ll Vietnam nella blacklist fiscale dell’UE: cosa significa per gli investitori europei che fanno affari nel paese

12 Maggio 2026

  • Vietnam
  • Diritto societario
  • Distribuzione
  • Fisco e tasse

Il Vietnam è stato inserito nell’elenco dell’Unione europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I), a seguito dell’aggiornamento adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2026.

Per le società europee che acquistano beni e servizi dal Vietnam, l’inserimento in tale elenco non costituisce un divieto assoluto di commercio, bensì un segnale che nei mesi a venire si renderà necessario un significativo rafforzamento della governance fiscale, delle aspettative documentali e, in taluni casi, delle procedure di esecuzione dei pagamenti. Il meccanismo dell’elenco UE è concepito non tanto per «nominare e svergognare» le giurisdizioni inadempienti, quanto per stimolare riforme positive attraverso la cooperazione e il dialogo; tuttavia, una volta che una giurisdizione è collocata nell’Allegato I, gli Stati membri dell’UE sono tenuti ad adottare «misure difensive» che possono incidere in misura rilevante sul trattamento fiscale, sugli obblighi di ritenuta alla fonte e sull’intensità delle attività ispettive per le operazioni aventi un collegamento con il Vietnam.

Cosa prevede (e cosa non prevede) la decisione dell’UE

La blacklist dell’UE è uno strumento di governance fiscale: essa non vieta alle imprese europee di importare merci dal Vietnam né di acquisire servizi vietnamiti, e non incide sul regime fiscale interno del Vietnam, sulle norme in materia di imposta sul reddito delle società, sul quadro normativo relativo alle ritenute alla fonte né sulle politiche in materia di investimenti.

Al contempo, l’Unione europea può approfondire la cooperazione con il Vietnam sul piano politico ed economico pur mantenendo la pressione sulla governance fiscale attraverso i meccanismi di inserimento negli elenchi; le imprese devono pertanto prepararsi a operare in un contesto di «partenariato accompagnato da vigilanza», senza attendersi una piena coerenza tra i due profili. In tal senso, nel gennaio 2026 l’UE e il Vietnam hanno elevato le proprie relazioni al rango di Partenariato Strategico Globale, configurato come piattaforma per il rafforzamento della cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, del clima e dell’energia, dello sviluppo sostenibile e della trasformazione digitale — segnale inequivoco che l’inserimento in lista è uno strumento tecnico di conformità e non una rottura diplomatica.

Il paradosso ideologico: una Repubblica socialista in un elenco di paradisi fiscali

La presenza del Vietnam nella lista nera risulta singolare alla luce del più ampio contesto politico. L’elenco UE fu concepito all’indomani dei grandi scandali sulla trasparenza fiscale (Panama Papers e LuxLeaks), al fine di far fronte alle giurisdizioni che facilitano strutture offshore o non soddisfano gli standard di scambio di informazioni. Nell’immaginario occidentale, il concetto di «paradiso fiscale» evoca microStati liberali o centri offshore, eppure il Vietnam, governato da un Partito Comunista, figura oggi nel medesimo elenco.

Ciò riflette la realtà del modello economico ibrido vietnamita: politicamente socialista, ma economicamente pragmatico sin dalle riforme del Đổi Mới della fine degli anni Ottanta, con incentivi fiscali selettivi per le zone economiche speciali, gli investimenti ad alta tecnologia e i settori prioritari, incentivi che in taluni casi possono ridurre significativamente l’onere fiscale effettivo per gli investitori stranieri. La preoccupazione dell’UE non riguarda l’aliquota nominale dell’imposta sul reddito delle società vietnamite, bensì, nella fase attuale, l’assenza di un’adeguata infrastruttura per lo scambio di informazioni, sebbene l’architettura dei regimi preferenziali vigenti abbia già suscitato critiche in passato. L’inserimento nell’elenco è una questione di conformità tecnica, non di ordine ideologico.

I criteri di inserimento e la cronologia

Il Vietnam è soggetto all’esame dell’UE sin dalla prima versione dell’elenco, pubblicata nel dicembre 2017, quando fu collocato nell’Allegato II (la «lista grigia») insieme alle giurisdizioni che si sono impegnate ad attuare riforme ma non hanno ancora raggiunto la piena conformità. Nell’ottobre 2025, il Vietnam fu rimosso dall’Allegato II in seguito all’adempimento degli impegni assunti in materia di rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Reporting, CbCR), apparendo a quel punto sulla via della conformità integrale. Tuttavia, nel novembre 2025 il Forum Globale dell’OCSE pubblicò la propria valutazione tra pari, classificando il Vietnam come «Non Conforme» rispetto allo standard sullo scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request, EOIR), profilo distinto dal CbCR, riscontrando riforme ancora incompiute e prevedendo che i miglioramenti del quadro CbCR non sarebbero pervenuti prima del 2027. Tale valutazione dell’OCSE ha direttamente determinato il passaggio, nel febbraio 2026, all’Allegato I, con un’escalation dalla lista grigia alla lista nera che ha saltato qualsiasi periodo intermedio di piena conformità.

 

I tre criteri fondamentali in base ai quali il Vietnam è stato valutato sono: 

  • il Criterio 1 (trasparenza fiscale), che richiede la conformità agli standard AEOI ed EOIR nonché l’adesione alla Convenzione Multilaterale sull’Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Fiscale; 
  • il Criterio 2 (equità fiscale), che esige l’assenza di regimi fiscali preferenziali dannosi e norme adeguate in materia di sostanza economica; e 
  • il Criterio 3 (misure anti-BEPS), che impone l’attuazione degli standard minimi anti-BEPS dell’OCSE, incluso il CbCR. La carenza del Vietnam si è concentrata nel Criterio 1, specificamente nello standard EOIR, relativo alla capacità pratica e al quadro procedurale per rispondere alle richieste di informazioni delle autorità fiscali estere.

La risposta del Vietnam e la via verso la cancellazione dall’elenco

Il Ministero degli Affari Esteri del Vietnam ha risposto pubblicamente entro pochi giorni dall’inserimento in lista, difendendo il proprio operato in materia di trasparenza fiscale e dichiarando che il governo sta attuando un piano d’azione nazionale per recepire le raccomandazioni dell’OCSE e ampliare la cooperazione fiscale con i partner, inclusa l’UE. Il Vietnam ha manifestato disponibilità ad avviare un dialogo con le autorità europee per garantire valutazioni più oggettive e complete, nonché a promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo condiviso e della prosperità comune.

I commentatori pratici suggeriscono che una tabella di marcia concreta sia realizzabile: con emendamenti legislativi (decreti e circolari sulle procedure EOIR), l’istituzione di un’unità EOIR dedicata, la pubblicazione di statistiche applicative e un attivo impegno tecnico con il Gruppo Codice di Condotta dell’UE tra ora e il settembre 2026, il Vietnam potrebbe realisticamente puntare alla rimozione dall’Allegato I nel prossimo ciclo di revisione UE dell’ottobre 2026, sebbene tale scadenza sia ambiziosa e la cancellazione dall’elenco non sia in alcun modo garantita. Il punto cruciale per le imprese europee è che, anche qualora l’inserimento si rivelasse relativamente breve se il Vietnam agisse con decisione, le società non devono rinviare i propri adeguamenti di conformità facendo affidamento su una rimozione anticipata: una risposta proporzionata e basata sul rischio è preferibile a una ristrutturazione radicale delle filiere di fornitura con collegamento vietnamita.

Come i diversi tipi di pagamento sono interessati in concreto

I beni (importazioni) presentano generalmente il profilo più lineare sul piano della sostanza, poiché di norma esiste una catena documentale chiara: ordini di acquisto, documenti di spedizione, pratiche doganali di importazione, bolle di consegna, verbali di ispezione e accettazione, nonché fatture corrispondenti. Il rischio aggiuntivo per i beni riguarda tipicamente non la genuinità dell’acquisto, bensì la coerenza complessiva della filiera e dei prezzi sotto controllo; in particolare, occorre che i margini e gli eventuali accordi infragruppo attorno al flusso di importazione abbiano senso commerciale e siano documentati in maniera uniforme.

I servizi (outsourcing, consulenza, sviluppo IT, marketing, assistenza) tendono ad attirare maggiori interrogativi, poiché «cosa è stato prestato» è più difficile da provare rispetto a un prodotto fisicamente spedito. Qualora un ente europeo corrisponda un compenso a un fornitore vietnamita per servizi, è opportuno predisporre un fascicolo probatorio ben organizzato: un ambito di lavoro chiaramente definito, registri delle ore o delle milestone, risultati consegnabili (relazioni, repository di codice, ticket), accettazioni controfirmate e una motivazione del prezzo coerente con il livello di competenze e di impegno richiesti.

I canoni e i pagamenti correlati alla proprietà intellettuale (licenze software, marchi, know-how, accesso alla tecnologia) sono particolarmente sensibili in quanto combinano la complessità della valutazione con questioni di qualificazione fiscale transfrontaliera. Ci si dovrà aspettare un vaglio approfondito dei seguenti profili: chi è il vero titolare e detentore del controllo sulla proprietà intellettuale, la catena contrattuale e i diritti di sublicenza, le modalità di determinazione del tasso di canone mediante benchmarking o accordi comparabili, nonché la genuinità del pagamento quale corrispettivo per la proprietà intellettuale anziché quale compenso mascherato per servizi.

Gli addebiti infragruppo (management fees, servizi condivisi, riaddebiti di costi) sono comunemente il primo ambito in cui le autorità fiscali e le controparti richiedono prove del «beneficio» e della logica di allocazione. Laddove il Vietnam sia inserito in una catena di valore di gruppo, è necessario essere pronti a dimostrare la ragione dell’addebito, le modalità di calcolo, il beneficio ricevuto dal destinatario, unitamente ad accordi infragruppo coerenti e a supporto documentale dei prezzi di trasferimento.

I flussi di finanziamento e di tesoreria (interessi, garanzie, cash pooling, factoring, trade finance) sono soggetti alla revisione tecnica più intensa, poiché implicano al contempo conseguenze fiscali e sensibilità sul piano della conformità antiriciclaggio e anticrimine finanziario. Anche laddove la struttura sia legittima, questi flussi hanno maggiori probabilità di essere sottoposti internamente a una revisione rafforzata e possono richiedere una documentazione di supporto più estesa prima dell’esecuzione.

La risposta delle banche europee: cosa accade in pratica

Le banche dell’UE operano secondo un approccio basato sul rischio in materia di criminalità finanziaria e conformità, e possono adottare decisioni di de-risking, ossia scegliere di limitare o cessare relazioni o tipologie di operazioni che ritengono eccedenti la propria propensione al rischio o troppo onerose dal punto di vista operativo. I quadri di vigilanza europei riconoscono il fenomeno del de-risking e invitano a valutazioni del rischio proporzionate e basate su prove concrete, piuttosto che a esclusioni indiscriminate; tuttavia, nella pratica le banche godono di un’ampia discrezionalità.

Per un’impresa europea che disponga un bonifico bancario in favore di una controparte vietnamita, le seguenti misure discrezionali possono emergere in concreto, anche qualora il pagamento sia pienamente lecito e commercialmente ordinario.

La banca può sospendere l’esecuzione e richiedere documenti aggiuntivi prima di sbloccare i fondi, cercando conferma sulla finalità e la legittimità dell’operazione nell’ambito dei propri controlli interni. Le richieste tipiche comprendono il contratto sottostante o il capitolato tecnico, le fatture, la prova della consegna o dell’esecuzione, una descrizione della finalità commerciale, nonché informazioni sulla titolarità effettiva o sulla struttura societaria del beneficiario.

La banca può instradare il pagamento attraverso file di revisione manuale anziché ricorrere all’elaborazione automatica, in particolare per i beneficiari di prima contattazione, gli importi insoliti per ammontare o i pagamenti con causali vaghe che non descrivono chiaramente lo scopo. Ciò genera ripercussioni operative: liquidazioni tardive ai fornitori, merce ferma in attesa della conferma di pagamento o sospensione del servizio laddove il fornitore operi secondo rigidi parametri di pagamento.

La banca può imporre condizioni interne nell’ambito dei propri controlli del rischio specifici per il cliente, richiedendo, ad esempio, indicazioni di pagamento più dettagliate, descrizioni più precise nelle fatture o flussi di pre-approvazione per i pagamenti sul corridoio Vietnam. In casi estremi, la banca può rifiutarsi di processare operazioni specifiche o decidere di abbandonare interi corridoi, tipologie di clienti o modelli di business come scelta di gestione del rischio. Taluni istituti finanziari tedeschi sono descritti come soggetti che applicano la due diligence rafforzata, richiedendo piena trasparenza sulla finalità e sulla titolarità per i pagamenti con collegamento vietnamita.

Qualora un pagamento venga rifiutato, la soluzione pratica consiste spesso nell’aggiustare le modalità esecutive (canale bancario alternativo, pacchetto documentale rivisto o meccanismo di pagamento modificato), mantenendo intatto il rapporto commerciale sottostante.

Le imprese europee sono invitate a predisporre un «Fascicolo di Conformità Bancaria» per i pagamenti sul corridoio Vietnam: una raccolta pre-assemblata di documenti (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale e informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in via preventiva o in risposta alle richieste della banca nel giro di ore anziché di giorni.

Misure difensive non fiscali e implicazioni per i finanziamenti UE

Al di là delle misure fiscali, l’inserimento nella blacklist dell’UE produce conseguenze non fiscali che incidono più ampiamente sul rapporto economico tra il Vietnam e l’Unione europea. I programmi di investimento dell’UE non possono far transitare finanziamenti attraverso entità localizzate in Vietnam, poiché l’utilizzo di tali enti contrasterebbe con la finalità legale fondamentale di questi strumenti, che sono concepiti per promuovere la buona governance, la trasparenza e il contrasto ai flussi finanziari illeciti. I fondi interessati comprendono il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (FEDS/NDICI), che riduce il rischio di investimenti rilevanti nei settori dell’energia e del digitale; il programma InvestEU (che ha sostituito il precedente FEIS); e il Mandato di Prestito Esterno, che prevede prestiti BEI per le grandi infrastrutture al di fuori dell’UE. Inoltre, il Quadro Generale per le cartolarizzazioni STS impone restrizioni separate all’utilizzo di entità domiciliate in giurisdizioni inserite nella lista nera nell’ambito delle strutture di cartolarizzazione. Per le entità vietnamite e i loro partner europei che operano su progetti a finanziamento donatore o a vocazione ESG, si tratta di un vincolo rilevante, poiché le società controllate e le altre imprese presenti in Vietnam possono essere escluse da tali fonti di finanziamento europeo.

DAC6 e rendicontazione pubblica Paese per Paese

Gli accordi transfrontalieri che coinvolgono il Vietnam sono ora soggetti a un controllo intensificato ai sensi della DAC6. In particolare, il Contrassegno C.1(b)(ii) può essere integrato laddove un pagamento transfrontaliero deducibile sia corrisposto da un’impresa associata stabilita nell’UE a un soggetto residente in Vietnam, ferme restando le modalità di recepimento specifiche di ciascuno Stato membro in ordine al test del beneficio principale e alle altre condizioni. Le grandi imprese multinazionali (con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi fiscali) devono inoltre predisporre e divulgare pubblicamente un Rendiconto Pubblico Paese per Paese. Ai sensi della Direttiva UE sul CbCR pubblico, le attività in Vietnam devono essere rendicontate separatamente, senza aggregarle nella voce «Resto del Mondo», con indicazione dell’elenco di tutte le controllate consolidate, della descrizione delle attività, del numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, dei ricavi (inclusi quelli infragruppo), dell’utile o della perdita prima delle imposte, delle imposte sul reddito maturate e versate, nonché degli utili accumulati. Per gli esercizi 2025 e 2026, le informazioni relative al Vietnam sono già oggetto di rendicontazione separata da parte delle multinazionali rientranti nell’ambito di applicazione.

Note operative per l’Italia.

L’Italia si avvale della lista UE ai fini del monitoraggio e della deducibilità ai sensi dell’articolo 110 del TUIR: i costi connessi con controparti domiciliate in giurisdizioni di cui all’Allegato I sono generalmente deducibili fino al «valore normale», mentre gli importi eccedenti tale valore richiedono la prova di un effettivo interesse economico, e tutti tali costi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello REDDITI). Il quadro normativo italiano è direttamente collegato alla lista UE, il che significa che lo status del Vietnam nell’Allegato I è efficace ai fini italiani dalla data di pubblicazione delle conclusioni del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza che sia richiesta alcuna ulteriore misura di recepimento nazionale.

Per i soggetti passivi italiani, i costi per servizi, i canoni e gli addebiti infragruppo verso il Vietnam costituiscono le categorie più sensibili: è indispensabile una documentazione solida dei risultati consegnabili, dei prezzi e della motivazione economica, e i team contabili devono garantire di poter isolare in modo netto i costi con collegamento vietnamita nel flusso di lavoro di reporting di fine anno.

Passi operativi per le imprese europee

  1. Mappatura delle esposizioni. Identificare e quantificare tutti i flussi di pagamento relativi alle entità vietnamite, disaggregati per tipologia (beni, servizi, canoni, addebiti infragruppo, finanziamenti).
  2. Analisi delle norme dello Stato membro di riferimento. Verificare quali misure difensive si applicano nella giurisdizione del soggetto passivo europeo, quando entrano in vigore (immediatamente o in modo graduale), se la giurisdizione adotta la lista UE in maniera dinamica o statica, le condizioni per l’esonero e la documentazione richiesta.
  3. Conformità DAC6. Valutare se gli accordi con collegamento vietnamita integrano obblighi di comunicazione ai sensi della DAC6 (in particolare i pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate) e assicurarsi che l’infrastruttura di comunicazione sia operativa.
  4. Prezzi di trasferimento e sostanza. Validare i servizi infragruppo, i canoni e le strutture di finanziamento riesaminando i prezzi, i test di beneficio e i termini contrattuali; rafforzare la documentazione contestuale prima della chiusura dell’esercizio.
  5. Comunicazione del CbCR pubblico. Se rientranti nell’ambito di applicazione, valutare le implicazioni delle divulgazioni ai fini del CbCR pubblico per le operazioni in Vietnam e allineare le comunicazioni fiscali, legali, ESG e destinate agli investitori.
  6. Due diligence sui fornitori. Implementare o rafforzare la due diligence sulle controparti vietnamite, includendo la verifica della residenza fiscale, la documentazione sulla titolarità effettiva e la conferma della sostanza e dell’attività economica.
  7. Fascicolo di conformità bancaria. Predisporre un fascicolo documentale pre-assemblato per i pagamenti sul corridoio Vietnam (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale, informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in risposta alle richieste bancarie nel giro di ore anziché di giorni.
  8. Monitoraggio del ciclo di revisione dell’ottobre 2026. Seguire i progressi del Vietnam sulle riforme EOIR e l’esito del ciclo di revisione del Gruppo Codice di Condotta dell’UE di ottobre 2026. Qualora il Vietnam fosse rimosso dall’Allegato I in tale occasione, gli Stati membri che adottano un approccio statico (Germania, Paesi Bassi) non applicheranno misure difensive nei confronti del Vietnam nelle proprie norme per il 2027; la Francia, che adotta anch’essa un approccio statico ma applica criteri domestici aggiuntivi, potrebbe nondimeno mantenere il Vietnam nel proprio elenco di giurisdizioni non cooperative anche dopo la sua cancellazione dalla lista UE. L’esito dell’ottobre 2026 è pertanto commercialmente rilevante per la pianificazione a medio termine.
  9. Governance interna strutturata. Istituire meccanismi di controllo del rischio-giurisdizione nei flussi di approvazione per nuove entità, contratti, finanziamenti e accordi su proprietà intellettuale aventi collegamento con il Vietnam, al fine di garantire adeguata validazione e documentazione sin dalla fase di avvio.

Executive Summary

The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) remains one of the most ambitious integration projects in the world. Yet, several years into its operational phase, it has not (yet) delivered the structural shift many expected. A recent analysis underscores the gap between political momentum and economic reality: implementation remains uneven, the agreement is still used by only a portion of participating states, and non-tariff barriers and infrastructure deficits continue to dominate the cost of doing business across borders.  For Egypt, the opportunity is still real — but it depends less on treaty headlines and more on enabling conditions: trade logistics, customs efficiency, regulatory convergence, and competitive industrial capacity. 

Looking Back: The Promise of a Single African Market

When the AfCFTA was launched, expectations were understandably high. A continent-wide trade framework was supposed to reduce tariffs, facilitate trade in goods and services, and strengthen regional value chains — with the broader goal of moving African economies up the value ladder.

In my 2022 article, I asked whether AfCFTA could become a game changer for Egypt, given Egypt’s industrial base, strategic geography, and the potential to diversify export markets beyond traditional partners. (For background, see the earlier article here).

The Reality Check: Intra-African Trade Remains Structurally Weak

Several years later, the interim assessment is sobering. As the Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) recently put it, AfCFTA is not a “game changer” yet, and only about half of member states currently meet the practical prerequisites to trade under the agreement.

A deeper reason is structural: no other world region trades so little with itself, and while statistics may undercount informal cross-border flows (especially in food), the overall picture remains unchanged.

Trade integration cannot deliver transformative outcomes if production, logistics, and institutions do not support scale.

Implementation Has Been Slow — and Often Symbolic

Operationalisation did not start with full-scale liberalisation. Instead, the AfCFTA began with a pilot approach: the Guided Trade Initiative (GTI) launched in October 2022, initially with eight states, later joined by additional countries, including Nigeria and South Africa by spring 2025.

The GTI created valuable learning effects, but it also underlined a key point: early progress was often presented through symbolic deals, while product coverage and volumes remained limited. FAZ highlights that only selected goods could be traded duty-free and that key sectors remained constrained for a long time due to missing or unresolved technical rules.

A pilot, however, cannot substitute for full operational certainty — the kind businesses need to restructure supply chains and invest.

Tariffs Are Not the Main Barrier — Trade Costs Are

AfCFTA is frequently discussed in terms of tariff liberalisation. Yet, evidence suggests that the largest gains do not come from tariffs but from reducing non-tariff barriers and improving trade infrastructure.

FAZ points to a central reality: tariffs tend to add around 20–30% to intra-African trade costs, whereas non-tariff costs can be far higher — driven by bureaucracy, lack of harmonised standards, inefficient border processes, and transport barriers.

This is the crux: even with reduced tariffs, trade will not expand meaningfully if goods still cannot move cheaply, quickly, and predictably.

Integration Complexity and Distributional Politics

Africa’s integration landscape is shaped by multiple overlapping regional economic communities and trade regimes. This creates legal and administrative complexity — often described as an integration “spaghetti bowl.” FAZ notes the challenge of coordination and the continued fragmentation of rules.

There is also a political economy dimension. Intra-African trade is heavily influenced by a small number of larger economies — and the distribution of benefits matters. FAZ highlights the dominance of major players (notably South Africa) and the concern that tariff liberalisation alone may entrench existing industrial advantages.

Where governments expect asymmetric outcomes, resistance often takes the form of delay, narrow implementation, or persistent non-tariff barriers.

What This Means for Egypt: The Opportunity Is Real — But Conditional

Egypt’s strategic case for AfCFTA participation remains strong: industrial potential, geographic location, and the opportunity to access and shape growing markets. But the experience so far suggests that the treaty text alone does not generate trade flows.

For Egypt’s private sector, the decisive factors are practical:

  • predictable and efficient customs clearance and border procedures,
  • logistics corridors and port efficiency,
  • regulatory convergence (standards, certification, compliance),
  • stable access to trade finance and payments,
  • competitive energy and production conditions for manufacturing and processing.

AfCFTA can support these developments — but it cannot replace them.

The “Game Changer” Pathway: What Must Happen Next

FAZ concludes that AfCFTA will only become truly impactful if it is paired with the fundamentals: major infrastructure investment, stronger production and processing capacity, and a credible industrial policy.

At the same time, Africa faces a classic chicken-and-egg problem: without development there is limited investment appeal; without investment there is limited development.

For Egypt and its partners, a pragmatic strategy would be to:

  1. treat AfCFTA as a platform for real trade-cost reduction, not only tariff debates;
  2. focus on a limited number of scalable corridors and sectors where regional value chains can realistically grow;
  3. strengthen implementation capacity so that preferences become usable for firms — especially SMEs;
  4. enhance legal certainty and dispute resolution reliability for cross-border commerce.

Conclusion

AfCFTA remains a landmark achievement in terms of political commitment. But as of today, it has not yet been the “game changer” many hoped for.

For Egypt, the key question is no longer whether AfCFTA is visionary — it is. The question is whether governments and businesses can translate it into lower real trade costs, higher competitiveness, and bankable cross-border transactions. If those enabling conditions improve, AfCFTA’s promise can still become commercial reality.

This is the fourth article of a series decidated to purchasing real estate property in Spain: previously, we presented how to structure the purchase of a real estate property and what steps you must undertake to ensure the purchase is efficient and safe (you can find it here), the financial and tax information as well as practical tips related to the purchase process (here) and how to handle international inheritance tax implications (here).

How to obtain a mortgage loan when Purchasing Property in Spain

When a buyer in Spain wishes to purchase property using a mortgage loan, the financing process typically begins after selecting a specific property and signing a private purchase agreement, which is usually accompanied by a deposit payment. The entire financing process is strictly regulated under Spanish civil and banking law, offering a high degree of legal security, including foreign and non-resident buyers.

Once the private purchase contract is signed, the bank initiates an official property valuation. This is a mandatory step for determining the maximum loan amount, the financing conditions and for loan approval.

Only after the valuation is completed will the bank issue a formal mortgage offer. The entire process, from the initial application to the final offer, can take several weeks, depending on the complexity of the buyer’s financial profile and the documentation required. The final step occurs before a Spanish notary, where two deeds are signed simultaneously:

  • The public deed of sale, and
  • The mortgage deed.

At this stage, the bank transfers the loan amount directly to the seller, ensuring legal and financial certainty for all parties involved.

While this structure guarantees legal clarity, it also means that mortgage financing is not secured at the time the private agreement is signed. Therefore, it is strongly recommended to include a mortgage contingency clause in the private purchase contract. This clause makes the completion of the sale conditional upon obtaining financing, thereby protecting the buyer’s deposit in the event of a mortgage denial.

Key Differences for Foreign Buyers

Spanish banks do not generally issue binding pre-approvals before a specific property has been chosen. Foreign buyers, particularly non-residents, should also be aware of additional requirements, including:

  • Submission of translated or apostilled foreign documents,
  • More extensive due diligence and KYC (Know Your Customer) procedures, and
  • Generally longer processing times.

These factors may extend the mortgage timeline and should be accounted for in the overall transaction planning.

Differences between buying a second-hand apartment/house and buying a new apartment/house directly from the developer

The main difference is that, in the case of a new home, VAT and AJD (stamp duty) are paid, and in the case of a second-hand home, only ITP (property transfer tax) is paid, as already explained in section III, paragraph 3.

In addition, in the case of new homes, a series of legal guarantees are established—for 1, 3, and 10 years—for possible construction defects that may arise in the home, for which the developer is liable. On the other hand, in the case of second-hand homes, the seller is liable for hidden defects only for a period of 6 months from delivery.

If the property is purchased from a natural person, it will generally be a second-hand home, whereas if it is purchased from a legal entity, it will normally be a new build and will be purchased from a developer.

Therefore, the fundamental differences will be those already mentioned above: different taxation and greater legal guarantees in the case of purchase from legal entities. Additionally, in the case of purchasing the property from a legal entity developer, there are enhanced documentation and reporting obligations, which do not apply in the case of sale by individuals.

Are there debts associated with the property that the buyer will be liable for?

The buyer is liable for any debts owed to the Homeowners’ Association for the three years prior to the purchase and for the outstanding portion of the current year’s dues. The buyer is also vicariously liable for any outstanding property tax (IBI) or other local taxes owed by the previous owner.

To adequately protect their interests, the buyer should, on the one hand, request a certificate of debts from the Homeowners’ Association and, on the other hand, check the status of payments of property tax and other municipal taxes.

What are the specific provions of Spanish Coastal Law (Ley De Costas)?

Properties located near the sea may fall under the Spanish Coastal Law (Ley de Costas), which regulates land use in the public maritime-terrestrial zone and its surrounding protected areas. These coastal strips are public domain, and strict limitations apply to ownership, construction, and renovation.

Even for older, long-standing buildings, it is vital to verify whether the property lies within a protection zone. Depending on the classification of the area, consequences can range from restricted use or denial of renovation permits to expiration of rights of use or, in extreme cases, administrative demolition orders.

Legal due diligence is essential to determine the status of the plot and identify any concessions or time-limited occupancy rights granted by the authorities.

 

What rules apply to Country Houses (Fincas Rústicas)?

Country houses (fincas rústicas) deserve special attention due to their location in rural and often protected areas, which are subject to strict urban planning and environmental regulations.

Depending on local and regional classifications, the land may be designated exclusively for agriculture, forestry, or conservation, limiting the potential for construction, expansion, or change of use.

Additionally, many rural properties have existing buildings that may never have been fully or properly legalised. As with coastal properties, buyers should review all applicable planning and environmental restrictions carefully before purchasing. 

How are squatting cases  (Okupas) regulated under Spanish law?

In recent years, Spain has experienced a rise in squatting cases, influenced by housing shortages, unaffordable rents, and high costs in urban or tourist areas. While the issue is complex and socio-politically sensitive, this section focuses on practical implications for property owners.

Importantly, unlawful occupation (okupación) is relatively uncommon in most parts of Spain. The majority of property owners, especially those who secure and monitor their homes properly, are unlikely to be affected.

Effective deterrents include:

  • Alarm systems and surveillance cameras,
  • Remote monitoring,
  • Local property management services (especially for second homes).

Spanish law differentiates between:

  • Intrusion into a primary residence (treated as unlawful entry),
  • Occupation of vacant or second homes (classified as usurpation, requiring court action).

Recent Legal Reforms – “Anti-Squatting Law” (Ley Orgánica 1/2025): To address lengthy eviction timelines, Spain introduced reforms, which include:

  • Within the first 48 hours of occupation:
    Police may evict squatters without a court order if no legal proof of residence is presented. Owners must provide immediate proof of ownership.
  • After 48 hours: Eviction must follow a formal judicial process.
  • Fast-track legal procedures: Eviction claims may now be processed in about 15 working days under accelerated procedures—though real-world implementation may vary by jurisdiction.

While these special topics may not apply to every transaction, they highlight the importance of thorough due diligence and professional legal advice when buying property in Spain. Understanding the implications of coastal laws, rural zoning, inheritance regulations, and property security helps international buyers make informed, secure, and future-proof investments.

Dopo il famigerato Liberation Day, molte imprese italiane hanno concesso uno sconto all’importatore americano per aiutarlo ad assorbire il dazio. A distanza di qualche mese, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara illegittimi i dazi “reciproci”, ma lo stesso giorno il Presidente Trump ne annuncia di nuovi. In questo articolo vediamo, in modo pratico, come affrontare i vari scenari, passando da una logica reattiva e destrutturata a una gestione consapevole della volatilità dei prezzi e dei flussi commerciali, conseguenza dell’introduzione, della variazione e della revoca dei dazi.

Gli accordi commerciali di “Tariff Sharing”

Per molto tempo la domanda è stata lineare: chi assorbe l’extra-costo doganale? L’esportatore? L’importatore? Entrambi? La domanda resta importante, ma oggi è incompleta.

Il nuovo scenario, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia degli Stati Uniti del 20.3.2026 è: che cosa accade se quel dazio viene poi annullato e rimborsato? Se il costo era stato condiviso tra le parti, il beneficio del rimborso deve seguire una logica coerente. In assenza di un chiaro accordo sul punto, però,  il rischio è un disallineamento economico che può compromettere il rapporto commerciale.

Immaginiamo una cantina italiana che vende i propri prodotti ad un importatore statunitense. A seguito dell’introduzione dei dazi reciproci, le parti hanno deciso che l’esportatore concederà uno sconto straordinario del 7,5%, esplicitamente motivato dall’esigenza di condividere l’impatto del dazio. La relazione commerciale prosegue, i volumi si mantengono, e l’importatore evita di scaricare integralmente l’aumento sul cliente finale.

Per effetto della sentenza della Corte Suprema (o, in futuro, di altra sentenza o decisione amministrativa) l’importatore ottiene un rimborso dei dazi pagati in quel periodo.

Se non si sono formalizzati accordi sul punto e la documentazione parla genericamente di “sconto commerciale” e non dice nulla sul rimborso, la situazione può essere difficile da ricostruire ex post e, soprattutto, fonte di tensioni commerciali. Con il risultato che una novità positiva (l’annullamento del dazio e il diritto al rimborso) diviene un fattore problematico che mette a rischio il rapporto.

L’esportatore ha diritto alla restituzione degli sconti concessi per mitigare i dazi?

In mancanza di un diverso accordo tra le parti, il diritto al rimborso spetta a chi ha versato il dazio, ossia, nella maggioranza dei casi, all’importatore. Quindi, il rischio è che l’importatore goda di un doppio beneficio (lo sconto e il rimborso del dazio) e che l’esportatore non ottenga nulla.

Per questo motivo è fondamentale che le parti non si limitino a negoziare i prezzi e gli sconti, ma stabiliscano le conseguenze dell’adozione o della modifica o revoca dei dazi sul contratto, compreso l’eventuale rimborso.

A tal fine, il primo passo è la corretta qualificazione e la documentazione degli sconti concessi. Se nelle e-mail, negli ordini commerciali, nelle note di credito e nelle fatture compare soltanto uno “sconto commerciale”, sarà più difficile sostenere in seguito che tale sconto fosse in realtà un contributo straordinario, temporaneo e legato al dazio. Al contrario, se la documentazione e il contratto chiariscono che si tratta di una misura di tariff sharing o tariff mitigation, la base per identificare ex post gli importi da restituire diventa molto più agevole.

L’obiettivo è costruire un quadro chiaro dell’andamento degli sconti e dei pagamenti per poter poi, eventualmente, riallineare i flussi economici alla logica originaria dell’accordo: se l’esportatore ha contribuito a coprire un costo che poi, in tutto o in parte, non si è più materializzato in via definitiva, avrà diritto alla rifusione del contributo versato.

Il contratto conterrà, dunque, oltre alla clausola di Tariff Sharing, anche quella di Tariff Reimbursement Allocation, che stabilisce che, se l’importatore riceve un rimborso, un credito o altro beneficio economico connesso al dazio per il quale l’esportatore aveva concesso uno sconto, l’importatore sia tenuto a restituire all’esportatore la parte corrispondente del beneficio, in misura integrale o proporzionale, a seconda di come le parti intendono distribuire rischio e incentivo.

Obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso

Non è chiaro se, nel caso dei dazi reciproci USA, gli importatori avranno diritto al rimborso presentando una semplice istanza amministrativa, oppure se sarà necessaria una causa legale. È più probabile il secondo scenario.

In generale, per ottenere il rimborso di un dazio servono iniziative, termini, documenti e il coordinamento con broker e consulenti doganali. Nella maggior parte dei casi, il soggetto che esercita il controllo operativo del processo è l’importatore (o chi agisce per suo conto).

Qui emerge un tema delicato ma molto concreto: se l’importatore sa che dovrà investire tempo e denaro per ottenere il rimborso, per poi dover condividerne il beneficio con l’esportatore, il suo incentivo ad attivarsi potrebbe ridursi. È esattamente per prevenire questa inerzia che il contratto dovrebbe contenere un obbligo espresso di attivazione, impostato come dovere di best efforts o commercially reasonable efforts.

Ad esempio, il contratto dovrebbe chiarire che l’importatore deve informarsi sulle condizioni e sui termini temporali della procedura, conservare la documentazione rilevante, informare periodicamente l’esportatore sullo stato delle iniziative e non rinunciare o ridurre unilateralmente la domanda quando ciò incide sul diritto economico dell’esportatore.

Accordi preventivi sul contenzioso e riparto dei costi

Quando il rimborso richiede una causa o un’attività legale strutturata, gli ostacoli sono di tipo organizzativo e finanziario: chi decide se e quando procederechi sceglie i legalichi anticipa i costicome si divide il recuperato nettochi ha l’ultima parola su una transazione.

Questo, in generale, vale per tutti i contratti, non solo per questo caso: le modalità di risoluzione delle controversie vanno affrontate e decise prima di trovarsi di fronte al problema, altrimenti il contenzioso rischia di diventare una seconda negoziazione improvvisata nel momento peggiore, cioè quando le parti sono già sotto pressione per margini, cash flow e incertezza normativa. E diventa inevitabilmente molto più difficile trovare un’intesa.

Come gestire eventuali nuovi dazi (e il loro eventuale annullamento)

Per mettersi al riparo dall’incertezza, l’accordo dovrebbe quindi essere strutturato in due tempi.

  • Il primo tempo regola l’impatto immediato del cambiamento di scenario, ad esempio l’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico: ne ho parlato in questo articolo).
  • Il secondo disciplina il possibile “rollback” (diritto al rimborso, processo, criteri di riparto).

Questo approccio ha un vantaggio chiaro: non costringe le parti a discutere ogni volta che cambia il regime daziario o interviene una decisione di annullamento dei dazi. Invece di inseguire i cambiamenti del mercato, si adotta uno strumento per la gestione dei possibili scenari, molto più robusto sul piano commerciale e più semplice da gestire, poiché le regole sono già state concordate.

Ciò consente di regolare l’impatto dei dazi non come una variabile straordinaria, da concordare una tantum, ma come un fenomeno strutturale, mobile, che potrebbe durare a lungo.

Per questo è fondamentale saper costruire contratti che governano sia la situazione attuale, sia le possibili variazioni, compreso l’eventuale rimborso.

Conclusione: Tre azioni pratiche le imprese che esportano negli USA

La prima è concordare quali siano le conseguenze sul contratto dell’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento, o la sua revoca (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico dei prezzi, diritto alla condivisione del rimborso)

La seconda è documentare in modo chiaro l’eventuale sconto concesso per mitigare un dazio. Se resta un generico “sconto commerciale”, il diritto alla restituzione in caso di rimborso sarà molto più difficile da far valere.

La terza è stabilire che cosa accade in caso di annullamento o revoca del dazio: l’obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso e di gestire il processo amministrativo o il contenzioso, come ripartire i costi, chi controlla l’attività dei consulenti e dei legali, come si ripartiranno le somme recuperate.

Ricordate l’accordo sui dazi al 15%?  Avevo scritto che con un negoziatore come Trump la partita non è mai finita (qui l’articolo) e – dopo il recente intermezzo della minaccia di dazi al 100% sui farmaci, ecco che il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di un dazio complessivo del 107% sulla pasta italiana, che potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.

Da dove nasce questo nuovo dazio

L’inchiesta antidumping è stata avviata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su richiesta di alcune aziende americane concorrenti e si basa su un ordine antidumping del 1996 che consente revisioni periodiche delle importazioni di pasta italiana. Il Dipartimento del Commercio conduce queste verifiche annualmente per valutare se i produttori italiani vendano pasta a prezzi inferiori rispetto al mercato interno americano, pratica nota come “dumping”.

Le Aziende Coinvolte nell’Indagine

Il Dipartimento del Commercio ha selezionato due aziende campione per condurre un’analisi approfondita, definite “mandatory respondents”: La Molisana e Pastificio Lucio Garofalo. Secondo il documento ufficiale pubblicato dall’amministrazione americana, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, entrambe le aziende avrebbero venduto i propri prodotti a prezzi inferiori a quelli di mercato, con conseguente sanzione di un dazio pari al 91,74%,

Le autorità americane hanno giustificato questa percentuale sostenendo che le due aziende non avrebbero fornito informazioni complete o conformi alle richieste del Dipartimento, risultando poco collaborative nell’indagine. Ciò che è molto importante è che, oltre alle due aziende direttamente esaminate, il dazio aggiuntivo del 91,74% viene applicato anche a numerosi altri produttori italiani non esaminati individualmente. Questa metodologia, pur formalmente consentita dalla normativa americana come eccezione, viene applicata senza aver condotto alcuna verifica diretta sulle altre aziende.

I Prossimi Passi della Procedura

Il Ministero degli Esteri italiano si è attivato immediatamente, intervenendo formalmente nel procedimento come “Parte Interessata” tramite l’Ambasciata italiana a Washington. La Farnesina sta lavorando in stretto raccordo con le aziende interessate e d’intesa con la Commissione Europea per convincere il Dipartimento americano a rivedere i dazi provvisori.

Le due aziende interessate (La Molisana e Garofalo) hanno la possibilità di presentare documentazione per contestare le accuse di dumping. Tuttavia, se il dumping dovesse essere confermato, il Dipartimento del Commercio darà istruzioni all’autorità per le dogane di applicare i dazi antidumping sulle merci vendute e immesse sul mercato americano.

La natura preliminare della determinazione indica che esiste ancora un margine di manovra per modificare la decisione prima dell’entrata in vigore definitiva.

Data di possibile Entrata in Vigore

Il nuovo super-dazio del 91,74%, che si sommerà alla tariffa esistente del 15% per un totale del 107%, è programmato per entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Questa data rappresenta dunque una scadenza cruciale per tutte le azioni diplomatiche e legali in corso.

L’impatto economico, se i dazi fossero confermati, sarebbe significativo: nel 2024 l’export di pasta italiana negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro secondo Coldiretti, rappresentando quasi il 17% delle esportazioni totali del settore. Un dazio al 107% rischierebbe di compromettere gravemente la competitività in uno dei mercati più importanti per l’agroalimentare italiano.

Cosa fare da qui al 1 gennaio 2026?

L’entrata in vigore del nuovo dazio, allo stato, è condizionata dall’esito della procedura in corso: visto quanto accaduto nei mesi precedenti, e l’uso politico che l’amministrazione USA ha fatto dello strumento dei dazi, ben oltre la loro funzione tecnica, è legittimo essere pessimisti.

Dunque, che fare? Abbiamo visto nei mesi passati che le aziende hanno reagito all’incertezza sulla sorte dei dazi in tre modi:

  • C’è chi si è affrettato ad inviare più prodotti possibile prima della data di possibile entrata in vigore del dazio;
  • Chi ha concesso – ora per allora – sconti equivalenti al dazio minacciato, nel caso fosse entrato in vigore;
  • Chi ha sospeso gli ordini, in attesa di notizie definitive sull’impatto dei dazi;

Si tratta di opzioni valide, ma non vanno dimenticati altri validi strumenti per gestire l’incertezza causata dalla ridda di annunci, trattative e minacce dell’amministrazione USA: il rischio dell’entrata in vigore di nuovi dazi, o del loro aumento, può essere gestito nel contratto, concordando con l’importatore USA quale sarà l’impatto dell’eventuale cambiamento tariffario sul prodotto.

Le parti possono prevedere, ad esempio, che l’aumento venga ripartito per giusta metà, o che se lo accolli l’importatore oltre una certa soglia di aumento, o ancora che se il dazio superasse una certa soglia sia possibile sciogliere i contratti. Trovate un approfondimento in questo articolo

L’unica certezza è che i rapporti commerciali con gli USA rimarranno sulle montagne russe a lungo e che è importante sapere gestire in modo consapevole i fattori di rischio che caratterizzano le vendite di prodotti negli Stati Uniti. Oggi il faro è puntato sui dazi e sui prezzi e il mio invito è di cogliere l’occasione per analizzare a fondo gli accordi esistenti e valutare se e come sono gestiti altri punti importanti, fonte di possibili alte responsabilità: ne parliamo, in maniera molto pratica, in questo libro.

New Regulatory Framework for RHQs: Tax Relief, Substantive Presence, and Streamlined Licensing

Saudi Arabia has released the long-awaited draft of the “Rules Regulating the Licensing and Supervision of Regional Headquarters of Multinational Companies,” issued pursuant to Cabinet Resolution No. (338) dated 23/4/1445H. This regulatory framework, currently open for public consultation, forms part of the Kingdom’s ambitious Vision 2030 strategy to establish Saudi Arabia as the prime regional base for multinational enterprises (MNEs) operating in the Middle East and North Africa (MENA) region.

Far beyond mere tax incentives, the draft Rules introduce a binding, structured regime that combines regulatory clarity with strict compliance obligations and long-term benefits. The most salient features include the following.

30-Year Tax Holiday

Entities licensed as RHQs will enjoy a 0% income tax rate and a 0% withholding tax rate on dividends, related-party payments, and payments for services essential to RHQ activity. These tax incentives are granted for a period of 30 years, renewable under conditions set by the Ministry of Investment.

Operational Substance Requirements: RHQ Functions and Compliance

At the core of the RHQ regime lies the requirement for substantial and sustained business presence in the Kingdom. Licensed RHQs must activate both mandatory and optional activities as defined in Article 7 of the Rules:

Mandatory Activities (to be activated within the first year):

  • Preparation and implementation of the regional strategy;
  • Strategic coordination of the MNE’s operations in the region;
  • Selection of products and services offered in the region;
  • M&A support;
  • Financial performance review;
  • Budget planning for regional operations;
  • Coordination of business units across MENA;
  • Market research and competitor analysis;
  • Identification of new market opportunities;
  • Marketing strategy development;
  • Preparation of operational and financial reports.

Optional Activities (minimum of three to be activated): These include, among others:

  • Research, development and innovation;
  • Sales and marketing;
  • Human resources and training;
  • Financial management, foreign exchange and treasury services;
  • Legal consultancy, compliance, internal audit;
  • Logistics, IP management, production, and technical support.

The selected optional activities must be aligned with the MNE’s global business strategy and must be regionally anchored.

Additional Substantive Requirements

  • Minimum of 15 employees in the first year;
  • At least 3 senior executives must be based in the Kingdom and must represent the top decision-making authority for the region;
  • RHQ staff must reside in Saudi Arabia, be dedicated full-time, be licensed locally, and receive remuneration through Saudi bank accounts;
  • RHQ operations must be exclusively performed within the Kingdom.

Licensing Process and Timing

The licensing process is clearly defined. Upon submission of the required documentation (commercial records, financials, activity plans), the Ministry of Investment will process the application within 30 working days.

True Regional Authority and Kingdom-Centric Operations

Licensed RHQs must hold administrative authority over all regional branches and subsidiaries. The RHQ must operate as the highest strategic, executive, and administrative authority in the MENA region. Furthermore, all RHQ-related activities must be carried out exclusively from within the Kingdom.

Localization Requirements

To ensure genuine local presence, the RHQ regime mandates:

  • Saudi residency and work permits for all RHQ personnel;
  • No hybrid or remote models from abroad;
  • Local registration of intellectual property and commercial identifiers;
  • Internal reporting and supervision obligations anchored in Saudi Arabia.

Is RHQ Establishment Mandatory or Optional?

While the RHQ license remains optional in principle, it is effectively mandatory for all multinational companies intending to contract with Saudi public sector entities.

As of 1 January 2024, the Saudi government will only consider public procurement contracts from companies that have an RHQ presence in the Kingdom, unless an express exemption is granted. Companies operating purely in the private sector without government contracts remain unaffected, but will nonetheless benefit from the RHQ regime if they choose to participate.

This regulatory shift creates a strategic filter: those seeking to participate in Saudi Arabia’s transformation across infrastructure, health, energy, and education must establish a fully embedded regional presence in the Kingdom.

Conclusion: High-Reward, High-Compliance Environment

The draft Rules represent a bold step in reshaping the MENA business landscape. Saudi Arabia is setting the bar high: generous tax relief and fast-track licensing are tied to substantive commitments in structure, personnel, and governance. For MNEs willing to assume regional leadership from within Saudi borders, the opportunity is as attractive as it is demanding.

Donald Trump, never one to shy away from drama or diplomacy-via-caps-lock, has slapped a 50% tariff on all Brazilian exports to the United States. The justification? In his own delicate prose: “The treatment of former President Jair Bolsonaro is a disgrace… A witch hunt that must end IMMEDIATELY!”

And just in case anyone thought this was about trade imbalances or economic strategy, Trump made things crystal clear: “Due to Brazil’s insidious attacks on free elections…”.

In short, the 50% tariff isn’t about coffee, orange juice, or flip-flops. It’s about a Supreme Court judgment, applying Brazilian law, regarding Brazilian politicians accused of conspiring in a coup d’état. In other words, this is a brazen (and frankly absurd) attempt at judicial intervention via trade war.

Trump, with his characteristic subtlety, offered a solution: manufacture in the U.S., and he’ll look kindly upon Brazil, like a mafia don offering “protection” after smashing your shop window. But what he meant was: consider Bolsonaro innocent, and we’ll talk.

The Brazilian market took the bait

Although the fishy interference in Brazilian affairs was determined from a fish out of the water, the market took the bait: in the first 48 hours after the infamous letter, at least 1500 tons of fish were already held in Brazilian ports, as US buyers suspended their contracts due to uncertainty about the costs upon arrival. The fish market is on alert, as 80% of the exports head to the US, mainly coming from small family-owned industries that distribute the catch from artisanal fishing communities.

The same effect hit other sectors, from orange, honey, and coffee to aircraft.

Brazil’s response and sorcery: don’t mess with us (or our weather)

Naturally, Brazil will not sit quietly sipping caipirinhas while its sovereignty is trampled. Reciprocity is on the table: if Washington raises tariffs, Brasília can do the same. But above all, one thing is sure: Brazil will never tolerate foreign interference in its independent judiciary.

And then, a curious coincidence: right after Trump’s speech, a tornado accompanied by lightning struck the White House grounds. Pure chance? Maybe. Or could it have been the work of Brazilian indigenous shamans, a particularly well-organized group of umbanda practitioners, or simply the fact that, as every Brazilian child knows, God is Brazilian.

Trump might want to check the weather forecast next time before penning another angry letter.

The unpredictable becoming predictable

Trade wars are rarely tidy affairs, but one thing they consistently deliver is chaos (in legal terms, disruption). And when disruption meets contracts, force majeure disputes often end up in court.

At first glance, Trump’s decision to impose a 50% tariff overnight might feel like an unpredictable thunderbolt (quite literally, given the weather at the White House). But here’s the catch: by now, unpredictable tariffs are becoming predictable. When a government with a well-documented love for impulsive economic diplomacy imposes politically motivated tariffs, can anyone claim to be surprised?

In most jurisdictions, force majeure requires that the event be extraordinary, unforeseeable, and beyond the parties’ control. A sudden 50% tariff certainly ticks a few of those boxes, but following a repetition of erratic trade policy, one might argue that businesses should expect what in past times was considered unexpected, especially when dealing with certain jurisdictions or political figures. In other words, Trump’s tariffs might not excuse performance if parties didn’t prepare for exactly this kind of volatility.

This is where good contract drafting comes into play

Savvy businesses are learning that their contracts must go beyond a vague boilerplate clause about “acts of government” or “changes in law.” Instead, they should expressly address the risk of sudden tariff changes, including

  • hardship clauses that allow renegotiation when costs become commercially unreasonable;
  • price adjustment mechanisms linked to tariff thresholds;
  • termination rights triggered by specified levels of customs duties;
  • currency fluctuation provisions (because tariffs rarely travel alone, and currency swings often accompany them).

In short, while no contract can immunize a business from every shock, smart drafting can mean the difference between a commercial headache and a catastrophic breach.

Therefore, tariffs may no longer be an unpredictable storm; they are part of the new predictable landscape. Given that your contract might wake up tomorrow facing ‘IMMEDIATE’ punitive tariffs in all caps, your contract should be ready today.

The unwitting cupid: strengthening EU-Brazil relations

While the tariffs may ruffle trade flows between Brasília and Washington, there’s an unintended silver lining: Trump is proving to be the most efficient matchmaker between Brazil and other markets, such as China and the European Union.

The EU-Brazil relationship, already a flirtation with promising prospects, with relevant progress in the EU-Mercosur Agreement, now seems destined for deeper romance. If Mr. Trump insists on isolating the US from Brazil, the old continent stands ready, with flowers and wine in hand, to pick up where the US left off. After all, Brazilian fish can pair up nicely with champagne, cava and prosecco.

So thank you, Mr. Trump. In your quest to bully Brazil into submission, you may have done more to strengthen transatlantic ties than any EU Commissioner ever could. As they say in Brasília these days: Trump is not a trade warrior. He’s a cupid in disguise.

L’approccio di Trump: potere e dominanza

Nella sua autobiografia The Art of the Deal, Donald Trump descrive il negoziato come una sfida di forza, determinazione e dominanza. La sua visione è chiara: chi mostra incertezza o fa concessioni troppo presto viene subito percepito come perdente. Il suo stile negoziale si fonda su pressione costante, richieste massimaliste e minacce calcolate, con l’obiettivo di ottenere vantaggi unilaterali. In questo schema, il compromesso non è un punto d’arrivo, ma un segno di debolezza da evitare.

Trump è semopre stato un negoziatore competitivo, orientato al risultato immediato, poco interessato a soluzioni bilanciate se non strettamente funzionali ai propri interessi.

Gli altri stili negoziali: compromissorio e collaborativo

In contrasto con questo approccio competitivo, esistono altri due stili negoziali rilevanti:

  • Lo stile collaborativo mira a raggiungere un accordo “a metà strada”, in cui entrambe le parti cedono qualcosa per ottenere una soluzione accettabile. È un approccio pragmatico, utile in situazioni dove il tempo è limitato o le posizioni sono troppo distanti per una vera collaborazione.
  • Lo stile integrativo, invece, punta a creare soluzioni win‑win. Le parti cercano di comprendere a fondo i reciproci interessi e costruire insieme un esito che massimizzi il beneficio per entrambi. Richiede apertura, tempo e fiducia.

Nelle trattative commerciali, l’ approccio compromissorio o collaborativo può funzionare solo se anche la controparte condivide la stessa logica. Ma quando ci si confronta con un attore esplicitamente competitivo come Trump, adottare uno stile compromissorio rischia di penalizzare gravemente l’UE, per almeno tre motivi:

  • Trasmette debolezza

Un gesto accomodante viene visto non come segnale di apertura, ma come punto di pressione da sfruttare. Il negoziatore competitivo, orientato ad ottenere un vantaggio immediato, lo interpreta come disponibilità a cedere ancora di più.

  • Rinuncia al potere contrattuale

L’UE dispone di un mercato enorme e ha leve commerciali significative, soprattutto in un contesto nel quale gli USA stanno chiudendo la porta al mercato cinese. Offrire concessioni in partenza equivale a bruciarsi carte negoziali senza ottenere nulla in cambio. In un confronto competitivo, la prima mossa può orienta la dinamica la dinamica del negoziato: fatta una concessione, è molto difficile tornare indietro.

  • Legittima lo squilibrio negoziale

Un compromesso sbilanciato, se accettato senza resistenza, rischia di diventare la nuova base delle relazioni commerciali future, penalizzando sistematicamente l’UE nei round successivi.

Perché il 30%? La tecnica dell’àncora

Trump utilizza spesso una tecnica negoziale nota come a tecnica dell’ancora. Questa consiste nel fissare deliberatamente un obiettivo molto alto all’inizio del negoziato (nel nostro caso, la minaccia dei dazi al 30%).

L’obiettivo è creare un perimetro psicologico del negoziato e forzare la controparte a ragionare partendo da quel dato, pur nella consapevolezza che si tratta di un valore arbitrario. .Questa tecnica consente di condizionare l’orizzonte del confronto e di ottenere concessioni più ampie, proprio come fatto da Trump.

La risposta peggiore: concessioni unilaterali senza ritorno

Purtroppo, l’Unione Europea ha già dato segnali preoccupanti di atteggiamento compromissorio non negoziato con l’amministrazione Trump, ad esempio :

  • La rinuncia alla Web Tax sui colossi digitali americani, senza ottenere in cambio alcuna regolazione o contributo fiscale condiviso.
  • L’offerta di aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, fatta per rassicurare Washington, senza ottenere nulla in cambio
  • L’accettazione dell’aumento delle spese NATO fino al 5% del PIL, rivendicato da Trump, anche in questo caso senza ottenere contropartite.

Tutte queste offerte senza chiedere nulla in cambio, rafforzando nell’interlocutore l’idea che l’UE sia disposta a concedere in partenza. Trump, fedele alla sua logica competitiva, considera queste concessioni come un punto di partenza, non come un compromesso: ciò lo spinge a rilanciare le richieste, non a moderarle.

Perseverare sarebbe un errore fatale

Continuare su questa linea compromissoria, nella speranza che l’accomodamento calmi le pressioni, sarebbe non solo inefficace ma controproducente. Con un negoziatore competitivo, le concessioni unilaterali non fermano l’escalation: la alimentano. Ogni segnale di debolezza viene interpretato come spazio di manovra in più.

Un esempio utile è la reazione della Cina durante la guerra commerciale avviata da Trump. A fronte di dazi monstre imposti dagli Stati Uniti, Pechino ha risposto con la stessa moneta, imponendo dazi equivalenti. Invece di cedere, ha parlato la stessa lingua del potere Il risultato è sotto gli occhi di tutti: dopo settimane di escalation, gli USA hanno dovuto moderare la loro posizione, aprendo a un’intesa più equilibrata.

Le contromisure possibili: parlare la sua lingua

Per evitare gli errori del passato, l’UE deve dunque invertire la logica negoziale. Non per alimentare lo scontro, ma per ristabilire un equilibrio credibile. Alcune contromisure utili potrebbero essere:

  • Mettere nel mirino gli interessi della base elettorale di Trump, in particolare i settori agricoli (soia, mais, carne bovina), con dazi selettivi o restrizioni mirate.
  • Rimettere sul tavolo la Web Tax europea anche con aliquota minima, vincolando eventuali deroghe a concessioni reali da parte statunitense.

Queste mosse, ben calibrate, rafforzerebbero la posizione dell’UE e dimostrerebbero che sa difendere i propri interessi parlando un linguaggio che Trump comprende: quello dell forza e del potere contrattuale.

Cercare gli interessi dietro le richieste

Un principio fondamentale in ogni negoziato è identificare gli interessi della controparte e trovare un modo per consentirgli di raggiungerli, senza sacrificare i propri.

Nel caso del negoziato tra UE e USA, occorre tenere presente che Trump gioca la partita guardando in primis alla sua base elettorale: un accordo deve offrirgli una narrazione di vittoria da comunicare al suo elettorato.

In conclusione

Nel negoziare con un attore competitivo occorre abbandonare l’approccio accomodante, evitare concessioni senza contropartite e adottare uno stile più assertivo, strategico e simmetrico. Vale nel negoziato dell’UE con Trump, come in ogni altra trattativa commerciale.

Tutto parte dal comprendere lo stile negoziale della controparte e impostare il negoziato in maniera consapevole: solo così potrà costruire un’intesa che sia solida, equa e rispettosa della propria forza economica e politica.

Federico Vasoli

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    Why the African Continental Free Trade Agreement has not yet turned into Reality — and What That Means for Egypt

    26 Febbraio 2026

    • Egitto
    • Distribuzione
    • Investimenti esteri
    • Fisco e tasse

    Il Vietnam è stato inserito nell’elenco dell’Unione europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I), a seguito dell’aggiornamento adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2026.

    Per le società europee che acquistano beni e servizi dal Vietnam, l’inserimento in tale elenco non costituisce un divieto assoluto di commercio, bensì un segnale che nei mesi a venire si renderà necessario un significativo rafforzamento della governance fiscale, delle aspettative documentali e, in taluni casi, delle procedure di esecuzione dei pagamenti. Il meccanismo dell’elenco UE è concepito non tanto per «nominare e svergognare» le giurisdizioni inadempienti, quanto per stimolare riforme positive attraverso la cooperazione e il dialogo; tuttavia, una volta che una giurisdizione è collocata nell’Allegato I, gli Stati membri dell’UE sono tenuti ad adottare «misure difensive» che possono incidere in misura rilevante sul trattamento fiscale, sugli obblighi di ritenuta alla fonte e sull’intensità delle attività ispettive per le operazioni aventi un collegamento con il Vietnam.

    Cosa prevede (e cosa non prevede) la decisione dell’UE

    La blacklist dell’UE è uno strumento di governance fiscale: essa non vieta alle imprese europee di importare merci dal Vietnam né di acquisire servizi vietnamiti, e non incide sul regime fiscale interno del Vietnam, sulle norme in materia di imposta sul reddito delle società, sul quadro normativo relativo alle ritenute alla fonte né sulle politiche in materia di investimenti.

    Al contempo, l’Unione europea può approfondire la cooperazione con il Vietnam sul piano politico ed economico pur mantenendo la pressione sulla governance fiscale attraverso i meccanismi di inserimento negli elenchi; le imprese devono pertanto prepararsi a operare in un contesto di «partenariato accompagnato da vigilanza», senza attendersi una piena coerenza tra i due profili. In tal senso, nel gennaio 2026 l’UE e il Vietnam hanno elevato le proprie relazioni al rango di Partenariato Strategico Globale, configurato come piattaforma per il rafforzamento della cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, del clima e dell’energia, dello sviluppo sostenibile e della trasformazione digitale — segnale inequivoco che l’inserimento in lista è uno strumento tecnico di conformità e non una rottura diplomatica.

    Il paradosso ideologico: una Repubblica socialista in un elenco di paradisi fiscali

    La presenza del Vietnam nella lista nera risulta singolare alla luce del più ampio contesto politico. L’elenco UE fu concepito all’indomani dei grandi scandali sulla trasparenza fiscale (Panama Papers e LuxLeaks), al fine di far fronte alle giurisdizioni che facilitano strutture offshore o non soddisfano gli standard di scambio di informazioni. Nell’immaginario occidentale, il concetto di «paradiso fiscale» evoca microStati liberali o centri offshore, eppure il Vietnam, governato da un Partito Comunista, figura oggi nel medesimo elenco.

    Ciò riflette la realtà del modello economico ibrido vietnamita: politicamente socialista, ma economicamente pragmatico sin dalle riforme del Đổi Mới della fine degli anni Ottanta, con incentivi fiscali selettivi per le zone economiche speciali, gli investimenti ad alta tecnologia e i settori prioritari, incentivi che in taluni casi possono ridurre significativamente l’onere fiscale effettivo per gli investitori stranieri. La preoccupazione dell’UE non riguarda l’aliquota nominale dell’imposta sul reddito delle società vietnamite, bensì, nella fase attuale, l’assenza di un’adeguata infrastruttura per lo scambio di informazioni, sebbene l’architettura dei regimi preferenziali vigenti abbia già suscitato critiche in passato. L’inserimento nell’elenco è una questione di conformità tecnica, non di ordine ideologico.

    I criteri di inserimento e la cronologia

    Il Vietnam è soggetto all’esame dell’UE sin dalla prima versione dell’elenco, pubblicata nel dicembre 2017, quando fu collocato nell’Allegato II (la «lista grigia») insieme alle giurisdizioni che si sono impegnate ad attuare riforme ma non hanno ancora raggiunto la piena conformità. Nell’ottobre 2025, il Vietnam fu rimosso dall’Allegato II in seguito all’adempimento degli impegni assunti in materia di rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Reporting, CbCR), apparendo a quel punto sulla via della conformità integrale. Tuttavia, nel novembre 2025 il Forum Globale dell’OCSE pubblicò la propria valutazione tra pari, classificando il Vietnam come «Non Conforme» rispetto allo standard sullo scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request, EOIR), profilo distinto dal CbCR, riscontrando riforme ancora incompiute e prevedendo che i miglioramenti del quadro CbCR non sarebbero pervenuti prima del 2027. Tale valutazione dell’OCSE ha direttamente determinato il passaggio, nel febbraio 2026, all’Allegato I, con un’escalation dalla lista grigia alla lista nera che ha saltato qualsiasi periodo intermedio di piena conformità.

     

    I tre criteri fondamentali in base ai quali il Vietnam è stato valutato sono: 

    • il Criterio 1 (trasparenza fiscale), che richiede la conformità agli standard AEOI ed EOIR nonché l’adesione alla Convenzione Multilaterale sull’Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Fiscale; 
    • il Criterio 2 (equità fiscale), che esige l’assenza di regimi fiscali preferenziali dannosi e norme adeguate in materia di sostanza economica; e 
    • il Criterio 3 (misure anti-BEPS), che impone l’attuazione degli standard minimi anti-BEPS dell’OCSE, incluso il CbCR. La carenza del Vietnam si è concentrata nel Criterio 1, specificamente nello standard EOIR, relativo alla capacità pratica e al quadro procedurale per rispondere alle richieste di informazioni delle autorità fiscali estere.

    La risposta del Vietnam e la via verso la cancellazione dall’elenco

    Il Ministero degli Affari Esteri del Vietnam ha risposto pubblicamente entro pochi giorni dall’inserimento in lista, difendendo il proprio operato in materia di trasparenza fiscale e dichiarando che il governo sta attuando un piano d’azione nazionale per recepire le raccomandazioni dell’OCSE e ampliare la cooperazione fiscale con i partner, inclusa l’UE. Il Vietnam ha manifestato disponibilità ad avviare un dialogo con le autorità europee per garantire valutazioni più oggettive e complete, nonché a promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo condiviso e della prosperità comune.

