO). The current law does not provide for distinct relative and absolute limitation periods for contractual claims in cases of personal injury. Instead, the ordinary ten-year limitation period (Art. 127 CO) usually applied to such cases.

          D. Summary

          In summary, the most important elements of the revised statute of limitations are the longer (trebled) relative limitation periods in tort and unjust enrichment law (i.e., three years instead of one year) and the new special rules for cases of personal injury, which now benefit from a 20-year absolute limitation period.

          Transitional provisions / application of the revised statute of limitations to pre-existing claims

          The longer limitation periods under the revised CO apply to any claims that are not yet time-barred when the revision enters into force (i.e., on 1 January 2020; revised Art. 49 para. 1, Final Title of the Swiss Civil Code). In other words, the limitation periods of any claims that do not become time-barred until 31 December 2019 at the latest will be prolonged. This is of particular relevance with regard to claims based on tort and unjust enrichment; the short one-year relative limitation periods under the current law will be extended by another two years.

          In contrast, the current law remains applicable in case the revised statute of limitations provides for shorter limitation periods (revised Art. 49 para. 2, Final Title of the Swiss Civil Code). This concerns, in particular, contractual claims in cases of personal injury. The new three-year relative limitation period under the revised law might not apply to such claims, as the current statute of limitations does not provide for a relative limitation period at all.

          Further changes brought by the revision

          In addition to the changes of the limitation periods set out above, the revision of the statute of limitations contains numerous further modifications. Some of them are listed in the following:

          1. Limitation periods do not commence or are suspended in the event that a claim cannot be asserted for objective reasons before any court worldwide (revised Art. 134 para. 1 no. 6 CO). The current law provides for such non-commencement or suspension only if the claim cannot be brought before a Swiss court.
          2. Parties to a dispute may agree in writing that limitation periods shall be suspended during settlement discussions, mediation proceedings or other out-of-court settlement proceedings (revised Art. 134 para. 1 no. 8 CO).
          3. Once a limitation period has commenced to run, waivers of statute of limitation defenses are admissible, but must not exceed ten years (revised Art. 141 para. 1 CO). Any such waivers must be in writing (new Art. 141 para. 1bis CO).
          4. In general terms and conditions (“GTC”), statute of limitation defenses may be waived by the party who makes use of the GTCs only. In contrast, a waiver by the party on whom the GTCs are imposed (e.g., consumers) is ineffective (new Art. 141 para. 1bis CO).
          5. The limitation period for an actio pauliana under the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (“DEBA”) is extended to from currently two years to three years after service of a loss certificate, the opening of bankruptcy proceedings or the confirmation of a composition agreement with an assignment of assets (whichever is applicable; revised Art. 292 DEBA).

          Con la Direttiva 85/374/CEE del 25.07.1985, trasfusa nel DPR 224/1988, poi abrogato perché confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), sono state introdotte regole chiare sugli obblighi risarcitori in capo al produttore allorché un prodotto immesso sul mercato si riveli poi difettoso.

          Con la successiva Direttiva 2001/95/CE, anch’essa recepita internamente con il D.lgs 172/2004 e successivamente riversata nel  Codice del Consumo, la materia è stata ulteriormente regolamentata sotto il profilo della sicurezza generale dei prodotti.

          A livello europeo e nazionale, dunque, i doveri e gli eventuali obblighi risarcitori che derivano dalla distribuzione di un bene difettoso trovano un’organica disciplina in favore del consumatore.

          Sebbene i danni da prodotto interessino quotidianamente anche beni acquistati o utilizzati da operatori economici, società, professionisti, ecc., nei rapporti B2B una tale disciplina (organica) manca del tutto.

          Ciò non significa che il produttore sia immune dalle responsabilità nei riguardi di un professionista per avere distribuito, direttamente o tramite una rete di rivenditori, un prodotto difettoso.

          Caso pratico

          Un veicolo acquistato da un autotrasportatore, ormai fuori garanzia, prende fuoco mentre è in sosta (es. per un problema al motore) e l’incendio rende inservibile il mezzo per diverso tempo, con conseguenti perdite di commesse e altro; quali azioni può intraprendere l’autotrasportatore per il ristoro del danno subito e, soprattutto, contro chi deve agire?

          Si tratta di una fattispecie del tutto particolare ma non così infrequente: il danneggiato si trova nell’infelice condizione di non potere agire contro il venditore, vuoi per il tempo trascorso dalla compravendita del bene (es. è spirato il termine ex art. 1495 c.c.), vuoi perché è scaduta la garanzia, e l’unica opzione rimasta è quella di intentare causa contro il produttore del mezzo.

          Occorre perciò chiedersi se esistano principi o norme di legge che impongono al costruttore di veicoli di risarcire direttamente i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti in assenza di un obbligo contrattuale e quando il danneggiato non è un consumatore.

          Prima di tutto, per dottrina e giurisprudenza l’applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotto difettoso trova il suo limite nel soggetto che fa valere il diritto al risarcimento (i “considerando” della Direttiva 85/374/CEE parlano solo di consumatore).

          In più, le disposizioni a tutela del consumatore contemplano una precisa tipologia di danno che mal si adatta ai rapporti B2B: infatti, la definizione offerta da tutti i testi consumeristici si rifà ad eventi tragici quali la “… morte …” o le “… lesioni personali …” o a pregiudizi come la “… distruzione di una cosa diversa dal prodotto purché … normalmente destinato all’uso e consumo privato …e … per proprio uso o consumo privato …” (v. art. 9 Direttiva cit. – art. 123 Codice del Consumo), ipotesi tutte che solo un consumatore/persona fisica può lamentare, certamente non i soggetti che interagiscono per motivi commerciali e di business.

          A tal proposito la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il D.P.R. 224/88, e di riflesso il Codice del Consumo, non considera il c.d. «danno commerciale» prodottosi in capo all’operatore economico nell’esercizio del suo business, ma accorda tutela solo per i danni arrecati alla persona o ai beni del consumatore (Cass. Civ. Sez. III, 07.05.2013, n. 9254 in Danno e Resp., 2015, 11, 1005).

          Quanto detto porta ad escludere l’applicabilità del Codice del Consumo e delle disposizioni consumeristiche in generale nei rapporti tra non consumatori ovvero tra società, operatori economici e professionisti.

          Riprendendo il caso pratico iniziale, occorre dunque chiedersi quali iniziative rimangano all’impresa che ha subito la perdita del veicolo andato distrutto dall’incendio.

          La risposta viene per esclusione: non potendosi applicare le disposizioni del Codice del Consumo per i rilievi già esposti e ed escludendosi la garanzia riconosciuta sul bene compravenduto (nel caso prospettato la garanzia è già scaduta), al danneggiato non resta che agire in forza delle norme comuni in tema di responsabilità da illecito (art. 2043 c.c.), con tutte le conseguenze del caso e quindi tenendo a mente che:

          • Non ci si muove più nell’ambito della responsabilità oggettiva (anche se relativa) del produttore, così come sancita dalla Direttiva 85/374/CEE, ma sul terreno della responsabilità per colpa o dolo;
          • L’onere della prova appare più gravoso in quanto è necessario dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso causale danno/illecito e, soprattutto, l’elemento soggettivo della colpa o del dolo (TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XIX ed., Giuffrè, § 473, 869), mentre le disposizioni a tutela del consumatore impongono al danneggiato il solo onere di provare il difetto, il danno e a relazione causale tra difetto e danno, senza scomodare gli elementi soggettivi del dolo e della colpa ora citati;
          • Non si può fare affidamento sulla decadenza decennale del diritto al risarcimento (art. 11 Direttiva 85/374/CEE – art. 126 Codice del Consumo) ma occorre fare i conti con il più breve termine di prescrizione quinquennale dell’illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.);
          • Vi è l’astratta possibilità di scontrarsi con delle clausole di esonero della responsabilità, beninteso applicabili solo tra le parti e limitate a diritti disponibili in assenza di dolo o colpa grave (clausole impensabili in ambito consumeristico per espresso divieto ex art. 124 Codice del Consumo).

          Da apprezzare, di contro, che l’azione per fatto illecito può aspirare alla rifusione degli oneri di ripristino del veicolo stesso (es. costi di intervento, traino, ecc.), rimedio riparativo del tutto escluso dalle disposizioni del Codice del Consumo nell’ipotesi di danno da prodotto difettoso (v. art. 123 C.d.C. sopra cit.).

          Concludendo sul caso dell’incendio: in assenza della garanzia, l’autotrasportatore dovrà necessariamente agire appellandosi alla responsabilità extracontrattuale del produttore; una strada tutta in salita, non solo perché i Costruttori hanno buon gioco nel contrastare simili istanze risarcitorie pretendendo una rigorosa applicazione alle stringenti regole sull’onere della prova ma anche, e soprattutto, perché ribaltano spesso sull’utilizzatore le responsabilità per omessa o carente manutenzione del veicolo, con un uso sapiente e mirato del concorso di colpa del danneggiato ex artt. 2056 e 1227 c.c..

          L’assenza di una disciplina organica sul risarcimento del danno da prodotto difettoso nei rapporti B2B si manifesta in modo tangibile, soprattutto quando bisogna fare i conti con i danni da prodotto a garanzia scaduta; pochi in realtà sembrano avvertire il peso di questo vuoto normativo.

          La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita, predisposte unilateralmente dal venditore/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. Altrettanto usualmente, tra le condizioni generali di vendita è presente una clausola di scelta della legge applicabile al contratto, solitamente a favore della legge del luogo dove l’impresa ha sede.

          La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia C‑191/15 (VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016) ha precisato i requisiti di validità di una clausola di scelta di legge inserita nelle condizioni generali di un contratto B2C (“Business to Consumer”) stipulato online. La sentenza ha avuto un impatto molto rilevante nella redazione delle condizioni generali di vendita o servizio, perché la mancanza dei requisiti imposti dalla Corte di Giustizia Europea produce l’invalidità della clausola e la sua inapplicabilità in un’eventuale vertenza. È il caso, quindi, di ripercorrere la decisione della Corte di Giustizia.

