The Contract Covers the Dispute. But Who Explains It?

25 Agosto 2026

  • Canada
  • Compliance
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A European manufacturer supplies a critical component to a New York-based distributor. Shortly after delivery, questions emerge about whether the product complies with U.S. safety requirements. The distributor pauses shipments while the issue is reviewed.

Customers want to know when orders will resume. Sales teams are fielding questions. A trade publication calls for comment. Regulators want information.

The distributor tells customers that shipments have been paused while the issue is investigated. The manufacturer believes that explanation is incomplete and may leave customers with the impression that the product is unsafe or that the manufacturer caused the problem.

The contract is detailed. It says what happens if a party defaults, who can terminate and where a dispute will be heard. It also deals with confidentiality and public disclosure. What it does not say is how the parties should communicate when the problem becomes public and both need to respond.

The legal position may still be unclear. The facts may still be coming together. But someone has to answer the customer asking why a shipment has not arrived or the journalist seeking comment.

And what one party says can quickly become the other party’s problem.

Publicity clauses only take you so far

Most international agreements already deal with confidentiality and public announcements. Some commercial contracts may restrict the use of a counterparty’s name or the disclosure of information about the relationship.

Those provisions usually focus on consent and disclosure. They are less useful when both parties need to respond to the same event at the same time.

The communication that causes trouble may not be a press release at all. It could be a customer email saying, “Our supplier has failed to deliver.” It could be a technology company telling users that an outage originated in its client’s systems.

The sender may see the wording as factual. The other side may see blame being shifted.

By the time lawyers are debating whether the statement breached the agreement, customers may already have formed their own conclusions.

Cross-border relationships make coordination harder

Time zones are the obvious example.

Suppose the problem comes to light in New York after the European working day has ended. Customers want an answer. Reporters are calling. The people who would normally approve a statement are in Paris, Frankfurt or Milan and cannot be reached.

A requirement for prior consent to every external statement may look sensible on paper. In practice, it may be impossible to follow.

Some of these practical issues can be settled in advance. The contract can identify the types of events that require consultation, the right contacts on each side and expected response times. It can also say what happens if one side cannot be reached, including whether the other may issue a holding statement.

The clause can be short. Consultation, advance notice where practicable and enough information-sharing to keep communications accurate may be all that is needed.

The contract does not need to become a crisis plan. It just needs to give the parties a process they can use when the problem is already unfolding.

One party may also have to speak before the other is ready. A public company may face a disclosure deadline even while its commercial partner is still investigating the facts.

In the United States, for example, a public company generally has four business days after determining that a cybersecurity incident is material to file the required disclosure on Form 8-K. In that situation, consultation and advance notice where possible usually make more sense than giving either party an absolute veto.

When the stories start to diverge

The bigger challenge is when the two sides no longer agree on what happened.

One party may think the other is giving customers an inaccurate account and want to correct it. It may want to contact shared customers directly. The other party may see that as an escalation.

The same issue can continue after termination. Each party may want to reassure customers and employees and explain why the relationship ended. Their accounts may not match.

If the parties want consultation requirements or restrictions on naming one another to continue after termination, the contract should say so.

Keep it practical

There are limits to what a communications clause can do.

It cannot override a legal disclosure obligation. It cannot make two companies agree on disputed facts. It should not require either side to disclose privileged or otherwise protected information, or give one party an open-ended right to stop the other from speaking.

Commercial contracts are usually very detailed about what happens if the relationship breaks down. They specify who can terminate, what remedies are available, where disputes will be heard and which law applies.

They are often less useful once the problem becomes public and people outside the contract want answers.

By then, what each side says may be affecting the commercial relationship as much as the dispute itself. Agreeing in advance on who needs to be consulted and what happens when time is short can prevent the communications problem from becoming another dispute.

At major events such as the 2026 FIFA World Cup, some companies attempt to “wildly” associate their brand or image with the event through a practice known as “ambush marketing” , defined by French courts as “an advertising strategy implemented by a company in order to associate its commercial image with that of an event and thereby benefit from the media impact of that event without paying the relevant fees and without having obtained the prior authorisation of the event organiser” (Paris Court of Appeal, 2nd chamber, 8 June 2018, No. 17/12912). A risky and unlawful practice, but one that is sometimes conceivable.

Key points

  • Ambush marketing is a practice that may give rise to sanctions but is not prohibited as such.
  • In return for their investments in the competition, FIFA’s official sponsors and partners enjoy very strong legal protection, through various general instruments (infringement, free-riding/parasitism, intellectual property) and more specific ones (sports law), against all forms of ambush marketing.
  • The FIFA World Cup benefits from enhanced protection based on an extensive portfolio of trademarks registered worldwide and on FIFA’s Intellectual Property Guidelines, in the absence of specific French legislation comparable to that enacted for the Olympic Games.
  • However, these rights are not absolute, and there remain narrow opportunities for a (clever) form of ambush marketing.

Protection of official World Cup sponsors and partners against ambush marketing

Reaching nearly 5 billion people across all platforms during its last edition in Qatar in 2022, including more than 1.5 billion viewers for the final alone, the 2026 FIFA World Cup is the most-watched sporting event on the planet. Hosted for the first time by three countries (Canada, Mexico and the United States), it brings together 48 teams and more than 1,200 players for 104 matches across 16 stadiums. Its organisation is largely financed by various official partners, sponsors and rights holders, who in return receive the exclusive right to use FIFA’s official trademarks and intellectual property so as to associate their own image and distinctive signs with the competition.

Ambush marketing is not sanctioned as such under French law, but a range of statutory provisions allow for broad protection of sponsors and partners of world-class sporting events against ambush marketing. They are indeed entitled to peacefully enjoy the rights offered to them in exchange for the significant investments they make in connection with events such as, for example, the football or rugby World Cups, or the Olympic Games.

The following legal instruments may in particular be invoked by official sponsors and by the organisers of such events:

  • the “classic” protections offered by intellectual property law (trademark law and copyright) by way of an infringement action under the French Intellectual Property Code,
  • civil liability law (parasitism/free-riding and unfair competition based on article 1240 of the French Civil Code),
  • consumer law (misleading commercial practices),
  • but also more specific provisions, such as the protection of the exploitation rights of sports federations and organisers of sporting events under article L.333-1 of the French Sports Code, which grants organisers of sporting events a monopoly over the exploitation of those events.

On these grounds, the following ambush marketing practices have notably been sanctioned:

The exploitation of a tennis competition and the use, during the sporting event, of the brand associated with it: An online betting operator organised bets on Roland Garros matches using the protected sign and Roland Garros trademark to identify the matches on which bets were offered. The unlawful exploitation of the sporting competition was sanctioned at EUR 400,000 under article L.333-1 of the French Sports Code, the French Tennis Federation being the sole owner of the right to exploit Roland Garros. The use of the trademark was also sanctioned for infringement (EUR 300,000) and free-riding/parasitism (EUR 500,000) (Paris Court of Appeal, 14 Oct. 2009, No. 08/19179; Paris Judicial Court, 8 Aug. 2024, No 08/19179).

An advertising campaign carried out during a film festival reproducing the event’s registered trademark: During the Cannes Film Festival, a cosmetics brand published videos on its social media showing its brand ambassadors being styled, with the official Cannes Film Festival poster visible in certain shots, one of which reproduced the registered Palme d’Or trademark. Sanctioned on the grounds of copyright infringement and parasitism at EUR 50,000 (Paris Judicial Court, 11 Dec. 2020, No. 19/08543).

An advertising campaign falsely claiming the status of official event partner: During the Cannes Film Festival, the use of the slogan “official hairdresser of women” alongside the expressions “Cannes” and “Festival de Cannes”, and other publications that falsely led the public to believe the company was an official festival partner, to the detriment of the sole official festival hairdresser. Sanctioned on the grounds of unfair competition and parasitism at EUR 50,000 (Paris Court of Appeal, 8 June 2018, No. 17/12912).

These financial sanctions may be combined with injunctions to cease the practices and/or orders for press publication, subject to periodic penalty payments.

FIFA’s specific trademark protection

Unlike the Paris 2024 Olympic Games, which benefited from specific French legislation as a host country (Law No. 2018-202 of 26 March 2018 on the organisation of the 2024 Olympic and Paralympic Games) reserving in particular advertising spaces in the vicinity of competition venues exclusively for official partners, the 2026 FIFA World Cup does not take place on French territory, and therefore no equivalent French legal framework applies. The protection of official partners and sponsors thus relies on general law , but is nonetheless robust.

FIFA has built an extensive portfolio of trademarks registered worldwide, protected in France by the provisions of the French Intellectual Property Code. These trademarks include in particular the verbal and figurative trademark FIFA®, the marks FIFA World Cup™, FIFA World Cup 26™, Coupe du Monde de la FIFA™, Coupe du Monde de la FIFA 2026™, World Cup™, Copa Mundial™, as well as the official competition emblem (combining the trophy with the figure 26), the official slogan “We Are 26™” / “Nous Sommes 26™”, the logos of the sixteen host cities, and the official typeface “FWC 26”, protected by copyright. Only FIFA’s rights holders, namely the FIFA Partners (led by Adidas, Aramco, Coca-Cola, Hyundai/Kia, Qatar Airways and Visa), the Plus Sponsors, the Official Sponsors and Regional Supporters, are authorised to use this official intellectual property for commercial purposes.

FIFA has published Intellectual Property Guidelines (version 2.0, June 2024) detailing the authorised and prohibited uses of the trademarks and logos associated with the 2026 World Cup. According to these guidelines, the following are prohibited without authorisation: any use of official trademarks in commercial advertising; the incorporation of official intellectual property into a trade name or domain name; the organisation of competitions, games or prize draws creating an association with the competition; the use of official trademarks to decorate a retail store; and the use of official hashtags by a corporate account for commercial purposes. The guidelines further specify that protection extends not only to identical reproduction of official trademarks but also to confusingly similar variants. This protection, recalled in the guidelines, is consistent with the enhanced protection afforded to well-known trademarks under French law by article L.713-5 of the French Intellectual Property Code.

Lessons from the Paris 2024 Olympic Games: what risks do brands face?

The Paris 2024 Olympic Games gave rise to significant litigation that clearly illustrates the risks faced by companies tempted by ambush marketing at a major sporting event. Although these decisions were rendered in the specific context of the Olympic Games, which benefited from specific, reinforced legal protections, they nevertheless constitute a direct warning for brands that might consider similar strategies during the World Cup, on the basis of general law.

The use of official symbols on travelling physical media: During the Paris 2024 Olympic Games, a Chinese dairy company had buses displaying the Olympic rings alongside its own brands circulating throughout Paris, while presenting itself as “the only Chinese dairy company present in Paris 2024”. The Paris Court of Appeal upheld both free-riding/parasitism and trademark infringement, and ordered the companies concerned, in summary proceedings, to pay EUR 20,000 per defendant, subject to a periodic penalty of EUR 20,000 per day per proven infringement, aimed at stopping the diffusion of the advertising (Paris Court of Appeal, pole 5, chamber 2, 21 Nov. 2025, No. 24/15283; Paris Court, interim order of 8 Aug. 2024, No. 24/55463). This judgment illustrates the vigilance of French courts with regard to strategies of visual association with an event, even without an explicit claim of official partnership, and confirms the possibility of combining infringement and parasitism claims for substantial awards.

The unauthorised broadcast of competitions: The Paris Court, sitting in summary proceedings during the Olympic Games, ordered the immediate cessation of the broadcast of Olympic competitions by a streaming platform that did not hold the corresponding media rights, subject to a periodic penalty of EUR 1,500 per identified infringement, EUR 3,000 per day for ongoing distributions and EUR 5,000 per day for failure to withdraw the content (Paris Court, summary proceedings, 18 Sept. 2024, No. 24/53019). Thus, any platform broadcasting World Cup matches without holding the rights licensed by FIFA faces immediate emergency measures under article L.333-1 of the French Sports Code.

The enhanced protection of well-known trademarks: The French Court of Cassation confirmed that protection of Olympic trademarks extends beyond strict reproduction: it is sufficient for the trademark to be evoked or suggested, without the need to demonstrate a likelihood of confusion in the mind of the public. This solution, based on article L.713-5 of the French Intellectual Property Code, was applied to a bar that had used the Olympic rings on its coasters to promote its broadcast evenings (Court of Cassation, Criminal chamber, 17 Jan. 2017, No. 15-86.363). FIFA’s trademarks being equally well-known worldwide, the same protective regime applies to them: a mere evocation of official trademarks, even without literal reproduction, may constitute an actionable infringement.

Certain marketing operations may escape sanction

Analysis of case law and promotional practices nonetheless reveals the contours of certain advertising practices that could be permitted (not sanctioned by the provisions described above), provided they are carefully prepared and presented. Here are some examples.

Creative or humorous communication

  • A tongue-in-cheek, even humorous approach may allow companies to avoid the sanctions described above. For example, Intersnack’s Vico crisps brand launched a promotional campaign in 2016 around the slogan “Vico, partner of supporters at home”.
  • Irish bookmaker Paddy Power sponsored an egg-and-spoon race in “London”, a village in Burgundy, France, in order to display the following slogan in London during the 2012 Olympic Games: “Official Sponsor of the largest athletics event in London this year! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)”. The Olympic organising committee failed to stop this campaign. British humour …
  • Meanwhile, Heineken, a rival of official Euro 2016 sponsor Carlsberg, marketed a range of beer bottles in the colours of the flags of 21 countries that had “marked its history”, the majority of which were participating in the tournament.

Using factual information as advertising

It was held lawful to use the results of a rugby match and the announcement of an upcoming match in a newspaper to promote a car brand, with the advertisement reading: “France 13 England 24 , the Fiat 500 congratulates England on its victory and looks forward to seeing the French team on 9 March for France-Italy”. The judges considered that this publication “merely reproduces a current sporting result, obtained and made public on the front page of the sports newspaper, and refers to a future fixture also known to have been announced in the newspaper’s editorial content” (Court of Cassation, Commercial chamber, 20 May 2014, No. 13-12.102).

Sponsoring players participating in the World Cup

Any company may enter into partnerships with players participating in the FIFA World Cup, for example by supplying them with equipment or clothing bearing its logo. FIFA’s Intellectual Property Guidelines expressly state that they “contain no affirmations regarding rights held by third parties such as players, clubs, member associations [or] confederations”. FIFA’s guidelines also explicitly confirm that generic images related to football, national teams or national flags do not fall within the official intellectual property. Caution is nonetheless warranted: the partnership must not create the impression of a commercial association with FIFA or the competition, nor use FIFA’s official trademarks.

A combined legal and marketing approach in designing and preparing the message of any such communication campaign is essential to avoid legal proceedings, particularly on the grounds of free-riding/parasitism. Certain advertising campaigns can therefore legitimately be considered, particularly when they are clever.

Riassunto

Nel 1970, il distributore statunitense Blue Ribbon (la futura Nike) rischiò di perdere tutto. In pochi mesi passò dal controllare il 70% del mercato statunitense delle scarpe da corsa ad uno scontro legale con il suo fornitore giapponese. Il motivo? Un contratto scritto in modo frettoloso, che non prevedeva i target di fatturato, il periodo di preavviso per il recesso, e neppure chi fosse il proprietario dei marchi. Questo articolo esamina in modo pratico gli insegnamenti che si possono trarre da questa controversia: come negoziare un accordo di distribuzione internazionale, definire l’esclusività contrattuale e le clausole di fatturato minimo, la durata del contratto, la proprietà dei marchi, le clausole di risoluzione delle controversie e altro ancora.

Di cosa parlo in questo articolo: 

  • La vertenza tra Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger e la nascita del marchio Nike
  • Come negoziare un contratto di distribuzione internazionale
  • L’esclusiva contrattuale in un accordo di distribuzione commerciale
  • Gli obiettivi del contratto di distribuzione in esclusiva
  • La durata del contratto di distribuzione all’estero
  • Il periodo di preavviso per il recesso  da un contratto di distribuzione commerciale
  • La gestione dello stock di prodotti dopo la cessazione del contratto
  • La titolarità dei marchi nella distribuzione commerciale
  • L’importanza della mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale
  • Le clausole di risoluzione delle controversie internazionali

La storia di Nike e di un contratto scritto male

Perché il marchio di abbigliamento sportivo più celebre al mondo è Nike e non Onitsuka Tiger?

Mosso dalla propria passione per la corsa e dall’intuizione che vi fosse uno spazio nel mercato americano delle scarpe da atletica, al tempo dominato da Adidas, Phil Knight iniziò per primo, nel 1964, ad importare negli USA un brand di scarpe da atletica giapponese, Onitsuka Tiger.

Knight e il suo ex-allenatore di atletica, Bill Bowerman, fondarono Blue Ribbon Sports, con un capitale sociale di 1000 dollari, e in poco tempo le vendite presero il volo, arrivando in sei anni a conquistare il 70% del mercato americano.

La relazione commerciale tra Blue Ribbon e il produttore giapponese Onitsuka Tiger fu però, sin dall’inizio, molto tesa, nonostante le vendite delle scarpe negli USA andassero molto bene e le prospettive di crescita fossero positive.

Poco dopo il rinnovo, Knight scoprì che Onitsuka cercava un altro distributore negli USA. Temendo di essere messo da parte, decise di agire: trovò un nuovo fornitore in Giappone e lanciò il suo marchio, Nike.

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Scoperto il progetto Nike, il produttore giapponese contestò a Blue Ribbon la violazione del patto di non concorrenza, che vietava al distributore di importare altri prodotti fabbricati in Giappone, dichiarando l’immediata risoluzione del contratto per inadempimento di Blue Ribbon.

A sua volta, Blue Ribbon sostenne che l’inadempimento sarebbe stato di Onitsuka Tiger, che aveva iniziato ad incontrare altri potenziali distributori quando il contratto era ancora in corso di validità e l’andamento dell’attività molto positivo.

Il giudice americano decise per l’underdog

Ne derivarono due cause, una in Giappone e una negli USA, che avrebbero potuto porre termine prematuramente alla storia di Nike.  Fortunatamente (per Nike) il Giudice americano decise a favore del distributore e la vertenza si chiuse con un accordo: Nike iniziava così il percorso che l’avrebbe portata 15 anni dopo a diventare il brand di articoli sportivi più importante al mondo.

Vediamo cosa ci insegna la storia di Nike e quali errori è bene evitare in un contratto di distribuzione internazionale.

Come negoziare un contratto di distribuzione commerciale internazionale

Come accade molto spesso a tanti imprenditori, Knight aveva negoziato il rinnovo dell’accordo di distribuzione dei prodotti Onitusuka negli USA da solo, senza l’assistenza di un avvocato.

Nella sua biografia Knight scrive che si pentì subito di avere legato il futuro della sua società ad un accordo di poche righe, scritto frettolosamente al termine di una riunione in cui le parti si erano focailizzate sugli aspetti commerciali del rapporto.

Il contratto prevedeva solamente il rinnovo del diritto di Blue Ribbon di distribuire i prodotti in esclusiva per gli USA per altri tre anni.

Accade spesso che i contratti di distribuzione internazionale siano affidati ad accordi verbali o contratti molto semplici e di durata breve: la spiegazione che viene fornita, solitamente, è che così facendo si può testare la relazione commerciale sul campo, senza vincolarsi troppo alla controparte.

Questo modo di fare, però, è sbagliato e pericoloso: il contratto non va inteso come un onere o un vincolo, ma come una garanzia dei diritti di entrambe le parti. Non concludere un contratto scritto, o farlo in modo molto sbrigativo, significa lasciare senza patti chiari elementi fondamentali del futuro rapporto, come quelli che hanno portato alla vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger: obiettivi commerciali, investimenti, titolarità dei marchi.

Se il contratto è internazionale l’esigenza di redigere un accordo completo ed equilibrato è ancor più forte, visto che in assenza di patti tra le parti, o in via integrativa a questi accordi, si applica una legge con la quale una delle parti non ha familiarità, che generalmente è quella del paese in cui opera il distributore.

Nel caso di Blue Ribbon, si trattava di un accordo dal quale dipendeva l’esistenza stessa della società, motivo per cui non coinvolgere un legale specializzato, che potesse aiutare l’imprenditore a individuare e negoziare le clausole importanti dell’accordo, era stato un comportamento molto imprudente.

Clausola di esclusiva territoriale, gli Obiettivi commerciali e i Target di fatturato minimo

Il primo motivo di contrasto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger fu la diversa valutazione dell’andamento delle vendite sul mercato USA.

Onitsuka sosteneva che il fatturato fosse inferiore alle potenzialità del mercato USA, mentre secondo Blue Ribbon il trend di vendite era molto positivo, visto che sino a quel momento aveva raddoppiato ogni anno il fatturato, conquistando una fetta importante del mercato del settore.

Venuta a conoscenza del fatto che Onitsuka stava valutando altri candidati per la distribuzione dei prodotti negli USA e temendo di trovarsi fuori dal mercato, Blue Ribbon preparò come Piano B il brand Nike: quando ciò venne scoperto dal produttore giapponese , la situazione precipitò e sfociò nel contenzioso giudiziario tra le parti.

La vertenza avrebbe forse potuto essere evitata se le parti avessero condiviso gli obiettivi commerciali e il contratto avesse previsto una clausola abbastanza standard negli accordi di distribuzione esclusiva, ossia un obiettivo minimo di vendita da parte del distributore (in inglese spesso definite “Minimum Turnover Clause”).

In un contratto di distribuzione in esclusivail produttore concede al distributore una forte protezione territoriale  a fronte degli investimenti che il distributore pone in essere per sviluppare il mercato assegnatogli.

Per bilanciare la concessione dell’esclusiva è normale che il produttore richieda al distributore il cosiddetto Fatturato Minimo Garantito o Target Minimo, che deve essere raggiunto dal distributore ogni anno per mantenere lo status privilegiato che gli è stato concesso.

In caso di mancato raggiungimento del Target Minimo, il contratto generalmente prevede che il produttore abbia il diritto di recedere dal contratto (nel caso di accordo a tempo indeterminato) o di non rinnovare l’accordo (se il contratto è a tempo determinato) o di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

Nel contratto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, l’accordo non prevedeva alcun obiettivo (ed infatti le parti si trovarono in disaccordo nel valutare i risultati del distributore) ed era stato appena rinnovato per tre anni, senza però che le parti avessero voluto o saputo fissare gli obiettivi del distributore. Un elemento cardine dell’accordo, quindi, era rimasto indeterminato. Gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale

Un approccio comune è il meccanismo di incremento percentuale predeterminato. Ad esempio: +10% il secondo anno, +30% il terzo anno, +50% il quarto. Non sempre, però, questi target riflettono le realtà di mercato. Nel secondo anno il mercato può scontare una recessione, nel terzo un nuovo concorrente può entrare sul mercato con un prodotto simile, etc.

Il problema degli automatismi è che i target vengono concordati senza disporre dei dati reali sulle potenzialità del prodotto sul mercato e sull’andamento delle vendite dei concorrenti, e possono quindi rivelarsi molto distanti dalle attuali possibilità di vendita del distributore.

Contestare al distributore di non avere raggiunto il target del secondo o terzo anno in una congiuntura economica recessiva, ad esempio, o nel caso in cui siano arrivati sul mercato nuovi prodotti o concorrenti, sarebbe una decisione certamente discutibile e fonte di probabili divergenze.

Meglio prevedere una procedura di determinazione consensuale dei target di anno in anno, stabilendo che gli obiettivi verranno concordati tra le parti alla luce dei dati raccolti e dell’andamento delle vendite nei mesi precedenti, con un certo preavviso prima del termine dell’anno in corso.  In caso di mancato accordo sul nuovo target, il contratto può prevedere che si applichi il target dell’anno precedente, o il diritto di recesso in capo alle parti, con un certo preavviso.

Va ricordato, d’altro canto, che il target può anche essere utilizzato come incentivo positivo per il distributore: si può prevedere, ad esempio, che se verrà raggiunto un certo fatturato, ciò consentirà di rinnovare l’accordo per un periodo più lungo, o di estendere l’esclusiva territoriale, o di ottenere certi sconti o agevolazioni commerciali per l’anno successivo.

Un ultimo consiglio è quello di ricordarsi che il contratto, una volta negoziato e concluso, va gestito nel tempo in maniera puntuale e corretta.

Accade spesso che il produttore non contesti il mancato raggiungimento del target, o decida di farlo solo dopo un lungo periodo nel quale i target annuali non erano stati raggiunti, o non erano stati aggiornati, senza che ciò portasse ad alcuna conseguenza sul contratto.

In tali casi è possibile che il distributore sostenga che vi fosse stata una rinuncia implicita ad avvalersi di questa tutela contrattuale e quindi che il recesso non sia valido o che il produttore non si sia comportato in buona fede.

Per evitare dispute, è opportuno ricordarsi di aggiornare ogni anno il Target e, nel caso di mancato raggiungimento, di comunicare al distributore l’intenzione del produttore di non avvalersi della clausola di salvaguardia, ricordando che rimane valida pro futuro. E’ anche importante prevedere espressamente nella clausola di Target Minimo che la non contestazione del mancato raggiungimento dell’obiettivo di un certo periodo non comporta una rinuncia tacita e quindi non viene meno il diritto di azionare la clausola di salvaguardia in futuro.

Da ultimo, è molto utile redigere dei verbali (“meeting minutes”) delle riunioni in cui le parti discutono dell’andamento delle vendite, formulano eventuali contestazioni, concordano le conseguenze del mancato raggiungimento dei target e gli obiettivi futuri: a distanza di tempo, magari di anni, questi appunti saranno preziosi per ricostruire la volontà delle parti in un certo momento storico.

Nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, le parti avrebbero potuto evitare il malinteso sull’andamento delle vendite scrivendo che il produttore si attendeva un certo miglioramento delle quote di mercato in certi stati della east coast nei successivi 48 mesi e in mancanza si sarebbe potuto muovere per ricercare un nuovo distributore per quella zona, da attivare dopo la scadenza del contratto.

La clausola di preavviso per il recesso dal contratto di distribuzione

L’altra contestazione insorta tra le parti la riguardava la violazione del patto di non concorrenza: la vendita del brand Nike da parte di Blue Ribbon, quando il contratto vietava di vendita di altre scarpe fabbricate in Giappone. Onitsuka Tiger sosteneva che Blue Ribbon avesse violato il patto di non concorrenza, mentre il distributore riteneva di non avere avuto altra possibilità, vista l’imminente decisione del produttore di porre fine all’accordo.

Questo tipo di vertenze si può evitare prevedendo con chiarezza un termine per il recesso (o per il mancato rinnovo): tale periodo ha la funzione fondamentale di permettere alle parti di prepararsi alla cessazione del rapporto e organizzare la propria attività dopo il termine.

In particolare, proprio per evitare malintesi come quello insorto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, si può prevedere che in tale periodo le parti avranno facoltà di prendere contatto con altri potenziali distributori e produttori, e che ciò non violi gli obblighi di esclusiva e di non concorrenza.

Nel caso di Blue Ribbon, in realtà, il distributore era andato ben oltre la ricerca di un altro fornitore, posto che aveva iniziato a vendere i prodotti Nike quando il contratto con Onitsuka era ancora valido: questo comportamento rappresenta una violazione grave di un accordo di esclusiva e avrebbe potuto costare molto caro al distributore.

Un aspetto particolare da considerare, a proposito del periodo di preavviso, è la sua durata: quanto deve essere lungo il periodo di preavviso per essere considerato congruo? Nel caso di rapporti commerciali di lungo corso, è importante dare alla parte destinataria del recesso un periodo di tempo sufficiente per riposizionarsi sul mercato, cercando distributori o fornitori alternativi oppure (come nel caso di Blue Ribbon/Nike) per creare e lanciare un proprio brand.

L’altro elemento da valutare, al momento di comunicare il recesso, è che il preavviso deve essere tale da consentire al distributore di ammortizzare gli investimenti fatti per fare fronte alle proprie obbligazioni durante il contratto; nel caso di Blue Ribbon il distributore, su espressa richiesta del produttore, aveva aperto una serie di negozi mono-marca sia sulla West che sulla East Coast.

Una chiusura del contratto poco tempo dopo il suo rinnovo e con un preavviso troppo breve non avrebbe consentito dal distributore di riorganizzare la rete di vendita con un prodotto sostitutivo, forzando la chiusura dei negozi che fino a quel momento avevano venduto le scarpe giapponesi.

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Generalmente è consigliabile prevedere un periodo di preavviso per il recesso di  almeno 6 mesi, ma nei contratti di distribuzione internazionale va prestata attenzione, oltre agli investimenti effettuati dalle parti, anche alla quota di fatturato del distributore rappresentata dai prodotti del produttore.

Nel caso in cui questa quota nel tempo sia divenuta molto alta sarà difficile per il distributore trovare un prodotto alternativo in pochi mesi: le parti, in tal caso, dovranno tenere in considerazione l’evoluzione del rapporto, la situazione di mercato e le prospettive di riposizionamento del distributore e concordare un preavviso adeguato, anche più lungo di quello originariamente previsto nel contratto.

E’ anche importante verificare se esistono norme specifiche sulla durata del periodo di preavviso per il recesso nella legge applicabile al contratto (si veda ad esempio, un approfondimento sulla  distribuzione commerciale in Francia)  e cosa preveda, anche in mancanza di norme sul punto, la giurisprudenza in materia di recesso dai rapporti commerciali (in taluni casi il termine ritenuto congruo per un contratto di concessione di vendita di lunga durata può arrivare a 24 mesi).

Come gestire lo stock di prodotti al termine del contratto di distribuzione

Infine, è normale che, al momento della chiusura del contratto, il distributore sia ancora in possesso di importanti stock di prodotti: ciò può essere problematico, ad esempio perché il distributore può avviare iniziative commerciali per liquidare lo stock (vendite flash o vendite tramite canali web con forti sconti) che possono andare in contrasto con le politiche commerciali del produttore e dei nuovi distributori.

Per evitare queste situazioni una clausola che si può prevedere nel contratto di distribuzione è quella relativa al  diritto del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, fissando già il prezzo di riacquisto (ad esempio pari al prezzo di vendita al distributore per i prodotti della stagione in corso, con uno sconto del 30% per i prodotti della stagione precedente e con uno sconto più alto per i prodotti venduti più di 24 mesi prima).

La titolarità dei marchi in un contratto di distribuzione internazionale 

Nel corso del rapporto di distribuzione Blue Ribbon aveva creato un nuovo tipo di suola per le scarpe da corsa e coniato i marchi Cortez e Boston  per i modelli di punta della collezione, che avevano riscosso un grande successo tra il pubblico, guadagnando una grande popolarità: al termine del contratto entrambe le parti rivendicarono la titolarità dei marchi.

Ciò può accadere di frequente in rapporti di distribuzione internazionale: il distributore registra il marchio del produttore nel paese in cui opera, per evitare che lo faccia un concorrente e per tutelare il marchio nel caso di vendita di prodotti contraffatti; oppure il distributore, come nella vertenza di cui parliamo, collabora alla creazione di nuovi marchi destinati al suo mercato.

Al termine del rapporto, in assenza di un patto chiaro tra le parti, può generarsi una vertenza come quella del caso Nike: chi è titolare, produttore o distributore?

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Per evitare malintesi, il primo consiglio è di registrare il marchio in tutti i paesi in cui vengono distribuiti i prodotti, e non solo. Nel caso della Cina, ad esempio, è bene registrare il marchio comunque, per prevenire che terzi in mala fede si accaparrino il marchio (per un approfondimento, la Tutela del Marchio in Cina).

È poi opportuno prevedere nel contratto di distribuzione una clausola che vieta al distributore di registrare il marchio (o marchi simili) nel paese in cui opera, con espressa previsione del diritto del produttore di chiederne il trasferimento qualora ciò accadesse.

Una clausola di questo tipo avrebbe impedito l’insorgenza della vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger.

I fatti che raccontiamo risalgono ai primi anni ‘70: oggi oltre a fare chiarezza sulla titolarità del marchio e sulle modalità di utilizzo da parte del distributore e della sua rete commerciale è bene che il contratto ne disciplini anche l’uso del marchio e dei segni distintivi del produttore sui canali di comunicazione, in particolare i social media.

È consigliabile si preveda in modo chiaro che il produttore è il titolare dei profili social media, dei contenuti che vengono creati, e dei dati generati dell’attività di vendita, marketing e comunicazione nel paese in cui opera il distributore, che ha solo la licenza di utilizzarli, in conformità alle istruzioni del titolare.

Inoltre, è bene che l’accordo stabilisca come verrà utilizzato il marchio e la condivisione delle politiche di comunicazione e promozione delle vendite sul mercato, per evitare iniziative che possono dare effetti negativi o controproducenti.

La clausola può anche essere rafforzata con la previsione di penali contrattuali nel caso in cui, al termine dell’accordo, il distributore si rifiuti di trasferire il controllo dei canali digitali e dei dati generati nel corso dell’attività.

La mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale

Un altro spunto interessante offerto dalla vicenda Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger è legato alla gestione dei conflitti nei rapporti di distribuzione internazionale: situazioni come quella che abbiamo visto possono essere risolte con efficacia grazie all’utilizzo della mediazione. Si tratta di un tentativo di conciliazione del contenzioso, affidato ad un ente specializzato, con l’obiettivo di trovare un accordo bonario che consenta di evitare l’azione giudiziaria.

La mediazione può essere prevista in contratto come primo step, prima dell’eventuale causa o arbitrato, oppure può essere iniziata volontariamente all’interno di una procedura giudiziaria o arbitrale già in corso.

I vantaggi sono molteplici: il principale è la possibilità di trovare una soluzione commerciale che soddisfi gli interessi di entrambe le parti e, possibilmente, consenta la prosecuzione del rapporto, invece di limitare il confronto alle posizioni sulle quali le parti si sono arenate e che hanno portato al contenzioso.

Un altro aspetto interessante della mediazione è superare i conflitti personali: nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, un elemento decisivo per l’escalation dei problemi tra le parti era stato il difficile rapporto personale tra il CEO di Blue Ribbon e l’Export manager del produttore giapponese, aggravato da forti differenze culturali.

La mediazione prevede l’introduzione di una figura terza, in grado di dialogare con le parti e di guidarle nell’esplorazione di soluzioni di reciproco interesse, che può rivelarsi decisiva per superare i problemi di comunicazione o le ostilità personali.

Clausola di risoluzione delle controversie in un contratto internazionale

Il contenzioso tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger portò le parti ad iniziare due cause parallele, una negli USA (iniziata dal distributore) e una in Giappone (radicata dal produttore).

Ciò si rese possibile perché il contratto non prevedeva in modo espresso la modalità di risoluzione delle eventuali controversie, generando così una situazione molto complicata, per di più su due fronti giudiziari in diversi paesi.

Le clausole che stabiliscono quale legge si applica ad un contratto e quale sia la modalità di risoluzione delle vertenze vengono dette “midnight clauses”, perché spesso sono le ultime clausole del contratto, negoziate a notte fonda.

Si tratta, in realtà, di clausole molto importanti che devono essere definite in modo consapevole, per evitare soluzioni inefficaci o controproducenti: rimando, per un approfondimento, a  questo articolo sulla clausola di scelta del foro in un contratto internazionale.


 

FAQ sul Contratto di Distribuzione commerciale internazionale

Che cosa significa “esclusiva territoriale” in un accordo di distribuzione?

Significa che il produttore concede al distributore il diritto di vendere esclusivamente i prodotti in un territorio (ad esempio, un paese), offrendo una protezione commerciale in cambio degli investimenti necessari del distributore per sviluppare il mercato.

Che cos’è una “Minimum Turnover Clause” o clausola di fatturato minimo?

È una clausola tipica dei contratti di distribuzione in esclusiva che prevede un obiettivo minimo di vendite o fatturato che il distributore deve raggiungere (di solito su base annuale) per mantenere lo status di distributore esclusivo.

Cosa succede se il distributore non raggiunge il target minimo?

Di regola la clausola prevede il diritto del produttore di recedere (se a tempo indeterminato), di non rinnovare (se a tempo determinato) il contratto oppure di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

Come si definiscono gli obiettivi di fatturato in un contratto di distribuzione pluriennale?

In alternativa a meccanismi automatici di incremento percentuale, che non sono consigliabili, è essere utile prevedere una procedura per concordare i target anno per anno sulla base dei dati disponibili e dell’effettivo andamento delle vendite, con regole per gestire l’eventuale mancato accordo (ad esempio l’applicazione del target o del fatturato realizzato nell’anno precedente)

Qual è un periodo di preavviso “congruo” per recedere da un contratto di distribuzione internazionale?

Dipende dagli investimenti, dalla durata del rapporto e dall’importanza dei prodotti nel portafoglio del distributore. In generale si considera opportuno un preavviso di almeno 6 mesi, ma in alcuni contesti può essere necessario un periodo più lungo, valutando cosa prevede anche la legge applicabile e la giurisprudenza.

Durante il preavviso si possono contattare altri fornitori o distributori senza violare l’esclusiva?

Una buona prassi è disciplinarlo espressamente nel contratto: si può prevedere, ad esempio,  che nel periodo di preavviso, le parti possano prendere contatto con altri candidati senza che ciò sia considerato una violazione degli obblighi di esclusiva o non concorrenza, evitando malintesi e contenziosi.

Come si gestisce lo stock di prodotti alla fine del contratto?

Per evitare vendite dopo la cessazione del contratto, con modalità non allineate alla strategia commerciale del produttore e del nuovo distributore, il contratto può prevedere il diritto del produttore di riacquistare lo stock residuo, fissando criteri e prezzi (ad esempio in base alla stagionalità e all’anzianità dei prodotti).

E’ utile una clausola di mediazione nei contratti di distribuzione internazionale?

La mediazione può aiutare a trovare una soluzione commerciale, a superare problemi di comunicazione o conflitti personali e culturali e a proseguire il rapporto commerciale. In generale, la procedura di mediazione può essere attivata in tempi rapidi e costi molto inferiori rispetto a quelli di una causa o di un arbitrato.

Perché è importante definire la clausola di legge applicabile e le modalità di risoluzione delle controversie?

Si tratta di una clausola molto complessa, che presuppone la conoscenza dei sistemi legali dei paesi e dei costi e tempi di gestione dei contenziosi. Si tratta di una clausola che va negoziata caso per caso, al fine di garantire una gestione efficace dei contenziosi.

From Reporting to Governance and Risk Allocation

Environmental, Social and Governance (ESG) considerations are playing an increasingly influential role in how businesses operate, invest, and manage risk, especially within the European Union, where corporate sustainability and responsibility regulation have been on the agenda in recent years.

With the adoption of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), many companies anticipated a significant shift in compliance. Since then, the EU has introduced simplification measures to streamline reporting and due diligence obligations, reduce the administrative burden, and improve proportionality, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), while maintaining the core sustainability objectives.

While opinions may differ regarding the evolution of environmental, social, and governance (ESG) in EU regulation and the subsequent postponements of reporting obligations, regulatory developments appear to have, in practice, supported a shift in perspective. Sustainability is no longer viewed solely as a reporting requirement, but increasingly as a matter of governance, strategy, and risk allocation. This development is welcome, as the regulatory framework’s underlying objective is to advance the green transition, which in turn requires a change in how companies integrate sustainability into their decision-making and operations.

This focus on sustainability influences businesses of all sizes, including SMEs. Even companies not directly subject to the CSRD or CSDDD anticipate that ESG requirements will be passed down through the supply chain. Many non-reporting SMEs are already embedding sustainability practices, and this trend is likely to continue. In other words, sustainability policies are already affecting companies well before any formal reporting obligations kick in.

Environmental, Social, and Governance in Contract Architecture

One of the key means of implementing environmental, social, and governance obligations and objectives in day-to-day business operations is through commercial contracts and the requirements and commitments embedded in them.

Even where a company itself is not directly subject to extensive reporting or due diligence obligations, corporate sustainability and responsibility expectations flow through the market via contractual relationships. Larger undertakings within the scope of CSRD and, in due course, the CSDDD require contractual assurances, information rights, and cooperation from their business partners, including SMEs operating within their supply chains. As a result, corporate sustainability and responsibility become a question of contractual architecture. Companies must consider not only price mechanisms, liability caps and termination triggers, but also how environmental, social and governance risks and obligations are addressed and allocated between the parties through legally enforceable contractual terms.

Translating Policies into Binding Obligations

A typical starting point is the incorporation of a code of conduct or sustainability policies into commercial contracts, often by reference and through an express obligation on the contracting party to comply with them. From a legal standpoint, this raises important drafting questions. Many codes are drafted as high-level public statements. When such policies are converted into contractual commitments, their wording, scope, and hierarchy relative to the main agreement require careful consideration. The obligations must be sufficiently clear to define the parties’ expectations, coherent with other contractual provisions, and proportionate to the commercial relationship. The obligations must also be capable of practical implementation and effective monitoring in the context of the agreement.

In practical terms, this may mean requiring the supplier to comply with specific labour standards, maintain documented environmental management procedures, report on emissions data, ensure traceability of key raw materials, or allow reasonable access for audits. Clearly defining what is expected, how compliance is demonstrated, and what consequences follow from non-compliance is essential for the clause to function effectively. Otherwise, clauses that appear comprehensive in theory and ambitious in scope may offer limited enforceability in practice, and their impact may remain marginal if compliance cannot be effectively monitored and verified. If policies are not properly translated into binding and operational obligations, the company risks a mismatch between what it promises publicly and what is actually required under its contracts. This may undermine consistency, weaken risk management, and expose the company to reputational and governance risks if its own stated principles cannot be enforced within its supply or distribution chain.

As part of this process, companies must also consider the protection of trade secrets and confidential information. For example, broad audit or data-reporting obligations may raise concerns about sensitive business information. Contractual terms should balance transparency with the need to protect legitimately proprietary data. Clauses such as confidentiality agreements or carve-outs for trade secrets can be used to ensure that sharing ESG-related information does not compromise confidential business information or competitive advantages.

Environmental, Social and Governance Clauses Across Different Contract Types

Besides codes of conduct and sustainability policies, environmental, social and governance-related clauses increasingly take more tailored and transaction-specific forms. In shareholder agreements, sustainability objectives may be reflected in governance structures or even linked to financial outcomes, for example by aligning dividend policies or incentive mechanisms with agreed climate targets. In employment contracts, obligations may extend beyond general compliance and include participation in corporate sustainability training programmes or adherence to internal sustainability guidelines as part of performance expectations.

In supply and manufacturing agreements, environmental, social and governance provisions may address traceability of raw materials, emissions reporting, waste management, energy efficiency standards or the right to replace a supplier if its environmental practices materially conflict with the contracting party’s sustainability commitments. Such contractual mechanisms increasingly affect SMEs operating as suppliers, as ESG expectations pass through the supply chain.

Construction contracts often include detailed requirements regarding material selection, lifecycle impacts, carbon footprint calculations and recycling or waste reduction procedures. For example, in Finland, legislation imposes low-carbon and energy efficiency requirements for new buildings, and a party undertaking a construction project is subject to mandatory reporting obligations relating to construction and demolition waste. These statutory requirements are typically reflected and implemented in the relevant project and construction contracts.

Across these different contract types, the practical significance is consistent. Environmental, social and governance considerations move from the level of general policy into legally enforceable obligations tailored to each specific legal relationship. Contracts function as a mechanism for allocating responsibility, managing compliance risk and aligning commercial incentives with sustainability objectives.

Proportionate Monitoring and Audit Rights

In the contractual implementation and monitoring of environmental, social and governance obligations, audit and information rights play a central role. They are closely linked to effective oversight and form an integral part of a coherent contractual framework. In practice, companies typically seek access to relevant data from their business partners and, where appropriate, establish inspection or audit rights to enable meaningful monitoring and verification, whether conducted directly by the company or, commonly, by an independent expert appointed for that purpose.

However, such arrangements must remain balanced. Overly burdensome provisions may needlessly disrupt day-to-day operations and reduce the willingness to cooperate, particularly for SMEs with limited administrative capacity. By contrast, well-designed mechanisms that balance transparency with confidentiality and operational feasibility are more defensible and more likely to function effectively in practice.

Contractual Remedies

As a general principle, the consequences of a breach are determined by the terms agreed between the parties. In practice, the parties will typically first seek to resolve the matter through discussion and good faith negotiations, allowing the non-compliant party an opportunity to clarify the situation and implement corrective actions within a reasonable timeframe. If negotiations do not lead to a resolution, it may be appropriate to proceed to stronger measures, such as contractual penalties, indemnification obligations, price adjustments, temporary suspension rights or other agreed sanctions, applied in light of the nature and severity of the breach.

The contract should clearly define what constitutes a breach, how it is assessed and what remedies are available in each scenario. Clear and proportionate step-by-step remedy structures enhance legal certainty, reduce the risk of disputes and ensure that material or repeated breaches may trigger more significant consequences, including termination where justified.

Strategic and Voluntary Environmental, Social and Governance Commitments

In the current EU landscape, implementing ESG considerations in commercial contracts is no longer simply a matter of reacting to directives. It is a broader exercise in risk management and corporate governance. Even as the implementation details of the directives may continue to evolve, market expectations, financing conditions and reputational considerations remain key drivers of sustainability integration.

In addition, some companies choose to position themselves as frontrunners in sustainability for strategic and reputational reasons. They may therefore incorporate voluntary environmental, social and governance mechanisms and requirements into their contracts that go beyond, or are not directly derived from, binding directives. By doing so, they signal to investors, customers and other stakeholders that sustainability is treated as a core business priority rather than merely a compliance obligation.

At the same time, it is important to recognise the practical limits of such commitments. Ambitious sustainability requirements may be more challenging for SMEs with limited financial and administrative resources. Meeting extensive reporting, certification or traceability standards can require investments in systems, personnel and external expertise. If contractual expectations are not calibrated to the size and capacity of the counterparty, they may limit the ability of SMEs to participate in certain supply chains. A balanced and proportionate approach helps ensure that sustainability objectives remain achievable and commercially workable across the contractual chain.

Conclusion

For legal practitioners, the central task is not to increase the number of environmental, social and governance clauses as such, but to ensure their quality, coherence and practical relevance. The objective is to design contractual mechanisms that are proportionate, enforceable and aligned with the company’s actual risk profile, industry context and sustainability priorities. Commercial contracts remain one of the most concrete tools for translating sustainability strategy into operational practice. Moreover, every contract lawyer should understand and apply key sustainability principles in their work, ensuring that ESG commitments become integral to legal advice and contract drafting.

Quando la crisi energetica mette in crisi le filiere internazionali

Lo Stretto di Hormuz è probabilmente il punto strategico più importante per il commercio mondiale di petrolio. Circa il 20% del petrolio e del gas globale, infatti, transita ogni giorno da questo stretto passaggio tra il Golfo di Oman e il Golfo Persico.

A seguito della guerra scoppiata nell’area, l’effetto sui mercati energetici è stato quasi immediato: il prezzo del petrolio è salito rapidamente oltre i 100 USD/barile e non è chiaro dove potrà arrivare nei prossimi mesi. Con esso aumentano i costi di trasporto, produzione e approvvigionamento lungo l’intera catena industriale in molti settori.

Per molte imprese che operano nel commercio internazionale questo fenomeno produce un problema molto concreto. Contratti conclusi mesi (o anni) prima – magari a prezzo fisso – devono essere eseguiti in un contesto economico completamente diverso.

Un produttore che ha venduto merci con consegna tra sei o dodici mesi può trovarsi a produrre e spedire con costi energetici molto più alti, mentre il prezzo concordato con il cliente rimane invariato.

È una situazione che si ripresenta ciclicamente, per diverse ragioni: dalla pandemia Covid‑19 alla successiva crisi delle materie prime, fino alle tensioni geopolitiche attuali.

Quando l’aumento dei costi è così repentino e significativo, sorge inevitabilmente una domanda: il contratto deve essere eseguito comunque alle condizioni originarie oppure è possibile sospendere o rinegoziare l’accordo per adattarlo alle nuove circostanze?

La risposta dipende da diversi fattori: innanzitutto da ciò che le parti hanno previsto (o non previsto) nel contratto, ma anche dalla legge applicabile al rapporto e dall’interpretazione che giudici o arbitri potranno dare delle norme in caso di controversia.

Forza maggiore e Hardship: due concetti diversi

Quando si verificano eventi straordinari – come una guerra, una crisi energetica o l’interruzione di una rotta commerciale – molti operatori invocano immediatamente la forza maggiore. Tuttavia, nella maggior parte dei casi queste situazioni rientrano piuttosto nella categoria della eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship).

È quindi fondamentale distinguere tra queste due situazioni.

Quando un evento rappresenta causa di Forza Maggiore

La forza maggiore riguarda i casi in cui un evento straordinario e imprevedibile rende impossibile eseguire il contratto.

Le caratteristiche della causa di esonero dalla responsabilità dipendono dalla legge applicabile al rapporto commerciale, ma generalmente richiedono:

  • imprevedibilità dell’evento;
  • estraneità alla sfera di controllo della parte colpita;
  • impossibilità di evitare o superare l’evento con ragionevoli sforzi.

Esempi tipici sono:

  • ordini dell’autorità che impongono la chiusura della produzione
  • embargo o divieti di esportazione
  • blocchi logistici causati da guerra

In queste situazioni la prestazione non è semplicemente più costosa: diventa oggettivamente impossibile. La conseguenza è che la parte che non può adempiere è generalmente esonerata da responsabilità per la durata dell’evento.

Hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta)

Diversa è la situazione in cui l’esecuzione del contratto rimane possibile ma diventa economicamente molto più onerosa.

Il concetto di hardship si basa generalmente su quattro presupposti:

  1. evento sopravvenuto dopo la conclusione del contratto
  2. imprevedibilità e straordinarietà dell’evento
  3. alterazione sostanziale dell’equilibrio economico del contratto
  4. eccessiva onerosità della prestazione, ma non impossibilità

Un forte aumento del prezzo del petrolio, del gas o di altre materie prime rientra spesso in questa categoria.

Le merci possono essere prodotte e consegnate, ma farlo può comportare costi molto superiori rispetto a quelli previsti al momento della firma del contratto.

L’effetto a cascata lungo la supply chain internazionale

Nelle filiere industriali globali la stessa merce è spesso oggetto di una sequenza di contratti collegati.

Il produttore vende a un trader, che vende a un’impresa di trasformazione, che rivende a un importatore in un altro paese, che a sua volta distribuisce il prodotto sul mercato finale.

Quando si verifica un evento di hardship – ad esempio un forte aumento del prezzo dell’energia – l’effetto tende quindi a propagarsi lungo tutta la supply chain.

Il primo soggetto colpito dall’aumento dei costi cercherà di trasferire l’incremento alla propria controparte contrattuale, che a sua volta si troverà nella stessa situazione nei confronti dell’anello successivo della catena.

Il rischio è evidente: uno degli operatori nel mezzo della catena può subire un aumento dei costi a monte senza essere in grado di trasferirlo a valle.

Questo è uno dei problemi più frequenti nelle supply chain internazionali.

Cosa accade se manca una clausola sulla fluttuazione dei prezzi

Nella pratica commerciale accade spesso che le parti operino sulla base di ordini e conferme d’ordine senza un vero contratto scritto, oppure che il contratto esista ma non contenga alcuna clausola sulla fluttuazione dei prezzi o sull’hardship.

In questi casi, quando si verifica un forte aumento dei costi, occorre verificare quale legge si applica ai singoli contratti di vendita lungo la supply chain.

Questo può generare situazioni molto diverse tra loro:

  • una legge può consentire la revisione del prezzo o la risoluzione del contratto
  • un’altra normativa può non prevedere rimedi equivalenti
  • un terzo contratto può contenere clausole contrattuali molto più restrittive

Il risultato pratico è che un operatore nel mezzo della catena può subire un aumento dei prezzi dal proprio fornitore senza poterlo ribaltare sul cliente.

Una normativa comune: la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale (CISG)

Fortunatamente, molti contratti di vendita internazionale sono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).

La convenzione è stata ratificata da 97 paesi, tra cui l’Italia e la maggior parte dei principali partner commerciali, come USA, Canada, Cina, Germania, Francia, Spagna, etc.

La norma centrale è l’articolo 79, secondo il quale una parte non è responsabile per l’inadempimento se dimostra che esso è dovuto a un impedimento:

  • fuori dal suo controllo
  • imprevedibile al momento della conclusione del contratto
  • inevitabile o non superabile

Tradizionalmente questa norma è stata applicata ai casi di forza maggiore.

Negli ultimi anni si è discusso se possa essere applicata anche ai casi di hardship, ma la giurisprudenza internazionale tende ad essere molto prudente.

La giurisprudenza internazionale sull’Hardship

Le decisioni dei tribunali mostrano un orientamento piuttosto rigoroso.

In alcuni casi anche aumenti molto significativi dei costi delle materie prime non sono stati considerati sufficienti per modificare o sospendere il contratto.

Il ragionamento è semplice: chi opera professionalmente nel commercio internazionale deve mettere in conto una certa volatilità dei mercati.

Solo quando l’aumento dei costi supera un livello eccezionale e imprevedibile tale da alterare radicalmente l’equilibrio del contratto si può parlare di hardship.

Uno dei casi più citati è la decisione della Corte Suprema belga nel caso Scafom, che ha riconosciuto il diritto di rinegoziare il contratto a seguito di un aumento del 70% del prezzo dell’acciaio.

Tuttavia si tratta di casi relativamente rari.

Le clausole generiche che non servono.

Molti contratti contengono clausole di hardship copiate da modelli standard (boilerplate).

Il problema è che queste clausole spesso:

  • elencano gli effetti dell’hardship
  • ma non definiscono quando l’hardship si verifica realmente

Il risultato è che, quando i prezzi aumentano, le parti possono avere opinioni molto diverse su cosa costituisca un aumento “eccezionale” e se l’evento in questione fosse “imprevedibile” o meno.

La clausola, quindi, non risolve il problema, ma lo rimanda alla discussione tra le parti e, in caso di mancata intesa, ai giudici o agli arbitri.

Quali parametri possono definire una situazione di Hardship

Per rendere la clausola realmente operativa è utile prevedere parametri oggettivi.

Tra i più utilizzati nei contratti internazionali:

  • aumento o diminuzione del prezzo di una materia prima oltre una certa soglia (±20% o ±30%)
  • incremento dei costi di trasporto o logistica entro certi limiti;
  • oscillazioni rilevanti del tasso di cambio oltre un range determinato;
  • introduzione di dazi o restrizioni commerciali

Questi parametri, legati a range di tolleranza,  consentono alle parti di identificare rapidamente e senza discussioni l’evento di hardship.

I rimedi in caso di Hardship

Una clausola efficace dovrebbe prevedere anche come gestire la situazione.

Le soluzioni più utilizzate sono:

  • rinegoziazione in buona fede del contratto
  • revisione automatica del prezzo
  • nomina di un terzo esperto indipendente per determinare il nuovo prezzo
  • sospensione temporanea del contratto
  • diritto di recesso se non si raggiunge un accordo

Questi strumenti permettono alle parti di gestire la crisi senza arrivare al contenzioso.

Audit sui contratti in corso: cosa fare adesso

A questo punto la domanda pratica diventa: come gestire il problema nei rapporti commerciali esistenti?

Il primo passo è effettuare un audit dei contratti in essere con fornitori e clienti.

1. Introdurre contratti completi nei nuovi rapporti

Se i rapporti sono regolati solo da ordini e conferme d’ordine, è opportuno cogliere l’occasione per predisporre contratti di vendita internazionale completi, che includano:

  • clausola di hardship
  • disciplina delle garanzie
  • rimedi per inadempimento
  • limitazioni di responsabilità

2. Aggiornare i contratti esistenti

Se il rapporto è già regolato da un contratto, occorre verificare se esiste una clausola di hardship.

In caso contrario può essere utile proporre alla controparte:

  • un nuovo contratto, oppure
  • un addendum contrattuale dedicato alla gestione della fluttuazione dei prezzi.

Questo consente di prevenire conflitti futuri e dotare entrambe le parti di strumenti chiari per gestire eventuali shock dei prezzi lungo la supply chain.

Conclusione

Le crisi delle materie prime e dell’energia dimostrano quanto i contratti internazionali siano esposti a cambiamenti improvvisi delle condizioni economiche. Quando il contratto non disciplina in modo chiaro la gestione dell’hardship, il rischio non scompare: semplicemente si sposta lungo la supply chain fino a fermarsi sull’anello più debole della catena.

Per questo motivo le imprese che operano all’interno di catena di fornitura internazionali dovrebbero considerare la clausola di hardship come uno strumento strategico di gestione del rischio contrattuale. Un contratto ben costruito non elimina la volatilità dei mercati, ma consente alle parti di affrontarla con regole chiare, riducendo l’incertezza e prevenendo contenziosi.

Summary: The challenge with preventive legal work is that it’s difficult to justify in the corporate budget—especially in organizations lacking a strong culture of risk prevention and mitigation. This article offers a practical solution: applying a “value-at-risk” approach helps leadership understand why every euro spent on preventive legal assessment can prevent multiple euros in litigation costs, sanctions, business disruption, and avoidable losses. A simple Return on Legal (ROL) metric makes that value tangible by calculating avoided costs from past disputes and modeling the financial effects of potential future lawsuits.

Why Legal Risk Management Needs a Financial Metric

Most companies already invest in preparedness—just not consistently in legal. They run security drills, insure assets, addres civil and product liability, test business continuity plans, and model financial risk. However, legal risk is often overlooked and, when considered, remains in the “qualitative” bucket: high/medium/low, red/amber/green, or a list of concerns in a memo.

That becomes a problem when decisions are made. Budgets are approved in numbers, not adjectives. If companies want legal preparedness to be funded like business preparedness, they need a framework that decision-makers are already familiar with. That’s where applying a value-at-risk approach helps.

Legal Risk as Value-at-Risk

Value-at-Risk in finance asks a simple question: how severe could the downside be, and how often might it happen? Legal risk can be approached in a similar way by considering two factors: the likelihood of an event (such as a claim, dispute, investigation, enforcement action, fine, lawsuit, or class action) and the impact if it occurs. Things can get very complicated, but for the sake of this article, a very simplified way to express it for a single- well defined, loss event might be:

“Total impact” is often underestimated when assessing legal risk. Direct legal costs are just one part of the picture. A dispute can consume leadership time, divert key teams from revenue-generating work, slow down delivery or product launches, damage supplier relationships, and cause customer hesitation. In other words, legal risk is often an operational risk with legal triggers.

Therefore, we should consider that legal risk rarely appears as a “fixed impact if it happens,” and the expected risk value often accumulates through the correlation of different factors. For example, one investigation can trigger follow-on lawsuits, a license can be revoked, a class-action can start, or enforcement can occur across multiple jurisdictions. If we want to account for this scenario (“how severe could the downside be and how frequently”), then the framework should involve a loss distribution over a period, which might look like this.

Expected legal loss (per period) = expected frequency x expected severity

This isn’t about finding the perfect formula. It’s about making legal exposure comparable to other risk areas where investment decisions are routinely supported with quantified downside.

Introducing Return on Legal (ROL)

Preventive legal work often goes unnoticed when it succeeds. When a contract dispute is avoided or a claim is settled early, there is no dramatic event—only the absence of damage. This is exactly why preventive advisory is often seen as a cost during budgeting: it appears more like an expense than an investment. A Return on Legal (ROL) metric addresses that gap by translating prevention into business results. In practical terms, ROL shows how much cost and disruption you save for every euro/dollar invested in legal risk assessment and prevention.

A definition could be expressed as follows:

ROL - Legalmondo

When considering avoided losses, one should factor in a projection over a period of time (e.g., 3 years), the probability of a claim (e.g., 10%), and a baseline frequency of disputes. From there, it’s easy to get lost in complex calculations that take many variables into account; my point is not to achieve perfect precision but to make a credible, quantifiable estimate that supports better decisions in legal risk assessment and budgeting.

Measuring ROL: Retrospective vs. Forward-Looking

A convincing ROL approach combines what companies already know from experience with what can reasonably be modeled going forward.

First, there is the backward-looking perspective: assessing costs based on past litigation and disputes. Most companies have at least a few cases that can serve as reference points. The task is to identify where earlier legal intervention could have minimized the likelihood of escalation or the severity once a matter arose. This could be something as simple as improved clauses that prevent a dispute from escalating, earlier involvement of external counsel leading to quicker settlements on better terms, or custom dispute resolution clauses that reduce discovery burdens and strengthen the negotiating position.

To estimate backward-looking ROL without overclaiming, we can set a baseline for “what happened” or what usually occurs when that type of risk materializes without intervention. Then, compare that baseline with the results achievable when preventive measures are in place. There’s no need to pretend we can calculate the exact euro value to the last cent. What we require is a defensible range, based on actual costs (fees, settlement amounts, internal time) and business impacts that can be reasonably estimated (delayed launches, downtime, diverted capacity).

Second, there is the forward-looking perspective: forecasting the financial impact of potential future lawsuits. This is where the value-at-risk approach proves powerful. Decision makers identify the most relevant exposure types for their business and develop scenarios for each—typically best case, base case, and worst case—then assign probability ranges. The simulation becomes more meaningful when they consider how specific preventive measures influence the model. Some actions decrease probability (for example, compliance controls and training). Others lessen impact (such as better contracts, liability limitation clauses, response protocols).

Many do both. In the end, leadership gets a quantified story: this prevention program lowers expected annual legal losses and reduces exposure to litigation-related damages. This mirrors the decision-making approach used in other preparedness and risk-management programs.

Let’s make an example of how ROL works

Imagine a business line where disputes often come from contract ambiguity and inconsistent negotiation practices. In the past, the company occasionally faced lawsuits or arbitration, but more frequently it dealt with costly “pre-litigation” escalations that still took months and used up a lot of internal resources.

A preventive program—featuring updated templates, negotiation playbooks, and targeted training—incurs a clear cost. From a value-at-risk perspective, you compare that expense to the expected loss without the program over a certain period: not only external fees and settlements but also the estimated operational impact of ongoing disputes. If the program decreases how often disputes escalate and accelerates resolution times, the avoided losses can quickly outweigh the preventive costs. That difference reflects what ROL captures in a way that leadership can act on.

ROL Implementation: Keep It Lean and Actionable

ROL does not require a perfect dataset on day one. What it needs is consistent categorization, conservative assumptions, and a commitment to improve the model over time. A practical starting point is to gather three streams of information: historical disputes and their total costs; recurring risk hotspots (such as contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, client disputes); and operational impact estimates that the business already uses in other contexts (like cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

A practical starting point is to pull together three streams of information:

  • historical disputes and their total cost;
  • recurring risk hotspots (contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, clients disputes); and
  • operational impact estimates that the business already uses in other contexts (cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

Where data is uncertain, ranges can be helpful. Managers can assign confidence levels and keep the model honest by using conservative estimates. Over time, the ROL model becomes more accurate as the company consistently tracks legal events and as prevention initiatives develop. The most important mindset shift is to treat legal as you would other risk functions: as a measurable way to minimize downside, not just a reactive cost center.

Turning ROL Into a Decision Tool

Once legal risk exposure can be expressed in value-at-risk terms, companies can prioritize legal work using the same logic as other investments: risk reduction per euro spent. This shifts the conversation from “Should we spend on prevention?” to “Where do we get the biggest reduction in expected loss and tail risk?” ROL also improves alignment with business teams. Instead of speaking in purely legal categories, it is possible to connect legal work to operational outcomes—fewer delays, fewer escalations, faster resolution, reduced management distraction, greater predictability in commercial relationships. Over time, this fosters a healthier operating rhythm: legal risk reviews transition from being ad hoc to becoming a routine part of preparedness, similar to finance risk reviews or security protocols assessments.

Conclusion

Applying a value-at-risk perspective to preparedness reveals legal risk in the language corporate leadership already uses to allocate resources. A Return on Legal (ROL) metric then makes preventive legal advice concrete by turning avoided costs and operational losses into measurable value. By combining evidence from past disputes with future-focused simulations of potential lawsuits, companies can build a credible, data-driven argument that every euro invested in legal risk assessment can prevent multiple euros in losses—and that prevention is not just a “nice to have,” but a vital part of operational resilience.

Come si affronta la negoziazione di un accordo commerciale con la Cina?

Sulla base della mia esperienza, esaminiamo le questioni da affrontare e le principali domande da porre, prendendo come esempio pratico la negoziazione di un accordo di distribuzione commerciale.

Cominciamo con la prima questione che è importante chiarire.

Bel biglietto da visita – Ma chi è questo tizio?

Biglietti da visita, siti web, brochure stampate o digitali, presentazioni e qualsiasi altro materiale condiviso in inglese non hanno valore ufficiale in Cina.

La ragione sociale della controparte e il nome e cognome delle persone che la rappresentano o che agiscono per suo conto, scritti in inglese, sono solo nomi di fantasia, creati per rendere più agevoli le relazioni con controparti straniere.

Per avere la certezza dei dati societari e dell’identità delle persone, è necessario richiedere le informazioni in cinese, con particolare riferimento alla business license della società (equivalente all’estratto della Companies House o della Camera di Commercio), da cui si possono desumere la denominazione, l’oggetto sociale, il capitale sociale registrato e versato, i soci e il rappresentante legale.

I dati possono essere verificati accedendo al portale della State Administration of Industry and Commerce (SAIC) della provincia in cui ha sede la parte cinese.

Questa prima verifica è fondamentale per non perdere tempo o addirittura incorrere in truffe (qui un articolo di approfondimento).

Se non registrate il vostro marchio, lo farà qualcun altro

Prima il marchio, poi gli affari. In Cina vige il sistema del first-to-file, che significa che il primo che registra un marchio – non necessariamente il titolare del marchio originale registrato all’estero – ne acquisisce la proprietà. Questo pone un grave rischio: se non avete registrato il vostro marchio in Cina, qualcun altro potrebbe farlo prima di voi, impedendovi di utlizzarlo e spesso chiedendo un lauto compenso per cederlo. Anche personaggi di spicco come Elon Musk e Michael Jordan sono stati coinvolti in costose e lunghe controversie con soggetti che avevano registrato per primi il loro marchio in Cina. Se ciò accade, ottenere la restituzione del marchio è molto complicato, se non impossibile.

Per evitare di trovarsi in questa situazione, il consiglio è di registrare i vostri marchi per tempo, anche prima di entrare nel mercato cinese. Depositate direttamente presso l’Ufficio marchi cinese (CTMO) e non limitatevi alla versione in inglese, ma prendete in considerazione la possibilità di registrare anche una versione in caratteri cinesi.

Una volta coperta questa base, nel contratto è importante prevedere che il vostro partner cinese non è autorizzato a depositare la registrazione di alcuno dei vostri marchi in Cina, in caratteri latini o cinesi, e che utilizzerà i marchi e i diritti di proprietà intellettuale in stretta conformità al contratto e alle vostre istruzioni.

Per un approfondimento su come proteggere efficacemente i vostri diritti di proprietà intellettuale in Cina, consultate questo articolo dettagliato sul blog di Legalmondo.

Il contratto può attendere

Quando si negozia con un partner cinese, spesso si commette l’errore di iniziare il confronto con lo scambio di bozze di contratto. Concentratevi invece sulla sostanza, ovvero sui termini commerciali e tecnici dell’affare: a tal fine può essere utile predisporre una checklist dei punti chiave da discutere (come ad esempio prodotti, prezzi, termini di consegna, standard tecnici, assistenza post-vendita, esclusività, durata, termini di pagamento, ecc.

Prendete appunti dettagliati e verbalizzate le discussioni e una volta raggiunto un accordo sostanziale sui termini principali, questo documento può essere consegnato al vostro avvocato, che tradurrà l’intesa commerciale in un l contrattuale chiaro e coerente. Questo approccio consente di risparmiare molto tempo, in quanto evita inutili tira e molla sul contenuto legale prima che l’accordo sui punti principali sia stato raggiunto.

Il vostro NDA vi tutela in Cina?

Un accordo di riservatezza o non divulgazione (Non Disclosure Agreement – NDA) ben redatto è essenziale quando le parti intendono scambiarsi informazioni riservate, come ad esempio know-how tecnologico, strategie commerciali, dati sui fornitori o elenchi di clienti. Soprattutto nelle prime fasi della negoziazione o della collaborazione, prima della firma del contratto principale, un NDA è una protezione fondamentale.

Tuttavia, come per tutti i contratti in Cina, un modello generico di NDA, redatto sulla base di uno standard internazionale, è generalmente di utilità limitata. Per essere veramente efficace, anche l’NDA – come gli altri contratti – deve essere adattato alle specificità del mercato cinese. In particolare, è necessario assicurarsi che l’accordo sia applicabile in Cina, prevedendo un meccanismo di risoluzione delle controversie appropriato (si veda di seguito il motivo per cui dovreste prendere in considerazione l’applicazione della legge cinese e le controversie in Cina) e preveda penali in caso in caso di violazione delle obbligazioni di riservatezza.

Sebbene un buon NDA sia importante, spesso può non essere sufficiente, specie nei rapporti con fornitori o partner in accordi di trasferimento di tecnologia. In questi casi è preferibile negoziare un NNN – acronimo di Non-Disclosure, Non-Use e Non-Circumvention Agreement. A differenza degli accordi NDA standard, un accordo NNN si focalizza non solo sulla non divulgazione delle informazioni riservate, ma anche sul divieto al partner cinese di utilizzarle a proprio vantaggio o di lavorare direttamente con fornitori, clienti o partner del titolare delle informazioni. Scenario che, in Cina, è un rischio molto concreto.

Questo accordo rappresenta una garanzia imprescindibile quando si ha a che fare con produttori, fornitori, o intermediari cinesi, che altrimenti potrebbero essere tentati di replicare i prodotti o di contattare i clienti direttamente o tramite terzi.

Joint Venture? Piano con l’entusiasmo

La Joint Venture è spesso la prima proposta che arriva sul tavolo quando si negozia con un potenziale partner cinese. Sembra allettante: condividere rischi e investimenti, accedere al mercato locale con un alleato, sfruttare le sue conoscenze e la sua rete di contatti. Ma la realtà, molto spesso, è ben diversa da quello che appare.

Una Joint Venture è una struttura societaria complessa, costosa e rigida, che richiede investimenti di soldi, tempo e risorse umane significativi e la capacità di gestire in modo continuo interessi spesso divergenti tra i soci. La stragrande maggioranza delle JV sino-italiane è andata male, o andrà male. O malissimo. In primis, perché la JV è solitamente gestita dal socio cinese ed esercitare un effettivo controllo sull’operato della società è un’impresa molto impegnativa.

Prima di prendere questa strada, è fondamentale porsi alcune domande: la Joint Venture è davvero indispensabile per sviluppare il business in Cina? (Spoiler: in genere, no). Esistono alternative meno vincolanti e rischiose, come un accordo di distribuzione o un contratto di licenza? (Sì, quasi sempre). E soprattutto: quanto conosciamo davvero il nostro potenziale socio?

La Joint Venture può essere presa in considerazione solo se strettamente necessaria allo sviluppo del progetto e solo dopo aver verificato con attenzione la solidità commerciale dell’iniziativa e l’affidabilità del partner cinese, e di essere certi di riuscire a mantenere un controllo efficace sull’operato della JV.

Meglio iniziare con forme di collaborazione più semplici e flessibili, per testare il mercato e il rapporto con la controparte, prima di legarsi a una struttura così impegnativa. Altrimenti, il miraggio della Joint Venture rischia di trasformarsi in un incubo che può costare molto caro.

Memorandum of Understanding: A cosa serve?

Un memorandum d’intesa (MoU) è uno strumento utile nella fase iniziale di un negoziato di una

relazione commerciale. La sua funzione è quella di una sorta di road map per le trattative future, in cui le parti delineano gli obiettivi e i patti principali degli accordi che si vogliono negoziare. Se usato correttamente, un MoU può facilitare notevolmente le trattative, garantendo che entrambe le parti si impegnino a negoziare in buona fede e condividano dall’inizio i punti chiave del futuro accordo come il prezzo, il territorio, l’esclusiva, gli obiettivi di fatturato, il budget, etc.

Tuttavia, un MoU deve essere utilizzato per quello che è: un documento preparatorio per futuri negoziati, non un contratto vincolante. Bisogna fare attenzione ad evitare di scrivere un testo che contenta già patti definitivi. Il testo deve specificare chiaramente che le parti rimangono libere di concludere o meno gli accordi finali e quali clausole non sono vincolanti – come gli obiettivi o o le tempistiche – e quali disposizioni sono invece vincolanti, tipicamente l’obbligo di riservatezza, l’esclusività durante le negoziazioni (se concordata), la legge applicabile e la modalità di risoluzione delle controversie. Un memorandum d’intesa mal redatto, che includa termini troppo precisi e dettagliati, può essere interpretato come un accordo definitivo, creando incertezza sul reale status della trattativa e degli accordi. In conclusione, i MoU sono strumenti utili, ma solo se usati correttamente. Se volete saperne di più, rimando a questo articolo.

Pessime bozze, pessimi risultati

Le tipiche bozze di contratto proposte dalle controparti cinesi sono copiate-incollate da modelli riciclati, generalmente incompleti, superficiali, mal organizzati e scritti in un pessimo inglese, che per di più non sempre corrisponde alla versione cinese del contratto.

Correggere e integrare queste bozze è assai complicato e richiede molto più tempo che partire da un buon modello, portando a risultati comunque non perfetti. Meglio prendere l’iniziativa e proporre un testo costruito in modo professionale e coerente e chiedere alla controparte di proporre eventuali modifiche e integrazioni a questa bozza.

Il vostro modello di contratto occidentale non funzionerà qui

Anche se un contratto in lingua inglese nella maggior parte dei casi, è perfettamente valido in Cina, ci sono molte ragioni per cui è sconsigliabile utilizzare nel mercato cinese modelli di contratto costruiti per altri Paesi.

Il primo è il fatto che gli accordi di matrice anglosassone, come ad esempio quelli degli Stati Uniti, fanno riferimento a un sistema di common law (basato su decisioni giudiziarie e precedenti giurisprudenziali) molto diverso da quello dei Paesi di civil law (come Cina e Italia), che deriva dalla tradizione giuridica romana, basata su un insieme codificato di leggi scritte. Ne consegue che l’impianto di un contratto sul modello anglosassone è diverso, molto più dettagliato e strutturato rispetto a quello di un tipico contratto basato su un sistema di civil law.

Inoltre, il contratto presuppone l’applicazione della legge del paese in cui era stato originariamente creato; dunque, se il contesto di regole applicabili all’accordo è diverso (es. legge italiana o cinese) si creano possibili problematiche di interpretazione e applicazione pratica. In generale, è bene che il contratto sia costruito su un modello conforme alla legge che si applicherà al rapporto.

Poiché le trattative contrattuali in Cina sono generalmente lunghe e complesse, lavorare su testi ridondanti e complicati, che riflettono sistemi giuridici diversi, non aiuta e anzi complica molto le cose.

Il fattore campo non vi aiuterà in Cina. Anzi, il contrario

Questo è un tipico punto di disaccordo nella negoziazione di un contratto internazionale: entrambe le parti vogliono che si applichi la legge del proprio Paese e che eventuali controversie siano giudicate dai tribunali nazionali.

Nel nostro caso, insistere sull’applicazione della legge italiana e del tribunale italiano non è una buona idea: va considerato, infatti, che un accordo di distribuzione si svolge, per la stragrande maggioranza, nel Paese in cui opera il distributore e dove vengono venduti i prodotti (nel nostro caso, nella Cina continentale).

In caso di controversie, l’interesse delle parti (in particolare del produttore) è quello di ottenere una decisione rapida da parte dell’organo giudicante, soprattutto se sono in corso situazioni che richiedono una tutela immediata (come la condotta sleale o la contraffazione di marchi e brevetti da parte del distributore).

Nulla di tutto ciò è possibile se ci si rivolge a un giudice italiano (con tempi lunghi di contenzioso e la necessità poi di un processo complesso e costoso per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in Cina); al contrario, un arbitrato in Cina, applicando la legge cinese, permette di arrivare a una decisione in tempi rapidi (in media 6-9 mesi) e, se necessario, anche di ottenere misure urgenti per fermare eventuali comportamenti sleali.

Se ci atteniamo all’esempio di un contratto di distribuzione, è consigliabile prevedere come modalità di risoluzione delle controversie un arbitrato con sede in Cina (ad esempio, presso la CIETAC) o a Hong Kong o Singapore (Paesi terzi, dove però i costi della procedura aumentano notevolmente).

Per un approfondimento, rimando a questo articolo.

La legge cinese non è un tabù

L’avvocato che vi assiste dovrebbe saperlo. Non si tratta quindi di un salto nel buio e non bisogna temere sorprese. Inoltre, va ricordato che un accordo si basa principalmente sui patti che le parti hanno scritto nel contratto: se è stato ben redatto, le regole da applicare sono chiare.

Se consideriamo gli accordi di distribuzione, teniamo presente che si tratta di un contratto quadro, all’interno del quale vengono stipulati una serie di contratti di vendita di prodotti. Se entrambi i Paesi sono parti contraenti della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), le regole uniformi, chiare ed equilibrate della convenzione si applicano automaticamente, basta non escluderla dal contratto.

Un contratto, due lingue

Come visto in precedenza, il contratto è valido anche solo in inglese; tuttavia, è senz’altro consigliabile redigere una versione in cinese con testo a fronte. Questo per diversi motivi: in primo luogo, evita che la parte cinese debba provvedere a una traduzione del testo durante le trattative per uso interno (i senior manager spesso non parlano inglese), rallentando così le varie fasi della negoziazione.

Inoltre, per garantire che la parte cinese comprenda appieno il contenuto dell’accordo e per evitare malintesi (reali o strumentali) sull’interpretazione di alcune clausole.

Infine, occorre tenere presente che se il contratto dovesse essere utilizzato davanti a un tribunale o a un’autorità amministrativa in Cina, l’unica lingua ammessa sarebbe il cinese; per questo motivo, è meglio avere già un testo concordato e firmato dalle parti anche in cinese, piuttosto che dover preparare una traduzione in un secondo momento.

Firma. E timbro

Il contratto deve recare il timbro ufficiale della società cinese? Sì, e questo punto è fondamentale. In Cina, il “chop” ufficiale di una società (il timbro a inchiostro rosso) equivale a una firma ed è la prova che la persona che firma il contratto ha l’autorità di rappresentare la società. La sola firma, anche quella di una persona con un titolo importante, può non essere sufficiente se non è accompagnata dal timbro ufficiale. Senza di esso, il contratto potrebbe essere contestato o addirittura considerato nullo. Prima di firmare, verificate sempre che il timbro utilizzato corrisponda a quello registrato nella business license e assicuratevi che il timbro sia applicato su ogni pagina o almeno sulla pagina della firma, in linea con la prassi locale.

Non lasciate il contratto nel cassetto

Le cose cambiano velocemente, soprattutto in Cina. Vengono aggiunti nuovi prodotti, le condizioni di mercato evolvono, le persone lasciano l’azienda, nuovi concorrenti si affacciano all’orizzonte e così via. Le aziende si adattano costantemente alle nuove condizioni e lo stesso deve fare il contratto.

Qualsiasi modifica del rapporto deve essere formalizzata correttamente. Per evitare incomprensioni e controversie, è consigliabile inserire nel contratto una clausola di integrazione, specificando che eventuali modifiche o aggiunte saranno valide solo se concordate per iscritto, firmate dai rappresentanti autorizzati delle parti e allegate come addendum all’accordo originale.

Non è sufficiente, però, inserire questa clausola: bisogna comportarsi di conseguenza e se le cose cambiano, registrare i nuovi accordi secondo quanto previsto nel contratto. Accordi presi a voce, tramite messaggi Wechat e scambi di e-mail possono essere difficili da ricostruire, magari a distanza di anni.

Cross-border merger and acquisition (M&A) transactions are carefully structured. Lawyers negotiate risk allocation, manage regulatory exposure, and draft documents designed to withstand scrutiny across multiple jurisdictions. On paper, many of these transactions are sound.

And yet a surprising number of deals struggle to deliver their expected value.

When that happens, the problem isn’t in the paperwork. It’s in the people: Do they believe in the deal?

Belief starts with communication. If people don’t understand the deal, the documents won’t save it.

What Lawyers See vs. What Everyone Else Feels

For lawyers, a transaction is all about managing risk. Disclosure is deliberate. Regulatory exposure is controlled. Words matter, and for good reason.

For everyone else, it feels different.

Employees hear their company has been sold to a foreign buyer and start filling in the blanks. Customers wonder if priorities will change. Regulators look for patterns. Journalists hunt for a local angle.

These audiences are not reading the transaction documents. They are responding to fragments of information, hallway chatter, and media coverage.

The gap between legal precision and human interpretation is where many cross-border deals begin to drift.

Silence Is Not Neutral

Between announcement and closing, caution often turns into radio silence.

There are understandable reasons for this. Multiple disclosure regimes apply. Competition laws constrain what can be shared. Employment rules vary by jurisdiction. No one wants to say the wrong thing in the wrong place.

The problem? Silence rarely creates stability.

In the absence of credible information, people make up their own stories. These spread quickly inside the company and beyond. Once those narratives take hold, they’re hard to unwind, even when the official version finally comes out.

By the time integration teams are ready to engage, behaviour has already shifted. Trust has thinned. Momentum has slowed. Positions have hardened, and assumptions feel like facts.

One Deal, Many Interpretations

Cross-border transactions remove the safety net of shared assumptions.

What sounds confident in one country can come across as arrogant in another. An announcement that seems careful and responsible in one market may look evasive somewhere else. Expectations around consultation, transparency and leadership vary more than many deal teams expect.

That is why a single global message often falls flat.

The commercial logic needs to be consistent, but trust is built locally. That means understanding who people listen to in each market and what they are actually worried about.

When uncertainty sets in, people protect their turf. Roles get guarded. Silos harden. Decisions slow as teams focus on keeping influence instead of building something new.

When communication misses this, the impact is rarely dramatic at first. It shows up slowly, through disengagement, resistance and delay.

Employees Decide Earlier Than You Think

For employees, M&A feels personal long before it feels strategic.

They want to know how decisions will be made, whether local expertise still matters, and what the deal means for their job and future. They don’t expect certainty, but they do expect straight answers.

Vague reassurances can create more anxiety than simply acknowledging what is not yet known.

Managers sit at the centre of this dynamic. They are more trusted than corporate communications but often lack the tools to explain what the deal means in practice. When they lack clarity, uncertainty spreads quickly and becomes entrenched.

Change is rarely the problem. Employees’ fear of losing their role, influence, identity, or stability drives disengagement.

External Attention Changes the Equation

Cross-border deals attract public and political scrutiny that domestic transactions often do not.

Foreign ownership, jobs, and national interest are not abstract concerns. They shape how regulators act and how quickly questions escalate. Media expectations differ widely. In some places, restraint signals seriousness. In others, it looks suspicious.

Internal uncertainty has a way of becoming visible externally. Customers and partners often sense it before leadership does.

Why This Matters for Deal Counsel

For lawyers advising on cross-border M&A, communication is not a branding exercise. It is part of deal execution.

Poorly sequenced communication can complicate regulatory engagement. Inconsistent messaging can undermine management credibility. Prolonged silence can make integration harder than it needs to be.

Handled well, communication supports the legal strategy rather than undercutting it. It helps ensure that what can be said, and what cannot, aligns with how people actually receive and interpret information in different markets. It reduces friction instead of creating it.

The most effective deal teams treat communication as core infrastructure. They build it in early, tailor it to each market, and know that trust comes from what’s said, what’s acknowledged, and who delivers the message.

A simple test applies: If the people affected by the deal can’t explain, in their own words, why it makes sense, the communication hasn’t worked.

Cross-border M&A rarely fails because advisers lack skill. It fails because the human side gets addressed too late.

For lawyers navigating these deals, spotting communication risk early can mean the difference between a deal that just closes, and one that truly succeeds.

Larry Markowitz

Aree di attività

  • Diritto societario
  • Private Equity
  • Start-up

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    Ambush Marketing and the 2026 FIFA World Cup

    11 Giugno 2026

    • Francia
    • Contratti
    • Distribuzione

    A European manufacturer supplies a critical component to a New York-based distributor. Shortly after delivery, questions emerge about whether the product complies with U.S. safety requirements. The distributor pauses shipments while the issue is reviewed.

    Customers want to know when orders will resume. Sales teams are fielding questions. A trade publication calls for comment. Regulators want information.

    The distributor tells customers that shipments have been paused while the issue is investigated. The manufacturer believes that explanation is incomplete and may leave customers with the impression that the product is unsafe or that the manufacturer caused the problem.

    The contract is detailed. It says what happens if a party defaults, who can terminate and where a dispute will be heard. It also deals with confidentiality and public disclosure. What it does not say is how the parties should communicate when the problem becomes public and both need to respond.

    The legal position may still be unclear. The facts may still be coming together. But someone has to answer the customer asking why a shipment has not arrived or the journalist seeking comment.

    And what one party says can quickly become the other party’s problem.

    Publicity clauses only take you so far

    Most international agreements already deal with confidentiality and public announcements. Some commercial contracts may restrict the use of a counterparty’s name or the disclosure of information about the relationship.

    Those provisions usually focus on consent and disclosure. They are less useful when both parties need to respond to the same event at the same time.

    The communication that causes trouble may not be a press release at all. It could be a customer email saying, “Our supplier has failed to deliver.” It could be a technology company telling users that an outage originated in its client’s systems.

    The sender may see the wording as factual. The other side may see blame being shifted.

    By the time lawyers are debating whether the statement breached the agreement, customers may already have formed their own conclusions.

    Cross-border relationships make coordination harder

    Time zones are the obvious example.

    Suppose the problem comes to light in New York after the European working day has ended. Customers want an answer. Reporters are calling. The people who would normally approve a statement are in Paris, Frankfurt or Milan and cannot be reached.

    A requirement for prior consent to every external statement may look sensible on paper. In practice, it may be impossible to follow.

    Some of these practical issues can be settled in advance. The contract can identify the types of events that require consultation, the right contacts on each side and expected response times. It can also say what happens if one side cannot be reached, including whether the other may issue a holding statement.

    The clause can be short. Consultation, advance notice where practicable and enough information-sharing to keep communications accurate may be all that is needed.

    The contract does not need to become a crisis plan. It just needs to give the parties a process they can use when the problem is already unfolding.

    One party may also have to speak before the other is ready. A public company may face a disclosure deadline even while its commercial partner is still investigating the facts.

    In the United States, for example, a public company generally has four business days after determining that a cybersecurity incident is material to file the required disclosure on Form 8-K. In that situation, consultation and advance notice where possible usually make more sense than giving either party an absolute veto.

    When the stories start to diverge

    The bigger challenge is when the two sides no longer agree on what happened.

    One party may think the other is giving customers an inaccurate account and want to correct it. It may want to contact shared customers directly. The other party may see that as an escalation.

    The same issue can continue after termination. Each party may want to reassure customers and employees and explain why the relationship ended. Their accounts may not match.

    If the parties want consultation requirements or restrictions on naming one another to continue after termination, the contract should say so.

    Keep it practical

    There are limits to what a communications clause can do.

    It cannot override a legal disclosure obligation. It cannot make two companies agree on disputed facts. It should not require either side to disclose privileged or otherwise protected information, or give one party an open-ended right to stop the other from speaking.

    Commercial contracts are usually very detailed about what happens if the relationship breaks down. They specify who can terminate, what remedies are available, where disputes will be heard and which law applies.

    They are often less useful once the problem becomes public and people outside the contract want answers.

    By then, what each side says may be affecting the commercial relationship as much as the dispute itself. Agreeing in advance on who needs to be consulted and what happens when time is short can prevent the communications problem from becoming another dispute.

    At major events such as the 2026 FIFA World Cup, some companies attempt to “wildly” associate their brand or image with the event through a practice known as “ambush marketing” , defined by French courts as “an advertising strategy implemented by a company in order to associate its commercial image with that of an event and thereby benefit from the media impact of that event without paying the relevant fees and without having obtained the prior authorisation of the event organiser” (Paris Court of Appeal, 2nd chamber, 8 June 2018, No. 17/12912). A risky and unlawful practice, but one that is sometimes conceivable.

    Key points

    • Ambush marketing is a practice that may give rise to sanctions but is not prohibited as such.
    • In return for their investments in the competition, FIFA’s official sponsors and partners enjoy very strong legal protection, through various general instruments (infringement, free-riding/parasitism, intellectual property) and more specific ones (sports law), against all forms of ambush marketing.
    • The FIFA World Cup benefits from enhanced protection based on an extensive portfolio of trademarks registered worldwide and on FIFA’s Intellectual Property Guidelines, in the absence of specific French legislation comparable to that enacted for the Olympic Games.
    • However, these rights are not absolute, and there remain narrow opportunities for a (clever) form of ambush marketing.

    Protection of official World Cup sponsors and partners against ambush marketing

    Reaching nearly 5 billion people across all platforms during its last edition in Qatar in 2022, including more than 1.5 billion viewers for the final alone, the 2026 FIFA World Cup is the most-watched sporting event on the planet. Hosted for the first time by three countries (Canada, Mexico and the United States), it brings together 48 teams and more than 1,200 players for 104 matches across 16 stadiums. Its organisation is largely financed by various official partners, sponsors and rights holders, who in return receive the exclusive right to use FIFA’s official trademarks and intellectual property so as to associate their own image and distinctive signs with the competition.

    Ambush marketing is not sanctioned as such under French law, but a range of statutory provisions allow for broad protection of sponsors and partners of world-class sporting events against ambush marketing. They are indeed entitled to peacefully enjoy the rights offered to them in exchange for the significant investments they make in connection with events such as, for example, the football or rugby World Cups, or the Olympic Games.

    The following legal instruments may in particular be invoked by official sponsors and by the organisers of such events:

    • the “classic” protections offered by intellectual property law (trademark law and copyright) by way of an infringement action under the French Intellectual Property Code,
    • civil liability law (parasitism/free-riding and unfair competition based on article 1240 of the French Civil Code),
    • consumer law (misleading commercial practices),
    • but also more specific provisions, such as the protection of the exploitation rights of sports federations and organisers of sporting events under article L.333-1 of the French Sports Code, which grants organisers of sporting events a monopoly over the exploitation of those events.

    On these grounds, the following ambush marketing practices have notably been sanctioned:

    The exploitation of a tennis competition and the use, during the sporting event, of the brand associated with it: An online betting operator organised bets on Roland Garros matches using the protected sign and Roland Garros trademark to identify the matches on which bets were offered. The unlawful exploitation of the sporting competition was sanctioned at EUR 400,000 under article L.333-1 of the French Sports Code, the French Tennis Federation being the sole owner of the right to exploit Roland Garros. The use of the trademark was also sanctioned for infringement (EUR 300,000) and free-riding/parasitism (EUR 500,000) (Paris Court of Appeal, 14 Oct. 2009, No. 08/19179; Paris Judicial Court, 8 Aug. 2024, No 08/19179).

    An advertising campaign carried out during a film festival reproducing the event’s registered trademark: During the Cannes Film Festival, a cosmetics brand published videos on its social media showing its brand ambassadors being styled, with the official Cannes Film Festival poster visible in certain shots, one of which reproduced the registered Palme d’Or trademark. Sanctioned on the grounds of copyright infringement and parasitism at EUR 50,000 (Paris Judicial Court, 11 Dec. 2020, No. 19/08543).

    An advertising campaign falsely claiming the status of official event partner: During the Cannes Film Festival, the use of the slogan “official hairdresser of women” alongside the expressions “Cannes” and “Festival de Cannes”, and other publications that falsely led the public to believe the company was an official festival partner, to the detriment of the sole official festival hairdresser. Sanctioned on the grounds of unfair competition and parasitism at EUR 50,000 (Paris Court of Appeal, 8 June 2018, No. 17/12912).

    These financial sanctions may be combined with injunctions to cease the practices and/or orders for press publication, subject to periodic penalty payments.

    FIFA’s specific trademark protection

    Unlike the Paris 2024 Olympic Games, which benefited from specific French legislation as a host country (Law No. 2018-202 of 26 March 2018 on the organisation of the 2024 Olympic and Paralympic Games) reserving in particular advertising spaces in the vicinity of competition venues exclusively for official partners, the 2026 FIFA World Cup does not take place on French territory, and therefore no equivalent French legal framework applies. The protection of official partners and sponsors thus relies on general law , but is nonetheless robust.

    FIFA has built an extensive portfolio of trademarks registered worldwide, protected in France by the provisions of the French Intellectual Property Code. These trademarks include in particular the verbal and figurative trademark FIFA®, the marks FIFA World Cup™, FIFA World Cup 26™, Coupe du Monde de la FIFA™, Coupe du Monde de la FIFA 2026™, World Cup™, Copa Mundial™, as well as the official competition emblem (combining the trophy with the figure 26), the official slogan “We Are 26™” / “Nous Sommes 26™”, the logos of the sixteen host cities, and the official typeface “FWC 26”, protected by copyright. Only FIFA’s rights holders, namely the FIFA Partners (led by Adidas, Aramco, Coca-Cola, Hyundai/Kia, Qatar Airways and Visa), the Plus Sponsors, the Official Sponsors and Regional Supporters, are authorised to use this official intellectual property for commercial purposes.

    FIFA has published Intellectual Property Guidelines (version 2.0, June 2024) detailing the authorised and prohibited uses of the trademarks and logos associated with the 2026 World Cup. According to these guidelines, the following are prohibited without authorisation: any use of official trademarks in commercial advertising; the incorporation of official intellectual property into a trade name or domain name; the organisation of competitions, games or prize draws creating an association with the competition; the use of official trademarks to decorate a retail store; and the use of official hashtags by a corporate account for commercial purposes. The guidelines further specify that protection extends not only to identical reproduction of official trademarks but also to confusingly similar variants. This protection, recalled in the guidelines, is consistent with the enhanced protection afforded to well-known trademarks under French law by article L.713-5 of the French Intellectual Property Code.

    Lessons from the Paris 2024 Olympic Games: what risks do brands face?

    The Paris 2024 Olympic Games gave rise to significant litigation that clearly illustrates the risks faced by companies tempted by ambush marketing at a major sporting event. Although these decisions were rendered in the specific context of the Olympic Games, which benefited from specific, reinforced legal protections, they nevertheless constitute a direct warning for brands that might consider similar strategies during the World Cup, on the basis of general law.

    The use of official symbols on travelling physical media: During the Paris 2024 Olympic Games, a Chinese dairy company had buses displaying the Olympic rings alongside its own brands circulating throughout Paris, while presenting itself as “the only Chinese dairy company present in Paris 2024”. The Paris Court of Appeal upheld both free-riding/parasitism and trademark infringement, and ordered the companies concerned, in summary proceedings, to pay EUR 20,000 per defendant, subject to a periodic penalty of EUR 20,000 per day per proven infringement, aimed at stopping the diffusion of the advertising (Paris Court of Appeal, pole 5, chamber 2, 21 Nov. 2025, No. 24/15283; Paris Court, interim order of 8 Aug. 2024, No. 24/55463). This judgment illustrates the vigilance of French courts with regard to strategies of visual association with an event, even without an explicit claim of official partnership, and confirms the possibility of combining infringement and parasitism claims for substantial awards.