    I commentatori pratici suggeriscono che una tabella di marcia concreta sia realizzabile: con emendamenti legislativi (decreti e circolari sulle procedure EOIR), l’istituzione di un’unità EOIR dedicata, la pubblicazione di statistiche applicative e un attivo impegno tecnico con il Gruppo Codice di Condotta dell’UE tra ora e il settembre 2026, il Vietnam potrebbe realisticamente puntare alla rimozione dall’Allegato I nel prossimo ciclo di revisione UE dell’ottobre 2026, sebbene tale scadenza sia ambiziosa e la cancellazione dall’elenco non sia in alcun modo garantita. Il punto cruciale per le imprese europee è che, anche qualora l’inserimento si rivelasse relativamente breve se il Vietnam agisse con decisione, le società non devono rinviare i propri adeguamenti di conformità facendo affidamento su una rimozione anticipata: una risposta proporzionata e basata sul rischio è preferibile a una ristrutturazione radicale delle filiere di fornitura con collegamento vietnamita.

    Come i diversi tipi di pagamento sono interessati in concreto

    I beni (importazioni) presentano generalmente il profilo più lineare sul piano della sostanza, poiché di norma esiste una catena documentale chiara: ordini di acquisto, documenti di spedizione, pratiche doganali di importazione, bolle di consegna, verbali di ispezione e accettazione, nonché fatture corrispondenti. Il rischio aggiuntivo per i beni riguarda tipicamente non la genuinità dell’acquisto, bensì la coerenza complessiva della filiera e dei prezzi sotto controllo; in particolare, occorre che i margini e gli eventuali accordi infragruppo attorno al flusso di importazione abbiano senso commerciale e siano documentati in maniera uniforme.

    I servizi (outsourcing, consulenza, sviluppo IT, marketing, assistenza) tendono ad attirare maggiori interrogativi, poiché «cosa è stato prestato» è più difficile da provare rispetto a un prodotto fisicamente spedito. Qualora un ente europeo corrisponda un compenso a un fornitore vietnamita per servizi, è opportuno predisporre un fascicolo probatorio ben organizzato: un ambito di lavoro chiaramente definito, registri delle ore o delle milestone, risultati consegnabili (relazioni, repository di codice, ticket), accettazioni controfirmate e una motivazione del prezzo coerente con il livello di competenze e di impegno richiesti.

    I canoni e i pagamenti correlati alla proprietà intellettuale (licenze software, marchi, know-how, accesso alla tecnologia) sono particolarmente sensibili in quanto combinano la complessità della valutazione con questioni di qualificazione fiscale transfrontaliera. Ci si dovrà aspettare un vaglio approfondito dei seguenti profili: chi è il vero titolare e detentore del controllo sulla proprietà intellettuale, la catena contrattuale e i diritti di sublicenza, le modalità di determinazione del tasso di canone mediante benchmarking o accordi comparabili, nonché la genuinità del pagamento quale corrispettivo per la proprietà intellettuale anziché quale compenso mascherato per servizi.

    Gli addebiti infragruppo (management fees, servizi condivisi, riaddebiti di costi) sono comunemente il primo ambito in cui le autorità fiscali e le controparti richiedono prove del «beneficio» e della logica di allocazione. Laddove il Vietnam sia inserito in una catena di valore di gruppo, è necessario essere pronti a dimostrare la ragione dell’addebito, le modalità di calcolo, il beneficio ricevuto dal destinatario, unitamente ad accordi infragruppo coerenti e a supporto documentale dei prezzi di trasferimento.

    I flussi di finanziamento e di tesoreria (interessi, garanzie, cash pooling, factoring, trade finance) sono soggetti alla revisione tecnica più intensa, poiché implicano al contempo conseguenze fiscali e sensibilità sul piano della conformità antiriciclaggio e anticrimine finanziario. Anche laddove la struttura sia legittima, questi flussi hanno maggiori probabilità di essere sottoposti internamente a una revisione rafforzata e possono richiedere una documentazione di supporto più estesa prima dell’esecuzione.

    La risposta delle banche europee: cosa accade in pratica

    Le banche dell’UE operano secondo un approccio basato sul rischio in materia di criminalità finanziaria e conformità, e possono adottare decisioni di de-risking, ossia scegliere di limitare o cessare relazioni o tipologie di operazioni che ritengono eccedenti la propria propensione al rischio o troppo onerose dal punto di vista operativo. I quadri di vigilanza europei riconoscono il fenomeno del de-risking e invitano a valutazioni del rischio proporzionate e basate su prove concrete, piuttosto che a esclusioni indiscriminate; tuttavia, nella pratica le banche godono di un’ampia discrezionalità.

    Per un’impresa europea che disponga un bonifico bancario in favore di una controparte vietnamita, le seguenti misure discrezionali possono emergere in concreto, anche qualora il pagamento sia pienamente lecito e commercialmente ordinario.

    La banca può sospendere l’esecuzione e richiedere documenti aggiuntivi prima di sbloccare i fondi, cercando conferma sulla finalità e la legittimità dell’operazione nell’ambito dei propri controlli interni. Le richieste tipiche comprendono il contratto sottostante o il capitolato tecnico, le fatture, la prova della consegna o dell’esecuzione, una descrizione della finalità commerciale, nonché informazioni sulla titolarità effettiva o sulla struttura societaria del beneficiario.

    La banca può instradare il pagamento attraverso file di revisione manuale anziché ricorrere all’elaborazione automatica, in particolare per i beneficiari di prima contattazione, gli importi insoliti per ammontare o i pagamenti con causali vaghe che non descrivono chiaramente lo scopo. Ciò genera ripercussioni operative: liquidazioni tardive ai fornitori, merce ferma in attesa della conferma di pagamento o sospensione del servizio laddove il fornitore operi secondo rigidi parametri di pagamento.

    La banca può imporre condizioni interne nell’ambito dei propri controlli del rischio specifici per il cliente, richiedendo, ad esempio, indicazioni di pagamento più dettagliate, descrizioni più precise nelle fatture o flussi di pre-approvazione per i pagamenti sul corridoio Vietnam. In casi estremi, la banca può rifiutarsi di processare operazioni specifiche o decidere di abbandonare interi corridoi, tipologie di clienti o modelli di business come scelta di gestione del rischio. Taluni istituti finanziari tedeschi sono descritti come soggetti che applicano la due diligence rafforzata, richiedendo piena trasparenza sulla finalità e sulla titolarità per i pagamenti con collegamento vietnamita.

    Qualora un pagamento venga rifiutato, la soluzione pratica consiste spesso nell’aggiustare le modalità esecutive (canale bancario alternativo, pacchetto documentale rivisto o meccanismo di pagamento modificato), mantenendo intatto il rapporto commerciale sottostante.

    Le imprese europee sono invitate a predisporre un «Fascicolo di Conformità Bancaria» per i pagamenti sul corridoio Vietnam: una raccolta pre-assemblata di documenti (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale e informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in via preventiva o in risposta alle richieste della banca nel giro di ore anziché di giorni.

    Misure difensive non fiscali e implicazioni per i finanziamenti UE

    Al di là delle misure fiscali, l’inserimento nella blacklist dell’UE produce conseguenze non fiscali che incidono più ampiamente sul rapporto economico tra il Vietnam e l’Unione europea. I programmi di investimento dell’UE non possono far transitare finanziamenti attraverso entità localizzate in Vietnam, poiché l’utilizzo di tali enti contrasterebbe con la finalità legale fondamentale di questi strumenti, che sono concepiti per promuovere la buona governance, la trasparenza e il contrasto ai flussi finanziari illeciti. I fondi interessati comprendono il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (FEDS/NDICI), che riduce il rischio di investimenti rilevanti nei settori dell’energia e del digitale; il programma InvestEU (che ha sostituito il precedente FEIS); e il Mandato di Prestito Esterno, che prevede prestiti BEI per le grandi infrastrutture al di fuori dell’UE. Inoltre, il Quadro Generale per le cartolarizzazioni STS impone restrizioni separate all’utilizzo di entità domiciliate in giurisdizioni inserite nella lista nera nell’ambito delle strutture di cartolarizzazione. Per le entità vietnamite e i loro partner europei che operano su progetti a finanziamento donatore o a vocazione ESG, si tratta di un vincolo rilevante, poiché le società controllate e le altre imprese presenti in Vietnam possono essere escluse da tali fonti di finanziamento europeo.

    DAC6 e rendicontazione pubblica Paese per Paese

    Gli accordi transfrontalieri che coinvolgono il Vietnam sono ora soggetti a un controllo intensificato ai sensi della DAC6. In particolare, il Contrassegno C.1(b)(ii) può essere integrato laddove un pagamento transfrontaliero deducibile sia corrisposto da un’impresa associata stabilita nell’UE a un soggetto residente in Vietnam, ferme restando le modalità di recepimento specifiche di ciascuno Stato membro in ordine al test del beneficio principale e alle altre condizioni. Le grandi imprese multinazionali (con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi fiscali) devono inoltre predisporre e divulgare pubblicamente un Rendiconto Pubblico Paese per Paese. Ai sensi della Direttiva UE sul CbCR pubblico, le attività in Vietnam devono essere rendicontate separatamente, senza aggregarle nella voce «Resto del Mondo», con indicazione dell’elenco di tutte le controllate consolidate, della descrizione delle attività, del numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, dei ricavi (inclusi quelli infragruppo), dell’utile o della perdita prima delle imposte, delle imposte sul reddito maturate e versate, nonché degli utili accumulati. Per gli esercizi 2025 e 2026, le informazioni relative al Vietnam sono già oggetto di rendicontazione separata da parte delle multinazionali rientranti nell’ambito di applicazione.

    Note operative per l’Italia.

    L’Italia si avvale della lista UE ai fini del monitoraggio e della deducibilità ai sensi dell’articolo 110 del TUIR: i costi connessi con controparti domiciliate in giurisdizioni di cui all’Allegato I sono generalmente deducibili fino al «valore normale», mentre gli importi eccedenti tale valore richiedono la prova di un effettivo interesse economico, e tutti tali costi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello REDDITI). Il quadro normativo italiano è direttamente collegato alla lista UE, il che significa che lo status del Vietnam nell’Allegato I è efficace ai fini italiani dalla data di pubblicazione delle conclusioni del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza che sia richiesta alcuna ulteriore misura di recepimento nazionale.

    Per i soggetti passivi italiani, i costi per servizi, i canoni e gli addebiti infragruppo verso il Vietnam costituiscono le categorie più sensibili: è indispensabile una documentazione solida dei risultati consegnabili, dei prezzi e della motivazione economica, e i team contabili devono garantire di poter isolare in modo netto i costi con collegamento vietnamita nel flusso di lavoro di reporting di fine anno.

    Passi operativi per le imprese europee

    1. Mappatura delle esposizioni. Identificare e quantificare tutti i flussi di pagamento relativi alle entità vietnamite, disaggregati per tipologia (beni, servizi, canoni, addebiti infragruppo, finanziamenti).
    2. Analisi delle norme dello Stato membro di riferimento. Verificare quali misure difensive si applicano nella giurisdizione del soggetto passivo europeo, quando entrano in vigore (immediatamente o in modo graduale), se la giurisdizione adotta la lista UE in maniera dinamica o statica, le condizioni per l’esonero e la documentazione richiesta.
    3. Conformità DAC6. Valutare se gli accordi con collegamento vietnamita integrano obblighi di comunicazione ai sensi della DAC6 (in particolare i pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate) e assicurarsi che l’infrastruttura di comunicazione sia operativa.
    4. Prezzi di trasferimento e sostanza. Validare i servizi infragruppo, i canoni e le strutture di finanziamento riesaminando i prezzi, i test di beneficio e i termini contrattuali; rafforzare la documentazione contestuale prima della chiusura dell’esercizio.
    5. Comunicazione del CbCR pubblico. Se rientranti nell’ambito di applicazione, valutare le implicazioni delle divulgazioni ai fini del CbCR pubblico per le operazioni in Vietnam e allineare le comunicazioni fiscali, legali, ESG e destinate agli investitori.
    6. Due diligence sui fornitori. Implementare o rafforzare la due diligence sulle controparti vietnamite, includendo la verifica della residenza fiscale, la documentazione sulla titolarità effettiva e la conferma della sostanza e dell’attività economica.
    7. Fascicolo di conformità bancaria. Predisporre un fascicolo documentale pre-assemblato per i pagamenti sul corridoio Vietnam (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale, informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in risposta alle richieste bancarie nel giro di ore anziché di giorni.
    8. Monitoraggio del ciclo di revisione dell’ottobre 2026. Seguire i progressi del Vietnam sulle riforme EOIR e l’esito del ciclo di revisione del Gruppo Codice di Condotta dell’UE di ottobre 2026. Qualora il Vietnam fosse rimosso dall’Allegato I in tale occasione, gli Stati membri che adottano un approccio statico (Germania, Paesi Bassi) non applicheranno misure difensive nei confronti del Vietnam nelle proprie norme per il 2027; la Francia, che adotta anch’essa un approccio statico ma applica criteri domestici aggiuntivi, potrebbe nondimeno mantenere il Vietnam nel proprio elenco di giurisdizioni non cooperative anche dopo la sua cancellazione dalla lista UE. L’esito dell’ottobre 2026 è pertanto commercialmente rilevante per la pianificazione a medio termine.
    9. Governance interna strutturata. Istituire meccanismi di controllo del rischio-giurisdizione nei flussi di approvazione per nuove entità, contratti, finanziamenti e accordi su proprietà intellettuale aventi collegamento con il Vietnam, al fine di garantire adeguata validazione e documentazione sin dalla fase di avvio.

    Executive Summary

    The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) remains one of the most ambitious integration projects in the world. Yet, several years into its operational phase, it has not (yet) delivered the structural shift many expected. A recent analysis underscores the gap between political momentum and economic reality: implementation remains uneven, the agreement is still used by only a portion of participating states, and non-tariff barriers and infrastructure deficits continue to dominate the cost of doing business across borders.  For Egypt, the opportunity is still real — but it depends less on treaty headlines and more on enabling conditions: trade logistics, customs efficiency, regulatory convergence, and competitive industrial capacity. 

    Looking Back: The Promise of a Single African Market

    When the AfCFTA was launched, expectations were understandably high. A continent-wide trade framework was supposed to reduce tariffs, facilitate trade in goods and services, and strengthen regional value chains — with the broader goal of moving African economies up the value ladder.

    In my 2022 article, I asked whether AfCFTA could become a game changer for Egypt, given Egypt’s industrial base, strategic geography, and the potential to diversify export markets beyond traditional partners. (For background, see the earlier article here).

    The Reality Check: Intra-African Trade Remains Structurally Weak

    Several years later, the interim assessment is sobering. As the Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) recently put it, AfCFTA is not a “game changer” yet, and only about half of member states currently meet the practical prerequisites to trade under the agreement.

    A deeper reason is structural: no other world region trades so little with itself, and while statistics may undercount informal cross-border flows (especially in food), the overall picture remains unchanged.

    Trade integration cannot deliver transformative outcomes if production, logistics, and institutions do not support scale.

    Implementation Has Been Slow — and Often Symbolic

    Operationalisation did not start with full-scale liberalisation. Instead, the AfCFTA began with a pilot approach: the Guided Trade Initiative (GTI) launched in October 2022, initially with eight states, later joined by additional countries, including Nigeria and South Africa by spring 2025.

    The GTI created valuable learning effects, but it also underlined a key point: early progress was often presented through symbolic deals, while product coverage and volumes remained limited. FAZ highlights that only selected goods could be traded duty-free and that key sectors remained constrained for a long time due to missing or unresolved technical rules.

    A pilot, however, cannot substitute for full operational certainty — the kind businesses need to restructure supply chains and invest.

    Tariffs Are Not the Main Barrier — Trade Costs Are

    AfCFTA is frequently discussed in terms of tariff liberalisation. Yet, evidence suggests that the largest gains do not come from tariffs but from reducing non-tariff barriers and improving trade infrastructure.

    FAZ points to a central reality: tariffs tend to add around 20–30% to intra-African trade costs, whereas non-tariff costs can be far higher — driven by bureaucracy, lack of harmonised standards, inefficient border processes, and transport barriers.

    This is the crux: even with reduced tariffs, trade will not expand meaningfully if goods still cannot move cheaply, quickly, and predictably.

    Integration Complexity and Distributional Politics

    Africa’s integration landscape is shaped by multiple overlapping regional economic communities and trade regimes. This creates legal and administrative complexity — often described as an integration “spaghetti bowl.” FAZ notes the challenge of coordination and the continued fragmentation of rules.

    There is also a political economy dimension. Intra-African trade is heavily influenced by a small number of larger economies — and the distribution of benefits matters. FAZ highlights the dominance of major players (notably South Africa) and the concern that tariff liberalisation alone may entrench existing industrial advantages.

    Where governments expect asymmetric outcomes, resistance often takes the form of delay, narrow implementation, or persistent non-tariff barriers.

    What This Means for Egypt: The Opportunity Is Real — But Conditional

    Egypt’s strategic case for AfCFTA participation remains strong: industrial potential, geographic location, and the opportunity to access and shape growing markets. But the experience so far suggests that the treaty text alone does not generate trade flows.

    For Egypt’s private sector, the decisive factors are practical:

    • predictable and efficient customs clearance and border procedures,
    • logistics corridors and port efficiency,
    • regulatory convergence (standards, certification, compliance),
    • stable access to trade finance and payments,
    • competitive energy and production conditions for manufacturing and processing.

    AfCFTA can support these developments — but it cannot replace them.

    The “Game Changer” Pathway: What Must Happen Next

    FAZ concludes that AfCFTA will only become truly impactful if it is paired with the fundamentals: major infrastructure investment, stronger production and processing capacity, and a credible industrial policy.

    At the same time, Africa faces a classic chicken-and-egg problem: without development there is limited investment appeal; without investment there is limited development.

    For Egypt and its partners, a pragmatic strategy would be to:

    1. treat AfCFTA as a platform for real trade-cost reduction, not only tariff debates;
    2. focus on a limited number of scalable corridors and sectors where regional value chains can realistically grow;
    3. strengthen implementation capacity so that preferences become usable for firms — especially SMEs;
    4. enhance legal certainty and dispute resolution reliability for cross-border commerce.

    Conclusion

    AfCFTA remains a landmark achievement in terms of political commitment. But as of today, it has not yet been the “game changer” many hoped for.

    For Egypt, the key question is no longer whether AfCFTA is visionary — it is. The question is whether governments and businesses can translate it into lower real trade costs, higher competitiveness, and bankable cross-border transactions. If those enabling conditions improve, AfCFTA’s promise can still become commercial reality.

    This is the fourth article of a series decidated to purchasing real estate property in Spain: previously, we presented how to structure the purchase of a real estate property and what steps you must undertake to ensure the purchase is efficient and safe (you can find it here), the financial and tax information as well as practical tips related to the purchase process (here) and how to handle international inheritance tax implications (here).

    How to obtain a mortgage loan when Purchasing Property in Spain

    When a buyer in Spain wishes to purchase property using a mortgage loan, the financing process typically begins after selecting a specific property and signing a private purchase agreement, which is usually accompanied by a deposit payment. The entire financing process is strictly regulated under Spanish civil and banking law, offering a high degree of legal security, including foreign and non-resident buyers.

    Once the private purchase contract is signed, the bank initiates an official property valuation. This is a mandatory step for determining the maximum loan amount, the financing conditions and for loan approval.

    Only after the valuation is completed will the bank issue a formal mortgage offer. The entire process, from the initial application to the final offer, can take several weeks, depending on the complexity of the buyer’s financial profile and the documentation required. The final step occurs before a Spanish notary, where two deeds are signed simultaneously:

    • The public deed of sale, and
    • The mortgage deed.

    At this stage, the bank transfers the loan amount directly to the seller, ensuring legal and financial certainty for all parties involved.

    While this structure guarantees legal clarity, it also means that mortgage financing is not secured at the time the private agreement is signed. Therefore, it is strongly recommended to include a mortgage contingency clause in the private purchase contract. This clause makes the completion of the sale conditional upon obtaining financing, thereby protecting the buyer’s deposit in the event of a mortgage denial.

    Key Differences for Foreign Buyers

    Spanish banks do not generally issue binding pre-approvals before a specific property has been chosen. Foreign buyers, particularly non-residents, should also be aware of additional requirements, including:

    • Submission of translated or apostilled foreign documents,
    • More extensive due diligence and KYC (Know Your Customer) procedures, and
    • Generally longer processing times.

    These factors may extend the mortgage timeline and should be accounted for in the overall transaction planning.

    Differences between buying a second-hand apartment/house and buying a new apartment/house directly from the developer

    The main difference is that, in the case of a new home, VAT and AJD (stamp duty) are paid, and in the case of a second-hand home, only ITP (property transfer tax) is paid, as already explained in section III, paragraph 3.

    In addition, in the case of new homes, a series of legal guarantees are established—for 1, 3, and 10 years—for possible construction defects that may arise in the home, for which the developer is liable. On the other hand, in the case of second-hand homes, the seller is liable for hidden defects only for a period of 6 months from delivery.

    If the property is purchased from a natural person, it will generally be a second-hand home, whereas if it is purchased from a legal entity, it will normally be a new build and will be purchased from a developer.

    Therefore, the fundamental differences will be those already mentioned above: different taxation and greater legal guarantees in the case of purchase from legal entities. Additionally, in the case of purchasing the property from a legal entity developer, there are enhanced documentation and reporting obligations, which do not apply in the case of sale by individuals.

    Are there debts associated with the property that the buyer will be liable for?

    The buyer is liable for any debts owed to the Homeowners’ Association for the three years prior to the purchase and for the outstanding portion of the current year’s dues. The buyer is also vicariously liable for any outstanding property tax (IBI) or other local taxes owed by the previous owner.

    To adequately protect their interests, the buyer should, on the one hand, request a certificate of debts from the Homeowners’ Association and, on the other hand, check the status of payments of property tax and other municipal taxes.

    What are the specific provions of Spanish Coastal Law (Ley De Costas)?

    Properties located near the sea may fall under the Spanish Coastal Law (Ley de Costas), which regulates land use in the public maritime-terrestrial zone and its surrounding protected areas. These coastal strips are public domain, and strict limitations apply to ownership, construction, and renovation.

    Even for older, long-standing buildings, it is vital to verify whether the property lies within a protection zone. Depending on the classification of the area, consequences can range from restricted use or denial of renovation permits to expiration of rights of use or, in extreme cases, administrative demolition orders.

    Legal due diligence is essential to determine the status of the plot and identify any concessions or time-limited occupancy rights granted by the authorities.

     

    What rules apply to Country Houses (Fincas Rústicas)?

    Country houses (fincas rústicas) deserve special attention due to their location in rural and often protected areas, which are subject to strict urban planning and environmental regulations.

    Depending on local and regional classifications, the land may be designated exclusively for agriculture, forestry, or conservation, limiting the potential for construction, expansion, or change of use.

    Additionally, many rural properties have existing buildings that may never have been fully or properly legalised. As with coastal properties, buyers should review all applicable planning and environmental restrictions carefully before purchasing. 

    How are squatting cases  (Okupas) regulated under Spanish law?

    In recent years, Spain has experienced a rise in squatting cases, influenced by housing shortages, unaffordable rents, and high costs in urban or tourist areas. While the issue is complex and socio-politically sensitive, this section focuses on practical implications for property owners.

    Importantly, unlawful occupation (okupación) is relatively uncommon in most parts of Spain. The majority of property owners, especially those who secure and monitor their homes properly, are unlikely to be affected.

    Effective deterrents include:

    • Alarm systems and surveillance cameras,
    • Remote monitoring,
    • Local property management services (especially for second homes).

    Spanish law differentiates between:

    • Intrusion into a primary residence (treated as unlawful entry),
    • Occupation of vacant or second homes (classified as usurpation, requiring court action).

    Recent Legal Reforms – “Anti-Squatting Law” (Ley Orgánica 1/2025): To address lengthy eviction timelines, Spain introduced reforms, which include:

    • Within the first 48 hours of occupation:
      Police may evict squatters without a court order if no legal proof of residence is presented. Owners must provide immediate proof of ownership.
    • After 48 hours: Eviction must follow a formal judicial process.
    • Fast-track legal procedures: Eviction claims may now be processed in about 15 working days under accelerated procedures—though real-world implementation may vary by jurisdiction.

    While these special topics may not apply to every transaction, they highlight the importance of thorough due diligence and professional legal advice when buying property in Spain. Understanding the implications of coastal laws, rural zoning, inheritance regulations, and property security helps international buyers make informed, secure, and future-proof investments.

    Dopo il famigerato Liberation Day, molte imprese italiane hanno concesso uno sconto all’importatore americano per aiutarlo ad assorbire il dazio. A distanza di qualche mese, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara illegittimi i dazi “reciproci”, ma lo stesso giorno il Presidente Trump ne annuncia di nuovi. In questo articolo vediamo, in modo pratico, come affrontare i vari scenari, passando da una logica reattiva e destrutturata a una gestione consapevole della volatilità dei prezzi e dei flussi commerciali, conseguenza dell’introduzione, della variazione e della revoca dei dazi.

    Gli accordi commerciali di “Tariff Sharing”

    Per molto tempo la domanda è stata lineare: chi assorbe l’extra-costo doganale? L’esportatore? L’importatore? Entrambi? La domanda resta importante, ma oggi è incompleta.

    Il nuovo scenario, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia degli Stati Uniti del 20.3.2026 è: che cosa accade se quel dazio viene poi annullato e rimborsato? Se il costo era stato condiviso tra le parti, il beneficio del rimborso deve seguire una logica coerente. In assenza di un chiaro accordo sul punto, però,  il rischio è un disallineamento economico che può compromettere il rapporto commerciale.

    Immaginiamo una cantina italiana che vende i propri prodotti ad un importatore statunitense. A seguito dell’introduzione dei dazi reciproci, le parti hanno deciso che l’esportatore concederà uno sconto straordinario del 7,5%, esplicitamente motivato dall’esigenza di condividere l’impatto del dazio. La relazione commerciale prosegue, i volumi si mantengono, e l’importatore evita di scaricare integralmente l’aumento sul cliente finale.

    Per effetto della sentenza della Corte Suprema (o, in futuro, di altra sentenza o decisione amministrativa) l’importatore ottiene un rimborso dei dazi pagati in quel periodo.

    Se non si sono formalizzati accordi sul punto e la documentazione parla genericamente di “sconto commerciale” e non dice nulla sul rimborso, la situazione può essere difficile da ricostruire ex post e, soprattutto, fonte di tensioni commerciali. Con il risultato che una novità positiva (l’annullamento del dazio e il diritto al rimborso) diviene un fattore problematico che mette a rischio il rapporto.

    L’esportatore ha diritto alla restituzione degli sconti concessi per mitigare i dazi?

    In mancanza di un diverso accordo tra le parti, il diritto al rimborso spetta a chi ha versato il dazio, ossia, nella maggioranza dei casi, all’importatore. Quindi, il rischio è che l’importatore goda di un doppio beneficio (lo sconto e il rimborso del dazio) e che l’esportatore non ottenga nulla.

    Per questo motivo è fondamentale che le parti non si limitino a negoziare i prezzi e gli sconti, ma stabiliscano le conseguenze dell’adozione o della modifica o revoca dei dazi sul contratto, compreso l’eventuale rimborso.

    A tal fine, il primo passo è la corretta qualificazione e la documentazione degli sconti concessi. Se nelle e-mail, negli ordini commerciali, nelle note di credito e nelle fatture compare soltanto uno “sconto commerciale”, sarà più difficile sostenere in seguito che tale sconto fosse in realtà un contributo straordinario, temporaneo e legato al dazio. Al contrario, se la documentazione e il contratto chiariscono che si tratta di una misura di tariff sharing o tariff mitigation, la base per identificare ex post gli importi da restituire diventa molto più agevole.

    L’obiettivo è costruire un quadro chiaro dell’andamento degli sconti e dei pagamenti per poter poi, eventualmente, riallineare i flussi economici alla logica originaria dell’accordo: se l’esportatore ha contribuito a coprire un costo che poi, in tutto o in parte, non si è più materializzato in via definitiva, avrà diritto alla rifusione del contributo versato.

    Il contratto conterrà, dunque, oltre alla clausola di Tariff Sharing, anche quella di Tariff Reimbursement Allocation, che stabilisce che, se l’importatore riceve un rimborso, un credito o altro beneficio economico connesso al dazio per il quale l’esportatore aveva concesso uno sconto, l’importatore sia tenuto a restituire all’esportatore la parte corrispondente del beneficio, in misura integrale o proporzionale, a seconda di come le parti intendono distribuire rischio e incentivo.

    Obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso

    Non è chiaro se, nel caso dei dazi reciproci USA, gli importatori avranno diritto al rimborso presentando una semplice istanza amministrativa, oppure se sarà necessaria una causa legale. È più probabile il secondo scenario.

    In generale, per ottenere il rimborso di un dazio servono iniziative, termini, documenti e il coordinamento con broker e consulenti doganali. Nella maggior parte dei casi, il soggetto che esercita il controllo operativo del processo è l’importatore (o chi agisce per suo conto).

    Qui emerge un tema delicato ma molto concreto: se l’importatore sa che dovrà investire tempo e denaro per ottenere il rimborso, per poi dover condividerne il beneficio con l’esportatore, il suo incentivo ad attivarsi potrebbe ridursi. È esattamente per prevenire questa inerzia che il contratto dovrebbe contenere un obbligo espresso di attivazione, impostato come dovere di best efforts o commercially reasonable efforts.

    Ad esempio, il contratto dovrebbe chiarire che l’importatore deve informarsi sulle condizioni e sui termini temporali della procedura, conservare la documentazione rilevante, informare periodicamente l’esportatore sullo stato delle iniziative e non rinunciare o ridurre unilateralmente la domanda quando ciò incide sul diritto economico dell’esportatore.

    Accordi preventivi sul contenzioso e riparto dei costi

    Quando il rimborso richiede una causa o un’attività legale strutturata, gli ostacoli sono di tipo organizzativo e finanziario: chi decide se e quando procederechi sceglie i legalichi anticipa i costicome si divide il recuperato nettochi ha l’ultima parola su una transazione.

    Questo, in generale, vale per tutti i contratti, non solo per questo caso: le modalità di risoluzione delle controversie vanno affrontate e decise prima di trovarsi di fronte al problema, altrimenti il contenzioso rischia di diventare una seconda negoziazione improvvisata nel momento peggiore, cioè quando le parti sono già sotto pressione per margini, cash flow e incertezza normativa. E diventa inevitabilmente molto più difficile trovare un’intesa.

    Come gestire eventuali nuovi dazi (e il loro eventuale annullamento)

    Per mettersi al riparo dall’incertezza, l’accordo dovrebbe quindi essere strutturato in due tempi.

    • Il primo tempo regola l’impatto immediato del cambiamento di scenario, ad esempio l’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico: ne ho parlato in questo articolo).
    • Il secondo disciplina il possibile “rollback” (diritto al rimborso, processo, criteri di riparto).

    Questo approccio ha un vantaggio chiaro: non costringe le parti a discutere ogni volta che cambia il regime daziario o interviene una decisione di annullamento dei dazi. Invece di inseguire i cambiamenti del mercato, si adotta uno strumento per la gestione dei possibili scenari, molto più robusto sul piano commerciale e più semplice da gestire, poiché le regole sono già state concordate.

    Ciò consente di regolare l’impatto dei dazi non come una variabile straordinaria, da concordare una tantum, ma come un fenomeno strutturale, mobile, che potrebbe durare a lungo.

    Per questo è fondamentale saper costruire contratti che governano sia la situazione attuale, sia le possibili variazioni, compreso l’eventuale rimborso.

    Conclusione: Tre azioni pratiche le imprese che esportano negli USA

    La prima è concordare quali siano le conseguenze sul contratto dell’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento, o la sua revoca (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico dei prezzi, diritto alla condivisione del rimborso)

    La seconda è documentare in modo chiaro l’eventuale sconto concesso per mitigare un dazio. Se resta un generico “sconto commerciale”, il diritto alla restituzione in caso di rimborso sarà molto più difficile da far valere.

    La terza è stabilire che cosa accade in caso di annullamento o revoca del dazio: l’obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso e di gestire il processo amministrativo o il contenzioso, come ripartire i costi, chi controlla l’attività dei consulenti e dei legali, come si ripartiranno le somme recuperate.

    Ricordate l’accordo sui dazi al 15%?  Avevo scritto che con un negoziatore come Trump la partita non è mai finita (qui l’articolo) e – dopo il recente intermezzo della minaccia di dazi al 100% sui farmaci, ecco che il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di un dazio complessivo del 107% sulla pasta italiana, che potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Da dove nasce questo nuovo dazio

    L’inchiesta antidumping è stata avviata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su richiesta di alcune aziende americane concorrenti e si basa su un ordine antidumping del 1996 che consente revisioni periodiche delle importazioni di pasta italiana. Il Dipartimento del Commercio conduce queste verifiche annualmente per valutare se i produttori italiani vendano pasta a prezzi inferiori rispetto al mercato interno americano, pratica nota come “dumping”.

    Le Aziende Coinvolte nell’Indagine

    Il Dipartimento del Commercio ha selezionato due aziende campione per condurre un’analisi approfondita, definite “mandatory respondents”: La Molisana e Pastificio Lucio Garofalo. Secondo il documento ufficiale pubblicato dall’amministrazione americana, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, entrambe le aziende avrebbero venduto i propri prodotti a prezzi inferiori a quelli di mercato, con conseguente sanzione di un dazio pari al 91,74%,

    Le autorità americane hanno giustificato questa percentuale sostenendo che le due aziende non avrebbero fornito informazioni complete o conformi alle richieste del Dipartimento, risultando poco collaborative nell’indagine. Ciò che è molto importante è che, oltre alle due aziende direttamente esaminate, il dazio aggiuntivo del 91,74% viene applicato anche a numerosi altri produttori italiani non esaminati individualmente. Questa metodologia, pur formalmente consentita dalla normativa americana come eccezione, viene applicata senza aver condotto alcuna verifica diretta sulle altre aziende.

    I Prossimi Passi della Procedura

    Il Ministero degli Esteri italiano si è attivato immediatamente, intervenendo formalmente nel procedimento come “Parte Interessata” tramite l’Ambasciata italiana a Washington. La Farnesina sta lavorando in stretto raccordo con le aziende interessate e d’intesa con la Commissione Europea per convincere il Dipartimento americano a rivedere i dazi provvisori.

    Le due aziende interessate (La Molisana e Garofalo) hanno la possibilità di presentare documentazione per contestare le accuse di dumping. Tuttavia, se il dumping dovesse essere confermato, il Dipartimento del Commercio darà istruzioni all’autorità per le dogane di applicare i dazi antidumping sulle merci vendute e immesse sul mercato americano.

    La natura preliminare della determinazione indica che esiste ancora un margine di manovra per modificare la decisione prima dell’entrata in vigore definitiva.

    Data di possibile Entrata in Vigore

    Il nuovo super-dazio del 91,74%, che si sommerà alla tariffa esistente del 15% per un totale del 107%, è programmato per entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Questa data rappresenta dunque una scadenza cruciale per tutte le azioni diplomatiche e legali in corso.

    L’impatto economico, se i dazi fossero confermati, sarebbe significativo: nel 2024 l’export di pasta italiana negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro secondo Coldiretti, rappresentando quasi il 17% delle esportazioni totali del settore. Un dazio al 107% rischierebbe di compromettere gravemente la competitività in uno dei mercati più importanti per l’agroalimentare italiano.

    Cosa fare da qui al 1 gennaio 2026?

    L’entrata in vigore del nuovo dazio, allo stato, è condizionata dall’esito della procedura in corso: visto quanto accaduto nei mesi precedenti, e l’uso politico che l’amministrazione USA ha fatto dello strumento dei dazi, ben oltre la loro funzione tecnica, è legittimo essere pessimisti.

    Dunque, che fare? Abbiamo visto nei mesi passati che le aziende hanno reagito all’incertezza sulla sorte dei dazi in tre modi:

    • C’è chi si è affrettato ad inviare più prodotti possibile prima della data di possibile entrata in vigore del dazio;
    • Chi ha concesso – ora per allora – sconti equivalenti al dazio minacciato, nel caso fosse entrato in vigore;
    • Chi ha sospeso gli ordini, in attesa di notizie definitive sull’impatto dei dazi;

    Si tratta di opzioni valide, ma non vanno dimenticati altri validi strumenti per gestire l’incertezza causata dalla ridda di annunci, trattative e minacce dell’amministrazione USA: il rischio dell’entrata in vigore di nuovi dazi, o del loro aumento, può essere gestito nel contratto, concordando con l’importatore USA quale sarà l’impatto dell’eventuale cambiamento tariffario sul prodotto.

    Le parti possono prevedere, ad esempio, che l’aumento venga ripartito per giusta metà, o che se lo accolli l’importatore oltre una certa soglia di aumento, o ancora che se il dazio superasse una certa soglia sia possibile sciogliere i contratti. Trovate un approfondimento in questo articolo

    L’unica certezza è che i rapporti commerciali con gli USA rimarranno sulle montagne russe a lungo e che è importante sapere gestire in modo consapevole i fattori di rischio che caratterizzano le vendite di prodotti negli Stati Uniti. Oggi il faro è puntato sui dazi e sui prezzi e il mio invito è di cogliere l’occasione per analizzare a fondo gli accordi esistenti e valutare se e come sono gestiti altri punti importanti, fonte di possibili alte responsabilità: ne parliamo, in maniera molto pratica, in questo libro.

    New Regulatory Framework for RHQs: Tax Relief, Substantive Presence, and Streamlined Licensing

    Saudi Arabia has released the long-awaited draft of the “Rules Regulating the Licensing and Supervision of Regional Headquarters of Multinational Companies,” issued pursuant to Cabinet Resolution No. (338) dated 23/4/1445H. This regulatory framework, currently open for public consultation, forms part of the Kingdom’s ambitious Vision 2030 strategy to establish Saudi Arabia as the prime regional base for multinational enterprises (MNEs) operating in the Middle East and North Africa (MENA) region.

    Far beyond mere tax incentives, the draft Rules introduce a binding, structured regime that combines regulatory clarity with strict compliance obligations and long-term benefits. The most salient features include the following.

    30-Year Tax Holiday

    Entities licensed as RHQs will enjoy a 0% income tax rate and a 0% withholding tax rate on dividends, related-party payments, and payments for services essential to RHQ activity. These tax incentives are granted for a period of 30 years, renewable under conditions set by the Ministry of Investment.

    Operational Substance Requirements: RHQ Functions and Compliance

    At the core of the RHQ regime lies the requirement for substantial and sustained business presence in the Kingdom. Licensed RHQs must activate both mandatory and optional activities as defined in Article 7 of the Rules:

    Mandatory Activities (to be activated within the first year):

    • Preparation and implementation of the regional strategy;
    • Strategic coordination of the MNE’s operations in the region;
    • Selection of products and services offered in the region;
    • M&A support;
    • Financial performance review;
    • Budget planning for regional operations;
    • Coordination of business units across MENA;
    • Market research and competitor analysis;
    • Identification of new market opportunities;
    • Marketing strategy development;
    • Preparation of operational and financial reports.

    Optional Activities (minimum of three to be activated): These include, among others:

    • Research, development and innovation;
    • Sales and marketing;
    • Human resources and training;
    • Financial management, foreign exchange and treasury services;
    • Legal consultancy, compliance, internal audit;
    • Logistics, IP management, production, and technical support.

    The selected optional activities must be aligned with the MNE’s global business strategy and must be regionally anchored.

    Additional Substantive Requirements

    • Minimum of 15 employees in the first year;
    • At least 3 senior executives must be based in the Kingdom and must represent the top decision-making authority for the region;
    • RHQ staff must reside in Saudi Arabia, be dedicated full-time, be licensed locally, and receive remuneration through Saudi bank accounts;
    • RHQ operations must be exclusively performed within the Kingdom.

    Licensing Process and Timing

    The licensing process is clearly defined. Upon submission of the required documentation (commercial records, financials, activity plans), the Ministry of Investment will process the application within 30 working days.

    True Regional Authority and Kingdom-Centric Operations

    Licensed RHQs must hold administrative authority over all regional branches and subsidiaries. The RHQ must operate as the highest strategic, executive, and administrative authority in the MENA region. Furthermore, all RHQ-related activities must be carried out exclusively from within the Kingdom.

    Localization Requirements

    To ensure genuine local presence, the RHQ regime mandates:

    • Saudi residency and work permits for all RHQ personnel;
    • No hybrid or remote models from abroad;
    • Local registration of intellectual property and commercial identifiers;
    • Internal reporting and supervision obligations anchored in Saudi Arabia.

    Is RHQ Establishment Mandatory or Optional?

    While the RHQ license remains optional in principle, it is effectively mandatory for all multinational companies intending to contract with Saudi public sector entities.

    As of 1 January 2024, the Saudi government will only consider public procurement contracts from companies that have an RHQ presence in the Kingdom, unless an express exemption is granted. Companies operating purely in the private sector without government contracts remain unaffected, but will nonetheless benefit from the RHQ regime if they choose to participate.

    This regulatory shift creates a strategic filter: those seeking to participate in Saudi Arabia’s transformation across infrastructure, health, energy, and education must establish a fully embedded regional presence in the Kingdom.

    Conclusion: High-Reward, High-Compliance Environment

    The draft Rules represent a bold step in reshaping the MENA business landscape. Saudi Arabia is setting the bar high: generous tax relief and fast-track licensing are tied to substantive commitments in structure, personnel, and governance. For MNEs willing to assume regional leadership from within Saudi borders, the opportunity is as attractive as it is demanding.

    Donald Trump, never one to shy away from drama or diplomacy-via-caps-lock, has slapped a 50% tariff on all Brazilian exports to the United States. The justification? In his own delicate prose: “The treatment of former President Jair Bolsonaro is a disgrace… A witch hunt that must end IMMEDIATELY!”

    And just in case anyone thought this was about trade imbalances or economic strategy, Trump made things crystal clear: “Due to Brazil’s insidious attacks on free elections…”.

    In short, the 50% tariff isn’t about coffee, orange juice, or flip-flops. It’s about a Supreme Court judgment, applying Brazilian law, regarding Brazilian politicians accused of conspiring in a coup d’état. In other words, this is a brazen (and frankly absurd) attempt at judicial intervention via trade war.

    Trump, with his characteristic subtlety, offered a solution: manufacture in the U.S., and he’ll look kindly upon Brazil, like a mafia don offering “protection” after smashing your shop window. But what he meant was: consider Bolsonaro innocent, and we’ll talk.

    The Brazilian market took the bait

    Although the fishy interference in Brazilian affairs was determined from a fish out of the water, the market took the bait: in the first 48 hours after the infamous letter, at least 1500 tons of fish were already held in Brazilian ports, as US buyers suspended their contracts due to uncertainty about the costs upon arrival. The fish market is on alert, as 80% of the exports head to the US, mainly coming from small family-owned industries that distribute the catch from artisanal fishing communities.

    The same effect hit other sectors, from orange, honey, and coffee to aircraft.

    Brazil’s response and sorcery: don’t mess with us (or our weather)

    Naturally, Brazil will not sit quietly sipping caipirinhas while its sovereignty is trampled. Reciprocity is on the table: if Washington raises tariffs, Brasília can do the same. But above all, one thing is sure: Brazil will never tolerate foreign interference in its independent judiciary.

    And then, a curious coincidence: right after Trump’s speech, a tornado accompanied by lightning struck the White House grounds. Pure chance? Maybe. Or could it have been the work of Brazilian indigenous shamans, a particularly well-organized group of umbanda practitioners, or simply the fact that, as every Brazilian child knows, God is Brazilian.

    Trump might want to check the weather forecast next time before penning another angry letter.

    The unpredictable becoming predictable

    Trade wars are rarely tidy affairs, but one thing they consistently deliver is chaos (in legal terms, disruption). And when disruption meets contracts, force majeure disputes often end up in court.

    At first glance, Trump’s decision to impose a 50% tariff overnight might feel like an unpredictable thunderbolt (quite literally, given the weather at the White House). But here’s the catch: by now, unpredictable tariffs are becoming predictable. When a government with a well-documented love for impulsive economic diplomacy imposes politically motivated tariffs, can anyone claim to be surprised?

    In most jurisdictions, force majeure requires that the event be extraordinary, unforeseeable, and beyond the parties’ control. A sudden 50% tariff certainly ticks a few of those boxes, but following a repetition of erratic trade policy, one might argue that businesses should expect what in past times was considered unexpected, especially when dealing with certain jurisdictions or political figures. In other words, Trump’s tariffs might not excuse performance if parties didn’t prepare for exactly this kind of volatility.

    This is where good contract drafting comes into play

    Savvy businesses are learning that their contracts must go beyond a vague boilerplate clause about “acts of government” or “changes in law.” Instead, they should expressly address the risk of sudden tariff changes, including

    • hardship clauses that allow renegotiation when costs become commercially unreasonable;
    • price adjustment mechanisms linked to tariff thresholds;
    • termination rights triggered by specified levels of customs duties;
    • currency fluctuation provisions (because tariffs rarely travel alone, and currency swings often accompany them).

    In short, while no contract can immunize a business from every shock, smart drafting can mean the difference between a commercial headache and a catastrophic breach.

    Therefore, tariffs may no longer be an unpredictable storm; they are part of the new predictable landscape. Given that your contract might wake up tomorrow facing ‘IMMEDIATE’ punitive tariffs in all caps, your contract should be ready today.

    The unwitting cupid: strengthening EU-Brazil relations

    While the tariffs may ruffle trade flows between Brasília and Washington, there’s an unintended silver lining: Trump is proving to be the most efficient matchmaker between Brazil and other markets, such as China and the European Union.

    The EU-Brazil relationship, already a flirtation with promising prospects, with relevant progress in the EU-Mercosur Agreement, now seems destined for deeper romance. If Mr. Trump insists on isolating the US from Brazil, the old continent stands ready, with flowers and wine in hand, to pick up where the US left off. After all, Brazilian fish can pair up nicely with champagne, cava and prosecco.

    So thank you, Mr. Trump. In your quest to bully Brazil into submission, you may have done more to strengthen transatlantic ties than any EU Commissioner ever could. As they say in Brasília these days: Trump is not a trade warrior. He’s a cupid in disguise.

    L’approccio di Trump: potere e dominanza

    Nella sua autobiografia The Art of the Deal, Donald Trump descrive il negoziato come una sfida di forza, determinazione e dominanza. La sua visione è chiara: chi mostra incertezza o fa concessioni troppo presto viene subito percepito come perdente. Il suo stile negoziale si fonda su pressione costante, richieste massimaliste e minacce calcolate, con l’obiettivo di ottenere vantaggi unilaterali. In questo schema, il compromesso non è un punto d’arrivo, ma un segno di debolezza da evitare.

    Trump è semopre stato un negoziatore competitivo, orientato al risultato immediato, poco interessato a soluzioni bilanciate se non strettamente funzionali ai propri interessi.

    Gli altri stili negoziali: compromissorio e collaborativo

    In contrasto con questo approccio competitivo, esistono altri due stili negoziali rilevanti:

    • Lo stile collaborativo mira a raggiungere un accordo “a metà strada”, in cui entrambe le parti cedono qualcosa per ottenere una soluzione accettabile. È un approccio pragmatico, utile in situazioni dove il tempo è limitato o le posizioni sono troppo distanti per una vera collaborazione.
    • Lo stile integrativo, invece, punta a creare soluzioni win‑win. Le parti cercano di comprendere a fondo i reciproci interessi e costruire insieme un esito che massimizzi il beneficio per entrambi. Richiede apertura, tempo e fiducia.

    Nelle trattative commerciali, l’ approccio compromissorio o collaborativo può funzionare solo se anche la controparte condivide la stessa logica. Ma quando ci si confronta con un attore esplicitamente competitivo come Trump, adottare uno stile compromissorio rischia di penalizzare gravemente l’UE, per almeno tre motivi:

    • Trasmette debolezza

    Un gesto accomodante viene visto non come segnale di apertura, ma come punto di pressione da sfruttare. Il negoziatore competitivo, orientato ad ottenere un vantaggio immediato, lo interpreta come disponibilità a cedere ancora di più.

    • Rinuncia al potere contrattuale

    L’UE dispone di un mercato enorme e ha leve commerciali significative, soprattutto in un contesto nel quale gli USA stanno chiudendo la porta al mercato cinese. Offrire concessioni in partenza equivale a bruciarsi carte negoziali senza ottenere nulla in cambio. In un confronto competitivo, la prima mossa può orienta la dinamica la dinamica del negoziato: fatta una concessione, è molto difficile tornare indietro.

    • Legittima lo squilibrio negoziale

    Un compromesso sbilanciato, se accettato senza resistenza, rischia di diventare la nuova base delle relazioni commerciali future, penalizzando sistematicamente l’UE nei round successivi.

    Perché il 30%? La tecnica dell’àncora

    Trump utilizza spesso una tecnica negoziale nota come a tecnica dell’ancora. Questa consiste nel fissare deliberatamente un obiettivo molto alto all’inizio del negoziato (nel nostro caso, la minaccia dei dazi al 30%).

    L’obiettivo è creare un perimetro psicologico del negoziato e forzare la controparte a ragionare partendo da quel dato, pur nella consapevolezza che si tratta di un valore arbitrario. .Questa tecnica consente di condizionare l’orizzonte del confronto e di ottenere concessioni più ampie, proprio come fatto da Trump.

    La risposta peggiore: concessioni unilaterali senza ritorno

    Purtroppo, l’Unione Europea ha già dato segnali preoccupanti di atteggiamento compromissorio non negoziato con l’amministrazione Trump, ad esempio :

    • La rinuncia alla Web Tax sui colossi digitali americani, senza ottenere in cambio alcuna regolazione o contributo fiscale condiviso.
    • L’offerta di aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, fatta per rassicurare Washington, senza ottenere nulla in cambio
    • L’accettazione dell’aumento delle spese NATO fino al 5% del PIL, rivendicato da Trump, anche in questo caso senza ottenere contropartite.

    Tutte queste offerte senza chiedere nulla in cambio, rafforzando nell’interlocutore l’idea che l’UE sia disposta a concedere in partenza. Trump, fedele alla sua logica competitiva, considera queste concessioni come un punto di partenza, non come un compromesso: ciò lo spinge a rilanciare le richieste, non a moderarle.

    Perseverare sarebbe un errore fatale

    Continuare su questa linea compromissoria, nella speranza che l’accomodamento calmi le pressioni, sarebbe non solo inefficace ma controproducente. Con un negoziatore competitivo, le concessioni unilaterali non fermano l’escalation: la alimentano. Ogni segnale di debolezza viene interpretato come spazio di manovra in più.

    Un esempio utile è la reazione della Cina durante la guerra commerciale avviata da Trump. A fronte di dazi monstre imposti dagli Stati Uniti, Pechino ha risposto con la stessa moneta, imponendo dazi equivalenti. Invece di cedere, ha parlato la stessa lingua del potere Il risultato è sotto gli occhi di tutti: dopo settimane di escalation, gli USA hanno dovuto moderare la loro posizione, aprendo a un’intesa più equilibrata.

    Le contromisure possibili: parlare la sua lingua

    Per evitare gli errori del passato, l’UE deve dunque invertire la logica negoziale. Non per alimentare lo scontro, ma per ristabilire un equilibrio credibile. Alcune contromisure utili potrebbero essere:

    • Mettere nel mirino gli interessi della base elettorale di Trump, in particolare i settori agricoli (soia, mais, carne bovina), con dazi selettivi o restrizioni mirate.
    • Rimettere sul tavolo la Web Tax europea anche con aliquota minima, vincolando eventuali deroghe a concessioni reali da parte statunitense.

    Queste mosse, ben calibrate, rafforzerebbero la posizione dell’UE e dimostrerebbero che sa difendere i propri interessi parlando un linguaggio che Trump comprende: quello dell forza e del potere contrattuale.

    Cercare gli interessi dietro le richieste

    Un principio fondamentale in ogni negoziato è identificare gli interessi della controparte e trovare un modo per consentirgli di raggiungerli, senza sacrificare i propri.

    Nel caso del negoziato tra UE e USA, occorre tenere presente che Trump gioca la partita guardando in primis alla sua base elettorale: un accordo deve offrirgli una narrazione di vittoria da comunicare al suo elettorato.

    In conclusione

    Nel negoziare con un attore competitivo occorre abbandonare l’approccio accomodante, evitare concessioni senza contropartite e adottare uno stile più assertivo, strategico e simmetrico. Vale nel negoziato dell’UE con Trump, come in ogni altra trattativa commerciale.

    Tutto parte dal comprendere lo stile negoziale della controparte e impostare il negoziato in maniera consapevole: solo così potrà costruire un’intesa che sia solida, equa e rispettosa della propria forza economica e politica.

    Christian Ule

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      Buying a House in Spain: Mortgage Contingency Clauses and Legal Checks

      26 Febbraio 2026

      • Spagna
      • Real Estate
      • Fisco e tasse

      Il Vietnam è stato inserito nell’elenco dell’Unione europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I), a seguito dell’aggiornamento adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2026.

      Per le società europee che acquistano beni e servizi dal Vietnam, l’inserimento in tale elenco non costituisce un divieto assoluto di commercio, bensì un segnale che nei mesi a venire si renderà necessario un significativo rafforzamento della governance fiscale, delle aspettative documentali e, in taluni casi, delle procedure di esecuzione dei pagamenti. Il meccanismo dell’elenco UE è concepito non tanto per «nominare e svergognare» le giurisdizioni inadempienti, quanto per stimolare riforme positive attraverso la cooperazione e il dialogo; tuttavia, una volta che una giurisdizione è collocata nell’Allegato I, gli Stati membri dell’UE sono tenuti ad adottare «misure difensive» che possono incidere in misura rilevante sul trattamento fiscale, sugli obblighi di ritenuta alla fonte e sull’intensità delle attività ispettive per le operazioni aventi un collegamento con il Vietnam.

      Cosa prevede (e cosa non prevede) la decisione dell’UE

      La blacklist dell’UE è uno strumento di governance fiscale: essa non vieta alle imprese europee di importare merci dal Vietnam né di acquisire servizi vietnamiti, e non incide sul regime fiscale interno del Vietnam, sulle norme in materia di imposta sul reddito delle società, sul quadro normativo relativo alle ritenute alla fonte né sulle politiche in materia di investimenti.

      Al contempo, l’Unione europea può approfondire la cooperazione con il Vietnam sul piano politico ed economico pur mantenendo la pressione sulla governance fiscale attraverso i meccanismi di inserimento negli elenchi; le imprese devono pertanto prepararsi a operare in un contesto di «partenariato accompagnato da vigilanza», senza attendersi una piena coerenza tra i due profili. In tal senso, nel gennaio 2026 l’UE e il Vietnam hanno elevato le proprie relazioni al rango di Partenariato Strategico Globale, configurato come piattaforma per il rafforzamento della cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, del clima e dell’energia, dello sviluppo sostenibile e della trasformazione digitale — segnale inequivoco che l’inserimento in lista è uno strumento tecnico di conformità e non una rottura diplomatica.

      Il paradosso ideologico: una Repubblica socialista in un elenco di paradisi fiscali

      La presenza del Vietnam nella lista nera risulta singolare alla luce del più ampio contesto politico. L’elenco UE fu concepito all’indomani dei grandi scandali sulla trasparenza fiscale (Panama Papers e LuxLeaks), al fine di far fronte alle giurisdizioni che facilitano strutture offshore o non soddisfano gli standard di scambio di informazioni. Nell’immaginario occidentale, il concetto di «paradiso fiscale» evoca microStati liberali o centri offshore, eppure il Vietnam, governato da un Partito Comunista, figura oggi nel medesimo elenco.

      Ciò riflette la realtà del modello economico ibrido vietnamita: politicamente socialista, ma economicamente pragmatico sin dalle riforme del Đổi Mới della fine degli anni Ottanta, con incentivi fiscali selettivi per le zone economiche speciali, gli investimenti ad alta tecnologia e i settori prioritari, incentivi che in taluni casi possono ridurre significativamente l’onere fiscale effettivo per gli investitori stranieri. La preoccupazione dell’UE non riguarda l’aliquota nominale dell’imposta sul reddito delle società vietnamite, bensì, nella fase attuale, l’assenza di un’adeguata infrastruttura per lo scambio di informazioni, sebbene l’architettura dei regimi preferenziali vigenti abbia già suscitato critiche in passato. L’inserimento nell’elenco è una questione di conformità tecnica, non di ordine ideologico.

      I criteri di inserimento e la cronologia

      Il Vietnam è soggetto all’esame dell’UE sin dalla prima versione dell’elenco, pubblicata nel dicembre 2017, quando fu collocato nell’Allegato II (la «lista grigia») insieme alle giurisdizioni che si sono impegnate ad attuare riforme ma non hanno ancora raggiunto la piena conformità. Nell’ottobre 2025, il Vietnam fu rimosso dall’Allegato II in seguito all’adempimento degli impegni assunti in materia di rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Reporting, CbCR), apparendo a quel punto sulla via della conformità integrale. Tuttavia, nel novembre 2025 il Forum Globale dell’OCSE pubblicò la propria valutazione tra pari, classificando il Vietnam come «Non Conforme» rispetto allo standard sullo scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request, EOIR), profilo distinto dal CbCR, riscontrando riforme ancora incompiute e prevedendo che i miglioramenti del quadro CbCR non sarebbero pervenuti prima del 2027. Tale valutazione dell’OCSE ha direttamente determinato il passaggio, nel febbraio 2026, all’Allegato I, con un’escalation dalla lista grigia alla lista nera che ha saltato qualsiasi periodo intermedio di piena conformità.

       

      I tre criteri fondamentali in base ai quali il Vietnam è stato valutato sono: 

      • il Criterio 1 (trasparenza fiscale), che richiede la conformità agli standard AEOI ed EOIR nonché l’adesione alla Convenzione Multilaterale sull’Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Fiscale; 
      • il Criterio 2 (equità fiscale), che esige l’assenza di regimi fiscali preferenziali dannosi e norme adeguate in materia di sostanza economica; e 
      • il Criterio 3 (misure anti-BEPS), che impone l’attuazione degli standard minimi anti-BEPS dell’OCSE, incluso il CbCR. La carenza del Vietnam si è concentrata nel Criterio 1, specificamente nello standard EOIR, relativo alla capacità pratica e al quadro procedurale per rispondere alle richieste di informazioni delle autorità fiscali estere.

      La risposta del Vietnam e la via verso la cancellazione dall’elenco

      Il Ministero degli Affari Esteri del Vietnam ha risposto pubblicamente entro pochi giorni dall’inserimento in lista, difendendo il proprio operato in materia di trasparenza fiscale e dichiarando che il governo sta attuando un piano d’azione nazionale per recepire le raccomandazioni dell’OCSE e ampliare la cooperazione fiscale con i partner, inclusa l’UE. Il Vietnam ha manifestato disponibilità ad avviare un dialogo con le autorità europee per garantire valutazioni più oggettive e complete, nonché a promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo condiviso e della prosperità comune.

      I commentatori pratici suggeriscono che una tabella di marcia concreta sia realizzabile: con emendamenti legislativi (decreti e circolari sulle procedure EOIR), l’istituzione di un’unità EOIR dedicata, la pubblicazione di statistiche applicative e un attivo impegno tecnico con il Gruppo Codice di Condotta dell’UE tra ora e il settembre 2026, il Vietnam potrebbe realisticamente puntare alla rimozione dall’Allegato I nel prossimo ciclo di revisione UE dell’ottobre 2026, sebbene tale scadenza sia ambiziosa e la cancellazione dall’elenco non sia in alcun modo garantita. Il punto cruciale per le imprese europee è che, anche qualora l’inserimento si rivelasse relativamente breve se il Vietnam agisse con decisione, le società non devono rinviare i propri adeguamenti di conformità facendo affidamento su una rimozione anticipata: una risposta proporzionata e basata sul rischio è preferibile a una ristrutturazione radicale delle filiere di fornitura con collegamento vietnamita.

      Come i diversi tipi di pagamento sono interessati in concreto

      I beni (importazioni) presentano generalmente il profilo più lineare sul piano della sostanza, poiché di norma esiste una catena documentale chiara: ordini di acquisto, documenti di spedizione, pratiche doganali di importazione, bolle di consegna, verbali di ispezione e accettazione, nonché fatture corrispondenti. Il rischio aggiuntivo per i beni riguarda tipicamente non la genuinità dell’acquisto, bensì la coerenza complessiva della filiera e dei prezzi sotto controllo; in particolare, occorre che i margini e gli eventuali accordi infragruppo attorno al flusso di importazione abbiano senso commerciale e siano documentati in maniera uniforme.

      I servizi (outsourcing, consulenza, sviluppo IT, marketing, assistenza) tendono ad attirare maggiori interrogativi, poiché «cosa è stato prestato» è più difficile da provare rispetto a un prodotto fisicamente spedito. Qualora un ente europeo corrisponda un compenso a un fornitore vietnamita per servizi, è opportuno predisporre un fascicolo probatorio ben organizzato: un ambito di lavoro chiaramente definito, registri delle ore o delle milestone, risultati consegnabili (relazioni, repository di codice, ticket), accettazioni controfirmate e una motivazione del prezzo coerente con il livello di competenze e di impegno richiesti.

      I canoni e i pagamenti correlati alla proprietà intellettuale (licenze software, marchi, know-how, accesso alla tecnologia) sono particolarmente sensibili in quanto combinano la complessità della valutazione con questioni di qualificazione fiscale transfrontaliera. Ci si dovrà aspettare un vaglio approfondito dei seguenti profili: chi è il vero titolare e detentore del controllo sulla proprietà intellettuale, la catena contrattuale e i diritti di sublicenza, le modalità di determinazione del tasso di canone mediante benchmarking o accordi comparabili, nonché la genuinità del pagamento quale corrispettivo per la proprietà intellettuale anziché quale compenso mascherato per servizi.

      Gli addebiti infragruppo (management fees, servizi condivisi, riaddebiti di costi) sono comunemente il primo ambito in cui le autorità fiscali e le controparti richiedono prove del «beneficio» e della logica di allocazione. Laddove il Vietnam sia inserito in una catena di valore di gruppo, è necessario essere pronti a dimostrare la ragione dell’addebito, le modalità di calcolo, il beneficio ricevuto dal destinatario, unitamente ad accordi infragruppo coerenti e a supporto documentale dei prezzi di trasferimento.

      I flussi di finanziamento e di tesoreria (interessi, garanzie, cash pooling, factoring, trade finance) sono soggetti alla revisione tecnica più intensa, poiché implicano al contempo conseguenze fiscali e sensibilità sul piano della conformità antiriciclaggio e anticrimine finanziario. Anche laddove la struttura sia legittima, questi flussi hanno maggiori probabilità di essere sottoposti internamente a una revisione rafforzata e possono richiedere una documentazione di supporto più estesa prima dell’esecuzione.

      La risposta delle banche europee: cosa accade in pratica

      Le banche dell’UE operano secondo un approccio basato sul rischio in materia di criminalità finanziaria e conformità, e possono adottare decisioni di de-risking, ossia scegliere di limitare o cessare relazioni o tipologie di operazioni che ritengono eccedenti la propria propensione al rischio o troppo onerose dal punto di vista operativo. I quadri di vigilanza europei riconoscono il fenomeno del de-risking e invitano a valutazioni del rischio proporzionate e basate su prove concrete, piuttosto che a esclusioni indiscriminate; tuttavia, nella pratica le banche godono di un’ampia discrezionalità.

      Per un’impresa europea che disponga un bonifico bancario in favore di una controparte vietnamita, le seguenti misure discrezionali possono emergere in concreto, anche qualora il pagamento sia pienamente lecito e commercialmente ordinario.

      La banca può sospendere l’esecuzione e richiedere documenti aggiuntivi prima di sbloccare i fondi, cercando conferma sulla finalità e la legittimità dell’operazione nell’ambito dei propri controlli interni. Le richieste tipiche comprendono il contratto sottostante o il capitolato tecnico, le fatture, la prova della consegna o dell’esecuzione, una descrizione della finalità commerciale, nonché informazioni sulla titolarità effettiva o sulla struttura societaria del beneficiario.

      La banca può instradare il pagamento attraverso file di revisione manuale anziché ricorrere all’elaborazione automatica, in particolare per i beneficiari di prima contattazione, gli importi insoliti per ammontare o i pagamenti con causali vaghe che non descrivono chiaramente lo scopo. Ciò genera ripercussioni operative: liquidazioni tardive ai fornitori, merce ferma in attesa della conferma di pagamento o sospensione del servizio laddove il fornitore operi secondo rigidi parametri di pagamento.