          Il caso sottopostole riguardava un contratto stipulato proprio con questa modalità: Amazon EU – con sede in Lussemburgo – commercia con i suoi clienti austriaci attraverso il portale amazon.de e nelle condizioni generali di vendita aveva inserito la seguente clausola: «Si applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci».

          Su richiesta di un’associazione di consumatori, la Corte Suprema Austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di verificare se una simile clausola potesse essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13 a tutela dei consumatori nei contratti stipulati con un professionista: “Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

          La Corte ha, in primo luogo, osservato che il diritto europeo consente in linea di principio che un imprenditore inserisca nelle sue condizioni generali una clausola di scelta di legge, anche quando essa non sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore. A fronte di questa possibilità, il legislatore europeo (art. 6, par. 2, Regolamento Roma I) ha previsto un meccanismo di tutela per il consumatore, garantendogli in ogni caso il diritto a invocare le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, indipendentemente dalla legge individuata nella clausola. Il consumatore, quindi, anche se non previsto dalla clausola, potrà utilizzare le disposizioni inderogabili dello Stato nel quale ha la residenza abituale se più favorevoli di quelle previste dalla legge scelta nelle condizioni generali.

          La Corte Europea, però, ha anche considerato essenziale che il professionista informi il consumatore del suo diritto a invocare le disposizioni di legge imperative “interne”, per evitare che quest’ultimo – ignorando l’art. 6, par. 2 del Regolamento Roma I e facendo affidamento unicamente a quanto scritto nella clausola – sia dissuaso dall’agire in giudizio nei confronti dell’imprenditore.

          Questa situazione, infatti, andrebbe a creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, rendendo la clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

          Come dovrà quindi essere formulata una clausola di scelta di legge all’interno delle condizioni generali predisposte per un contratto B2C? La soluzione viene offerta dalla stessa Corte di Giustizia.

          La clausola di scelta della legge applicabile dovrà informare il consumatore che egli può beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge dello stato dove abitualmente risiede.

          Sarà, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello stato dove l’imprenditore/professionista ha sede.

          Questa sentenza offre lo spunto per una considerazione più generale: le aziende e i professionisti che operano nel mercato e-commerce, specialmente nel settore B2C, devono prestare particolare attenzione agli sviluppi non solo della normativa interna ed europea, ma anche delle normative e delle interpretazioni giurisprudenziali nei paesi i cui risiedono i potenziali consumatori dei prodotti o servizi venduti, sia che si tratti di vendite sui canali tradizionali, sia online, al fine di evitare di predisporre dei contratti che si rivelino poco efficaci o, ancor peggio, controproducenti.

          Tutte le considerazioni finora svolte non riguardano la competenza giurisdizionale e l’eventuale inserimento nel contratto di una clausola di scelta del foro competente, che nei contratti B2C è generalmente sconsigliabile. In ambito europeo, infatti, il Regolamento Bruxelles I bis accorda al consumatore una tutela molto forte, che gli dà quasi sempre la possibilità di proporre l’azione giudiziale nel luogo dove ha la sua residenza abituale (cd. Foro del consumatore), obbligando il professionista – indipendentemente da clausole con diverso contenuto – a fare lo stesso.

          If 2017 was the year of Initial Coin Offerings, 2018 was the year of Blockchain awareness and testing all over the world. From ICO focused guidelines and regulations respectively aimed to alarm and protect investors, we have seen the shift, especially in Europe, to distributed ledger technology (“DLT”) focused guidelines and regulations aimed at protecting citizens on one hand and promote DLT implementations on the other.

          Indeed, European Union Member States and the European Parliament started looking deeper into the technology by, for instance, calling for consultations with professionals in order to understand DLT’s potentials for real-world implementations and possible risks.

          In this article I am aiming to give a brief snapshot of firstly what are the most notable European initiatives and moves towards promoting Blockchain implementation and secondly current challenges faced by European law makers when dealing with the regulation of distributed ledger technologies.

          Europe

          Let’s start from the European Blockchain Partnership (“EBP”), a statement made by 25 EU Member States acknowledging the importance of distributed ledger technology for society, in particular when it comes to interoperability, cyber security and efficiency of digital public services. The Partnership is not only an acknowledgement, it is also a commitment from all signatory states to collaborate to build what they envision will be a distributed ledger infrastructure for the delivering of cross-border public services.

          Witness of the trust given to the technology is My Health My Data, a EU-backed project that uses DLT to enable patients to efficiently control their digitally recorded health data while securing it from the threat of data breaches. Benefits the EU saw in DLT on this specific project are safety, efficiency but most notably the opportunity that DLT offers data subject to have finally control over their own data, without the need for intermediaries.

          Another important initiative proving European interests in testing DLT technologies is the Horizon Prize on “Blockchains for Social Good”, a 5 million Euros worth challenge open to innovators and tech companies to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges.

          Moving forward, in December last year, I had the honor to be part of the “ Workshop on Blockchains & Smart Contracts Legal and Regulatory Framework” in Paris, an initiative supported by the EU Blockchain Observatory and Forum (“EUBOF”), a pilot project initiated by the European Parliament. Earlier last year other three workshops were held, the aim of each was to collect knowledge on specific topics from an audience of leading DLT legal and technical professionals. With the knowledge collected, the EUBOF followed up with reports of what was discussed during the workshop and suggest a way forward.

          Although not binding, these reports give a reasonably clear guideline to the industry on how existing laws at a European level apply to the technology, or at least should be interpreted, and highlight areas where new regulation is definitely needed. As an example let’s look at the Report on Blockchain & GDPR. If you missed it, the GDPR is the Regulation that protects Europeans personal data and it’s applicable to all companies globally, which are processing data from European citizens. The “right to erasure” embedded in the GDPR, doesn’t allow personal data to be stored on an immutable database, the data subject has to be able to erase data anytime when shared with a service provider and stored somewhere on a database. In the case of Blockchain, the consensus on personal data having to be stored off-chain is therefore unanimous. Storing personal data off-chain and leaving an hash to that data on-chain, is a viable solution if certain precautions are taken in order to avoid the risks of reversibility or linkability of such hash to the personal data stored off-chain, therefore making the hash on-chain personally identifiable information.

          However, not all European laws apply to Member States, therefore making it hard to give a EU-wide answer to most DLT compliance challenges in Europe. Member States freedom to legislate is indeed only limited/influenced by two main instruments, Regulations, which are automatically enforceable in each Member State and Directives binding Member States to legislate on specific topics according to a set of specific rules.

          Diverging national laws have a great effect on multiple aspects of innovative technologies. Let’s look for instance at the validity of “smart contracts”. When discussing the legal power of automatically enforceable digital contracts, the lack of a European wide legislation on contracts makes it impossible to find an answer applicable to all Member States. For instance, is “offer and acceptance” enough to constitute a contract? What is considered a valid “acceptance”? What is an “obligation”? “Can a digital asset be the object of a legally binding agreement”?

          If we try to give a EU-wide answer to the questions such as smart contract validity and enforceability it is apparently not possible since we will need to consider 28 different answers. I, therefore, believe that the future of innovation in Europe will highly depend on the unification of laws.

          An example of a unified law that has great benefits on innovation (including DLT) is the Electronic Identification and Trust Services (eIDAS) Regulation, which governs electronic identification including electronic signatures.

          The race to regulating DLT in Europe

          Let’s now look briefly at a couple of Member States legislations, specifically on Blockchain and cryptocurrencies last year.

          EU Member States have been quite creative I would say in regulating the new technology. Let’s start from Malta, which saw a surprising increase of important projects and companies, such as Binance, landing on the beautiful Mediterranean Island thanks to its favorable (or at least felt as such) legislations on DLT. The “Blockchain Island” passed three laws in early July to regulate and supervise Blockchain projects including ICOs, crypto exchanges and DLT, specifically: The Innovative Technology Arrangements and Services Act regulation that aims at recognizing different technology arrangements such as DAOs, smart contracts and in future probably AI machines; The Virtual Financial Assets Act for ICOs and crypto exchanges; The Malta Digital Innovation Authority establishing a new supervisory authority.

          Some think the Maltese legislation lacks a comprehensive framework, one that for instance, gives legal personality to Innovative Technology Arrangements. For this reason some are therefore accusing the Maltese lawmakers of rushing into an uncompleted regulatory framework in order to attract business to the island while others seem to positively welcome the laws as a good start for a European wide regulation on DLT and crypto assets.

          In December 2018, Malta also initiated a declaration that was then signed by other six Members States, calling for collaboration for the promotion and implementation of DLT on a European level.

          France was one of the signatories of such declaration, and it’s worth mentioning since the French Minister for the Economy and Finance approved in September a framework for regulating ICOs and therefore protecting investors’ rights, basically giving the AMF (French Authority for Financial Market) the empowerment to give licenses to companies wanting to raise funds through Initial Coin Offerings.

          Last but not least comes Switzerland which although it is not a EU Member State, it has great degree of influence on European and national legislators when it comes to progressive regulations. At the end of December, the Swiss Federal Council released a report on DLT and the law, making a clear statement that the existing Swiss law is sufficient to regulate most matters related to DLT and Blockchain, although some adjustments have to be made. So no new laws but few amendments here and there, which will allow the integration of the specific DLT applications with existing laws in order to ensure legal certainty on certain uncovered matters. Relevant areas of Swiss law that will be amended include the transfer of rights utilizing digital registers, Anti Money Laundering rules specifically for decentralized trading platforms and bankruptcy when that proceeding involves crypto assets.

          Conclusions

          To summarize, from the approach taken during the past year, it is apparent that there is great interest in Europe to understand the potentials and to soon test implementations of distributed ledger technology. Lawmakers have also an understanding that the technology is in an infant state, it might involve risks, therefore making it complex to set specific rules or to give final answers on the alignment of certain technology applications with existing European or national laws.

          To achieve European wide results, however, acknowledgments, guidelines and reports are not enough. The setting of standards for lawmakers applicable to all Member States or even unification of laws in crucial sectors influencing directly or indirectly new technologies, will be the only solution for any innovative technology to be adopted at a European level.

