Francia – Il recesso improvviso da un contratto internazionale

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Il Codice di commercio francese sanziona il recesso senza sufficiente preavviso (c.d. “improvviso”) – correttamente dato in forma scritta (articolo 442-1.II) – da un contratto o di un rapporto commerciale di fatto. Nel corso degli ultimi vent’anni, questa è stata la base giuridica maggiormente utilizzata per le azioni di risarcimento (quantificato finanche in 24 mesi di margine lordo, più altri danni accessori) a seguito della terminazione (totale o anche solo parziale) di un contratto o di un rapporto commerciale di durata.

Pertanto, un imprenditore straniero quando stipula un contratto con una società francese dovrebbe innanzitutto cercare di evitare che al proprio rapporto venga applicata questa regola (parte I) e, nel caso in cui ciò fosse inevitabile, dovrebbe, quantomeno, comprenderne e controllarne l’attuazione (parte II).

In breve

Come può una società straniera evitare la normativa sulla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” prevista dalla legge francese?

Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

  • stipulare al più presto un accordo (quadro) scritto con i loro fornitori o clienti francesi, anche per i casi di rapporti molto semplici;
  • stipulare una clausola a favore di un tribunale o arbitrato straniero sottoponendo il rapporto al diritto straniero, dato che – in mancanza di scelta – si applicherebbe la normativa francese in materia.

Come può una società straniera gestire il rischio legato alla “cessazione improvvisa delle relazioni commerciali” stabilito dalla legge francese?

Le società straniere che fanno affari con una controparte francese dovrebbero:

  • sapere che questa normativa si applica a quasi tutti i tipi di relazioni o contratti commerciali, scritti o non scritti, a tempo determinato o indeterminato;
  • verificare se il rapporto/contratto è sufficientemente lungo, regolare e significativo e se la controparte può nutrire una legittima aspettativa che questo rapporto/contratto continui;
  • dare preavviso scritto in caso di recesso o non rinnovo (o anche di una modifica sostanziale), con un margine che tenga conto principalmente della durata del rapporto, indipendentemente dal margine di preavviso previsto nel contratto;
  • invocare, con cautela, forza maggiore e grave negligenza della controparte, per evitare che si verifichi un caso di “recesso improvviso”
  • anticipare, in caso di insufficiente preavviso, un risarcimento che è il prodotto del margine lordo medio mensile parametrato sul tempo del preavviso non dato.

Come evitare l’applicazione della normativa francese sulla recesso “improvviso”?

In ambito internazionale, una società straniera deve sapere se il proprio rapporto sarà soggetto o meno al diritto francese e se un’eventuale controversia si svolgerà dinanzi a un tribunale francese o meno.

Recesso “improvviso” da un contratto scritto o da un rapporto di fatto

Ai sensi del Regolamento Roma I (CE n. 593/2008, 17 giugno 2008), in materia di legge applicabile ai contratti:

  • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – la clausola di scelta di legge sarà valida e rispettata dai giudici francesi (fatte salve le norme di applicazione necessaria, come si vedrà in seguito), a condizione che la scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso (art. 3).
  • In caso di mancata scelta delle parti – è molto probabile che sarà dichiarata applicabile la legge francese, in quanto potrebbe essere la normativa del paese in cui ha sede il distributore/franchisee o la legge del paese in cui la parte che deve fornire i servizi previsti da contratto ha il suo domicilio.

Recesso “improvviso” da un rapporto contrattuale di fatto

In caso di rapporti non formalizzati (il classico esempio è quello del rivenditore che acquista regolarmente i prodotti medianti ordini di acquisto al produttore), i giudici francesi qualificheranno il recesso improvviso come illecito civile e faranno riferimento al Regolamento Roma II (n. 864/2007, 11 luglio 2007) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

  • In caso di scelta delle parti di una legge straniera – se redatta adeguatamente, il giudice francese applicherà la clausola, a condizione che includa espressamente i casi di illecito civile.
  • In caso di mancata scelta delle parti della legge applicabile la legge francese sarà probabilmente dichiarata applicabile in quanto potrebbe essere la legge del paese in cui si verifica il danno (indipendentemente dal luogo del fatto che ha causato il danno o da quello in cui si verificano le conseguenze indirette), che è il luogo della sede principale in cui il soggetto francese subisce le conseguenze della risoluzione.

Recesso “improvviso”: è una norma di applicazione necessaria?

La posizione dei tribunali francesi è piuttosto vaga sul punto. In estrema sintesi: il Tribunale commerciale di Parigi ritiene che non sia di applicazione necessaria; al contrario la Corte d’appello di Parigi (unica corte d’appello francese competente in materia) la qualifica come tale… E la Corte Suprema? Tace sulla questione.