      La banca può imporre condizioni interne nell’ambito dei propri controlli del rischio specifici per il cliente, richiedendo, ad esempio, indicazioni di pagamento più dettagliate, descrizioni più precise nelle fatture o flussi di pre-approvazione per i pagamenti sul corridoio Vietnam. In casi estremi, la banca può rifiutarsi di processare operazioni specifiche o decidere di abbandonare interi corridoi, tipologie di clienti o modelli di business come scelta di gestione del rischio. Taluni istituti finanziari tedeschi sono descritti come soggetti che applicano la due diligence rafforzata, richiedendo piena trasparenza sulla finalità e sulla titolarità per i pagamenti con collegamento vietnamita.

      Qualora un pagamento venga rifiutato, la soluzione pratica consiste spesso nell’aggiustare le modalità esecutive (canale bancario alternativo, pacchetto documentale rivisto o meccanismo di pagamento modificato), mantenendo intatto il rapporto commerciale sottostante.

      Le imprese europee sono invitate a predisporre un «Fascicolo di Conformità Bancaria» per i pagamenti sul corridoio Vietnam: una raccolta pre-assemblata di documenti (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale e informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in via preventiva o in risposta alle richieste della banca nel giro di ore anziché di giorni.

      Misure difensive non fiscali e implicazioni per i finanziamenti UE

      Al di là delle misure fiscali, l’inserimento nella blacklist dell’UE produce conseguenze non fiscali che incidono più ampiamente sul rapporto economico tra il Vietnam e l’Unione europea. I programmi di investimento dell’UE non possono far transitare finanziamenti attraverso entità localizzate in Vietnam, poiché l’utilizzo di tali enti contrasterebbe con la finalità legale fondamentale di questi strumenti, che sono concepiti per promuovere la buona governance, la trasparenza e il contrasto ai flussi finanziari illeciti. I fondi interessati comprendono il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (FEDS/NDICI), che riduce il rischio di investimenti rilevanti nei settori dell’energia e del digitale; il programma InvestEU (che ha sostituito il precedente FEIS); e il Mandato di Prestito Esterno, che prevede prestiti BEI per le grandi infrastrutture al di fuori dell’UE. Inoltre, il Quadro Generale per le cartolarizzazioni STS impone restrizioni separate all’utilizzo di entità domiciliate in giurisdizioni inserite nella lista nera nell’ambito delle strutture di cartolarizzazione. Per le entità vietnamite e i loro partner europei che operano su progetti a finanziamento donatore o a vocazione ESG, si tratta di un vincolo rilevante, poiché le società controllate e le altre imprese presenti in Vietnam possono essere escluse da tali fonti di finanziamento europeo.

      DAC6 e rendicontazione pubblica Paese per Paese

      Gli accordi transfrontalieri che coinvolgono il Vietnam sono ora soggetti a un controllo intensificato ai sensi della DAC6. In particolare, il Contrassegno C.1(b)(ii) può essere integrato laddove un pagamento transfrontaliero deducibile sia corrisposto da un’impresa associata stabilita nell’UE a un soggetto residente in Vietnam, ferme restando le modalità di recepimento specifiche di ciascuno Stato membro in ordine al test del beneficio principale e alle altre condizioni. Le grandi imprese multinazionali (con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi fiscali) devono inoltre predisporre e divulgare pubblicamente un Rendiconto Pubblico Paese per Paese. Ai sensi della Direttiva UE sul CbCR pubblico, le attività in Vietnam devono essere rendicontate separatamente, senza aggregarle nella voce «Resto del Mondo», con indicazione dell’elenco di tutte le controllate consolidate, della descrizione delle attività, del numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, dei ricavi (inclusi quelli infragruppo), dell’utile o della perdita prima delle imposte, delle imposte sul reddito maturate e versate, nonché degli utili accumulati. Per gli esercizi 2025 e 2026, le informazioni relative al Vietnam sono già oggetto di rendicontazione separata da parte delle multinazionali rientranti nell’ambito di applicazione.

      Note operative per l’Italia.

      L’Italia si avvale della lista UE ai fini del monitoraggio e della deducibilità ai sensi dell’articolo 110 del TUIR: i costi connessi con controparti domiciliate in giurisdizioni di cui all’Allegato I sono generalmente deducibili fino al «valore normale», mentre gli importi eccedenti tale valore richiedono la prova di un effettivo interesse economico, e tutti tali costi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello REDDITI). Il quadro normativo italiano è direttamente collegato alla lista UE, il che significa che lo status del Vietnam nell’Allegato I è efficace ai fini italiani dalla data di pubblicazione delle conclusioni del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza che sia richiesta alcuna ulteriore misura di recepimento nazionale.

      Per i soggetti passivi italiani, i costi per servizi, i canoni e gli addebiti infragruppo verso il Vietnam costituiscono le categorie più sensibili: è indispensabile una documentazione solida dei risultati consegnabili, dei prezzi e della motivazione economica, e i team contabili devono garantire di poter isolare in modo netto i costi con collegamento vietnamita nel flusso di lavoro di reporting di fine anno.

      Passi operativi per le imprese europee

      1. Mappatura delle esposizioni. Identificare e quantificare tutti i flussi di pagamento relativi alle entità vietnamite, disaggregati per tipologia (beni, servizi, canoni, addebiti infragruppo, finanziamenti).
      2. Analisi delle norme dello Stato membro di riferimento. Verificare quali misure difensive si applicano nella giurisdizione del soggetto passivo europeo, quando entrano in vigore (immediatamente o in modo graduale), se la giurisdizione adotta la lista UE in maniera dinamica o statica, le condizioni per l’esonero e la documentazione richiesta.
      3. Conformità DAC6. Valutare se gli accordi con collegamento vietnamita integrano obblighi di comunicazione ai sensi della DAC6 (in particolare i pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate) e assicurarsi che l’infrastruttura di comunicazione sia operativa.
      4. Prezzi di trasferimento e sostanza. Validare i servizi infragruppo, i canoni e le strutture di finanziamento riesaminando i prezzi, i test di beneficio e i termini contrattuali; rafforzare la documentazione contestuale prima della chiusura dell’esercizio.
      5. Comunicazione del CbCR pubblico. Se rientranti nell’ambito di applicazione, valutare le implicazioni delle divulgazioni ai fini del CbCR pubblico per le operazioni in Vietnam e allineare le comunicazioni fiscali, legali, ESG e destinate agli investitori.
      6. Due diligence sui fornitori. Implementare o rafforzare la due diligence sulle controparti vietnamite, includendo la verifica della residenza fiscale, la documentazione sulla titolarità effettiva e la conferma della sostanza e dell’attività economica.
      7. Fascicolo di conformità bancaria. Predisporre un fascicolo documentale pre-assemblato per i pagamenti sul corridoio Vietnam (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale, informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in risposta alle richieste bancarie nel giro di ore anziché di giorni.
      8. Monitoraggio del ciclo di revisione dell’ottobre 2026. Seguire i progressi del Vietnam sulle riforme EOIR e l’esito del ciclo di revisione del Gruppo Codice di Condotta dell’UE di ottobre 2026. Qualora il Vietnam fosse rimosso dall’Allegato I in tale occasione, gli Stati membri che adottano un approccio statico (Germania, Paesi Bassi) non applicheranno misure difensive nei confronti del Vietnam nelle proprie norme per il 2027; la Francia, che adotta anch’essa un approccio statico ma applica criteri domestici aggiuntivi, potrebbe nondimeno mantenere il Vietnam nel proprio elenco di giurisdizioni non cooperative anche dopo la sua cancellazione dalla lista UE. L’esito dell’ottobre 2026 è pertanto commercialmente rilevante per la pianificazione a medio termine.
      9. Governance interna strutturata. Istituire meccanismi di controllo del rischio-giurisdizione nei flussi di approvazione per nuove entità, contratti, finanziamenti e accordi su proprietà intellettuale aventi collegamento con il Vietnam, al fine di garantire adeguata validazione e documentazione sin dalla fase di avvio.

      Executive Summary

      The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) remains one of the most ambitious integration projects in the world. Yet, several years into its operational phase, it has not (yet) delivered the structural shift many expected. A recent analysis underscores the gap between political momentum and economic reality: implementation remains uneven, the agreement is still used by only a portion of participating states, and non-tariff barriers and infrastructure deficits continue to dominate the cost of doing business across borders.  For Egypt, the opportunity is still real — but it depends less on treaty headlines and more on enabling conditions: trade logistics, customs efficiency, regulatory convergence, and competitive industrial capacity. 

      Looking Back: The Promise of a Single African Market

      When the AfCFTA was launched, expectations were understandably high. A continent-wide trade framework was supposed to reduce tariffs, facilitate trade in goods and services, and strengthen regional value chains — with the broader goal of moving African economies up the value ladder.

      In my 2022 article, I asked whether AfCFTA could become a game changer for Egypt, given Egypt’s industrial base, strategic geography, and the potential to diversify export markets beyond traditional partners. (For background, see the earlier article here).

      The Reality Check: Intra-African Trade Remains Structurally Weak

      Several years later, the interim assessment is sobering. As the Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) recently put it, AfCFTA is not a “game changer” yet, and only about half of member states currently meet the practical prerequisites to trade under the agreement.

      A deeper reason is structural: no other world region trades so little with itself, and while statistics may undercount informal cross-border flows (especially in food), the overall picture remains unchanged.

      Trade integration cannot deliver transformative outcomes if production, logistics, and institutions do not support scale.

      Implementation Has Been Slow — and Often Symbolic

      Operationalisation did not start with full-scale liberalisation. Instead, the AfCFTA began with a pilot approach: the Guided Trade Initiative (GTI) launched in October 2022, initially with eight states, later joined by additional countries, including Nigeria and South Africa by spring 2025.

      The GTI created valuable learning effects, but it also underlined a key point: early progress was often presented through symbolic deals, while product coverage and volumes remained limited. FAZ highlights that only selected goods could be traded duty-free and that key sectors remained constrained for a long time due to missing or unresolved technical rules.

      A pilot, however, cannot substitute for full operational certainty — the kind businesses need to restructure supply chains and invest.

      Tariffs Are Not the Main Barrier — Trade Costs Are

      AfCFTA is frequently discussed in terms of tariff liberalisation. Yet, evidence suggests that the largest gains do not come from tariffs but from reducing non-tariff barriers and improving trade infrastructure.

      FAZ points to a central reality: tariffs tend to add around 20–30% to intra-African trade costs, whereas non-tariff costs can be far higher — driven by bureaucracy, lack of harmonised standards, inefficient border processes, and transport barriers.

      This is the crux: even with reduced tariffs, trade will not expand meaningfully if goods still cannot move cheaply, quickly, and predictably.

      Integration Complexity and Distributional Politics

      Africa’s integration landscape is shaped by multiple overlapping regional economic communities and trade regimes. This creates legal and administrative complexity — often described as an integration “spaghetti bowl.” FAZ notes the challenge of coordination and the continued fragmentation of rules.

      There is also a political economy dimension. Intra-African trade is heavily influenced by a small number of larger economies — and the distribution of benefits matters. FAZ highlights the dominance of major players (notably South Africa) and the concern that tariff liberalisation alone may entrench existing industrial advantages.

      Where governments expect asymmetric outcomes, resistance often takes the form of delay, narrow implementation, or persistent non-tariff barriers.

      What This Means for Egypt: The Opportunity Is Real — But Conditional

      Egypt’s strategic case for AfCFTA participation remains strong: industrial potential, geographic location, and the opportunity to access and shape growing markets. But the experience so far suggests that the treaty text alone does not generate trade flows.

      For Egypt’s private sector, the decisive factors are practical:

      • predictable and efficient customs clearance and border procedures,
      • logistics corridors and port efficiency,
      • regulatory convergence (standards, certification, compliance),
      • stable access to trade finance and payments,
      • competitive energy and production conditions for manufacturing and processing.

      AfCFTA can support these developments — but it cannot replace them.

      The “Game Changer” Pathway: What Must Happen Next

      FAZ concludes that AfCFTA will only become truly impactful if it is paired with the fundamentals: major infrastructure investment, stronger production and processing capacity, and a credible industrial policy.

      At the same time, Africa faces a classic chicken-and-egg problem: without development there is limited investment appeal; without investment there is limited development.

      For Egypt and its partners, a pragmatic strategy would be to:

      1. treat AfCFTA as a platform for real trade-cost reduction, not only tariff debates;
      2. focus on a limited number of scalable corridors and sectors where regional value chains can realistically grow;
      3. strengthen implementation capacity so that preferences become usable for firms — especially SMEs;
      4. enhance legal certainty and dispute resolution reliability for cross-border commerce.

      Conclusion

      AfCFTA remains a landmark achievement in terms of political commitment. But as of today, it has not yet been the “game changer” many hoped for.

      For Egypt, the key question is no longer whether AfCFTA is visionary — it is. The question is whether governments and businesses can translate it into lower real trade costs, higher competitiveness, and bankable cross-border transactions. If those enabling conditions improve, AfCFTA’s promise can still become commercial reality.

      This is the fourth article of a series decidated to purchasing real estate property in Spain: previously, we presented how to structure the purchase of a real estate property and what steps you must undertake to ensure the purchase is efficient and safe (you can find it here), the financial and tax information as well as practical tips related to the purchase process (here) and how to handle international inheritance tax implications (here).

      How to obtain a mortgage loan when Purchasing Property in Spain

      When a buyer in Spain wishes to purchase property using a mortgage loan, the financing process typically begins after selecting a specific property and signing a private purchase agreement, which is usually accompanied by a deposit payment. The entire financing process is strictly regulated under Spanish civil and banking law, offering a high degree of legal security, including foreign and non-resident buyers.

      Once the private purchase contract is signed, the bank initiates an official property valuation. This is a mandatory step for determining the maximum loan amount, the financing conditions and for loan approval.

      Only after the valuation is completed will the bank issue a formal mortgage offer. The entire process, from the initial application to the final offer, can take several weeks, depending on the complexity of the buyer’s financial profile and the documentation required. The final step occurs before a Spanish notary, where two deeds are signed simultaneously:

      • The public deed of sale, and
      • The mortgage deed.

      At this stage, the bank transfers the loan amount directly to the seller, ensuring legal and financial certainty for all parties involved.

      While this structure guarantees legal clarity, it also means that mortgage financing is not secured at the time the private agreement is signed. Therefore, it is strongly recommended to include a mortgage contingency clause in the private purchase contract. This clause makes the completion of the sale conditional upon obtaining financing, thereby protecting the buyer’s deposit in the event of a mortgage denial.

      Key Differences for Foreign Buyers

      Spanish banks do not generally issue binding pre-approvals before a specific property has been chosen. Foreign buyers, particularly non-residents, should also be aware of additional requirements, including:

      • Submission of translated or apostilled foreign documents,
      • More extensive due diligence and KYC (Know Your Customer) procedures, and
      • Generally longer processing times.

      These factors may extend the mortgage timeline and should be accounted for in the overall transaction planning.

      Differences between buying a second-hand apartment/house and buying a new apartment/house directly from the developer

      The main difference is that, in the case of a new home, VAT and AJD (stamp duty) are paid, and in the case of a second-hand home, only ITP (property transfer tax) is paid, as already explained in section III, paragraph 3.

      In addition, in the case of new homes, a series of legal guarantees are established—for 1, 3, and 10 years—for possible construction defects that may arise in the home, for which the developer is liable. On the other hand, in the case of second-hand homes, the seller is liable for hidden defects only for a period of 6 months from delivery.

      If the property is purchased from a natural person, it will generally be a second-hand home, whereas if it is purchased from a legal entity, it will normally be a new build and will be purchased from a developer.

      Therefore, the fundamental differences will be those already mentioned above: different taxation and greater legal guarantees in the case of purchase from legal entities. Additionally, in the case of purchasing the property from a legal entity developer, there are enhanced documentation and reporting obligations, which do not apply in the case of sale by individuals.

      Are there debts associated with the property that the buyer will be liable for?

      The buyer is liable for any debts owed to the Homeowners’ Association for the three years prior to the purchase and for the outstanding portion of the current year’s dues. The buyer is also vicariously liable for any outstanding property tax (IBI) or other local taxes owed by the previous owner.

      To adequately protect their interests, the buyer should, on the one hand, request a certificate of debts from the Homeowners’ Association and, on the other hand, check the status of payments of property tax and other municipal taxes.

      What are the specific provions of Spanish Coastal Law (Ley De Costas)?

      Properties located near the sea may fall under the Spanish Coastal Law (Ley de Costas), which regulates land use in the public maritime-terrestrial zone and its surrounding protected areas. These coastal strips are public domain, and strict limitations apply to ownership, construction, and renovation.

      Even for older, long-standing buildings, it is vital to verify whether the property lies within a protection zone. Depending on the classification of the area, consequences can range from restricted use or denial of renovation permits to expiration of rights of use or, in extreme cases, administrative demolition orders.

      Legal due diligence is essential to determine the status of the plot and identify any concessions or time-limited occupancy rights granted by the authorities.

       

      What rules apply to Country Houses (Fincas Rústicas)?

      Country houses (fincas rústicas) deserve special attention due to their location in rural and often protected areas, which are subject to strict urban planning and environmental regulations.

      Depending on local and regional classifications, the land may be designated exclusively for agriculture, forestry, or conservation, limiting the potential for construction, expansion, or change of use.

      Additionally, many rural properties have existing buildings that may never have been fully or properly legalised. As with coastal properties, buyers should review all applicable planning and environmental restrictions carefully before purchasing. 

      How are squatting cases  (Okupas) regulated under Spanish law?

      In recent years, Spain has experienced a rise in squatting cases, influenced by housing shortages, unaffordable rents, and high costs in urban or tourist areas. While the issue is complex and socio-politically sensitive, this section focuses on practical implications for property owners.

      Importantly, unlawful occupation (okupación) is relatively uncommon in most parts of Spain. The majority of property owners, especially those who secure and monitor their homes properly, are unlikely to be affected.

      Effective deterrents include:

      • Alarm systems and surveillance cameras,
      • Remote monitoring,
      • Local property management services (especially for second homes).

      Spanish law differentiates between:

      • Intrusion into a primary residence (treated as unlawful entry),
      • Occupation of vacant or second homes (classified as usurpation, requiring court action).

      Recent Legal Reforms – “Anti-Squatting Law” (Ley Orgánica 1/2025): To address lengthy eviction timelines, Spain introduced reforms, which include:

      • Within the first 48 hours of occupation:
        Police may evict squatters without a court order if no legal proof of residence is presented. Owners must provide immediate proof of ownership.
      • After 48 hours: Eviction must follow a formal judicial process.
      • Fast-track legal procedures: Eviction claims may now be processed in about 15 working days under accelerated procedures—though real-world implementation may vary by jurisdiction.

      While these special topics may not apply to every transaction, they highlight the importance of thorough due diligence and professional legal advice when buying property in Spain. Understanding the implications of coastal laws, rural zoning, inheritance regulations, and property security helps international buyers make informed, secure, and future-proof investments.

      Dopo il famigerato Liberation Day, molte imprese italiane hanno concesso uno sconto all’importatore americano per aiutarlo ad assorbire il dazio. A distanza di qualche mese, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara illegittimi i dazi “reciproci”, ma lo stesso giorno il Presidente Trump ne annuncia di nuovi. In questo articolo vediamo, in modo pratico, come affrontare i vari scenari, passando da una logica reattiva e destrutturata a una gestione consapevole della volatilità dei prezzi e dei flussi commerciali, conseguenza dell’introduzione, della variazione e della revoca dei dazi.

      Gli accordi commerciali di “Tariff Sharing”

      Per molto tempo la domanda è stata lineare: chi assorbe l’extra-costo doganale? L’esportatore? L’importatore? Entrambi? La domanda resta importante, ma oggi è incompleta.

      Il nuovo scenario, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia degli Stati Uniti del 20.3.2026 è: che cosa accade se quel dazio viene poi annullato e rimborsato? Se il costo era stato condiviso tra le parti, il beneficio del rimborso deve seguire una logica coerente. In assenza di un chiaro accordo sul punto, però,  il rischio è un disallineamento economico che può compromettere il rapporto commerciale.

      Immaginiamo una cantina italiana che vende i propri prodotti ad un importatore statunitense. A seguito dell’introduzione dei dazi reciproci, le parti hanno deciso che l’esportatore concederà uno sconto straordinario del 7,5%, esplicitamente motivato dall’esigenza di condividere l’impatto del dazio. La relazione commerciale prosegue, i volumi si mantengono, e l’importatore evita di scaricare integralmente l’aumento sul cliente finale.

      Per effetto della sentenza della Corte Suprema (o, in futuro, di altra sentenza o decisione amministrativa) l’importatore ottiene un rimborso dei dazi pagati in quel periodo.

      Se non si sono formalizzati accordi sul punto e la documentazione parla genericamente di “sconto commerciale” e non dice nulla sul rimborso, la situazione può essere difficile da ricostruire ex post e, soprattutto, fonte di tensioni commerciali. Con il risultato che una novità positiva (l’annullamento del dazio e il diritto al rimborso) diviene un fattore problematico che mette a rischio il rapporto.

      L’esportatore ha diritto alla restituzione degli sconti concessi per mitigare i dazi?

      In mancanza di un diverso accordo tra le parti, il diritto al rimborso spetta a chi ha versato il dazio, ossia, nella maggioranza dei casi, all’importatore. Quindi, il rischio è che l’importatore goda di un doppio beneficio (lo sconto e il rimborso del dazio) e che l’esportatore non ottenga nulla.

      Per questo motivo è fondamentale che le parti non si limitino a negoziare i prezzi e gli sconti, ma stabiliscano le conseguenze dell’adozione o della modifica o revoca dei dazi sul contratto, compreso l’eventuale rimborso.

      A tal fine, il primo passo è la corretta qualificazione e la documentazione degli sconti concessi. Se nelle e-mail, negli ordini commerciali, nelle note di credito e nelle fatture compare soltanto uno “sconto commerciale”, sarà più difficile sostenere in seguito che tale sconto fosse in realtà un contributo straordinario, temporaneo e legato al dazio. Al contrario, se la documentazione e il contratto chiariscono che si tratta di una misura di tariff sharing o tariff mitigation, la base per identificare ex post gli importi da restituire diventa molto più agevole.

      L’obiettivo è costruire un quadro chiaro dell’andamento degli sconti e dei pagamenti per poter poi, eventualmente, riallineare i flussi economici alla logica originaria dell’accordo: se l’esportatore ha contribuito a coprire un costo che poi, in tutto o in parte, non si è più materializzato in via definitiva, avrà diritto alla rifusione del contributo versato.

      Il contratto conterrà, dunque, oltre alla clausola di Tariff Sharing, anche quella di Tariff Reimbursement Allocation, che stabilisce che, se l’importatore riceve un rimborso, un credito o altro beneficio economico connesso al dazio per il quale l’esportatore aveva concesso uno sconto, l’importatore sia tenuto a restituire all’esportatore la parte corrispondente del beneficio, in misura integrale o proporzionale, a seconda di come le parti intendono distribuire rischio e incentivo.

      Obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso

      Non è chiaro se, nel caso dei dazi reciproci USA, gli importatori avranno diritto al rimborso presentando una semplice istanza amministrativa, oppure se sarà necessaria una causa legale. È più probabile il secondo scenario.

      In generale, per ottenere il rimborso di un dazio servono iniziative, termini, documenti e il coordinamento con broker e consulenti doganali. Nella maggior parte dei casi, il soggetto che esercita il controllo operativo del processo è l’importatore (o chi agisce per suo conto).

      Qui emerge un tema delicato ma molto concreto: se l’importatore sa che dovrà investire tempo e denaro per ottenere il rimborso, per poi dover condividerne il beneficio con l’esportatore, il suo incentivo ad attivarsi potrebbe ridursi. È esattamente per prevenire questa inerzia che il contratto dovrebbe contenere un obbligo espresso di attivazione, impostato come dovere di best efforts o commercially reasonable efforts.

      Ad esempio, il contratto dovrebbe chiarire che l’importatore deve informarsi sulle condizioni e sui termini temporali della procedura, conservare la documentazione rilevante, informare periodicamente l’esportatore sullo stato delle iniziative e non rinunciare o ridurre unilateralmente la domanda quando ciò incide sul diritto economico dell’esportatore.

      Accordi preventivi sul contenzioso e riparto dei costi

      Quando il rimborso richiede una causa o un’attività legale strutturata, gli ostacoli sono di tipo organizzativo e finanziario: chi decide se e quando procederechi sceglie i legalichi anticipa i costicome si divide il recuperato nettochi ha l’ultima parola su una transazione.

      Questo, in generale, vale per tutti i contratti, non solo per questo caso: le modalità di risoluzione delle controversie vanno affrontate e decise prima di trovarsi di fronte al problema, altrimenti il contenzioso rischia di diventare una seconda negoziazione improvvisata nel momento peggiore, cioè quando le parti sono già sotto pressione per margini, cash flow e incertezza normativa. E diventa inevitabilmente molto più difficile trovare un’intesa.

      Come gestire eventuali nuovi dazi (e il loro eventuale annullamento)

      Per mettersi al riparo dall’incertezza, l’accordo dovrebbe quindi essere strutturato in due tempi.

      • Il primo tempo regola l’impatto immediato del cambiamento di scenario, ad esempio l’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico: ne ho parlato in questo articolo).
      • Il secondo disciplina il possibile “rollback” (diritto al rimborso, processo, criteri di riparto).

      Questo approccio ha un vantaggio chiaro: non costringe le parti a discutere ogni volta che cambia il regime daziario o interviene una decisione di annullamento dei dazi. Invece di inseguire i cambiamenti del mercato, si adotta uno strumento per la gestione dei possibili scenari, molto più robusto sul piano commerciale e più semplice da gestire, poiché le regole sono già state concordate.

      Ciò consente di regolare l’impatto dei dazi non come una variabile straordinaria, da concordare una tantum, ma come un fenomeno strutturale, mobile, che potrebbe durare a lungo.

      Per questo è fondamentale saper costruire contratti che governano sia la situazione attuale, sia le possibili variazioni, compreso l’eventuale rimborso.

      Conclusione: Tre azioni pratiche le imprese che esportano negli USA

      La prima è concordare quali siano le conseguenze sul contratto dell’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento, o la sua revoca (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico dei prezzi, diritto alla condivisione del rimborso)

      La seconda è documentare in modo chiaro l’eventuale sconto concesso per mitigare un dazio. Se resta un generico “sconto commerciale”, il diritto alla restituzione in caso di rimborso sarà molto più difficile da far valere.

      La terza è stabilire che cosa accade in caso di annullamento o revoca del dazio: l’obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso e di gestire il processo amministrativo o il contenzioso, come ripartire i costi, chi controlla l’attività dei consulenti e dei legali, come si ripartiranno le somme recuperate.

      Ricordate l’accordo sui dazi al 15%?  Avevo scritto che con un negoziatore come Trump la partita non è mai finita (qui l’articolo) e – dopo il recente intermezzo della minaccia di dazi al 100% sui farmaci, ecco che il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di un dazio complessivo del 107% sulla pasta italiana, che potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.

      Da dove nasce questo nuovo dazio

      L’inchiesta antidumping è stata avviata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su richiesta di alcune aziende americane concorrenti e si basa su un ordine antidumping del 1996 che consente revisioni periodiche delle importazioni di pasta italiana. Il Dipartimento del Commercio conduce queste verifiche annualmente per valutare se i produttori italiani vendano pasta a prezzi inferiori rispetto al mercato interno americano, pratica nota come “dumping”.

      Le Aziende Coinvolte nell’Indagine

      Il Dipartimento del Commercio ha selezionato due aziende campione per condurre un’analisi approfondita, definite “mandatory respondents”: La Molisana e Pastificio Lucio Garofalo. Secondo il documento ufficiale pubblicato dall’amministrazione americana, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, entrambe le aziende avrebbero venduto i propri prodotti a prezzi inferiori a quelli di mercato, con conseguente sanzione di un dazio pari al 91,74%,

      Le autorità americane hanno giustificato questa percentuale sostenendo che le due aziende non avrebbero fornito informazioni complete o conformi alle richieste del Dipartimento, risultando poco collaborative nell’indagine. Ciò che è molto importante è che, oltre alle due aziende direttamente esaminate, il dazio aggiuntivo del 91,74% viene applicato anche a numerosi altri produttori italiani non esaminati individualmente. Questa metodologia, pur formalmente consentita dalla normativa americana come eccezione, viene applicata senza aver condotto alcuna verifica diretta sulle altre aziende.

      I Prossimi Passi della Procedura

      Il Ministero degli Esteri italiano si è attivato immediatamente, intervenendo formalmente nel procedimento come “Parte Interessata” tramite l’Ambasciata italiana a Washington. La Farnesina sta lavorando in stretto raccordo con le aziende interessate e d’intesa con la Commissione Europea per convincere il Dipartimento americano a rivedere i dazi provvisori.

      Le due aziende interessate (La Molisana e Garofalo) hanno la possibilità di presentare documentazione per contestare le accuse di dumping. Tuttavia, se il dumping dovesse essere confermato, il Dipartimento del Commercio darà istruzioni all’autorità per le dogane di applicare i dazi antidumping sulle merci vendute e immesse sul mercato americano.

      La natura preliminare della determinazione indica che esiste ancora un margine di manovra per modificare la decisione prima dell’entrata in vigore definitiva.

      Data di possibile Entrata in Vigore

      Il nuovo super-dazio del 91,74%, che si sommerà alla tariffa esistente del 15% per un totale del 107%, è programmato per entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Questa data rappresenta dunque una scadenza cruciale per tutte le azioni diplomatiche e legali in corso.

      L’impatto economico, se i dazi fossero confermati, sarebbe significativo: nel 2024 l’export di pasta italiana negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro secondo Coldiretti, rappresentando quasi il 17% delle esportazioni totali del settore. Un dazio al 107% rischierebbe di compromettere gravemente la competitività in uno dei mercati più importanti per l’agroalimentare italiano.

      Cosa fare da qui al 1 gennaio 2026?

      L’entrata in vigore del nuovo dazio, allo stato, è condizionata dall’esito della procedura in corso: visto quanto accaduto nei mesi precedenti, e l’uso politico che l’amministrazione USA ha fatto dello strumento dei dazi, ben oltre la loro funzione tecnica, è legittimo essere pessimisti.

      Dunque, che fare? Abbiamo visto nei mesi passati che le aziende hanno reagito all’incertezza sulla sorte dei dazi in tre modi:

      • C’è chi si è affrettato ad inviare più prodotti possibile prima della data di possibile entrata in vigore del dazio;
      • Chi ha concesso – ora per allora – sconti equivalenti al dazio minacciato, nel caso fosse entrato in vigore;
      • Chi ha sospeso gli ordini, in attesa di notizie definitive sull’impatto dei dazi;

      Si tratta di opzioni valide, ma non vanno dimenticati altri validi strumenti per gestire l’incertezza causata dalla ridda di annunci, trattative e minacce dell’amministrazione USA: il rischio dell’entrata in vigore di nuovi dazi, o del loro aumento, può essere gestito nel contratto, concordando con l’importatore USA quale sarà l’impatto dell’eventuale cambiamento tariffario sul prodotto.

      Le parti possono prevedere, ad esempio, che l’aumento venga ripartito per giusta metà, o che se lo accolli l’importatore oltre una certa soglia di aumento, o ancora che se il dazio superasse una certa soglia sia possibile sciogliere i contratti. Trovate un approfondimento in questo articolo

      L’unica certezza è che i rapporti commerciali con gli USA rimarranno sulle montagne russe a lungo e che è importante sapere gestire in modo consapevole i fattori di rischio che caratterizzano le vendite di prodotti negli Stati Uniti. Oggi il faro è puntato sui dazi e sui prezzi e il mio invito è di cogliere l’occasione per analizzare a fondo gli accordi esistenti e valutare se e come sono gestiti altri punti importanti, fonte di possibili alte responsabilità: ne parliamo, in maniera molto pratica, in questo libro.

      New Regulatory Framework for RHQs: Tax Relief, Substantive Presence, and Streamlined Licensing

      Saudi Arabia has released the long-awaited draft of the “Rules Regulating the Licensing and Supervision of Regional Headquarters of Multinational Companies,” issued pursuant to Cabinet Resolution No. (338) dated 23/4/1445H. This regulatory framework, currently open for public consultation, forms part of the Kingdom’s ambitious Vision 2030 strategy to establish Saudi Arabia as the prime regional base for multinational enterprises (MNEs) operating in the Middle East and North Africa (MENA) region.

      Far beyond mere tax incentives, the draft Rules introduce a binding, structured regime that combines regulatory clarity with strict compliance obligations and long-term benefits. The most salient features include the following.

      30-Year Tax Holiday

      Entities licensed as RHQs will enjoy a 0% income tax rate and a 0% withholding tax rate on dividends, related-party payments, and payments for services essential to RHQ activity. These tax incentives are granted for a period of 30 years, renewable under conditions set by the Ministry of Investment.

      Operational Substance Requirements: RHQ Functions and Compliance

      At the core of the RHQ regime lies the requirement for substantial and sustained business presence in the Kingdom. Licensed RHQs must activate both mandatory and optional activities as defined in Article 7 of the Rules:

      Mandatory Activities (to be activated within the first year):

      • Preparation and implementation of the regional strategy;
      • Strategic coordination of the MNE’s operations in the region;
      • Selection of products and services offered in the region;
      • M&A support;
      • Financial performance review;
      • Budget planning for regional operations;
      • Coordination of business units across MENA;
      • Market research and competitor analysis;
      • Identification of new market opportunities;
      • Marketing strategy development;
      • Preparation of operational and financial reports.

      Optional Activities (minimum of three to be activated): These include, among others:

      • Research, development and innovation;
      • Sales and marketing;
      • Human resources and training;
      • Financial management, foreign exchange and treasury services;
      • Legal consultancy, compliance, internal audit;
      • Logistics, IP management, production, and technical support.

      The selected optional activities must be aligned with the MNE’s global business strategy and must be regionally anchored.

      Additional Substantive Requirements

      • Minimum of 15 employees in the first year;
      • At least 3 senior executives must be based in the Kingdom and must represent the top decision-making authority for the region;
      • RHQ staff must reside in Saudi Arabia, be dedicated full-time, be licensed locally, and receive remuneration through Saudi bank accounts;
      • RHQ operations must be exclusively performed within the Kingdom.

      Licensing Process and Timing

      The licensing process is clearly defined. Upon submission of the required documentation (commercial records, financials, activity plans), the Ministry of Investment will process the application within 30 working days.

      True Regional Authority and Kingdom-Centric Operations

      Licensed RHQs must hold administrative authority over all regional branches and subsidiaries. The RHQ must operate as the highest strategic, executive, and administrative authority in the MENA region. Furthermore, all RHQ-related activities must be carried out exclusively from within the Kingdom.

      Localization Requirements

      To ensure genuine local presence, the RHQ regime mandates:

      • Saudi residency and work permits for all RHQ personnel;
      • No hybrid or remote models from abroad;
      • Local registration of intellectual property and commercial identifiers;
      • Internal reporting and supervision obligations anchored in Saudi Arabia.

      Is RHQ Establishment Mandatory or Optional?

      While the RHQ license remains optional in principle, it is effectively mandatory for all multinational companies intending to contract with Saudi public sector entities.

      As of 1 January 2024, the Saudi government will only consider public procurement contracts from companies that have an RHQ presence in the Kingdom, unless an express exemption is granted. Companies operating purely in the private sector without government contracts remain unaffected, but will nonetheless benefit from the RHQ regime if they choose to participate.

      This regulatory shift creates a strategic filter: those seeking to participate in Saudi Arabia’s transformation across infrastructure, health, energy, and education must establish a fully embedded regional presence in the Kingdom.

      Conclusion: High-Reward, High-Compliance Environment

      The draft Rules represent a bold step in reshaping the MENA business landscape. Saudi Arabia is setting the bar high: generous tax relief and fast-track licensing are tied to substantive commitments in structure, personnel, and governance. For MNEs willing to assume regional leadership from within Saudi borders, the opportunity is as attractive as it is demanding.

      Donald Trump, never one to shy away from drama or diplomacy-via-caps-lock, has slapped a 50% tariff on all Brazilian exports to the United States. The justification? In his own delicate prose: “The treatment of former President Jair Bolsonaro is a disgrace… A witch hunt that must end IMMEDIATELY!”

      And just in case anyone thought this was about trade imbalances or economic strategy, Trump made things crystal clear: “Due to Brazil’s insidious attacks on free elections…”.

      In short, the 50% tariff isn’t about coffee, orange juice, or flip-flops. It’s about a Supreme Court judgment, applying Brazilian law, regarding Brazilian politicians accused of conspiring in a coup d’état. In other words, this is a brazen (and frankly absurd) attempt at judicial intervention via trade war.

      Trump, with his characteristic subtlety, offered a solution: manufacture in the U.S., and he’ll look kindly upon Brazil, like a mafia don offering “protection” after smashing your shop window. But what he meant was: consider Bolsonaro innocent, and we’ll talk.

      The Brazilian market took the bait

      Although the fishy interference in Brazilian affairs was determined from a fish out of the water, the market took the bait: in the first 48 hours after the infamous letter, at least 1500 tons of fish were already held in Brazilian ports, as US buyers suspended their contracts due to uncertainty about the costs upon arrival. The fish market is on alert, as 80% of the exports head to the US, mainly coming from small family-owned industries that distribute the catch from artisanal fishing communities.

      The same effect hit other sectors, from orange, honey, and coffee to aircraft.

      Brazil’s response and sorcery: don’t mess with us (or our weather)

      Naturally, Brazil will not sit quietly sipping caipirinhas while its sovereignty is trampled. Reciprocity is on the table: if Washington raises tariffs, Brasília can do the same. But above all, one thing is sure: Brazil will never tolerate foreign interference in its independent judiciary.

      And then, a curious coincidence: right after Trump’s speech, a tornado accompanied by lightning struck the White House grounds. Pure chance? Maybe. Or could it have been the work of Brazilian indigenous shamans, a particularly well-organized group of umbanda practitioners, or simply the fact that, as every Brazilian child knows, God is Brazilian.

      Trump might want to check the weather forecast next time before penning another angry letter.

      The unpredictable becoming predictable

      Trade wars are rarely tidy affairs, but one thing they consistently deliver is chaos (in legal terms, disruption). And when disruption meets contracts, force majeure disputes often end up in court.

      At first glance, Trump’s decision to impose a 50% tariff overnight might feel like an unpredictable thunderbolt (quite literally, given the weather at the White House). But here’s the catch: by now, unpredictable tariffs are becoming predictable. When a government with a well-documented love for impulsive economic diplomacy imposes politically motivated tariffs, can anyone claim to be surprised?

      In most jurisdictions, force majeure requires that the event be extraordinary, unforeseeable, and beyond the parties’ control. A sudden 50% tariff certainly ticks a few of those boxes, but following a repetition of erratic trade policy, one might argue that businesses should expect what in past times was considered unexpected, especially when dealing with certain jurisdictions or political figures. In other words, Trump’s tariffs might not excuse performance if parties didn’t prepare for exactly this kind of volatility.

      This is where good contract drafting comes into play

      Savvy businesses are learning that their contracts must go beyond a vague boilerplate clause about “acts of government” or “changes in law.” Instead, they should expressly address the risk of sudden tariff changes, including

      • hardship clauses that allow renegotiation when costs become commercially unreasonable;
      • price adjustment mechanisms linked to tariff thresholds;
      • termination rights triggered by specified levels of customs duties;
      • currency fluctuation provisions (because tariffs rarely travel alone, and currency swings often accompany them).

      In short, while no contract can immunize a business from every shock, smart drafting can mean the difference between a commercial headache and a catastrophic breach.

      Therefore, tariffs may no longer be an unpredictable storm; they are part of the new predictable landscape. Given that your contract might wake up tomorrow facing ‘IMMEDIATE’ punitive tariffs in all caps, your contract should be ready today.

      The unwitting cupid: strengthening EU-Brazil relations

      While the tariffs may ruffle trade flows between Brasília and Washington, there’s an unintended silver lining: Trump is proving to be the most efficient matchmaker between Brazil and other markets, such as China and the European Union.

      The EU-Brazil relationship, already a flirtation with promising prospects, with relevant progress in the EU-Mercosur Agreement, now seems destined for deeper romance. If Mr. Trump insists on isolating the US from Brazil, the old continent stands ready, with flowers and wine in hand, to pick up where the US left off. After all, Brazilian fish can pair up nicely with champagne, cava and prosecco.

      So thank you, Mr. Trump. In your quest to bully Brazil into submission, you may have done more to strengthen transatlantic ties than any EU Commissioner ever could. As they say in Brasília these days: Trump is not a trade warrior. He’s a cupid in disguise.

      L’approccio di Trump: potere e dominanza

      Nella sua autobiografia The Art of the Deal, Donald Trump descrive il negoziato come una sfida di forza, determinazione e dominanza. La sua visione è chiara: chi mostra incertezza o fa concessioni troppo presto viene subito percepito come perdente. Il suo stile negoziale si fonda su pressione costante, richieste massimaliste e minacce calcolate, con l’obiettivo di ottenere vantaggi unilaterali. In questo schema, il compromesso non è un punto d’arrivo, ma un segno di debolezza da evitare.

      Trump è semopre stato un negoziatore competitivo, orientato al risultato immediato, poco interessato a soluzioni bilanciate se non strettamente funzionali ai propri interessi.

      Gli altri stili negoziali: compromissorio e collaborativo

      In contrasto con questo approccio competitivo, esistono altri due stili negoziali rilevanti:

      • Lo stile collaborativo mira a raggiungere un accordo “a metà strada”, in cui entrambe le parti cedono qualcosa per ottenere una soluzione accettabile. È un approccio pragmatico, utile in situazioni dove il tempo è limitato o le posizioni sono troppo distanti per una vera collaborazione.
      • Lo stile integrativo, invece, punta a creare soluzioni win‑win. Le parti cercano di comprendere a fondo i reciproci interessi e costruire insieme un esito che massimizzi il beneficio per entrambi. Richiede apertura, tempo e fiducia.

      Nelle trattative commerciali, l’ approccio compromissorio o collaborativo può funzionare solo se anche la controparte condivide la stessa logica. Ma quando ci si confronta con un attore esplicitamente competitivo come Trump, adottare uno stile compromissorio rischia di penalizzare gravemente l’UE, per almeno tre motivi:

      • Trasmette debolezza

      Un gesto accomodante viene visto non come segnale di apertura, ma come punto di pressione da sfruttare. Il negoziatore competitivo, orientato ad ottenere un vantaggio immediato, lo interpreta come disponibilità a cedere ancora di più.

      • Rinuncia al potere contrattuale

      L’UE dispone di un mercato enorme e ha leve commerciali significative, soprattutto in un contesto nel quale gli USA stanno chiudendo la porta al mercato cinese. Offrire concessioni in partenza equivale a bruciarsi carte negoziali senza ottenere nulla in cambio. In un confronto competitivo, la prima mossa può orienta la dinamica la dinamica del negoziato: fatta una concessione, è molto difficile tornare indietro.

      • Legittima lo squilibrio negoziale

      Un compromesso sbilanciato, se accettato senza resistenza, rischia di diventare la nuova base delle relazioni commerciali future, penalizzando sistematicamente l’UE nei round successivi.

      Perché il 30%? La tecnica dell’àncora

      Trump utilizza spesso una tecnica negoziale nota come a tecnica dell’ancora. Questa consiste nel fissare deliberatamente un obiettivo molto alto all’inizio del negoziato (nel nostro caso, la minaccia dei dazi al 30%).

      L’obiettivo è creare un perimetro psicologico del negoziato e forzare la controparte a ragionare partendo da quel dato, pur nella consapevolezza che si tratta di un valore arbitrario. .Questa tecnica consente di condizionare l’orizzonte del confronto e di ottenere concessioni più ampie, proprio come fatto da Trump.

      La risposta peggiore: concessioni unilaterali senza ritorno

      Purtroppo, l’Unione Europea ha già dato segnali preoccupanti di atteggiamento compromissorio non negoziato con l’amministrazione Trump, ad esempio :

      • La rinuncia alla Web Tax sui colossi digitali americani, senza ottenere in cambio alcuna regolazione o contributo fiscale condiviso.
      • L’offerta di aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, fatta per rassicurare Washington, senza ottenere nulla in cambio
      • L’accettazione dell’aumento delle spese NATO fino al 5% del PIL, rivendicato da Trump, anche in questo caso senza ottenere contropartite.

      Tutte queste offerte senza chiedere nulla in cambio, rafforzando nell’interlocutore l’idea che l’UE sia disposta a concedere in partenza. Trump, fedele alla sua logica competitiva, considera queste concessioni come un punto di partenza, non come un compromesso: ciò lo spinge a rilanciare le richieste, non a moderarle.

      Perseverare sarebbe un errore fatale

      Continuare su questa linea compromissoria, nella speranza che l’accomodamento calmi le pressioni, sarebbe non solo inefficace ma controproducente. Con un negoziatore competitivo, le concessioni unilaterali non fermano l’escalation: la alimentano. Ogni segnale di debolezza viene interpretato come spazio di manovra in più.

      Un esempio utile è la reazione della Cina durante la guerra commerciale avviata da Trump. A fronte di dazi monstre imposti dagli Stati Uniti, Pechino ha risposto con la stessa moneta, imponendo dazi equivalenti. Invece di cedere, ha parlato la stessa lingua del potere Il risultato è sotto gli occhi di tutti: dopo settimane di escalation, gli USA hanno dovuto moderare la loro posizione, aprendo a un’intesa più equilibrata.

      Le contromisure possibili: parlare la sua lingua

      Per evitare gli errori del passato, l’UE deve dunque invertire la logica negoziale. Non per alimentare lo scontro, ma per ristabilire un equilibrio credibile. Alcune contromisure utili potrebbero essere:

      • Mettere nel mirino gli interessi della base elettorale di Trump, in particolare i settori agricoli (soia, mais, carne bovina), con dazi selettivi o restrizioni mirate.
      • Rimettere sul tavolo la Web Tax europea anche con aliquota minima, vincolando eventuali deroghe a concessioni reali da parte statunitense.

      Queste mosse, ben calibrate, rafforzerebbero la posizione dell’UE e dimostrerebbero che sa difendere i propri interessi parlando un linguaggio che Trump comprende: quello dell forza e del potere contrattuale.

      Cercare gli interessi dietro le richieste

      Un principio fondamentale in ogni negoziato è identificare gli interessi della controparte e trovare un modo per consentirgli di raggiungerli, senza sacrificare i propri.

      Nel caso del negoziato tra UE e USA, occorre tenere presente che Trump gioca la partita guardando in primis alla sua base elettorale: un accordo deve offrirgli una narrazione di vittoria da comunicare al suo elettorato.

      In conclusione

      Nel negoziare con un attore competitivo occorre abbandonare l’approccio accomodante, evitare concessioni senza contropartite e adottare uno stile più assertivo, strategico e simmetrico. Vale nel negoziato dell’UE con Trump, come in ogni altra trattativa commerciale.

      Tutto parte dal comprendere lo stile negoziale della controparte e impostare il negoziato in maniera consapevole: solo così potrà costruire un’intesa che sia solida, equa e rispettosa della propria forza economica e politica.

      Javier Gaspar

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        Dazi USA | Come scrivere i contratti per gestire dazi, rimborsi e contenziosi

        21 Febbraio 2026

        • Italia
        • USA
        • Distribuzione
        • Fisco e tasse

        Il Vietnam è stato inserito nell’elenco dell’Unione europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I), a seguito dell’aggiornamento adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2026.

        Per le società europee che acquistano beni e servizi dal Vietnam, l’inserimento in tale elenco non costituisce un divieto assoluto di commercio, bensì un segnale che nei mesi a venire si renderà necessario un significativo rafforzamento della governance fiscale, delle aspettative documentali e, in taluni casi, delle procedure di esecuzione dei pagamenti. Il meccanismo dell’elenco UE è concepito non tanto per «nominare e svergognare» le giurisdizioni inadempienti, quanto per stimolare riforme positive attraverso la cooperazione e il dialogo; tuttavia, una volta che una giurisdizione è collocata nell’Allegato I, gli Stati membri dell’UE sono tenuti ad adottare «misure difensive» che possono incidere in misura rilevante sul trattamento fiscale, sugli obblighi di ritenuta alla fonte e sull’intensità delle attività ispettive per le operazioni aventi un collegamento con il Vietnam.

        Cosa prevede (e cosa non prevede) la decisione dell’UE

        La blacklist dell’UE è uno strumento di governance fiscale: essa non vieta alle imprese europee di importare merci dal Vietnam né di acquisire servizi vietnamiti, e non incide sul regime fiscale interno del Vietnam, sulle norme in materia di imposta sul reddito delle società, sul quadro normativo relativo alle ritenute alla fonte né sulle politiche in materia di investimenti.

        Al contempo, l’Unione europea può approfondire la cooperazione con il Vietnam sul piano politico ed economico pur mantenendo la pressione sulla governance fiscale attraverso i meccanismi di inserimento negli elenchi; le imprese devono pertanto prepararsi a operare in un contesto di «partenariato accompagnato da vigilanza», senza attendersi una piena coerenza tra i due profili. In tal senso, nel gennaio 2026 l’UE e il Vietnam hanno elevato le proprie relazioni al rango di Partenariato Strategico Globale, configurato come piattaforma per il rafforzamento della cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, del clima e dell’energia, dello sviluppo sostenibile e della trasformazione digitale — segnale inequivoco che l’inserimento in lista è uno strumento tecnico di conformità e non una rottura diplomatica.

        Il paradosso ideologico: una Repubblica socialista in un elenco di paradisi fiscali

        La presenza del Vietnam nella lista nera risulta singolare alla luce del più ampio contesto politico. L’elenco UE fu concepito all’indomani dei grandi scandali sulla trasparenza fiscale (Panama Papers e LuxLeaks), al fine di far fronte alle giurisdizioni che facilitano strutture offshore o non soddisfano gli standard di scambio di informazioni. Nell’immaginario occidentale, il concetto di «paradiso fiscale» evoca microStati liberali o centri offshore, eppure il Vietnam, governato da un Partito Comunista, figura oggi nel medesimo elenco.

        Ciò riflette la realtà del modello economico ibrido vietnamita: politicamente socialista, ma economicamente pragmatico sin dalle riforme del Đổi Mới della fine degli anni Ottanta, con incentivi fiscali selettivi per le zone economiche speciali, gli investimenti ad alta tecnologia e i settori prioritari, incentivi che in taluni casi possono ridurre significativamente l’onere fiscale effettivo per gli investitori stranieri. La preoccupazione dell’UE non riguarda l’aliquota nominale dell’imposta sul reddito delle società vietnamite, bensì, nella fase attuale, l’assenza di un’adeguata infrastruttura per lo scambio di informazioni, sebbene l’architettura dei regimi preferenziali vigenti abbia già suscitato critiche in passato. L’inserimento nell’elenco è una questione di conformità tecnica, non di ordine ideologico.

        I criteri di inserimento e la cronologia

        Il Vietnam è soggetto all’esame dell’UE sin dalla prima versione dell’elenco, pubblicata nel dicembre 2017, quando fu collocato nell’Allegato II (la «lista grigia») insieme alle giurisdizioni che si sono impegnate ad attuare riforme ma non hanno ancora raggiunto la piena conformità. Nell’ottobre 2025, il Vietnam fu rimosso dall’Allegato II in seguito all’adempimento degli impegni assunti in materia di rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Reporting, CbCR), apparendo a quel punto sulla via della conformità integrale. Tuttavia, nel novembre 2025 il Forum Globale dell’OCSE pubblicò la propria valutazione tra pari, classificando il Vietnam come «Non Conforme» rispetto allo standard sullo scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request, EOIR), profilo distinto dal CbCR, riscontrando riforme ancora incompiute e prevedendo che i miglioramenti del quadro CbCR non sarebbero pervenuti prima del 2027. Tale valutazione dell’OCSE ha direttamente determinato il passaggio, nel febbraio 2026, all’Allegato I, con un’escalation dalla lista grigia alla lista nera che ha saltato qualsiasi periodo intermedio di piena conformità.

         

        I tre criteri fondamentali in base ai quali il Vietnam è stato valutato sono: 

        • il Criterio 1 (trasparenza fiscale), che richiede la conformità agli standard AEOI ed EOIR nonché l’adesione alla Convenzione Multilaterale sull’Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Fiscale; 
        • il Criterio 2 (equità fiscale), che esige l’assenza di regimi fiscali preferenziali dannosi e norme adeguate in materia di sostanza economica; e 
        • il Criterio 3 (misure anti-BEPS), che impone l’attuazione degli standard minimi anti-BEPS dell’OCSE, incluso il CbCR. La carenza del Vietnam si è concentrata nel Criterio 1, specificamente nello standard EOIR, relativo alla capacità pratica e al quadro procedurale per rispondere alle richieste di informazioni delle autorità fiscali estere.

        La risposta del Vietnam e la via verso la cancellazione dall’elenco

        Il Ministero degli Affari Esteri del Vietnam ha risposto pubblicamente entro pochi giorni dall’inserimento in lista, difendendo il proprio operato in materia di trasparenza fiscale e dichiarando che il governo sta attuando un piano d’azione nazionale per recepire le raccomandazioni dell’OCSE e ampliare la cooperazione fiscale con i partner, inclusa l’UE. Il Vietnam ha manifestato disponibilità ad avviare un dialogo con le autorità europee per garantire valutazioni più oggettive e complete, nonché a promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo condiviso e della prosperità comune.

        I commentatori pratici suggeriscono che una tabella di marcia concreta sia realizzabile: con emendamenti legislativi (decreti e circolari sulle procedure EOIR), l’istituzione di un’unità EOIR dedicata, la pubblicazione di statistiche applicative e un attivo impegno tecnico con il Gruppo Codice di Condotta dell’UE tra ora e il settembre 2026, il Vietnam potrebbe realisticamente puntare alla rimozione dall’Allegato I nel prossimo ciclo di revisione UE dell’ottobre 2026, sebbene tale scadenza sia ambiziosa e la cancellazione dall’elenco non sia in alcun modo garantita. Il punto cruciale per le imprese europee è che, anche qualora l’inserimento si rivelasse relativamente breve se il Vietnam agisse con decisione, le società non devono rinviare i propri adeguamenti di conformità facendo affidamento su una rimozione anticipata: una risposta proporzionata e basata sul rischio è preferibile a una ristrutturazione radicale delle filiere di fornitura con collegamento vietnamita.

        Come i diversi tipi di pagamento sono interessati in concreto

        I beni (importazioni) presentano generalmente il profilo più lineare sul piano della sostanza, poiché di norma esiste una catena documentale chiara: ordini di acquisto, documenti di spedizione, pratiche doganali di importazione, bolle di consegna, verbali di ispezione e accettazione, nonché fatture corrispondenti. Il rischio aggiuntivo per i beni riguarda tipicamente non la genuinità dell’acquisto, bensì la coerenza complessiva della filiera e dei prezzi sotto controllo; in particolare, occorre che i margini e gli eventuali accordi infragruppo attorno al flusso di importazione abbiano senso commerciale e siano documentati in maniera uniforme.

        I servizi (outsourcing, consulenza, sviluppo IT, marketing, assistenza) tendono ad attirare maggiori interrogativi, poiché «cosa è stato prestato» è più difficile da provare rispetto a un prodotto fisicamente spedito. Qualora un ente europeo corrisponda un compenso a un fornitore vietnamita per servizi, è opportuno predisporre un fascicolo probatorio ben organizzato: un ambito di lavoro chiaramente definito, registri delle ore o delle milestone, risultati consegnabili (relazioni, repository di codice, ticket), accettazioni controfirmate e una motivazione del prezzo coerente con il livello di competenze e di impegno richiesti.

        I canoni e i pagamenti correlati alla proprietà intellettuale (licenze software, marchi, know-how, accesso alla tecnologia) sono particolarmente sensibili in quanto combinano la complessità della valutazione con questioni di qualificazione fiscale transfrontaliera. Ci si dovrà aspettare un vaglio approfondito dei seguenti profili: chi è il vero titolare e detentore del controllo sulla proprietà intellettuale, la catena contrattuale e i diritti di sublicenza, le modalità di determinazione del tasso di canone mediante benchmarking o accordi comparabili, nonché la genuinità del pagamento quale corrispettivo per la proprietà intellettuale anziché quale compenso mascherato per servizi.

        Gli addebiti infragruppo (management fees, servizi condivisi, riaddebiti di costi) sono comunemente il primo ambito in cui le autorità fiscali e le controparti richiedono prove del «beneficio» e della logica di allocazione. Laddove il Vietnam sia inserito in una catena di valore di gruppo, è necessario essere pronti a dimostrare la ragione dell’addebito, le modalità di calcolo, il beneficio ricevuto dal destinatario, unitamente ad accordi infragruppo coerenti e a supporto documentale dei prezzi di trasferimento.

        I flussi di finanziamento e di tesoreria (interessi, garanzie, cash pooling, factoring, trade finance) sono soggetti alla revisione tecnica più intensa, poiché implicano al contempo conseguenze fiscali e sensibilità sul piano della conformità antiriciclaggio e anticrimine finanziario. Anche laddove la struttura sia legittima, questi flussi hanno maggiori probabilità di essere sottoposti internamente a una revisione rafforzata e possono richiedere una documentazione di supporto più estesa prima dell’esecuzione.

        La risposta delle banche europee: cosa accade in pratica

        Le banche dell’UE operano secondo un approccio basato sul rischio in materia di criminalità finanziaria e conformità, e possono adottare decisioni di de-risking, ossia scegliere di limitare o cessare relazioni o tipologie di operazioni che ritengono eccedenti la propria propensione al rischio o troppo onerose dal punto di vista operativo. I quadri di vigilanza europei riconoscono il fenomeno del de-risking e invitano a valutazioni del rischio proporzionate e basate su prove concrete, piuttosto che a esclusioni indiscriminate; tuttavia, nella pratica le banche godono di un’ampia discrezionalità.

        Per un’impresa europea che disponga un bonifico bancario in favore di una controparte vietnamita, le seguenti misure discrezionali possono emergere in concreto, anche qualora il pagamento sia pienamente lecito e commercialmente ordinario.

        La banca può sospendere l’esecuzione e richiedere documenti aggiuntivi prima di sbloccare i fondi, cercando conferma sulla finalità e la legittimità dell’operazione nell’ambito dei propri controlli interni. Le richieste tipiche comprendono il contratto sottostante o il capitolato tecnico, le fatture, la prova della consegna o dell’esecuzione, una descrizione della finalità commerciale, nonché informazioni sulla titolarità effettiva o sulla struttura societaria del beneficiario.

        La banca può instradare il pagamento attraverso file di revisione manuale anziché ricorrere all’elaborazione automatica, in particolare per i beneficiari di prima contattazione, gli importi insoliti per ammontare o i pagamenti con causali vaghe che non descrivono chiaramente lo scopo. Ciò genera ripercussioni operative: liquidazioni tardive ai fornitori, merce ferma in attesa della conferma di pagamento o sospensione del servizio laddove il fornitore operi secondo rigidi parametri di pagamento.

        La banca può imporre condizioni interne nell’ambito dei propri controlli del rischio specifici per il cliente, richiedendo, ad esempio, indicazioni di pagamento più dettagliate, descrizioni più precise nelle fatture o flussi di pre-approvazione per i pagamenti sul corridoio Vietnam. In casi estremi, la banca può rifiutarsi di processare operazioni specifiche o decidere di abbandonare interi corridoi, tipologie di clienti o modelli di business come scelta di gestione del rischio. Taluni istituti finanziari tedeschi sono descritti come soggetti che applicano la due diligence rafforzata, richiedendo piena trasparenza sulla finalità e sulla titolarità per i pagamenti con collegamento vietnamita.

        Qualora un pagamento venga rifiutato, la soluzione pratica consiste spesso nell’aggiustare le modalità esecutive (canale bancario alternativo, pacchetto documentale rivisto o meccanismo di pagamento modificato), mantenendo intatto il rapporto commerciale sottostante.

        Le imprese europee sono invitate a predisporre un «Fascicolo di Conformità Bancaria» per i pagamenti sul corridoio Vietnam: una raccolta pre-assemblata di documenti (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale e informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in via preventiva o in risposta alle richieste della banca nel giro di ore anziché di giorni.

        Misure difensive non fiscali e implicazioni per i finanziamenti UE

        Al di là delle misure fiscali, l’inserimento nella blacklist dell’UE produce conseguenze non fiscali che incidono più ampiamente sul rapporto economico tra il Vietnam e l’Unione europea. I programmi di investimento dell’UE non possono far transitare finanziamenti attraverso entità localizzate in Vietnam, poiché l’utilizzo di tali enti contrasterebbe con la finalità legale fondamentale di questi strumenti, che sono concepiti per promuovere la buona governance, la trasparenza e il contrasto ai flussi finanziari illeciti. I fondi interessati comprendono il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (FEDS/NDICI), che riduce il rischio di investimenti rilevanti nei settori dell’energia e del digitale; il programma InvestEU (che ha sostituito il precedente FEIS); e il Mandato di Prestito Esterno, che prevede prestiti BEI per le grandi infrastrutture al di fuori dell’UE. Inoltre, il Quadro Generale per le cartolarizzazioni STS impone restrizioni separate all’utilizzo di entità domiciliate in giurisdizioni inserite nella lista nera nell’ambito delle strutture di cartolarizzazione. Per le entità vietnamite e i loro partner europei che operano su progetti a finanziamento donatore o a vocazione ESG, si tratta di un vincolo rilevante, poiché le società controllate e le altre imprese presenti in Vietnam possono essere escluse da tali fonti di finanziamento europeo.

        DAC6 e rendicontazione pubblica Paese per Paese

        Gli accordi transfrontalieri che coinvolgono il Vietnam sono ora soggetti a un controllo intensificato ai sensi della DAC6. In particolare, il Contrassegno C.1(b)(ii) può essere integrato laddove un pagamento transfrontaliero deducibile sia corrisposto da un’impresa associata stabilita nell’UE a un soggetto residente in Vietnam, ferme restando le modalità di recepimento specifiche di ciascuno Stato membro in ordine al test del beneficio principale e alle altre condizioni. Le grandi imprese multinazionali (con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi fiscali) devono inoltre predisporre e divulgare pubblicamente un Rendiconto Pubblico Paese per Paese. Ai sensi della Direttiva UE sul CbCR pubblico, le attività in Vietnam devono essere rendicontate separatamente, senza aggregarle nella voce «Resto del Mondo», con indicazione dell’elenco di tutte le controllate consolidate, della descrizione delle attività, del numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, dei ricavi (inclusi quelli infragruppo), dell’utile o della perdita prima delle imposte, delle imposte sul reddito maturate e versate, nonché degli utili accumulati. Per gli esercizi 2025 e 2026, le informazioni relative al Vietnam sono già oggetto di rendicontazione separata da parte delle multinazionali rientranti nell’ambito di applicazione.

        Note operative per l’Italia.

        L’Italia si avvale della lista UE ai fini del monitoraggio e della deducibilità ai sensi dell’articolo 110 del TUIR: i costi connessi con controparti domiciliate in giurisdizioni di cui all’Allegato I sono generalmente deducibili fino al «valore normale», mentre gli importi eccedenti tale valore richiedono la prova di un effettivo interesse economico, e tutti tali costi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello REDDITI). Il quadro normativo italiano è direttamente collegato alla lista UE, il che significa che lo status del Vietnam nell’Allegato I è efficace ai fini italiani dalla data di pubblicazione delle conclusioni del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza che sia richiesta alcuna ulteriore misura di recepimento nazionale.

        Per i soggetti passivi italiani, i costi per servizi, i canoni e gli addebiti infragruppo verso il Vietnam costituiscono le categorie più sensibili: è indispensabile una documentazione solida dei risultati consegnabili, dei prezzi e della motivazione economica, e i team contabili devono garantire di poter isolare in modo netto i costi con collegamento vietnamita nel flusso di lavoro di reporting di fine anno.