    The unauthorised broadcast of competitions: The Paris Court, sitting in summary proceedings during the Olympic Games, ordered the immediate cessation of the broadcast of Olympic competitions by a streaming platform that did not hold the corresponding media rights, subject to a periodic penalty of EUR 1,500 per identified infringement, EUR 3,000 per day for ongoing distributions and EUR 5,000 per day for failure to withdraw the content (Paris Court, summary proceedings, 18 Sept. 2024, No. 24/53019). Thus, any platform broadcasting World Cup matches without holding the rights licensed by FIFA faces immediate emergency measures under article L.333-1 of the French Sports Code.

    The enhanced protection of well-known trademarks: The French Court of Cassation confirmed that protection of Olympic trademarks extends beyond strict reproduction: it is sufficient for the trademark to be evoked or suggested, without the need to demonstrate a likelihood of confusion in the mind of the public. This solution, based on article L.713-5 of the French Intellectual Property Code, was applied to a bar that had used the Olympic rings on its coasters to promote its broadcast evenings (Court of Cassation, Criminal chamber, 17 Jan. 2017, No. 15-86.363). FIFA’s trademarks being equally well-known worldwide, the same protective regime applies to them: a mere evocation of official trademarks, even without literal reproduction, may constitute an actionable infringement.

    Certain marketing operations may escape sanction

    Analysis of case law and promotional practices nonetheless reveals the contours of certain advertising practices that could be permitted (not sanctioned by the provisions described above), provided they are carefully prepared and presented. Here are some examples.

    Creative or humorous communication

    • A tongue-in-cheek, even humorous approach may allow companies to avoid the sanctions described above. For example, Intersnack’s Vico crisps brand launched a promotional campaign in 2016 around the slogan “Vico, partner of supporters at home”.
    • Irish bookmaker Paddy Power sponsored an egg-and-spoon race in “London”, a village in Burgundy, France, in order to display the following slogan in London during the 2012 Olympic Games: “Official Sponsor of the largest athletics event in London this year! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)”. The Olympic organising committee failed to stop this campaign. British humour …
    • Meanwhile, Heineken, a rival of official Euro 2016 sponsor Carlsberg, marketed a range of beer bottles in the colours of the flags of 21 countries that had “marked its history”, the majority of which were participating in the tournament.

    Using factual information as advertising

    It was held lawful to use the results of a rugby match and the announcement of an upcoming match in a newspaper to promote a car brand, with the advertisement reading: “France 13 England 24 , the Fiat 500 congratulates England on its victory and looks forward to seeing the French team on 9 March for France-Italy”. The judges considered that this publication “merely reproduces a current sporting result, obtained and made public on the front page of the sports newspaper, and refers to a future fixture also known to have been announced in the newspaper’s editorial content” (Court of Cassation, Commercial chamber, 20 May 2014, No. 13-12.102).

    Sponsoring players participating in the World Cup

    Any company may enter into partnerships with players participating in the FIFA World Cup, for example by supplying them with equipment or clothing bearing its logo. FIFA’s Intellectual Property Guidelines expressly state that they “contain no affirmations regarding rights held by third parties such as players, clubs, member associations [or] confederations”. FIFA’s guidelines also explicitly confirm that generic images related to football, national teams or national flags do not fall within the official intellectual property. Caution is nonetheless warranted: the partnership must not create the impression of a commercial association with FIFA or the competition, nor use FIFA’s official trademarks.

    A combined legal and marketing approach in designing and preparing the message of any such communication campaign is essential to avoid legal proceedings, particularly on the grounds of free-riding/parasitism. Certain advertising campaigns can therefore legitimately be considered, particularly when they are clever.

    Riassunto

    Nel 1970, il distributore statunitense Blue Ribbon (la futura Nike) rischiò di perdere tutto. In pochi mesi passò dal controllare il 70% del mercato statunitense delle scarpe da corsa ad uno scontro legale con il suo fornitore giapponese. Il motivo? Un contratto scritto in modo frettoloso, che non prevedeva i target di fatturato, il periodo di preavviso per il recesso, e neppure chi fosse il proprietario dei marchi. Questo articolo esamina in modo pratico gli insegnamenti che si possono trarre da questa controversia: come negoziare un accordo di distribuzione internazionale, definire l’esclusività contrattuale e le clausole di fatturato minimo, la durata del contratto, la proprietà dei marchi, le clausole di risoluzione delle controversie e altro ancora.

    Di cosa parlo in questo articolo: 

    • La vertenza tra Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger e la nascita del marchio Nike
    • Come negoziare un contratto di distribuzione internazionale
    • L’esclusiva contrattuale in un accordo di distribuzione commerciale
    • Gli obiettivi del contratto di distribuzione in esclusiva
    • La durata del contratto di distribuzione all’estero
    • Il periodo di preavviso per il recesso  da un contratto di distribuzione commerciale
    • La gestione dello stock di prodotti dopo la cessazione del contratto
    • La titolarità dei marchi nella distribuzione commerciale
    • L’importanza della mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale
    • Le clausole di risoluzione delle controversie internazionali

    La storia di Nike e di un contratto scritto male

    Perché il marchio di abbigliamento sportivo più celebre al mondo è Nike e non Onitsuka Tiger?

    Mosso dalla propria passione per la corsa e dall’intuizione che vi fosse uno spazio nel mercato americano delle scarpe da atletica, al tempo dominato da Adidas, Phil Knight iniziò per primo, nel 1964, ad importare negli USA un brand di scarpe da atletica giapponese, Onitsuka Tiger.

    Knight e il suo ex-allenatore di atletica, Bill Bowerman, fondarono Blue Ribbon Sports, con un capitale sociale di 1000 dollari, e in poco tempo le vendite presero il volo, arrivando in sei anni a conquistare il 70% del mercato americano.

    La relazione commerciale tra Blue Ribbon e il produttore giapponese Onitsuka Tiger fu però, sin dall’inizio, molto tesa, nonostante le vendite delle scarpe negli USA andassero molto bene e le prospettive di crescita fossero positive.

    Poco dopo il rinnovo, Knight scoprì che Onitsuka cercava un altro distributore negli USA. Temendo di essere messo da parte, decise di agire: trovò un nuovo fornitore in Giappone e lanciò il suo marchio, Nike.

    niketiger

    Scoperto il progetto Nike, il produttore giapponese contestò a Blue Ribbon la violazione del patto di non concorrenza, che vietava al distributore di importare altri prodotti fabbricati in Giappone, dichiarando l’immediata risoluzione del contratto per inadempimento di Blue Ribbon.

    A sua volta, Blue Ribbon sostenne che l’inadempimento sarebbe stato di Onitsuka Tiger, che aveva iniziato ad incontrare altri potenziali distributori quando il contratto era ancora in corso di validità e l’andamento dell’attività molto positivo.

    Il giudice americano decise per l’underdog

    Ne derivarono due cause, una in Giappone e una negli USA, che avrebbero potuto porre termine prematuramente alla storia di Nike.  Fortunatamente (per Nike) il Giudice americano decise a favore del distributore e la vertenza si chiuse con un accordo: Nike iniziava così il percorso che l’avrebbe portata 15 anni dopo a diventare il brand di articoli sportivi più importante al mondo.

    Vediamo cosa ci insegna la storia di Nike e quali errori è bene evitare in un contratto di distribuzione internazionale.

    Come negoziare un contratto di distribuzione commerciale internazionale

    Come accade molto spesso a tanti imprenditori, Knight aveva negoziato il rinnovo dell’accordo di distribuzione dei prodotti Onitusuka negli USA da solo, senza l’assistenza di un avvocato.

    Nella sua biografia Knight scrive che si pentì subito di avere legato il futuro della sua società ad un accordo di poche righe, scritto frettolosamente al termine di una riunione in cui le parti si erano focailizzate sugli aspetti commerciali del rapporto.

    Il contratto prevedeva solamente il rinnovo del diritto di Blue Ribbon di distribuire i prodotti in esclusiva per gli USA per altri tre anni.

    Accade spesso che i contratti di distribuzione internazionale siano affidati ad accordi verbali o contratti molto semplici e di durata breve: la spiegazione che viene fornita, solitamente, è che così facendo si può testare la relazione commerciale sul campo, senza vincolarsi troppo alla controparte.

    Questo modo di fare, però, è sbagliato e pericoloso: il contratto non va inteso come un onere o un vincolo, ma come una garanzia dei diritti di entrambe le parti. Non concludere un contratto scritto, o farlo in modo molto sbrigativo, significa lasciare senza patti chiari elementi fondamentali del futuro rapporto, come quelli che hanno portato alla vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger: obiettivi commerciali, investimenti, titolarità dei marchi.

    Se il contratto è internazionale l’esigenza di redigere un accordo completo ed equilibrato è ancor più forte, visto che in assenza di patti tra le parti, o in via integrativa a questi accordi, si applica una legge con la quale una delle parti non ha familiarità, che generalmente è quella del paese in cui opera il distributore.

    Nel caso di Blue Ribbon, si trattava di un accordo dal quale dipendeva l’esistenza stessa della società, motivo per cui non coinvolgere un legale specializzato, che potesse aiutare l’imprenditore a individuare e negoziare le clausole importanti dell’accordo, era stato un comportamento molto imprudente.

    Clausola di esclusiva territoriale, gli Obiettivi commerciali e i Target di fatturato minimo

    Il primo motivo di contrasto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger fu la diversa valutazione dell’andamento delle vendite sul mercato USA.

    Onitsuka sosteneva che il fatturato fosse inferiore alle potenzialità del mercato USA, mentre secondo Blue Ribbon il trend di vendite era molto positivo, visto che sino a quel momento aveva raddoppiato ogni anno il fatturato, conquistando una fetta importante del mercato del settore.

    Venuta a conoscenza del fatto che Onitsuka stava valutando altri candidati per la distribuzione dei prodotti negli USA e temendo di trovarsi fuori dal mercato, Blue Ribbon preparò come Piano B il brand Nike: quando ciò venne scoperto dal produttore giapponese , la situazione precipitò e sfociò nel contenzioso giudiziario tra le parti.

    La vertenza avrebbe forse potuto essere evitata se le parti avessero condiviso gli obiettivi commerciali e il contratto avesse previsto una clausola abbastanza standard negli accordi di distribuzione esclusiva, ossia un obiettivo minimo di vendita da parte del distributore (in inglese spesso definite “Minimum Turnover Clause”).

    In un contratto di distribuzione in esclusivail produttore concede al distributore una forte protezione territoriale  a fronte degli investimenti che il distributore pone in essere per sviluppare il mercato assegnatogli.

    Per bilanciare la concessione dell’esclusiva è normale che il produttore richieda al distributore il cosiddetto Fatturato Minimo Garantito o Target Minimo, che deve essere raggiunto dal distributore ogni anno per mantenere lo status privilegiato che gli è stato concesso.

    In caso di mancato raggiungimento del Target Minimo, il contratto generalmente prevede che il produttore abbia il diritto di recedere dal contratto (nel caso di accordo a tempo indeterminato) o di non rinnovare l’accordo (se il contratto è a tempo determinato) o di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

    Nel contratto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, l’accordo non prevedeva alcun obiettivo (ed infatti le parti si trovarono in disaccordo nel valutare i risultati del distributore) ed era stato appena rinnovato per tre anni, senza però che le parti avessero voluto o saputo fissare gli obiettivi del distributore. Un elemento cardine dell’accordo, quindi, era rimasto indeterminato. Gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale

    Un approccio comune è il meccanismo di incremento percentuale predeterminato. Ad esempio: +10% il secondo anno, +30% il terzo anno, +50% il quarto. Non sempre, però, questi target riflettono le realtà di mercato. Nel secondo anno il mercato può scontare una recessione, nel terzo un nuovo concorrente può entrare sul mercato con un prodotto simile, etc.

    Il problema degli automatismi è che i target vengono concordati senza disporre dei dati reali sulle potenzialità del prodotto sul mercato e sull’andamento delle vendite dei concorrenti, e possono quindi rivelarsi molto distanti dalle attuali possibilità di vendita del distributore.

    Contestare al distributore di non avere raggiunto il target del secondo o terzo anno in una congiuntura economica recessiva, ad esempio, o nel caso in cui siano arrivati sul mercato nuovi prodotti o concorrenti, sarebbe una decisione certamente discutibile e fonte di probabili divergenze.

    Meglio prevedere una procedura di determinazione consensuale dei target di anno in anno, stabilendo che gli obiettivi verranno concordati tra le parti alla luce dei dati raccolti e dell’andamento delle vendite nei mesi precedenti, con un certo preavviso prima del termine dell’anno in corso.  In caso di mancato accordo sul nuovo target, il contratto può prevedere che si applichi il target dell’anno precedente, o il diritto di recesso in capo alle parti, con un certo preavviso.

    Va ricordato, d’altro canto, che il target può anche essere utilizzato come incentivo positivo per il distributore: si può prevedere, ad esempio, che se verrà raggiunto un certo fatturato, ciò consentirà di rinnovare l’accordo per un periodo più lungo, o di estendere l’esclusiva territoriale, o di ottenere certi sconti o agevolazioni commerciali per l’anno successivo.

    Un ultimo consiglio è quello di ricordarsi che il contratto, una volta negoziato e concluso, va gestito nel tempo in maniera puntuale e corretta.

    Accade spesso che il produttore non contesti il mancato raggiungimento del target, o decida di farlo solo dopo un lungo periodo nel quale i target annuali non erano stati raggiunti, o non erano stati aggiornati, senza che ciò portasse ad alcuna conseguenza sul contratto.

    In tali casi è possibile che il distributore sostenga che vi fosse stata una rinuncia implicita ad avvalersi di questa tutela contrattuale e quindi che il recesso non sia valido o che il produttore non si sia comportato in buona fede.

    Per evitare dispute, è opportuno ricordarsi di aggiornare ogni anno il Target e, nel caso di mancato raggiungimento, di comunicare al distributore l’intenzione del produttore di non avvalersi della clausola di salvaguardia, ricordando che rimane valida pro futuro. E’ anche importante prevedere espressamente nella clausola di Target Minimo che la non contestazione del mancato raggiungimento dell’obiettivo di un certo periodo non comporta una rinuncia tacita e quindi non viene meno il diritto di azionare la clausola di salvaguardia in futuro.

    Da ultimo, è molto utile redigere dei verbali (“meeting minutes”) delle riunioni in cui le parti discutono dell’andamento delle vendite, formulano eventuali contestazioni, concordano le conseguenze del mancato raggiungimento dei target e gli obiettivi futuri: a distanza di tempo, magari di anni, questi appunti saranno preziosi per ricostruire la volontà delle parti in un certo momento storico.

    Nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, le parti avrebbero potuto evitare il malinteso sull’andamento delle vendite scrivendo che il produttore si attendeva un certo miglioramento delle quote di mercato in certi stati della east coast nei successivi 48 mesi e in mancanza si sarebbe potuto muovere per ricercare un nuovo distributore per quella zona, da attivare dopo la scadenza del contratto.

    La clausola di preavviso per il recesso dal contratto di distribuzione

    L’altra contestazione insorta tra le parti la riguardava la violazione del patto di non concorrenza: la vendita del brand Nike da parte di Blue Ribbon, quando il contratto vietava di vendita di altre scarpe fabbricate in Giappone. Onitsuka Tiger sosteneva che Blue Ribbon avesse violato il patto di non concorrenza, mentre il distributore riteneva di non avere avuto altra possibilità, vista l’imminente decisione del produttore di porre fine all’accordo.

    Questo tipo di vertenze si può evitare prevedendo con chiarezza un termine per il recesso (o per il mancato rinnovo): tale periodo ha la funzione fondamentale di permettere alle parti di prepararsi alla cessazione del rapporto e organizzare la propria attività dopo il termine.

    In particolare, proprio per evitare malintesi come quello insorto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, si può prevedere che in tale periodo le parti avranno facoltà di prendere contatto con altri potenziali distributori e produttori, e che ciò non violi gli obblighi di esclusiva e di non concorrenza.

    Nel caso di Blue Ribbon, in realtà, il distributore era andato ben oltre la ricerca di un altro fornitore, posto che aveva iniziato a vendere i prodotti Nike quando il contratto con Onitsuka era ancora valido: questo comportamento rappresenta una violazione grave di un accordo di esclusiva e avrebbe potuto costare molto caro al distributore.

    Un aspetto particolare da considerare, a proposito del periodo di preavviso, è la sua durata: quanto deve essere lungo il periodo di preavviso per essere considerato congruo? Nel caso di rapporti commerciali di lungo corso, è importante dare alla parte destinataria del recesso un periodo di tempo sufficiente per riposizionarsi sul mercato, cercando distributori o fornitori alternativi oppure (come nel caso di Blue Ribbon/Nike) per creare e lanciare un proprio brand.

    L’altro elemento da valutare, al momento di comunicare il recesso, è che il preavviso deve essere tale da consentire al distributore di ammortizzare gli investimenti fatti per fare fronte alle proprie obbligazioni durante il contratto; nel caso di Blue Ribbon il distributore, su espressa richiesta del produttore, aveva aperto una serie di negozi mono-marca sia sulla West che sulla East Coast.

    Una chiusura del contratto poco tempo dopo il suo rinnovo e con un preavviso troppo breve non avrebbe consentito dal distributore di riorganizzare la rete di vendita con un prodotto sostitutivo, forzando la chiusura dei negozi che fino a quel momento avevano venduto le scarpe giapponesi.

    tiger

    Generalmente è consigliabile prevedere un periodo di preavviso per il recesso di  almeno 6 mesi, ma nei contratti di distribuzione internazionale va prestata attenzione, oltre agli investimenti effettuati dalle parti, anche alla quota di fatturato del distributore rappresentata dai prodotti del produttore.

    Nel caso in cui questa quota nel tempo sia divenuta molto alta sarà difficile per il distributore trovare un prodotto alternativo in pochi mesi: le parti, in tal caso, dovranno tenere in considerazione l’evoluzione del rapporto, la situazione di mercato e le prospettive di riposizionamento del distributore e concordare un preavviso adeguato, anche più lungo di quello originariamente previsto nel contratto.

    E’ anche importante verificare se esistono norme specifiche sulla durata del periodo di preavviso per il recesso nella legge applicabile al contratto (si veda ad esempio, un approfondimento sulla  distribuzione commerciale in Francia)  e cosa preveda, anche in mancanza di norme sul punto, la giurisprudenza in materia di recesso dai rapporti commerciali (in taluni casi il termine ritenuto congruo per un contratto di concessione di vendita di lunga durata può arrivare a 24 mesi).

    Come gestire lo stock di prodotti al termine del contratto di distribuzione

    Infine, è normale che, al momento della chiusura del contratto, il distributore sia ancora in possesso di importanti stock di prodotti: ciò può essere problematico, ad esempio perché il distributore può avviare iniziative commerciali per liquidare lo stock (vendite flash o vendite tramite canali web con forti sconti) che possono andare in contrasto con le politiche commerciali del produttore e dei nuovi distributori.

    Per evitare queste situazioni una clausola che si può prevedere nel contratto di distribuzione è quella relativa al  diritto del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, fissando già il prezzo di riacquisto (ad esempio pari al prezzo di vendita al distributore per i prodotti della stagione in corso, con uno sconto del 30% per i prodotti della stagione precedente e con uno sconto più alto per i prodotti venduti più di 24 mesi prima).

    La titolarità dei marchi in un contratto di distribuzione internazionale 

    Nel corso del rapporto di distribuzione Blue Ribbon aveva creato un nuovo tipo di suola per le scarpe da corsa e coniato i marchi Cortez e Boston  per i modelli di punta della collezione, che avevano riscosso un grande successo tra il pubblico, guadagnando una grande popolarità: al termine del contratto entrambe le parti rivendicarono la titolarità dei marchi.

    Ciò può accadere di frequente in rapporti di distribuzione internazionale: il distributore registra il marchio del produttore nel paese in cui opera, per evitare che lo faccia un concorrente e per tutelare il marchio nel caso di vendita di prodotti contraffatti; oppure il distributore, come nella vertenza di cui parliamo, collabora alla creazione di nuovi marchi destinati al suo mercato.

    Al termine del rapporto, in assenza di un patto chiaro tra le parti, può generarsi una vertenza come quella del caso Nike: chi è titolare, produttore o distributore?

    tiger

    Per evitare malintesi, il primo consiglio è di registrare il marchio in tutti i paesi in cui vengono distribuiti i prodotti, e non solo. Nel caso della Cina, ad esempio, è bene registrare il marchio comunque, per prevenire che terzi in mala fede si accaparrino il marchio (per un approfondimento, la Tutela del Marchio in Cina).

    È poi opportuno prevedere nel contratto di distribuzione una clausola che vieta al distributore di registrare il marchio (o marchi simili) nel paese in cui opera, con espressa previsione del diritto del produttore di chiederne il trasferimento qualora ciò accadesse.

    Una clausola di questo tipo avrebbe impedito l’insorgenza della vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger.

    I fatti che raccontiamo risalgono ai primi anni ‘70: oggi oltre a fare chiarezza sulla titolarità del marchio e sulle modalità di utilizzo da parte del distributore e della sua rete commerciale è bene che il contratto ne disciplini anche l’uso del marchio e dei segni distintivi del produttore sui canali di comunicazione, in particolare i social media.

    È consigliabile si preveda in modo chiaro che il produttore è il titolare dei profili social media, dei contenuti che vengono creati, e dei dati generati dell’attività di vendita, marketing e comunicazione nel paese in cui opera il distributore, che ha solo la licenza di utilizzarli, in conformità alle istruzioni del titolare.

    Inoltre, è bene che l’accordo stabilisca come verrà utilizzato il marchio e la condivisione delle politiche di comunicazione e promozione delle vendite sul mercato, per evitare iniziative che possono dare effetti negativi o controproducenti.

    La clausola può anche essere rafforzata con la previsione di penali contrattuali nel caso in cui, al termine dell’accordo, il distributore si rifiuti di trasferire il controllo dei canali digitali e dei dati generati nel corso dell’attività.

    La mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale

    Un altro spunto interessante offerto dalla vicenda Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger è legato alla gestione dei conflitti nei rapporti di distribuzione internazionale: situazioni come quella che abbiamo visto possono essere risolte con efficacia grazie all’utilizzo della mediazione. Si tratta di un tentativo di conciliazione del contenzioso, affidato ad un ente specializzato, con l’obiettivo di trovare un accordo bonario che consenta di evitare l’azione giudiziaria.

    La mediazione può essere prevista in contratto come primo step, prima dell’eventuale causa o arbitrato, oppure può essere iniziata volontariamente all’interno di una procedura giudiziaria o arbitrale già in corso.

    I vantaggi sono molteplici: il principale è la possibilità di trovare una soluzione commerciale che soddisfi gli interessi di entrambe le parti e, possibilmente, consenta la prosecuzione del rapporto, invece di limitare il confronto alle posizioni sulle quali le parti si sono arenate e che hanno portato al contenzioso.

    Un altro aspetto interessante della mediazione è superare i conflitti personali: nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, un elemento decisivo per l’escalation dei problemi tra le parti era stato il difficile rapporto personale tra il CEO di Blue Ribbon e l’Export manager del produttore giapponese, aggravato da forti differenze culturali.

    La mediazione prevede l’introduzione di una figura terza, in grado di dialogare con le parti e di guidarle nell’esplorazione di soluzioni di reciproco interesse, che può rivelarsi decisiva per superare i problemi di comunicazione o le ostilità personali.

    Clausola di risoluzione delle controversie in un contratto internazionale

    Il contenzioso tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger portò le parti ad iniziare due cause parallele, una negli USA (iniziata dal distributore) e una in Giappone (radicata dal produttore).

    Ciò si rese possibile perché il contratto non prevedeva in modo espresso la modalità di risoluzione delle eventuali controversie, generando così una situazione molto complicata, per di più su due fronti giudiziari in diversi paesi.

    Le clausole che stabiliscono quale legge si applica ad un contratto e quale sia la modalità di risoluzione delle vertenze vengono dette “midnight clauses”, perché spesso sono le ultime clausole del contratto, negoziate a notte fonda.

    Si tratta, in realtà, di clausole molto importanti che devono essere definite in modo consapevole, per evitare soluzioni inefficaci o controproducenti: rimando, per un approfondimento, a  questo articolo sulla clausola di scelta del foro in un contratto internazionale.


     

    FAQ sul Contratto di Distribuzione commerciale internazionale

    Che cosa significa “esclusiva territoriale” in un accordo di distribuzione?

    Significa che il produttore concede al distributore il diritto di vendere esclusivamente i prodotti in un territorio (ad esempio, un paese), offrendo una protezione commerciale in cambio degli investimenti necessari del distributore per sviluppare il mercato.

    Che cos’è una “Minimum Turnover Clause” o clausola di fatturato minimo?

    È una clausola tipica dei contratti di distribuzione in esclusiva che prevede un obiettivo minimo di vendite o fatturato che il distributore deve raggiungere (di solito su base annuale) per mantenere lo status di distributore esclusivo.

    Cosa succede se il distributore non raggiunge il target minimo?

    Di regola la clausola prevede il diritto del produttore di recedere (se a tempo indeterminato), di non rinnovare (se a tempo determinato) il contratto oppure di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

    Come si definiscono gli obiettivi di fatturato in un contratto di distribuzione pluriennale?

    In alternativa a meccanismi automatici di incremento percentuale, che non sono consigliabili, è essere utile prevedere una procedura per concordare i target anno per anno sulla base dei dati disponibili e dell’effettivo andamento delle vendite, con regole per gestire l’eventuale mancato accordo (ad esempio l’applicazione del target o del fatturato realizzato nell’anno precedente)

    Qual è un periodo di preavviso “congruo” per recedere da un contratto di distribuzione internazionale?

    Dipende dagli investimenti, dalla durata del rapporto e dall’importanza dei prodotti nel portafoglio del distributore. In generale si considera opportuno un preavviso di almeno 6 mesi, ma in alcuni contesti può essere necessario un periodo più lungo, valutando cosa prevede anche la legge applicabile e la giurisprudenza.

    Durante il preavviso si possono contattare altri fornitori o distributori senza violare l’esclusiva?

    Una buona prassi è disciplinarlo espressamente nel contratto: si può prevedere, ad esempio,  che nel periodo di preavviso, le parti possano prendere contatto con altri candidati senza che ciò sia considerato una violazione degli obblighi di esclusiva o non concorrenza, evitando malintesi e contenziosi.

    Come si gestisce lo stock di prodotti alla fine del contratto?

    Per evitare vendite dopo la cessazione del contratto, con modalità non allineate alla strategia commerciale del produttore e del nuovo distributore, il contratto può prevedere il diritto del produttore di riacquistare lo stock residuo, fissando criteri e prezzi (ad esempio in base alla stagionalità e all’anzianità dei prodotti).

    E’ utile una clausola di mediazione nei contratti di distribuzione internazionale?

    La mediazione può aiutare a trovare una soluzione commerciale, a superare problemi di comunicazione o conflitti personali e culturali e a proseguire il rapporto commerciale. In generale, la procedura di mediazione può essere attivata in tempi rapidi e costi molto inferiori rispetto a quelli di una causa o di un arbitrato.

    Perché è importante definire la clausola di legge applicabile e le modalità di risoluzione delle controversie?

    Si tratta di una clausola molto complessa, che presuppone la conoscenza dei sistemi legali dei paesi e dei costi e tempi di gestione dei contenziosi. Si tratta di una clausola che va negoziata caso per caso, al fine di garantire una gestione efficace dei contenziosi.

    From Reporting to Governance and Risk Allocation

    Environmental, Social and Governance (ESG) considerations are playing an increasingly influential role in how businesses operate, invest, and manage risk, especially within the European Union, where corporate sustainability and responsibility regulation have been on the agenda in recent years.

    With the adoption of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), many companies anticipated a significant shift in compliance. Since then, the EU has introduced simplification measures to streamline reporting and due diligence obligations, reduce the administrative burden, and improve proportionality, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), while maintaining the core sustainability objectives.

    While opinions may differ regarding the evolution of environmental, social, and governance (ESG) in EU regulation and the subsequent postponements of reporting obligations, regulatory developments appear to have, in practice, supported a shift in perspective. Sustainability is no longer viewed solely as a reporting requirement, but increasingly as a matter of governance, strategy, and risk allocation. This development is welcome, as the regulatory framework’s underlying objective is to advance the green transition, which in turn requires a change in how companies integrate sustainability into their decision-making and operations.

    This focus on sustainability influences businesses of all sizes, including SMEs. Even companies not directly subject to the CSRD or CSDDD anticipate that ESG requirements will be passed down through the supply chain. Many non-reporting SMEs are already embedding sustainability practices, and this trend is likely to continue. In other words, sustainability policies are already affecting companies well before any formal reporting obligations kick in.

    Environmental, Social, and Governance in Contract Architecture

    One of the key means of implementing environmental, social, and governance obligations and objectives in day-to-day business operations is through commercial contracts and the requirements and commitments embedded in them.

    Even where a company itself is not directly subject to extensive reporting or due diligence obligations, corporate sustainability and responsibility expectations flow through the market via contractual relationships. Larger undertakings within the scope of CSRD and, in due course, the CSDDD require contractual assurances, information rights, and cooperation from their business partners, including SMEs operating within their supply chains. As a result, corporate sustainability and responsibility become a question of contractual architecture. Companies must consider not only price mechanisms, liability caps and termination triggers, but also how environmental, social and governance risks and obligations are addressed and allocated between the parties through legally enforceable contractual terms.

    Translating Policies into Binding Obligations

    A typical starting point is the incorporation of a code of conduct or sustainability policies into commercial contracts, often by reference and through an express obligation on the contracting party to comply with them. From a legal standpoint, this raises important drafting questions. Many codes are drafted as high-level public statements. When such policies are converted into contractual commitments, their wording, scope, and hierarchy relative to the main agreement require careful consideration. The obligations must be sufficiently clear to define the parties’ expectations, coherent with other contractual provisions, and proportionate to the commercial relationship. The obligations must also be capable of practical implementation and effective monitoring in the context of the agreement.

    In practical terms, this may mean requiring the supplier to comply with specific labour standards, maintain documented environmental management procedures, report on emissions data, ensure traceability of key raw materials, or allow reasonable access for audits. Clearly defining what is expected, how compliance is demonstrated, and what consequences follow from non-compliance is essential for the clause to function effectively. Otherwise, clauses that appear comprehensive in theory and ambitious in scope may offer limited enforceability in practice, and their impact may remain marginal if compliance cannot be effectively monitored and verified. If policies are not properly translated into binding and operational obligations, the company risks a mismatch between what it promises publicly and what is actually required under its contracts. This may undermine consistency, weaken risk management, and expose the company to reputational and governance risks if its own stated principles cannot be enforced within its supply or distribution chain.

    As part of this process, companies must also consider the protection of trade secrets and confidential information. For example, broad audit or data-reporting obligations may raise concerns about sensitive business information. Contractual terms should balance transparency with the need to protect legitimately proprietary data. Clauses such as confidentiality agreements or carve-outs for trade secrets can be used to ensure that sharing ESG-related information does not compromise confidential business information or competitive advantages.

    Environmental, Social and Governance Clauses Across Different Contract Types

    Besides codes of conduct and sustainability policies, environmental, social and governance-related clauses increasingly take more tailored and transaction-specific forms. In shareholder agreements, sustainability objectives may be reflected in governance structures or even linked to financial outcomes, for example by aligning dividend policies or incentive mechanisms with agreed climate targets. In employment contracts, obligations may extend beyond general compliance and include participation in corporate sustainability training programmes or adherence to internal sustainability guidelines as part of performance expectations.

    In supply and manufacturing agreements, environmental, social and governance provisions may address traceability of raw materials, emissions reporting, waste management, energy efficiency standards or the right to replace a supplier if its environmental practices materially conflict with the contracting party’s sustainability commitments. Such contractual mechanisms increasingly affect SMEs operating as suppliers, as ESG expectations pass through the supply chain.

    Construction contracts often include detailed requirements regarding material selection, lifecycle impacts, carbon footprint calculations and recycling or waste reduction procedures. For example, in Finland, legislation imposes low-carbon and energy efficiency requirements for new buildings, and a party undertaking a construction project is subject to mandatory reporting obligations relating to construction and demolition waste. These statutory requirements are typically reflected and implemented in the relevant project and construction contracts.

    Across these different contract types, the practical significance is consistent. Environmental, social and governance considerations move from the level of general policy into legally enforceable obligations tailored to each specific legal relationship. Contracts function as a mechanism for allocating responsibility, managing compliance risk and aligning commercial incentives with sustainability objectives.

    Proportionate Monitoring and Audit Rights

    In the contractual implementation and monitoring of environmental, social and governance obligations, audit and information rights play a central role. They are closely linked to effective oversight and form an integral part of a coherent contractual framework. In practice, companies typically seek access to relevant data from their business partners and, where appropriate, establish inspection or audit rights to enable meaningful monitoring and verification, whether conducted directly by the company or, commonly, by an independent expert appointed for that purpose.

    However, such arrangements must remain balanced. Overly burdensome provisions may needlessly disrupt day-to-day operations and reduce the willingness to cooperate, particularly for SMEs with limited administrative capacity. By contrast, well-designed mechanisms that balance transparency with confidentiality and operational feasibility are more defensible and more likely to function effectively in practice.

    Contractual Remedies

    As a general principle, the consequences of a breach are determined by the terms agreed between the parties. In practice, the parties will typically first seek to resolve the matter through discussion and good faith negotiations, allowing the non-compliant party an opportunity to clarify the situation and implement corrective actions within a reasonable timeframe. If negotiations do not lead to a resolution, it may be appropriate to proceed to stronger measures, such as contractual penalties, indemnification obligations, price adjustments, temporary suspension rights or other agreed sanctions, applied in light of the nature and severity of the breach.

    The contract should clearly define what constitutes a breach, how it is assessed and what remedies are available in each scenario. Clear and proportionate step-by-step remedy structures enhance legal certainty, reduce the risk of disputes and ensure that material or repeated breaches may trigger more significant consequences, including termination where justified.

    Strategic and Voluntary Environmental, Social and Governance Commitments

    In the current EU landscape, implementing ESG considerations in commercial contracts is no longer simply a matter of reacting to directives. It is a broader exercise in risk management and corporate governance. Even as the implementation details of the directives may continue to evolve, market expectations, financing conditions and reputational considerations remain key drivers of sustainability integration.

    In addition, some companies choose to position themselves as frontrunners in sustainability for strategic and reputational reasons. They may therefore incorporate voluntary environmental, social and governance mechanisms and requirements into their contracts that go beyond, or are not directly derived from, binding directives. By doing so, they signal to investors, customers and other stakeholders that sustainability is treated as a core business priority rather than merely a compliance obligation.

    At the same time, it is important to recognise the practical limits of such commitments. Ambitious sustainability requirements may be more challenging for SMEs with limited financial and administrative resources. Meeting extensive reporting, certification or traceability standards can require investments in systems, personnel and external expertise. If contractual expectations are not calibrated to the size and capacity of the counterparty, they may limit the ability of SMEs to participate in certain supply chains. A balanced and proportionate approach helps ensure that sustainability objectives remain achievable and commercially workable across the contractual chain.

    Conclusion

    For legal practitioners, the central task is not to increase the number of environmental, social and governance clauses as such, but to ensure their quality, coherence and practical relevance. The objective is to design contractual mechanisms that are proportionate, enforceable and aligned with the company’s actual risk profile, industry context and sustainability priorities. Commercial contracts remain one of the most concrete tools for translating sustainability strategy into operational practice. Moreover, every contract lawyer should understand and apply key sustainability principles in their work, ensuring that ESG commitments become integral to legal advice and contract drafting.

    Quando la crisi energetica mette in crisi le filiere internazionali

    Lo Stretto di Hormuz è probabilmente il punto strategico più importante per il commercio mondiale di petrolio. Circa il 20% del petrolio e del gas globale, infatti, transita ogni giorno da questo stretto passaggio tra il Golfo di Oman e il Golfo Persico.

    A seguito della guerra scoppiata nell’area, l’effetto sui mercati energetici è stato quasi immediato: il prezzo del petrolio è salito rapidamente oltre i 100 USD/barile e non è chiaro dove potrà arrivare nei prossimi mesi. Con esso aumentano i costi di trasporto, produzione e approvvigionamento lungo l’intera catena industriale in molti settori.

    Per molte imprese che operano nel commercio internazionale questo fenomeno produce un problema molto concreto. Contratti conclusi mesi (o anni) prima – magari a prezzo fisso – devono essere eseguiti in un contesto economico completamente diverso.

    Un produttore che ha venduto merci con consegna tra sei o dodici mesi può trovarsi a produrre e spedire con costi energetici molto più alti, mentre il prezzo concordato con il cliente rimane invariato.

    È una situazione che si ripresenta ciclicamente, per diverse ragioni: dalla pandemia Covid‑19 alla successiva crisi delle materie prime, fino alle tensioni geopolitiche attuali.

    Quando l’aumento dei costi è così repentino e significativo, sorge inevitabilmente una domanda: il contratto deve essere eseguito comunque alle condizioni originarie oppure è possibile sospendere o rinegoziare l’accordo per adattarlo alle nuove circostanze?

    La risposta dipende da diversi fattori: innanzitutto da ciò che le parti hanno previsto (o non previsto) nel contratto, ma anche dalla legge applicabile al rapporto e dall’interpretazione che giudici o arbitri potranno dare delle norme in caso di controversia.

    Forza maggiore e Hardship: due concetti diversi

    Quando si verificano eventi straordinari – come una guerra, una crisi energetica o l’interruzione di una rotta commerciale – molti operatori invocano immediatamente la forza maggiore. Tuttavia, nella maggior parte dei casi queste situazioni rientrano piuttosto nella categoria della eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship).

    È quindi fondamentale distinguere tra queste due situazioni.

    Quando un evento rappresenta causa di Forza Maggiore

    La forza maggiore riguarda i casi in cui un evento straordinario e imprevedibile rende impossibile eseguire il contratto.

    Le caratteristiche della causa di esonero dalla responsabilità dipendono dalla legge applicabile al rapporto commerciale, ma generalmente richiedono:

    • imprevedibilità dell’evento;
    • estraneità alla sfera di controllo della parte colpita;
    • impossibilità di evitare o superare l’evento con ragionevoli sforzi.

    Esempi tipici sono:

    • ordini dell’autorità che impongono la chiusura della produzione
    • embargo o divieti di esportazione
    • blocchi logistici causati da guerra

    In queste situazioni la prestazione non è semplicemente più costosa: diventa oggettivamente impossibile. La conseguenza è che la parte che non può adempiere è generalmente esonerata da responsabilità per la durata dell’evento.

    Hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta)

    Diversa è la situazione in cui l’esecuzione del contratto rimane possibile ma diventa economicamente molto più onerosa.

    Il concetto di hardship si basa generalmente su quattro presupposti:

    1. evento sopravvenuto dopo la conclusione del contratto
    2. imprevedibilità e straordinarietà dell’evento
    3. alterazione sostanziale dell’equilibrio economico del contratto
    4. eccessiva onerosità della prestazione, ma non impossibilità

    Un forte aumento del prezzo del petrolio, del gas o di altre materie prime rientra spesso in questa categoria.

    Le merci possono essere prodotte e consegnate, ma farlo può comportare costi molto superiori rispetto a quelli previsti al momento della firma del contratto.

    L’effetto a cascata lungo la supply chain internazionale

    Nelle filiere industriali globali la stessa merce è spesso oggetto di una sequenza di contratti collegati.

    Il produttore vende a un trader, che vende a un’impresa di trasformazione, che rivende a un importatore in un altro paese, che a sua volta distribuisce il prodotto sul mercato finale.

    Quando si verifica un evento di hardship – ad esempio un forte aumento del prezzo dell’energia – l’effetto tende quindi a propagarsi lungo tutta la supply chain.

    Il primo soggetto colpito dall’aumento dei costi cercherà di trasferire l’incremento alla propria controparte contrattuale, che a sua volta si troverà nella stessa situazione nei confronti dell’anello successivo della catena.

    Il rischio è evidente: uno degli operatori nel mezzo della catena può subire un aumento dei costi a monte senza essere in grado di trasferirlo a valle.

    Questo è uno dei problemi più frequenti nelle supply chain internazionali.

    Cosa accade se manca una clausola sulla fluttuazione dei prezzi

    Nella pratica commerciale accade spesso che le parti operino sulla base di ordini e conferme d’ordine senza un vero contratto scritto, oppure che il contratto esista ma non contenga alcuna clausola sulla fluttuazione dei prezzi o sull’hardship.

    In questi casi, quando si verifica un forte aumento dei costi, occorre verificare quale legge si applica ai singoli contratti di vendita lungo la supply chain.

    Questo può generare situazioni molto diverse tra loro:

    • una legge può consentire la revisione del prezzo o la risoluzione del contratto
    • un’altra normativa può non prevedere rimedi equivalenti
    • un terzo contratto può contenere clausole contrattuali molto più restrittive

    Il risultato pratico è che un operatore nel mezzo della catena può subire un aumento dei prezzi dal proprio fornitore senza poterlo ribaltare sul cliente.

    Una normativa comune: la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale (CISG)

    Fortunatamente, molti contratti di vendita internazionale sono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).

    La convenzione è stata ratificata da 97 paesi, tra cui l’Italia e la maggior parte dei principali partner commerciali, come USA, Canada, Cina, Germania, Francia, Spagna, etc.

    La norma centrale è l’articolo 79, secondo il quale una parte non è responsabile per l’inadempimento se dimostra che esso è dovuto a un impedimento:

    • fuori dal suo controllo
    • imprevedibile al momento della conclusione del contratto
    • inevitabile o non superabile

    Tradizionalmente questa norma è stata applicata ai casi di forza maggiore.

    Negli ultimi anni si è discusso se possa essere applicata anche ai casi di hardship, ma la giurisprudenza internazionale tende ad essere molto prudente.

    La giurisprudenza internazionale sull’Hardship

    Le decisioni dei tribunali mostrano un orientamento piuttosto rigoroso.

    In alcuni casi anche aumenti molto significativi dei costi delle materie prime non sono stati considerati sufficienti per modificare o sospendere il contratto.

    Il ragionamento è semplice: chi opera professionalmente nel commercio internazionale deve mettere in conto una certa volatilità dei mercati.

    Solo quando l’aumento dei costi supera un livello eccezionale e imprevedibile tale da alterare radicalmente l’equilibrio del contratto si può parlare di hardship.

    Uno dei casi più citati è la decisione della Corte Suprema belga nel caso Scafom, che ha riconosciuto il diritto di rinegoziare il contratto a seguito di un aumento del 70% del prezzo dell’acciaio.

    Tuttavia si tratta di casi relativamente rari.

    Le clausole generiche che non servono.

    Molti contratti contengono clausole di hardship copiate da modelli standard (boilerplate).

    Il problema è che queste clausole spesso:

    • elencano gli effetti dell’hardship
    • ma non definiscono quando l’hardship si verifica realmente

    Il risultato è che, quando i prezzi aumentano, le parti possono avere opinioni molto diverse su cosa costituisca un aumento “eccezionale” e se l’evento in questione fosse “imprevedibile” o meno.

    La clausola, quindi, non risolve il problema, ma lo rimanda alla discussione tra le parti e, in caso di mancata intesa, ai giudici o agli arbitri.

    Quali parametri possono definire una situazione di Hardship

    Per rendere la clausola realmente operativa è utile prevedere parametri oggettivi.

    Tra i più utilizzati nei contratti internazionali:

    • aumento o diminuzione del prezzo di una materia prima oltre una certa soglia (±20% o ±30%)
    • incremento dei costi di trasporto o logistica entro certi limiti;
    • oscillazioni rilevanti del tasso di cambio oltre un range determinato;
    • introduzione di dazi o restrizioni commerciali

    Questi parametri, legati a range di tolleranza,  consentono alle parti di identificare rapidamente e senza discussioni l’evento di hardship.

    I rimedi in caso di Hardship

    Una clausola efficace dovrebbe prevedere anche come gestire la situazione.

    Le soluzioni più utilizzate sono:

    • rinegoziazione in buona fede del contratto
    • revisione automatica del prezzo
    • nomina di un terzo esperto indipendente per determinare il nuovo prezzo
    • sospensione temporanea del contratto
    • diritto di recesso se non si raggiunge un accordo

    Questi strumenti permettono alle parti di gestire la crisi senza arrivare al contenzioso.

    Audit sui contratti in corso: cosa fare adesso

    A questo punto la domanda pratica diventa: come gestire il problema nei rapporti commerciali esistenti?

    Il primo passo è effettuare un audit dei contratti in essere con fornitori e clienti.

    1. Introdurre contratti completi nei nuovi rapporti

    Se i rapporti sono regolati solo da ordini e conferme d’ordine, è opportuno cogliere l’occasione per predisporre contratti di vendita internazionale completi, che includano:

    • clausola di hardship
    • disciplina delle garanzie
    • rimedi per inadempimento
    • limitazioni di responsabilità

    2. Aggiornare i contratti esistenti

    Se il rapporto è già regolato da un contratto, occorre verificare se esiste una clausola di hardship.

    In caso contrario può essere utile proporre alla controparte:

    • un nuovo contratto, oppure
    • un addendum contrattuale dedicato alla gestione della fluttuazione dei prezzi.

    Questo consente di prevenire conflitti futuri e dotare entrambe le parti di strumenti chiari per gestire eventuali shock dei prezzi lungo la supply chain.

    Conclusione

    Le crisi delle materie prime e dell’energia dimostrano quanto i contratti internazionali siano esposti a cambiamenti improvvisi delle condizioni economiche. Quando il contratto non disciplina in modo chiaro la gestione dell’hardship, il rischio non scompare: semplicemente si sposta lungo la supply chain fino a fermarsi sull’anello più debole della catena.

    Per questo motivo le imprese che operano all’interno di catena di fornitura internazionali dovrebbero considerare la clausola di hardship come uno strumento strategico di gestione del rischio contrattuale. Un contratto ben costruito non elimina la volatilità dei mercati, ma consente alle parti di affrontarla con regole chiare, riducendo l’incertezza e prevenendo contenziosi.

    Summary: The challenge with preventive legal work is that it’s difficult to justify in the corporate budget—especially in organizations lacking a strong culture of risk prevention and mitigation. This article offers a practical solution: applying a “value-at-risk” approach helps leadership understand why every euro spent on preventive legal assessment can prevent multiple euros in litigation costs, sanctions, business disruption, and avoidable losses. A simple Return on Legal (ROL) metric makes that value tangible by calculating avoided costs from past disputes and modeling the financial effects of potential future lawsuits.

    Why Legal Risk Management Needs a Financial Metric

    Most companies already invest in preparedness—just not consistently in legal. They run security drills, insure assets, addres civil and product liability, test business continuity plans, and model financial risk. However, legal risk is often overlooked and, when considered, remains in the “qualitative” bucket: high/medium/low, red/amber/green, or a list of concerns in a memo.

    That becomes a problem when decisions are made. Budgets are approved in numbers, not adjectives. If companies want legal preparedness to be funded like business preparedness, they need a framework that decision-makers are already familiar with. That’s where applying a value-at-risk approach helps.

    Legal Risk as Value-at-Risk

    Value-at-Risk in finance asks a simple question: how severe could the downside be, and how often might it happen? Legal risk can be approached in a similar way by considering two factors: the likelihood of an event (such as a claim, dispute, investigation, enforcement action, fine, lawsuit, or class action) and the impact if it occurs. Things can get very complicated, but for the sake of this article, a very simplified way to express it for a single- well defined, loss event might be:

    “Total impact” is often underestimated when assessing legal risk. Direct legal costs are just one part of the picture. A dispute can consume leadership time, divert key teams from revenue-generating work, slow down delivery or product launches, damage supplier relationships, and cause customer hesitation. In other words, legal risk is often an operational risk with legal triggers.

    Therefore, we should consider that legal risk rarely appears as a “fixed impact if it happens,” and the expected risk value often accumulates through the correlation of different factors. For example, one investigation can trigger follow-on lawsuits, a license can be revoked, a class-action can start, or enforcement can occur across multiple jurisdictions. If we want to account for this scenario (“how severe could the downside be and how frequently”), then the framework should involve a loss distribution over a period, which might look like this.

    Expected legal loss (per period) = expected frequency x expected severity

    This isn’t about finding the perfect formula. It’s about making legal exposure comparable to other risk areas where investment decisions are routinely supported with quantified downside.

    Introducing Return on Legal (ROL)

    Preventive legal work often goes unnoticed when it succeeds. When a contract dispute is avoided or a claim is settled early, there is no dramatic event—only the absence of damage. This is exactly why preventive advisory is often seen as a cost during budgeting: it appears more like an expense than an investment. A Return on Legal (ROL) metric addresses that gap by translating prevention into business results. In practical terms, ROL shows how much cost and disruption you save for every euro/dollar invested in legal risk assessment and prevention.

    A definition could be expressed as follows:

    ROL - Legalmondo

    When considering avoided losses, one should factor in a projection over a period of time (e.g., 3 years), the probability of a claim (e.g., 10%), and a baseline frequency of disputes. From there, it’s easy to get lost in complex calculations that take many variables into account; my point is not to achieve perfect precision but to make a credible, quantifiable estimate that supports better decisions in legal risk assessment and budgeting.

    Measuring ROL: Retrospective vs. Forward-Looking

    A convincing ROL approach combines what companies already know from experience with what can reasonably be modeled going forward.

    First, there is the backward-looking perspective: assessing costs based on past litigation and disputes. Most companies have at least a few cases that can serve as reference points. The task is to identify where earlier legal intervention could have minimized the likelihood of escalation or the severity once a matter arose. This could be something as simple as improved clauses that prevent a dispute from escalating, earlier involvement of external counsel leading to quicker settlements on better terms, or custom dispute resolution clauses that reduce discovery burdens and strengthen the negotiating position.

    To estimate backward-looking ROL without overclaiming, we can set a baseline for “what happened” or what usually occurs when that type of risk materializes without intervention. Then, compare that baseline with the results achievable when preventive measures are in place. There’s no need to pretend we can calculate the exact euro value to the last cent. What we require is a defensible range, based on actual costs (fees, settlement amounts, internal time) and business impacts that can be reasonably estimated (delayed launches, downtime, diverted capacity).

    Second, there is the forward-looking perspective: forecasting the financial impact of potential future lawsuits. This is where the value-at-risk approach proves powerful. Decision makers identify the most relevant exposure types for their business and develop scenarios for each—typically best case, base case, and worst case—then assign probability ranges. The simulation becomes more meaningful when they consider how specific preventive measures influence the model. Some actions decrease probability (for example, compliance controls and training). Others lessen impact (such as better contracts, liability limitation clauses, response protocols).

    Many do both. In the end, leadership gets a quantified story: this prevention program lowers expected annual legal losses and reduces exposure to litigation-related damages. This mirrors the decision-making approach used in other preparedness and risk-management programs.

    Let’s make an example of how ROL works

    Imagine a business line where disputes often come from contract ambiguity and inconsistent negotiation practices. In the past, the company occasionally faced lawsuits or arbitration, but more frequently it dealt with costly “pre-litigation” escalations that still took months and used up a lot of internal resources.

    A preventive program—featuring updated templates, negotiation playbooks, and targeted training—incurs a clear cost. From a value-at-risk perspective, you compare that expense to the expected loss without the program over a certain period: not only external fees and settlements but also the estimated operational impact of ongoing disputes. If the program decreases how often disputes escalate and accelerates resolution times, the avoided losses can quickly outweigh the preventive costs. That difference reflects what ROL captures in a way that leadership can act on.

    ROL Implementation: Keep It Lean and Actionable

    ROL does not require a perfect dataset on day one. What it needs is consistent categorization, conservative assumptions, and a commitment to improve the model over time. A practical starting point is to gather three streams of information: historical disputes and their total costs; recurring risk hotspots (such as contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, client disputes); and operational impact estimates that the business already uses in other contexts (like cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

    A practical starting point is to pull together three streams of information:

    • historical disputes and their total cost;
    • recurring risk hotspots (contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, clients disputes); and
    • operational impact estimates that the business already uses in other contexts (cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

    Where data is uncertain, ranges can be helpful. Managers can assign confidence levels and keep the model honest by using conservative estimates. Over time, the ROL model becomes more accurate as the company consistently tracks legal events and as prevention initiatives develop. The most important mindset shift is to treat legal as you would other risk functions: as a measurable way to minimize downside, not just a reactive cost center.

    Turning ROL Into a Decision Tool

    Once legal risk exposure can be expressed in value-at-risk terms, companies can prioritize legal work using the same logic as other investments: risk reduction per euro spent. This shifts the conversation from “Should we spend on prevention?” to “Where do we get the biggest reduction in expected loss and tail risk?” ROL also improves alignment with business teams. Instead of speaking in purely legal categories, it is possible to connect legal work to operational outcomes—fewer delays, fewer escalations, faster resolution, reduced management distraction, greater predictability in commercial relationships. Over time, this fosters a healthier operating rhythm: legal risk reviews transition from being ad hoc to becoming a routine part of preparedness, similar to finance risk reviews or security protocols assessments.

    Conclusion

    Applying a value-at-risk perspective to preparedness reveals legal risk in the language corporate leadership already uses to allocate resources. A Return on Legal (ROL) metric then makes preventive legal advice concrete by turning avoided costs and operational losses into measurable value. By combining evidence from past disputes with future-focused simulations of potential lawsuits, companies can build a credible, data-driven argument that every euro invested in legal risk assessment can prevent multiple euros in losses—and that prevention is not just a “nice to have,” but a vital part of operational resilience.

    Come si affronta la negoziazione di un accordo commerciale con la Cina?

    Sulla base della mia esperienza, esaminiamo le questioni da affrontare e le principali domande da porre, prendendo come esempio pratico la negoziazione di un accordo di distribuzione commerciale.

    Cominciamo con la prima questione che è importante chiarire.

    Bel biglietto da visita – Ma chi è questo tizio?

    Biglietti da visita, siti web, brochure stampate o digitali, presentazioni e qualsiasi altro materiale condiviso in inglese non hanno valore ufficiale in Cina.

    La ragione sociale della controparte e il nome e cognome delle persone che la rappresentano o che agiscono per suo conto, scritti in inglese, sono solo nomi di fantasia, creati per rendere più agevoli le relazioni con controparti straniere.

    Per avere la certezza dei dati societari e dell’identità delle persone, è necessario richiedere le informazioni in cinese, con particolare riferimento alla business license della società (equivalente all’estratto della Companies House o della Camera di Commercio), da cui si possono desumere la denominazione, l’oggetto sociale, il capitale sociale registrato e versato, i soci e il rappresentante legale.

    I dati possono essere verificati accedendo al portale della State Administration of Industry and Commerce (SAIC) della provincia in cui ha sede la parte cinese.

    Questa prima verifica è fondamentale per non perdere tempo o addirittura incorrere in truffe (qui un articolo di approfondimento).

    Se non registrate il vostro marchio, lo farà qualcun altro

    Prima il marchio, poi gli affari. In Cina vige il sistema del first-to-file, che significa che il primo che registra un marchio – non necessariamente il titolare del marchio originale registrato all’estero – ne acquisisce la proprietà. Questo pone un grave rischio: se non avete registrato il vostro marchio in Cina, qualcun altro potrebbe farlo prima di voi, impedendovi di utlizzarlo e spesso chiedendo un lauto compenso per cederlo. Anche personaggi di spicco come Elon Musk e Michael Jordan sono stati coinvolti in costose e lunghe controversie con soggetti che avevano registrato per primi il loro marchio in Cina. Se ciò accade, ottenere la restituzione del marchio è molto complicato, se non impossibile.

    Per evitare di trovarsi in questa situazione, il consiglio è di registrare i vostri marchi per tempo, anche prima di entrare nel mercato cinese. Depositate direttamente presso l’Ufficio marchi cinese (CTMO) e non limitatevi alla versione in inglese, ma prendete in considerazione la possibilità di registrare anche una versione in caratteri cinesi.

    Una volta coperta questa base, nel contratto è importante prevedere che il vostro partner cinese non è autorizzato a depositare la registrazione di alcuno dei vostri marchi in Cina, in caratteri latini o cinesi, e che utilizzerà i marchi e i diritti di proprietà intellettuale in stretta conformità al contratto e alle vostre istruzioni.

    Per un approfondimento su come proteggere efficacemente i vostri diritti di proprietà intellettuale in Cina, consultate questo articolo dettagliato sul blog di Legalmondo.

    Il contratto può attendere

    Quando si negozia con un partner cinese, spesso si commette l’errore di iniziare il confronto con lo scambio di bozze di contratto. Concentratevi invece sulla sostanza, ovvero sui termini commerciali e tecnici dell’affare: a tal fine può essere utile predisporre una checklist dei punti chiave da discutere (come ad esempio prodotti, prezzi, termini di consegna, standard tecnici, assistenza post-vendita, esclusività, durata, termini di pagamento, ecc.

    Prendete appunti dettagliati e verbalizzate le discussioni e una volta raggiunto un accordo sostanziale sui termini principali, questo documento può essere consegnato al vostro avvocato, che tradurrà l’intesa commerciale in un l contrattuale chiaro e coerente. Questo approccio consente di risparmiare molto tempo, in quanto evita inutili tira e molla sul contenuto legale prima che l’accordo sui punti principali sia stato raggiunto.

    Il vostro NDA vi tutela in Cina?

    Un accordo di riservatezza o non divulgazione (Non Disclosure Agreement – NDA) ben redatto è essenziale quando le parti intendono scambiarsi informazioni riservate, come ad esempio know-how tecnologico, strategie commerciali, dati sui fornitori o elenchi di clienti. Soprattutto nelle prime fasi della negoziazione o della collaborazione, prima della firma del contratto principale, un NDA è una protezione fondamentale.

    Tuttavia, come per tutti i contratti in Cina, un modello generico di NDA, redatto sulla base di uno standard internazionale, è generalmente di utilità limitata. Per essere veramente efficace, anche l’NDA – come gli altri contratti – deve essere adattato alle specificità del mercato cinese. In particolare, è necessario assicurarsi che l’accordo sia applicabile in Cina, prevedendo un meccanismo di risoluzione delle controversie appropriato (si veda di seguito il motivo per cui dovreste prendere in considerazione l’applicazione della legge cinese e le controversie in Cina) e preveda penali in caso in caso di violazione delle obbligazioni di riservatezza.

    Sebbene un buon NDA sia importante, spesso può non essere sufficiente, specie nei rapporti con fornitori o partner in accordi di trasferimento di tecnologia. In questi casi è preferibile negoziare un NNN – acronimo di Non-Disclosure, Non-Use e Non-Circumvention Agreement. A differenza degli accordi NDA standard, un accordo NNN si focalizza non solo sulla non divulgazione delle informazioni riservate, ma anche sul divieto al partner cinese di utilizzarle a proprio vantaggio o di lavorare direttamente con fornitori, clienti o partner del titolare delle informazioni. Scenario che, in Cina, è un rischio molto concreto.

    Questo accordo rappresenta una garanzia imprescindibile quando si ha a che fare con produttori, fornitori, o intermediari cinesi, che altrimenti potrebbero essere tentati di replicare i prodotti o di contattare i clienti direttamente o tramite terzi.

    Joint Venture? Piano con l’entusiasmo

    La Joint Venture è spesso la prima proposta che arriva sul tavolo quando si negozia con un potenziale partner cinese. Sembra allettante: condividere rischi e investimenti, accedere al mercato locale con un alleato, sfruttare le sue conoscenze e la sua rete di contatti. Ma la realtà, molto spesso, è ben diversa da quello che appare.

    Una Joint Venture è una struttura societaria complessa, costosa e rigida, che richiede investimenti di soldi, tempo e risorse umane significativi e la capacità di gestire in modo continuo interessi spesso divergenti tra i soci. La stragrande maggioranza delle JV sino-italiane è andata male, o andrà male. O malissimo. In primis, perché la JV è solitamente gestita dal socio cinese ed esercitare un effettivo controllo sull’operato della società è un’impresa molto impegnativa.

    Prima di prendere questa strada, è fondamentale porsi alcune domande: la Joint Venture è davvero indispensabile per sviluppare il business in Cina? (Spoiler: in genere, no). Esistono alternative meno vincolanti e rischiose, come un accordo di distribuzione o un contratto di licenza? (Sì, quasi sempre). E soprattutto: quanto conosciamo davvero il nostro potenziale socio?

    La Joint Venture può essere presa in considerazione solo se strettamente necessaria allo sviluppo del progetto e solo dopo aver verificato con attenzione la solidità commerciale dell’iniziativa e l’affidabilità del partner cinese, e di essere certi di riuscire a mantenere un controllo efficace sull’operato della JV.

    Meglio iniziare con forme di collaborazione più semplici e flessibili, per testare il mercato e il rapporto con la controparte, prima di legarsi a una struttura così impegnativa. Altrimenti, il miraggio della Joint Venture rischia di trasformarsi in un incubo che può costare molto caro.

    Memorandum of Understanding: A cosa serve?

    Un memorandum d’intesa (MoU) è uno strumento utile nella fase iniziale di un negoziato di una

    relazione commerciale. La sua funzione è quella di una sorta di road map per le trattative future, in cui le parti delineano gli obiettivi e i patti principali degli accordi che si vogliono negoziare. Se usato correttamente, un MoU può facilitare notevolmente le trattative, garantendo che entrambe le parti si impegnino a negoziare in buona fede e condividano dall’inizio i punti chiave del futuro accordo come il prezzo, il territorio, l’esclusiva, gli obiettivi di fatturato, il budget, etc.

    Tuttavia, un MoU deve essere utilizzato per quello che è: un documento preparatorio per futuri negoziati, non un contratto vincolante. Bisogna fare attenzione ad evitare di scrivere un testo che contenta già patti definitivi. Il testo deve specificare chiaramente che le parti rimangono libere di concludere o meno gli accordi finali e quali clausole non sono vincolanti – come gli obiettivi o o le tempistiche – e quali disposizioni sono invece vincolanti, tipicamente l’obbligo di riservatezza, l’esclusività durante le negoziazioni (se concordata), la legge applicabile e la modalità di risoluzione delle controversie. Un memorandum d’intesa mal redatto, che includa termini troppo precisi e dettagliati, può essere interpretato come un accordo definitivo, creando incertezza sul reale status della trattativa e degli accordi. In conclusione, i MoU sono strumenti utili, ma solo se usati correttamente. Se volete saperne di più, rimando a questo articolo.

    Pessime bozze, pessimi risultati

    Le tipiche bozze di contratto proposte dalle controparti cinesi sono copiate-incollate da modelli riciclati, generalmente incompleti, superficiali, mal organizzati e scritti in un pessimo inglese, che per di più non sempre corrisponde alla versione cinese del contratto.

    Correggere e integrare queste bozze è assai complicato e richiede molto più tempo che partire da un buon modello, portando a risultati comunque non perfetti. Meglio prendere l’iniziativa e proporre un testo costruito in modo professionale e coerente e chiedere alla controparte di proporre eventuali modifiche e integrazioni a questa bozza.

    Il vostro modello di contratto occidentale non funzionerà qui

    Anche se un contratto in lingua inglese nella maggior parte dei casi, è perfettamente valido in Cina, ci sono molte ragioni per cui è sconsigliabile utilizzare nel mercato cinese modelli di contratto costruiti per altri Paesi.

    Il primo è il fatto che gli accordi di matrice anglosassone, come ad esempio quelli degli Stati Uniti, fanno riferimento a un sistema di common law (basato su decisioni giudiziarie e precedenti giurisprudenziali) molto diverso da quello dei Paesi di civil law (come Cina e Italia), che deriva dalla tradizione giuridica romana, basata su un insieme codificato di leggi scritte. Ne consegue che l’impianto di un contratto sul modello anglosassone è diverso, molto più dettagliato e strutturato rispetto a quello di un tipico contratto basato su un sistema di civil law.

    Inoltre, il contratto presuppone l’applicazione della legge del paese in cui era stato originariamente creato; dunque, se il contesto di regole applicabili all’accordo è diverso (es. legge italiana o cinese) si creano possibili problematiche di interpretazione e applicazione pratica. In generale, è bene che il contratto sia costruito su un modello conforme alla legge che si applicherà al rapporto.

    Poiché le trattative contrattuali in Cina sono generalmente lunghe e complesse, lavorare su testi ridondanti e complicati, che riflettono sistemi giuridici diversi, non aiuta e anzi complica molto le cose.

    Il fattore campo non vi aiuterà in Cina. Anzi, il contrario

    Questo è un tipico punto di disaccordo nella negoziazione di un contratto internazionale: entrambe le parti vogliono che si applichi la legge del proprio Paese e che eventuali controversie siano giudicate dai tribunali nazionali.

    Nel nostro caso, insistere sull’applicazione della legge italiana e del tribunale italiano non è una buona idea: va considerato, infatti, che un accordo di distribuzione si svolge, per la stragrande maggioranza, nel Paese in cui opera il distributore e dove vengono venduti i prodotti (nel nostro caso, nella Cina continentale).

    In caso di controversie, l’interesse delle parti (in particolare del produttore) è quello di ottenere una decisione rapida da parte dell’organo giudicante, soprattutto se sono in corso situazioni che richiedono una tutela immediata (come la condotta sleale o la contraffazione di marchi e brevetti da parte del distributore).

    Nulla di tutto ciò è possibile se ci si rivolge a un giudice italiano (con tempi lunghi di contenzioso e la necessità poi di un processo complesso e costoso per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in Cina); al contrario, un arbitrato in Cina, applicando la legge cinese, permette di arrivare a una decisione in tempi rapidi (in media 6-9 mesi) e, se necessario, anche di ottenere misure urgenti per fermare eventuali comportamenti sleali.

    Se ci atteniamo all’esempio di un contratto di distribuzione, è consigliabile prevedere come modalità di risoluzione delle controversie un arbitrato con sede in Cina (ad esempio, presso la CIETAC) o a Hong Kong o Singapore (Paesi terzi, dove però i costi della procedura aumentano notevolmente).

    Per un approfondimento, rimando a questo articolo.

    La legge cinese non è un tabù

    L’avvocato che vi assiste dovrebbe saperlo. Non si tratta quindi di un salto nel buio e non bisogna temere sorprese. Inoltre, va ricordato che un accordo si basa principalmente sui patti che le parti hanno scritto nel contratto: se è stato ben redatto, le regole da applicare sono chiare.

    Se consideriamo gli accordi di distribuzione, teniamo presente che si tratta di un contratto quadro, all’interno del quale vengono stipulati una serie di contratti di vendita di prodotti. Se entrambi i Paesi sono parti contraenti della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), le regole uniformi, chiare ed equilibrate della convenzione si applicano automaticamente, basta non escluderla dal contratto.

    Un contratto, due lingue

    Come visto in precedenza, il contratto è valido anche solo in inglese; tuttavia, è senz’altro consigliabile redigere una versione in cinese con testo a fronte. Questo per diversi motivi: in primo luogo, evita che la parte cinese debba provvedere a una traduzione del testo durante le trattative per uso interno (i senior manager spesso non parlano inglese), rallentando così le varie fasi della negoziazione.

    Inoltre, per garantire che la parte cinese comprenda appieno il contenuto dell’accordo e per evitare malintesi (reali o strumentali) sull’interpretazione di alcune clausole.

    Infine, occorre tenere presente che se il contratto dovesse essere utilizzato davanti a un tribunale o a un’autorità amministrativa in Cina, l’unica lingua ammessa sarebbe il cinese; per questo motivo, è meglio avere già un testo concordato e firmato dalle parti anche in cinese, piuttosto che dover preparare una traduzione in un secondo momento.

    Firma. E timbro

    Il contratto deve recare il timbro ufficiale della società cinese? Sì, e questo punto è fondamentale. In Cina, il “chop” ufficiale di una società (il timbro a inchiostro rosso) equivale a una firma ed è la prova che la persona che firma il contratto ha l’autorità di rappresentare la società. La sola firma, anche quella di una persona con un titolo importante, può non essere sufficiente se non è accompagnata dal timbro ufficiale. Senza di esso, il contratto potrebbe essere contestato o addirittura considerato nullo. Prima di firmare, verificate sempre che il timbro utilizzato corrisponda a quello registrato nella business license e assicuratevi che il timbro sia applicato su ogni pagina o almeno sulla pagina della firma, in linea con la prassi locale.

    Non lasciate il contratto nel cassetto

    Le cose cambiano velocemente, soprattutto in Cina. Vengono aggiunti nuovi prodotti, le condizioni di mercato evolvono, le persone lasciano l’azienda, nuovi concorrenti si affacciano all’orizzonte e così via. Le aziende si adattano costantemente alle nuove condizioni e lo stesso deve fare il contratto.

    Qualsiasi modifica del rapporto deve essere formalizzata correttamente. Per evitare incomprensioni e controversie, è consigliabile inserire nel contratto una clausola di integrazione, specificando che eventuali modifiche o aggiunte saranno valide solo se concordate per iscritto, firmate dai rappresentanti autorizzati delle parti e allegate come addendum all’accordo originale.

    Non è sufficiente, però, inserire questa clausola: bisogna comportarsi di conseguenza e se le cose cambiano, registrare i nuovi accordi secondo quanto previsto nel contratto. Accordi presi a voce, tramite messaggi Wechat e scambi di e-mail possono essere difficili da ricostruire, magari a distanza di anni.

    Cross-border merger and acquisition (M&A) transactions are carefully structured. Lawyers negotiate risk allocation, manage regulatory exposure, and draft documents designed to withstand scrutiny across multiple jurisdictions. On paper, many of these transactions are sound.

    And yet a surprising number of deals struggle to deliver their expected value.

    When that happens, the problem isn’t in the paperwork. It’s in the people: Do they believe in the deal?

    Belief starts with communication. If people don’t understand the deal, the documents won’t save it.

    What Lawyers See vs. What Everyone Else Feels

    For lawyers, a transaction is all about managing risk. Disclosure is deliberate. Regulatory exposure is controlled. Words matter, and for good reason.

    For everyone else, it feels different.

    Employees hear their company has been sold to a foreign buyer and start filling in the blanks. Customers wonder if priorities will change. Regulators look for patterns. Journalists hunt for a local angle.

    These audiences are not reading the transaction documents. They are responding to fragments of information, hallway chatter, and media coverage.

    The gap between legal precision and human interpretation is where many cross-border deals begin to drift.

    Silence Is Not Neutral

    Between announcement and closing, caution often turns into radio silence.

    There are understandable reasons for this. Multiple disclosure regimes apply. Competition laws constrain what can be shared. Employment rules vary by jurisdiction. No one wants to say the wrong thing in the wrong place.

    The problem? Silence rarely creates stability.

    In the absence of credible information, people make up their own stories. These spread quickly inside the company and beyond. Once those narratives take hold, they’re hard to unwind, even when the official version finally comes out.

    By the time integration teams are ready to engage, behaviour has already shifted. Trust has thinned. Momentum has slowed. Positions have hardened, and assumptions feel like facts.

    One Deal, Many Interpretations

    Cross-border transactions remove the safety net of shared assumptions.

    What sounds confident in one country can come across as arrogant in another. An announcement that seems careful and responsible in one market may look evasive somewhere else. Expectations around consultation, transparency and leadership vary more than many deal teams expect.

    That is why a single global message often falls flat.

    The commercial logic needs to be consistent, but trust is built locally. That means understanding who people listen to in each market and what they are actually worried about.

    When uncertainty sets in, people protect their turf. Roles get guarded. Silos harden. Decisions slow as teams focus on keeping influence instead of building something new.

    When communication misses this, the impact is rarely dramatic at first. It shows up slowly, through disengagement, resistance and delay.

    Employees Decide Earlier Than You Think

    For employees, M&A feels personal long before it feels strategic.

    They want to know how decisions will be made, whether local expertise still matters, and what the deal means for their job and future. They don’t expect certainty, but they do expect straight answers.

    Vague reassurances can create more anxiety than simply acknowledging what is not yet known.

    Managers sit at the centre of this dynamic. They are more trusted than corporate communications but often lack the tools to explain what the deal means in practice. When they lack clarity, uncertainty spreads quickly and becomes entrenched.

    Change is rarely the problem. Employees’ fear of losing their role, influence, identity, or stability drives disengagement.

    External Attention Changes the Equation

    Cross-border deals attract public and political scrutiny that domestic transactions often do not.

    Foreign ownership, jobs, and national interest are not abstract concerns. They shape how regulators act and how quickly questions escalate. Media expectations differ widely. In some places, restraint signals seriousness. In others, it looks suspicious.

    Internal uncertainty has a way of becoming visible externally. Customers and partners often sense it before leadership does.

    Why This Matters for Deal Counsel

    For lawyers advising on cross-border M&A, communication is not a branding exercise. It is part of deal execution.

    Poorly sequenced communication can complicate regulatory engagement. Inconsistent messaging can undermine management credibility. Prolonged silence can make integration harder than it needs to be.

    Handled well, communication supports the legal strategy rather than undercutting it. It helps ensure that what can be said, and what cannot, aligns with how people actually receive and interpret information in different markets. It reduces friction instead of creating it.

    The most effective deal teams treat communication as core infrastructure. They build it in early, tailor it to each market, and know that trust comes from what’s said, what’s acknowledged, and who delivers the message.

    A simple test applies: If the people affected by the deal can’t explain, in their own words, why it makes sense, the communication hasn’t worked.

    Cross-border M&A rarely fails because advisers lack skill. It fails because the human side gets addressed too late.

    For lawyers navigating these deals, spotting communication risk early can mean the difference between a deal that just closes, and one that truly succeeds.

    Christophe Hery

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    • Agenzia
    • Antitrust
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      Il Contratto di distribuzione commerciale internazionale | Clausole chiave e Insegnamenti dal caso Nike

      30 Marzo 2026

      • Italia
      • Contratti
      • Distribuzione
      • Marchi e brevetti
      • Proprietà industriale e intellettuale

      A European manufacturer supplies a critical component to a New York-based distributor. Shortly after delivery, questions emerge about whether the product complies with U.S. safety requirements. The distributor pauses shipments while the issue is reviewed.

      Customers want to know when orders will resume. Sales teams are fielding questions. A trade publication calls for comment. Regulators want information.

      The distributor tells customers that shipments have been paused while the issue is investigated. The manufacturer believes that explanation is incomplete and may leave customers with the impression that the product is unsafe or that the manufacturer caused the problem.

      The contract is detailed. It says what happens if a party defaults, who can terminate and where a dispute will be heard. It also deals with confidentiality and public disclosure. What it does not say is how the parties should communicate when the problem becomes public and both need to respond.

      The legal position may still be unclear. The facts may still be coming together. But someone has to answer the customer asking why a shipment has not arrived or the journalist seeking comment.

      And what one party says can quickly become the other party’s problem.

      Publicity clauses only take you so far

      Most international agreements already deal with confidentiality and public announcements. Some commercial contracts may restrict the use of a counterparty’s name or the disclosure of information about the relationship.

      Those provisions usually focus on consent and disclosure. They are less useful when both parties need to respond to the same event at the same time.

      The communication that causes trouble may not be a press release at all. It could be a customer email saying, “Our supplier has failed to deliver.” It could be a technology company telling users that an outage originated in its client’s systems.

      The sender may see the wording as factual. The other side may see blame being shifted.

      By the time lawyers are debating whether the statement breached the agreement, customers may already have formed their own conclusions.

      Cross-border relationships make coordination harder

      Time zones are the obvious example.

      Suppose the problem comes to light in New York after the European working day has ended. Customers want an answer. Reporters are calling. The people who would normally approve a statement are in Paris, Frankfurt or Milan and cannot be reached.

      A requirement for prior consent to every external statement may look sensible on paper. In practice, it may be impossible to follow.

      Some of these practical issues can be settled in advance. The contract can identify the types of events that require consultation, the right contacts on each side and expected response times. It can also say what happens if one side cannot be reached, including whether the other may issue a holding statement.

      The clause can be short. Consultation, advance notice where practicable and enough information-sharing to keep communications accurate may be all that is needed.

      The contract does not need to become a crisis plan. It just needs to give the parties a process they can use when the problem is already unfolding.

      One party may also have to speak before the other is ready. A public company may face a disclosure deadline even while its commercial partner is still investigating the facts.

      In the United States, for example, a public company generally has four business days after determining that a cybersecurity incident is material to file the required disclosure on Form 8-K. In that situation, consultation and advance notice where possible usually make more sense than giving either party an absolute veto.

      When the stories start to diverge

      The bigger challenge is when the two sides no longer agree on what happened.

      One party may think the other is giving customers an inaccurate account and want to correct it. It may want to contact shared customers directly. The other party may see that as an escalation.

      The same issue can continue after termination. Each party may want to reassure customers and employees and explain why the relationship ended. Their accounts may not match.

      If the parties want consultation requirements or restrictions on naming one another to continue after termination, the contract should say so.

      Keep it practical

      There are limits to what a communications clause can do.

      It cannot override a legal disclosure obligation. It cannot make two companies agree on disputed facts. It should not require either side to disclose privileged or otherwise protected information, or give one party an open-ended right to stop the other from speaking.

      Commercial contracts are usually very detailed about what happens if the relationship breaks down. They specify who can terminate, what remedies are available, where disputes will be heard and which law applies.

      They are often less useful once the problem becomes public and people outside the contract want answers.

      By then, what each side says may be affecting the commercial relationship as much as the dispute itself. Agreeing in advance on who needs to be consulted and what happens when time is short can prevent the communications problem from becoming another dispute.

      At major events such as the 2026 FIFA World Cup, some companies attempt to “wildly” associate their brand or image with the event through a practice known as “ambush marketing” , defined by French courts as “an advertising strategy implemented by a company in order to associate its commercial image with that of an event and thereby benefit from the media impact of that event without paying the relevant fees and without having obtained the prior authorisation of the event organiser” (Paris Court of Appeal, 2nd chamber, 8 June 2018, No. 17/12912). A risky and unlawful practice, but one that is sometimes conceivable.

      Key points

      • Ambush marketing is a practice that may give rise to sanctions but is not prohibited as such.
      • In return for their investments in the competition, FIFA’s official sponsors and partners enjoy very strong legal protection, through various general instruments (infringement, free-riding/parasitism, intellectual property) and more specific ones (sports law), against all forms of ambush marketing.
      • The FIFA World Cup benefits from enhanced protection based on an extensive portfolio of trademarks registered worldwide and on FIFA’s Intellectual Property Guidelines, in the absence of specific French legislation comparable to that enacted for the Olympic Games.
      • However, these rights are not absolute, and there remain narrow opportunities for a (clever) form of ambush marketing.

      Protection of official World Cup sponsors and partners against ambush marketing

      Reaching nearly 5 billion people across all platforms during its last edition in Qatar in 2022, including more than 1.5 billion viewers for the final alone, the 2026 FIFA World Cup is the most-watched sporting event on the planet. Hosted for the first time by three countries (Canada, Mexico and the United States), it brings together 48 teams and more than 1,200 players for 104 matches across 16 stadiums. Its organisation is largely financed by various official partners, sponsors and rights holders, who in return receive the exclusive right to use FIFA’s official trademarks and intellectual property so as to associate their own image and distinctive signs with the competition.

      Ambush marketing is not sanctioned as such under French law, but a range of statutory provisions allow for broad protection of sponsors and partners of world-class sporting events against ambush marketing. They are indeed entitled to peacefully enjoy the rights offered to them in exchange for the significant investments they make in connection with events such as, for example, the football or rugby World Cups, or the Olympic Games.

      The following legal instruments may in particular be invoked by official sponsors and by the organisers of such events:

      • the “classic” protections offered by intellectual property law (trademark law and copyright) by way of an infringement action under the French Intellectual Property Code,
      • civil liability law (parasitism/free-riding and unfair competition based on article 1240 of the French Civil Code),
      • consumer law (misleading commercial practices),
      • but also more specific provisions, such as the protection of the exploitation rights of sports federations and organisers of sporting events under article L.333-1 of the French Sports Code, which grants organisers of sporting events a monopoly over the exploitation of those events.

      On these grounds, the following ambush marketing practices have notably been sanctioned:

      The exploitation of a tennis competition and the use, during the sporting event, of the brand associated with it: An online betting operator organised bets on Roland Garros matches using the protected sign and Roland Garros trademark to identify the matches on which bets were offered. The unlawful exploitation of the sporting competition was sanctioned at EUR 400,000 under article L.333-1 of the French Sports Code, the French Tennis Federation being the sole owner of the right to exploit Roland Garros. The use of the trademark was also sanctioned for infringement (EUR 300,000) and free-riding/parasitism (EUR 500,000) (Paris Court of Appeal, 14 Oct. 2009, No. 08/19179; Paris Judicial Court, 8 Aug. 2024, No 08/19179).

      An advertising campaign carried out during a film festival reproducing the event’s registered trademark: During the Cannes Film Festival, a cosmetics brand published videos on its social media showing its brand ambassadors being styled, with the official Cannes Film Festival poster visible in certain shots, one of which reproduced the registered Palme d’Or trademark. Sanctioned on the grounds of copyright infringement and parasitism at EUR 50,000 (Paris Judicial Court, 11 Dec. 2020, No. 19/08543).

      An advertising campaign falsely claiming the status of official event partner: During the Cannes Film Festival, the use of the slogan “official hairdresser of women” alongside the expressions “Cannes” and “Festival de Cannes”, and other publications that falsely led the public to believe the company was an official festival partner, to the detriment of the sole official festival hairdresser. Sanctioned on the grounds of unfair competition and parasitism at EUR 50,000 (Paris Court of Appeal, 8 June 2018, No. 17/12912).

      These financial sanctions may be combined with injunctions to cease the practices and/or orders for press publication, subject to periodic penalty payments.

      FIFA’s specific trademark protection

      Unlike the Paris 2024 Olympic Games, which benefited from specific French legislation as a host country (Law No. 2018-202 of 26 March 2018 on the organisation of the 2024 Olympic and Paralympic Games) reserving in particular advertising spaces in the vicinity of competition venues exclusively for official partners, the 2026 FIFA World Cup does not take place on French territory, and therefore no equivalent French legal framework applies. The protection of official partners and sponsors thus relies on general law , but is nonetheless robust.

      FIFA has built an extensive portfolio of trademarks registered worldwide, protected in France by the provisions of the French Intellectual Property Code. These trademarks include in particular the verbal and figurative trademark FIFA®, the marks FIFA World Cup™, FIFA World Cup 26™, Coupe du Monde de la FIFA™, Coupe du Monde de la FIFA 2026™, World Cup™, Copa Mundial™, as well as the official competition emblem (combining the trophy with the figure 26), the official slogan “We Are 26™” / “Nous Sommes 26™”, the logos of the sixteen host cities, and the official typeface “FWC 26”, protected by copyright. Only FIFA’s rights holders, namely the FIFA Partners (led by Adidas, Aramco, Coca-Cola, Hyundai/Kia, Qatar Airways and Visa), the Plus Sponsors, the Official Sponsors and Regional Supporters, are authorised to use this official intellectual property for commercial purposes.

      FIFA has published Intellectual Property Guidelines (version 2.0, June 2024) detailing the authorised and prohibited uses of the trademarks and logos associated with the 2026 World Cup. According to these guidelines, the following are prohibited without authorisation: any use of official trademarks in commercial advertising; the incorporation of official intellectual property into a trade name or domain name; the organisation of competitions, games or prize draws creating an association with the competition; the use of official trademarks to decorate a retail store; and the use of official hashtags by a corporate account for commercial purposes. The guidelines further specify that protection extends not only to identical reproduction of official trademarks but also to confusingly similar variants. This protection, recalled in the guidelines, is consistent with the enhanced protection afforded to well-known trademarks under French law by article L.713-5 of the French Intellectual Property Code.

      Lessons from the Paris 2024 Olympic Games: what risks do brands face?

      The Paris 2024 Olympic Games gave rise to significant litigation that clearly illustrates the risks faced by companies tempted by ambush marketing at a major sporting event. Although these decisions were rendered in the specific context of the Olympic Games, which benefited from specific, reinforced legal protections, they nevertheless constitute a direct warning for brands that might consider similar strategies during the World Cup, on the basis of general law.

      The use of official symbols on travelling physical media: During the Paris 2024 Olympic Games, a Chinese dairy company had buses displaying the Olympic rings alongside its own brands circulating throughout Paris, while presenting itself as “the only Chinese dairy company present in Paris 2024”. The Paris Court of Appeal upheld both free-riding/parasitism and trademark infringement, and ordered the companies concerned, in summary proceedings, to pay EUR 20,000 per defendant, subject to a periodic penalty of EUR 20,000 per day per proven infringement, aimed at stopping the diffusion of the advertising (Paris Court of Appeal, pole 5, chamber 2, 21 Nov. 2025, No. 24/15283; Paris Court, interim order of 8 Aug. 2024, No. 24/55463). This judgment illustrates the vigilance of French courts with regard to strategies of visual association with an event, even without an explicit claim of official partnership, and confirms the possibility of combining infringement and parasitism claims for substantial awards.

      The unauthorised broadcast of competitions: The Paris Court, sitting in summary proceedings during the Olympic Games, ordered the immediate cessation of the broadcast of Olympic competitions by a streaming platform that did not hold the corresponding media rights, subject to a periodic penalty of EUR 1,500 per identified infringement, EUR 3,000 per day for ongoing distributions and EUR 5,000 per day for failure to withdraw the content (Paris Court, summary proceedings, 18 Sept. 2024, No. 24/53019). Thus, any platform broadcasting World Cup matches without holding the rights licensed by FIFA faces immediate emergency measures under article L.333-1 of the French Sports Code.

      The enhanced protection of well-known trademarks: The French Court of Cassation confirmed that protection of Olympic trademarks extends beyond strict reproduction: it is sufficient for the trademark to be evoked or suggested, without the need to demonstrate a likelihood of confusion in the mind of the public. This solution, based on article L.713-5 of the French Intellectual Property Code, was applied to a bar that had used the Olympic rings on its coasters to promote its broadcast evenings (Court of Cassation, Criminal chamber, 17 Jan. 2017, No. 15-86.363). FIFA’s trademarks being equally well-known worldwide, the same protective regime applies to them: a mere evocation of official trademarks, even without literal reproduction, may constitute an actionable infringement.

      Certain marketing operations may escape sanction

      Analysis of case law and promotional practices nonetheless reveals the contours of certain advertising practices that could be permitted (not sanctioned by the provisions described above), provided they are carefully prepared and presented. Here are some examples.

      Creative or humorous communication

      • A tongue-in-cheek, even humorous approach may allow companies to avoid the sanctions described above. For example, Intersnack’s Vico crisps brand launched a promotional campaign in 2016 around the slogan “Vico, partner of supporters at home”.
      • Irish bookmaker Paddy Power sponsored an egg-and-spoon race in “London”, a village in Burgundy, France, in order to display the following slogan in London during the 2012 Olympic Games: “Official Sponsor of the largest athletics event in London this year! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)”. The Olympic organising committee failed to stop this campaign. British humour …
      • Meanwhile, Heineken, a rival of official Euro 2016 sponsor Carlsberg, marketed a range of beer bottles in the colours of the flags of 21 countries that had “marked its history”, the majority of which were participating in the tournament.

      Using factual information as advertising

      It was held lawful to use the results of a rugby match and the announcement of an upcoming match in a newspaper to promote a car brand, with the advertisement reading: “France 13 England 24 , the Fiat 500 congratulates England on its victory and looks forward to seeing the French team on 9 March for France-Italy”. The judges considered that this publication “merely reproduces a current sporting result, obtained and made public on the front page of the sports newspaper, and refers to a future fixture also known to have been announced in the newspaper’s editorial content” (Court of Cassation, Commercial chamber, 20 May 2014, No. 13-12.102).

      Sponsoring players participating in the World Cup

      Any company may enter into partnerships with players participating in the FIFA World Cup, for example by supplying them with equipment or clothing bearing its logo. FIFA’s Intellectual Property Guidelines expressly state that they “contain no affirmations regarding rights held by third parties such as players, clubs, member associations [or] confederations”. FIFA’s guidelines also explicitly confirm that generic images related to football, national teams or national flags do not fall within the official intellectual property. Caution is nonetheless warranted: the partnership must not create the impression of a commercial association with FIFA or the competition, nor use FIFA’s official trademarks.

      A combined legal and marketing approach in designing and preparing the message of any such communication campaign is essential to avoid legal proceedings, particularly on the grounds of free-riding/parasitism. Certain advertising campaigns can therefore legitimately be considered, particularly when they are clever.

      Riassunto

      Nel 1970, il distributore statunitense Blue Ribbon (la futura Nike) rischiò di perdere tutto. In pochi mesi passò dal controllare il 70% del mercato statunitense delle scarpe da corsa ad uno scontro legale con il suo fornitore giapponese. Il motivo? Un contratto scritto in modo frettoloso, che non prevedeva i target di fatturato, il periodo di preavviso per il recesso, e neppure chi fosse il proprietario dei marchi. Questo articolo esamina in modo pratico gli insegnamenti che si possono trarre da questa controversia: come negoziare un accordo di distribuzione internazionale, definire l’esclusività contrattuale e le clausole di fatturato minimo, la durata del contratto, la proprietà dei marchi, le clausole di risoluzione delle controversie e altro ancora.

      Di cosa parlo in questo articolo: 

      • La vertenza tra Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger e la nascita del marchio Nike
      • Come negoziare un contratto di distribuzione internazionale
      • L’esclusiva contrattuale in un accordo di distribuzione commerciale
      • Gli obiettivi del contratto di distribuzione in esclusiva
      • La durata del contratto di distribuzione all’estero
      • Il periodo di preavviso per il recesso  da un contratto di distribuzione commerciale
      • La gestione dello stock di prodotti dopo la cessazione del contratto
      • La titolarità dei marchi nella distribuzione commerciale
      • L’importanza della mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale
      • Le clausole di risoluzione delle controversie internazionali

      La storia di Nike e di un contratto scritto male

      Perché il marchio di abbigliamento sportivo più celebre al mondo è Nike e non Onitsuka Tiger?

      Mosso dalla propria passione per la corsa e dall’intuizione che vi fosse uno spazio nel mercato americano delle scarpe da atletica, al tempo dominato da Adidas, Phil Knight iniziò per primo, nel 1964, ad importare negli USA un brand di scarpe da atletica giapponese, Onitsuka Tiger.

      Knight e il suo ex-allenatore di atletica, Bill Bowerman, fondarono Blue Ribbon Sports, con un capitale sociale di 1000 dollari, e in poco tempo le vendite presero il volo, arrivando in sei anni a conquistare il 70% del mercato americano.

      La relazione commerciale tra Blue Ribbon e il produttore giapponese Onitsuka Tiger fu però, sin dall’inizio, molto tesa, nonostante le vendite delle scarpe negli USA andassero molto bene e le prospettive di crescita fossero positive.

      Poco dopo il rinnovo, Knight scoprì che Onitsuka cercava un altro distributore negli USA. Temendo di essere messo da parte, decise di agire: trovò un nuovo fornitore in Giappone e lanciò il suo marchio, Nike.

      niketiger

      Scoperto il progetto Nike, il produttore giapponese contestò a Blue Ribbon la violazione del patto di non concorrenza, che vietava al distributore di importare altri prodotti fabbricati in Giappone, dichiarando l’immediata risoluzione del contratto per inadempimento di Blue Ribbon.

      A sua volta, Blue Ribbon sostenne che l’inadempimento sarebbe stato di Onitsuka Tiger, che aveva iniziato ad incontrare altri potenziali distributori quando il contratto era ancora in corso di validità e l’andamento dell’attività molto positivo.

      Il giudice americano decise per l’underdog

      Ne derivarono due cause, una in Giappone e una negli USA, che avrebbero potuto porre termine prematuramente alla storia di Nike.  Fortunatamente (per Nike) il Giudice americano decise a favore del distributore e la vertenza si chiuse con un accordo: Nike iniziava così il percorso che l’avrebbe portata 15 anni dopo a diventare il brand di articoli sportivi più importante al mondo.

      Vediamo cosa ci insegna la storia di Nike e quali errori è bene evitare in un contratto di distribuzione internazionale.

      Come negoziare un contratto di distribuzione commerciale internazionale

      Come accade molto spesso a tanti imprenditori, Knight aveva negoziato il rinnovo dell’accordo di distribuzione dei prodotti Onitusuka negli USA da solo, senza l’assistenza di un avvocato.

      Nella sua biografia Knight scrive che si pentì subito di avere legato il futuro della sua società ad un accordo di poche righe, scritto frettolosamente al termine di una riunione in cui le parti si erano focailizzate sugli aspetti commerciali del rapporto.

      Il contratto prevedeva solamente il rinnovo del diritto di Blue Ribbon di distribuire i prodotti in esclusiva per gli USA per altri tre anni.

      Accade spesso che i contratti di distribuzione internazionale siano affidati ad accordi verbali o contratti molto semplici e di durata breve: la spiegazione che viene fornita, solitamente, è che così facendo si può testare la relazione commerciale sul campo, senza vincolarsi troppo alla controparte.

      Questo modo di fare, però, è sbagliato e pericoloso: il contratto non va inteso come un onere o un vincolo, ma come una garanzia dei diritti di entrambe le parti. Non concludere un contratto scritto, o farlo in modo molto sbrigativo, significa lasciare senza patti chiari elementi fondamentali del futuro rapporto, come quelli che hanno portato alla vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger: obiettivi commerciali, investimenti, titolarità dei marchi.

      Se il contratto è internazionale l’esigenza di redigere un accordo completo ed equilibrato è ancor più forte, visto che in assenza di patti tra le parti, o in via integrativa a questi accordi, si applica una legge con la quale una delle parti non ha familiarità, che generalmente è quella del paese in cui opera il distributore.

      Nel caso di Blue Ribbon, si trattava di un accordo dal quale dipendeva l’esistenza stessa della società, motivo per cui non coinvolgere un legale specializzato, che potesse aiutare l’imprenditore a individuare e negoziare le clausole importanti dell’accordo, era stato un comportamento molto imprudente.

      Clausola di esclusiva territoriale, gli Obiettivi commerciali e i Target di fatturato minimo

      Il primo motivo di contrasto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger fu la diversa valutazione dell’andamento delle vendite sul mercato USA.

      Onitsuka sosteneva che il fatturato fosse inferiore alle potenzialità del mercato USA, mentre secondo Blue Ribbon il trend di vendite era molto positivo, visto che sino a quel momento aveva raddoppiato ogni anno il fatturato, conquistando una fetta importante del mercato del settore.

      Venuta a conoscenza del fatto che Onitsuka stava valutando altri candidati per la distribuzione dei prodotti negli USA e temendo di trovarsi fuori dal mercato, Blue Ribbon preparò come Piano B il brand Nike: quando ciò venne scoperto dal produttore giapponese , la situazione precipitò e sfociò nel contenzioso giudiziario tra le parti.

      La vertenza avrebbe forse potuto essere evitata se le parti avessero condiviso gli obiettivi commerciali e il contratto avesse previsto una clausola abbastanza standard negli accordi di distribuzione esclusiva, ossia un obiettivo minimo di vendita da parte del distributore (in inglese spesso definite “Minimum Turnover Clause”).

      In un contratto di distribuzione in esclusivail produttore concede al distributore una forte protezione territoriale  a fronte degli investimenti che il distributore pone in essere per sviluppare il mercato assegnatogli.

      Per bilanciare la concessione dell’esclusiva è normale che il produttore richieda al distributore il cosiddetto Fatturato Minimo Garantito o Target Minimo, che deve essere raggiunto dal distributore ogni anno per mantenere lo status privilegiato che gli è stato concesso.