Nonostante la mancanza di un rigoroso ragionamento e giustificazione alla luce dell’articolo 9.1 del Regolamento Roma I (o Roma II), è chiaro che esiste una volontà della Corte d’appello di Parigi di classificare giuridicamente la “risoluzione improvvisa” come norma di applicazione necessaria. Di conseguenza, se una causa per recesso “improvviso” viene portata dinanzi ad un tribunale francese, vi è un grande rischio che quest’ultimo escluda il diritto straniero applicabile e lo sostituisca con il regime risultante dal code civil.

Pertanto, se una società straniera vuole essere sicura che la disciplina sul recesso “improvviso” non si applichi, non solo dovrà scegliere una legge straniera applicabile, ma anche un foro (tribunale o arbitrato).

Come evitare la giurisdizione francese?

Recesso “improvviso” e contraente intracomunitario

La sentenza della Corte di Giustizia Europea (Granarolo, 14 luglio 2016, N°C196/15) ha creato una distinzione tra richieste di risarcimento derivanti da:

  • contratto scritto o rapporto contrattuale di fatto (l’esistenza di una siffatta relazione tacita non può essere presunta, ma – al contrario – deve essere dimostrata che ne ha interesse, basandosi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali: l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede, la regolarità delle transazioni, eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, l’esclusività, le condizioni di consegna o di pagamento, il patto di non-concorrenza, ecc.) – tale richiesta ha una natura contrattuale secondo le norme sul conflitto di giurisdizione ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis;
  • rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto (è il classico caso degli ordini effettuati occasionalmente tra due stesse parti commerciali) – tale richiesta ha natura di illecito civile ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis.

(a) Chi è il giudice competente in caso di contratto scritto o di fatto?

  • La clausola di giurisdizione a favore di un tribunale straniero sarà applicata dai tribunali francesi, anche se si tratta di una clausola asimmetrica (Cour de cassation, 7 ottobre 2015, Ebizcuss.com / Apple Sales International).
  • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro competente, i tribunali francesi saranno probabilmente competenti se l’attore francese che agisce in giudizio è il fornitore del servizio, come il distributore, l’agente, ecc. (cfr. causa CGCE Corman Collins, 19 12 13, C-9/12, e articolo 7.1.b.2 della regolamento rifuso Bruxelles I).

(b) Chi è il giudice in caso di rapporto commerciale che non configura un contratto di fatto?

  • Si ritiene che i tribunali francesi possano continuare ad applicare una clausola di competenza giurisdizionale in caso di illecito civile, in particolare quando comprende espressamente il contenzioso per illecito civile (Cour de Cassation, 1° C. Civ., 18 gennaio 2017, n° 15-26105, Riviera Motors / Aston Martin Lagonda Ltd).
  • In caso di mancanza di una clausola di scelta del foro, i tribunali francesi saranno competenti in qualità di giudici del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (art. 7.3 reg. Bruxelles I bis), che è il luogo in cui il recesso ha effetto….cioè in Francia, se la parte lesa è francese.

Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” e contraente extracomunitario

La soluzione di Granarolo non si applica ipso facto se la parte lesa francese presenta una richiesta di risarcimento ai tribunali francesi, però i giudici francesi potrebbero seguire il medesimo ragionamento e continuare a mantenere solo la competenza in caso di illecito civile in base al luogo in cui si verifica l’evento dannoso. La clausola di giurisdizione può tuttavia essere riconosciuta in Francia anche per le richieste di risarcimento che abbiano come base un illecito civile.

Richiesta di risarcimento per recesso “improvviso” ed arbitrato

Una clausola compromissoria è probabilmente la soluzione più sicura per evitare la giurisdizione dei tribunali francesi, designando una sede del tribunale arbitrale al di fuori della Francia. Secondo il principio di competenza-competenza (“competence-competence”) degli arbitri, i tribunali francesi si dichiarano incompetenti, a meno che la clausola arbitrale non sia manifestamente nulla o manifestamente inapplicabile, indipendentemente dal contesto del contratto o dell’illecito (si veda, in particolare, la Corte d’appello di Parigi, 5 settembre 2019, n°17/03703).

Conclusione: Le società straniere non devono lasciare aperte le questioni di giurisdizione e di diritto applicabile. Devono, anzi,  negoziare un “porto sicuro”, altrimenti i tribunali francesi potranno riconoscere un risarcimento danni alla parte lesa francese. Qui di seguito ora vedremo cosa comporta l’applicazione della normativa sul recesso “improvviso”.

Come gestire il regime sul recesso “improvviso”?