        Passi operativi per le imprese europee

        1. Mappatura delle esposizioni. Identificare e quantificare tutti i flussi di pagamento relativi alle entità vietnamite, disaggregati per tipologia (beni, servizi, canoni, addebiti infragruppo, finanziamenti).
        2. Analisi delle norme dello Stato membro di riferimento. Verificare quali misure difensive si applicano nella giurisdizione del soggetto passivo europeo, quando entrano in vigore (immediatamente o in modo graduale), se la giurisdizione adotta la lista UE in maniera dinamica o statica, le condizioni per l’esonero e la documentazione richiesta.
        3. Conformità DAC6. Valutare se gli accordi con collegamento vietnamita integrano obblighi di comunicazione ai sensi della DAC6 (in particolare i pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate) e assicurarsi che l’infrastruttura di comunicazione sia operativa.
        4. Prezzi di trasferimento e sostanza. Validare i servizi infragruppo, i canoni e le strutture di finanziamento riesaminando i prezzi, i test di beneficio e i termini contrattuali; rafforzare la documentazione contestuale prima della chiusura dell’esercizio.
        5. Comunicazione del CbCR pubblico. Se rientranti nell’ambito di applicazione, valutare le implicazioni delle divulgazioni ai fini del CbCR pubblico per le operazioni in Vietnam e allineare le comunicazioni fiscali, legali, ESG e destinate agli investitori.
        6. Due diligence sui fornitori. Implementare o rafforzare la due diligence sulle controparti vietnamite, includendo la verifica della residenza fiscale, la documentazione sulla titolarità effettiva e la conferma della sostanza e dell’attività economica.
        7. Fascicolo di conformità bancaria. Predisporre un fascicolo documentale pre-assemblato per i pagamenti sul corridoio Vietnam (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale, informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in risposta alle richieste bancarie nel giro di ore anziché di giorni.
        8. Monitoraggio del ciclo di revisione dell’ottobre 2026. Seguire i progressi del Vietnam sulle riforme EOIR e l’esito del ciclo di revisione del Gruppo Codice di Condotta dell’UE di ottobre 2026. Qualora il Vietnam fosse rimosso dall’Allegato I in tale occasione, gli Stati membri che adottano un approccio statico (Germania, Paesi Bassi) non applicheranno misure difensive nei confronti del Vietnam nelle proprie norme per il 2027; la Francia, che adotta anch’essa un approccio statico ma applica criteri domestici aggiuntivi, potrebbe nondimeno mantenere il Vietnam nel proprio elenco di giurisdizioni non cooperative anche dopo la sua cancellazione dalla lista UE. L’esito dell’ottobre 2026 è pertanto commercialmente rilevante per la pianificazione a medio termine.
        9. Governance interna strutturata. Istituire meccanismi di controllo del rischio-giurisdizione nei flussi di approvazione per nuove entità, contratti, finanziamenti e accordi su proprietà intellettuale aventi collegamento con il Vietnam, al fine di garantire adeguata validazione e documentazione sin dalla fase di avvio.

        Executive Summary

        The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) remains one of the most ambitious integration projects in the world. Yet, several years into its operational phase, it has not (yet) delivered the structural shift many expected. A recent analysis underscores the gap between political momentum and economic reality: implementation remains uneven, the agreement is still used by only a portion of participating states, and non-tariff barriers and infrastructure deficits continue to dominate the cost of doing business across borders.  For Egypt, the opportunity is still real — but it depends less on treaty headlines and more on enabling conditions: trade logistics, customs efficiency, regulatory convergence, and competitive industrial capacity. 

        Looking Back: The Promise of a Single African Market

        When the AfCFTA was launched, expectations were understandably high. A continent-wide trade framework was supposed to reduce tariffs, facilitate trade in goods and services, and strengthen regional value chains — with the broader goal of moving African economies up the value ladder.

        In my 2022 article, I asked whether AfCFTA could become a game changer for Egypt, given Egypt’s industrial base, strategic geography, and the potential to diversify export markets beyond traditional partners. (For background, see the earlier article here).

        The Reality Check: Intra-African Trade Remains Structurally Weak

        Several years later, the interim assessment is sobering. As the Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) recently put it, AfCFTA is not a “game changer” yet, and only about half of member states currently meet the practical prerequisites to trade under the agreement.

        A deeper reason is structural: no other world region trades so little with itself, and while statistics may undercount informal cross-border flows (especially in food), the overall picture remains unchanged.

        Trade integration cannot deliver transformative outcomes if production, logistics, and institutions do not support scale.

        Implementation Has Been Slow — and Often Symbolic

        Operationalisation did not start with full-scale liberalisation. Instead, the AfCFTA began with a pilot approach: the Guided Trade Initiative (GTI) launched in October 2022, initially with eight states, later joined by additional countries, including Nigeria and South Africa by spring 2025.

        The GTI created valuable learning effects, but it also underlined a key point: early progress was often presented through symbolic deals, while product coverage and volumes remained limited. FAZ highlights that only selected goods could be traded duty-free and that key sectors remained constrained for a long time due to missing or unresolved technical rules.

        A pilot, however, cannot substitute for full operational certainty — the kind businesses need to restructure supply chains and invest.

        Tariffs Are Not the Main Barrier — Trade Costs Are

        AfCFTA is frequently discussed in terms of tariff liberalisation. Yet, evidence suggests that the largest gains do not come from tariffs but from reducing non-tariff barriers and improving trade infrastructure.

        FAZ points to a central reality: tariffs tend to add around 20–30% to intra-African trade costs, whereas non-tariff costs can be far higher — driven by bureaucracy, lack of harmonised standards, inefficient border processes, and transport barriers.

        This is the crux: even with reduced tariffs, trade will not expand meaningfully if goods still cannot move cheaply, quickly, and predictably.

        Integration Complexity and Distributional Politics

        Africa’s integration landscape is shaped by multiple overlapping regional economic communities and trade regimes. This creates legal and administrative complexity — often described as an integration “spaghetti bowl.” FAZ notes the challenge of coordination and the continued fragmentation of rules.

        There is also a political economy dimension. Intra-African trade is heavily influenced by a small number of larger economies — and the distribution of benefits matters. FAZ highlights the dominance of major players (notably South Africa) and the concern that tariff liberalisation alone may entrench existing industrial advantages.

        Where governments expect asymmetric outcomes, resistance often takes the form of delay, narrow implementation, or persistent non-tariff barriers.

        What This Means for Egypt: The Opportunity Is Real — But Conditional

        Egypt’s strategic case for AfCFTA participation remains strong: industrial potential, geographic location, and the opportunity to access and shape growing markets. But the experience so far suggests that the treaty text alone does not generate trade flows.

        For Egypt’s private sector, the decisive factors are practical:

        • predictable and efficient customs clearance and border procedures,
        • logistics corridors and port efficiency,
        • regulatory convergence (standards, certification, compliance),
        • stable access to trade finance and payments,
        • competitive energy and production conditions for manufacturing and processing.

        AfCFTA can support these developments — but it cannot replace them.

        The “Game Changer” Pathway: What Must Happen Next

        FAZ concludes that AfCFTA will only become truly impactful if it is paired with the fundamentals: major infrastructure investment, stronger production and processing capacity, and a credible industrial policy.

        At the same time, Africa faces a classic chicken-and-egg problem: without development there is limited investment appeal; without investment there is limited development.

        For Egypt and its partners, a pragmatic strategy would be to:

        1. treat AfCFTA as a platform for real trade-cost reduction, not only tariff debates;
        2. focus on a limited number of scalable corridors and sectors where regional value chains can realistically grow;
        3. strengthen implementation capacity so that preferences become usable for firms — especially SMEs;
        4. enhance legal certainty and dispute resolution reliability for cross-border commerce.

        Conclusion

        AfCFTA remains a landmark achievement in terms of political commitment. But as of today, it has not yet been the “game changer” many hoped for.

        For Egypt, the key question is no longer whether AfCFTA is visionary — it is. The question is whether governments and businesses can translate it into lower real trade costs, higher competitiveness, and bankable cross-border transactions. If those enabling conditions improve, AfCFTA’s promise can still become commercial reality.

        This is the fourth article of a series decidated to purchasing real estate property in Spain: previously, we presented how to structure the purchase of a real estate property and what steps you must undertake to ensure the purchase is efficient and safe (you can find it here), the financial and tax information as well as practical tips related to the purchase process (here) and how to handle international inheritance tax implications (here).

        How to obtain a mortgage loan when Purchasing Property in Spain

        When a buyer in Spain wishes to purchase property using a mortgage loan, the financing process typically begins after selecting a specific property and signing a private purchase agreement, which is usually accompanied by a deposit payment. The entire financing process is strictly regulated under Spanish civil and banking law, offering a high degree of legal security, including foreign and non-resident buyers.

        Once the private purchase contract is signed, the bank initiates an official property valuation. This is a mandatory step for determining the maximum loan amount, the financing conditions and for loan approval.

        Only after the valuation is completed will the bank issue a formal mortgage offer. The entire process, from the initial application to the final offer, can take several weeks, depending on the complexity of the buyer’s financial profile and the documentation required. The final step occurs before a Spanish notary, where two deeds are signed simultaneously:

        • The public deed of sale, and
        • The mortgage deed.

        At this stage, the bank transfers the loan amount directly to the seller, ensuring legal and financial certainty for all parties involved.

        While this structure guarantees legal clarity, it also means that mortgage financing is not secured at the time the private agreement is signed. Therefore, it is strongly recommended to include a mortgage contingency clause in the private purchase contract. This clause makes the completion of the sale conditional upon obtaining financing, thereby protecting the buyer’s deposit in the event of a mortgage denial.

        Key Differences for Foreign Buyers

        Spanish banks do not generally issue binding pre-approvals before a specific property has been chosen. Foreign buyers, particularly non-residents, should also be aware of additional requirements, including:

        • Submission of translated or apostilled foreign documents,
        • More extensive due diligence and KYC (Know Your Customer) procedures, and
        • Generally longer processing times.

        These factors may extend the mortgage timeline and should be accounted for in the overall transaction planning.

        Differences between buying a second-hand apartment/house and buying a new apartment/house directly from the developer

        The main difference is that, in the case of a new home, VAT and AJD (stamp duty) are paid, and in the case of a second-hand home, only ITP (property transfer tax) is paid, as already explained in section III, paragraph 3.

        In addition, in the case of new homes, a series of legal guarantees are established—for 1, 3, and 10 years—for possible construction defects that may arise in the home, for which the developer is liable. On the other hand, in the case of second-hand homes, the seller is liable for hidden defects only for a period of 6 months from delivery.

        If the property is purchased from a natural person, it will generally be a second-hand home, whereas if it is purchased from a legal entity, it will normally be a new build and will be purchased from a developer.

        Therefore, the fundamental differences will be those already mentioned above: different taxation and greater legal guarantees in the case of purchase from legal entities. Additionally, in the case of purchasing the property from a legal entity developer, there are enhanced documentation and reporting obligations, which do not apply in the case of sale by individuals.

        Are there debts associated with the property that the buyer will be liable for?

        The buyer is liable for any debts owed to the Homeowners’ Association for the three years prior to the purchase and for the outstanding portion of the current year’s dues. The buyer is also vicariously liable for any outstanding property tax (IBI) or other local taxes owed by the previous owner.

        To adequately protect their interests, the buyer should, on the one hand, request a certificate of debts from the Homeowners’ Association and, on the other hand, check the status of payments of property tax and other municipal taxes.

        What are the specific provions of Spanish Coastal Law (Ley De Costas)?

        Properties located near the sea may fall under the Spanish Coastal Law (Ley de Costas), which regulates land use in the public maritime-terrestrial zone and its surrounding protected areas. These coastal strips are public domain, and strict limitations apply to ownership, construction, and renovation.

        Even for older, long-standing buildings, it is vital to verify whether the property lies within a protection zone. Depending on the classification of the area, consequences can range from restricted use or denial of renovation permits to expiration of rights of use or, in extreme cases, administrative demolition orders.

        Legal due diligence is essential to determine the status of the plot and identify any concessions or time-limited occupancy rights granted by the authorities.

         

        What rules apply to Country Houses (Fincas Rústicas)?

        Country houses (fincas rústicas) deserve special attention due to their location in rural and often protected areas, which are subject to strict urban planning and environmental regulations.

        Depending on local and regional classifications, the land may be designated exclusively for agriculture, forestry, or conservation, limiting the potential for construction, expansion, or change of use.

        Additionally, many rural properties have existing buildings that may never have been fully or properly legalised. As with coastal properties, buyers should review all applicable planning and environmental restrictions carefully before purchasing. 

        How are squatting cases  (Okupas) regulated under Spanish law?

        In recent years, Spain has experienced a rise in squatting cases, influenced by housing shortages, unaffordable rents, and high costs in urban or tourist areas. While the issue is complex and socio-politically sensitive, this section focuses on practical implications for property owners.

        Importantly, unlawful occupation (okupación) is relatively uncommon in most parts of Spain. The majority of property owners, especially those who secure and monitor their homes properly, are unlikely to be affected.

        Effective deterrents include:

        • Alarm systems and surveillance cameras,
        • Remote monitoring,
        • Local property management services (especially for second homes).

        Spanish law differentiates between:

        • Intrusion into a primary residence (treated as unlawful entry),
        • Occupation of vacant or second homes (classified as usurpation, requiring court action).

        Recent Legal Reforms – “Anti-Squatting Law” (Ley Orgánica 1/2025): To address lengthy eviction timelines, Spain introduced reforms, which include:

        • Within the first 48 hours of occupation:
          Police may evict squatters without a court order if no legal proof of residence is presented. Owners must provide immediate proof of ownership.
        • After 48 hours: Eviction must follow a formal judicial process.
        • Fast-track legal procedures: Eviction claims may now be processed in about 15 working days under accelerated procedures—though real-world implementation may vary by jurisdiction.

        While these special topics may not apply to every transaction, they highlight the importance of thorough due diligence and professional legal advice when buying property in Spain. Understanding the implications of coastal laws, rural zoning, inheritance regulations, and property security helps international buyers make informed, secure, and future-proof investments.

        Dopo il famigerato Liberation Day, molte imprese italiane hanno concesso uno sconto all’importatore americano per aiutarlo ad assorbire il dazio. A distanza di qualche mese, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara illegittimi i dazi “reciproci”, ma lo stesso giorno il Presidente Trump ne annuncia di nuovi. In questo articolo vediamo, in modo pratico, come affrontare i vari scenari, passando da una logica reattiva e destrutturata a una gestione consapevole della volatilità dei prezzi e dei flussi commerciali, conseguenza dell’introduzione, della variazione e della revoca dei dazi.

        Gli accordi commerciali di “Tariff Sharing”

        Per molto tempo la domanda è stata lineare: chi assorbe l’extra-costo doganale? L’esportatore? L’importatore? Entrambi? La domanda resta importante, ma oggi è incompleta.

        Il nuovo scenario, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia degli Stati Uniti del 20.3.2026 è: che cosa accade se quel dazio viene poi annullato e rimborsato? Se il costo era stato condiviso tra le parti, il beneficio del rimborso deve seguire una logica coerente. In assenza di un chiaro accordo sul punto, però,  il rischio è un disallineamento economico che può compromettere il rapporto commerciale.

        Immaginiamo una cantina italiana che vende i propri prodotti ad un importatore statunitense. A seguito dell’introduzione dei dazi reciproci, le parti hanno deciso che l’esportatore concederà uno sconto straordinario del 7,5%, esplicitamente motivato dall’esigenza di condividere l’impatto del dazio. La relazione commerciale prosegue, i volumi si mantengono, e l’importatore evita di scaricare integralmente l’aumento sul cliente finale.

        Per effetto della sentenza della Corte Suprema (o, in futuro, di altra sentenza o decisione amministrativa) l’importatore ottiene un rimborso dei dazi pagati in quel periodo.

        Se non si sono formalizzati accordi sul punto e la documentazione parla genericamente di “sconto commerciale” e non dice nulla sul rimborso, la situazione può essere difficile da ricostruire ex post e, soprattutto, fonte di tensioni commerciali. Con il risultato che una novità positiva (l’annullamento del dazio e il diritto al rimborso) diviene un fattore problematico che mette a rischio il rapporto.

        L’esportatore ha diritto alla restituzione degli sconti concessi per mitigare i dazi?

        In mancanza di un diverso accordo tra le parti, il diritto al rimborso spetta a chi ha versato il dazio, ossia, nella maggioranza dei casi, all’importatore. Quindi, il rischio è che l’importatore goda di un doppio beneficio (lo sconto e il rimborso del dazio) e che l’esportatore non ottenga nulla.

        Per questo motivo è fondamentale che le parti non si limitino a negoziare i prezzi e gli sconti, ma stabiliscano le conseguenze dell’adozione o della modifica o revoca dei dazi sul contratto, compreso l’eventuale rimborso.

        A tal fine, il primo passo è la corretta qualificazione e la documentazione degli sconti concessi. Se nelle e-mail, negli ordini commerciali, nelle note di credito e nelle fatture compare soltanto uno “sconto commerciale”, sarà più difficile sostenere in seguito che tale sconto fosse in realtà un contributo straordinario, temporaneo e legato al dazio. Al contrario, se la documentazione e il contratto chiariscono che si tratta di una misura di tariff sharing o tariff mitigation, la base per identificare ex post gli importi da restituire diventa molto più agevole.

        L’obiettivo è costruire un quadro chiaro dell’andamento degli sconti e dei pagamenti per poter poi, eventualmente, riallineare i flussi economici alla logica originaria dell’accordo: se l’esportatore ha contribuito a coprire un costo che poi, in tutto o in parte, non si è più materializzato in via definitiva, avrà diritto alla rifusione del contributo versato.

        Il contratto conterrà, dunque, oltre alla clausola di Tariff Sharing, anche quella di Tariff Reimbursement Allocation, che stabilisce che, se l’importatore riceve un rimborso, un credito o altro beneficio economico connesso al dazio per il quale l’esportatore aveva concesso uno sconto, l’importatore sia tenuto a restituire all’esportatore la parte corrispondente del beneficio, in misura integrale o proporzionale, a seconda di come le parti intendono distribuire rischio e incentivo.

        Obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso

        Non è chiaro se, nel caso dei dazi reciproci USA, gli importatori avranno diritto al rimborso presentando una semplice istanza amministrativa, oppure se sarà necessaria una causa legale. È più probabile il secondo scenario.

        In generale, per ottenere il rimborso di un dazio servono iniziative, termini, documenti e il coordinamento con broker e consulenti doganali. Nella maggior parte dei casi, il soggetto che esercita il controllo operativo del processo è l’importatore (o chi agisce per suo conto).

        Qui emerge un tema delicato ma molto concreto: se l’importatore sa che dovrà investire tempo e denaro per ottenere il rimborso, per poi dover condividerne il beneficio con l’esportatore, il suo incentivo ad attivarsi potrebbe ridursi. È esattamente per prevenire questa inerzia che il contratto dovrebbe contenere un obbligo espresso di attivazione, impostato come dovere di best efforts o commercially reasonable efforts.

        Ad esempio, il contratto dovrebbe chiarire che l’importatore deve informarsi sulle condizioni e sui termini temporali della procedura, conservare la documentazione rilevante, informare periodicamente l’esportatore sullo stato delle iniziative e non rinunciare o ridurre unilateralmente la domanda quando ciò incide sul diritto economico dell’esportatore.

        Accordi preventivi sul contenzioso e riparto dei costi

        Quando il rimborso richiede una causa o un’attività legale strutturata, gli ostacoli sono di tipo organizzativo e finanziario: chi decide se e quando procederechi sceglie i legalichi anticipa i costicome si divide il recuperato nettochi ha l’ultima parola su una transazione.

        Questo, in generale, vale per tutti i contratti, non solo per questo caso: le modalità di risoluzione delle controversie vanno affrontate e decise prima di trovarsi di fronte al problema, altrimenti il contenzioso rischia di diventare una seconda negoziazione improvvisata nel momento peggiore, cioè quando le parti sono già sotto pressione per margini, cash flow e incertezza normativa. E diventa inevitabilmente molto più difficile trovare un’intesa.

        Come gestire eventuali nuovi dazi (e il loro eventuale annullamento)

        Per mettersi al riparo dall’incertezza, l’accordo dovrebbe quindi essere strutturato in due tempi.

        • Il primo tempo regola l’impatto immediato del cambiamento di scenario, ad esempio l’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico: ne ho parlato in questo articolo).
        • Il secondo disciplina il possibile “rollback” (diritto al rimborso, processo, criteri di riparto).

        Questo approccio ha un vantaggio chiaro: non costringe le parti a discutere ogni volta che cambia il regime daziario o interviene una decisione di annullamento dei dazi. Invece di inseguire i cambiamenti del mercato, si adotta uno strumento per la gestione dei possibili scenari, molto più robusto sul piano commerciale e più semplice da gestire, poiché le regole sono già state concordate.

        Ciò consente di regolare l’impatto dei dazi non come una variabile straordinaria, da concordare una tantum, ma come un fenomeno strutturale, mobile, che potrebbe durare a lungo.

        Per questo è fondamentale saper costruire contratti che governano sia la situazione attuale, sia le possibili variazioni, compreso l’eventuale rimborso.

        Conclusione: Tre azioni pratiche le imprese che esportano negli USA

        La prima è concordare quali siano le conseguenze sul contratto dell’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento, o la sua revoca (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico dei prezzi, diritto alla condivisione del rimborso)

        La seconda è documentare in modo chiaro l’eventuale sconto concesso per mitigare un dazio. Se resta un generico “sconto commerciale”, il diritto alla restituzione in caso di rimborso sarà molto più difficile da far valere.

        La terza è stabilire che cosa accade in caso di annullamento o revoca del dazio: l’obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso e di gestire il processo amministrativo o il contenzioso, come ripartire i costi, chi controlla l’attività dei consulenti e dei legali, come si ripartiranno le somme recuperate.

        Ricordate l’accordo sui dazi al 15%?  Avevo scritto che con un negoziatore come Trump la partita non è mai finita (qui l’articolo) e – dopo il recente intermezzo della minaccia di dazi al 100% sui farmaci, ecco che il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di un dazio complessivo del 107% sulla pasta italiana, che potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.

        Da dove nasce questo nuovo dazio

        L’inchiesta antidumping è stata avviata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su richiesta di alcune aziende americane concorrenti e si basa su un ordine antidumping del 1996 che consente revisioni periodiche delle importazioni di pasta italiana. Il Dipartimento del Commercio conduce queste verifiche annualmente per valutare se i produttori italiani vendano pasta a prezzi inferiori rispetto al mercato interno americano, pratica nota come “dumping”.

        Le Aziende Coinvolte nell’Indagine

        Il Dipartimento del Commercio ha selezionato due aziende campione per condurre un’analisi approfondita, definite “mandatory respondents”: La Molisana e Pastificio Lucio Garofalo. Secondo il documento ufficiale pubblicato dall’amministrazione americana, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, entrambe le aziende avrebbero venduto i propri prodotti a prezzi inferiori a quelli di mercato, con conseguente sanzione di un dazio pari al 91,74%,

        Le autorità americane hanno giustificato questa percentuale sostenendo che le due aziende non avrebbero fornito informazioni complete o conformi alle richieste del Dipartimento, risultando poco collaborative nell’indagine. Ciò che è molto importante è che, oltre alle due aziende direttamente esaminate, il dazio aggiuntivo del 91,74% viene applicato anche a numerosi altri produttori italiani non esaminati individualmente. Questa metodologia, pur formalmente consentita dalla normativa americana come eccezione, viene applicata senza aver condotto alcuna verifica diretta sulle altre aziende.

        I Prossimi Passi della Procedura

        Il Ministero degli Esteri italiano si è attivato immediatamente, intervenendo formalmente nel procedimento come “Parte Interessata” tramite l’Ambasciata italiana a Washington. La Farnesina sta lavorando in stretto raccordo con le aziende interessate e d’intesa con la Commissione Europea per convincere il Dipartimento americano a rivedere i dazi provvisori.

        Le due aziende interessate (La Molisana e Garofalo) hanno la possibilità di presentare documentazione per contestare le accuse di dumping. Tuttavia, se il dumping dovesse essere confermato, il Dipartimento del Commercio darà istruzioni all’autorità per le dogane di applicare i dazi antidumping sulle merci vendute e immesse sul mercato americano.

        La natura preliminare della determinazione indica che esiste ancora un margine di manovra per modificare la decisione prima dell’entrata in vigore definitiva.

        Data di possibile Entrata in Vigore

        Il nuovo super-dazio del 91,74%, che si sommerà alla tariffa esistente del 15% per un totale del 107%, è programmato per entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Questa data rappresenta dunque una scadenza cruciale per tutte le azioni diplomatiche e legali in corso.

        L’impatto economico, se i dazi fossero confermati, sarebbe significativo: nel 2024 l’export di pasta italiana negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro secondo Coldiretti, rappresentando quasi il 17% delle esportazioni totali del settore. Un dazio al 107% rischierebbe di compromettere gravemente la competitività in uno dei mercati più importanti per l’agroalimentare italiano.

        Cosa fare da qui al 1 gennaio 2026?

        L’entrata in vigore del nuovo dazio, allo stato, è condizionata dall’esito della procedura in corso: visto quanto accaduto nei mesi precedenti, e l’uso politico che l’amministrazione USA ha fatto dello strumento dei dazi, ben oltre la loro funzione tecnica, è legittimo essere pessimisti.

        Dunque, che fare? Abbiamo visto nei mesi passati che le aziende hanno reagito all’incertezza sulla sorte dei dazi in tre modi:

        • C’è chi si è affrettato ad inviare più prodotti possibile prima della data di possibile entrata in vigore del dazio;
        • Chi ha concesso – ora per allora – sconti equivalenti al dazio minacciato, nel caso fosse entrato in vigore;
        • Chi ha sospeso gli ordini, in attesa di notizie definitive sull’impatto dei dazi;

        Si tratta di opzioni valide, ma non vanno dimenticati altri validi strumenti per gestire l’incertezza causata dalla ridda di annunci, trattative e minacce dell’amministrazione USA: il rischio dell’entrata in vigore di nuovi dazi, o del loro aumento, può essere gestito nel contratto, concordando con l’importatore USA quale sarà l’impatto dell’eventuale cambiamento tariffario sul prodotto.

        Le parti possono prevedere, ad esempio, che l’aumento venga ripartito per giusta metà, o che se lo accolli l’importatore oltre una certa soglia di aumento, o ancora che se il dazio superasse una certa soglia sia possibile sciogliere i contratti. Trovate un approfondimento in questo articolo

        L’unica certezza è che i rapporti commerciali con gli USA rimarranno sulle montagne russe a lungo e che è importante sapere gestire in modo consapevole i fattori di rischio che caratterizzano le vendite di prodotti negli Stati Uniti. Oggi il faro è puntato sui dazi e sui prezzi e il mio invito è di cogliere l’occasione per analizzare a fondo gli accordi esistenti e valutare se e come sono gestiti altri punti importanti, fonte di possibili alte responsabilità: ne parliamo, in maniera molto pratica, in questo libro.

        New Regulatory Framework for RHQs: Tax Relief, Substantive Presence, and Streamlined Licensing

        Saudi Arabia has released the long-awaited draft of the “Rules Regulating the Licensing and Supervision of Regional Headquarters of Multinational Companies,” issued pursuant to Cabinet Resolution No. (338) dated 23/4/1445H. This regulatory framework, currently open for public consultation, forms part of the Kingdom’s ambitious Vision 2030 strategy to establish Saudi Arabia as the prime regional base for multinational enterprises (MNEs) operating in the Middle East and North Africa (MENA) region.

        Far beyond mere tax incentives, the draft Rules introduce a binding, structured regime that combines regulatory clarity with strict compliance obligations and long-term benefits. The most salient features include the following.

        30-Year Tax Holiday

        Entities licensed as RHQs will enjoy a 0% income tax rate and a 0% withholding tax rate on dividends, related-party payments, and payments for services essential to RHQ activity. These tax incentives are granted for a period of 30 years, renewable under conditions set by the Ministry of Investment.

        Operational Substance Requirements: RHQ Functions and Compliance

        At the core of the RHQ regime lies the requirement for substantial and sustained business presence in the Kingdom. Licensed RHQs must activate both mandatory and optional activities as defined in Article 7 of the Rules:

        Mandatory Activities (to be activated within the first year):

        • Preparation and implementation of the regional strategy;
        • Strategic coordination of the MNE’s operations in the region;
        • Selection of products and services offered in the region;
        • M&A support;
        • Financial performance review;
        • Budget planning for regional operations;
        • Coordination of business units across MENA;
        • Market research and competitor analysis;
        • Identification of new market opportunities;
        • Marketing strategy development;
        • Preparation of operational and financial reports.

        Optional Activities (minimum of three to be activated): These include, among others:

        • Research, development and innovation;
        • Sales and marketing;
        • Human resources and training;
        • Financial management, foreign exchange and treasury services;
        • Legal consultancy, compliance, internal audit;
        • Logistics, IP management, production, and technical support.

        The selected optional activities must be aligned with the MNE’s global business strategy and must be regionally anchored.

        Additional Substantive Requirements

        • Minimum of 15 employees in the first year;
        • At least 3 senior executives must be based in the Kingdom and must represent the top decision-making authority for the region;
        • RHQ staff must reside in Saudi Arabia, be dedicated full-time, be licensed locally, and receive remuneration through Saudi bank accounts;
        • RHQ operations must be exclusively performed within the Kingdom.

        Licensing Process and Timing

        The licensing process is clearly defined. Upon submission of the required documentation (commercial records, financials, activity plans), the Ministry of Investment will process the application within 30 working days.

        True Regional Authority and Kingdom-Centric Operations

        Licensed RHQs must hold administrative authority over all regional branches and subsidiaries. The RHQ must operate as the highest strategic, executive, and administrative authority in the MENA region. Furthermore, all RHQ-related activities must be carried out exclusively from within the Kingdom.

        Localization Requirements

        To ensure genuine local presence, the RHQ regime mandates:

        • Saudi residency and work permits for all RHQ personnel;
        • No hybrid or remote models from abroad;
        • Local registration of intellectual property and commercial identifiers;
        • Internal reporting and supervision obligations anchored in Saudi Arabia.

        Is RHQ Establishment Mandatory or Optional?

        While the RHQ license remains optional in principle, it is effectively mandatory for all multinational companies intending to contract with Saudi public sector entities.

        As of 1 January 2024, the Saudi government will only consider public procurement contracts from companies that have an RHQ presence in the Kingdom, unless an express exemption is granted. Companies operating purely in the private sector without government contracts remain unaffected, but will nonetheless benefit from the RHQ regime if they choose to participate.

        This regulatory shift creates a strategic filter: those seeking to participate in Saudi Arabia’s transformation across infrastructure, health, energy, and education must establish a fully embedded regional presence in the Kingdom.

        Conclusion: High-Reward, High-Compliance Environment

        The draft Rules represent a bold step in reshaping the MENA business landscape. Saudi Arabia is setting the bar high: generous tax relief and fast-track licensing are tied to substantive commitments in structure, personnel, and governance. For MNEs willing to assume regional leadership from within Saudi borders, the opportunity is as attractive as it is demanding.

        Donald Trump, never one to shy away from drama or diplomacy-via-caps-lock, has slapped a 50% tariff on all Brazilian exports to the United States. The justification? In his own delicate prose: “The treatment of former President Jair Bolsonaro is a disgrace… A witch hunt that must end IMMEDIATELY!”

        And just in case anyone thought this was about trade imbalances or economic strategy, Trump made things crystal clear: “Due to Brazil’s insidious attacks on free elections…”.

        In short, the 50% tariff isn’t about coffee, orange juice, or flip-flops. It’s about a Supreme Court judgment, applying Brazilian law, regarding Brazilian politicians accused of conspiring in a coup d’état. In other words, this is a brazen (and frankly absurd) attempt at judicial intervention via trade war.

        Trump, with his characteristic subtlety, offered a solution: manufacture in the U.S., and he’ll look kindly upon Brazil, like a mafia don offering “protection” after smashing your shop window. But what he meant was: consider Bolsonaro innocent, and we’ll talk.

        The Brazilian market took the bait

        Although the fishy interference in Brazilian affairs was determined from a fish out of the water, the market took the bait: in the first 48 hours after the infamous letter, at least 1500 tons of fish were already held in Brazilian ports, as US buyers suspended their contracts due to uncertainty about the costs upon arrival. The fish market is on alert, as 80% of the exports head to the US, mainly coming from small family-owned industries that distribute the catch from artisanal fishing communities.

        The same effect hit other sectors, from orange, honey, and coffee to aircraft.

        Brazil’s response and sorcery: don’t mess with us (or our weather)

        Naturally, Brazil will not sit quietly sipping caipirinhas while its sovereignty is trampled. Reciprocity is on the table: if Washington raises tariffs, Brasília can do the same. But above all, one thing is sure: Brazil will never tolerate foreign interference in its independent judiciary.

        And then, a curious coincidence: right after Trump’s speech, a tornado accompanied by lightning struck the White House grounds. Pure chance? Maybe. Or could it have been the work of Brazilian indigenous shamans, a particularly well-organized group of umbanda practitioners, or simply the fact that, as every Brazilian child knows, God is Brazilian.

        Trump might want to check the weather forecast next time before penning another angry letter.

        The unpredictable becoming predictable

        Trade wars are rarely tidy affairs, but one thing they consistently deliver is chaos (in legal terms, disruption). And when disruption meets contracts, force majeure disputes often end up in court.

        At first glance, Trump’s decision to impose a 50% tariff overnight might feel like an unpredictable thunderbolt (quite literally, given the weather at the White House). But here’s the catch: by now, unpredictable tariffs are becoming predictable. When a government with a well-documented love for impulsive economic diplomacy imposes politically motivated tariffs, can anyone claim to be surprised?

        In most jurisdictions, force majeure requires that the event be extraordinary, unforeseeable, and beyond the parties’ control. A sudden 50% tariff certainly ticks a few of those boxes, but following a repetition of erratic trade policy, one might argue that businesses should expect what in past times was considered unexpected, especially when dealing with certain jurisdictions or political figures. In other words, Trump’s tariffs might not excuse performance if parties didn’t prepare for exactly this kind of volatility.

        This is where good contract drafting comes into play

        Savvy businesses are learning that their contracts must go beyond a vague boilerplate clause about “acts of government” or “changes in law.” Instead, they should expressly address the risk of sudden tariff changes, including

        • hardship clauses that allow renegotiation when costs become commercially unreasonable;
        • price adjustment mechanisms linked to tariff thresholds;
        • termination rights triggered by specified levels of customs duties;
        • currency fluctuation provisions (because tariffs rarely travel alone, and currency swings often accompany them).

        In short, while no contract can immunize a business from every shock, smart drafting can mean the difference between a commercial headache and a catastrophic breach.

        Therefore, tariffs may no longer be an unpredictable storm; they are part of the new predictable landscape. Given that your contract might wake up tomorrow facing ‘IMMEDIATE’ punitive tariffs in all caps, your contract should be ready today.

        The unwitting cupid: strengthening EU-Brazil relations

        While the tariffs may ruffle trade flows between Brasília and Washington, there’s an unintended silver lining: Trump is proving to be the most efficient matchmaker between Brazil and other markets, such as China and the European Union.

        The EU-Brazil relationship, already a flirtation with promising prospects, with relevant progress in the EU-Mercosur Agreement, now seems destined for deeper romance. If Mr. Trump insists on isolating the US from Brazil, the old continent stands ready, with flowers and wine in hand, to pick up where the US left off. After all, Brazilian fish can pair up nicely with champagne, cava and prosecco.

        So thank you, Mr. Trump. In your quest to bully Brazil into submission, you may have done more to strengthen transatlantic ties than any EU Commissioner ever could. As they say in Brasília these days: Trump is not a trade warrior. He’s a cupid in disguise.

        L’approccio di Trump: potere e dominanza

        Nella sua autobiografia The Art of the Deal, Donald Trump descrive il negoziato come una sfida di forza, determinazione e dominanza. La sua visione è chiara: chi mostra incertezza o fa concessioni troppo presto viene subito percepito come perdente. Il suo stile negoziale si fonda su pressione costante, richieste massimaliste e minacce calcolate, con l’obiettivo di ottenere vantaggi unilaterali. In questo schema, il compromesso non è un punto d’arrivo, ma un segno di debolezza da evitare.

        Trump è semopre stato un negoziatore competitivo, orientato al risultato immediato, poco interessato a soluzioni bilanciate se non strettamente funzionali ai propri interessi.

        Gli altri stili negoziali: compromissorio e collaborativo

        In contrasto con questo approccio competitivo, esistono altri due stili negoziali rilevanti:

        • Lo stile collaborativo mira a raggiungere un accordo “a metà strada”, in cui entrambe le parti cedono qualcosa per ottenere una soluzione accettabile. È un approccio pragmatico, utile in situazioni dove il tempo è limitato o le posizioni sono troppo distanti per una vera collaborazione.
        • Lo stile integrativo, invece, punta a creare soluzioni win‑win. Le parti cercano di comprendere a fondo i reciproci interessi e costruire insieme un esito che massimizzi il beneficio per entrambi. Richiede apertura, tempo e fiducia.

        Nelle trattative commerciali, l’ approccio compromissorio o collaborativo può funzionare solo se anche la controparte condivide la stessa logica. Ma quando ci si confronta con un attore esplicitamente competitivo come Trump, adottare uno stile compromissorio rischia di penalizzare gravemente l’UE, per almeno tre motivi:

        • Trasmette debolezza

        Un gesto accomodante viene visto non come segnale di apertura, ma come punto di pressione da sfruttare. Il negoziatore competitivo, orientato ad ottenere un vantaggio immediato, lo interpreta come disponibilità a cedere ancora di più.

        • Rinuncia al potere contrattuale

        L’UE dispone di un mercato enorme e ha leve commerciali significative, soprattutto in un contesto nel quale gli USA stanno chiudendo la porta al mercato cinese. Offrire concessioni in partenza equivale a bruciarsi carte negoziali senza ottenere nulla in cambio. In un confronto competitivo, la prima mossa può orienta la dinamica la dinamica del negoziato: fatta una concessione, è molto difficile tornare indietro.

        • Legittima lo squilibrio negoziale

        Un compromesso sbilanciato, se accettato senza resistenza, rischia di diventare la nuova base delle relazioni commerciali future, penalizzando sistematicamente l’UE nei round successivi.

        Perché il 30%? La tecnica dell’àncora

        Trump utilizza spesso una tecnica negoziale nota come a tecnica dell’ancora. Questa consiste nel fissare deliberatamente un obiettivo molto alto all’inizio del negoziato (nel nostro caso, la minaccia dei dazi al 30%).

        L’obiettivo è creare un perimetro psicologico del negoziato e forzare la controparte a ragionare partendo da quel dato, pur nella consapevolezza che si tratta di un valore arbitrario. .Questa tecnica consente di condizionare l’orizzonte del confronto e di ottenere concessioni più ampie, proprio come fatto da Trump.

        La risposta peggiore: concessioni unilaterali senza ritorno

        Purtroppo, l’Unione Europea ha già dato segnali preoccupanti di atteggiamento compromissorio non negoziato con l’amministrazione Trump, ad esempio :

        • La rinuncia alla Web Tax sui colossi digitali americani, senza ottenere in cambio alcuna regolazione o contributo fiscale condiviso.
        • L’offerta di aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, fatta per rassicurare Washington, senza ottenere nulla in cambio
        • L’accettazione dell’aumento delle spese NATO fino al 5% del PIL, rivendicato da Trump, anche in questo caso senza ottenere contropartite.

        Tutte queste offerte senza chiedere nulla in cambio, rafforzando nell’interlocutore l’idea che l’UE sia disposta a concedere in partenza. Trump, fedele alla sua logica competitiva, considera queste concessioni come un punto di partenza, non come un compromesso: ciò lo spinge a rilanciare le richieste, non a moderarle.

        Perseverare sarebbe un errore fatale

        Continuare su questa linea compromissoria, nella speranza che l’accomodamento calmi le pressioni, sarebbe non solo inefficace ma controproducente. Con un negoziatore competitivo, le concessioni unilaterali non fermano l’escalation: la alimentano. Ogni segnale di debolezza viene interpretato come spazio di manovra in più.

        Un esempio utile è la reazione della Cina durante la guerra commerciale avviata da Trump. A fronte di dazi monstre imposti dagli Stati Uniti, Pechino ha risposto con la stessa moneta, imponendo dazi equivalenti. Invece di cedere, ha parlato la stessa lingua del potere Il risultato è sotto gli occhi di tutti: dopo settimane di escalation, gli USA hanno dovuto moderare la loro posizione, aprendo a un’intesa più equilibrata.

        Le contromisure possibili: parlare la sua lingua

        Per evitare gli errori del passato, l’UE deve dunque invertire la logica negoziale. Non per alimentare lo scontro, ma per ristabilire un equilibrio credibile. Alcune contromisure utili potrebbero essere:

        • Mettere nel mirino gli interessi della base elettorale di Trump, in particolare i settori agricoli (soia, mais, carne bovina), con dazi selettivi o restrizioni mirate.
        • Rimettere sul tavolo la Web Tax europea anche con aliquota minima, vincolando eventuali deroghe a concessioni reali da parte statunitense.

        Queste mosse, ben calibrate, rafforzerebbero la posizione dell’UE e dimostrerebbero che sa difendere i propri interessi parlando un linguaggio che Trump comprende: quello dell forza e del potere contrattuale.

        Cercare gli interessi dietro le richieste

        Un principio fondamentale in ogni negoziato è identificare gli interessi della controparte e trovare un modo per consentirgli di raggiungerli, senza sacrificare i propri.

        Nel caso del negoziato tra UE e USA, occorre tenere presente che Trump gioca la partita guardando in primis alla sua base elettorale: un accordo deve offrirgli una narrazione di vittoria da comunicare al suo elettorato.

        In conclusione

        Nel negoziare con un attore competitivo occorre abbandonare l’approccio accomodante, evitare concessioni senza contropartite e adottare uno stile più assertivo, strategico e simmetrico. Vale nel negoziato dell’UE con Trump, come in ogni altra trattativa commerciale.

        Tutto parte dal comprendere lo stile negoziale della controparte e impostare il negoziato in maniera consapevole: solo così potrà costruire un’intesa che sia solida, equa e rispettosa della propria forza economica e politica.

        Roberto Luzi Crivellini

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          Dazi US al 107% sulla Pasta Italiana? Un’altra puntata della saga dell’export verso gli Stati Uniti

          8 Ottobre 2025

          • Italia
          • Contratti
          • Distribuzione
          • Fisco e tasse

          Il Vietnam è stato inserito nell’elenco dell’Unione europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I), a seguito dell’aggiornamento adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2026.

          Per le società europee che acquistano beni e servizi dal Vietnam, l’inserimento in tale elenco non costituisce un divieto assoluto di commercio, bensì un segnale che nei mesi a venire si renderà necessario un significativo rafforzamento della governance fiscale, delle aspettative documentali e, in taluni casi, delle procedure di esecuzione dei pagamenti. Il meccanismo dell’elenco UE è concepito non tanto per «nominare e svergognare» le giurisdizioni inadempienti, quanto per stimolare riforme positive attraverso la cooperazione e il dialogo; tuttavia, una volta che una giurisdizione è collocata nell’Allegato I, gli Stati membri dell’UE sono tenuti ad adottare «misure difensive» che possono incidere in misura rilevante sul trattamento fiscale, sugli obblighi di ritenuta alla fonte e sull’intensità delle attività ispettive per le operazioni aventi un collegamento con il Vietnam.

          Cosa prevede (e cosa non prevede) la decisione dell’UE

          La blacklist dell’UE è uno strumento di governance fiscale: essa non vieta alle imprese europee di importare merci dal Vietnam né di acquisire servizi vietnamiti, e non incide sul regime fiscale interno del Vietnam, sulle norme in materia di imposta sul reddito delle società, sul quadro normativo relativo alle ritenute alla fonte né sulle politiche in materia di investimenti.

          Al contempo, l’Unione europea può approfondire la cooperazione con il Vietnam sul piano politico ed economico pur mantenendo la pressione sulla governance fiscale attraverso i meccanismi di inserimento negli elenchi; le imprese devono pertanto prepararsi a operare in un contesto di «partenariato accompagnato da vigilanza», senza attendersi una piena coerenza tra i due profili. In tal senso, nel gennaio 2026 l’UE e il Vietnam hanno elevato le proprie relazioni al rango di Partenariato Strategico Globale, configurato come piattaforma per il rafforzamento della cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, del clima e dell’energia, dello sviluppo sostenibile e della trasformazione digitale — segnale inequivoco che l’inserimento in lista è uno strumento tecnico di conformità e non una rottura diplomatica.

          Il paradosso ideologico: una Repubblica socialista in un elenco di paradisi fiscali

          La presenza del Vietnam nella lista nera risulta singolare alla luce del più ampio contesto politico. L’elenco UE fu concepito all’indomani dei grandi scandali sulla trasparenza fiscale (Panama Papers e LuxLeaks), al fine di far fronte alle giurisdizioni che facilitano strutture offshore o non soddisfano gli standard di scambio di informazioni. Nell’immaginario occidentale, il concetto di «paradiso fiscale» evoca microStati liberali o centri offshore, eppure il Vietnam, governato da un Partito Comunista, figura oggi nel medesimo elenco.

          Ciò riflette la realtà del modello economico ibrido vietnamita: politicamente socialista, ma economicamente pragmatico sin dalle riforme del Đổi Mới della fine degli anni Ottanta, con incentivi fiscali selettivi per le zone economiche speciali, gli investimenti ad alta tecnologia e i settori prioritari, incentivi che in taluni casi possono ridurre significativamente l’onere fiscale effettivo per gli investitori stranieri. La preoccupazione dell’UE non riguarda l’aliquota nominale dell’imposta sul reddito delle società vietnamite, bensì, nella fase attuale, l’assenza di un’adeguata infrastruttura per lo scambio di informazioni, sebbene l’architettura dei regimi preferenziali vigenti abbia già suscitato critiche in passato. L’inserimento nell’elenco è una questione di conformità tecnica, non di ordine ideologico.

          I criteri di inserimento e la cronologia

          Il Vietnam è soggetto all’esame dell’UE sin dalla prima versione dell’elenco, pubblicata nel dicembre 2017, quando fu collocato nell’Allegato II (la «lista grigia») insieme alle giurisdizioni che si sono impegnate ad attuare riforme ma non hanno ancora raggiunto la piena conformità. Nell’ottobre 2025, il Vietnam fu rimosso dall’Allegato II in seguito all’adempimento degli impegni assunti in materia di rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Reporting, CbCR), apparendo a quel punto sulla via della conformità integrale. Tuttavia, nel novembre 2025 il Forum Globale dell’OCSE pubblicò la propria valutazione tra pari, classificando il Vietnam come «Non Conforme» rispetto allo standard sullo scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request, EOIR), profilo distinto dal CbCR, riscontrando riforme ancora incompiute e prevedendo che i miglioramenti del quadro CbCR non sarebbero pervenuti prima del 2027. Tale valutazione dell’OCSE ha direttamente determinato il passaggio, nel febbraio 2026, all’Allegato I, con un’escalation dalla lista grigia alla lista nera che ha saltato qualsiasi periodo intermedio di piena conformità.

           

          I tre criteri fondamentali in base ai quali il Vietnam è stato valutato sono: 

          • il Criterio 1 (trasparenza fiscale), che richiede la conformità agli standard AEOI ed EOIR nonché l’adesione alla Convenzione Multilaterale sull’Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Fiscale; 
          • il Criterio 2 (equità fiscale), che esige l’assenza di regimi fiscali preferenziali dannosi e norme adeguate in materia di sostanza economica; e 
          • il Criterio 3 (misure anti-BEPS), che impone l’attuazione degli standard minimi anti-BEPS dell’OCSE, incluso il CbCR. La carenza del Vietnam si è concentrata nel Criterio 1, specificamente nello standard EOIR, relativo alla capacità pratica e al quadro procedurale per rispondere alle richieste di informazioni delle autorità fiscali estere.

          La risposta del Vietnam e la via verso la cancellazione dall’elenco

          Il Ministero degli Affari Esteri del Vietnam ha risposto pubblicamente entro pochi giorni dall’inserimento in lista, difendendo il proprio operato in materia di trasparenza fiscale e dichiarando che il governo sta attuando un piano d’azione nazionale per recepire le raccomandazioni dell’OCSE e ampliare la cooperazione fiscale con i partner, inclusa l’UE. Il Vietnam ha manifestato disponibilità ad avviare un dialogo con le autorità europee per garantire valutazioni più oggettive e complete, nonché a promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo condiviso e della prosperità comune.

          I commentatori pratici suggeriscono che una tabella di marcia concreta sia realizzabile: con emendamenti legislativi (decreti e circolari sulle procedure EOIR), l’istituzione di un’unità EOIR dedicata, la pubblicazione di statistiche applicative e un attivo impegno tecnico con il Gruppo Codice di Condotta dell’UE tra ora e il settembre 2026, il Vietnam potrebbe realisticamente puntare alla rimozione dall’Allegato I nel prossimo ciclo di revisione UE dell’ottobre 2026, sebbene tale scadenza sia ambiziosa e la cancellazione dall’elenco non sia in alcun modo garantita. Il punto cruciale per le imprese europee è che, anche qualora l’inserimento si rivelasse relativamente breve se il Vietnam agisse con decisione, le società non devono rinviare i propri adeguamenti di conformità facendo affidamento su una rimozione anticipata: una risposta proporzionata e basata sul rischio è preferibile a una ristrutturazione radicale delle filiere di fornitura con collegamento vietnamita.

          Come i diversi tipi di pagamento sono interessati in concreto

          I beni (importazioni) presentano generalmente il profilo più lineare sul piano della sostanza, poiché di norma esiste una catena documentale chiara: ordini di acquisto, documenti di spedizione, pratiche doganali di importazione, bolle di consegna, verbali di ispezione e accettazione, nonché fatture corrispondenti. Il rischio aggiuntivo per i beni riguarda tipicamente non la genuinità dell’acquisto, bensì la coerenza complessiva della filiera e dei prezzi sotto controllo; in particolare, occorre che i margini e gli eventuali accordi infragruppo attorno al flusso di importazione abbiano senso commerciale e siano documentati in maniera uniforme.

          I servizi (outsourcing, consulenza, sviluppo IT, marketing, assistenza) tendono ad attirare maggiori interrogativi, poiché «cosa è stato prestato» è più difficile da provare rispetto a un prodotto fisicamente spedito. Qualora un ente europeo corrisponda un compenso a un fornitore vietnamita per servizi, è opportuno predisporre un fascicolo probatorio ben organizzato: un ambito di lavoro chiaramente definito, registri delle ore o delle milestone, risultati consegnabili (relazioni, repository di codice, ticket), accettazioni controfirmate e una motivazione del prezzo coerente con il livello di competenze e di impegno richiesti.

          I canoni e i pagamenti correlati alla proprietà intellettuale (licenze software, marchi, know-how, accesso alla tecnologia) sono particolarmente sensibili in quanto combinano la complessità della valutazione con questioni di qualificazione fiscale transfrontaliera. Ci si dovrà aspettare un vaglio approfondito dei seguenti profili: chi è il vero titolare e detentore del controllo sulla proprietà intellettuale, la catena contrattuale e i diritti di sublicenza, le modalità di determinazione del tasso di canone mediante benchmarking o accordi comparabili, nonché la genuinità del pagamento quale corrispettivo per la proprietà intellettuale anziché quale compenso mascherato per servizi.

          Gli addebiti infragruppo (management fees, servizi condivisi, riaddebiti di costi) sono comunemente il primo ambito in cui le autorità fiscali e le controparti richiedono prove del «beneficio» e della logica di allocazione. Laddove il Vietnam sia inserito in una catena di valore di gruppo, è necessario essere pronti a dimostrare la ragione dell’addebito, le modalità di calcolo, il beneficio ricevuto dal destinatario, unitamente ad accordi infragruppo coerenti e a supporto documentale dei prezzi di trasferimento.

          I flussi di finanziamento e di tesoreria (interessi, garanzie, cash pooling, factoring, trade finance) sono soggetti alla revisione tecnica più intensa, poiché implicano al contempo conseguenze fiscali e sensibilità sul piano della conformità antiriciclaggio e anticrimine finanziario. Anche laddove la struttura sia legittima, questi flussi hanno maggiori probabilità di essere sottoposti internamente a una revisione rafforzata e possono richiedere una documentazione di supporto più estesa prima dell’esecuzione.

          La risposta delle banche europee: cosa accade in pratica

          Le banche dell’UE operano secondo un approccio basato sul rischio in materia di criminalità finanziaria e conformità, e possono adottare decisioni di de-risking, ossia scegliere di limitare o cessare relazioni o tipologie di operazioni che ritengono eccedenti la propria propensione al rischio o troppo onerose dal punto di vista operativo. I quadri di vigilanza europei riconoscono il fenomeno del de-risking e invitano a valutazioni del rischio proporzionate e basate su prove concrete, piuttosto che a esclusioni indiscriminate; tuttavia, nella pratica le banche godono di un’ampia discrezionalità.

          Per un’impresa europea che disponga un bonifico bancario in favore di una controparte vietnamita, le seguenti misure discrezionali possono emergere in concreto, anche qualora il pagamento sia pienamente lecito e commercialmente ordinario.

          La banca può sospendere l’esecuzione e richiedere documenti aggiuntivi prima di sbloccare i fondi, cercando conferma sulla finalità e la legittimità dell’operazione nell’ambito dei propri controlli interni. Le richieste tipiche comprendono il contratto sottostante o il capitolato tecnico, le fatture, la prova della consegna o dell’esecuzione, una descrizione della finalità commerciale, nonché informazioni sulla titolarità effettiva o sulla struttura societaria del beneficiario.

          La banca può instradare il pagamento attraverso file di revisione manuale anziché ricorrere all’elaborazione automatica, in particolare per i beneficiari di prima contattazione, gli importi insoliti per ammontare o i pagamenti con causali vaghe che non descrivono chiaramente lo scopo. Ciò genera ripercussioni operative: liquidazioni tardive ai fornitori, merce ferma in attesa della conferma di pagamento o sospensione del servizio laddove il fornitore operi secondo rigidi parametri di pagamento.

          La banca può imporre condizioni interne nell’ambito dei propri controlli del rischio specifici per il cliente, richiedendo, ad esempio, indicazioni di pagamento più dettagliate, descrizioni più precise nelle fatture o flussi di pre-approvazione per i pagamenti sul corridoio Vietnam. In casi estremi, la banca può rifiutarsi di processare operazioni specifiche o decidere di abbandonare interi corridoi, tipologie di clienti o modelli di business come scelta di gestione del rischio. Taluni istituti finanziari tedeschi sono descritti come soggetti che applicano la due diligence rafforzata, richiedendo piena trasparenza sulla finalità e sulla titolarità per i pagamenti con collegamento vietnamita.

          Qualora un pagamento venga rifiutato, la soluzione pratica consiste spesso nell’aggiustare le modalità esecutive (canale bancario alternativo, pacchetto documentale rivisto o meccanismo di pagamento modificato), mantenendo intatto il rapporto commerciale sottostante.

          Le imprese europee sono invitate a predisporre un «Fascicolo di Conformità Bancaria» per i pagamenti sul corridoio Vietnam: una raccolta pre-assemblata di documenti (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale e informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in via preventiva o in risposta alle richieste della banca nel giro di ore anziché di giorni.

          Misure difensive non fiscali e implicazioni per i finanziamenti UE

          Al di là delle misure fiscali, l’inserimento nella blacklist dell’UE produce conseguenze non fiscali che incidono più ampiamente sul rapporto economico tra il Vietnam e l’Unione europea. I programmi di investimento dell’UE non possono far transitare finanziamenti attraverso entità localizzate in Vietnam, poiché l’utilizzo di tali enti contrasterebbe con la finalità legale fondamentale di questi strumenti, che sono concepiti per promuovere la buona governance, la trasparenza e il contrasto ai flussi finanziari illeciti. I fondi interessati comprendono il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (FEDS/NDICI), che riduce il rischio di investimenti rilevanti nei settori dell’energia e del digitale; il programma InvestEU (che ha sostituito il precedente FEIS); e il Mandato di Prestito Esterno, che prevede prestiti BEI per le grandi infrastrutture al di fuori dell’UE. Inoltre, il Quadro Generale per le cartolarizzazioni STS impone restrizioni separate all’utilizzo di entità domiciliate in giurisdizioni inserite nella lista nera nell’ambito delle strutture di cartolarizzazione. Per le entità vietnamite e i loro partner europei che operano su progetti a finanziamento donatore o a vocazione ESG, si tratta di un vincolo rilevante, poiché le società controllate e le altre imprese presenti in Vietnam possono essere escluse da tali fonti di finanziamento europeo.

          DAC6 e rendicontazione pubblica Paese per Paese

          Gli accordi transfrontalieri che coinvolgono il Vietnam sono ora soggetti a un controllo intensificato ai sensi della DAC6. In particolare, il Contrassegno C.1(b)(ii) può essere integrato laddove un pagamento transfrontaliero deducibile sia corrisposto da un’impresa associata stabilita nell’UE a un soggetto residente in Vietnam, ferme restando le modalità di recepimento specifiche di ciascuno Stato membro in ordine al test del beneficio principale e alle altre condizioni. Le grandi imprese multinazionali (con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi fiscali) devono inoltre predisporre e divulgare pubblicamente un Rendiconto Pubblico Paese per Paese. Ai sensi della Direttiva UE sul CbCR pubblico, le attività in Vietnam devono essere rendicontate separatamente, senza aggregarle nella voce «Resto del Mondo», con indicazione dell’elenco di tutte le controllate consolidate, della descrizione delle attività, del numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, dei ricavi (inclusi quelli infragruppo), dell’utile o della perdita prima delle imposte, delle imposte sul reddito maturate e versate, nonché degli utili accumulati. Per gli esercizi 2025 e 2026, le informazioni relative al Vietnam sono già oggetto di rendicontazione separata da parte delle multinazionali rientranti nell’ambito di applicazione.

          Note operative per l’Italia.

          L’Italia si avvale della lista UE ai fini del monitoraggio e della deducibilità ai sensi dell’articolo 110 del TUIR: i costi connessi con controparti domiciliate in giurisdizioni di cui all’Allegato I sono generalmente deducibili fino al «valore normale», mentre gli importi eccedenti tale valore richiedono la prova di un effettivo interesse economico, e tutti tali costi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello REDDITI). Il quadro normativo italiano è direttamente collegato alla lista UE, il che significa che lo status del Vietnam nell’Allegato I è efficace ai fini italiani dalla data di pubblicazione delle conclusioni del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza che sia richiesta alcuna ulteriore misura di recepimento nazionale.

          Per i soggetti passivi italiani, i costi per servizi, i canoni e gli addebiti infragruppo verso il Vietnam costituiscono le categorie più sensibili: è indispensabile una documentazione solida dei risultati consegnabili, dei prezzi e della motivazione economica, e i team contabili devono garantire di poter isolare in modo netto i costi con collegamento vietnamita nel flusso di lavoro di reporting di fine anno.

          Passi operativi per le imprese europee

          1. Mappatura delle esposizioni. Identificare e quantificare tutti i flussi di pagamento relativi alle entità vietnamite, disaggregati per tipologia (beni, servizi, canoni, addebiti infragruppo, finanziamenti).
          2. Analisi delle norme dello Stato membro di riferimento. Verificare quali misure difensive si applicano nella giurisdizione del soggetto passivo europeo, quando entrano in vigore (immediatamente o in modo graduale), se la giurisdizione adotta la lista UE in maniera dinamica o statica, le condizioni per l’esonero e la documentazione richiesta.
          3. Conformità DAC6. Valutare se gli accordi con collegamento vietnamita integrano obblighi di comunicazione ai sensi della DAC6 (in particolare i pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate) e assicurarsi che l’infrastruttura di comunicazione sia operativa.
          4. Prezzi di trasferimento e sostanza. Validare i servizi infragruppo, i canoni e le strutture di finanziamento riesaminando i prezzi, i test di beneficio e i termini contrattuali; rafforzare la documentazione contestuale prima della chiusura dell’esercizio.
          5. Comunicazione del CbCR pubblico. Se rientranti nell’ambito di applicazione, valutare le implicazioni delle divulgazioni ai fini del CbCR pubblico per le operazioni in Vietnam e allineare le comunicazioni fiscali, legali, ESG e destinate agli investitori.
          6. Due diligence sui fornitori. Implementare o rafforzare la due diligence sulle controparti vietnamite, includendo la verifica della residenza fiscale, la documentazione sulla titolarità effettiva e la conferma della sostanza e dell’attività economica.
          7. Fascicolo di conformità bancaria. Predisporre un fascicolo documentale pre-assemblato per i pagamenti sul corridoio Vietnam (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale, informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in risposta alle richieste bancarie nel giro di ore anziché di giorni.
          8. Monitoraggio del ciclo di revisione dell’ottobre 2026. Seguire i progressi del Vietnam sulle riforme EOIR e l’esito del ciclo di revisione del Gruppo Codice di Condotta dell’UE di ottobre 2026. Qualora il Vietnam fosse rimosso dall’Allegato I in tale occasione, gli Stati membri che adottano un approccio statico (Germania, Paesi Bassi) non applicheranno misure difensive nei confronti del Vietnam nelle proprie norme per il 2027; la Francia, che adotta anch’essa un approccio statico ma applica criteri domestici aggiuntivi, potrebbe nondimeno mantenere il Vietnam nel proprio elenco di giurisdizioni non cooperative anche dopo la sua cancellazione dalla lista UE. L’esito dell’ottobre 2026 è pertanto commercialmente rilevante per la pianificazione a medio termine.
          9. Governance interna strutturata. Istituire meccanismi di controllo del rischio-giurisdizione nei flussi di approvazione per nuove entità, contratti, finanziamenti e accordi su proprietà intellettuale aventi collegamento con il Vietnam, al fine di garantire adeguata validazione e documentazione sin dalla fase di avvio.

          Executive Summary

          The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) remains one of the most ambitious integration projects in the world. Yet, several years into its operational phase, it has not (yet) delivered the structural shift many expected. A recent analysis underscores the gap between political momentum and economic reality: implementation remains uneven, the agreement is still used by only a portion of participating states, and non-tariff barriers and infrastructure deficits continue to dominate the cost of doing business across borders.  For Egypt, the opportunity is still real — but it depends less on treaty headlines and more on enabling conditions: trade logistics, customs efficiency, regulatory convergence, and competitive industrial capacity. 

          Looking Back: The Promise of a Single African Market

          When the AfCFTA was launched, expectations were understandably high. A continent-wide trade framework was supposed to reduce tariffs, facilitate trade in goods and services, and strengthen regional value chains — with the broader goal of moving African economies up the value ladder.

          In my 2022 article, I asked whether AfCFTA could become a game changer for Egypt, given Egypt’s industrial base, strategic geography, and the potential to diversify export markets beyond traditional partners. (For background, see the earlier article here).

          The Reality Check: Intra-African Trade Remains Structurally Weak

          Several years later, the interim assessment is sobering. As the Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) recently put it, AfCFTA is not a “game changer” yet, and only about half of member states currently meet the practical prerequisites to trade under the agreement.

          A deeper reason is structural: no other world region trades so little with itself, and while statistics may undercount informal cross-border flows (especially in food), the overall picture remains unchanged.

          Trade integration cannot deliver transformative outcomes if production, logistics, and institutions do not support scale.

          Implementation Has Been Slow — and Often Symbolic

          Operationalisation did not start with full-scale liberalisation. Instead, the AfCFTA began with a pilot approach: the Guided Trade Initiative (GTI) launched in October 2022, initially with eight states, later joined by additional countries, including Nigeria and South Africa by spring 2025.

          The GTI created valuable learning effects, but it also underlined a key point: early progress was often presented through symbolic deals, while product coverage and volumes remained limited. FAZ highlights that only selected goods could be traded duty-free and that key sectors remained constrained for a long time due to missing or unresolved technical rules.

          A pilot, however, cannot substitute for full operational certainty — the kind businesses need to restructure supply chains and invest.

          Tariffs Are Not the Main Barrier — Trade Costs Are

          AfCFTA is frequently discussed in terms of tariff liberalisation. Yet, evidence suggests that the largest gains do not come from tariffs but from reducing non-tariff barriers and improving trade infrastructure.

          FAZ points to a central reality: tariffs tend to add around 20–30% to intra-African trade costs, whereas non-tariff costs can be far higher — driven by bureaucracy, lack of harmonised standards, inefficient border processes, and transport barriers.

          This is the crux: even with reduced tariffs, trade will not expand meaningfully if goods still cannot move cheaply, quickly, and predictably.

          Integration Complexity and Distributional Politics

          Africa’s integration landscape is shaped by multiple overlapping regional economic communities and trade regimes. This creates legal and administrative complexity — often described as an integration “spaghetti bowl.” FAZ notes the challenge of coordination and the continued fragmentation of rules.

          There is also a political economy dimension. Intra-African trade is heavily influenced by a small number of larger economies — and the distribution of benefits matters. FAZ highlights the dominance of major players (notably South Africa) and the concern that tariff liberalisation alone may entrench existing industrial advantages.

          Where governments expect asymmetric outcomes, resistance often takes the form of delay, narrow implementation, or persistent non-tariff barriers.

          What This Means for Egypt: The Opportunity Is Real — But Conditional

          Egypt’s strategic case for AfCFTA participation remains strong: industrial potential, geographic location, and the opportunity to access and shape growing markets. But the experience so far suggests that the treaty text alone does not generate trade flows.

          For Egypt’s private sector, the decisive factors are practical:

          • predictable and efficient customs clearance and border procedures,
          • logistics corridors and port efficiency,
          • regulatory convergence (standards, certification, compliance),
          • stable access to trade finance and payments,
          • competitive energy and production conditions for manufacturing and processing.

          AfCFTA can support these developments — but it cannot replace them.

          The “Game Changer” Pathway: What Must Happen Next

          FAZ concludes that AfCFTA will only become truly impactful if it is paired with the fundamentals: major infrastructure investment, stronger production and processing capacity, and a credible industrial policy.