          The author of this post is Alessandro Mazzi.

          In questo post focalizziamo l’attenzione sull’approvazione online delle clausole vessatorie – spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio – alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l’adesione del consumatore/cliente al contratto mediante point and click.

          Le clausole vessatorie sono previste dall’art. 1341 del codice civile, che ne fornisce un elenco: “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Lo stesso articolo, per la loro validità, richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale le clausole non hanno effetto.

          Nel commercio elettronico la modalità tipica di conclusione dei contratti è quella del point and click, che consiste nello spuntare un box come approvazione delle condizioni contrattuali. Il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, come modificato in ultimo dalla L. 147/2013), all’art. 21 comma 1, la equipara a una mera espressione della volontà contrattuale, sufficiente per concludere validamente un contratto, ma non sufficiente per integrare il requisito della “specifica approvazione per iscritto”, richiesto per le clausole vessatorie.

          Al contrario, infatti, l’art. 21 comma 2 della stessa legge prevede che solo la firma digitale sia equiparata alla scrittura privata, e quindi possa costituire a tutti gli effetti una “approvazione per iscritto“.

          Appare chiaro, dunque, che si possono sottoscrivere online delle clausole vessatorie unicamente mediante l’apposizione di una firma digitale. La dottrina italiana è concorde con questa interpretazione, mentre le pronunce si contano sulle dita di una mano: la più recente è del Tribunale di Catanzaro (30 aprile 2012) e si è espressa in questo senso, stabilendo che “con riguardo alle clausole vessatorie on line, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale”.

          Alcuni si sono chiesti se il meccanismo di iscrizione/username/password (di cui ormai quasi tutti i siti di e-commerce sono dotati) possa essere equiparato alla firma digitale, ma pare si debba dare una risposta negativa al quesito. La Guida alla Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009, infatti, lo esclude indirettamente quando afferma che “la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici”, facendo rientrare il meccanismo di username/password tra le firme elettroniche generiche e non tra le firme digitali.

          Quante sono le firme digitali in Italia? Se fino a pochi anni fa era uno strumento riservato unicamente ad alcune tipologie di professionisti, negli ultimi anni è diventata un dispositivo sempre più diffuso, tant’è che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha quantificato in più di 20 milioni i certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia. Il dato è in costante e notevole crescita: basti pensare che dal 2014 ad oggi le firme digitali sono quadruplicate.

          In conclusione:

          • la sottoscrizione di un contratto e delle condizioni generali può avvenire mediante un semplice point and click;
          • al contrario, per la validità delle clausole vessatorie è richiesta la specifica approvazione con firma digitale o firma cartacea.

          In attesa di un intervento legislativo che ponga rimedio a questa situazione, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione dei contratti che dovranno essere approvati online: un soggetto che vende beni o fornisce servizi online e vuole inserire nel suo contratto delle clausole vessatorie dovrà predisporre un form che consenta al cliente di scegliere se concludere il contratto integralmente online (con firma digitale) o se stamparne una copia, sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo.

          Ciò premesso, data la continua evoluzione della materia e la complessità della stessa, è consigliabile affidarsi a un consulente esperto nella redazione delle condizioni generali di vendita o di servizio, per trovare il giusto equilibrio tra le necessità contrattuali, gli obblighi normativi ed evitare di ritrovarsi con un contratto poco efficace a causa della nullità di alcune clausole.

          Il tema, tra i giuristi e gli operatori del settore pubblicitario che si occupano di comunicazione commerciale, è assai noto.

          Esiste un principio cardine del diritto della comunicazione: qualunque forma di comunicazione commerciale deve essere riconoscibile come tale.

          Prima della diffusione della comunicazione digitale e con essa del proliferare del cosiddetto “Influencer Marketing”, il tema della riconoscibilità della comunicazione commerciale veniva affrontato, per lo più, quando si trattava di valutare se un contenuto pubblicitario fosse chiaramente distinguibile da un contenuto giornalistico o informativo (si tratta dell’annosa questione della pubblicità redazionale).

          Per un breve periodo si discuteva anche della cosiddetta pubblicità subliminale, poi caduta nel dimenticatoio.
          Oggi il tema con il quale ci si confronta/scontra ogni giorno è quello della necessità di evidenziare al consumatore se l’apprezzamento che  un personaggio noto (un “Influencer”, appunto) dimostra di avere per un prodotto o un servizio sia genuino o tale non sia.

          Non può considerarsi spontaneo quando un soggetto riceve un compenso per indossare un capo di moda, per usare uno smartphone, o anche semplicemente riceve in omaggio i prodotti che pubblicizza o altri aventi valore economico.

          È chiaro ed è dimostrato che faccia maggiore presa sul pubblico la scelta spontanea di un proprio “idolo” piuttosto che una tradizionale forma di pubblicità.

          Di qui l’abuso di forme di pubblicità occulta sul canale meno facilmente monitorare: il web appunto.
          Quali misure adottare per fare chiaramente capire ai consumatori se un post è oggetto di un contratto o no?

          La risposta sarebbe semplicissima.

          Sarebbe sufficiente prevedere che il post a pagamento contenga, in caratteri ben visibili, termini quali “Pubblicità”, “Sponsorizzato da”, “Annuncio commerciale” o avvisi simili.

          In Italia, in assenza di una normativa  che regolamenti specificamente la materia, si sono espressi sul punto sia l’Istituto della Pubblicità che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

          Nella digital chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si legge: “Celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social media e sui siti di content sharing devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: Pubblicità/Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by…brand” o “Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand” o “in collaborazione con  …brand” o “in partnership with …brande/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture:“#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand” o “#ad”unitamente a “#brand”.

          L’AGCM, in un comunicato stampa del 2017, ha previsto l’uso delle seguenti indicazioni da collocare in calce al post unitamente ad altri #, quali “#pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento”, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, “#prodottofornitoda”; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

          Scorrendo le pagine Instagram di Influencer più o meno noti, ci si accorge, però, che pochissimi sono coloro che fanno uso delle indicazioni consigliate dalle autorità.

          E quando capita si rinvengono sperduti #ad, sulla cui efficacia (in Italia dove termini quali “advertising” “Adv” e a maggior ragione “ad”  non sono decifrabili dal consumatore medio) è lecito nutrire forte perplessità.

          Sino ad oggi l’AGCM è intervenuta inviando lettere di moral suasion a Influencer e ad aziende e non sono ancora stati emessi provvedimenti autodisciplinati, amministrativi o statuali.

          La stessa situazione di incertezza è probabilmente riscontrabile in altri paesi (potete trovare al seguente link un articolo di Legalmondo su questo tema in Germania: https://www.legalmondo.com/2017/11/germany-product-placement-influencer-marketing/ ), con la conseguenza che le aziende che operano a livello globale si muovono in un contesto non chiaro, in cui è difficile identificare quali sono le condotte corrette, quelle sanzionabili dalle varie autorità competenti e quali siano i rischi derivanti da comportamenti ritenuti illegittimi.

          Ho quindi deciso di scrivere questo contributo al fine di raccogliere lo stato dell’arte in Italia e in altri paesi del mondo, con l’obiettivo di mappare la disciplina vigente, i provvedimenti/decisioni emessi dalle Autorità competenti, i trend a livello internazionale e le best practice che le aziende che operano a livello globale possono adottare.

          Siccome sono una delle socie fondatrici del progetto Digital Adv Lab – un osservatorio interdisciplinare che studia i risvolti legali delle iniziative di marketing e comunicazione digitale –, invito tutti i lettori coinvolti nelle tematiche del presente post ad inserire un commento e/o contattarmi: vi ricontatterò io per condividere le modalità di collaborazione sul progetto.

          L’autore di questo articolo è Elena Carpani.

          Roberto Luzi Crivellini

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            Doing Business in Iran

            6 Ottobre 2017

            • Iran
            • Contratti
            • Diritto societario

            Il Codice di commercio francese sanziona il recesso senza sufficiente preavviso (c.d. “improvviso”) – correttamente dato in forma scritta (articolo 442-1.II) – da un contratto o di un rapporto commerciale di fatto. Nel corso degli ultimi vent’anni, questa è stata la base giuridica maggiormente utilizzata per le azioni di risarcimento (quantificato finanche in 24 mesi di margine lordo, più altri danni accessori) a seguito della terminazione (totale o anche solo parziale) di un contratto o di un rapporto commerciale di durata.

            Pertanto, un imprenditore straniero quando stipula un contratto con una società francese dovrebbe innanzitutto cercare di evitare che al proprio rapporto venga applicata questa regola (parte I) e, nel caso in cui ciò fosse inevitabile, dovrebbe, quantomeno, comprenderne e controllarne l’attuazione (parte II).

            In breve

            Come può una società straniera evitare la normativa sulla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” prevista dalla legge francese?

            Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

            • stipulare al più presto un accordo (quadro) scritto con i loro fornitori o clienti francesi, anche per i casi di rapporti molto semplici;
            • stipulare una clausola a favore di un tribunale o arbitrato straniero sottoponendo il rapporto al diritto straniero, dato che – in mancanza di scelta – si applicherebbe la normativa francese in materia.

            Come può una società straniera gestire il rischio legato alla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” stabilito dalla legge francese?

            Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

            • sapere che questa normativa si applica a quasi tutti i tipi di relazioni o contratti commerciali, scritti o non scritti, a tempo determinato o indeterminato;
            • verificare se il rapporto/contratto è sufficientemente lungo, regolare e significativo e se la controparte può nutrire una legittima aspettativa che questo rapporto/contratto continui;
            • dare preavviso scritto in caso di recesso o non rinnovo (o anche di una modifica sostanziale), con un margine che tenga conto principalmente della durata del rapporto, indipendentemente dal margine di preavviso previsto nel contratto;
            • invocare, con cautela, forza maggiore e grave negligenza della controparte, per evitare che si verifichi un caso di “recesso improvviso”
            • anticipare, in caso di insufficiente preavviso, un risarcimento che è il prodotto del margine lordo medio mensile parametrato sul tempo del preavviso non dato.