È importante osservare preliminarmente che non vi è una responsabilità automatica in caso di recesso da un contratto di durata, ma questa si ha unicamente quando viene dato un preavviso troppo breve.

Il presupposto per il recesso “improvviso”: un rapporto commerciale consolidato

Questo regime giuridico si applica a tutti i contratti con una durata “consolidata”, ad eccezione di quelli la cui disciplina normativa detta già la durata di preavviso in caso di recesso, come accade nei contratti di agenzia commerciale o nei contratti di trasporto di merci su strada in subappalto.

In primo luogo, allora, la parte che invoca il risarcimento dei danni deve dimostrare l’esistenza di un rapporto: o sulla base di un contratto scritto; o sulla base di comportamenti concludenti e costanti delle parti, come possono esserlo una successione di contratti tacitamente rinnovati o un regolare flusso di affari, concretizzato da ordini multipli.

In secondo luogo, questo rapporto deve avere un carattere consolidato. Non esiste una definizione giuridica, tuttavia, il concetto è stata definita anno dopo anno dalla giurisprudenza che ha stabilito un criterio oggettivo e uno soggettivo.

(a) Il criterio oggettivo per avere un rapporto consolidato richiede l’esistenza di una relazione sufficientemente lunga, regolare e significativa tra le parti. La durata del rapporto è il parametro più importante, ma la relazione deve anche essere regolare – cioè senza interruzioni rilevanti o troppo frequenti – e il rapporto deve essere significativo, consistendo cioè in un flusso di affari ingente tra le parti.

(b) Il criterio soggettivo richiede che la parte lesa potesse nutrire una legittima aspettativa della continuazione del rapporto, legittima aspettativa basata su elementi di fatto, come le richieste di investimento, i budget per diversi anni, ecc.

Anticipare una richiesta di risarcimento danni per recesso “improvviso” 

(a) La risoluzione può essere totale o parziale

Se la rottura totale si concretizza con l’interruzione completa dei rapporti, la situazione più complicata da affrontare è la c.d. rottura parziale, che si deduce da una modifica di alcuni elementi che in parte influisce sul rapporto ma non lo azzera (es.: un aumento o una diminuzione del prezzo, una modifica dei termini di pagamento o di consegna).

(b) Il recesso – dato in forma scritta – deve prevedere un preavviso ragionevole

La comunicazione di recesso deve innanzitutto essere data per iscritto: l’assenza di una comunicazione scritta costituisce già di per sé una violazione. La comunicazione deve contenere chiaramente la volontà di una parte di interrompere il rapporto, in tutto o in parte, pertanto non sarà sufficiente una semplice lettera di contestazione. Durante il periodo di preavviso, le parti devono rispettare pienamente tutti gli obblighi contrattuali.

La durata del preavviso non era definita dalla legge francese (fino all’ordinanza del 2019 che si vedrà di seguito), ma la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri.

Il più importante di questi è la durata del rapporto, ma i giudici tengono conto anche della quota di fatturato della parte lesa, dell’esistenza o meno di un’esclusività territoriale, della natura dei prodotti e del settore di attività, dell’importanza degli investimenti effettuati dalla parte lesa, e, infine, dello stato di dipendenza economica.

La durata del preavviso, allora, viene effettuata caso per caso, ed è estremamente variabile. È molto difficile, quindi, dare una regola aurea per la sua quantificazione, anche se possiamo dire che il preavviso da dare potrebbe essere, approssimativamente, di un mese per ogni anno di relazione, da modulare verso l’alto o verso il basso a seconda degli altri criteri del rapporto. L’ordinanza del 24 aprile 2019 ha limitato a 18 mesi il termine massimo di preavviso ragionevolmente dovuto ai sensi dell’articolo L 442-1.II. Tuttavia, questo termine massimo non aiuterà a risolvere la gran parte dei contenziosi, poiché solo rapporti di eccezionale longevità o particolarmente sensibili, avrebbero potuto portare a stabilire un preavviso superiore a 18 mesi.

I giudici non sono vincolati dai preavvisi contrattualmente previsti. Ma se l’autore della violazione ha infranto anche i termini e le condizioni di risoluzione previsti dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento dei danni sia sulla base del fatto illecito della cessazione improvvisa, sia sulla base della violazione di un obbligo contrattuale.

Casi in cui è esclusa la disciplina sul recesso “improvviso”

Sono previsti due casi, anche se la giurisprudenza ne sta individuando altri.