          At the same time, Africa faces a classic chicken-and-egg problem: without development there is limited investment appeal; without investment there is limited development.

          For Egypt and its partners, a pragmatic strategy would be to:

          1. treat AfCFTA as a platform for real trade-cost reduction, not only tariff debates;
          2. focus on a limited number of scalable corridors and sectors where regional value chains can realistically grow;
          3. strengthen implementation capacity so that preferences become usable for firms — especially SMEs;
          4. enhance legal certainty and dispute resolution reliability for cross-border commerce.

          Conclusion

          AfCFTA remains a landmark achievement in terms of political commitment. But as of today, it has not yet been the “game changer” many hoped for.

          For Egypt, the key question is no longer whether AfCFTA is visionary — it is. The question is whether governments and businesses can translate it into lower real trade costs, higher competitiveness, and bankable cross-border transactions. If those enabling conditions improve, AfCFTA’s promise can still become commercial reality.

          This is the fourth article of a series decidated to purchasing real estate property in Spain: previously, we presented how to structure the purchase of a real estate property and what steps you must undertake to ensure the purchase is efficient and safe (you can find it here), the financial and tax information as well as practical tips related to the purchase process (here) and how to handle international inheritance tax implications (here).

          How to obtain a mortgage loan when Purchasing Property in Spain

          When a buyer in Spain wishes to purchase property using a mortgage loan, the financing process typically begins after selecting a specific property and signing a private purchase agreement, which is usually accompanied by a deposit payment. The entire financing process is strictly regulated under Spanish civil and banking law, offering a high degree of legal security, including foreign and non-resident buyers.

          Once the private purchase contract is signed, the bank initiates an official property valuation. This is a mandatory step for determining the maximum loan amount, the financing conditions and for loan approval.

          Only after the valuation is completed will the bank issue a formal mortgage offer. The entire process, from the initial application to the final offer, can take several weeks, depending on the complexity of the buyer’s financial profile and the documentation required. The final step occurs before a Spanish notary, where two deeds are signed simultaneously:

          • The public deed of sale, and
          • The mortgage deed.

          At this stage, the bank transfers the loan amount directly to the seller, ensuring legal and financial certainty for all parties involved.

          While this structure guarantees legal clarity, it also means that mortgage financing is not secured at the time the private agreement is signed. Therefore, it is strongly recommended to include a mortgage contingency clause in the private purchase contract. This clause makes the completion of the sale conditional upon obtaining financing, thereby protecting the buyer’s deposit in the event of a mortgage denial.

          Key Differences for Foreign Buyers

          Spanish banks do not generally issue binding pre-approvals before a specific property has been chosen. Foreign buyers, particularly non-residents, should also be aware of additional requirements, including:

          • Submission of translated or apostilled foreign documents,
          • More extensive due diligence and KYC (Know Your Customer) procedures, and
          • Generally longer processing times.

          These factors may extend the mortgage timeline and should be accounted for in the overall transaction planning.

          Differences between buying a second-hand apartment/house and buying a new apartment/house directly from the developer

          The main difference is that, in the case of a new home, VAT and AJD (stamp duty) are paid, and in the case of a second-hand home, only ITP (property transfer tax) is paid, as already explained in section III, paragraph 3.

          In addition, in the case of new homes, a series of legal guarantees are established—for 1, 3, and 10 years—for possible construction defects that may arise in the home, for which the developer is liable. On the other hand, in the case of second-hand homes, the seller is liable for hidden defects only for a period of 6 months from delivery.

          If the property is purchased from a natural person, it will generally be a second-hand home, whereas if it is purchased from a legal entity, it will normally be a new build and will be purchased from a developer.

          Therefore, the fundamental differences will be those already mentioned above: different taxation and greater legal guarantees in the case of purchase from legal entities. Additionally, in the case of purchasing the property from a legal entity developer, there are enhanced documentation and reporting obligations, which do not apply in the case of sale by individuals.

          Are there debts associated with the property that the buyer will be liable for?

          The buyer is liable for any debts owed to the Homeowners’ Association for the three years prior to the purchase and for the outstanding portion of the current year’s dues. The buyer is also vicariously liable for any outstanding property tax (IBI) or other local taxes owed by the previous owner.

          To adequately protect their interests, the buyer should, on the one hand, request a certificate of debts from the Homeowners’ Association and, on the other hand, check the status of payments of property tax and other municipal taxes.

          What are the specific provions of Spanish Coastal Law (Ley De Costas)?

          Properties located near the sea may fall under the Spanish Coastal Law (Ley de Costas), which regulates land use in the public maritime-terrestrial zone and its surrounding protected areas. These coastal strips are public domain, and strict limitations apply to ownership, construction, and renovation.

          Even for older, long-standing buildings, it is vital to verify whether the property lies within a protection zone. Depending on the classification of the area, consequences can range from restricted use or denial of renovation permits to expiration of rights of use or, in extreme cases, administrative demolition orders.

          Legal due diligence is essential to determine the status of the plot and identify any concessions or time-limited occupancy rights granted by the authorities.

           

          What rules apply to Country Houses (Fincas Rústicas)?

          Country houses (fincas rústicas) deserve special attention due to their location in rural and often protected areas, which are subject to strict urban planning and environmental regulations.

          Depending on local and regional classifications, the land may be designated exclusively for agriculture, forestry, or conservation, limiting the potential for construction, expansion, or change of use.

          Additionally, many rural properties have existing buildings that may never have been fully or properly legalised. As with coastal properties, buyers should review all applicable planning and environmental restrictions carefully before purchasing. 

          How are squatting cases  (Okupas) regulated under Spanish law?

          In recent years, Spain has experienced a rise in squatting cases, influenced by housing shortages, unaffordable rents, and high costs in urban or tourist areas. While the issue is complex and socio-politically sensitive, this section focuses on practical implications for property owners.

          Importantly, unlawful occupation (okupación) is relatively uncommon in most parts of Spain. The majority of property owners, especially those who secure and monitor their homes properly, are unlikely to be affected.

          Effective deterrents include:

          • Alarm systems and surveillance cameras,
          • Remote monitoring,
          • Local property management services (especially for second homes).

          Spanish law differentiates between:

          • Intrusion into a primary residence (treated as unlawful entry),
          • Occupation of vacant or second homes (classified as usurpation, requiring court action).

          Recent Legal Reforms – “Anti-Squatting Law” (Ley Orgánica 1/2025): To address lengthy eviction timelines, Spain introduced reforms, which include:

          • Within the first 48 hours of occupation:
            Police may evict squatters without a court order if no legal proof of residence is presented. Owners must provide immediate proof of ownership.
          • After 48 hours: Eviction must follow a formal judicial process.
          • Fast-track legal procedures: Eviction claims may now be processed in about 15 working days under accelerated procedures—though real-world implementation may vary by jurisdiction.

          While these special topics may not apply to every transaction, they highlight the importance of thorough due diligence and professional legal advice when buying property in Spain. Understanding the implications of coastal laws, rural zoning, inheritance regulations, and property security helps international buyers make informed, secure, and future-proof investments.

          Dopo il famigerato Liberation Day, molte imprese italiane hanno concesso uno sconto all’importatore americano per aiutarlo ad assorbire il dazio. A distanza di qualche mese, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara illegittimi i dazi “reciproci”, ma lo stesso giorno il Presidente Trump ne annuncia di nuovi. In questo articolo vediamo, in modo pratico, come affrontare i vari scenari, passando da una logica reattiva e destrutturata a una gestione consapevole della volatilità dei prezzi e dei flussi commerciali, conseguenza dell’introduzione, della variazione e della revoca dei dazi.

          Gli accordi commerciali di “Tariff Sharing”

          Per molto tempo la domanda è stata lineare: chi assorbe l’extra-costo doganale? L’esportatore? L’importatore? Entrambi? La domanda resta importante, ma oggi è incompleta.

          Il nuovo scenario, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia degli Stati Uniti del 20.3.2026 è: che cosa accade se quel dazio viene poi annullato e rimborsato? Se il costo era stato condiviso tra le parti, il beneficio del rimborso deve seguire una logica coerente. In assenza di un chiaro accordo sul punto, però,  il rischio è un disallineamento economico che può compromettere il rapporto commerciale.

          Immaginiamo una cantina italiana che vende i propri prodotti ad un importatore statunitense. A seguito dell’introduzione dei dazi reciproci, le parti hanno deciso che l’esportatore concederà uno sconto straordinario del 7,5%, esplicitamente motivato dall’esigenza di condividere l’impatto del dazio. La relazione commerciale prosegue, i volumi si mantengono, e l’importatore evita di scaricare integralmente l’aumento sul cliente finale.

          Per effetto della sentenza della Corte Suprema (o, in futuro, di altra sentenza o decisione amministrativa) l’importatore ottiene un rimborso dei dazi pagati in quel periodo.

          Se non si sono formalizzati accordi sul punto e la documentazione parla genericamente di “sconto commerciale” e non dice nulla sul rimborso, la situazione può essere difficile da ricostruire ex post e, soprattutto, fonte di tensioni commerciali. Con il risultato che una novità positiva (l’annullamento del dazio e il diritto al rimborso) diviene un fattore problematico che mette a rischio il rapporto.

          L’esportatore ha diritto alla restituzione degli sconti concessi per mitigare i dazi?

          In mancanza di un diverso accordo tra le parti, il diritto al rimborso spetta a chi ha versato il dazio, ossia, nella maggioranza dei casi, all’importatore. Quindi, il rischio è che l’importatore goda di un doppio beneficio (lo sconto e il rimborso del dazio) e che l’esportatore non ottenga nulla.

          Per questo motivo è fondamentale che le parti non si limitino a negoziare i prezzi e gli sconti, ma stabiliscano le conseguenze dell’adozione o della modifica o revoca dei dazi sul contratto, compreso l’eventuale rimborso.

          A tal fine, il primo passo è la corretta qualificazione e la documentazione degli sconti concessi. Se nelle e-mail, negli ordini commerciali, nelle note di credito e nelle fatture compare soltanto uno “sconto commerciale”, sarà più difficile sostenere in seguito che tale sconto fosse in realtà un contributo straordinario, temporaneo e legato al dazio. Al contrario, se la documentazione e il contratto chiariscono che si tratta di una misura di tariff sharing o tariff mitigation, la base per identificare ex post gli importi da restituire diventa molto più agevole.

          L’obiettivo è costruire un quadro chiaro dell’andamento degli sconti e dei pagamenti per poter poi, eventualmente, riallineare i flussi economici alla logica originaria dell’accordo: se l’esportatore ha contribuito a coprire un costo che poi, in tutto o in parte, non si è più materializzato in via definitiva, avrà diritto alla rifusione del contributo versato.

          Il contratto conterrà, dunque, oltre alla clausola di Tariff Sharing, anche quella di Tariff Reimbursement Allocation, che stabilisce che, se l’importatore riceve un rimborso, un credito o altro beneficio economico connesso al dazio per il quale l’esportatore aveva concesso uno sconto, l’importatore sia tenuto a restituire all’esportatore la parte corrispondente del beneficio, in misura integrale o proporzionale, a seconda di come le parti intendono distribuire rischio e incentivo.

          Obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso

          Non è chiaro se, nel caso dei dazi reciproci USA, gli importatori avranno diritto al rimborso presentando una semplice istanza amministrativa, oppure se sarà necessaria una causa legale. È più probabile il secondo scenario.

          In generale, per ottenere il rimborso di un dazio servono iniziative, termini, documenti e il coordinamento con broker e consulenti doganali. Nella maggior parte dei casi, il soggetto che esercita il controllo operativo del processo è l’importatore (o chi agisce per suo conto).

          Qui emerge un tema delicato ma molto concreto: se l’importatore sa che dovrà investire tempo e denaro per ottenere il rimborso, per poi dover condividerne il beneficio con l’esportatore, il suo incentivo ad attivarsi potrebbe ridursi. È esattamente per prevenire questa inerzia che il contratto dovrebbe contenere un obbligo espresso di attivazione, impostato come dovere di best efforts o commercially reasonable efforts.

          Ad esempio, il contratto dovrebbe chiarire che l’importatore deve informarsi sulle condizioni e sui termini temporali della procedura, conservare la documentazione rilevante, informare periodicamente l’esportatore sullo stato delle iniziative e non rinunciare o ridurre unilateralmente la domanda quando ciò incide sul diritto economico dell’esportatore.

          Accordi preventivi sul contenzioso e riparto dei costi

          Quando il rimborso richiede una causa o un’attività legale strutturata, gli ostacoli sono di tipo organizzativo e finanziario: chi decide se e quando procederechi sceglie i legalichi anticipa i costicome si divide il recuperato nettochi ha l’ultima parola su una transazione.

          Questo, in generale, vale per tutti i contratti, non solo per questo caso: le modalità di risoluzione delle controversie vanno affrontate e decise prima di trovarsi di fronte al problema, altrimenti il contenzioso rischia di diventare una seconda negoziazione improvvisata nel momento peggiore, cioè quando le parti sono già sotto pressione per margini, cash flow e incertezza normativa. E diventa inevitabilmente molto più difficile trovare un’intesa.

          Come gestire eventuali nuovi dazi (e il loro eventuale annullamento)

          Per mettersi al riparo dall’incertezza, l’accordo dovrebbe quindi essere strutturato in due tempi.

          • Il primo tempo regola l’impatto immediato del cambiamento di scenario, ad esempio l’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico: ne ho parlato in questo articolo).
          • Il secondo disciplina il possibile “rollback” (diritto al rimborso, processo, criteri di riparto).

          Questo approccio ha un vantaggio chiaro: non costringe le parti a discutere ogni volta che cambia il regime daziario o interviene una decisione di annullamento dei dazi. Invece di inseguire i cambiamenti del mercato, si adotta uno strumento per la gestione dei possibili scenari, molto più robusto sul piano commerciale e più semplice da gestire, poiché le regole sono già state concordate.

          Ciò consente di regolare l’impatto dei dazi non come una variabile straordinaria, da concordare una tantum, ma come un fenomeno strutturale, mobile, che potrebbe durare a lungo.

          Per questo è fondamentale saper costruire contratti che governano sia la situazione attuale, sia le possibili variazioni, compreso l’eventuale rimborso.

          Conclusione: Tre azioni pratiche le imprese che esportano negli USA

          La prima è concordare quali siano le conseguenze sul contratto dell’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento, o la sua revoca (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico dei prezzi, diritto alla condivisione del rimborso)

          La seconda è documentare in modo chiaro l’eventuale sconto concesso per mitigare un dazio. Se resta un generico “sconto commerciale”, il diritto alla restituzione in caso di rimborso sarà molto più difficile da far valere.

          La terza è stabilire che cosa accade in caso di annullamento o revoca del dazio: l’obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso e di gestire il processo amministrativo o il contenzioso, come ripartire i costi, chi controlla l’attività dei consulenti e dei legali, come si ripartiranno le somme recuperate.

          Ricordate l’accordo sui dazi al 15%?  Avevo scritto che con un negoziatore come Trump la partita non è mai finita (qui l’articolo) e – dopo il recente intermezzo della minaccia di dazi al 100% sui farmaci, ecco che il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di un dazio complessivo del 107% sulla pasta italiana, che potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.

          Da dove nasce questo nuovo dazio

          L’inchiesta antidumping è stata avviata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su richiesta di alcune aziende americane concorrenti e si basa su un ordine antidumping del 1996 che consente revisioni periodiche delle importazioni di pasta italiana. Il Dipartimento del Commercio conduce queste verifiche annualmente per valutare se i produttori italiani vendano pasta a prezzi inferiori rispetto al mercato interno americano, pratica nota come “dumping”.

          Le Aziende Coinvolte nell’Indagine

          Il Dipartimento del Commercio ha selezionato due aziende campione per condurre un’analisi approfondita, definite “mandatory respondents”: La Molisana e Pastificio Lucio Garofalo. Secondo il documento ufficiale pubblicato dall’amministrazione americana, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, entrambe le aziende avrebbero venduto i propri prodotti a prezzi inferiori a quelli di mercato, con conseguente sanzione di un dazio pari al 91,74%,

          Le autorità americane hanno giustificato questa percentuale sostenendo che le due aziende non avrebbero fornito informazioni complete o conformi alle richieste del Dipartimento, risultando poco collaborative nell’indagine. Ciò che è molto importante è che, oltre alle due aziende direttamente esaminate, il dazio aggiuntivo del 91,74% viene applicato anche a numerosi altri produttori italiani non esaminati individualmente. Questa metodologia, pur formalmente consentita dalla normativa americana come eccezione, viene applicata senza aver condotto alcuna verifica diretta sulle altre aziende.

          I Prossimi Passi della Procedura

          Il Ministero degli Esteri italiano si è attivato immediatamente, intervenendo formalmente nel procedimento come “Parte Interessata” tramite l’Ambasciata italiana a Washington. La Farnesina sta lavorando in stretto raccordo con le aziende interessate e d’intesa con la Commissione Europea per convincere il Dipartimento americano a rivedere i dazi provvisori.

          Le due aziende interessate (La Molisana e Garofalo) hanno la possibilità di presentare documentazione per contestare le accuse di dumping. Tuttavia, se il dumping dovesse essere confermato, il Dipartimento del Commercio darà istruzioni all’autorità per le dogane di applicare i dazi antidumping sulle merci vendute e immesse sul mercato americano.

          La natura preliminare della determinazione indica che esiste ancora un margine di manovra per modificare la decisione prima dell’entrata in vigore definitiva.

          Data di possibile Entrata in Vigore

          Il nuovo super-dazio del 91,74%, che si sommerà alla tariffa esistente del 15% per un totale del 107%, è programmato per entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Questa data rappresenta dunque una scadenza cruciale per tutte le azioni diplomatiche e legali in corso.

          L’impatto economico, se i dazi fossero confermati, sarebbe significativo: nel 2024 l’export di pasta italiana negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro secondo Coldiretti, rappresentando quasi il 17% delle esportazioni totali del settore. Un dazio al 107% rischierebbe di compromettere gravemente la competitività in uno dei mercati più importanti per l’agroalimentare italiano.

          Cosa fare da qui al 1 gennaio 2026?

          L’entrata in vigore del nuovo dazio, allo stato, è condizionata dall’esito della procedura in corso: visto quanto accaduto nei mesi precedenti, e l’uso politico che l’amministrazione USA ha fatto dello strumento dei dazi, ben oltre la loro funzione tecnica, è legittimo essere pessimisti.

          Dunque, che fare? Abbiamo visto nei mesi passati che le aziende hanno reagito all’incertezza sulla sorte dei dazi in tre modi:

          • C’è chi si è affrettato ad inviare più prodotti possibile prima della data di possibile entrata in vigore del dazio;
          • Chi ha concesso – ora per allora – sconti equivalenti al dazio minacciato, nel caso fosse entrato in vigore;
          • Chi ha sospeso gli ordini, in attesa di notizie definitive sull’impatto dei dazi;

          Si tratta di opzioni valide, ma non vanno dimenticati altri validi strumenti per gestire l’incertezza causata dalla ridda di annunci, trattative e minacce dell’amministrazione USA: il rischio dell’entrata in vigore di nuovi dazi, o del loro aumento, può essere gestito nel contratto, concordando con l’importatore USA quale sarà l’impatto dell’eventuale cambiamento tariffario sul prodotto.

          Le parti possono prevedere, ad esempio, che l’aumento venga ripartito per giusta metà, o che se lo accolli l’importatore oltre una certa soglia di aumento, o ancora che se il dazio superasse una certa soglia sia possibile sciogliere i contratti. Trovate un approfondimento in questo articolo

          L’unica certezza è che i rapporti commerciali con gli USA rimarranno sulle montagne russe a lungo e che è importante sapere gestire in modo consapevole i fattori di rischio che caratterizzano le vendite di prodotti negli Stati Uniti. Oggi il faro è puntato sui dazi e sui prezzi e il mio invito è di cogliere l’occasione per analizzare a fondo gli accordi esistenti e valutare se e come sono gestiti altri punti importanti, fonte di possibili alte responsabilità: ne parliamo, in maniera molto pratica, in questo libro.

          New Regulatory Framework for RHQs: Tax Relief, Substantive Presence, and Streamlined Licensing

          Saudi Arabia has released the long-awaited draft of the “Rules Regulating the Licensing and Supervision of Regional Headquarters of Multinational Companies,” issued pursuant to Cabinet Resolution No. (338) dated 23/4/1445H. This regulatory framework, currently open for public consultation, forms part of the Kingdom’s ambitious Vision 2030 strategy to establish Saudi Arabia as the prime regional base for multinational enterprises (MNEs) operating in the Middle East and North Africa (MENA) region.

          Far beyond mere tax incentives, the draft Rules introduce a binding, structured regime that combines regulatory clarity with strict compliance obligations and long-term benefits. The most salient features include the following.

          30-Year Tax Holiday

          Entities licensed as RHQs will enjoy a 0% income tax rate and a 0% withholding tax rate on dividends, related-party payments, and payments for services essential to RHQ activity. These tax incentives are granted for a period of 30 years, renewable under conditions set by the Ministry of Investment.

          Operational Substance Requirements: RHQ Functions and Compliance

          At the core of the RHQ regime lies the requirement for substantial and sustained business presence in the Kingdom. Licensed RHQs must activate both mandatory and optional activities as defined in Article 7 of the Rules:

          Mandatory Activities (to be activated within the first year):

          • Preparation and implementation of the regional strategy;
          • Strategic coordination of the MNE’s operations in the region;
          • Selection of products and services offered in the region;
          • M&A support;
          • Financial performance review;
          • Budget planning for regional operations;
          • Coordination of business units across MENA;
          • Market research and competitor analysis;
          • Identification of new market opportunities;
          • Marketing strategy development;
          • Preparation of operational and financial reports.

          Optional Activities (minimum of three to be activated): These include, among others:

          • Research, development and innovation;
          • Sales and marketing;
          • Human resources and training;
          • Financial management, foreign exchange and treasury services;
          • Legal consultancy, compliance, internal audit;
          • Logistics, IP management, production, and technical support.

          The selected optional activities must be aligned with the MNE’s global business strategy and must be regionally anchored.

          Additional Substantive Requirements

          • Minimum of 15 employees in the first year;
          • At least 3 senior executives must be based in the Kingdom and must represent the top decision-making authority for the region;
          • RHQ staff must reside in Saudi Arabia, be dedicated full-time, be licensed locally, and receive remuneration through Saudi bank accounts;
          • RHQ operations must be exclusively performed within the Kingdom.

          Licensing Process and Timing

          The licensing process is clearly defined. Upon submission of the required documentation (commercial records, financials, activity plans), the Ministry of Investment will process the application within 30 working days.

          True Regional Authority and Kingdom-Centric Operations

          Licensed RHQs must hold administrative authority over all regional branches and subsidiaries. The RHQ must operate as the highest strategic, executive, and administrative authority in the MENA region. Furthermore, all RHQ-related activities must be carried out exclusively from within the Kingdom.

          Localization Requirements

          To ensure genuine local presence, the RHQ regime mandates:

          • Saudi residency and work permits for all RHQ personnel;
          • No hybrid or remote models from abroad;
          • Local registration of intellectual property and commercial identifiers;
          • Internal reporting and supervision obligations anchored in Saudi Arabia.

          Is RHQ Establishment Mandatory or Optional?

          While the RHQ license remains optional in principle, it is effectively mandatory for all multinational companies intending to contract with Saudi public sector entities.

          As of 1 January 2024, the Saudi government will only consider public procurement contracts from companies that have an RHQ presence in the Kingdom, unless an express exemption is granted. Companies operating purely in the private sector without government contracts remain unaffected, but will nonetheless benefit from the RHQ regime if they choose to participate.

          This regulatory shift creates a strategic filter: those seeking to participate in Saudi Arabia’s transformation across infrastructure, health, energy, and education must establish a fully embedded regional presence in the Kingdom.

          Conclusion: High-Reward, High-Compliance Environment

          The draft Rules represent a bold step in reshaping the MENA business landscape. Saudi Arabia is setting the bar high: generous tax relief and fast-track licensing are tied to substantive commitments in structure, personnel, and governance. For MNEs willing to assume regional leadership from within Saudi borders, the opportunity is as attractive as it is demanding.

          Donald Trump, never one to shy away from drama or diplomacy-via-caps-lock, has slapped a 50% tariff on all Brazilian exports to the United States. The justification? In his own delicate prose: “The treatment of former President Jair Bolsonaro is a disgrace… A witch hunt that must end IMMEDIATELY!”

          And just in case anyone thought this was about trade imbalances or economic strategy, Trump made things crystal clear: “Due to Brazil’s insidious attacks on free elections…”.

          In short, the 50% tariff isn’t about coffee, orange juice, or flip-flops. It’s about a Supreme Court judgment, applying Brazilian law, regarding Brazilian politicians accused of conspiring in a coup d’état. In other words, this is a brazen (and frankly absurd) attempt at judicial intervention via trade war.

          Trump, with his characteristic subtlety, offered a solution: manufacture in the U.S., and he’ll look kindly upon Brazil, like a mafia don offering “protection” after smashing your shop window. But what he meant was: consider Bolsonaro innocent, and we’ll talk.

          The Brazilian market took the bait

          Although the fishy interference in Brazilian affairs was determined from a fish out of the water, the market took the bait: in the first 48 hours after the infamous letter, at least 1500 tons of fish were already held in Brazilian ports, as US buyers suspended their contracts due to uncertainty about the costs upon arrival. The fish market is on alert, as 80% of the exports head to the US, mainly coming from small family-owned industries that distribute the catch from artisanal fishing communities.

          The same effect hit other sectors, from orange, honey, and coffee to aircraft.

          Brazil’s response and sorcery: don’t mess with us (or our weather)

          Naturally, Brazil will not sit quietly sipping caipirinhas while its sovereignty is trampled. Reciprocity is on the table: if Washington raises tariffs, Brasília can do the same. But above all, one thing is sure: Brazil will never tolerate foreign interference in its independent judiciary.

          And then, a curious coincidence: right after Trump’s speech, a tornado accompanied by lightning struck the White House grounds. Pure chance? Maybe. Or could it have been the work of Brazilian indigenous shamans, a particularly well-organized group of umbanda practitioners, or simply the fact that, as every Brazilian child knows, God is Brazilian.

          Trump might want to check the weather forecast next time before penning another angry letter.

          The unpredictable becoming predictable

          Trade wars are rarely tidy affairs, but one thing they consistently deliver is chaos (in legal terms, disruption). And when disruption meets contracts, force majeure disputes often end up in court.

          At first glance, Trump’s decision to impose a 50% tariff overnight might feel like an unpredictable thunderbolt (quite literally, given the weather at the White House). But here’s the catch: by now, unpredictable tariffs are becoming predictable. When a government with a well-documented love for impulsive economic diplomacy imposes politically motivated tariffs, can anyone claim to be surprised?

          In most jurisdictions, force majeure requires that the event be extraordinary, unforeseeable, and beyond the parties’ control. A sudden 50% tariff certainly ticks a few of those boxes, but following a repetition of erratic trade policy, one might argue that businesses should expect what in past times was considered unexpected, especially when dealing with certain jurisdictions or political figures. In other words, Trump’s tariffs might not excuse performance if parties didn’t prepare for exactly this kind of volatility.

          This is where good contract drafting comes into play

          Savvy businesses are learning that their contracts must go beyond a vague boilerplate clause about “acts of government” or “changes in law.” Instead, they should expressly address the risk of sudden tariff changes, including

          • hardship clauses that allow renegotiation when costs become commercially unreasonable;
          • price adjustment mechanisms linked to tariff thresholds;
          • termination rights triggered by specified levels of customs duties;
          • currency fluctuation provisions (because tariffs rarely travel alone, and currency swings often accompany them).

          In short, while no contract can immunize a business from every shock, smart drafting can mean the difference between a commercial headache and a catastrophic breach.

          Therefore, tariffs may no longer be an unpredictable storm; they are part of the new predictable landscape. Given that your contract might wake up tomorrow facing ‘IMMEDIATE’ punitive tariffs in all caps, your contract should be ready today.

          The unwitting cupid: strengthening EU-Brazil relations

          While the tariffs may ruffle trade flows between Brasília and Washington, there’s an unintended silver lining: Trump is proving to be the most efficient matchmaker between Brazil and other markets, such as China and the European Union.

          The EU-Brazil relationship, already a flirtation with promising prospects, with relevant progress in the EU-Mercosur Agreement, now seems destined for deeper romance. If Mr. Trump insists on isolating the US from Brazil, the old continent stands ready, with flowers and wine in hand, to pick up where the US left off. After all, Brazilian fish can pair up nicely with champagne, cava and prosecco.

          So thank you, Mr. Trump. In your quest to bully Brazil into submission, you may have done more to strengthen transatlantic ties than any EU Commissioner ever could. As they say in Brasília these days: Trump is not a trade warrior. He’s a cupid in disguise.

          L’approccio di Trump: potere e dominanza

          Nella sua autobiografia The Art of the Deal, Donald Trump descrive il negoziato come una sfida di forza, determinazione e dominanza. La sua visione è chiara: chi mostra incertezza o fa concessioni troppo presto viene subito percepito come perdente. Il suo stile negoziale si fonda su pressione costante, richieste massimaliste e minacce calcolate, con l’obiettivo di ottenere vantaggi unilaterali. In questo schema, il compromesso non è un punto d’arrivo, ma un segno di debolezza da evitare.

          Trump è semopre stato un negoziatore competitivo, orientato al risultato immediato, poco interessato a soluzioni bilanciate se non strettamente funzionali ai propri interessi.

          Gli altri stili negoziali: compromissorio e collaborativo

          In contrasto con questo approccio competitivo, esistono altri due stili negoziali rilevanti:

          • Lo stile collaborativo mira a raggiungere un accordo “a metà strada”, in cui entrambe le parti cedono qualcosa per ottenere una soluzione accettabile. È un approccio pragmatico, utile in situazioni dove il tempo è limitato o le posizioni sono troppo distanti per una vera collaborazione.
          • Lo stile integrativo, invece, punta a creare soluzioni win‑win. Le parti cercano di comprendere a fondo i reciproci interessi e costruire insieme un esito che massimizzi il beneficio per entrambi. Richiede apertura, tempo e fiducia.

          Nelle trattative commerciali, l’ approccio compromissorio o collaborativo può funzionare solo se anche la controparte condivide la stessa logica. Ma quando ci si confronta con un attore esplicitamente competitivo come Trump, adottare uno stile compromissorio rischia di penalizzare gravemente l’UE, per almeno tre motivi:

          • Trasmette debolezza

          Un gesto accomodante viene visto non come segnale di apertura, ma come punto di pressione da sfruttare. Il negoziatore competitivo, orientato ad ottenere un vantaggio immediato, lo interpreta come disponibilità a cedere ancora di più.

          • Rinuncia al potere contrattuale

          L’UE dispone di un mercato enorme e ha leve commerciali significative, soprattutto in un contesto nel quale gli USA stanno chiudendo la porta al mercato cinese. Offrire concessioni in partenza equivale a bruciarsi carte negoziali senza ottenere nulla in cambio. In un confronto competitivo, la prima mossa può orienta la dinamica la dinamica del negoziato: fatta una concessione, è molto difficile tornare indietro.

          • Legittima lo squilibrio negoziale

          Un compromesso sbilanciato, se accettato senza resistenza, rischia di diventare la nuova base delle relazioni commerciali future, penalizzando sistematicamente l’UE nei round successivi.

          Perché il 30%? La tecnica dell’àncora

          Trump utilizza spesso una tecnica negoziale nota come a tecnica dell’ancora. Questa consiste nel fissare deliberatamente un obiettivo molto alto all’inizio del negoziato (nel nostro caso, la minaccia dei dazi al 30%).

          L’obiettivo è creare un perimetro psicologico del negoziato e forzare la controparte a ragionare partendo da quel dato, pur nella consapevolezza che si tratta di un valore arbitrario. .Questa tecnica consente di condizionare l’orizzonte del confronto e di ottenere concessioni più ampie, proprio come fatto da Trump.

          La risposta peggiore: concessioni unilaterali senza ritorno

          Purtroppo, l’Unione Europea ha già dato segnali preoccupanti di atteggiamento compromissorio non negoziato con l’amministrazione Trump, ad esempio :

          • La rinuncia alla Web Tax sui colossi digitali americani, senza ottenere in cambio alcuna regolazione o contributo fiscale condiviso.
          • L’offerta di aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, fatta per rassicurare Washington, senza ottenere nulla in cambio
          • L’accettazione dell’aumento delle spese NATO fino al 5% del PIL, rivendicato da Trump, anche in questo caso senza ottenere contropartite.

          Tutte queste offerte senza chiedere nulla in cambio, rafforzando nell’interlocutore l’idea che l’UE sia disposta a concedere in partenza. Trump, fedele alla sua logica competitiva, considera queste concessioni come un punto di partenza, non come un compromesso: ciò lo spinge a rilanciare le richieste, non a moderarle.

          Perseverare sarebbe un errore fatale

          Continuare su questa linea compromissoria, nella speranza che l’accomodamento calmi le pressioni, sarebbe non solo inefficace ma controproducente. Con un negoziatore competitivo, le concessioni unilaterali non fermano l’escalation: la alimentano. Ogni segnale di debolezza viene interpretato come spazio di manovra in più.

          Un esempio utile è la reazione della Cina durante la guerra commerciale avviata da Trump. A fronte di dazi monstre imposti dagli Stati Uniti, Pechino ha risposto con la stessa moneta, imponendo dazi equivalenti. Invece di cedere, ha parlato la stessa lingua del potere Il risultato è sotto gli occhi di tutti: dopo settimane di escalation, gli USA hanno dovuto moderare la loro posizione, aprendo a un’intesa più equilibrata.

          Le contromisure possibili: parlare la sua lingua

          Per evitare gli errori del passato, l’UE deve dunque invertire la logica negoziale. Non per alimentare lo scontro, ma per ristabilire un equilibrio credibile. Alcune contromisure utili potrebbero essere:

          • Mettere nel mirino gli interessi della base elettorale di Trump, in particolare i settori agricoli (soia, mais, carne bovina), con dazi selettivi o restrizioni mirate.
          • Rimettere sul tavolo la Web Tax europea anche con aliquota minima, vincolando eventuali deroghe a concessioni reali da parte statunitense.

          Queste mosse, ben calibrate, rafforzerebbero la posizione dell’UE e dimostrerebbero che sa difendere i propri interessi parlando un linguaggio che Trump comprende: quello dell forza e del potere contrattuale.

          Cercare gli interessi dietro le richieste

          Un principio fondamentale in ogni negoziato è identificare gli interessi della controparte e trovare un modo per consentirgli di raggiungerli, senza sacrificare i propri.

          Nel caso del negoziato tra UE e USA, occorre tenere presente che Trump gioca la partita guardando in primis alla sua base elettorale: un accordo deve offrirgli una narrazione di vittoria da comunicare al suo elettorato.

          In conclusione

          Nel negoziare con un attore competitivo occorre abbandonare l’approccio accomodante, evitare concessioni senza contropartite e adottare uno stile più assertivo, strategico e simmetrico. Vale nel negoziato dell’UE con Trump, come in ogni altra trattativa commerciale.

          Tutto parte dal comprendere lo stile negoziale della controparte e impostare il negoziato in maniera consapevole: solo così potrà costruire un’intesa che sia solida, equa e rispettosa della propria forza economica e politica.

          Roberto Luzi Crivellini

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            Saudi Arabia – Draft Rules on Regional Headquarters (RHQ): A Call to Multinational Enterprises

            26 Settembre 2025

            • Arabia Saudita
            • Diritto societario
            • Investimenti esteri
            • Fisco e tasse

            Il Vietnam è stato inserito nell’elenco dell’Unione europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I), a seguito dell’aggiornamento adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2026.

            Per le società europee che acquistano beni e servizi dal Vietnam, l’inserimento in tale elenco non costituisce un divieto assoluto di commercio, bensì un segnale che nei mesi a venire si renderà necessario un significativo rafforzamento della governance fiscale, delle aspettative documentali e, in taluni casi, delle procedure di esecuzione dei pagamenti. Il meccanismo dell’elenco UE è concepito non tanto per «nominare e svergognare» le giurisdizioni inadempienti, quanto per stimolare riforme positive attraverso la cooperazione e il dialogo; tuttavia, una volta che una giurisdizione è collocata nell’Allegato I, gli Stati membri dell’UE sono tenuti ad adottare «misure difensive» che possono incidere in misura rilevante sul trattamento fiscale, sugli obblighi di ritenuta alla fonte e sull’intensità delle attività ispettive per le operazioni aventi un collegamento con il Vietnam.

            Cosa prevede (e cosa non prevede) la decisione dell’UE

            La blacklist dell’UE è uno strumento di governance fiscale: essa non vieta alle imprese europee di importare merci dal Vietnam né di acquisire servizi vietnamiti, e non incide sul regime fiscale interno del Vietnam, sulle norme in materia di imposta sul reddito delle società, sul quadro normativo relativo alle ritenute alla fonte né sulle politiche in materia di investimenti.

            Al contempo, l’Unione europea può approfondire la cooperazione con il Vietnam sul piano politico ed economico pur mantenendo la pressione sulla governance fiscale attraverso i meccanismi di inserimento negli elenchi; le imprese devono pertanto prepararsi a operare in un contesto di «partenariato accompagnato da vigilanza», senza attendersi una piena coerenza tra i due profili. In tal senso, nel gennaio 2026 l’UE e il Vietnam hanno elevato le proprie relazioni al rango di Partenariato Strategico Globale, configurato come piattaforma per il rafforzamento della cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, del clima e dell’energia, dello sviluppo sostenibile e della trasformazione digitale — segnale inequivoco che l’inserimento in lista è uno strumento tecnico di conformità e non una rottura diplomatica.

            Il paradosso ideologico: una Repubblica socialista in un elenco di paradisi fiscali

            La presenza del Vietnam nella lista nera risulta singolare alla luce del più ampio contesto politico. L’elenco UE fu concepito all’indomani dei grandi scandali sulla trasparenza fiscale (Panama Papers e LuxLeaks), al fine di far fronte alle giurisdizioni che facilitano strutture offshore o non soddisfano gli standard di scambio di informazioni. Nell’immaginario occidentale, il concetto di «paradiso fiscale» evoca microStati liberali o centri offshore, eppure il Vietnam, governato da un Partito Comunista, figura oggi nel medesimo elenco.

            Ciò riflette la realtà del modello economico ibrido vietnamita: politicamente socialista, ma economicamente pragmatico sin dalle riforme del Đổi Mới della fine degli anni Ottanta, con incentivi fiscali selettivi per le zone economiche speciali, gli investimenti ad alta tecnologia e i settori prioritari, incentivi che in taluni casi possono ridurre significativamente l’onere fiscale effettivo per gli investitori stranieri. La preoccupazione dell’UE non riguarda l’aliquota nominale dell’imposta sul reddito delle società vietnamite, bensì, nella fase attuale, l’assenza di un’adeguata infrastruttura per lo scambio di informazioni, sebbene l’architettura dei regimi preferenziali vigenti abbia già suscitato critiche in passato. L’inserimento nell’elenco è una questione di conformità tecnica, non di ordine ideologico.

            I criteri di inserimento e la cronologia

            Il Vietnam è soggetto all’esame dell’UE sin dalla prima versione dell’elenco, pubblicata nel dicembre 2017, quando fu collocato nell’Allegato II (la «lista grigia») insieme alle giurisdizioni che si sono impegnate ad attuare riforme ma non hanno ancora raggiunto la piena conformità. Nell’ottobre 2025, il Vietnam fu rimosso dall’Allegato II in seguito all’adempimento degli impegni assunti in materia di rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Reporting, CbCR), apparendo a quel punto sulla via della conformità integrale. Tuttavia, nel novembre 2025 il Forum Globale dell’OCSE pubblicò la propria valutazione tra pari, classificando il Vietnam come «Non Conforme» rispetto allo standard sullo scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request, EOIR), profilo distinto dal CbCR, riscontrando riforme ancora incompiute e prevedendo che i miglioramenti del quadro CbCR non sarebbero pervenuti prima del 2027. Tale valutazione dell’OCSE ha direttamente determinato il passaggio, nel febbraio 2026, all’Allegato I, con un’escalation dalla lista grigia alla lista nera che ha saltato qualsiasi periodo intermedio di piena conformità.

             

            I tre criteri fondamentali in base ai quali il Vietnam è stato valutato sono: 

            • il Criterio 1 (trasparenza fiscale), che richiede la conformità agli standard AEOI ed EOIR nonché l’adesione alla Convenzione Multilaterale sull’Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Fiscale; 
            • il Criterio 2 (equità fiscale), che esige l’assenza di regimi fiscali preferenziali dannosi e norme adeguate in materia di sostanza economica; e 
            • il Criterio 3 (misure anti-BEPS), che impone l’attuazione degli standard minimi anti-BEPS dell’OCSE, incluso il CbCR. La carenza del Vietnam si è concentrata nel Criterio 1, specificamente nello standard EOIR, relativo alla capacità pratica e al quadro procedurale per rispondere alle richieste di informazioni delle autorità fiscali estere.

            La risposta del Vietnam e la via verso la cancellazione dall’elenco

            Il Ministero degli Affari Esteri del Vietnam ha risposto pubblicamente entro pochi giorni dall’inserimento in lista, difendendo il proprio operato in materia di trasparenza fiscale e dichiarando che il governo sta attuando un piano d’azione nazionale per recepire le raccomandazioni dell’OCSE e ampliare la cooperazione fiscale con i partner, inclusa l’UE. Il Vietnam ha manifestato disponibilità ad avviare un dialogo con le autorità europee per garantire valutazioni più oggettive e complete, nonché a promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo condiviso e della prosperità comune.

            I commentatori pratici suggeriscono che una tabella di marcia concreta sia realizzabile: con emendamenti legislativi (decreti e circolari sulle procedure EOIR), l’istituzione di un’unità EOIR dedicata, la pubblicazione di statistiche applicative e un attivo impegno tecnico con il Gruppo Codice di Condotta dell’UE tra ora e il settembre 2026, il Vietnam potrebbe realisticamente puntare alla rimozione dall’Allegato I nel prossimo ciclo di revisione UE dell’ottobre 2026, sebbene tale scadenza sia ambiziosa e la cancellazione dall’elenco non sia in alcun modo garantita. Il punto cruciale per le imprese europee è che, anche qualora l’inserimento si rivelasse relativamente breve se il Vietnam agisse con decisione, le società non devono rinviare i propri adeguamenti di conformità facendo affidamento su una rimozione anticipata: una risposta proporzionata e basata sul rischio è preferibile a una ristrutturazione radicale delle filiere di fornitura con collegamento vietnamita.

            Come i diversi tipi di pagamento sono interessati in concreto

            I beni (importazioni) presentano generalmente il profilo più lineare sul piano della sostanza, poiché di norma esiste una catena documentale chiara: ordini di acquisto, documenti di spedizione, pratiche doganali di importazione, bolle di consegna, verbali di ispezione e accettazione, nonché fatture corrispondenti. Il rischio aggiuntivo per i beni riguarda tipicamente non la genuinità dell’acquisto, bensì la coerenza complessiva della filiera e dei prezzi sotto controllo; in particolare, occorre che i margini e gli eventuali accordi infragruppo attorno al flusso di importazione abbiano senso commerciale e siano documentati in maniera uniforme.

            I servizi (outsourcing, consulenza, sviluppo IT, marketing, assistenza) tendono ad attirare maggiori interrogativi, poiché «cosa è stato prestato» è più difficile da provare rispetto a un prodotto fisicamente spedito. Qualora un ente europeo corrisponda un compenso a un fornitore vietnamita per servizi, è opportuno predisporre un fascicolo probatorio ben organizzato: un ambito di lavoro chiaramente definito, registri delle ore o delle milestone, risultati consegnabili (relazioni, repository di codice, ticket), accettazioni controfirmate e una motivazione del prezzo coerente con il livello di competenze e di impegno richiesti.

            I canoni e i pagamenti correlati alla proprietà intellettuale (licenze software, marchi, know-how, accesso alla tecnologia) sono particolarmente sensibili in quanto combinano la complessità della valutazione con questioni di qualificazione fiscale transfrontaliera. Ci si dovrà aspettare un vaglio approfondito dei seguenti profili: chi è il vero titolare e detentore del controllo sulla proprietà intellettuale, la catena contrattuale e i diritti di sublicenza, le modalità di determinazione del tasso di canone mediante benchmarking o accordi comparabili, nonché la genuinità del pagamento quale corrispettivo per la proprietà intellettuale anziché quale compenso mascherato per servizi.

            Gli addebiti infragruppo (management fees, servizi condivisi, riaddebiti di costi) sono comunemente il primo ambito in cui le autorità fiscali e le controparti richiedono prove del «beneficio» e della logica di allocazione. Laddove il Vietnam sia inserito in una catena di valore di gruppo, è necessario essere pronti a dimostrare la ragione dell’addebito, le modalità di calcolo, il beneficio ricevuto dal destinatario, unitamente ad accordi infragruppo coerenti e a supporto documentale dei prezzi di trasferimento.

            I flussi di finanziamento e di tesoreria (interessi, garanzie, cash pooling, factoring, trade finance) sono soggetti alla revisione tecnica più intensa, poiché implicano al contempo conseguenze fiscali e sensibilità sul piano della conformità antiriciclaggio e anticrimine finanziario. Anche laddove la struttura sia legittima, questi flussi hanno maggiori probabilità di essere sottoposti internamente a una revisione rafforzata e possono richiedere una documentazione di supporto più estesa prima dell’esecuzione.

            La risposta delle banche europee: cosa accade in pratica

            Le banche dell’UE operano secondo un approccio basato sul rischio in materia di criminalità finanziaria e conformità, e possono adottare decisioni di de-risking, ossia scegliere di limitare o cessare relazioni o tipologie di operazioni che ritengono eccedenti la propria propensione al rischio o troppo onerose dal punto di vista operativo. I quadri di vigilanza europei riconoscono il fenomeno del de-risking e invitano a valutazioni del rischio proporzionate e basate su prove concrete, piuttosto che a esclusioni indiscriminate; tuttavia, nella pratica le banche godono di un’ampia discrezionalità.

            Per un’impresa europea che disponga un bonifico bancario in favore di una controparte vietnamita, le seguenti misure discrezionali possono emergere in concreto, anche qualora il pagamento sia pienamente lecito e commercialmente ordinario.

            La banca può sospendere l’esecuzione e richiedere documenti aggiuntivi prima di sbloccare i fondi, cercando conferma sulla finalità e la legittimità dell’operazione nell’ambito dei propri controlli interni. Le richieste tipiche comprendono il contratto sottostante o il capitolato tecnico, le fatture, la prova della consegna o dell’esecuzione, una descrizione della finalità commerciale, nonché informazioni sulla titolarità effettiva o sulla struttura societaria del beneficiario.

            La banca può instradare il pagamento attraverso file di revisione manuale anziché ricorrere all’elaborazione automatica, in particolare per i beneficiari di prima contattazione, gli importi insoliti per ammontare o i pagamenti con causali vaghe che non descrivono chiaramente lo scopo. Ciò genera ripercussioni operative: liquidazioni tardive ai fornitori, merce ferma in attesa della conferma di pagamento o sospensione del servizio laddove il fornitore operi secondo rigidi parametri di pagamento.

            La banca può imporre condizioni interne nell’ambito dei propri controlli del rischio specifici per il cliente, richiedendo, ad esempio, indicazioni di pagamento più dettagliate, descrizioni più precise nelle fatture o flussi di pre-approvazione per i pagamenti sul corridoio Vietnam. In casi estremi, la banca può rifiutarsi di processare operazioni specifiche o decidere di abbandonare interi corridoi, tipologie di clienti o modelli di business come scelta di gestione del rischio. Taluni istituti finanziari tedeschi sono descritti come soggetti che applicano la due diligence rafforzata, richiedendo piena trasparenza sulla finalità e sulla titolarità per i pagamenti con collegamento vietnamita.

            Qualora un pagamento venga rifiutato, la soluzione pratica consiste spesso nell’aggiustare le modalità esecutive (canale bancario alternativo, pacchetto documentale rivisto o meccanismo di pagamento modificato), mantenendo intatto il rapporto commerciale sottostante.

            Le imprese europee sono invitate a predisporre un «Fascicolo di Conformità Bancaria» per i pagamenti sul corridoio Vietnam: una raccolta pre-assemblata di documenti (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale e informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in via preventiva o in risposta alle richieste della banca nel giro di ore anziché di giorni.

            Misure difensive non fiscali e implicazioni per i finanziamenti UE

            Al di là delle misure fiscali, l’inserimento nella blacklist dell’UE produce conseguenze non fiscali che incidono più ampiamente sul rapporto economico tra il Vietnam e l’Unione europea. I programmi di investimento dell’UE non possono far transitare finanziamenti attraverso entità localizzate in Vietnam, poiché l’utilizzo di tali enti contrasterebbe con la finalità legale fondamentale di questi strumenti, che sono concepiti per promuovere la buona governance, la trasparenza e il contrasto ai flussi finanziari illeciti. I fondi interessati comprendono il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (FEDS/NDICI), che riduce il rischio di investimenti rilevanti nei settori dell’energia e del digitale; il programma InvestEU (che ha sostituito il precedente FEIS); e il Mandato di Prestito Esterno, che prevede prestiti BEI per le grandi infrastrutture al di fuori dell’UE. Inoltre, il Quadro Generale per le cartolarizzazioni STS impone restrizioni separate all’utilizzo di entità domiciliate in giurisdizioni inserite nella lista nera nell’ambito delle strutture di cartolarizzazione. Per le entità vietnamite e i loro partner europei che operano su progetti a finanziamento donatore o a vocazione ESG, si tratta di un vincolo rilevante, poiché le società controllate e le altre imprese presenti in Vietnam possono essere escluse da tali fonti di finanziamento europeo.

            DAC6 e rendicontazione pubblica Paese per Paese

            Gli accordi transfrontalieri che coinvolgono il Vietnam sono ora soggetti a un controllo intensificato ai sensi della DAC6. In particolare, il Contrassegno C.1(b)(ii) può essere integrato laddove un pagamento transfrontaliero deducibile sia corrisposto da un’impresa associata stabilita nell’UE a un soggetto residente in Vietnam, ferme restando le modalità di recepimento specifiche di ciascuno Stato membro in ordine al test del beneficio principale e alle altre condizioni. Le grandi imprese multinazionali (con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi fiscali) devono inoltre predisporre e divulgare pubblicamente un Rendiconto Pubblico Paese per Paese. Ai sensi della Direttiva UE sul CbCR pubblico, le attività in Vietnam devono essere rendicontate separatamente, senza aggregarle nella voce «Resto del Mondo», con indicazione dell’elenco di tutte le controllate consolidate, della descrizione delle attività, del numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, dei ricavi (inclusi quelli infragruppo), dell’utile o della perdita prima delle imposte, delle imposte sul reddito maturate e versate, nonché degli utili accumulati. Per gli esercizi 2025 e 2026, le informazioni relative al Vietnam sono già oggetto di rendicontazione separata da parte delle multinazionali rientranti nell’ambito di applicazione.

            Note operative per l’Italia.

            L’Italia si avvale della lista UE ai fini del monitoraggio e della deducibilità ai sensi dell’articolo 110 del TUIR: i costi connessi con controparti domiciliate in giurisdizioni di cui all’Allegato I sono generalmente deducibili fino al «valore normale», mentre gli importi eccedenti tale valore richiedono la prova di un effettivo interesse economico, e tutti tali costi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello REDDITI). Il quadro normativo italiano è direttamente collegato alla lista UE, il che significa che lo status del Vietnam nell’Allegato I è efficace ai fini italiani dalla data di pubblicazione delle conclusioni del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza che sia richiesta alcuna ulteriore misura di recepimento nazionale.

            Per i soggetti passivi italiani, i costi per servizi, i canoni e gli addebiti infragruppo verso il Vietnam costituiscono le categorie più sensibili: è indispensabile una documentazione solida dei risultati consegnabili, dei prezzi e della motivazione economica, e i team contabili devono garantire di poter isolare in modo netto i costi con collegamento vietnamita nel flusso di lavoro di reporting di fine anno.

            Passi operativi per le imprese europee

            1. Mappatura delle esposizioni. Identificare e quantificare tutti i flussi di pagamento relativi alle entità vietnamite, disaggregati per tipologia (beni, servizi, canoni, addebiti infragruppo, finanziamenti).
            2. Analisi delle norme dello Stato membro di riferimento. Verificare quali misure difensive si applicano nella giurisdizione del soggetto passivo europeo, quando entrano in vigore (immediatamente o in modo graduale), se la giurisdizione adotta la lista UE in maniera dinamica o statica, le condizioni per l’esonero e la documentazione richiesta.
            3. Conformità DAC6. Valutare se gli accordi con collegamento vietnamita integrano obblighi di comunicazione ai sensi della DAC6 (in particolare i pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate) e assicurarsi che l’infrastruttura di comunicazione sia operativa.
            4. Prezzi di trasferimento e sostanza. Validare i servizi infragruppo, i canoni e le strutture di finanziamento riesaminando i prezzi, i test di beneficio e i termini contrattuali; rafforzare la documentazione contestuale prima della chiusura dell’esercizio.
            5. Comunicazione del CbCR pubblico. Se rientranti nell’ambito di applicazione, valutare le implicazioni delle divulgazioni ai fini del CbCR pubblico per le operazioni in Vietnam e allineare le comunicazioni fiscali, legali, ESG e destinate agli investitori.
            6. Due diligence sui fornitori. Implementare o rafforzare la due diligence sulle controparti vietnamite, includendo la verifica della residenza fiscale, la documentazione sulla titolarità effettiva e la conferma della sostanza e dell’attività economica.
            7. Fascicolo di conformità bancaria. Predisporre un fascicolo documentale pre-assemblato per i pagamenti sul corridoio Vietnam (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale, informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in risposta alle richieste bancarie nel giro di ore anziché di giorni.
            8. Monitoraggio del ciclo di revisione dell’ottobre 2026. Seguire i progressi del Vietnam sulle riforme EOIR e l’esito del ciclo di revisione del Gruppo Codice di Condotta dell’UE di ottobre 2026. Qualora il Vietnam fosse rimosso dall’Allegato I in tale occasione, gli Stati membri che adottano un approccio statico (Germania, Paesi Bassi) non applicheranno misure difensive nei confronti del Vietnam nelle proprie norme per il 2027; la Francia, che adotta anch’essa un approccio statico ma applica criteri domestici aggiuntivi, potrebbe nondimeno mantenere il Vietnam nel proprio elenco di giurisdizioni non cooperative anche dopo la sua cancellazione dalla lista UE. L’esito dell’ottobre 2026 è pertanto commercialmente rilevante per la pianificazione a medio termine.
            9. Governance interna strutturata. Istituire meccanismi di controllo del rischio-giurisdizione nei flussi di approvazione per nuove entità, contratti, finanziamenti e accordi su proprietà intellettuale aventi collegamento con il Vietnam, al fine di garantire adeguata validazione e documentazione sin dalla fase di avvio.

            Executive Summary

            The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) remains one of the most ambitious integration projects in the world. Yet, several years into its operational phase, it has not (yet) delivered the structural shift many expected. A recent analysis underscores the gap between political momentum and economic reality: implementation remains uneven, the agreement is still used by only a portion of participating states, and non-tariff barriers and infrastructure deficits continue to dominate the cost of doing business across borders.  For Egypt, the opportunity is still real — but it depends less on treaty headlines and more on enabling conditions: trade logistics, customs efficiency, regulatory convergence, and competitive industrial capacity. 

            Looking Back: The Promise of a Single African Market

            When the AfCFTA was launched, expectations were understandably high. A continent-wide trade framework was supposed to reduce tariffs, facilitate trade in goods and services, and strengthen regional value chains — with the broader goal of moving African economies up the value ladder.

            In my 2022 article, I asked whether AfCFTA could become a game changer for Egypt, given Egypt’s industrial base, strategic geography, and the potential to diversify export markets beyond traditional partners. (For background, see the earlier article here).

            The Reality Check: Intra-African Trade Remains Structurally Weak

            Several years later, the interim assessment is sobering. As the Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) recently put it, AfCFTA is not a “game changer” yet, and only about half of member states currently meet the practical prerequisites to trade under the agreement.

            A deeper reason is structural: no other world region trades so little with itself, and while statistics may undercount informal cross-border flows (especially in food), the overall picture remains unchanged.

            Trade integration cannot deliver transformative outcomes if production, logistics, and institutions do not support scale.

            Implementation Has Been Slow — and Often Symbolic

            Operationalisation did not start with full-scale liberalisation. Instead, the AfCFTA began with a pilot approach: the Guided Trade Initiative (GTI) launched in October 2022, initially with eight states, later joined by additional countries, including Nigeria and South Africa by spring 2025.

            The GTI created valuable learning effects, but it also underlined a key point: early progress was often presented through symbolic deals, while product coverage and volumes remained limited. FAZ highlights that only selected goods could be traded duty-free and that key sectors remained constrained for a long time due to missing or unresolved technical rules.

            A pilot, however, cannot substitute for full operational certainty — the kind businesses need to restructure supply chains and invest.

            Tariffs Are Not the Main Barrier — Trade Costs Are

            AfCFTA is frequently discussed in terms of tariff liberalisation. Yet, evidence suggests that the largest gains do not come from tariffs but from reducing non-tariff barriers and improving trade infrastructure.

            FAZ points to a central reality: tariffs tend to add around 20–30% to intra-African trade costs, whereas non-tariff costs can be far higher — driven by bureaucracy, lack of harmonised standards, inefficient border processes, and transport barriers.

            This is the crux: even with reduced tariffs, trade will not expand meaningfully if goods still cannot move cheaply, quickly, and predictably.

            Integration Complexity and Distributional Politics

            Africa’s integration landscape is shaped by multiple overlapping regional economic communities and trade regimes. This creates legal and administrative complexity — often described as an integration “spaghetti bowl.” FAZ notes the challenge of coordination and the continued fragmentation of rules.

            There is also a political economy dimension. Intra-African trade is heavily influenced by a small number of larger economies — and the distribution of benefits matters. FAZ highlights the dominance of major players (notably South Africa) and the concern that tariff liberalisation alone may entrench existing industrial advantages.

            Where governments expect asymmetric outcomes, resistance often takes the form of delay, narrow implementation, or persistent non-tariff barriers.

            What This Means for Egypt: The Opportunity Is Real — But Conditional

            Egypt’s strategic case for AfCFTA participation remains strong: industrial potential, geographic location, and the opportunity to access and shape growing markets. But the experience so far suggests that the treaty text alone does not generate trade flows.

            For Egypt’s private sector, the decisive factors are practical:

            • predictable and efficient customs clearance and border procedures,
            • logistics corridors and port efficiency,
            • regulatory convergence (standards, certification, compliance),
            • stable access to trade finance and payments,
            • competitive energy and production conditions for manufacturing and processing.

            AfCFTA can support these developments — but it cannot replace them.

            The “Game Changer” Pathway: What Must Happen Next

            FAZ concludes that AfCFTA will only become truly impactful if it is paired with the fundamentals: major infrastructure investment, stronger production and processing capacity, and a credible industrial policy.

            At the same time, Africa faces a classic chicken-and-egg problem: without development there is limited investment appeal; without investment there is limited development.

            For Egypt and its partners, a pragmatic strategy would be to:

            1. treat AfCFTA as a platform for real trade-cost reduction, not only tariff debates;
            2. focus on a limited number of scalable corridors and sectors where regional value chains can realistically grow;
            3. strengthen implementation capacity so that preferences become usable for firms — especially SMEs;
            4. enhance legal certainty and dispute resolution reliability for cross-border commerce.

            Conclusion

            AfCFTA remains a landmark achievement in terms of political commitment. But as of today, it has not yet been the “game changer” many hoped for.

            For Egypt, the key question is no longer whether AfCFTA is visionary — it is. The question is whether governments and businesses can translate it into lower real trade costs, higher competitiveness, and bankable cross-border transactions. If those enabling conditions improve, AfCFTA’s promise can still become commercial reality.

            This is the fourth article of a series decidated to purchasing real estate property in Spain: previously, we presented how to structure the purchase of a real estate property and what steps you must undertake to ensure the purchase is efficient and safe (you can find it here), the financial and tax information as well as practical tips related to the purchase process (here) and how to handle international inheritance tax implications (here).

            How to obtain a mortgage loan when Purchasing Property in Spain

            When a buyer in Spain wishes to purchase property using a mortgage loan, the financing process typically begins after selecting a specific property and signing a private purchase agreement, which is usually accompanied by a deposit payment. The entire financing process is strictly regulated under Spanish civil and banking law, offering a high degree of legal security, including foreign and non-resident buyers.

            Once the private purchase contract is signed, the bank initiates an official property valuation. This is a mandatory step for determining the maximum loan amount, the financing conditions and for loan approval.

            Only after the valuation is completed will the bank issue a formal mortgage offer. The entire process, from the initial application to the final offer, can take several weeks, depending on the complexity of the buyer’s financial profile and the documentation required. The final step occurs before a Spanish notary, where two deeds are signed simultaneously:

            • The public deed of sale, and
            • The mortgage deed.

            At this stage, the bank transfers the loan amount directly to the seller, ensuring legal and financial certainty for all parties involved.

            While this structure guarantees legal clarity, it also means that mortgage financing is not secured at the time the private agreement is signed. Therefore, it is strongly recommended to include a mortgage contingency clause in the private purchase contract. This clause makes the completion of the sale conditional upon obtaining financing, thereby protecting the buyer’s deposit in the event of a mortgage denial.

            Key Differences for Foreign Buyers

            Spanish banks do not generally issue binding pre-approvals before a specific property has been chosen. Foreign buyers, particularly non-residents, should also be aware of additional requirements, including:

            • Submission of translated or apostilled foreign documents,
            • More extensive due diligence and KYC (Know Your Customer) procedures, and
            • Generally longer processing times.

            These factors may extend the mortgage timeline and should be accounted for in the overall transaction planning.

            Differences between buying a second-hand apartment/house and buying a new apartment/house directly from the developer

            The main difference is that, in the case of a new home, VAT and AJD (stamp duty) are paid, and in the case of a second-hand home, only ITP (property transfer tax) is paid, as already explained in section III, paragraph 3.

            In addition, in the case of new homes, a series of legal guarantees are established—for 1, 3, and 10 years—for possible construction defects that may arise in the home, for which the developer is liable. On the other hand, in the case of second-hand homes, the seller is liable for hidden defects only for a period of 6 months from delivery.

            If the property is purchased from a natural person, it will generally be a second-hand home, whereas if it is purchased from a legal entity, it will normally be a new build and will be purchased from a developer.

            Therefore, the fundamental differences will be those already mentioned above: different taxation and greater legal guarantees in the case of purchase from legal entities. Additionally, in the case of purchasing the property from a legal entity developer, there are enhanced documentation and reporting obligations, which do not apply in the case of sale by individuals.

            Are there debts associated with the property that the buyer will be liable for?

            The buyer is liable for any debts owed to the Homeowners’ Association for the three years prior to the purchase and for the outstanding portion of the current year’s dues. The buyer is also vicariously liable for any outstanding property tax (IBI) or other local taxes owed by the previous owner.

            To adequately protect their interests, the buyer should, on the one hand, request a certificate of debts from the Homeowners’ Association and, on the other hand, check the status of payments of property tax and other municipal taxes.

            What are the specific provions of Spanish Coastal Law (Ley De Costas)?

            Properties located near the sea may fall under the Spanish Coastal Law (Ley de Costas), which regulates land use in the public maritime-terrestrial zone and its surrounding protected areas. These coastal strips are public domain, and strict limitations apply to ownership, construction, and renovation.

            Even for older, long-standing buildings, it is vital to verify whether the property lies within a protection zone. Depending on the classification of the area, consequences can range from restricted use or denial of renovation permits to expiration of rights of use or, in extreme cases, administrative demolition orders.

            Legal due diligence is essential to determine the status of the plot and identify any concessions or time-limited occupancy rights granted by the authorities.

             

            What rules apply to Country Houses (Fincas Rústicas)?

            Country houses (fincas rústicas) deserve special attention due to their location in rural and often protected areas, which are subject to strict urban planning and environmental regulations.

            Depending on local and regional classifications, the land may be designated exclusively for agriculture, forestry, or conservation, limiting the potential for construction, expansion, or change of use.

            Additionally, many rural properties have existing buildings that may never have been fully or properly legalised. As with coastal properties, buyers should review all applicable planning and environmental restrictions carefully before purchasing. 

            How are squatting cases  (Okupas) regulated under Spanish law?

            In recent years, Spain has experienced a rise in squatting cases, influenced by housing shortages, unaffordable rents, and high costs in urban or tourist areas. While the issue is complex and socio-politically sensitive, this section focuses on practical implications for property owners.

            Importantly, unlawful occupation (okupación) is relatively uncommon in most parts of Spain. The majority of property owners, especially those who secure and monitor their homes properly, are unlikely to be affected.