            Come evitare l’applicazione della normativa francese sulla recesso “improvviso”?

            In ambito internazionale, una società straniera deve sapere se il proprio rapporto sarà soggetto o meno al diritto francese e se un’eventuale controversia si svolgerà dinanzi a un tribunale francese o meno.

            Recesso “improvviso” da un contratto scritto o da un rapporto di fatto

            Ai sensi del Regolamento Roma I (CE n. 593/2008, 17 giugno 2008), in materia di legge applicabile ai contratti:

            • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – la clausola di scelta di legge sarà valida e rispettata dai giudici francesi (fatte salve le norme di applicazione necessaria, come si vedrà in seguito), a condizione che la scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso (art. 3).
            • In caso di mancata scelta delle parti – è molto probabile che sarà dichiarata applicabile la legge francese, in quanto potrebbe essere la normativa del paese in cui ha sede il distributore/franchisee o la legge del paese in cui la parte che deve fornire i servizi previsti da contratto ha il suo domicilio.

            Recesso “improvviso” da un rapporto contrattuale di fatto

            In caso di rapporti non formalizzati (il classico esempio è quello del rivenditore che acquista regolarmente i prodotti medianti ordini di acquisto al produttore), i giudici francesi qualificheranno il recesso improvviso come illecito civile e faranno riferimento al Regolamento Roma II (n. 864/2007, 11 luglio 2007) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

            • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – se redatta adeguatamente, il giudice francese applicherà la clausola, a condizione che includa espressamente i casi di illecito civile.
            • In caso di mancata scelta delle parti della legge applicabile la legge francese sarà probabilmente dichiarata applicabile in quanto potrebbe essere la legge del paese in cui si verifica il danno (indipendentemente dal luogo del fatto che ha causato il danno o da quello in cui si verificano le conseguenze indirette), che è il luogo della sede principale in cui il soggetto francese subisce le conseguenze della risoluzione.

            Recesso “improvviso”: è una norma di applicazione necessaria?

            La posizione dei tribunali francesi è piuttosto vaga sul punto. In estrema sintesi: il Tribunale commerciale di Parigi ritiene che non sia di applicazione necessaria; al contrario la Corte d’appello di Parigi (unica corte d’appello francese competente in materia) la qualifica come tale… E la Corte Suprema? Tace sulla questione.

            Nonostante la mancanza di un rigoroso ragionamento e giustificazione alla luce dell’articolo 9.1 del Regolamento Roma I (o Roma II), è chiaro che esiste una volontà della Corte d’appello di Parigi di classificare giuridicamente la “risoluzione improvvisa” come norma di applicazione necessaria. Di conseguenza, se una causa per recesso “improvviso” viene portata dinanzi ad un tribunale francese, vi è un grande rischio che quest’ultimo escluda il diritto straniero applicabile e lo sostituisca con il regime risultante dal code civil.

            Pertanto, se una società straniera vuole essere sicura che la disciplina sul recesso “improvviso” non si applichi, non solo dovrà scegliere una legge straniera applicabile, ma anche un foro (tribunale o arbitrato).

            Come evitare la giurisdizione francese?

            Recesso “improvviso” e contraente intracomunitario

            La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Granarolo, 14 luglio 2016, N°C196/15) ha creato una distinzione tra richieste di risarcimento derivanti da:

            • contratto scritto o rapporto contrattuale di fatto (l’esistenza di una siffatta relazione tacita non può essere presunta, ma – al contrario – deve essere dimostrata che ne ha interesse, basandosi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali: l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede, la regolarità delle transazioni, eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, l’esclusività, le condizioni di consegna o di pagamento, il patto di non-concorrenza, ecc.) – tale richiesta ha una natura contrattuale secondo le norme sul conflitto di giurisdizione ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis;
            • rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto (è il classico caso degli ordini effettuati occasionalmente tra due stesse parti commerciali) – tale richiesta ha natura di illecito civile ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis.

            (a) Chi è il giudice competente in caso di contratto scritto o di fatto?

            • La clausola di giurisdizione a favore di un tribunale straniero sarà applicata dai tribunali francesi, anche se si tratta di una clausola asimmetrica (Cour de cassation, 7 ottobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
            • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro competente, i tribunali francesi saranno probabilmente competenti se l’attore francese che agisce in giudizio è il fornitore del servizio, come il distributore, l’agente, ecc. (cfr. causa CGCE Corman Collins, 19 12 13, C-9/12, e articolo 7.1.b.2 della regolamento rifuso Bruxelles I).

            (b) Chi è il giudice in caso di rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto?

            • Si ritiene che i tribunali francesi possano continuare ad applicare una clausola di competenza giurisdizionale in caso di illecito civile, in particolare quando comprende espressamente il contenzioso per illecito civile (Cour de Cassation, 1° C. Civ., 18 gennaio 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
            • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro, i tribunali francesi saranno competenti in qualità di giudici del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (art. 7.3 reg. Bruxelles I bis), che è il luogo in cui il recesso ha effetto….cioè in Francia, se la parte lesa è francese.

            Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” e contraente extracomunitario

            La soluzione di Granarolo non si applica ipso facto se la parte lesa francese presenta una richiesta di risarcimento ai tribunali francesi, però i giudici francesi potrebbero seguire il medesimo ragionamento e continuare a mantenere solo la competenza in caso di illecito civile in base al luogo in cui si verifica l’evento dannoso. La clausola di giurisdizione può tuttavia essere riconosciuta in Francia anche per le richieste di risarcimento che abbiano come base un illecito civile.

            Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” ed arbitrato

            Una clausola compromissoria è probabilmente la soluzione più sicura per evitare la giurisdizione dei tribunali francesi, designando una sede del tribunale arbitrale al di fuori della Francia. Secondo il principio di competenza-competenza (“competence-competence”) degli arbitri, i tribunali francesi si dichiarano incompetenti, a meno che la clausola arbitrale non sia manifestamente nulla o manifestamente inapplicabile, indipendentemente dal contesto del contratto o dell’illecito (si veda, in particolare, la Corte d’appello di Parigi, 5 settembre 2019, n°17/03703).

            Conclusione: Le società straniere non devono lasciare aperte le questioni di giurisdizione e di diritto applicabile. Devono, anzi,  negoziare un “porto sicuro”, altrimenti i tribunali francesi potranno riconoscere un risarcimento danni alla parte lesa francese. Qui di seguito ora vedremo cosa comporta l’applicazione della normativa sul recesso “improvviso”.

            Come gestire il regime sul recesso “improvviso”?

            È importante osservare preliminarmente che non vi è una responsabilità automatica in caso di recesso da un contratto di durata, ma questa si ha unicamente quando viene dato un preavviso troppo breve.

            Il presupposto per il recesso “improvviso”: un rapporto commerciale consolidato

            Questo regime giuridico si applica a tutti i contratti con una durata “consolidata”, ad eccezione di quelli la cui disciplina normativa detta già la durata di preavviso in caso di recesso, come accade nei contratti di agenzia commerciale o nei contratti di trasporto di merci su strada in subappalto.

            In primo luogo, allora, la parte che invoca il risarcimento dei danni deve dimostrare l’esistenza di un rapporto: o sulla base di un contratto scritto; o sulla base di comportamenti concludenti e costanti delle parti, come possono esserlo una successione di contratti tacitamente rinnovati o un regolare flusso di affari, concretizzato da ordini multipli.

            In secondo luogo, questo rapporto deve avere un carattere consolidato. Non esiste una definizione giuridica, tuttavia, il concetto è stata definita anno dopo anno dalla giurisprudenza che ha stabilito un criterio oggettivo e uno soggettivo.

            (a) Il criterio oggettivo per avere un rapporto consolidato richiede l’esistenza di una relazione sufficientemente lunga, regolare e significativa tra le parti. La durata del rapporto è il parametro più importante, ma la relazione deve anche essere regolare – cioè senza interruzioni rilevanti o troppo frequenti – e il rapporto deve essere significativo, consistendo cioè in un flusso di affari ingente tra le parti.

            (b) Il criterio soggettivo richiede che la parte lesa potesse nutrire una legittima aspettativa della continuazione del rapporto, legittima aspettativa basata su elementi di fatto, come le richieste di investimento, i budget per diversi anni, ecc.

            Anticipare una richiesta di risarcimento danni per recesso “improvviso” 

            (a) La risoluzione può essere totale o parziale

            Se la rottura totale si concretizza con l’interruzione completa dei rapporti, la situazione più complicata da affrontare è la c.d. rottura parziale, che si deduce da una modifica di alcuni elementi che in parte influisce sul rapporto ma non lo azzera (es.: un aumento o una diminuzione del prezzo, una modifica dei termini di pagamento o di consegna).

            (b) Il recesso – dato in forma scritta – deve prevedere un preavviso ragionevole

            La comunicazione di recesso deve innanzitutto essere data per iscritto: l’assenza di una comunicazione scritta costituisce già di per sé una violazione. La comunicazione deve contenere chiaramente la volontà di una parte di interrompere il rapporto, in tutto o in parte, pertanto non sarà sufficiente una semplice lettera di contestazione. Durante il periodo di preavviso, le parti devono rispettare pienamente tutti gli obblighi contrattuali.

            La durata del preavviso non era definita dalla legge francese (fino all’ordinanza del 2019 che si vedrà di seguito), ma la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri.

            Il più importante di questi è la durata del rapporto, ma i giudici tengono conto anche della quota di fatturato della parte lesa, dell’esistenza o meno di un’esclusività territoriale, della natura dei prodotti e del settore di attività, dell’importanza degli investimenti effettuati dalla parte lesa, e, infine, dello stato di dipendenza economica.

            La durata del preavviso, allora, viene effettuata caso per caso, ed è estremamente variabile. È molto difficile, quindi, dare una regola aurea per la sua quantificazione, anche se possiamo dire che il preavviso da dare potrebbe essere, approssimativamente, di un mese per ogni anno di relazione, da modulare verso l’alto o verso il basso a seconda degli altri criteri del rapporto. L’ordinanza del 24 aprile 2019 ha limitato a 18 mesi il termine massimo di preavviso ragionevolmente dovuto ai sensi dell’articolo L 442-1.II. Tuttavia, questo termine massimo non aiuterà a risolvere la gran parte dei contenziosi, poiché solo rapporti di eccezionale longevità o particolarmente sensibili, avrebbero potuto portare a stabilire un preavviso superiore a 18 mesi.