      In caso di mancato raggiungimento del Target Minimo, il contratto generalmente prevede che il produttore abbia il diritto di recedere dal contratto (nel caso di accordo a tempo indeterminato) o di non rinnovare l’accordo (se il contratto è a tempo determinato) o di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

      Nel contratto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, l’accordo non prevedeva alcun obiettivo (ed infatti le parti si trovarono in disaccordo nel valutare i risultati del distributore) ed era stato appena rinnovato per tre anni, senza però che le parti avessero voluto o saputo fissare gli obiettivi del distributore. Un elemento cardine dell’accordo, quindi, era rimasto indeterminato. Gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale

      Un approccio comune è il meccanismo di incremento percentuale predeterminato. Ad esempio: +10% il secondo anno, +30% il terzo anno, +50% il quarto. Non sempre, però, questi target riflettono le realtà di mercato. Nel secondo anno il mercato può scontare una recessione, nel terzo un nuovo concorrente può entrare sul mercato con un prodotto simile, etc.

      Il problema degli automatismi è che i target vengono concordati senza disporre dei dati reali sulle potenzialità del prodotto sul mercato e sull’andamento delle vendite dei concorrenti, e possono quindi rivelarsi molto distanti dalle attuali possibilità di vendita del distributore.

      Contestare al distributore di non avere raggiunto il target del secondo o terzo anno in una congiuntura economica recessiva, ad esempio, o nel caso in cui siano arrivati sul mercato nuovi prodotti o concorrenti, sarebbe una decisione certamente discutibile e fonte di probabili divergenze.

      Meglio prevedere una procedura di determinazione consensuale dei target di anno in anno, stabilendo che gli obiettivi verranno concordati tra le parti alla luce dei dati raccolti e dell’andamento delle vendite nei mesi precedenti, con un certo preavviso prima del termine dell’anno in corso.  In caso di mancato accordo sul nuovo target, il contratto può prevedere che si applichi il target dell’anno precedente, o il diritto di recesso in capo alle parti, con un certo preavviso.

      Va ricordato, d’altro canto, che il target può anche essere utilizzato come incentivo positivo per il distributore: si può prevedere, ad esempio, che se verrà raggiunto un certo fatturato, ciò consentirà di rinnovare l’accordo per un periodo più lungo, o di estendere l’esclusiva territoriale, o di ottenere certi sconti o agevolazioni commerciali per l’anno successivo.

      Un ultimo consiglio è quello di ricordarsi che il contratto, una volta negoziato e concluso, va gestito nel tempo in maniera puntuale e corretta.

      Accade spesso che il produttore non contesti il mancato raggiungimento del target, o decida di farlo solo dopo un lungo periodo nel quale i target annuali non erano stati raggiunti, o non erano stati aggiornati, senza che ciò portasse ad alcuna conseguenza sul contratto.

      In tali casi è possibile che il distributore sostenga che vi fosse stata una rinuncia implicita ad avvalersi di questa tutela contrattuale e quindi che il recesso non sia valido o che il produttore non si sia comportato in buona fede.

      Per evitare dispute, è opportuno ricordarsi di aggiornare ogni anno il Target e, nel caso di mancato raggiungimento, di comunicare al distributore l’intenzione del produttore di non avvalersi della clausola di salvaguardia, ricordando che rimane valida pro futuro. E’ anche importante prevedere espressamente nella clausola di Target Minimo che la non contestazione del mancato raggiungimento dell’obiettivo di un certo periodo non comporta una rinuncia tacita e quindi non viene meno il diritto di azionare la clausola di salvaguardia in futuro.

      Da ultimo, è molto utile redigere dei verbali (“meeting minutes”) delle riunioni in cui le parti discutono dell’andamento delle vendite, formulano eventuali contestazioni, concordano le conseguenze del mancato raggiungimento dei target e gli obiettivi futuri: a distanza di tempo, magari di anni, questi appunti saranno preziosi per ricostruire la volontà delle parti in un certo momento storico.

      Nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, le parti avrebbero potuto evitare il malinteso sull’andamento delle vendite scrivendo che il produttore si attendeva un certo miglioramento delle quote di mercato in certi stati della east coast nei successivi 48 mesi e in mancanza si sarebbe potuto muovere per ricercare un nuovo distributore per quella zona, da attivare dopo la scadenza del contratto.

      La clausola di preavviso per il recesso dal contratto di distribuzione

      L’altra contestazione insorta tra le parti la riguardava la violazione del patto di non concorrenza: la vendita del brand Nike da parte di Blue Ribbon, quando il contratto vietava di vendita di altre scarpe fabbricate in Giappone. Onitsuka Tiger sosteneva che Blue Ribbon avesse violato il patto di non concorrenza, mentre il distributore riteneva di non avere avuto altra possibilità, vista l’imminente decisione del produttore di porre fine all’accordo.

      Questo tipo di vertenze si può evitare prevedendo con chiarezza un termine per il recesso (o per il mancato rinnovo): tale periodo ha la funzione fondamentale di permettere alle parti di prepararsi alla cessazione del rapporto e organizzare la propria attività dopo il termine.

      In particolare, proprio per evitare malintesi come quello insorto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, si può prevedere che in tale periodo le parti avranno facoltà di prendere contatto con altri potenziali distributori e produttori, e che ciò non violi gli obblighi di esclusiva e di non concorrenza.

      Nel caso di Blue Ribbon, in realtà, il distributore era andato ben oltre la ricerca di un altro fornitore, posto che aveva iniziato a vendere i prodotti Nike quando il contratto con Onitsuka era ancora valido: questo comportamento rappresenta una violazione grave di un accordo di esclusiva e avrebbe potuto costare molto caro al distributore.

      Un aspetto particolare da considerare, a proposito del periodo di preavviso, è la sua durata: quanto deve essere lungo il periodo di preavviso per essere considerato congruo? Nel caso di rapporti commerciali di lungo corso, è importante dare alla parte destinataria del recesso un periodo di tempo sufficiente per riposizionarsi sul mercato, cercando distributori o fornitori alternativi oppure (come nel caso di Blue Ribbon/Nike) per creare e lanciare un proprio brand.

      L’altro elemento da valutare, al momento di comunicare il recesso, è che il preavviso deve essere tale da consentire al distributore di ammortizzare gli investimenti fatti per fare fronte alle proprie obbligazioni durante il contratto; nel caso di Blue Ribbon il distributore, su espressa richiesta del produttore, aveva aperto una serie di negozi mono-marca sia sulla West che sulla East Coast.

      Una chiusura del contratto poco tempo dopo il suo rinnovo e con un preavviso troppo breve non avrebbe consentito dal distributore di riorganizzare la rete di vendita con un prodotto sostitutivo, forzando la chiusura dei negozi che fino a quel momento avevano venduto le scarpe giapponesi.

      tiger

      Generalmente è consigliabile prevedere un periodo di preavviso per il recesso di  almeno 6 mesi, ma nei contratti di distribuzione internazionale va prestata attenzione, oltre agli investimenti effettuati dalle parti, anche alla quota di fatturato del distributore rappresentata dai prodotti del produttore.

      Nel caso in cui questa quota nel tempo sia divenuta molto alta sarà difficile per il distributore trovare un prodotto alternativo in pochi mesi: le parti, in tal caso, dovranno tenere in considerazione l’evoluzione del rapporto, la situazione di mercato e le prospettive di riposizionamento del distributore e concordare un preavviso adeguato, anche più lungo di quello originariamente previsto nel contratto.

      E’ anche importante verificare se esistono norme specifiche sulla durata del periodo di preavviso per il recesso nella legge applicabile al contratto (si veda ad esempio, un approfondimento sulla  distribuzione commerciale in Francia)  e cosa preveda, anche in mancanza di norme sul punto, la giurisprudenza in materia di recesso dai rapporti commerciali (in taluni casi il termine ritenuto congruo per un contratto di concessione di vendita di lunga durata può arrivare a 24 mesi).

      Come gestire lo stock di prodotti al termine del contratto di distribuzione

      Infine, è normale che, al momento della chiusura del contratto, il distributore sia ancora in possesso di importanti stock di prodotti: ciò può essere problematico, ad esempio perché il distributore può avviare iniziative commerciali per liquidare lo stock (vendite flash o vendite tramite canali web con forti sconti) che possono andare in contrasto con le politiche commerciali del produttore e dei nuovi distributori.

      Per evitare queste situazioni una clausola che si può prevedere nel contratto di distribuzione è quella relativa al  diritto del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, fissando già il prezzo di riacquisto (ad esempio pari al prezzo di vendita al distributore per i prodotti della stagione in corso, con uno sconto del 30% per i prodotti della stagione precedente e con uno sconto più alto per i prodotti venduti più di 24 mesi prima).

      La titolarità dei marchi in un contratto di distribuzione internazionale 

      Nel corso del rapporto di distribuzione Blue Ribbon aveva creato un nuovo tipo di suola per le scarpe da corsa e coniato i marchi Cortez e Boston  per i modelli di punta della collezione, che avevano riscosso un grande successo tra il pubblico, guadagnando una grande popolarità: al termine del contratto entrambe le parti rivendicarono la titolarità dei marchi.

      Ciò può accadere di frequente in rapporti di distribuzione internazionale: il distributore registra il marchio del produttore nel paese in cui opera, per evitare che lo faccia un concorrente e per tutelare il marchio nel caso di vendita di prodotti contraffatti; oppure il distributore, come nella vertenza di cui parliamo, collabora alla creazione di nuovi marchi destinati al suo mercato.

      Al termine del rapporto, in assenza di un patto chiaro tra le parti, può generarsi una vertenza come quella del caso Nike: chi è titolare, produttore o distributore?

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      Per evitare malintesi, il primo consiglio è di registrare il marchio in tutti i paesi in cui vengono distribuiti i prodotti, e non solo. Nel caso della Cina, ad esempio, è bene registrare il marchio comunque, per prevenire che terzi in mala fede si accaparrino il marchio (per un approfondimento, la Tutela del Marchio in Cina).

      È poi opportuno prevedere nel contratto di distribuzione una clausola che vieta al distributore di registrare il marchio (o marchi simili) nel paese in cui opera, con espressa previsione del diritto del produttore di chiederne il trasferimento qualora ciò accadesse.

      Una clausola di questo tipo avrebbe impedito l’insorgenza della vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger.

      I fatti che raccontiamo risalgono ai primi anni ‘70: oggi oltre a fare chiarezza sulla titolarità del marchio e sulle modalità di utilizzo da parte del distributore e della sua rete commerciale è bene che il contratto ne disciplini anche l’uso del marchio e dei segni distintivi del produttore sui canali di comunicazione, in particolare i social media.

      È consigliabile si preveda in modo chiaro che il produttore è il titolare dei profili social media, dei contenuti che vengono creati, e dei dati generati dell’attività di vendita, marketing e comunicazione nel paese in cui opera il distributore, che ha solo la licenza di utilizzarli, in conformità alle istruzioni del titolare.

      Inoltre, è bene che l’accordo stabilisca come verrà utilizzato il marchio e la condivisione delle politiche di comunicazione e promozione delle vendite sul mercato, per evitare iniziative che possono dare effetti negativi o controproducenti.

      La clausola può anche essere rafforzata con la previsione di penali contrattuali nel caso in cui, al termine dell’accordo, il distributore si rifiuti di trasferire il controllo dei canali digitali e dei dati generati nel corso dell’attività.

      La mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale

      Un altro spunto interessante offerto dalla vicenda Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger è legato alla gestione dei conflitti nei rapporti di distribuzione internazionale: situazioni come quella che abbiamo visto possono essere risolte con efficacia grazie all’utilizzo della mediazione. Si tratta di un tentativo di conciliazione del contenzioso, affidato ad un ente specializzato, con l’obiettivo di trovare un accordo bonario che consenta di evitare l’azione giudiziaria.

      La mediazione può essere prevista in contratto come primo step, prima dell’eventuale causa o arbitrato, oppure può essere iniziata volontariamente all’interno di una procedura giudiziaria o arbitrale già in corso.

      I vantaggi sono molteplici: il principale è la possibilità di trovare una soluzione commerciale che soddisfi gli interessi di entrambe le parti e, possibilmente, consenta la prosecuzione del rapporto, invece di limitare il confronto alle posizioni sulle quali le parti si sono arenate e che hanno portato al contenzioso.

      Un altro aspetto interessante della mediazione è superare i conflitti personali: nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, un elemento decisivo per l’escalation dei problemi tra le parti era stato il difficile rapporto personale tra il CEO di Blue Ribbon e l’Export manager del produttore giapponese, aggravato da forti differenze culturali.

      La mediazione prevede l’introduzione di una figura terza, in grado di dialogare con le parti e di guidarle nell’esplorazione di soluzioni di reciproco interesse, che può rivelarsi decisiva per superare i problemi di comunicazione o le ostilità personali.

      Clausola di risoluzione delle controversie in un contratto internazionale

      Il contenzioso tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger portò le parti ad iniziare due cause parallele, una negli USA (iniziata dal distributore) e una in Giappone (radicata dal produttore).

      Ciò si rese possibile perché il contratto non prevedeva in modo espresso la modalità di risoluzione delle eventuali controversie, generando così una situazione molto complicata, per di più su due fronti giudiziari in diversi paesi.

      Le clausole che stabiliscono quale legge si applica ad un contratto e quale sia la modalità di risoluzione delle vertenze vengono dette “midnight clauses”, perché spesso sono le ultime clausole del contratto, negoziate a notte fonda.

      Si tratta, in realtà, di clausole molto importanti che devono essere definite in modo consapevole, per evitare soluzioni inefficaci o controproducenti: rimando, per un approfondimento, a  questo articolo sulla clausola di scelta del foro in un contratto internazionale.


       

      FAQ sul Contratto di Distribuzione commerciale internazionale

      Che cosa significa “esclusiva territoriale” in un accordo di distribuzione?

      Significa che il produttore concede al distributore il diritto di vendere esclusivamente i prodotti in un territorio (ad esempio, un paese), offrendo una protezione commerciale in cambio degli investimenti necessari del distributore per sviluppare il mercato.

      Che cos’è una “Minimum Turnover Clause” o clausola di fatturato minimo?

      È una clausola tipica dei contratti di distribuzione in esclusiva che prevede un obiettivo minimo di vendite o fatturato che il distributore deve raggiungere (di solito su base annuale) per mantenere lo status di distributore esclusivo.

      Cosa succede se il distributore non raggiunge il target minimo?

      Di regola la clausola prevede il diritto del produttore di recedere (se a tempo indeterminato), di non rinnovare (se a tempo determinato) il contratto oppure di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

      Come si definiscono gli obiettivi di fatturato in un contratto di distribuzione pluriennale?

      In alternativa a meccanismi automatici di incremento percentuale, che non sono consigliabili, è essere utile prevedere una procedura per concordare i target anno per anno sulla base dei dati disponibili e dell’effettivo andamento delle vendite, con regole per gestire l’eventuale mancato accordo (ad esempio l’applicazione del target o del fatturato realizzato nell’anno precedente)

      Qual è un periodo di preavviso “congruo” per recedere da un contratto di distribuzione internazionale?

      Dipende dagli investimenti, dalla durata del rapporto e dall’importanza dei prodotti nel portafoglio del distributore. In generale si considera opportuno un preavviso di almeno 6 mesi, ma in alcuni contesti può essere necessario un periodo più lungo, valutando cosa prevede anche la legge applicabile e la giurisprudenza.

      Durante il preavviso si possono contattare altri fornitori o distributori senza violare l’esclusiva?

      Una buona prassi è disciplinarlo espressamente nel contratto: si può prevedere, ad esempio,  che nel periodo di preavviso, le parti possano prendere contatto con altri candidati senza che ciò sia considerato una violazione degli obblighi di esclusiva o non concorrenza, evitando malintesi e contenziosi.

      Come si gestisce lo stock di prodotti alla fine del contratto?

      Per evitare vendite dopo la cessazione del contratto, con modalità non allineate alla strategia commerciale del produttore e del nuovo distributore, il contratto può prevedere il diritto del produttore di riacquistare lo stock residuo, fissando criteri e prezzi (ad esempio in base alla stagionalità e all’anzianità dei prodotti).

      E’ utile una clausola di mediazione nei contratti di distribuzione internazionale?

      La mediazione può aiutare a trovare una soluzione commerciale, a superare problemi di comunicazione o conflitti personali e culturali e a proseguire il rapporto commerciale. In generale, la procedura di mediazione può essere attivata in tempi rapidi e costi molto inferiori rispetto a quelli di una causa o di un arbitrato.

      Perché è importante definire la clausola di legge applicabile e le modalità di risoluzione delle controversie?

      Si tratta di una clausola molto complessa, che presuppone la conoscenza dei sistemi legali dei paesi e dei costi e tempi di gestione dei contenziosi. Si tratta di una clausola che va negoziata caso per caso, al fine di garantire una gestione efficace dei contenziosi.

      From Reporting to Governance and Risk Allocation

      Environmental, Social and Governance (ESG) considerations are playing an increasingly influential role in how businesses operate, invest, and manage risk, especially within the European Union, where corporate sustainability and responsibility regulation have been on the agenda in recent years.

      With the adoption of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), many companies anticipated a significant shift in compliance. Since then, the EU has introduced simplification measures to streamline reporting and due diligence obligations, reduce the administrative burden, and improve proportionality, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), while maintaining the core sustainability objectives.

      While opinions may differ regarding the evolution of environmental, social, and governance (ESG) in EU regulation and the subsequent postponements of reporting obligations, regulatory developments appear to have, in practice, supported a shift in perspective. Sustainability is no longer viewed solely as a reporting requirement, but increasingly as a matter of governance, strategy, and risk allocation. This development is welcome, as the regulatory framework’s underlying objective is to advance the green transition, which in turn requires a change in how companies integrate sustainability into their decision-making and operations.

      This focus on sustainability influences businesses of all sizes, including SMEs. Even companies not directly subject to the CSRD or CSDDD anticipate that ESG requirements will be passed down through the supply chain. Many non-reporting SMEs are already embedding sustainability practices, and this trend is likely to continue. In other words, sustainability policies are already affecting companies well before any formal reporting obligations kick in.

      Environmental, Social, and Governance in Contract Architecture

      One of the key means of implementing environmental, social, and governance obligations and objectives in day-to-day business operations is through commercial contracts and the requirements and commitments embedded in them.

      Even where a company itself is not directly subject to extensive reporting or due diligence obligations, corporate sustainability and responsibility expectations flow through the market via contractual relationships. Larger undertakings within the scope of CSRD and, in due course, the CSDDD require contractual assurances, information rights, and cooperation from their business partners, including SMEs operating within their supply chains. As a result, corporate sustainability and responsibility become a question of contractual architecture. Companies must consider not only price mechanisms, liability caps and termination triggers, but also how environmental, social and governance risks and obligations are addressed and allocated between the parties through legally enforceable contractual terms.

      Translating Policies into Binding Obligations

      A typical starting point is the incorporation of a code of conduct or sustainability policies into commercial contracts, often by reference and through an express obligation on the contracting party to comply with them. From a legal standpoint, this raises important drafting questions. Many codes are drafted as high-level public statements. When such policies are converted into contractual commitments, their wording, scope, and hierarchy relative to the main agreement require careful consideration. The obligations must be sufficiently clear to define the parties’ expectations, coherent with other contractual provisions, and proportionate to the commercial relationship. The obligations must also be capable of practical implementation and effective monitoring in the context of the agreement.

      In practical terms, this may mean requiring the supplier to comply with specific labour standards, maintain documented environmental management procedures, report on emissions data, ensure traceability of key raw materials, or allow reasonable access for audits. Clearly defining what is expected, how compliance is demonstrated, and what consequences follow from non-compliance is essential for the clause to function effectively. Otherwise, clauses that appear comprehensive in theory and ambitious in scope may offer limited enforceability in practice, and their impact may remain marginal if compliance cannot be effectively monitored and verified. If policies are not properly translated into binding and operational obligations, the company risks a mismatch between what it promises publicly and what is actually required under its contracts. This may undermine consistency, weaken risk management, and expose the company to reputational and governance risks if its own stated principles cannot be enforced within its supply or distribution chain.

      As part of this process, companies must also consider the protection of trade secrets and confidential information. For example, broad audit or data-reporting obligations may raise concerns about sensitive business information. Contractual terms should balance transparency with the need to protect legitimately proprietary data. Clauses such as confidentiality agreements or carve-outs for trade secrets can be used to ensure that sharing ESG-related information does not compromise confidential business information or competitive advantages.

      Environmental, Social and Governance Clauses Across Different Contract Types

      Besides codes of conduct and sustainability policies, environmental, social and governance-related clauses increasingly take more tailored and transaction-specific forms. In shareholder agreements, sustainability objectives may be reflected in governance structures or even linked to financial outcomes, for example by aligning dividend policies or incentive mechanisms with agreed climate targets. In employment contracts, obligations may extend beyond general compliance and include participation in corporate sustainability training programmes or adherence to internal sustainability guidelines as part of performance expectations.

      In supply and manufacturing agreements, environmental, social and governance provisions may address traceability of raw materials, emissions reporting, waste management, energy efficiency standards or the right to replace a supplier if its environmental practices materially conflict with the contracting party’s sustainability commitments. Such contractual mechanisms increasingly affect SMEs operating as suppliers, as ESG expectations pass through the supply chain.

      Construction contracts often include detailed requirements regarding material selection, lifecycle impacts, carbon footprint calculations and recycling or waste reduction procedures. For example, in Finland, legislation imposes low-carbon and energy efficiency requirements for new buildings, and a party undertaking a construction project is subject to mandatory reporting obligations relating to construction and demolition waste. These statutory requirements are typically reflected and implemented in the relevant project and construction contracts.

      Across these different contract types, the practical significance is consistent. Environmental, social and governance considerations move from the level of general policy into legally enforceable obligations tailored to each specific legal relationship. Contracts function as a mechanism for allocating responsibility, managing compliance risk and aligning commercial incentives with sustainability objectives.

      Proportionate Monitoring and Audit Rights

      In the contractual implementation and monitoring of environmental, social and governance obligations, audit and information rights play a central role. They are closely linked to effective oversight and form an integral part of a coherent contractual framework. In practice, companies typically seek access to relevant data from their business partners and, where appropriate, establish inspection or audit rights to enable meaningful monitoring and verification, whether conducted directly by the company or, commonly, by an independent expert appointed for that purpose.

      However, such arrangements must remain balanced. Overly burdensome provisions may needlessly disrupt day-to-day operations and reduce the willingness to cooperate, particularly for SMEs with limited administrative capacity. By contrast, well-designed mechanisms that balance transparency with confidentiality and operational feasibility are more defensible and more likely to function effectively in practice.

      Contractual Remedies

      As a general principle, the consequences of a breach are determined by the terms agreed between the parties. In practice, the parties will typically first seek to resolve the matter through discussion and good faith negotiations, allowing the non-compliant party an opportunity to clarify the situation and implement corrective actions within a reasonable timeframe. If negotiations do not lead to a resolution, it may be appropriate to proceed to stronger measures, such as contractual penalties, indemnification obligations, price adjustments, temporary suspension rights or other agreed sanctions, applied in light of the nature and severity of the breach.

      The contract should clearly define what constitutes a breach, how it is assessed and what remedies are available in each scenario. Clear and proportionate step-by-step remedy structures enhance legal certainty, reduce the risk of disputes and ensure that material or repeated breaches may trigger more significant consequences, including termination where justified.

      Strategic and Voluntary Environmental, Social and Governance Commitments

      In the current EU landscape, implementing ESG considerations in commercial contracts is no longer simply a matter of reacting to directives. It is a broader exercise in risk management and corporate governance. Even as the implementation details of the directives may continue to evolve, market expectations, financing conditions and reputational considerations remain key drivers of sustainability integration.

      In addition, some companies choose to position themselves as frontrunners in sustainability for strategic and reputational reasons. They may therefore incorporate voluntary environmental, social and governance mechanisms and requirements into their contracts that go beyond, or are not directly derived from, binding directives. By doing so, they signal to investors, customers and other stakeholders that sustainability is treated as a core business priority rather than merely a compliance obligation.

      At the same time, it is important to recognise the practical limits of such commitments. Ambitious sustainability requirements may be more challenging for SMEs with limited financial and administrative resources. Meeting extensive reporting, certification or traceability standards can require investments in systems, personnel and external expertise. If contractual expectations are not calibrated to the size and capacity of the counterparty, they may limit the ability of SMEs to participate in certain supply chains. A balanced and proportionate approach helps ensure that sustainability objectives remain achievable and commercially workable across the contractual chain.

      Conclusion

      For legal practitioners, the central task is not to increase the number of environmental, social and governance clauses as such, but to ensure their quality, coherence and practical relevance. The objective is to design contractual mechanisms that are proportionate, enforceable and aligned with the company’s actual risk profile, industry context and sustainability priorities. Commercial contracts remain one of the most concrete tools for translating sustainability strategy into operational practice. Moreover, every contract lawyer should understand and apply key sustainability principles in their work, ensuring that ESG commitments become integral to legal advice and contract drafting.

      Quando la crisi energetica mette in crisi le filiere internazionali

      Lo Stretto di Hormuz è probabilmente il punto strategico più importante per il commercio mondiale di petrolio. Circa il 20% del petrolio e del gas globale, infatti, transita ogni giorno da questo stretto passaggio tra il Golfo di Oman e il Golfo Persico.

      A seguito della guerra scoppiata nell’area, l’effetto sui mercati energetici è stato quasi immediato: il prezzo del petrolio è salito rapidamente oltre i 100 USD/barile e non è chiaro dove potrà arrivare nei prossimi mesi. Con esso aumentano i costi di trasporto, produzione e approvvigionamento lungo l’intera catena industriale in molti settori.

      Per molte imprese che operano nel commercio internazionale questo fenomeno produce un problema molto concreto. Contratti conclusi mesi (o anni) prima – magari a prezzo fisso – devono essere eseguiti in un contesto economico completamente diverso.

      Un produttore che ha venduto merci con consegna tra sei o dodici mesi può trovarsi a produrre e spedire con costi energetici molto più alti, mentre il prezzo concordato con il cliente rimane invariato.

      È una situazione che si ripresenta ciclicamente, per diverse ragioni: dalla pandemia Covid‑19 alla successiva crisi delle materie prime, fino alle tensioni geopolitiche attuali.

      Quando l’aumento dei costi è così repentino e significativo, sorge inevitabilmente una domanda: il contratto deve essere eseguito comunque alle condizioni originarie oppure è possibile sospendere o rinegoziare l’accordo per adattarlo alle nuove circostanze?

      La risposta dipende da diversi fattori: innanzitutto da ciò che le parti hanno previsto (o non previsto) nel contratto, ma anche dalla legge applicabile al rapporto e dall’interpretazione che giudici o arbitri potranno dare delle norme in caso di controversia.

      Forza maggiore e Hardship: due concetti diversi

      Quando si verificano eventi straordinari – come una guerra, una crisi energetica o l’interruzione di una rotta commerciale – molti operatori invocano immediatamente la forza maggiore. Tuttavia, nella maggior parte dei casi queste situazioni rientrano piuttosto nella categoria della eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship).

      È quindi fondamentale distinguere tra queste due situazioni.

      Quando un evento rappresenta causa di Forza Maggiore

      La forza maggiore riguarda i casi in cui un evento straordinario e imprevedibile rende impossibile eseguire il contratto.

      Le caratteristiche della causa di esonero dalla responsabilità dipendono dalla legge applicabile al rapporto commerciale, ma generalmente richiedono:

      • imprevedibilità dell’evento;
      • estraneità alla sfera di controllo della parte colpita;
      • impossibilità di evitare o superare l’evento con ragionevoli sforzi.

      Esempi tipici sono:

      • ordini dell’autorità che impongono la chiusura della produzione
      • embargo o divieti di esportazione
      • blocchi logistici causati da guerra

      In queste situazioni la prestazione non è semplicemente più costosa: diventa oggettivamente impossibile. La conseguenza è che la parte che non può adempiere è generalmente esonerata da responsabilità per la durata dell’evento.

      Hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta)

      Diversa è la situazione in cui l’esecuzione del contratto rimane possibile ma diventa economicamente molto più onerosa.

      Il concetto di hardship si basa generalmente su quattro presupposti:

      1. evento sopravvenuto dopo la conclusione del contratto
      2. imprevedibilità e straordinarietà dell’evento
      3. alterazione sostanziale dell’equilibrio economico del contratto
      4. eccessiva onerosità della prestazione, ma non impossibilità

      Un forte aumento del prezzo del petrolio, del gas o di altre materie prime rientra spesso in questa categoria.

      Le merci possono essere prodotte e consegnate, ma farlo può comportare costi molto superiori rispetto a quelli previsti al momento della firma del contratto.

      L’effetto a cascata lungo la supply chain internazionale

      Nelle filiere industriali globali la stessa merce è spesso oggetto di una sequenza di contratti collegati.

      Il produttore vende a un trader, che vende a un’impresa di trasformazione, che rivende a un importatore in un altro paese, che a sua volta distribuisce il prodotto sul mercato finale.

      Quando si verifica un evento di hardship – ad esempio un forte aumento del prezzo dell’energia – l’effetto tende quindi a propagarsi lungo tutta la supply chain.

      Il primo soggetto colpito dall’aumento dei costi cercherà di trasferire l’incremento alla propria controparte contrattuale, che a sua volta si troverà nella stessa situazione nei confronti dell’anello successivo della catena.

      Il rischio è evidente: uno degli operatori nel mezzo della catena può subire un aumento dei costi a monte senza essere in grado di trasferirlo a valle.

      Questo è uno dei problemi più frequenti nelle supply chain internazionali.

      Cosa accade se manca una clausola sulla fluttuazione dei prezzi

      Nella pratica commerciale accade spesso che le parti operino sulla base di ordini e conferme d’ordine senza un vero contratto scritto, oppure che il contratto esista ma non contenga alcuna clausola sulla fluttuazione dei prezzi o sull’hardship.

      In questi casi, quando si verifica un forte aumento dei costi, occorre verificare quale legge si applica ai singoli contratti di vendita lungo la supply chain.

      Questo può generare situazioni molto diverse tra loro:

      • una legge può consentire la revisione del prezzo o la risoluzione del contratto
      • un’altra normativa può non prevedere rimedi equivalenti
      • un terzo contratto può contenere clausole contrattuali molto più restrittive

      Il risultato pratico è che un operatore nel mezzo della catena può subire un aumento dei prezzi dal proprio fornitore senza poterlo ribaltare sul cliente.

      Una normativa comune: la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale (CISG)

      Fortunatamente, molti contratti di vendita internazionale sono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).

      La convenzione è stata ratificata da 97 paesi, tra cui l’Italia e la maggior parte dei principali partner commerciali, come USA, Canada, Cina, Germania, Francia, Spagna, etc.

      La norma centrale è l’articolo 79, secondo il quale una parte non è responsabile per l’inadempimento se dimostra che esso è dovuto a un impedimento:

      • fuori dal suo controllo
      • imprevedibile al momento della conclusione del contratto
      • inevitabile o non superabile

      Tradizionalmente questa norma è stata applicata ai casi di forza maggiore.

      Negli ultimi anni si è discusso se possa essere applicata anche ai casi di hardship, ma la giurisprudenza internazionale tende ad essere molto prudente.

      La giurisprudenza internazionale sull’Hardship

      Le decisioni dei tribunali mostrano un orientamento piuttosto rigoroso.

      In alcuni casi anche aumenti molto significativi dei costi delle materie prime non sono stati considerati sufficienti per modificare o sospendere il contratto.

      Il ragionamento è semplice: chi opera professionalmente nel commercio internazionale deve mettere in conto una certa volatilità dei mercati.

      Solo quando l’aumento dei costi supera un livello eccezionale e imprevedibile tale da alterare radicalmente l’equilibrio del contratto si può parlare di hardship.

      Uno dei casi più citati è la decisione della Corte Suprema belga nel caso Scafom, che ha riconosciuto il diritto di rinegoziare il contratto a seguito di un aumento del 70% del prezzo dell’acciaio.

      Tuttavia si tratta di casi relativamente rari.

      Le clausole generiche che non servono.

      Molti contratti contengono clausole di hardship copiate da modelli standard (boilerplate).

      Il problema è che queste clausole spesso:

      • elencano gli effetti dell’hardship
      • ma non definiscono quando l’hardship si verifica realmente

      Il risultato è che, quando i prezzi aumentano, le parti possono avere opinioni molto diverse su cosa costituisca un aumento “eccezionale” e se l’evento in questione fosse “imprevedibile” o meno.

      La clausola, quindi, non risolve il problema, ma lo rimanda alla discussione tra le parti e, in caso di mancata intesa, ai giudici o agli arbitri.

      Quali parametri possono definire una situazione di Hardship

      Per rendere la clausola realmente operativa è utile prevedere parametri oggettivi.

      Tra i più utilizzati nei contratti internazionali:

      • aumento o diminuzione del prezzo di una materia prima oltre una certa soglia (±20% o ±30%)
      • incremento dei costi di trasporto o logistica entro certi limiti;
      • oscillazioni rilevanti del tasso di cambio oltre un range determinato;
      • introduzione di dazi o restrizioni commerciali

      Questi parametri, legati a range di tolleranza,  consentono alle parti di identificare rapidamente e senza discussioni l’evento di hardship.

      I rimedi in caso di Hardship

      Una clausola efficace dovrebbe prevedere anche come gestire la situazione.

      Le soluzioni più utilizzate sono:

      • rinegoziazione in buona fede del contratto
      • revisione automatica del prezzo
      • nomina di un terzo esperto indipendente per determinare il nuovo prezzo
      • sospensione temporanea del contratto
      • diritto di recesso se non si raggiunge un accordo

      Questi strumenti permettono alle parti di gestire la crisi senza arrivare al contenzioso.

      Audit sui contratti in corso: cosa fare adesso

      A questo punto la domanda pratica diventa: come gestire il problema nei rapporti commerciali esistenti?

      Il primo passo è effettuare un audit dei contratti in essere con fornitori e clienti.

      1. Introdurre contratti completi nei nuovi rapporti

      Se i rapporti sono regolati solo da ordini e conferme d’ordine, è opportuno cogliere l’occasione per predisporre contratti di vendita internazionale completi, che includano:

      • clausola di hardship
      • disciplina delle garanzie
      • rimedi per inadempimento
      • limitazioni di responsabilità

      2. Aggiornare i contratti esistenti

      Se il rapporto è già regolato da un contratto, occorre verificare se esiste una clausola di hardship.

      In caso contrario può essere utile proporre alla controparte:

      • un nuovo contratto, oppure
      • un addendum contrattuale dedicato alla gestione della fluttuazione dei prezzi.

      Questo consente di prevenire conflitti futuri e dotare entrambe le parti di strumenti chiari per gestire eventuali shock dei prezzi lungo la supply chain.

      Conclusione

      Le crisi delle materie prime e dell’energia dimostrano quanto i contratti internazionali siano esposti a cambiamenti improvvisi delle condizioni economiche. Quando il contratto non disciplina in modo chiaro la gestione dell’hardship, il rischio non scompare: semplicemente si sposta lungo la supply chain fino a fermarsi sull’anello più debole della catena.

      Per questo motivo le imprese che operano all’interno di catena di fornitura internazionali dovrebbero considerare la clausola di hardship come uno strumento strategico di gestione del rischio contrattuale. Un contratto ben costruito non elimina la volatilità dei mercati, ma consente alle parti di affrontarla con regole chiare, riducendo l’incertezza e prevenendo contenziosi.

      Summary: The challenge with preventive legal work is that it’s difficult to justify in the corporate budget—especially in organizations lacking a strong culture of risk prevention and mitigation. This article offers a practical solution: applying a “value-at-risk” approach helps leadership understand why every euro spent on preventive legal assessment can prevent multiple euros in litigation costs, sanctions, business disruption, and avoidable losses. A simple Return on Legal (ROL) metric makes that value tangible by calculating avoided costs from past disputes and modeling the financial effects of potential future lawsuits.

      Why Legal Risk Management Needs a Financial Metric

      Most companies already invest in preparedness—just not consistently in legal. They run security drills, insure assets, addres civil and product liability, test business continuity plans, and model financial risk. However, legal risk is often overlooked and, when considered, remains in the “qualitative” bucket: high/medium/low, red/amber/green, or a list of concerns in a memo.

      That becomes a problem when decisions are made. Budgets are approved in numbers, not adjectives. If companies want legal preparedness to be funded like business preparedness, they need a framework that decision-makers are already familiar with. That’s where applying a value-at-risk approach helps.

      Legal Risk as Value-at-Risk

      Value-at-Risk in finance asks a simple question: how severe could the downside be, and how often might it happen? Legal risk can be approached in a similar way by considering two factors: the likelihood of an event (such as a claim, dispute, investigation, enforcement action, fine, lawsuit, or class action) and the impact if it occurs. Things can get very complicated, but for the sake of this article, a very simplified way to express it for a single- well defined, loss event might be:

      “Total impact” is often underestimated when assessing legal risk. Direct legal costs are just one part of the picture. A dispute can consume leadership time, divert key teams from revenue-generating work, slow down delivery or product launches, damage supplier relationships, and cause customer hesitation. In other words, legal risk is often an operational risk with legal triggers.

      Therefore, we should consider that legal risk rarely appears as a “fixed impact if it happens,” and the expected risk value often accumulates through the correlation of different factors. For example, one investigation can trigger follow-on lawsuits, a license can be revoked, a class-action can start, or enforcement can occur across multiple jurisdictions. If we want to account for this scenario (“how severe could the downside be and how frequently”), then the framework should involve a loss distribution over a period, which might look like this.

      Expected legal loss (per period) = expected frequency x expected severity

      This isn’t about finding the perfect formula. It’s about making legal exposure comparable to other risk areas where investment decisions are routinely supported with quantified downside.

      Introducing Return on Legal (ROL)

      Preventive legal work often goes unnoticed when it succeeds. When a contract dispute is avoided or a claim is settled early, there is no dramatic event—only the absence of damage. This is exactly why preventive advisory is often seen as a cost during budgeting: it appears more like an expense than an investment. A Return on Legal (ROL) metric addresses that gap by translating prevention into business results. In practical terms, ROL shows how much cost and disruption you save for every euro/dollar invested in legal risk assessment and prevention.

      A definition could be expressed as follows:

      ROL - Legalmondo

      When considering avoided losses, one should factor in a projection over a period of time (e.g., 3 years), the probability of a claim (e.g., 10%), and a baseline frequency of disputes. From there, it’s easy to get lost in complex calculations that take many variables into account; my point is not to achieve perfect precision but to make a credible, quantifiable estimate that supports better decisions in legal risk assessment and budgeting.

      Measuring ROL: Retrospective vs. Forward-Looking

      A convincing ROL approach combines what companies already know from experience with what can reasonably be modeled going forward.

      First, there is the backward-looking perspective: assessing costs based on past litigation and disputes. Most companies have at least a few cases that can serve as reference points. The task is to identify where earlier legal intervention could have minimized the likelihood of escalation or the severity once a matter arose. This could be something as simple as improved clauses that prevent a dispute from escalating, earlier involvement of external counsel leading to quicker settlements on better terms, or custom dispute resolution clauses that reduce discovery burdens and strengthen the negotiating position.

      To estimate backward-looking ROL without overclaiming, we can set a baseline for “what happened” or what usually occurs when that type of risk materializes without intervention. Then, compare that baseline with the results achievable when preventive measures are in place. There’s no need to pretend we can calculate the exact euro value to the last cent. What we require is a defensible range, based on actual costs (fees, settlement amounts, internal time) and business impacts that can be reasonably estimated (delayed launches, downtime, diverted capacity).

      Second, there is the forward-looking perspective: forecasting the financial impact of potential future lawsuits. This is where the value-at-risk approach proves powerful. Decision makers identify the most relevant exposure types for their business and develop scenarios for each—typically best case, base case, and worst case—then assign probability ranges. The simulation becomes more meaningful when they consider how specific preventive measures influence the model. Some actions decrease probability (for example, compliance controls and training). Others lessen impact (such as better contracts, liability limitation clauses, response protocols).

      Many do both. In the end, leadership gets a quantified story: this prevention program lowers expected annual legal losses and reduces exposure to litigation-related damages. This mirrors the decision-making approach used in other preparedness and risk-management programs.

      Let’s make an example of how ROL works

      Imagine a business line where disputes often come from contract ambiguity and inconsistent negotiation practices. In the past, the company occasionally faced lawsuits or arbitration, but more frequently it dealt with costly “pre-litigation” escalations that still took months and used up a lot of internal resources.

      A preventive program—featuring updated templates, negotiation playbooks, and targeted training—incurs a clear cost. From a value-at-risk perspective, you compare that expense to the expected loss without the program over a certain period: not only external fees and settlements but also the estimated operational impact of ongoing disputes. If the program decreases how often disputes escalate and accelerates resolution times, the avoided losses can quickly outweigh the preventive costs. That difference reflects what ROL captures in a way that leadership can act on.

      ROL Implementation: Keep It Lean and Actionable

      ROL does not require a perfect dataset on day one. What it needs is consistent categorization, conservative assumptions, and a commitment to improve the model over time. A practical starting point is to gather three streams of information: historical disputes and their total costs; recurring risk hotspots (such as contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, client disputes); and operational impact estimates that the business already uses in other contexts (like cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

      A practical starting point is to pull together three streams of information:

      • historical disputes and their total cost;
      • recurring risk hotspots (contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, clients disputes); and
      • operational impact estimates that the business already uses in other contexts (cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

      Where data is uncertain, ranges can be helpful. Managers can assign confidence levels and keep the model honest by using conservative estimates. Over time, the ROL model becomes more accurate as the company consistently tracks legal events and as prevention initiatives develop. The most important mindset shift is to treat legal as you would other risk functions: as a measurable way to minimize downside, not just a reactive cost center.

      Turning ROL Into a Decision Tool

      Once legal risk exposure can be expressed in value-at-risk terms, companies can prioritize legal work using the same logic as other investments: risk reduction per euro spent. This shifts the conversation from “Should we spend on prevention?” to “Where do we get the biggest reduction in expected loss and tail risk?” ROL also improves alignment with business teams. Instead of speaking in purely legal categories, it is possible to connect legal work to operational outcomes—fewer delays, fewer escalations, faster resolution, reduced management distraction, greater predictability in commercial relationships. Over time, this fosters a healthier operating rhythm: legal risk reviews transition from being ad hoc to becoming a routine part of preparedness, similar to finance risk reviews or security protocols assessments.

      Conclusion

      Applying a value-at-risk perspective to preparedness reveals legal risk in the language corporate leadership already uses to allocate resources. A Return on Legal (ROL) metric then makes preventive legal advice concrete by turning avoided costs and operational losses into measurable value. By combining evidence from past disputes with future-focused simulations of potential lawsuits, companies can build a credible, data-driven argument that every euro invested in legal risk assessment can prevent multiple euros in losses—and that prevention is not just a “nice to have,” but a vital part of operational resilience.

      Come si affronta la negoziazione di un accordo commerciale con la Cina?

      Sulla base della mia esperienza, esaminiamo le questioni da affrontare e le principali domande da porre, prendendo come esempio pratico la negoziazione di un accordo di distribuzione commerciale.

      Cominciamo con la prima questione che è importante chiarire.

      Bel biglietto da visita – Ma chi è questo tizio?

      Biglietti da visita, siti web, brochure stampate o digitali, presentazioni e qualsiasi altro materiale condiviso in inglese non hanno valore ufficiale in Cina.

      La ragione sociale della controparte e il nome e cognome delle persone che la rappresentano o che agiscono per suo conto, scritti in inglese, sono solo nomi di fantasia, creati per rendere più agevoli le relazioni con controparti straniere.

      Per avere la certezza dei dati societari e dell’identità delle persone, è necessario richiedere le informazioni in cinese, con particolare riferimento alla business license della società (equivalente all’estratto della Companies House o della Camera di Commercio), da cui si possono desumere la denominazione, l’oggetto sociale, il capitale sociale registrato e versato, i soci e il rappresentante legale.

      I dati possono essere verificati accedendo al portale della State Administration of Industry and Commerce (SAIC) della provincia in cui ha sede la parte cinese.

      Questa prima verifica è fondamentale per non perdere tempo o addirittura incorrere in truffe (qui un articolo di approfondimento).

      Se non registrate il vostro marchio, lo farà qualcun altro

      Prima il marchio, poi gli affari. In Cina vige il sistema del first-to-file, che significa che il primo che registra un marchio – non necessariamente il titolare del marchio originale registrato all’estero – ne acquisisce la proprietà. Questo pone un grave rischio: se non avete registrato il vostro marchio in Cina, qualcun altro potrebbe farlo prima di voi, impedendovi di utlizzarlo e spesso chiedendo un lauto compenso per cederlo. Anche personaggi di spicco come Elon Musk e Michael Jordan sono stati coinvolti in costose e lunghe controversie con soggetti che avevano registrato per primi il loro marchio in Cina. Se ciò accade, ottenere la restituzione del marchio è molto complicato, se non impossibile.

      Per evitare di trovarsi in questa situazione, il consiglio è di registrare i vostri marchi per tempo, anche prima di entrare nel mercato cinese. Depositate direttamente presso l’Ufficio marchi cinese (CTMO) e non limitatevi alla versione in inglese, ma prendete in considerazione la possibilità di registrare anche una versione in caratteri cinesi.

      Una volta coperta questa base, nel contratto è importante prevedere che il vostro partner cinese non è autorizzato a depositare la registrazione di alcuno dei vostri marchi in Cina, in caratteri latini o cinesi, e che utilizzerà i marchi e i diritti di proprietà intellettuale in stretta conformità al contratto e alle vostre istruzioni.

      Per un approfondimento su come proteggere efficacemente i vostri diritti di proprietà intellettuale in Cina, consultate questo articolo dettagliato sul blog di Legalmondo.

      Il contratto può attendere

      Quando si negozia con un partner cinese, spesso si commette l’errore di iniziare il confronto con lo scambio di bozze di contratto. Concentratevi invece sulla sostanza, ovvero sui termini commerciali e tecnici dell’affare: a tal fine può essere utile predisporre una checklist dei punti chiave da discutere (come ad esempio prodotti, prezzi, termini di consegna, standard tecnici, assistenza post-vendita, esclusività, durata, termini di pagamento, ecc.

      Prendete appunti dettagliati e verbalizzate le discussioni e una volta raggiunto un accordo sostanziale sui termini principali, questo documento può essere consegnato al vostro avvocato, che tradurrà l’intesa commerciale in un l contrattuale chiaro e coerente. Questo approccio consente di risparmiare molto tempo, in quanto evita inutili tira e molla sul contenuto legale prima che l’accordo sui punti principali sia stato raggiunto.

      Il vostro NDA vi tutela in Cina?

      Un accordo di riservatezza o non divulgazione (Non Disclosure Agreement – NDA) ben redatto è essenziale quando le parti intendono scambiarsi informazioni riservate, come ad esempio know-how tecnologico, strategie commerciali, dati sui fornitori o elenchi di clienti. Soprattutto nelle prime fasi della negoziazione o della collaborazione, prima della firma del contratto principale, un NDA è una protezione fondamentale.

      Tuttavia, come per tutti i contratti in Cina, un modello generico di NDA, redatto sulla base di uno standard internazionale, è generalmente di utilità limitata. Per essere veramente efficace, anche l’NDA – come gli altri contratti – deve essere adattato alle specificità del mercato cinese. In particolare, è necessario assicurarsi che l’accordo sia applicabile in Cina, prevedendo un meccanismo di risoluzione delle controversie appropriato (si veda di seguito il motivo per cui dovreste prendere in considerazione l’applicazione della legge cinese e le controversie in Cina) e preveda penali in caso in caso di violazione delle obbligazioni di riservatezza.

      Sebbene un buon NDA sia importante, spesso può non essere sufficiente, specie nei rapporti con fornitori o partner in accordi di trasferimento di tecnologia. In questi casi è preferibile negoziare un NNN – acronimo di Non-Disclosure, Non-Use e Non-Circumvention Agreement. A differenza degli accordi NDA standard, un accordo NNN si focalizza non solo sulla non divulgazione delle informazioni riservate, ma anche sul divieto al partner cinese di utilizzarle a proprio vantaggio o di lavorare direttamente con fornitori, clienti o partner del titolare delle informazioni. Scenario che, in Cina, è un rischio molto concreto.

      Questo accordo rappresenta una garanzia imprescindibile quando si ha a che fare con produttori, fornitori, o intermediari cinesi, che altrimenti potrebbero essere tentati di replicare i prodotti o di contattare i clienti direttamente o tramite terzi.

      Joint Venture? Piano con l’entusiasmo

      La Joint Venture è spesso la prima proposta che arriva sul tavolo quando si negozia con un potenziale partner cinese. Sembra allettante: condividere rischi e investimenti, accedere al mercato locale con un alleato, sfruttare le sue conoscenze e la sua rete di contatti. Ma la realtà, molto spesso, è ben diversa da quello che appare.

      Una Joint Venture è una struttura societaria complessa, costosa e rigida, che richiede investimenti di soldi, tempo e risorse umane significativi e la capacità di gestire in modo continuo interessi spesso divergenti tra i soci. La stragrande maggioranza delle JV sino-italiane è andata male, o andrà male. O malissimo. In primis, perché la JV è solitamente gestita dal socio cinese ed esercitare un effettivo controllo sull’operato della società è un’impresa molto impegnativa.

      Prima di prendere questa strada, è fondamentale porsi alcune domande: la Joint Venture è davvero indispensabile per sviluppare il business in Cina? (Spoiler: in genere, no). Esistono alternative meno vincolanti e rischiose, come un accordo di distribuzione o un contratto di licenza? (Sì, quasi sempre). E soprattutto: quanto conosciamo davvero il nostro potenziale socio?

      La Joint Venture può essere presa in considerazione solo se strettamente necessaria allo sviluppo del progetto e solo dopo aver verificato con attenzione la solidità commerciale dell’iniziativa e l’affidabilità del partner cinese, e di essere certi di riuscire a mantenere un controllo efficace sull’operato della JV.

      Meglio iniziare con forme di collaborazione più semplici e flessibili, per testare il mercato e il rapporto con la controparte, prima di legarsi a una struttura così impegnativa. Altrimenti, il miraggio della Joint Venture rischia di trasformarsi in un incubo che può costare molto caro.

      Memorandum of Understanding: A cosa serve?

      Un memorandum d’intesa (MoU) è uno strumento utile nella fase iniziale di un negoziato di una

      relazione commerciale. La sua funzione è quella di una sorta di road map per le trattative future, in cui le parti delineano gli obiettivi e i patti principali degli accordi che si vogliono negoziare. Se usato correttamente, un MoU può facilitare notevolmente le trattative, garantendo che entrambe le parti si impegnino a negoziare in buona fede e condividano dall’inizio i punti chiave del futuro accordo come il prezzo, il territorio, l’esclusiva, gli obiettivi di fatturato, il budget, etc.

      Tuttavia, un MoU deve essere utilizzato per quello che è: un documento preparatorio per futuri negoziati, non un contratto vincolante. Bisogna fare attenzione ad evitare di scrivere un testo che contenta già patti definitivi. Il testo deve specificare chiaramente che le parti rimangono libere di concludere o meno gli accordi finali e quali clausole non sono vincolanti – come gli obiettivi o o le tempistiche – e quali disposizioni sono invece vincolanti, tipicamente l’obbligo di riservatezza, l’esclusività durante le negoziazioni (se concordata), la legge applicabile e la modalità di risoluzione delle controversie. Un memorandum d’intesa mal redatto, che includa termini troppo precisi e dettagliati, può essere interpretato come un accordo definitivo, creando incertezza sul reale status della trattativa e degli accordi. In conclusione, i MoU sono strumenti utili, ma solo se usati correttamente. Se volete saperne di più, rimando a questo articolo.

      Pessime bozze, pessimi risultati

      Le tipiche bozze di contratto proposte dalle controparti cinesi sono copiate-incollate da modelli riciclati, generalmente incompleti, superficiali, mal organizzati e scritti in un pessimo inglese, che per di più non sempre corrisponde alla versione cinese del contratto.

      Correggere e integrare queste bozze è assai complicato e richiede molto più tempo che partire da un buon modello, portando a risultati comunque non perfetti. Meglio prendere l’iniziativa e proporre un testo costruito in modo professionale e coerente e chiedere alla controparte di proporre eventuali modifiche e integrazioni a questa bozza.

      Il vostro modello di contratto occidentale non funzionerà qui

      Anche se un contratto in lingua inglese nella maggior parte dei casi, è perfettamente valido in Cina, ci sono molte ragioni per cui è sconsigliabile utilizzare nel mercato cinese modelli di contratto costruiti per altri Paesi.

      Il primo è il fatto che gli accordi di matrice anglosassone, come ad esempio quelli degli Stati Uniti, fanno riferimento a un sistema di common law (basato su decisioni giudiziarie e precedenti giurisprudenziali) molto diverso da quello dei Paesi di civil law (come Cina e Italia), che deriva dalla tradizione giuridica romana, basata su un insieme codificato di leggi scritte. Ne consegue che l’impianto di un contratto sul modello anglosassone è diverso, molto più dettagliato e strutturato rispetto a quello di un tipico contratto basato su un sistema di civil law.

      Inoltre, il contratto presuppone l’applicazione della legge del paese in cui era stato originariamente creato; dunque, se il contesto di regole applicabili all’accordo è diverso (es. legge italiana o cinese) si creano possibili problematiche di interpretazione e applicazione pratica. In generale, è bene che il contratto sia costruito su un modello conforme alla legge che si applicherà al rapporto.

      Poiché le trattative contrattuali in Cina sono generalmente lunghe e complesse, lavorare su testi ridondanti e complicati, che riflettono sistemi giuridici diversi, non aiuta e anzi complica molto le cose.

      Il fattore campo non vi aiuterà in Cina. Anzi, il contrario

      Questo è un tipico punto di disaccordo nella negoziazione di un contratto internazionale: entrambe le parti vogliono che si applichi la legge del proprio Paese e che eventuali controversie siano giudicate dai tribunali nazionali.

      Nel nostro caso, insistere sull’applicazione della legge italiana e del tribunale italiano non è una buona idea: va considerato, infatti, che un accordo di distribuzione si svolge, per la stragrande maggioranza, nel Paese in cui opera il distributore e dove vengono venduti i prodotti (nel nostro caso, nella Cina continentale).

      In caso di controversie, l’interesse delle parti (in particolare del produttore) è quello di ottenere una decisione rapida da parte dell’organo giudicante, soprattutto se sono in corso situazioni che richiedono una tutela immediata (come la condotta sleale o la contraffazione di marchi e brevetti da parte del distributore).

      Nulla di tutto ciò è possibile se ci si rivolge a un giudice italiano (con tempi lunghi di contenzioso e la necessità poi di un processo complesso e costoso per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in Cina); al contrario, un arbitrato in Cina, applicando la legge cinese, permette di arrivare a una decisione in tempi rapidi (in media 6-9 mesi) e, se necessario, anche di ottenere misure urgenti per fermare eventuali comportamenti sleali.

      Se ci atteniamo all’esempio di un contratto di distribuzione, è consigliabile prevedere come modalità di risoluzione delle controversie un arbitrato con sede in Cina (ad esempio, presso la CIETAC) o a Hong Kong o Singapore (Paesi terzi, dove però i costi della procedura aumentano notevolmente).

      Per un approfondimento, rimando a questo articolo.

      La legge cinese non è un tabù

      L’avvocato che vi assiste dovrebbe saperlo. Non si tratta quindi di un salto nel buio e non bisogna temere sorprese. Inoltre, va ricordato che un accordo si basa principalmente sui patti che le parti hanno scritto nel contratto: se è stato ben redatto, le regole da applicare sono chiare.

      Se consideriamo gli accordi di distribuzione, teniamo presente che si tratta di un contratto quadro, all’interno del quale vengono stipulati una serie di contratti di vendita di prodotti. Se entrambi i Paesi sono parti contraenti della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), le regole uniformi, chiare ed equilibrate della convenzione si applicano automaticamente, basta non escluderla dal contratto.

      Un contratto, due lingue

      Come visto in precedenza, il contratto è valido anche solo in inglese; tuttavia, è senz’altro consigliabile redigere una versione in cinese con testo a fronte. Questo per diversi motivi: in primo luogo, evita che la parte cinese debba provvedere a una traduzione del testo durante le trattative per uso interno (i senior manager spesso non parlano inglese), rallentando così le varie fasi della negoziazione.

      Inoltre, per garantire che la parte cinese comprenda appieno il contenuto dell’accordo e per evitare malintesi (reali o strumentali) sull’interpretazione di alcune clausole.

      Infine, occorre tenere presente che se il contratto dovesse essere utilizzato davanti a un tribunale o a un’autorità amministrativa in Cina, l’unica lingua ammessa sarebbe il cinese; per questo motivo, è meglio avere già un testo concordato e firmato dalle parti anche in cinese, piuttosto che dover preparare una traduzione in un secondo momento.

      Firma. E timbro

      Il contratto deve recare il timbro ufficiale della società cinese? Sì, e questo punto è fondamentale. In Cina, il “chop” ufficiale di una società (il timbro a inchiostro rosso) equivale a una firma ed è la prova che la persona che firma il contratto ha l’autorità di rappresentare la società. La sola firma, anche quella di una persona con un titolo importante, può non essere sufficiente se non è accompagnata dal timbro ufficiale. Senza di esso, il contratto potrebbe essere contestato o addirittura considerato nullo. Prima di firmare, verificate sempre che il timbro utilizzato corrisponda a quello registrato nella business license e assicuratevi che il timbro sia applicato su ogni pagina o almeno sulla pagina della firma, in linea con la prassi locale.

      Non lasciate il contratto nel cassetto

      Le cose cambiano velocemente, soprattutto in Cina. Vengono aggiunti nuovi prodotti, le condizioni di mercato evolvono, le persone lasciano l’azienda, nuovi concorrenti si affacciano all’orizzonte e così via. Le aziende si adattano costantemente alle nuove condizioni e lo stesso deve fare il contratto.

      Qualsiasi modifica del rapporto deve essere formalizzata correttamente. Per evitare incomprensioni e controversie, è consigliabile inserire nel contratto una clausola di integrazione, specificando che eventuali modifiche o aggiunte saranno valide solo se concordate per iscritto, firmate dai rappresentanti autorizzati delle parti e allegate come addendum all’accordo originale.

      Non è sufficiente, però, inserire questa clausola: bisogna comportarsi di conseguenza e se le cose cambiano, registrare i nuovi accordi secondo quanto previsto nel contratto. Accordi presi a voce, tramite messaggi Wechat e scambi di e-mail possono essere difficili da ricostruire, magari a distanza di anni.

      Cross-border merger and acquisition (M&A) transactions are carefully structured. Lawyers negotiate risk allocation, manage regulatory exposure, and draft documents designed to withstand scrutiny across multiple jurisdictions. On paper, many of these transactions are sound.

      And yet a surprising number of deals struggle to deliver their expected value.

      When that happens, the problem isn’t in the paperwork. It’s in the people: Do they believe in the deal?

      Belief starts with communication. If people don’t understand the deal, the documents won’t save it.

      What Lawyers See vs. What Everyone Else Feels

      For lawyers, a transaction is all about managing risk. Disclosure is deliberate. Regulatory exposure is controlled. Words matter, and for good reason.

      For everyone else, it feels different.

      Employees hear their company has been sold to a foreign buyer and start filling in the blanks. Customers wonder if priorities will change. Regulators look for patterns. Journalists hunt for a local angle.

      These audiences are not reading the transaction documents. They are responding to fragments of information, hallway chatter, and media coverage.

      The gap between legal precision and human interpretation is where many cross-border deals begin to drift.

      Silence Is Not Neutral

      Between announcement and closing, caution often turns into radio silence.

      There are understandable reasons for this. Multiple disclosure regimes apply. Competition laws constrain what can be shared. Employment rules vary by jurisdiction. No one wants to say the wrong thing in the wrong place.

      The problem? Silence rarely creates stability.

      In the absence of credible information, people make up their own stories. These spread quickly inside the company and beyond. Once those narratives take hold, they’re hard to unwind, even when the official version finally comes out.

      By the time integration teams are ready to engage, behaviour has already shifted. Trust has thinned. Momentum has slowed. Positions have hardened, and assumptions feel like facts.

      One Deal, Many Interpretations

      Cross-border transactions remove the safety net of shared assumptions.

      What sounds confident in one country can come across as arrogant in another. An announcement that seems careful and responsible in one market may look evasive somewhere else. Expectations around consultation, transparency and leadership vary more than many deal teams expect.

      That is why a single global message often falls flat.

      The commercial logic needs to be consistent, but trust is built locally. That means understanding who people listen to in each market and what they are actually worried about.

      When uncertainty sets in, people protect their turf. Roles get guarded. Silos harden. Decisions slow as teams focus on keeping influence instead of building something new.

      When communication misses this, the impact is rarely dramatic at first. It shows up slowly, through disengagement, resistance and delay.

      Employees Decide Earlier Than You Think

      For employees, M&A feels personal long before it feels strategic.

      They want to know how decisions will be made, whether local expertise still matters, and what the deal means for their job and future. They don’t expect certainty, but they do expect straight answers.

      Vague reassurances can create more anxiety than simply acknowledging what is not yet known.

      Managers sit at the centre of this dynamic. They are more trusted than corporate communications but often lack the tools to explain what the deal means in practice. When they lack clarity, uncertainty spreads quickly and becomes entrenched.

      Change is rarely the problem. Employees’ fear of losing their role, influence, identity, or stability drives disengagement.

      External Attention Changes the Equation

      Cross-border deals attract public and political scrutiny that domestic transactions often do not.

      Foreign ownership, jobs, and national interest are not abstract concerns. They shape how regulators act and how quickly questions escalate. Media expectations differ widely. In some places, restraint signals seriousness. In others, it looks suspicious.

      Internal uncertainty has a way of becoming visible externally. Customers and partners often sense it before leadership does.

      Why This Matters for Deal Counsel

      For lawyers advising on cross-border M&A, communication is not a branding exercise. It is part of deal execution.

      Poorly sequenced communication can complicate regulatory engagement. Inconsistent messaging can undermine management credibility. Prolonged silence can make integration harder than it needs to be.

      Handled well, communication supports the legal strategy rather than undercutting it. It helps ensure that what can be said, and what cannot, aligns with how people actually receive and interpret information in different markets. It reduces friction instead of creating it.

      The most effective deal teams treat communication as core infrastructure. They build it in early, tailor it to each market, and know that trust comes from what’s said, what’s acknowledged, and who delivers the message.

      A simple test applies: If the people affected by the deal can’t explain, in their own words, why it makes sense, the communication hasn’t worked.

      Cross-border M&A rarely fails because advisers lack skill. It fails because the human side gets addressed too late.

      For lawyers navigating these deals, spotting communication risk early can mean the difference between a deal that just closes, and one that truly succeeds.

      Roberto Luzi Crivellini

      Aree di attività

      • Arbitrato
      • Distribuzione
      • Commercio internazionale
      • Contenzioso
      • Real estate

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        Corporate Sustainability in Practice – How Contracts Shape Responsibility

        23 Marzo 2026

        • Finland
        • Contratti
        • Distribuzione
        • Environmental Social Governance

        A European manufacturer supplies a critical component to a New York-based distributor. Shortly after delivery, questions emerge about whether the product complies with U.S. safety requirements. The distributor pauses shipments while the issue is reviewed.

        Customers want to know when orders will resume. Sales teams are fielding questions. A trade publication calls for comment. Regulators want information.

        The distributor tells customers that shipments have been paused while the issue is investigated. The manufacturer believes that explanation is incomplete and may leave customers with the impression that the product is unsafe or that the manufacturer caused the problem.

        The contract is detailed. It says what happens if a party defaults, who can terminate and where a dispute will be heard. It also deals with confidentiality and public disclosure. What it does not say is how the parties should communicate when the problem becomes public and both need to respond.

        The legal position may still be unclear. The facts may still be coming together. But someone has to answer the customer asking why a shipment has not arrived or the journalist seeking comment.

        And what one party says can quickly become the other party’s problem.

        Publicity clauses only take you so far

        Most international agreements already deal with confidentiality and public announcements. Some commercial contracts may restrict the use of a counterparty’s name or the disclosure of information about the relationship.

        Those provisions usually focus on consent and disclosure. They are less useful when both parties need to respond to the same event at the same time.

        The communication that causes trouble may not be a press release at all. It could be a customer email saying, “Our supplier has failed to deliver.” It could be a technology company telling users that an outage originated in its client’s systems.

        The sender may see the wording as factual. The other side may see blame being shifted.

        By the time lawyers are debating whether the statement breached the agreement, customers may already have formed their own conclusions.

        Cross-border relationships make coordination harder

        Time zones are the obvious example.

        Suppose the problem comes to light in New York after the European working day has ended. Customers want an answer. Reporters are calling. The people who would normally approve a statement are in Paris, Frankfurt or Milan and cannot be reached.

        A requirement for prior consent to every external statement may look sensible on paper. In practice, it may be impossible to follow.

        Some of these practical issues can be settled in advance. The contract can identify the types of events that require consultation, the right contacts on each side and expected response times. It can also say what happens if one side cannot be reached, including whether the other may issue a holding statement.

        The clause can be short. Consultation, advance notice where practicable and enough information-sharing to keep communications accurate may be all that is needed.

        The contract does not need to become a crisis plan. It just needs to give the parties a process they can use when the problem is already unfolding.

        One party may also have to speak before the other is ready. A public company may face a disclosure deadline even while its commercial partner is still investigating the facts.

        In the United States, for example, a public company generally has four business days after determining that a cybersecurity incident is material to file the required disclosure on Form 8-K. In that situation, consultation and advance notice where possible usually make more sense than giving either party an absolute veto.

        When the stories start to diverge

        The bigger challenge is when the two sides no longer agree on what happened.

        One party may think the other is giving customers an inaccurate account and want to correct it. It may want to contact shared customers directly. The other party may see that as an escalation.

        The same issue can continue after termination. Each party may want to reassure customers and employees and explain why the relationship ended. Their accounts may not match.

        If the parties want consultation requirements or restrictions on naming one another to continue after termination, the contract should say so.

        Keep it practical

        There are limits to what a communications clause can do.

        It cannot override a legal disclosure obligation. It cannot make two companies agree on disputed facts. It should not require either side to disclose privileged or otherwise protected information, or give one party an open-ended right to stop the other from speaking.

        Commercial contracts are usually very detailed about what happens if the relationship breaks down. They specify who can terminate, what remedies are available, where disputes will be heard and which law applies.

        They are often less useful once the problem becomes public and people outside the contract want answers.

        By then, what each side says may be affecting the commercial relationship as much as the dispute itself. Agreeing in advance on who needs to be consulted and what happens when time is short can prevent the communications problem from becoming another dispute.

        At major events such as the 2026 FIFA World Cup, some companies attempt to “wildly” associate their brand or image with the event through a practice known as “ambush marketing” , defined by French courts as “an advertising strategy implemented by a company in order to associate its commercial image with that of an event and thereby benefit from the media impact of that event without paying the relevant fees and without having obtained the prior authorisation of the event organiser” (Paris Court of Appeal, 2nd chamber, 8 June 2018, No. 17/12912). A risky and unlawful practice, but one that is sometimes conceivable.

        Key points

        • Ambush marketing is a practice that may give rise to sanctions but is not prohibited as such.
        • In return for their investments in the competition, FIFA’s official sponsors and partners enjoy very strong legal protection, through various general instruments (infringement, free-riding/parasitism, intellectual property) and more specific ones (sports law), against all forms of ambush marketing.
        • The FIFA World Cup benefits from enhanced protection based on an extensive portfolio of trademarks registered worldwide and on FIFA’s Intellectual Property Guidelines, in the absence of specific French legislation comparable to that enacted for the Olympic Games.
        • However, these rights are not absolute, and there remain narrow opportunities for a (clever) form of ambush marketing.

        Protection of official World Cup sponsors and partners against ambush marketing

        Reaching nearly 5 billion people across all platforms during its last edition in Qatar in 2022, including more than 1.5 billion viewers for the final alone, the 2026 FIFA World Cup is the most-watched sporting event on the planet. Hosted for the first time by three countries (Canada, Mexico and the United States), it brings together 48 teams and more than 1,200 players for 104 matches across 16 stadiums. Its organisation is largely financed by various official partners, sponsors and rights holders, who in return receive the exclusive right to use FIFA’s official trademarks and intellectual property so as to associate their own image and distinctive signs with the competition.

        Ambush marketing is not sanctioned as such under French law, but a range of statutory provisions allow for broad protection of sponsors and partners of world-class sporting events against ambush marketing. They are indeed entitled to peacefully enjoy the rights offered to them in exchange for the significant investments they make in connection with events such as, for example, the football or rugby World Cups, or the Olympic Games.

        The following legal instruments may in particular be invoked by official sponsors and by the organisers of such events:

        • the “classic” protections offered by intellectual property law (trademark law and copyright) by way of an infringement action under the French Intellectual Property Code,
        • civil liability law (parasitism/free-riding and unfair competition based on article 1240 of the French Civil Code),
        • consumer law (misleading commercial practices),
        • but also more specific provisions, such as the protection of the exploitation rights of sports federations and organisers of sporting events under article L.333-1 of the French Sports Code, which grants organisers of sporting events a monopoly over the exploitation of those events.

        On these grounds, the following ambush marketing practices have notably been sanctioned:

        The exploitation of a tennis competition and the use, during the sporting event, of the brand associated with it: An online betting operator organised bets on Roland Garros matches using the protected sign and Roland Garros trademark to identify the matches on which bets were offered. The unlawful exploitation of the sporting competition was sanctioned at EUR 400,000 under article L.333-1 of the French Sports Code, the French Tennis Federation being the sole owner of the right to exploit Roland Garros. The use of the trademark was also sanctioned for infringement (EUR 300,000) and free-riding/parasitism (EUR 500,000) (Paris Court of Appeal, 14 Oct. 2009, No. 08/19179; Paris Judicial Court, 8 Aug. 2024, No 08/19179).

        An advertising campaign carried out during a film festival reproducing the event’s registered trademark: During the Cannes Film Festival, a cosmetics brand published videos on its social media showing its brand ambassadors being styled, with the official Cannes Film Festival poster visible in certain shots, one of which reproduced the registered Palme d’Or trademark. Sanctioned on the grounds of copyright infringement and parasitism at EUR 50,000 (Paris Judicial Court, 11 Dec. 2020, No. 19/08543).

        An advertising campaign falsely claiming the status of official event partner: During the Cannes Film Festival, the use of the slogan “official hairdresser of women” alongside the expressions “Cannes” and “Festival de Cannes”, and other publications that falsely led the public to believe the company was an official festival partner, to the detriment of the sole official festival hairdresser. Sanctioned on the grounds of unfair competition and parasitism at EUR 50,000 (Paris Court of Appeal, 8 June 2018, No. 17/12912).

        These financial sanctions may be combined with injunctions to cease the practices and/or orders for press publication, subject to periodic penalty payments.

        FIFA’s specific trademark protection

        Unlike the Paris 2024 Olympic Games, which benefited from specific French legislation as a host country (Law No. 2018-202 of 26 March 2018 on the organisation of the 2024 Olympic and Paralympic Games) reserving in particular advertising spaces in the vicinity of competition venues exclusively for official partners, the 2026 FIFA World Cup does not take place on French territory, and therefore no equivalent French legal framework applies. The protection of official partners and sponsors thus relies on general law , but is nonetheless robust.

        FIFA has built an extensive portfolio of trademarks registered worldwide, protected in France by the provisions of the French Intellectual Property Code. These trademarks include in particular the verbal and figurative trademark FIFA®, the marks FIFA World Cup™, FIFA World Cup 26™, Coupe du Monde de la FIFA™, Coupe du Monde de la FIFA 2026™, World Cup™, Copa Mundial™, as well as the official competition emblem (combining the trophy with the figure 26), the official slogan “We Are 26™” / “Nous Sommes 26™”, the logos of the sixteen host cities, and the official typeface “FWC 26”, protected by copyright. Only FIFA’s rights holders, namely the FIFA Partners (led by Adidas, Aramco, Coca-Cola, Hyundai/Kia, Qatar Airways and Visa), the Plus Sponsors, the Official Sponsors and Regional Supporters, are authorised to use this official intellectual property for commercial purposes.

        FIFA has published Intellectual Property Guidelines (version 2.0, June 2024) detailing the authorised and prohibited uses of the trademarks and logos associated with the 2026 World Cup. According to these guidelines, the following are prohibited without authorisation: any use of official trademarks in commercial advertising; the incorporation of official intellectual property into a trade name or domain name; the organisation of competitions, games or prize draws creating an association with the competition; the use of official trademarks to decorate a retail store; and the use of official hashtags by a corporate account for commercial purposes. The guidelines further specify that protection extends not only to identical reproduction of official trademarks but also to confusingly similar variants. This protection, recalled in the guidelines, is consistent with the enhanced protection afforded to well-known trademarks under French law by article L.713-5 of the French Intellectual Property Code.

        Lessons from the Paris 2024 Olympic Games: what risks do brands face?

        The Paris 2024 Olympic Games gave rise to significant litigation that clearly illustrates the risks faced by companies tempted by ambush marketing at a major sporting event. Although these decisions were rendered in the specific context of the Olympic Games, which benefited from specific, reinforced legal protections, they nevertheless constitute a direct warning for brands that might consider similar strategies during the World Cup, on the basis of general law.

        The use of official symbols on travelling physical media: During the Paris 2024 Olympic Games, a Chinese dairy company had buses displaying the Olympic rings alongside its own brands circulating throughout Paris, while presenting itself as “the only Chinese dairy company present in Paris 2024”. The Paris Court of Appeal upheld both free-riding/parasitism and trademark infringement, and ordered the companies concerned, in summary proceedings, to pay EUR 20,000 per defendant, subject to a periodic penalty of EUR 20,000 per day per proven infringement, aimed at stopping the diffusion of the advertising (Paris Court of Appeal, pole 5, chamber 2, 21 Nov. 2025, No. 24/15283; Paris Court, interim order of 8 Aug. 2024, No. 24/55463). This judgment illustrates the vigilance of French courts with regard to strategies of visual association with an event, even without an explicit claim of official partnership, and confirms the possibility of combining infringement and parasitism claims for substantial awards.

        The unauthorised broadcast of competitions: The Paris Court, sitting in summary proceedings during the Olympic Games, ordered the immediate cessation of the broadcast of Olympic competitions by a streaming platform that did not hold the corresponding media rights, subject to a periodic penalty of EUR 1,500 per identified infringement, EUR 3,000 per day for ongoing distributions and EUR 5,000 per day for failure to withdraw the content (Paris Court, summary proceedings, 18 Sept. 2024, No. 24/53019). Thus, any platform broadcasting World Cup matches without holding the rights licensed by FIFA faces immediate emergency measures under article L.333-1 of the French Sports Code.

        The enhanced protection of well-known trademarks: The French Court of Cassation confirmed that protection of Olympic trademarks extends beyond strict reproduction: it is sufficient for the trademark to be evoked or suggested, without the need to demonstrate a likelihood of confusion in the mind of the public. This solution, based on article L.713-5 of the French Intellectual Property Code, was applied to a bar that had used the Olympic rings on its coasters to promote its broadcast evenings (Court of Cassation, Criminal chamber, 17 Jan. 2017, No. 15-86.363). FIFA’s trademarks being equally well-known worldwide, the same protective regime applies to them: a mere evocation of official trademarks, even without literal reproduction, may constitute an actionable infringement.

        Certain marketing operations may escape sanction

        Analysis of case law and promotional practices nonetheless reveals the contours of certain advertising practices that could be permitted (not sanctioned by the provisions described above), provided they are carefully prepared and presented. Here are some examples.

        Creative or humorous communication

        • A tongue-in-cheek, even humorous approach may allow companies to avoid the sanctions described above. For example, Intersnack’s Vico crisps brand launched a promotional campaign in 2016 around the slogan “Vico, partner of supporters at home”.
        • Irish bookmaker Paddy Power sponsored an egg-and-spoon race in “London”, a village in Burgundy, France, in order to display the following slogan in London during the 2012 Olympic Games: “Official Sponsor of the largest athletics event in London this year! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)”. The Olympic organising committee failed to stop this campaign. British humour …
        • Meanwhile, Heineken, a rival of official Euro 2016 sponsor Carlsberg, marketed a range of beer bottles in the colours of the flags of 21 countries that had “marked its history”, the majority of which were participating in the tournament.

        Using factual information as advertising

        It was held lawful to use the results of a rugby match and the announcement of an upcoming match in a newspaper to promote a car brand, with the advertisement reading: “France 13 England 24 , the Fiat 500 congratulates England on its victory and looks forward to seeing the French team on 9 March for France-Italy”. The judges considered that this publication “merely reproduces a current sporting result, obtained and made public on the front page of the sports newspaper, and refers to a future fixture also known to have been announced in the newspaper’s editorial content” (Court of Cassation, Commercial chamber, 20 May 2014, No. 13-12.102).

        Sponsoring players participating in the World Cup

        Any company may enter into partnerships with players participating in the FIFA World Cup, for example by supplying them with equipment or clothing bearing its logo. FIFA’s Intellectual Property Guidelines expressly state that they “contain no affirmations regarding rights held by third parties such as players, clubs, member associations [or] confederations”. FIFA’s guidelines also explicitly confirm that generic images related to football, national teams or national flags do not fall within the official intellectual property. Caution is nonetheless warranted: the partnership must not create the impression of a commercial association with FIFA or the competition, nor use FIFA’s official trademarks.

        A combined legal and marketing approach in designing and preparing the message of any such communication campaign is essential to avoid legal proceedings, particularly on the grounds of free-riding/parasitism. Certain advertising campaigns can therefore legitimately be considered, particularly when they are clever.

        Riassunto

        Nel 1970, il distributore statunitense Blue Ribbon (la futura Nike) rischiò di perdere tutto. In pochi mesi passò dal controllare il 70% del mercato statunitense delle scarpe da corsa ad uno scontro legale con il suo fornitore giapponese. Il motivo? Un contratto scritto in modo frettoloso, che non prevedeva i target di fatturato, il periodo di preavviso per il recesso, e neppure chi fosse il proprietario dei marchi. Questo articolo esamina in modo pratico gli insegnamenti che si possono trarre da questa controversia: come negoziare un accordo di distribuzione internazionale, definire l’esclusività contrattuale e le clausole di fatturato minimo, la durata del contratto, la proprietà dei marchi, le clausole di risoluzione delle controversie e altro ancora.

        Di cosa parlo in questo articolo: 

        • La vertenza tra Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger e la nascita del marchio Nike
        • Come negoziare un contratto di distribuzione internazionale
        • L’esclusiva contrattuale in un accordo di distribuzione commerciale
        • Gli obiettivi del contratto di distribuzione in esclusiva
        • La durata del contratto di distribuzione all’estero
        • Il periodo di preavviso per il recesso  da un contratto di distribuzione commerciale
        • La gestione dello stock di prodotti dopo la cessazione del contratto
        • La titolarità dei marchi nella distribuzione commerciale
        • L’importanza della mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale
        • Le clausole di risoluzione delle controversie internazionali

        La storia di Nike e di un contratto scritto male

        Perché il marchio di abbigliamento sportivo più celebre al mondo è Nike e non Onitsuka Tiger?

        Mosso dalla propria passione per la corsa e dall’intuizione che vi fosse uno spazio nel mercato americano delle scarpe da atletica, al tempo dominato da Adidas, Phil Knight iniziò per primo, nel 1964, ad importare negli USA un brand di scarpe da atletica giapponese, Onitsuka Tiger.

        Knight e il suo ex-allenatore di atletica, Bill Bowerman, fondarono Blue Ribbon Sports, con un capitale sociale di 1000 dollari, e in poco tempo le vendite presero il volo, arrivando in sei anni a conquistare il 70% del mercato americano.

        La relazione commerciale tra Blue Ribbon e il produttore giapponese Onitsuka Tiger fu però, sin dall’inizio, molto tesa, nonostante le vendite delle scarpe negli USA andassero molto bene e le prospettive di crescita fossero positive.

        Poco dopo il rinnovo, Knight scoprì che Onitsuka cercava un altro distributore negli USA. Temendo di essere messo da parte, decise di agire: trovò un nuovo fornitore in Giappone e lanciò il suo marchio, Nike.

        niketiger

        Scoperto il progetto Nike, il produttore giapponese contestò a Blue Ribbon la violazione del patto di non concorrenza, che vietava al distributore di importare altri prodotti fabbricati in Giappone, dichiarando l’immediata risoluzione del contratto per inadempimento di Blue Ribbon.

        A sua volta, Blue Ribbon sostenne che l’inadempimento sarebbe stato di Onitsuka Tiger, che aveva iniziato ad incontrare altri potenziali distributori quando il contratto era ancora in corso di validità e l’andamento dell’attività molto positivo.

        Il giudice americano decise per l’underdog

        Ne derivarono due cause, una in Giappone e una negli USA, che avrebbero potuto porre termine prematuramente alla storia di Nike.  Fortunatamente (per Nike) il Giudice americano decise a favore del distributore e la vertenza si chiuse con un accordo: Nike iniziava così il percorso che l’avrebbe portata 15 anni dopo a diventare il brand di articoli sportivi più importante al mondo.

        Vediamo cosa ci insegna la storia di Nike e quali errori è bene evitare in un contratto di distribuzione internazionale.

        Come negoziare un contratto di distribuzione commerciale internazionale

        Come accade molto spesso a tanti imprenditori, Knight aveva negoziato il rinnovo dell’accordo di distribuzione dei prodotti Onitusuka negli USA da solo, senza l’assistenza di un avvocato.

        Nella sua biografia Knight scrive che si pentì subito di avere legato il futuro della sua società ad un accordo di poche righe, scritto frettolosamente al termine di una riunione in cui le parti si erano focailizzate sugli aspetti commerciali del rapporto.

        Il contratto prevedeva solamente il rinnovo del diritto di Blue Ribbon di distribuire i prodotti in esclusiva per gli USA per altri tre anni.

        Accade spesso che i contratti di distribuzione internazionale siano affidati ad accordi verbali o contratti molto semplici e di durata breve: la spiegazione che viene fornita, solitamente, è che così facendo si può testare la relazione commerciale sul campo, senza vincolarsi troppo alla controparte.

        Questo modo di fare, però, è sbagliato e pericoloso: il contratto non va inteso come un onere o un vincolo, ma come una garanzia dei diritti di entrambe le parti. Non concludere un contratto scritto, o farlo in modo molto sbrigativo, significa lasciare senza patti chiari elementi fondamentali del futuro rapporto, come quelli che hanno portato alla vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger: obiettivi commerciali, investimenti, titolarità dei marchi.

        Se il contratto è internazionale l’esigenza di redigere un accordo completo ed equilibrato è ancor più forte, visto che in assenza di patti tra le parti, o in via integrativa a questi accordi, si applica una legge con la quale una delle parti non ha familiarità, che generalmente è quella del paese in cui opera il distributore.

        Nel caso di Blue Ribbon, si trattava di un accordo dal quale dipendeva l’esistenza stessa della società, motivo per cui non coinvolgere un legale specializzato, che potesse aiutare l’imprenditore a individuare e negoziare le clausole importanti dell’accordo, era stato un comportamento molto imprudente.

        Clausola di esclusiva territoriale, gli Obiettivi commerciali e i Target di fatturato minimo

        Il primo motivo di contrasto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger fu la diversa valutazione dell’andamento delle vendite sul mercato USA.

        Onitsuka sosteneva che il fatturato fosse inferiore alle potenzialità del mercato USA, mentre secondo Blue Ribbon il trend di vendite era molto positivo, visto che sino a quel momento aveva raddoppiato ogni anno il fatturato, conquistando una fetta importante del mercato del settore.

        Venuta a conoscenza del fatto che Onitsuka stava valutando altri candidati per la distribuzione dei prodotti negli USA e temendo di trovarsi fuori dal mercato, Blue Ribbon preparò come Piano B il brand Nike: quando ciò venne scoperto dal produttore giapponese , la situazione precipitò e sfociò nel contenzioso giudiziario tra le parti.

        La vertenza avrebbe forse potuto essere evitata se le parti avessero condiviso gli obiettivi commerciali e il contratto avesse previsto una clausola abbastanza standard negli accordi di distribuzione esclusiva, ossia un obiettivo minimo di vendita da parte del distributore (in inglese spesso definite “Minimum Turnover Clause”).

        In un contratto di distribuzione in esclusivail produttore concede al distributore una forte protezione territoriale  a fronte degli investimenti che il distributore pone in essere per sviluppare il mercato assegnatogli.

        Per bilanciare la concessione dell’esclusiva è normale che il produttore richieda al distributore il cosiddetto Fatturato Minimo Garantito o Target Minimo, che deve essere raggiunto dal distributore ogni anno per mantenere lo status privilegiato che gli è stato concesso.

        In caso di mancato raggiungimento del Target Minimo, il contratto generalmente prevede che il produttore abbia il diritto di recedere dal contratto (nel caso di accordo a tempo indeterminato) o di non rinnovare l’accordo (se il contratto è a tempo determinato) o di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

        Nel contratto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, l’accordo non prevedeva alcun obiettivo (ed infatti le parti si trovarono in disaccordo nel valutare i risultati del distributore) ed era stato appena rinnovato per tre anni, senza però che le parti avessero voluto o saputo fissare gli obiettivi del distributore. Un elemento cardine dell’accordo, quindi, era rimasto indeterminato. Gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale

        Un approccio comune è il meccanismo di incremento percentuale predeterminato. Ad esempio: +10% il secondo anno, +30% il terzo anno, +50% il quarto. Non sempre, però, questi target riflettono le realtà di mercato. Nel secondo anno il mercato può scontare una recessione, nel terzo un nuovo concorrente può entrare sul mercato con un prodotto simile, etc.

        Il problema degli automatismi è che i target vengono concordati senza disporre dei dati reali sulle potenzialità del prodotto sul mercato e sull’andamento delle vendite dei concorrenti, e possono quindi rivelarsi molto distanti dalle attuali possibilità di vendita del distributore.

        Contestare al distributore di non avere raggiunto il target del secondo o terzo anno in una congiuntura economica recessiva, ad esempio, o nel caso in cui siano arrivati sul mercato nuovi prodotti o concorrenti, sarebbe una decisione certamente discutibile e fonte di probabili divergenze.

        Meglio prevedere una procedura di determinazione consensuale dei target di anno in anno, stabilendo che gli obiettivi verranno concordati tra le parti alla luce dei dati raccolti e dell’andamento delle vendite nei mesi precedenti, con un certo preavviso prima del termine dell’anno in corso.  In caso di mancato accordo sul nuovo target, il contratto può prevedere che si applichi il target dell’anno precedente, o il diritto di recesso in capo alle parti, con un certo preavviso.

        Va ricordato, d’altro canto, che il target può anche essere utilizzato come incentivo positivo per il distributore: si può prevedere, ad esempio, che se verrà raggiunto un certo fatturato, ciò consentirà di rinnovare l’accordo per un periodo più lungo, o di estendere l’esclusiva territoriale, o di ottenere certi sconti o agevolazioni commerciali per l’anno successivo.

        Un ultimo consiglio è quello di ricordarsi che il contratto, una volta negoziato e concluso, va gestito nel tempo in maniera puntuale e corretta.

        Accade spesso che il produttore non contesti il mancato raggiungimento del target, o decida di farlo solo dopo un lungo periodo nel quale i target annuali non erano stati raggiunti, o non erano stati aggiornati, senza che ciò portasse ad alcuna conseguenza sul contratto.

        In tali casi è possibile che il distributore sostenga che vi fosse stata una rinuncia implicita ad avvalersi di questa tutela contrattuale e quindi che il recesso non sia valido o che il produttore non si sia comportato in buona fede.

        Per evitare dispute, è opportuno ricordarsi di aggiornare ogni anno il Target e, nel caso di mancato raggiungimento, di comunicare al distributore l’intenzione del produttore di non avvalersi della clausola di salvaguardia, ricordando che rimane valida pro futuro. E’ anche importante prevedere espressamente nella clausola di Target Minimo che la non contestazione del mancato raggiungimento dell’obiettivo di un certo periodo non comporta una rinuncia tacita e quindi non viene meno il diritto di azionare la clausola di salvaguardia in futuro.

        Da ultimo, è molto utile redigere dei verbali (“meeting minutes”) delle riunioni in cui le parti discutono dell’andamento delle vendite, formulano eventuali contestazioni, concordano le conseguenze del mancato raggiungimento dei target e gli obiettivi futuri: a distanza di tempo, magari di anni, questi appunti saranno preziosi per ricostruire la volontà delle parti in un certo momento storico.

        Nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, le parti avrebbero potuto evitare il malinteso sull’andamento delle vendite scrivendo che il produttore si attendeva un certo miglioramento delle quote di mercato in certi stati della east coast nei successivi 48 mesi e in mancanza si sarebbe potuto muovere per ricercare un nuovo distributore per quella zona, da attivare dopo la scadenza del contratto.

        La clausola di preavviso per il recesso dal contratto di distribuzione

        L’altra contestazione insorta tra le parti la riguardava la violazione del patto di non concorrenza: la vendita del brand Nike da parte di Blue Ribbon, quando il contratto vietava di vendita di altre scarpe fabbricate in Giappone. Onitsuka Tiger sosteneva che Blue Ribbon avesse violato il patto di non concorrenza, mentre il distributore riteneva di non avere avuto altra possibilità, vista l’imminente decisione del produttore di porre fine all’accordo.

        Questo tipo di vertenze si può evitare prevedendo con chiarezza un termine per il recesso (o per il mancato rinnovo): tale periodo ha la funzione fondamentale di permettere alle parti di prepararsi alla cessazione del rapporto e organizzare la propria attività dopo il termine.

        In particolare, proprio per evitare malintesi come quello insorto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, si può prevedere che in tale periodo le parti avranno facoltà di prendere contatto con altri potenziali distributori e produttori, e che ciò non violi gli obblighi di esclusiva e di non concorrenza.

        Nel caso di Blue Ribbon, in realtà, il distributore era andato ben oltre la ricerca di un altro fornitore, posto che aveva iniziato a vendere i prodotti Nike quando il contratto con Onitsuka era ancora valido: questo comportamento rappresenta una violazione grave di un accordo di esclusiva e avrebbe potuto costare molto caro al distributore.

        Un aspetto particolare da considerare, a proposito del periodo di preavviso, è la sua durata: quanto deve essere lungo il periodo di preavviso per essere considerato congruo? Nel caso di rapporti commerciali di lungo corso, è importante dare alla parte destinataria del recesso un periodo di tempo sufficiente per riposizionarsi sul mercato, cercando distributori o fornitori alternativi oppure (come nel caso di Blue Ribbon/Nike) per creare e lanciare un proprio brand.

        L’altro elemento da valutare, al momento di comunicare il recesso, è che il preavviso deve essere tale da consentire al distributore di ammortizzare gli investimenti fatti per fare fronte alle proprie obbligazioni durante il contratto; nel caso di Blue Ribbon il distributore, su espressa richiesta del produttore, aveva aperto una serie di negozi mono-marca sia sulla West che sulla East Coast.

        Una chiusura del contratto poco tempo dopo il suo rinnovo e con un preavviso troppo breve non avrebbe consentito dal distributore di riorganizzare la rete di vendita con un prodotto sostitutivo, forzando la chiusura dei negozi che fino a quel momento avevano venduto le scarpe giapponesi.

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        Generalmente è consigliabile prevedere un periodo di preavviso per il recesso di  almeno 6 mesi, ma nei contratti di distribuzione internazionale va prestata attenzione, oltre agli investimenti effettuati dalle parti, anche alla quota di fatturato del distributore rappresentata dai prodotti del produttore.

        Nel caso in cui questa quota nel tempo sia divenuta molto alta sarà difficile per il distributore trovare un prodotto alternativo in pochi mesi: le parti, in tal caso, dovranno tenere in considerazione l’evoluzione del rapporto, la situazione di mercato e le prospettive di riposizionamento del distributore e concordare un preavviso adeguato, anche più lungo di quello originariamente previsto nel contratto.

        E’ anche importante verificare se esistono norme specifiche sulla durata del periodo di preavviso per il recesso nella legge applicabile al contratto (si veda ad esempio, un approfondimento sulla  distribuzione commerciale in Francia)  e cosa preveda, anche in mancanza di norme sul punto, la giurisprudenza in materia di recesso dai rapporti commerciali (in taluni casi il termine ritenuto congruo per un contratto di concessione di vendita di lunga durata può arrivare a 24 mesi).

        Come gestire lo stock di prodotti al termine del contratto di distribuzione

        Infine, è normale che, al momento della chiusura del contratto, il distributore sia ancora in possesso di importanti stock di prodotti: ciò può essere problematico, ad esempio perché il distributore può avviare iniziative commerciali per liquidare lo stock (vendite flash o vendite tramite canali web con forti sconti) che possono andare in contrasto con le politiche commerciali del produttore e dei nuovi distributori.

        Per evitare queste situazioni una clausola che si può prevedere nel contratto di distribuzione è quella relativa al  diritto del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, fissando già il prezzo di riacquisto (ad esempio pari al prezzo di vendita al distributore per i prodotti della stagione in corso, con uno sconto del 30% per i prodotti della stagione precedente e con uno sconto più alto per i prodotti venduti più di 24 mesi prima).

        La titolarità dei marchi in un contratto di distribuzione internazionale 

        Nel corso del rapporto di distribuzione Blue Ribbon aveva creato un nuovo tipo di suola per le scarpe da corsa e coniato i marchi Cortez e Boston  per i modelli di punta della collezione, che avevano riscosso un grande successo tra il pubblico, guadagnando una grande popolarità: al termine del contratto entrambe le parti rivendicarono la titolarità dei marchi.

        Ciò può accadere di frequente in rapporti di distribuzione internazionale: il distributore registra il marchio del produttore nel paese in cui opera, per evitare che lo faccia un concorrente e per tutelare il marchio nel caso di vendita di prodotti contraffatti; oppure il distributore, come nella vertenza di cui parliamo, collabora alla creazione di nuovi marchi destinati al suo mercato.

        Al termine del rapporto, in assenza di un patto chiaro tra le parti, può generarsi una vertenza come quella del caso Nike: chi è titolare, produttore o distributore?

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        Per evitare malintesi, il primo consiglio è di registrare il marchio in tutti i paesi in cui vengono distribuiti i prodotti, e non solo. Nel caso della Cina, ad esempio, è bene registrare il marchio comunque, per prevenire che terzi in mala fede si accaparrino il marchio (per un approfondimento, la Tutela del Marchio in Cina).

        È poi opportuno prevedere nel contratto di distribuzione una clausola che vieta al distributore di registrare il marchio (o marchi simili) nel paese in cui opera, con espressa previsione del diritto del produttore di chiederne il trasferimento qualora ciò accadesse.

        Una clausola di questo tipo avrebbe impedito l’insorgenza della vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger.

        I fatti che raccontiamo risalgono ai primi anni ‘70: oggi oltre a fare chiarezza sulla titolarità del marchio e sulle modalità di utilizzo da parte del distributore e della sua rete commerciale è bene che il contratto ne disciplini anche l’uso del marchio e dei segni distintivi del produttore sui canali di comunicazione, in particolare i social media.