            Effective deterrents include:

            • Alarm systems and surveillance cameras,
            • Remote monitoring,
            • Local property management services (especially for second homes).

            Spanish law differentiates between:

            • Intrusion into a primary residence (treated as unlawful entry),
            • Occupation of vacant or second homes (classified as usurpation, requiring court action).

            Recent Legal Reforms – “Anti-Squatting Law” (Ley Orgánica 1/2025): To address lengthy eviction timelines, Spain introduced reforms, which include:

            • Within the first 48 hours of occupation:
              Police may evict squatters without a court order if no legal proof of residence is presented. Owners must provide immediate proof of ownership.
            • After 48 hours: Eviction must follow a formal judicial process.
            • Fast-track legal procedures: Eviction claims may now be processed in about 15 working days under accelerated procedures—though real-world implementation may vary by jurisdiction.

            While these special topics may not apply to every transaction, they highlight the importance of thorough due diligence and professional legal advice when buying property in Spain. Understanding the implications of coastal laws, rural zoning, inheritance regulations, and property security helps international buyers make informed, secure, and future-proof investments.

            Dopo il famigerato Liberation Day, molte imprese italiane hanno concesso uno sconto all’importatore americano per aiutarlo ad assorbire il dazio. A distanza di qualche mese, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara illegittimi i dazi “reciproci”, ma lo stesso giorno il Presidente Trump ne annuncia di nuovi. In questo articolo vediamo, in modo pratico, come affrontare i vari scenari, passando da una logica reattiva e destrutturata a una gestione consapevole della volatilità dei prezzi e dei flussi commerciali, conseguenza dell’introduzione, della variazione e della revoca dei dazi.

            Gli accordi commerciali di “Tariff Sharing”

            Per molto tempo la domanda è stata lineare: chi assorbe l’extra-costo doganale? L’esportatore? L’importatore? Entrambi? La domanda resta importante, ma oggi è incompleta.

            Il nuovo scenario, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia degli Stati Uniti del 20.3.2026 è: che cosa accade se quel dazio viene poi annullato e rimborsato? Se il costo era stato condiviso tra le parti, il beneficio del rimborso deve seguire una logica coerente. In assenza di un chiaro accordo sul punto, però,  il rischio è un disallineamento economico che può compromettere il rapporto commerciale.

            Immaginiamo una cantina italiana che vende i propri prodotti ad un importatore statunitense. A seguito dell’introduzione dei dazi reciproci, le parti hanno deciso che l’esportatore concederà uno sconto straordinario del 7,5%, esplicitamente motivato dall’esigenza di condividere l’impatto del dazio. La relazione commerciale prosegue, i volumi si mantengono, e l’importatore evita di scaricare integralmente l’aumento sul cliente finale.

            Per effetto della sentenza della Corte Suprema (o, in futuro, di altra sentenza o decisione amministrativa) l’importatore ottiene un rimborso dei dazi pagati in quel periodo.

            Se non si sono formalizzati accordi sul punto e la documentazione parla genericamente di “sconto commerciale” e non dice nulla sul rimborso, la situazione può essere difficile da ricostruire ex post e, soprattutto, fonte di tensioni commerciali. Con il risultato che una novità positiva (l’annullamento del dazio e il diritto al rimborso) diviene un fattore problematico che mette a rischio il rapporto.

            L’esportatore ha diritto alla restituzione degli sconti concessi per mitigare i dazi?

            In mancanza di un diverso accordo tra le parti, il diritto al rimborso spetta a chi ha versato il dazio, ossia, nella maggioranza dei casi, all’importatore. Quindi, il rischio è che l’importatore goda di un doppio beneficio (lo sconto e il rimborso del dazio) e che l’esportatore non ottenga nulla.

            Per questo motivo è fondamentale che le parti non si limitino a negoziare i prezzi e gli sconti, ma stabiliscano le conseguenze dell’adozione o della modifica o revoca dei dazi sul contratto, compreso l’eventuale rimborso.

            A tal fine, il primo passo è la corretta qualificazione e la documentazione degli sconti concessi. Se nelle e-mail, negli ordini commerciali, nelle note di credito e nelle fatture compare soltanto uno “sconto commerciale”, sarà più difficile sostenere in seguito che tale sconto fosse in realtà un contributo straordinario, temporaneo e legato al dazio. Al contrario, se la documentazione e il contratto chiariscono che si tratta di una misura di tariff sharing o tariff mitigation, la base per identificare ex post gli importi da restituire diventa molto più agevole.

            L’obiettivo è costruire un quadro chiaro dell’andamento degli sconti e dei pagamenti per poter poi, eventualmente, riallineare i flussi economici alla logica originaria dell’accordo: se l’esportatore ha contribuito a coprire un costo che poi, in tutto o in parte, non si è più materializzato in via definitiva, avrà diritto alla rifusione del contributo versato.

            Il contratto conterrà, dunque, oltre alla clausola di Tariff Sharing, anche quella di Tariff Reimbursement Allocation, che stabilisce che, se l’importatore riceve un rimborso, un credito o altro beneficio economico connesso al dazio per il quale l’esportatore aveva concesso uno sconto, l’importatore sia tenuto a restituire all’esportatore la parte corrispondente del beneficio, in misura integrale o proporzionale, a seconda di come le parti intendono distribuire rischio e incentivo.

            Obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso

            Non è chiaro se, nel caso dei dazi reciproci USA, gli importatori avranno diritto al rimborso presentando una semplice istanza amministrativa, oppure se sarà necessaria una causa legale. È più probabile il secondo scenario.

            In generale, per ottenere il rimborso di un dazio servono iniziative, termini, documenti e il coordinamento con broker e consulenti doganali. Nella maggior parte dei casi, il soggetto che esercita il controllo operativo del processo è l’importatore (o chi agisce per suo conto).

            Qui emerge un tema delicato ma molto concreto: se l’importatore sa che dovrà investire tempo e denaro per ottenere il rimborso, per poi dover condividerne il beneficio con l’esportatore, il suo incentivo ad attivarsi potrebbe ridursi. È esattamente per prevenire questa inerzia che il contratto dovrebbe contenere un obbligo espresso di attivazione, impostato come dovere di best efforts o commercially reasonable efforts.

            Ad esempio, il contratto dovrebbe chiarire che l’importatore deve informarsi sulle condizioni e sui termini temporali della procedura, conservare la documentazione rilevante, informare periodicamente l’esportatore sullo stato delle iniziative e non rinunciare o ridurre unilateralmente la domanda quando ciò incide sul diritto economico dell’esportatore.

            Accordi preventivi sul contenzioso e riparto dei costi

            Quando il rimborso richiede una causa o un’attività legale strutturata, gli ostacoli sono di tipo organizzativo e finanziario: chi decide se e quando procederechi sceglie i legalichi anticipa i costicome si divide il recuperato nettochi ha l’ultima parola su una transazione.

            Questo, in generale, vale per tutti i contratti, non solo per questo caso: le modalità di risoluzione delle controversie vanno affrontate e decise prima di trovarsi di fronte al problema, altrimenti il contenzioso rischia di diventare una seconda negoziazione improvvisata nel momento peggiore, cioè quando le parti sono già sotto pressione per margini, cash flow e incertezza normativa. E diventa inevitabilmente molto più difficile trovare un’intesa.

            Come gestire eventuali nuovi dazi (e il loro eventuale annullamento)

            Per mettersi al riparo dall’incertezza, l’accordo dovrebbe quindi essere strutturato in due tempi.

            • Il primo tempo regola l’impatto immediato del cambiamento di scenario, ad esempio l’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico: ne ho parlato in questo articolo).
            • Il secondo disciplina il possibile “rollback” (diritto al rimborso, processo, criteri di riparto).

            Questo approccio ha un vantaggio chiaro: non costringe le parti a discutere ogni volta che cambia il regime daziario o interviene una decisione di annullamento dei dazi. Invece di inseguire i cambiamenti del mercato, si adotta uno strumento per la gestione dei possibili scenari, molto più robusto sul piano commerciale e più semplice da gestire, poiché le regole sono già state concordate.

            Ciò consente di regolare l’impatto dei dazi non come una variabile straordinaria, da concordare una tantum, ma come un fenomeno strutturale, mobile, che potrebbe durare a lungo.

            Per questo è fondamentale saper costruire contratti che governano sia la situazione attuale, sia le possibili variazioni, compreso l’eventuale rimborso.

            Conclusione: Tre azioni pratiche le imprese che esportano negli USA

            La prima è concordare quali siano le conseguenze sul contratto dell’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento, o la sua revoca (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico dei prezzi, diritto alla condivisione del rimborso)

            La seconda è documentare in modo chiaro l’eventuale sconto concesso per mitigare un dazio. Se resta un generico “sconto commerciale”, il diritto alla restituzione in caso di rimborso sarà molto più difficile da far valere.

            La terza è stabilire che cosa accade in caso di annullamento o revoca del dazio: l’obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso e di gestire il processo amministrativo o il contenzioso, come ripartire i costi, chi controlla l’attività dei consulenti e dei legali, come si ripartiranno le somme recuperate.

            Ricordate l’accordo sui dazi al 15%?  Avevo scritto che con un negoziatore come Trump la partita non è mai finita (qui l’articolo) e – dopo il recente intermezzo della minaccia di dazi al 100% sui farmaci, ecco che il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di un dazio complessivo del 107% sulla pasta italiana, che potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.

            Da dove nasce questo nuovo dazio

            L’inchiesta antidumping è stata avviata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su richiesta di alcune aziende americane concorrenti e si basa su un ordine antidumping del 1996 che consente revisioni periodiche delle importazioni di pasta italiana. Il Dipartimento del Commercio conduce queste verifiche annualmente per valutare se i produttori italiani vendano pasta a prezzi inferiori rispetto al mercato interno americano, pratica nota come “dumping”.

            Le Aziende Coinvolte nell’Indagine

            Il Dipartimento del Commercio ha selezionato due aziende campione per condurre un’analisi approfondita, definite “mandatory respondents”: La Molisana e Pastificio Lucio Garofalo. Secondo il documento ufficiale pubblicato dall’amministrazione americana, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, entrambe le aziende avrebbero venduto i propri prodotti a prezzi inferiori a quelli di mercato, con conseguente sanzione di un dazio pari al 91,74%,

            Le autorità americane hanno giustificato questa percentuale sostenendo che le due aziende non avrebbero fornito informazioni complete o conformi alle richieste del Dipartimento, risultando poco collaborative nell’indagine. Ciò che è molto importante è che, oltre alle due aziende direttamente esaminate, il dazio aggiuntivo del 91,74% viene applicato anche a numerosi altri produttori italiani non esaminati individualmente. Questa metodologia, pur formalmente consentita dalla normativa americana come eccezione, viene applicata senza aver condotto alcuna verifica diretta sulle altre aziende.

            I Prossimi Passi della Procedura

            Il Ministero degli Esteri italiano si è attivato immediatamente, intervenendo formalmente nel procedimento come “Parte Interessata” tramite l’Ambasciata italiana a Washington. La Farnesina sta lavorando in stretto raccordo con le aziende interessate e d’intesa con la Commissione Europea per convincere il Dipartimento americano a rivedere i dazi provvisori.

            Le due aziende interessate (La Molisana e Garofalo) hanno la possibilità di presentare documentazione per contestare le accuse di dumping. Tuttavia, se il dumping dovesse essere confermato, il Dipartimento del Commercio darà istruzioni all’autorità per le dogane di applicare i dazi antidumping sulle merci vendute e immesse sul mercato americano.

            La natura preliminare della determinazione indica che esiste ancora un margine di manovra per modificare la decisione prima dell’entrata in vigore definitiva.

            Data di possibile Entrata in Vigore

            Il nuovo super-dazio del 91,74%, che si sommerà alla tariffa esistente del 15% per un totale del 107%, è programmato per entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Questa data rappresenta dunque una scadenza cruciale per tutte le azioni diplomatiche e legali in corso.

            L’impatto economico, se i dazi fossero confermati, sarebbe significativo: nel 2024 l’export di pasta italiana negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro secondo Coldiretti, rappresentando quasi il 17% delle esportazioni totali del settore. Un dazio al 107% rischierebbe di compromettere gravemente la competitività in uno dei mercati più importanti per l’agroalimentare italiano.

            Cosa fare da qui al 1 gennaio 2026?

            L’entrata in vigore del nuovo dazio, allo stato, è condizionata dall’esito della procedura in corso: visto quanto accaduto nei mesi precedenti, e l’uso politico che l’amministrazione USA ha fatto dello strumento dei dazi, ben oltre la loro funzione tecnica, è legittimo essere pessimisti.

            Dunque, che fare? Abbiamo visto nei mesi passati che le aziende hanno reagito all’incertezza sulla sorte dei dazi in tre modi:

            • C’è chi si è affrettato ad inviare più prodotti possibile prima della data di possibile entrata in vigore del dazio;
            • Chi ha concesso – ora per allora – sconti equivalenti al dazio minacciato, nel caso fosse entrato in vigore;
            • Chi ha sospeso gli ordini, in attesa di notizie definitive sull’impatto dei dazi;

            Si tratta di opzioni valide, ma non vanno dimenticati altri validi strumenti per gestire l’incertezza causata dalla ridda di annunci, trattative e minacce dell’amministrazione USA: il rischio dell’entrata in vigore di nuovi dazi, o del loro aumento, può essere gestito nel contratto, concordando con l’importatore USA quale sarà l’impatto dell’eventuale cambiamento tariffario sul prodotto.

            Le parti possono prevedere, ad esempio, che l’aumento venga ripartito per giusta metà, o che se lo accolli l’importatore oltre una certa soglia di aumento, o ancora che se il dazio superasse una certa soglia sia possibile sciogliere i contratti. Trovate un approfondimento in questo articolo

            L’unica certezza è che i rapporti commerciali con gli USA rimarranno sulle montagne russe a lungo e che è importante sapere gestire in modo consapevole i fattori di rischio che caratterizzano le vendite di prodotti negli Stati Uniti. Oggi il faro è puntato sui dazi e sui prezzi e il mio invito è di cogliere l’occasione per analizzare a fondo gli accordi esistenti e valutare se e come sono gestiti altri punti importanti, fonte di possibili alte responsabilità: ne parliamo, in maniera molto pratica, in questo libro.

            New Regulatory Framework for RHQs: Tax Relief, Substantive Presence, and Streamlined Licensing

            Saudi Arabia has released the long-awaited draft of the “Rules Regulating the Licensing and Supervision of Regional Headquarters of Multinational Companies,” issued pursuant to Cabinet Resolution No. (338) dated 23/4/1445H. This regulatory framework, currently open for public consultation, forms part of the Kingdom’s ambitious Vision 2030 strategy to establish Saudi Arabia as the prime regional base for multinational enterprises (MNEs) operating in the Middle East and North Africa (MENA) region.

            Far beyond mere tax incentives, the draft Rules introduce a binding, structured regime that combines regulatory clarity with strict compliance obligations and long-term benefits. The most salient features include the following.

            30-Year Tax Holiday

            Entities licensed as RHQs will enjoy a 0% income tax rate and a 0% withholding tax rate on dividends, related-party payments, and payments for services essential to RHQ activity. These tax incentives are granted for a period of 30 years, renewable under conditions set by the Ministry of Investment.

            Operational Substance Requirements: RHQ Functions and Compliance

            At the core of the RHQ regime lies the requirement for substantial and sustained business presence in the Kingdom. Licensed RHQs must activate both mandatory and optional activities as defined in Article 7 of the Rules:

            Mandatory Activities (to be activated within the first year):

            • Preparation and implementation of the regional strategy;
            • Strategic coordination of the MNE’s operations in the region;
            • Selection of products and services offered in the region;
            • M&A support;
            • Financial performance review;
            • Budget planning for regional operations;
            • Coordination of business units across MENA;
            • Market research and competitor analysis;
            • Identification of new market opportunities;
            • Marketing strategy development;
            • Preparation of operational and financial reports.

            Optional Activities (minimum of three to be activated): These include, among others:

            • Research, development and innovation;
            • Sales and marketing;
            • Human resources and training;
            • Financial management, foreign exchange and treasury services;
            • Legal consultancy, compliance, internal audit;
            • Logistics, IP management, production, and technical support.

            The selected optional activities must be aligned with the MNE’s global business strategy and must be regionally anchored.

            Additional Substantive Requirements

            • Minimum of 15 employees in the first year;
            • At least 3 senior executives must be based in the Kingdom and must represent the top decision-making authority for the region;
            • RHQ staff must reside in Saudi Arabia, be dedicated full-time, be licensed locally, and receive remuneration through Saudi bank accounts;
            • RHQ operations must be exclusively performed within the Kingdom.

            Licensing Process and Timing

            The licensing process is clearly defined. Upon submission of the required documentation (commercial records, financials, activity plans), the Ministry of Investment will process the application within 30 working days.

            True Regional Authority and Kingdom-Centric Operations

            Licensed RHQs must hold administrative authority over all regional branches and subsidiaries. The RHQ must operate as the highest strategic, executive, and administrative authority in the MENA region. Furthermore, all RHQ-related activities must be carried out exclusively from within the Kingdom.

            Localization Requirements

            To ensure genuine local presence, the RHQ regime mandates:

            • Saudi residency and work permits for all RHQ personnel;
            • No hybrid or remote models from abroad;
            • Local registration of intellectual property and commercial identifiers;
            • Internal reporting and supervision obligations anchored in Saudi Arabia.

            Is RHQ Establishment Mandatory or Optional?

            While the RHQ license remains optional in principle, it is effectively mandatory for all multinational companies intending to contract with Saudi public sector entities.

            As of 1 January 2024, the Saudi government will only consider public procurement contracts from companies that have an RHQ presence in the Kingdom, unless an express exemption is granted. Companies operating purely in the private sector without government contracts remain unaffected, but will nonetheless benefit from the RHQ regime if they choose to participate.

            This regulatory shift creates a strategic filter: those seeking to participate in Saudi Arabia’s transformation across infrastructure, health, energy, and education must establish a fully embedded regional presence in the Kingdom.

            Conclusion: High-Reward, High-Compliance Environment

            The draft Rules represent a bold step in reshaping the MENA business landscape. Saudi Arabia is setting the bar high: generous tax relief and fast-track licensing are tied to substantive commitments in structure, personnel, and governance. For MNEs willing to assume regional leadership from within Saudi borders, the opportunity is as attractive as it is demanding.

            Donald Trump, never one to shy away from drama or diplomacy-via-caps-lock, has slapped a 50% tariff on all Brazilian exports to the United States. The justification? In his own delicate prose: “The treatment of former President Jair Bolsonaro is a disgrace… A witch hunt that must end IMMEDIATELY!”

            And just in case anyone thought this was about trade imbalances or economic strategy, Trump made things crystal clear: “Due to Brazil’s insidious attacks on free elections…”.

            In short, the 50% tariff isn’t about coffee, orange juice, or flip-flops. It’s about a Supreme Court judgment, applying Brazilian law, regarding Brazilian politicians accused of conspiring in a coup d’état. In other words, this is a brazen (and frankly absurd) attempt at judicial intervention via trade war.

            Trump, with his characteristic subtlety, offered a solution: manufacture in the U.S., and he’ll look kindly upon Brazil, like a mafia don offering “protection” after smashing your shop window. But what he meant was: consider Bolsonaro innocent, and we’ll talk.

            The Brazilian market took the bait

            Although the fishy interference in Brazilian affairs was determined from a fish out of the water, the market took the bait: in the first 48 hours after the infamous letter, at least 1500 tons of fish were already held in Brazilian ports, as US buyers suspended their contracts due to uncertainty about the costs upon arrival. The fish market is on alert, as 80% of the exports head to the US, mainly coming from small family-owned industries that distribute the catch from artisanal fishing communities.

            The same effect hit other sectors, from orange, honey, and coffee to aircraft.

            Brazil’s response and sorcery: don’t mess with us (or our weather)

            Naturally, Brazil will not sit quietly sipping caipirinhas while its sovereignty is trampled. Reciprocity is on the table: if Washington raises tariffs, Brasília can do the same. But above all, one thing is sure: Brazil will never tolerate foreign interference in its independent judiciary.

            And then, a curious coincidence: right after Trump’s speech, a tornado accompanied by lightning struck the White House grounds. Pure chance? Maybe. Or could it have been the work of Brazilian indigenous shamans, a particularly well-organized group of umbanda practitioners, or simply the fact that, as every Brazilian child knows, God is Brazilian.

            Trump might want to check the weather forecast next time before penning another angry letter.

            The unpredictable becoming predictable

            Trade wars are rarely tidy affairs, but one thing they consistently deliver is chaos (in legal terms, disruption). And when disruption meets contracts, force majeure disputes often end up in court.

            At first glance, Trump’s decision to impose a 50% tariff overnight might feel like an unpredictable thunderbolt (quite literally, given the weather at the White House). But here’s the catch: by now, unpredictable tariffs are becoming predictable. When a government with a well-documented love for impulsive economic diplomacy imposes politically motivated tariffs, can anyone claim to be surprised?

            In most jurisdictions, force majeure requires that the event be extraordinary, unforeseeable, and beyond the parties’ control. A sudden 50% tariff certainly ticks a few of those boxes, but following a repetition of erratic trade policy, one might argue that businesses should expect what in past times was considered unexpected, especially when dealing with certain jurisdictions or political figures. In other words, Trump’s tariffs might not excuse performance if parties didn’t prepare for exactly this kind of volatility.

            This is where good contract drafting comes into play

            Savvy businesses are learning that their contracts must go beyond a vague boilerplate clause about “acts of government” or “changes in law.” Instead, they should expressly address the risk of sudden tariff changes, including

            • hardship clauses that allow renegotiation when costs become commercially unreasonable;
            • price adjustment mechanisms linked to tariff thresholds;
            • termination rights triggered by specified levels of customs duties;
            • currency fluctuation provisions (because tariffs rarely travel alone, and currency swings often accompany them).

            In short, while no contract can immunize a business from every shock, smart drafting can mean the difference between a commercial headache and a catastrophic breach.

            Therefore, tariffs may no longer be an unpredictable storm; they are part of the new predictable landscape. Given that your contract might wake up tomorrow facing ‘IMMEDIATE’ punitive tariffs in all caps, your contract should be ready today.

            The unwitting cupid: strengthening EU-Brazil relations

            While the tariffs may ruffle trade flows between Brasília and Washington, there’s an unintended silver lining: Trump is proving to be the most efficient matchmaker between Brazil and other markets, such as China and the European Union.

            The EU-Brazil relationship, already a flirtation with promising prospects, with relevant progress in the EU-Mercosur Agreement, now seems destined for deeper romance. If Mr. Trump insists on isolating the US from Brazil, the old continent stands ready, with flowers and wine in hand, to pick up where the US left off. After all, Brazilian fish can pair up nicely with champagne, cava and prosecco.

            So thank you, Mr. Trump. In your quest to bully Brazil into submission, you may have done more to strengthen transatlantic ties than any EU Commissioner ever could. As they say in Brasília these days: Trump is not a trade warrior. He’s a cupid in disguise.

            L’approccio di Trump: potere e dominanza

            Nella sua autobiografia The Art of the Deal, Donald Trump descrive il negoziato come una sfida di forza, determinazione e dominanza. La sua visione è chiara: chi mostra incertezza o fa concessioni troppo presto viene subito percepito come perdente. Il suo stile negoziale si fonda su pressione costante, richieste massimaliste e minacce calcolate, con l’obiettivo di ottenere vantaggi unilaterali. In questo schema, il compromesso non è un punto d’arrivo, ma un segno di debolezza da evitare.

            Trump è semopre stato un negoziatore competitivo, orientato al risultato immediato, poco interessato a soluzioni bilanciate se non strettamente funzionali ai propri interessi.

            Gli altri stili negoziali: compromissorio e collaborativo

            In contrasto con questo approccio competitivo, esistono altri due stili negoziali rilevanti:

            • Lo stile collaborativo mira a raggiungere un accordo “a metà strada”, in cui entrambe le parti cedono qualcosa per ottenere una soluzione accettabile. È un approccio pragmatico, utile in situazioni dove il tempo è limitato o le posizioni sono troppo distanti per una vera collaborazione.
            • Lo stile integrativo, invece, punta a creare soluzioni win‑win. Le parti cercano di comprendere a fondo i reciproci interessi e costruire insieme un esito che massimizzi il beneficio per entrambi. Richiede apertura, tempo e fiducia.

            Nelle trattative commerciali, l’ approccio compromissorio o collaborativo può funzionare solo se anche la controparte condivide la stessa logica. Ma quando ci si confronta con un attore esplicitamente competitivo come Trump, adottare uno stile compromissorio rischia di penalizzare gravemente l’UE, per almeno tre motivi:

            • Trasmette debolezza

            Un gesto accomodante viene visto non come segnale di apertura, ma come punto di pressione da sfruttare. Il negoziatore competitivo, orientato ad ottenere un vantaggio immediato, lo interpreta come disponibilità a cedere ancora di più.

            • Rinuncia al potere contrattuale

            L’UE dispone di un mercato enorme e ha leve commerciali significative, soprattutto in un contesto nel quale gli USA stanno chiudendo la porta al mercato cinese. Offrire concessioni in partenza equivale a bruciarsi carte negoziali senza ottenere nulla in cambio. In un confronto competitivo, la prima mossa può orienta la dinamica la dinamica del negoziato: fatta una concessione, è molto difficile tornare indietro.

            • Legittima lo squilibrio negoziale

            Un compromesso sbilanciato, se accettato senza resistenza, rischia di diventare la nuova base delle relazioni commerciali future, penalizzando sistematicamente l’UE nei round successivi.

            Perché il 30%? La tecnica dell’àncora

            Trump utilizza spesso una tecnica negoziale nota come a tecnica dell’ancora. Questa consiste nel fissare deliberatamente un obiettivo molto alto all’inizio del negoziato (nel nostro caso, la minaccia dei dazi al 30%).

            L’obiettivo è creare un perimetro psicologico del negoziato e forzare la controparte a ragionare partendo da quel dato, pur nella consapevolezza che si tratta di un valore arbitrario. .Questa tecnica consente di condizionare l’orizzonte del confronto e di ottenere concessioni più ampie, proprio come fatto da Trump.

            La risposta peggiore: concessioni unilaterali senza ritorno

            Purtroppo, l’Unione Europea ha già dato segnali preoccupanti di atteggiamento compromissorio non negoziato con l’amministrazione Trump, ad esempio :

            • La rinuncia alla Web Tax sui colossi digitali americani, senza ottenere in cambio alcuna regolazione o contributo fiscale condiviso.
            • L’offerta di aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, fatta per rassicurare Washington, senza ottenere nulla in cambio
            • L’accettazione dell’aumento delle spese NATO fino al 5% del PIL, rivendicato da Trump, anche in questo caso senza ottenere contropartite.

            Tutte queste offerte senza chiedere nulla in cambio, rafforzando nell’interlocutore l’idea che l’UE sia disposta a concedere in partenza. Trump, fedele alla sua logica competitiva, considera queste concessioni come un punto di partenza, non come un compromesso: ciò lo spinge a rilanciare le richieste, non a moderarle.

            Perseverare sarebbe un errore fatale

            Continuare su questa linea compromissoria, nella speranza che l’accomodamento calmi le pressioni, sarebbe non solo inefficace ma controproducente. Con un negoziatore competitivo, le concessioni unilaterali non fermano l’escalation: la alimentano. Ogni segnale di debolezza viene interpretato come spazio di manovra in più.

            Un esempio utile è la reazione della Cina durante la guerra commerciale avviata da Trump. A fronte di dazi monstre imposti dagli Stati Uniti, Pechino ha risposto con la stessa moneta, imponendo dazi equivalenti. Invece di cedere, ha parlato la stessa lingua del potere Il risultato è sotto gli occhi di tutti: dopo settimane di escalation, gli USA hanno dovuto moderare la loro posizione, aprendo a un’intesa più equilibrata.

            Le contromisure possibili: parlare la sua lingua

            Per evitare gli errori del passato, l’UE deve dunque invertire la logica negoziale. Non per alimentare lo scontro, ma per ristabilire un equilibrio credibile. Alcune contromisure utili potrebbero essere:

            • Mettere nel mirino gli interessi della base elettorale di Trump, in particolare i settori agricoli (soia, mais, carne bovina), con dazi selettivi o restrizioni mirate.
            • Rimettere sul tavolo la Web Tax europea anche con aliquota minima, vincolando eventuali deroghe a concessioni reali da parte statunitense.

            Queste mosse, ben calibrate, rafforzerebbero la posizione dell’UE e dimostrerebbero che sa difendere i propri interessi parlando un linguaggio che Trump comprende: quello dell forza e del potere contrattuale.

            Cercare gli interessi dietro le richieste

            Un principio fondamentale in ogni negoziato è identificare gli interessi della controparte e trovare un modo per consentirgli di raggiungerli, senza sacrificare i propri.

            Nel caso del negoziato tra UE e USA, occorre tenere presente che Trump gioca la partita guardando in primis alla sua base elettorale: un accordo deve offrirgli una narrazione di vittoria da comunicare al suo elettorato.

            In conclusione

            Nel negoziare con un attore competitivo occorre abbandonare l’approccio accomodante, evitare concessioni senza contropartite e adottare uno stile più assertivo, strategico e simmetrico. Vale nel negoziato dell’UE con Trump, come in ogni altra trattativa commerciale.

            Tutto parte dal comprendere lo stile negoziale della controparte e impostare il negoziato in maniera consapevole: solo così potrà costruire un’intesa che sia solida, equa e rispettosa della propria forza economica e politica.

            Christian Ule

            Aree di attività

            • Arbitrato
            • Contratti
            • Diritto societario
            • Distribuzione
            • Commercio internazionale

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              The USA vs. Brazil Trade War | How to Lose a Trade Partner in 10 Tweets

              18 Luglio 2025

              • Brasile
              • USA
              • Distribuzione
              • Commercio internazionale
              • Fisco e tasse

              Il Vietnam è stato inserito nell’elenco dell’Unione europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I), a seguito dell’aggiornamento adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2026.

              Per le società europee che acquistano beni e servizi dal Vietnam, l’inserimento in tale elenco non costituisce un divieto assoluto di commercio, bensì un segnale che nei mesi a venire si renderà necessario un significativo rafforzamento della governance fiscale, delle aspettative documentali e, in taluni casi, delle procedure di esecuzione dei pagamenti. Il meccanismo dell’elenco UE è concepito non tanto per «nominare e svergognare» le giurisdizioni inadempienti, quanto per stimolare riforme positive attraverso la cooperazione e il dialogo; tuttavia, una volta che una giurisdizione è collocata nell’Allegato I, gli Stati membri dell’UE sono tenuti ad adottare «misure difensive» che possono incidere in misura rilevante sul trattamento fiscale, sugli obblighi di ritenuta alla fonte e sull’intensità delle attività ispettive per le operazioni aventi un collegamento con il Vietnam.

              Cosa prevede (e cosa non prevede) la decisione dell’UE

              La blacklist dell’UE è uno strumento di governance fiscale: essa non vieta alle imprese europee di importare merci dal Vietnam né di acquisire servizi vietnamiti, e non incide sul regime fiscale interno del Vietnam, sulle norme in materia di imposta sul reddito delle società, sul quadro normativo relativo alle ritenute alla fonte né sulle politiche in materia di investimenti.

              Al contempo, l’Unione europea può approfondire la cooperazione con il Vietnam sul piano politico ed economico pur mantenendo la pressione sulla governance fiscale attraverso i meccanismi di inserimento negli elenchi; le imprese devono pertanto prepararsi a operare in un contesto di «partenariato accompagnato da vigilanza», senza attendersi una piena coerenza tra i due profili. In tal senso, nel gennaio 2026 l’UE e il Vietnam hanno elevato le proprie relazioni al rango di Partenariato Strategico Globale, configurato come piattaforma per il rafforzamento della cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, del clima e dell’energia, dello sviluppo sostenibile e della trasformazione digitale — segnale inequivoco che l’inserimento in lista è uno strumento tecnico di conformità e non una rottura diplomatica.

              Il paradosso ideologico: una Repubblica socialista in un elenco di paradisi fiscali

              La presenza del Vietnam nella lista nera risulta singolare alla luce del più ampio contesto politico. L’elenco UE fu concepito all’indomani dei grandi scandali sulla trasparenza fiscale (Panama Papers e LuxLeaks), al fine di far fronte alle giurisdizioni che facilitano strutture offshore o non soddisfano gli standard di scambio di informazioni. Nell’immaginario occidentale, il concetto di «paradiso fiscale» evoca microStati liberali o centri offshore, eppure il Vietnam, governato da un Partito Comunista, figura oggi nel medesimo elenco.

              Ciò riflette la realtà del modello economico ibrido vietnamita: politicamente socialista, ma economicamente pragmatico sin dalle riforme del Đổi Mới della fine degli anni Ottanta, con incentivi fiscali selettivi per le zone economiche speciali, gli investimenti ad alta tecnologia e i settori prioritari, incentivi che in taluni casi possono ridurre significativamente l’onere fiscale effettivo per gli investitori stranieri. La preoccupazione dell’UE non riguarda l’aliquota nominale dell’imposta sul reddito delle società vietnamite, bensì, nella fase attuale, l’assenza di un’adeguata infrastruttura per lo scambio di informazioni, sebbene l’architettura dei regimi preferenziali vigenti abbia già suscitato critiche in passato. L’inserimento nell’elenco è una questione di conformità tecnica, non di ordine ideologico.

              I criteri di inserimento e la cronologia

              Il Vietnam è soggetto all’esame dell’UE sin dalla prima versione dell’elenco, pubblicata nel dicembre 2017, quando fu collocato nell’Allegato II (la «lista grigia») insieme alle giurisdizioni che si sono impegnate ad attuare riforme ma non hanno ancora raggiunto la piena conformità. Nell’ottobre 2025, il Vietnam fu rimosso dall’Allegato II in seguito all’adempimento degli impegni assunti in materia di rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Reporting, CbCR), apparendo a quel punto sulla via della conformità integrale. Tuttavia, nel novembre 2025 il Forum Globale dell’OCSE pubblicò la propria valutazione tra pari, classificando il Vietnam come «Non Conforme» rispetto allo standard sullo scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request, EOIR), profilo distinto dal CbCR, riscontrando riforme ancora incompiute e prevedendo che i miglioramenti del quadro CbCR non sarebbero pervenuti prima del 2027. Tale valutazione dell’OCSE ha direttamente determinato il passaggio, nel febbraio 2026, all’Allegato I, con un’escalation dalla lista grigia alla lista nera che ha saltato qualsiasi periodo intermedio di piena conformità.

               

              I tre criteri fondamentali in base ai quali il Vietnam è stato valutato sono: 

              • il Criterio 1 (trasparenza fiscale), che richiede la conformità agli standard AEOI ed EOIR nonché l’adesione alla Convenzione Multilaterale sull’Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Fiscale; 
              • il Criterio 2 (equità fiscale), che esige l’assenza di regimi fiscali preferenziali dannosi e norme adeguate in materia di sostanza economica; e 
              • il Criterio 3 (misure anti-BEPS), che impone l’attuazione degli standard minimi anti-BEPS dell’OCSE, incluso il CbCR. La carenza del Vietnam si è concentrata nel Criterio 1, specificamente nello standard EOIR, relativo alla capacità pratica e al quadro procedurale per rispondere alle richieste di informazioni delle autorità fiscali estere.

              La risposta del Vietnam e la via verso la cancellazione dall’elenco

              Il Ministero degli Affari Esteri del Vietnam ha risposto pubblicamente entro pochi giorni dall’inserimento in lista, difendendo il proprio operato in materia di trasparenza fiscale e dichiarando che il governo sta attuando un piano d’azione nazionale per recepire le raccomandazioni dell’OCSE e ampliare la cooperazione fiscale con i partner, inclusa l’UE. Il Vietnam ha manifestato disponibilità ad avviare un dialogo con le autorità europee per garantire valutazioni più oggettive e complete, nonché a promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo condiviso e della prosperità comune.

              I commentatori pratici suggeriscono che una tabella di marcia concreta sia realizzabile: con emendamenti legislativi (decreti e circolari sulle procedure EOIR), l’istituzione di un’unità EOIR dedicata, la pubblicazione di statistiche applicative e un attivo impegno tecnico con il Gruppo Codice di Condotta dell’UE tra ora e il settembre 2026, il Vietnam potrebbe realisticamente puntare alla rimozione dall’Allegato I nel prossimo ciclo di revisione UE dell’ottobre 2026, sebbene tale scadenza sia ambiziosa e la cancellazione dall’elenco non sia in alcun modo garantita. Il punto cruciale per le imprese europee è che, anche qualora l’inserimento si rivelasse relativamente breve se il Vietnam agisse con decisione, le società non devono rinviare i propri adeguamenti di conformità facendo affidamento su una rimozione anticipata: una risposta proporzionata e basata sul rischio è preferibile a una ristrutturazione radicale delle filiere di fornitura con collegamento vietnamita.

              Come i diversi tipi di pagamento sono interessati in concreto

              I beni (importazioni) presentano generalmente il profilo più lineare sul piano della sostanza, poiché di norma esiste una catena documentale chiara: ordini di acquisto, documenti di spedizione, pratiche doganali di importazione, bolle di consegna, verbali di ispezione e accettazione, nonché fatture corrispondenti. Il rischio aggiuntivo per i beni riguarda tipicamente non la genuinità dell’acquisto, bensì la coerenza complessiva della filiera e dei prezzi sotto controllo; in particolare, occorre che i margini e gli eventuali accordi infragruppo attorno al flusso di importazione abbiano senso commerciale e siano documentati in maniera uniforme.

              I servizi (outsourcing, consulenza, sviluppo IT, marketing, assistenza) tendono ad attirare maggiori interrogativi, poiché «cosa è stato prestato» è più difficile da provare rispetto a un prodotto fisicamente spedito. Qualora un ente europeo corrisponda un compenso a un fornitore vietnamita per servizi, è opportuno predisporre un fascicolo probatorio ben organizzato: un ambito di lavoro chiaramente definito, registri delle ore o delle milestone, risultati consegnabili (relazioni, repository di codice, ticket), accettazioni controfirmate e una motivazione del prezzo coerente con il livello di competenze e di impegno richiesti.

              I canoni e i pagamenti correlati alla proprietà intellettuale (licenze software, marchi, know-how, accesso alla tecnologia) sono particolarmente sensibili in quanto combinano la complessità della valutazione con questioni di qualificazione fiscale transfrontaliera. Ci si dovrà aspettare un vaglio approfondito dei seguenti profili: chi è il vero titolare e detentore del controllo sulla proprietà intellettuale, la catena contrattuale e i diritti di sublicenza, le modalità di determinazione del tasso di canone mediante benchmarking o accordi comparabili, nonché la genuinità del pagamento quale corrispettivo per la proprietà intellettuale anziché quale compenso mascherato per servizi.

              Gli addebiti infragruppo (management fees, servizi condivisi, riaddebiti di costi) sono comunemente il primo ambito in cui le autorità fiscali e le controparti richiedono prove del «beneficio» e della logica di allocazione. Laddove il Vietnam sia inserito in una catena di valore di gruppo, è necessario essere pronti a dimostrare la ragione dell’addebito, le modalità di calcolo, il beneficio ricevuto dal destinatario, unitamente ad accordi infragruppo coerenti e a supporto documentale dei prezzi di trasferimento.

              I flussi di finanziamento e di tesoreria (interessi, garanzie, cash pooling, factoring, trade finance) sono soggetti alla revisione tecnica più intensa, poiché implicano al contempo conseguenze fiscali e sensibilità sul piano della conformità antiriciclaggio e anticrimine finanziario. Anche laddove la struttura sia legittima, questi flussi hanno maggiori probabilità di essere sottoposti internamente a una revisione rafforzata e possono richiedere una documentazione di supporto più estesa prima dell’esecuzione.

              La risposta delle banche europee: cosa accade in pratica

              Le banche dell’UE operano secondo un approccio basato sul rischio in materia di criminalità finanziaria e conformità, e possono adottare decisioni di de-risking, ossia scegliere di limitare o cessare relazioni o tipologie di operazioni che ritengono eccedenti la propria propensione al rischio o troppo onerose dal punto di vista operativo. I quadri di vigilanza europei riconoscono il fenomeno del de-risking e invitano a valutazioni del rischio proporzionate e basate su prove concrete, piuttosto che a esclusioni indiscriminate; tuttavia, nella pratica le banche godono di un’ampia discrezionalità.

              Per un’impresa europea che disponga un bonifico bancario in favore di una controparte vietnamita, le seguenti misure discrezionali possono emergere in concreto, anche qualora il pagamento sia pienamente lecito e commercialmente ordinario.

              La banca può sospendere l’esecuzione e richiedere documenti aggiuntivi prima di sbloccare i fondi, cercando conferma sulla finalità e la legittimità dell’operazione nell’ambito dei propri controlli interni. Le richieste tipiche comprendono il contratto sottostante o il capitolato tecnico, le fatture, la prova della consegna o dell’esecuzione, una descrizione della finalità commerciale, nonché informazioni sulla titolarità effettiva o sulla struttura societaria del beneficiario.

              La banca può instradare il pagamento attraverso file di revisione manuale anziché ricorrere all’elaborazione automatica, in particolare per i beneficiari di prima contattazione, gli importi insoliti per ammontare o i pagamenti con causali vaghe che non descrivono chiaramente lo scopo. Ciò genera ripercussioni operative: liquidazioni tardive ai fornitori, merce ferma in attesa della conferma di pagamento o sospensione del servizio laddove il fornitore operi secondo rigidi parametri di pagamento.

              La banca può imporre condizioni interne nell’ambito dei propri controlli del rischio specifici per il cliente, richiedendo, ad esempio, indicazioni di pagamento più dettagliate, descrizioni più precise nelle fatture o flussi di pre-approvazione per i pagamenti sul corridoio Vietnam. In casi estremi, la banca può rifiutarsi di processare operazioni specifiche o decidere di abbandonare interi corridoi, tipologie di clienti o modelli di business come scelta di gestione del rischio. Taluni istituti finanziari tedeschi sono descritti come soggetti che applicano la due diligence rafforzata, richiedendo piena trasparenza sulla finalità e sulla titolarità per i pagamenti con collegamento vietnamita.

              Qualora un pagamento venga rifiutato, la soluzione pratica consiste spesso nell’aggiustare le modalità esecutive (canale bancario alternativo, pacchetto documentale rivisto o meccanismo di pagamento modificato), mantenendo intatto il rapporto commerciale sottostante.

              Le imprese europee sono invitate a predisporre un «Fascicolo di Conformità Bancaria» per i pagamenti sul corridoio Vietnam: una raccolta pre-assemblata di documenti (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale e informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in via preventiva o in risposta alle richieste della banca nel giro di ore anziché di giorni.

              Misure difensive non fiscali e implicazioni per i finanziamenti UE

              Al di là delle misure fiscali, l’inserimento nella blacklist dell’UE produce conseguenze non fiscali che incidono più ampiamente sul rapporto economico tra il Vietnam e l’Unione europea. I programmi di investimento dell’UE non possono far transitare finanziamenti attraverso entità localizzate in Vietnam, poiché l’utilizzo di tali enti contrasterebbe con la finalità legale fondamentale di questi strumenti, che sono concepiti per promuovere la buona governance, la trasparenza e il contrasto ai flussi finanziari illeciti. I fondi interessati comprendono il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (FEDS/NDICI), che riduce il rischio di investimenti rilevanti nei settori dell’energia e del digitale; il programma InvestEU (che ha sostituito il precedente FEIS); e il Mandato di Prestito Esterno, che prevede prestiti BEI per le grandi infrastrutture al di fuori dell’UE. Inoltre, il Quadro Generale per le cartolarizzazioni STS impone restrizioni separate all’utilizzo di entità domiciliate in giurisdizioni inserite nella lista nera nell’ambito delle strutture di cartolarizzazione. Per le entità vietnamite e i loro partner europei che operano su progetti a finanziamento donatore o a vocazione ESG, si tratta di un vincolo rilevante, poiché le società controllate e le altre imprese presenti in Vietnam possono essere escluse da tali fonti di finanziamento europeo.

              DAC6 e rendicontazione pubblica Paese per Paese

              Gli accordi transfrontalieri che coinvolgono il Vietnam sono ora soggetti a un controllo intensificato ai sensi della DAC6. In particolare, il Contrassegno C.1(b)(ii) può essere integrato laddove un pagamento transfrontaliero deducibile sia corrisposto da un’impresa associata stabilita nell’UE a un soggetto residente in Vietnam, ferme restando le modalità di recepimento specifiche di ciascuno Stato membro in ordine al test del beneficio principale e alle altre condizioni. Le grandi imprese multinazionali (con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi fiscali) devono inoltre predisporre e divulgare pubblicamente un Rendiconto Pubblico Paese per Paese. Ai sensi della Direttiva UE sul CbCR pubblico, le attività in Vietnam devono essere rendicontate separatamente, senza aggregarle nella voce «Resto del Mondo», con indicazione dell’elenco di tutte le controllate consolidate, della descrizione delle attività, del numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, dei ricavi (inclusi quelli infragruppo), dell’utile o della perdita prima delle imposte, delle imposte sul reddito maturate e versate, nonché degli utili accumulati. Per gli esercizi 2025 e 2026, le informazioni relative al Vietnam sono già oggetto di rendicontazione separata da parte delle multinazionali rientranti nell’ambito di applicazione.

              Note operative per l’Italia.

              L’Italia si avvale della lista UE ai fini del monitoraggio e della deducibilità ai sensi dell’articolo 110 del TUIR: i costi connessi con controparti domiciliate in giurisdizioni di cui all’Allegato I sono generalmente deducibili fino al «valore normale», mentre gli importi eccedenti tale valore richiedono la prova di un effettivo interesse economico, e tutti tali costi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello REDDITI). Il quadro normativo italiano è direttamente collegato alla lista UE, il che significa che lo status del Vietnam nell’Allegato I è efficace ai fini italiani dalla data di pubblicazione delle conclusioni del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza che sia richiesta alcuna ulteriore misura di recepimento nazionale.

              Per i soggetti passivi italiani, i costi per servizi, i canoni e gli addebiti infragruppo verso il Vietnam costituiscono le categorie più sensibili: è indispensabile una documentazione solida dei risultati consegnabili, dei prezzi e della motivazione economica, e i team contabili devono garantire di poter isolare in modo netto i costi con collegamento vietnamita nel flusso di lavoro di reporting di fine anno.

              Passi operativi per le imprese europee

              1. Mappatura delle esposizioni. Identificare e quantificare tutti i flussi di pagamento relativi alle entità vietnamite, disaggregati per tipologia (beni, servizi, canoni, addebiti infragruppo, finanziamenti).
              2. Analisi delle norme dello Stato membro di riferimento. Verificare quali misure difensive si applicano nella giurisdizione del soggetto passivo europeo, quando entrano in vigore (immediatamente o in modo graduale), se la giurisdizione adotta la lista UE in maniera dinamica o statica, le condizioni per l’esonero e la documentazione richiesta.
              3. Conformità DAC6. Valutare se gli accordi con collegamento vietnamita integrano obblighi di comunicazione ai sensi della DAC6 (in particolare i pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate) e assicurarsi che l’infrastruttura di comunicazione sia operativa.
              4. Prezzi di trasferimento e sostanza. Validare i servizi infragruppo, i canoni e le strutture di finanziamento riesaminando i prezzi, i test di beneficio e i termini contrattuali; rafforzare la documentazione contestuale prima della chiusura dell’esercizio.
              5. Comunicazione del CbCR pubblico. Se rientranti nell’ambito di applicazione, valutare le implicazioni delle divulgazioni ai fini del CbCR pubblico per le operazioni in Vietnam e allineare le comunicazioni fiscali, legali, ESG e destinate agli investitori.
              6. Due diligence sui fornitori. Implementare o rafforzare la due diligence sulle controparti vietnamite, includendo la verifica della residenza fiscale, la documentazione sulla titolarità effettiva e la conferma della sostanza e dell’attività economica.
              7. Fascicolo di conformità bancaria. Predisporre un fascicolo documentale pre-assemblato per i pagamenti sul corridoio Vietnam (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale, informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in risposta alle richieste bancarie nel giro di ore anziché di giorni.
              8. Monitoraggio del ciclo di revisione dell’ottobre 2026. Seguire i progressi del Vietnam sulle riforme EOIR e l’esito del ciclo di revisione del Gruppo Codice di Condotta dell’UE di ottobre 2026. Qualora il Vietnam fosse rimosso dall’Allegato I in tale occasione, gli Stati membri che adottano un approccio statico (Germania, Paesi Bassi) non applicheranno misure difensive nei confronti del Vietnam nelle proprie norme per il 2027; la Francia, che adotta anch’essa un approccio statico ma applica criteri domestici aggiuntivi, potrebbe nondimeno mantenere il Vietnam nel proprio elenco di giurisdizioni non cooperative anche dopo la sua cancellazione dalla lista UE. L’esito dell’ottobre 2026 è pertanto commercialmente rilevante per la pianificazione a medio termine.
              9. Governance interna strutturata. Istituire meccanismi di controllo del rischio-giurisdizione nei flussi di approvazione per nuove entità, contratti, finanziamenti e accordi su proprietà intellettuale aventi collegamento con il Vietnam, al fine di garantire adeguata validazione e documentazione sin dalla fase di avvio.

              Executive Summary

              The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) remains one of the most ambitious integration projects in the world. Yet, several years into its operational phase, it has not (yet) delivered the structural shift many expected. A recent analysis underscores the gap between political momentum and economic reality: implementation remains uneven, the agreement is still used by only a portion of participating states, and non-tariff barriers and infrastructure deficits continue to dominate the cost of doing business across borders.  For Egypt, the opportunity is still real — but it depends less on treaty headlines and more on enabling conditions: trade logistics, customs efficiency, regulatory convergence, and competitive industrial capacity. 

              Looking Back: The Promise of a Single African Market

              When the AfCFTA was launched, expectations were understandably high. A continent-wide trade framework was supposed to reduce tariffs, facilitate trade in goods and services, and strengthen regional value chains — with the broader goal of moving African economies up the value ladder.

              In my 2022 article, I asked whether AfCFTA could become a game changer for Egypt, given Egypt’s industrial base, strategic geography, and the potential to diversify export markets beyond traditional partners. (For background, see the earlier article here).

              The Reality Check: Intra-African Trade Remains Structurally Weak

              Several years later, the interim assessment is sobering. As the Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) recently put it, AfCFTA is not a “game changer” yet, and only about half of member states currently meet the practical prerequisites to trade under the agreement.

              A deeper reason is structural: no other world region trades so little with itself, and while statistics may undercount informal cross-border flows (especially in food), the overall picture remains unchanged.

              Trade integration cannot deliver transformative outcomes if production, logistics, and institutions do not support scale.

              Implementation Has Been Slow — and Often Symbolic

              Operationalisation did not start with full-scale liberalisation. Instead, the AfCFTA began with a pilot approach: the Guided Trade Initiative (GTI) launched in October 2022, initially with eight states, later joined by additional countries, including Nigeria and South Africa by spring 2025.

              The GTI created valuable learning effects, but it also underlined a key point: early progress was often presented through symbolic deals, while product coverage and volumes remained limited. FAZ highlights that only selected goods could be traded duty-free and that key sectors remained constrained for a long time due to missing or unresolved technical rules.

              A pilot, however, cannot substitute for full operational certainty — the kind businesses need to restructure supply chains and invest.

              Tariffs Are Not the Main Barrier — Trade Costs Are

              AfCFTA is frequently discussed in terms of tariff liberalisation. Yet, evidence suggests that the largest gains do not come from tariffs but from reducing non-tariff barriers and improving trade infrastructure.

              FAZ points to a central reality: tariffs tend to add around 20–30% to intra-African trade costs, whereas non-tariff costs can be far higher — driven by bureaucracy, lack of harmonised standards, inefficient border processes, and transport barriers.

              This is the crux: even with reduced tariffs, trade will not expand meaningfully if goods still cannot move cheaply, quickly, and predictably.

              Integration Complexity and Distributional Politics

              Africa’s integration landscape is shaped by multiple overlapping regional economic communities and trade regimes. This creates legal and administrative complexity — often described as an integration “spaghetti bowl.” FAZ notes the challenge of coordination and the continued fragmentation of rules.

              There is also a political economy dimension. Intra-African trade is heavily influenced by a small number of larger economies — and the distribution of benefits matters. FAZ highlights the dominance of major players (notably South Africa) and the concern that tariff liberalisation alone may entrench existing industrial advantages.

              Where governments expect asymmetric outcomes, resistance often takes the form of delay, narrow implementation, or persistent non-tariff barriers.

              What This Means for Egypt: The Opportunity Is Real — But Conditional

              Egypt’s strategic case for AfCFTA participation remains strong: industrial potential, geographic location, and the opportunity to access and shape growing markets. But the experience so far suggests that the treaty text alone does not generate trade flows.

              For Egypt’s private sector, the decisive factors are practical:

              • predictable and efficient customs clearance and border procedures,
              • logistics corridors and port efficiency,
              • regulatory convergence (standards, certification, compliance),
              • stable access to trade finance and payments,
              • competitive energy and production conditions for manufacturing and processing.

              AfCFTA can support these developments — but it cannot replace them.

              The “Game Changer” Pathway: What Must Happen Next

              FAZ concludes that AfCFTA will only become truly impactful if it is paired with the fundamentals: major infrastructure investment, stronger production and processing capacity, and a credible industrial policy.

              At the same time, Africa faces a classic chicken-and-egg problem: without development there is limited investment appeal; without investment there is limited development.

              For Egypt and its partners, a pragmatic strategy would be to:

              1. treat AfCFTA as a platform for real trade-cost reduction, not only tariff debates;
              2. focus on a limited number of scalable corridors and sectors where regional value chains can realistically grow;
              3. strengthen implementation capacity so that preferences become usable for firms — especially SMEs;
              4. enhance legal certainty and dispute resolution reliability for cross-border commerce.

              Conclusion

              AfCFTA remains a landmark achievement in terms of political commitment. But as of today, it has not yet been the “game changer” many hoped for.

              For Egypt, the key question is no longer whether AfCFTA is visionary — it is. The question is whether governments and businesses can translate it into lower real trade costs, higher competitiveness, and bankable cross-border transactions. If those enabling conditions improve, AfCFTA’s promise can still become commercial reality.

              This is the fourth article of a series decidated to purchasing real estate property in Spain: previously, we presented how to structure the purchase of a real estate property and what steps you must undertake to ensure the purchase is efficient and safe (you can find it here), the financial and tax information as well as practical tips related to the purchase process (here) and how to handle international inheritance tax implications (here).

              How to obtain a mortgage loan when Purchasing Property in Spain

              When a buyer in Spain wishes to purchase property using a mortgage loan, the financing process typically begins after selecting a specific property and signing a private purchase agreement, which is usually accompanied by a deposit payment. The entire financing process is strictly regulated under Spanish civil and banking law, offering a high degree of legal security, including foreign and non-resident buyers.

              Once the private purchase contract is signed, the bank initiates an official property valuation. This is a mandatory step for determining the maximum loan amount, the financing conditions and for loan approval.

              Only after the valuation is completed will the bank issue a formal mortgage offer. The entire process, from the initial application to the final offer, can take several weeks, depending on the complexity of the buyer’s financial profile and the documentation required. The final step occurs before a Spanish notary, where two deeds are signed simultaneously:

              • The public deed of sale, and
              • The mortgage deed.

              At this stage, the bank transfers the loan amount directly to the seller, ensuring legal and financial certainty for all parties involved.

              While this structure guarantees legal clarity, it also means that mortgage financing is not secured at the time the private agreement is signed. Therefore, it is strongly recommended to include a mortgage contingency clause in the private purchase contract. This clause makes the completion of the sale conditional upon obtaining financing, thereby protecting the buyer’s deposit in the event of a mortgage denial.

              Key Differences for Foreign Buyers

              Spanish banks do not generally issue binding pre-approvals before a specific property has been chosen. Foreign buyers, particularly non-residents, should also be aware of additional requirements, including:

              • Submission of translated or apostilled foreign documents,
              • More extensive due diligence and KYC (Know Your Customer) procedures, and
              • Generally longer processing times.

              These factors may extend the mortgage timeline and should be accounted for in the overall transaction planning.

              Differences between buying a second-hand apartment/house and buying a new apartment/house directly from the developer

              The main difference is that, in the case of a new home, VAT and AJD (stamp duty) are paid, and in the case of a second-hand home, only ITP (property transfer tax) is paid, as already explained in section III, paragraph 3.

              In addition, in the case of new homes, a series of legal guarantees are established—for 1, 3, and 10 years—for possible construction defects that may arise in the home, for which the developer is liable. On the other hand, in the case of second-hand homes, the seller is liable for hidden defects only for a period of 6 months from delivery.

              If the property is purchased from a natural person, it will generally be a second-hand home, whereas if it is purchased from a legal entity, it will normally be a new build and will be purchased from a developer.

              Therefore, the fundamental differences will be those already mentioned above: different taxation and greater legal guarantees in the case of purchase from legal entities. Additionally, in the case of purchasing the property from a legal entity developer, there are enhanced documentation and reporting obligations, which do not apply in the case of sale by individuals.

              Are there debts associated with the property that the buyer will be liable for?

              The buyer is liable for any debts owed to the Homeowners’ Association for the three years prior to the purchase and for the outstanding portion of the current year’s dues. The buyer is also vicariously liable for any outstanding property tax (IBI) or other local taxes owed by the previous owner.

              To adequately protect their interests, the buyer should, on the one hand, request a certificate of debts from the Homeowners’ Association and, on the other hand, check the status of payments of property tax and other municipal taxes.

              What are the specific provions of Spanish Coastal Law (Ley De Costas)?

              Properties located near the sea may fall under the Spanish Coastal Law (Ley de Costas), which regulates land use in the public maritime-terrestrial zone and its surrounding protected areas. These coastal strips are public domain, and strict limitations apply to ownership, construction, and renovation.

              Even for older, long-standing buildings, it is vital to verify whether the property lies within a protection zone. Depending on the classification of the area, consequences can range from restricted use or denial of renovation permits to expiration of rights of use or, in extreme cases, administrative demolition orders.

              Legal due diligence is essential to determine the status of the plot and identify any concessions or time-limited occupancy rights granted by the authorities.

               

              What rules apply to Country Houses (Fincas Rústicas)?

              Country houses (fincas rústicas) deserve special attention due to their location in rural and often protected areas, which are subject to strict urban planning and environmental regulations.

              Depending on local and regional classifications, the land may be designated exclusively for agriculture, forestry, or conservation, limiting the potential for construction, expansion, or change of use.

              Additionally, many rural properties have existing buildings that may never have been fully or properly legalised. As with coastal properties, buyers should review all applicable planning and environmental restrictions carefully before purchasing. 

              How are squatting cases  (Okupas) regulated under Spanish law?

              In recent years, Spain has experienced a rise in squatting cases, influenced by housing shortages, unaffordable rents, and high costs in urban or tourist areas. While the issue is complex and socio-politically sensitive, this section focuses on practical implications for property owners.

              Importantly, unlawful occupation (okupación) is relatively uncommon in most parts of Spain. The majority of property owners, especially those who secure and monitor their homes properly, are unlikely to be affected.

              Effective deterrents include:

              • Alarm systems and surveillance cameras,
              • Remote monitoring,
              • Local property management services (especially for second homes).

              Spanish law differentiates between:

              • Intrusion into a primary residence (treated as unlawful entry),
              • Occupation of vacant or second homes (classified as usurpation, requiring court action).

              Recent Legal Reforms – “Anti-Squatting Law” (Ley Orgánica 1/2025): To address lengthy eviction timelines, Spain introduced reforms, which include:

              • Within the first 48 hours of occupation:
                Police may evict squatters without a court order if no legal proof of residence is presented. Owners must provide immediate proof of ownership.
              • After 48 hours: Eviction must follow a formal judicial process.
              • Fast-track legal procedures: Eviction claims may now be processed in about 15 working days under accelerated procedures—though real-world implementation may vary by jurisdiction.

              While these special topics may not apply to every transaction, they highlight the importance of thorough due diligence and professional legal advice when buying property in Spain. Understanding the implications of coastal laws, rural zoning, inheritance regulations, and property security helps international buyers make informed, secure, and future-proof investments.

              Dopo il famigerato Liberation Day, molte imprese italiane hanno concesso uno sconto all’importatore americano per aiutarlo ad assorbire il dazio. A distanza di qualche mese, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara illegittimi i dazi “reciproci”, ma lo stesso giorno il Presidente Trump ne annuncia di nuovi. In questo articolo vediamo, in modo pratico, come affrontare i vari scenari, passando da una logica reattiva e destrutturata a una gestione consapevole della volatilità dei prezzi e dei flussi commerciali, conseguenza dell’introduzione, della variazione e della revoca dei dazi.

              Gli accordi commerciali di “Tariff Sharing”

              Per molto tempo la domanda è stata lineare: chi assorbe l’extra-costo doganale? L’esportatore? L’importatore? Entrambi? La domanda resta importante, ma oggi è incompleta.

              Il nuovo scenario, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia degli Stati Uniti del 20.3.2026 è: che cosa accade se quel dazio viene poi annullato e rimborsato? Se il costo era stato condiviso tra le parti, il beneficio del rimborso deve seguire una logica coerente. In assenza di un chiaro accordo sul punto, però,  il rischio è un disallineamento economico che può compromettere il rapporto commerciale.

              Immaginiamo una cantina italiana che vende i propri prodotti ad un importatore statunitense. A seguito dell’introduzione dei dazi reciproci, le parti hanno deciso che l’esportatore concederà uno sconto straordinario del 7,5%, esplicitamente motivato dall’esigenza di condividere l’impatto del dazio. La relazione commerciale prosegue, i volumi si mantengono, e l’importatore evita di scaricare integralmente l’aumento sul cliente finale.

              Per effetto della sentenza della Corte Suprema (o, in futuro, di altra sentenza o decisione amministrativa) l’importatore ottiene un rimborso dei dazi pagati in quel periodo.

              Se non si sono formalizzati accordi sul punto e la documentazione parla genericamente di “sconto commerciale” e non dice nulla sul rimborso, la situazione può essere difficile da ricostruire ex post e, soprattutto, fonte di tensioni commerciali. Con il risultato che una novità positiva (l’annullamento del dazio e il diritto al rimborso) diviene un fattore problematico che mette a rischio il rapporto.

              L’esportatore ha diritto alla restituzione degli sconti concessi per mitigare i dazi?

              In mancanza di un diverso accordo tra le parti, il diritto al rimborso spetta a chi ha versato il dazio, ossia, nella maggioranza dei casi, all’importatore. Quindi, il rischio è che l’importatore goda di un doppio beneficio (lo sconto e il rimborso del dazio) e che l’esportatore non ottenga nulla.

              Per questo motivo è fondamentale che le parti non si limitino a negoziare i prezzi e gli sconti, ma stabiliscano le conseguenze dell’adozione o della modifica o revoca dei dazi sul contratto, compreso l’eventuale rimborso.

              A tal fine, il primo passo è la corretta qualificazione e la documentazione degli sconti concessi. Se nelle e-mail, negli ordini commerciali, nelle note di credito e nelle fatture compare soltanto uno “sconto commerciale”, sarà più difficile sostenere in seguito che tale sconto fosse in realtà un contributo straordinario, temporaneo e legato al dazio. Al contrario, se la documentazione e il contratto chiariscono che si tratta di una misura di tariff sharing o tariff mitigation, la base per identificare ex post gli importi da restituire diventa molto più agevole.

              L’obiettivo è costruire un quadro chiaro dell’andamento degli sconti e dei pagamenti per poter poi, eventualmente, riallineare i flussi economici alla logica originaria dell’accordo: se l’esportatore ha contribuito a coprire un costo che poi, in tutto o in parte, non si è più materializzato in via definitiva, avrà diritto alla rifusione del contributo versato.

              Il contratto conterrà, dunque, oltre alla clausola di Tariff Sharing, anche quella di Tariff Reimbursement Allocation, che stabilisce che, se l’importatore riceve un rimborso, un credito o altro beneficio economico connesso al dazio per il quale l’esportatore aveva concesso uno sconto, l’importatore sia tenuto a restituire all’esportatore la parte corrispondente del beneficio, in misura integrale o proporzionale, a seconda di come le parti intendono distribuire rischio e incentivo.

              Obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso

              Non è chiaro se, nel caso dei dazi reciproci USA, gli importatori avranno diritto al rimborso presentando una semplice istanza amministrativa, oppure se sarà necessaria una causa legale. È più probabile il secondo scenario.

              In generale, per ottenere il rimborso di un dazio servono iniziative, termini, documenti e il coordinamento con broker e consulenti doganali. Nella maggior parte dei casi, il soggetto che esercita il controllo operativo del processo è l’importatore (o chi agisce per suo conto).

