Francia – La Corte di Giustizia CE estende la tutela degli agenti di commercio e il diritto all’indennità di fine rapporto

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Sommario – Secondo la giurisprudenza francese, un agente è soggetto alla tutela dello status giuridico di agente di commercio e ha quindi diritto a un’indennità di fine rapporto solo se in potere di negoziare liberamente il prezzo e le condizioni dei contratti di vendita. La Corte di Giustizia Europea ha recentemente stabilito che tale condizione non è conforme al diritto europeo. Tuttavia, i preponenti potrebbero ora prendere in considerazione altre opzioni per limitare o escludere l’indennità di fine rapporto.

Dire che la sentenza della Corte di giustizia europea del 4 giugno 2020 (n°C828/18, Trendsetteuse / DCA) fosse molto attesa sia dagli agenti francesi che dai loro preponenti è un eufemismo.

La richiesta fatta alla Corte di Giustizia CE

La questione posta dal Tribunale Commerciale di Parigi il 19 dicembre 2018 alla CGCE riguardava la definizione dello status di agente di commercio affinché quest’ultimo potesse beneficiare della Direttiva CE del 18 dicembre 1986 e di conseguenza dell’articolo L134 e seguenti del Codice Commerciale. La questione preliminare consisteva nel sottoporre alla CGCE la definizione adottata dalla Corte di Cassazione e da molte Corti d’Appello, a partire dal 2008: il beneficio dello status di agente di commercio è stato negato a qualsiasi agente che non abbia, secondo il contratto e de facto, il potere di negoziare liberamente il prezzo dei contratti di vendita conclusi, per conto del venditore, con un acquirente (tale libertà di negoziazione si estende anche ad altri termini essenziali della vendita, come i termini di consegna o di pagamento).

La restrizione fissata dai tribunali francesi

Questo approccio è stato criticato perché, tra l’altro, risultava essere contrario alla natura stessa della funzione economica e giuridica dell’agente di commercio, che deve sviluppare l’attività del preponente nel rispetto della sua politica commerciale, in modo uniforme e nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite.

Poiché la maggior parte dei contratti di agenzia soggetti al diritto francese escludono espressamente la libertà dell’agente di negoziare i prezzi o le condizioni principali dei contratti di vendita, i giudici hanno regolarmente riqualificato il contratto da contratto di agenzia commerciale a contratto di mandato di interesse comune. Tuttavia, questo contratto di mandato d’interesse comune non è disciplinato dalle disposizioni degli articoli L 134 e seguenti del Codice di commercio, molti dei quali sono di ordine pubblico interno, ma dalle disposizioni del Codice civile relative al mandato, che in generale non sono considerate di ordine pubblico.

La principale conseguenza di questa dicotomia di status consiste nella possibilità per il preponente vincolato da un contratto di mandato di mettere espressamente da parte l’indennità di fine rapporto, essendo questa clausola perfettamente valida in un contratto di questo tipo, a differenza del contratto di agente di commercio (si veda il capitolo francese della Guida pratica ai contratti di agenzia commerciale internazionale).

La decisione della CGCE e gli effetti

La sentenza della CGCE del 4 giugno 2020 pone fine all’approccio restrittivo dei tribunali francesi. Secondo quest’ultima l’interpretazione corretta dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva del 18 dicembre 1986 è che gli agenti non devono necessariamente avere il potere di modificare i prezzi dei beni che vendono per conto di un preponente per essere classificati come agenti di commercio.

La Corte ricorda in particolare che la direttiva europea è valida per qualsiasi agente che abbia il potere di negoziare o di negoziare e concludere contratti di vendita. La Corte aggiunge che il concetto di negoziazione non può essere letto attraverso la lente restrittiva adottata dai giudici francesi. La definizione del concetto di “negoziazione” deve non solo tenere conto del ruolo economico che ci si aspetta da tale intermediario (essendo il concetto di negoziazione molto ampio: ad es. la contrattazione), ma anche della necessità di preservare gli obiettivi della direttiva, soprattutto garantire la tutela di questo tipo di intermediario.

In pratica, quindi, i preponenti non potranno più nascondersi dietro una clausola che vieta all’agente di negoziare liberamente i prezzi e i termini dei contratti di vendita per negare lo status di agente di commercio.

Opzioni alternative per i preponenti

Quali sono i mezzi di cui dispongono ora i produttori e i commercianti francesi o stranieri per evitare di pagare un indennizzo al termine del contratto di agenzia?

  • Innanzitutto, in caso di contratti internazionali, i preponenti stranieri avranno probabilmente più interesse a sottoporre il proprio contratto a una legge straniera (a condizione che non sia più restrittiva della legge francese …). Anche se le regole dell’agenzia di commercio non sono considerate delle norme imperative preminenti dai tribunali francesi (contrariamente ai casi Ingmar e Unamar della CGCE), per garantire la possibilità di escludere il diritto francese il contratto dovrebbe anche prevedere una clausola di giurisdizione esclusiva per un tribunale straniero o una clausola arbitrale (si veda il capitolo francese della Guida pratica ai contratti di agenzia commerciale internazionale).
  • C’è anche la probabilità che il preponente chieda un compenso all’agente per il contributo della sua banca dati clienti (preesistente) e che il pagamento di tale compenso venga differito alla fine del contratto … al fine di compensare, se necessario, in tutto o in parte, il corrispettivo allora dovuto all’agente di commercio.
  • È certo che i contratti di agenzia stabiliranno in modo più chiaro e completo i doveri dell’agente che il preponente considera essenziali e la cui violazione potrebbe costituire una grave mancanza, escludendo il diritto ad un compenso di fine contratto. Sebbene i giudici siano liberi di valutare la gravità della violazione, possono comunque utilizzare le disposizioni contrattuali per identificare ciò che è importante nell’intenzione comune delle parti.
  • Alcuni preponenti metteranno probabilmente in dubbio anche l’opportunità di continuare ad utilizzare gli agenti di commercio, e in alcuni casi la loro attività potrebbe essere meno legata a una questione di contratto di agenzia commerciale, ma piuttosto a un contratto di servizi promozionali. La distinzione tra questi due contratti deve comunque essere rigorosamente osservata sia nel testo dell’accordo che nella realtà, e bisognerebbe valutare altre conseguenze, come il regime del preavviso (vedi il nostro articolo sulla risoluzione improvvisa dei contratti).

Infine, il ragionamento utilizzato dalla CGCE in questa sentenza (interpretazione autonoma alla luce del contesto e dello scopo di questa direttiva) potrebbe indurre i preponenti a mettere in discussione la norma della giurisprudenza francese che consiste nel concedere, a occhi quasi chiusi, due anni di commissioni lorde a titolo di indennizzo forfettario, mentre l’articolo 134-12 del Codice commerciale non fissa l’importo di questo indennizzo di fine contratto, ma si limita ad indicare che il danno effettivo subito dall’agente deve essere risarcito; così come l’articolo 17.3 della direttiva CE del 1986. Ci si potrebbe quindi chiedere se tale articolo 17.3 imponga all’agente di provare il danno effettivamente subito.

Christophe Hery
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