        È consigliabile si preveda in modo chiaro che il produttore è il titolare dei profili social media, dei contenuti che vengono creati, e dei dati generati dell’attività di vendita, marketing e comunicazione nel paese in cui opera il distributore, che ha solo la licenza di utilizzarli, in conformità alle istruzioni del titolare.

        Inoltre, è bene che l’accordo stabilisca come verrà utilizzato il marchio e la condivisione delle politiche di comunicazione e promozione delle vendite sul mercato, per evitare iniziative che possono dare effetti negativi o controproducenti.

        La clausola può anche essere rafforzata con la previsione di penali contrattuali nel caso in cui, al termine dell’accordo, il distributore si rifiuti di trasferire il controllo dei canali digitali e dei dati generati nel corso dell’attività.

        La mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale

        Un altro spunto interessante offerto dalla vicenda Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger è legato alla gestione dei conflitti nei rapporti di distribuzione internazionale: situazioni come quella che abbiamo visto possono essere risolte con efficacia grazie all’utilizzo della mediazione. Si tratta di un tentativo di conciliazione del contenzioso, affidato ad un ente specializzato, con l’obiettivo di trovare un accordo bonario che consenta di evitare l’azione giudiziaria.

        La mediazione può essere prevista in contratto come primo step, prima dell’eventuale causa o arbitrato, oppure può essere iniziata volontariamente all’interno di una procedura giudiziaria o arbitrale già in corso.

        I vantaggi sono molteplici: il principale è la possibilità di trovare una soluzione commerciale che soddisfi gli interessi di entrambe le parti e, possibilmente, consenta la prosecuzione del rapporto, invece di limitare il confronto alle posizioni sulle quali le parti si sono arenate e che hanno portato al contenzioso.

        Un altro aspetto interessante della mediazione è superare i conflitti personali: nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, un elemento decisivo per l’escalation dei problemi tra le parti era stato il difficile rapporto personale tra il CEO di Blue Ribbon e l’Export manager del produttore giapponese, aggravato da forti differenze culturali.

        La mediazione prevede l’introduzione di una figura terza, in grado di dialogare con le parti e di guidarle nell’esplorazione di soluzioni di reciproco interesse, che può rivelarsi decisiva per superare i problemi di comunicazione o le ostilità personali.

        Clausola di risoluzione delle controversie in un contratto internazionale

        Il contenzioso tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger portò le parti ad iniziare due cause parallele, una negli USA (iniziata dal distributore) e una in Giappone (radicata dal produttore).

        Ciò si rese possibile perché il contratto non prevedeva in modo espresso la modalità di risoluzione delle eventuali controversie, generando così una situazione molto complicata, per di più su due fronti giudiziari in diversi paesi.

        Le clausole che stabiliscono quale legge si applica ad un contratto e quale sia la modalità di risoluzione delle vertenze vengono dette “midnight clauses”, perché spesso sono le ultime clausole del contratto, negoziate a notte fonda.

        Si tratta, in realtà, di clausole molto importanti che devono essere definite in modo consapevole, per evitare soluzioni inefficaci o controproducenti: rimando, per un approfondimento, a  questo articolo sulla clausola di scelta del foro in un contratto internazionale.


         

        FAQ sul Contratto di Distribuzione commerciale internazionale

        Che cosa significa “esclusiva territoriale” in un accordo di distribuzione?

        Significa che il produttore concede al distributore il diritto di vendere esclusivamente i prodotti in un territorio (ad esempio, un paese), offrendo una protezione commerciale in cambio degli investimenti necessari del distributore per sviluppare il mercato.

        Che cos’è una “Minimum Turnover Clause” o clausola di fatturato minimo?

        È una clausola tipica dei contratti di distribuzione in esclusiva che prevede un obiettivo minimo di vendite o fatturato che il distributore deve raggiungere (di solito su base annuale) per mantenere lo status di distributore esclusivo.

        Cosa succede se il distributore non raggiunge il target minimo?

        Di regola la clausola prevede il diritto del produttore di recedere (se a tempo indeterminato), di non rinnovare (se a tempo determinato) il contratto oppure di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

        Come si definiscono gli obiettivi di fatturato in un contratto di distribuzione pluriennale?

        In alternativa a meccanismi automatici di incremento percentuale, che non sono consigliabili, è essere utile prevedere una procedura per concordare i target anno per anno sulla base dei dati disponibili e dell’effettivo andamento delle vendite, con regole per gestire l’eventuale mancato accordo (ad esempio l’applicazione del target o del fatturato realizzato nell’anno precedente)

        Qual è un periodo di preavviso “congruo” per recedere da un contratto di distribuzione internazionale?

        Dipende dagli investimenti, dalla durata del rapporto e dall’importanza dei prodotti nel portafoglio del distributore. In generale si considera opportuno un preavviso di almeno 6 mesi, ma in alcuni contesti può essere necessario un periodo più lungo, valutando cosa prevede anche la legge applicabile e la giurisprudenza.

        Durante il preavviso si possono contattare altri fornitori o distributori senza violare l’esclusiva?

        Una buona prassi è disciplinarlo espressamente nel contratto: si può prevedere, ad esempio,  che nel periodo di preavviso, le parti possano prendere contatto con altri candidati senza che ciò sia considerato una violazione degli obblighi di esclusiva o non concorrenza, evitando malintesi e contenziosi.

        Come si gestisce lo stock di prodotti alla fine del contratto?

        Per evitare vendite dopo la cessazione del contratto, con modalità non allineate alla strategia commerciale del produttore e del nuovo distributore, il contratto può prevedere il diritto del produttore di riacquistare lo stock residuo, fissando criteri e prezzi (ad esempio in base alla stagionalità e all’anzianità dei prodotti).

        E’ utile una clausola di mediazione nei contratti di distribuzione internazionale?

        La mediazione può aiutare a trovare una soluzione commerciale, a superare problemi di comunicazione o conflitti personali e culturali e a proseguire il rapporto commerciale. In generale, la procedura di mediazione può essere attivata in tempi rapidi e costi molto inferiori rispetto a quelli di una causa o di un arbitrato.

        Perché è importante definire la clausola di legge applicabile e le modalità di risoluzione delle controversie?

        Si tratta di una clausola molto complessa, che presuppone la conoscenza dei sistemi legali dei paesi e dei costi e tempi di gestione dei contenziosi. Si tratta di una clausola che va negoziata caso per caso, al fine di garantire una gestione efficace dei contenziosi.

        From Reporting to Governance and Risk Allocation

        Environmental, Social and Governance (ESG) considerations are playing an increasingly influential role in how businesses operate, invest, and manage risk, especially within the European Union, where corporate sustainability and responsibility regulation have been on the agenda in recent years.

        With the adoption of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), many companies anticipated a significant shift in compliance. Since then, the EU has introduced simplification measures to streamline reporting and due diligence obligations, reduce the administrative burden, and improve proportionality, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), while maintaining the core sustainability objectives.

        While opinions may differ regarding the evolution of environmental, social, and governance (ESG) in EU regulation and the subsequent postponements of reporting obligations, regulatory developments appear to have, in practice, supported a shift in perspective. Sustainability is no longer viewed solely as a reporting requirement, but increasingly as a matter of governance, strategy, and risk allocation. This development is welcome, as the regulatory framework’s underlying objective is to advance the green transition, which in turn requires a change in how companies integrate sustainability into their decision-making and operations.

        This focus on sustainability influences businesses of all sizes, including SMEs. Even companies not directly subject to the CSRD or CSDDD anticipate that ESG requirements will be passed down through the supply chain. Many non-reporting SMEs are already embedding sustainability practices, and this trend is likely to continue. In other words, sustainability policies are already affecting companies well before any formal reporting obligations kick in.

        Environmental, Social, and Governance in Contract Architecture

        One of the key means of implementing environmental, social, and governance obligations and objectives in day-to-day business operations is through commercial contracts and the requirements and commitments embedded in them.

        Even where a company itself is not directly subject to extensive reporting or due diligence obligations, corporate sustainability and responsibility expectations flow through the market via contractual relationships. Larger undertakings within the scope of CSRD and, in due course, the CSDDD require contractual assurances, information rights, and cooperation from their business partners, including SMEs operating within their supply chains. As a result, corporate sustainability and responsibility become a question of contractual architecture. Companies must consider not only price mechanisms, liability caps and termination triggers, but also how environmental, social and governance risks and obligations are addressed and allocated between the parties through legally enforceable contractual terms.

        Translating Policies into Binding Obligations

        A typical starting point is the incorporation of a code of conduct or sustainability policies into commercial contracts, often by reference and through an express obligation on the contracting party to comply with them. From a legal standpoint, this raises important drafting questions. Many codes are drafted as high-level public statements. When such policies are converted into contractual commitments, their wording, scope, and hierarchy relative to the main agreement require careful consideration. The obligations must be sufficiently clear to define the parties’ expectations, coherent with other contractual provisions, and proportionate to the commercial relationship. The obligations must also be capable of practical implementation and effective monitoring in the context of the agreement.

        In practical terms, this may mean requiring the supplier to comply with specific labour standards, maintain documented environmental management procedures, report on emissions data, ensure traceability of key raw materials, or allow reasonable access for audits. Clearly defining what is expected, how compliance is demonstrated, and what consequences follow from non-compliance is essential for the clause to function effectively. Otherwise, clauses that appear comprehensive in theory and ambitious in scope may offer limited enforceability in practice, and their impact may remain marginal if compliance cannot be effectively monitored and verified. If policies are not properly translated into binding and operational obligations, the company risks a mismatch between what it promises publicly and what is actually required under its contracts. This may undermine consistency, weaken risk management, and expose the company to reputational and governance risks if its own stated principles cannot be enforced within its supply or distribution chain.

        As part of this process, companies must also consider the protection of trade secrets and confidential information. For example, broad audit or data-reporting obligations may raise concerns about sensitive business information. Contractual terms should balance transparency with the need to protect legitimately proprietary data. Clauses such as confidentiality agreements or carve-outs for trade secrets can be used to ensure that sharing ESG-related information does not compromise confidential business information or competitive advantages.

        Environmental, Social and Governance Clauses Across Different Contract Types

        Besides codes of conduct and sustainability policies, environmental, social and governance-related clauses increasingly take more tailored and transaction-specific forms. In shareholder agreements, sustainability objectives may be reflected in governance structures or even linked to financial outcomes, for example by aligning dividend policies or incentive mechanisms with agreed climate targets. In employment contracts, obligations may extend beyond general compliance and include participation in corporate sustainability training programmes or adherence to internal sustainability guidelines as part of performance expectations.

        In supply and manufacturing agreements, environmental, social and governance provisions may address traceability of raw materials, emissions reporting, waste management, energy efficiency standards or the right to replace a supplier if its environmental practices materially conflict with the contracting party’s sustainability commitments. Such contractual mechanisms increasingly affect SMEs operating as suppliers, as ESG expectations pass through the supply chain.

        Construction contracts often include detailed requirements regarding material selection, lifecycle impacts, carbon footprint calculations and recycling or waste reduction procedures. For example, in Finland, legislation imposes low-carbon and energy efficiency requirements for new buildings, and a party undertaking a construction project is subject to mandatory reporting obligations relating to construction and demolition waste. These statutory requirements are typically reflected and implemented in the relevant project and construction contracts.

        Across these different contract types, the practical significance is consistent. Environmental, social and governance considerations move from the level of general policy into legally enforceable obligations tailored to each specific legal relationship. Contracts function as a mechanism for allocating responsibility, managing compliance risk and aligning commercial incentives with sustainability objectives.

        Proportionate Monitoring and Audit Rights

        In the contractual implementation and monitoring of environmental, social and governance obligations, audit and information rights play a central role. They are closely linked to effective oversight and form an integral part of a coherent contractual framework. In practice, companies typically seek access to relevant data from their business partners and, where appropriate, establish inspection or audit rights to enable meaningful monitoring and verification, whether conducted directly by the company or, commonly, by an independent expert appointed for that purpose.

        However, such arrangements must remain balanced. Overly burdensome provisions may needlessly disrupt day-to-day operations and reduce the willingness to cooperate, particularly for SMEs with limited administrative capacity. By contrast, well-designed mechanisms that balance transparency with confidentiality and operational feasibility are more defensible and more likely to function effectively in practice.

        Contractual Remedies

        As a general principle, the consequences of a breach are determined by the terms agreed between the parties. In practice, the parties will typically first seek to resolve the matter through discussion and good faith negotiations, allowing the non-compliant party an opportunity to clarify the situation and implement corrective actions within a reasonable timeframe. If negotiations do not lead to a resolution, it may be appropriate to proceed to stronger measures, such as contractual penalties, indemnification obligations, price adjustments, temporary suspension rights or other agreed sanctions, applied in light of the nature and severity of the breach.

        The contract should clearly define what constitutes a breach, how it is assessed and what remedies are available in each scenario. Clear and proportionate step-by-step remedy structures enhance legal certainty, reduce the risk of disputes and ensure that material or repeated breaches may trigger more significant consequences, including termination where justified.

        Strategic and Voluntary Environmental, Social and Governance Commitments

        In the current EU landscape, implementing ESG considerations in commercial contracts is no longer simply a matter of reacting to directives. It is a broader exercise in risk management and corporate governance. Even as the implementation details of the directives may continue to evolve, market expectations, financing conditions and reputational considerations remain key drivers of sustainability integration.

        In addition, some companies choose to position themselves as frontrunners in sustainability for strategic and reputational reasons. They may therefore incorporate voluntary environmental, social and governance mechanisms and requirements into their contracts that go beyond, or are not directly derived from, binding directives. By doing so, they signal to investors, customers and other stakeholders that sustainability is treated as a core business priority rather than merely a compliance obligation.

        At the same time, it is important to recognise the practical limits of such commitments. Ambitious sustainability requirements may be more challenging for SMEs with limited financial and administrative resources. Meeting extensive reporting, certification or traceability standards can require investments in systems, personnel and external expertise. If contractual expectations are not calibrated to the size and capacity of the counterparty, they may limit the ability of SMEs to participate in certain supply chains. A balanced and proportionate approach helps ensure that sustainability objectives remain achievable and commercially workable across the contractual chain.

        Conclusion

        For legal practitioners, the central task is not to increase the number of environmental, social and governance clauses as such, but to ensure their quality, coherence and practical relevance. The objective is to design contractual mechanisms that are proportionate, enforceable and aligned with the company’s actual risk profile, industry context and sustainability priorities. Commercial contracts remain one of the most concrete tools for translating sustainability strategy into operational practice. Moreover, every contract lawyer should understand and apply key sustainability principles in their work, ensuring that ESG commitments become integral to legal advice and contract drafting.

        Quando la crisi energetica mette in crisi le filiere internazionali

        Lo Stretto di Hormuz è probabilmente il punto strategico più importante per il commercio mondiale di petrolio. Circa il 20% del petrolio e del gas globale, infatti, transita ogni giorno da questo stretto passaggio tra il Golfo di Oman e il Golfo Persico.

        A seguito della guerra scoppiata nell’area, l’effetto sui mercati energetici è stato quasi immediato: il prezzo del petrolio è salito rapidamente oltre i 100 USD/barile e non è chiaro dove potrà arrivare nei prossimi mesi. Con esso aumentano i costi di trasporto, produzione e approvvigionamento lungo l’intera catena industriale in molti settori.

        Per molte imprese che operano nel commercio internazionale questo fenomeno produce un problema molto concreto. Contratti conclusi mesi (o anni) prima – magari a prezzo fisso – devono essere eseguiti in un contesto economico completamente diverso.

        Un produttore che ha venduto merci con consegna tra sei o dodici mesi può trovarsi a produrre e spedire con costi energetici molto più alti, mentre il prezzo concordato con il cliente rimane invariato.

        È una situazione che si ripresenta ciclicamente, per diverse ragioni: dalla pandemia Covid‑19 alla successiva crisi delle materie prime, fino alle tensioni geopolitiche attuali.

        Quando l’aumento dei costi è così repentino e significativo, sorge inevitabilmente una domanda: il contratto deve essere eseguito comunque alle condizioni originarie oppure è possibile sospendere o rinegoziare l’accordo per adattarlo alle nuove circostanze?

        La risposta dipende da diversi fattori: innanzitutto da ciò che le parti hanno previsto (o non previsto) nel contratto, ma anche dalla legge applicabile al rapporto e dall’interpretazione che giudici o arbitri potranno dare delle norme in caso di controversia.

        Forza maggiore e Hardship: due concetti diversi

        Quando si verificano eventi straordinari – come una guerra, una crisi energetica o l’interruzione di una rotta commerciale – molti operatori invocano immediatamente la forza maggiore. Tuttavia, nella maggior parte dei casi queste situazioni rientrano piuttosto nella categoria della eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship).

        È quindi fondamentale distinguere tra queste due situazioni.

        Quando un evento rappresenta causa di Forza Maggiore

        La forza maggiore riguarda i casi in cui un evento straordinario e imprevedibile rende impossibile eseguire il contratto.

        Le caratteristiche della causa di esonero dalla responsabilità dipendono dalla legge applicabile al rapporto commerciale, ma generalmente richiedono:

        • imprevedibilità dell’evento;
        • estraneità alla sfera di controllo della parte colpita;
        • impossibilità di evitare o superare l’evento con ragionevoli sforzi.

        Esempi tipici sono:

        • ordini dell’autorità che impongono la chiusura della produzione
        • embargo o divieti di esportazione
        • blocchi logistici causati da guerra

        In queste situazioni la prestazione non è semplicemente più costosa: diventa oggettivamente impossibile. La conseguenza è che la parte che non può adempiere è generalmente esonerata da responsabilità per la durata dell’evento.

        Hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta)

        Diversa è la situazione in cui l’esecuzione del contratto rimane possibile ma diventa economicamente molto più onerosa.

        Il concetto di hardship si basa generalmente su quattro presupposti:

        1. evento sopravvenuto dopo la conclusione del contratto
        2. imprevedibilità e straordinarietà dell’evento
        3. alterazione sostanziale dell’equilibrio economico del contratto
        4. eccessiva onerosità della prestazione, ma non impossibilità

        Un forte aumento del prezzo del petrolio, del gas o di altre materie prime rientra spesso in questa categoria.

        Le merci possono essere prodotte e consegnate, ma farlo può comportare costi molto superiori rispetto a quelli previsti al momento della firma del contratto.

        L’effetto a cascata lungo la supply chain internazionale

        Nelle filiere industriali globali la stessa merce è spesso oggetto di una sequenza di contratti collegati.

        Il produttore vende a un trader, che vende a un’impresa di trasformazione, che rivende a un importatore in un altro paese, che a sua volta distribuisce il prodotto sul mercato finale.

        Quando si verifica un evento di hardship – ad esempio un forte aumento del prezzo dell’energia – l’effetto tende quindi a propagarsi lungo tutta la supply chain.

        Il primo soggetto colpito dall’aumento dei costi cercherà di trasferire l’incremento alla propria controparte contrattuale, che a sua volta si troverà nella stessa situazione nei confronti dell’anello successivo della catena.

        Il rischio è evidente: uno degli operatori nel mezzo della catena può subire un aumento dei costi a monte senza essere in grado di trasferirlo a valle.

        Questo è uno dei problemi più frequenti nelle supply chain internazionali.

        Cosa accade se manca una clausola sulla fluttuazione dei prezzi

        Nella pratica commerciale accade spesso che le parti operino sulla base di ordini e conferme d’ordine senza un vero contratto scritto, oppure che il contratto esista ma non contenga alcuna clausola sulla fluttuazione dei prezzi o sull’hardship.

        In questi casi, quando si verifica un forte aumento dei costi, occorre verificare quale legge si applica ai singoli contratti di vendita lungo la supply chain.

        Questo può generare situazioni molto diverse tra loro:

        • una legge può consentire la revisione del prezzo o la risoluzione del contratto
        • un’altra normativa può non prevedere rimedi equivalenti
        • un terzo contratto può contenere clausole contrattuali molto più restrittive

        Il risultato pratico è che un operatore nel mezzo della catena può subire un aumento dei prezzi dal proprio fornitore senza poterlo ribaltare sul cliente.

        Una normativa comune: la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale (CISG)

        Fortunatamente, molti contratti di vendita internazionale sono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).

        La convenzione è stata ratificata da 97 paesi, tra cui l’Italia e la maggior parte dei principali partner commerciali, come USA, Canada, Cina, Germania, Francia, Spagna, etc.

        La norma centrale è l’articolo 79, secondo il quale una parte non è responsabile per l’inadempimento se dimostra che esso è dovuto a un impedimento:

        • fuori dal suo controllo
        • imprevedibile al momento della conclusione del contratto
        • inevitabile o non superabile

        Tradizionalmente questa norma è stata applicata ai casi di forza maggiore.

        Negli ultimi anni si è discusso se possa essere applicata anche ai casi di hardship, ma la giurisprudenza internazionale tende ad essere molto prudente.

        La giurisprudenza internazionale sull’Hardship

        Le decisioni dei tribunali mostrano un orientamento piuttosto rigoroso.

        In alcuni casi anche aumenti molto significativi dei costi delle materie prime non sono stati considerati sufficienti per modificare o sospendere il contratto.

        Il ragionamento è semplice: chi opera professionalmente nel commercio internazionale deve mettere in conto una certa volatilità dei mercati.

        Solo quando l’aumento dei costi supera un livello eccezionale e imprevedibile tale da alterare radicalmente l’equilibrio del contratto si può parlare di hardship.

        Uno dei casi più citati è la decisione della Corte Suprema belga nel caso Scafom, che ha riconosciuto il diritto di rinegoziare il contratto a seguito di un aumento del 70% del prezzo dell’acciaio.

        Tuttavia si tratta di casi relativamente rari.

        Le clausole generiche che non servono.

        Molti contratti contengono clausole di hardship copiate da modelli standard (boilerplate).

        Il problema è che queste clausole spesso:

        • elencano gli effetti dell’hardship
        • ma non definiscono quando l’hardship si verifica realmente

        Il risultato è che, quando i prezzi aumentano, le parti possono avere opinioni molto diverse su cosa costituisca un aumento “eccezionale” e se l’evento in questione fosse “imprevedibile” o meno.

        La clausola, quindi, non risolve il problema, ma lo rimanda alla discussione tra le parti e, in caso di mancata intesa, ai giudici o agli arbitri.

        Quali parametri possono definire una situazione di Hardship

        Per rendere la clausola realmente operativa è utile prevedere parametri oggettivi.

        Tra i più utilizzati nei contratti internazionali:

        • aumento o diminuzione del prezzo di una materia prima oltre una certa soglia (±20% o ±30%)
        • incremento dei costi di trasporto o logistica entro certi limiti;
        • oscillazioni rilevanti del tasso di cambio oltre un range determinato;
        • introduzione di dazi o restrizioni commerciali

        Questi parametri, legati a range di tolleranza,  consentono alle parti di identificare rapidamente e senza discussioni l’evento di hardship.

        I rimedi in caso di Hardship

        Una clausola efficace dovrebbe prevedere anche come gestire la situazione.

        Le soluzioni più utilizzate sono:

        • rinegoziazione in buona fede del contratto
        • revisione automatica del prezzo
        • nomina di un terzo esperto indipendente per determinare il nuovo prezzo
        • sospensione temporanea del contratto
        • diritto di recesso se non si raggiunge un accordo

        Questi strumenti permettono alle parti di gestire la crisi senza arrivare al contenzioso.

        Audit sui contratti in corso: cosa fare adesso

        A questo punto la domanda pratica diventa: come gestire il problema nei rapporti commerciali esistenti?

        Il primo passo è effettuare un audit dei contratti in essere con fornitori e clienti.

        1. Introdurre contratti completi nei nuovi rapporti

        Se i rapporti sono regolati solo da ordini e conferme d’ordine, è opportuno cogliere l’occasione per predisporre contratti di vendita internazionale completi, che includano:

        • clausola di hardship
        • disciplina delle garanzie
        • rimedi per inadempimento
        • limitazioni di responsabilità

        2. Aggiornare i contratti esistenti

        Se il rapporto è già regolato da un contratto, occorre verificare se esiste una clausola di hardship.

        In caso contrario può essere utile proporre alla controparte:

        • un nuovo contratto, oppure
        • un addendum contrattuale dedicato alla gestione della fluttuazione dei prezzi.

        Questo consente di prevenire conflitti futuri e dotare entrambe le parti di strumenti chiari per gestire eventuali shock dei prezzi lungo la supply chain.

        Conclusione

        Le crisi delle materie prime e dell’energia dimostrano quanto i contratti internazionali siano esposti a cambiamenti improvvisi delle condizioni economiche. Quando il contratto non disciplina in modo chiaro la gestione dell’hardship, il rischio non scompare: semplicemente si sposta lungo la supply chain fino a fermarsi sull’anello più debole della catena.

        Per questo motivo le imprese che operano all’interno di catena di fornitura internazionali dovrebbero considerare la clausola di hardship come uno strumento strategico di gestione del rischio contrattuale. Un contratto ben costruito non elimina la volatilità dei mercati, ma consente alle parti di affrontarla con regole chiare, riducendo l’incertezza e prevenendo contenziosi.

        Summary: The challenge with preventive legal work is that it’s difficult to justify in the corporate budget—especially in organizations lacking a strong culture of risk prevention and mitigation. This article offers a practical solution: applying a “value-at-risk” approach helps leadership understand why every euro spent on preventive legal assessment can prevent multiple euros in litigation costs, sanctions, business disruption, and avoidable losses. A simple Return on Legal (ROL) metric makes that value tangible by calculating avoided costs from past disputes and modeling the financial effects of potential future lawsuits.

        Why Legal Risk Management Needs a Financial Metric

        Most companies already invest in preparedness—just not consistently in legal. They run security drills, insure assets, addres civil and product liability, test business continuity plans, and model financial risk. However, legal risk is often overlooked and, when considered, remains in the “qualitative” bucket: high/medium/low, red/amber/green, or a list of concerns in a memo.

        That becomes a problem when decisions are made. Budgets are approved in numbers, not adjectives. If companies want legal preparedness to be funded like business preparedness, they need a framework that decision-makers are already familiar with. That’s where applying a value-at-risk approach helps.

        Legal Risk as Value-at-Risk

        Value-at-Risk in finance asks a simple question: how severe could the downside be, and how often might it happen? Legal risk can be approached in a similar way by considering two factors: the likelihood of an event (such as a claim, dispute, investigation, enforcement action, fine, lawsuit, or class action) and the impact if it occurs. Things can get very complicated, but for the sake of this article, a very simplified way to express it for a single- well defined, loss event might be:

        “Total impact” is often underestimated when assessing legal risk. Direct legal costs are just one part of the picture. A dispute can consume leadership time, divert key teams from revenue-generating work, slow down delivery or product launches, damage supplier relationships, and cause customer hesitation. In other words, legal risk is often an operational risk with legal triggers.

        Therefore, we should consider that legal risk rarely appears as a “fixed impact if it happens,” and the expected risk value often accumulates through the correlation of different factors. For example, one investigation can trigger follow-on lawsuits, a license can be revoked, a class-action can start, or enforcement can occur across multiple jurisdictions. If we want to account for this scenario (“how severe could the downside be and how frequently”), then the framework should involve a loss distribution over a period, which might look like this.

        Expected legal loss (per period) = expected frequency x expected severity

        This isn’t about finding the perfect formula. It’s about making legal exposure comparable to other risk areas where investment decisions are routinely supported with quantified downside.

        Introducing Return on Legal (ROL)

        Preventive legal work often goes unnoticed when it succeeds. When a contract dispute is avoided or a claim is settled early, there is no dramatic event—only the absence of damage. This is exactly why preventive advisory is often seen as a cost during budgeting: it appears more like an expense than an investment. A Return on Legal (ROL) metric addresses that gap by translating prevention into business results. In practical terms, ROL shows how much cost and disruption you save for every euro/dollar invested in legal risk assessment and prevention.

        A definition could be expressed as follows:

        ROL - Legalmondo

        When considering avoided losses, one should factor in a projection over a period of time (e.g., 3 years), the probability of a claim (e.g., 10%), and a baseline frequency of disputes. From there, it’s easy to get lost in complex calculations that take many variables into account; my point is not to achieve perfect precision but to make a credible, quantifiable estimate that supports better decisions in legal risk assessment and budgeting.

        Measuring ROL: Retrospective vs. Forward-Looking

        A convincing ROL approach combines what companies already know from experience with what can reasonably be modeled going forward.

        First, there is the backward-looking perspective: assessing costs based on past litigation and disputes. Most companies have at least a few cases that can serve as reference points. The task is to identify where earlier legal intervention could have minimized the likelihood of escalation or the severity once a matter arose. This could be something as simple as improved clauses that prevent a dispute from escalating, earlier involvement of external counsel leading to quicker settlements on better terms, or custom dispute resolution clauses that reduce discovery burdens and strengthen the negotiating position.

        To estimate backward-looking ROL without overclaiming, we can set a baseline for “what happened” or what usually occurs when that type of risk materializes without intervention. Then, compare that baseline with the results achievable when preventive measures are in place. There’s no need to pretend we can calculate the exact euro value to the last cent. What we require is a defensible range, based on actual costs (fees, settlement amounts, internal time) and business impacts that can be reasonably estimated (delayed launches, downtime, diverted capacity).

        Second, there is the forward-looking perspective: forecasting the financial impact of potential future lawsuits. This is where the value-at-risk approach proves powerful. Decision makers identify the most relevant exposure types for their business and develop scenarios for each—typically best case, base case, and worst case—then assign probability ranges. The simulation becomes more meaningful when they consider how specific preventive measures influence the model. Some actions decrease probability (for example, compliance controls and training). Others lessen impact (such as better contracts, liability limitation clauses, response protocols).

        Many do both. In the end, leadership gets a quantified story: this prevention program lowers expected annual legal losses and reduces exposure to litigation-related damages. This mirrors the decision-making approach used in other preparedness and risk-management programs.

        Let’s make an example of how ROL works

        Imagine a business line where disputes often come from contract ambiguity and inconsistent negotiation practices. In the past, the company occasionally faced lawsuits or arbitration, but more frequently it dealt with costly “pre-litigation” escalations that still took months and used up a lot of internal resources.

        A preventive program—featuring updated templates, negotiation playbooks, and targeted training—incurs a clear cost. From a value-at-risk perspective, you compare that expense to the expected loss without the program over a certain period: not only external fees and settlements but also the estimated operational impact of ongoing disputes. If the program decreases how often disputes escalate and accelerates resolution times, the avoided losses can quickly outweigh the preventive costs. That difference reflects what ROL captures in a way that leadership can act on.

        ROL Implementation: Keep It Lean and Actionable

        ROL does not require a perfect dataset on day one. What it needs is consistent categorization, conservative assumptions, and a commitment to improve the model over time. A practical starting point is to gather three streams of information: historical disputes and their total costs; recurring risk hotspots (such as contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, client disputes); and operational impact estimates that the business already uses in other contexts (like cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

        A practical starting point is to pull together three streams of information:

        • historical disputes and their total cost;
        • recurring risk hotspots (contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, clients disputes); and
        • operational impact estimates that the business already uses in other contexts (cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

        Where data is uncertain, ranges can be helpful. Managers can assign confidence levels and keep the model honest by using conservative estimates. Over time, the ROL model becomes more accurate as the company consistently tracks legal events and as prevention initiatives develop. The most important mindset shift is to treat legal as you would other risk functions: as a measurable way to minimize downside, not just a reactive cost center.

        Turning ROL Into a Decision Tool

        Once legal risk exposure can be expressed in value-at-risk terms, companies can prioritize legal work using the same logic as other investments: risk reduction per euro spent. This shifts the conversation from “Should we spend on prevention?” to “Where do we get the biggest reduction in expected loss and tail risk?” ROL also improves alignment with business teams. Instead of speaking in purely legal categories, it is possible to connect legal work to operational outcomes—fewer delays, fewer escalations, faster resolution, reduced management distraction, greater predictability in commercial relationships. Over time, this fosters a healthier operating rhythm: legal risk reviews transition from being ad hoc to becoming a routine part of preparedness, similar to finance risk reviews or security protocols assessments.

        Conclusion

        Applying a value-at-risk perspective to preparedness reveals legal risk in the language corporate leadership already uses to allocate resources. A Return on Legal (ROL) metric then makes preventive legal advice concrete by turning avoided costs and operational losses into measurable value. By combining evidence from past disputes with future-focused simulations of potential lawsuits, companies can build a credible, data-driven argument that every euro invested in legal risk assessment can prevent multiple euros in losses—and that prevention is not just a “nice to have,” but a vital part of operational resilience.

        Come si affronta la negoziazione di un accordo commerciale con la Cina?

        Sulla base della mia esperienza, esaminiamo le questioni da affrontare e le principali domande da porre, prendendo come esempio pratico la negoziazione di un accordo di distribuzione commerciale.

        Cominciamo con la prima questione che è importante chiarire.

        Bel biglietto da visita – Ma chi è questo tizio?

        Biglietti da visita, siti web, brochure stampate o digitali, presentazioni e qualsiasi altro materiale condiviso in inglese non hanno valore ufficiale in Cina.

        La ragione sociale della controparte e il nome e cognome delle persone che la rappresentano o che agiscono per suo conto, scritti in inglese, sono solo nomi di fantasia, creati per rendere più agevoli le relazioni con controparti straniere.

        Per avere la certezza dei dati societari e dell’identità delle persone, è necessario richiedere le informazioni in cinese, con particolare riferimento alla business license della società (equivalente all’estratto della Companies House o della Camera di Commercio), da cui si possono desumere la denominazione, l’oggetto sociale, il capitale sociale registrato e versato, i soci e il rappresentante legale.

        I dati possono essere verificati accedendo al portale della State Administration of Industry and Commerce (SAIC) della provincia in cui ha sede la parte cinese.

        Questa prima verifica è fondamentale per non perdere tempo o addirittura incorrere in truffe (qui un articolo di approfondimento).

        Se non registrate il vostro marchio, lo farà qualcun altro

        Prima il marchio, poi gli affari. In Cina vige il sistema del first-to-file, che significa che il primo che registra un marchio – non necessariamente il titolare del marchio originale registrato all’estero – ne acquisisce la proprietà. Questo pone un grave rischio: se non avete registrato il vostro marchio in Cina, qualcun altro potrebbe farlo prima di voi, impedendovi di utlizzarlo e spesso chiedendo un lauto compenso per cederlo. Anche personaggi di spicco come Elon Musk e Michael Jordan sono stati coinvolti in costose e lunghe controversie con soggetti che avevano registrato per primi il loro marchio in Cina. Se ciò accade, ottenere la restituzione del marchio è molto complicato, se non impossibile.

        Per evitare di trovarsi in questa situazione, il consiglio è di registrare i vostri marchi per tempo, anche prima di entrare nel mercato cinese. Depositate direttamente presso l’Ufficio marchi cinese (CTMO) e non limitatevi alla versione in inglese, ma prendete in considerazione la possibilità di registrare anche una versione in caratteri cinesi.

        Una volta coperta questa base, nel contratto è importante prevedere che il vostro partner cinese non è autorizzato a depositare la registrazione di alcuno dei vostri marchi in Cina, in caratteri latini o cinesi, e che utilizzerà i marchi e i diritti di proprietà intellettuale in stretta conformità al contratto e alle vostre istruzioni.

        Per un approfondimento su come proteggere efficacemente i vostri diritti di proprietà intellettuale in Cina, consultate questo articolo dettagliato sul blog di Legalmondo.

        Il contratto può attendere

        Quando si negozia con un partner cinese, spesso si commette l’errore di iniziare il confronto con lo scambio di bozze di contratto. Concentratevi invece sulla sostanza, ovvero sui termini commerciali e tecnici dell’affare: a tal fine può essere utile predisporre una checklist dei punti chiave da discutere (come ad esempio prodotti, prezzi, termini di consegna, standard tecnici, assistenza post-vendita, esclusività, durata, termini di pagamento, ecc.

        Prendete appunti dettagliati e verbalizzate le discussioni e una volta raggiunto un accordo sostanziale sui termini principali, questo documento può essere consegnato al vostro avvocato, che tradurrà l’intesa commerciale in un l contrattuale chiaro e coerente. Questo approccio consente di risparmiare molto tempo, in quanto evita inutili tira e molla sul contenuto legale prima che l’accordo sui punti principali sia stato raggiunto.

        Il vostro NDA vi tutela in Cina?

        Un accordo di riservatezza o non divulgazione (Non Disclosure Agreement – NDA) ben redatto è essenziale quando le parti intendono scambiarsi informazioni riservate, come ad esempio know-how tecnologico, strategie commerciali, dati sui fornitori o elenchi di clienti. Soprattutto nelle prime fasi della negoziazione o della collaborazione, prima della firma del contratto principale, un NDA è una protezione fondamentale.

        Tuttavia, come per tutti i contratti in Cina, un modello generico di NDA, redatto sulla base di uno standard internazionale, è generalmente di utilità limitata. Per essere veramente efficace, anche l’NDA – come gli altri contratti – deve essere adattato alle specificità del mercato cinese. In particolare, è necessario assicurarsi che l’accordo sia applicabile in Cina, prevedendo un meccanismo di risoluzione delle controversie appropriato (si veda di seguito il motivo per cui dovreste prendere in considerazione l’applicazione della legge cinese e le controversie in Cina) e preveda penali in caso in caso di violazione delle obbligazioni di riservatezza.

        Sebbene un buon NDA sia importante, spesso può non essere sufficiente, specie nei rapporti con fornitori o partner in accordi di trasferimento di tecnologia. In questi casi è preferibile negoziare un NNN – acronimo di Non-Disclosure, Non-Use e Non-Circumvention Agreement. A differenza degli accordi NDA standard, un accordo NNN si focalizza non solo sulla non divulgazione delle informazioni riservate, ma anche sul divieto al partner cinese di utilizzarle a proprio vantaggio o di lavorare direttamente con fornitori, clienti o partner del titolare delle informazioni. Scenario che, in Cina, è un rischio molto concreto.

        Questo accordo rappresenta una garanzia imprescindibile quando si ha a che fare con produttori, fornitori, o intermediari cinesi, che altrimenti potrebbero essere tentati di replicare i prodotti o di contattare i clienti direttamente o tramite terzi.

        Joint Venture? Piano con l’entusiasmo

        La Joint Venture è spesso la prima proposta che arriva sul tavolo quando si negozia con un potenziale partner cinese. Sembra allettante: condividere rischi e investimenti, accedere al mercato locale con un alleato, sfruttare le sue conoscenze e la sua rete di contatti. Ma la realtà, molto spesso, è ben diversa da quello che appare.

        Una Joint Venture è una struttura societaria complessa, costosa e rigida, che richiede investimenti di soldi, tempo e risorse umane significativi e la capacità di gestire in modo continuo interessi spesso divergenti tra i soci. La stragrande maggioranza delle JV sino-italiane è andata male, o andrà male. O malissimo. In primis, perché la JV è solitamente gestita dal socio cinese ed esercitare un effettivo controllo sull’operato della società è un’impresa molto impegnativa.

        Prima di prendere questa strada, è fondamentale porsi alcune domande: la Joint Venture è davvero indispensabile per sviluppare il business in Cina? (Spoiler: in genere, no). Esistono alternative meno vincolanti e rischiose, come un accordo di distribuzione o un contratto di licenza? (Sì, quasi sempre). E soprattutto: quanto conosciamo davvero il nostro potenziale socio?

        La Joint Venture può essere presa in considerazione solo se strettamente necessaria allo sviluppo del progetto e solo dopo aver verificato con attenzione la solidità commerciale dell’iniziativa e l’affidabilità del partner cinese, e di essere certi di riuscire a mantenere un controllo efficace sull’operato della JV.

        Meglio iniziare con forme di collaborazione più semplici e flessibili, per testare il mercato e il rapporto con la controparte, prima di legarsi a una struttura così impegnativa. Altrimenti, il miraggio della Joint Venture rischia di trasformarsi in un incubo che può costare molto caro.

        Memorandum of Understanding: A cosa serve?

        Un memorandum d’intesa (MoU) è uno strumento utile nella fase iniziale di un negoziato di una

        relazione commerciale. La sua funzione è quella di una sorta di road map per le trattative future, in cui le parti delineano gli obiettivi e i patti principali degli accordi che si vogliono negoziare. Se usato correttamente, un MoU può facilitare notevolmente le trattative, garantendo che entrambe le parti si impegnino a negoziare in buona fede e condividano dall’inizio i punti chiave del futuro accordo come il prezzo, il territorio, l’esclusiva, gli obiettivi di fatturato, il budget, etc.

        Tuttavia, un MoU deve essere utilizzato per quello che è: un documento preparatorio per futuri negoziati, non un contratto vincolante. Bisogna fare attenzione ad evitare di scrivere un testo che contenta già patti definitivi. Il testo deve specificare chiaramente che le parti rimangono libere di concludere o meno gli accordi finali e quali clausole non sono vincolanti – come gli obiettivi o o le tempistiche – e quali disposizioni sono invece vincolanti, tipicamente l’obbligo di riservatezza, l’esclusività durante le negoziazioni (se concordata), la legge applicabile e la modalità di risoluzione delle controversie. Un memorandum d’intesa mal redatto, che includa termini troppo precisi e dettagliati, può essere interpretato come un accordo definitivo, creando incertezza sul reale status della trattativa e degli accordi. In conclusione, i MoU sono strumenti utili, ma solo se usati correttamente. Se volete saperne di più, rimando a questo articolo.

        Pessime bozze, pessimi risultati

        Le tipiche bozze di contratto proposte dalle controparti cinesi sono copiate-incollate da modelli riciclati, generalmente incompleti, superficiali, mal organizzati e scritti in un pessimo inglese, che per di più non sempre corrisponde alla versione cinese del contratto.

        Correggere e integrare queste bozze è assai complicato e richiede molto più tempo che partire da un buon modello, portando a risultati comunque non perfetti. Meglio prendere l’iniziativa e proporre un testo costruito in modo professionale e coerente e chiedere alla controparte di proporre eventuali modifiche e integrazioni a questa bozza.

        Il vostro modello di contratto occidentale non funzionerà qui

        Anche se un contratto in lingua inglese nella maggior parte dei casi, è perfettamente valido in Cina, ci sono molte ragioni per cui è sconsigliabile utilizzare nel mercato cinese modelli di contratto costruiti per altri Paesi.

        Il primo è il fatto che gli accordi di matrice anglosassone, come ad esempio quelli degli Stati Uniti, fanno riferimento a un sistema di common law (basato su decisioni giudiziarie e precedenti giurisprudenziali) molto diverso da quello dei Paesi di civil law (come Cina e Italia), che deriva dalla tradizione giuridica romana, basata su un insieme codificato di leggi scritte. Ne consegue che l’impianto di un contratto sul modello anglosassone è diverso, molto più dettagliato e strutturato rispetto a quello di un tipico contratto basato su un sistema di civil law.

        Inoltre, il contratto presuppone l’applicazione della legge del paese in cui era stato originariamente creato; dunque, se il contesto di regole applicabili all’accordo è diverso (es. legge italiana o cinese) si creano possibili problematiche di interpretazione e applicazione pratica. In generale, è bene che il contratto sia costruito su un modello conforme alla legge che si applicherà al rapporto.

        Poiché le trattative contrattuali in Cina sono generalmente lunghe e complesse, lavorare su testi ridondanti e complicati, che riflettono sistemi giuridici diversi, non aiuta e anzi complica molto le cose.

        Il fattore campo non vi aiuterà in Cina. Anzi, il contrario

        Questo è un tipico punto di disaccordo nella negoziazione di un contratto internazionale: entrambe le parti vogliono che si applichi la legge del proprio Paese e che eventuali controversie siano giudicate dai tribunali nazionali.

        Nel nostro caso, insistere sull’applicazione della legge italiana e del tribunale italiano non è una buona idea: va considerato, infatti, che un accordo di distribuzione si svolge, per la stragrande maggioranza, nel Paese in cui opera il distributore e dove vengono venduti i prodotti (nel nostro caso, nella Cina continentale).

        In caso di controversie, l’interesse delle parti (in particolare del produttore) è quello di ottenere una decisione rapida da parte dell’organo giudicante, soprattutto se sono in corso situazioni che richiedono una tutela immediata (come la condotta sleale o la contraffazione di marchi e brevetti da parte del distributore).

        Nulla di tutto ciò è possibile se ci si rivolge a un giudice italiano (con tempi lunghi di contenzioso e la necessità poi di un processo complesso e costoso per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in Cina); al contrario, un arbitrato in Cina, applicando la legge cinese, permette di arrivare a una decisione in tempi rapidi (in media 6-9 mesi) e, se necessario, anche di ottenere misure urgenti per fermare eventuali comportamenti sleali.

        Se ci atteniamo all’esempio di un contratto di distribuzione, è consigliabile prevedere come modalità di risoluzione delle controversie un arbitrato con sede in Cina (ad esempio, presso la CIETAC) o a Hong Kong o Singapore (Paesi terzi, dove però i costi della procedura aumentano notevolmente).

        Per un approfondimento, rimando a questo articolo.

        La legge cinese non è un tabù

        L’avvocato che vi assiste dovrebbe saperlo. Non si tratta quindi di un salto nel buio e non bisogna temere sorprese. Inoltre, va ricordato che un accordo si basa principalmente sui patti che le parti hanno scritto nel contratto: se è stato ben redatto, le regole da applicare sono chiare.

        Se consideriamo gli accordi di distribuzione, teniamo presente che si tratta di un contratto quadro, all’interno del quale vengono stipulati una serie di contratti di vendita di prodotti. Se entrambi i Paesi sono parti contraenti della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), le regole uniformi, chiare ed equilibrate della convenzione si applicano automaticamente, basta non escluderla dal contratto.

        Un contratto, due lingue

        Come visto in precedenza, il contratto è valido anche solo in inglese; tuttavia, è senz’altro consigliabile redigere una versione in cinese con testo a fronte. Questo per diversi motivi: in primo luogo, evita che la parte cinese debba provvedere a una traduzione del testo durante le trattative per uso interno (i senior manager spesso non parlano inglese), rallentando così le varie fasi della negoziazione.

        Inoltre, per garantire che la parte cinese comprenda appieno il contenuto dell’accordo e per evitare malintesi (reali o strumentali) sull’interpretazione di alcune clausole.

        Infine, occorre tenere presente che se il contratto dovesse essere utilizzato davanti a un tribunale o a un’autorità amministrativa in Cina, l’unica lingua ammessa sarebbe il cinese; per questo motivo, è meglio avere già un testo concordato e firmato dalle parti anche in cinese, piuttosto che dover preparare una traduzione in un secondo momento.

        Firma. E timbro

        Il contratto deve recare il timbro ufficiale della società cinese? Sì, e questo punto è fondamentale. In Cina, il “chop” ufficiale di una società (il timbro a inchiostro rosso) equivale a una firma ed è la prova che la persona che firma il contratto ha l’autorità di rappresentare la società. La sola firma, anche quella di una persona con un titolo importante, può non essere sufficiente se non è accompagnata dal timbro ufficiale. Senza di esso, il contratto potrebbe essere contestato o addirittura considerato nullo. Prima di firmare, verificate sempre che il timbro utilizzato corrisponda a quello registrato nella business license e assicuratevi che il timbro sia applicato su ogni pagina o almeno sulla pagina della firma, in linea con la prassi locale.

        Non lasciate il contratto nel cassetto

        Le cose cambiano velocemente, soprattutto in Cina. Vengono aggiunti nuovi prodotti, le condizioni di mercato evolvono, le persone lasciano l’azienda, nuovi concorrenti si affacciano all’orizzonte e così via. Le aziende si adattano costantemente alle nuove condizioni e lo stesso deve fare il contratto.

        Qualsiasi modifica del rapporto deve essere formalizzata correttamente. Per evitare incomprensioni e controversie, è consigliabile inserire nel contratto una clausola di integrazione, specificando che eventuali modifiche o aggiunte saranno valide solo se concordate per iscritto, firmate dai rappresentanti autorizzati delle parti e allegate come addendum all’accordo originale.

        Non è sufficiente, però, inserire questa clausola: bisogna comportarsi di conseguenza e se le cose cambiano, registrare i nuovi accordi secondo quanto previsto nel contratto. Accordi presi a voce, tramite messaggi Wechat e scambi di e-mail possono essere difficili da ricostruire, magari a distanza di anni.

        Cross-border merger and acquisition (M&A) transactions are carefully structured. Lawyers negotiate risk allocation, manage regulatory exposure, and draft documents designed to withstand scrutiny across multiple jurisdictions. On paper, many of these transactions are sound.

        And yet a surprising number of deals struggle to deliver their expected value.

        When that happens, the problem isn’t in the paperwork. It’s in the people: Do they believe in the deal?

        Belief starts with communication. If people don’t understand the deal, the documents won’t save it.

        What Lawyers See vs. What Everyone Else Feels

        For lawyers, a transaction is all about managing risk. Disclosure is deliberate. Regulatory exposure is controlled. Words matter, and for good reason.

        For everyone else, it feels different.

        Employees hear their company has been sold to a foreign buyer and start filling in the blanks. Customers wonder if priorities will change. Regulators look for patterns. Journalists hunt for a local angle.

        These audiences are not reading the transaction documents. They are responding to fragments of information, hallway chatter, and media coverage.

        The gap between legal precision and human interpretation is where many cross-border deals begin to drift.

        Silence Is Not Neutral

        Between announcement and closing, caution often turns into radio silence.

        There are understandable reasons for this. Multiple disclosure regimes apply. Competition laws constrain what can be shared. Employment rules vary by jurisdiction. No one wants to say the wrong thing in the wrong place.

        The problem? Silence rarely creates stability.

        In the absence of credible information, people make up their own stories. These spread quickly inside the company and beyond. Once those narratives take hold, they’re hard to unwind, even when the official version finally comes out.

        By the time integration teams are ready to engage, behaviour has already shifted. Trust has thinned. Momentum has slowed. Positions have hardened, and assumptions feel like facts.

        One Deal, Many Interpretations

        Cross-border transactions remove the safety net of shared assumptions.

        What sounds confident in one country can come across as arrogant in another. An announcement that seems careful and responsible in one market may look evasive somewhere else. Expectations around consultation, transparency and leadership vary more than many deal teams expect.

        That is why a single global message often falls flat.

        The commercial logic needs to be consistent, but trust is built locally. That means understanding who people listen to in each market and what they are actually worried about.

        When uncertainty sets in, people protect their turf. Roles get guarded. Silos harden. Decisions slow as teams focus on keeping influence instead of building something new.

        When communication misses this, the impact is rarely dramatic at first. It shows up slowly, through disengagement, resistance and delay.

        Employees Decide Earlier Than You Think

        For employees, M&A feels personal long before it feels strategic.

        They want to know how decisions will be made, whether local expertise still matters, and what the deal means for their job and future. They don’t expect certainty, but they do expect straight answers.

        Vague reassurances can create more anxiety than simply acknowledging what is not yet known.

        Managers sit at the centre of this dynamic. They are more trusted than corporate communications but often lack the tools to explain what the deal means in practice. When they lack clarity, uncertainty spreads quickly and becomes entrenched.

        Change is rarely the problem. Employees’ fear of losing their role, influence, identity, or stability drives disengagement.

        External Attention Changes the Equation

        Cross-border deals attract public and political scrutiny that domestic transactions often do not.

        Foreign ownership, jobs, and national interest are not abstract concerns. They shape how regulators act and how quickly questions escalate. Media expectations differ widely. In some places, restraint signals seriousness. In others, it looks suspicious.

        Internal uncertainty has a way of becoming visible externally. Customers and partners often sense it before leadership does.

        Why This Matters for Deal Counsel

        For lawyers advising on cross-border M&A, communication is not a branding exercise. It is part of deal execution.

        Poorly sequenced communication can complicate regulatory engagement. Inconsistent messaging can undermine management credibility. Prolonged silence can make integration harder than it needs to be.

        Handled well, communication supports the legal strategy rather than undercutting it. It helps ensure that what can be said, and what cannot, aligns with how people actually receive and interpret information in different markets. It reduces friction instead of creating it.

        The most effective deal teams treat communication as core infrastructure. They build it in early, tailor it to each market, and know that trust comes from what’s said, what’s acknowledged, and who delivers the message.

        A simple test applies: If the people affected by the deal can’t explain, in their own words, why it makes sense, the communication hasn’t worked.

        Cross-border M&A rarely fails because advisers lack skill. It fails because the human side gets addressed too late.

        For lawyers navigating these deals, spotting communication risk early can mean the difference between a deal that just closes, and one that truly succeeds.

        Aumento del prezzo del petrolio e contratti internazionali: come gestire l’hardship nelle supply chain globali

        14 Marzo 2026

        • Italia
        • Contratti
        • Distribuzione
        • Supply Chain

        A European manufacturer supplies a critical component to a New York-based distributor. Shortly after delivery, questions emerge about whether the product complies with U.S. safety requirements. The distributor pauses shipments while the issue is reviewed.

        Customers want to know when orders will resume. Sales teams are fielding questions. A trade publication calls for comment. Regulators want information.

        The distributor tells customers that shipments have been paused while the issue is investigated. The manufacturer believes that explanation is incomplete and may leave customers with the impression that the product is unsafe or that the manufacturer caused the problem.

        The contract is detailed. It says what happens if a party defaults, who can terminate and where a dispute will be heard. It also deals with confidentiality and public disclosure. What it does not say is how the parties should communicate when the problem becomes public and both need to respond.

        The legal position may still be unclear. The facts may still be coming together. But someone has to answer the customer asking why a shipment has not arrived or the journalist seeking comment.

        And what one party says can quickly become the other party’s problem.

        Publicity clauses only take you so far

        Most international agreements already deal with confidentiality and public announcements. Some commercial contracts may restrict the use of a counterparty’s name or the disclosure of information about the relationship.

        Those provisions usually focus on consent and disclosure. They are less useful when both parties need to respond to the same event at the same time.

        The communication that causes trouble may not be a press release at all. It could be a customer email saying, “Our supplier has failed to deliver.” It could be a technology company telling users that an outage originated in its client’s systems.

        The sender may see the wording as factual. The other side may see blame being shifted.

        By the time lawyers are debating whether the statement breached the agreement, customers may already have formed their own conclusions.

        Cross-border relationships make coordination harder

        Time zones are the obvious example.

        Suppose the problem comes to light in New York after the European working day has ended. Customers want an answer. Reporters are calling. The people who would normally approve a statement are in Paris, Frankfurt or Milan and cannot be reached.

        A requirement for prior consent to every external statement may look sensible on paper. In practice, it may be impossible to follow.

        Some of these practical issues can be settled in advance. The contract can identify the types of events that require consultation, the right contacts on each side and expected response times. It can also say what happens if one side cannot be reached, including whether the other may issue a holding statement.

        The clause can be short. Consultation, advance notice where practicable and enough information-sharing to keep communications accurate may be all that is needed.

        The contract does not need to become a crisis plan. It just needs to give the parties a process they can use when the problem is already unfolding.

        One party may also have to speak before the other is ready. A public company may face a disclosure deadline even while its commercial partner is still investigating the facts.

        In the United States, for example, a public company generally has four business days after determining that a cybersecurity incident is material to file the required disclosure on Form 8-K. In that situation, consultation and advance notice where possible usually make more sense than giving either party an absolute veto.

        When the stories start to diverge

        The bigger challenge is when the two sides no longer agree on what happened.

        One party may think the other is giving customers an inaccurate account and want to correct it. It may want to contact shared customers directly. The other party may see that as an escalation.

        The same issue can continue after termination. Each party may want to reassure customers and employees and explain why the relationship ended. Their accounts may not match.

        If the parties want consultation requirements or restrictions on naming one another to continue after termination, the contract should say so.

        Keep it practical

        There are limits to what a communications clause can do.

        It cannot override a legal disclosure obligation. It cannot make two companies agree on disputed facts. It should not require either side to disclose privileged or otherwise protected information, or give one party an open-ended right to stop the other from speaking.

        Commercial contracts are usually very detailed about what happens if the relationship breaks down. They specify who can terminate, what remedies are available, where disputes will be heard and which law applies.

        They are often less useful once the problem becomes public and people outside the contract want answers.

        By then, what each side says may be affecting the commercial relationship as much as the dispute itself. Agreeing in advance on who needs to be consulted and what happens when time is short can prevent the communications problem from becoming another dispute.

        At major events such as the 2026 FIFA World Cup, some companies attempt to “wildly” associate their brand or image with the event through a practice known as “ambush marketing” , defined by French courts as “an advertising strategy implemented by a company in order to associate its commercial image with that of an event and thereby benefit from the media impact of that event without paying the relevant fees and without having obtained the prior authorisation of the event organiser” (Paris Court of Appeal, 2nd chamber, 8 June 2018, No. 17/12912). A risky and unlawful practice, but one that is sometimes conceivable.

        Key points

        • Ambush marketing is a practice that may give rise to sanctions but is not prohibited as such.
        • In return for their investments in the competition, FIFA’s official sponsors and partners enjoy very strong legal protection, through various general instruments (infringement, free-riding/parasitism, intellectual property) and more specific ones (sports law), against all forms of ambush marketing.
        • The FIFA World Cup benefits from enhanced protection based on an extensive portfolio of trademarks registered worldwide and on FIFA’s Intellectual Property Guidelines, in the absence of specific French legislation comparable to that enacted for the Olympic Games.
        • However, these rights are not absolute, and there remain narrow opportunities for a (clever) form of ambush marketing.

        Protection of official World Cup sponsors and partners against ambush marketing

        Reaching nearly 5 billion people across all platforms during its last edition in Qatar in 2022, including more than 1.5 billion viewers for the final alone, the 2026 FIFA World Cup is the most-watched sporting event on the planet. Hosted for the first time by three countries (Canada, Mexico and the United States), it brings together 48 teams and more than 1,200 players for 104 matches across 16 stadiums. Its organisation is largely financed by various official partners, sponsors and rights holders, who in return receive the exclusive right to use FIFA’s official trademarks and intellectual property so as to associate their own image and distinctive signs with the competition.

        Ambush marketing is not sanctioned as such under French law, but a range of statutory provisions allow for broad protection of sponsors and partners of world-class sporting events against ambush marketing. They are indeed entitled to peacefully enjoy the rights offered to them in exchange for the significant investments they make in connection with events such as, for example, the football or rugby World Cups, or the Olympic Games.

        The following legal instruments may in particular be invoked by official sponsors and by the organisers of such events:

        • the “classic” protections offered by intellectual property law (trademark law and copyright) by way of an infringement action under the French Intellectual Property Code,
        • civil liability law (parasitism/free-riding and unfair competition based on article 1240 of the French Civil Code),
        • consumer law (misleading commercial practices),
        • but also more specific provisions, such as the protection of the exploitation rights of sports federations and organisers of sporting events under article L.333-1 of the French Sports Code, which grants organisers of sporting events a monopoly over the exploitation of those events.

        On these grounds, the following ambush marketing practices have notably been sanctioned:

        The exploitation of a tennis competition and the use, during the sporting event, of the brand associated with it: An online betting operator organised bets on Roland Garros matches using the protected sign and Roland Garros trademark to identify the matches on which bets were offered. The unlawful exploitation of the sporting competition was sanctioned at EUR 400,000 under article L.333-1 of the French Sports Code, the French Tennis Federation being the sole owner of the right to exploit Roland Garros. The use of the trademark was also sanctioned for infringement (EUR 300,000) and free-riding/parasitism (EUR 500,000) (Paris Court of Appeal, 14 Oct. 2009, No. 08/19179; Paris Judicial Court, 8 Aug. 2024, No 08/19179).

        An advertising campaign carried out during a film festival reproducing the event’s registered trademark: During the Cannes Film Festival, a cosmetics brand published videos on its social media showing its brand ambassadors being styled, with the official Cannes Film Festival poster visible in certain shots, one of which reproduced the registered Palme d’Or trademark. Sanctioned on the grounds of copyright infringement and parasitism at EUR 50,000 (Paris Judicial Court, 11 Dec. 2020, No. 19/08543).

        An advertising campaign falsely claiming the status of official event partner: During the Cannes Film Festival, the use of the slogan “official hairdresser of women” alongside the expressions “Cannes” and “Festival de Cannes”, and other publications that falsely led the public to believe the company was an official festival partner, to the detriment of the sole official festival hairdresser. Sanctioned on the grounds of unfair competition and parasitism at EUR 50,000 (Paris Court of Appeal, 8 June 2018, No. 17/12912).

        These financial sanctions may be combined with injunctions to cease the practices and/or orders for press publication, subject to periodic penalty payments.

        FIFA’s specific trademark protection

        Unlike the Paris 2024 Olympic Games, which benefited from specific French legislation as a host country (Law No. 2018-202 of 26 March 2018 on the organisation of the 2024 Olympic and Paralympic Games) reserving in particular advertising spaces in the vicinity of competition venues exclusively for official partners, the 2026 FIFA World Cup does not take place on French territory, and therefore no equivalent French legal framework applies. The protection of official partners and sponsors thus relies on general law , but is nonetheless robust.

        FIFA has built an extensive portfolio of trademarks registered worldwide, protected in France by the provisions of the French Intellectual Property Code. These trademarks include in particular the verbal and figurative trademark FIFA®, the marks FIFA World Cup™, FIFA World Cup 26™, Coupe du Monde de la FIFA™, Coupe du Monde de la FIFA 2026™, World Cup™, Copa Mundial™, as well as the official competition emblem (combining the trophy with the figure 26), the official slogan “We Are 26™” / “Nous Sommes 26™”, the logos of the sixteen host cities, and the official typeface “FWC 26”, protected by copyright. Only FIFA’s rights holders, namely the FIFA Partners (led by Adidas, Aramco, Coca-Cola, Hyundai/Kia, Qatar Airways and Visa), the Plus Sponsors, the Official Sponsors and Regional Supporters, are authorised to use this official intellectual property for commercial purposes.

        FIFA has published Intellectual Property Guidelines (version 2.0, June 2024) detailing the authorised and prohibited uses of the trademarks and logos associated with the 2026 World Cup. According to these guidelines, the following are prohibited without authorisation: any use of official trademarks in commercial advertising; the incorporation of official intellectual property into a trade name or domain name; the organisation of competitions, games or prize draws creating an association with the competition; the use of official trademarks to decorate a retail store; and the use of official hashtags by a corporate account for commercial purposes. The guidelines further specify that protection extends not only to identical reproduction of official trademarks but also to confusingly similar variants. This protection, recalled in the guidelines, is consistent with the enhanced protection afforded to well-known trademarks under French law by article L.713-5 of the French Intellectual Property Code.

        Lessons from the Paris 2024 Olympic Games: what risks do brands face?

        The Paris 2024 Olympic Games gave rise to significant litigation that clearly illustrates the risks faced by companies tempted by ambush marketing at a major sporting event. Although these decisions were rendered in the specific context of the Olympic Games, which benefited from specific, reinforced legal protections, they nevertheless constitute a direct warning for brands that might consider similar strategies during the World Cup, on the basis of general law.

        The use of official symbols on travelling physical media: During the Paris 2024 Olympic Games, a Chinese dairy company had buses displaying the Olympic rings alongside its own brands circulating throughout Paris, while presenting itself as “the only Chinese dairy company present in Paris 2024”. The Paris Court of Appeal upheld both free-riding/parasitism and trademark infringement, and ordered the companies concerned, in summary proceedings, to pay EUR 20,000 per defendant, subject to a periodic penalty of EUR 20,000 per day per proven infringement, aimed at stopping the diffusion of the advertising (Paris Court of Appeal, pole 5, chamber 2, 21 Nov. 2025, No. 24/15283; Paris Court, interim order of 8 Aug. 2024, No. 24/55463). This judgment illustrates the vigilance of French courts with regard to strategies of visual association with an event, even without an explicit claim of official partnership, and confirms the possibility of combining infringement and parasitism claims for substantial awards.

        The unauthorised broadcast of competitions: The Paris Court, sitting in summary proceedings during the Olympic Games, ordered the immediate cessation of the broadcast of Olympic competitions by a streaming platform that did not hold the corresponding media rights, subject to a periodic penalty of EUR 1,500 per identified infringement, EUR 3,000 per day for ongoing distributions and EUR 5,000 per day for failure to withdraw the content (Paris Court, summary proceedings, 18 Sept. 2024, No. 24/53019). Thus, any platform broadcasting World Cup matches without holding the rights licensed by FIFA faces immediate emergency measures under article L.333-1 of the French Sports Code.

        The enhanced protection of well-known trademarks: The French Court of Cassation confirmed that protection of Olympic trademarks extends beyond strict reproduction: it is sufficient for the trademark to be evoked or suggested, without the need to demonstrate a likelihood of confusion in the mind of the public. This solution, based on article L.713-5 of the French Intellectual Property Code, was applied to a bar that had used the Olympic rings on its coasters to promote its broadcast evenings (Court of Cassation, Criminal chamber, 17 Jan. 2017, No. 15-86.363). FIFA’s trademarks being equally well-known worldwide, the same protective regime applies to them: a mere evocation of official trademarks, even without literal reproduction, may constitute an actionable infringement.

        Certain marketing operations may escape sanction

        Analysis of case law and promotional practices nonetheless reveals the contours of certain advertising practices that could be permitted (not sanctioned by the provisions described above), provided they are carefully prepared and presented. Here are some examples.

        Creative or humorous communication

        • A tongue-in-cheek, even humorous approach may allow companies to avoid the sanctions described above. For example, Intersnack’s Vico crisps brand launched a promotional campaign in 2016 around the slogan “Vico, partner of supporters at home”.
        • Irish bookmaker Paddy Power sponsored an egg-and-spoon race in “London”, a village in Burgundy, France, in order to display the following slogan in London during the 2012 Olympic Games: “Official Sponsor of the largest athletics event in London this year! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)”. The Olympic organising committee failed to stop this campaign. British humour …
        • Meanwhile, Heineken, a rival of official Euro 2016 sponsor Carlsberg, marketed a range of beer bottles in the colours of the flags of 21 countries that had “marked its history”, the majority of which were participating in the tournament.

        Using factual information as advertising

        It was held lawful to use the results of a rugby match and the announcement of an upcoming match in a newspaper to promote a car brand, with the advertisement reading: “France 13 England 24 , the Fiat 500 congratulates England on its victory and looks forward to seeing the French team on 9 March for France-Italy”. The judges considered that this publication “merely reproduces a current sporting result, obtained and made public on the front page of the sports newspaper, and refers to a future fixture also known to have been announced in the newspaper’s editorial content” (Court of Cassation, Commercial chamber, 20 May 2014, No. 13-12.102).

        Sponsoring players participating in the World Cup

        Any company may enter into partnerships with players participating in the FIFA World Cup, for example by supplying them with equipment or clothing bearing its logo. FIFA’s Intellectual Property Guidelines expressly state that they “contain no affirmations regarding rights held by third parties such as players, clubs, member associations [or] confederations”. FIFA’s guidelines also explicitly confirm that generic images related to football, national teams or national flags do not fall within the official intellectual property. Caution is nonetheless warranted: the partnership must not create the impression of a commercial association with FIFA or the competition, nor use FIFA’s official trademarks.

        A combined legal and marketing approach in designing and preparing the message of any such communication campaign is essential to avoid legal proceedings, particularly on the grounds of free-riding/parasitism. Certain advertising campaigns can therefore legitimately be considered, particularly when they are clever.

        Riassunto

        Nel 1970, il distributore statunitense Blue Ribbon (la futura Nike) rischiò di perdere tutto. In pochi mesi passò dal controllare il 70% del mercato statunitense delle scarpe da corsa ad uno scontro legale con il suo fornitore giapponese. Il motivo? Un contratto scritto in modo frettoloso, che non prevedeva i target di fatturato, il periodo di preavviso per il recesso, e neppure chi fosse il proprietario dei marchi. Questo articolo esamina in modo pratico gli insegnamenti che si possono trarre da questa controversia: come negoziare un accordo di distribuzione internazionale, definire l’esclusività contrattuale e le clausole di fatturato minimo, la durata del contratto, la proprietà dei marchi, le clausole di risoluzione delle controversie e altro ancora.

        Di cosa parlo in questo articolo: 

        • La vertenza tra Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger e la nascita del marchio Nike
        • Come negoziare un contratto di distribuzione internazionale
        • L’esclusiva contrattuale in un accordo di distribuzione commerciale
        • Gli obiettivi del contratto di distribuzione in esclusiva
        • La durata del contratto di distribuzione all’estero
        • Il periodo di preavviso per il recesso  da un contratto di distribuzione commerciale
        • La gestione dello stock di prodotti dopo la cessazione del contratto
        • La titolarità dei marchi nella distribuzione commerciale
        • L’importanza della mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale
        • Le clausole di risoluzione delle controversie internazionali

        La storia di Nike e di un contratto scritto male

        Perché il marchio di abbigliamento sportivo più celebre al mondo è Nike e non Onitsuka Tiger?

        Mosso dalla propria passione per la corsa e dall’intuizione che vi fosse uno spazio nel mercato americano delle scarpe da atletica, al tempo dominato da Adidas, Phil Knight iniziò per primo, nel 1964, ad importare negli USA un brand di scarpe da atletica giapponese, Onitsuka Tiger.

        Knight e il suo ex-allenatore di atletica, Bill Bowerman, fondarono Blue Ribbon Sports, con un capitale sociale di 1000 dollari, e in poco tempo le vendite presero il volo, arrivando in sei anni a conquistare il 70% del mercato americano.

        La relazione commerciale tra Blue Ribbon e il produttore giapponese Onitsuka Tiger fu però, sin dall’inizio, molto tesa, nonostante le vendite delle scarpe negli USA andassero molto bene e le prospettive di crescita fossero positive.

        Poco dopo il rinnovo, Knight scoprì che Onitsuka cercava un altro distributore negli USA. Temendo di essere messo da parte, decise di agire: trovò un nuovo fornitore in Giappone e lanciò il suo marchio, Nike.

        niketiger

        Scoperto il progetto Nike, il produttore giapponese contestò a Blue Ribbon la violazione del patto di non concorrenza, che vietava al distributore di importare altri prodotti fabbricati in Giappone, dichiarando l’immediata risoluzione del contratto per inadempimento di Blue Ribbon.

        A sua volta, Blue Ribbon sostenne che l’inadempimento sarebbe stato di Onitsuka Tiger, che aveva iniziato ad incontrare altri potenziali distributori quando il contratto era ancora in corso di validità e l’andamento dell’attività molto positivo.

        Il giudice americano decise per l’underdog

        Ne derivarono due cause, una in Giappone e una negli USA, che avrebbero potuto porre termine prematuramente alla storia di Nike.  Fortunatamente (per Nike) il Giudice americano decise a favore del distributore e la vertenza si chiuse con un accordo: Nike iniziava così il percorso che l’avrebbe portata 15 anni dopo a diventare il brand di articoli sportivi più importante al mondo.

        Vediamo cosa ci insegna la storia di Nike e quali errori è bene evitare in un contratto di distribuzione internazionale.

        Come negoziare un contratto di distribuzione commerciale internazionale

        Come accade molto spesso a tanti imprenditori, Knight aveva negoziato il rinnovo dell’accordo di distribuzione dei prodotti Onitusuka negli USA da solo, senza l’assistenza di un avvocato.

        Nella sua biografia Knight scrive che si pentì subito di avere legato il futuro della sua società ad un accordo di poche righe, scritto frettolosamente al termine di una riunione in cui le parti si erano focailizzate sugli aspetti commerciali del rapporto.

        Il contratto prevedeva solamente il rinnovo del diritto di Blue Ribbon di distribuire i prodotti in esclusiva per gli USA per altri tre anni.

        Accade spesso che i contratti di distribuzione internazionale siano affidati ad accordi verbali o contratti molto semplici e di durata breve: la spiegazione che viene fornita, solitamente, è che così facendo si può testare la relazione commerciale sul campo, senza vincolarsi troppo alla controparte.

        Questo modo di fare, però, è sbagliato e pericoloso: il contratto non va inteso come un onere o un vincolo, ma come una garanzia dei diritti di entrambe le parti. Non concludere un contratto scritto, o farlo in modo molto sbrigativo, significa lasciare senza patti chiari elementi fondamentali del futuro rapporto, come quelli che hanno portato alla vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger: obiettivi commerciali, investimenti, titolarità dei marchi.

        Se il contratto è internazionale l’esigenza di redigere un accordo completo ed equilibrato è ancor più forte, visto che in assenza di patti tra le parti, o in via integrativa a questi accordi, si applica una legge con la quale una delle parti non ha familiarità, che generalmente è quella del paese in cui opera il distributore.

        Nel caso di Blue Ribbon, si trattava di un accordo dal quale dipendeva l’esistenza stessa della società, motivo per cui non coinvolgere un legale specializzato, che potesse aiutare l’imprenditore a individuare e negoziare le clausole importanti dell’accordo, era stato un comportamento molto imprudente.

        Clausola di esclusiva territoriale, gli Obiettivi commerciali e i Target di fatturato minimo

        Il primo motivo di contrasto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger fu la diversa valutazione dell’andamento delle vendite sul mercato USA.

        Onitsuka sosteneva che il fatturato fosse inferiore alle potenzialità del mercato USA, mentre secondo Blue Ribbon il trend di vendite era molto positivo, visto che sino a quel momento aveva raddoppiato ogni anno il fatturato, conquistando una fetta importante del mercato del settore.

        Venuta a conoscenza del fatto che Onitsuka stava valutando altri candidati per la distribuzione dei prodotti negli USA e temendo di trovarsi fuori dal mercato, Blue Ribbon preparò come Piano B il brand Nike: quando ciò venne scoperto dal produttore giapponese , la situazione precipitò e sfociò nel contenzioso giudiziario tra le parti.

        La vertenza avrebbe forse potuto essere evitata se le parti avessero condiviso gli obiettivi commerciali e il contratto avesse previsto una clausola abbastanza standard negli accordi di distribuzione esclusiva, ossia un obiettivo minimo di vendita da parte del distributore (in inglese spesso definite “Minimum Turnover Clause”).

        In un contratto di distribuzione in esclusivail produttore concede al distributore una forte protezione territoriale  a fronte degli investimenti che il distributore pone in essere per sviluppare il mercato assegnatogli.

        Per bilanciare la concessione dell’esclusiva è normale che il produttore richieda al distributore il cosiddetto Fatturato Minimo Garantito o Target Minimo, che deve essere raggiunto dal distributore ogni anno per mantenere lo status privilegiato che gli è stato concesso.

        In caso di mancato raggiungimento del Target Minimo, il contratto generalmente prevede che il produttore abbia il diritto di recedere dal contratto (nel caso di accordo a tempo indeterminato) o di non rinnovare l’accordo (se il contratto è a tempo determinato) o di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

        Nel contratto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, l’accordo non prevedeva alcun obiettivo (ed infatti le parti si trovarono in disaccordo nel valutare i risultati del distributore) ed era stato appena rinnovato per tre anni, senza però che le parti avessero voluto o saputo fissare gli obiettivi del distributore. Un elemento cardine dell’accordo, quindi, era rimasto indeterminato. Gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale

        Un approccio comune è il meccanismo di incremento percentuale predeterminato. Ad esempio: +10% il secondo anno, +30% il terzo anno, +50% il quarto. Non sempre, però, questi target riflettono le realtà di mercato. Nel secondo anno il mercato può scontare una recessione, nel terzo un nuovo concorrente può entrare sul mercato con un prodotto simile, etc.

        Il problema degli automatismi è che i target vengono concordati senza disporre dei dati reali sulle potenzialità del prodotto sul mercato e sull’andamento delle vendite dei concorrenti, e possono quindi rivelarsi molto distanti dalle attuali possibilità di vendita del distributore.

        Contestare al distributore di non avere raggiunto il target del secondo o terzo anno in una congiuntura economica recessiva, ad esempio, o nel caso in cui siano arrivati sul mercato nuovi prodotti o concorrenti, sarebbe una decisione certamente discutibile e fonte di probabili divergenze.

        Meglio prevedere una procedura di determinazione consensuale dei target di anno in anno, stabilendo che gli obiettivi verranno concordati tra le parti alla luce dei dati raccolti e dell’andamento delle vendite nei mesi precedenti, con un certo preavviso prima del termine dell’anno in corso.  In caso di mancato accordo sul nuovo target, il contratto può prevedere che si applichi il target dell’anno precedente, o il diritto di recesso in capo alle parti, con un certo preavviso.

        Va ricordato, d’altro canto, che il target può anche essere utilizzato come incentivo positivo per il distributore: si può prevedere, ad esempio, che se verrà raggiunto un certo fatturato, ciò consentirà di rinnovare l’accordo per un periodo più lungo, o di estendere l’esclusiva territoriale, o di ottenere certi sconti o agevolazioni commerciali per l’anno successivo.

        Un ultimo consiglio è quello di ricordarsi che il contratto, una volta negoziato e concluso, va gestito nel tempo in maniera puntuale e corretta.

        Accade spesso che il produttore non contesti il mancato raggiungimento del target, o decida di farlo solo dopo un lungo periodo nel quale i target annuali non erano stati raggiunti, o non erano stati aggiornati, senza che ciò portasse ad alcuna conseguenza sul contratto.

        In tali casi è possibile che il distributore sostenga che vi fosse stata una rinuncia implicita ad avvalersi di questa tutela contrattuale e quindi che il recesso non sia valido o che il produttore non si sia comportato in buona fede.

        Per evitare dispute, è opportuno ricordarsi di aggiornare ogni anno il Target e, nel caso di mancato raggiungimento, di comunicare al distributore l’intenzione del produttore di non avvalersi della clausola di salvaguardia, ricordando che rimane valida pro futuro. E’ anche importante prevedere espressamente nella clausola di Target Minimo che la non contestazione del mancato raggiungimento dell’obiettivo di un certo periodo non comporta una rinuncia tacita e quindi non viene meno il diritto di azionare la clausola di salvaguardia in futuro.

        Da ultimo, è molto utile redigere dei verbali (“meeting minutes”) delle riunioni in cui le parti discutono dell’andamento delle vendite, formulano eventuali contestazioni, concordano le conseguenze del mancato raggiungimento dei target e gli obiettivi futuri: a distanza di tempo, magari di anni, questi appunti saranno preziosi per ricostruire la volontà delle parti in un certo momento storico.

        Nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, le parti avrebbero potuto evitare il malinteso sull’andamento delle vendite scrivendo che il produttore si attendeva un certo miglioramento delle quote di mercato in certi stati della east coast nei successivi 48 mesi e in mancanza si sarebbe potuto muovere per ricercare un nuovo distributore per quella zona, da attivare dopo la scadenza del contratto.

        La clausola di preavviso per il recesso dal contratto di distribuzione

        L’altra contestazione insorta tra le parti la riguardava la violazione del patto di non concorrenza: la vendita del brand Nike da parte di Blue Ribbon, quando il contratto vietava di vendita di altre scarpe fabbricate in Giappone. Onitsuka Tiger sosteneva che Blue Ribbon avesse violato il patto di non concorrenza, mentre il distributore riteneva di non avere avuto altra possibilità, vista l’imminente decisione del produttore di porre fine all’accordo.

        Questo tipo di vertenze si può evitare prevedendo con chiarezza un termine per il recesso (o per il mancato rinnovo): tale periodo ha la funzione fondamentale di permettere alle parti di prepararsi alla cessazione del rapporto e organizzare la propria attività dopo il termine.

        In particolare, proprio per evitare malintesi come quello insorto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, si può prevedere che in tale periodo le parti avranno facoltà di prendere contatto con altri potenziali distributori e produttori, e che ciò non violi gli obblighi di esclusiva e di non concorrenza.

        Nel caso di Blue Ribbon, in realtà, il distributore era andato ben oltre la ricerca di un altro fornitore, posto che aveva iniziato a vendere i prodotti Nike quando il contratto con Onitsuka era ancora valido: questo comportamento rappresenta una violazione grave di un accordo di esclusiva e avrebbe potuto costare molto caro al distributore.

        Un aspetto particolare da considerare, a proposito del periodo di preavviso, è la sua durata: quanto deve essere lungo il periodo di preavviso per essere considerato congruo? Nel caso di rapporti commerciali di lungo corso, è importante dare alla parte destinataria del recesso un periodo di tempo sufficiente per riposizionarsi sul mercato, cercando distributori o fornitori alternativi oppure (come nel caso di Blue Ribbon/Nike) per creare e lanciare un proprio brand.

        L’altro elemento da valutare, al momento di comunicare il recesso, è che il preavviso deve essere tale da consentire al distributore di ammortizzare gli investimenti fatti per fare fronte alle proprie obbligazioni durante il contratto; nel caso di Blue Ribbon il distributore, su espressa richiesta del produttore, aveva aperto una serie di negozi mono-marca sia sulla West che sulla East Coast.

        Una chiusura del contratto poco tempo dopo il suo rinnovo e con un preavviso troppo breve non avrebbe consentito dal distributore di riorganizzare la rete di vendita con un prodotto sostitutivo, forzando la chiusura dei negozi che fino a quel momento avevano venduto le scarpe giapponesi.

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        Generalmente è consigliabile prevedere un periodo di preavviso per il recesso di  almeno 6 mesi, ma nei contratti di distribuzione internazionale va prestata attenzione, oltre agli investimenti effettuati dalle parti, anche alla quota di fatturato del distributore rappresentata dai prodotti del produttore.

        Nel caso in cui questa quota nel tempo sia divenuta molto alta sarà difficile per il distributore trovare un prodotto alternativo in pochi mesi: le parti, in tal caso, dovranno tenere in considerazione l’evoluzione del rapporto, la situazione di mercato e le prospettive di riposizionamento del distributore e concordare un preavviso adeguato, anche più lungo di quello originariamente previsto nel contratto.

        E’ anche importante verificare se esistono norme specifiche sulla durata del periodo di preavviso per il recesso nella legge applicabile al contratto (si veda ad esempio, un approfondimento sulla  distribuzione commerciale in Francia)  e cosa preveda, anche in mancanza di norme sul punto, la giurisprudenza in materia di recesso dai rapporti commerciali (in taluni casi il termine ritenuto congruo per un contratto di concessione di vendita di lunga durata può arrivare a 24 mesi).

        Come gestire lo stock di prodotti al termine del contratto di distribuzione

        Infine, è normale che, al momento della chiusura del contratto, il distributore sia ancora in possesso di importanti stock di prodotti: ciò può essere problematico, ad esempio perché il distributore può avviare iniziative commerciali per liquidare lo stock (vendite flash o vendite tramite canali web con forti sconti) che possono andare in contrasto con le politiche commerciali del produttore e dei nuovi distributori.

        Per evitare queste situazioni una clausola che si può prevedere nel contratto di distribuzione è quella relativa al  diritto del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, fissando già il prezzo di riacquisto (ad esempio pari al prezzo di vendita al distributore per i prodotti della stagione in corso, con uno sconto del 30% per i prodotti della stagione precedente e con uno sconto più alto per i prodotti venduti più di 24 mesi prima).

        La titolarità dei marchi in un contratto di distribuzione internazionale 

        Nel corso del rapporto di distribuzione Blue Ribbon aveva creato un nuovo tipo di suola per le scarpe da corsa e coniato i marchi Cortez e Boston  per i modelli di punta della collezione, che avevano riscosso un grande successo tra il pubblico, guadagnando una grande popolarità: al termine del contratto entrambe le parti rivendicarono la titolarità dei marchi.

        Ciò può accadere di frequente in rapporti di distribuzione internazionale: il distributore registra il marchio del produttore nel paese in cui opera, per evitare che lo faccia un concorrente e per tutelare il marchio nel caso di vendita di prodotti contraffatti; oppure il distributore, come nella vertenza di cui parliamo, collabora alla creazione di nuovi marchi destinati al suo mercato.

        Al termine del rapporto, in assenza di un patto chiaro tra le parti, può generarsi una vertenza come quella del caso Nike: chi è titolare, produttore o distributore?

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        Per evitare malintesi, il primo consiglio è di registrare il marchio in tutti i paesi in cui vengono distribuiti i prodotti, e non solo. Nel caso della Cina, ad esempio, è bene registrare il marchio comunque, per prevenire che terzi in mala fede si accaparrino il marchio (per un approfondimento, la Tutela del Marchio in Cina).

        È poi opportuno prevedere nel contratto di distribuzione una clausola che vieta al distributore di registrare il marchio (o marchi simili) nel paese in cui opera, con espressa previsione del diritto del produttore di chiederne il trasferimento qualora ciò accadesse.

        Una clausola di questo tipo avrebbe impedito l’insorgenza della vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger.

        I fatti che raccontiamo risalgono ai primi anni ‘70: oggi oltre a fare chiarezza sulla titolarità del marchio e sulle modalità di utilizzo da parte del distributore e della sua rete commerciale è bene che il contratto ne disciplini anche l’uso del marchio e dei segni distintivi del produttore sui canali di comunicazione, in particolare i social media.

        È consigliabile si preveda in modo chiaro che il produttore è il titolare dei profili social media, dei contenuti che vengono creati, e dei dati generati dell’attività di vendita, marketing e comunicazione nel paese in cui opera il distributore, che ha solo la licenza di utilizzarli, in conformità alle istruzioni del titolare.

        Inoltre, è bene che l’accordo stabilisca come verrà utilizzato il marchio e la condivisione delle politiche di comunicazione e promozione delle vendite sul mercato, per evitare iniziative che possono dare effetti negativi o controproducenti.

        La clausola può anche essere rafforzata con la previsione di penali contrattuali nel caso in cui, al termine dell’accordo, il distributore si rifiuti di trasferire il controllo dei canali digitali e dei dati generati nel corso dell’attività.

        La mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale

        Un altro spunto interessante offerto dalla vicenda Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger è legato alla gestione dei conflitti nei rapporti di distribuzione internazionale: situazioni come quella che abbiamo visto possono essere risolte con efficacia grazie all’utilizzo della mediazione. Si tratta di un tentativo di conciliazione del contenzioso, affidato ad un ente specializzato, con l’obiettivo di trovare un accordo bonario che consenta di evitare l’azione giudiziaria.

        La mediazione può essere prevista in contratto come primo step, prima dell’eventuale causa o arbitrato, oppure può essere iniziata volontariamente all’interno di una procedura giudiziaria o arbitrale già in corso.

        I vantaggi sono molteplici: il principale è la possibilità di trovare una soluzione commerciale che soddisfi gli interessi di entrambe le parti e, possibilmente, consenta la prosecuzione del rapporto, invece di limitare il confronto alle posizioni sulle quali le parti si sono arenate e che hanno portato al contenzioso.

        Un altro aspetto interessante della mediazione è superare i conflitti personali: nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, un elemento decisivo per l’escalation dei problemi tra le parti era stato il difficile rapporto personale tra il CEO di Blue Ribbon e l’Export manager del produttore giapponese, aggravato da forti differenze culturali.

        La mediazione prevede l’introduzione di una figura terza, in grado di dialogare con le parti e di guidarle nell’esplorazione di soluzioni di reciproco interesse, che può rivelarsi decisiva per superare i problemi di comunicazione o le ostilità personali.

        Clausola di risoluzione delle controversie in un contratto internazionale

        Il contenzioso tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger portò le parti ad iniziare due cause parallele, una negli USA (iniziata dal distributore) e una in Giappone (radicata dal produttore).

        Ciò si rese possibile perché il contratto non prevedeva in modo espresso la modalità di risoluzione delle eventuali controversie, generando così una situazione molto complicata, per di più su due fronti giudiziari in diversi paesi.

        Le clausole che stabiliscono quale legge si applica ad un contratto e quale sia la modalità di risoluzione delle vertenze vengono dette “midnight clauses”, perché spesso sono le ultime clausole del contratto, negoziate a notte fonda.

        Si tratta, in realtà, di clausole molto importanti che devono essere definite in modo consapevole, per evitare soluzioni inefficaci o controproducenti: rimando, per un approfondimento, a  questo articolo sulla clausola di scelta del foro in un contratto internazionale.


         

        FAQ sul Contratto di Distribuzione commerciale internazionale

        Che cosa significa “esclusiva territoriale” in un accordo di distribuzione?

        Significa che il produttore concede al distributore il diritto di vendere esclusivamente i prodotti in un territorio (ad esempio, un paese), offrendo una protezione commerciale in cambio degli investimenti necessari del distributore per sviluppare il mercato.

        Che cos’è una “Minimum Turnover Clause” o clausola di fatturato minimo?

        È una clausola tipica dei contratti di distribuzione in esclusiva che prevede un obiettivo minimo di vendite o fatturato che il distributore deve raggiungere (di solito su base annuale) per mantenere lo status di distributore esclusivo.

        Cosa succede se il distributore non raggiunge il target minimo?

        Di regola la clausola prevede il diritto del produttore di recedere (se a tempo indeterminato), di non rinnovare (se a tempo determinato) il contratto oppure di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

        Come si definiscono gli obiettivi di fatturato in un contratto di distribuzione pluriennale?

        In alternativa a meccanismi automatici di incremento percentuale, che non sono consigliabili, è essere utile prevedere una procedura per concordare i target anno per anno sulla base dei dati disponibili e dell’effettivo andamento delle vendite, con regole per gestire l’eventuale mancato accordo (ad esempio l’applicazione del target o del fatturato realizzato nell’anno precedente)

        Qual è un periodo di preavviso “congruo” per recedere da un contratto di distribuzione internazionale?

        Dipende dagli investimenti, dalla durata del rapporto e dall’importanza dei prodotti nel portafoglio del distributore. In generale si considera opportuno un preavviso di almeno 6 mesi, ma in alcuni contesti può essere necessario un periodo più lungo, valutando cosa prevede anche la legge applicabile e la giurisprudenza.

        Durante il preavviso si possono contattare altri fornitori o distributori senza violare l’esclusiva?

        Una buona prassi è disciplinarlo espressamente nel contratto: si può prevedere, ad esempio,  che nel periodo di preavviso, le parti possano prendere contatto con altri candidati senza che ciò sia considerato una violazione degli obblighi di esclusiva o non concorrenza, evitando malintesi e contenziosi.

        Come si gestisce lo stock di prodotti alla fine del contratto?

        Per evitare vendite dopo la cessazione del contratto, con modalità non allineate alla strategia commerciale del produttore e del nuovo distributore, il contratto può prevedere il diritto del produttore di riacquistare lo stock residuo, fissando criteri e prezzi (ad esempio in base alla stagionalità e all’anzianità dei prodotti).

        E’ utile una clausola di mediazione nei contratti di distribuzione internazionale?

        La mediazione può aiutare a trovare una soluzione commerciale, a superare problemi di comunicazione o conflitti personali e culturali e a proseguire il rapporto commerciale. In generale, la procedura di mediazione può essere attivata in tempi rapidi e costi molto inferiori rispetto a quelli di una causa o di un arbitrato.

        Perché è importante definire la clausola di legge applicabile e le modalità di risoluzione delle controversie?

        Si tratta di una clausola molto complessa, che presuppone la conoscenza dei sistemi legali dei paesi e dei costi e tempi di gestione dei contenziosi. Si tratta di una clausola che va negoziata caso per caso, al fine di garantire una gestione efficace dei contenziosi.

        From Reporting to Governance and Risk Allocation

        Environmental, Social and Governance (ESG) considerations are playing an increasingly influential role in how businesses operate, invest, and manage risk, especially within the European Union, where corporate sustainability and responsibility regulation have been on the agenda in recent years.

        With the adoption of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), many companies anticipated a significant shift in compliance. Since then, the EU has introduced simplification measures to streamline reporting and due diligence obligations, reduce the administrative burden, and improve proportionality, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), while maintaining the core sustainability objectives.

        While opinions may differ regarding the evolution of environmental, social, and governance (ESG) in EU regulation and the subsequent postponements of reporting obligations, regulatory developments appear to have, in practice, supported a shift in perspective. Sustainability is no longer viewed solely as a reporting requirement, but increasingly as a matter of governance, strategy, and risk allocation. This development is welcome, as the regulatory framework’s underlying objective is to advance the green transition, which in turn requires a change in how companies integrate sustainability into their decision-making and operations.

        This focus on sustainability influences businesses of all sizes, including SMEs. Even companies not directly subject to the CSRD or CSDDD anticipate that ESG requirements will be passed down through the supply chain. Many non-reporting SMEs are already embedding sustainability practices, and this trend is likely to continue. In other words, sustainability policies are already affecting companies well before any formal reporting obligations kick in.

        Environmental, Social, and Governance in Contract Architecture

        One of the key means of implementing environmental, social, and governance obligations and objectives in day-to-day business operations is through commercial contracts and the requirements and commitments embedded in them.

        Even where a company itself is not directly subject to extensive reporting or due diligence obligations, corporate sustainability and responsibility expectations flow through the market via contractual relationships. Larger undertakings within the scope of CSRD and, in due course, the CSDDD require contractual assurances, information rights, and cooperation from their business partners, including SMEs operating within their supply chains. As a result, corporate sustainability and responsibility become a question of contractual architecture. Companies must consider not only price mechanisms, liability caps and termination triggers, but also how environmental, social and governance risks and obligations are addressed and allocated between the parties through legally enforceable contractual terms.

        Translating Policies into Binding Obligations

        A typical starting point is the incorporation of a code of conduct or sustainability policies into commercial contracts, often by reference and through an express obligation on the contracting party to comply with them. From a legal standpoint, this raises important drafting questions. Many codes are drafted as high-level public statements. When such policies are converted into contractual commitments, their wording, scope, and hierarchy relative to the main agreement require careful consideration. The obligations must be sufficiently clear to define the parties’ expectations, coherent with other contractual provisions, and proportionate to the commercial relationship. The obligations must also be capable of practical implementation and effective monitoring in the context of the agreement.

        In practical terms, this may mean requiring the supplier to comply with specific labour standards, maintain documented environmental management procedures, report on emissions data, ensure traceability of key raw materials, or allow reasonable access for audits. Clearly defining what is expected, how compliance is demonstrated, and what consequences follow from non-compliance is essential for the clause to function effectively. Otherwise, clauses that appear comprehensive in theory and ambitious in scope may offer limited enforceability in practice, and their impact may remain marginal if compliance cannot be effectively monitored and verified. If policies are not properly translated into binding and operational obligations, the company risks a mismatch between what it promises publicly and what is actually required under its contracts. This may undermine consistency, weaken risk management, and expose the company to reputational and governance risks if its own stated principles cannot be enforced within its supply or distribution chain.

        As part of this process, companies must also consider the protection of trade secrets and confidential information. For example, broad audit or data-reporting obligations may raise concerns about sensitive business information. Contractual terms should balance transparency with the need to protect legitimately proprietary data. Clauses such as confidentiality agreements or carve-outs for trade secrets can be used to ensure that sharing ESG-related information does not compromise confidential business information or competitive advantages.

        Environmental, Social and Governance Clauses Across Different Contract Types

        Besides codes of conduct and sustainability policies, environmental, social and governance-related clauses increasingly take more tailored and transaction-specific forms. In shareholder agreements, sustainability objectives may be reflected in governance structures or even linked to financial outcomes, for example by aligning dividend policies or incentive mechanisms with agreed climate targets. In employment contracts, obligations may extend beyond general compliance and include participation in corporate sustainability training programmes or adherence to internal sustainability guidelines as part of performance expectations.

        In supply and manufacturing agreements, environmental, social and governance provisions may address traceability of raw materials, emissions reporting, waste management, energy efficiency standards or the right to replace a supplier if its environmental practices materially conflict with the contracting party’s sustainability commitments. Such contractual mechanisms increasingly affect SMEs operating as suppliers, as ESG expectations pass through the supply chain.