            I giudici non sono vincolati dai preavvisi contrattualmente previsti. Ma se l’autore della violazione ha infranto anche i termini e le condizioni di risoluzione previsti dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento dei danni sia sulla base del fatto illecito della cessazione improvvisa, sia sulla base della violazione di un obbligo contrattuale.

            Casi in cui è esclusa la disciplina sul recesso “improvviso”

            Sono previsti due casi, anche se la giurisprudenza ne sta individuando altri.

            (a) Le due eccezioni giuridiche sono la forza maggiore (molto rara) e la colpa della parte lesa dalla risoluzione. Con riguardo a quest’ultimo, la giurisprudenza ha aggiunto che deve trattarsi di una grave violazione (“faute grave”) di un impegno contrattuale o di una disposizione di legge (come il mancato rispetto di un’esclusiva, un divieto di concorrenza, un obbligo di riservatezza o di cambio di controllo, o il mancato pagamento di importi dovuti contrattualmente).

            I giudici non si considerano, ovviamente, vincolati da una clausola risolutiva che definisca ciò che costituisce una colpa grave. In ogni caso, la parte che risolve il contratto per colpa grave deve notificarlo chiaramente nella sua lettera di risoluzione. Soprattutto, una colpa grave comporta una mancanza di preavviso, pertanto, se la parte che pone fine al contratto lamenta una colpa grave ma concede il preavviso, qualunque esso sia, i giudici possono concludere che il fatto da cui scaturisce la colpa non è stato sufficientemente grave.

            (b) Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha aggiunto altri casi di esonero dalla responsabilità. Ciò avviene quando la rottura è la conseguenza di una causa esterna all’autore della stessa, come la crisi economica, la perdita dei propri clienti o fornitori, a monte o a valle.

            I giudici hanno inoltre escluso la “risoluzione improvvisa” nell’ipotesi di fine del primo periodo di un contratto a tempo determinato, qualunque sia la sua durata: il primo rinnovo di un contratto, costituisce un evento prevedibile per la parte lesa dalla rottura, che esclude, quindi, la nozione stessa di brutalità; ma una volta che il contratto è stato rinnovato almeno una volta, i giudici possono successivamente caratterizzare la legittima convinzione della controparte in un nuovo tacito rinnovo.

            Il risarcimento dei danni

            I giudici si limitano a compensare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi a causa dell’abuso del diritto ma non compensano, almeno nell’ambito dell’articolo L442 -1.II, le conseguenze della violazione stessa.

            La regola di base è molto semplice: si determina il termine di preavviso che si sarebbe dovuto dare, si sottrae il preavviso concesso e si moltiplica: o per il margine lordo medio mensile della parte lesa in costanza di rapporto; oppure, più spesso, per il margine sui costi variabili, esclusi i costi che scompaiono con l’inadempimento del contratto/relazione. L’onere probatorio spetta all’attore che agisce per il risarcimento dei danni, che deve fornire le prove contabili complete, in particolare per identificare i tassi di margine. In generale, il periodo utilizzato per individuare il margine medio sono gli ultimi 24 o 36 mesi.

            Il risarcimento calcolato sul margine medio è, in generale, al netto di qualsiasi altro risarcimento. Tuttavia, la parte lesa può dimostrare di aver subito danni ulteriori in conseguenza della brutalità della rottura, come i licenziamenti direttamente causati dalla stessa o il deprezzamento degli investimenti recentemente fatti.

            Alcuni consigli pratici

            Anche se il regime giuridico è ancora ambiguo e la giurisprudenza estremamente frammentata, e pertanto non si riesce ad individuare delle linee guida ben definite, ecco alcuni consigli pratici per quando una società prevede di risolvere un rapporto/contratto:

            • nel caso di un contratto a tempo determinato rinnovabile tacitamente, la notifica del mancato rinnovo deve essere anticipata con largo anticipo rispetto all’inizio del preavviso contrattuale per evitare di trovarsi in una situazione in cui è necessario scegliere tra non rinnovare il contratto con un preavviso non sufficiente o accettare il rinnovo del contratto per una nuova durata;
            • i team commerciali devono essere avvertiti del rischio di una risoluzione parziale improvvisa quando modificano in modo troppo radicale le condizioni di esecuzione di un rapporto commerciale / contratto;
            • in alcuni casi, può essere utile inviare un avviso prima della notifica di risoluzione con una “proposta di preavviso” per cercare di dare validità allo stesso insieme alla controparte;
            • può anche essere utile, in alcuni rapporti, notificare la fine del rapporto con tempi di preavviso diversi a seconda della natura delle linee di prodotto;
            • infine, il modo migliore è quello di concordare un protocollo di fine rapporto, fissando la il margine di preavviso, nonché, se necessario, il progressivo declino degli ordini, il tutto nell’ambito di un accordo transattivo che rinunci definitivamente a qualsiasi pretesa, anche di “risoluzione improvvisa”.

            La disciplina sul recesso improvviso dev’essere presa in considerazione nella fase finale di tutti i rapporti di durata: le modalità di risoluzione del contratto (o del rapporto di fatto) devono essere attentamente pianificate con l’aiuto di un legale specializzato in materia, al fine di gestire il rischio di causare danni alla controparte e di essere citati in giudizio per il risarcimento del danno.

            QUICK SUMMARY: Contract negotiations do not take place in a legal vacuum. A party who negotiates contrary to the principle of good faith and then breaks off negotiations may become liable to the other party. However, the requirements for such liability are high and the enforcement of damage claims is cumbersome. At the end of the post I will share some practical tips for contract negotiations in Switzerland.

            Under Swiss law, the principle of freedom of contract is of fundamental importance. It follows from the freedom of contract that, in principle, everyone is free to enter into contract negotiations and to terminate them again without incurring any liability. A termination of contract negotiations does not have to be justified either.

            However, the freedom of contract is limited by the obligation to act in good faith (cf. article 2 para. 1 of the Swiss Civil Code), which is of equal fundamental importance. From the moment when parties enter into contract negotiations, they are in a special legal relationship with each other. That pre-contractual relationship involves certain reciprocal obligations. In particular, the parties must negotiate in a serious manner and in accordance with their actual intentions.

            Negotiating parties must not stir up the hope of the other party, contrary to their actual intentions, that a contract will actually be concluded. Put differently, a party’s willingness to conclude a contract must not be expressed more strongly than it actually is. If a party realizes that the other party wrongly beliefs that a contract would certainly be concluded, such illusion should be dispelled in due course.

            A negotiating party that terminates contract negotiations in violation of these principles, whether maliciously or negligently, may become liable to the other party based on the culpa in contrahendo doctrine. However, such liability exists in exceptional cases only.

            • The fact that contract negotiations took a long time is not sufficient for incurring such liability. The duration of negotiations is, in itself, not decisive.
            • It is not possible to derive liability from pre-existing contractual relationships between the negotiation parties, as for example in cases where parties negotiate a “mere” prolongation of an existing agreement. The decisive factor is not whether parties were already contractually bound before, but only whether the party that terminated the contract negotiations made the other party believe that a new agreement would certainly be concluded.
            • It is not decisive whether the party who terminates contract negotiations knows that the other party has already made costly investments in view of the prospective contract. In principle, anyone who makes investments already prior to the actual conclusion of a contract does so at its own risk. Even where a party to contract negotiations knows that the other party has already made (substantial) investments in the prospective agreement, a termination of the contract negotiations will, in itself, not be considered as an act of bad faith.

            What does a liability for breaking off negotiations include?

            If a party violates the aforementioned pre-contractual obligations, the other party may be entitled to compensation for the so-called negative interest. This means that the other party must be put in the position it would have been if the negotiations had not taken place. Damages may include, e.g., expenses in connection with the negotiation of the contract (travel costs, legal fees etc.), but also a loss of income in cases where a party was not able to do business with third parties because of the contract negotiations. However, the other party has no right to be treated as if the contract had been concluded (so-called positive interest).

            Having said that, it must be kept in mind that the requirements set by Swiss court for the substantiation of damages are rather high, so that the enforcement of a liability for breaking off negotiations will often be a cumbersome process. Therefore pursuing damage claims with relatively low amounts in dispute might often require a disproportionate effort.

            Practical tips – Do’s and don’ts when negotiating contracts

            • Do not overstate your willingness to conclude a contract. Be frank with your counterparty. Make it clear from the beginning of the negotiations what clauses are important to you.
            • Do not tell the other party that you are willing to sign a contract, if you still have doubts or you are even unwilling to do so. Confirm that you will sign only if you are convinced to do so.
            • Do not allow someone else (e.g., a representative, employee, branch office etc.) to negotiate on your behalf if you are not willing to enter into an agreement anyway. Keep an eye on how the negotiations are going on and intervene if necessary.
            • Do not make costly investments before a legally binding agreement is concluded. If, for time or other reasons, such investments are necessary already before the conclusion of an agreement, insist on the conclusion of an interim contract governing such investments for the event that the envisaged agreement is not concluded finally.

            In 2020, an important revision of the Swiss statute of limitations enters into force. The new law provides for longer limitation periods in cases of personal injury and extends the relative limitation periods in tort and unjust enrichment law from one to three years.

            Background of the revision

            In June 2018, the Swiss parliament adopted an amendment to the Swiss Code of Obligations (“CO”) pertaining to a revision of the statute of limitations. In November 2018, the Swiss government decided that the revised statute of limitations shall enter into force on 1 January 2020.

            The revision was significantly influenced by asbestos cases. Under the current law, damage claims of asbestos victims were time-barred in some cases even before asbestos-related diseases could be diagnosed. In March 2014, the European Court of Human Rights held in Howald Moor and others v. Switzerland that the Swiss statute of limitations amounts in such cases to a violation of article 6 paragraph 1 of the European Convention on Human Rights (right of access to a court).