              Qui emerge un tema delicato ma molto concreto: se l’importatore sa che dovrà investire tempo e denaro per ottenere il rimborso, per poi dover condividerne il beneficio con l’esportatore, il suo incentivo ad attivarsi potrebbe ridursi. È esattamente per prevenire questa inerzia che il contratto dovrebbe contenere un obbligo espresso di attivazione, impostato come dovere di best efforts o commercially reasonable efforts.

              Ad esempio, il contratto dovrebbe chiarire che l’importatore deve informarsi sulle condizioni e sui termini temporali della procedura, conservare la documentazione rilevante, informare periodicamente l’esportatore sullo stato delle iniziative e non rinunciare o ridurre unilateralmente la domanda quando ciò incide sul diritto economico dell’esportatore.

              Accordi preventivi sul contenzioso e riparto dei costi

              Quando il rimborso richiede una causa o un’attività legale strutturata, gli ostacoli sono di tipo organizzativo e finanziario: chi decide se e quando procederechi sceglie i legalichi anticipa i costicome si divide il recuperato nettochi ha l’ultima parola su una transazione.

              Questo, in generale, vale per tutti i contratti, non solo per questo caso: le modalità di risoluzione delle controversie vanno affrontate e decise prima di trovarsi di fronte al problema, altrimenti il contenzioso rischia di diventare una seconda negoziazione improvvisata nel momento peggiore, cioè quando le parti sono già sotto pressione per margini, cash flow e incertezza normativa. E diventa inevitabilmente molto più difficile trovare un’intesa.

              Come gestire eventuali nuovi dazi (e il loro eventuale annullamento)

              Per mettersi al riparo dall’incertezza, l’accordo dovrebbe quindi essere strutturato in due tempi.

              • Il primo tempo regola l’impatto immediato del cambiamento di scenario, ad esempio l’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico: ne ho parlato in questo articolo).
              • Il secondo disciplina il possibile “rollback” (diritto al rimborso, processo, criteri di riparto).

              Questo approccio ha un vantaggio chiaro: non costringe le parti a discutere ogni volta che cambia il regime daziario o interviene una decisione di annullamento dei dazi. Invece di inseguire i cambiamenti del mercato, si adotta uno strumento per la gestione dei possibili scenari, molto più robusto sul piano commerciale e più semplice da gestire, poiché le regole sono già state concordate.

              Ciò consente di regolare l’impatto dei dazi non come una variabile straordinaria, da concordare una tantum, ma come un fenomeno strutturale, mobile, che potrebbe durare a lungo.

              Per questo è fondamentale saper costruire contratti che governano sia la situazione attuale, sia le possibili variazioni, compreso l’eventuale rimborso.

              Conclusione: Tre azioni pratiche le imprese che esportano negli USA

              La prima è concordare quali siano le conseguenze sul contratto dell’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento, o la sua revoca (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico dei prezzi, diritto alla condivisione del rimborso)

              La seconda è documentare in modo chiaro l’eventuale sconto concesso per mitigare un dazio. Se resta un generico “sconto commerciale”, il diritto alla restituzione in caso di rimborso sarà molto più difficile da far valere.

              La terza è stabilire che cosa accade in caso di annullamento o revoca del dazio: l’obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso e di gestire il processo amministrativo o il contenzioso, come ripartire i costi, chi controlla l’attività dei consulenti e dei legali, come si ripartiranno le somme recuperate.

              Ricordate l’accordo sui dazi al 15%?  Avevo scritto che con un negoziatore come Trump la partita non è mai finita (qui l’articolo) e – dopo il recente intermezzo della minaccia di dazi al 100% sui farmaci, ecco che il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di un dazio complessivo del 107% sulla pasta italiana, che potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.

              Da dove nasce questo nuovo dazio

              L’inchiesta antidumping è stata avviata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su richiesta di alcune aziende americane concorrenti e si basa su un ordine antidumping del 1996 che consente revisioni periodiche delle importazioni di pasta italiana. Il Dipartimento del Commercio conduce queste verifiche annualmente per valutare se i produttori italiani vendano pasta a prezzi inferiori rispetto al mercato interno americano, pratica nota come “dumping”.

              Le Aziende Coinvolte nell’Indagine

              Il Dipartimento del Commercio ha selezionato due aziende campione per condurre un’analisi approfondita, definite “mandatory respondents”: La Molisana e Pastificio Lucio Garofalo. Secondo il documento ufficiale pubblicato dall’amministrazione americana, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, entrambe le aziende avrebbero venduto i propri prodotti a prezzi inferiori a quelli di mercato, con conseguente sanzione di un dazio pari al 91,74%,

              Le autorità americane hanno giustificato questa percentuale sostenendo che le due aziende non avrebbero fornito informazioni complete o conformi alle richieste del Dipartimento, risultando poco collaborative nell’indagine. Ciò che è molto importante è che, oltre alle due aziende direttamente esaminate, il dazio aggiuntivo del 91,74% viene applicato anche a numerosi altri produttori italiani non esaminati individualmente. Questa metodologia, pur formalmente consentita dalla normativa americana come eccezione, viene applicata senza aver condotto alcuna verifica diretta sulle altre aziende.

              I Prossimi Passi della Procedura

              Il Ministero degli Esteri italiano si è attivato immediatamente, intervenendo formalmente nel procedimento come “Parte Interessata” tramite l’Ambasciata italiana a Washington. La Farnesina sta lavorando in stretto raccordo con le aziende interessate e d’intesa con la Commissione Europea per convincere il Dipartimento americano a rivedere i dazi provvisori.

              Le due aziende interessate (La Molisana e Garofalo) hanno la possibilità di presentare documentazione per contestare le accuse di dumping. Tuttavia, se il dumping dovesse essere confermato, il Dipartimento del Commercio darà istruzioni all’autorità per le dogane di applicare i dazi antidumping sulle merci vendute e immesse sul mercato americano.

              La natura preliminare della determinazione indica che esiste ancora un margine di manovra per modificare la decisione prima dell’entrata in vigore definitiva.

              Data di possibile Entrata in Vigore

              Il nuovo super-dazio del 91,74%, che si sommerà alla tariffa esistente del 15% per un totale del 107%, è programmato per entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Questa data rappresenta dunque una scadenza cruciale per tutte le azioni diplomatiche e legali in corso.

              L’impatto economico, se i dazi fossero confermati, sarebbe significativo: nel 2024 l’export di pasta italiana negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro secondo Coldiretti, rappresentando quasi il 17% delle esportazioni totali del settore. Un dazio al 107% rischierebbe di compromettere gravemente la competitività in uno dei mercati più importanti per l’agroalimentare italiano.

              Cosa fare da qui al 1 gennaio 2026?

              L’entrata in vigore del nuovo dazio, allo stato, è condizionata dall’esito della procedura in corso: visto quanto accaduto nei mesi precedenti, e l’uso politico che l’amministrazione USA ha fatto dello strumento dei dazi, ben oltre la loro funzione tecnica, è legittimo essere pessimisti.

              Dunque, che fare? Abbiamo visto nei mesi passati che le aziende hanno reagito all’incertezza sulla sorte dei dazi in tre modi:

              • C’è chi si è affrettato ad inviare più prodotti possibile prima della data di possibile entrata in vigore del dazio;
              • Chi ha concesso – ora per allora – sconti equivalenti al dazio minacciato, nel caso fosse entrato in vigore;
              • Chi ha sospeso gli ordini, in attesa di notizie definitive sull’impatto dei dazi;

              Si tratta di opzioni valide, ma non vanno dimenticati altri validi strumenti per gestire l’incertezza causata dalla ridda di annunci, trattative e minacce dell’amministrazione USA: il rischio dell’entrata in vigore di nuovi dazi, o del loro aumento, può essere gestito nel contratto, concordando con l’importatore USA quale sarà l’impatto dell’eventuale cambiamento tariffario sul prodotto.

              Le parti possono prevedere, ad esempio, che l’aumento venga ripartito per giusta metà, o che se lo accolli l’importatore oltre una certa soglia di aumento, o ancora che se il dazio superasse una certa soglia sia possibile sciogliere i contratti. Trovate un approfondimento in questo articolo

              L’unica certezza è che i rapporti commerciali con gli USA rimarranno sulle montagne russe a lungo e che è importante sapere gestire in modo consapevole i fattori di rischio che caratterizzano le vendite di prodotti negli Stati Uniti. Oggi il faro è puntato sui dazi e sui prezzi e il mio invito è di cogliere l’occasione per analizzare a fondo gli accordi esistenti e valutare se e come sono gestiti altri punti importanti, fonte di possibili alte responsabilità: ne parliamo, in maniera molto pratica, in questo libro.

              New Regulatory Framework for RHQs: Tax Relief, Substantive Presence, and Streamlined Licensing

              Saudi Arabia has released the long-awaited draft of the “Rules Regulating the Licensing and Supervision of Regional Headquarters of Multinational Companies,” issued pursuant to Cabinet Resolution No. (338) dated 23/4/1445H. This regulatory framework, currently open for public consultation, forms part of the Kingdom’s ambitious Vision 2030 strategy to establish Saudi Arabia as the prime regional base for multinational enterprises (MNEs) operating in the Middle East and North Africa (MENA) region.

              Far beyond mere tax incentives, the draft Rules introduce a binding, structured regime that combines regulatory clarity with strict compliance obligations and long-term benefits. The most salient features include the following.

              30-Year Tax Holiday

              Entities licensed as RHQs will enjoy a 0% income tax rate and a 0% withholding tax rate on dividends, related-party payments, and payments for services essential to RHQ activity. These tax incentives are granted for a period of 30 years, renewable under conditions set by the Ministry of Investment.

              Operational Substance Requirements: RHQ Functions and Compliance

              At the core of the RHQ regime lies the requirement for substantial and sustained business presence in the Kingdom. Licensed RHQs must activate both mandatory and optional activities as defined in Article 7 of the Rules:

              Mandatory Activities (to be activated within the first year):

              • Preparation and implementation of the regional strategy;
              • Strategic coordination of the MNE’s operations in the region;
              • Selection of products and services offered in the region;
              • M&A support;
              • Financial performance review;
              • Budget planning for regional operations;
              • Coordination of business units across MENA;
              • Market research and competitor analysis;
              • Identification of new market opportunities;
              • Marketing strategy development;
              • Preparation of operational and financial reports.

              Optional Activities (minimum of three to be activated): These include, among others:

              • Research, development and innovation;
              • Sales and marketing;
              • Human resources and training;
              • Financial management, foreign exchange and treasury services;
              • Legal consultancy, compliance, internal audit;
              • Logistics, IP management, production, and technical support.

              The selected optional activities must be aligned with the MNE’s global business strategy and must be regionally anchored.

              Additional Substantive Requirements

              • Minimum of 15 employees in the first year;
              • At least 3 senior executives must be based in the Kingdom and must represent the top decision-making authority for the region;
              • RHQ staff must reside in Saudi Arabia, be dedicated full-time, be licensed locally, and receive remuneration through Saudi bank accounts;
              • RHQ operations must be exclusively performed within the Kingdom.

              Licensing Process and Timing

              The licensing process is clearly defined. Upon submission of the required documentation (commercial records, financials, activity plans), the Ministry of Investment will process the application within 30 working days.

              True Regional Authority and Kingdom-Centric Operations

              Licensed RHQs must hold administrative authority over all regional branches and subsidiaries. The RHQ must operate as the highest strategic, executive, and administrative authority in the MENA region. Furthermore, all RHQ-related activities must be carried out exclusively from within the Kingdom.

              Localization Requirements

              To ensure genuine local presence, the RHQ regime mandates:

              • Saudi residency and work permits for all RHQ personnel;
              • No hybrid or remote models from abroad;
              • Local registration of intellectual property and commercial identifiers;
              • Internal reporting and supervision obligations anchored in Saudi Arabia.

              Is RHQ Establishment Mandatory or Optional?

              While the RHQ license remains optional in principle, it is effectively mandatory for all multinational companies intending to contract with Saudi public sector entities.

              As of 1 January 2024, the Saudi government will only consider public procurement contracts from companies that have an RHQ presence in the Kingdom, unless an express exemption is granted. Companies operating purely in the private sector without government contracts remain unaffected, but will nonetheless benefit from the RHQ regime if they choose to participate.

              This regulatory shift creates a strategic filter: those seeking to participate in Saudi Arabia’s transformation across infrastructure, health, energy, and education must establish a fully embedded regional presence in the Kingdom.

              Conclusion: High-Reward, High-Compliance Environment

              The draft Rules represent a bold step in reshaping the MENA business landscape. Saudi Arabia is setting the bar high: generous tax relief and fast-track licensing are tied to substantive commitments in structure, personnel, and governance. For MNEs willing to assume regional leadership from within Saudi borders, the opportunity is as attractive as it is demanding.

              Donald Trump, never one to shy away from drama or diplomacy-via-caps-lock, has slapped a 50% tariff on all Brazilian exports to the United States. The justification? In his own delicate prose: “The treatment of former President Jair Bolsonaro is a disgrace… A witch hunt that must end IMMEDIATELY!”

              And just in case anyone thought this was about trade imbalances or economic strategy, Trump made things crystal clear: “Due to Brazil’s insidious attacks on free elections…”.

              In short, the 50% tariff isn’t about coffee, orange juice, or flip-flops. It’s about a Supreme Court judgment, applying Brazilian law, regarding Brazilian politicians accused of conspiring in a coup d’état. In other words, this is a brazen (and frankly absurd) attempt at judicial intervention via trade war.

              Trump, with his characteristic subtlety, offered a solution: manufacture in the U.S., and he’ll look kindly upon Brazil, like a mafia don offering “protection” after smashing your shop window. But what he meant was: consider Bolsonaro innocent, and we’ll talk.

              The Brazilian market took the bait

              Although the fishy interference in Brazilian affairs was determined from a fish out of the water, the market took the bait: in the first 48 hours after the infamous letter, at least 1500 tons of fish were already held in Brazilian ports, as US buyers suspended their contracts due to uncertainty about the costs upon arrival. The fish market is on alert, as 80% of the exports head to the US, mainly coming from small family-owned industries that distribute the catch from artisanal fishing communities.

              The same effect hit other sectors, from orange, honey, and coffee to aircraft.

              Brazil’s response and sorcery: don’t mess with us (or our weather)

              Naturally, Brazil will not sit quietly sipping caipirinhas while its sovereignty is trampled. Reciprocity is on the table: if Washington raises tariffs, Brasília can do the same. But above all, one thing is sure: Brazil will never tolerate foreign interference in its independent judiciary.

              And then, a curious coincidence: right after Trump’s speech, a tornado accompanied by lightning struck the White House grounds. Pure chance? Maybe. Or could it have been the work of Brazilian indigenous shamans, a particularly well-organized group of umbanda practitioners, or simply the fact that, as every Brazilian child knows, God is Brazilian.

              Trump might want to check the weather forecast next time before penning another angry letter.

              The unpredictable becoming predictable

              Trade wars are rarely tidy affairs, but one thing they consistently deliver is chaos (in legal terms, disruption). And when disruption meets contracts, force majeure disputes often end up in court.

              At first glance, Trump’s decision to impose a 50% tariff overnight might feel like an unpredictable thunderbolt (quite literally, given the weather at the White House). But here’s the catch: by now, unpredictable tariffs are becoming predictable. When a government with a well-documented love for impulsive economic diplomacy imposes politically motivated tariffs, can anyone claim to be surprised?

              In most jurisdictions, force majeure requires that the event be extraordinary, unforeseeable, and beyond the parties’ control. A sudden 50% tariff certainly ticks a few of those boxes, but following a repetition of erratic trade policy, one might argue that businesses should expect what in past times was considered unexpected, especially when dealing with certain jurisdictions or political figures. In other words, Trump’s tariffs might not excuse performance if parties didn’t prepare for exactly this kind of volatility.

              This is where good contract drafting comes into play

              Savvy businesses are learning that their contracts must go beyond a vague boilerplate clause about “acts of government” or “changes in law.” Instead, they should expressly address the risk of sudden tariff changes, including

              • hardship clauses that allow renegotiation when costs become commercially unreasonable;
              • price adjustment mechanisms linked to tariff thresholds;
              • termination rights triggered by specified levels of customs duties;
              • currency fluctuation provisions (because tariffs rarely travel alone, and currency swings often accompany them).

              In short, while no contract can immunize a business from every shock, smart drafting can mean the difference between a commercial headache and a catastrophic breach.

              Therefore, tariffs may no longer be an unpredictable storm; they are part of the new predictable landscape. Given that your contract might wake up tomorrow facing ‘IMMEDIATE’ punitive tariffs in all caps, your contract should be ready today.

              The unwitting cupid: strengthening EU-Brazil relations

              While the tariffs may ruffle trade flows between Brasília and Washington, there’s an unintended silver lining: Trump is proving to be the most efficient matchmaker between Brazil and other markets, such as China and the European Union.

              The EU-Brazil relationship, already a flirtation with promising prospects, with relevant progress in the EU-Mercosur Agreement, now seems destined for deeper romance. If Mr. Trump insists on isolating the US from Brazil, the old continent stands ready, with flowers and wine in hand, to pick up where the US left off. After all, Brazilian fish can pair up nicely with champagne, cava and prosecco.

              So thank you, Mr. Trump. In your quest to bully Brazil into submission, you may have done more to strengthen transatlantic ties than any EU Commissioner ever could. As they say in Brasília these days: Trump is not a trade warrior. He’s a cupid in disguise.

              L’approccio di Trump: potere e dominanza

              Nella sua autobiografia The Art of the Deal, Donald Trump descrive il negoziato come una sfida di forza, determinazione e dominanza. La sua visione è chiara: chi mostra incertezza o fa concessioni troppo presto viene subito percepito come perdente. Il suo stile negoziale si fonda su pressione costante, richieste massimaliste e minacce calcolate, con l’obiettivo di ottenere vantaggi unilaterali. In questo schema, il compromesso non è un punto d’arrivo, ma un segno di debolezza da evitare.

              Trump è semopre stato un negoziatore competitivo, orientato al risultato immediato, poco interessato a soluzioni bilanciate se non strettamente funzionali ai propri interessi.

              Gli altri stili negoziali: compromissorio e collaborativo

              In contrasto con questo approccio competitivo, esistono altri due stili negoziali rilevanti:

              • Lo stile collaborativo mira a raggiungere un accordo “a metà strada”, in cui entrambe le parti cedono qualcosa per ottenere una soluzione accettabile. È un approccio pragmatico, utile in situazioni dove il tempo è limitato o le posizioni sono troppo distanti per una vera collaborazione.
              • Lo stile integrativo, invece, punta a creare soluzioni win‑win. Le parti cercano di comprendere a fondo i reciproci interessi e costruire insieme un esito che massimizzi il beneficio per entrambi. Richiede apertura, tempo e fiducia.

              Nelle trattative commerciali, l’ approccio compromissorio o collaborativo può funzionare solo se anche la controparte condivide la stessa logica. Ma quando ci si confronta con un attore esplicitamente competitivo come Trump, adottare uno stile compromissorio rischia di penalizzare gravemente l’UE, per almeno tre motivi:

              • Trasmette debolezza

              Un gesto accomodante viene visto non come segnale di apertura, ma come punto di pressione da sfruttare. Il negoziatore competitivo, orientato ad ottenere un vantaggio immediato, lo interpreta come disponibilità a cedere ancora di più.

              • Rinuncia al potere contrattuale

              L’UE dispone di un mercato enorme e ha leve commerciali significative, soprattutto in un contesto nel quale gli USA stanno chiudendo la porta al mercato cinese. Offrire concessioni in partenza equivale a bruciarsi carte negoziali senza ottenere nulla in cambio. In un confronto competitivo, la prima mossa può orienta la dinamica la dinamica del negoziato: fatta una concessione, è molto difficile tornare indietro.

              • Legittima lo squilibrio negoziale

              Un compromesso sbilanciato, se accettato senza resistenza, rischia di diventare la nuova base delle relazioni commerciali future, penalizzando sistematicamente l’UE nei round successivi.

              Perché il 30%? La tecnica dell’àncora

              Trump utilizza spesso una tecnica negoziale nota come a tecnica dell’ancora. Questa consiste nel fissare deliberatamente un obiettivo molto alto all’inizio del negoziato (nel nostro caso, la minaccia dei dazi al 30%).

              L’obiettivo è creare un perimetro psicologico del negoziato e forzare la controparte a ragionare partendo da quel dato, pur nella consapevolezza che si tratta di un valore arbitrario. .Questa tecnica consente di condizionare l’orizzonte del confronto e di ottenere concessioni più ampie, proprio come fatto da Trump.

              La risposta peggiore: concessioni unilaterali senza ritorno

              Purtroppo, l’Unione Europea ha già dato segnali preoccupanti di atteggiamento compromissorio non negoziato con l’amministrazione Trump, ad esempio :

              • La rinuncia alla Web Tax sui colossi digitali americani, senza ottenere in cambio alcuna regolazione o contributo fiscale condiviso.
              • L’offerta di aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, fatta per rassicurare Washington, senza ottenere nulla in cambio
              • L’accettazione dell’aumento delle spese NATO fino al 5% del PIL, rivendicato da Trump, anche in questo caso senza ottenere contropartite.

              Tutte queste offerte senza chiedere nulla in cambio, rafforzando nell’interlocutore l’idea che l’UE sia disposta a concedere in partenza. Trump, fedele alla sua logica competitiva, considera queste concessioni come un punto di partenza, non come un compromesso: ciò lo spinge a rilanciare le richieste, non a moderarle.

              Perseverare sarebbe un errore fatale

              Continuare su questa linea compromissoria, nella speranza che l’accomodamento calmi le pressioni, sarebbe non solo inefficace ma controproducente. Con un negoziatore competitivo, le concessioni unilaterali non fermano l’escalation: la alimentano. Ogni segnale di debolezza viene interpretato come spazio di manovra in più.

              Un esempio utile è la reazione della Cina durante la guerra commerciale avviata da Trump. A fronte di dazi monstre imposti dagli Stati Uniti, Pechino ha risposto con la stessa moneta, imponendo dazi equivalenti. Invece di cedere, ha parlato la stessa lingua del potere Il risultato è sotto gli occhi di tutti: dopo settimane di escalation, gli USA hanno dovuto moderare la loro posizione, aprendo a un’intesa più equilibrata.

              Le contromisure possibili: parlare la sua lingua

              Per evitare gli errori del passato, l’UE deve dunque invertire la logica negoziale. Non per alimentare lo scontro, ma per ristabilire un equilibrio credibile. Alcune contromisure utili potrebbero essere:

              • Mettere nel mirino gli interessi della base elettorale di Trump, in particolare i settori agricoli (soia, mais, carne bovina), con dazi selettivi o restrizioni mirate.
              • Rimettere sul tavolo la Web Tax europea anche con aliquota minima, vincolando eventuali deroghe a concessioni reali da parte statunitense.

              Queste mosse, ben calibrate, rafforzerebbero la posizione dell’UE e dimostrerebbero che sa difendere i propri interessi parlando un linguaggio che Trump comprende: quello dell forza e del potere contrattuale.

              Cercare gli interessi dietro le richieste

              Un principio fondamentale in ogni negoziato è identificare gli interessi della controparte e trovare un modo per consentirgli di raggiungerli, senza sacrificare i propri.

              Nel caso del negoziato tra UE e USA, occorre tenere presente che Trump gioca la partita guardando in primis alla sua base elettorale: un accordo deve offrirgli una narrazione di vittoria da comunicare al suo elettorato.

              In conclusione

              Nel negoziare con un attore competitivo occorre abbandonare l’approccio accomodante, evitare concessioni senza contropartite e adottare uno stile più assertivo, strategico e simmetrico. Vale nel negoziato dell’UE con Trump, come in ogni altra trattativa commerciale.

              Tutto parte dal comprendere lo stile negoziale della controparte e impostare il negoziato in maniera consapevole: solo così potrà costruire un’intesa che sia solida, equa e rispettosa della propria forza economica e politica.

              Geraldo Fonseca

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                Come negoziare un accordo internazionale | Trattativa USA – UE

                14 Luglio 2025

                • Italia
                • USA
                • Distribuzione
                • Fisco e tasse

                Il Vietnam è stato inserito nell’elenco dell’Unione europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I), a seguito dell’aggiornamento adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2026.

                Per le società europee che acquistano beni e servizi dal Vietnam, l’inserimento in tale elenco non costituisce un divieto assoluto di commercio, bensì un segnale che nei mesi a venire si renderà necessario un significativo rafforzamento della governance fiscale, delle aspettative documentali e, in taluni casi, delle procedure di esecuzione dei pagamenti. Il meccanismo dell’elenco UE è concepito non tanto per «nominare e svergognare» le giurisdizioni inadempienti, quanto per stimolare riforme positive attraverso la cooperazione e il dialogo; tuttavia, una volta che una giurisdizione è collocata nell’Allegato I, gli Stati membri dell’UE sono tenuti ad adottare «misure difensive» che possono incidere in misura rilevante sul trattamento fiscale, sugli obblighi di ritenuta alla fonte e sull’intensità delle attività ispettive per le operazioni aventi un collegamento con il Vietnam.

                Cosa prevede (e cosa non prevede) la decisione dell’UE

                La blacklist dell’UE è uno strumento di governance fiscale: essa non vieta alle imprese europee di importare merci dal Vietnam né di acquisire servizi vietnamiti, e non incide sul regime fiscale interno del Vietnam, sulle norme in materia di imposta sul reddito delle società, sul quadro normativo relativo alle ritenute alla fonte né sulle politiche in materia di investimenti.

                Al contempo, l’Unione europea può approfondire la cooperazione con il Vietnam sul piano politico ed economico pur mantenendo la pressione sulla governance fiscale attraverso i meccanismi di inserimento negli elenchi; le imprese devono pertanto prepararsi a operare in un contesto di «partenariato accompagnato da vigilanza», senza attendersi una piena coerenza tra i due profili. In tal senso, nel gennaio 2026 l’UE e il Vietnam hanno elevato le proprie relazioni al rango di Partenariato Strategico Globale, configurato come piattaforma per il rafforzamento della cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, del clima e dell’energia, dello sviluppo sostenibile e della trasformazione digitale — segnale inequivoco che l’inserimento in lista è uno strumento tecnico di conformità e non una rottura diplomatica.

                Il paradosso ideologico: una Repubblica socialista in un elenco di paradisi fiscali

                La presenza del Vietnam nella lista nera risulta singolare alla luce del più ampio contesto politico. L’elenco UE fu concepito all’indomani dei grandi scandali sulla trasparenza fiscale (Panama Papers e LuxLeaks), al fine di far fronte alle giurisdizioni che facilitano strutture offshore o non soddisfano gli standard di scambio di informazioni. Nell’immaginario occidentale, il concetto di «paradiso fiscale» evoca microStati liberali o centri offshore, eppure il Vietnam, governato da un Partito Comunista, figura oggi nel medesimo elenco.

                Ciò riflette la realtà del modello economico ibrido vietnamita: politicamente socialista, ma economicamente pragmatico sin dalle riforme del Đổi Mới della fine degli anni Ottanta, con incentivi fiscali selettivi per le zone economiche speciali, gli investimenti ad alta tecnologia e i settori prioritari, incentivi che in taluni casi possono ridurre significativamente l’onere fiscale effettivo per gli investitori stranieri. La preoccupazione dell’UE non riguarda l’aliquota nominale dell’imposta sul reddito delle società vietnamite, bensì, nella fase attuale, l’assenza di un’adeguata infrastruttura per lo scambio di informazioni, sebbene l’architettura dei regimi preferenziali vigenti abbia già suscitato critiche in passato. L’inserimento nell’elenco è una questione di conformità tecnica, non di ordine ideologico.

                I criteri di inserimento e la cronologia

                Il Vietnam è soggetto all’esame dell’UE sin dalla prima versione dell’elenco, pubblicata nel dicembre 2017, quando fu collocato nell’Allegato II (la «lista grigia») insieme alle giurisdizioni che si sono impegnate ad attuare riforme ma non hanno ancora raggiunto la piena conformità. Nell’ottobre 2025, il Vietnam fu rimosso dall’Allegato II in seguito all’adempimento degli impegni assunti in materia di rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Reporting, CbCR), apparendo a quel punto sulla via della conformità integrale. Tuttavia, nel novembre 2025 il Forum Globale dell’OCSE pubblicò la propria valutazione tra pari, classificando il Vietnam come «Non Conforme» rispetto allo standard sullo scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request, EOIR), profilo distinto dal CbCR, riscontrando riforme ancora incompiute e prevedendo che i miglioramenti del quadro CbCR non sarebbero pervenuti prima del 2027. Tale valutazione dell’OCSE ha direttamente determinato il passaggio, nel febbraio 2026, all’Allegato I, con un’escalation dalla lista grigia alla lista nera che ha saltato qualsiasi periodo intermedio di piena conformità.

                 

                I tre criteri fondamentali in base ai quali il Vietnam è stato valutato sono: 

                • il Criterio 1 (trasparenza fiscale), che richiede la conformità agli standard AEOI ed EOIR nonché l’adesione alla Convenzione Multilaterale sull’Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Fiscale; 
                • il Criterio 2 (equità fiscale), che esige l’assenza di regimi fiscali preferenziali dannosi e norme adeguate in materia di sostanza economica; e 
                • il Criterio 3 (misure anti-BEPS), che impone l’attuazione degli standard minimi anti-BEPS dell’OCSE, incluso il CbCR. La carenza del Vietnam si è concentrata nel Criterio 1, specificamente nello standard EOIR, relativo alla capacità pratica e al quadro procedurale per rispondere alle richieste di informazioni delle autorità fiscali estere.

                La risposta del Vietnam e la via verso la cancellazione dall’elenco

                Il Ministero degli Affari Esteri del Vietnam ha risposto pubblicamente entro pochi giorni dall’inserimento in lista, difendendo il proprio operato in materia di trasparenza fiscale e dichiarando che il governo sta attuando un piano d’azione nazionale per recepire le raccomandazioni dell’OCSE e ampliare la cooperazione fiscale con i partner, inclusa l’UE. Il Vietnam ha manifestato disponibilità ad avviare un dialogo con le autorità europee per garantire valutazioni più oggettive e complete, nonché a promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo condiviso e della prosperità comune.

                I commentatori pratici suggeriscono che una tabella di marcia concreta sia realizzabile: con emendamenti legislativi (decreti e circolari sulle procedure EOIR), l’istituzione di un’unità EOIR dedicata, la pubblicazione di statistiche applicative e un attivo impegno tecnico con il Gruppo Codice di Condotta dell’UE tra ora e il settembre 2026, il Vietnam potrebbe realisticamente puntare alla rimozione dall’Allegato I nel prossimo ciclo di revisione UE dell’ottobre 2026, sebbene tale scadenza sia ambiziosa e la cancellazione dall’elenco non sia in alcun modo garantita. Il punto cruciale per le imprese europee è che, anche qualora l’inserimento si rivelasse relativamente breve se il Vietnam agisse con decisione, le società non devono rinviare i propri adeguamenti di conformità facendo affidamento su una rimozione anticipata: una risposta proporzionata e basata sul rischio è preferibile a una ristrutturazione radicale delle filiere di fornitura con collegamento vietnamita.

                Come i diversi tipi di pagamento sono interessati in concreto

                I beni (importazioni) presentano generalmente il profilo più lineare sul piano della sostanza, poiché di norma esiste una catena documentale chiara: ordini di acquisto, documenti di spedizione, pratiche doganali di importazione, bolle di consegna, verbali di ispezione e accettazione, nonché fatture corrispondenti. Il rischio aggiuntivo per i beni riguarda tipicamente non la genuinità dell’acquisto, bensì la coerenza complessiva della filiera e dei prezzi sotto controllo; in particolare, occorre che i margini e gli eventuali accordi infragruppo attorno al flusso di importazione abbiano senso commerciale e siano documentati in maniera uniforme.

                I servizi (outsourcing, consulenza, sviluppo IT, marketing, assistenza) tendono ad attirare maggiori interrogativi, poiché «cosa è stato prestato» è più difficile da provare rispetto a un prodotto fisicamente spedito. Qualora un ente europeo corrisponda un compenso a un fornitore vietnamita per servizi, è opportuno predisporre un fascicolo probatorio ben organizzato: un ambito di lavoro chiaramente definito, registri delle ore o delle milestone, risultati consegnabili (relazioni, repository di codice, ticket), accettazioni controfirmate e una motivazione del prezzo coerente con il livello di competenze e di impegno richiesti.

                I canoni e i pagamenti correlati alla proprietà intellettuale (licenze software, marchi, know-how, accesso alla tecnologia) sono particolarmente sensibili in quanto combinano la complessità della valutazione con questioni di qualificazione fiscale transfrontaliera. Ci si dovrà aspettare un vaglio approfondito dei seguenti profili: chi è il vero titolare e detentore del controllo sulla proprietà intellettuale, la catena contrattuale e i diritti di sublicenza, le modalità di determinazione del tasso di canone mediante benchmarking o accordi comparabili, nonché la genuinità del pagamento quale corrispettivo per la proprietà intellettuale anziché quale compenso mascherato per servizi.

                Gli addebiti infragruppo (management fees, servizi condivisi, riaddebiti di costi) sono comunemente il primo ambito in cui le autorità fiscali e le controparti richiedono prove del «beneficio» e della logica di allocazione. Laddove il Vietnam sia inserito in una catena di valore di gruppo, è necessario essere pronti a dimostrare la ragione dell’addebito, le modalità di calcolo, il beneficio ricevuto dal destinatario, unitamente ad accordi infragruppo coerenti e a supporto documentale dei prezzi di trasferimento.

                I flussi di finanziamento e di tesoreria (interessi, garanzie, cash pooling, factoring, trade finance) sono soggetti alla revisione tecnica più intensa, poiché implicano al contempo conseguenze fiscali e sensibilità sul piano della conformità antiriciclaggio e anticrimine finanziario. Anche laddove la struttura sia legittima, questi flussi hanno maggiori probabilità di essere sottoposti internamente a una revisione rafforzata e possono richiedere una documentazione di supporto più estesa prima dell’esecuzione.

                La risposta delle banche europee: cosa accade in pratica

                Le banche dell’UE operano secondo un approccio basato sul rischio in materia di criminalità finanziaria e conformità, e possono adottare decisioni di de-risking, ossia scegliere di limitare o cessare relazioni o tipologie di operazioni che ritengono eccedenti la propria propensione al rischio o troppo onerose dal punto di vista operativo. I quadri di vigilanza europei riconoscono il fenomeno del de-risking e invitano a valutazioni del rischio proporzionate e basate su prove concrete, piuttosto che a esclusioni indiscriminate; tuttavia, nella pratica le banche godono di un’ampia discrezionalità.

                Per un’impresa europea che disponga un bonifico bancario in favore di una controparte vietnamita, le seguenti misure discrezionali possono emergere in concreto, anche qualora il pagamento sia pienamente lecito e commercialmente ordinario.

                La banca può sospendere l’esecuzione e richiedere documenti aggiuntivi prima di sbloccare i fondi, cercando conferma sulla finalità e la legittimità dell’operazione nell’ambito dei propri controlli interni. Le richieste tipiche comprendono il contratto sottostante o il capitolato tecnico, le fatture, la prova della consegna o dell’esecuzione, una descrizione della finalità commerciale, nonché informazioni sulla titolarità effettiva o sulla struttura societaria del beneficiario.

                La banca può instradare il pagamento attraverso file di revisione manuale anziché ricorrere all’elaborazione automatica, in particolare per i beneficiari di prima contattazione, gli importi insoliti per ammontare o i pagamenti con causali vaghe che non descrivono chiaramente lo scopo. Ciò genera ripercussioni operative: liquidazioni tardive ai fornitori, merce ferma in attesa della conferma di pagamento o sospensione del servizio laddove il fornitore operi secondo rigidi parametri di pagamento.

                La banca può imporre condizioni interne nell’ambito dei propri controlli del rischio specifici per il cliente, richiedendo, ad esempio, indicazioni di pagamento più dettagliate, descrizioni più precise nelle fatture o flussi di pre-approvazione per i pagamenti sul corridoio Vietnam. In casi estremi, la banca può rifiutarsi di processare operazioni specifiche o decidere di abbandonare interi corridoi, tipologie di clienti o modelli di business come scelta di gestione del rischio. Taluni istituti finanziari tedeschi sono descritti come soggetti che applicano la due diligence rafforzata, richiedendo piena trasparenza sulla finalità e sulla titolarità per i pagamenti con collegamento vietnamita.

                Qualora un pagamento venga rifiutato, la soluzione pratica consiste spesso nell’aggiustare le modalità esecutive (canale bancario alternativo, pacchetto documentale rivisto o meccanismo di pagamento modificato), mantenendo intatto il rapporto commerciale sottostante.

                Le imprese europee sono invitate a predisporre un «Fascicolo di Conformità Bancaria» per i pagamenti sul corridoio Vietnam: una raccolta pre-assemblata di documenti (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale e informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in via preventiva o in risposta alle richieste della banca nel giro di ore anziché di giorni.

                Misure difensive non fiscali e implicazioni per i finanziamenti UE

                Al di là delle misure fiscali, l’inserimento nella blacklist dell’UE produce conseguenze non fiscali che incidono più ampiamente sul rapporto economico tra il Vietnam e l’Unione europea. I programmi di investimento dell’UE non possono far transitare finanziamenti attraverso entità localizzate in Vietnam, poiché l’utilizzo di tali enti contrasterebbe con la finalità legale fondamentale di questi strumenti, che sono concepiti per promuovere la buona governance, la trasparenza e il contrasto ai flussi finanziari illeciti. I fondi interessati comprendono il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (FEDS/NDICI), che riduce il rischio di investimenti rilevanti nei settori dell’energia e del digitale; il programma InvestEU (che ha sostituito il precedente FEIS); e il Mandato di Prestito Esterno, che prevede prestiti BEI per le grandi infrastrutture al di fuori dell’UE. Inoltre, il Quadro Generale per le cartolarizzazioni STS impone restrizioni separate all’utilizzo di entità domiciliate in giurisdizioni inserite nella lista nera nell’ambito delle strutture di cartolarizzazione. Per le entità vietnamite e i loro partner europei che operano su progetti a finanziamento donatore o a vocazione ESG, si tratta di un vincolo rilevante, poiché le società controllate e le altre imprese presenti in Vietnam possono essere escluse da tali fonti di finanziamento europeo.

                DAC6 e rendicontazione pubblica Paese per Paese

                Gli accordi transfrontalieri che coinvolgono il Vietnam sono ora soggetti a un controllo intensificato ai sensi della DAC6. In particolare, il Contrassegno C.1(b)(ii) può essere integrato laddove un pagamento transfrontaliero deducibile sia corrisposto da un’impresa associata stabilita nell’UE a un soggetto residente in Vietnam, ferme restando le modalità di recepimento specifiche di ciascuno Stato membro in ordine al test del beneficio principale e alle altre condizioni. Le grandi imprese multinazionali (con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi fiscali) devono inoltre predisporre e divulgare pubblicamente un Rendiconto Pubblico Paese per Paese. Ai sensi della Direttiva UE sul CbCR pubblico, le attività in Vietnam devono essere rendicontate separatamente, senza aggregarle nella voce «Resto del Mondo», con indicazione dell’elenco di tutte le controllate consolidate, della descrizione delle attività, del numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, dei ricavi (inclusi quelli infragruppo), dell’utile o della perdita prima delle imposte, delle imposte sul reddito maturate e versate, nonché degli utili accumulati. Per gli esercizi 2025 e 2026, le informazioni relative al Vietnam sono già oggetto di rendicontazione separata da parte delle multinazionali rientranti nell’ambito di applicazione.

                Note operative per l’Italia.

                L’Italia si avvale della lista UE ai fini del monitoraggio e della deducibilità ai sensi dell’articolo 110 del TUIR: i costi connessi con controparti domiciliate in giurisdizioni di cui all’Allegato I sono generalmente deducibili fino al «valore normale», mentre gli importi eccedenti tale valore richiedono la prova di un effettivo interesse economico, e tutti tali costi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello REDDITI). Il quadro normativo italiano è direttamente collegato alla lista UE, il che significa che lo status del Vietnam nell’Allegato I è efficace ai fini italiani dalla data di pubblicazione delle conclusioni del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza che sia richiesta alcuna ulteriore misura di recepimento nazionale.

                Per i soggetti passivi italiani, i costi per servizi, i canoni e gli addebiti infragruppo verso il Vietnam costituiscono le categorie più sensibili: è indispensabile una documentazione solida dei risultati consegnabili, dei prezzi e della motivazione economica, e i team contabili devono garantire di poter isolare in modo netto i costi con collegamento vietnamita nel flusso di lavoro di reporting di fine anno.

                Passi operativi per le imprese europee

                1. Mappatura delle esposizioni. Identificare e quantificare tutti i flussi di pagamento relativi alle entità vietnamite, disaggregati per tipologia (beni, servizi, canoni, addebiti infragruppo, finanziamenti).
                2. Analisi delle norme dello Stato membro di riferimento. Verificare quali misure difensive si applicano nella giurisdizione del soggetto passivo europeo, quando entrano in vigore (immediatamente o in modo graduale), se la giurisdizione adotta la lista UE in maniera dinamica o statica, le condizioni per l’esonero e la documentazione richiesta.
                3. Conformità DAC6. Valutare se gli accordi con collegamento vietnamita integrano obblighi di comunicazione ai sensi della DAC6 (in particolare i pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate) e assicurarsi che l’infrastruttura di comunicazione sia operativa.
                4. Prezzi di trasferimento e sostanza. Validare i servizi infragruppo, i canoni e le strutture di finanziamento riesaminando i prezzi, i test di beneficio e i termini contrattuali; rafforzare la documentazione contestuale prima della chiusura dell’esercizio.
                5. Comunicazione del CbCR pubblico. Se rientranti nell’ambito di applicazione, valutare le implicazioni delle divulgazioni ai fini del CbCR pubblico per le operazioni in Vietnam e allineare le comunicazioni fiscali, legali, ESG e destinate agli investitori.
                6. Due diligence sui fornitori. Implementare o rafforzare la due diligence sulle controparti vietnamite, includendo la verifica della residenza fiscale, la documentazione sulla titolarità effettiva e la conferma della sostanza e dell’attività economica.
                7. Fascicolo di conformità bancaria. Predisporre un fascicolo documentale pre-assemblato per i pagamenti sul corridoio Vietnam (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale, informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in risposta alle richieste bancarie nel giro di ore anziché di giorni.
                8. Monitoraggio del ciclo di revisione dell’ottobre 2026. Seguire i progressi del Vietnam sulle riforme EOIR e l’esito del ciclo di revisione del Gruppo Codice di Condotta dell’UE di ottobre 2026. Qualora il Vietnam fosse rimosso dall’Allegato I in tale occasione, gli Stati membri che adottano un approccio statico (Germania, Paesi Bassi) non applicheranno misure difensive nei confronti del Vietnam nelle proprie norme per il 2027; la Francia, che adotta anch’essa un approccio statico ma applica criteri domestici aggiuntivi, potrebbe nondimeno mantenere il Vietnam nel proprio elenco di giurisdizioni non cooperative anche dopo la sua cancellazione dalla lista UE. L’esito dell’ottobre 2026 è pertanto commercialmente rilevante per la pianificazione a medio termine.
                9. Governance interna strutturata. Istituire meccanismi di controllo del rischio-giurisdizione nei flussi di approvazione per nuove entità, contratti, finanziamenti e accordi su proprietà intellettuale aventi collegamento con il Vietnam, al fine di garantire adeguata validazione e documentazione sin dalla fase di avvio.

                Executive Summary

                The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) remains one of the most ambitious integration projects in the world. Yet, several years into its operational phase, it has not (yet) delivered the structural shift many expected. A recent analysis underscores the gap between political momentum and economic reality: implementation remains uneven, the agreement is still used by only a portion of participating states, and non-tariff barriers and infrastructure deficits continue to dominate the cost of doing business across borders.  For Egypt, the opportunity is still real — but it depends less on treaty headlines and more on enabling conditions: trade logistics, customs efficiency, regulatory convergence, and competitive industrial capacity. 

                Looking Back: The Promise of a Single African Market

                When the AfCFTA was launched, expectations were understandably high. A continent-wide trade framework was supposed to reduce tariffs, facilitate trade in goods and services, and strengthen regional value chains — with the broader goal of moving African economies up the value ladder.

                In my 2022 article, I asked whether AfCFTA could become a game changer for Egypt, given Egypt’s industrial base, strategic geography, and the potential to diversify export markets beyond traditional partners. (For background, see the earlier article here).

                The Reality Check: Intra-African Trade Remains Structurally Weak

                Several years later, the interim assessment is sobering. As the Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) recently put it, AfCFTA is not a “game changer” yet, and only about half of member states currently meet the practical prerequisites to trade under the agreement.

                A deeper reason is structural: no other world region trades so little with itself, and while statistics may undercount informal cross-border flows (especially in food), the overall picture remains unchanged.

                Trade integration cannot deliver transformative outcomes if production, logistics, and institutions do not support scale.

                Implementation Has Been Slow — and Often Symbolic

                Operationalisation did not start with full-scale liberalisation. Instead, the AfCFTA began with a pilot approach: the Guided Trade Initiative (GTI) launched in October 2022, initially with eight states, later joined by additional countries, including Nigeria and South Africa by spring 2025.

                The GTI created valuable learning effects, but it also underlined a key point: early progress was often presented through symbolic deals, while product coverage and volumes remained limited. FAZ highlights that only selected goods could be traded duty-free and that key sectors remained constrained for a long time due to missing or unresolved technical rules.

                A pilot, however, cannot substitute for full operational certainty — the kind businesses need to restructure supply chains and invest.

                Tariffs Are Not the Main Barrier — Trade Costs Are

                AfCFTA is frequently discussed in terms of tariff liberalisation. Yet, evidence suggests that the largest gains do not come from tariffs but from reducing non-tariff barriers and improving trade infrastructure.

                FAZ points to a central reality: tariffs tend to add around 20–30% to intra-African trade costs, whereas non-tariff costs can be far higher — driven by bureaucracy, lack of harmonised standards, inefficient border processes, and transport barriers.

                This is the crux: even with reduced tariffs, trade will not expand meaningfully if goods still cannot move cheaply, quickly, and predictably.

                Integration Complexity and Distributional Politics

                Africa’s integration landscape is shaped by multiple overlapping regional economic communities and trade regimes. This creates legal and administrative complexity — often described as an integration “spaghetti bowl.” FAZ notes the challenge of coordination and the continued fragmentation of rules.

                There is also a political economy dimension. Intra-African trade is heavily influenced by a small number of larger economies — and the distribution of benefits matters. FAZ highlights the dominance of major players (notably South Africa) and the concern that tariff liberalisation alone may entrench existing industrial advantages.

                Where governments expect asymmetric outcomes, resistance often takes the form of delay, narrow implementation, or persistent non-tariff barriers.

                What This Means for Egypt: The Opportunity Is Real — But Conditional

                Egypt’s strategic case for AfCFTA participation remains strong: industrial potential, geographic location, and the opportunity to access and shape growing markets. But the experience so far suggests that the treaty text alone does not generate trade flows.

                For Egypt’s private sector, the decisive factors are practical:

                • predictable and efficient customs clearance and border procedures,
                • logistics corridors and port efficiency,
                • regulatory convergence (standards, certification, compliance),
                • stable access to trade finance and payments,
                • competitive energy and production conditions for manufacturing and processing.

                AfCFTA can support these developments — but it cannot replace them.

                The “Game Changer” Pathway: What Must Happen Next

                FAZ concludes that AfCFTA will only become truly impactful if it is paired with the fundamentals: major infrastructure investment, stronger production and processing capacity, and a credible industrial policy.

                At the same time, Africa faces a classic chicken-and-egg problem: without development there is limited investment appeal; without investment there is limited development.

                For Egypt and its partners, a pragmatic strategy would be to:

                1. treat AfCFTA as a platform for real trade-cost reduction, not only tariff debates;
                2. focus on a limited number of scalable corridors and sectors where regional value chains can realistically grow;
                3. strengthen implementation capacity so that preferences become usable for firms — especially SMEs;
                4. enhance legal certainty and dispute resolution reliability for cross-border commerce.

                Conclusion

                AfCFTA remains a landmark achievement in terms of political commitment. But as of today, it has not yet been the “game changer” many hoped for.

                For Egypt, the key question is no longer whether AfCFTA is visionary — it is. The question is whether governments and businesses can translate it into lower real trade costs, higher competitiveness, and bankable cross-border transactions. If those enabling conditions improve, AfCFTA’s promise can still become commercial reality.

                This is the fourth article of a series decidated to purchasing real estate property in Spain: previously, we presented how to structure the purchase of a real estate property and what steps you must undertake to ensure the purchase is efficient and safe (you can find it here), the financial and tax information as well as practical tips related to the purchase process (here) and how to handle international inheritance tax implications (here).

                How to obtain a mortgage loan when Purchasing Property in Spain

                When a buyer in Spain wishes to purchase property using a mortgage loan, the financing process typically begins after selecting a specific property and signing a private purchase agreement, which is usually accompanied by a deposit payment. The entire financing process is strictly regulated under Spanish civil and banking law, offering a high degree of legal security, including foreign and non-resident buyers.

                Once the private purchase contract is signed, the bank initiates an official property valuation. This is a mandatory step for determining the maximum loan amount, the financing conditions and for loan approval.

                Only after the valuation is completed will the bank issue a formal mortgage offer. The entire process, from the initial application to the final offer, can take several weeks, depending on the complexity of the buyer’s financial profile and the documentation required. The final step occurs before a Spanish notary, where two deeds are signed simultaneously:

                • The public deed of sale, and
                • The mortgage deed.

                At this stage, the bank transfers the loan amount directly to the seller, ensuring legal and financial certainty for all parties involved.

                While this structure guarantees legal clarity, it also means that mortgage financing is not secured at the time the private agreement is signed. Therefore, it is strongly recommended to include a mortgage contingency clause in the private purchase contract. This clause makes the completion of the sale conditional upon obtaining financing, thereby protecting the buyer’s deposit in the event of a mortgage denial.

                Key Differences for Foreign Buyers

                Spanish banks do not generally issue binding pre-approvals before a specific property has been chosen. Foreign buyers, particularly non-residents, should also be aware of additional requirements, including:

                • Submission of translated or apostilled foreign documents,
                • More extensive due diligence and KYC (Know Your Customer) procedures, and
                • Generally longer processing times.

                These factors may extend the mortgage timeline and should be accounted for in the overall transaction planning.

                Differences between buying a second-hand apartment/house and buying a new apartment/house directly from the developer

                The main difference is that, in the case of a new home, VAT and AJD (stamp duty) are paid, and in the case of a second-hand home, only ITP (property transfer tax) is paid, as already explained in section III, paragraph 3.

                In addition, in the case of new homes, a series of legal guarantees are established—for 1, 3, and 10 years—for possible construction defects that may arise in the home, for which the developer is liable. On the other hand, in the case of second-hand homes, the seller is liable for hidden defects only for a period of 6 months from delivery.

                If the property is purchased from a natural person, it will generally be a second-hand home, whereas if it is purchased from a legal entity, it will normally be a new build and will be purchased from a developer.

                Therefore, the fundamental differences will be those already mentioned above: different taxation and greater legal guarantees in the case of purchase from legal entities. Additionally, in the case of purchasing the property from a legal entity developer, there are enhanced documentation and reporting obligations, which do not apply in the case of sale by individuals.

                Are there debts associated with the property that the buyer will be liable for?

                The buyer is liable for any debts owed to the Homeowners’ Association for the three years prior to the purchase and for the outstanding portion of the current year’s dues. The buyer is also vicariously liable for any outstanding property tax (IBI) or other local taxes owed by the previous owner.

                To adequately protect their interests, the buyer should, on the one hand, request a certificate of debts from the Homeowners’ Association and, on the other hand, check the status of payments of property tax and other municipal taxes.

                What are the specific provions of Spanish Coastal Law (Ley De Costas)?

                Properties located near the sea may fall under the Spanish Coastal Law (Ley de Costas), which regulates land use in the public maritime-terrestrial zone and its surrounding protected areas. These coastal strips are public domain, and strict limitations apply to ownership, construction, and renovation.

                Even for older, long-standing buildings, it is vital to verify whether the property lies within a protection zone. Depending on the classification of the area, consequences can range from restricted use or denial of renovation permits to expiration of rights of use or, in extreme cases, administrative demolition orders.

                Legal due diligence is essential to determine the status of the plot and identify any concessions or time-limited occupancy rights granted by the authorities.

                 

                What rules apply to Country Houses (Fincas Rústicas)?

                Country houses (fincas rústicas) deserve special attention due to their location in rural and often protected areas, which are subject to strict urban planning and environmental regulations.

                Depending on local and regional classifications, the land may be designated exclusively for agriculture, forestry, or conservation, limiting the potential for construction, expansion, or change of use.

                Additionally, many rural properties have existing buildings that may never have been fully or properly legalised. As with coastal properties, buyers should review all applicable planning and environmental restrictions carefully before purchasing. 

                How are squatting cases  (Okupas) regulated under Spanish law?

                In recent years, Spain has experienced a rise in squatting cases, influenced by housing shortages, unaffordable rents, and high costs in urban or tourist areas. While the issue is complex and socio-politically sensitive, this section focuses on practical implications for property owners.

                Importantly, unlawful occupation (okupación) is relatively uncommon in most parts of Spain. The majority of property owners, especially those who secure and monitor their homes properly, are unlikely to be affected.

                Effective deterrents include:

                • Alarm systems and surveillance cameras,
                • Remote monitoring,
                • Local property management services (especially for second homes).

                Spanish law differentiates between:

                • Intrusion into a primary residence (treated as unlawful entry),
                • Occupation of vacant or second homes (classified as usurpation, requiring court action).

                Recent Legal Reforms – “Anti-Squatting Law” (Ley Orgánica 1/2025): To address lengthy eviction timelines, Spain introduced reforms, which include:

                • Within the first 48 hours of occupation:
                  Police may evict squatters without a court order if no legal proof of residence is presented. Owners must provide immediate proof of ownership.
                • After 48 hours: Eviction must follow a formal judicial process.
                • Fast-track legal procedures: Eviction claims may now be processed in about 15 working days under accelerated procedures—though real-world implementation may vary by jurisdiction.

                While these special topics may not apply to every transaction, they highlight the importance of thorough due diligence and professional legal advice when buying property in Spain. Understanding the implications of coastal laws, rural zoning, inheritance regulations, and property security helps international buyers make informed, secure, and future-proof investments.

                Dopo il famigerato Liberation Day, molte imprese italiane hanno concesso uno sconto all’importatore americano per aiutarlo ad assorbire il dazio. A distanza di qualche mese, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara illegittimi i dazi “reciproci”, ma lo stesso giorno il Presidente Trump ne annuncia di nuovi. In questo articolo vediamo, in modo pratico, come affrontare i vari scenari, passando da una logica reattiva e destrutturata a una gestione consapevole della volatilità dei prezzi e dei flussi commerciali, conseguenza dell’introduzione, della variazione e della revoca dei dazi.

                Gli accordi commerciali di “Tariff Sharing”

                Per molto tempo la domanda è stata lineare: chi assorbe l’extra-costo doganale? L’esportatore? L’importatore? Entrambi? La domanda resta importante, ma oggi è incompleta.

                Il nuovo scenario, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia degli Stati Uniti del 20.3.2026 è: che cosa accade se quel dazio viene poi annullato e rimborsato? Se il costo era stato condiviso tra le parti, il beneficio del rimborso deve seguire una logica coerente. In assenza di un chiaro accordo sul punto, però,  il rischio è un disallineamento economico che può compromettere il rapporto commerciale.

                Immaginiamo una cantina italiana che vende i propri prodotti ad un importatore statunitense. A seguito dell’introduzione dei dazi reciproci, le parti hanno deciso che l’esportatore concederà uno sconto straordinario del 7,5%, esplicitamente motivato dall’esigenza di condividere l’impatto del dazio. La relazione commerciale prosegue, i volumi si mantengono, e l’importatore evita di scaricare integralmente l’aumento sul cliente finale.

                Per effetto della sentenza della Corte Suprema (o, in futuro, di altra sentenza o decisione amministrativa) l’importatore ottiene un rimborso dei dazi pagati in quel periodo.

                Se non si sono formalizzati accordi sul punto e la documentazione parla genericamente di “sconto commerciale” e non dice nulla sul rimborso, la situazione può essere difficile da ricostruire ex post e, soprattutto, fonte di tensioni commerciali. Con il risultato che una novità positiva (l’annullamento del dazio e il diritto al rimborso) diviene un fattore problematico che mette a rischio il rapporto.

                L’esportatore ha diritto alla restituzione degli sconti concessi per mitigare i dazi?

                In mancanza di un diverso accordo tra le parti, il diritto al rimborso spetta a chi ha versato il dazio, ossia, nella maggioranza dei casi, all’importatore. Quindi, il rischio è che l’importatore goda di un doppio beneficio (lo sconto e il rimborso del dazio) e che l’esportatore non ottenga nulla.

                Per questo motivo è fondamentale che le parti non si limitino a negoziare i prezzi e gli sconti, ma stabiliscano le conseguenze dell’adozione o della modifica o revoca dei dazi sul contratto, compreso l’eventuale rimborso.

                A tal fine, il primo passo è la corretta qualificazione e la documentazione degli sconti concessi. Se nelle e-mail, negli ordini commerciali, nelle note di credito e nelle fatture compare soltanto uno “sconto commerciale”, sarà più difficile sostenere in seguito che tale sconto fosse in realtà un contributo straordinario, temporaneo e legato al dazio. Al contrario, se la documentazione e il contratto chiariscono che si tratta di una misura di tariff sharing o tariff mitigation, la base per identificare ex post gli importi da restituire diventa molto più agevole.

                L’obiettivo è costruire un quadro chiaro dell’andamento degli sconti e dei pagamenti per poter poi, eventualmente, riallineare i flussi economici alla logica originaria dell’accordo: se l’esportatore ha contribuito a coprire un costo che poi, in tutto o in parte, non si è più materializzato in via definitiva, avrà diritto alla rifusione del contributo versato.

                Il contratto conterrà, dunque, oltre alla clausola di Tariff Sharing, anche quella di Tariff Reimbursement Allocation, che stabilisce che, se l’importatore riceve un rimborso, un credito o altro beneficio economico connesso al dazio per il quale l’esportatore aveva concesso uno sconto, l’importatore sia tenuto a restituire all’esportatore la parte corrispondente del beneficio, in misura integrale o proporzionale, a seconda di come le parti intendono distribuire rischio e incentivo.

                Obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso

                Non è chiaro se, nel caso dei dazi reciproci USA, gli importatori avranno diritto al rimborso presentando una semplice istanza amministrativa, oppure se sarà necessaria una causa legale. È più probabile il secondo scenario.

                In generale, per ottenere il rimborso di un dazio servono iniziative, termini, documenti e il coordinamento con broker e consulenti doganali. Nella maggior parte dei casi, il soggetto che esercita il controllo operativo del processo è l’importatore (o chi agisce per suo conto).

                Qui emerge un tema delicato ma molto concreto: se l’importatore sa che dovrà investire tempo e denaro per ottenere il rimborso, per poi dover condividerne il beneficio con l’esportatore, il suo incentivo ad attivarsi potrebbe ridursi. È esattamente per prevenire questa inerzia che il contratto dovrebbe contenere un obbligo espresso di attivazione, impostato come dovere di best efforts o commercially reasonable efforts.

                Ad esempio, il contratto dovrebbe chiarire che l’importatore deve informarsi sulle condizioni e sui termini temporali della procedura, conservare la documentazione rilevante, informare periodicamente l’esportatore sullo stato delle iniziative e non rinunciare o ridurre unilateralmente la domanda quando ciò incide sul diritto economico dell’esportatore.

                Accordi preventivi sul contenzioso e riparto dei costi

                Quando il rimborso richiede una causa o un’attività legale strutturata, gli ostacoli sono di tipo organizzativo e finanziario: chi decide se e quando procederechi sceglie i legalichi anticipa i costicome si divide il recuperato nettochi ha l’ultima parola su una transazione.

                Questo, in generale, vale per tutti i contratti, non solo per questo caso: le modalità di risoluzione delle controversie vanno affrontate e decise prima di trovarsi di fronte al problema, altrimenti il contenzioso rischia di diventare una seconda negoziazione improvvisata nel momento peggiore, cioè quando le parti sono già sotto pressione per margini, cash flow e incertezza normativa. E diventa inevitabilmente molto più difficile trovare un’intesa.

                Come gestire eventuali nuovi dazi (e il loro eventuale annullamento)

                Per mettersi al riparo dall’incertezza, l’accordo dovrebbe quindi essere strutturato in due tempi.

                • Il primo tempo regola l’impatto immediato del cambiamento di scenario, ad esempio l’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico: ne ho parlato in questo articolo).
                • Il secondo disciplina il possibile “rollback” (diritto al rimborso, processo, criteri di riparto).

                Questo approccio ha un vantaggio chiaro: non costringe le parti a discutere ogni volta che cambia il regime daziario o interviene una decisione di annullamento dei dazi. Invece di inseguire i cambiamenti del mercato, si adotta uno strumento per la gestione dei possibili scenari, molto più robusto sul piano commerciale e più semplice da gestire, poiché le regole sono già state concordate.

                Ciò consente di regolare l’impatto dei dazi non come una variabile straordinaria, da concordare una tantum, ma come un fenomeno strutturale, mobile, che potrebbe durare a lungo.

                Per questo è fondamentale saper costruire contratti che governano sia la situazione attuale, sia le possibili variazioni, compreso l’eventuale rimborso.

                Conclusione: Tre azioni pratiche le imprese che esportano negli USA

                La prima è concordare quali siano le conseguenze sul contratto dell’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento, o la sua revoca (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico dei prezzi, diritto alla condivisione del rimborso)

                La seconda è documentare in modo chiaro l’eventuale sconto concesso per mitigare un dazio. Se resta un generico “sconto commerciale”, il diritto alla restituzione in caso di rimborso sarà molto più difficile da far valere.

                La terza è stabilire che cosa accade in caso di annullamento o revoca del dazio: l’obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso e di gestire il processo amministrativo o il contenzioso, come ripartire i costi, chi controlla l’attività dei consulenti e dei legali, come si ripartiranno le somme recuperate.

                Ricordate l’accordo sui dazi al 15%?  Avevo scritto che con un negoziatore come Trump la partita non è mai finita (qui l’articolo) e – dopo il recente intermezzo della minaccia di dazi al 100% sui farmaci, ecco che il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di un dazio complessivo del 107% sulla pasta italiana, che potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.

                Da dove nasce questo nuovo dazio

                L’inchiesta antidumping è stata avviata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su richiesta di alcune aziende americane concorrenti e si basa su un ordine antidumping del 1996 che consente revisioni periodiche delle importazioni di pasta italiana. Il Dipartimento del Commercio conduce queste verifiche annualmente per valutare se i produttori italiani vendano pasta a prezzi inferiori rispetto al mercato interno americano, pratica nota come “dumping”.

                Le Aziende Coinvolte nell’Indagine

                Il Dipartimento del Commercio ha selezionato due aziende campione per condurre un’analisi approfondita, definite “mandatory respondents”: La Molisana e Pastificio Lucio Garofalo. Secondo il documento ufficiale pubblicato dall’amministrazione americana, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, entrambe le aziende avrebbero venduto i propri prodotti a prezzi inferiori a quelli di mercato, con conseguente sanzione di un dazio pari al 91,74%,

                Le autorità americane hanno giustificato questa percentuale sostenendo che le due aziende non avrebbero fornito informazioni complete o conformi alle richieste del Dipartimento, risultando poco collaborative nell’indagine. Ciò che è molto importante è che, oltre alle due aziende direttamente esaminate, il dazio aggiuntivo del 91,74% viene applicato anche a numerosi altri produttori italiani non esaminati individualmente. Questa metodologia, pur formalmente consentita dalla normativa americana come eccezione, viene applicata senza aver condotto alcuna verifica diretta sulle altre aziende.

                I Prossimi Passi della Procedura

                Il Ministero degli Esteri italiano si è attivato immediatamente, intervenendo formalmente nel procedimento come “Parte Interessata” tramite l’Ambasciata italiana a Washington. La Farnesina sta lavorando in stretto raccordo con le aziende interessate e d’intesa con la Commissione Europea per convincere il Dipartimento americano a rivedere i dazi provvisori.

                Le due aziende interessate (La Molisana e Garofalo) hanno la possibilità di presentare documentazione per contestare le accuse di dumping. Tuttavia, se il dumping dovesse essere confermato, il Dipartimento del Commercio darà istruzioni all’autorità per le dogane di applicare i dazi antidumping sulle merci vendute e immesse sul mercato americano.

                La natura preliminare della determinazione indica che esiste ancora un margine di manovra per modificare la decisione prima dell’entrata in vigore definitiva.