        Construction contracts often include detailed requirements regarding material selection, lifecycle impacts, carbon footprint calculations and recycling or waste reduction procedures. For example, in Finland, legislation imposes low-carbon and energy efficiency requirements for new buildings, and a party undertaking a construction project is subject to mandatory reporting obligations relating to construction and demolition waste. These statutory requirements are typically reflected and implemented in the relevant project and construction contracts.

        Across these different contract types, the practical significance is consistent. Environmental, social and governance considerations move from the level of general policy into legally enforceable obligations tailored to each specific legal relationship. Contracts function as a mechanism for allocating responsibility, managing compliance risk and aligning commercial incentives with sustainability objectives.

        Proportionate Monitoring and Audit Rights

        In the contractual implementation and monitoring of environmental, social and governance obligations, audit and information rights play a central role. They are closely linked to effective oversight and form an integral part of a coherent contractual framework. In practice, companies typically seek access to relevant data from their business partners and, where appropriate, establish inspection or audit rights to enable meaningful monitoring and verification, whether conducted directly by the company or, commonly, by an independent expert appointed for that purpose.

        However, such arrangements must remain balanced. Overly burdensome provisions may needlessly disrupt day-to-day operations and reduce the willingness to cooperate, particularly for SMEs with limited administrative capacity. By contrast, well-designed mechanisms that balance transparency with confidentiality and operational feasibility are more defensible and more likely to function effectively in practice.

        Contractual Remedies

        As a general principle, the consequences of a breach are determined by the terms agreed between the parties. In practice, the parties will typically first seek to resolve the matter through discussion and good faith negotiations, allowing the non-compliant party an opportunity to clarify the situation and implement corrective actions within a reasonable timeframe. If negotiations do not lead to a resolution, it may be appropriate to proceed to stronger measures, such as contractual penalties, indemnification obligations, price adjustments, temporary suspension rights or other agreed sanctions, applied in light of the nature and severity of the breach.

        The contract should clearly define what constitutes a breach, how it is assessed and what remedies are available in each scenario. Clear and proportionate step-by-step remedy structures enhance legal certainty, reduce the risk of disputes and ensure that material or repeated breaches may trigger more significant consequences, including termination where justified.

        Strategic and Voluntary Environmental, Social and Governance Commitments

        In the current EU landscape, implementing ESG considerations in commercial contracts is no longer simply a matter of reacting to directives. It is a broader exercise in risk management and corporate governance. Even as the implementation details of the directives may continue to evolve, market expectations, financing conditions and reputational considerations remain key drivers of sustainability integration.

        In addition, some companies choose to position themselves as frontrunners in sustainability for strategic and reputational reasons. They may therefore incorporate voluntary environmental, social and governance mechanisms and requirements into their contracts that go beyond, or are not directly derived from, binding directives. By doing so, they signal to investors, customers and other stakeholders that sustainability is treated as a core business priority rather than merely a compliance obligation.

        At the same time, it is important to recognise the practical limits of such commitments. Ambitious sustainability requirements may be more challenging for SMEs with limited financial and administrative resources. Meeting extensive reporting, certification or traceability standards can require investments in systems, personnel and external expertise. If contractual expectations are not calibrated to the size and capacity of the counterparty, they may limit the ability of SMEs to participate in certain supply chains. A balanced and proportionate approach helps ensure that sustainability objectives remain achievable and commercially workable across the contractual chain.

        Conclusion

        For legal practitioners, the central task is not to increase the number of environmental, social and governance clauses as such, but to ensure their quality, coherence and practical relevance. The objective is to design contractual mechanisms that are proportionate, enforceable and aligned with the company’s actual risk profile, industry context and sustainability priorities. Commercial contracts remain one of the most concrete tools for translating sustainability strategy into operational practice. Moreover, every contract lawyer should understand and apply key sustainability principles in their work, ensuring that ESG commitments become integral to legal advice and contract drafting.

        Quando la crisi energetica mette in crisi le filiere internazionali

        Lo Stretto di Hormuz è probabilmente il punto strategico più importante per il commercio mondiale di petrolio. Circa il 20% del petrolio e del gas globale, infatti, transita ogni giorno da questo stretto passaggio tra il Golfo di Oman e il Golfo Persico.

        A seguito della guerra scoppiata nell’area, l’effetto sui mercati energetici è stato quasi immediato: il prezzo del petrolio è salito rapidamente oltre i 100 USD/barile e non è chiaro dove potrà arrivare nei prossimi mesi. Con esso aumentano i costi di trasporto, produzione e approvvigionamento lungo l’intera catena industriale in molti settori.

        Per molte imprese che operano nel commercio internazionale questo fenomeno produce un problema molto concreto. Contratti conclusi mesi (o anni) prima – magari a prezzo fisso – devono essere eseguiti in un contesto economico completamente diverso.

        Un produttore che ha venduto merci con consegna tra sei o dodici mesi può trovarsi a produrre e spedire con costi energetici molto più alti, mentre il prezzo concordato con il cliente rimane invariato.

        È una situazione che si ripresenta ciclicamente, per diverse ragioni: dalla pandemia Covid‑19 alla successiva crisi delle materie prime, fino alle tensioni geopolitiche attuali.

        Quando l’aumento dei costi è così repentino e significativo, sorge inevitabilmente una domanda: il contratto deve essere eseguito comunque alle condizioni originarie oppure è possibile sospendere o rinegoziare l’accordo per adattarlo alle nuove circostanze?

        La risposta dipende da diversi fattori: innanzitutto da ciò che le parti hanno previsto (o non previsto) nel contratto, ma anche dalla legge applicabile al rapporto e dall’interpretazione che giudici o arbitri potranno dare delle norme in caso di controversia.

        Forza maggiore e Hardship: due concetti diversi

        Quando si verificano eventi straordinari – come una guerra, una crisi energetica o l’interruzione di una rotta commerciale – molti operatori invocano immediatamente la forza maggiore. Tuttavia, nella maggior parte dei casi queste situazioni rientrano piuttosto nella categoria della eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship).

        È quindi fondamentale distinguere tra queste due situazioni.

        Quando un evento rappresenta causa di Forza Maggiore

        La forza maggiore riguarda i casi in cui un evento straordinario e imprevedibile rende impossibile eseguire il contratto.

        Le caratteristiche della causa di esonero dalla responsabilità dipendono dalla legge applicabile al rapporto commerciale, ma generalmente richiedono:

        • imprevedibilità dell’evento;
        • estraneità alla sfera di controllo della parte colpita;
        • impossibilità di evitare o superare l’evento con ragionevoli sforzi.

        Esempi tipici sono:

        • ordini dell’autorità che impongono la chiusura della produzione
        • embargo o divieti di esportazione
        • blocchi logistici causati da guerra

        In queste situazioni la prestazione non è semplicemente più costosa: diventa oggettivamente impossibile. La conseguenza è che la parte che non può adempiere è generalmente esonerata da responsabilità per la durata dell’evento.

        Hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta)

        Diversa è la situazione in cui l’esecuzione del contratto rimane possibile ma diventa economicamente molto più onerosa.

        Il concetto di hardship si basa generalmente su quattro presupposti:

        1. evento sopravvenuto dopo la conclusione del contratto
        2. imprevedibilità e straordinarietà dell’evento
        3. alterazione sostanziale dell’equilibrio economico del contratto
        4. eccessiva onerosità della prestazione, ma non impossibilità

        Un forte aumento del prezzo del petrolio, del gas o di altre materie prime rientra spesso in questa categoria.

        Le merci possono essere prodotte e consegnate, ma farlo può comportare costi molto superiori rispetto a quelli previsti al momento della firma del contratto.

        L’effetto a cascata lungo la supply chain internazionale

        Nelle filiere industriali globali la stessa merce è spesso oggetto di una sequenza di contratti collegati.

        Il produttore vende a un trader, che vende a un’impresa di trasformazione, che rivende a un importatore in un altro paese, che a sua volta distribuisce il prodotto sul mercato finale.

        Quando si verifica un evento di hardship – ad esempio un forte aumento del prezzo dell’energia – l’effetto tende quindi a propagarsi lungo tutta la supply chain.

        Il primo soggetto colpito dall’aumento dei costi cercherà di trasferire l’incremento alla propria controparte contrattuale, che a sua volta si troverà nella stessa situazione nei confronti dell’anello successivo della catena.

        Il rischio è evidente: uno degli operatori nel mezzo della catena può subire un aumento dei costi a monte senza essere in grado di trasferirlo a valle.

        Questo è uno dei problemi più frequenti nelle supply chain internazionali.

        Cosa accade se manca una clausola sulla fluttuazione dei prezzi

        Nella pratica commerciale accade spesso che le parti operino sulla base di ordini e conferme d’ordine senza un vero contratto scritto, oppure che il contratto esista ma non contenga alcuna clausola sulla fluttuazione dei prezzi o sull’hardship.

        In questi casi, quando si verifica un forte aumento dei costi, occorre verificare quale legge si applica ai singoli contratti di vendita lungo la supply chain.

        Questo può generare situazioni molto diverse tra loro:

        • una legge può consentire la revisione del prezzo o la risoluzione del contratto
        • un’altra normativa può non prevedere rimedi equivalenti
        • un terzo contratto può contenere clausole contrattuali molto più restrittive

        Il risultato pratico è che un operatore nel mezzo della catena può subire un aumento dei prezzi dal proprio fornitore senza poterlo ribaltare sul cliente.

        Una normativa comune: la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale (CISG)

        Fortunatamente, molti contratti di vendita internazionale sono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).

        La convenzione è stata ratificata da 97 paesi, tra cui l’Italia e la maggior parte dei principali partner commerciali, come USA, Canada, Cina, Germania, Francia, Spagna, etc.

        La norma centrale è l’articolo 79, secondo il quale una parte non è responsabile per l’inadempimento se dimostra che esso è dovuto a un impedimento:

        • fuori dal suo controllo
        • imprevedibile al momento della conclusione del contratto
        • inevitabile o non superabile

        Tradizionalmente questa norma è stata applicata ai casi di forza maggiore.

        Negli ultimi anni si è discusso se possa essere applicata anche ai casi di hardship, ma la giurisprudenza internazionale tende ad essere molto prudente.

        La giurisprudenza internazionale sull’Hardship

        Le decisioni dei tribunali mostrano un orientamento piuttosto rigoroso.

        In alcuni casi anche aumenti molto significativi dei costi delle materie prime non sono stati considerati sufficienti per modificare o sospendere il contratto.

        Il ragionamento è semplice: chi opera professionalmente nel commercio internazionale deve mettere in conto una certa volatilità dei mercati.

        Solo quando l’aumento dei costi supera un livello eccezionale e imprevedibile tale da alterare radicalmente l’equilibrio del contratto si può parlare di hardship.

        Uno dei casi più citati è la decisione della Corte Suprema belga nel caso Scafom, che ha riconosciuto il diritto di rinegoziare il contratto a seguito di un aumento del 70% del prezzo dell’acciaio.

        Tuttavia si tratta di casi relativamente rari.

        Le clausole generiche che non servono.

        Molti contratti contengono clausole di hardship copiate da modelli standard (boilerplate).

        Il problema è che queste clausole spesso:

        • elencano gli effetti dell’hardship
        • ma non definiscono quando l’hardship si verifica realmente

        Il risultato è che, quando i prezzi aumentano, le parti possono avere opinioni molto diverse su cosa costituisca un aumento “eccezionale” e se l’evento in questione fosse “imprevedibile” o meno.

        La clausola, quindi, non risolve il problema, ma lo rimanda alla discussione tra le parti e, in caso di mancata intesa, ai giudici o agli arbitri.

        Quali parametri possono definire una situazione di Hardship

        Per rendere la clausola realmente operativa è utile prevedere parametri oggettivi.

        Tra i più utilizzati nei contratti internazionali:

        • aumento o diminuzione del prezzo di una materia prima oltre una certa soglia (±20% o ±30%)
        • incremento dei costi di trasporto o logistica entro certi limiti;
        • oscillazioni rilevanti del tasso di cambio oltre un range determinato;
        • introduzione di dazi o restrizioni commerciali

        Questi parametri, legati a range di tolleranza,  consentono alle parti di identificare rapidamente e senza discussioni l’evento di hardship.

        I rimedi in caso di Hardship

        Una clausola efficace dovrebbe prevedere anche come gestire la situazione.

        Le soluzioni più utilizzate sono:

        • rinegoziazione in buona fede del contratto
        • revisione automatica del prezzo
        • nomina di un terzo esperto indipendente per determinare il nuovo prezzo
        • sospensione temporanea del contratto
        • diritto di recesso se non si raggiunge un accordo

        Questi strumenti permettono alle parti di gestire la crisi senza arrivare al contenzioso.

        Audit sui contratti in corso: cosa fare adesso

        A questo punto la domanda pratica diventa: come gestire il problema nei rapporti commerciali esistenti?

        Il primo passo è effettuare un audit dei contratti in essere con fornitori e clienti.

        1. Introdurre contratti completi nei nuovi rapporti

        Se i rapporti sono regolati solo da ordini e conferme d’ordine, è opportuno cogliere l’occasione per predisporre contratti di vendita internazionale completi, che includano:

        • clausola di hardship
        • disciplina delle garanzie
        • rimedi per inadempimento
        • limitazioni di responsabilità

        2. Aggiornare i contratti esistenti

        Se il rapporto è già regolato da un contratto, occorre verificare se esiste una clausola di hardship.

        In caso contrario può essere utile proporre alla controparte:

        • un nuovo contratto, oppure
        • un addendum contrattuale dedicato alla gestione della fluttuazione dei prezzi.

        Questo consente di prevenire conflitti futuri e dotare entrambe le parti di strumenti chiari per gestire eventuali shock dei prezzi lungo la supply chain.

        Conclusione

        Le crisi delle materie prime e dell’energia dimostrano quanto i contratti internazionali siano esposti a cambiamenti improvvisi delle condizioni economiche. Quando il contratto non disciplina in modo chiaro la gestione dell’hardship, il rischio non scompare: semplicemente si sposta lungo la supply chain fino a fermarsi sull’anello più debole della catena.

        Per questo motivo le imprese che operano all’interno di catena di fornitura internazionali dovrebbero considerare la clausola di hardship come uno strumento strategico di gestione del rischio contrattuale. Un contratto ben costruito non elimina la volatilità dei mercati, ma consente alle parti di affrontarla con regole chiare, riducendo l’incertezza e prevenendo contenziosi.

        Summary: The challenge with preventive legal work is that it’s difficult to justify in the corporate budget—especially in organizations lacking a strong culture of risk prevention and mitigation. This article offers a practical solution: applying a “value-at-risk” approach helps leadership understand why every euro spent on preventive legal assessment can prevent multiple euros in litigation costs, sanctions, business disruption, and avoidable losses. A simple Return on Legal (ROL) metric makes that value tangible by calculating avoided costs from past disputes and modeling the financial effects of potential future lawsuits.

        Why Legal Risk Management Needs a Financial Metric

        Most companies already invest in preparedness—just not consistently in legal. They run security drills, insure assets, addres civil and product liability, test business continuity plans, and model financial risk. However, legal risk is often overlooked and, when considered, remains in the “qualitative” bucket: high/medium/low, red/amber/green, or a list of concerns in a memo.

        That becomes a problem when decisions are made. Budgets are approved in numbers, not adjectives. If companies want legal preparedness to be funded like business preparedness, they need a framework that decision-makers are already familiar with. That’s where applying a value-at-risk approach helps.

        Legal Risk as Value-at-Risk

        Value-at-Risk in finance asks a simple question: how severe could the downside be, and how often might it happen? Legal risk can be approached in a similar way by considering two factors: the likelihood of an event (such as a claim, dispute, investigation, enforcement action, fine, lawsuit, or class action) and the impact if it occurs. Things can get very complicated, but for the sake of this article, a very simplified way to express it for a single- well defined, loss event might be:

        “Total impact” is often underestimated when assessing legal risk. Direct legal costs are just one part of the picture. A dispute can consume leadership time, divert key teams from revenue-generating work, slow down delivery or product launches, damage supplier relationships, and cause customer hesitation. In other words, legal risk is often an operational risk with legal triggers.

        Therefore, we should consider that legal risk rarely appears as a “fixed impact if it happens,” and the expected risk value often accumulates through the correlation of different factors. For example, one investigation can trigger follow-on lawsuits, a license can be revoked, a class-action can start, or enforcement can occur across multiple jurisdictions. If we want to account for this scenario (“how severe could the downside be and how frequently”), then the framework should involve a loss distribution over a period, which might look like this.

        Expected legal loss (per period) = expected frequency x expected severity

        This isn’t about finding the perfect formula. It’s about making legal exposure comparable to other risk areas where investment decisions are routinely supported with quantified downside.

        Introducing Return on Legal (ROL)

        Preventive legal work often goes unnoticed when it succeeds. When a contract dispute is avoided or a claim is settled early, there is no dramatic event—only the absence of damage. This is exactly why preventive advisory is often seen as a cost during budgeting: it appears more like an expense than an investment. A Return on Legal (ROL) metric addresses that gap by translating prevention into business results. In practical terms, ROL shows how much cost and disruption you save for every euro/dollar invested in legal risk assessment and prevention.

        A definition could be expressed as follows:

        ROL - Legalmondo

        When considering avoided losses, one should factor in a projection over a period of time (e.g., 3 years), the probability of a claim (e.g., 10%), and a baseline frequency of disputes. From there, it’s easy to get lost in complex calculations that take many variables into account; my point is not to achieve perfect precision but to make a credible, quantifiable estimate that supports better decisions in legal risk assessment and budgeting.

        Measuring ROL: Retrospective vs. Forward-Looking

        A convincing ROL approach combines what companies already know from experience with what can reasonably be modeled going forward.

        First, there is the backward-looking perspective: assessing costs based on past litigation and disputes. Most companies have at least a few cases that can serve as reference points. The task is to identify where earlier legal intervention could have minimized the likelihood of escalation or the severity once a matter arose. This could be something as simple as improved clauses that prevent a dispute from escalating, earlier involvement of external counsel leading to quicker settlements on better terms, or custom dispute resolution clauses that reduce discovery burdens and strengthen the negotiating position.

        To estimate backward-looking ROL without overclaiming, we can set a baseline for “what happened” or what usually occurs when that type of risk materializes without intervention. Then, compare that baseline with the results achievable when preventive measures are in place. There’s no need to pretend we can calculate the exact euro value to the last cent. What we require is a defensible range, based on actual costs (fees, settlement amounts, internal time) and business impacts that can be reasonably estimated (delayed launches, downtime, diverted capacity).

        Second, there is the forward-looking perspective: forecasting the financial impact of potential future lawsuits. This is where the value-at-risk approach proves powerful. Decision makers identify the most relevant exposure types for their business and develop scenarios for each—typically best case, base case, and worst case—then assign probability ranges. The simulation becomes more meaningful when they consider how specific preventive measures influence the model. Some actions decrease probability (for example, compliance controls and training). Others lessen impact (such as better contracts, liability limitation clauses, response protocols).

        Many do both. In the end, leadership gets a quantified story: this prevention program lowers expected annual legal losses and reduces exposure to litigation-related damages. This mirrors the decision-making approach used in other preparedness and risk-management programs.

        Let’s make an example of how ROL works

        Imagine a business line where disputes often come from contract ambiguity and inconsistent negotiation practices. In the past, the company occasionally faced lawsuits or arbitration, but more frequently it dealt with costly “pre-litigation” escalations that still took months and used up a lot of internal resources.

        A preventive program—featuring updated templates, negotiation playbooks, and targeted training—incurs a clear cost. From a value-at-risk perspective, you compare that expense to the expected loss without the program over a certain period: not only external fees and settlements but also the estimated operational impact of ongoing disputes. If the program decreases how often disputes escalate and accelerates resolution times, the avoided losses can quickly outweigh the preventive costs. That difference reflects what ROL captures in a way that leadership can act on.

        ROL Implementation: Keep It Lean and Actionable

        ROL does not require a perfect dataset on day one. What it needs is consistent categorization, conservative assumptions, and a commitment to improve the model over time. A practical starting point is to gather three streams of information: historical disputes and their total costs; recurring risk hotspots (such as contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, client disputes); and operational impact estimates that the business already uses in other contexts (like cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

        A practical starting point is to pull together three streams of information:

        • historical disputes and their total cost;
        • recurring risk hotspots (contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, clients disputes); and
        • operational impact estimates that the business already uses in other contexts (cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

        Where data is uncertain, ranges can be helpful. Managers can assign confidence levels and keep the model honest by using conservative estimates. Over time, the ROL model becomes more accurate as the company consistently tracks legal events and as prevention initiatives develop. The most important mindset shift is to treat legal as you would other risk functions: as a measurable way to minimize downside, not just a reactive cost center.

        Turning ROL Into a Decision Tool

        Once legal risk exposure can be expressed in value-at-risk terms, companies can prioritize legal work using the same logic as other investments: risk reduction per euro spent. This shifts the conversation from “Should we spend on prevention?” to “Where do we get the biggest reduction in expected loss and tail risk?” ROL also improves alignment with business teams. Instead of speaking in purely legal categories, it is possible to connect legal work to operational outcomes—fewer delays, fewer escalations, faster resolution, reduced management distraction, greater predictability in commercial relationships. Over time, this fosters a healthier operating rhythm: legal risk reviews transition from being ad hoc to becoming a routine part of preparedness, similar to finance risk reviews or security protocols assessments.

        Conclusion

        Applying a value-at-risk perspective to preparedness reveals legal risk in the language corporate leadership already uses to allocate resources. A Return on Legal (ROL) metric then makes preventive legal advice concrete by turning avoided costs and operational losses into measurable value. By combining evidence from past disputes with future-focused simulations of potential lawsuits, companies can build a credible, data-driven argument that every euro invested in legal risk assessment can prevent multiple euros in losses—and that prevention is not just a “nice to have,” but a vital part of operational resilience.

        Come si affronta la negoziazione di un accordo commerciale con la Cina?

        Sulla base della mia esperienza, esaminiamo le questioni da affrontare e le principali domande da porre, prendendo come esempio pratico la negoziazione di un accordo di distribuzione commerciale.

        Cominciamo con la prima questione che è importante chiarire.

        Bel biglietto da visita – Ma chi è questo tizio?

        Biglietti da visita, siti web, brochure stampate o digitali, presentazioni e qualsiasi altro materiale condiviso in inglese non hanno valore ufficiale in Cina.

        La ragione sociale della controparte e il nome e cognome delle persone che la rappresentano o che agiscono per suo conto, scritti in inglese, sono solo nomi di fantasia, creati per rendere più agevoli le relazioni con controparti straniere.

        Per avere la certezza dei dati societari e dell’identità delle persone, è necessario richiedere le informazioni in cinese, con particolare riferimento alla business license della società (equivalente all’estratto della Companies House o della Camera di Commercio), da cui si possono desumere la denominazione, l’oggetto sociale, il capitale sociale registrato e versato, i soci e il rappresentante legale.

        I dati possono essere verificati accedendo al portale della State Administration of Industry and Commerce (SAIC) della provincia in cui ha sede la parte cinese.

        Questa prima verifica è fondamentale per non perdere tempo o addirittura incorrere in truffe (qui un articolo di approfondimento).

        Se non registrate il vostro marchio, lo farà qualcun altro

        Prima il marchio, poi gli affari. In Cina vige il sistema del first-to-file, che significa che il primo che registra un marchio – non necessariamente il titolare del marchio originale registrato all’estero – ne acquisisce la proprietà. Questo pone un grave rischio: se non avete registrato il vostro marchio in Cina, qualcun altro potrebbe farlo prima di voi, impedendovi di utlizzarlo e spesso chiedendo un lauto compenso per cederlo. Anche personaggi di spicco come Elon Musk e Michael Jordan sono stati coinvolti in costose e lunghe controversie con soggetti che avevano registrato per primi il loro marchio in Cina. Se ciò accade, ottenere la restituzione del marchio è molto complicato, se non impossibile.

        Per evitare di trovarsi in questa situazione, il consiglio è di registrare i vostri marchi per tempo, anche prima di entrare nel mercato cinese. Depositate direttamente presso l’Ufficio marchi cinese (CTMO) e non limitatevi alla versione in inglese, ma prendete in considerazione la possibilità di registrare anche una versione in caratteri cinesi.

        Una volta coperta questa base, nel contratto è importante prevedere che il vostro partner cinese non è autorizzato a depositare la registrazione di alcuno dei vostri marchi in Cina, in caratteri latini o cinesi, e che utilizzerà i marchi e i diritti di proprietà intellettuale in stretta conformità al contratto e alle vostre istruzioni.

        Per un approfondimento su come proteggere efficacemente i vostri diritti di proprietà intellettuale in Cina, consultate questo articolo dettagliato sul blog di Legalmondo.

        Il contratto può attendere

        Quando si negozia con un partner cinese, spesso si commette l’errore di iniziare il confronto con lo scambio di bozze di contratto. Concentratevi invece sulla sostanza, ovvero sui termini commerciali e tecnici dell’affare: a tal fine può essere utile predisporre una checklist dei punti chiave da discutere (come ad esempio prodotti, prezzi, termini di consegna, standard tecnici, assistenza post-vendita, esclusività, durata, termini di pagamento, ecc.

        Prendete appunti dettagliati e verbalizzate le discussioni e una volta raggiunto un accordo sostanziale sui termini principali, questo documento può essere consegnato al vostro avvocato, che tradurrà l’intesa commerciale in un l contrattuale chiaro e coerente. Questo approccio consente di risparmiare molto tempo, in quanto evita inutili tira e molla sul contenuto legale prima che l’accordo sui punti principali sia stato raggiunto.

        Il vostro NDA vi tutela in Cina?

        Un accordo di riservatezza o non divulgazione (Non Disclosure Agreement – NDA) ben redatto è essenziale quando le parti intendono scambiarsi informazioni riservate, come ad esempio know-how tecnologico, strategie commerciali, dati sui fornitori o elenchi di clienti. Soprattutto nelle prime fasi della negoziazione o della collaborazione, prima della firma del contratto principale, un NDA è una protezione fondamentale.

        Tuttavia, come per tutti i contratti in Cina, un modello generico di NDA, redatto sulla base di uno standard internazionale, è generalmente di utilità limitata. Per essere veramente efficace, anche l’NDA – come gli altri contratti – deve essere adattato alle specificità del mercato cinese. In particolare, è necessario assicurarsi che l’accordo sia applicabile in Cina, prevedendo un meccanismo di risoluzione delle controversie appropriato (si veda di seguito il motivo per cui dovreste prendere in considerazione l’applicazione della legge cinese e le controversie in Cina) e preveda penali in caso in caso di violazione delle obbligazioni di riservatezza.

        Sebbene un buon NDA sia importante, spesso può non essere sufficiente, specie nei rapporti con fornitori o partner in accordi di trasferimento di tecnologia. In questi casi è preferibile negoziare un NNN – acronimo di Non-Disclosure, Non-Use e Non-Circumvention Agreement. A differenza degli accordi NDA standard, un accordo NNN si focalizza non solo sulla non divulgazione delle informazioni riservate, ma anche sul divieto al partner cinese di utilizzarle a proprio vantaggio o di lavorare direttamente con fornitori, clienti o partner del titolare delle informazioni. Scenario che, in Cina, è un rischio molto concreto.

        Questo accordo rappresenta una garanzia imprescindibile quando si ha a che fare con produttori, fornitori, o intermediari cinesi, che altrimenti potrebbero essere tentati di replicare i prodotti o di contattare i clienti direttamente o tramite terzi.

        Joint Venture? Piano con l’entusiasmo

        La Joint Venture è spesso la prima proposta che arriva sul tavolo quando si negozia con un potenziale partner cinese. Sembra allettante: condividere rischi e investimenti, accedere al mercato locale con un alleato, sfruttare le sue conoscenze e la sua rete di contatti. Ma la realtà, molto spesso, è ben diversa da quello che appare.

        Una Joint Venture è una struttura societaria complessa, costosa e rigida, che richiede investimenti di soldi, tempo e risorse umane significativi e la capacità di gestire in modo continuo interessi spesso divergenti tra i soci. La stragrande maggioranza delle JV sino-italiane è andata male, o andrà male. O malissimo. In primis, perché la JV è solitamente gestita dal socio cinese ed esercitare un effettivo controllo sull’operato della società è un’impresa molto impegnativa.

        Prima di prendere questa strada, è fondamentale porsi alcune domande: la Joint Venture è davvero indispensabile per sviluppare il business in Cina? (Spoiler: in genere, no). Esistono alternative meno vincolanti e rischiose, come un accordo di distribuzione o un contratto di licenza? (Sì, quasi sempre). E soprattutto: quanto conosciamo davvero il nostro potenziale socio?

        La Joint Venture può essere presa in considerazione solo se strettamente necessaria allo sviluppo del progetto e solo dopo aver verificato con attenzione la solidità commerciale dell’iniziativa e l’affidabilità del partner cinese, e di essere certi di riuscire a mantenere un controllo efficace sull’operato della JV.

        Meglio iniziare con forme di collaborazione più semplici e flessibili, per testare il mercato e il rapporto con la controparte, prima di legarsi a una struttura così impegnativa. Altrimenti, il miraggio della Joint Venture rischia di trasformarsi in un incubo che può costare molto caro.

        Memorandum of Understanding: A cosa serve?

        Un memorandum d’intesa (MoU) è uno strumento utile nella fase iniziale di un negoziato di una

        relazione commerciale. La sua funzione è quella di una sorta di road map per le trattative future, in cui le parti delineano gli obiettivi e i patti principali degli accordi che si vogliono negoziare. Se usato correttamente, un MoU può facilitare notevolmente le trattative, garantendo che entrambe le parti si impegnino a negoziare in buona fede e condividano dall’inizio i punti chiave del futuro accordo come il prezzo, il territorio, l’esclusiva, gli obiettivi di fatturato, il budget, etc.

        Tuttavia, un MoU deve essere utilizzato per quello che è: un documento preparatorio per futuri negoziati, non un contratto vincolante. Bisogna fare attenzione ad evitare di scrivere un testo che contenta già patti definitivi. Il testo deve specificare chiaramente che le parti rimangono libere di concludere o meno gli accordi finali e quali clausole non sono vincolanti – come gli obiettivi o o le tempistiche – e quali disposizioni sono invece vincolanti, tipicamente l’obbligo di riservatezza, l’esclusività durante le negoziazioni (se concordata), la legge applicabile e la modalità di risoluzione delle controversie. Un memorandum d’intesa mal redatto, che includa termini troppo precisi e dettagliati, può essere interpretato come un accordo definitivo, creando incertezza sul reale status della trattativa e degli accordi. In conclusione, i MoU sono strumenti utili, ma solo se usati correttamente. Se volete saperne di più, rimando a questo articolo.

        Pessime bozze, pessimi risultati

        Le tipiche bozze di contratto proposte dalle controparti cinesi sono copiate-incollate da modelli riciclati, generalmente incompleti, superficiali, mal organizzati e scritti in un pessimo inglese, che per di più non sempre corrisponde alla versione cinese del contratto.

        Correggere e integrare queste bozze è assai complicato e richiede molto più tempo che partire da un buon modello, portando a risultati comunque non perfetti. Meglio prendere l’iniziativa e proporre un testo costruito in modo professionale e coerente e chiedere alla controparte di proporre eventuali modifiche e integrazioni a questa bozza.

        Il vostro modello di contratto occidentale non funzionerà qui

        Anche se un contratto in lingua inglese nella maggior parte dei casi, è perfettamente valido in Cina, ci sono molte ragioni per cui è sconsigliabile utilizzare nel mercato cinese modelli di contratto costruiti per altri Paesi.

        Il primo è il fatto che gli accordi di matrice anglosassone, come ad esempio quelli degli Stati Uniti, fanno riferimento a un sistema di common law (basato su decisioni giudiziarie e precedenti giurisprudenziali) molto diverso da quello dei Paesi di civil law (come Cina e Italia), che deriva dalla tradizione giuridica romana, basata su un insieme codificato di leggi scritte. Ne consegue che l’impianto di un contratto sul modello anglosassone è diverso, molto più dettagliato e strutturato rispetto a quello di un tipico contratto basato su un sistema di civil law.

        Inoltre, il contratto presuppone l’applicazione della legge del paese in cui era stato originariamente creato; dunque, se il contesto di regole applicabili all’accordo è diverso (es. legge italiana o cinese) si creano possibili problematiche di interpretazione e applicazione pratica. In generale, è bene che il contratto sia costruito su un modello conforme alla legge che si applicherà al rapporto.

        Poiché le trattative contrattuali in Cina sono generalmente lunghe e complesse, lavorare su testi ridondanti e complicati, che riflettono sistemi giuridici diversi, non aiuta e anzi complica molto le cose.

        Il fattore campo non vi aiuterà in Cina. Anzi, il contrario

        Questo è un tipico punto di disaccordo nella negoziazione di un contratto internazionale: entrambe le parti vogliono che si applichi la legge del proprio Paese e che eventuali controversie siano giudicate dai tribunali nazionali.

        Nel nostro caso, insistere sull’applicazione della legge italiana e del tribunale italiano non è una buona idea: va considerato, infatti, che un accordo di distribuzione si svolge, per la stragrande maggioranza, nel Paese in cui opera il distributore e dove vengono venduti i prodotti (nel nostro caso, nella Cina continentale).

        In caso di controversie, l’interesse delle parti (in particolare del produttore) è quello di ottenere una decisione rapida da parte dell’organo giudicante, soprattutto se sono in corso situazioni che richiedono una tutela immediata (come la condotta sleale o la contraffazione di marchi e brevetti da parte del distributore).

        Nulla di tutto ciò è possibile se ci si rivolge a un giudice italiano (con tempi lunghi di contenzioso e la necessità poi di un processo complesso e costoso per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in Cina); al contrario, un arbitrato in Cina, applicando la legge cinese, permette di arrivare a una decisione in tempi rapidi (in media 6-9 mesi) e, se necessario, anche di ottenere misure urgenti per fermare eventuali comportamenti sleali.

        Se ci atteniamo all’esempio di un contratto di distribuzione, è consigliabile prevedere come modalità di risoluzione delle controversie un arbitrato con sede in Cina (ad esempio, presso la CIETAC) o a Hong Kong o Singapore (Paesi terzi, dove però i costi della procedura aumentano notevolmente).

        Per un approfondimento, rimando a questo articolo.

        La legge cinese non è un tabù

        L’avvocato che vi assiste dovrebbe saperlo. Non si tratta quindi di un salto nel buio e non bisogna temere sorprese. Inoltre, va ricordato che un accordo si basa principalmente sui patti che le parti hanno scritto nel contratto: se è stato ben redatto, le regole da applicare sono chiare.

        Se consideriamo gli accordi di distribuzione, teniamo presente che si tratta di un contratto quadro, all’interno del quale vengono stipulati una serie di contratti di vendita di prodotti. Se entrambi i Paesi sono parti contraenti della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), le regole uniformi, chiare ed equilibrate della convenzione si applicano automaticamente, basta non escluderla dal contratto.

        Un contratto, due lingue

        Come visto in precedenza, il contratto è valido anche solo in inglese; tuttavia, è senz’altro consigliabile redigere una versione in cinese con testo a fronte. Questo per diversi motivi: in primo luogo, evita che la parte cinese debba provvedere a una traduzione del testo durante le trattative per uso interno (i senior manager spesso non parlano inglese), rallentando così le varie fasi della negoziazione.

        Inoltre, per garantire che la parte cinese comprenda appieno il contenuto dell’accordo e per evitare malintesi (reali o strumentali) sull’interpretazione di alcune clausole.

        Infine, occorre tenere presente che se il contratto dovesse essere utilizzato davanti a un tribunale o a un’autorità amministrativa in Cina, l’unica lingua ammessa sarebbe il cinese; per questo motivo, è meglio avere già un testo concordato e firmato dalle parti anche in cinese, piuttosto che dover preparare una traduzione in un secondo momento.

        Firma. E timbro

        Il contratto deve recare il timbro ufficiale della società cinese? Sì, e questo punto è fondamentale. In Cina, il “chop” ufficiale di una società (il timbro a inchiostro rosso) equivale a una firma ed è la prova che la persona che firma il contratto ha l’autorità di rappresentare la società. La sola firma, anche quella di una persona con un titolo importante, può non essere sufficiente se non è accompagnata dal timbro ufficiale. Senza di esso, il contratto potrebbe essere contestato o addirittura considerato nullo. Prima di firmare, verificate sempre che il timbro utilizzato corrisponda a quello registrato nella business license e assicuratevi che il timbro sia applicato su ogni pagina o almeno sulla pagina della firma, in linea con la prassi locale.

        Non lasciate il contratto nel cassetto

        Le cose cambiano velocemente, soprattutto in Cina. Vengono aggiunti nuovi prodotti, le condizioni di mercato evolvono, le persone lasciano l’azienda, nuovi concorrenti si affacciano all’orizzonte e così via. Le aziende si adattano costantemente alle nuove condizioni e lo stesso deve fare il contratto.

        Qualsiasi modifica del rapporto deve essere formalizzata correttamente. Per evitare incomprensioni e controversie, è consigliabile inserire nel contratto una clausola di integrazione, specificando che eventuali modifiche o aggiunte saranno valide solo se concordate per iscritto, firmate dai rappresentanti autorizzati delle parti e allegate come addendum all’accordo originale.

        Non è sufficiente, però, inserire questa clausola: bisogna comportarsi di conseguenza e se le cose cambiano, registrare i nuovi accordi secondo quanto previsto nel contratto. Accordi presi a voce, tramite messaggi Wechat e scambi di e-mail possono essere difficili da ricostruire, magari a distanza di anni.

        Cross-border merger and acquisition (M&A) transactions are carefully structured. Lawyers negotiate risk allocation, manage regulatory exposure, and draft documents designed to withstand scrutiny across multiple jurisdictions. On paper, many of these transactions are sound.

        And yet a surprising number of deals struggle to deliver their expected value.

        When that happens, the problem isn’t in the paperwork. It’s in the people: Do they believe in the deal?

        Belief starts with communication. If people don’t understand the deal, the documents won’t save it.

        What Lawyers See vs. What Everyone Else Feels

        For lawyers, a transaction is all about managing risk. Disclosure is deliberate. Regulatory exposure is controlled. Words matter, and for good reason.

        For everyone else, it feels different.

        Employees hear their company has been sold to a foreign buyer and start filling in the blanks. Customers wonder if priorities will change. Regulators look for patterns. Journalists hunt for a local angle.

        These audiences are not reading the transaction documents. They are responding to fragments of information, hallway chatter, and media coverage.

        The gap between legal precision and human interpretation is where many cross-border deals begin to drift.

        Silence Is Not Neutral

        Between announcement and closing, caution often turns into radio silence.

        There are understandable reasons for this. Multiple disclosure regimes apply. Competition laws constrain what can be shared. Employment rules vary by jurisdiction. No one wants to say the wrong thing in the wrong place.

        The problem? Silence rarely creates stability.

        In the absence of credible information, people make up their own stories. These spread quickly inside the company and beyond. Once those narratives take hold, they’re hard to unwind, even when the official version finally comes out.

        By the time integration teams are ready to engage, behaviour has already shifted. Trust has thinned. Momentum has slowed. Positions have hardened, and assumptions feel like facts.

        One Deal, Many Interpretations

        Cross-border transactions remove the safety net of shared assumptions.

        What sounds confident in one country can come across as arrogant in another. An announcement that seems careful and responsible in one market may look evasive somewhere else. Expectations around consultation, transparency and leadership vary more than many deal teams expect.

        That is why a single global message often falls flat.

        The commercial logic needs to be consistent, but trust is built locally. That means understanding who people listen to in each market and what they are actually worried about.

        When uncertainty sets in, people protect their turf. Roles get guarded. Silos harden. Decisions slow as teams focus on keeping influence instead of building something new.

        When communication misses this, the impact is rarely dramatic at first. It shows up slowly, through disengagement, resistance and delay.

        Employees Decide Earlier Than You Think

        For employees, M&A feels personal long before it feels strategic.

        They want to know how decisions will be made, whether local expertise still matters, and what the deal means for their job and future. They don’t expect certainty, but they do expect straight answers.

        Vague reassurances can create more anxiety than simply acknowledging what is not yet known.

        Managers sit at the centre of this dynamic. They are more trusted than corporate communications but often lack the tools to explain what the deal means in practice. When they lack clarity, uncertainty spreads quickly and becomes entrenched.

        Change is rarely the problem. Employees’ fear of losing their role, influence, identity, or stability drives disengagement.

        External Attention Changes the Equation

        Cross-border deals attract public and political scrutiny that domestic transactions often do not.

        Foreign ownership, jobs, and national interest are not abstract concerns. They shape how regulators act and how quickly questions escalate. Media expectations differ widely. In some places, restraint signals seriousness. In others, it looks suspicious.

        Internal uncertainty has a way of becoming visible externally. Customers and partners often sense it before leadership does.

        Why This Matters for Deal Counsel

        For lawyers advising on cross-border M&A, communication is not a branding exercise. It is part of deal execution.

        Poorly sequenced communication can complicate regulatory engagement. Inconsistent messaging can undermine management credibility. Prolonged silence can make integration harder than it needs to be.

        Handled well, communication supports the legal strategy rather than undercutting it. It helps ensure that what can be said, and what cannot, aligns with how people actually receive and interpret information in different markets. It reduces friction instead of creating it.

        The most effective deal teams treat communication as core infrastructure. They build it in early, tailor it to each market, and know that trust comes from what’s said, what’s acknowledged, and who delivers the message.

        A simple test applies: If the people affected by the deal can’t explain, in their own words, why it makes sense, the communication hasn’t worked.

        Cross-border M&A rarely fails because advisers lack skill. It fails because the human side gets addressed too late.

        For lawyers navigating these deals, spotting communication risk early can mean the difference between a deal that just closes, and one that truly succeeds.

        Roberto Luzi Crivellini

        Aree di attività

        • Arbitrato
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          Managing Lawsuit Risk: A Budgeting Framework for Legal Costs

          19 Febbraio 2026

          • Italia
          • Contratti
          • Contenzioso

          A European manufacturer supplies a critical component to a New York-based distributor. Shortly after delivery, questions emerge about whether the product complies with U.S. safety requirements. The distributor pauses shipments while the issue is reviewed.

          Customers want to know when orders will resume. Sales teams are fielding questions. A trade publication calls for comment. Regulators want information.

          The distributor tells customers that shipments have been paused while the issue is investigated. The manufacturer believes that explanation is incomplete and may leave customers with the impression that the product is unsafe or that the manufacturer caused the problem.

          The contract is detailed. It says what happens if a party defaults, who can terminate and where a dispute will be heard. It also deals with confidentiality and public disclosure. What it does not say is how the parties should communicate when the problem becomes public and both need to respond.

          The legal position may still be unclear. The facts may still be coming together. But someone has to answer the customer asking why a shipment has not arrived or the journalist seeking comment.

          And what one party says can quickly become the other party’s problem.

          Publicity clauses only take you so far

          Most international agreements already deal with confidentiality and public announcements. Some commercial contracts may restrict the use of a counterparty’s name or the disclosure of information about the relationship.

          Those provisions usually focus on consent and disclosure. They are less useful when both parties need to respond to the same event at the same time.

          The communication that causes trouble may not be a press release at all. It could be a customer email saying, “Our supplier has failed to deliver.” It could be a technology company telling users that an outage originated in its client’s systems.

          The sender may see the wording as factual. The other side may see blame being shifted.

          By the time lawyers are debating whether the statement breached the agreement, customers may already have formed their own conclusions.

          Cross-border relationships make coordination harder

          Time zones are the obvious example.

          Suppose the problem comes to light in New York after the European working day has ended. Customers want an answer. Reporters are calling. The people who would normally approve a statement are in Paris, Frankfurt or Milan and cannot be reached.

          A requirement for prior consent to every external statement may look sensible on paper. In practice, it may be impossible to follow.

          Some of these practical issues can be settled in advance. The contract can identify the types of events that require consultation, the right contacts on each side and expected response times. It can also say what happens if one side cannot be reached, including whether the other may issue a holding statement.

          The clause can be short. Consultation, advance notice where practicable and enough information-sharing to keep communications accurate may be all that is needed.

          The contract does not need to become a crisis plan. It just needs to give the parties a process they can use when the problem is already unfolding.

          One party may also have to speak before the other is ready. A public company may face a disclosure deadline even while its commercial partner is still investigating the facts.

          In the United States, for example, a public company generally has four business days after determining that a cybersecurity incident is material to file the required disclosure on Form 8-K. In that situation, consultation and advance notice where possible usually make more sense than giving either party an absolute veto.

          When the stories start to diverge

          The bigger challenge is when the two sides no longer agree on what happened.

          One party may think the other is giving customers an inaccurate account and want to correct it. It may want to contact shared customers directly. The other party may see that as an escalation.

          The same issue can continue after termination. Each party may want to reassure customers and employees and explain why the relationship ended. Their accounts may not match.

          If the parties want consultation requirements or restrictions on naming one another to continue after termination, the contract should say so.

          Keep it practical

          There are limits to what a communications clause can do.

          It cannot override a legal disclosure obligation. It cannot make two companies agree on disputed facts. It should not require either side to disclose privileged or otherwise protected information, or give one party an open-ended right to stop the other from speaking.

          Commercial contracts are usually very detailed about what happens if the relationship breaks down. They specify who can terminate, what remedies are available, where disputes will be heard and which law applies.

          They are often less useful once the problem becomes public and people outside the contract want answers.

          By then, what each side says may be affecting the commercial relationship as much as the dispute itself. Agreeing in advance on who needs to be consulted and what happens when time is short can prevent the communications problem from becoming another dispute.

          At major events such as the 2026 FIFA World Cup, some companies attempt to “wildly” associate their brand or image with the event through a practice known as “ambush marketing” , defined by French courts as “an advertising strategy implemented by a company in order to associate its commercial image with that of an event and thereby benefit from the media impact of that event without paying the relevant fees and without having obtained the prior authorisation of the event organiser” (Paris Court of Appeal, 2nd chamber, 8 June 2018, No. 17/12912). A risky and unlawful practice, but one that is sometimes conceivable.

          Key points

          • Ambush marketing is a practice that may give rise to sanctions but is not prohibited as such.
          • In return for their investments in the competition, FIFA’s official sponsors and partners enjoy very strong legal protection, through various general instruments (infringement, free-riding/parasitism, intellectual property) and more specific ones (sports law), against all forms of ambush marketing.
          • The FIFA World Cup benefits from enhanced protection based on an extensive portfolio of trademarks registered worldwide and on FIFA’s Intellectual Property Guidelines, in the absence of specific French legislation comparable to that enacted for the Olympic Games.
          • However, these rights are not absolute, and there remain narrow opportunities for a (clever) form of ambush marketing.

          Protection of official World Cup sponsors and partners against ambush marketing

          Reaching nearly 5 billion people across all platforms during its last edition in Qatar in 2022, including more than 1.5 billion viewers for the final alone, the 2026 FIFA World Cup is the most-watched sporting event on the planet. Hosted for the first time by three countries (Canada, Mexico and the United States), it brings together 48 teams and more than 1,200 players for 104 matches across 16 stadiums. Its organisation is largely financed by various official partners, sponsors and rights holders, who in return receive the exclusive right to use FIFA’s official trademarks and intellectual property so as to associate their own image and distinctive signs with the competition.

          Ambush marketing is not sanctioned as such under French law, but a range of statutory provisions allow for broad protection of sponsors and partners of world-class sporting events against ambush marketing. They are indeed entitled to peacefully enjoy the rights offered to them in exchange for the significant investments they make in connection with events such as, for example, the football or rugby World Cups, or the Olympic Games.

          The following legal instruments may in particular be invoked by official sponsors and by the organisers of such events:

          • the “classic” protections offered by intellectual property law (trademark law and copyright) by way of an infringement action under the French Intellectual Property Code,
          • civil liability law (parasitism/free-riding and unfair competition based on article 1240 of the French Civil Code),
          • consumer law (misleading commercial practices),
          • but also more specific provisions, such as the protection of the exploitation rights of sports federations and organisers of sporting events under article L.333-1 of the French Sports Code, which grants organisers of sporting events a monopoly over the exploitation of those events.

          On these grounds, the following ambush marketing practices have notably been sanctioned:

          The exploitation of a tennis competition and the use, during the sporting event, of the brand associated with it: An online betting operator organised bets on Roland Garros matches using the protected sign and Roland Garros trademark to identify the matches on which bets were offered. The unlawful exploitation of the sporting competition was sanctioned at EUR 400,000 under article L.333-1 of the French Sports Code, the French Tennis Federation being the sole owner of the right to exploit Roland Garros. The use of the trademark was also sanctioned for infringement (EUR 300,000) and free-riding/parasitism (EUR 500,000) (Paris Court of Appeal, 14 Oct. 2009, No. 08/19179; Paris Judicial Court, 8 Aug. 2024, No 08/19179).

          An advertising campaign carried out during a film festival reproducing the event’s registered trademark: During the Cannes Film Festival, a cosmetics brand published videos on its social media showing its brand ambassadors being styled, with the official Cannes Film Festival poster visible in certain shots, one of which reproduced the registered Palme d’Or trademark. Sanctioned on the grounds of copyright infringement and parasitism at EUR 50,000 (Paris Judicial Court, 11 Dec. 2020, No. 19/08543).

          An advertising campaign falsely claiming the status of official event partner: During the Cannes Film Festival, the use of the slogan “official hairdresser of women” alongside the expressions “Cannes” and “Festival de Cannes”, and other publications that falsely led the public to believe the company was an official festival partner, to the detriment of the sole official festival hairdresser. Sanctioned on the grounds of unfair competition and parasitism at EUR 50,000 (Paris Court of Appeal, 8 June 2018, No. 17/12912).

          These financial sanctions may be combined with injunctions to cease the practices and/or orders for press publication, subject to periodic penalty payments.

          FIFA’s specific trademark protection

          Unlike the Paris 2024 Olympic Games, which benefited from specific French legislation as a host country (Law No. 2018-202 of 26 March 2018 on the organisation of the 2024 Olympic and Paralympic Games) reserving in particular advertising spaces in the vicinity of competition venues exclusively for official partners, the 2026 FIFA World Cup does not take place on French territory, and therefore no equivalent French legal framework applies. The protection of official partners and sponsors thus relies on general law , but is nonetheless robust.

          FIFA has built an extensive portfolio of trademarks registered worldwide, protected in France by the provisions of the French Intellectual Property Code. These trademarks include in particular the verbal and figurative trademark FIFA®, the marks FIFA World Cup™, FIFA World Cup 26™, Coupe du Monde de la FIFA™, Coupe du Monde de la FIFA 2026™, World Cup™, Copa Mundial™, as well as the official competition emblem (combining the trophy with the figure 26), the official slogan “We Are 26™” / “Nous Sommes 26™”, the logos of the sixteen host cities, and the official typeface “FWC 26”, protected by copyright. Only FIFA’s rights holders, namely the FIFA Partners (led by Adidas, Aramco, Coca-Cola, Hyundai/Kia, Qatar Airways and Visa), the Plus Sponsors, the Official Sponsors and Regional Supporters, are authorised to use this official intellectual property for commercial purposes.

          FIFA has published Intellectual Property Guidelines (version 2.0, June 2024) detailing the authorised and prohibited uses of the trademarks and logos associated with the 2026 World Cup. According to these guidelines, the following are prohibited without authorisation: any use of official trademarks in commercial advertising; the incorporation of official intellectual property into a trade name or domain name; the organisation of competitions, games or prize draws creating an association with the competition; the use of official trademarks to decorate a retail store; and the use of official hashtags by a corporate account for commercial purposes. The guidelines further specify that protection extends not only to identical reproduction of official trademarks but also to confusingly similar variants. This protection, recalled in the guidelines, is consistent with the enhanced protection afforded to well-known trademarks under French law by article L.713-5 of the French Intellectual Property Code.

          Lessons from the Paris 2024 Olympic Games: what risks do brands face?

          The Paris 2024 Olympic Games gave rise to significant litigation that clearly illustrates the risks faced by companies tempted by ambush marketing at a major sporting event. Although these decisions were rendered in the specific context of the Olympic Games, which benefited from specific, reinforced legal protections, they nevertheless constitute a direct warning for brands that might consider similar strategies during the World Cup, on the basis of general law.

          The use of official symbols on travelling physical media: During the Paris 2024 Olympic Games, a Chinese dairy company had buses displaying the Olympic rings alongside its own brands circulating throughout Paris, while presenting itself as “the only Chinese dairy company present in Paris 2024”. The Paris Court of Appeal upheld both free-riding/parasitism and trademark infringement, and ordered the companies concerned, in summary proceedings, to pay EUR 20,000 per defendant, subject to a periodic penalty of EUR 20,000 per day per proven infringement, aimed at stopping the diffusion of the advertising (Paris Court of Appeal, pole 5, chamber 2, 21 Nov. 2025, No. 24/15283; Paris Court, interim order of 8 Aug. 2024, No. 24/55463). This judgment illustrates the vigilance of French courts with regard to strategies of visual association with an event, even without an explicit claim of official partnership, and confirms the possibility of combining infringement and parasitism claims for substantial awards.

          The unauthorised broadcast of competitions: The Paris Court, sitting in summary proceedings during the Olympic Games, ordered the immediate cessation of the broadcast of Olympic competitions by a streaming platform that did not hold the corresponding media rights, subject to a periodic penalty of EUR 1,500 per identified infringement, EUR 3,000 per day for ongoing distributions and EUR 5,000 per day for failure to withdraw the content (Paris Court, summary proceedings, 18 Sept. 2024, No. 24/53019). Thus, any platform broadcasting World Cup matches without holding the rights licensed by FIFA faces immediate emergency measures under article L.333-1 of the French Sports Code.

          The enhanced protection of well-known trademarks: The French Court of Cassation confirmed that protection of Olympic trademarks extends beyond strict reproduction: it is sufficient for the trademark to be evoked or suggested, without the need to demonstrate a likelihood of confusion in the mind of the public. This solution, based on article L.713-5 of the French Intellectual Property Code, was applied to a bar that had used the Olympic rings on its coasters to promote its broadcast evenings (Court of Cassation, Criminal chamber, 17 Jan. 2017, No. 15-86.363). FIFA’s trademarks being equally well-known worldwide, the same protective regime applies to them: a mere evocation of official trademarks, even without literal reproduction, may constitute an actionable infringement.

          Certain marketing operations may escape sanction

          Analysis of case law and promotional practices nonetheless reveals the contours of certain advertising practices that could be permitted (not sanctioned by the provisions described above), provided they are carefully prepared and presented. Here are some examples.

          Creative or humorous communication

          • A tongue-in-cheek, even humorous approach may allow companies to avoid the sanctions described above. For example, Intersnack’s Vico crisps brand launched a promotional campaign in 2016 around the slogan “Vico, partner of supporters at home”.
          • Irish bookmaker Paddy Power sponsored an egg-and-spoon race in “London”, a village in Burgundy, France, in order to display the following slogan in London during the 2012 Olympic Games: “Official Sponsor of the largest athletics event in London this year! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)”. The Olympic organising committee failed to stop this campaign. British humour …
          • Meanwhile, Heineken, a rival of official Euro 2016 sponsor Carlsberg, marketed a range of beer bottles in the colours of the flags of 21 countries that had “marked its history”, the majority of which were participating in the tournament.

          Using factual information as advertising

          It was held lawful to use the results of a rugby match and the announcement of an upcoming match in a newspaper to promote a car brand, with the advertisement reading: “France 13 England 24 , the Fiat 500 congratulates England on its victory and looks forward to seeing the French team on 9 March for France-Italy”. The judges considered that this publication “merely reproduces a current sporting result, obtained and made public on the front page of the sports newspaper, and refers to a future fixture also known to have been announced in the newspaper’s editorial content” (Court of Cassation, Commercial chamber, 20 May 2014, No. 13-12.102).

          Sponsoring players participating in the World Cup

          Any company may enter into partnerships with players participating in the FIFA World Cup, for example by supplying them with equipment or clothing bearing its logo. FIFA’s Intellectual Property Guidelines expressly state that they “contain no affirmations regarding rights held by third parties such as players, clubs, member associations [or] confederations”. FIFA’s guidelines also explicitly confirm that generic images related to football, national teams or national flags do not fall within the official intellectual property. Caution is nonetheless warranted: the partnership must not create the impression of a commercial association with FIFA or the competition, nor use FIFA’s official trademarks.

          A combined legal and marketing approach in designing and preparing the message of any such communication campaign is essential to avoid legal proceedings, particularly on the grounds of free-riding/parasitism. Certain advertising campaigns can therefore legitimately be considered, particularly when they are clever.

          Riassunto

          Nel 1970, il distributore statunitense Blue Ribbon (la futura Nike) rischiò di perdere tutto. In pochi mesi passò dal controllare il 70% del mercato statunitense delle scarpe da corsa ad uno scontro legale con il suo fornitore giapponese. Il motivo? Un contratto scritto in modo frettoloso, che non prevedeva i target di fatturato, il periodo di preavviso per il recesso, e neppure chi fosse il proprietario dei marchi. Questo articolo esamina in modo pratico gli insegnamenti che si possono trarre da questa controversia: come negoziare un accordo di distribuzione internazionale, definire l’esclusività contrattuale e le clausole di fatturato minimo, la durata del contratto, la proprietà dei marchi, le clausole di risoluzione delle controversie e altro ancora.

          Di cosa parlo in questo articolo: 

          • La vertenza tra Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger e la nascita del marchio Nike
          • Come negoziare un contratto di distribuzione internazionale
          • L’esclusiva contrattuale in un accordo di distribuzione commerciale
          • Gli obiettivi del contratto di distribuzione in esclusiva
          • La durata del contratto di distribuzione all’estero
          • Il periodo di preavviso per il recesso  da un contratto di distribuzione commerciale
          • La gestione dello stock di prodotti dopo la cessazione del contratto
          • La titolarità dei marchi nella distribuzione commerciale
          • L’importanza della mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale
          • Le clausole di risoluzione delle controversie internazionali

          La storia di Nike e di un contratto scritto male

          Perché il marchio di abbigliamento sportivo più celebre al mondo è Nike e non Onitsuka Tiger?

          Mosso dalla propria passione per la corsa e dall’intuizione che vi fosse uno spazio nel mercato americano delle scarpe da atletica, al tempo dominato da Adidas, Phil Knight iniziò per primo, nel 1964, ad importare negli USA un brand di scarpe da atletica giapponese, Onitsuka Tiger.

          Knight e il suo ex-allenatore di atletica, Bill Bowerman, fondarono Blue Ribbon Sports, con un capitale sociale di 1000 dollari, e in poco tempo le vendite presero il volo, arrivando in sei anni a conquistare il 70% del mercato americano.

          La relazione commerciale tra Blue Ribbon e il produttore giapponese Onitsuka Tiger fu però, sin dall’inizio, molto tesa, nonostante le vendite delle scarpe negli USA andassero molto bene e le prospettive di crescita fossero positive.

          Poco dopo il rinnovo, Knight scoprì che Onitsuka cercava un altro distributore negli USA. Temendo di essere messo da parte, decise di agire: trovò un nuovo fornitore in Giappone e lanciò il suo marchio, Nike.

          niketiger

          Scoperto il progetto Nike, il produttore giapponese contestò a Blue Ribbon la violazione del patto di non concorrenza, che vietava al distributore di importare altri prodotti fabbricati in Giappone, dichiarando l’immediata risoluzione del contratto per inadempimento di Blue Ribbon.

          A sua volta, Blue Ribbon sostenne che l’inadempimento sarebbe stato di Onitsuka Tiger, che aveva iniziato ad incontrare altri potenziali distributori quando il contratto era ancora in corso di validità e l’andamento dell’attività molto positivo.

          Il giudice americano decise per l’underdog

          Ne derivarono due cause, una in Giappone e una negli USA, che avrebbero potuto porre termine prematuramente alla storia di Nike.  Fortunatamente (per Nike) il Giudice americano decise a favore del distributore e la vertenza si chiuse con un accordo: Nike iniziava così il percorso che l’avrebbe portata 15 anni dopo a diventare il brand di articoli sportivi più importante al mondo.

          Vediamo cosa ci insegna la storia di Nike e quali errori è bene evitare in un contratto di distribuzione internazionale.

          Come negoziare un contratto di distribuzione commerciale internazionale

          Come accade molto spesso a tanti imprenditori, Knight aveva negoziato il rinnovo dell’accordo di distribuzione dei prodotti Onitusuka negli USA da solo, senza l’assistenza di un avvocato.

          Nella sua biografia Knight scrive che si pentì subito di avere legato il futuro della sua società ad un accordo di poche righe, scritto frettolosamente al termine di una riunione in cui le parti si erano focailizzate sugli aspetti commerciali del rapporto.

          Il contratto prevedeva solamente il rinnovo del diritto di Blue Ribbon di distribuire i prodotti in esclusiva per gli USA per altri tre anni.

          Accade spesso che i contratti di distribuzione internazionale siano affidati ad accordi verbali o contratti molto semplici e di durata breve: la spiegazione che viene fornita, solitamente, è che così facendo si può testare la relazione commerciale sul campo, senza vincolarsi troppo alla controparte.

          Questo modo di fare, però, è sbagliato e pericoloso: il contratto non va inteso come un onere o un vincolo, ma come una garanzia dei diritti di entrambe le parti. Non concludere un contratto scritto, o farlo in modo molto sbrigativo, significa lasciare senza patti chiari elementi fondamentali del futuro rapporto, come quelli che hanno portato alla vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger: obiettivi commerciali, investimenti, titolarità dei marchi.

          Se il contratto è internazionale l’esigenza di redigere un accordo completo ed equilibrato è ancor più forte, visto che in assenza di patti tra le parti, o in via integrativa a questi accordi, si applica una legge con la quale una delle parti non ha familiarità, che generalmente è quella del paese in cui opera il distributore.

          Nel caso di Blue Ribbon, si trattava di un accordo dal quale dipendeva l’esistenza stessa della società, motivo per cui non coinvolgere un legale specializzato, che potesse aiutare l’imprenditore a individuare e negoziare le clausole importanti dell’accordo, era stato un comportamento molto imprudente.

          Clausola di esclusiva territoriale, gli Obiettivi commerciali e i Target di fatturato minimo

          Il primo motivo di contrasto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger fu la diversa valutazione dell’andamento delle vendite sul mercato USA.

          Onitsuka sosteneva che il fatturato fosse inferiore alle potenzialità del mercato USA, mentre secondo Blue Ribbon il trend di vendite era molto positivo, visto che sino a quel momento aveva raddoppiato ogni anno il fatturato, conquistando una fetta importante del mercato del settore.

          Venuta a conoscenza del fatto che Onitsuka stava valutando altri candidati per la distribuzione dei prodotti negli USA e temendo di trovarsi fuori dal mercato, Blue Ribbon preparò come Piano B il brand Nike: quando ciò venne scoperto dal produttore giapponese , la situazione precipitò e sfociò nel contenzioso giudiziario tra le parti.

          La vertenza avrebbe forse potuto essere evitata se le parti avessero condiviso gli obiettivi commerciali e il contratto avesse previsto una clausola abbastanza standard negli accordi di distribuzione esclusiva, ossia un obiettivo minimo di vendita da parte del distributore (in inglese spesso definite “Minimum Turnover Clause”).

          In un contratto di distribuzione in esclusivail produttore concede al distributore una forte protezione territoriale  a fronte degli investimenti che il distributore pone in essere per sviluppare il mercato assegnatogli.

          Per bilanciare la concessione dell’esclusiva è normale che il produttore richieda al distributore il cosiddetto Fatturato Minimo Garantito o Target Minimo, che deve essere raggiunto dal distributore ogni anno per mantenere lo status privilegiato che gli è stato concesso.

          In caso di mancato raggiungimento del Target Minimo, il contratto generalmente prevede che il produttore abbia il diritto di recedere dal contratto (nel caso di accordo a tempo indeterminato) o di non rinnovare l’accordo (se il contratto è a tempo determinato) o di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

          Nel contratto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, l’accordo non prevedeva alcun obiettivo (ed infatti le parti si trovarono in disaccordo nel valutare i risultati del distributore) ed era stato appena rinnovato per tre anni, senza però che le parti avessero voluto o saputo fissare gli obiettivi del distributore. Un elemento cardine dell’accordo, quindi, era rimasto indeterminato. Gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale

          Un approccio comune è il meccanismo di incremento percentuale predeterminato. Ad esempio: +10% il secondo anno, +30% il terzo anno, +50% il quarto. Non sempre, però, questi target riflettono le realtà di mercato. Nel secondo anno il mercato può scontare una recessione, nel terzo un nuovo concorrente può entrare sul mercato con un prodotto simile, etc.

          Il problema degli automatismi è che i target vengono concordati senza disporre dei dati reali sulle potenzialità del prodotto sul mercato e sull’andamento delle vendite dei concorrenti, e possono quindi rivelarsi molto distanti dalle attuali possibilità di vendita del distributore.

          Contestare al distributore di non avere raggiunto il target del secondo o terzo anno in una congiuntura economica recessiva, ad esempio, o nel caso in cui siano arrivati sul mercato nuovi prodotti o concorrenti, sarebbe una decisione certamente discutibile e fonte di probabili divergenze.

          Meglio prevedere una procedura di determinazione consensuale dei target di anno in anno, stabilendo che gli obiettivi verranno concordati tra le parti alla luce dei dati raccolti e dell’andamento delle vendite nei mesi precedenti, con un certo preavviso prima del termine dell’anno in corso.  In caso di mancato accordo sul nuovo target, il contratto può prevedere che si applichi il target dell’anno precedente, o il diritto di recesso in capo alle parti, con un certo preavviso.

          Va ricordato, d’altro canto, che il target può anche essere utilizzato come incentivo positivo per il distributore: si può prevedere, ad esempio, che se verrà raggiunto un certo fatturato, ciò consentirà di rinnovare l’accordo per un periodo più lungo, o di estendere l’esclusiva territoriale, o di ottenere certi sconti o agevolazioni commerciali per l’anno successivo.

          Un ultimo consiglio è quello di ricordarsi che il contratto, una volta negoziato e concluso, va gestito nel tempo in maniera puntuale e corretta.

          Accade spesso che il produttore non contesti il mancato raggiungimento del target, o decida di farlo solo dopo un lungo periodo nel quale i target annuali non erano stati raggiunti, o non erano stati aggiornati, senza che ciò portasse ad alcuna conseguenza sul contratto.

          In tali casi è possibile che il distributore sostenga che vi fosse stata una rinuncia implicita ad avvalersi di questa tutela contrattuale e quindi che il recesso non sia valido o che il produttore non si sia comportato in buona fede.

          Per evitare dispute, è opportuno ricordarsi di aggiornare ogni anno il Target e, nel caso di mancato raggiungimento, di comunicare al distributore l’intenzione del produttore di non avvalersi della clausola di salvaguardia, ricordando che rimane valida pro futuro. E’ anche importante prevedere espressamente nella clausola di Target Minimo che la non contestazione del mancato raggiungimento dell’obiettivo di un certo periodo non comporta una rinuncia tacita e quindi non viene meno il diritto di azionare la clausola di salvaguardia in futuro.

          Da ultimo, è molto utile redigere dei verbali (“meeting minutes”) delle riunioni in cui le parti discutono dell’andamento delle vendite, formulano eventuali contestazioni, concordano le conseguenze del mancato raggiungimento dei target e gli obiettivi futuri: a distanza di tempo, magari di anni, questi appunti saranno preziosi per ricostruire la volontà delle parti in un certo momento storico.

          Nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, le parti avrebbero potuto evitare il malinteso sull’andamento delle vendite scrivendo che il produttore si attendeva un certo miglioramento delle quote di mercato in certi stati della east coast nei successivi 48 mesi e in mancanza si sarebbe potuto muovere per ricercare un nuovo distributore per quella zona, da attivare dopo la scadenza del contratto.

          La clausola di preavviso per il recesso dal contratto di distribuzione

          L’altra contestazione insorta tra le parti la riguardava la violazione del patto di non concorrenza: la vendita del brand Nike da parte di Blue Ribbon, quando il contratto vietava di vendita di altre scarpe fabbricate in Giappone. Onitsuka Tiger sosteneva che Blue Ribbon avesse violato il patto di non concorrenza, mentre il distributore riteneva di non avere avuto altra possibilità, vista l’imminente decisione del produttore di porre fine all’accordo.

          Questo tipo di vertenze si può evitare prevedendo con chiarezza un termine per il recesso (o per il mancato rinnovo): tale periodo ha la funzione fondamentale di permettere alle parti di prepararsi alla cessazione del rapporto e organizzare la propria attività dopo il termine.

          In particolare, proprio per evitare malintesi come quello insorto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, si può prevedere che in tale periodo le parti avranno facoltà di prendere contatto con altri potenziali distributori e produttori, e che ciò non violi gli obblighi di esclusiva e di non concorrenza.

          Nel caso di Blue Ribbon, in realtà, il distributore era andato ben oltre la ricerca di un altro fornitore, posto che aveva iniziato a vendere i prodotti Nike quando il contratto con Onitsuka era ancora valido: questo comportamento rappresenta una violazione grave di un accordo di esclusiva e avrebbe potuto costare molto caro al distributore.

          Un aspetto particolare da considerare, a proposito del periodo di preavviso, è la sua durata: quanto deve essere lungo il periodo di preavviso per essere considerato congruo? Nel caso di rapporti commerciali di lungo corso, è importante dare alla parte destinataria del recesso un periodo di tempo sufficiente per riposizionarsi sul mercato, cercando distributori o fornitori alternativi oppure (come nel caso di Blue Ribbon/Nike) per creare e lanciare un proprio brand.

          L’altro elemento da valutare, al momento di comunicare il recesso, è che il preavviso deve essere tale da consentire al distributore di ammortizzare gli investimenti fatti per fare fronte alle proprie obbligazioni durante il contratto; nel caso di Blue Ribbon il distributore, su espressa richiesta del produttore, aveva aperto una serie di negozi mono-marca sia sulla West che sulla East Coast.

          Una chiusura del contratto poco tempo dopo il suo rinnovo e con un preavviso troppo breve non avrebbe consentito dal distributore di riorganizzare la rete di vendita con un prodotto sostitutivo, forzando la chiusura dei negozi che fino a quel momento avevano venduto le scarpe giapponesi.

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          Generalmente è consigliabile prevedere un periodo di preavviso per il recesso di  almeno 6 mesi, ma nei contratti di distribuzione internazionale va prestata attenzione, oltre agli investimenti effettuati dalle parti, anche alla quota di fatturato del distributore rappresentata dai prodotti del produttore.

          Nel caso in cui questa quota nel tempo sia divenuta molto alta sarà difficile per il distributore trovare un prodotto alternativo in pochi mesi: le parti, in tal caso, dovranno tenere in considerazione l’evoluzione del rapporto, la situazione di mercato e le prospettive di riposizionamento del distributore e concordare un preavviso adeguato, anche più lungo di quello originariamente previsto nel contratto.

          E’ anche importante verificare se esistono norme specifiche sulla durata del periodo di preavviso per il recesso nella legge applicabile al contratto (si veda ad esempio, un approfondimento sulla  distribuzione commerciale in Francia)  e cosa preveda, anche in mancanza di norme sul punto, la giurisprudenza in materia di recesso dai rapporti commerciali (in taluni casi il termine ritenuto congruo per un contratto di concessione di vendita di lunga durata può arrivare a 24 mesi).

          Come gestire lo stock di prodotti al termine del contratto di distribuzione

          Infine, è normale che, al momento della chiusura del contratto, il distributore sia ancora in possesso di importanti stock di prodotti: ciò può essere problematico, ad esempio perché il distributore può avviare iniziative commerciali per liquidare lo stock (vendite flash o vendite tramite canali web con forti sconti) che possono andare in contrasto con le politiche commerciali del produttore e dei nuovi distributori.

          Per evitare queste situazioni una clausola che si può prevedere nel contratto di distribuzione è quella relativa al  diritto del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, fissando già il prezzo di riacquisto (ad esempio pari al prezzo di vendita al distributore per i prodotti della stagione in corso, con uno sconto del 30% per i prodotti della stagione precedente e con uno sconto più alto per i prodotti venduti più di 24 mesi prima).

          La titolarità dei marchi in un contratto di distribuzione internazionale 

          Nel corso del rapporto di distribuzione Blue Ribbon aveva creato un nuovo tipo di suola per le scarpe da corsa e coniato i marchi Cortez e Boston  per i modelli di punta della collezione, che avevano riscosso un grande successo tra il pubblico, guadagnando una grande popolarità: al termine del contratto entrambe le parti rivendicarono la titolarità dei marchi.

          Ciò può accadere di frequente in rapporti di distribuzione internazionale: il distributore registra il marchio del produttore nel paese in cui opera, per evitare che lo faccia un concorrente e per tutelare il marchio nel caso di vendita di prodotti contraffatti; oppure il distributore, come nella vertenza di cui parliamo, collabora alla creazione di nuovi marchi destinati al suo mercato.

          Al termine del rapporto, in assenza di un patto chiaro tra le parti, può generarsi una vertenza come quella del caso Nike: chi è titolare, produttore o distributore?

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          Per evitare malintesi, il primo consiglio è di registrare il marchio in tutti i paesi in cui vengono distribuiti i prodotti, e non solo. Nel caso della Cina, ad esempio, è bene registrare il marchio comunque, per prevenire che terzi in mala fede si accaparrino il marchio (per un approfondimento, la Tutela del Marchio in Cina).

          È poi opportuno prevedere nel contratto di distribuzione una clausola che vieta al distributore di registrare il marchio (o marchi simili) nel paese in cui opera, con espressa previsione del diritto del produttore di chiederne il trasferimento qualora ciò accadesse.

          Una clausola di questo tipo avrebbe impedito l’insorgenza della vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger.

          I fatti che raccontiamo risalgono ai primi anni ‘70: oggi oltre a fare chiarezza sulla titolarità del marchio e sulle modalità di utilizzo da parte del distributore e della sua rete commerciale è bene che il contratto ne disciplini anche l’uso del marchio e dei segni distintivi del produttore sui canali di comunicazione, in particolare i social media.

          È consigliabile si preveda in modo chiaro che il produttore è il titolare dei profili social media, dei contenuti che vengono creati, e dei dati generati dell’attività di vendita, marketing e comunicazione nel paese in cui opera il distributore, che ha solo la licenza di utilizzarli, in conformità alle istruzioni del titolare.

          Inoltre, è bene che l’accordo stabilisca come verrà utilizzato il marchio e la condivisione delle politiche di comunicazione e promozione delle vendite sul mercato, per evitare iniziative che possono dare effetti negativi o controproducenti.

          La clausola può anche essere rafforzata con la previsione di penali contrattuali nel caso in cui, al termine dell’accordo, il distributore si rifiuti di trasferire il controllo dei canali digitali e dei dati generati nel corso dell’attività.

          La mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale

          Un altro spunto interessante offerto dalla vicenda Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger è legato alla gestione dei conflitti nei rapporti di distribuzione internazionale: situazioni come quella che abbiamo visto possono essere risolte con efficacia grazie all’utilizzo della mediazione. Si tratta di un tentativo di conciliazione del contenzioso, affidato ad un ente specializzato, con l’obiettivo di trovare un accordo bonario che consenta di evitare l’azione giudiziaria.

          La mediazione può essere prevista in contratto come primo step, prima dell’eventuale causa o arbitrato, oppure può essere iniziata volontariamente all’interno di una procedura giudiziaria o arbitrale già in corso.

          I vantaggi sono molteplici: il principale è la possibilità di trovare una soluzione commerciale che soddisfi gli interessi di entrambe le parti e, possibilmente, consenta la prosecuzione del rapporto, invece di limitare il confronto alle posizioni sulle quali le parti si sono arenate e che hanno portato al contenzioso.

          Un altro aspetto interessante della mediazione è superare i conflitti personali: nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, un elemento decisivo per l’escalation dei problemi tra le parti era stato il difficile rapporto personale tra il CEO di Blue Ribbon e l’Export manager del produttore giapponese, aggravato da forti differenze culturali.

          La mediazione prevede l’introduzione di una figura terza, in grado di dialogare con le parti e di guidarle nell’esplorazione di soluzioni di reciproco interesse, che può rivelarsi decisiva per superare i problemi di comunicazione o le ostilità personali.

          Clausola di risoluzione delle controversie in un contratto internazionale

          Il contenzioso tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger portò le parti ad iniziare due cause parallele, una negli USA (iniziata dal distributore) e una in Giappone (radicata dal produttore).

          Ciò si rese possibile perché il contratto non prevedeva in modo espresso la modalità di risoluzione delle eventuali controversie, generando così una situazione molto complicata, per di più su due fronti giudiziari in diversi paesi.

          Le clausole che stabiliscono quale legge si applica ad un contratto e quale sia la modalità di risoluzione delle vertenze vengono dette “midnight clauses”, perché spesso sono le ultime clausole del contratto, negoziate a notte fonda.

          Si tratta, in realtà, di clausole molto importanti che devono essere definite in modo consapevole, per evitare soluzioni inefficaci o controproducenti: rimando, per un approfondimento, a  questo articolo sulla clausola di scelta del foro in un contratto internazionale.


           

          FAQ sul Contratto di Distribuzione commerciale internazionale

          Che cosa significa “esclusiva territoriale” in un accordo di distribuzione?

          Significa che il produttore concede al distributore il diritto di vendere esclusivamente i prodotti in un territorio (ad esempio, un paese), offrendo una protezione commerciale in cambio degli investimenti necessari del distributore per sviluppare il mercato.

          Che cos’è una “Minimum Turnover Clause” o clausola di fatturato minimo?

          È una clausola tipica dei contratti di distribuzione in esclusiva che prevede un obiettivo minimo di vendite o fatturato che il distributore deve raggiungere (di solito su base annuale) per mantenere lo status di distributore esclusivo.

          Cosa succede se il distributore non raggiunge il target minimo?

          Di regola la clausola prevede il diritto del produttore di recedere (se a tempo indeterminato), di non rinnovare (se a tempo determinato) il contratto oppure di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

          Come si definiscono gli obiettivi di fatturato in un contratto di distribuzione pluriennale?

          In alternativa a meccanismi automatici di incremento percentuale, che non sono consigliabili, è essere utile prevedere una procedura per concordare i target anno per anno sulla base dei dati disponibili e dell’effettivo andamento delle vendite, con regole per gestire l’eventuale mancato accordo (ad esempio l’applicazione del target o del fatturato realizzato nell’anno precedente)

          Qual è un periodo di preavviso “congruo” per recedere da un contratto di distribuzione internazionale?

          Dipende dagli investimenti, dalla durata del rapporto e dall’importanza dei prodotti nel portafoglio del distributore. In generale si considera opportuno un preavviso di almeno 6 mesi, ma in alcuni contesti può essere necessario un periodo più lungo, valutando cosa prevede anche la legge applicabile e la giurisprudenza.

          Durante il preavviso si possono contattare altri fornitori o distributori senza violare l’esclusiva?

          Una buona prassi è disciplinarlo espressamente nel contratto: si può prevedere, ad esempio,  che nel periodo di preavviso, le parti possano prendere contatto con altri candidati senza che ciò sia considerato una violazione degli obblighi di esclusiva o non concorrenza, evitando malintesi e contenziosi.

          Come si gestisce lo stock di prodotti alla fine del contratto?

          Per evitare vendite dopo la cessazione del contratto, con modalità non allineate alla strategia commerciale del produttore e del nuovo distributore, il contratto può prevedere il diritto del produttore di riacquistare lo stock residuo, fissando criteri e prezzi (ad esempio in base alla stagionalità e all’anzianità dei prodotti).

          E’ utile una clausola di mediazione nei contratti di distribuzione internazionale?

          La mediazione può aiutare a trovare una soluzione commerciale, a superare problemi di comunicazione o conflitti personali e culturali e a proseguire il rapporto commerciale. In generale, la procedura di mediazione può essere attivata in tempi rapidi e costi molto inferiori rispetto a quelli di una causa o di un arbitrato.

          Perché è importante definire la clausola di legge applicabile e le modalità di risoluzione delle controversie?

          Si tratta di una clausola molto complessa, che presuppone la conoscenza dei sistemi legali dei paesi e dei costi e tempi di gestione dei contenziosi. Si tratta di una clausola che va negoziata caso per caso, al fine di garantire una gestione efficace dei contenziosi.

          From Reporting to Governance and Risk Allocation

          Environmental, Social and Governance (ESG) considerations are playing an increasingly influential role in how businesses operate, invest, and manage risk, especially within the European Union, where corporate sustainability and responsibility regulation have been on the agenda in recent years.

          With the adoption of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), many companies anticipated a significant shift in compliance. Since then, the EU has introduced simplification measures to streamline reporting and due diligence obligations, reduce the administrative burden, and improve proportionality, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), while maintaining the core sustainability objectives.

          While opinions may differ regarding the evolution of environmental, social, and governance (ESG) in EU regulation and the subsequent postponements of reporting obligations, regulatory developments appear to have, in practice, supported a shift in perspective. Sustainability is no longer viewed solely as a reporting requirement, but increasingly as a matter of governance, strategy, and risk allocation. This development is welcome, as the regulatory framework’s underlying objective is to advance the green transition, which in turn requires a change in how companies integrate sustainability into their decision-making and operations.

          This focus on sustainability influences businesses of all sizes, including SMEs. Even companies not directly subject to the CSRD or CSDDD anticipate that ESG requirements will be passed down through the supply chain. Many non-reporting SMEs are already embedding sustainability practices, and this trend is likely to continue. In other words, sustainability policies are already affecting companies well before any formal reporting obligations kick in.

          Environmental, Social, and Governance in Contract Architecture

          One of the key means of implementing environmental, social, and governance obligations and objectives in day-to-day business operations is through commercial contracts and the requirements and commitments embedded in them.

          Even where a company itself is not directly subject to extensive reporting or due diligence obligations, corporate sustainability and responsibility expectations flow through the market via contractual relationships. Larger undertakings within the scope of CSRD and, in due course, the CSDDD require contractual assurances, information rights, and cooperation from their business partners, including SMEs operating within their supply chains. As a result, corporate sustainability and responsibility become a question of contractual architecture. Companies must consider not only price mechanisms, liability caps and termination triggers, but also how environmental, social and governance risks and obligations are addressed and allocated between the parties through legally enforceable contractual terms.

          Translating Policies into Binding Obligations

          A typical starting point is the incorporation of a code of conduct or sustainability policies into commercial contracts, often by reference and through an express obligation on the contracting party to comply with them. From a legal standpoint, this raises important drafting questions. Many codes are drafted as high-level public statements. When such policies are converted into contractual commitments, their wording, scope, and hierarchy relative to the main agreement require careful consideration. The obligations must be sufficiently clear to define the parties’ expectations, coherent with other contractual provisions, and proportionate to the commercial relationship. The obligations must also be capable of practical implementation and effective monitoring in the context of the agreement.

          In practical terms, this may mean requiring the supplier to comply with specific labour standards, maintain documented environmental management procedures, report on emissions data, ensure traceability of key raw materials, or allow reasonable access for audits. Clearly defining what is expected, how compliance is demonstrated, and what consequences follow from non-compliance is essential for the clause to function effectively. Otherwise, clauses that appear comprehensive in theory and ambitious in scope may offer limited enforceability in practice, and their impact may remain marginal if compliance cannot be effectively monitored and verified. If policies are not properly translated into binding and operational obligations, the company risks a mismatch between what it promises publicly and what is actually required under its contracts. This may undermine consistency, weaken risk management, and expose the company to reputational and governance risks if its own stated principles cannot be enforced within its supply or distribution chain.

          As part of this process, companies must also consider the protection of trade secrets and confidential information. For example, broad audit or data-reporting obligations may raise concerns about sensitive business information. Contractual terms should balance transparency with the need to protect legitimately proprietary data. Clauses such as confidentiality agreements or carve-outs for trade secrets can be used to ensure that sharing ESG-related information does not compromise confidential business information or competitive advantages.

          Environmental, Social and Governance Clauses Across Different Contract Types

          Besides codes of conduct and sustainability policies, environmental, social and governance-related clauses increasingly take more tailored and transaction-specific forms. In shareholder agreements, sustainability objectives may be reflected in governance structures or even linked to financial outcomes, for example by aligning dividend policies or incentive mechanisms with agreed climate targets. In employment contracts, obligations may extend beyond general compliance and include participation in corporate sustainability training programmes or adherence to internal sustainability guidelines as part of performance expectations.

          In supply and manufacturing agreements, environmental, social and governance provisions may address traceability of raw materials, emissions reporting, waste management, energy efficiency standards or the right to replace a supplier if its environmental practices materially conflict with the contracting party’s sustainability commitments. Such contractual mechanisms increasingly affect SMEs operating as suppliers, as ESG expectations pass through the supply chain.

          Construction contracts often include detailed requirements regarding material selection, lifecycle impacts, carbon footprint calculations and recycling or waste reduction procedures. For example, in Finland, legislation imposes low-carbon and energy efficiency requirements for new buildings, and a party undertaking a construction project is subject to mandatory reporting obligations relating to construction and demolition waste. These statutory requirements are typically reflected and implemented in the relevant project and construction contracts.

          Across these different contract types, the practical significance is consistent. Environmental, social and governance considerations move from the level of general policy into legally enforceable obligations tailored to each specific legal relationship. Contracts function as a mechanism for allocating responsibility, managing compliance risk and aligning commercial incentives with sustainability objectives.

          Proportionate Monitoring and Audit Rights

          In the contractual implementation and monitoring of environmental, social and governance obligations, audit and information rights play a central role. They are closely linked to effective oversight and form an integral part of a coherent contractual framework. In practice, companies typically seek access to relevant data from their business partners and, where appropriate, establish inspection or audit rights to enable meaningful monitoring and verification, whether conducted directly by the company or, commonly, by an independent expert appointed for that purpose.

          However, such arrangements must remain balanced. Overly burdensome provisions may needlessly disrupt day-to-day operations and reduce the willingness to cooperate, particularly for SMEs with limited administrative capacity. By contrast, well-designed mechanisms that balance transparency with confidentiality and operational feasibility are more defensible and more likely to function effectively in practice.

          Contractual Remedies

          As a general principle, the consequences of a breach are determined by the terms agreed between the parties. In practice, the parties will typically first seek to resolve the matter through discussion and good faith negotiations, allowing the non-compliant party an opportunity to clarify the situation and implement corrective actions within a reasonable timeframe. If negotiations do not lead to a resolution, it may be appropriate to proceed to stronger measures, such as contractual penalties, indemnification obligations, price adjustments, temporary suspension rights or other agreed sanctions, applied in light of the nature and severity of the breach.

          The contract should clearly define what constitutes a breach, how it is assessed and what remedies are available in each scenario. Clear and proportionate step-by-step remedy structures enhance legal certainty, reduce the risk of disputes and ensure that material or repeated breaches may trigger more significant consequences, including termination where justified.

          Strategic and Voluntary Environmental, Social and Governance Commitments

          In the current EU landscape, implementing ESG considerations in commercial contracts is no longer simply a matter of reacting to directives. It is a broader exercise in risk management and corporate governance. Even as the implementation details of the directives may continue to evolve, market expectations, financing conditions and reputational considerations remain key drivers of sustainability integration.

          In addition, some companies choose to position themselves as frontrunners in sustainability for strategic and reputational reasons. They may therefore incorporate voluntary environmental, social and governance mechanisms and requirements into their contracts that go beyond, or are not directly derived from, binding directives. By doing so, they signal to investors, customers and other stakeholders that sustainability is treated as a core business priority rather than merely a compliance obligation.

          At the same time, it is important to recognise the practical limits of such commitments. Ambitious sustainability requirements may be more challenging for SMEs with limited financial and administrative resources. Meeting extensive reporting, certification or traceability standards can require investments in systems, personnel and external expertise. If contractual expectations are not calibrated to the size and capacity of the counterparty, they may limit the ability of SMEs to participate in certain supply chains. A balanced and proportionate approach helps ensure that sustainability objectives remain achievable and commercially workable across the contractual chain.

          Conclusion

          For legal practitioners, the central task is not to increase the number of environmental, social and governance clauses as such, but to ensure their quality, coherence and practical relevance. The objective is to design contractual mechanisms that are proportionate, enforceable and aligned with the company’s actual risk profile, industry context and sustainability priorities. Commercial contracts remain one of the most concrete tools for translating sustainability strategy into operational practice. Moreover, every contract lawyer should understand and apply key sustainability principles in their work, ensuring that ESG commitments become integral to legal advice and contract drafting.

          Quando la crisi energetica mette in crisi le filiere internazionali

          Lo Stretto di Hormuz è probabilmente il punto strategico più importante per il commercio mondiale di petrolio. Circa il 20% del petrolio e del gas globale, infatti, transita ogni giorno da questo stretto passaggio tra il Golfo di Oman e il Golfo Persico.

          A seguito della guerra scoppiata nell’area, l’effetto sui mercati energetici è stato quasi immediato: il prezzo del petrolio è salito rapidamente oltre i 100 USD/barile e non è chiaro dove potrà arrivare nei prossimi mesi. Con esso aumentano i costi di trasporto, produzione e approvvigionamento lungo l’intera catena industriale in molti settori.

          Per molte imprese che operano nel commercio internazionale questo fenomeno produce un problema molto concreto. Contratti conclusi mesi (o anni) prima – magari a prezzo fisso – devono essere eseguiti in un contesto economico completamente diverso.

          Un produttore che ha venduto merci con consegna tra sei o dodici mesi può trovarsi a produrre e spedire con costi energetici molto più alti, mentre il prezzo concordato con il cliente rimane invariato.

          È una situazione che si ripresenta ciclicamente, per diverse ragioni: dalla pandemia Covid‑19 alla successiva crisi delle materie prime, fino alle tensioni geopolitiche attuali.

          Quando l’aumento dei costi è così repentino e significativo, sorge inevitabilmente una domanda: il contratto deve essere eseguito comunque alle condizioni originarie oppure è possibile sospendere o rinegoziare l’accordo per adattarlo alle nuove circostanze?

          La risposta dipende da diversi fattori: innanzitutto da ciò che le parti hanno previsto (o non previsto) nel contratto, ma anche dalla legge applicabile al rapporto e dall’interpretazione che giudici o arbitri potranno dare delle norme in caso di controversia.

          Forza maggiore e Hardship: due concetti diversi

          Quando si verificano eventi straordinari – come una guerra, una crisi energetica o l’interruzione di una rotta commerciale – molti operatori invocano immediatamente la forza maggiore. Tuttavia, nella maggior parte dei casi queste situazioni rientrano piuttosto nella categoria della eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship).

          È quindi fondamentale distinguere tra queste due situazioni.

          Quando un evento rappresenta causa di Forza Maggiore

          La forza maggiore riguarda i casi in cui un evento straordinario e imprevedibile rende impossibile eseguire il contratto.

          Le caratteristiche della causa di esonero dalla responsabilità dipendono dalla legge applicabile al rapporto commerciale, ma generalmente richiedono:

          • imprevedibilità dell’evento;
          • estraneità alla sfera di controllo della parte colpita;
          • impossibilità di evitare o superare l’evento con ragionevoli sforzi.

          Esempi tipici sono:

          • ordini dell’autorità che impongono la chiusura della produzione
          • embargo o divieti di esportazione
          • blocchi logistici causati da guerra

          In queste situazioni la prestazione non è semplicemente più costosa: diventa oggettivamente impossibile. La conseguenza è che la parte che non può adempiere è generalmente esonerata da responsabilità per la durata dell’evento.

          Hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta)

          Diversa è la situazione in cui l’esecuzione del contratto rimane possibile ma diventa economicamente molto più onerosa.

          Il concetto di hardship si basa generalmente su quattro presupposti:

          1. evento sopravvenuto dopo la conclusione del contratto
          2. imprevedibilità e straordinarietà dell’evento
          3. alterazione sostanziale dell’equilibrio economico del contratto
          4. eccessiva onerosità della prestazione, ma non impossibilità

          Un forte aumento del prezzo del petrolio, del gas o di altre materie prime rientra spesso in questa categoria.

          Le merci possono essere prodotte e consegnate, ma farlo può comportare costi molto superiori rispetto a quelli previsti al momento della firma del contratto.

          L’effetto a cascata lungo la supply chain internazionale

          Nelle filiere industriali globali la stessa merce è spesso oggetto di una sequenza di contratti collegati.

          Il produttore vende a un trader, che vende a un’impresa di trasformazione, che rivende a un importatore in un altro paese, che a sua volta distribuisce il prodotto sul mercato finale.

          Quando si verifica un evento di hardship – ad esempio un forte aumento del prezzo dell’energia – l’effetto tende quindi a propagarsi lungo tutta la supply chain.

          Il primo soggetto colpito dall’aumento dei costi cercherà di trasferire l’incremento alla propria controparte contrattuale, che a sua volta si troverà nella stessa situazione nei confronti dell’anello successivo della catena.

          Il rischio è evidente: uno degli operatori nel mezzo della catena può subire un aumento dei costi a monte senza essere in grado di trasferirlo a valle.

          Questo è uno dei problemi più frequenti nelle supply chain internazionali.

          Cosa accade se manca una clausola sulla fluttuazione dei prezzi

          Nella pratica commerciale accade spesso che le parti operino sulla base di ordini e conferme d’ordine senza un vero contratto scritto, oppure che il contratto esista ma non contenga alcuna clausola sulla fluttuazione dei prezzi o sull’hardship.

          In questi casi, quando si verifica un forte aumento dei costi, occorre verificare quale legge si applica ai singoli contratti di vendita lungo la supply chain.

          Questo può generare situazioni molto diverse tra loro:

          • una legge può consentire la revisione del prezzo o la risoluzione del contratto
          • un’altra normativa può non prevedere rimedi equivalenti
          • un terzo contratto può contenere clausole contrattuali molto più restrittive

          Il risultato pratico è che un operatore nel mezzo della catena può subire un aumento dei prezzi dal proprio fornitore senza poterlo ribaltare sul cliente.

          Una normativa comune: la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale (CISG)

          Fortunatamente, molti contratti di vendita internazionale sono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).

          La convenzione è stata ratificata da 97 paesi, tra cui l’Italia e la maggior parte dei principali partner commerciali, come USA, Canada, Cina, Germania, Francia, Spagna, etc.

          La norma centrale è l’articolo 79, secondo il quale una parte non è responsabile per l’inadempimento se dimostra che esso è dovuto a un impedimento:

          • fuori dal suo controllo
          • imprevedibile al momento della conclusione del contratto
          • inevitabile o non superabile

          Tradizionalmente questa norma è stata applicata ai casi di forza maggiore.

          Negli ultimi anni si è discusso se possa essere applicata anche ai casi di hardship, ma la giurisprudenza internazionale tende ad essere molto prudente.

          La giurisprudenza internazionale sull’Hardship

          Le decisioni dei tribunali mostrano un orientamento piuttosto rigoroso.

          In alcuni casi anche aumenti molto significativi dei costi delle materie prime non sono stati considerati sufficienti per modificare o sospendere il contratto.

          Il ragionamento è semplice: chi opera professionalmente nel commercio internazionale deve mettere in conto una certa volatilità dei mercati.

          Solo quando l’aumento dei costi supera un livello eccezionale e imprevedibile tale da alterare radicalmente l’equilibrio del contratto si può parlare di hardship.