            Having said that, the revision does not only concern cases of personal injury, but also includes numerous other important changes as described in the following.

            Key changes regarding limitation periods

            A. Tort law

            In tort law, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable (revised Art. 60 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

            With the exception of cases of personal injury, the absolute limitation period remains ten years as from the date when the conduct that caused the damages occurred or ended (revised Art. 60 para. 1 CO).

            In cases of personal injury, the new relative limitation period amounts to three years from the date on which the injured party became aware of the damage and of the identity of the person liable. Currently the relative limitation period amounts to one year only.

            The new absolute limitation period in cases of personal injury amounts to twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 60 para. 1bis CO). Under the current law, there was no special absolute limitation period for cases of personal injury, so that the ordinary 10-year period applied (Art. 60 para. 1 CO).

            If conduct, which gives rise to liability under tort law, is also punishable under criminal law, the (longer) limitation period under criminal law remains applicable (cf. Art. 97 of the Swiss Criminal Code). However, where a first-instance criminal judgment is rendered before the conduct is time-barred under criminal law, the limitation periods ends not earlier than three years as from that criminal judgment (revised Art. 60 para. 2 CO). The current law does not provide for such an additional three-year limitation period.

            B. Unjust enrichment law

            In unjust enrichment law, the new relative limitation period amounts to three years as from the date on which the injured party knows about the claim (revised Art. 67 para. 1 CO). Under the current law, the relative limitation period amounts to one year only.

            The absolute limitation period is not affected by the revision and remains ten years after the date on which the claim arises (revised Art. 67 para. 1 CO).

            C. Contract law

            With regard to contractual claims, the ordinary limitation period remains ten years from the due date (Art. 127 CO). Furthermore, the shorter limitation period of five years from the due date applicable to (amongst others) claims for rent, interest on capital and other periodic payments, (most) claims out of employment relationships etc. remains unchanged too (Art. 128 CO).

            However, in cases of personal injury, the revised statute of limitations introduces a new relative limitation period of three years from the date on which the injured party became aware of the damage, as well as a new absolute limitation period of twenty years after the date when the conduct which caused the damages occurred or ended (new Art. 128a CO). The current law does not provide for distinct relative and absolute limitation periods for contractual claims in cases of personal injury. Instead, the ordinary ten-year limitation period (Art. 127 CO) usually applied to such cases.

            D. Summary

            In summary, the most important elements of the revised statute of limitations are the longer (trebled) relative limitation periods in tort and unjust enrichment law (i.e., three years instead of one year) and the new special rules for cases of personal injury, which now benefit from a 20-year absolute limitation period.

            Transitional provisions / application of the revised statute of limitations to pre-existing claims

            The longer limitation periods under the revised CO apply to any claims that are not yet time-barred when the revision enters into force (i.e., on 1 January 2020; revised Art. 49 para. 1, Final Title of the Swiss Civil Code). In other words, the limitation periods of any claims that do not become time-barred until 31 December 2019 at the latest will be prolonged. This is of particular relevance with regard to claims based on tort and unjust enrichment; the short one-year relative limitation periods under the current law will be extended by another two years.

            In contrast, the current law remains applicable in case the revised statute of limitations provides for shorter limitation periods (revised Art. 49 para. 2, Final Title of the Swiss Civil Code). This concerns, in particular, contractual claims in cases of personal injury. The new three-year relative limitation period under the revised law might not apply to such claims, as the current statute of limitations does not provide for a relative limitation period at all.

            Further changes brought by the revision

            In addition to the changes of the limitation periods set out above, the revision of the statute of limitations contains numerous further modifications. Some of them are listed in the following:

            1. Limitation periods do not commence or are suspended in the event that a claim cannot be asserted for objective reasons before any court worldwide (revised Art. 134 para. 1 no. 6 CO). The current law provides for such non-commencement or suspension only if the claim cannot be brought before a Swiss court.
            2. Parties to a dispute may agree in writing that limitation periods shall be suspended during settlement discussions, mediation proceedings or other out-of-court settlement proceedings (revised Art. 134 para. 1 no. 8 CO).
            3. Once a limitation period has commenced to run, waivers of statute of limitation defenses are admissible, but must not exceed ten years (revised Art. 141 para. 1 CO). Any such waivers must be in writing (new Art. 141 para. 1bis CO).
            4. In general terms and conditions (“GTC”), statute of limitation defenses may be waived by the party who makes use of the GTCs only. In contrast, a waiver by the party on whom the GTCs are imposed (e.g., consumers) is ineffective (new Art. 141 para. 1bis CO).
            5. The limitation period for an actio pauliana under the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (“DEBA”) is extended to from currently two years to three years after service of a loss certificate, the opening of bankruptcy proceedings or the confirmation of a composition agreement with an assignment of assets (whichever is applicable; revised Art. 292 DEBA).

            Con la Direttiva 85/374/CEE del 25.07.1985, trasfusa nel DPR 224/1988, poi abrogato perché confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), sono state introdotte regole chiare sugli obblighi risarcitori in capo al produttore allorché un prodotto immesso sul mercato si riveli poi difettoso.

            Con la successiva Direttiva 2001/95/CE, anch’essa recepita internamente con il D.lgs 172/2004 e successivamente riversata nel  Codice del Consumo, la materia è stata ulteriormente regolamentata sotto il profilo della sicurezza generale dei prodotti.

            A livello europeo e nazionale, dunque, i doveri e gli eventuali obblighi risarcitori che derivano dalla distribuzione di un bene difettoso trovano un’organica disciplina in favore del consumatore.

            Sebbene i danni da prodotto interessino quotidianamente anche beni acquistati o utilizzati da operatori economici, società, professionisti, ecc., nei rapporti B2B una tale disciplina (organica) manca del tutto.

            Ciò non significa che il produttore sia immune dalle responsabilità nei riguardi di un professionista per avere distribuito, direttamente o tramite una rete di rivenditori, un prodotto difettoso.

            Caso pratico

            Un veicolo acquistato da un autotrasportatore, ormai fuori garanzia, prende fuoco mentre è in sosta (es. per un problema al motore) e l’incendio rende inservibile il mezzo per diverso tempo, con conseguenti perdite di commesse e altro; quali azioni può intraprendere l’autotrasportatore per il ristoro del danno subito e, soprattutto, contro chi deve agire?

            Si tratta di una fattispecie del tutto particolare ma non così infrequente: il danneggiato si trova nell’infelice condizione di non potere agire contro il venditore, vuoi per il tempo trascorso dalla compravendita del bene (es. è spirato il termine ex art. 1495 c.c.), vuoi perché è scaduta la garanzia, e l’unica opzione rimasta è quella di intentare causa contro il produttore del mezzo.

            Occorre perciò chiedersi se esistano principi o norme di legge che impongono al costruttore di veicoli di risarcire direttamente i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti in assenza di un obbligo contrattuale e quando il danneggiato non è un consumatore.

            Prima di tutto, per dottrina e giurisprudenza l’applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotto difettoso trova il suo limite nel soggetto che fa valere il diritto al risarcimento (i “considerando” della Direttiva 85/374/CEE parlano solo di consumatore).

            In più, le disposizioni a tutela del consumatore contemplano una precisa tipologia di danno che mal si adatta ai rapporti B2B: infatti, la definizione offerta da tutti i testi consumeristici si rifà ad eventi tragici quali la “… morte …” o le “… lesioni personali …” o a pregiudizi come la “… distruzione di una cosa diversa dal prodotto purché … normalmente destinato all’uso e consumo privato …e … per proprio uso o consumo privato …” (v. art. 9 Direttiva cit. – art. 123 Codice del Consumo), ipotesi tutte che solo un consumatore/persona fisica può lamentare, certamente non i soggetti che interagiscono per motivi commerciali e di business.

            A tal proposito la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il D.P.R. 224/88, e di riflesso il Codice del Consumo, non considera il c.d. «danno commerciale» prodottosi in capo all’operatore economico nell’esercizio del suo business, ma accorda tutela solo per i danni arrecati alla persona o ai beni del consumatore (Cass. Civ. Sez. III, 07.05.2013, n. 9254 in Danno e Resp., 2015, 11, 1005).

            Quanto detto porta ad escludere l’applicabilità del Codice del Consumo e delle disposizioni consumeristiche in generale nei rapporti tra non consumatori ovvero tra società, operatori economici e professionisti.

            Riprendendo il caso pratico iniziale, occorre dunque chiedersi quali iniziative rimangano all’impresa che ha subito la perdita del veicolo andato distrutto dall’incendio.

            La risposta viene per esclusione: non potendosi applicare le disposizioni del Codice del Consumo per i rilievi già esposti e ed escludendosi la garanzia riconosciuta sul bene compravenduto (nel caso prospettato la garanzia è già scaduta), al danneggiato non resta che agire in forza delle norme comuni in tema di responsabilità da illecito (art. 2043 c.c.), con tutte le conseguenze del caso e quindi tenendo a mente che:

            • Non ci si muove più nell’ambito della responsabilità oggettiva (anche se relativa) del produttore, così come sancita dalla Direttiva 85/374/CEE, ma sul terreno della responsabilità per colpa o dolo;
            • L’onere della prova appare più gravoso in quanto è necessario dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso causale danno/illecito e, soprattutto, l’elemento soggettivo della colpa o del dolo (TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XIX ed., Giuffrè, § 473, 869), mentre le disposizioni a tutela del consumatore impongono al danneggiato il solo onere di provare il difetto, il danno e a relazione causale tra difetto e danno, senza scomodare gli elementi soggettivi del dolo e della colpa ora citati;
            • Non si può fare affidamento sulla decadenza decennale del diritto al risarcimento (art. 11 Direttiva 85/374/CEE – art. 126 Codice del Consumo) ma occorre fare i conti con il più breve termine di prescrizione quinquennale dell’illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.);
            • Vi è l’astratta possibilità di scontrarsi con delle clausole di esonero della responsabilità, beninteso applicabili solo tra le parti e limitate a diritti disponibili in assenza di dolo o colpa grave (clausole impensabili in ambito consumeristico per espresso divieto ex art. 124 Codice del Consumo).