(a) Le due eccezioni giuridiche sono la forza maggiore (molto rara) e la colpa della parte lesa dalla risoluzione. Con riguardo a quest’ultimo, la giurisprudenza ha aggiunto che deve trattarsi di una grave violazione (“faute grave”) di un impegno contrattuale o di una disposizione di legge (come il mancato rispetto di un’esclusiva, un divieto di concorrenza, un obbligo di riservatezza o di cambio di controllo, o il mancato pagamento di importi dovuti contrattualmente).

I giudici non si considerano, ovviamente, vincolati da una clausola risolutiva che definisca ciò che costituisce una colpa grave. In ogni caso, la parte che risolve il contratto per colpa grave deve notificarlo chiaramente nella sua lettera di risoluzione. Soprattutto, una colpa grave comporta una mancanza di preavviso, pertanto, se la parte che pone fine al contratto lamenta una colpa grave ma concede il preavviso, qualunque esso sia, i giudici possono concludere che il fatto da cui scaturisce la colpa non è stato sufficientemente grave.

(b) Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha aggiunto altri casi di esonero dalla responsabilità. Ciò avviene quando la rottura è la conseguenza di una causa esterna all’autore della stessa, come la crisi economica, la perdita dei propri clienti o fornitori, a monte o a valle.

I giudici hanno inoltre escluso la “risoluzione improvvisa” nell’ipotesi di fine del primo periodo di un contratto a tempo determinato, qualunque sia la sua durata: il primo rinnovo di un contratto, costituisce un evento prevedibile per la parte lesa dalla rottura, che esclude, quindi, la nozione stessa di brutalità; ma una volta che il contratto è stato rinnovato almeno una volta, i giudici possono successivamente caratterizzare la legittima convinzione della controparte in un nuovo tacito rinnovo.

Il risarcimento dei danni

I giudici si limitano a compensare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi a causa dell’abuso del diritto ma non compensano, almeno nell’ambito dell’articolo L442 -1.II, le conseguenze della violazione stessa.

La regola di base è molto semplice: si determina il termine di preavviso che si sarebbe dovuto dare, si sottrae il preavviso concesso e si moltiplica: o per il margine lordo medio mensile della parte lesa in costanza di rapporto; oppure, più spesso, per il margine sui costi variabili, esclusi i costi che scompaiono con l’inadempimento del contratto/relazione. L’onere probatorio spetta all’attore che agisce per il risarcimento dei danni, che deve fornire le prove contabili complete, in particolare per identificare i tassi di margine. In generale, il periodo utilizzato per individuare il margine medio sono gli ultimi 24 o 36 mesi.

Il risarcimento calcolato sul margine medio è, in generale, al netto di qualsiasi altro risarcimento. Tuttavia, la parte lesa può dimostrare di aver subito danni ulteriori in conseguenza della brutalità della rottura, come i licenziamenti direttamente causati dalla stessa o il deprezzamento degli investimenti recentemente fatti.

Alcuni consigli pratici

Anche se il regime giuridico è ancora ambiguo e la giurisprudenza estremamente frammentata, e pertanto non si riesce ad individuare delle linee guida ben definite, ecco alcuni consigli pratici per quando una società prevede di risolvere un rapporto/contratto:

  • nel caso di un contratto a tempo determinato rinnovabile tacitamente, la notifica del mancato rinnovo deve essere anticipata con largo anticipo rispetto all’inizio del preavviso contrattuale per evitare di trovarsi in una situazione in cui è necessario scegliere tra non rinnovare il contratto con un preavviso non sufficiente o accettare il rinnovo del contratto per una nuova durata;
  • i team commerciali devono essere avvertiti del rischio di una risoluzione parziale improvvisa quando modificano in modo troppo radicale le condizioni di esecuzione di un rapporto commerciale / contratto;
  • in alcuni casi, può essere utile inviare un avviso prima della notifica di risoluzione con una “proposta di preavviso” per cercare di dare validità allo stesso insieme alla controparte;
  • può anche essere utile, in alcuni rapporti, notificare la fine del rapporto con tempi di preavviso diversi a seconda della natura delle linee di prodotto;
  • infine, il modo migliore è quello di concordare un protocollo di fine rapporto, fissando la il margine di preavviso, nonché, se necessario, il progressivo declino degli ordini, il tutto nell’ambito di un accordo transattivo che rinunci definitivamente a qualsiasi pretesa, anche di “risoluzione improvvisa”.

La disciplina sul recesso improvviso dev’essere presa in considerazione nella fase finale di tutti i rapporti di durata: le modalità di risoluzione del contratto (o del rapporto di fatto) devono essere attentamente pianificate con l’aiuto di un legale specializzato in materia, al fine di gestire il rischio di causare danni alla controparte e di essere citati in giudizio per il risarcimento del danno.

Christophe Hery
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