          Uno dei casi più citati è la decisione della Corte Suprema belga nel caso Scafom, che ha riconosciuto il diritto di rinegoziare il contratto a seguito di un aumento del 70% del prezzo dell’acciaio.

          Tuttavia si tratta di casi relativamente rari.

          Le clausole generiche che non servono.

          Molti contratti contengono clausole di hardship copiate da modelli standard (boilerplate).

          Il problema è che queste clausole spesso:

          • elencano gli effetti dell’hardship
          • ma non definiscono quando l’hardship si verifica realmente

          Il risultato è che, quando i prezzi aumentano, le parti possono avere opinioni molto diverse su cosa costituisca un aumento “eccezionale” e se l’evento in questione fosse “imprevedibile” o meno.

          La clausola, quindi, non risolve il problema, ma lo rimanda alla discussione tra le parti e, in caso di mancata intesa, ai giudici o agli arbitri.

          Quali parametri possono definire una situazione di Hardship

          Per rendere la clausola realmente operativa è utile prevedere parametri oggettivi.

          Tra i più utilizzati nei contratti internazionali:

          • aumento o diminuzione del prezzo di una materia prima oltre una certa soglia (±20% o ±30%)
          • incremento dei costi di trasporto o logistica entro certi limiti;
          • oscillazioni rilevanti del tasso di cambio oltre un range determinato;
          • introduzione di dazi o restrizioni commerciali

          Questi parametri, legati a range di tolleranza,  consentono alle parti di identificare rapidamente e senza discussioni l’evento di hardship.

          I rimedi in caso di Hardship

          Una clausola efficace dovrebbe prevedere anche come gestire la situazione.

          Le soluzioni più utilizzate sono:

          • rinegoziazione in buona fede del contratto
          • revisione automatica del prezzo
          • nomina di un terzo esperto indipendente per determinare il nuovo prezzo
          • sospensione temporanea del contratto
          • diritto di recesso se non si raggiunge un accordo

          Questi strumenti permettono alle parti di gestire la crisi senza arrivare al contenzioso.

          Audit sui contratti in corso: cosa fare adesso

          A questo punto la domanda pratica diventa: come gestire il problema nei rapporti commerciali esistenti?

          Il primo passo è effettuare un audit dei contratti in essere con fornitori e clienti.

          1. Introdurre contratti completi nei nuovi rapporti

          Se i rapporti sono regolati solo da ordini e conferme d’ordine, è opportuno cogliere l’occasione per predisporre contratti di vendita internazionale completi, che includano:

          • clausola di hardship
          • disciplina delle garanzie
          • rimedi per inadempimento
          • limitazioni di responsabilità

          2. Aggiornare i contratti esistenti

          Se il rapporto è già regolato da un contratto, occorre verificare se esiste una clausola di hardship.

          In caso contrario può essere utile proporre alla controparte:

          • un nuovo contratto, oppure
          • un addendum contrattuale dedicato alla gestione della fluttuazione dei prezzi.

          Questo consente di prevenire conflitti futuri e dotare entrambe le parti di strumenti chiari per gestire eventuali shock dei prezzi lungo la supply chain.

          Conclusione

          Le crisi delle materie prime e dell’energia dimostrano quanto i contratti internazionali siano esposti a cambiamenti improvvisi delle condizioni economiche. Quando il contratto non disciplina in modo chiaro la gestione dell’hardship, il rischio non scompare: semplicemente si sposta lungo la supply chain fino a fermarsi sull’anello più debole della catena.

          Per questo motivo le imprese che operano all’interno di catena di fornitura internazionali dovrebbero considerare la clausola di hardship come uno strumento strategico di gestione del rischio contrattuale. Un contratto ben costruito non elimina la volatilità dei mercati, ma consente alle parti di affrontarla con regole chiare, riducendo l’incertezza e prevenendo contenziosi.

          Summary: The challenge with preventive legal work is that it’s difficult to justify in the corporate budget—especially in organizations lacking a strong culture of risk prevention and mitigation. This article offers a practical solution: applying a “value-at-risk” approach helps leadership understand why every euro spent on preventive legal assessment can prevent multiple euros in litigation costs, sanctions, business disruption, and avoidable losses. A simple Return on Legal (ROL) metric makes that value tangible by calculating avoided costs from past disputes and modeling the financial effects of potential future lawsuits.

          Why Legal Risk Management Needs a Financial Metric

          Most companies already invest in preparedness—just not consistently in legal. They run security drills, insure assets, addres civil and product liability, test business continuity plans, and model financial risk. However, legal risk is often overlooked and, when considered, remains in the “qualitative” bucket: high/medium/low, red/amber/green, or a list of concerns in a memo.

          That becomes a problem when decisions are made. Budgets are approved in numbers, not adjectives. If companies want legal preparedness to be funded like business preparedness, they need a framework that decision-makers are already familiar with. That’s where applying a value-at-risk approach helps.

          Legal Risk as Value-at-Risk

          Value-at-Risk in finance asks a simple question: how severe could the downside be, and how often might it happen? Legal risk can be approached in a similar way by considering two factors: the likelihood of an event (such as a claim, dispute, investigation, enforcement action, fine, lawsuit, or class action) and the impact if it occurs. Things can get very complicated, but for the sake of this article, a very simplified way to express it for a single- well defined, loss event might be:

          “Total impact” is often underestimated when assessing legal risk. Direct legal costs are just one part of the picture. A dispute can consume leadership time, divert key teams from revenue-generating work, slow down delivery or product launches, damage supplier relationships, and cause customer hesitation. In other words, legal risk is often an operational risk with legal triggers.

          Therefore, we should consider that legal risk rarely appears as a “fixed impact if it happens,” and the expected risk value often accumulates through the correlation of different factors. For example, one investigation can trigger follow-on lawsuits, a license can be revoked, a class-action can start, or enforcement can occur across multiple jurisdictions. If we want to account for this scenario (“how severe could the downside be and how frequently”), then the framework should involve a loss distribution over a period, which might look like this.

          Expected legal loss (per period) = expected frequency x expected severity

          This isn’t about finding the perfect formula. It’s about making legal exposure comparable to other risk areas where investment decisions are routinely supported with quantified downside.

          Introducing Return on Legal (ROL)

          Preventive legal work often goes unnoticed when it succeeds. When a contract dispute is avoided or a claim is settled early, there is no dramatic event—only the absence of damage. This is exactly why preventive advisory is often seen as a cost during budgeting: it appears more like an expense than an investment. A Return on Legal (ROL) metric addresses that gap by translating prevention into business results. In practical terms, ROL shows how much cost and disruption you save for every euro/dollar invested in legal risk assessment and prevention.

          A definition could be expressed as follows:

          ROL - Legalmondo

          When considering avoided losses, one should factor in a projection over a period of time (e.g., 3 years), the probability of a claim (e.g., 10%), and a baseline frequency of disputes. From there, it’s easy to get lost in complex calculations that take many variables into account; my point is not to achieve perfect precision but to make a credible, quantifiable estimate that supports better decisions in legal risk assessment and budgeting.

          Measuring ROL: Retrospective vs. Forward-Looking

          A convincing ROL approach combines what companies already know from experience with what can reasonably be modeled going forward.

          First, there is the backward-looking perspective: assessing costs based on past litigation and disputes. Most companies have at least a few cases that can serve as reference points. The task is to identify where earlier legal intervention could have minimized the likelihood of escalation or the severity once a matter arose. This could be something as simple as improved clauses that prevent a dispute from escalating, earlier involvement of external counsel leading to quicker settlements on better terms, or custom dispute resolution clauses that reduce discovery burdens and strengthen the negotiating position.

          To estimate backward-looking ROL without overclaiming, we can set a baseline for “what happened” or what usually occurs when that type of risk materializes without intervention. Then, compare that baseline with the results achievable when preventive measures are in place. There’s no need to pretend we can calculate the exact euro value to the last cent. What we require is a defensible range, based on actual costs (fees, settlement amounts, internal time) and business impacts that can be reasonably estimated (delayed launches, downtime, diverted capacity).

          Second, there is the forward-looking perspective: forecasting the financial impact of potential future lawsuits. This is where the value-at-risk approach proves powerful. Decision makers identify the most relevant exposure types for their business and develop scenarios for each—typically best case, base case, and worst case—then assign probability ranges. The simulation becomes more meaningful when they consider how specific preventive measures influence the model. Some actions decrease probability (for example, compliance controls and training). Others lessen impact (such as better contracts, liability limitation clauses, response protocols).

          Many do both. In the end, leadership gets a quantified story: this prevention program lowers expected annual legal losses and reduces exposure to litigation-related damages. This mirrors the decision-making approach used in other preparedness and risk-management programs.

          Let’s make an example of how ROL works

          Imagine a business line where disputes often come from contract ambiguity and inconsistent negotiation practices. In the past, the company occasionally faced lawsuits or arbitration, but more frequently it dealt with costly “pre-litigation” escalations that still took months and used up a lot of internal resources.

          A preventive program—featuring updated templates, negotiation playbooks, and targeted training—incurs a clear cost. From a value-at-risk perspective, you compare that expense to the expected loss without the program over a certain period: not only external fees and settlements but also the estimated operational impact of ongoing disputes. If the program decreases how often disputes escalate and accelerates resolution times, the avoided losses can quickly outweigh the preventive costs. That difference reflects what ROL captures in a way that leadership can act on.

          ROL Implementation: Keep It Lean and Actionable

          ROL does not require a perfect dataset on day one. What it needs is consistent categorization, conservative assumptions, and a commitment to improve the model over time. A practical starting point is to gather three streams of information: historical disputes and their total costs; recurring risk hotspots (such as contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, client disputes); and operational impact estimates that the business already uses in other contexts (like cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

          A practical starting point is to pull together three streams of information:

          • historical disputes and their total cost;
          • recurring risk hotspots (contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, clients disputes); and
          • operational impact estimates that the business already uses in other contexts (cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

          Where data is uncertain, ranges can be helpful. Managers can assign confidence levels and keep the model honest by using conservative estimates. Over time, the ROL model becomes more accurate as the company consistently tracks legal events and as prevention initiatives develop. The most important mindset shift is to treat legal as you would other risk functions: as a measurable way to minimize downside, not just a reactive cost center.

          Turning ROL Into a Decision Tool

          Once legal risk exposure can be expressed in value-at-risk terms, companies can prioritize legal work using the same logic as other investments: risk reduction per euro spent. This shifts the conversation from “Should we spend on prevention?” to “Where do we get the biggest reduction in expected loss and tail risk?” ROL also improves alignment with business teams. Instead of speaking in purely legal categories, it is possible to connect legal work to operational outcomes—fewer delays, fewer escalations, faster resolution, reduced management distraction, greater predictability in commercial relationships. Over time, this fosters a healthier operating rhythm: legal risk reviews transition from being ad hoc to becoming a routine part of preparedness, similar to finance risk reviews or security protocols assessments.

          Conclusion

          Applying a value-at-risk perspective to preparedness reveals legal risk in the language corporate leadership already uses to allocate resources. A Return on Legal (ROL) metric then makes preventive legal advice concrete by turning avoided costs and operational losses into measurable value. By combining evidence from past disputes with future-focused simulations of potential lawsuits, companies can build a credible, data-driven argument that every euro invested in legal risk assessment can prevent multiple euros in losses—and that prevention is not just a “nice to have,” but a vital part of operational resilience.

          Come si affronta la negoziazione di un accordo commerciale con la Cina?

          Sulla base della mia esperienza, esaminiamo le questioni da affrontare e le principali domande da porre, prendendo come esempio pratico la negoziazione di un accordo di distribuzione commerciale.

          Cominciamo con la prima questione che è importante chiarire.

          Bel biglietto da visita – Ma chi è questo tizio?

          Biglietti da visita, siti web, brochure stampate o digitali, presentazioni e qualsiasi altro materiale condiviso in inglese non hanno valore ufficiale in Cina.

          La ragione sociale della controparte e il nome e cognome delle persone che la rappresentano o che agiscono per suo conto, scritti in inglese, sono solo nomi di fantasia, creati per rendere più agevoli le relazioni con controparti straniere.

          Per avere la certezza dei dati societari e dell’identità delle persone, è necessario richiedere le informazioni in cinese, con particolare riferimento alla business license della società (equivalente all’estratto della Companies House o della Camera di Commercio), da cui si possono desumere la denominazione, l’oggetto sociale, il capitale sociale registrato e versato, i soci e il rappresentante legale.

          I dati possono essere verificati accedendo al portale della State Administration of Industry and Commerce (SAIC) della provincia in cui ha sede la parte cinese.

          Questa prima verifica è fondamentale per non perdere tempo o addirittura incorrere in truffe (qui un articolo di approfondimento).

          Se non registrate il vostro marchio, lo farà qualcun altro

          Prima il marchio, poi gli affari. In Cina vige il sistema del first-to-file, che significa che il primo che registra un marchio – non necessariamente il titolare del marchio originale registrato all’estero – ne acquisisce la proprietà. Questo pone un grave rischio: se non avete registrato il vostro marchio in Cina, qualcun altro potrebbe farlo prima di voi, impedendovi di utlizzarlo e spesso chiedendo un lauto compenso per cederlo. Anche personaggi di spicco come Elon Musk e Michael Jordan sono stati coinvolti in costose e lunghe controversie con soggetti che avevano registrato per primi il loro marchio in Cina. Se ciò accade, ottenere la restituzione del marchio è molto complicato, se non impossibile.

          Per evitare di trovarsi in questa situazione, il consiglio è di registrare i vostri marchi per tempo, anche prima di entrare nel mercato cinese. Depositate direttamente presso l’Ufficio marchi cinese (CTMO) e non limitatevi alla versione in inglese, ma prendete in considerazione la possibilità di registrare anche una versione in caratteri cinesi.

          Una volta coperta questa base, nel contratto è importante prevedere che il vostro partner cinese non è autorizzato a depositare la registrazione di alcuno dei vostri marchi in Cina, in caratteri latini o cinesi, e che utilizzerà i marchi e i diritti di proprietà intellettuale in stretta conformità al contratto e alle vostre istruzioni.

          Per un approfondimento su come proteggere efficacemente i vostri diritti di proprietà intellettuale in Cina, consultate questo articolo dettagliato sul blog di Legalmondo.

          Il contratto può attendere

          Quando si negozia con un partner cinese, spesso si commette l’errore di iniziare il confronto con lo scambio di bozze di contratto. Concentratevi invece sulla sostanza, ovvero sui termini commerciali e tecnici dell’affare: a tal fine può essere utile predisporre una checklist dei punti chiave da discutere (come ad esempio prodotti, prezzi, termini di consegna, standard tecnici, assistenza post-vendita, esclusività, durata, termini di pagamento, ecc.

          Prendete appunti dettagliati e verbalizzate le discussioni e una volta raggiunto un accordo sostanziale sui termini principali, questo documento può essere consegnato al vostro avvocato, che tradurrà l’intesa commerciale in un l contrattuale chiaro e coerente. Questo approccio consente di risparmiare molto tempo, in quanto evita inutili tira e molla sul contenuto legale prima che l’accordo sui punti principali sia stato raggiunto.

          Il vostro NDA vi tutela in Cina?

          Un accordo di riservatezza o non divulgazione (Non Disclosure Agreement – NDA) ben redatto è essenziale quando le parti intendono scambiarsi informazioni riservate, come ad esempio know-how tecnologico, strategie commerciali, dati sui fornitori o elenchi di clienti. Soprattutto nelle prime fasi della negoziazione o della collaborazione, prima della firma del contratto principale, un NDA è una protezione fondamentale.

          Tuttavia, come per tutti i contratti in Cina, un modello generico di NDA, redatto sulla base di uno standard internazionale, è generalmente di utilità limitata. Per essere veramente efficace, anche l’NDA – come gli altri contratti – deve essere adattato alle specificità del mercato cinese. In particolare, è necessario assicurarsi che l’accordo sia applicabile in Cina, prevedendo un meccanismo di risoluzione delle controversie appropriato (si veda di seguito il motivo per cui dovreste prendere in considerazione l’applicazione della legge cinese e le controversie in Cina) e preveda penali in caso in caso di violazione delle obbligazioni di riservatezza.

          Sebbene un buon NDA sia importante, spesso può non essere sufficiente, specie nei rapporti con fornitori o partner in accordi di trasferimento di tecnologia. In questi casi è preferibile negoziare un NNN – acronimo di Non-Disclosure, Non-Use e Non-Circumvention Agreement. A differenza degli accordi NDA standard, un accordo NNN si focalizza non solo sulla non divulgazione delle informazioni riservate, ma anche sul divieto al partner cinese di utilizzarle a proprio vantaggio o di lavorare direttamente con fornitori, clienti o partner del titolare delle informazioni. Scenario che, in Cina, è un rischio molto concreto.

          Questo accordo rappresenta una garanzia imprescindibile quando si ha a che fare con produttori, fornitori, o intermediari cinesi, che altrimenti potrebbero essere tentati di replicare i prodotti o di contattare i clienti direttamente o tramite terzi.

          Joint Venture? Piano con l’entusiasmo

          La Joint Venture è spesso la prima proposta che arriva sul tavolo quando si negozia con un potenziale partner cinese. Sembra allettante: condividere rischi e investimenti, accedere al mercato locale con un alleato, sfruttare le sue conoscenze e la sua rete di contatti. Ma la realtà, molto spesso, è ben diversa da quello che appare.

          Una Joint Venture è una struttura societaria complessa, costosa e rigida, che richiede investimenti di soldi, tempo e risorse umane significativi e la capacità di gestire in modo continuo interessi spesso divergenti tra i soci. La stragrande maggioranza delle JV sino-italiane è andata male, o andrà male. O malissimo. In primis, perché la JV è solitamente gestita dal socio cinese ed esercitare un effettivo controllo sull’operato della società è un’impresa molto impegnativa.

          Prima di prendere questa strada, è fondamentale porsi alcune domande: la Joint Venture è davvero indispensabile per sviluppare il business in Cina? (Spoiler: in genere, no). Esistono alternative meno vincolanti e rischiose, come un accordo di distribuzione o un contratto di licenza? (Sì, quasi sempre). E soprattutto: quanto conosciamo davvero il nostro potenziale socio?

          La Joint Venture può essere presa in considerazione solo se strettamente necessaria allo sviluppo del progetto e solo dopo aver verificato con attenzione la solidità commerciale dell’iniziativa e l’affidabilità del partner cinese, e di essere certi di riuscire a mantenere un controllo efficace sull’operato della JV.

          Meglio iniziare con forme di collaborazione più semplici e flessibili, per testare il mercato e il rapporto con la controparte, prima di legarsi a una struttura così impegnativa. Altrimenti, il miraggio della Joint Venture rischia di trasformarsi in un incubo che può costare molto caro.

          Memorandum of Understanding: A cosa serve?

          Un memorandum d’intesa (MoU) è uno strumento utile nella fase iniziale di un negoziato di una

          relazione commerciale. La sua funzione è quella di una sorta di road map per le trattative future, in cui le parti delineano gli obiettivi e i patti principali degli accordi che si vogliono negoziare. Se usato correttamente, un MoU può facilitare notevolmente le trattative, garantendo che entrambe le parti si impegnino a negoziare in buona fede e condividano dall’inizio i punti chiave del futuro accordo come il prezzo, il territorio, l’esclusiva, gli obiettivi di fatturato, il budget, etc.

          Tuttavia, un MoU deve essere utilizzato per quello che è: un documento preparatorio per futuri negoziati, non un contratto vincolante. Bisogna fare attenzione ad evitare di scrivere un testo che contenta già patti definitivi. Il testo deve specificare chiaramente che le parti rimangono libere di concludere o meno gli accordi finali e quali clausole non sono vincolanti – come gli obiettivi o o le tempistiche – e quali disposizioni sono invece vincolanti, tipicamente l’obbligo di riservatezza, l’esclusività durante le negoziazioni (se concordata), la legge applicabile e la modalità di risoluzione delle controversie. Un memorandum d’intesa mal redatto, che includa termini troppo precisi e dettagliati, può essere interpretato come un accordo definitivo, creando incertezza sul reale status della trattativa e degli accordi. In conclusione, i MoU sono strumenti utili, ma solo se usati correttamente. Se volete saperne di più, rimando a questo articolo.

          Pessime bozze, pessimi risultati

          Le tipiche bozze di contratto proposte dalle controparti cinesi sono copiate-incollate da modelli riciclati, generalmente incompleti, superficiali, mal organizzati e scritti in un pessimo inglese, che per di più non sempre corrisponde alla versione cinese del contratto.

          Correggere e integrare queste bozze è assai complicato e richiede molto più tempo che partire da un buon modello, portando a risultati comunque non perfetti. Meglio prendere l’iniziativa e proporre un testo costruito in modo professionale e coerente e chiedere alla controparte di proporre eventuali modifiche e integrazioni a questa bozza.

          Il vostro modello di contratto occidentale non funzionerà qui

          Anche se un contratto in lingua inglese nella maggior parte dei casi, è perfettamente valido in Cina, ci sono molte ragioni per cui è sconsigliabile utilizzare nel mercato cinese modelli di contratto costruiti per altri Paesi.

          Il primo è il fatto che gli accordi di matrice anglosassone, come ad esempio quelli degli Stati Uniti, fanno riferimento a un sistema di common law (basato su decisioni giudiziarie e precedenti giurisprudenziali) molto diverso da quello dei Paesi di civil law (come Cina e Italia), che deriva dalla tradizione giuridica romana, basata su un insieme codificato di leggi scritte. Ne consegue che l’impianto di un contratto sul modello anglosassone è diverso, molto più dettagliato e strutturato rispetto a quello di un tipico contratto basato su un sistema di civil law.

          Inoltre, il contratto presuppone l’applicazione della legge del paese in cui era stato originariamente creato; dunque, se il contesto di regole applicabili all’accordo è diverso (es. legge italiana o cinese) si creano possibili problematiche di interpretazione e applicazione pratica. In generale, è bene che il contratto sia costruito su un modello conforme alla legge che si applicherà al rapporto.

          Poiché le trattative contrattuali in Cina sono generalmente lunghe e complesse, lavorare su testi ridondanti e complicati, che riflettono sistemi giuridici diversi, non aiuta e anzi complica molto le cose.

          Il fattore campo non vi aiuterà in Cina. Anzi, il contrario

          Questo è un tipico punto di disaccordo nella negoziazione di un contratto internazionale: entrambe le parti vogliono che si applichi la legge del proprio Paese e che eventuali controversie siano giudicate dai tribunali nazionali.

          Nel nostro caso, insistere sull’applicazione della legge italiana e del tribunale italiano non è una buona idea: va considerato, infatti, che un accordo di distribuzione si svolge, per la stragrande maggioranza, nel Paese in cui opera il distributore e dove vengono venduti i prodotti (nel nostro caso, nella Cina continentale).

          In caso di controversie, l’interesse delle parti (in particolare del produttore) è quello di ottenere una decisione rapida da parte dell’organo giudicante, soprattutto se sono in corso situazioni che richiedono una tutela immediata (come la condotta sleale o la contraffazione di marchi e brevetti da parte del distributore).

          Nulla di tutto ciò è possibile se ci si rivolge a un giudice italiano (con tempi lunghi di contenzioso e la necessità poi di un processo complesso e costoso per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in Cina); al contrario, un arbitrato in Cina, applicando la legge cinese, permette di arrivare a una decisione in tempi rapidi (in media 6-9 mesi) e, se necessario, anche di ottenere misure urgenti per fermare eventuali comportamenti sleali.

          Se ci atteniamo all’esempio di un contratto di distribuzione, è consigliabile prevedere come modalità di risoluzione delle controversie un arbitrato con sede in Cina (ad esempio, presso la CIETAC) o a Hong Kong o Singapore (Paesi terzi, dove però i costi della procedura aumentano notevolmente).

          Per un approfondimento, rimando a questo articolo.

          La legge cinese non è un tabù

          L’avvocato che vi assiste dovrebbe saperlo. Non si tratta quindi di un salto nel buio e non bisogna temere sorprese. Inoltre, va ricordato che un accordo si basa principalmente sui patti che le parti hanno scritto nel contratto: se è stato ben redatto, le regole da applicare sono chiare.

          Se consideriamo gli accordi di distribuzione, teniamo presente che si tratta di un contratto quadro, all’interno del quale vengono stipulati una serie di contratti di vendita di prodotti. Se entrambi i Paesi sono parti contraenti della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), le regole uniformi, chiare ed equilibrate della convenzione si applicano automaticamente, basta non escluderla dal contratto.

          Un contratto, due lingue

          Come visto in precedenza, il contratto è valido anche solo in inglese; tuttavia, è senz’altro consigliabile redigere una versione in cinese con testo a fronte. Questo per diversi motivi: in primo luogo, evita che la parte cinese debba provvedere a una traduzione del testo durante le trattative per uso interno (i senior manager spesso non parlano inglese), rallentando così le varie fasi della negoziazione.

          Inoltre, per garantire che la parte cinese comprenda appieno il contenuto dell’accordo e per evitare malintesi (reali o strumentali) sull’interpretazione di alcune clausole.

          Infine, occorre tenere presente che se il contratto dovesse essere utilizzato davanti a un tribunale o a un’autorità amministrativa in Cina, l’unica lingua ammessa sarebbe il cinese; per questo motivo, è meglio avere già un testo concordato e firmato dalle parti anche in cinese, piuttosto che dover preparare una traduzione in un secondo momento.

          Firma. E timbro

          Il contratto deve recare il timbro ufficiale della società cinese? Sì, e questo punto è fondamentale. In Cina, il “chop” ufficiale di una società (il timbro a inchiostro rosso) equivale a una firma ed è la prova che la persona che firma il contratto ha l’autorità di rappresentare la società. La sola firma, anche quella di una persona con un titolo importante, può non essere sufficiente se non è accompagnata dal timbro ufficiale. Senza di esso, il contratto potrebbe essere contestato o addirittura considerato nullo. Prima di firmare, verificate sempre che il timbro utilizzato corrisponda a quello registrato nella business license e assicuratevi che il timbro sia applicato su ogni pagina o almeno sulla pagina della firma, in linea con la prassi locale.

          Non lasciate il contratto nel cassetto

          Le cose cambiano velocemente, soprattutto in Cina. Vengono aggiunti nuovi prodotti, le condizioni di mercato evolvono, le persone lasciano l’azienda, nuovi concorrenti si affacciano all’orizzonte e così via. Le aziende si adattano costantemente alle nuove condizioni e lo stesso deve fare il contratto.

          Qualsiasi modifica del rapporto deve essere formalizzata correttamente. Per evitare incomprensioni e controversie, è consigliabile inserire nel contratto una clausola di integrazione, specificando che eventuali modifiche o aggiunte saranno valide solo se concordate per iscritto, firmate dai rappresentanti autorizzati delle parti e allegate come addendum all’accordo originale.

          Non è sufficiente, però, inserire questa clausola: bisogna comportarsi di conseguenza e se le cose cambiano, registrare i nuovi accordi secondo quanto previsto nel contratto. Accordi presi a voce, tramite messaggi Wechat e scambi di e-mail possono essere difficili da ricostruire, magari a distanza di anni.

          Cross-border merger and acquisition (M&A) transactions are carefully structured. Lawyers negotiate risk allocation, manage regulatory exposure, and draft documents designed to withstand scrutiny across multiple jurisdictions. On paper, many of these transactions are sound.

          And yet a surprising number of deals struggle to deliver their expected value.

          When that happens, the problem isn’t in the paperwork. It’s in the people: Do they believe in the deal?

          Belief starts with communication. If people don’t understand the deal, the documents won’t save it.

          What Lawyers See vs. What Everyone Else Feels

          For lawyers, a transaction is all about managing risk. Disclosure is deliberate. Regulatory exposure is controlled. Words matter, and for good reason.

          For everyone else, it feels different.

          Employees hear their company has been sold to a foreign buyer and start filling in the blanks. Customers wonder if priorities will change. Regulators look for patterns. Journalists hunt for a local angle.

          These audiences are not reading the transaction documents. They are responding to fragments of information, hallway chatter, and media coverage.

          The gap between legal precision and human interpretation is where many cross-border deals begin to drift.

          Silence Is Not Neutral

          Between announcement and closing, caution often turns into radio silence.

          There are understandable reasons for this. Multiple disclosure regimes apply. Competition laws constrain what can be shared. Employment rules vary by jurisdiction. No one wants to say the wrong thing in the wrong place.

          The problem? Silence rarely creates stability.

          In the absence of credible information, people make up their own stories. These spread quickly inside the company and beyond. Once those narratives take hold, they’re hard to unwind, even when the official version finally comes out.

          By the time integration teams are ready to engage, behaviour has already shifted. Trust has thinned. Momentum has slowed. Positions have hardened, and assumptions feel like facts.

          One Deal, Many Interpretations

          Cross-border transactions remove the safety net of shared assumptions.

          What sounds confident in one country can come across as arrogant in another. An announcement that seems careful and responsible in one market may look evasive somewhere else. Expectations around consultation, transparency and leadership vary more than many deal teams expect.

          That is why a single global message often falls flat.

          The commercial logic needs to be consistent, but trust is built locally. That means understanding who people listen to in each market and what they are actually worried about.

          When uncertainty sets in, people protect their turf. Roles get guarded. Silos harden. Decisions slow as teams focus on keeping influence instead of building something new.

          When communication misses this, the impact is rarely dramatic at first. It shows up slowly, through disengagement, resistance and delay.

          Employees Decide Earlier Than You Think

          For employees, M&A feels personal long before it feels strategic.

          They want to know how decisions will be made, whether local expertise still matters, and what the deal means for their job and future. They don’t expect certainty, but they do expect straight answers.

          Vague reassurances can create more anxiety than simply acknowledging what is not yet known.

          Managers sit at the centre of this dynamic. They are more trusted than corporate communications but often lack the tools to explain what the deal means in practice. When they lack clarity, uncertainty spreads quickly and becomes entrenched.

          Change is rarely the problem. Employees’ fear of losing their role, influence, identity, or stability drives disengagement.

          External Attention Changes the Equation

          Cross-border deals attract public and political scrutiny that domestic transactions often do not.

          Foreign ownership, jobs, and national interest are not abstract concerns. They shape how regulators act and how quickly questions escalate. Media expectations differ widely. In some places, restraint signals seriousness. In others, it looks suspicious.

          Internal uncertainty has a way of becoming visible externally. Customers and partners often sense it before leadership does.

          Why This Matters for Deal Counsel

          For lawyers advising on cross-border M&A, communication is not a branding exercise. It is part of deal execution.

          Poorly sequenced communication can complicate regulatory engagement. Inconsistent messaging can undermine management credibility. Prolonged silence can make integration harder than it needs to be.

          Handled well, communication supports the legal strategy rather than undercutting it. It helps ensure that what can be said, and what cannot, aligns with how people actually receive and interpret information in different markets. It reduces friction instead of creating it.

          The most effective deal teams treat communication as core infrastructure. They build it in early, tailor it to each market, and know that trust comes from what’s said, what’s acknowledged, and who delivers the message.

          A simple test applies: If the people affected by the deal can’t explain, in their own words, why it makes sense, the communication hasn’t worked.

          Cross-border M&A rarely fails because advisers lack skill. It fails because the human side gets addressed too late.

          For lawyers navigating these deals, spotting communication risk early can mean the difference between a deal that just closes, and one that truly succeeds.

          Roberto Luzi Crivellini

          Aree di attività

          • Arbitrato
          • Distribuzione
          • Commercio internazionale
          • Contenzioso
          • Real estate

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            Come negoziare un contratto in Cina

            27 Gennaio 2026

            • Cina
            • Contratti
            • Distribuzione

            A European manufacturer supplies a critical component to a New York-based distributor. Shortly after delivery, questions emerge about whether the product complies with U.S. safety requirements. The distributor pauses shipments while the issue is reviewed.

            Customers want to know when orders will resume. Sales teams are fielding questions. A trade publication calls for comment. Regulators want information.

            The distributor tells customers that shipments have been paused while the issue is investigated. The manufacturer believes that explanation is incomplete and may leave customers with the impression that the product is unsafe or that the manufacturer caused the problem.

            The contract is detailed. It says what happens if a party defaults, who can terminate and where a dispute will be heard. It also deals with confidentiality and public disclosure. What it does not say is how the parties should communicate when the problem becomes public and both need to respond.

            The legal position may still be unclear. The facts may still be coming together. But someone has to answer the customer asking why a shipment has not arrived or the journalist seeking comment.

            And what one party says can quickly become the other party’s problem.

            Publicity clauses only take you so far

            Most international agreements already deal with confidentiality and public announcements. Some commercial contracts may restrict the use of a counterparty’s name or the disclosure of information about the relationship.

            Those provisions usually focus on consent and disclosure. They are less useful when both parties need to respond to the same event at the same time.

            The communication that causes trouble may not be a press release at all. It could be a customer email saying, “Our supplier has failed to deliver.” It could be a technology company telling users that an outage originated in its client’s systems.

            The sender may see the wording as factual. The other side may see blame being shifted.

            By the time lawyers are debating whether the statement breached the agreement, customers may already have formed their own conclusions.

            Cross-border relationships make coordination harder

            Time zones are the obvious example.

            Suppose the problem comes to light in New York after the European working day has ended. Customers want an answer. Reporters are calling. The people who would normally approve a statement are in Paris, Frankfurt or Milan and cannot be reached.

            A requirement for prior consent to every external statement may look sensible on paper. In practice, it may be impossible to follow.

            Some of these practical issues can be settled in advance. The contract can identify the types of events that require consultation, the right contacts on each side and expected response times. It can also say what happens if one side cannot be reached, including whether the other may issue a holding statement.

            The clause can be short. Consultation, advance notice where practicable and enough information-sharing to keep communications accurate may be all that is needed.

            The contract does not need to become a crisis plan. It just needs to give the parties a process they can use when the problem is already unfolding.

            One party may also have to speak before the other is ready. A public company may face a disclosure deadline even while its commercial partner is still investigating the facts.

            In the United States, for example, a public company generally has four business days after determining that a cybersecurity incident is material to file the required disclosure on Form 8-K. In that situation, consultation and advance notice where possible usually make more sense than giving either party an absolute veto.

            When the stories start to diverge

            The bigger challenge is when the two sides no longer agree on what happened.

            One party may think the other is giving customers an inaccurate account and want to correct it. It may want to contact shared customers directly. The other party may see that as an escalation.

            The same issue can continue after termination. Each party may want to reassure customers and employees and explain why the relationship ended. Their accounts may not match.

            If the parties want consultation requirements or restrictions on naming one another to continue after termination, the contract should say so.

            Keep it practical

            There are limits to what a communications clause can do.

            It cannot override a legal disclosure obligation. It cannot make two companies agree on disputed facts. It should not require either side to disclose privileged or otherwise protected information, or give one party an open-ended right to stop the other from speaking.

            Commercial contracts are usually very detailed about what happens if the relationship breaks down. They specify who can terminate, what remedies are available, where disputes will be heard and which law applies.

            They are often less useful once the problem becomes public and people outside the contract want answers.

            By then, what each side says may be affecting the commercial relationship as much as the dispute itself. Agreeing in advance on who needs to be consulted and what happens when time is short can prevent the communications problem from becoming another dispute.

            At major events such as the 2026 FIFA World Cup, some companies attempt to “wildly” associate their brand or image with the event through a practice known as “ambush marketing” , defined by French courts as “an advertising strategy implemented by a company in order to associate its commercial image with that of an event and thereby benefit from the media impact of that event without paying the relevant fees and without having obtained the prior authorisation of the event organiser” (Paris Court of Appeal, 2nd chamber, 8 June 2018, No. 17/12912). A risky and unlawful practice, but one that is sometimes conceivable.

            Key points

            • Ambush marketing is a practice that may give rise to sanctions but is not prohibited as such.
            • In return for their investments in the competition, FIFA’s official sponsors and partners enjoy very strong legal protection, through various general instruments (infringement, free-riding/parasitism, intellectual property) and more specific ones (sports law), against all forms of ambush marketing.
            • The FIFA World Cup benefits from enhanced protection based on an extensive portfolio of trademarks registered worldwide and on FIFA’s Intellectual Property Guidelines, in the absence of specific French legislation comparable to that enacted for the Olympic Games.
            • However, these rights are not absolute, and there remain narrow opportunities for a (clever) form of ambush marketing.

            Protection of official World Cup sponsors and partners against ambush marketing

            Reaching nearly 5 billion people across all platforms during its last edition in Qatar in 2022, including more than 1.5 billion viewers for the final alone, the 2026 FIFA World Cup is the most-watched sporting event on the planet. Hosted for the first time by three countries (Canada, Mexico and the United States), it brings together 48 teams and more than 1,200 players for 104 matches across 16 stadiums. Its organisation is largely financed by various official partners, sponsors and rights holders, who in return receive the exclusive right to use FIFA’s official trademarks and intellectual property so as to associate their own image and distinctive signs with the competition.

            Ambush marketing is not sanctioned as such under French law, but a range of statutory provisions allow for broad protection of sponsors and partners of world-class sporting events against ambush marketing. They are indeed entitled to peacefully enjoy the rights offered to them in exchange for the significant investments they make in connection with events such as, for example, the football or rugby World Cups, or the Olympic Games.

            The following legal instruments may in particular be invoked by official sponsors and by the organisers of such events:

            • the “classic” protections offered by intellectual property law (trademark law and copyright) by way of an infringement action under the French Intellectual Property Code,
            • civil liability law (parasitism/free-riding and unfair competition based on article 1240 of the French Civil Code),
            • consumer law (misleading commercial practices),
            • but also more specific provisions, such as the protection of the exploitation rights of sports federations and organisers of sporting events under article L.333-1 of the French Sports Code, which grants organisers of sporting events a monopoly over the exploitation of those events.

            On these grounds, the following ambush marketing practices have notably been sanctioned:

            The exploitation of a tennis competition and the use, during the sporting event, of the brand associated with it: An online betting operator organised bets on Roland Garros matches using the protected sign and Roland Garros trademark to identify the matches on which bets were offered. The unlawful exploitation of the sporting competition was sanctioned at EUR 400,000 under article L.333-1 of the French Sports Code, the French Tennis Federation being the sole owner of the right to exploit Roland Garros. The use of the trademark was also sanctioned for infringement (EUR 300,000) and free-riding/parasitism (EUR 500,000) (Paris Court of Appeal, 14 Oct. 2009, No. 08/19179; Paris Judicial Court, 8 Aug. 2024, No 08/19179).

            An advertising campaign carried out during a film festival reproducing the event’s registered trademark: During the Cannes Film Festival, a cosmetics brand published videos on its social media showing its brand ambassadors being styled, with the official Cannes Film Festival poster visible in certain shots, one of which reproduced the registered Palme d’Or trademark. Sanctioned on the grounds of copyright infringement and parasitism at EUR 50,000 (Paris Judicial Court, 11 Dec. 2020, No. 19/08543).

            An advertising campaign falsely claiming the status of official event partner: During the Cannes Film Festival, the use of the slogan “official hairdresser of women” alongside the expressions “Cannes” and “Festival de Cannes”, and other publications that falsely led the public to believe the company was an official festival partner, to the detriment of the sole official festival hairdresser. Sanctioned on the grounds of unfair competition and parasitism at EUR 50,000 (Paris Court of Appeal, 8 June 2018, No. 17/12912).

            These financial sanctions may be combined with injunctions to cease the practices and/or orders for press publication, subject to periodic penalty payments.

            FIFA’s specific trademark protection

            Unlike the Paris 2024 Olympic Games, which benefited from specific French legislation as a host country (Law No. 2018-202 of 26 March 2018 on the organisation of the 2024 Olympic and Paralympic Games) reserving in particular advertising spaces in the vicinity of competition venues exclusively for official partners, the 2026 FIFA World Cup does not take place on French territory, and therefore no equivalent French legal framework applies. The protection of official partners and sponsors thus relies on general law , but is nonetheless robust.

            FIFA has built an extensive portfolio of trademarks registered worldwide, protected in France by the provisions of the French Intellectual Property Code. These trademarks include in particular the verbal and figurative trademark FIFA®, the marks FIFA World Cup™, FIFA World Cup 26™, Coupe du Monde de la FIFA™, Coupe du Monde de la FIFA 2026™, World Cup™, Copa Mundial™, as well as the official competition emblem (combining the trophy with the figure 26), the official slogan “We Are 26™” / “Nous Sommes 26™”, the logos of the sixteen host cities, and the official typeface “FWC 26”, protected by copyright. Only FIFA’s rights holders, namely the FIFA Partners (led by Adidas, Aramco, Coca-Cola, Hyundai/Kia, Qatar Airways and Visa), the Plus Sponsors, the Official Sponsors and Regional Supporters, are authorised to use this official intellectual property for commercial purposes.

            FIFA has published Intellectual Property Guidelines (version 2.0, June 2024) detailing the authorised and prohibited uses of the trademarks and logos associated with the 2026 World Cup. According to these guidelines, the following are prohibited without authorisation: any use of official trademarks in commercial advertising; the incorporation of official intellectual property into a trade name or domain name; the organisation of competitions, games or prize draws creating an association with the competition; the use of official trademarks to decorate a retail store; and the use of official hashtags by a corporate account for commercial purposes. The guidelines further specify that protection extends not only to identical reproduction of official trademarks but also to confusingly similar variants. This protection, recalled in the guidelines, is consistent with the enhanced protection afforded to well-known trademarks under French law by article L.713-5 of the French Intellectual Property Code.

            Lessons from the Paris 2024 Olympic Games: what risks do brands face?

            The Paris 2024 Olympic Games gave rise to significant litigation that clearly illustrates the risks faced by companies tempted by ambush marketing at a major sporting event. Although these decisions were rendered in the specific context of the Olympic Games, which benefited from specific, reinforced legal protections, they nevertheless constitute a direct warning for brands that might consider similar strategies during the World Cup, on the basis of general law.

            The use of official symbols on travelling physical media: During the Paris 2024 Olympic Games, a Chinese dairy company had buses displaying the Olympic rings alongside its own brands circulating throughout Paris, while presenting itself as “the only Chinese dairy company present in Paris 2024”. The Paris Court of Appeal upheld both free-riding/parasitism and trademark infringement, and ordered the companies concerned, in summary proceedings, to pay EUR 20,000 per defendant, subject to a periodic penalty of EUR 20,000 per day per proven infringement, aimed at stopping the diffusion of the advertising (Paris Court of Appeal, pole 5, chamber 2, 21 Nov. 2025, No. 24/15283; Paris Court, interim order of 8 Aug. 2024, No. 24/55463). This judgment illustrates the vigilance of French courts with regard to strategies of visual association with an event, even without an explicit claim of official partnership, and confirms the possibility of combining infringement and parasitism claims for substantial awards.

            The unauthorised broadcast of competitions: The Paris Court, sitting in summary proceedings during the Olympic Games, ordered the immediate cessation of the broadcast of Olympic competitions by a streaming platform that did not hold the corresponding media rights, subject to a periodic penalty of EUR 1,500 per identified infringement, EUR 3,000 per day for ongoing distributions and EUR 5,000 per day for failure to withdraw the content (Paris Court, summary proceedings, 18 Sept. 2024, No. 24/53019). Thus, any platform broadcasting World Cup matches without holding the rights licensed by FIFA faces immediate emergency measures under article L.333-1 of the French Sports Code.

            The enhanced protection of well-known trademarks: The French Court of Cassation confirmed that protection of Olympic trademarks extends beyond strict reproduction: it is sufficient for the trademark to be evoked or suggested, without the need to demonstrate a likelihood of confusion in the mind of the public. This solution, based on article L.713-5 of the French Intellectual Property Code, was applied to a bar that had used the Olympic rings on its coasters to promote its broadcast evenings (Court of Cassation, Criminal chamber, 17 Jan. 2017, No. 15-86.363). FIFA’s trademarks being equally well-known worldwide, the same protective regime applies to them: a mere evocation of official trademarks, even without literal reproduction, may constitute an actionable infringement.

            Certain marketing operations may escape sanction

            Analysis of case law and promotional practices nonetheless reveals the contours of certain advertising practices that could be permitted (not sanctioned by the provisions described above), provided they are carefully prepared and presented. Here are some examples.

            Creative or humorous communication

            • A tongue-in-cheek, even humorous approach may allow companies to avoid the sanctions described above. For example, Intersnack’s Vico crisps brand launched a promotional campaign in 2016 around the slogan “Vico, partner of supporters at home”.
            • Irish bookmaker Paddy Power sponsored an egg-and-spoon race in “London”, a village in Burgundy, France, in order to display the following slogan in London during the 2012 Olympic Games: “Official Sponsor of the largest athletics event in London this year! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)”. The Olympic organising committee failed to stop this campaign. British humour …
            • Meanwhile, Heineken, a rival of official Euro 2016 sponsor Carlsberg, marketed a range of beer bottles in the colours of the flags of 21 countries that had “marked its history”, the majority of which were participating in the tournament.

            Using factual information as advertising

            It was held lawful to use the results of a rugby match and the announcement of an upcoming match in a newspaper to promote a car brand, with the advertisement reading: “France 13 England 24 , the Fiat 500 congratulates England on its victory and looks forward to seeing the French team on 9 March for France-Italy”. The judges considered that this publication “merely reproduces a current sporting result, obtained and made public on the front page of the sports newspaper, and refers to a future fixture also known to have been announced in the newspaper’s editorial content” (Court of Cassation, Commercial chamber, 20 May 2014, No. 13-12.102).

            Sponsoring players participating in the World Cup

            Any company may enter into partnerships with players participating in the FIFA World Cup, for example by supplying them with equipment or clothing bearing its logo. FIFA’s Intellectual Property Guidelines expressly state that they “contain no affirmations regarding rights held by third parties such as players, clubs, member associations [or] confederations”. FIFA’s guidelines also explicitly confirm that generic images related to football, national teams or national flags do not fall within the official intellectual property. Caution is nonetheless warranted: the partnership must not create the impression of a commercial association with FIFA or the competition, nor use FIFA’s official trademarks.

            A combined legal and marketing approach in designing and preparing the message of any such communication campaign is essential to avoid legal proceedings, particularly on the grounds of free-riding/parasitism. Certain advertising campaigns can therefore legitimately be considered, particularly when they are clever.

            Riassunto

            Nel 1970, il distributore statunitense Blue Ribbon (la futura Nike) rischiò di perdere tutto. In pochi mesi passò dal controllare il 70% del mercato statunitense delle scarpe da corsa ad uno scontro legale con il suo fornitore giapponese. Il motivo? Un contratto scritto in modo frettoloso, che non prevedeva i target di fatturato, il periodo di preavviso per il recesso, e neppure chi fosse il proprietario dei marchi. Questo articolo esamina in modo pratico gli insegnamenti che si possono trarre da questa controversia: come negoziare un accordo di distribuzione internazionale, definire l’esclusività contrattuale e le clausole di fatturato minimo, la durata del contratto, la proprietà dei marchi, le clausole di risoluzione delle controversie e altro ancora.

            Di cosa parlo in questo articolo: 

            • La vertenza tra Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger e la nascita del marchio Nike
            • Come negoziare un contratto di distribuzione internazionale
            • L’esclusiva contrattuale in un accordo di distribuzione commerciale
            • Gli obiettivi del contratto di distribuzione in esclusiva
            • La durata del contratto di distribuzione all’estero
            • Il periodo di preavviso per il recesso  da un contratto di distribuzione commerciale
            • La gestione dello stock di prodotti dopo la cessazione del contratto
            • La titolarità dei marchi nella distribuzione commerciale
            • L’importanza della mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale
            • Le clausole di risoluzione delle controversie internazionali

            La storia di Nike e di un contratto scritto male

            Perché il marchio di abbigliamento sportivo più celebre al mondo è Nike e non Onitsuka Tiger?

            Mosso dalla propria passione per la corsa e dall’intuizione che vi fosse uno spazio nel mercato americano delle scarpe da atletica, al tempo dominato da Adidas, Phil Knight iniziò per primo, nel 1964, ad importare negli USA un brand di scarpe da atletica giapponese, Onitsuka Tiger.

            Knight e il suo ex-allenatore di atletica, Bill Bowerman, fondarono Blue Ribbon Sports, con un capitale sociale di 1000 dollari, e in poco tempo le vendite presero il volo, arrivando in sei anni a conquistare il 70% del mercato americano.

            La relazione commerciale tra Blue Ribbon e il produttore giapponese Onitsuka Tiger fu però, sin dall’inizio, molto tesa, nonostante le vendite delle scarpe negli USA andassero molto bene e le prospettive di crescita fossero positive.

            Poco dopo il rinnovo, Knight scoprì che Onitsuka cercava un altro distributore negli USA. Temendo di essere messo da parte, decise di agire: trovò un nuovo fornitore in Giappone e lanciò il suo marchio, Nike.

            niketiger

            Scoperto il progetto Nike, il produttore giapponese contestò a Blue Ribbon la violazione del patto di non concorrenza, che vietava al distributore di importare altri prodotti fabbricati in Giappone, dichiarando l’immediata risoluzione del contratto per inadempimento di Blue Ribbon.

            A sua volta, Blue Ribbon sostenne che l’inadempimento sarebbe stato di Onitsuka Tiger, che aveva iniziato ad incontrare altri potenziali distributori quando il contratto era ancora in corso di validità e l’andamento dell’attività molto positivo.

            Il giudice americano decise per l’underdog

            Ne derivarono due cause, una in Giappone e una negli USA, che avrebbero potuto porre termine prematuramente alla storia di Nike.  Fortunatamente (per Nike) il Giudice americano decise a favore del distributore e la vertenza si chiuse con un accordo: Nike iniziava così il percorso che l’avrebbe portata 15 anni dopo a diventare il brand di articoli sportivi più importante al mondo.

            Vediamo cosa ci insegna la storia di Nike e quali errori è bene evitare in un contratto di distribuzione internazionale.

            Come negoziare un contratto di distribuzione commerciale internazionale

            Come accade molto spesso a tanti imprenditori, Knight aveva negoziato il rinnovo dell’accordo di distribuzione dei prodotti Onitusuka negli USA da solo, senza l’assistenza di un avvocato.

            Nella sua biografia Knight scrive che si pentì subito di avere legato il futuro della sua società ad un accordo di poche righe, scritto frettolosamente al termine di una riunione in cui le parti si erano focailizzate sugli aspetti commerciali del rapporto.

            Il contratto prevedeva solamente il rinnovo del diritto di Blue Ribbon di distribuire i prodotti in esclusiva per gli USA per altri tre anni.

            Accade spesso che i contratti di distribuzione internazionale siano affidati ad accordi verbali o contratti molto semplici e di durata breve: la spiegazione che viene fornita, solitamente, è che così facendo si può testare la relazione commerciale sul campo, senza vincolarsi troppo alla controparte.

            Questo modo di fare, però, è sbagliato e pericoloso: il contratto non va inteso come un onere o un vincolo, ma come una garanzia dei diritti di entrambe le parti. Non concludere un contratto scritto, o farlo in modo molto sbrigativo, significa lasciare senza patti chiari elementi fondamentali del futuro rapporto, come quelli che hanno portato alla vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger: obiettivi commerciali, investimenti, titolarità dei marchi.

            Se il contratto è internazionale l’esigenza di redigere un accordo completo ed equilibrato è ancor più forte, visto che in assenza di patti tra le parti, o in via integrativa a questi accordi, si applica una legge con la quale una delle parti non ha familiarità, che generalmente è quella del paese in cui opera il distributore.

            Nel caso di Blue Ribbon, si trattava di un accordo dal quale dipendeva l’esistenza stessa della società, motivo per cui non coinvolgere un legale specializzato, che potesse aiutare l’imprenditore a individuare e negoziare le clausole importanti dell’accordo, era stato un comportamento molto imprudente.

            Clausola di esclusiva territoriale, gli Obiettivi commerciali e i Target di fatturato minimo

            Il primo motivo di contrasto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger fu la diversa valutazione dell’andamento delle vendite sul mercato USA.

            Onitsuka sosteneva che il fatturato fosse inferiore alle potenzialità del mercato USA, mentre secondo Blue Ribbon il trend di vendite era molto positivo, visto che sino a quel momento aveva raddoppiato ogni anno il fatturato, conquistando una fetta importante del mercato del settore.

            Venuta a conoscenza del fatto che Onitsuka stava valutando altri candidati per la distribuzione dei prodotti negli USA e temendo di trovarsi fuori dal mercato, Blue Ribbon preparò come Piano B il brand Nike: quando ciò venne scoperto dal produttore giapponese , la situazione precipitò e sfociò nel contenzioso giudiziario tra le parti.

            La vertenza avrebbe forse potuto essere evitata se le parti avessero condiviso gli obiettivi commerciali e il contratto avesse previsto una clausola abbastanza standard negli accordi di distribuzione esclusiva, ossia un obiettivo minimo di vendita da parte del distributore (in inglese spesso definite “Minimum Turnover Clause”).

            In un contratto di distribuzione in esclusivail produttore concede al distributore una forte protezione territoriale  a fronte degli investimenti che il distributore pone in essere per sviluppare il mercato assegnatogli.

            Per bilanciare la concessione dell’esclusiva è normale che il produttore richieda al distributore il cosiddetto Fatturato Minimo Garantito o Target Minimo, che deve essere raggiunto dal distributore ogni anno per mantenere lo status privilegiato che gli è stato concesso.

            In caso di mancato raggiungimento del Target Minimo, il contratto generalmente prevede che il produttore abbia il diritto di recedere dal contratto (nel caso di accordo a tempo indeterminato) o di non rinnovare l’accordo (se il contratto è a tempo determinato) o di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

            Nel contratto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, l’accordo non prevedeva alcun obiettivo (ed infatti le parti si trovarono in disaccordo nel valutare i risultati del distributore) ed era stato appena rinnovato per tre anni, senza però che le parti avessero voluto o saputo fissare gli obiettivi del distributore. Un elemento cardine dell’accordo, quindi, era rimasto indeterminato. Gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale

            Un approccio comune è il meccanismo di incremento percentuale predeterminato. Ad esempio: +10% il secondo anno, +30% il terzo anno, +50% il quarto. Non sempre, però, questi target riflettono le realtà di mercato. Nel secondo anno il mercato può scontare una recessione, nel terzo un nuovo concorrente può entrare sul mercato con un prodotto simile, etc.

            Il problema degli automatismi è che i target vengono concordati senza disporre dei dati reali sulle potenzialità del prodotto sul mercato e sull’andamento delle vendite dei concorrenti, e possono quindi rivelarsi molto distanti dalle attuali possibilità di vendita del distributore.

            Contestare al distributore di non avere raggiunto il target del secondo o terzo anno in una congiuntura economica recessiva, ad esempio, o nel caso in cui siano arrivati sul mercato nuovi prodotti o concorrenti, sarebbe una decisione certamente discutibile e fonte di probabili divergenze.

            Meglio prevedere una procedura di determinazione consensuale dei target di anno in anno, stabilendo che gli obiettivi verranno concordati tra le parti alla luce dei dati raccolti e dell’andamento delle vendite nei mesi precedenti, con un certo preavviso prima del termine dell’anno in corso.  In caso di mancato accordo sul nuovo target, il contratto può prevedere che si applichi il target dell’anno precedente, o il diritto di recesso in capo alle parti, con un certo preavviso.

            Va ricordato, d’altro canto, che il target può anche essere utilizzato come incentivo positivo per il distributore: si può prevedere, ad esempio, che se verrà raggiunto un certo fatturato, ciò consentirà di rinnovare l’accordo per un periodo più lungo, o di estendere l’esclusiva territoriale, o di ottenere certi sconti o agevolazioni commerciali per l’anno successivo.

            Un ultimo consiglio è quello di ricordarsi che il contratto, una volta negoziato e concluso, va gestito nel tempo in maniera puntuale e corretta.

            Accade spesso che il produttore non contesti il mancato raggiungimento del target, o decida di farlo solo dopo un lungo periodo nel quale i target annuali non erano stati raggiunti, o non erano stati aggiornati, senza che ciò portasse ad alcuna conseguenza sul contratto.

            In tali casi è possibile che il distributore sostenga che vi fosse stata una rinuncia implicita ad avvalersi di questa tutela contrattuale e quindi che il recesso non sia valido o che il produttore non si sia comportato in buona fede.

            Per evitare dispute, è opportuno ricordarsi di aggiornare ogni anno il Target e, nel caso di mancato raggiungimento, di comunicare al distributore l’intenzione del produttore di non avvalersi della clausola di salvaguardia, ricordando che rimane valida pro futuro. E’ anche importante prevedere espressamente nella clausola di Target Minimo che la non contestazione del mancato raggiungimento dell’obiettivo di un certo periodo non comporta una rinuncia tacita e quindi non viene meno il diritto di azionare la clausola di salvaguardia in futuro.

            Da ultimo, è molto utile redigere dei verbali (“meeting minutes”) delle riunioni in cui le parti discutono dell’andamento delle vendite, formulano eventuali contestazioni, concordano le conseguenze del mancato raggiungimento dei target e gli obiettivi futuri: a distanza di tempo, magari di anni, questi appunti saranno preziosi per ricostruire la volontà delle parti in un certo momento storico.

            Nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, le parti avrebbero potuto evitare il malinteso sull’andamento delle vendite scrivendo che il produttore si attendeva un certo miglioramento delle quote di mercato in certi stati della east coast nei successivi 48 mesi e in mancanza si sarebbe potuto muovere per ricercare un nuovo distributore per quella zona, da attivare dopo la scadenza del contratto.

            La clausola di preavviso per il recesso dal contratto di distribuzione

            L’altra contestazione insorta tra le parti la riguardava la violazione del patto di non concorrenza: la vendita del brand Nike da parte di Blue Ribbon, quando il contratto vietava di vendita di altre scarpe fabbricate in Giappone. Onitsuka Tiger sosteneva che Blue Ribbon avesse violato il patto di non concorrenza, mentre il distributore riteneva di non avere avuto altra possibilità, vista l’imminente decisione del produttore di porre fine all’accordo.

            Questo tipo di vertenze si può evitare prevedendo con chiarezza un termine per il recesso (o per il mancato rinnovo): tale periodo ha la funzione fondamentale di permettere alle parti di prepararsi alla cessazione del rapporto e organizzare la propria attività dopo il termine.

            In particolare, proprio per evitare malintesi come quello insorto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, si può prevedere che in tale periodo le parti avranno facoltà di prendere contatto con altri potenziali distributori e produttori, e che ciò non violi gli obblighi di esclusiva e di non concorrenza.

            Nel caso di Blue Ribbon, in realtà, il distributore era andato ben oltre la ricerca di un altro fornitore, posto che aveva iniziato a vendere i prodotti Nike quando il contratto con Onitsuka era ancora valido: questo comportamento rappresenta una violazione grave di un accordo di esclusiva e avrebbe potuto costare molto caro al distributore.

            Un aspetto particolare da considerare, a proposito del periodo di preavviso, è la sua durata: quanto deve essere lungo il periodo di preavviso per essere considerato congruo? Nel caso di rapporti commerciali di lungo corso, è importante dare alla parte destinataria del recesso un periodo di tempo sufficiente per riposizionarsi sul mercato, cercando distributori o fornitori alternativi oppure (come nel caso di Blue Ribbon/Nike) per creare e lanciare un proprio brand.

            L’altro elemento da valutare, al momento di comunicare il recesso, è che il preavviso deve essere tale da consentire al distributore di ammortizzare gli investimenti fatti per fare fronte alle proprie obbligazioni durante il contratto; nel caso di Blue Ribbon il distributore, su espressa richiesta del produttore, aveva aperto una serie di negozi mono-marca sia sulla West che sulla East Coast.

            Una chiusura del contratto poco tempo dopo il suo rinnovo e con un preavviso troppo breve non avrebbe consentito dal distributore di riorganizzare la rete di vendita con un prodotto sostitutivo, forzando la chiusura dei negozi che fino a quel momento avevano venduto le scarpe giapponesi.

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            Generalmente è consigliabile prevedere un periodo di preavviso per il recesso di  almeno 6 mesi, ma nei contratti di distribuzione internazionale va prestata attenzione, oltre agli investimenti effettuati dalle parti, anche alla quota di fatturato del distributore rappresentata dai prodotti del produttore.

            Nel caso in cui questa quota nel tempo sia divenuta molto alta sarà difficile per il distributore trovare un prodotto alternativo in pochi mesi: le parti, in tal caso, dovranno tenere in considerazione l’evoluzione del rapporto, la situazione di mercato e le prospettive di riposizionamento del distributore e concordare un preavviso adeguato, anche più lungo di quello originariamente previsto nel contratto.

            E’ anche importante verificare se esistono norme specifiche sulla durata del periodo di preavviso per il recesso nella legge applicabile al contratto (si veda ad esempio, un approfondimento sulla  distribuzione commerciale in Francia)  e cosa preveda, anche in mancanza di norme sul punto, la giurisprudenza in materia di recesso dai rapporti commerciali (in taluni casi il termine ritenuto congruo per un contratto di concessione di vendita di lunga durata può arrivare a 24 mesi).

            Come gestire lo stock di prodotti al termine del contratto di distribuzione

            Infine, è normale che, al momento della chiusura del contratto, il distributore sia ancora in possesso di importanti stock di prodotti: ciò può essere problematico, ad esempio perché il distributore può avviare iniziative commerciali per liquidare lo stock (vendite flash o vendite tramite canali web con forti sconti) che possono andare in contrasto con le politiche commerciali del produttore e dei nuovi distributori.

            Per evitare queste situazioni una clausola che si può prevedere nel contratto di distribuzione è quella relativa al  diritto del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, fissando già il prezzo di riacquisto (ad esempio pari al prezzo di vendita al distributore per i prodotti della stagione in corso, con uno sconto del 30% per i prodotti della stagione precedente e con uno sconto più alto per i prodotti venduti più di 24 mesi prima).

            La titolarità dei marchi in un contratto di distribuzione internazionale 

            Nel corso del rapporto di distribuzione Blue Ribbon aveva creato un nuovo tipo di suola per le scarpe da corsa e coniato i marchi Cortez e Boston  per i modelli di punta della collezione, che avevano riscosso un grande successo tra il pubblico, guadagnando una grande popolarità: al termine del contratto entrambe le parti rivendicarono la titolarità dei marchi.

            Ciò può accadere di frequente in rapporti di distribuzione internazionale: il distributore registra il marchio del produttore nel paese in cui opera, per evitare che lo faccia un concorrente e per tutelare il marchio nel caso di vendita di prodotti contraffatti; oppure il distributore, come nella vertenza di cui parliamo, collabora alla creazione di nuovi marchi destinati al suo mercato.

            Al termine del rapporto, in assenza di un patto chiaro tra le parti, può generarsi una vertenza come quella del caso Nike: chi è titolare, produttore o distributore?

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            Per evitare malintesi, il primo consiglio è di registrare il marchio in tutti i paesi in cui vengono distribuiti i prodotti, e non solo. Nel caso della Cina, ad esempio, è bene registrare il marchio comunque, per prevenire che terzi in mala fede si accaparrino il marchio (per un approfondimento, la Tutela del Marchio in Cina).

            È poi opportuno prevedere nel contratto di distribuzione una clausola che vieta al distributore di registrare il marchio (o marchi simili) nel paese in cui opera, con espressa previsione del diritto del produttore di chiederne il trasferimento qualora ciò accadesse.

            Una clausola di questo tipo avrebbe impedito l’insorgenza della vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger.

            I fatti che raccontiamo risalgono ai primi anni ‘70: oggi oltre a fare chiarezza sulla titolarità del marchio e sulle modalità di utilizzo da parte del distributore e della sua rete commerciale è bene che il contratto ne disciplini anche l’uso del marchio e dei segni distintivi del produttore sui canali di comunicazione, in particolare i social media.

            È consigliabile si preveda in modo chiaro che il produttore è il titolare dei profili social media, dei contenuti che vengono creati, e dei dati generati dell’attività di vendita, marketing e comunicazione nel paese in cui opera il distributore, che ha solo la licenza di utilizzarli, in conformità alle istruzioni del titolare.

            Inoltre, è bene che l’accordo stabilisca come verrà utilizzato il marchio e la condivisione delle politiche di comunicazione e promozione delle vendite sul mercato, per evitare iniziative che possono dare effetti negativi o controproducenti.

            La clausola può anche essere rafforzata con la previsione di penali contrattuali nel caso in cui, al termine dell’accordo, il distributore si rifiuti di trasferire il controllo dei canali digitali e dei dati generati nel corso dell’attività.

            La mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale

            Un altro spunto interessante offerto dalla vicenda Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger è legato alla gestione dei conflitti nei rapporti di distribuzione internazionale: situazioni come quella che abbiamo visto possono essere risolte con efficacia grazie all’utilizzo della mediazione. Si tratta di un tentativo di conciliazione del contenzioso, affidato ad un ente specializzato, con l’obiettivo di trovare un accordo bonario che consenta di evitare l’azione giudiziaria.

            La mediazione può essere prevista in contratto come primo step, prima dell’eventuale causa o arbitrato, oppure può essere iniziata volontariamente all’interno di una procedura giudiziaria o arbitrale già in corso.

            I vantaggi sono molteplici: il principale è la possibilità di trovare una soluzione commerciale che soddisfi gli interessi di entrambe le parti e, possibilmente, consenta la prosecuzione del rapporto, invece di limitare il confronto alle posizioni sulle quali le parti si sono arenate e che hanno portato al contenzioso.

            Un altro aspetto interessante della mediazione è superare i conflitti personali: nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, un elemento decisivo per l’escalation dei problemi tra le parti era stato il difficile rapporto personale tra il CEO di Blue Ribbon e l’Export manager del produttore giapponese, aggravato da forti differenze culturali.

            La mediazione prevede l’introduzione di una figura terza, in grado di dialogare con le parti e di guidarle nell’esplorazione di soluzioni di reciproco interesse, che può rivelarsi decisiva per superare i problemi di comunicazione o le ostilità personali.

            Clausola di risoluzione delle controversie in un contratto internazionale

            Il contenzioso tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger portò le parti ad iniziare due cause parallele, una negli USA (iniziata dal distributore) e una in Giappone (radicata dal produttore).

            Ciò si rese possibile perché il contratto non prevedeva in modo espresso la modalità di risoluzione delle eventuali controversie, generando così una situazione molto complicata, per di più su due fronti giudiziari in diversi paesi.

            Le clausole che stabiliscono quale legge si applica ad un contratto e quale sia la modalità di risoluzione delle vertenze vengono dette “midnight clauses”, perché spesso sono le ultime clausole del contratto, negoziate a notte fonda.

            Si tratta, in realtà, di clausole molto importanti che devono essere definite in modo consapevole, per evitare soluzioni inefficaci o controproducenti: rimando, per un approfondimento, a  questo articolo sulla clausola di scelta del foro in un contratto internazionale.


             

            FAQ sul Contratto di Distribuzione commerciale internazionale

            Che cosa significa “esclusiva territoriale” in un accordo di distribuzione?

            Significa che il produttore concede al distributore il diritto di vendere esclusivamente i prodotti in un territorio (ad esempio, un paese), offrendo una protezione commerciale in cambio degli investimenti necessari del distributore per sviluppare il mercato.

            Che cos’è una “Minimum Turnover Clause” o clausola di fatturato minimo?

            È una clausola tipica dei contratti di distribuzione in esclusiva che prevede un obiettivo minimo di vendite o fatturato che il distributore deve raggiungere (di solito su base annuale) per mantenere lo status di distributore esclusivo.

            Cosa succede se il distributore non raggiunge il target minimo?

            Di regola la clausola prevede il diritto del produttore di recedere (se a tempo indeterminato), di non rinnovare (se a tempo determinato) il contratto oppure di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

            Come si definiscono gli obiettivi di fatturato in un contratto di distribuzione pluriennale?

            In alternativa a meccanismi automatici di incremento percentuale, che non sono consigliabili, è essere utile prevedere una procedura per concordare i target anno per anno sulla base dei dati disponibili e dell’effettivo andamento delle vendite, con regole per gestire l’eventuale mancato accordo (ad esempio l’applicazione del target o del fatturato realizzato nell’anno precedente)

            Qual è un periodo di preavviso “congruo” per recedere da un contratto di distribuzione internazionale?

            Dipende dagli investimenti, dalla durata del rapporto e dall’importanza dei prodotti nel portafoglio del distributore. In generale si considera opportuno un preavviso di almeno 6 mesi, ma in alcuni contesti può essere necessario un periodo più lungo, valutando cosa prevede anche la legge applicabile e la giurisprudenza.

            Durante il preavviso si possono contattare altri fornitori o distributori senza violare l’esclusiva?

            Una buona prassi è disciplinarlo espressamente nel contratto: si può prevedere, ad esempio,  che nel periodo di preavviso, le parti possano prendere contatto con altri candidati senza che ciò sia considerato una violazione degli obblighi di esclusiva o non concorrenza, evitando malintesi e contenziosi.

            Come si gestisce lo stock di prodotti alla fine del contratto?

            Per evitare vendite dopo la cessazione del contratto, con modalità non allineate alla strategia commerciale del produttore e del nuovo distributore, il contratto può prevedere il diritto del produttore di riacquistare lo stock residuo, fissando criteri e prezzi (ad esempio in base alla stagionalità e all’anzianità dei prodotti).

            E’ utile una clausola di mediazione nei contratti di distribuzione internazionale?

            La mediazione può aiutare a trovare una soluzione commerciale, a superare problemi di comunicazione o conflitti personali e culturali e a proseguire il rapporto commerciale. In generale, la procedura di mediazione può essere attivata in tempi rapidi e costi molto inferiori rispetto a quelli di una causa o di un arbitrato.

            Perché è importante definire la clausola di legge applicabile e le modalità di risoluzione delle controversie?

            Si tratta di una clausola molto complessa, che presuppone la conoscenza dei sistemi legali dei paesi e dei costi e tempi di gestione dei contenziosi. Si tratta di una clausola che va negoziata caso per caso, al fine di garantire una gestione efficace dei contenziosi.

            From Reporting to Governance and Risk Allocation

            Environmental, Social and Governance (ESG) considerations are playing an increasingly influential role in how businesses operate, invest, and manage risk, especially within the European Union, where corporate sustainability and responsibility regulation have been on the agenda in recent years.

            With the adoption of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), many companies anticipated a significant shift in compliance. Since then, the EU has introduced simplification measures to streamline reporting and due diligence obligations, reduce the administrative burden, and improve proportionality, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), while maintaining the core sustainability objectives.

            While opinions may differ regarding the evolution of environmental, social, and governance (ESG) in EU regulation and the subsequent postponements of reporting obligations, regulatory developments appear to have, in practice, supported a shift in perspective. Sustainability is no longer viewed solely as a reporting requirement, but increasingly as a matter of governance, strategy, and risk allocation. This development is welcome, as the regulatory framework’s underlying objective is to advance the green transition, which in turn requires a change in how companies integrate sustainability into their decision-making and operations.

            This focus on sustainability influences businesses of all sizes, including SMEs. Even companies not directly subject to the CSRD or CSDDD anticipate that ESG requirements will be passed down through the supply chain. Many non-reporting SMEs are already embedding sustainability practices, and this trend is likely to continue. In other words, sustainability policies are already affecting companies well before any formal reporting obligations kick in.

            Environmental, Social, and Governance in Contract Architecture

            One of the key means of implementing environmental, social, and governance obligations and objectives in day-to-day business operations is through commercial contracts and the requirements and commitments embedded in them.

            Even where a company itself is not directly subject to extensive reporting or due diligence obligations, corporate sustainability and responsibility expectations flow through the market via contractual relationships. Larger undertakings within the scope of CSRD and, in due course, the CSDDD require contractual assurances, information rights, and cooperation from their business partners, including SMEs operating within their supply chains. As a result, corporate sustainability and responsibility become a question of contractual architecture. Companies must consider not only price mechanisms, liability caps and termination triggers, but also how environmental, social and governance risks and obligations are addressed and allocated between the parties through legally enforceable contractual terms.

            Translating Policies into Binding Obligations

            A typical starting point is the incorporation of a code of conduct or sustainability policies into commercial contracts, often by reference and through an express obligation on the contracting party to comply with them. From a legal standpoint, this raises important drafting questions. Many codes are drafted as high-level public statements. When such policies are converted into contractual commitments, their wording, scope, and hierarchy relative to the main agreement require careful consideration. The obligations must be sufficiently clear to define the parties’ expectations, coherent with other contractual provisions, and proportionate to the commercial relationship. The obligations must also be capable of practical implementation and effective monitoring in the context of the agreement.

            In practical terms, this may mean requiring the supplier to comply with specific labour standards, maintain documented environmental management procedures, report on emissions data, ensure traceability of key raw materials, or allow reasonable access for audits. Clearly defining what is expected, how compliance is demonstrated, and what consequences follow from non-compliance is essential for the clause to function effectively. Otherwise, clauses that appear comprehensive in theory and ambitious in scope may offer limited enforceability in practice, and their impact may remain marginal if compliance cannot be effectively monitored and verified. If policies are not properly translated into binding and operational obligations, the company risks a mismatch between what it promises publicly and what is actually required under its contracts. This may undermine consistency, weaken risk management, and expose the company to reputational and governance risks if its own stated principles cannot be enforced within its supply or distribution chain.

            As part of this process, companies must also consider the protection of trade secrets and confidential information. For example, broad audit or data-reporting obligations may raise concerns about sensitive business information. Contractual terms should balance transparency with the need to protect legitimately proprietary data. Clauses such as confidentiality agreements or carve-outs for trade secrets can be used to ensure that sharing ESG-related information does not compromise confidential business information or competitive advantages.

            Environmental, Social and Governance Clauses Across Different Contract Types

            Besides codes of conduct and sustainability policies, environmental, social and governance-related clauses increasingly take more tailored and transaction-specific forms. In shareholder agreements, sustainability objectives may be reflected in governance structures or even linked to financial outcomes, for example by aligning dividend policies or incentive mechanisms with agreed climate targets. In employment contracts, obligations may extend beyond general compliance and include participation in corporate sustainability training programmes or adherence to internal sustainability guidelines as part of performance expectations.

            In supply and manufacturing agreements, environmental, social and governance provisions may address traceability of raw materials, emissions reporting, waste management, energy efficiency standards or the right to replace a supplier if its environmental practices materially conflict with the contracting party’s sustainability commitments. Such contractual mechanisms increasingly affect SMEs operating as suppliers, as ESG expectations pass through the supply chain.

            Construction contracts often include detailed requirements regarding material selection, lifecycle impacts, carbon footprint calculations and recycling or waste reduction procedures. For example, in Finland, legislation imposes low-carbon and energy efficiency requirements for new buildings, and a party undertaking a construction project is subject to mandatory reporting obligations relating to construction and demolition waste. These statutory requirements are typically reflected and implemented in the relevant project and construction contracts.

            Across these different contract types, the practical significance is consistent. Environmental, social and governance considerations move from the level of general policy into legally enforceable obligations tailored to each specific legal relationship. Contracts function as a mechanism for allocating responsibility, managing compliance risk and aligning commercial incentives with sustainability objectives.

            Proportionate Monitoring and Audit Rights

            In the contractual implementation and monitoring of environmental, social and governance obligations, audit and information rights play a central role. They are closely linked to effective oversight and form an integral part of a coherent contractual framework. In practice, companies typically seek access to relevant data from their business partners and, where appropriate, establish inspection or audit rights to enable meaningful monitoring and verification, whether conducted directly by the company or, commonly, by an independent expert appointed for that purpose.

            However, such arrangements must remain balanced. Overly burdensome provisions may needlessly disrupt day-to-day operations and reduce the willingness to cooperate, particularly for SMEs with limited administrative capacity. By contrast, well-designed mechanisms that balance transparency with confidentiality and operational feasibility are more defensible and more likely to function effectively in practice.

            Contractual Remedies

            As a general principle, the consequences of a breach are determined by the terms agreed between the parties. In practice, the parties will typically first seek to resolve the matter through discussion and good faith negotiations, allowing the non-compliant party an opportunity to clarify the situation and implement corrective actions within a reasonable timeframe. If negotiations do not lead to a resolution, it may be appropriate to proceed to stronger measures, such as contractual penalties, indemnification obligations, price adjustments, temporary suspension rights or other agreed sanctions, applied in light of the nature and severity of the breach.

            The contract should clearly define what constitutes a breach, how it is assessed and what remedies are available in each scenario. Clear and proportionate step-by-step remedy structures enhance legal certainty, reduce the risk of disputes and ensure that material or repeated breaches may trigger more significant consequences, including termination where justified.

            Strategic and Voluntary Environmental, Social and Governance Commitments

            In the current EU landscape, implementing ESG considerations in commercial contracts is no longer simply a matter of reacting to directives. It is a broader exercise in risk management and corporate governance. Even as the implementation details of the directives may continue to evolve, market expectations, financing conditions and reputational considerations remain key drivers of sustainability integration.

            In addition, some companies choose to position themselves as frontrunners in sustainability for strategic and reputational reasons. They may therefore incorporate voluntary environmental, social and governance mechanisms and requirements into their contracts that go beyond, or are not directly derived from, binding directives. By doing so, they signal to investors, customers and other stakeholders that sustainability is treated as a core business priority rather than merely a compliance obligation.

            At the same time, it is important to recognise the practical limits of such commitments. Ambitious sustainability requirements may be more challenging for SMEs with limited financial and administrative resources. Meeting extensive reporting, certification or traceability standards can require investments in systems, personnel and external expertise. If contractual expectations are not calibrated to the size and capacity of the counterparty, they may limit the ability of SMEs to participate in certain supply chains. A balanced and proportionate approach helps ensure that sustainability objectives remain achievable and commercially workable across the contractual chain.

            Conclusion

            For legal practitioners, the central task is not to increase the number of environmental, social and governance clauses as such, but to ensure their quality, coherence and practical relevance. The objective is to design contractual mechanisms that are proportionate, enforceable and aligned with the company’s actual risk profile, industry context and sustainability priorities. Commercial contracts remain one of the most concrete tools for translating sustainability strategy into operational practice. Moreover, every contract lawyer should understand and apply key sustainability principles in their work, ensuring that ESG commitments become integral to legal advice and contract drafting.

            Quando la crisi energetica mette in crisi le filiere internazionali

            Lo Stretto di Hormuz è probabilmente il punto strategico più importante per il commercio mondiale di petrolio. Circa il 20% del petrolio e del gas globale, infatti, transita ogni giorno da questo stretto passaggio tra il Golfo di Oman e il Golfo Persico.

            A seguito della guerra scoppiata nell’area, l’effetto sui mercati energetici è stato quasi immediato: il prezzo del petrolio è salito rapidamente oltre i 100 USD/barile e non è chiaro dove potrà arrivare nei prossimi mesi. Con esso aumentano i costi di trasporto, produzione e approvvigionamento lungo l’intera catena industriale in molti settori.

            Per molte imprese che operano nel commercio internazionale questo fenomeno produce un problema molto concreto. Contratti conclusi mesi (o anni) prima – magari a prezzo fisso – devono essere eseguiti in un contesto economico completamente diverso.

            Un produttore che ha venduto merci con consegna tra sei o dodici mesi può trovarsi a produrre e spedire con costi energetici molto più alti, mentre il prezzo concordato con il cliente rimane invariato.

            È una situazione che si ripresenta ciclicamente, per diverse ragioni: dalla pandemia Covid‑19 alla successiva crisi delle materie prime, fino alle tensioni geopolitiche attuali.

            Quando l’aumento dei costi è così repentino e significativo, sorge inevitabilmente una domanda: il contratto deve essere eseguito comunque alle condizioni originarie oppure è possibile sospendere o rinegoziare l’accordo per adattarlo alle nuove circostanze?

            La risposta dipende da diversi fattori: innanzitutto da ciò che le parti hanno previsto (o non previsto) nel contratto, ma anche dalla legge applicabile al rapporto e dall’interpretazione che giudici o arbitri potranno dare delle norme in caso di controversia.

            Forza maggiore e Hardship: due concetti diversi

            Quando si verificano eventi straordinari – come una guerra, una crisi energetica o l’interruzione di una rotta commerciale – molti operatori invocano immediatamente la forza maggiore. Tuttavia, nella maggior parte dei casi queste situazioni rientrano piuttosto nella categoria della eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship).

            È quindi fondamentale distinguere tra queste due situazioni.

            Quando un evento rappresenta causa di Forza Maggiore

            La forza maggiore riguarda i casi in cui un evento straordinario e imprevedibile rende impossibile eseguire il contratto.

            Le caratteristiche della causa di esonero dalla responsabilità dipendono dalla legge applicabile al rapporto commerciale, ma generalmente richiedono:

            • imprevedibilità dell’evento;
            • estraneità alla sfera di controllo della parte colpita;
            • impossibilità di evitare o superare l’evento con ragionevoli sforzi.

            Esempi tipici sono:

            • ordini dell’autorità che impongono la chiusura della produzione
            • embargo o divieti di esportazione
            • blocchi logistici causati da guerra

            In queste situazioni la prestazione non è semplicemente più costosa: diventa oggettivamente impossibile. La conseguenza è che la parte che non può adempiere è generalmente esonerata da responsabilità per la durata dell’evento.

            Hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta)

            Diversa è la situazione in cui l’esecuzione del contratto rimane possibile ma diventa economicamente molto più onerosa.

            Il concetto di hardship si basa generalmente su quattro presupposti:

            1. evento sopravvenuto dopo la conclusione del contratto
            2. imprevedibilità e straordinarietà dell’evento
            3. alterazione sostanziale dell’equilibrio economico del contratto
            4. eccessiva onerosità della prestazione, ma non impossibilità

            Un forte aumento del prezzo del petrolio, del gas o di altre materie prime rientra spesso in questa categoria.

            Le merci possono essere prodotte e consegnate, ma farlo può comportare costi molto superiori rispetto a quelli previsti al momento della firma del contratto.

            L’effetto a cascata lungo la supply chain internazionale

            Nelle filiere industriali globali la stessa merce è spesso oggetto di una sequenza di contratti collegati.

            Il produttore vende a un trader, che vende a un’impresa di trasformazione, che rivende a un importatore in un altro paese, che a sua volta distribuisce il prodotto sul mercato finale.

            Quando si verifica un evento di hardship – ad esempio un forte aumento del prezzo dell’energia – l’effetto tende quindi a propagarsi lungo tutta la supply chain.

            Il primo soggetto colpito dall’aumento dei costi cercherà di trasferire l’incremento alla propria controparte contrattuale, che a sua volta si troverà nella stessa situazione nei confronti dell’anello successivo della catena.

            Il rischio è evidente: uno degli operatori nel mezzo della catena può subire un aumento dei costi a monte senza essere in grado di trasferirlo a valle.

            Questo è uno dei problemi più frequenti nelle supply chain internazionali.

            Cosa accade se manca una clausola sulla fluttuazione dei prezzi

            Nella pratica commerciale accade spesso che le parti operino sulla base di ordini e conferme d’ordine senza un vero contratto scritto, oppure che il contratto esista ma non contenga alcuna clausola sulla fluttuazione dei prezzi o sull’hardship.

            In questi casi, quando si verifica un forte aumento dei costi, occorre verificare quale legge si applica ai singoli contratti di vendita lungo la supply chain.

            Questo può generare situazioni molto diverse tra loro:

            • una legge può consentire la revisione del prezzo o la risoluzione del contratto
            • un’altra normativa può non prevedere rimedi equivalenti
            • un terzo contratto può contenere clausole contrattuali molto più restrittive

            Il risultato pratico è che un operatore nel mezzo della catena può subire un aumento dei prezzi dal proprio fornitore senza poterlo ribaltare sul cliente.

            Una normativa comune: la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale (CISG)

            Fortunatamente, molti contratti di vendita internazionale sono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).

            La convenzione è stata ratificata da 97 paesi, tra cui l’Italia e la maggior parte dei principali partner commerciali, come USA, Canada, Cina, Germania, Francia, Spagna, etc.

            La norma centrale è l’articolo 79, secondo il quale una parte non è responsabile per l’inadempimento se dimostra che esso è dovuto a un impedimento:

            • fuori dal suo controllo
            • imprevedibile al momento della conclusione del contratto
            • inevitabile o non superabile

            Tradizionalmente questa norma è stata applicata ai casi di forza maggiore.

            Negli ultimi anni si è discusso se possa essere applicata anche ai casi di hardship, ma la giurisprudenza internazionale tende ad essere molto prudente.

            La giurisprudenza internazionale sull’Hardship

            Le decisioni dei tribunali mostrano un orientamento piuttosto rigoroso.

            In alcuni casi anche aumenti molto significativi dei costi delle materie prime non sono stati considerati sufficienti per modificare o sospendere il contratto.

            Il ragionamento è semplice: chi opera professionalmente nel commercio internazionale deve mettere in conto una certa volatilità dei mercati.

            Solo quando l’aumento dei costi supera un livello eccezionale e imprevedibile tale da alterare radicalmente l’equilibrio del contratto si può parlare di hardship.

            Uno dei casi più citati è la decisione della Corte Suprema belga nel caso Scafom, che ha riconosciuto il diritto di rinegoziare il contratto a seguito di un aumento del 70% del prezzo dell’acciaio.

            Tuttavia si tratta di casi relativamente rari.

            Le clausole generiche che non servono.

            Molti contratti contengono clausole di hardship copiate da modelli standard (boilerplate).

            Il problema è che queste clausole spesso:

            • elencano gli effetti dell’hardship
            • ma non definiscono quando l’hardship si verifica realmente

            Il risultato è che, quando i prezzi aumentano, le parti possono avere opinioni molto diverse su cosa costituisca un aumento “eccezionale” e se l’evento in questione fosse “imprevedibile” o meno.

            La clausola, quindi, non risolve il problema, ma lo rimanda alla discussione tra le parti e, in caso di mancata intesa, ai giudici o agli arbitri.

            Quali parametri possono definire una situazione di Hardship

            Per rendere la clausola realmente operativa è utile prevedere parametri oggettivi.

            Tra i più utilizzati nei contratti internazionali:

            • aumento o diminuzione del prezzo di una materia prima oltre una certa soglia (±20% o ±30%)
            • incremento dei costi di trasporto o logistica entro certi limiti;
            • oscillazioni rilevanti del tasso di cambio oltre un range determinato;
            • introduzione di dazi o restrizioni commerciali

            Questi parametri, legati a range di tolleranza,  consentono alle parti di identificare rapidamente e senza discussioni l’evento di hardship.

            I rimedi in caso di Hardship

            Una clausola efficace dovrebbe prevedere anche come gestire la situazione.

            Le soluzioni più utilizzate sono:

            • rinegoziazione in buona fede del contratto
            • revisione automatica del prezzo
            • nomina di un terzo esperto indipendente per determinare il nuovo prezzo
            • sospensione temporanea del contratto
            • diritto di recesso se non si raggiunge un accordo

            Questi strumenti permettono alle parti di gestire la crisi senza arrivare al contenzioso.

            Audit sui contratti in corso: cosa fare adesso

            A questo punto la domanda pratica diventa: come gestire il problema nei rapporti commerciali esistenti?

            Il primo passo è effettuare un audit dei contratti in essere con fornitori e clienti.

            1. Introdurre contratti completi nei nuovi rapporti

            Se i rapporti sono regolati solo da ordini e conferme d’ordine, è opportuno cogliere l’occasione per predisporre contratti di vendita internazionale completi, che includano:

            • clausola di hardship
            • disciplina delle garanzie
            • rimedi per inadempimento
            • limitazioni di responsabilità

            2. Aggiornare i contratti esistenti

            Se il rapporto è già regolato da un contratto, occorre verificare se esiste una clausola di hardship.

            In caso contrario può essere utile proporre alla controparte:

            • un nuovo contratto, oppure
            • un addendum contrattuale dedicato alla gestione della fluttuazione dei prezzi.

            Questo consente di prevenire conflitti futuri e dotare entrambe le parti di strumenti chiari per gestire eventuali shock dei prezzi lungo la supply chain.

            Conclusione

            Le crisi delle materie prime e dell’energia dimostrano quanto i contratti internazionali siano esposti a cambiamenti improvvisi delle condizioni economiche. Quando il contratto non disciplina in modo chiaro la gestione dell’hardship, il rischio non scompare: semplicemente si sposta lungo la supply chain fino a fermarsi sull’anello più debole della catena.

            Per questo motivo le imprese che operano all’interno di catena di fornitura internazionali dovrebbero considerare la clausola di hardship come uno strumento strategico di gestione del rischio contrattuale. Un contratto ben costruito non elimina la volatilità dei mercati, ma consente alle parti di affrontarla con regole chiare, riducendo l’incertezza e prevenendo contenziosi.

            Summary: The challenge with preventive legal work is that it’s difficult to justify in the corporate budget—especially in organizations lacking a strong culture of risk prevention and mitigation. This article offers a practical solution: applying a “value-at-risk” approach helps leadership understand why every euro spent on preventive legal assessment can prevent multiple euros in litigation costs, sanctions, business disruption, and avoidable losses. A simple Return on Legal (ROL) metric makes that value tangible by calculating avoided costs from past disputes and modeling the financial effects of potential future lawsuits.

            Why Legal Risk Management Needs a Financial Metric

            Most companies already invest in preparedness—just not consistently in legal. They run security drills, insure assets, addres civil and product liability, test business continuity plans, and model financial risk. However, legal risk is often overlooked and, when considered, remains in the “qualitative” bucket: high/medium/low, red/amber/green, or a list of concerns in a memo.

            That becomes a problem when decisions are made. Budgets are approved in numbers, not adjectives. If companies want legal preparedness to be funded like business preparedness, they need a framework that decision-makers are already familiar with. That’s where applying a value-at-risk approach helps.

            Legal Risk as Value-at-Risk

            Value-at-Risk in finance asks a simple question: how severe could the downside be, and how often might it happen? Legal risk can be approached in a similar way by considering two factors: the likelihood of an event (such as a claim, dispute, investigation, enforcement action, fine, lawsuit, or class action) and the impact if it occurs. Things can get very complicated, but for the sake of this article, a very simplified way to express it for a single- well defined, loss event might be:

            “Total impact” is often underestimated when assessing legal risk. Direct legal costs are just one part of the picture. A dispute can consume leadership time, divert key teams from revenue-generating work, slow down delivery or product launches, damage supplier relationships, and cause customer hesitation. In other words, legal risk is often an operational risk with legal triggers.

            Therefore, we should consider that legal risk rarely appears as a “fixed impact if it happens,” and the expected risk value often accumulates through the correlation of different factors. For example, one investigation can trigger follow-on lawsuits, a license can be revoked, a class-action can start, or enforcement can occur across multiple jurisdictions. If we want to account for this scenario (“how severe could the downside be and how frequently”), then the framework should involve a loss distribution over a period, which might look like this.

            Expected legal loss (per period) = expected frequency x expected severity

            This isn’t about finding the perfect formula. It’s about making legal exposure comparable to other risk areas where investment decisions are routinely supported with quantified downside.

            Introducing Return on Legal (ROL)

            Preventive legal work often goes unnoticed when it succeeds. When a contract dispute is avoided or a claim is settled early, there is no dramatic event—only the absence of damage. This is exactly why preventive advisory is often seen as a cost during budgeting: it appears more like an expense than an investment. A Return on Legal (ROL) metric addresses that gap by translating prevention into business results. In practical terms, ROL shows how much cost and disruption you save for every euro/dollar invested in legal risk assessment and prevention.

            A definition could be expressed as follows:

            ROL - Legalmondo

            When considering avoided losses, one should factor in a projection over a period of time (e.g., 3 years), the probability of a claim (e.g., 10%), and a baseline frequency of disputes. From there, it’s easy to get lost in complex calculations that take many variables into account; my point is not to achieve perfect precision but to make a credible, quantifiable estimate that supports better decisions in legal risk assessment and budgeting.

            Measuring ROL: Retrospective vs. Forward-Looking

            A convincing ROL approach combines what companies already know from experience with what can reasonably be modeled going forward.

            First, there is the backward-looking perspective: assessing costs based on past litigation and disputes. Most companies have at least a few cases that can serve as reference points. The task is to identify where earlier legal intervention could have minimized the likelihood of escalation or the severity once a matter arose. This could be something as simple as improved clauses that prevent a dispute from escalating, earlier involvement of external counsel leading to quicker settlements on better terms, or custom dispute resolution clauses that reduce discovery burdens and strengthen the negotiating position.

            To estimate backward-looking ROL without overclaiming, we can set a baseline for “what happened” or what usually occurs when that type of risk materializes without intervention. Then, compare that baseline with the results achievable when preventive measures are in place. There’s no need to pretend we can calculate the exact euro value to the last cent. What we require is a defensible range, based on actual costs (fees, settlement amounts, internal time) and business impacts that can be reasonably estimated (delayed launches, downtime, diverted capacity).

            Second, there is the forward-looking perspective: forecasting the financial impact of potential future lawsuits. This is where the value-at-risk approach proves powerful. Decision makers identify the most relevant exposure types for their business and develop scenarios for each—typically best case, base case, and worst case—then assign probability ranges. The simulation becomes more meaningful when they consider how specific preventive measures influence the model. Some actions decrease probability (for example, compliance controls and training). Others lessen impact (such as better contracts, liability limitation clauses, response protocols).

            Many do both. In the end, leadership gets a quantified story: this prevention program lowers expected annual legal losses and reduces exposure to litigation-related damages. This mirrors the decision-making approach used in other preparedness and risk-management programs.

            Let’s make an example of how ROL works

            Imagine a business line where disputes often come from contract ambiguity and inconsistent negotiation practices. In the past, the company occasionally faced lawsuits or arbitration, but more frequently it dealt with costly “pre-litigation” escalations that still took months and used up a lot of internal resources.

            A preventive program—featuring updated templates, negotiation playbooks, and targeted training—incurs a clear cost. From a value-at-risk perspective, you compare that expense to the expected loss without the program over a certain period: not only external fees and settlements but also the estimated operational impact of ongoing disputes. If the program decreases how often disputes escalate and accelerates resolution times, the avoided losses can quickly outweigh the preventive costs. That difference reflects what ROL captures in a way that leadership can act on.

            ROL Implementation: Keep It Lean and Actionable

            ROL does not require a perfect dataset on day one. What it needs is consistent categorization, conservative assumptions, and a commitment to improve the model over time. A practical starting point is to gather three streams of information: historical disputes and their total costs; recurring risk hotspots (such as contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, client disputes); and operational impact estimates that the business already uses in other contexts (like cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

            A practical starting point is to pull together three streams of information:

            • historical disputes and their total cost;
            • recurring risk hotspots (contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, clients disputes); and
            • operational impact estimates that the business already uses in other contexts (cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

            Where data is uncertain, ranges can be helpful. Managers can assign confidence levels and keep the model honest by using conservative estimates. Over time, the ROL model becomes more accurate as the company consistently tracks legal events and as prevention initiatives develop. The most important mindset shift is to treat legal as you would other risk functions: as a measurable way to minimize downside, not just a reactive cost center.

            Turning ROL Into a Decision Tool

            Once legal risk exposure can be expressed in value-at-risk terms, companies can prioritize legal work using the same logic as other investments: risk reduction per euro spent. This shifts the conversation from “Should we spend on prevention?” to “Where do we get the biggest reduction in expected loss and tail risk?” ROL also improves alignment with business teams. Instead of speaking in purely legal categories, it is possible to connect legal work to operational outcomes—fewer delays, fewer escalations, faster resolution, reduced management distraction, greater predictability in commercial relationships. Over time, this fosters a healthier operating rhythm: legal risk reviews transition from being ad hoc to becoming a routine part of preparedness, similar to finance risk reviews or security protocols assessments.