            Da apprezzare, di contro, che l’azione per fatto illecito può aspirare alla rifusione degli oneri di ripristino del veicolo stesso (es. costi di intervento, traino, ecc.), rimedio riparativo del tutto escluso dalle disposizioni del Codice del Consumo nell’ipotesi di danno da prodotto difettoso (v. art. 123 C.d.C. sopra cit.).

            Concludendo sul caso dell’incendio: in assenza della garanzia, l’autotrasportatore dovrà necessariamente agire appellandosi alla responsabilità extracontrattuale del produttore; una strada tutta in salita, non solo perché i Costruttori hanno buon gioco nel contrastare simili istanze risarcitorie pretendendo una rigorosa applicazione alle stringenti regole sull’onere della prova ma anche, e soprattutto, perché ribaltano spesso sull’utilizzatore le responsabilità per omessa o carente manutenzione del veicolo, con un uso sapiente e mirato del concorso di colpa del danneggiato ex artt. 2056 e 1227 c.c..

            L’assenza di una disciplina organica sul risarcimento del danno da prodotto difettoso nei rapporti B2B si manifesta in modo tangibile, soprattutto quando bisogna fare i conti con i danni da prodotto a garanzia scaduta; pochi in realtà sembrano avvertire il peso di questo vuoto normativo.

            La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita, predisposte unilateralmente dal venditore/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. Altrettanto usualmente, tra le condizioni generali di vendita è presente una clausola di scelta della legge applicabile al contratto, solitamente a favore della legge del luogo dove l’impresa ha sede.

            La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia C‑191/15 (VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016) ha precisato i requisiti di validità di una clausola di scelta di legge inserita nelle condizioni generali di un contratto B2C (“Business to Consumer”) stipulato online. La sentenza ha avuto un impatto molto rilevante nella redazione delle condizioni generali di vendita o servizio, perché la mancanza dei requisiti imposti dalla Corte di Giustizia Europea produce l’invalidità della clausola e la sua inapplicabilità in un’eventuale vertenza. È il caso, quindi, di ripercorrere la decisione della Corte di Giustizia.

            Il caso sottopostole riguardava un contratto stipulato proprio con questa modalità: Amazon EU – con sede in Lussemburgo – commercia con i suoi clienti austriaci attraverso il portale amazon.de e nelle condizioni generali di vendita aveva inserito la seguente clausola: «Si applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci».

            Su richiesta di un’associazione di consumatori, la Corte Suprema Austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di verificare se una simile clausola potesse essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva 93/13 a tutela dei consumatori nei contratti stipulati con un professionista: “Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

            La Corte ha, in primo luogo, osservato che il diritto europeo consente in linea di principio che un imprenditore inserisca nelle sue condizioni generali una clausola di scelta di legge, anche quando essa non sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore. A fronte di questa possibilità, il legislatore europeo (art. 6, par. 2, Regolamento Roma I) ha previsto un meccanismo di tutela per il consumatore, garantendogli in ogni caso il diritto a invocare le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, indipendentemente dalla legge individuata nella clausola. Il consumatore, quindi, anche se non previsto dalla clausola, potrà utilizzare le disposizioni inderogabili dello Stato nel quale ha la residenza abituale se più favorevoli di quelle previste dalla legge scelta nelle condizioni generali.

            La Corte Europea, però, ha anche considerato essenziale che il professionista informi il consumatore del suo diritto a invocare le disposizioni di legge imperative “interne”, per evitare che quest’ultimo – ignorando l’art. 6, par. 2 del Regolamento Roma I e facendo affidamento unicamente a quanto scritto nella clausola – sia dissuaso dall’agire in giudizio nei confronti dell’imprenditore.

            Questa situazione, infatti, andrebbe a creare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, rendendo la clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

            Come dovrà quindi essere formulata una clausola di scelta di legge all’interno delle condizioni generali predisposte per un contratto B2C? La soluzione viene offerta dalla stessa Corte di Giustizia.

            La clausola di scelta della legge applicabile dovrà informare il consumatore che egli può beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge dello stato dove abitualmente risiede.

            Sarà, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello stato dove l’imprenditore/professionista ha sede.

            Questa sentenza offre lo spunto per una considerazione più generale: le aziende e i professionisti che operano nel mercato e-commerce, specialmente nel settore B2C, devono prestare particolare attenzione agli sviluppi non solo della normativa interna ed europea, ma anche delle normative e delle interpretazioni giurisprudenziali nei paesi i cui risiedono i potenziali consumatori dei prodotti o servizi venduti, sia che si tratti di vendite sui canali tradizionali, sia online, al fine di evitare di predisporre dei contratti che si rivelino poco efficaci o, ancor peggio, controproducenti.

            Tutte le considerazioni finora svolte non riguardano la competenza giurisdizionale e l’eventuale inserimento nel contratto di una clausola di scelta del foro competente, che nei contratti B2C è generalmente sconsigliabile. In ambito europeo, infatti, il Regolamento Bruxelles I bis accorda al consumatore una tutela molto forte, che gli dà quasi sempre la possibilità di proporre l’azione giudiziale nel luogo dove ha la sua residenza abituale (cd. Foro del consumatore), obbligando il professionista – indipendentemente da clausole con diverso contenuto – a fare lo stesso.

            If 2017 was the year of Initial Coin Offerings, 2018 was the year of Blockchain awareness and testing all over the world. From ICO focused guidelines and regulations respectively aimed to alarm and protect investors, we have seen the shift, especially in Europe, to distributed ledger technology (“DLT”) focused guidelines and regulations aimed at protecting citizens on one hand and promote DLT implementations on the other.

            Indeed, European Union Member States and the European Parliament started looking deeper into the technology by, for instance, calling for consultations with professionals in order to understand DLT’s potentials for real-world implementations and possible risks.

            In this article I am aiming to give a brief snapshot of firstly what are the most notable European initiatives and moves towards promoting Blockchain implementation and secondly current challenges faced by European law makers when dealing with the regulation of distributed ledger technologies.

            Europe

            Let’s start from the European Blockchain Partnership (“EBP”), a statement made by 25 EU Member States acknowledging the importance of distributed ledger technology for society, in particular when it comes to interoperability, cyber security and efficiency of digital public services. The Partnership is not only an acknowledgement, it is also a commitment from all signatory states to collaborate to build what they envision will be a distributed ledger infrastructure for the delivering of cross-border public services.

            Witness of the trust given to the technology is My Health My Data, a EU-backed project that uses DLT to enable patients to efficiently control their digitally recorded health data while securing it from the threat of data breaches. Benefits the EU saw in DLT on this specific project are safety, efficiency but most notably the opportunity that DLT offers data subject to have finally control over their own data, without the need for intermediaries.

            Another important initiative proving European interests in testing DLT technologies is the Horizon Prize on “Blockchains for Social Good”, a 5 million Euros worth challenge open to innovators and tech companies to develop scalable, efficient and high-impact decentralized solutions to social innovation challenges.

            Moving forward, in December last year, I had the honor to be part of the “ Workshop on Blockchains & Smart Contracts Legal and Regulatory Framework” in Paris, an initiative supported by the EU Blockchain Observatory and Forum (“EUBOF”), a pilot project initiated by the European Parliament. Earlier last year other three workshops were held, the aim of each was to collect knowledge on specific topics from an audience of leading DLT legal and technical professionals. With the knowledge collected, the EUBOF followed up with reports of what was discussed during the workshop and suggest a way forward.

            Although not binding, these reports give a reasonably clear guideline to the industry on how existing laws at a European level apply to the technology, or at least should be interpreted, and highlight areas where new regulation is definitely needed. As an example let’s look at the Report on Blockchain & GDPR. If you missed it, the GDPR is the Regulation that protects Europeans personal data and it’s applicable to all companies globally, which are processing data from European citizens. The “right to erasure” embedded in the GDPR, doesn’t allow personal data to be stored on an immutable database, the data subject has to be able to erase data anytime when shared with a service provider and stored somewhere on a database. In the case of Blockchain, the consensus on personal data having to be stored off-chain is therefore unanimous. Storing personal data off-chain and leaving an hash to that data on-chain, is a viable solution if certain precautions are taken in order to avoid the risks of reversibility or linkability of such hash to the personal data stored off-chain, therefore making the hash on-chain personally identifiable information.

            However, not all European laws apply to Member States, therefore making it hard to give a EU-wide answer to most DLT compliance challenges in Europe. Member States freedom to legislate is indeed only limited/influenced by two main instruments, Regulations, which are automatically enforceable in each Member State and Directives binding Member States to legislate on specific topics according to a set of specific rules.

            Diverging national laws have a great effect on multiple aspects of innovative technologies. Let’s look for instance at the validity of “smart contracts”. When discussing the legal power of automatically enforceable digital contracts, the lack of a European wide legislation on contracts makes it impossible to find an answer applicable to all Member States. For instance, is “offer and acceptance” enough to constitute a contract? What is considered a valid “acceptance”? What is an “obligation”? “Can a digital asset be the object of a legally binding agreement”?

            If we try to give a EU-wide answer to the questions such as smart contract validity and enforceability it is apparently not possible since we will need to consider 28 different answers. I, therefore, believe that the future of innovation in Europe will highly depend on the unification of laws.

            An example of a unified law that has great benefits on innovation (including DLT) is the Electronic Identification and Trust Services (eIDAS) Regulation, which governs electronic identification including electronic signatures.

            The race to regulating DLT in Europe

            Let’s now look briefly at a couple of Member States legislations, specifically on Blockchain and cryptocurrencies last year.

            EU Member States have been quite creative I would say in regulating the new technology. Let’s start from Malta, which saw a surprising increase of important projects and companies, such as Binance, landing on the beautiful Mediterranean Island thanks to its favorable (or at least felt as such) legislations on DLT. The “Blockchain Island” passed three laws in early July to regulate and supervise Blockchain projects including ICOs, crypto exchanges and DLT, specifically: The Innovative Technology Arrangements and Services Act regulation that aims at recognizing different technology arrangements such as DAOs, smart contracts and in future probably AI machines; The Virtual Financial Assets Act for ICOs and crypto exchanges; The Malta Digital Innovation Authority establishing a new supervisory authority.