            Conclusion

            Applying a value-at-risk perspective to preparedness reveals legal risk in the language corporate leadership already uses to allocate resources. A Return on Legal (ROL) metric then makes preventive legal advice concrete by turning avoided costs and operational losses into measurable value. By combining evidence from past disputes with future-focused simulations of potential lawsuits, companies can build a credible, data-driven argument that every euro invested in legal risk assessment can prevent multiple euros in losses—and that prevention is not just a “nice to have,” but a vital part of operational resilience.

            Come si affronta la negoziazione di un accordo commerciale con la Cina?

            Sulla base della mia esperienza, esaminiamo le questioni da affrontare e le principali domande da porre, prendendo come esempio pratico la negoziazione di un accordo di distribuzione commerciale.

            Cominciamo con la prima questione che è importante chiarire.

            Bel biglietto da visita – Ma chi è questo tizio?

            Biglietti da visita, siti web, brochure stampate o digitali, presentazioni e qualsiasi altro materiale condiviso in inglese non hanno valore ufficiale in Cina.

            La ragione sociale della controparte e il nome e cognome delle persone che la rappresentano o che agiscono per suo conto, scritti in inglese, sono solo nomi di fantasia, creati per rendere più agevoli le relazioni con controparti straniere.

            Per avere la certezza dei dati societari e dell’identità delle persone, è necessario richiedere le informazioni in cinese, con particolare riferimento alla business license della società (equivalente all’estratto della Companies House o della Camera di Commercio), da cui si possono desumere la denominazione, l’oggetto sociale, il capitale sociale registrato e versato, i soci e il rappresentante legale.

            I dati possono essere verificati accedendo al portale della State Administration of Industry and Commerce (SAIC) della provincia in cui ha sede la parte cinese.

            Questa prima verifica è fondamentale per non perdere tempo o addirittura incorrere in truffe (qui un articolo di approfondimento).

            Se non registrate il vostro marchio, lo farà qualcun altro

            Prima il marchio, poi gli affari. In Cina vige il sistema del first-to-file, che significa che il primo che registra un marchio – non necessariamente il titolare del marchio originale registrato all’estero – ne acquisisce la proprietà. Questo pone un grave rischio: se non avete registrato il vostro marchio in Cina, qualcun altro potrebbe farlo prima di voi, impedendovi di utlizzarlo e spesso chiedendo un lauto compenso per cederlo. Anche personaggi di spicco come Elon Musk e Michael Jordan sono stati coinvolti in costose e lunghe controversie con soggetti che avevano registrato per primi il loro marchio in Cina. Se ciò accade, ottenere la restituzione del marchio è molto complicato, se non impossibile.

            Per evitare di trovarsi in questa situazione, il consiglio è di registrare i vostri marchi per tempo, anche prima di entrare nel mercato cinese. Depositate direttamente presso l’Ufficio marchi cinese (CTMO) e non limitatevi alla versione in inglese, ma prendete in considerazione la possibilità di registrare anche una versione in caratteri cinesi.

            Una volta coperta questa base, nel contratto è importante prevedere che il vostro partner cinese non è autorizzato a depositare la registrazione di alcuno dei vostri marchi in Cina, in caratteri latini o cinesi, e che utilizzerà i marchi e i diritti di proprietà intellettuale in stretta conformità al contratto e alle vostre istruzioni.

            Per un approfondimento su come proteggere efficacemente i vostri diritti di proprietà intellettuale in Cina, consultate questo articolo dettagliato sul blog di Legalmondo.

            Il contratto può attendere

            Quando si negozia con un partner cinese, spesso si commette l’errore di iniziare il confronto con lo scambio di bozze di contratto. Concentratevi invece sulla sostanza, ovvero sui termini commerciali e tecnici dell’affare: a tal fine può essere utile predisporre una checklist dei punti chiave da discutere (come ad esempio prodotti, prezzi, termini di consegna, standard tecnici, assistenza post-vendita, esclusività, durata, termini di pagamento, ecc.

            Prendete appunti dettagliati e verbalizzate le discussioni e una volta raggiunto un accordo sostanziale sui termini principali, questo documento può essere consegnato al vostro avvocato, che tradurrà l’intesa commerciale in un l contrattuale chiaro e coerente. Questo approccio consente di risparmiare molto tempo, in quanto evita inutili tira e molla sul contenuto legale prima che l’accordo sui punti principali sia stato raggiunto.

            Il vostro NDA vi tutela in Cina?

            Un accordo di riservatezza o non divulgazione (Non Disclosure Agreement – NDA) ben redatto è essenziale quando le parti intendono scambiarsi informazioni riservate, come ad esempio know-how tecnologico, strategie commerciali, dati sui fornitori o elenchi di clienti. Soprattutto nelle prime fasi della negoziazione o della collaborazione, prima della firma del contratto principale, un NDA è una protezione fondamentale.

            Tuttavia, come per tutti i contratti in Cina, un modello generico di NDA, redatto sulla base di uno standard internazionale, è generalmente di utilità limitata. Per essere veramente efficace, anche l’NDA – come gli altri contratti – deve essere adattato alle specificità del mercato cinese. In particolare, è necessario assicurarsi che l’accordo sia applicabile in Cina, prevedendo un meccanismo di risoluzione delle controversie appropriato (si veda di seguito il motivo per cui dovreste prendere in considerazione l’applicazione della legge cinese e le controversie in Cina) e preveda penali in caso in caso di violazione delle obbligazioni di riservatezza.

            Sebbene un buon NDA sia importante, spesso può non essere sufficiente, specie nei rapporti con fornitori o partner in accordi di trasferimento di tecnologia. In questi casi è preferibile negoziare un NNN – acronimo di Non-Disclosure, Non-Use e Non-Circumvention Agreement. A differenza degli accordi NDA standard, un accordo NNN si focalizza non solo sulla non divulgazione delle informazioni riservate, ma anche sul divieto al partner cinese di utilizzarle a proprio vantaggio o di lavorare direttamente con fornitori, clienti o partner del titolare delle informazioni. Scenario che, in Cina, è un rischio molto concreto.

            Questo accordo rappresenta una garanzia imprescindibile quando si ha a che fare con produttori, fornitori, o intermediari cinesi, che altrimenti potrebbero essere tentati di replicare i prodotti o di contattare i clienti direttamente o tramite terzi.

            Joint Venture? Piano con l’entusiasmo

            La Joint Venture è spesso la prima proposta che arriva sul tavolo quando si negozia con un potenziale partner cinese. Sembra allettante: condividere rischi e investimenti, accedere al mercato locale con un alleato, sfruttare le sue conoscenze e la sua rete di contatti. Ma la realtà, molto spesso, è ben diversa da quello che appare.

            Una Joint Venture è una struttura societaria complessa, costosa e rigida, che richiede investimenti di soldi, tempo e risorse umane significativi e la capacità di gestire in modo continuo interessi spesso divergenti tra i soci. La stragrande maggioranza delle JV sino-italiane è andata male, o andrà male. O malissimo. In primis, perché la JV è solitamente gestita dal socio cinese ed esercitare un effettivo controllo sull’operato della società è un’impresa molto impegnativa.

            Prima di prendere questa strada, è fondamentale porsi alcune domande: la Joint Venture è davvero indispensabile per sviluppare il business in Cina? (Spoiler: in genere, no). Esistono alternative meno vincolanti e rischiose, come un accordo di distribuzione o un contratto di licenza? (Sì, quasi sempre). E soprattutto: quanto conosciamo davvero il nostro potenziale socio?

            La Joint Venture può essere presa in considerazione solo se strettamente necessaria allo sviluppo del progetto e solo dopo aver verificato con attenzione la solidità commerciale dell’iniziativa e l’affidabilità del partner cinese, e di essere certi di riuscire a mantenere un controllo efficace sull’operato della JV.

            Meglio iniziare con forme di collaborazione più semplici e flessibili, per testare il mercato e il rapporto con la controparte, prima di legarsi a una struttura così impegnativa. Altrimenti, il miraggio della Joint Venture rischia di trasformarsi in un incubo che può costare molto caro.

            Memorandum of Understanding: A cosa serve?

            Un memorandum d’intesa (MoU) è uno strumento utile nella fase iniziale di un negoziato di una

            relazione commerciale. La sua funzione è quella di una sorta di road map per le trattative future, in cui le parti delineano gli obiettivi e i patti principali degli accordi che si vogliono negoziare. Se usato correttamente, un MoU può facilitare notevolmente le trattative, garantendo che entrambe le parti si impegnino a negoziare in buona fede e condividano dall’inizio i punti chiave del futuro accordo come il prezzo, il territorio, l’esclusiva, gli obiettivi di fatturato, il budget, etc.

            Tuttavia, un MoU deve essere utilizzato per quello che è: un documento preparatorio per futuri negoziati, non un contratto vincolante. Bisogna fare attenzione ad evitare di scrivere un testo che contenta già patti definitivi. Il testo deve specificare chiaramente che le parti rimangono libere di concludere o meno gli accordi finali e quali clausole non sono vincolanti – come gli obiettivi o o le tempistiche – e quali disposizioni sono invece vincolanti, tipicamente l’obbligo di riservatezza, l’esclusività durante le negoziazioni (se concordata), la legge applicabile e la modalità di risoluzione delle controversie. Un memorandum d’intesa mal redatto, che includa termini troppo precisi e dettagliati, può essere interpretato come un accordo definitivo, creando incertezza sul reale status della trattativa e degli accordi. In conclusione, i MoU sono strumenti utili, ma solo se usati correttamente. Se volete saperne di più, rimando a questo articolo.

            Pessime bozze, pessimi risultati

            Le tipiche bozze di contratto proposte dalle controparti cinesi sono copiate-incollate da modelli riciclati, generalmente incompleti, superficiali, mal organizzati e scritti in un pessimo inglese, che per di più non sempre corrisponde alla versione cinese del contratto.

            Correggere e integrare queste bozze è assai complicato e richiede molto più tempo che partire da un buon modello, portando a risultati comunque non perfetti. Meglio prendere l’iniziativa e proporre un testo costruito in modo professionale e coerente e chiedere alla controparte di proporre eventuali modifiche e integrazioni a questa bozza.

            Il vostro modello di contratto occidentale non funzionerà qui

            Anche se un contratto in lingua inglese nella maggior parte dei casi, è perfettamente valido in Cina, ci sono molte ragioni per cui è sconsigliabile utilizzare nel mercato cinese modelli di contratto costruiti per altri Paesi.

            Il primo è il fatto che gli accordi di matrice anglosassone, come ad esempio quelli degli Stati Uniti, fanno riferimento a un sistema di common law (basato su decisioni giudiziarie e precedenti giurisprudenziali) molto diverso da quello dei Paesi di civil law (come Cina e Italia), che deriva dalla tradizione giuridica romana, basata su un insieme codificato di leggi scritte. Ne consegue che l’impianto di un contratto sul modello anglosassone è diverso, molto più dettagliato e strutturato rispetto a quello di un tipico contratto basato su un sistema di civil law.

            Inoltre, il contratto presuppone l’applicazione della legge del paese in cui era stato originariamente creato; dunque, se il contesto di regole applicabili all’accordo è diverso (es. legge italiana o cinese) si creano possibili problematiche di interpretazione e applicazione pratica. In generale, è bene che il contratto sia costruito su un modello conforme alla legge che si applicherà al rapporto.

            Poiché le trattative contrattuali in Cina sono generalmente lunghe e complesse, lavorare su testi ridondanti e complicati, che riflettono sistemi giuridici diversi, non aiuta e anzi complica molto le cose.

            Il fattore campo non vi aiuterà in Cina. Anzi, il contrario

            Questo è un tipico punto di disaccordo nella negoziazione di un contratto internazionale: entrambe le parti vogliono che si applichi la legge del proprio Paese e che eventuali controversie siano giudicate dai tribunali nazionali.

            Nel nostro caso, insistere sull’applicazione della legge italiana e del tribunale italiano non è una buona idea: va considerato, infatti, che un accordo di distribuzione si svolge, per la stragrande maggioranza, nel Paese in cui opera il distributore e dove vengono venduti i prodotti (nel nostro caso, nella Cina continentale).

            In caso di controversie, l’interesse delle parti (in particolare del produttore) è quello di ottenere una decisione rapida da parte dell’organo giudicante, soprattutto se sono in corso situazioni che richiedono una tutela immediata (come la condotta sleale o la contraffazione di marchi e brevetti da parte del distributore).

            Nulla di tutto ciò è possibile se ci si rivolge a un giudice italiano (con tempi lunghi di contenzioso e la necessità poi di un processo complesso e costoso per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in Cina); al contrario, un arbitrato in Cina, applicando la legge cinese, permette di arrivare a una decisione in tempi rapidi (in media 6-9 mesi) e, se necessario, anche di ottenere misure urgenti per fermare eventuali comportamenti sleali.

            Se ci atteniamo all’esempio di un contratto di distribuzione, è consigliabile prevedere come modalità di risoluzione delle controversie un arbitrato con sede in Cina (ad esempio, presso la CIETAC) o a Hong Kong o Singapore (Paesi terzi, dove però i costi della procedura aumentano notevolmente).

            Per un approfondimento, rimando a questo articolo.

            La legge cinese non è un tabù

            L’avvocato che vi assiste dovrebbe saperlo. Non si tratta quindi di un salto nel buio e non bisogna temere sorprese. Inoltre, va ricordato che un accordo si basa principalmente sui patti che le parti hanno scritto nel contratto: se è stato ben redatto, le regole da applicare sono chiare.

            Se consideriamo gli accordi di distribuzione, teniamo presente che si tratta di un contratto quadro, all’interno del quale vengono stipulati una serie di contratti di vendita di prodotti. Se entrambi i Paesi sono parti contraenti della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), le regole uniformi, chiare ed equilibrate della convenzione si applicano automaticamente, basta non escluderla dal contratto.

            Un contratto, due lingue

            Come visto in precedenza, il contratto è valido anche solo in inglese; tuttavia, è senz’altro consigliabile redigere una versione in cinese con testo a fronte. Questo per diversi motivi: in primo luogo, evita che la parte cinese debba provvedere a una traduzione del testo durante le trattative per uso interno (i senior manager spesso non parlano inglese), rallentando così le varie fasi della negoziazione.

            Inoltre, per garantire che la parte cinese comprenda appieno il contenuto dell’accordo e per evitare malintesi (reali o strumentali) sull’interpretazione di alcune clausole.

            Infine, occorre tenere presente che se il contratto dovesse essere utilizzato davanti a un tribunale o a un’autorità amministrativa in Cina, l’unica lingua ammessa sarebbe il cinese; per questo motivo, è meglio avere già un testo concordato e firmato dalle parti anche in cinese, piuttosto che dover preparare una traduzione in un secondo momento.

            Firma. E timbro

            Il contratto deve recare il timbro ufficiale della società cinese? Sì, e questo punto è fondamentale. In Cina, il “chop” ufficiale di una società (il timbro a inchiostro rosso) equivale a una firma ed è la prova che la persona che firma il contratto ha l’autorità di rappresentare la società. La sola firma, anche quella di una persona con un titolo importante, può non essere sufficiente se non è accompagnata dal timbro ufficiale. Senza di esso, il contratto potrebbe essere contestato o addirittura considerato nullo. Prima di firmare, verificate sempre che il timbro utilizzato corrisponda a quello registrato nella business license e assicuratevi che il timbro sia applicato su ogni pagina o almeno sulla pagina della firma, in linea con la prassi locale.

            Non lasciate il contratto nel cassetto

            Le cose cambiano velocemente, soprattutto in Cina. Vengono aggiunti nuovi prodotti, le condizioni di mercato evolvono, le persone lasciano l’azienda, nuovi concorrenti si affacciano all’orizzonte e così via. Le aziende si adattano costantemente alle nuove condizioni e lo stesso deve fare il contratto.

            Qualsiasi modifica del rapporto deve essere formalizzata correttamente. Per evitare incomprensioni e controversie, è consigliabile inserire nel contratto una clausola di integrazione, specificando che eventuali modifiche o aggiunte saranno valide solo se concordate per iscritto, firmate dai rappresentanti autorizzati delle parti e allegate come addendum all’accordo originale.

            Non è sufficiente, però, inserire questa clausola: bisogna comportarsi di conseguenza e se le cose cambiano, registrare i nuovi accordi secondo quanto previsto nel contratto. Accordi presi a voce, tramite messaggi Wechat e scambi di e-mail possono essere difficili da ricostruire, magari a distanza di anni.

            Cross-border merger and acquisition (M&A) transactions are carefully structured. Lawyers negotiate risk allocation, manage regulatory exposure, and draft documents designed to withstand scrutiny across multiple jurisdictions. On paper, many of these transactions are sound.

            And yet a surprising number of deals struggle to deliver their expected value.

            When that happens, the problem isn’t in the paperwork. It’s in the people: Do they believe in the deal?

            Belief starts with communication. If people don’t understand the deal, the documents won’t save it.

            What Lawyers See vs. What Everyone Else Feels

            For lawyers, a transaction is all about managing risk. Disclosure is deliberate. Regulatory exposure is controlled. Words matter, and for good reason.

            For everyone else, it feels different.

            Employees hear their company has been sold to a foreign buyer and start filling in the blanks. Customers wonder if priorities will change. Regulators look for patterns. Journalists hunt for a local angle.

            These audiences are not reading the transaction documents. They are responding to fragments of information, hallway chatter, and media coverage.

            The gap between legal precision and human interpretation is where many cross-border deals begin to drift.

            Silence Is Not Neutral

            Between announcement and closing, caution often turns into radio silence.

            There are understandable reasons for this. Multiple disclosure regimes apply. Competition laws constrain what can be shared. Employment rules vary by jurisdiction. No one wants to say the wrong thing in the wrong place.

            The problem? Silence rarely creates stability.

            In the absence of credible information, people make up their own stories. These spread quickly inside the company and beyond. Once those narratives take hold, they’re hard to unwind, even when the official version finally comes out.

            By the time integration teams are ready to engage, behaviour has already shifted. Trust has thinned. Momentum has slowed. Positions have hardened, and assumptions feel like facts.

            One Deal, Many Interpretations

            Cross-border transactions remove the safety net of shared assumptions.

            What sounds confident in one country can come across as arrogant in another. An announcement that seems careful and responsible in one market may look evasive somewhere else. Expectations around consultation, transparency and leadership vary more than many deal teams expect.

            That is why a single global message often falls flat.

            The commercial logic needs to be consistent, but trust is built locally. That means understanding who people listen to in each market and what they are actually worried about.

            When uncertainty sets in, people protect their turf. Roles get guarded. Silos harden. Decisions slow as teams focus on keeping influence instead of building something new.

            When communication misses this, the impact is rarely dramatic at first. It shows up slowly, through disengagement, resistance and delay.

            Employees Decide Earlier Than You Think

            For employees, M&A feels personal long before it feels strategic.

            They want to know how decisions will be made, whether local expertise still matters, and what the deal means for their job and future. They don’t expect certainty, but they do expect straight answers.

            Vague reassurances can create more anxiety than simply acknowledging what is not yet known.

            Managers sit at the centre of this dynamic. They are more trusted than corporate communications but often lack the tools to explain what the deal means in practice. When they lack clarity, uncertainty spreads quickly and becomes entrenched.

            Change is rarely the problem. Employees’ fear of losing their role, influence, identity, or stability drives disengagement.

            External Attention Changes the Equation

            Cross-border deals attract public and political scrutiny that domestic transactions often do not.

            Foreign ownership, jobs, and national interest are not abstract concerns. They shape how regulators act and how quickly questions escalate. Media expectations differ widely. In some places, restraint signals seriousness. In others, it looks suspicious.

            Internal uncertainty has a way of becoming visible externally. Customers and partners often sense it before leadership does.

            Why This Matters for Deal Counsel

            For lawyers advising on cross-border M&A, communication is not a branding exercise. It is part of deal execution.

            Poorly sequenced communication can complicate regulatory engagement. Inconsistent messaging can undermine management credibility. Prolonged silence can make integration harder than it needs to be.

            Handled well, communication supports the legal strategy rather than undercutting it. It helps ensure that what can be said, and what cannot, aligns with how people actually receive and interpret information in different markets. It reduces friction instead of creating it.

            The most effective deal teams treat communication as core infrastructure. They build it in early, tailor it to each market, and know that trust comes from what’s said, what’s acknowledged, and who delivers the message.

            A simple test applies: If the people affected by the deal can’t explain, in their own words, why it makes sense, the communication hasn’t worked.

            Cross-border M&A rarely fails because advisers lack skill. It fails because the human side gets addressed too late.

            For lawyers navigating these deals, spotting communication risk early can mean the difference between a deal that just closes, and one that truly succeeds.

            Roberto Luzi Crivellini

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              Communication in Cross-Border M&A – Why the Deal Isn’t Just in the Documents

              5 Gennaio 2026

              • Canada
              • Contratti
              • Diritto societario
              • M&A

              A European manufacturer supplies a critical component to a New York-based distributor. Shortly after delivery, questions emerge about whether the product complies with U.S. safety requirements. The distributor pauses shipments while the issue is reviewed.

              Customers want to know when orders will resume. Sales teams are fielding questions. A trade publication calls for comment. Regulators want information.

              The distributor tells customers that shipments have been paused while the issue is investigated. The manufacturer believes that explanation is incomplete and may leave customers with the impression that the product is unsafe or that the manufacturer caused the problem.

              The contract is detailed. It says what happens if a party defaults, who can terminate and where a dispute will be heard. It also deals with confidentiality and public disclosure. What it does not say is how the parties should communicate when the problem becomes public and both need to respond.

              The legal position may still be unclear. The facts may still be coming together. But someone has to answer the customer asking why a shipment has not arrived or the journalist seeking comment.

              And what one party says can quickly become the other party’s problem.

              Publicity clauses only take you so far

              Most international agreements already deal with confidentiality and public announcements. Some commercial contracts may restrict the use of a counterparty’s name or the disclosure of information about the relationship.

              Those provisions usually focus on consent and disclosure. They are less useful when both parties need to respond to the same event at the same time.

              The communication that causes trouble may not be a press release at all. It could be a customer email saying, “Our supplier has failed to deliver.” It could be a technology company telling users that an outage originated in its client’s systems.

              The sender may see the wording as factual. The other side may see blame being shifted.

              By the time lawyers are debating whether the statement breached the agreement, customers may already have formed their own conclusions.

              Cross-border relationships make coordination harder

              Time zones are the obvious example.

              Suppose the problem comes to light in New York after the European working day has ended. Customers want an answer. Reporters are calling. The people who would normally approve a statement are in Paris, Frankfurt or Milan and cannot be reached.

              A requirement for prior consent to every external statement may look sensible on paper. In practice, it may be impossible to follow.

              Some of these practical issues can be settled in advance. The contract can identify the types of events that require consultation, the right contacts on each side and expected response times. It can also say what happens if one side cannot be reached, including whether the other may issue a holding statement.

              The clause can be short. Consultation, advance notice where practicable and enough information-sharing to keep communications accurate may be all that is needed.

              The contract does not need to become a crisis plan. It just needs to give the parties a process they can use when the problem is already unfolding.

              One party may also have to speak before the other is ready. A public company may face a disclosure deadline even while its commercial partner is still investigating the facts.

              In the United States, for example, a public company generally has four business days after determining that a cybersecurity incident is material to file the required disclosure on Form 8-K. In that situation, consultation and advance notice where possible usually make more sense than giving either party an absolute veto.

              When the stories start to diverge

              The bigger challenge is when the two sides no longer agree on what happened.

              One party may think the other is giving customers an inaccurate account and want to correct it. It may want to contact shared customers directly. The other party may see that as an escalation.

              The same issue can continue after termination. Each party may want to reassure customers and employees and explain why the relationship ended. Their accounts may not match.

              If the parties want consultation requirements or restrictions on naming one another to continue after termination, the contract should say so.

              Keep it practical

              There are limits to what a communications clause can do.

              It cannot override a legal disclosure obligation. It cannot make two companies agree on disputed facts. It should not require either side to disclose privileged or otherwise protected information, or give one party an open-ended right to stop the other from speaking.

              Commercial contracts are usually very detailed about what happens if the relationship breaks down. They specify who can terminate, what remedies are available, where disputes will be heard and which law applies.

              They are often less useful once the problem becomes public and people outside the contract want answers.

              By then, what each side says may be affecting the commercial relationship as much as the dispute itself. Agreeing in advance on who needs to be consulted and what happens when time is short can prevent the communications problem from becoming another dispute.

              At major events such as the 2026 FIFA World Cup, some companies attempt to “wildly” associate their brand or image with the event through a practice known as “ambush marketing” , defined by French courts as “an advertising strategy implemented by a company in order to associate its commercial image with that of an event and thereby benefit from the media impact of that event without paying the relevant fees and without having obtained the prior authorisation of the event organiser” (Paris Court of Appeal, 2nd chamber, 8 June 2018, No. 17/12912). A risky and unlawful practice, but one that is sometimes conceivable.

              Key points

              • Ambush marketing is a practice that may give rise to sanctions but is not prohibited as such.
              • In return for their investments in the competition, FIFA’s official sponsors and partners enjoy very strong legal protection, through various general instruments (infringement, free-riding/parasitism, intellectual property) and more specific ones (sports law), against all forms of ambush marketing.
              • The FIFA World Cup benefits from enhanced protection based on an extensive portfolio of trademarks registered worldwide and on FIFA’s Intellectual Property Guidelines, in the absence of specific French legislation comparable to that enacted for the Olympic Games.
              • However, these rights are not absolute, and there remain narrow opportunities for a (clever) form of ambush marketing.

              Protection of official World Cup sponsors and partners against ambush marketing

              Reaching nearly 5 billion people across all platforms during its last edition in Qatar in 2022, including more than 1.5 billion viewers for the final alone, the 2026 FIFA World Cup is the most-watched sporting event on the planet. Hosted for the first time by three countries (Canada, Mexico and the United States), it brings together 48 teams and more than 1,200 players for 104 matches across 16 stadiums. Its organisation is largely financed by various official partners, sponsors and rights holders, who in return receive the exclusive right to use FIFA’s official trademarks and intellectual property so as to associate their own image and distinctive signs with the competition.

              Ambush marketing is not sanctioned as such under French law, but a range of statutory provisions allow for broad protection of sponsors and partners of world-class sporting events against ambush marketing. They are indeed entitled to peacefully enjoy the rights offered to them in exchange for the significant investments they make in connection with events such as, for example, the football or rugby World Cups, or the Olympic Games.

              The following legal instruments may in particular be invoked by official sponsors and by the organisers of such events:

              • the “classic” protections offered by intellectual property law (trademark law and copyright) by way of an infringement action under the French Intellectual Property Code,
              • civil liability law (parasitism/free-riding and unfair competition based on article 1240 of the French Civil Code),
              • consumer law (misleading commercial practices),
              • but also more specific provisions, such as the protection of the exploitation rights of sports federations and organisers of sporting events under article L.333-1 of the French Sports Code, which grants organisers of sporting events a monopoly over the exploitation of those events.

              On these grounds, the following ambush marketing practices have notably been sanctioned:

              The exploitation of a tennis competition and the use, during the sporting event, of the brand associated with it: An online betting operator organised bets on Roland Garros matches using the protected sign and Roland Garros trademark to identify the matches on which bets were offered. The unlawful exploitation of the sporting competition was sanctioned at EUR 400,000 under article L.333-1 of the French Sports Code, the French Tennis Federation being the sole owner of the right to exploit Roland Garros. The use of the trademark was also sanctioned for infringement (EUR 300,000) and free-riding/parasitism (EUR 500,000) (Paris Court of Appeal, 14 Oct. 2009, No. 08/19179; Paris Judicial Court, 8 Aug. 2024, No 08/19179).

              An advertising campaign carried out during a film festival reproducing the event’s registered trademark: During the Cannes Film Festival, a cosmetics brand published videos on its social media showing its brand ambassadors being styled, with the official Cannes Film Festival poster visible in certain shots, one of which reproduced the registered Palme d’Or trademark. Sanctioned on the grounds of copyright infringement and parasitism at EUR 50,000 (Paris Judicial Court, 11 Dec. 2020, No. 19/08543).

              An advertising campaign falsely claiming the status of official event partner: During the Cannes Film Festival, the use of the slogan “official hairdresser of women” alongside the expressions “Cannes” and “Festival de Cannes”, and other publications that falsely led the public to believe the company was an official festival partner, to the detriment of the sole official festival hairdresser. Sanctioned on the grounds of unfair competition and parasitism at EUR 50,000 (Paris Court of Appeal, 8 June 2018, No. 17/12912).

              These financial sanctions may be combined with injunctions to cease the practices and/or orders for press publication, subject to periodic penalty payments.

              FIFA’s specific trademark protection

              Unlike the Paris 2024 Olympic Games, which benefited from specific French legislation as a host country (Law No. 2018-202 of 26 March 2018 on the organisation of the 2024 Olympic and Paralympic Games) reserving in particular advertising spaces in the vicinity of competition venues exclusively for official partners, the 2026 FIFA World Cup does not take place on French territory, and therefore no equivalent French legal framework applies. The protection of official partners and sponsors thus relies on general law , but is nonetheless robust.

              FIFA has built an extensive portfolio of trademarks registered worldwide, protected in France by the provisions of the French Intellectual Property Code. These trademarks include in particular the verbal and figurative trademark FIFA®, the marks FIFA World Cup™, FIFA World Cup 26™, Coupe du Monde de la FIFA™, Coupe du Monde de la FIFA 2026™, World Cup™, Copa Mundial™, as well as the official competition emblem (combining the trophy with the figure 26), the official slogan “We Are 26™” / “Nous Sommes 26™”, the logos of the sixteen host cities, and the official typeface “FWC 26”, protected by copyright. Only FIFA’s rights holders, namely the FIFA Partners (led by Adidas, Aramco, Coca-Cola, Hyundai/Kia, Qatar Airways and Visa), the Plus Sponsors, the Official Sponsors and Regional Supporters, are authorised to use this official intellectual property for commercial purposes.

              FIFA has published Intellectual Property Guidelines (version 2.0, June 2024) detailing the authorised and prohibited uses of the trademarks and logos associated with the 2026 World Cup. According to these guidelines, the following are prohibited without authorisation: any use of official trademarks in commercial advertising; the incorporation of official intellectual property into a trade name or domain name; the organisation of competitions, games or prize draws creating an association with the competition; the use of official trademarks to decorate a retail store; and the use of official hashtags by a corporate account for commercial purposes. The guidelines further specify that protection extends not only to identical reproduction of official trademarks but also to confusingly similar variants. This protection, recalled in the guidelines, is consistent with the enhanced protection afforded to well-known trademarks under French law by article L.713-5 of the French Intellectual Property Code.

              Lessons from the Paris 2024 Olympic Games: what risks do brands face?

              The Paris 2024 Olympic Games gave rise to significant litigation that clearly illustrates the risks faced by companies tempted by ambush marketing at a major sporting event. Although these decisions were rendered in the specific context of the Olympic Games, which benefited from specific, reinforced legal protections, they nevertheless constitute a direct warning for brands that might consider similar strategies during the World Cup, on the basis of general law.

              The use of official symbols on travelling physical media: During the Paris 2024 Olympic Games, a Chinese dairy company had buses displaying the Olympic rings alongside its own brands circulating throughout Paris, while presenting itself as “the only Chinese dairy company present in Paris 2024”. The Paris Court of Appeal upheld both free-riding/parasitism and trademark infringement, and ordered the companies concerned, in summary proceedings, to pay EUR 20,000 per defendant, subject to a periodic penalty of EUR 20,000 per day per proven infringement, aimed at stopping the diffusion of the advertising (Paris Court of Appeal, pole 5, chamber 2, 21 Nov. 2025, No. 24/15283; Paris Court, interim order of 8 Aug. 2024, No. 24/55463). This judgment illustrates the vigilance of French courts with regard to strategies of visual association with an event, even without an explicit claim of official partnership, and confirms the possibility of combining infringement and parasitism claims for substantial awards.

              The unauthorised broadcast of competitions: The Paris Court, sitting in summary proceedings during the Olympic Games, ordered the immediate cessation of the broadcast of Olympic competitions by a streaming platform that did not hold the corresponding media rights, subject to a periodic penalty of EUR 1,500 per identified infringement, EUR 3,000 per day for ongoing distributions and EUR 5,000 per day for failure to withdraw the content (Paris Court, summary proceedings, 18 Sept. 2024, No. 24/53019). Thus, any platform broadcasting World Cup matches without holding the rights licensed by FIFA faces immediate emergency measures under article L.333-1 of the French Sports Code.

              The enhanced protection of well-known trademarks: The French Court of Cassation confirmed that protection of Olympic trademarks extends beyond strict reproduction: it is sufficient for the trademark to be evoked or suggested, without the need to demonstrate a likelihood of confusion in the mind of the public. This solution, based on article L.713-5 of the French Intellectual Property Code, was applied to a bar that had used the Olympic rings on its coasters to promote its broadcast evenings (Court of Cassation, Criminal chamber, 17 Jan. 2017, No. 15-86.363). FIFA’s trademarks being equally well-known worldwide, the same protective regime applies to them: a mere evocation of official trademarks, even without literal reproduction, may constitute an actionable infringement.

              Certain marketing operations may escape sanction

              Analysis of case law and promotional practices nonetheless reveals the contours of certain advertising practices that could be permitted (not sanctioned by the provisions described above), provided they are carefully prepared and presented. Here are some examples.

              Creative or humorous communication

              • A tongue-in-cheek, even humorous approach may allow companies to avoid the sanctions described above. For example, Intersnack’s Vico crisps brand launched a promotional campaign in 2016 around the slogan “Vico, partner of supporters at home”.
              • Irish bookmaker Paddy Power sponsored an egg-and-spoon race in “London”, a village in Burgundy, France, in order to display the following slogan in London during the 2012 Olympic Games: “Official Sponsor of the largest athletics event in London this year! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)”. The Olympic organising committee failed to stop this campaign. British humour …
              • Meanwhile, Heineken, a rival of official Euro 2016 sponsor Carlsberg, marketed a range of beer bottles in the colours of the flags of 21 countries that had “marked its history”, the majority of which were participating in the tournament.

              Using factual information as advertising

              It was held lawful to use the results of a rugby match and the announcement of an upcoming match in a newspaper to promote a car brand, with the advertisement reading: “France 13 England 24 , the Fiat 500 congratulates England on its victory and looks forward to seeing the French team on 9 March for France-Italy”. The judges considered that this publication “merely reproduces a current sporting result, obtained and made public on the front page of the sports newspaper, and refers to a future fixture also known to have been announced in the newspaper’s editorial content” (Court of Cassation, Commercial chamber, 20 May 2014, No. 13-12.102).

              Sponsoring players participating in the World Cup

              Any company may enter into partnerships with players participating in the FIFA World Cup, for example by supplying them with equipment or clothing bearing its logo. FIFA’s Intellectual Property Guidelines expressly state that they “contain no affirmations regarding rights held by third parties such as players, clubs, member associations [or] confederations”. FIFA’s guidelines also explicitly confirm that generic images related to football, national teams or national flags do not fall within the official intellectual property. Caution is nonetheless warranted: the partnership must not create the impression of a commercial association with FIFA or the competition, nor use FIFA’s official trademarks.

              A combined legal and marketing approach in designing and preparing the message of any such communication campaign is essential to avoid legal proceedings, particularly on the grounds of free-riding/parasitism. Certain advertising campaigns can therefore legitimately be considered, particularly when they are clever.

              Riassunto

              Nel 1970, il distributore statunitense Blue Ribbon (la futura Nike) rischiò di perdere tutto. In pochi mesi passò dal controllare il 70% del mercato statunitense delle scarpe da corsa ad uno scontro legale con il suo fornitore giapponese. Il motivo? Un contratto scritto in modo frettoloso, che non prevedeva i target di fatturato, il periodo di preavviso per il recesso, e neppure chi fosse il proprietario dei marchi. Questo articolo esamina in modo pratico gli insegnamenti che si possono trarre da questa controversia: come negoziare un accordo di distribuzione internazionale, definire l’esclusività contrattuale e le clausole di fatturato minimo, la durata del contratto, la proprietà dei marchi, le clausole di risoluzione delle controversie e altro ancora.

              Di cosa parlo in questo articolo: 

              • La vertenza tra Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger e la nascita del marchio Nike
              • Come negoziare un contratto di distribuzione internazionale
              • L’esclusiva contrattuale in un accordo di distribuzione commerciale
              • Gli obiettivi del contratto di distribuzione in esclusiva
              • La durata del contratto di distribuzione all’estero
              • Il periodo di preavviso per il recesso  da un contratto di distribuzione commerciale
              • La gestione dello stock di prodotti dopo la cessazione del contratto
              • La titolarità dei marchi nella distribuzione commerciale
              • L’importanza della mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale
              • Le clausole di risoluzione delle controversie internazionali

              La storia di Nike e di un contratto scritto male

              Perché il marchio di abbigliamento sportivo più celebre al mondo è Nike e non Onitsuka Tiger?

              Mosso dalla propria passione per la corsa e dall’intuizione che vi fosse uno spazio nel mercato americano delle scarpe da atletica, al tempo dominato da Adidas, Phil Knight iniziò per primo, nel 1964, ad importare negli USA un brand di scarpe da atletica giapponese, Onitsuka Tiger.

              Knight e il suo ex-allenatore di atletica, Bill Bowerman, fondarono Blue Ribbon Sports, con un capitale sociale di 1000 dollari, e in poco tempo le vendite presero il volo, arrivando in sei anni a conquistare il 70% del mercato americano.

              La relazione commerciale tra Blue Ribbon e il produttore giapponese Onitsuka Tiger fu però, sin dall’inizio, molto tesa, nonostante le vendite delle scarpe negli USA andassero molto bene e le prospettive di crescita fossero positive.

              Poco dopo il rinnovo, Knight scoprì che Onitsuka cercava un altro distributore negli USA. Temendo di essere messo da parte, decise di agire: trovò un nuovo fornitore in Giappone e lanciò il suo marchio, Nike.

              niketiger

              Scoperto il progetto Nike, il produttore giapponese contestò a Blue Ribbon la violazione del patto di non concorrenza, che vietava al distributore di importare altri prodotti fabbricati in Giappone, dichiarando l’immediata risoluzione del contratto per inadempimento di Blue Ribbon.

              A sua volta, Blue Ribbon sostenne che l’inadempimento sarebbe stato di Onitsuka Tiger, che aveva iniziato ad incontrare altri potenziali distributori quando il contratto era ancora in corso di validità e l’andamento dell’attività molto positivo.

              Il giudice americano decise per l’underdog

              Ne derivarono due cause, una in Giappone e una negli USA, che avrebbero potuto porre termine prematuramente alla storia di Nike.  Fortunatamente (per Nike) il Giudice americano decise a favore del distributore e la vertenza si chiuse con un accordo: Nike iniziava così il percorso che l’avrebbe portata 15 anni dopo a diventare il brand di articoli sportivi più importante al mondo.

              Vediamo cosa ci insegna la storia di Nike e quali errori è bene evitare in un contratto di distribuzione internazionale.

              Come negoziare un contratto di distribuzione commerciale internazionale

              Come accade molto spesso a tanti imprenditori, Knight aveva negoziato il rinnovo dell’accordo di distribuzione dei prodotti Onitusuka negli USA da solo, senza l’assistenza di un avvocato.

              Nella sua biografia Knight scrive che si pentì subito di avere legato il futuro della sua società ad un accordo di poche righe, scritto frettolosamente al termine di una riunione in cui le parti si erano focailizzate sugli aspetti commerciali del rapporto.

              Il contratto prevedeva solamente il rinnovo del diritto di Blue Ribbon di distribuire i prodotti in esclusiva per gli USA per altri tre anni.

              Accade spesso che i contratti di distribuzione internazionale siano affidati ad accordi verbali o contratti molto semplici e di durata breve: la spiegazione che viene fornita, solitamente, è che così facendo si può testare la relazione commerciale sul campo, senza vincolarsi troppo alla controparte.

              Questo modo di fare, però, è sbagliato e pericoloso: il contratto non va inteso come un onere o un vincolo, ma come una garanzia dei diritti di entrambe le parti. Non concludere un contratto scritto, o farlo in modo molto sbrigativo, significa lasciare senza patti chiari elementi fondamentali del futuro rapporto, come quelli che hanno portato alla vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger: obiettivi commerciali, investimenti, titolarità dei marchi.

              Se il contratto è internazionale l’esigenza di redigere un accordo completo ed equilibrato è ancor più forte, visto che in assenza di patti tra le parti, o in via integrativa a questi accordi, si applica una legge con la quale una delle parti non ha familiarità, che generalmente è quella del paese in cui opera il distributore.

              Nel caso di Blue Ribbon, si trattava di un accordo dal quale dipendeva l’esistenza stessa della società, motivo per cui non coinvolgere un legale specializzato, che potesse aiutare l’imprenditore a individuare e negoziare le clausole importanti dell’accordo, era stato un comportamento molto imprudente.

              Clausola di esclusiva territoriale, gli Obiettivi commerciali e i Target di fatturato minimo

              Il primo motivo di contrasto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger fu la diversa valutazione dell’andamento delle vendite sul mercato USA.

              Onitsuka sosteneva che il fatturato fosse inferiore alle potenzialità del mercato USA, mentre secondo Blue Ribbon il trend di vendite era molto positivo, visto che sino a quel momento aveva raddoppiato ogni anno il fatturato, conquistando una fetta importante del mercato del settore.

              Venuta a conoscenza del fatto che Onitsuka stava valutando altri candidati per la distribuzione dei prodotti negli USA e temendo di trovarsi fuori dal mercato, Blue Ribbon preparò come Piano B il brand Nike: quando ciò venne scoperto dal produttore giapponese , la situazione precipitò e sfociò nel contenzioso giudiziario tra le parti.

              La vertenza avrebbe forse potuto essere evitata se le parti avessero condiviso gli obiettivi commerciali e il contratto avesse previsto una clausola abbastanza standard negli accordi di distribuzione esclusiva, ossia un obiettivo minimo di vendita da parte del distributore (in inglese spesso definite “Minimum Turnover Clause”).

              In un contratto di distribuzione in esclusivail produttore concede al distributore una forte protezione territoriale  a fronte degli investimenti che il distributore pone in essere per sviluppare il mercato assegnatogli.

              Per bilanciare la concessione dell’esclusiva è normale che il produttore richieda al distributore il cosiddetto Fatturato Minimo Garantito o Target Minimo, che deve essere raggiunto dal distributore ogni anno per mantenere lo status privilegiato che gli è stato concesso.

              In caso di mancato raggiungimento del Target Minimo, il contratto generalmente prevede che il produttore abbia il diritto di recedere dal contratto (nel caso di accordo a tempo indeterminato) o di non rinnovare l’accordo (se il contratto è a tempo determinato) o di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

              Nel contratto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, l’accordo non prevedeva alcun obiettivo (ed infatti le parti si trovarono in disaccordo nel valutare i risultati del distributore) ed era stato appena rinnovato per tre anni, senza però che le parti avessero voluto o saputo fissare gli obiettivi del distributore. Un elemento cardine dell’accordo, quindi, era rimasto indeterminato. Gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale

              Un approccio comune è il meccanismo di incremento percentuale predeterminato. Ad esempio: +10% il secondo anno, +30% il terzo anno, +50% il quarto. Non sempre, però, questi target riflettono le realtà di mercato. Nel secondo anno il mercato può scontare una recessione, nel terzo un nuovo concorrente può entrare sul mercato con un prodotto simile, etc.

              Il problema degli automatismi è che i target vengono concordati senza disporre dei dati reali sulle potenzialità del prodotto sul mercato e sull’andamento delle vendite dei concorrenti, e possono quindi rivelarsi molto distanti dalle attuali possibilità di vendita del distributore.

              Contestare al distributore di non avere raggiunto il target del secondo o terzo anno in una congiuntura economica recessiva, ad esempio, o nel caso in cui siano arrivati sul mercato nuovi prodotti o concorrenti, sarebbe una decisione certamente discutibile e fonte di probabili divergenze.

              Meglio prevedere una procedura di determinazione consensuale dei target di anno in anno, stabilendo che gli obiettivi verranno concordati tra le parti alla luce dei dati raccolti e dell’andamento delle vendite nei mesi precedenti, con un certo preavviso prima del termine dell’anno in corso.  In caso di mancato accordo sul nuovo target, il contratto può prevedere che si applichi il target dell’anno precedente, o il diritto di recesso in capo alle parti, con un certo preavviso.

              Va ricordato, d’altro canto, che il target può anche essere utilizzato come incentivo positivo per il distributore: si può prevedere, ad esempio, che se verrà raggiunto un certo fatturato, ciò consentirà di rinnovare l’accordo per un periodo più lungo, o di estendere l’esclusiva territoriale, o di ottenere certi sconti o agevolazioni commerciali per l’anno successivo.

              Un ultimo consiglio è quello di ricordarsi che il contratto, una volta negoziato e concluso, va gestito nel tempo in maniera puntuale e corretta.

              Accade spesso che il produttore non contesti il mancato raggiungimento del target, o decida di farlo solo dopo un lungo periodo nel quale i target annuali non erano stati raggiunti, o non erano stati aggiornati, senza che ciò portasse ad alcuna conseguenza sul contratto.

              In tali casi è possibile che il distributore sostenga che vi fosse stata una rinuncia implicita ad avvalersi di questa tutela contrattuale e quindi che il recesso non sia valido o che il produttore non si sia comportato in buona fede.

              Per evitare dispute, è opportuno ricordarsi di aggiornare ogni anno il Target e, nel caso di mancato raggiungimento, di comunicare al distributore l’intenzione del produttore di non avvalersi della clausola di salvaguardia, ricordando che rimane valida pro futuro. E’ anche importante prevedere espressamente nella clausola di Target Minimo che la non contestazione del mancato raggiungimento dell’obiettivo di un certo periodo non comporta una rinuncia tacita e quindi non viene meno il diritto di azionare la clausola di salvaguardia in futuro.

              Da ultimo, è molto utile redigere dei verbali (“meeting minutes”) delle riunioni in cui le parti discutono dell’andamento delle vendite, formulano eventuali contestazioni, concordano le conseguenze del mancato raggiungimento dei target e gli obiettivi futuri: a distanza di tempo, magari di anni, questi appunti saranno preziosi per ricostruire la volontà delle parti in un certo momento storico.

              Nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, le parti avrebbero potuto evitare il malinteso sull’andamento delle vendite scrivendo che il produttore si attendeva un certo miglioramento delle quote di mercato in certi stati della east coast nei successivi 48 mesi e in mancanza si sarebbe potuto muovere per ricercare un nuovo distributore per quella zona, da attivare dopo la scadenza del contratto.

              La clausola di preavviso per il recesso dal contratto di distribuzione

              L’altra contestazione insorta tra le parti la riguardava la violazione del patto di non concorrenza: la vendita del brand Nike da parte di Blue Ribbon, quando il contratto vietava di vendita di altre scarpe fabbricate in Giappone. Onitsuka Tiger sosteneva che Blue Ribbon avesse violato il patto di non concorrenza, mentre il distributore riteneva di non avere avuto altra possibilità, vista l’imminente decisione del produttore di porre fine all’accordo.

              Questo tipo di vertenze si può evitare prevedendo con chiarezza un termine per il recesso (o per il mancato rinnovo): tale periodo ha la funzione fondamentale di permettere alle parti di prepararsi alla cessazione del rapporto e organizzare la propria attività dopo il termine.

              In particolare, proprio per evitare malintesi come quello insorto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, si può prevedere che in tale periodo le parti avranno facoltà di prendere contatto con altri potenziali distributori e produttori, e che ciò non violi gli obblighi di esclusiva e di non concorrenza.

              Nel caso di Blue Ribbon, in realtà, il distributore era andato ben oltre la ricerca di un altro fornitore, posto che aveva iniziato a vendere i prodotti Nike quando il contratto con Onitsuka era ancora valido: questo comportamento rappresenta una violazione grave di un accordo di esclusiva e avrebbe potuto costare molto caro al distributore.

              Un aspetto particolare da considerare, a proposito del periodo di preavviso, è la sua durata: quanto deve essere lungo il periodo di preavviso per essere considerato congruo? Nel caso di rapporti commerciali di lungo corso, è importante dare alla parte destinataria del recesso un periodo di tempo sufficiente per riposizionarsi sul mercato, cercando distributori o fornitori alternativi oppure (come nel caso di Blue Ribbon/Nike) per creare e lanciare un proprio brand.

              L’altro elemento da valutare, al momento di comunicare il recesso, è che il preavviso deve essere tale da consentire al distributore di ammortizzare gli investimenti fatti per fare fronte alle proprie obbligazioni durante il contratto; nel caso di Blue Ribbon il distributore, su espressa richiesta del produttore, aveva aperto una serie di negozi mono-marca sia sulla West che sulla East Coast.

              Una chiusura del contratto poco tempo dopo il suo rinnovo e con un preavviso troppo breve non avrebbe consentito dal distributore di riorganizzare la rete di vendita con un prodotto sostitutivo, forzando la chiusura dei negozi che fino a quel momento avevano venduto le scarpe giapponesi.

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              Generalmente è consigliabile prevedere un periodo di preavviso per il recesso di  almeno 6 mesi, ma nei contratti di distribuzione internazionale va prestata attenzione, oltre agli investimenti effettuati dalle parti, anche alla quota di fatturato del distributore rappresentata dai prodotti del produttore.

              Nel caso in cui questa quota nel tempo sia divenuta molto alta sarà difficile per il distributore trovare un prodotto alternativo in pochi mesi: le parti, in tal caso, dovranno tenere in considerazione l’evoluzione del rapporto, la situazione di mercato e le prospettive di riposizionamento del distributore e concordare un preavviso adeguato, anche più lungo di quello originariamente previsto nel contratto.

              E’ anche importante verificare se esistono norme specifiche sulla durata del periodo di preavviso per il recesso nella legge applicabile al contratto (si veda ad esempio, un approfondimento sulla  distribuzione commerciale in Francia)  e cosa preveda, anche in mancanza di norme sul punto, la giurisprudenza in materia di recesso dai rapporti commerciali (in taluni casi il termine ritenuto congruo per un contratto di concessione di vendita di lunga durata può arrivare a 24 mesi).

              Come gestire lo stock di prodotti al termine del contratto di distribuzione

              Infine, è normale che, al momento della chiusura del contratto, il distributore sia ancora in possesso di importanti stock di prodotti: ciò può essere problematico, ad esempio perché il distributore può avviare iniziative commerciali per liquidare lo stock (vendite flash o vendite tramite canali web con forti sconti) che possono andare in contrasto con le politiche commerciali del produttore e dei nuovi distributori.

              Per evitare queste situazioni una clausola che si può prevedere nel contratto di distribuzione è quella relativa al  diritto del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, fissando già il prezzo di riacquisto (ad esempio pari al prezzo di vendita al distributore per i prodotti della stagione in corso, con uno sconto del 30% per i prodotti della stagione precedente e con uno sconto più alto per i prodotti venduti più di 24 mesi prima).

              La titolarità dei marchi in un contratto di distribuzione internazionale 

              Nel corso del rapporto di distribuzione Blue Ribbon aveva creato un nuovo tipo di suola per le scarpe da corsa e coniato i marchi Cortez e Boston  per i modelli di punta della collezione, che avevano riscosso un grande successo tra il pubblico, guadagnando una grande popolarità: al termine del contratto entrambe le parti rivendicarono la titolarità dei marchi.

              Ciò può accadere di frequente in rapporti di distribuzione internazionale: il distributore registra il marchio del produttore nel paese in cui opera, per evitare che lo faccia un concorrente e per tutelare il marchio nel caso di vendita di prodotti contraffatti; oppure il distributore, come nella vertenza di cui parliamo, collabora alla creazione di nuovi marchi destinati al suo mercato.

              Al termine del rapporto, in assenza di un patto chiaro tra le parti, può generarsi una vertenza come quella del caso Nike: chi è titolare, produttore o distributore?

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              Per evitare malintesi, il primo consiglio è di registrare il marchio in tutti i paesi in cui vengono distribuiti i prodotti, e non solo. Nel caso della Cina, ad esempio, è bene registrare il marchio comunque, per prevenire che terzi in mala fede si accaparrino il marchio (per un approfondimento, la Tutela del Marchio in Cina).

              È poi opportuno prevedere nel contratto di distribuzione una clausola che vieta al distributore di registrare il marchio (o marchi simili) nel paese in cui opera, con espressa previsione del diritto del produttore di chiederne il trasferimento qualora ciò accadesse.

              Una clausola di questo tipo avrebbe impedito l’insorgenza della vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger.

              I fatti che raccontiamo risalgono ai primi anni ‘70: oggi oltre a fare chiarezza sulla titolarità del marchio e sulle modalità di utilizzo da parte del distributore e della sua rete commerciale è bene che il contratto ne disciplini anche l’uso del marchio e dei segni distintivi del produttore sui canali di comunicazione, in particolare i social media.

              È consigliabile si preveda in modo chiaro che il produttore è il titolare dei profili social media, dei contenuti che vengono creati, e dei dati generati dell’attività di vendita, marketing e comunicazione nel paese in cui opera il distributore, che ha solo la licenza di utilizzarli, in conformità alle istruzioni del titolare.

              Inoltre, è bene che l’accordo stabilisca come verrà utilizzato il marchio e la condivisione delle politiche di comunicazione e promozione delle vendite sul mercato, per evitare iniziative che possono dare effetti negativi o controproducenti.

              La clausola può anche essere rafforzata con la previsione di penali contrattuali nel caso in cui, al termine dell’accordo, il distributore si rifiuti di trasferire il controllo dei canali digitali e dei dati generati nel corso dell’attività.

              La mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale

              Un altro spunto interessante offerto dalla vicenda Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger è legato alla gestione dei conflitti nei rapporti di distribuzione internazionale: situazioni come quella che abbiamo visto possono essere risolte con efficacia grazie all’utilizzo della mediazione. Si tratta di un tentativo di conciliazione del contenzioso, affidato ad un ente specializzato, con l’obiettivo di trovare un accordo bonario che consenta di evitare l’azione giudiziaria.

              La mediazione può essere prevista in contratto come primo step, prima dell’eventuale causa o arbitrato, oppure può essere iniziata volontariamente all’interno di una procedura giudiziaria o arbitrale già in corso.

              I vantaggi sono molteplici: il principale è la possibilità di trovare una soluzione commerciale che soddisfi gli interessi di entrambe le parti e, possibilmente, consenta la prosecuzione del rapporto, invece di limitare il confronto alle posizioni sulle quali le parti si sono arenate e che hanno portato al contenzioso.

              Un altro aspetto interessante della mediazione è superare i conflitti personali: nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, un elemento decisivo per l’escalation dei problemi tra le parti era stato il difficile rapporto personale tra il CEO di Blue Ribbon e l’Export manager del produttore giapponese, aggravato da forti differenze culturali.

              La mediazione prevede l’introduzione di una figura terza, in grado di dialogare con le parti e di guidarle nell’esplorazione di soluzioni di reciproco interesse, che può rivelarsi decisiva per superare i problemi di comunicazione o le ostilità personali.

              Clausola di risoluzione delle controversie in un contratto internazionale

              Il contenzioso tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger portò le parti ad iniziare due cause parallele, una negli USA (iniziata dal distributore) e una in Giappone (radicata dal produttore).

              Ciò si rese possibile perché il contratto non prevedeva in modo espresso la modalità di risoluzione delle eventuali controversie, generando così una situazione molto complicata, per di più su due fronti giudiziari in diversi paesi.

              Le clausole che stabiliscono quale legge si applica ad un contratto e quale sia la modalità di risoluzione delle vertenze vengono dette “midnight clauses”, perché spesso sono le ultime clausole del contratto, negoziate a notte fonda.

              Si tratta, in realtà, di clausole molto importanti che devono essere definite in modo consapevole, per evitare soluzioni inefficaci o controproducenti: rimando, per un approfondimento, a  questo articolo sulla clausola di scelta del foro in un contratto internazionale.


               

              FAQ sul Contratto di Distribuzione commerciale internazionale

              Che cosa significa “esclusiva territoriale” in un accordo di distribuzione?

              Significa che il produttore concede al distributore il diritto di vendere esclusivamente i prodotti in un territorio (ad esempio, un paese), offrendo una protezione commerciale in cambio degli investimenti necessari del distributore per sviluppare il mercato.

              Che cos’è una “Minimum Turnover Clause” o clausola di fatturato minimo?

              È una clausola tipica dei contratti di distribuzione in esclusiva che prevede un obiettivo minimo di vendite o fatturato che il distributore deve raggiungere (di solito su base annuale) per mantenere lo status di distributore esclusivo.

              Cosa succede se il distributore non raggiunge il target minimo?

              Di regola la clausola prevede il diritto del produttore di recedere (se a tempo indeterminato), di non rinnovare (se a tempo determinato) il contratto oppure di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

              Come si definiscono gli obiettivi di fatturato in un contratto di distribuzione pluriennale?

              In alternativa a meccanismi automatici di incremento percentuale, che non sono consigliabili, è essere utile prevedere una procedura per concordare i target anno per anno sulla base dei dati disponibili e dell’effettivo andamento delle vendite, con regole per gestire l’eventuale mancato accordo (ad esempio l’applicazione del target o del fatturato realizzato nell’anno precedente)

              Qual è un periodo di preavviso “congruo” per recedere da un contratto di distribuzione internazionale?

              Dipende dagli investimenti, dalla durata del rapporto e dall’importanza dei prodotti nel portafoglio del distributore. In generale si considera opportuno un preavviso di almeno 6 mesi, ma in alcuni contesti può essere necessario un periodo più lungo, valutando cosa prevede anche la legge applicabile e la giurisprudenza.

              Durante il preavviso si possono contattare altri fornitori o distributori senza violare l’esclusiva?

              Una buona prassi è disciplinarlo espressamente nel contratto: si può prevedere, ad esempio,  che nel periodo di preavviso, le parti possano prendere contatto con altri candidati senza che ciò sia considerato una violazione degli obblighi di esclusiva o non concorrenza, evitando malintesi e contenziosi.

              Come si gestisce lo stock di prodotti alla fine del contratto?

              Per evitare vendite dopo la cessazione del contratto, con modalità non allineate alla strategia commerciale del produttore e del nuovo distributore, il contratto può prevedere il diritto del produttore di riacquistare lo stock residuo, fissando criteri e prezzi (ad esempio in base alla stagionalità e all’anzianità dei prodotti).

              E’ utile una clausola di mediazione nei contratti di distribuzione internazionale?

              La mediazione può aiutare a trovare una soluzione commerciale, a superare problemi di comunicazione o conflitti personali e culturali e a proseguire il rapporto commerciale. In generale, la procedura di mediazione può essere attivata in tempi rapidi e costi molto inferiori rispetto a quelli di una causa o di un arbitrato.

              Perché è importante definire la clausola di legge applicabile e le modalità di risoluzione delle controversie?

              Si tratta di una clausola molto complessa, che presuppone la conoscenza dei sistemi legali dei paesi e dei costi e tempi di gestione dei contenziosi. Si tratta di una clausola che va negoziata caso per caso, al fine di garantire una gestione efficace dei contenziosi.

              From Reporting to Governance and Risk Allocation

              Environmental, Social and Governance (ESG) considerations are playing an increasingly influential role in how businesses operate, invest, and manage risk, especially within the European Union, where corporate sustainability and responsibility regulation have been on the agenda in recent years.

              With the adoption of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), many companies anticipated a significant shift in compliance. Since then, the EU has introduced simplification measures to streamline reporting and due diligence obligations, reduce the administrative burden, and improve proportionality, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), while maintaining the core sustainability objectives.

              While opinions may differ regarding the evolution of environmental, social, and governance (ESG) in EU regulation and the subsequent postponements of reporting obligations, regulatory developments appear to have, in practice, supported a shift in perspective. Sustainability is no longer viewed solely as a reporting requirement, but increasingly as a matter of governance, strategy, and risk allocation. This development is welcome, as the regulatory framework’s underlying objective is to advance the green transition, which in turn requires a change in how companies integrate sustainability into their decision-making and operations.

              This focus on sustainability influences businesses of all sizes, including SMEs. Even companies not directly subject to the CSRD or CSDDD anticipate that ESG requirements will be passed down through the supply chain. Many non-reporting SMEs are already embedding sustainability practices, and this trend is likely to continue. In other words, sustainability policies are already affecting companies well before any formal reporting obligations kick in.

              Environmental, Social, and Governance in Contract Architecture

              One of the key means of implementing environmental, social, and governance obligations and objectives in day-to-day business operations is through commercial contracts and the requirements and commitments embedded in them.

              Even where a company itself is not directly subject to extensive reporting or due diligence obligations, corporate sustainability and responsibility expectations flow through the market via contractual relationships. Larger undertakings within the scope of CSRD and, in due course, the CSDDD require contractual assurances, information rights, and cooperation from their business partners, including SMEs operating within their supply chains. As a result, corporate sustainability and responsibility become a question of contractual architecture. Companies must consider not only price mechanisms, liability caps and termination triggers, but also how environmental, social and governance risks and obligations are addressed and allocated between the parties through legally enforceable contractual terms.

              Translating Policies into Binding Obligations

              A typical starting point is the incorporation of a code of conduct or sustainability policies into commercial contracts, often by reference and through an express obligation on the contracting party to comply with them. From a legal standpoint, this raises important drafting questions. Many codes are drafted as high-level public statements. When such policies are converted into contractual commitments, their wording, scope, and hierarchy relative to the main agreement require careful consideration. The obligations must be sufficiently clear to define the parties’ expectations, coherent with other contractual provisions, and proportionate to the commercial relationship. The obligations must also be capable of practical implementation and effective monitoring in the context of the agreement.

              In practical terms, this may mean requiring the supplier to comply with specific labour standards, maintain documented environmental management procedures, report on emissions data, ensure traceability of key raw materials, or allow reasonable access for audits. Clearly defining what is expected, how compliance is demonstrated, and what consequences follow from non-compliance is essential for the clause to function effectively. Otherwise, clauses that appear comprehensive in theory and ambitious in scope may offer limited enforceability in practice, and their impact may remain marginal if compliance cannot be effectively monitored and verified. If policies are not properly translated into binding and operational obligations, the company risks a mismatch between what it promises publicly and what is actually required under its contracts. This may undermine consistency, weaken risk management, and expose the company to reputational and governance risks if its own stated principles cannot be enforced within its supply or distribution chain.

              As part of this process, companies must also consider the protection of trade secrets and confidential information. For example, broad audit or data-reporting obligations may raise concerns about sensitive business information. Contractual terms should balance transparency with the need to protect legitimately proprietary data. Clauses such as confidentiality agreements or carve-outs for trade secrets can be used to ensure that sharing ESG-related information does not compromise confidential business information or competitive advantages.

              Environmental, Social and Governance Clauses Across Different Contract Types

              Besides codes of conduct and sustainability policies, environmental, social and governance-related clauses increasingly take more tailored and transaction-specific forms. In shareholder agreements, sustainability objectives may be reflected in governance structures or even linked to financial outcomes, for example by aligning dividend policies or incentive mechanisms with agreed climate targets. In employment contracts, obligations may extend beyond general compliance and include participation in corporate sustainability training programmes or adherence to internal sustainability guidelines as part of performance expectations.

              In supply and manufacturing agreements, environmental, social and governance provisions may address traceability of raw materials, emissions reporting, waste management, energy efficiency standards or the right to replace a supplier if its environmental practices materially conflict with the contracting party’s sustainability commitments. Such contractual mechanisms increasingly affect SMEs operating as suppliers, as ESG expectations pass through the supply chain.

              Construction contracts often include detailed requirements regarding material selection, lifecycle impacts, carbon footprint calculations and recycling or waste reduction procedures. For example, in Finland, legislation imposes low-carbon and energy efficiency requirements for new buildings, and a party undertaking a construction project is subject to mandatory reporting obligations relating to construction and demolition waste. These statutory requirements are typically reflected and implemented in the relevant project and construction contracts.

              Across these different contract types, the practical significance is consistent. Environmental, social and governance considerations move from the level of general policy into legally enforceable obligations tailored to each specific legal relationship. Contracts function as a mechanism for allocating responsibility, managing compliance risk and aligning commercial incentives with sustainability objectives.

              Proportionate Monitoring and Audit Rights

              In the contractual implementation and monitoring of environmental, social and governance obligations, audit and information rights play a central role. They are closely linked to effective oversight and form an integral part of a coherent contractual framework. In practice, companies typically seek access to relevant data from their business partners and, where appropriate, establish inspection or audit rights to enable meaningful monitoring and verification, whether conducted directly by the company or, commonly, by an independent expert appointed for that purpose.

              However, such arrangements must remain balanced. Overly burdensome provisions may needlessly disrupt day-to-day operations and reduce the willingness to cooperate, particularly for SMEs with limited administrative capacity. By contrast, well-designed mechanisms that balance transparency with confidentiality and operational feasibility are more defensible and more likely to function effectively in practice.

              Contractual Remedies

              As a general principle, the consequences of a breach are determined by the terms agreed between the parties. In practice, the parties will typically first seek to resolve the matter through discussion and good faith negotiations, allowing the non-compliant party an opportunity to clarify the situation and implement corrective actions within a reasonable timeframe. If negotiations do not lead to a resolution, it may be appropriate to proceed to stronger measures, such as contractual penalties, indemnification obligations, price adjustments, temporary suspension rights or other agreed sanctions, applied in light of the nature and severity of the breach.

              The contract should clearly define what constitutes a breach, how it is assessed and what remedies are available in each scenario. Clear and proportionate step-by-step remedy structures enhance legal certainty, reduce the risk of disputes and ensure that material or repeated breaches may trigger more significant consequences, including termination where justified.

              Strategic and Voluntary Environmental, Social and Governance Commitments

              In the current EU landscape, implementing ESG considerations in commercial contracts is no longer simply a matter of reacting to directives. It is a broader exercise in risk management and corporate governance. Even as the implementation details of the directives may continue to evolve, market expectations, financing conditions and reputational considerations remain key drivers of sustainability integration.

              In addition, some companies choose to position themselves as frontrunners in sustainability for strategic and reputational reasons. They may therefore incorporate voluntary environmental, social and governance mechanisms and requirements into their contracts that go beyond, or are not directly derived from, binding directives. By doing so, they signal to investors, customers and other stakeholders that sustainability is treated as a core business priority rather than merely a compliance obligation.

              At the same time, it is important to recognise the practical limits of such commitments. Ambitious sustainability requirements may be more challenging for SMEs with limited financial and administrative resources. Meeting extensive reporting, certification or traceability standards can require investments in systems, personnel and external expertise. If contractual expectations are not calibrated to the size and capacity of the counterparty, they may limit the ability of SMEs to participate in certain supply chains. A balanced and proportionate approach helps ensure that sustainability objectives remain achievable and commercially workable across the contractual chain.

              Conclusion

              For legal practitioners, the central task is not to increase the number of environmental, social and governance clauses as such, but to ensure their quality, coherence and practical relevance. The objective is to design contractual mechanisms that are proportionate, enforceable and aligned with the company’s actual risk profile, industry context and sustainability priorities. Commercial contracts remain one of the most concrete tools for translating sustainability strategy into operational practice. Moreover, every contract lawyer should understand and apply key sustainability principles in their work, ensuring that ESG commitments become integral to legal advice and contract drafting.

              Quando la crisi energetica mette in crisi le filiere internazionali

              Lo Stretto di Hormuz è probabilmente il punto strategico più importante per il commercio mondiale di petrolio. Circa il 20% del petrolio e del gas globale, infatti, transita ogni giorno da questo stretto passaggio tra il Golfo di Oman e il Golfo Persico.

              A seguito della guerra scoppiata nell’area, l’effetto sui mercati energetici è stato quasi immediato: il prezzo del petrolio è salito rapidamente oltre i 100 USD/barile e non è chiaro dove potrà arrivare nei prossimi mesi. Con esso aumentano i costi di trasporto, produzione e approvvigionamento lungo l’intera catena industriale in molti settori.

              Per molte imprese che operano nel commercio internazionale questo fenomeno produce un problema molto concreto. Contratti conclusi mesi (o anni) prima – magari a prezzo fisso – devono essere eseguiti in un contesto economico completamente diverso.

              Un produttore che ha venduto merci con consegna tra sei o dodici mesi può trovarsi a produrre e spedire con costi energetici molto più alti, mentre il prezzo concordato con il cliente rimane invariato.

              È una situazione che si ripresenta ciclicamente, per diverse ragioni: dalla pandemia Covid‑19 alla successiva crisi delle materie prime, fino alle tensioni geopolitiche attuali.

              Quando l’aumento dei costi è così repentino e significativo, sorge inevitabilmente una domanda: il contratto deve essere eseguito comunque alle condizioni originarie oppure è possibile sospendere o rinegoziare l’accordo per adattarlo alle nuove circostanze?

              La risposta dipende da diversi fattori: innanzitutto da ciò che le parti hanno previsto (o non previsto) nel contratto, ma anche dalla legge applicabile al rapporto e dall’interpretazione che giudici o arbitri potranno dare delle norme in caso di controversia.

              Forza maggiore e Hardship: due concetti diversi

              Quando si verificano eventi straordinari – come una guerra, una crisi energetica o l’interruzione di una rotta commerciale – molti operatori invocano immediatamente la forza maggiore. Tuttavia, nella maggior parte dei casi queste situazioni rientrano piuttosto nella categoria della eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship).

              È quindi fondamentale distinguere tra queste due situazioni.

              Quando un evento rappresenta causa di Forza Maggiore

              La forza maggiore riguarda i casi in cui un evento straordinario e imprevedibile rende impossibile eseguire il contratto.

              Le caratteristiche della causa di esonero dalla responsabilità dipendono dalla legge applicabile al rapporto commerciale, ma generalmente richiedono:

              • imprevedibilità dell’evento;
              • estraneità alla sfera di controllo della parte colpita;
              • impossibilità di evitare o superare l’evento con ragionevoli sforzi.

              Esempi tipici sono:

              • ordini dell’autorità che impongono la chiusura della produzione
              • embargo o divieti di esportazione
              • blocchi logistici causati da guerra

              In queste situazioni la prestazione non è semplicemente più costosa: diventa oggettivamente impossibile. La conseguenza è che la parte che non può adempiere è generalmente esonerata da responsabilità per la durata dell’evento.

              Hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta)

              Diversa è la situazione in cui l’esecuzione del contratto rimane possibile ma diventa economicamente molto più onerosa.

              Il concetto di hardship si basa generalmente su quattro presupposti:

              1. evento sopravvenuto dopo la conclusione del contratto
              2. imprevedibilità e straordinarietà dell’evento
              3. alterazione sostanziale dell’equilibrio economico del contratto
              4. eccessiva onerosità della prestazione, ma non impossibilità

              Un forte aumento del prezzo del petrolio, del gas o di altre materie prime rientra spesso in questa categoria.

              Le merci possono essere prodotte e consegnate, ma farlo può comportare costi molto superiori rispetto a quelli previsti al momento della firma del contratto.

              L’effetto a cascata lungo la supply chain internazionale

              Nelle filiere industriali globali la stessa merce è spesso oggetto di una sequenza di contratti collegati.

              Il produttore vende a un trader, che vende a un’impresa di trasformazione, che rivende a un importatore in un altro paese, che a sua volta distribuisce il prodotto sul mercato finale.

              Quando si verifica un evento di hardship – ad esempio un forte aumento del prezzo dell’energia – l’effetto tende quindi a propagarsi lungo tutta la supply chain.

              Il primo soggetto colpito dall’aumento dei costi cercherà di trasferire l’incremento alla propria controparte contrattuale, che a sua volta si troverà nella stessa situazione nei confronti dell’anello successivo della catena.

              Il rischio è evidente: uno degli operatori nel mezzo della catena può subire un aumento dei costi a monte senza essere in grado di trasferirlo a valle.

              Questo è uno dei problemi più frequenti nelle supply chain internazionali.

              Cosa accade se manca una clausola sulla fluttuazione dei prezzi

              Nella pratica commerciale accade spesso che le parti operino sulla base di ordini e conferme d’ordine senza un vero contratto scritto, oppure che il contratto esista ma non contenga alcuna clausola sulla fluttuazione dei prezzi o sull’hardship.

              In questi casi, quando si verifica un forte aumento dei costi, occorre verificare quale legge si applica ai singoli contratti di vendita lungo la supply chain.

              Questo può generare situazioni molto diverse tra loro:

              • una legge può consentire la revisione del prezzo o la risoluzione del contratto
              • un’altra normativa può non prevedere rimedi equivalenti
              • un terzo contratto può contenere clausole contrattuali molto più restrittive

              Il risultato pratico è che un operatore nel mezzo della catena può subire un aumento dei prezzi dal proprio fornitore senza poterlo ribaltare sul cliente.

              Una normativa comune: la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale (CISG)

              Fortunatamente, molti contratti di vendita internazionale sono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).

              La convenzione è stata ratificata da 97 paesi, tra cui l’Italia e la maggior parte dei principali partner commerciali, come USA, Canada, Cina, Germania, Francia, Spagna, etc.

              La norma centrale è l’articolo 79, secondo il quale una parte non è responsabile per l’inadempimento se dimostra che esso è dovuto a un impedimento:

              • fuori dal suo controllo
              • imprevedibile al momento della conclusione del contratto
              • inevitabile o non superabile

              Tradizionalmente questa norma è stata applicata ai casi di forza maggiore.

              Negli ultimi anni si è discusso se possa essere applicata anche ai casi di hardship, ma la giurisprudenza internazionale tende ad essere molto prudente.

              La giurisprudenza internazionale sull’Hardship

              Le decisioni dei tribunali mostrano un orientamento piuttosto rigoroso.

              In alcuni casi anche aumenti molto significativi dei costi delle materie prime non sono stati considerati sufficienti per modificare o sospendere il contratto.

              Il ragionamento è semplice: chi opera professionalmente nel commercio internazionale deve mettere in conto una certa volatilità dei mercati.

              Solo quando l’aumento dei costi supera un livello eccezionale e imprevedibile tale da alterare radicalmente l’equilibrio del contratto si può parlare di hardship.

              Uno dei casi più citati è la decisione della Corte Suprema belga nel caso Scafom, che ha riconosciuto il diritto di rinegoziare il contratto a seguito di un aumento del 70% del prezzo dell’acciaio.

              Tuttavia si tratta di casi relativamente rari.

              Le clausole generiche che non servono.

              Molti contratti contengono clausole di hardship copiate da modelli standard (boilerplate).

              Il problema è che queste clausole spesso:

              • elencano gli effetti dell’hardship
              • ma non definiscono quando l’hardship si verifica realmente

              Il risultato è che, quando i prezzi aumentano, le parti possono avere opinioni molto diverse su cosa costituisca un aumento “eccezionale” e se l’evento in questione fosse “imprevedibile” o meno.

              La clausola, quindi, non risolve il problema, ma lo rimanda alla discussione tra le parti e, in caso di mancata intesa, ai giudici o agli arbitri.

              Quali parametri possono definire una situazione di Hardship

              Per rendere la clausola realmente operativa è utile prevedere parametri oggettivi.

              Tra i più utilizzati nei contratti internazionali:

              • aumento o diminuzione del prezzo di una materia prima oltre una certa soglia (±20% o ±30%)
              • incremento dei costi di trasporto o logistica entro certi limiti;
              • oscillazioni rilevanti del tasso di cambio oltre un range determinato;
              • introduzione di dazi o restrizioni commerciali

              Questi parametri, legati a range di tolleranza,  consentono alle parti di identificare rapidamente e senza discussioni l’evento di hardship.

              I rimedi in caso di Hardship

              Una clausola efficace dovrebbe prevedere anche come gestire la situazione.

              Le soluzioni più utilizzate sono:

              • rinegoziazione in buona fede del contratto
              • revisione automatica del prezzo
              • nomina di un terzo esperto indipendente per determinare il nuovo prezzo
              • sospensione temporanea del contratto
              • diritto di recesso se non si raggiunge un accordo

              Questi strumenti permettono alle parti di gestire la crisi senza arrivare al contenzioso.

              Audit sui contratti in corso: cosa fare adesso

              A questo punto la domanda pratica diventa: come gestire il problema nei rapporti commerciali esistenti?

              Il primo passo è effettuare un audit dei contratti in essere con fornitori e clienti.

              1. Introdurre contratti completi nei nuovi rapporti

              Se i rapporti sono regolati solo da ordini e conferme d’ordine, è opportuno cogliere l’occasione per predisporre contratti di vendita internazionale completi, che includano:

              • clausola di hardship
              • disciplina delle garanzie
              • rimedi per inadempimento
              • limitazioni di responsabilità

              2. Aggiornare i contratti esistenti

              Se il rapporto è già regolato da un contratto, occorre verificare se esiste una clausola di hardship.

              In caso contrario può essere utile proporre alla controparte:

              • un nuovo contratto, oppure
              • un addendum contrattuale dedicato alla gestione della fluttuazione dei prezzi.

              Questo consente di prevenire conflitti futuri e dotare entrambe le parti di strumenti chiari per gestire eventuali shock dei prezzi lungo la supply chain.

              Conclusione

              Le crisi delle materie prime e dell’energia dimostrano quanto i contratti internazionali siano esposti a cambiamenti improvvisi delle condizioni economiche. Quando il contratto non disciplina in modo chiaro la gestione dell’hardship, il rischio non scompare: semplicemente si sposta lungo la supply chain fino a fermarsi sull’anello più debole della catena.

              Per questo motivo le imprese che operano all’interno di catena di fornitura internazionali dovrebbero considerare la clausola di hardship come uno strumento strategico di gestione del rischio contrattuale. Un contratto ben costruito non elimina la volatilità dei mercati, ma consente alle parti di affrontarla con regole chiare, riducendo l’incertezza e prevenendo contenziosi.

              Summary: The challenge with preventive legal work is that it’s difficult to justify in the corporate budget—especially in organizations lacking a strong culture of risk prevention and mitigation. This article offers a practical solution: applying a “value-at-risk” approach helps leadership understand why every euro spent on preventive legal assessment can prevent multiple euros in litigation costs, sanctions, business disruption, and avoidable losses. A simple Return on Legal (ROL) metric makes that value tangible by calculating avoided costs from past disputes and modeling the financial effects of potential future lawsuits.

              Why Legal Risk Management Needs a Financial Metric

              Most companies already invest in preparedness—just not consistently in legal. They run security drills, insure assets, addres civil and product liability, test business continuity plans, and model financial risk. However, legal risk is often overlooked and, when considered, remains in the “qualitative” bucket: high/medium/low, red/amber/green, or a list of concerns in a memo.

              That becomes a problem when decisions are made. Budgets are approved in numbers, not adjectives. If companies want legal preparedness to be funded like business preparedness, they need a framework that decision-makers are already familiar with. That’s where applying a value-at-risk approach helps.

              Legal Risk as Value-at-Risk

              Value-at-Risk in finance asks a simple question: how severe could the downside be, and how often might it happen? Legal risk can be approached in a similar way by considering two factors: the likelihood of an event (such as a claim, dispute, investigation, enforcement action, fine, lawsuit, or class action) and the impact if it occurs. Things can get very complicated, but for the sake of this article, a very simplified way to express it for a single- well defined, loss event might be:

              “Total impact” is often underestimated when assessing legal risk. Direct legal costs are just one part of the picture. A dispute can consume leadership time, divert key teams from revenue-generating work, slow down delivery or product launches, damage supplier relationships, and cause customer hesitation. In other words, legal risk is often an operational risk with legal triggers.

              Therefore, we should consider that legal risk rarely appears as a “fixed impact if it happens,” and the expected risk value often accumulates through the correlation of different factors. For example, one investigation can trigger follow-on lawsuits, a license can be revoked, a class-action can start, or enforcement can occur across multiple jurisdictions. If we want to account for this scenario (“how severe could the downside be and how frequently”), then the framework should involve a loss distribution over a period, which might look like this.

              Expected legal loss (per period) = expected frequency x expected severity

              This isn’t about finding the perfect formula. It’s about making legal exposure comparable to other risk areas where investment decisions are routinely supported with quantified downside.

              Introducing Return on Legal (ROL)

              Preventive legal work often goes unnoticed when it succeeds. When a contract dispute is avoided or a claim is settled early, there is no dramatic event—only the absence of damage. This is exactly why preventive advisory is often seen as a cost during budgeting: it appears more like an expense than an investment. A Return on Legal (ROL) metric addresses that gap by translating prevention into business results. In practical terms, ROL shows how much cost and disruption you save for every euro/dollar invested in legal risk assessment and prevention.

              A definition could be expressed as follows:

              ROL - Legalmondo

              When considering avoided losses, one should factor in a projection over a period of time (e.g., 3 years), the probability of a claim (e.g., 10%), and a baseline frequency of disputes. From there, it’s easy to get lost in complex calculations that take many variables into account; my point is not to achieve perfect precision but to make a credible, quantifiable estimate that supports better decisions in legal risk assessment and budgeting.

              Measuring ROL: Retrospective vs. Forward-Looking

              A convincing ROL approach combines what companies already know from experience with what can reasonably be modeled going forward.

              First, there is the backward-looking perspective: assessing costs based on past litigation and disputes. Most companies have at least a few cases that can serve as reference points. The task is to identify where earlier legal intervention could have minimized the likelihood of escalation or the severity once a matter arose. This could be something as simple as improved clauses that prevent a dispute from escalating, earlier involvement of external counsel leading to quicker settlements on better terms, or custom dispute resolution clauses that reduce discovery burdens and strengthen the negotiating position.

              To estimate backward-looking ROL without overclaiming, we can set a baseline for “what happened” or what usually occurs when that type of risk materializes without intervention. Then, compare that baseline with the results achievable when preventive measures are in place. There’s no need to pretend we can calculate the exact euro value to the last cent. What we require is a defensible range, based on actual costs (fees, settlement amounts, internal time) and business impacts that can be reasonably estimated (delayed launches, downtime, diverted capacity).

              Second, there is the forward-looking perspective: forecasting the financial impact of potential future lawsuits. This is where the value-at-risk approach proves powerful. Decision makers identify the most relevant exposure types for their business and develop scenarios for each—typically best case, base case, and worst case—then assign probability ranges. The simulation becomes more meaningful when they consider how specific preventive measures influence the model. Some actions decrease probability (for example, compliance controls and training). Others lessen impact (such as better contracts, liability limitation clauses, response protocols).

              Many do both. In the end, leadership gets a quantified story: this prevention program lowers expected annual legal losses and reduces exposure to litigation-related damages. This mirrors the decision-making approach used in other preparedness and risk-management programs.

              Let’s make an example of how ROL works

              Imagine a business line where disputes often come from contract ambiguity and inconsistent negotiation practices. In the past, the company occasionally faced lawsuits or arbitration, but more frequently it dealt with costly “pre-litigation” escalations that still took months and used up a lot of internal resources.

              A preventive program—featuring updated templates, negotiation playbooks, and targeted training—incurs a clear cost. From a value-at-risk perspective, you compare that expense to the expected loss without the program over a certain period: not only external fees and settlements but also the estimated operational impact of ongoing disputes. If the program decreases how often disputes escalate and accelerates resolution times, the avoided losses can quickly outweigh the preventive costs. That difference reflects what ROL captures in a way that leadership can act on.

              ROL Implementation: Keep It Lean and Actionable

              ROL does not require a perfect dataset on day one. What it needs is consistent categorization, conservative assumptions, and a commitment to improve the model over time. A practical starting point is to gather three streams of information: historical disputes and their total costs; recurring risk hotspots (such as contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, client disputes); and operational impact estimates that the business already uses in other contexts (like cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

              A practical starting point is to pull together three streams of information:

              • historical disputes and their total cost;
              • recurring risk hotspots (contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, clients disputes); and
              • operational impact estimates that the business already uses in other contexts (cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

              Where data is uncertain, ranges can be helpful. Managers can assign confidence levels and keep the model honest by using conservative estimates. Over time, the ROL model becomes more accurate as the company consistently tracks legal events and as prevention initiatives develop. The most important mindset shift is to treat legal as you would other risk functions: as a measurable way to minimize downside, not just a reactive cost center.

              Turning ROL Into a Decision Tool

              Once legal risk exposure can be expressed in value-at-risk terms, companies can prioritize legal work using the same logic as other investments: risk reduction per euro spent. This shifts the conversation from “Should we spend on prevention?” to “Where do we get the biggest reduction in expected loss and tail risk?” ROL also improves alignment with business teams. Instead of speaking in purely legal categories, it is possible to connect legal work to operational outcomes—fewer delays, fewer escalations, faster resolution, reduced management distraction, greater predictability in commercial relationships. Over time, this fosters a healthier operating rhythm: legal risk reviews transition from being ad hoc to becoming a routine part of preparedness, similar to finance risk reviews or security protocols assessments.

              Conclusion

              Applying a value-at-risk perspective to preparedness reveals legal risk in the language corporate leadership already uses to allocate resources. A Return on Legal (ROL) metric then makes preventive legal advice concrete by turning avoided costs and operational losses into measurable value. By combining evidence from past disputes with future-focused simulations of potential lawsuits, companies can build a credible, data-driven argument that every euro invested in legal risk assessment can prevent multiple euros in losses—and that prevention is not just a “nice to have,” but a vital part of operational resilience.

              Come si affronta la negoziazione di un accordo commerciale con la Cina?

              Sulla base della mia esperienza, esaminiamo le questioni da affrontare e le principali domande da porre, prendendo come esempio pratico la negoziazione di un accordo di distribuzione commerciale.

              Cominciamo con la prima questione che è importante chiarire.

              Bel biglietto da visita – Ma chi è questo tizio?

              Biglietti da visita, siti web, brochure stampate o digitali, presentazioni e qualsiasi altro materiale condiviso in inglese non hanno valore ufficiale in Cina.

              La ragione sociale della controparte e il nome e cognome delle persone che la rappresentano o che agiscono per suo conto, scritti in inglese, sono solo nomi di fantasia, creati per rendere più agevoli le relazioni con controparti straniere.

              Per avere la certezza dei dati societari e dell’identità delle persone, è necessario richiedere le informazioni in cinese, con particolare riferimento alla business license della società (equivalente all’estratto della Companies House o della Camera di Commercio), da cui si possono desumere la denominazione, l’oggetto sociale, il capitale sociale registrato e versato, i soci e il rappresentante legale.

              I dati possono essere verificati accedendo al portale della State Administration of Industry and Commerce (SAIC) della provincia in cui ha sede la parte cinese.

              Questa prima verifica è fondamentale per non perdere tempo o addirittura incorrere in truffe (qui un articolo di approfondimento).

              Se non registrate il vostro marchio, lo farà qualcun altro

              Prima il marchio, poi gli affari. In Cina vige il sistema del first-to-file, che significa che il primo che registra un marchio – non necessariamente il titolare del marchio originale registrato all’estero – ne acquisisce la proprietà. Questo pone un grave rischio: se non avete registrato il vostro marchio in Cina, qualcun altro potrebbe farlo prima di voi, impedendovi di utlizzarlo e spesso chiedendo un lauto compenso per cederlo. Anche personaggi di spicco come Elon Musk e Michael Jordan sono stati coinvolti in costose e lunghe controversie con soggetti che avevano registrato per primi il loro marchio in Cina. Se ciò accade, ottenere la restituzione del marchio è molto complicato, se non impossibile.

              Per evitare di trovarsi in questa situazione, il consiglio è di registrare i vostri marchi per tempo, anche prima di entrare nel mercato cinese. Depositate direttamente presso l’Ufficio marchi cinese (CTMO) e non limitatevi alla versione in inglese, ma prendete in considerazione la possibilità di registrare anche una versione in caratteri cinesi.

              Una volta coperta questa base, nel contratto è importante prevedere che il vostro partner cinese non è autorizzato a depositare la registrazione di alcuno dei vostri marchi in Cina, in caratteri latini o cinesi, e che utilizzerà i marchi e i diritti di proprietà intellettuale in stretta conformità al contratto e alle vostre istruzioni.

              Per un approfondimento su come proteggere efficacemente i vostri diritti di proprietà intellettuale in Cina, consultate questo articolo dettagliato sul blog di Legalmondo.

              Il contratto può attendere

              Quando si negozia con un partner cinese, spesso si commette l’errore di iniziare il confronto con lo scambio di bozze di contratto. Concentratevi invece sulla sostanza, ovvero sui termini commerciali e tecnici dell’affare: a tal fine può essere utile predisporre una checklist dei punti chiave da discutere (come ad esempio prodotti, prezzi, termini di consegna, standard tecnici, assistenza post-vendita, esclusività, durata, termini di pagamento, ecc.

              Prendete appunti dettagliati e verbalizzate le discussioni e una volta raggiunto un accordo sostanziale sui termini principali, questo documento può essere consegnato al vostro avvocato, che tradurrà l’intesa commerciale in un l contrattuale chiaro e coerente. Questo approccio consente di risparmiare molto tempo, in quanto evita inutili tira e molla sul contenuto legale prima che l’accordo sui punti principali sia stato raggiunto.

              Il vostro NDA vi tutela in Cina?

              Un accordo di riservatezza o non divulgazione (Non Disclosure Agreement – NDA) ben redatto è essenziale quando le parti intendono scambiarsi informazioni riservate, come ad esempio know-how tecnologico, strategie commerciali, dati sui fornitori o elenchi di clienti. Soprattutto nelle prime fasi della negoziazione o della collaborazione, prima della firma del contratto principale, un NDA è una protezione fondamentale.

              Tuttavia, come per tutti i contratti in Cina, un modello generico di NDA, redatto sulla base di uno standard internazionale, è generalmente di utilità limitata. Per essere veramente efficace, anche l’NDA – come gli altri contratti – deve essere adattato alle specificità del mercato cinese. In particolare, è necessario assicurarsi che l’accordo sia applicabile in Cina, prevedendo un meccanismo di risoluzione delle controversie appropriato (si veda di seguito il motivo per cui dovreste prendere in considerazione l’applicazione della legge cinese e le controversie in Cina) e preveda penali in caso in caso di violazione delle obbligazioni di riservatezza.

              Sebbene un buon NDA sia importante, spesso può non essere sufficiente, specie nei rapporti con fornitori o partner in accordi di trasferimento di tecnologia. In questi casi è preferibile negoziare un NNN – acronimo di Non-Disclosure, Non-Use e Non-Circumvention Agreement. A differenza degli accordi NDA standard, un accordo NNN si focalizza non solo sulla non divulgazione delle informazioni riservate, ma anche sul divieto al partner cinese di utilizzarle a proprio vantaggio o di lavorare direttamente con fornitori, clienti o partner del titolare delle informazioni. Scenario che, in Cina, è un rischio molto concreto.

              Questo accordo rappresenta una garanzia imprescindibile quando si ha a che fare con produttori, fornitori, o intermediari cinesi, che altrimenti potrebbero essere tentati di replicare i prodotti o di contattare i clienti direttamente o tramite terzi.

              Joint Venture? Piano con l’entusiasmo

              La Joint Venture è spesso la prima proposta che arriva sul tavolo quando si negozia con un potenziale partner cinese. Sembra allettante: condividere rischi e investimenti, accedere al mercato locale con un alleato, sfruttare le sue conoscenze e la sua rete di contatti. Ma la realtà, molto spesso, è ben diversa da quello che appare.

              Una Joint Venture è una struttura societaria complessa, costosa e rigida, che richiede investimenti di soldi, tempo e risorse umane significativi e la capacità di gestire in modo continuo interessi spesso divergenti tra i soci. La stragrande maggioranza delle JV sino-italiane è andata male, o andrà male. O malissimo. In primis, perché la JV è solitamente gestita dal socio cinese ed esercitare un effettivo controllo sull’operato della società è un’impresa molto impegnativa.

              Prima di prendere questa strada, è fondamentale porsi alcune domande: la Joint Venture è davvero indispensabile per sviluppare il business in Cina? (Spoiler: in genere, no). Esistono alternative meno vincolanti e rischiose, come un accordo di distribuzione o un contratto di licenza? (Sì, quasi sempre). E soprattutto: quanto conosciamo davvero il nostro potenziale socio?

              La Joint Venture può essere presa in considerazione solo se strettamente necessaria allo sviluppo del progetto e solo dopo aver verificato con attenzione la solidità commerciale dell’iniziativa e l’affidabilità del partner cinese, e di essere certi di riuscire a mantenere un controllo efficace sull’operato della JV.

              Meglio iniziare con forme di collaborazione più semplici e flessibili, per testare il mercato e il rapporto con la controparte, prima di legarsi a una struttura così impegnativa. Altrimenti, il miraggio della Joint Venture rischia di trasformarsi in un incubo che può costare molto caro.

              Memorandum of Understanding: A cosa serve?

              Un memorandum d’intesa (MoU) è uno strumento utile nella fase iniziale di un negoziato di una

              relazione commerciale. La sua funzione è quella di una sorta di road map per le trattative future, in cui le parti delineano gli obiettivi e i patti principali degli accordi che si vogliono negoziare. Se usato correttamente, un MoU può facilitare notevolmente le trattative, garantendo che entrambe le parti si impegnino a negoziare in buona fede e condividano dall’inizio i punti chiave del futuro accordo come il prezzo, il territorio, l’esclusiva, gli obiettivi di fatturato, il budget, etc.

              Tuttavia, un MoU deve essere utilizzato per quello che è: un documento preparatorio per futuri negoziati, non un contratto vincolante. Bisogna fare attenzione ad evitare di scrivere un testo che contenta già patti definitivi. Il testo deve specificare chiaramente che le parti rimangono libere di concludere o meno gli accordi finali e quali clausole non sono vincolanti – come gli obiettivi o o le tempistiche – e quali disposizioni sono invece vincolanti, tipicamente l’obbligo di riservatezza, l’esclusività durante le negoziazioni (se concordata), la legge applicabile e la modalità di risoluzione delle controversie. Un memorandum d’intesa mal redatto, che includa termini troppo precisi e dettagliati, può essere interpretato come un accordo definitivo, creando incertezza sul reale status della trattativa e degli accordi. In conclusione, i MoU sono strumenti utili, ma solo se usati correttamente. Se volete saperne di più, rimando a questo articolo.

              Pessime bozze, pessimi risultati

              Le tipiche bozze di contratto proposte dalle controparti cinesi sono copiate-incollate da modelli riciclati, generalmente incompleti, superficiali, mal organizzati e scritti in un pessimo inglese, che per di più non sempre corrisponde alla versione cinese del contratto.

              Correggere e integrare queste bozze è assai complicato e richiede molto più tempo che partire da un buon modello, portando a risultati comunque non perfetti. Meglio prendere l’iniziativa e proporre un testo costruito in modo professionale e coerente e chiedere alla controparte di proporre eventuali modifiche e integrazioni a questa bozza.

              Il vostro modello di contratto occidentale non funzionerà qui

              Anche se un contratto in lingua inglese nella maggior parte dei casi, è perfettamente valido in Cina, ci sono molte ragioni per cui è sconsigliabile utilizzare nel mercato cinese modelli di contratto costruiti per altri Paesi.

              Il primo è il fatto che gli accordi di matrice anglosassone, come ad esempio quelli degli Stati Uniti, fanno riferimento a un sistema di common law (basato su decisioni giudiziarie e precedenti giurisprudenziali) molto diverso da quello dei Paesi di civil law (come Cina e Italia), che deriva dalla tradizione giuridica romana, basata su un insieme codificato di leggi scritte. Ne consegue che l’impianto di un contratto sul modello anglosassone è diverso, molto più dettagliato e strutturato rispetto a quello di un tipico contratto basato su un sistema di civil law.

              Inoltre, il contratto presuppone l’applicazione della legge del paese in cui era stato originariamente creato; dunque, se il contesto di regole applicabili all’accordo è diverso (es. legge italiana o cinese) si creano possibili problematiche di interpretazione e applicazione pratica. In generale, è bene che il contratto sia costruito su un modello conforme alla legge che si applicherà al rapporto.

              Poiché le trattative contrattuali in Cina sono generalmente lunghe e complesse, lavorare su testi ridondanti e complicati, che riflettono sistemi giuridici diversi, non aiuta e anzi complica molto le cose.

              Il fattore campo non vi aiuterà in Cina. Anzi, il contrario

              Questo è un tipico punto di disaccordo nella negoziazione di un contratto internazionale: entrambe le parti vogliono che si applichi la legge del proprio Paese e che eventuali controversie siano giudicate dai tribunali nazionali.

              Nel nostro caso, insistere sull’applicazione della legge italiana e del tribunale italiano non è una buona idea: va considerato, infatti, che un accordo di distribuzione si svolge, per la stragrande maggioranza, nel Paese in cui opera il distributore e dove vengono venduti i prodotti (nel nostro caso, nella Cina continentale).

              In caso di controversie, l’interesse delle parti (in particolare del produttore) è quello di ottenere una decisione rapida da parte dell’organo giudicante, soprattutto se sono in corso situazioni che richiedono una tutela immediata (come la condotta sleale o la contraffazione di marchi e brevetti da parte del distributore).

              Nulla di tutto ciò è possibile se ci si rivolge a un giudice italiano (con tempi lunghi di contenzioso e la necessità poi di un processo complesso e costoso per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in Cina); al contrario, un arbitrato in Cina, applicando la legge cinese, permette di arrivare a una decisione in tempi rapidi (in media 6-9 mesi) e, se necessario, anche di ottenere misure urgenti per fermare eventuali comportamenti sleali.

              Se ci atteniamo all’esempio di un contratto di distribuzione, è consigliabile prevedere come modalità di risoluzione delle controversie un arbitrato con sede in Cina (ad esempio, presso la CIETAC) o a Hong Kong o Singapore (Paesi terzi, dove però i costi della procedura aumentano notevolmente).

              Per un approfondimento, rimando a questo articolo.

              La legge cinese non è un tabù

              L’avvocato che vi assiste dovrebbe saperlo. Non si tratta quindi di un salto nel buio e non bisogna temere sorprese. Inoltre, va ricordato che un accordo si basa principalmente sui patti che le parti hanno scritto nel contratto: se è stato ben redatto, le regole da applicare sono chiare.

              Se consideriamo gli accordi di distribuzione, teniamo presente che si tratta di un contratto quadro, all’interno del quale vengono stipulati una serie di contratti di vendita di prodotti. Se entrambi i Paesi sono parti contraenti della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), le regole uniformi, chiare ed equilibrate della convenzione si applicano automaticamente, basta non escluderla dal contratto.

              Un contratto, due lingue

              Come visto in precedenza, il contratto è valido anche solo in inglese; tuttavia, è senz’altro consigliabile redigere una versione in cinese con testo a fronte. Questo per diversi motivi: in primo luogo, evita che la parte cinese debba provvedere a una traduzione del testo durante le trattative per uso interno (i senior manager spesso non parlano inglese), rallentando così le varie fasi della negoziazione.

              Inoltre, per garantire che la parte cinese comprenda appieno il contenuto dell’accordo e per evitare malintesi (reali o strumentali) sull’interpretazione di alcune clausole.

              Infine, occorre tenere presente che se il contratto dovesse essere utilizzato davanti a un tribunale o a un’autorità amministrativa in Cina, l’unica lingua ammessa sarebbe il cinese; per questo motivo, è meglio avere già un testo concordato e firmato dalle parti anche in cinese, piuttosto che dover preparare una traduzione in un secondo momento.

              Firma. E timbro

              Il contratto deve recare il timbro ufficiale della società cinese? Sì, e questo punto è fondamentale. In Cina, il “chop” ufficiale di una società (il timbro a inchiostro rosso) equivale a una firma ed è la prova che la persona che firma il contratto ha l’autorità di rappresentare la società. La sola firma, anche quella di una persona con un titolo importante, può non essere sufficiente se non è accompagnata dal timbro ufficiale. Senza di esso, il contratto potrebbe essere contestato o addirittura considerato nullo. Prima di firmare, verificate sempre che il timbro utilizzato corrisponda a quello registrato nella business license e assicuratevi che il timbro sia applicato su ogni pagina o almeno sulla pagina della firma, in linea con la prassi locale.

              Non lasciate il contratto nel cassetto

              Le cose cambiano velocemente, soprattutto in Cina. Vengono aggiunti nuovi prodotti, le condizioni di mercato evolvono, le persone lasciano l’azienda, nuovi concorrenti si affacciano all’orizzonte e così via. Le aziende si adattano costantemente alle nuove condizioni e lo stesso deve fare il contratto.

              Qualsiasi modifica del rapporto deve essere formalizzata correttamente. Per evitare incomprensioni e controversie, è consigliabile inserire nel contratto una clausola di integrazione, specificando che eventuali modifiche o aggiunte saranno valide solo se concordate per iscritto, firmate dai rappresentanti autorizzati delle parti e allegate come addendum all’accordo originale.

              Non è sufficiente, però, inserire questa clausola: bisogna comportarsi di conseguenza e se le cose cambiano, registrare i nuovi accordi secondo quanto previsto nel contratto. Accordi presi a voce, tramite messaggi Wechat e scambi di e-mail possono essere difficili da ricostruire, magari a distanza di anni.

              Cross-border merger and acquisition (M&A) transactions are carefully structured. Lawyers negotiate risk allocation, manage regulatory exposure, and draft documents designed to withstand scrutiny across multiple jurisdictions. On paper, many of these transactions are sound.

              And yet a surprising number of deals struggle to deliver their expected value.

              When that happens, the problem isn’t in the paperwork. It’s in the people: Do they believe in the deal?

              Belief starts with communication. If people don’t understand the deal, the documents won’t save it.

              What Lawyers See vs. What Everyone Else Feels

              For lawyers, a transaction is all about managing risk. Disclosure is deliberate. Regulatory exposure is controlled. Words matter, and for good reason.

              For everyone else, it feels different.

              Employees hear their company has been sold to a foreign buyer and start filling in the blanks. Customers wonder if priorities will change. Regulators look for patterns. Journalists hunt for a local angle.

              These audiences are not reading the transaction documents. They are responding to fragments of information, hallway chatter, and media coverage.

              The gap between legal precision and human interpretation is where many cross-border deals begin to drift.

              Silence Is Not Neutral

              Between announcement and closing, caution often turns into radio silence.

              There are understandable reasons for this. Multiple disclosure regimes apply. Competition laws constrain what can be shared. Employment rules vary by jurisdiction. No one wants to say the wrong thing in the wrong place.

              The problem? Silence rarely creates stability.

              In the absence of credible information, people make up their own stories. These spread quickly inside the company and beyond. Once those narratives take hold, they’re hard to unwind, even when the official version finally comes out.

              By the time integration teams are ready to engage, behaviour has already shifted. Trust has thinned. Momentum has slowed. Positions have hardened, and assumptions feel like facts.

              One Deal, Many Interpretations

              Cross-border transactions remove the safety net of shared assumptions.

              What sounds confident in one country can come across as arrogant in another. An announcement that seems careful and responsible in one market may look evasive somewhere else. Expectations around consultation, transparency and leadership vary more than many deal teams expect.

              That is why a single global message often falls flat.

              The commercial logic needs to be consistent, but trust is built locally. That means understanding who people listen to in each market and what they are actually worried about.

              When uncertainty sets in, people protect their turf. Roles get guarded. Silos harden. Decisions slow as teams focus on keeping influence instead of building something new.

              When communication misses this, the impact is rarely dramatic at first. It shows up slowly, through disengagement, resistance and delay.

              Employees Decide Earlier Than You Think

              For employees, M&A feels personal long before it feels strategic.

              They want to know how decisions will be made, whether local expertise still matters, and what the deal means for their job and future. They don’t expect certainty, but they do expect straight answers.

              Vague reassurances can create more anxiety than simply acknowledging what is not yet known.

              Managers sit at the centre of this dynamic. They are more trusted than corporate communications but often lack the tools to explain what the deal means in practice. When they lack clarity, uncertainty spreads quickly and becomes entrenched.

              Change is rarely the problem. Employees’ fear of losing their role, influence, identity, or stability drives disengagement.

              External Attention Changes the Equation

              Cross-border deals attract public and political scrutiny that domestic transactions often do not.

              Foreign ownership, jobs, and national interest are not abstract concerns. They shape how regulators act and how quickly questions escalate. Media expectations differ widely. In some places, restraint signals seriousness. In others, it looks suspicious.

              Internal uncertainty has a way of becoming visible externally. Customers and partners often sense it before leadership does.

              Why This Matters for Deal Counsel

              For lawyers advising on cross-border M&A, communication is not a branding exercise. It is part of deal execution.

              Poorly sequenced communication can complicate regulatory engagement. Inconsistent messaging can undermine management credibility. Prolonged silence can make integration harder than it needs to be.

              Handled well, communication supports the legal strategy rather than undercutting it. It helps ensure that what can be said, and what cannot, aligns with how people actually receive and interpret information in different markets. It reduces friction instead of creating it.

              The most effective deal teams treat communication as core infrastructure. They build it in early, tailor it to each market, and know that trust comes from what’s said, what’s acknowledged, and who delivers the message.

              A simple test applies: If the people affected by the deal can’t explain, in their own words, why it makes sense, the communication hasn’t worked.

              Cross-border M&A rarely fails because advisers lack skill. It fails because the human side gets addressed too late.

              For lawyers navigating these deals, spotting communication risk early can mean the difference between a deal that just closes, and one that truly succeeds.

              Larry Markowitz

              Aree di attività

              • Diritto societario
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                The lawyer-coach: a new way of practising

                23 Dicembre 2025

                • Spagna
                • Mediazione
                • Contratti
                • Contenzioso

                A European manufacturer supplies a critical component to a New York-based distributor. Shortly after delivery, questions emerge about whether the product complies with U.S. safety requirements. The distributor pauses shipments while the issue is reviewed.

                Customers want to know when orders will resume. Sales teams are fielding questions. A trade publication calls for comment. Regulators want information.

                The distributor tells customers that shipments have been paused while the issue is investigated. The manufacturer believes that explanation is incomplete and may leave customers with the impression that the product is unsafe or that the manufacturer caused the problem.

                The contract is detailed. It says what happens if a party defaults, who can terminate and where a dispute will be heard. It also deals with confidentiality and public disclosure. What it does not say is how the parties should communicate when the problem becomes public and both need to respond.

                The legal position may still be unclear. The facts may still be coming together. But someone has to answer the customer asking why a shipment has not arrived or the journalist seeking comment.

                And what one party says can quickly become the other party’s problem.

                Publicity clauses only take you so far

                Most international agreements already deal with confidentiality and public announcements. Some commercial contracts may restrict the use of a counterparty’s name or the disclosure of information about the relationship.

                Those provisions usually focus on consent and disclosure. They are less useful when both parties need to respond to the same event at the same time.

                The communication that causes trouble may not be a press release at all. It could be a customer email saying, “Our supplier has failed to deliver.” It could be a technology company telling users that an outage originated in its client’s systems.

                The sender may see the wording as factual. The other side may see blame being shifted.

                By the time lawyers are debating whether the statement breached the agreement, customers may already have formed their own conclusions.

                Cross-border relationships make coordination harder

                Time zones are the obvious example.

                Suppose the problem comes to light in New York after the European working day has ended. Customers want an answer. Reporters are calling. The people who would normally approve a statement are in Paris, Frankfurt or Milan and cannot be reached.

                A requirement for prior consent to every external statement may look sensible on paper. In practice, it may be impossible to follow.

                Some of these practical issues can be settled in advance. The contract can identify the types of events that require consultation, the right contacts on each side and expected response times. It can also say what happens if one side cannot be reached, including whether the other may issue a holding statement.

                The clause can be short. Consultation, advance notice where practicable and enough information-sharing to keep communications accurate may be all that is needed.

                The contract does not need to become a crisis plan. It just needs to give the parties a process they can use when the problem is already unfolding.

                One party may also have to speak before the other is ready. A public company may face a disclosure deadline even while its commercial partner is still investigating the facts.

                In the United States, for example, a public company generally has four business days after determining that a cybersecurity incident is material to file the required disclosure on Form 8-K. In that situation, consultation and advance notice where possible usually make more sense than giving either party an absolute veto.

                When the stories start to diverge

                The bigger challenge is when the two sides no longer agree on what happened.

                One party may think the other is giving customers an inaccurate account and want to correct it. It may want to contact shared customers directly. The other party may see that as an escalation.

                The same issue can continue after termination. Each party may want to reassure customers and employees and explain why the relationship ended. Their accounts may not match.

                If the parties want consultation requirements or restrictions on naming one another to continue after termination, the contract should say so.

                Keep it practical

                There are limits to what a communications clause can do.

                It cannot override a legal disclosure obligation. It cannot make two companies agree on disputed facts. It should not require either side to disclose privileged or otherwise protected information, or give one party an open-ended right to stop the other from speaking.

                Commercial contracts are usually very detailed about what happens if the relationship breaks down. They specify who can terminate, what remedies are available, where disputes will be heard and which law applies.

                They are often less useful once the problem becomes public and people outside the contract want answers.

                By then, what each side says may be affecting the commercial relationship as much as the dispute itself. Agreeing in advance on who needs to be consulted and what happens when time is short can prevent the communications problem from becoming another dispute.

                At major events such as the 2026 FIFA World Cup, some companies attempt to “wildly” associate their brand or image with the event through a practice known as “ambush marketing” , defined by French courts as “an advertising strategy implemented by a company in order to associate its commercial image with that of an event and thereby benefit from the media impact of that event without paying the relevant fees and without having obtained the prior authorisation of the event organiser” (Paris Court of Appeal, 2nd chamber, 8 June 2018, No. 17/12912). A risky and unlawful practice, but one that is sometimes conceivable.

                Key points

                • Ambush marketing is a practice that may give rise to sanctions but is not prohibited as such.
                • In return for their investments in the competition, FIFA’s official sponsors and partners enjoy very strong legal protection, through various general instruments (infringement, free-riding/parasitism, intellectual property) and more specific ones (sports law), against all forms of ambush marketing.
                • The FIFA World Cup benefits from enhanced protection based on an extensive portfolio of trademarks registered worldwide and on FIFA’s Intellectual Property Guidelines, in the absence of specific French legislation comparable to that enacted for the Olympic Games.
                • However, these rights are not absolute, and there remain narrow opportunities for a (clever) form of ambush marketing.

                Protection of official World Cup sponsors and partners against ambush marketing

                Reaching nearly 5 billion people across all platforms during its last edition in Qatar in 2022, including more than 1.5 billion viewers for the final alone, the 2026 FIFA World Cup is the most-watched sporting event on the planet. Hosted for the first time by three countries (Canada, Mexico and the United States), it brings together 48 teams and more than 1,200 players for 104 matches across 16 stadiums. Its organisation is largely financed by various official partners, sponsors and rights holders, who in return receive the exclusive right to use FIFA’s official trademarks and intellectual property so as to associate their own image and distinctive signs with the competition.

                Ambush marketing is not sanctioned as such under French law, but a range of statutory provisions allow for broad protection of sponsors and partners of world-class sporting events against ambush marketing. They are indeed entitled to peacefully enjoy the rights offered to them in exchange for the significant investments they make in connection with events such as, for example, the football or rugby World Cups, or the Olympic Games.

                The following legal instruments may in particular be invoked by official sponsors and by the organisers of such events:

                • the “classic” protections offered by intellectual property law (trademark law and copyright) by way of an infringement action under the French Intellectual Property Code,
                • civil liability law (parasitism/free-riding and unfair competition based on article 1240 of the French Civil Code),
                • consumer law (misleading commercial practices),
                • but also more specific provisions, such as the protection of the exploitation rights of sports federations and organisers of sporting events under article L.333-1 of the French Sports Code, which grants organisers of sporting events a monopoly over the exploitation of those events.

                On these grounds, the following ambush marketing practices have notably been sanctioned:

                The exploitation of a tennis competition and the use, during the sporting event, of the brand associated with it: An online betting operator organised bets on Roland Garros matches using the protected sign and Roland Garros trademark to identify the matches on which bets were offered. The unlawful exploitation of the sporting competition was sanctioned at EUR 400,000 under article L.333-1 of the French Sports Code, the French Tennis Federation being the sole owner of the right to exploit Roland Garros. The use of the trademark was also sanctioned for infringement (EUR 300,000) and free-riding/parasitism (EUR 500,000) (Paris Court of Appeal, 14 Oct. 2009, No. 08/19179; Paris Judicial Court, 8 Aug. 2024, No 08/19179).

                An advertising campaign carried out during a film festival reproducing the event’s registered trademark: During the Cannes Film Festival, a cosmetics brand published videos on its social media showing its brand ambassadors being styled, with the official Cannes Film Festival poster visible in certain shots, one of which reproduced the registered Palme d’Or trademark. Sanctioned on the grounds of copyright infringement and parasitism at EUR 50,000 (Paris Judicial Court, 11 Dec. 2020, No. 19/08543).

                An advertising campaign falsely claiming the status of official event partner: During the Cannes Film Festival, the use of the slogan “official hairdresser of women” alongside the expressions “Cannes” and “Festival de Cannes”, and other publications that falsely led the public to believe the company was an official festival partner, to the detriment of the sole official festival hairdresser. Sanctioned on the grounds of unfair competition and parasitism at EUR 50,000 (Paris Court of Appeal, 8 June 2018, No. 17/12912).

                These financial sanctions may be combined with injunctions to cease the practices and/or orders for press publication, subject to periodic penalty payments.

                FIFA’s specific trademark protection

                Unlike the Paris 2024 Olympic Games, which benefited from specific French legislation as a host country (Law No. 2018-202 of 26 March 2018 on the organisation of the 2024 Olympic and Paralympic Games) reserving in particular advertising spaces in the vicinity of competition venues exclusively for official partners, the 2026 FIFA World Cup does not take place on French territory, and therefore no equivalent French legal framework applies. The protection of official partners and sponsors thus relies on general law , but is nonetheless robust.

                FIFA has built an extensive portfolio of trademarks registered worldwide, protected in France by the provisions of the French Intellectual Property Code. These trademarks include in particular the verbal and figurative trademark FIFA®, the marks FIFA World Cup™, FIFA World Cup 26™, Coupe du Monde de la FIFA™, Coupe du Monde de la FIFA 2026™, World Cup™, Copa Mundial™, as well as the official competition emblem (combining the trophy with the figure 26), the official slogan “We Are 26™” / “Nous Sommes 26™”, the logos of the sixteen host cities, and the official typeface “FWC 26”, protected by copyright. Only FIFA’s rights holders, namely the FIFA Partners (led by Adidas, Aramco, Coca-Cola, Hyundai/Kia, Qatar Airways and Visa), the Plus Sponsors, the Official Sponsors and Regional Supporters, are authorised to use this official intellectual property for commercial purposes.

                FIFA has published Intellectual Property Guidelines (version 2.0, June 2024) detailing the authorised and prohibited uses of the trademarks and logos associated with the 2026 World Cup. According to these guidelines, the following are prohibited without authorisation: any use of official trademarks in commercial advertising; the incorporation of official intellectual property into a trade name or domain name; the organisation of competitions, games or prize draws creating an association with the competition; the use of official trademarks to decorate a retail store; and the use of official hashtags by a corporate account for commercial purposes. The guidelines further specify that protection extends not only to identical reproduction of official trademarks but also to confusingly similar variants. This protection, recalled in the guidelines, is consistent with the enhanced protection afforded to well-known trademarks under French law by article L.713-5 of the French Intellectual Property Code.

                Lessons from the Paris 2024 Olympic Games: what risks do brands face?

                The Paris 2024 Olympic Games gave rise to significant litigation that clearly illustrates the risks faced by companies tempted by ambush marketing at a major sporting event. Although these decisions were rendered in the specific context of the Olympic Games, which benefited from specific, reinforced legal protections, they nevertheless constitute a direct warning for brands that might consider similar strategies during the World Cup, on the basis of general law.

                The use of official symbols on travelling physical media: During the Paris 2024 Olympic Games, a Chinese dairy company had buses displaying the Olympic rings alongside its own brands circulating throughout Paris, while presenting itself as “the only Chinese dairy company present in Paris 2024”. The Paris Court of Appeal upheld both free-riding/parasitism and trademark infringement, and ordered the companies concerned, in summary proceedings, to pay EUR 20,000 per defendant, subject to a periodic penalty of EUR 20,000 per day per proven infringement, aimed at stopping the diffusion of the advertising (Paris Court of Appeal, pole 5, chamber 2, 21 Nov. 2025, No. 24/15283; Paris Court, interim order of 8 Aug. 2024, No. 24/55463). This judgment illustrates the vigilance of French courts with regard to strategies of visual association with an event, even without an explicit claim of official partnership, and confirms the possibility of combining infringement and parasitism claims for substantial awards.

                The unauthorised broadcast of competitions: The Paris Court, sitting in summary proceedings during the Olympic Games, ordered the immediate cessation of the broadcast of Olympic competitions by a streaming platform that did not hold the corresponding media rights, subject to a periodic penalty of EUR 1,500 per identified infringement, EUR 3,000 per day for ongoing distributions and EUR 5,000 per day for failure to withdraw the content (Paris Court, summary proceedings, 18 Sept. 2024, No. 24/53019). Thus, any platform broadcasting World Cup matches without holding the rights licensed by FIFA faces immediate emergency measures under article L.333-1 of the French Sports Code.

                The enhanced protection of well-known trademarks: The French Court of Cassation confirmed that protection of Olympic trademarks extends beyond strict reproduction: it is sufficient for the trademark to be evoked or suggested, without the need to demonstrate a likelihood of confusion in the mind of the public. This solution, based on article L.713-5 of the French Intellectual Property Code, was applied to a bar that had used the Olympic rings on its coasters to promote its broadcast evenings (Court of Cassation, Criminal chamber, 17 Jan. 2017, No. 15-86.363). FIFA’s trademarks being equally well-known worldwide, the same protective regime applies to them: a mere evocation of official trademarks, even without literal reproduction, may constitute an actionable infringement.

                Certain marketing operations may escape sanction

                Analysis of case law and promotional practices nonetheless reveals the contours of certain advertising practices that could be permitted (not sanctioned by the provisions described above), provided they are carefully prepared and presented. Here are some examples.

                Creative or humorous communication

                • A tongue-in-cheek, even humorous approach may allow companies to avoid the sanctions described above. For example, Intersnack’s Vico crisps brand launched a promotional campaign in 2016 around the slogan “Vico, partner of supporters at home”.
                • Irish bookmaker Paddy Power sponsored an egg-and-spoon race in “London”, a village in Burgundy, France, in order to display the following slogan in London during the 2012 Olympic Games: “Official Sponsor of the largest athletics event in London this year! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)”. The Olympic organising committee failed to stop this campaign. British humour …
                • Meanwhile, Heineken, a rival of official Euro 2016 sponsor Carlsberg, marketed a range of beer bottles in the colours of the flags of 21 countries that had “marked its history”, the majority of which were participating in the tournament.

                Using factual information as advertising

                It was held lawful to use the results of a rugby match and the announcement of an upcoming match in a newspaper to promote a car brand, with the advertisement reading: “France 13 England 24 , the Fiat 500 congratulates England on its victory and looks forward to seeing the French team on 9 March for France-Italy”. The judges considered that this publication “merely reproduces a current sporting result, obtained and made public on the front page of the sports newspaper, and refers to a future fixture also known to have been announced in the newspaper’s editorial content” (Court of Cassation, Commercial chamber, 20 May 2014, No. 13-12.102).

                Sponsoring players participating in the World Cup

                Any company may enter into partnerships with players participating in the FIFA World Cup, for example by supplying them with equipment or clothing bearing its logo. FIFA’s Intellectual Property Guidelines expressly state that they “contain no affirmations regarding rights held by third parties such as players, clubs, member associations [or] confederations”. FIFA’s guidelines also explicitly confirm that generic images related to football, national teams or national flags do not fall within the official intellectual property. Caution is nonetheless warranted: the partnership must not create the impression of a commercial association with FIFA or the competition, nor use FIFA’s official trademarks.

                A combined legal and marketing approach in designing and preparing the message of any such communication campaign is essential to avoid legal proceedings, particularly on the grounds of free-riding/parasitism. Certain advertising campaigns can therefore legitimately be considered, particularly when they are clever.

                Riassunto

                Nel 1970, il distributore statunitense Blue Ribbon (la futura Nike) rischiò di perdere tutto. In pochi mesi passò dal controllare il 70% del mercato statunitense delle scarpe da corsa ad uno scontro legale con il suo fornitore giapponese. Il motivo? Un contratto scritto in modo frettoloso, che non prevedeva i target di fatturato, il periodo di preavviso per il recesso, e neppure chi fosse il proprietario dei marchi. Questo articolo esamina in modo pratico gli insegnamenti che si possono trarre da questa controversia: come negoziare un accordo di distribuzione internazionale, definire l’esclusività contrattuale e le clausole di fatturato minimo, la durata del contratto, la proprietà dei marchi, le clausole di risoluzione delle controversie e altro ancora.

                Di cosa parlo in questo articolo: 

                • La vertenza tra Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger e la nascita del marchio Nike
                • Come negoziare un contratto di distribuzione internazionale
                • L’esclusiva contrattuale in un accordo di distribuzione commerciale
                • Gli obiettivi del contratto di distribuzione in esclusiva
                • La durata del contratto di distribuzione all’estero
                • Il periodo di preavviso per il recesso  da un contratto di distribuzione commerciale
                • La gestione dello stock di prodotti dopo la cessazione del contratto
                • La titolarità dei marchi nella distribuzione commerciale
                • L’importanza della mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale
                • Le clausole di risoluzione delle controversie internazionali

                La storia di Nike e di un contratto scritto male

                Perché il marchio di abbigliamento sportivo più celebre al mondo è Nike e non Onitsuka Tiger?

                Mosso dalla propria passione per la corsa e dall’intuizione che vi fosse uno spazio nel mercato americano delle scarpe da atletica, al tempo dominato da Adidas, Phil Knight iniziò per primo, nel 1964, ad importare negli USA un brand di scarpe da atletica giapponese, Onitsuka Tiger.

                Knight e il suo ex-allenatore di atletica, Bill Bowerman, fondarono Blue Ribbon Sports, con un capitale sociale di 1000 dollari, e in poco tempo le vendite presero il volo, arrivando in sei anni a conquistare il 70% del mercato americano.

                La relazione commerciale tra Blue Ribbon e il produttore giapponese Onitsuka Tiger fu però, sin dall’inizio, molto tesa, nonostante le vendite delle scarpe negli USA andassero molto bene e le prospettive di crescita fossero positive.

                Poco dopo il rinnovo, Knight scoprì che Onitsuka cercava un altro distributore negli USA. Temendo di essere messo da parte, decise di agire: trovò un nuovo fornitore in Giappone e lanciò il suo marchio, Nike.

                niketiger

                Scoperto il progetto Nike, il produttore giapponese contestò a Blue Ribbon la violazione del patto di non concorrenza, che vietava al distributore di importare altri prodotti fabbricati in Giappone, dichiarando l’immediata risoluzione del contratto per inadempimento di Blue Ribbon.

                A sua volta, Blue Ribbon sostenne che l’inadempimento sarebbe stato di Onitsuka Tiger, che aveva iniziato ad incontrare altri potenziali distributori quando il contratto era ancora in corso di validità e l’andamento dell’attività molto positivo.

                Il giudice americano decise per l’underdog

                Ne derivarono due cause, una in Giappone e una negli USA, che avrebbero potuto porre termine prematuramente alla storia di Nike.  Fortunatamente (per Nike) il Giudice americano decise a favore del distributore e la vertenza si chiuse con un accordo: Nike iniziava così il percorso che l’avrebbe portata 15 anni dopo a diventare il brand di articoli sportivi più importante al mondo.

                Vediamo cosa ci insegna la storia di Nike e quali errori è bene evitare in un contratto di distribuzione internazionale.

                Come negoziare un contratto di distribuzione commerciale internazionale

                Come accade molto spesso a tanti imprenditori, Knight aveva negoziato il rinnovo dell’accordo di distribuzione dei prodotti Onitusuka negli USA da solo, senza l’assistenza di un avvocato.

                Nella sua biografia Knight scrive che si pentì subito di avere legato il futuro della sua società ad un accordo di poche righe, scritto frettolosamente al termine di una riunione in cui le parti si erano focailizzate sugli aspetti commerciali del rapporto.

                Il contratto prevedeva solamente il rinnovo del diritto di Blue Ribbon di distribuire i prodotti in esclusiva per gli USA per altri tre anni.

                Accade spesso che i contratti di distribuzione internazionale siano affidati ad accordi verbali o contratti molto semplici e di durata breve: la spiegazione che viene fornita, solitamente, è che così facendo si può testare la relazione commerciale sul campo, senza vincolarsi troppo alla controparte.

                Questo modo di fare, però, è sbagliato e pericoloso: il contratto non va inteso come un onere o un vincolo, ma come una garanzia dei diritti di entrambe le parti. Non concludere un contratto scritto, o farlo in modo molto sbrigativo, significa lasciare senza patti chiari elementi fondamentali del futuro rapporto, come quelli che hanno portato alla vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger: obiettivi commerciali, investimenti, titolarità dei marchi.

                Se il contratto è internazionale l’esigenza di redigere un accordo completo ed equilibrato è ancor più forte, visto che in assenza di patti tra le parti, o in via integrativa a questi accordi, si applica una legge con la quale una delle parti non ha familiarità, che generalmente è quella del paese in cui opera il distributore.

                Nel caso di Blue Ribbon, si trattava di un accordo dal quale dipendeva l’esistenza stessa della società, motivo per cui non coinvolgere un legale specializzato, che potesse aiutare l’imprenditore a individuare e negoziare le clausole importanti dell’accordo, era stato un comportamento molto imprudente.

                Clausola di esclusiva territoriale, gli Obiettivi commerciali e i Target di fatturato minimo

                Il primo motivo di contrasto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger fu la diversa valutazione dell’andamento delle vendite sul mercato USA.

                Onitsuka sosteneva che il fatturato fosse inferiore alle potenzialità del mercato USA, mentre secondo Blue Ribbon il trend di vendite era molto positivo, visto che sino a quel momento aveva raddoppiato ogni anno il fatturato, conquistando una fetta importante del mercato del settore.

                Venuta a conoscenza del fatto che Onitsuka stava valutando altri candidati per la distribuzione dei prodotti negli USA e temendo di trovarsi fuori dal mercato, Blue Ribbon preparò come Piano B il brand Nike: quando ciò venne scoperto dal produttore giapponese , la situazione precipitò e sfociò nel contenzioso giudiziario tra le parti.

                La vertenza avrebbe forse potuto essere evitata se le parti avessero condiviso gli obiettivi commerciali e il contratto avesse previsto una clausola abbastanza standard negli accordi di distribuzione esclusiva, ossia un obiettivo minimo di vendita da parte del distributore (in inglese spesso definite “Minimum Turnover Clause”).

                In un contratto di distribuzione in esclusivail produttore concede al distributore una forte protezione territoriale  a fronte degli investimenti che il distributore pone in essere per sviluppare il mercato assegnatogli.

                Per bilanciare la concessione dell’esclusiva è normale che il produttore richieda al distributore il cosiddetto Fatturato Minimo Garantito o Target Minimo, che deve essere raggiunto dal distributore ogni anno per mantenere lo status privilegiato che gli è stato concesso.

                In caso di mancato raggiungimento del Target Minimo, il contratto generalmente prevede che il produttore abbia il diritto di recedere dal contratto (nel caso di accordo a tempo indeterminato) o di non rinnovare l’accordo (se il contratto è a tempo determinato) o di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

                Nel contratto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, l’accordo non prevedeva alcun obiettivo (ed infatti le parti si trovarono in disaccordo nel valutare i risultati del distributore) ed era stato appena rinnovato per tre anni, senza però che le parti avessero voluto o saputo fissare gli obiettivi del distributore. Un elemento cardine dell’accordo, quindi, era rimasto indeterminato. Gli obiettivi di fatturato minimo in un contratto pluriennale

                Un approccio comune è il meccanismo di incremento percentuale predeterminato. Ad esempio: +10% il secondo anno, +30% il terzo anno, +50% il quarto. Non sempre, però, questi target riflettono le realtà di mercato. Nel secondo anno il mercato può scontare una recessione, nel terzo un nuovo concorrente può entrare sul mercato con un prodotto simile, etc.

                Il problema degli automatismi è che i target vengono concordati senza disporre dei dati reali sulle potenzialità del prodotto sul mercato e sull’andamento delle vendite dei concorrenti, e possono quindi rivelarsi molto distanti dalle attuali possibilità di vendita del distributore.

                Contestare al distributore di non avere raggiunto il target del secondo o terzo anno in una congiuntura economica recessiva, ad esempio, o nel caso in cui siano arrivati sul mercato nuovi prodotti o concorrenti, sarebbe una decisione certamente discutibile e fonte di probabili divergenze.

                Meglio prevedere una procedura di determinazione consensuale dei target di anno in anno, stabilendo che gli obiettivi verranno concordati tra le parti alla luce dei dati raccolti e dell’andamento delle vendite nei mesi precedenti, con un certo preavviso prima del termine dell’anno in corso.  In caso di mancato accordo sul nuovo target, il contratto può prevedere che si applichi il target dell’anno precedente, o il diritto di recesso in capo alle parti, con un certo preavviso.

                Va ricordato, d’altro canto, che il target può anche essere utilizzato come incentivo positivo per il distributore: si può prevedere, ad esempio, che se verrà raggiunto un certo fatturato, ciò consentirà di rinnovare l’accordo per un periodo più lungo, o di estendere l’esclusiva territoriale, o di ottenere certi sconti o agevolazioni commerciali per l’anno successivo.

                Un ultimo consiglio è quello di ricordarsi che il contratto, una volta negoziato e concluso, va gestito nel tempo in maniera puntuale e corretta.

                Accade spesso che il produttore non contesti il mancato raggiungimento del target, o decida di farlo solo dopo un lungo periodo nel quale i target annuali non erano stati raggiunti, o non erano stati aggiornati, senza che ciò portasse ad alcuna conseguenza sul contratto.

                In tali casi è possibile che il distributore sostenga che vi fosse stata una rinuncia implicita ad avvalersi di questa tutela contrattuale e quindi che il recesso non sia valido o che il produttore non si sia comportato in buona fede.

                Per evitare dispute, è opportuno ricordarsi di aggiornare ogni anno il Target e, nel caso di mancato raggiungimento, di comunicare al distributore l’intenzione del produttore di non avvalersi della clausola di salvaguardia, ricordando che rimane valida pro futuro. E’ anche importante prevedere espressamente nella clausola di Target Minimo che la non contestazione del mancato raggiungimento dell’obiettivo di un certo periodo non comporta una rinuncia tacita e quindi non viene meno il diritto di azionare la clausola di salvaguardia in futuro.

                Da ultimo, è molto utile redigere dei verbali (“meeting minutes”) delle riunioni in cui le parti discutono dell’andamento delle vendite, formulano eventuali contestazioni, concordano le conseguenze del mancato raggiungimento dei target e gli obiettivi futuri: a distanza di tempo, magari di anni, questi appunti saranno preziosi per ricostruire la volontà delle parti in un certo momento storico.

                Nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, le parti avrebbero potuto evitare il malinteso sull’andamento delle vendite scrivendo che il produttore si attendeva un certo miglioramento delle quote di mercato in certi stati della east coast nei successivi 48 mesi e in mancanza si sarebbe potuto muovere per ricercare un nuovo distributore per quella zona, da attivare dopo la scadenza del contratto.

                La clausola di preavviso per il recesso dal contratto di distribuzione

                L’altra contestazione insorta tra le parti la riguardava la violazione del patto di non concorrenza: la vendita del brand Nike da parte di Blue Ribbon, quando il contratto vietava di vendita di altre scarpe fabbricate in Giappone. Onitsuka Tiger sosteneva che Blue Ribbon avesse violato il patto di non concorrenza, mentre il distributore riteneva di non avere avuto altra possibilità, vista l’imminente decisione del produttore di porre fine all’accordo.

                Questo tipo di vertenze si può evitare prevedendo con chiarezza un termine per il recesso (o per il mancato rinnovo): tale periodo ha la funzione fondamentale di permettere alle parti di prepararsi alla cessazione del rapporto e organizzare la propria attività dopo il termine.

                In particolare, proprio per evitare malintesi come quello insorto tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger, si può prevedere che in tale periodo le parti avranno facoltà di prendere contatto con altri potenziali distributori e produttori, e che ciò non violi gli obblighi di esclusiva e di non concorrenza.

                Nel caso di Blue Ribbon, in realtà, il distributore era andato ben oltre la ricerca di un altro fornitore, posto che aveva iniziato a vendere i prodotti Nike quando il contratto con Onitsuka era ancora valido: questo comportamento rappresenta una violazione grave di un accordo di esclusiva e avrebbe potuto costare molto caro al distributore.

                Un aspetto particolare da considerare, a proposito del periodo di preavviso, è la sua durata: quanto deve essere lungo il periodo di preavviso per essere considerato congruo? Nel caso di rapporti commerciali di lungo corso, è importante dare alla parte destinataria del recesso un periodo di tempo sufficiente per riposizionarsi sul mercato, cercando distributori o fornitori alternativi oppure (come nel caso di Blue Ribbon/Nike) per creare e lanciare un proprio brand.

                L’altro elemento da valutare, al momento di comunicare il recesso, è che il preavviso deve essere tale da consentire al distributore di ammortizzare gli investimenti fatti per fare fronte alle proprie obbligazioni durante il contratto; nel caso di Blue Ribbon il distributore, su espressa richiesta del produttore, aveva aperto una serie di negozi mono-marca sia sulla West che sulla East Coast.

                Una chiusura del contratto poco tempo dopo il suo rinnovo e con un preavviso troppo breve non avrebbe consentito dal distributore di riorganizzare la rete di vendita con un prodotto sostitutivo, forzando la chiusura dei negozi che fino a quel momento avevano venduto le scarpe giapponesi.

                tiger

                Generalmente è consigliabile prevedere un periodo di preavviso per il recesso di  almeno 6 mesi, ma nei contratti di distribuzione internazionale va prestata attenzione, oltre agli investimenti effettuati dalle parti, anche alla quota di fatturato del distributore rappresentata dai prodotti del produttore.

                Nel caso in cui questa quota nel tempo sia divenuta molto alta sarà difficile per il distributore trovare un prodotto alternativo in pochi mesi: le parti, in tal caso, dovranno tenere in considerazione l’evoluzione del rapporto, la situazione di mercato e le prospettive di riposizionamento del distributore e concordare un preavviso adeguato, anche più lungo di quello originariamente previsto nel contratto.

                E’ anche importante verificare se esistono norme specifiche sulla durata del periodo di preavviso per il recesso nella legge applicabile al contratto (si veda ad esempio, un approfondimento sulla  distribuzione commerciale in Francia)  e cosa preveda, anche in mancanza di norme sul punto, la giurisprudenza in materia di recesso dai rapporti commerciali (in taluni casi il termine ritenuto congruo per un contratto di concessione di vendita di lunga durata può arrivare a 24 mesi).

                Come gestire lo stock di prodotti al termine del contratto di distribuzione

                Infine, è normale che, al momento della chiusura del contratto, il distributore sia ancora in possesso di importanti stock di prodotti: ciò può essere problematico, ad esempio perché il distributore può avviare iniziative commerciali per liquidare lo stock (vendite flash o vendite tramite canali web con forti sconti) che possono andare in contrasto con le politiche commerciali del produttore e dei nuovi distributori.

                Per evitare queste situazioni una clausola che si può prevedere nel contratto di distribuzione è quella relativa al  diritto del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, fissando già il prezzo di riacquisto (ad esempio pari al prezzo di vendita al distributore per i prodotti della stagione in corso, con uno sconto del 30% per i prodotti della stagione precedente e con uno sconto più alto per i prodotti venduti più di 24 mesi prima).

                La titolarità dei marchi in un contratto di distribuzione internazionale 

                Nel corso del rapporto di distribuzione Blue Ribbon aveva creato un nuovo tipo di suola per le scarpe da corsa e coniato i marchi Cortez e Boston  per i modelli di punta della collezione, che avevano riscosso un grande successo tra il pubblico, guadagnando una grande popolarità: al termine del contratto entrambe le parti rivendicarono la titolarità dei marchi.

                Ciò può accadere di frequente in rapporti di distribuzione internazionale: il distributore registra il marchio del produttore nel paese in cui opera, per evitare che lo faccia un concorrente e per tutelare il marchio nel caso di vendita di prodotti contraffatti; oppure il distributore, come nella vertenza di cui parliamo, collabora alla creazione di nuovi marchi destinati al suo mercato.

                Al termine del rapporto, in assenza di un patto chiaro tra le parti, può generarsi una vertenza come quella del caso Nike: chi è titolare, produttore o distributore?

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                Per evitare malintesi, il primo consiglio è di registrare il marchio in tutti i paesi in cui vengono distribuiti i prodotti, e non solo. Nel caso della Cina, ad esempio, è bene registrare il marchio comunque, per prevenire che terzi in mala fede si accaparrino il marchio (per un approfondimento, la Tutela del Marchio in Cina).

                È poi opportuno prevedere nel contratto di distribuzione una clausola che vieta al distributore di registrare il marchio (o marchi simili) nel paese in cui opera, con espressa previsione del diritto del produttore di chiederne il trasferimento qualora ciò accadesse.

                Una clausola di questo tipo avrebbe impedito l’insorgenza della vertenza tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger.

                I fatti che raccontiamo risalgono ai primi anni ‘70: oggi oltre a fare chiarezza sulla titolarità del marchio e sulle modalità di utilizzo da parte del distributore e della sua rete commerciale è bene che il contratto ne disciplini anche l’uso del marchio e dei segni distintivi del produttore sui canali di comunicazione, in particolare i social media.

                È consigliabile si preveda in modo chiaro che il produttore è il titolare dei profili social media, dei contenuti che vengono creati, e dei dati generati dell’attività di vendita, marketing e comunicazione nel paese in cui opera il distributore, che ha solo la licenza di utilizzarli, in conformità alle istruzioni del titolare.

                Inoltre, è bene che l’accordo stabilisca come verrà utilizzato il marchio e la condivisione delle politiche di comunicazione e promozione delle vendite sul mercato, per evitare iniziative che possono dare effetti negativi o controproducenti.

                La clausola può anche essere rafforzata con la previsione di penali contrattuali nel caso in cui, al termine dell’accordo, il distributore si rifiuti di trasferire il controllo dei canali digitali e dei dati generati nel corso dell’attività.

                La mediazione nei contratti di distribuzione commerciale internazionale

                Un altro spunto interessante offerto dalla vicenda Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger è legato alla gestione dei conflitti nei rapporti di distribuzione internazionale: situazioni come quella che abbiamo visto possono essere risolte con efficacia grazie all’utilizzo della mediazione. Si tratta di un tentativo di conciliazione del contenzioso, affidato ad un ente specializzato, con l’obiettivo di trovare un accordo bonario che consenta di evitare l’azione giudiziaria.

                La mediazione può essere prevista in contratto come primo step, prima dell’eventuale causa o arbitrato, oppure può essere iniziata volontariamente all’interno di una procedura giudiziaria o arbitrale già in corso.

                I vantaggi sono molteplici: il principale è la possibilità di trovare una soluzione commerciale che soddisfi gli interessi di entrambe le parti e, possibilmente, consenta la prosecuzione del rapporto, invece di limitare il confronto alle posizioni sulle quali le parti si sono arenate e che hanno portato al contenzioso.

                Un altro aspetto interessante della mediazione è superare i conflitti personali: nel caso di Blue Ribbon vs. Onitsuka, ad esempio, un elemento decisivo per l’escalation dei problemi tra le parti era stato il difficile rapporto personale tra il CEO di Blue Ribbon e l’Export manager del produttore giapponese, aggravato da forti differenze culturali.

                La mediazione prevede l’introduzione di una figura terza, in grado di dialogare con le parti e di guidarle nell’esplorazione di soluzioni di reciproco interesse, che può rivelarsi decisiva per superare i problemi di comunicazione o le ostilità personali.

                Clausola di risoluzione delle controversie in un contratto internazionale

                Il contenzioso tra Blue Ribbon e Onitsuka Tiger portò le parti ad iniziare due cause parallele, una negli USA (iniziata dal distributore) e una in Giappone (radicata dal produttore).

                Ciò si rese possibile perché il contratto non prevedeva in modo espresso la modalità di risoluzione delle eventuali controversie, generando così una situazione molto complicata, per di più su due fronti giudiziari in diversi paesi.

                Le clausole che stabiliscono quale legge si applica ad un contratto e quale sia la modalità di risoluzione delle vertenze vengono dette “midnight clauses”, perché spesso sono le ultime clausole del contratto, negoziate a notte fonda.

                Si tratta, in realtà, di clausole molto importanti che devono essere definite in modo consapevole, per evitare soluzioni inefficaci o controproducenti: rimando, per un approfondimento, a  questo articolo sulla clausola di scelta del foro in un contratto internazionale.


                 

                FAQ sul Contratto di Distribuzione commerciale internazionale

                Che cosa significa “esclusiva territoriale” in un accordo di distribuzione?

                Significa che il produttore concede al distributore il diritto di vendere esclusivamente i prodotti in un territorio (ad esempio, un paese), offrendo una protezione commerciale in cambio degli investimenti necessari del distributore per sviluppare il mercato.

                Che cos’è una “Minimum Turnover Clause” o clausola di fatturato minimo?

                È una clausola tipica dei contratti di distribuzione in esclusiva che prevede un obiettivo minimo di vendite o fatturato che il distributore deve raggiungere (di solito su base annuale) per mantenere lo status di distributore esclusivo.

                Cosa succede se il distributore non raggiunge il target minimo?

                Di regola la clausola prevede il diritto del produttore di recedere (se a tempo indeterminato), di non rinnovare (se a tempo determinato) il contratto oppure di revocare o restringere l’esclusiva territoriale.

                Come si definiscono gli obiettivi di fatturato in un contratto di distribuzione pluriennale?

                In alternativa a meccanismi automatici di incremento percentuale, che non sono consigliabili, è essere utile prevedere una procedura per concordare i target anno per anno sulla base dei dati disponibili e dell’effettivo andamento delle vendite, con regole per gestire l’eventuale mancato accordo (ad esempio l’applicazione del target o del fatturato realizzato nell’anno precedente)

                Qual è un periodo di preavviso “congruo” per recedere da un contratto di distribuzione internazionale?

                Dipende dagli investimenti, dalla durata del rapporto e dall’importanza dei prodotti nel portafoglio del distributore. In generale si considera opportuno un preavviso di almeno 6 mesi, ma in alcuni contesti può essere necessario un periodo più lungo, valutando cosa prevede anche la legge applicabile e la giurisprudenza.

                Durante il preavviso si possono contattare altri fornitori o distributori senza violare l’esclusiva?

                Una buona prassi è disciplinarlo espressamente nel contratto: si può prevedere, ad esempio,  che nel periodo di preavviso, le parti possano prendere contatto con altri candidati senza che ciò sia considerato una violazione degli obblighi di esclusiva o non concorrenza, evitando malintesi e contenziosi.

                Come si gestisce lo stock di prodotti alla fine del contratto?

                Per evitare vendite dopo la cessazione del contratto, con modalità non allineate alla strategia commerciale del produttore e del nuovo distributore, il contratto può prevedere il diritto del produttore di riacquistare lo stock residuo, fissando criteri e prezzi (ad esempio in base alla stagionalità e all’anzianità dei prodotti).

                E’ utile una clausola di mediazione nei contratti di distribuzione internazionale?

                La mediazione può aiutare a trovare una soluzione commerciale, a superare problemi di comunicazione o conflitti personali e culturali e a proseguire il rapporto commerciale. In generale, la procedura di mediazione può essere attivata in tempi rapidi e costi molto inferiori rispetto a quelli di una causa o di un arbitrato.

                Perché è importante definire la clausola di legge applicabile e le modalità di risoluzione delle controversie?

                Si tratta di una clausola molto complessa, che presuppone la conoscenza dei sistemi legali dei paesi e dei costi e tempi di gestione dei contenziosi. Si tratta di una clausola che va negoziata caso per caso, al fine di garantire una gestione efficace dei contenziosi.

                From Reporting to Governance and Risk Allocation

                Environmental, Social and Governance (ESG) considerations are playing an increasingly influential role in how businesses operate, invest, and manage risk, especially within the European Union, where corporate sustainability and responsibility regulation have been on the agenda in recent years.

                With the adoption of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), many companies anticipated a significant shift in compliance. Since then, the EU has introduced simplification measures to streamline reporting and due diligence obligations, reduce the administrative burden, and improve proportionality, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), while maintaining the core sustainability objectives.

                While opinions may differ regarding the evolution of environmental, social, and governance (ESG) in EU regulation and the subsequent postponements of reporting obligations, regulatory developments appear to have, in practice, supported a shift in perspective. Sustainability is no longer viewed solely as a reporting requirement, but increasingly as a matter of governance, strategy, and risk allocation. This development is welcome, as the regulatory framework’s underlying objective is to advance the green transition, which in turn requires a change in how companies integrate sustainability into their decision-making and operations.

                This focus on sustainability influences businesses of all sizes, including SMEs. Even companies not directly subject to the CSRD or CSDDD anticipate that ESG requirements will be passed down through the supply chain. Many non-reporting SMEs are already embedding sustainability practices, and this trend is likely to continue. In other words, sustainability policies are already affecting companies well before any formal reporting obligations kick in.

                Environmental, Social, and Governance in Contract Architecture

                One of the key means of implementing environmental, social, and governance obligations and objectives in day-to-day business operations is through commercial contracts and the requirements and commitments embedded in them.

                Even where a company itself is not directly subject to extensive reporting or due diligence obligations, corporate sustainability and responsibility expectations flow through the market via contractual relationships. Larger undertakings within the scope of CSRD and, in due course, the CSDDD require contractual assurances, information rights, and cooperation from their business partners, including SMEs operating within their supply chains. As a result, corporate sustainability and responsibility become a question of contractual architecture. Companies must consider not only price mechanisms, liability caps and termination triggers, but also how environmental, social and governance risks and obligations are addressed and allocated between the parties through legally enforceable contractual terms.

                Translating Policies into Binding Obligations

                A typical starting point is the incorporation of a code of conduct or sustainability policies into commercial contracts, often by reference and through an express obligation on the contracting party to comply with them. From a legal standpoint, this raises important drafting questions. Many codes are drafted as high-level public statements. When such policies are converted into contractual commitments, their wording, scope, and hierarchy relative to the main agreement require careful consideration. The obligations must be sufficiently clear to define the parties’ expectations, coherent with other contractual provisions, and proportionate to the commercial relationship. The obligations must also be capable of practical implementation and effective monitoring in the context of the agreement.

                In practical terms, this may mean requiring the supplier to comply with specific labour standards, maintain documented environmental management procedures, report on emissions data, ensure traceability of key raw materials, or allow reasonable access for audits. Clearly defining what is expected, how compliance is demonstrated, and what consequences follow from non-compliance is essential for the clause to function effectively. Otherwise, clauses that appear comprehensive in theory and ambitious in scope may offer limited enforceability in practice, and their impact may remain marginal if compliance cannot be effectively monitored and verified. If policies are not properly translated into binding and operational obligations, the company risks a mismatch between what it promises publicly and what is actually required under its contracts. This may undermine consistency, weaken risk management, and expose the company to reputational and governance risks if its own stated principles cannot be enforced within its supply or distribution chain.

                As part of this process, companies must also consider the protection of trade secrets and confidential information. For example, broad audit or data-reporting obligations may raise concerns about sensitive business information. Contractual terms should balance transparency with the need to protect legitimately proprietary data. Clauses such as confidentiality agreements or carve-outs for trade secrets can be used to ensure that sharing ESG-related information does not compromise confidential business information or competitive advantages.

                Environmental, Social and Governance Clauses Across Different Contract Types

                Besides codes of conduct and sustainability policies, environmental, social and governance-related clauses increasingly take more tailored and transaction-specific forms. In shareholder agreements, sustainability objectives may be reflected in governance structures or even linked to financial outcomes, for example by aligning dividend policies or incentive mechanisms with agreed climate targets. In employment contracts, obligations may extend beyond general compliance and include participation in corporate sustainability training programmes or adherence to internal sustainability guidelines as part of performance expectations.

                In supply and manufacturing agreements, environmental, social and governance provisions may address traceability of raw materials, emissions reporting, waste management, energy efficiency standards or the right to replace a supplier if its environmental practices materially conflict with the contracting party’s sustainability commitments. Such contractual mechanisms increasingly affect SMEs operating as suppliers, as ESG expectations pass through the supply chain.

                Construction contracts often include detailed requirements regarding material selection, lifecycle impacts, carbon footprint calculations and recycling or waste reduction procedures. For example, in Finland, legislation imposes low-carbon and energy efficiency requirements for new buildings, and a party undertaking a construction project is subject to mandatory reporting obligations relating to construction and demolition waste. These statutory requirements are typically reflected and implemented in the relevant project and construction contracts.

                Across these different contract types, the practical significance is consistent. Environmental, social and governance considerations move from the level of general policy into legally enforceable obligations tailored to each specific legal relationship. Contracts function as a mechanism for allocating responsibility, managing compliance risk and aligning commercial incentives with sustainability objectives.

                Proportionate Monitoring and Audit Rights

                In the contractual implementation and monitoring of environmental, social and governance obligations, audit and information rights play a central role. They are closely linked to effective oversight and form an integral part of a coherent contractual framework. In practice, companies typically seek access to relevant data from their business partners and, where appropriate, establish inspection or audit rights to enable meaningful monitoring and verification, whether conducted directly by the company or, commonly, by an independent expert appointed for that purpose.

                However, such arrangements must remain balanced. Overly burdensome provisions may needlessly disrupt day-to-day operations and reduce the willingness to cooperate, particularly for SMEs with limited administrative capacity. By contrast, well-designed mechanisms that balance transparency with confidentiality and operational feasibility are more defensible and more likely to function effectively in practice.

                Contractual Remedies

                As a general principle, the consequences of a breach are determined by the terms agreed between the parties. In practice, the parties will typically first seek to resolve the matter through discussion and good faith negotiations, allowing the non-compliant party an opportunity to clarify the situation and implement corrective actions within a reasonable timeframe. If negotiations do not lead to a resolution, it may be appropriate to proceed to stronger measures, such as contractual penalties, indemnification obligations, price adjustments, temporary suspension rights or other agreed sanctions, applied in light of the nature and severity of the breach.

                The contract should clearly define what constitutes a breach, how it is assessed and what remedies are available in each scenario. Clear and proportionate step-by-step remedy structures enhance legal certainty, reduce the risk of disputes and ensure that material or repeated breaches may trigger more significant consequences, including termination where justified.

                Strategic and Voluntary Environmental, Social and Governance Commitments

                In the current EU landscape, implementing ESG considerations in commercial contracts is no longer simply a matter of reacting to directives. It is a broader exercise in risk management and corporate governance. Even as the implementation details of the directives may continue to evolve, market expectations, financing conditions and reputational considerations remain key drivers of sustainability integration.

                In addition, some companies choose to position themselves as frontrunners in sustainability for strategic and reputational reasons. They may therefore incorporate voluntary environmental, social and governance mechanisms and requirements into their contracts that go beyond, or are not directly derived from, binding directives. By doing so, they signal to investors, customers and other stakeholders that sustainability is treated as a core business priority rather than merely a compliance obligation.

                At the same time, it is important to recognise the practical limits of such commitments. Ambitious sustainability requirements may be more challenging for SMEs with limited financial and administrative resources. Meeting extensive reporting, certification or traceability standards can require investments in systems, personnel and external expertise. If contractual expectations are not calibrated to the size and capacity of the counterparty, they may limit the ability of SMEs to participate in certain supply chains. A balanced and proportionate approach helps ensure that sustainability objectives remain achievable and commercially workable across the contractual chain.

                Conclusion

                For legal practitioners, the central task is not to increase the number of environmental, social and governance clauses as such, but to ensure their quality, coherence and practical relevance. The objective is to design contractual mechanisms that are proportionate, enforceable and aligned with the company’s actual risk profile, industry context and sustainability priorities. Commercial contracts remain one of the most concrete tools for translating sustainability strategy into operational practice. Moreover, every contract lawyer should understand and apply key sustainability principles in their work, ensuring that ESG commitments become integral to legal advice and contract drafting.

                Quando la crisi energetica mette in crisi le filiere internazionali

                Lo Stretto di Hormuz è probabilmente il punto strategico più importante per il commercio mondiale di petrolio. Circa il 20% del petrolio e del gas globale, infatti, transita ogni giorno da questo stretto passaggio tra il Golfo di Oman e il Golfo Persico.

                A seguito della guerra scoppiata nell’area, l’effetto sui mercati energetici è stato quasi immediato: il prezzo del petrolio è salito rapidamente oltre i 100 USD/barile e non è chiaro dove potrà arrivare nei prossimi mesi. Con esso aumentano i costi di trasporto, produzione e approvvigionamento lungo l’intera catena industriale in molti settori.

                Per molte imprese che operano nel commercio internazionale questo fenomeno produce un problema molto concreto. Contratti conclusi mesi (o anni) prima – magari a prezzo fisso – devono essere eseguiti in un contesto economico completamente diverso.

                Un produttore che ha venduto merci con consegna tra sei o dodici mesi può trovarsi a produrre e spedire con costi energetici molto più alti, mentre il prezzo concordato con il cliente rimane invariato.

                È una situazione che si ripresenta ciclicamente, per diverse ragioni: dalla pandemia Covid‑19 alla successiva crisi delle materie prime, fino alle tensioni geopolitiche attuali.

                Quando l’aumento dei costi è così repentino e significativo, sorge inevitabilmente una domanda: il contratto deve essere eseguito comunque alle condizioni originarie oppure è possibile sospendere o rinegoziare l’accordo per adattarlo alle nuove circostanze?

                La risposta dipende da diversi fattori: innanzitutto da ciò che le parti hanno previsto (o non previsto) nel contratto, ma anche dalla legge applicabile al rapporto e dall’interpretazione che giudici o arbitri potranno dare delle norme in caso di controversia.

                Forza maggiore e Hardship: due concetti diversi

                Quando si verificano eventi straordinari – come una guerra, una crisi energetica o l’interruzione di una rotta commerciale – molti operatori invocano immediatamente la forza maggiore. Tuttavia, nella maggior parte dei casi queste situazioni rientrano piuttosto nella categoria della eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship).

                È quindi fondamentale distinguere tra queste due situazioni.

                Quando un evento rappresenta causa di Forza Maggiore

                La forza maggiore riguarda i casi in cui un evento straordinario e imprevedibile rende impossibile eseguire il contratto.

                Le caratteristiche della causa di esonero dalla responsabilità dipendono dalla legge applicabile al rapporto commerciale, ma generalmente richiedono:

                • imprevedibilità dell’evento;
                • estraneità alla sfera di controllo della parte colpita;
                • impossibilità di evitare o superare l’evento con ragionevoli sforzi.

                Esempi tipici sono:

                • ordini dell’autorità che impongono la chiusura della produzione
                • embargo o divieti di esportazione
                • blocchi logistici causati da guerra

                In queste situazioni la prestazione non è semplicemente più costosa: diventa oggettivamente impossibile. La conseguenza è che la parte che non può adempiere è generalmente esonerata da responsabilità per la durata dell’evento.

                Hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta)

                Diversa è la situazione in cui l’esecuzione del contratto rimane possibile ma diventa economicamente molto più onerosa.

                Il concetto di hardship si basa generalmente su quattro presupposti:

                1. evento sopravvenuto dopo la conclusione del contratto
                2. imprevedibilità e straordinarietà dell’evento
                3. alterazione sostanziale dell’equilibrio economico del contratto
                4. eccessiva onerosità della prestazione, ma non impossibilità

                Un forte aumento del prezzo del petrolio, del gas o di altre materie prime rientra spesso in questa categoria.

                Le merci possono essere prodotte e consegnate, ma farlo può comportare costi molto superiori rispetto a quelli previsti al momento della firma del contratto.

                L’effetto a cascata lungo la supply chain internazionale

                Nelle filiere industriali globali la stessa merce è spesso oggetto di una sequenza di contratti collegati.

                Il produttore vende a un trader, che vende a un’impresa di trasformazione, che rivende a un importatore in un altro paese, che a sua volta distribuisce il prodotto sul mercato finale.

                Quando si verifica un evento di hardship – ad esempio un forte aumento del prezzo dell’energia – l’effetto tende quindi a propagarsi lungo tutta la supply chain.

                Il primo soggetto colpito dall’aumento dei costi cercherà di trasferire l’incremento alla propria controparte contrattuale, che a sua volta si troverà nella stessa situazione nei confronti dell’anello successivo della catena.

                Il rischio è evidente: uno degli operatori nel mezzo della catena può subire un aumento dei costi a monte senza essere in grado di trasferirlo a valle.

                Questo è uno dei problemi più frequenti nelle supply chain internazionali.

                Cosa accade se manca una clausola sulla fluttuazione dei prezzi

                Nella pratica commerciale accade spesso che le parti operino sulla base di ordini e conferme d’ordine senza un vero contratto scritto, oppure che il contratto esista ma non contenga alcuna clausola sulla fluttuazione dei prezzi o sull’hardship.

                In questi casi, quando si verifica un forte aumento dei costi, occorre verificare quale legge si applica ai singoli contratti di vendita lungo la supply chain.

                Questo può generare situazioni molto diverse tra loro:

                • una legge può consentire la revisione del prezzo o la risoluzione del contratto
                • un’altra normativa può non prevedere rimedi equivalenti
                • un terzo contratto può contenere clausole contrattuali molto più restrittive

                Il risultato pratico è che un operatore nel mezzo della catena può subire un aumento dei prezzi dal proprio fornitore senza poterlo ribaltare sul cliente.

                Una normativa comune: la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale (CISG)

                Fortunatamente, molti contratti di vendita internazionale sono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).

                La convenzione è stata ratificata da 97 paesi, tra cui l’Italia e la maggior parte dei principali partner commerciali, come USA, Canada, Cina, Germania, Francia, Spagna, etc.

                La norma centrale è l’articolo 79, secondo il quale una parte non è responsabile per l’inadempimento se dimostra che esso è dovuto a un impedimento:

                • fuori dal suo controllo
                • imprevedibile al momento della conclusione del contratto
                • inevitabile o non superabile

                Tradizionalmente questa norma è stata applicata ai casi di forza maggiore.

                Negli ultimi anni si è discusso se possa essere applicata anche ai casi di hardship, ma la giurisprudenza internazionale tende ad essere molto prudente.

                La giurisprudenza internazionale sull’Hardship

                Le decisioni dei tribunali mostrano un orientamento piuttosto rigoroso.

                In alcuni casi anche aumenti molto significativi dei costi delle materie prime non sono stati considerati sufficienti per modificare o sospendere il contratto.

                Il ragionamento è semplice: chi opera professionalmente nel commercio internazionale deve mettere in conto una certa volatilità dei mercati.

                Solo quando l’aumento dei costi supera un livello eccezionale e imprevedibile tale da alterare radicalmente l’equilibrio del contratto si può parlare di hardship.

                Uno dei casi più citati è la decisione della Corte Suprema belga nel caso Scafom, che ha riconosciuto il diritto di rinegoziare il contratto a seguito di un aumento del 70% del prezzo dell’acciaio.

                Tuttavia si tratta di casi relativamente rari.

                Le clausole generiche che non servono.

                Molti contratti contengono clausole di hardship copiate da modelli standard (boilerplate).

                Il problema è che queste clausole spesso:

                • elencano gli effetti dell’hardship
                • ma non definiscono quando l’hardship si verifica realmente

                Il risultato è che, quando i prezzi aumentano, le parti possono avere opinioni molto diverse su cosa costituisca un aumento “eccezionale” e se l’evento in questione fosse “imprevedibile” o meno.

                La clausola, quindi, non risolve il problema, ma lo rimanda alla discussione tra le parti e, in caso di mancata intesa, ai giudici o agli arbitri.

                Quali parametri possono definire una situazione di Hardship

                Per rendere la clausola realmente operativa è utile prevedere parametri oggettivi.

                Tra i più utilizzati nei contratti internazionali:

                • aumento o diminuzione del prezzo di una materia prima oltre una certa soglia (±20% o ±30%)
                • incremento dei costi di trasporto o logistica entro certi limiti;
                • oscillazioni rilevanti del tasso di cambio oltre un range determinato;
                • introduzione di dazi o restrizioni commerciali

                Questi parametri, legati a range di tolleranza,  consentono alle parti di identificare rapidamente e senza discussioni l’evento di hardship.

                I rimedi in caso di Hardship

                Una clausola efficace dovrebbe prevedere anche come gestire la situazione.

                Le soluzioni più utilizzate sono:

                • rinegoziazione in buona fede del contratto
                • revisione automatica del prezzo
                • nomina di un terzo esperto indipendente per determinare il nuovo prezzo
                • sospensione temporanea del contratto
                • diritto di recesso se non si raggiunge un accordo

                Questi strumenti permettono alle parti di gestire la crisi senza arrivare al contenzioso.

                Audit sui contratti in corso: cosa fare adesso

                A questo punto la domanda pratica diventa: come gestire il problema nei rapporti commerciali esistenti?

                Il primo passo è effettuare un audit dei contratti in essere con fornitori e clienti.

                1. Introdurre contratti completi nei nuovi rapporti

                Se i rapporti sono regolati solo da ordini e conferme d’ordine, è opportuno cogliere l’occasione per predisporre contratti di vendita internazionale completi, che includano:

                • clausola di hardship
                • disciplina delle garanzie
                • rimedi per inadempimento
                • limitazioni di responsabilità

                2. Aggiornare i contratti esistenti

                Se il rapporto è già regolato da un contratto, occorre verificare se esiste una clausola di hardship.

                In caso contrario può essere utile proporre alla controparte:

                • un nuovo contratto, oppure
                • un addendum contrattuale dedicato alla gestione della fluttuazione dei prezzi.

                Questo consente di prevenire conflitti futuri e dotare entrambe le parti di strumenti chiari per gestire eventuali shock dei prezzi lungo la supply chain.

                Conclusione

                Le crisi delle materie prime e dell’energia dimostrano quanto i contratti internazionali siano esposti a cambiamenti improvvisi delle condizioni economiche. Quando il contratto non disciplina in modo chiaro la gestione dell’hardship, il rischio non scompare: semplicemente si sposta lungo la supply chain fino a fermarsi sull’anello più debole della catena.

                Per questo motivo le imprese che operano all’interno di catena di fornitura internazionali dovrebbero considerare la clausola di hardship come uno strumento strategico di gestione del rischio contrattuale. Un contratto ben costruito non elimina la volatilità dei mercati, ma consente alle parti di affrontarla con regole chiare, riducendo l’incertezza e prevenendo contenziosi.

                Summary: The challenge with preventive legal work is that it’s difficult to justify in the corporate budget—especially in organizations lacking a strong culture of risk prevention and mitigation. This article offers a practical solution: applying a “value-at-risk” approach helps leadership understand why every euro spent on preventive legal assessment can prevent multiple euros in litigation costs, sanctions, business disruption, and avoidable losses. A simple Return on Legal (ROL) metric makes that value tangible by calculating avoided costs from past disputes and modeling the financial effects of potential future lawsuits.

                Why Legal Risk Management Needs a Financial Metric

                Most companies already invest in preparedness—just not consistently in legal. They run security drills, insure assets, addres civil and product liability, test business continuity plans, and model financial risk. However, legal risk is often overlooked and, when considered, remains in the “qualitative” bucket: high/medium/low, red/amber/green, or a list of concerns in a memo.

                That becomes a problem when decisions are made. Budgets are approved in numbers, not adjectives. If companies want legal preparedness to be funded like business preparedness, they need a framework that decision-makers are already familiar with. That’s where applying a value-at-risk approach helps.

                Legal Risk as Value-at-Risk

                Value-at-Risk in finance asks a simple question: how severe could the downside be, and how often might it happen? Legal risk can be approached in a similar way by considering two factors: the likelihood of an event (such as a claim, dispute, investigation, enforcement action, fine, lawsuit, or class action) and the impact if it occurs. Things can get very complicated, but for the sake of this article, a very simplified way to express it for a single- well defined, loss event might be:

                “Total impact” is often underestimated when assessing legal risk. Direct legal costs are just one part of the picture. A dispute can consume leadership time, divert key teams from revenue-generating work, slow down delivery or product launches, damage supplier relationships, and cause customer hesitation. In other words, legal risk is often an operational risk with legal triggers.

                Therefore, we should consider that legal risk rarely appears as a “fixed impact if it happens,” and the expected risk value often accumulates through the correlation of different factors. For example, one investigation can trigger follow-on lawsuits, a license can be revoked, a class-action can start, or enforcement can occur across multiple jurisdictions. If we want to account for this scenario (“how severe could the downside be and how frequently”), then the framework should involve a loss distribution over a period, which might look like this.

                Expected legal loss (per period) = expected frequency x expected severity

                This isn’t about finding the perfect formula. It’s about making legal exposure comparable to other risk areas where investment decisions are routinely supported with quantified downside.

                Introducing Return on Legal (ROL)

                Preventive legal work often goes unnoticed when it succeeds. When a contract dispute is avoided or a claim is settled early, there is no dramatic event—only the absence of damage. This is exactly why preventive advisory is often seen as a cost during budgeting: it appears more like an expense than an investment. A Return on Legal (ROL) metric addresses that gap by translating prevention into business results. In practical terms, ROL shows how much cost and disruption you save for every euro/dollar invested in legal risk assessment and prevention.

                A definition could be expressed as follows:

                ROL - Legalmondo

                When considering avoided losses, one should factor in a projection over a period of time (e.g., 3 years), the probability of a claim (e.g., 10%), and a baseline frequency of disputes. From there, it’s easy to get lost in complex calculations that take many variables into account; my point is not to achieve perfect precision but to make a credible, quantifiable estimate that supports better decisions in legal risk assessment and budgeting.

                Measuring ROL: Retrospective vs. Forward-Looking

                A convincing ROL approach combines what companies already know from experience with what can reasonably be modeled going forward.

                First, there is the backward-looking perspective: assessing costs based on past litigation and disputes. Most companies have at least a few cases that can serve as reference points. The task is to identify where earlier legal intervention could have minimized the likelihood of escalation or the severity once a matter arose. This could be something as simple as improved clauses that prevent a dispute from escalating, earlier involvement of external counsel leading to quicker settlements on better terms, or custom dispute resolution clauses that reduce discovery burdens and strengthen the negotiating position.

                To estimate backward-looking ROL without overclaiming, we can set a baseline for “what happened” or what usually occurs when that type of risk materializes without intervention. Then, compare that baseline with the results achievable when preventive measures are in place. There’s no need to pretend we can calculate the exact euro value to the last cent. What we require is a defensible range, based on actual costs (fees, settlement amounts, internal time) and business impacts that can be reasonably estimated (delayed launches, downtime, diverted capacity).

                Second, there is the forward-looking perspective: forecasting the financial impact of potential future lawsuits. This is where the value-at-risk approach proves powerful. Decision makers identify the most relevant exposure types for their business and develop scenarios for each—typically best case, base case, and worst case—then assign probability ranges. The simulation becomes more meaningful when they consider how specific preventive measures influence the model. Some actions decrease probability (for example, compliance controls and training). Others lessen impact (such as better contracts, liability limitation clauses, response protocols).

                Many do both. In the end, leadership gets a quantified story: this prevention program lowers expected annual legal losses and reduces exposure to litigation-related damages. This mirrors the decision-making approach used in other preparedness and risk-management programs.

                Let’s make an example of how ROL works

                Imagine a business line where disputes often come from contract ambiguity and inconsistent negotiation practices. In the past, the company occasionally faced lawsuits or arbitration, but more frequently it dealt with costly “pre-litigation” escalations that still took months and used up a lot of internal resources.

                A preventive program—featuring updated templates, negotiation playbooks, and targeted training—incurs a clear cost. From a value-at-risk perspective, you compare that expense to the expected loss without the program over a certain period: not only external fees and settlements but also the estimated operational impact of ongoing disputes. If the program decreases how often disputes escalate and accelerates resolution times, the avoided losses can quickly outweigh the preventive costs. That difference reflects what ROL captures in a way that leadership can act on.

                ROL Implementation: Keep It Lean and Actionable

                ROL does not require a perfect dataset on day one. What it needs is consistent categorization, conservative assumptions, and a commitment to improve the model over time. A practical starting point is to gather three streams of information: historical disputes and their total costs; recurring risk hotspots (such as contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, client disputes); and operational impact estimates that the business already uses in other contexts (like cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

                A practical starting point is to pull together three streams of information:

                • historical disputes and their total cost;
                • recurring risk hotspots (contracting patterns, product or market launches, HR issues, data/privacy exposure, supplier disputes, clients disputes); and
                • operational impact estimates that the business already uses in other contexts (cost per hour of downtime, cost of delays, internal resource allocation).

                Where data is uncertain, ranges can be helpful. Managers can assign confidence levels and keep the model honest by using conservative estimates. Over time, the ROL model becomes more accurate as the company consistently tracks legal events and as prevention initiatives develop. The most important mindset shift is to treat legal as you would other risk functions: as a measurable way to minimize downside, not just a reactive cost center.

                Turning ROL Into a Decision Tool

                Once legal risk exposure can be expressed in value-at-risk terms, companies can prioritize legal work using the same logic as other investments: risk reduction per euro spent. This shifts the conversation from “Should we spend on prevention?” to “Where do we get the biggest reduction in expected loss and tail risk?” ROL also improves alignment with business teams. Instead of speaking in purely legal categories, it is possible to connect legal work to operational outcomes—fewer delays, fewer escalations, faster resolution, reduced management distraction, greater predictability in commercial relationships. Over time, this fosters a healthier operating rhythm: legal risk reviews transition from being ad hoc to becoming a routine part of preparedness, similar to finance risk reviews or security protocols assessments.

                Conclusion

                Applying a value-at-risk perspective to preparedness reveals legal risk in the language corporate leadership already uses to allocate resources. A Return on Legal (ROL) metric then makes preventive legal advice concrete by turning avoided costs and operational losses into measurable value. By combining evidence from past disputes with future-focused simulations of potential lawsuits, companies can build a credible, data-driven argument that every euro invested in legal risk assessment can prevent multiple euros in losses—and that prevention is not just a “nice to have,” but a vital part of operational resilience.

                Come si affronta la negoziazione di un accordo commerciale con la Cina?

                Sulla base della mia esperienza, esaminiamo le questioni da affrontare e le principali domande da porre, prendendo come esempio pratico la negoziazione di un accordo di distribuzione commerciale.

                Cominciamo con la prima questione che è importante chiarire.

                Bel biglietto da visita – Ma chi è questo tizio?

                Biglietti da visita, siti web, brochure stampate o digitali, presentazioni e qualsiasi altro materiale condiviso in inglese non hanno valore ufficiale in Cina.

                La ragione sociale della controparte e il nome e cognome delle persone che la rappresentano o che agiscono per suo conto, scritti in inglese, sono solo nomi di fantasia, creati per rendere più agevoli le relazioni con controparti straniere.

                Per avere la certezza dei dati societari e dell’identità delle persone, è necessario richiedere le informazioni in cinese, con particolare riferimento alla business license della società (equivalente all’estratto della Companies House o della Camera di Commercio), da cui si possono desumere la denominazione, l’oggetto sociale, il capitale sociale registrato e versato, i soci e il rappresentante legale.

                I dati possono essere verificati accedendo al portale della State Administration of Industry and Commerce (SAIC) della provincia in cui ha sede la parte cinese.

                Questa prima verifica è fondamentale per non perdere tempo o addirittura incorrere in truffe (qui un articolo di approfondimento).

                Se non registrate il vostro marchio, lo farà qualcun altro

                Prima il marchio, poi gli affari. In Cina vige il sistema del first-to-file, che significa che il primo che registra un marchio – non necessariamente il titolare del marchio originale registrato all’estero – ne acquisisce la proprietà. Questo pone un grave rischio: se non avete registrato il vostro marchio in Cina, qualcun altro potrebbe farlo prima di voi, impedendovi di utlizzarlo e spesso chiedendo un lauto compenso per cederlo. Anche personaggi di spicco come Elon Musk e Michael Jordan sono stati coinvolti in costose e lunghe controversie con soggetti che avevano registrato per primi il loro marchio in Cina. Se ciò accade, ottenere la restituzione del marchio è molto complicato, se non impossibile.

                Per evitare di trovarsi in questa situazione, il consiglio è di registrare i vostri marchi per tempo, anche prima di entrare nel mercato cinese. Depositate direttamente presso l’Ufficio marchi cinese (CTMO) e non limitatevi alla versione in inglese, ma prendete in considerazione la possibilità di registrare anche una versione in caratteri cinesi.

                Una volta coperta questa base, nel contratto è importante prevedere che il vostro partner cinese non è autorizzato a depositare la registrazione di alcuno dei vostri marchi in Cina, in caratteri latini o cinesi, e che utilizzerà i marchi e i diritti di proprietà intellettuale in stretta conformità al contratto e alle vostre istruzioni.

                Per un approfondimento su come proteggere efficacemente i vostri diritti di proprietà intellettuale in Cina, consultate questo articolo dettagliato sul blog di Legalmondo.

                Il contratto può attendere

                Quando si negozia con un partner cinese, spesso si commette l’errore di iniziare il confronto con lo scambio di bozze di contratto. Concentratevi invece sulla sostanza, ovvero sui termini commerciali e tecnici dell’affare: a tal fine può essere utile predisporre una checklist dei punti chiave da discutere (come ad esempio prodotti, prezzi, termini di consegna, standard tecnici, assistenza post-vendita, esclusività, durata, termini di pagamento, ecc.

                Prendete appunti dettagliati e verbalizzate le discussioni e una volta raggiunto un accordo sostanziale sui termini principali, questo documento può essere consegnato al vostro avvocato, che tradurrà l’intesa commerciale in un l contrattuale chiaro e coerente. Questo approccio consente di risparmiare molto tempo, in quanto evita inutili tira e molla sul contenuto legale prima che l’accordo sui punti principali sia stato raggiunto.

                Il vostro NDA vi tutela in Cina?

                Un accordo di riservatezza o non divulgazione (Non Disclosure Agreement – NDA) ben redatto è essenziale quando le parti intendono scambiarsi informazioni riservate, come ad esempio know-how tecnologico, strategie commerciali, dati sui fornitori o elenchi di clienti. Soprattutto nelle prime fasi della negoziazione o della collaborazione, prima della firma del contratto principale, un NDA è una protezione fondamentale.

                Tuttavia, come per tutti i contratti in Cina, un modello generico di NDA, redatto sulla base di uno standard internazionale, è generalmente di utilità limitata. Per essere veramente efficace, anche l’NDA – come gli altri contratti – deve essere adattato alle specificità del mercato cinese. In particolare, è necessario assicurarsi che l’accordo sia applicabile in Cina, prevedendo un meccanismo di risoluzione delle controversie appropriato (si veda di seguito il motivo per cui dovreste prendere in considerazione l’applicazione della legge cinese e le controversie in Cina) e preveda penali in caso in caso di violazione delle obbligazioni di riservatezza.

                Sebbene un buon NDA sia importante, spesso può non essere sufficiente, specie nei rapporti con fornitori o partner in accordi di trasferimento di tecnologia. In questi casi è preferibile negoziare un NNN – acronimo di Non-Disclosure, Non-Use e Non-Circumvention Agreement. A differenza degli accordi NDA standard, un accordo NNN si focalizza non solo sulla non divulgazione delle informazioni riservate, ma anche sul divieto al partner cinese di utilizzarle a proprio vantaggio o di lavorare direttamente con fornitori, clienti o partner del titolare delle informazioni. Scenario che, in Cina, è un rischio molto concreto.

                Questo accordo rappresenta una garanzia imprescindibile quando si ha a che fare con produttori, fornitori, o intermediari cinesi, che altrimenti potrebbero essere tentati di replicare i prodotti o di contattare i clienti direttamente o tramite terzi.

                Joint Venture? Piano con l’entusiasmo

                La Joint Venture è spesso la prima proposta che arriva sul tavolo quando si negozia con un potenziale partner cinese. Sembra allettante: condividere rischi e investimenti, accedere al mercato locale con un alleato, sfruttare le sue conoscenze e la sua rete di contatti. Ma la realtà, molto spesso, è ben diversa da quello che appare.

                Una Joint Venture è una struttura societaria complessa, costosa e rigida, che richiede investimenti di soldi, tempo e risorse umane significativi e la capacità di gestire in modo continuo interessi spesso divergenti tra i soci. La stragrande maggioranza delle JV sino-italiane è andata male, o andrà male. O malissimo. In primis, perché la JV è solitamente gestita dal socio cinese ed esercitare un effettivo controllo sull’operato della società è un’impresa molto impegnativa.

                Prima di prendere questa strada, è fondamentale porsi alcune domande: la Joint Venture è davvero indispensabile per sviluppare il business in Cina? (Spoiler: in genere, no). Esistono alternative meno vincolanti e rischiose, come un accordo di distribuzione o un contratto di licenza? (Sì, quasi sempre). E soprattutto: quanto conosciamo davvero il nostro potenziale socio?

                La Joint Venture può essere presa in considerazione solo se strettamente necessaria allo sviluppo del progetto e solo dopo aver verificato con attenzione la solidità commerciale dell’iniziativa e l’affidabilità del partner cinese, e di essere certi di riuscire a mantenere un controllo efficace sull’operato della JV.

                Meglio iniziare con forme di collaborazione più semplici e flessibili, per testare il mercato e il rapporto con la controparte, prima di legarsi a una struttura così impegnativa. Altrimenti, il miraggio della Joint Venture rischia di trasformarsi in un incubo che può costare molto caro.

                Memorandum of Understanding: A cosa serve?

                Un memorandum d’intesa (MoU) è uno strumento utile nella fase iniziale di un negoziato di una

                relazione commerciale. La sua funzione è quella di una sorta di road map per le trattative future, in cui le parti delineano gli obiettivi e i patti principali degli accordi che si vogliono negoziare. Se usato correttamente, un MoU può facilitare notevolmente le trattative, garantendo che entrambe le parti si impegnino a negoziare in buona fede e condividano dall’inizio i punti chiave del futuro accordo come il prezzo, il territorio, l’esclusiva, gli obiettivi di fatturato, il budget, etc.

                Tuttavia, un MoU deve essere utilizzato per quello che è: un documento preparatorio per futuri negoziati, non un contratto vincolante. Bisogna fare attenzione ad evitare di scrivere un testo che contenta già patti definitivi. Il testo deve specificare chiaramente che le parti rimangono libere di concludere o meno gli accordi finali e quali clausole non sono vincolanti – come gli obiettivi o o le tempistiche – e quali disposizioni sono invece vincolanti, tipicamente l’obbligo di riservatezza, l’esclusività durante le negoziazioni (se concordata), la legge applicabile e la modalità di risoluzione delle controversie. Un memorandum d’intesa mal redatto, che includa termini troppo precisi e dettagliati, può essere interpretato come un accordo definitivo, creando incertezza sul reale status della trattativa e degli accordi. In conclusione, i MoU sono strumenti utili, ma solo se usati correttamente. Se volete saperne di più, rimando a questo articolo.

                Pessime bozze, pessimi risultati

                Le tipiche bozze di contratto proposte dalle controparti cinesi sono copiate-incollate da modelli riciclati, generalmente incompleti, superficiali, mal organizzati e scritti in un pessimo inglese, che per di più non sempre corrisponde alla versione cinese del contratto.

                Correggere e integrare queste bozze è assai complicato e richiede molto più tempo che partire da un buon modello, portando a risultati comunque non perfetti. Meglio prendere l’iniziativa e proporre un testo costruito in modo professionale e coerente e chiedere alla controparte di proporre eventuali modifiche e integrazioni a questa bozza.

                Il vostro modello di contratto occidentale non funzionerà qui

                Anche se un contratto in lingua inglese nella maggior parte dei casi, è perfettamente valido in Cina, ci sono molte ragioni per cui è sconsigliabile utilizzare nel mercato cinese modelli di contratto costruiti per altri Paesi.

                Il primo è il fatto che gli accordi di matrice anglosassone, come ad esempio quelli degli Stati Uniti, fanno riferimento a un sistema di common law (basato su decisioni giudiziarie e precedenti giurisprudenziali) molto diverso da quello dei Paesi di civil law (come Cina e Italia), che deriva dalla tradizione giuridica romana, basata su un insieme codificato di leggi scritte. Ne consegue che l’impianto di un contratto sul modello anglosassone è diverso, molto più dettagliato e strutturato rispetto a quello di un tipico contratto basato su un sistema di civil law.

                Inoltre, il contratto presuppone l’applicazione della legge del paese in cui era stato originariamente creato; dunque, se il contesto di regole applicabili all’accordo è diverso (es. legge italiana o cinese) si creano possibili problematiche di interpretazione e applicazione pratica. In generale, è bene che il contratto sia costruito su un modello conforme alla legge che si applicherà al rapporto.

                Poiché le trattative contrattuali in Cina sono generalmente lunghe e complesse, lavorare su testi ridondanti e complicati, che riflettono sistemi giuridici diversi, non aiuta e anzi complica molto le cose.

                Il fattore campo non vi aiuterà in Cina. Anzi, il contrario

                Questo è un tipico punto di disaccordo nella negoziazione di un contratto internazionale: entrambe le parti vogliono che si applichi la legge del proprio Paese e che eventuali controversie siano giudicate dai tribunali nazionali.

                Nel nostro caso, insistere sull’applicazione della legge italiana e del tribunale italiano non è una buona idea: va considerato, infatti, che un accordo di distribuzione si svolge, per la stragrande maggioranza, nel Paese in cui opera il distributore e dove vengono venduti i prodotti (nel nostro caso, nella Cina continentale).

                In caso di controversie, l’interesse delle parti (in particolare del produttore) è quello di ottenere una decisione rapida da parte dell’organo giudicante, soprattutto se sono in corso situazioni che richiedono una tutela immediata (come la condotta sleale o la contraffazione di marchi e brevetti da parte del distributore).

                Nulla di tutto ciò è possibile se ci si rivolge a un giudice italiano (con tempi lunghi di contenzioso e la necessità poi di un processo complesso e costoso per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in Cina); al contrario, un arbitrato in Cina, applicando la legge cinese, permette di arrivare a una decisione in tempi rapidi (in media 6-9 mesi) e, se necessario, anche di ottenere misure urgenti per fermare eventuali comportamenti sleali.

                Se ci atteniamo all’esempio di un contratto di distribuzione, è consigliabile prevedere come modalità di risoluzione delle controversie un arbitrato con sede in Cina (ad esempio, presso la CIETAC) o a Hong Kong o Singapore (Paesi terzi, dove però i costi della procedura aumentano notevolmente).

                Per un approfondimento, rimando a questo articolo.

                La legge cinese non è un tabù

                L’avvocato che vi assiste dovrebbe saperlo. Non si tratta quindi di un salto nel buio e non bisogna temere sorprese. Inoltre, va ricordato che un accordo si basa principalmente sui patti che le parti hanno scritto nel contratto: se è stato ben redatto, le regole da applicare sono chiare.

                Se consideriamo gli accordi di distribuzione, teniamo presente che si tratta di un contratto quadro, all’interno del quale vengono stipulati una serie di contratti di vendita di prodotti. Se entrambi i Paesi sono parti contraenti della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), le regole uniformi, chiare ed equilibrate della convenzione si applicano automaticamente, basta non escluderla dal contratto.

                Un contratto, due lingue

                Come visto in precedenza, il contratto è valido anche solo in inglese; tuttavia, è senz’altro consigliabile redigere una versione in cinese con testo a fronte. Questo per diversi motivi: in primo luogo, evita che la parte cinese debba provvedere a una traduzione del testo durante le trattative per uso interno (i senior manager spesso non parlano inglese), rallentando così le varie fasi della negoziazione.

                Inoltre, per garantire che la parte cinese comprenda appieno il contenuto dell’accordo e per evitare malintesi (reali o strumentali) sull’interpretazione di alcune clausole.

                Infine, occorre tenere presente che se il contratto dovesse essere utilizzato davanti a un tribunale o a un’autorità amministrativa in Cina, l’unica lingua ammessa sarebbe il cinese; per questo motivo, è meglio avere già un testo concordato e firmato dalle parti anche in cinese, piuttosto che dover preparare una traduzione in un secondo momento.

                Firma. E timbro

                Il contratto deve recare il timbro ufficiale della società cinese? Sì, e questo punto è fondamentale. In Cina, il “chop” ufficiale di una società (il timbro a inchiostro rosso) equivale a una firma ed è la prova che la persona che firma il contratto ha l’autorità di rappresentare la società. La sola firma, anche quella di una persona con un titolo importante, può non essere sufficiente se non è accompagnata dal timbro ufficiale. Senza di esso, il contratto potrebbe essere contestato o addirittura considerato nullo. Prima di firmare, verificate sempre che il timbro utilizzato corrisponda a quello registrato nella business license e assicuratevi che il timbro sia applicato su ogni pagina o almeno sulla pagina della firma, in linea con la prassi locale.

                Non lasciate il contratto nel cassetto

                Le cose cambiano velocemente, soprattutto in Cina. Vengono aggiunti nuovi prodotti, le condizioni di mercato evolvono, le persone lasciano l’azienda, nuovi concorrenti si affacciano all’orizzonte e così via. Le aziende si adattano costantemente alle nuove condizioni e lo stesso deve fare il contratto.

                Qualsiasi modifica del rapporto deve essere formalizzata correttamente. Per evitare incomprensioni e controversie, è consigliabile inserire nel contratto una clausola di integrazione, specificando che eventuali modifiche o aggiunte saranno valide solo se concordate per iscritto, firmate dai rappresentanti autorizzati delle parti e allegate come addendum all’accordo originale.

                Non è sufficiente, però, inserire questa clausola: bisogna comportarsi di conseguenza e se le cose cambiano, registrare i nuovi accordi secondo quanto previsto nel contratto. Accordi presi a voce, tramite messaggi Wechat e scambi di e-mail possono essere difficili da ricostruire, magari a distanza di anni.

                Cross-border merger and acquisition (M&A) transactions are carefully structured. Lawyers negotiate risk allocation, manage regulatory exposure, and draft documents designed to withstand scrutiny across multiple jurisdictions. On paper, many of these transactions are sound.

                And yet a surprising number of deals struggle to deliver their expected value.

                When that happens, the problem isn’t in the paperwork. It’s in the people: Do they believe in the deal?

                Belief starts with communication. If people don’t understand the deal, the documents won’t save it.

                What Lawyers See vs. What Everyone Else Feels

                For lawyers, a transaction is all about managing risk. Disclosure is deliberate. Regulatory exposure is controlled. Words matter, and for good reason.

                For everyone else, it feels different.

                Employees hear their company has been sold to a foreign buyer and start filling in the blanks. Customers wonder if priorities will change. Regulators look for patterns. Journalists hunt for a local angle.

                These audiences are not reading the transaction documents. They are responding to fragments of information, hallway chatter, and media coverage.

                The gap between legal precision and human interpretation is where many cross-border deals begin to drift.

                Silence Is Not Neutral

                Between announcement and closing, caution often turns into radio silence.

                There are understandable reasons for this. Multiple disclosure regimes apply. Competition laws constrain what can be shared. Employment rules vary by jurisdiction. No one wants to say the wrong thing in the wrong place.

                The problem? Silence rarely creates stability.

                In the absence of credible information, people make up their own stories. These spread quickly inside the company and beyond. Once those narratives take hold, they’re hard to unwind, even when the official version finally comes out.

                By the time integration teams are ready to engage, behaviour has already shifted. Trust has thinned. Momentum has slowed. Positions have hardened, and assumptions feel like facts.

                One Deal, Many Interpretations

                Cross-border transactions remove the safety net of shared assumptions.

                What sounds confident in one country can come across as arrogant in another. An announcement that seems careful and responsible in one market may look evasive somewhere else. Expectations around consultation, transparency and leadership vary more than many deal teams expect.

                That is why a single global message often falls flat.

                The commercial logic needs to be consistent, but trust is built locally. That means understanding who people listen to in each market and what they are actually worried about.

                When uncertainty sets in, people protect their turf. Roles get guarded. Silos harden. Decisions slow as teams focus on keeping influence instead of building something new.

                When communication misses this, the impact is rarely dramatic at first. It shows up slowly, through disengagement, resistance and delay.

                Employees Decide Earlier Than You Think

                For employees, M&A feels personal long before it feels strategic.

                They want to know how decisions will be made, whether local expertise still matters, and what the deal means for their job and future. They don’t expect certainty, but they do expect straight answers.

                Vague reassurances can create more anxiety than simply acknowledging what is not yet known.

                Managers sit at the centre of this dynamic. They are more trusted than corporate communications but often lack the tools to explain what the deal means in practice. When they lack clarity, uncertainty spreads quickly and becomes entrenched.

                Change is rarely the problem. Employees’ fear of losing their role, influence, identity, or stability drives disengagement.

                External Attention Changes the Equation

                Cross-border deals attract public and political scrutiny that domestic transactions often do not.

                Foreign ownership, jobs, and national interest are not abstract concerns. They shape how regulators act and how quickly questions escalate. Media expectations differ widely. In some places, restraint signals seriousness. In others, it looks suspicious.

                Internal uncertainty has a way of becoming visible externally. Customers and partners often sense it before leadership does.

                Why This Matters for Deal Counsel

                For lawyers advising on cross-border M&A, communication is not a branding exercise. It is part of deal execution.

                Poorly sequenced communication can complicate regulatory engagement. Inconsistent messaging can undermine management credibility. Prolonged silence can make integration harder than it needs to be.

                Handled well, communication supports the legal strategy rather than undercutting it. It helps ensure that what can be said, and what cannot, aligns with how people actually receive and interpret information in different markets. It reduces friction instead of creating it.

                The most effective deal teams treat communication as core infrastructure. They build it in early, tailor it to each market, and know that trust comes from what’s said, what’s acknowledged, and who delivers the message.

                A simple test applies: If the people affected by the deal can’t explain, in their own words, why it makes sense, the communication hasn’t worked.

                Cross-border M&A rarely fails because advisers lack skill. It fails because the human side gets addressed too late.

                For lawyers navigating these deals, spotting communication risk early can mean the difference between a deal that just closes, and one that truly succeeds.

                Ignacio Alonso

                Aree di attività

                • Agenzia
                • Diritto societario
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