            Some think the Maltese legislation lacks a comprehensive framework, one that for instance, gives legal personality to Innovative Technology Arrangements. For this reason some are therefore accusing the Maltese lawmakers of rushing into an uncompleted regulatory framework in order to attract business to the island while others seem to positively welcome the laws as a good start for a European wide regulation on DLT and crypto assets.

            In December 2018, Malta also initiated a declaration that was then signed by other six Members States, calling for collaboration for the promotion and implementation of DLT on a European level.

            France was one of the signatories of such declaration, and it’s worth mentioning since the French Minister for the Economy and Finance approved in September a framework for regulating ICOs and therefore protecting investors’ rights, basically giving the AMF (French Authority for Financial Market) the empowerment to give licenses to companies wanting to raise funds through Initial Coin Offerings.

            Last but not least comes Switzerland which although it is not a EU Member State, it has great degree of influence on European and national legislators when it comes to progressive regulations. At the end of December, the Swiss Federal Council released a report on DLT and the law, making a clear statement that the existing Swiss law is sufficient to regulate most matters related to DLT and Blockchain, although some adjustments have to be made. So no new laws but few amendments here and there, which will allow the integration of the specific DLT applications with existing laws in order to ensure legal certainty on certain uncovered matters. Relevant areas of Swiss law that will be amended include the transfer of rights utilizing digital registers, Anti Money Laundering rules specifically for decentralized trading platforms and bankruptcy when that proceeding involves crypto assets.

            Conclusions

            To summarize, from the approach taken during the past year, it is apparent that there is great interest in Europe to understand the potentials and to soon test implementations of distributed ledger technology. Lawmakers have also an understanding that the technology is in an infant state, it might involve risks, therefore making it complex to set specific rules or to give final answers on the alignment of certain technology applications with existing European or national laws.

            To achieve European wide results, however, acknowledgments, guidelines and reports are not enough. The setting of standards for lawmakers applicable to all Member States or even unification of laws in crucial sectors influencing directly or indirectly new technologies, will be the only solution for any innovative technology to be adopted at a European level.

            The author of this post is Alessandro Mazzi.

            In questo post focalizziamo l’attenzione sull’approvazione online delle clausole vessatorie – spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio – alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l’adesione del consumatore/cliente al contratto mediante point and click.

            Le clausole vessatorie sono previste dall’art. 1341 del codice civile, che ne fornisce un elenco: “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Lo stesso articolo, per la loro validità, richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale le clausole non hanno effetto.

            Nel commercio elettronico la modalità tipica di conclusione dei contratti è quella del point and click, che consiste nello spuntare un box come approvazione delle condizioni contrattuali. Il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005, come modificato in ultimo dalla L. 147/2013), all’art. 21 comma 1, la equipara a una mera espressione della volontà contrattuale, sufficiente per concludere validamente un contratto, ma non sufficiente per integrare il requisito della “specifica approvazione per iscritto”, richiesto per le clausole vessatorie.

            Al contrario, infatti, l’art. 21 comma 2 della stessa legge prevede che solo la firma digitale sia equiparata alla scrittura privata, e quindi possa costituire a tutti gli effetti una “approvazione per iscritto“.

            Appare chiaro, dunque, che si possono sottoscrivere online delle clausole vessatorie unicamente mediante l’apposizione di una firma digitale. La dottrina italiana è concorde con questa interpretazione, mentre le pronunce si contano sulle dita di una mano: la più recente è del Tribunale di Catanzaro (30 aprile 2012) e si è espressa in questo senso, stabilendo che “con riguardo alle clausole vessatorie on line, l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale”.

            Alcuni si sono chiesti se il meccanismo di iscrizione/username/password (di cui ormai quasi tutti i siti di e-commerce sono dotati) possa essere equiparato alla firma digitale, ma pare si debba dare una risposta negativa al quesito. La Guida alla Firma Digitale del CNIPA dell’aprile 2009, infatti, lo esclude indirettamente quando afferma che “la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici”, facendo rientrare il meccanismo di username/password tra le firme elettroniche generiche e non tra le firme digitali.

            Quante sono le firme digitali in Italia? Se fino a pochi anni fa era uno strumento riservato unicamente ad alcune tipologie di professionisti, negli ultimi anni è diventata un dispositivo sempre più diffuso, tant’è che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha quantificato in più di 20 milioni i certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia. Il dato è in costante e notevole crescita: basti pensare che dal 2014 ad oggi le firme digitali sono quadruplicate.

            In conclusione:

            • la sottoscrizione di un contratto e delle condizioni generali può avvenire mediante un semplice point and click;
            • al contrario, per la validità delle clausole vessatorie è richiesta la specifica approvazione con firma digitale o firma cartacea.

            In attesa di un intervento legislativo che ponga rimedio a questa situazione, è necessario prestare particolare attenzione nella redazione dei contratti che dovranno essere approvati online: un soggetto che vende beni o fornisce servizi online e vuole inserire nel suo contratto delle clausole vessatorie dovrà predisporre un form che consenta al cliente di scegliere se concludere il contratto integralmente online (con firma digitale) o se stamparne una copia, sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo.

            Ciò premesso, data la continua evoluzione della materia e la complessità della stessa, è consigliabile affidarsi a un consulente esperto nella redazione delle condizioni generali di vendita o di servizio, per trovare il giusto equilibrio tra le necessità contrattuali, gli obblighi normativi ed evitare di ritrovarsi con un contratto poco efficace a causa della nullità di alcune clausole.

            Il tema, tra i giuristi e gli operatori del settore pubblicitario che si occupano di comunicazione commerciale, è assai noto.

            Esiste un principio cardine del diritto della comunicazione: qualunque forma di comunicazione commerciale deve essere riconoscibile come tale.

            Prima della diffusione della comunicazione digitale e con essa del proliferare del cosiddetto “Influencer Marketing”, il tema della riconoscibilità della comunicazione commerciale veniva affrontato, per lo più, quando si trattava di valutare se un contenuto pubblicitario fosse chiaramente distinguibile da un contenuto giornalistico o informativo (si tratta dell’annosa questione della pubblicità redazionale).

            Per un breve periodo si discuteva anche della cosiddetta pubblicità subliminale, poi caduta nel dimenticatoio.
            Oggi il tema con il quale ci si confronta/scontra ogni giorno è quello della necessità di evidenziare al consumatore se l’apprezzamento che  un personaggio noto (un “Influencer”, appunto) dimostra di avere per un prodotto o un servizio sia genuino o tale non sia.

            Non può considerarsi spontaneo quando un soggetto riceve un compenso per indossare un capo di moda, per usare uno smartphone, o anche semplicemente riceve in omaggio i prodotti che pubblicizza o altri aventi valore economico.

            È chiaro ed è dimostrato che faccia maggiore presa sul pubblico la scelta spontanea di un proprio “idolo” piuttosto che una tradizionale forma di pubblicità.

            Di qui l’abuso di forme di pubblicità occulta sul canale meno facilmente monitorare: il web appunto.
            Quali misure adottare per fare chiaramente capire ai consumatori se un post è oggetto di un contratto o no?

            La risposta sarebbe semplicissima.

            Sarebbe sufficiente prevedere che il post a pagamento contenga, in caratteri ben visibili, termini quali “Pubblicità”, “Sponsorizzato da”, “Annuncio commerciale” o avvisi simili.

            In Italia, in assenza di una normativa  che regolamenti specificamente la materia, si sono espressi sul punto sia l’Istituto della Pubblicità che l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

            Nella digital chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si legge: “Celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social media e sui siti di content sharing devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: Pubblicità/Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by…brand” o “Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand” o “in collaborazione con  …brand” o “in partnership with …brande/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture:“#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand” o “#ad”unitamente a “#brand”.

            L’AGCM, in un comunicato stampa del 2017, ha previsto l’uso delle seguenti indicazioni da collocare in calce al post unitamente ad altri #, quali “#pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento”, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, “#prodottofornitoda”; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

            Scorrendo le pagine Instagram di Influencer più o meno noti, ci si accorge, però, che pochissimi sono coloro che fanno uso delle indicazioni consigliate dalle autorità.

            E quando capita si rinvengono sperduti #ad, sulla cui efficacia (in Italia dove termini quali “advertising” “Adv” e a maggior ragione “ad”  non sono decifrabili dal consumatore medio) è lecito nutrire forte perplessità.

            Sino ad oggi l’AGCM è intervenuta inviando lettere di moral suasion a Influencer e ad aziende e non sono ancora stati emessi provvedimenti autodisciplinati, amministrativi o statuali.

            La stessa situazione di incertezza è probabilmente riscontrabile in altri paesi (potete trovare al seguente link un articolo di Legalmondo su questo tema in Germania: https://www.legalmondo.com/2017/11/germany-product-placement-influencer-marketing/ ), con la conseguenza che le aziende che operano a livello globale si muovono in un contesto non chiaro, in cui è difficile identificare quali sono le condotte corrette, quelle sanzionabili dalle varie autorità competenti e quali siano i rischi derivanti da comportamenti ritenuti illegittimi.

            Ho quindi deciso di scrivere questo contributo al fine di raccogliere lo stato dell’arte in Italia e in altri paesi del mondo, con l’obiettivo di mappare la disciplina vigente, i provvedimenti/decisioni emessi dalle Autorità competenti, i trend a livello internazionale e le best practice che le aziende che operano a livello globale possono adottare.

            Siccome sono una delle socie fondatrici del progetto Digital Adv Lab – un osservatorio interdisciplinare che studia i risvolti legali delle iniziative di marketing e comunicazione digitale –, invito tutti i lettori coinvolti nelle tematiche del presente post ad inserire un commento e/o contattarmi: vi ricontatterò io per condividere le modalità di collaborazione sul progetto.

            L’autore di questo articolo è Elena Carpani.

            Encyeh Sadr

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