                Data di possibile Entrata in Vigore

                Il nuovo super-dazio del 91,74%, che si sommerà alla tariffa esistente del 15% per un totale del 107%, è programmato per entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Questa data rappresenta dunque una scadenza cruciale per tutte le azioni diplomatiche e legali in corso.

                L’impatto economico, se i dazi fossero confermati, sarebbe significativo: nel 2024 l’export di pasta italiana negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro secondo Coldiretti, rappresentando quasi il 17% delle esportazioni totali del settore. Un dazio al 107% rischierebbe di compromettere gravemente la competitività in uno dei mercati più importanti per l’agroalimentare italiano.

                Cosa fare da qui al 1 gennaio 2026?

                L’entrata in vigore del nuovo dazio, allo stato, è condizionata dall’esito della procedura in corso: visto quanto accaduto nei mesi precedenti, e l’uso politico che l’amministrazione USA ha fatto dello strumento dei dazi, ben oltre la loro funzione tecnica, è legittimo essere pessimisti.

                Dunque, che fare? Abbiamo visto nei mesi passati che le aziende hanno reagito all’incertezza sulla sorte dei dazi in tre modi:

                • C’è chi si è affrettato ad inviare più prodotti possibile prima della data di possibile entrata in vigore del dazio;
                • Chi ha concesso – ora per allora – sconti equivalenti al dazio minacciato, nel caso fosse entrato in vigore;
                • Chi ha sospeso gli ordini, in attesa di notizie definitive sull’impatto dei dazi;

                Si tratta di opzioni valide, ma non vanno dimenticati altri validi strumenti per gestire l’incertezza causata dalla ridda di annunci, trattative e minacce dell’amministrazione USA: il rischio dell’entrata in vigore di nuovi dazi, o del loro aumento, può essere gestito nel contratto, concordando con l’importatore USA quale sarà l’impatto dell’eventuale cambiamento tariffario sul prodotto.

                Le parti possono prevedere, ad esempio, che l’aumento venga ripartito per giusta metà, o che se lo accolli l’importatore oltre una certa soglia di aumento, o ancora che se il dazio superasse una certa soglia sia possibile sciogliere i contratti. Trovate un approfondimento in questo articolo

                L’unica certezza è che i rapporti commerciali con gli USA rimarranno sulle montagne russe a lungo e che è importante sapere gestire in modo consapevole i fattori di rischio che caratterizzano le vendite di prodotti negli Stati Uniti. Oggi il faro è puntato sui dazi e sui prezzi e il mio invito è di cogliere l’occasione per analizzare a fondo gli accordi esistenti e valutare se e come sono gestiti altri punti importanti, fonte di possibili alte responsabilità: ne parliamo, in maniera molto pratica, in questo libro.

                New Regulatory Framework for RHQs: Tax Relief, Substantive Presence, and Streamlined Licensing

                Saudi Arabia has released the long-awaited draft of the “Rules Regulating the Licensing and Supervision of Regional Headquarters of Multinational Companies,” issued pursuant to Cabinet Resolution No. (338) dated 23/4/1445H. This regulatory framework, currently open for public consultation, forms part of the Kingdom’s ambitious Vision 2030 strategy to establish Saudi Arabia as the prime regional base for multinational enterprises (MNEs) operating in the Middle East and North Africa (MENA) region.

                Far beyond mere tax incentives, the draft Rules introduce a binding, structured regime that combines regulatory clarity with strict compliance obligations and long-term benefits. The most salient features include the following.

                30-Year Tax Holiday

                Entities licensed as RHQs will enjoy a 0% income tax rate and a 0% withholding tax rate on dividends, related-party payments, and payments for services essential to RHQ activity. These tax incentives are granted for a period of 30 years, renewable under conditions set by the Ministry of Investment.

                Operational Substance Requirements: RHQ Functions and Compliance

                At the core of the RHQ regime lies the requirement for substantial and sustained business presence in the Kingdom. Licensed RHQs must activate both mandatory and optional activities as defined in Article 7 of the Rules:

                Mandatory Activities (to be activated within the first year):

                • Preparation and implementation of the regional strategy;
                • Strategic coordination of the MNE’s operations in the region;
                • Selection of products and services offered in the region;
                • M&A support;
                • Financial performance review;
                • Budget planning for regional operations;
                • Coordination of business units across MENA;
                • Market research and competitor analysis;
                • Identification of new market opportunities;
                • Marketing strategy development;
                • Preparation of operational and financial reports.

                Optional Activities (minimum of three to be activated): These include, among others:

                • Research, development and innovation;
                • Sales and marketing;
                • Human resources and training;
                • Financial management, foreign exchange and treasury services;
                • Legal consultancy, compliance, internal audit;
                • Logistics, IP management, production, and technical support.

                The selected optional activities must be aligned with the MNE’s global business strategy and must be regionally anchored.

                Additional Substantive Requirements

                • Minimum of 15 employees in the first year;
                • At least 3 senior executives must be based in the Kingdom and must represent the top decision-making authority for the region;
                • RHQ staff must reside in Saudi Arabia, be dedicated full-time, be licensed locally, and receive remuneration through Saudi bank accounts;
                • RHQ operations must be exclusively performed within the Kingdom.

                Licensing Process and Timing

                The licensing process is clearly defined. Upon submission of the required documentation (commercial records, financials, activity plans), the Ministry of Investment will process the application within 30 working days.

                True Regional Authority and Kingdom-Centric Operations

                Licensed RHQs must hold administrative authority over all regional branches and subsidiaries. The RHQ must operate as the highest strategic, executive, and administrative authority in the MENA region. Furthermore, all RHQ-related activities must be carried out exclusively from within the Kingdom.

                Localization Requirements

                To ensure genuine local presence, the RHQ regime mandates:

                • Saudi residency and work permits for all RHQ personnel;
                • No hybrid or remote models from abroad;
                • Local registration of intellectual property and commercial identifiers;
                • Internal reporting and supervision obligations anchored in Saudi Arabia.

                Is RHQ Establishment Mandatory or Optional?

                While the RHQ license remains optional in principle, it is effectively mandatory for all multinational companies intending to contract with Saudi public sector entities.

                As of 1 January 2024, the Saudi government will only consider public procurement contracts from companies that have an RHQ presence in the Kingdom, unless an express exemption is granted. Companies operating purely in the private sector without government contracts remain unaffected, but will nonetheless benefit from the RHQ regime if they choose to participate.

                This regulatory shift creates a strategic filter: those seeking to participate in Saudi Arabia’s transformation across infrastructure, health, energy, and education must establish a fully embedded regional presence in the Kingdom.

                Conclusion: High-Reward, High-Compliance Environment

                The draft Rules represent a bold step in reshaping the MENA business landscape. Saudi Arabia is setting the bar high: generous tax relief and fast-track licensing are tied to substantive commitments in structure, personnel, and governance. For MNEs willing to assume regional leadership from within Saudi borders, the opportunity is as attractive as it is demanding.

                Donald Trump, never one to shy away from drama or diplomacy-via-caps-lock, has slapped a 50% tariff on all Brazilian exports to the United States. The justification? In his own delicate prose: “The treatment of former President Jair Bolsonaro is a disgrace… A witch hunt that must end IMMEDIATELY!”

                And just in case anyone thought this was about trade imbalances or economic strategy, Trump made things crystal clear: “Due to Brazil’s insidious attacks on free elections…”.

                In short, the 50% tariff isn’t about coffee, orange juice, or flip-flops. It’s about a Supreme Court judgment, applying Brazilian law, regarding Brazilian politicians accused of conspiring in a coup d’état. In other words, this is a brazen (and frankly absurd) attempt at judicial intervention via trade war.

                Trump, with his characteristic subtlety, offered a solution: manufacture in the U.S., and he’ll look kindly upon Brazil, like a mafia don offering “protection” after smashing your shop window. But what he meant was: consider Bolsonaro innocent, and we’ll talk.

                The Brazilian market took the bait

                Although the fishy interference in Brazilian affairs was determined from a fish out of the water, the market took the bait: in the first 48 hours after the infamous letter, at least 1500 tons of fish were already held in Brazilian ports, as US buyers suspended their contracts due to uncertainty about the costs upon arrival. The fish market is on alert, as 80% of the exports head to the US, mainly coming from small family-owned industries that distribute the catch from artisanal fishing communities.

                The same effect hit other sectors, from orange, honey, and coffee to aircraft.

                Brazil’s response and sorcery: don’t mess with us (or our weather)

                Naturally, Brazil will not sit quietly sipping caipirinhas while its sovereignty is trampled. Reciprocity is on the table: if Washington raises tariffs, Brasília can do the same. But above all, one thing is sure: Brazil will never tolerate foreign interference in its independent judiciary.

                And then, a curious coincidence: right after Trump’s speech, a tornado accompanied by lightning struck the White House grounds. Pure chance? Maybe. Or could it have been the work of Brazilian indigenous shamans, a particularly well-organized group of umbanda practitioners, or simply the fact that, as every Brazilian child knows, God is Brazilian.

                Trump might want to check the weather forecast next time before penning another angry letter.

                The unpredictable becoming predictable

                Trade wars are rarely tidy affairs, but one thing they consistently deliver is chaos (in legal terms, disruption). And when disruption meets contracts, force majeure disputes often end up in court.

                At first glance, Trump’s decision to impose a 50% tariff overnight might feel like an unpredictable thunderbolt (quite literally, given the weather at the White House). But here’s the catch: by now, unpredictable tariffs are becoming predictable. When a government with a well-documented love for impulsive economic diplomacy imposes politically motivated tariffs, can anyone claim to be surprised?

                In most jurisdictions, force majeure requires that the event be extraordinary, unforeseeable, and beyond the parties’ control. A sudden 50% tariff certainly ticks a few of those boxes, but following a repetition of erratic trade policy, one might argue that businesses should expect what in past times was considered unexpected, especially when dealing with certain jurisdictions or political figures. In other words, Trump’s tariffs might not excuse performance if parties didn’t prepare for exactly this kind of volatility.

                This is where good contract drafting comes into play

                Savvy businesses are learning that their contracts must go beyond a vague boilerplate clause about “acts of government” or “changes in law.” Instead, they should expressly address the risk of sudden tariff changes, including

                • hardship clauses that allow renegotiation when costs become commercially unreasonable;
                • price adjustment mechanisms linked to tariff thresholds;
                • termination rights triggered by specified levels of customs duties;
                • currency fluctuation provisions (because tariffs rarely travel alone, and currency swings often accompany them).

                In short, while no contract can immunize a business from every shock, smart drafting can mean the difference between a commercial headache and a catastrophic breach.

                Therefore, tariffs may no longer be an unpredictable storm; they are part of the new predictable landscape. Given that your contract might wake up tomorrow facing ‘IMMEDIATE’ punitive tariffs in all caps, your contract should be ready today.

                The unwitting cupid: strengthening EU-Brazil relations

                While the tariffs may ruffle trade flows between Brasília and Washington, there’s an unintended silver lining: Trump is proving to be the most efficient matchmaker between Brazil and other markets, such as China and the European Union.

                The EU-Brazil relationship, already a flirtation with promising prospects, with relevant progress in the EU-Mercosur Agreement, now seems destined for deeper romance. If Mr. Trump insists on isolating the US from Brazil, the old continent stands ready, with flowers and wine in hand, to pick up where the US left off. After all, Brazilian fish can pair up nicely with champagne, cava and prosecco.

                So thank you, Mr. Trump. In your quest to bully Brazil into submission, you may have done more to strengthen transatlantic ties than any EU Commissioner ever could. As they say in Brasília these days: Trump is not a trade warrior. He’s a cupid in disguise.

                L’approccio di Trump: potere e dominanza

                Nella sua autobiografia The Art of the Deal, Donald Trump descrive il negoziato come una sfida di forza, determinazione e dominanza. La sua visione è chiara: chi mostra incertezza o fa concessioni troppo presto viene subito percepito come perdente. Il suo stile negoziale si fonda su pressione costante, richieste massimaliste e minacce calcolate, con l’obiettivo di ottenere vantaggi unilaterali. In questo schema, il compromesso non è un punto d’arrivo, ma un segno di debolezza da evitare.

                Trump è semopre stato un negoziatore competitivo, orientato al risultato immediato, poco interessato a soluzioni bilanciate se non strettamente funzionali ai propri interessi.

                Gli altri stili negoziali: compromissorio e collaborativo

                In contrasto con questo approccio competitivo, esistono altri due stili negoziali rilevanti:

                • Lo stile collaborativo mira a raggiungere un accordo “a metà strada”, in cui entrambe le parti cedono qualcosa per ottenere una soluzione accettabile. È un approccio pragmatico, utile in situazioni dove il tempo è limitato o le posizioni sono troppo distanti per una vera collaborazione.
                • Lo stile integrativo, invece, punta a creare soluzioni win‑win. Le parti cercano di comprendere a fondo i reciproci interessi e costruire insieme un esito che massimizzi il beneficio per entrambi. Richiede apertura, tempo e fiducia.

                Nelle trattative commerciali, l’ approccio compromissorio o collaborativo può funzionare solo se anche la controparte condivide la stessa logica. Ma quando ci si confronta con un attore esplicitamente competitivo come Trump, adottare uno stile compromissorio rischia di penalizzare gravemente l’UE, per almeno tre motivi:

                • Trasmette debolezza

                Un gesto accomodante viene visto non come segnale di apertura, ma come punto di pressione da sfruttare. Il negoziatore competitivo, orientato ad ottenere un vantaggio immediato, lo interpreta come disponibilità a cedere ancora di più.

                • Rinuncia al potere contrattuale

                L’UE dispone di un mercato enorme e ha leve commerciali significative, soprattutto in un contesto nel quale gli USA stanno chiudendo la porta al mercato cinese. Offrire concessioni in partenza equivale a bruciarsi carte negoziali senza ottenere nulla in cambio. In un confronto competitivo, la prima mossa può orienta la dinamica la dinamica del negoziato: fatta una concessione, è molto difficile tornare indietro.

                • Legittima lo squilibrio negoziale

                Un compromesso sbilanciato, se accettato senza resistenza, rischia di diventare la nuova base delle relazioni commerciali future, penalizzando sistematicamente l’UE nei round successivi.

                Perché il 30%? La tecnica dell’àncora

                Trump utilizza spesso una tecnica negoziale nota come a tecnica dell’ancora. Questa consiste nel fissare deliberatamente un obiettivo molto alto all’inizio del negoziato (nel nostro caso, la minaccia dei dazi al 30%).

                L’obiettivo è creare un perimetro psicologico del negoziato e forzare la controparte a ragionare partendo da quel dato, pur nella consapevolezza che si tratta di un valore arbitrario. .Questa tecnica consente di condizionare l’orizzonte del confronto e di ottenere concessioni più ampie, proprio come fatto da Trump.

                La risposta peggiore: concessioni unilaterali senza ritorno

                Purtroppo, l’Unione Europea ha già dato segnali preoccupanti di atteggiamento compromissorio non negoziato con l’amministrazione Trump, ad esempio :

                • La rinuncia alla Web Tax sui colossi digitali americani, senza ottenere in cambio alcuna regolazione o contributo fiscale condiviso.
                • L’offerta di aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, fatta per rassicurare Washington, senza ottenere nulla in cambio
                • L’accettazione dell’aumento delle spese NATO fino al 5% del PIL, rivendicato da Trump, anche in questo caso senza ottenere contropartite.

                Tutte queste offerte senza chiedere nulla in cambio, rafforzando nell’interlocutore l’idea che l’UE sia disposta a concedere in partenza. Trump, fedele alla sua logica competitiva, considera queste concessioni come un punto di partenza, non come un compromesso: ciò lo spinge a rilanciare le richieste, non a moderarle.

                Perseverare sarebbe un errore fatale

                Continuare su questa linea compromissoria, nella speranza che l’accomodamento calmi le pressioni, sarebbe non solo inefficace ma controproducente. Con un negoziatore competitivo, le concessioni unilaterali non fermano l’escalation: la alimentano. Ogni segnale di debolezza viene interpretato come spazio di manovra in più.

                Un esempio utile è la reazione della Cina durante la guerra commerciale avviata da Trump. A fronte di dazi monstre imposti dagli Stati Uniti, Pechino ha risposto con la stessa moneta, imponendo dazi equivalenti. Invece di cedere, ha parlato la stessa lingua del potere Il risultato è sotto gli occhi di tutti: dopo settimane di escalation, gli USA hanno dovuto moderare la loro posizione, aprendo a un’intesa più equilibrata.

                Le contromisure possibili: parlare la sua lingua

                Per evitare gli errori del passato, l’UE deve dunque invertire la logica negoziale. Non per alimentare lo scontro, ma per ristabilire un equilibrio credibile. Alcune contromisure utili potrebbero essere:

                • Mettere nel mirino gli interessi della base elettorale di Trump, in particolare i settori agricoli (soia, mais, carne bovina), con dazi selettivi o restrizioni mirate.
                • Rimettere sul tavolo la Web Tax europea anche con aliquota minima, vincolando eventuali deroghe a concessioni reali da parte statunitense.

                Queste mosse, ben calibrate, rafforzerebbero la posizione dell’UE e dimostrerebbero che sa difendere i propri interessi parlando un linguaggio che Trump comprende: quello dell forza e del potere contrattuale.

                Cercare gli interessi dietro le richieste

                Un principio fondamentale in ogni negoziato è identificare gli interessi della controparte e trovare un modo per consentirgli di raggiungerli, senza sacrificare i propri.

                Nel caso del negoziato tra UE e USA, occorre tenere presente che Trump gioca la partita guardando in primis alla sua base elettorale: un accordo deve offrirgli una narrazione di vittoria da comunicare al suo elettorato.

                In conclusione

                Nel negoziare con un attore competitivo occorre abbandonare l’approccio accomodante, evitare concessioni senza contropartite e adottare uno stile più assertivo, strategico e simmetrico. Vale nel negoziato dell’UE con Trump, come in ogni altra trattativa commerciale.

                Tutto parte dal comprendere lo stile negoziale della controparte e impostare il negoziato in maniera consapevole: solo così potrà costruire un’intesa che sia solida, equa e rispettosa della propria forza economica e politica.

                Roberto Luzi Crivellini

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                  Accordo sulle tariffe tra Vietnam e Stati Uniti d’America: perché è importante per le imprese italiane

                  13 Luglio 2025

                  • USA
                  • Vietnam
                  • Distribuzione
                  • Fisco e tasse

                  Il Vietnam è stato inserito nell’elenco dell’Unione europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I), a seguito dell’aggiornamento adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2026.

                  Per le società europee che acquistano beni e servizi dal Vietnam, l’inserimento in tale elenco non costituisce un divieto assoluto di commercio, bensì un segnale che nei mesi a venire si renderà necessario un significativo rafforzamento della governance fiscale, delle aspettative documentali e, in taluni casi, delle procedure di esecuzione dei pagamenti. Il meccanismo dell’elenco UE è concepito non tanto per «nominare e svergognare» le giurisdizioni inadempienti, quanto per stimolare riforme positive attraverso la cooperazione e il dialogo; tuttavia, una volta che una giurisdizione è collocata nell’Allegato I, gli Stati membri dell’UE sono tenuti ad adottare «misure difensive» che possono incidere in misura rilevante sul trattamento fiscale, sugli obblighi di ritenuta alla fonte e sull’intensità delle attività ispettive per le operazioni aventi un collegamento con il Vietnam.

                  Cosa prevede (e cosa non prevede) la decisione dell’UE

                  La blacklist dell’UE è uno strumento di governance fiscale: essa non vieta alle imprese europee di importare merci dal Vietnam né di acquisire servizi vietnamiti, e non incide sul regime fiscale interno del Vietnam, sulle norme in materia di imposta sul reddito delle società, sul quadro normativo relativo alle ritenute alla fonte né sulle politiche in materia di investimenti.

                  Al contempo, l’Unione europea può approfondire la cooperazione con il Vietnam sul piano politico ed economico pur mantenendo la pressione sulla governance fiscale attraverso i meccanismi di inserimento negli elenchi; le imprese devono pertanto prepararsi a operare in un contesto di «partenariato accompagnato da vigilanza», senza attendersi una piena coerenza tra i due profili. In tal senso, nel gennaio 2026 l’UE e il Vietnam hanno elevato le proprie relazioni al rango di Partenariato Strategico Globale, configurato come piattaforma per il rafforzamento della cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, del clima e dell’energia, dello sviluppo sostenibile e della trasformazione digitale — segnale inequivoco che l’inserimento in lista è uno strumento tecnico di conformità e non una rottura diplomatica.

                  Il paradosso ideologico: una Repubblica socialista in un elenco di paradisi fiscali

                  La presenza del Vietnam nella lista nera risulta singolare alla luce del più ampio contesto politico. L’elenco UE fu concepito all’indomani dei grandi scandali sulla trasparenza fiscale (Panama Papers e LuxLeaks), al fine di far fronte alle giurisdizioni che facilitano strutture offshore o non soddisfano gli standard di scambio di informazioni. Nell’immaginario occidentale, il concetto di «paradiso fiscale» evoca microStati liberali o centri offshore, eppure il Vietnam, governato da un Partito Comunista, figura oggi nel medesimo elenco.

                  Ciò riflette la realtà del modello economico ibrido vietnamita: politicamente socialista, ma economicamente pragmatico sin dalle riforme del Đổi Mới della fine degli anni Ottanta, con incentivi fiscali selettivi per le zone economiche speciali, gli investimenti ad alta tecnologia e i settori prioritari, incentivi che in taluni casi possono ridurre significativamente l’onere fiscale effettivo per gli investitori stranieri. La preoccupazione dell’UE non riguarda l’aliquota nominale dell’imposta sul reddito delle società vietnamite, bensì, nella fase attuale, l’assenza di un’adeguata infrastruttura per lo scambio di informazioni, sebbene l’architettura dei regimi preferenziali vigenti abbia già suscitato critiche in passato. L’inserimento nell’elenco è una questione di conformità tecnica, non di ordine ideologico.

                  I criteri di inserimento e la cronologia

                  Il Vietnam è soggetto all’esame dell’UE sin dalla prima versione dell’elenco, pubblicata nel dicembre 2017, quando fu collocato nell’Allegato II (la «lista grigia») insieme alle giurisdizioni che si sono impegnate ad attuare riforme ma non hanno ancora raggiunto la piena conformità. Nell’ottobre 2025, il Vietnam fu rimosso dall’Allegato II in seguito all’adempimento degli impegni assunti in materia di rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Reporting, CbCR), apparendo a quel punto sulla via della conformità integrale. Tuttavia, nel novembre 2025 il Forum Globale dell’OCSE pubblicò la propria valutazione tra pari, classificando il Vietnam come «Non Conforme» rispetto allo standard sullo scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request, EOIR), profilo distinto dal CbCR, riscontrando riforme ancora incompiute e prevedendo che i miglioramenti del quadro CbCR non sarebbero pervenuti prima del 2027. Tale valutazione dell’OCSE ha direttamente determinato il passaggio, nel febbraio 2026, all’Allegato I, con un’escalation dalla lista grigia alla lista nera che ha saltato qualsiasi periodo intermedio di piena conformità.

                   

                  I tre criteri fondamentali in base ai quali il Vietnam è stato valutato sono: 

                  • il Criterio 1 (trasparenza fiscale), che richiede la conformità agli standard AEOI ed EOIR nonché l’adesione alla Convenzione Multilaterale sull’Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Fiscale; 
                  • il Criterio 2 (equità fiscale), che esige l’assenza di regimi fiscali preferenziali dannosi e norme adeguate in materia di sostanza economica; e 
                  • il Criterio 3 (misure anti-BEPS), che impone l’attuazione degli standard minimi anti-BEPS dell’OCSE, incluso il CbCR. La carenza del Vietnam si è concentrata nel Criterio 1, specificamente nello standard EOIR, relativo alla capacità pratica e al quadro procedurale per rispondere alle richieste di informazioni delle autorità fiscali estere.

                  La risposta del Vietnam e la via verso la cancellazione dall’elenco

                  Il Ministero degli Affari Esteri del Vietnam ha risposto pubblicamente entro pochi giorni dall’inserimento in lista, difendendo il proprio operato in materia di trasparenza fiscale e dichiarando che il governo sta attuando un piano d’azione nazionale per recepire le raccomandazioni dell’OCSE e ampliare la cooperazione fiscale con i partner, inclusa l’UE. Il Vietnam ha manifestato disponibilità ad avviare un dialogo con le autorità europee per garantire valutazioni più oggettive e complete, nonché a promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo condiviso e della prosperità comune.

                  I commentatori pratici suggeriscono che una tabella di marcia concreta sia realizzabile: con emendamenti legislativi (decreti e circolari sulle procedure EOIR), l’istituzione di un’unità EOIR dedicata, la pubblicazione di statistiche applicative e un attivo impegno tecnico con il Gruppo Codice di Condotta dell’UE tra ora e il settembre 2026, il Vietnam potrebbe realisticamente puntare alla rimozione dall’Allegato I nel prossimo ciclo di revisione UE dell’ottobre 2026, sebbene tale scadenza sia ambiziosa e la cancellazione dall’elenco non sia in alcun modo garantita. Il punto cruciale per le imprese europee è che, anche qualora l’inserimento si rivelasse relativamente breve se il Vietnam agisse con decisione, le società non devono rinviare i propri adeguamenti di conformità facendo affidamento su una rimozione anticipata: una risposta proporzionata e basata sul rischio è preferibile a una ristrutturazione radicale delle filiere di fornitura con collegamento vietnamita.

                  Come i diversi tipi di pagamento sono interessati in concreto

                  I beni (importazioni) presentano generalmente il profilo più lineare sul piano della sostanza, poiché di norma esiste una catena documentale chiara: ordini di acquisto, documenti di spedizione, pratiche doganali di importazione, bolle di consegna, verbali di ispezione e accettazione, nonché fatture corrispondenti. Il rischio aggiuntivo per i beni riguarda tipicamente non la genuinità dell’acquisto, bensì la coerenza complessiva della filiera e dei prezzi sotto controllo; in particolare, occorre che i margini e gli eventuali accordi infragruppo attorno al flusso di importazione abbiano senso commerciale e siano documentati in maniera uniforme.

                  I servizi (outsourcing, consulenza, sviluppo IT, marketing, assistenza) tendono ad attirare maggiori interrogativi, poiché «cosa è stato prestato» è più difficile da provare rispetto a un prodotto fisicamente spedito. Qualora un ente europeo corrisponda un compenso a un fornitore vietnamita per servizi, è opportuno predisporre un fascicolo probatorio ben organizzato: un ambito di lavoro chiaramente definito, registri delle ore o delle milestone, risultati consegnabili (relazioni, repository di codice, ticket), accettazioni controfirmate e una motivazione del prezzo coerente con il livello di competenze e di impegno richiesti.

                  I canoni e i pagamenti correlati alla proprietà intellettuale (licenze software, marchi, know-how, accesso alla tecnologia) sono particolarmente sensibili in quanto combinano la complessità della valutazione con questioni di qualificazione fiscale transfrontaliera. Ci si dovrà aspettare un vaglio approfondito dei seguenti profili: chi è il vero titolare e detentore del controllo sulla proprietà intellettuale, la catena contrattuale e i diritti di sublicenza, le modalità di determinazione del tasso di canone mediante benchmarking o accordi comparabili, nonché la genuinità del pagamento quale corrispettivo per la proprietà intellettuale anziché quale compenso mascherato per servizi.

                  Gli addebiti infragruppo (management fees, servizi condivisi, riaddebiti di costi) sono comunemente il primo ambito in cui le autorità fiscali e le controparti richiedono prove del «beneficio» e della logica di allocazione. Laddove il Vietnam sia inserito in una catena di valore di gruppo, è necessario essere pronti a dimostrare la ragione dell’addebito, le modalità di calcolo, il beneficio ricevuto dal destinatario, unitamente ad accordi infragruppo coerenti e a supporto documentale dei prezzi di trasferimento.

                  I flussi di finanziamento e di tesoreria (interessi, garanzie, cash pooling, factoring, trade finance) sono soggetti alla revisione tecnica più intensa, poiché implicano al contempo conseguenze fiscali e sensibilità sul piano della conformità antiriciclaggio e anticrimine finanziario. Anche laddove la struttura sia legittima, questi flussi hanno maggiori probabilità di essere sottoposti internamente a una revisione rafforzata e possono richiedere una documentazione di supporto più estesa prima dell’esecuzione.

                  La risposta delle banche europee: cosa accade in pratica

                  Le banche dell’UE operano secondo un approccio basato sul rischio in materia di criminalità finanziaria e conformità, e possono adottare decisioni di de-risking, ossia scegliere di limitare o cessare relazioni o tipologie di operazioni che ritengono eccedenti la propria propensione al rischio o troppo onerose dal punto di vista operativo. I quadri di vigilanza europei riconoscono il fenomeno del de-risking e invitano a valutazioni del rischio proporzionate e basate su prove concrete, piuttosto che a esclusioni indiscriminate; tuttavia, nella pratica le banche godono di un’ampia discrezionalità.

                  Per un’impresa europea che disponga un bonifico bancario in favore di una controparte vietnamita, le seguenti misure discrezionali possono emergere in concreto, anche qualora il pagamento sia pienamente lecito e commercialmente ordinario.

                  La banca può sospendere l’esecuzione e richiedere documenti aggiuntivi prima di sbloccare i fondi, cercando conferma sulla finalità e la legittimità dell’operazione nell’ambito dei propri controlli interni. Le richieste tipiche comprendono il contratto sottostante o il capitolato tecnico, le fatture, la prova della consegna o dell’esecuzione, una descrizione della finalità commerciale, nonché informazioni sulla titolarità effettiva o sulla struttura societaria del beneficiario.

                  La banca può instradare il pagamento attraverso file di revisione manuale anziché ricorrere all’elaborazione automatica, in particolare per i beneficiari di prima contattazione, gli importi insoliti per ammontare o i pagamenti con causali vaghe che non descrivono chiaramente lo scopo. Ciò genera ripercussioni operative: liquidazioni tardive ai fornitori, merce ferma in attesa della conferma di pagamento o sospensione del servizio laddove il fornitore operi secondo rigidi parametri di pagamento.

                  La banca può imporre condizioni interne nell’ambito dei propri controlli del rischio specifici per il cliente, richiedendo, ad esempio, indicazioni di pagamento più dettagliate, descrizioni più precise nelle fatture o flussi di pre-approvazione per i pagamenti sul corridoio Vietnam. In casi estremi, la banca può rifiutarsi di processare operazioni specifiche o decidere di abbandonare interi corridoi, tipologie di clienti o modelli di business come scelta di gestione del rischio. Taluni istituti finanziari tedeschi sono descritti come soggetti che applicano la due diligence rafforzata, richiedendo piena trasparenza sulla finalità e sulla titolarità per i pagamenti con collegamento vietnamita.

                  Qualora un pagamento venga rifiutato, la soluzione pratica consiste spesso nell’aggiustare le modalità esecutive (canale bancario alternativo, pacchetto documentale rivisto o meccanismo di pagamento modificato), mantenendo intatto il rapporto commerciale sottostante.

                  Le imprese europee sono invitate a predisporre un «Fascicolo di Conformità Bancaria» per i pagamenti sul corridoio Vietnam: una raccolta pre-assemblata di documenti (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale e informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in via preventiva o in risposta alle richieste della banca nel giro di ore anziché di giorni.

                  Misure difensive non fiscali e implicazioni per i finanziamenti UE

                  Al di là delle misure fiscali, l’inserimento nella blacklist dell’UE produce conseguenze non fiscali che incidono più ampiamente sul rapporto economico tra il Vietnam e l’Unione europea. I programmi di investimento dell’UE non possono far transitare finanziamenti attraverso entità localizzate in Vietnam, poiché l’utilizzo di tali enti contrasterebbe con la finalità legale fondamentale di questi strumenti, che sono concepiti per promuovere la buona governance, la trasparenza e il contrasto ai flussi finanziari illeciti. I fondi interessati comprendono il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (FEDS/NDICI), che riduce il rischio di investimenti rilevanti nei settori dell’energia e del digitale; il programma InvestEU (che ha sostituito il precedente FEIS); e il Mandato di Prestito Esterno, che prevede prestiti BEI per le grandi infrastrutture al di fuori dell’UE. Inoltre, il Quadro Generale per le cartolarizzazioni STS impone restrizioni separate all’utilizzo di entità domiciliate in giurisdizioni inserite nella lista nera nell’ambito delle strutture di cartolarizzazione. Per le entità vietnamite e i loro partner europei che operano su progetti a finanziamento donatore o a vocazione ESG, si tratta di un vincolo rilevante, poiché le società controllate e le altre imprese presenti in Vietnam possono essere escluse da tali fonti di finanziamento europeo.

                  DAC6 e rendicontazione pubblica Paese per Paese

                  Gli accordi transfrontalieri che coinvolgono il Vietnam sono ora soggetti a un controllo intensificato ai sensi della DAC6. In particolare, il Contrassegno C.1(b)(ii) può essere integrato laddove un pagamento transfrontaliero deducibile sia corrisposto da un’impresa associata stabilita nell’UE a un soggetto residente in Vietnam, ferme restando le modalità di recepimento specifiche di ciascuno Stato membro in ordine al test del beneficio principale e alle altre condizioni. Le grandi imprese multinazionali (con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi fiscali) devono inoltre predisporre e divulgare pubblicamente un Rendiconto Pubblico Paese per Paese. Ai sensi della Direttiva UE sul CbCR pubblico, le attività in Vietnam devono essere rendicontate separatamente, senza aggregarle nella voce «Resto del Mondo», con indicazione dell’elenco di tutte le controllate consolidate, della descrizione delle attività, del numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, dei ricavi (inclusi quelli infragruppo), dell’utile o della perdita prima delle imposte, delle imposte sul reddito maturate e versate, nonché degli utili accumulati. Per gli esercizi 2025 e 2026, le informazioni relative al Vietnam sono già oggetto di rendicontazione separata da parte delle multinazionali rientranti nell’ambito di applicazione.

                  Note operative per l’Italia.

                  L’Italia si avvale della lista UE ai fini del monitoraggio e della deducibilità ai sensi dell’articolo 110 del TUIR: i costi connessi con controparti domiciliate in giurisdizioni di cui all’Allegato I sono generalmente deducibili fino al «valore normale», mentre gli importi eccedenti tale valore richiedono la prova di un effettivo interesse economico, e tutti tali costi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello REDDITI). Il quadro normativo italiano è direttamente collegato alla lista UE, il che significa che lo status del Vietnam nell’Allegato I è efficace ai fini italiani dalla data di pubblicazione delle conclusioni del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza che sia richiesta alcuna ulteriore misura di recepimento nazionale.

                  Per i soggetti passivi italiani, i costi per servizi, i canoni e gli addebiti infragruppo verso il Vietnam costituiscono le categorie più sensibili: è indispensabile una documentazione solida dei risultati consegnabili, dei prezzi e della motivazione economica, e i team contabili devono garantire di poter isolare in modo netto i costi con collegamento vietnamita nel flusso di lavoro di reporting di fine anno.

                  Passi operativi per le imprese europee

                  1. Mappatura delle esposizioni. Identificare e quantificare tutti i flussi di pagamento relativi alle entità vietnamite, disaggregati per tipologia (beni, servizi, canoni, addebiti infragruppo, finanziamenti).
                  2. Analisi delle norme dello Stato membro di riferimento. Verificare quali misure difensive si applicano nella giurisdizione del soggetto passivo europeo, quando entrano in vigore (immediatamente o in modo graduale), se la giurisdizione adotta la lista UE in maniera dinamica o statica, le condizioni per l’esonero e la documentazione richiesta.
                  3. Conformità DAC6. Valutare se gli accordi con collegamento vietnamita integrano obblighi di comunicazione ai sensi della DAC6 (in particolare i pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate) e assicurarsi che l’infrastruttura di comunicazione sia operativa.
                  4. Prezzi di trasferimento e sostanza. Validare i servizi infragruppo, i canoni e le strutture di finanziamento riesaminando i prezzi, i test di beneficio e i termini contrattuali; rafforzare la documentazione contestuale prima della chiusura dell’esercizio.
                  5. Comunicazione del CbCR pubblico. Se rientranti nell’ambito di applicazione, valutare le implicazioni delle divulgazioni ai fini del CbCR pubblico per le operazioni in Vietnam e allineare le comunicazioni fiscali, legali, ESG e destinate agli investitori.
                  6. Due diligence sui fornitori. Implementare o rafforzare la due diligence sulle controparti vietnamite, includendo la verifica della residenza fiscale, la documentazione sulla titolarità effettiva e la conferma della sostanza e dell’attività economica.
                  7. Fascicolo di conformità bancaria. Predisporre un fascicolo documentale pre-assemblato per i pagamenti sul corridoio Vietnam (contratto, fattura, prova della consegna o dell’esecuzione, memorandum sulla motivazione commerciale, informazioni sulla titolarità effettiva) da trasmettere in risposta alle richieste bancarie nel giro di ore anziché di giorni.
                  8. Monitoraggio del ciclo di revisione dell’ottobre 2026. Seguire i progressi del Vietnam sulle riforme EOIR e l’esito del ciclo di revisione del Gruppo Codice di Condotta dell’UE di ottobre 2026. Qualora il Vietnam fosse rimosso dall’Allegato I in tale occasione, gli Stati membri che adottano un approccio statico (Germania, Paesi Bassi) non applicheranno misure difensive nei confronti del Vietnam nelle proprie norme per il 2027; la Francia, che adotta anch’essa un approccio statico ma applica criteri domestici aggiuntivi, potrebbe nondimeno mantenere il Vietnam nel proprio elenco di giurisdizioni non cooperative anche dopo la sua cancellazione dalla lista UE. L’esito dell’ottobre 2026 è pertanto commercialmente rilevante per la pianificazione a medio termine.
                  9. Governance interna strutturata. Istituire meccanismi di controllo del rischio-giurisdizione nei flussi di approvazione per nuove entità, contratti, finanziamenti e accordi su proprietà intellettuale aventi collegamento con il Vietnam, al fine di garantire adeguata validazione e documentazione sin dalla fase di avvio.

                  Executive Summary

                  The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) remains one of the most ambitious integration projects in the world. Yet, several years into its operational phase, it has not (yet) delivered the structural shift many expected. A recent analysis underscores the gap between political momentum and economic reality: implementation remains uneven, the agreement is still used by only a portion of participating states, and non-tariff barriers and infrastructure deficits continue to dominate the cost of doing business across borders.  For Egypt, the opportunity is still real — but it depends less on treaty headlines and more on enabling conditions: trade logistics, customs efficiency, regulatory convergence, and competitive industrial capacity. 

                  Looking Back: The Promise of a Single African Market

                  When the AfCFTA was launched, expectations were understandably high. A continent-wide trade framework was supposed to reduce tariffs, facilitate trade in goods and services, and strengthen regional value chains — with the broader goal of moving African economies up the value ladder.

                  In my 2022 article, I asked whether AfCFTA could become a game changer for Egypt, given Egypt’s industrial base, strategic geography, and the potential to diversify export markets beyond traditional partners. (For background, see the earlier article here).

                  The Reality Check: Intra-African Trade Remains Structurally Weak

                  Several years later, the interim assessment is sobering. As the Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) recently put it, AfCFTA is not a “game changer” yet, and only about half of member states currently meet the practical prerequisites to trade under the agreement.

                  A deeper reason is structural: no other world region trades so little with itself, and while statistics may undercount informal cross-border flows (especially in food), the overall picture remains unchanged.

                  Trade integration cannot deliver transformative outcomes if production, logistics, and institutions do not support scale.

                  Implementation Has Been Slow — and Often Symbolic

                  Operationalisation did not start with full-scale liberalisation. Instead, the AfCFTA began with a pilot approach: the Guided Trade Initiative (GTI) launched in October 2022, initially with eight states, later joined by additional countries, including Nigeria and South Africa by spring 2025.

                  The GTI created valuable learning effects, but it also underlined a key point: early progress was often presented through symbolic deals, while product coverage and volumes remained limited. FAZ highlights that only selected goods could be traded duty-free and that key sectors remained constrained for a long time due to missing or unresolved technical rules.

                  A pilot, however, cannot substitute for full operational certainty — the kind businesses need to restructure supply chains and invest.

                  Tariffs Are Not the Main Barrier — Trade Costs Are

                  AfCFTA is frequently discussed in terms of tariff liberalisation. Yet, evidence suggests that the largest gains do not come from tariffs but from reducing non-tariff barriers and improving trade infrastructure.

                  FAZ points to a central reality: tariffs tend to add around 20–30% to intra-African trade costs, whereas non-tariff costs can be far higher — driven by bureaucracy, lack of harmonised standards, inefficient border processes, and transport barriers.

                  This is the crux: even with reduced tariffs, trade will not expand meaningfully if goods still cannot move cheaply, quickly, and predictably.

                  Integration Complexity and Distributional Politics

                  Africa’s integration landscape is shaped by multiple overlapping regional economic communities and trade regimes. This creates legal and administrative complexity — often described as an integration “spaghetti bowl.” FAZ notes the challenge of coordination and the continued fragmentation of rules.

                  There is also a political economy dimension. Intra-African trade is heavily influenced by a small number of larger economies — and the distribution of benefits matters. FAZ highlights the dominance of major players (notably South Africa) and the concern that tariff liberalisation alone may entrench existing industrial advantages.

                  Where governments expect asymmetric outcomes, resistance often takes the form of delay, narrow implementation, or persistent non-tariff barriers.

                  What This Means for Egypt: The Opportunity Is Real — But Conditional

                  Egypt’s strategic case for AfCFTA participation remains strong: industrial potential, geographic location, and the opportunity to access and shape growing markets. But the experience so far suggests that the treaty text alone does not generate trade flows.

                  For Egypt’s private sector, the decisive factors are practical:

                  • predictable and efficient customs clearance and border procedures,
                  • logistics corridors and port efficiency,
                  • regulatory convergence (standards, certification, compliance),
                  • stable access to trade finance and payments,
                  • competitive energy and production conditions for manufacturing and processing.

                  AfCFTA can support these developments — but it cannot replace them.

                  The “Game Changer” Pathway: What Must Happen Next

                  FAZ concludes that AfCFTA will only become truly impactful if it is paired with the fundamentals: major infrastructure investment, stronger production and processing capacity, and a credible industrial policy.

                  At the same time, Africa faces a classic chicken-and-egg problem: without development there is limited investment appeal; without investment there is limited development.

                  For Egypt and its partners, a pragmatic strategy would be to:

                  1. treat AfCFTA as a platform for real trade-cost reduction, not only tariff debates;
                  2. focus on a limited number of scalable corridors and sectors where regional value chains can realistically grow;
                  3. strengthen implementation capacity so that preferences become usable for firms — especially SMEs;
                  4. enhance legal certainty and dispute resolution reliability for cross-border commerce.

                  Conclusion

                  AfCFTA remains a landmark achievement in terms of political commitment. But as of today, it has not yet been the “game changer” many hoped for.

                  For Egypt, the key question is no longer whether AfCFTA is visionary — it is. The question is whether governments and businesses can translate it into lower real trade costs, higher competitiveness, and bankable cross-border transactions. If those enabling conditions improve, AfCFTA’s promise can still become commercial reality.

                  This is the fourth article of a series decidated to purchasing real estate property in Spain: previously, we presented how to structure the purchase of a real estate property and what steps you must undertake to ensure the purchase is efficient and safe (you can find it here), the financial and tax information as well as practical tips related to the purchase process (here) and how to handle international inheritance tax implications (here).

                  How to obtain a mortgage loan when Purchasing Property in Spain

                  When a buyer in Spain wishes to purchase property using a mortgage loan, the financing process typically begins after selecting a specific property and signing a private purchase agreement, which is usually accompanied by a deposit payment. The entire financing process is strictly regulated under Spanish civil and banking law, offering a high degree of legal security, including foreign and non-resident buyers.

                  Once the private purchase contract is signed, the bank initiates an official property valuation. This is a mandatory step for determining the maximum loan amount, the financing conditions and for loan approval.

                  Only after the valuation is completed will the bank issue a formal mortgage offer. The entire process, from the initial application to the final offer, can take several weeks, depending on the complexity of the buyer’s financial profile and the documentation required. The final step occurs before a Spanish notary, where two deeds are signed simultaneously:

                  • The public deed of sale, and
                  • The mortgage deed.

                  At this stage, the bank transfers the loan amount directly to the seller, ensuring legal and financial certainty for all parties involved.

                  While this structure guarantees legal clarity, it also means that mortgage financing is not secured at the time the private agreement is signed. Therefore, it is strongly recommended to include a mortgage contingency clause in the private purchase contract. This clause makes the completion of the sale conditional upon obtaining financing, thereby protecting the buyer’s deposit in the event of a mortgage denial.

                  Key Differences for Foreign Buyers

                  Spanish banks do not generally issue binding pre-approvals before a specific property has been chosen. Foreign buyers, particularly non-residents, should also be aware of additional requirements, including:

                  • Submission of translated or apostilled foreign documents,
                  • More extensive due diligence and KYC (Know Your Customer) procedures, and
                  • Generally longer processing times.

                  These factors may extend the mortgage timeline and should be accounted for in the overall transaction planning.

                  Differences between buying a second-hand apartment/house and buying a new apartment/house directly from the developer

                  The main difference is that, in the case of a new home, VAT and AJD (stamp duty) are paid, and in the case of a second-hand home, only ITP (property transfer tax) is paid, as already explained in section III, paragraph 3.

                  In addition, in the case of new homes, a series of legal guarantees are established—for 1, 3, and 10 years—for possible construction defects that may arise in the home, for which the developer is liable. On the other hand, in the case of second-hand homes, the seller is liable for hidden defects only for a period of 6 months from delivery.

                  If the property is purchased from a natural person, it will generally be a second-hand home, whereas if it is purchased from a legal entity, it will normally be a new build and will be purchased from a developer.

                  Therefore, the fundamental differences will be those already mentioned above: different taxation and greater legal guarantees in the case of purchase from legal entities. Additionally, in the case of purchasing the property from a legal entity developer, there are enhanced documentation and reporting obligations, which do not apply in the case of sale by individuals.

                  Are there debts associated with the property that the buyer will be liable for?

                  The buyer is liable for any debts owed to the Homeowners’ Association for the three years prior to the purchase and for the outstanding portion of the current year’s dues. The buyer is also vicariously liable for any outstanding property tax (IBI) or other local taxes owed by the previous owner.

                  To adequately protect their interests, the buyer should, on the one hand, request a certificate of debts from the Homeowners’ Association and, on the other hand, check the status of payments of property tax and other municipal taxes.

                  What are the specific provions of Spanish Coastal Law (Ley De Costas)?

                  Properties located near the sea may fall under the Spanish Coastal Law (Ley de Costas), which regulates land use in the public maritime-terrestrial zone and its surrounding protected areas. These coastal strips are public domain, and strict limitations apply to ownership, construction, and renovation.

                  Even for older, long-standing buildings, it is vital to verify whether the property lies within a protection zone. Depending on the classification of the area, consequences can range from restricted use or denial of renovation permits to expiration of rights of use or, in extreme cases, administrative demolition orders.

                  Legal due diligence is essential to determine the status of the plot and identify any concessions or time-limited occupancy rights granted by the authorities.

                   

                  What rules apply to Country Houses (Fincas Rústicas)?

                  Country houses (fincas rústicas) deserve special attention due to their location in rural and often protected areas, which are subject to strict urban planning and environmental regulations.

                  Depending on local and regional classifications, the land may be designated exclusively for agriculture, forestry, or conservation, limiting the potential for construction, expansion, or change of use.

                  Additionally, many rural properties have existing buildings that may never have been fully or properly legalised. As with coastal properties, buyers should review all applicable planning and environmental restrictions carefully before purchasing. 

                  How are squatting cases  (Okupas) regulated under Spanish law?

                  In recent years, Spain has experienced a rise in squatting cases, influenced by housing shortages, unaffordable rents, and high costs in urban or tourist areas. While the issue is complex and socio-politically sensitive, this section focuses on practical implications for property owners.

                  Importantly, unlawful occupation (okupación) is relatively uncommon in most parts of Spain. The majority of property owners, especially those who secure and monitor their homes properly, are unlikely to be affected.

                  Effective deterrents include:

                  • Alarm systems and surveillance cameras,
                  • Remote monitoring,
                  • Local property management services (especially for second homes).

                  Spanish law differentiates between:

                  • Intrusion into a primary residence (treated as unlawful entry),
                  • Occupation of vacant or second homes (classified as usurpation, requiring court action).

                  Recent Legal Reforms – “Anti-Squatting Law” (Ley Orgánica 1/2025): To address lengthy eviction timelines, Spain introduced reforms, which include:

                  • Within the first 48 hours of occupation:
                    Police may evict squatters without a court order if no legal proof of residence is presented. Owners must provide immediate proof of ownership.
                  • After 48 hours: Eviction must follow a formal judicial process.
                  • Fast-track legal procedures: Eviction claims may now be processed in about 15 working days under accelerated procedures—though real-world implementation may vary by jurisdiction.

                  While these special topics may not apply to every transaction, they highlight the importance of thorough due diligence and professional legal advice when buying property in Spain. Understanding the implications of coastal laws, rural zoning, inheritance regulations, and property security helps international buyers make informed, secure, and future-proof investments.

                  Dopo il famigerato Liberation Day, molte imprese italiane hanno concesso uno sconto all’importatore americano per aiutarlo ad assorbire il dazio. A distanza di qualche mese, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara illegittimi i dazi “reciproci”, ma lo stesso giorno il Presidente Trump ne annuncia di nuovi. In questo articolo vediamo, in modo pratico, come affrontare i vari scenari, passando da una logica reattiva e destrutturata a una gestione consapevole della volatilità dei prezzi e dei flussi commerciali, conseguenza dell’introduzione, della variazione e della revoca dei dazi.

                  Gli accordi commerciali di “Tariff Sharing”

                  Per molto tempo la domanda è stata lineare: chi assorbe l’extra-costo doganale? L’esportatore? L’importatore? Entrambi? La domanda resta importante, ma oggi è incompleta.

                  Il nuovo scenario, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia degli Stati Uniti del 20.3.2026 è: che cosa accade se quel dazio viene poi annullato e rimborsato? Se il costo era stato condiviso tra le parti, il beneficio del rimborso deve seguire una logica coerente. In assenza di un chiaro accordo sul punto, però,  il rischio è un disallineamento economico che può compromettere il rapporto commerciale.

                  Immaginiamo una cantina italiana che vende i propri prodotti ad un importatore statunitense. A seguito dell’introduzione dei dazi reciproci, le parti hanno deciso che l’esportatore concederà uno sconto straordinario del 7,5%, esplicitamente motivato dall’esigenza di condividere l’impatto del dazio. La relazione commerciale prosegue, i volumi si mantengono, e l’importatore evita di scaricare integralmente l’aumento sul cliente finale.

                  Per effetto della sentenza della Corte Suprema (o, in futuro, di altra sentenza o decisione amministrativa) l’importatore ottiene un rimborso dei dazi pagati in quel periodo.

                  Se non si sono formalizzati accordi sul punto e la documentazione parla genericamente di “sconto commerciale” e non dice nulla sul rimborso, la situazione può essere difficile da ricostruire ex post e, soprattutto, fonte di tensioni commerciali. Con il risultato che una novità positiva (l’annullamento del dazio e il diritto al rimborso) diviene un fattore problematico che mette a rischio il rapporto.

                  L’esportatore ha diritto alla restituzione degli sconti concessi per mitigare i dazi?

                  In mancanza di un diverso accordo tra le parti, il diritto al rimborso spetta a chi ha versato il dazio, ossia, nella maggioranza dei casi, all’importatore. Quindi, il rischio è che l’importatore goda di un doppio beneficio (lo sconto e il rimborso del dazio) e che l’esportatore non ottenga nulla.

                  Per questo motivo è fondamentale che le parti non si limitino a negoziare i prezzi e gli sconti, ma stabiliscano le conseguenze dell’adozione o della modifica o revoca dei dazi sul contratto, compreso l’eventuale rimborso.

                  A tal fine, il primo passo è la corretta qualificazione e la documentazione degli sconti concessi. Se nelle e-mail, negli ordini commerciali, nelle note di credito e nelle fatture compare soltanto uno “sconto commerciale”, sarà più difficile sostenere in seguito che tale sconto fosse in realtà un contributo straordinario, temporaneo e legato al dazio. Al contrario, se la documentazione e il contratto chiariscono che si tratta di una misura di tariff sharing o tariff mitigation, la base per identificare ex post gli importi da restituire diventa molto più agevole.

                  L’obiettivo è costruire un quadro chiaro dell’andamento degli sconti e dei pagamenti per poter poi, eventualmente, riallineare i flussi economici alla logica originaria dell’accordo: se l’esportatore ha contribuito a coprire un costo che poi, in tutto o in parte, non si è più materializzato in via definitiva, avrà diritto alla rifusione del contributo versato.

                  Il contratto conterrà, dunque, oltre alla clausola di Tariff Sharing, anche quella di Tariff Reimbursement Allocation, che stabilisce che, se l’importatore riceve un rimborso, un credito o altro beneficio economico connesso al dazio per il quale l’esportatore aveva concesso uno sconto, l’importatore sia tenuto a restituire all’esportatore la parte corrispondente del beneficio, in misura integrale o proporzionale, a seconda di come le parti intendono distribuire rischio e incentivo.

                  Obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso

                  Non è chiaro se, nel caso dei dazi reciproci USA, gli importatori avranno diritto al rimborso presentando una semplice istanza amministrativa, oppure se sarà necessaria una causa legale. È più probabile il secondo scenario.

                  In generale, per ottenere il rimborso di un dazio servono iniziative, termini, documenti e il coordinamento con broker e consulenti doganali. Nella maggior parte dei casi, il soggetto che esercita il controllo operativo del processo è l’importatore (o chi agisce per suo conto).

                  Qui emerge un tema delicato ma molto concreto: se l’importatore sa che dovrà investire tempo e denaro per ottenere il rimborso, per poi dover condividerne il beneficio con l’esportatore, il suo incentivo ad attivarsi potrebbe ridursi. È esattamente per prevenire questa inerzia che il contratto dovrebbe contenere un obbligo espresso di attivazione, impostato come dovere di best efforts o commercially reasonable efforts.

                  Ad esempio, il contratto dovrebbe chiarire che l’importatore deve informarsi sulle condizioni e sui termini temporali della procedura, conservare la documentazione rilevante, informare periodicamente l’esportatore sullo stato delle iniziative e non rinunciare o ridurre unilateralmente la domanda quando ciò incide sul diritto economico dell’esportatore.

                  Accordi preventivi sul contenzioso e riparto dei costi

                  Quando il rimborso richiede una causa o un’attività legale strutturata, gli ostacoli sono di tipo organizzativo e finanziario: chi decide se e quando procederechi sceglie i legalichi anticipa i costicome si divide il recuperato nettochi ha l’ultima parola su una transazione.

                  Questo, in generale, vale per tutti i contratti, non solo per questo caso: le modalità di risoluzione delle controversie vanno affrontate e decise prima di trovarsi di fronte al problema, altrimenti il contenzioso rischia di diventare una seconda negoziazione improvvisata nel momento peggiore, cioè quando le parti sono già sotto pressione per margini, cash flow e incertezza normativa. E diventa inevitabilmente molto più difficile trovare un’intesa.

                  Come gestire eventuali nuovi dazi (e il loro eventuale annullamento)

                  Per mettersi al riparo dall’incertezza, l’accordo dovrebbe quindi essere strutturato in due tempi.

                  • Il primo tempo regola l’impatto immediato del cambiamento di scenario, ad esempio l’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico: ne ho parlato in questo articolo).
                  • Il secondo disciplina il possibile “rollback” (diritto al rimborso, processo, criteri di riparto).

                  Questo approccio ha un vantaggio chiaro: non costringe le parti a discutere ogni volta che cambia il regime daziario o interviene una decisione di annullamento dei dazi. Invece di inseguire i cambiamenti del mercato, si adotta uno strumento per la gestione dei possibili scenari, molto più robusto sul piano commerciale e più semplice da gestire, poiché le regole sono già state concordate.

                  Ciò consente di regolare l’impatto dei dazi non come una variabile straordinaria, da concordare una tantum, ma come un fenomeno strutturale, mobile, che potrebbe durare a lungo.

                  Per questo è fondamentale saper costruire contratti che governano sia la situazione attuale, sia le possibili variazioni, compreso l’eventuale rimborso.

                  Conclusione: Tre azioni pratiche le imprese che esportano negli USA

                  La prima è concordare quali siano le conseguenze sul contratto dell’introduzione di un nuovo dazio, o il suo aumento, o la sua revoca (rinegoziazione, cost sharing, adeguamento automatico dei prezzi, diritto alla condivisione del rimborso)

                  La seconda è documentare in modo chiaro l’eventuale sconto concesso per mitigare un dazio. Se resta un generico “sconto commerciale”, il diritto alla restituzione in caso di rimborso sarà molto più difficile da far valere.

                  La terza è stabilire che cosa accade in caso di annullamento o revoca del dazio: l’obbligo dell’importatore di attivarsi per ottenere il rimborso e di gestire il processo amministrativo o il contenzioso, come ripartire i costi, chi controlla l’attività dei consulenti e dei legali, come si ripartiranno le somme recuperate.

                  Ricordate l’accordo sui dazi al 15%?  Avevo scritto che con un negoziatore come Trump la partita non è mai finita (qui l’articolo) e – dopo il recente intermezzo della minaccia di dazi al 100% sui farmaci, ecco che il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di un dazio complessivo del 107% sulla pasta italiana, che potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.

                  Da dove nasce questo nuovo dazio

                  L’inchiesta antidumping è stata avviata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su richiesta di alcune aziende americane concorrenti e si basa su un ordine antidumping del 1996 che consente revisioni periodiche delle importazioni di pasta italiana. Il Dipartimento del Commercio conduce queste verifiche annualmente per valutare se i produttori italiani vendano pasta a prezzi inferiori rispetto al mercato interno americano, pratica nota come “dumping”.

                  Le Aziende Coinvolte nell’Indagine

                  Il Dipartimento del Commercio ha selezionato due aziende campione per condurre un’analisi approfondita, definite “mandatory respondents”: La Molisana e Pastificio Lucio Garofalo. Secondo il documento ufficiale pubblicato dall’amministrazione americana, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, entrambe le aziende avrebbero venduto i propri prodotti a prezzi inferiori a quelli di mercato, con conseguente sanzione di un dazio pari al 91,74%,

                  Le autorità americane hanno giustificato questa percentuale sostenendo che le due aziende non avrebbero fornito informazioni complete o conformi alle richieste del Dipartimento, risultando poco collaborative nell’indagine. Ciò che è molto importante è che, oltre alle due aziende direttamente esaminate, il dazio aggiuntivo del 91,74% viene applicato anche a numerosi altri produttori italiani non esaminati individualmente. Questa metodologia, pur formalmente consentita dalla normativa americana come eccezione, viene applicata senza aver condotto alcuna verifica diretta sulle altre aziende.

                  I Prossimi Passi della Procedura

                  Il Ministero degli Esteri italiano si è attivato immediatamente, intervenendo formalmente nel procedimento come “Parte Interessata” tramite l’Ambasciata italiana a Washington. La Farnesina sta lavorando in stretto raccordo con le aziende interessate e d’intesa con la Commissione Europea per convincere il Dipartimento americano a rivedere i dazi provvisori.

                  Le due aziende interessate (La Molisana e Garofalo) hanno la possibilità di presentare documentazione per contestare le accuse di dumping. Tuttavia, se il dumping dovesse essere confermato, il Dipartimento del Commercio darà istruzioni all’autorità per le dogane di applicare i dazi antidumping sulle merci vendute e immesse sul mercato americano.

                  La natura preliminare della determinazione indica che esiste ancora un margine di manovra per modificare la decisione prima dell’entrata in vigore definitiva.

                  Data di possibile Entrata in Vigore

                  Il nuovo super-dazio del 91,74%, che si sommerà alla tariffa esistente del 15% per un totale del 107%, è programmato per entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Questa data rappresenta dunque una scadenza cruciale per tutte le azioni diplomatiche e legali in corso.

                  L’impatto economico, se i dazi fossero confermati, sarebbe significativo: nel 2024 l’export di pasta italiana negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 671 milioni di euro secondo Coldiretti, rappresentando quasi il 17% delle esportazioni totali del settore. Un dazio al 107% rischierebbe di compromettere gravemente la competitività in uno dei mercati più importanti per l’agroalimentare italiano.

                  Cosa fare da qui al 1 gennaio 2026?

                  L’entrata in vigore del nuovo dazio, allo stato, è condizionata dall’esito della procedura in corso: visto quanto accaduto nei mesi precedenti, e l’uso politico che l’amministrazione USA ha fatto dello strumento dei dazi, ben oltre la loro funzione tecnica, è legittimo essere pessimisti.

                  Dunque, che fare? Abbiamo visto nei mesi passati che le aziende hanno reagito all’incertezza sulla sorte dei dazi in tre modi:

                  • C’è chi si è affrettato ad inviare più prodotti possibile prima della data di possibile entrata in vigore del dazio;
                  • Chi ha concesso – ora per allora – sconti equivalenti al dazio minacciato, nel caso fosse entrato in vigore;
                  • Chi ha sospeso gli ordini, in attesa di notizie definitive sull’impatto dei dazi;

                  Si tratta di opzioni valide, ma non vanno dimenticati altri validi strumenti per gestire l’incertezza causata dalla ridda di annunci, trattative e minacce dell’amministrazione USA: il rischio dell’entrata in vigore di nuovi dazi, o del loro aumento, può essere gestito nel contratto, concordando con l’importatore USA quale sarà l’impatto dell’eventuale cambiamento tariffario sul prodotto.

                  Le parti possono prevedere, ad esempio, che l’aumento venga ripartito per giusta metà, o che se lo accolli l’importatore oltre una certa soglia di aumento, o ancora che se il dazio superasse una certa soglia sia possibile sciogliere i contratti. Trovate un approfondimento in questo articolo

                  L’unica certezza è che i rapporti commerciali con gli USA rimarranno sulle montagne russe a lungo e che è importante sapere gestire in modo consapevole i fattori di rischio che caratterizzano le vendite di prodotti negli Stati Uniti. Oggi il faro è puntato sui dazi e sui prezzi e il mio invito è di cogliere l’occasione per analizzare a fondo gli accordi esistenti e valutare se e come sono gestiti altri punti importanti, fonte di possibili alte responsabilità: ne parliamo, in maniera molto pratica, in questo libro.

                  New Regulatory Framework for RHQs: Tax Relief, Substantive Presence, and Streamlined Licensing

                  Saudi Arabia has released the long-awaited draft of the “Rules Regulating the Licensing and Supervision of Regional Headquarters of Multinational Companies,” issued pursuant to Cabinet Resolution No. (338) dated 23/4/1445H. This regulatory framework, currently open for public consultation, forms part of the Kingdom’s ambitious Vision 2030 strategy to establish Saudi Arabia as the prime regional base for multinational enterprises (MNEs) operating in the Middle East and North Africa (MENA) region.

                  Far beyond mere tax incentives, the draft Rules introduce a binding, structured regime that combines regulatory clarity with strict compliance obligations and long-term benefits. The most salient features include the following.

                  30-Year Tax Holiday

                  Entities licensed as RHQs will enjoy a 0% income tax rate and a 0% withholding tax rate on dividends, related-party payments, and payments for services essential to RHQ activity. These tax incentives are granted for a period of 30 years, renewable under conditions set by the Ministry of Investment.

                  Operational Substance Requirements: RHQ Functions and Compliance

                  At the core of the RHQ regime lies the requirement for substantial and sustained business presence in the Kingdom. Licensed RHQs must activate both mandatory and optional activities as defined in Article 7 of the Rules:

                  Mandatory Activities (to be activated within the first year):

                  • Preparation and implementation of the regional strategy;
                  • Strategic coordination of the MNE’s operations in the region;
                  • Selection of products and services offered in the region;
                  • M&A support;
                  • Financial performance review;
                  • Budget planning for regional operations;
                  • Coordination of business units across MENA;
                  • Market research and competitor analysis;
                  • Identification of new market opportunities;
                  • Marketing strategy development;
                  • Preparation of operational and financial reports.

                  Optional Activities (minimum of three to be activated): These include, among others:

                  • Research, development and innovation;
                  • Sales and marketing;
                  • Human resources and training;
                  • Financial management, foreign exchange and treasury services;
                  • Legal consultancy, compliance, internal audit;
                  • Logistics, IP management, production, and technical support.

                  The selected optional activities must be aligned with the MNE’s global business strategy and must be regionally anchored.

                  Additional Substantive Requirements

                  • Minimum of 15 employees in the first year;
                  • At least 3 senior executives must be based in the Kingdom and must represent the top decision-making authority for the region;
                  • RHQ staff must reside in Saudi Arabia, be dedicated full-time, be licensed locally, and receive remuneration through Saudi bank accounts;
                  • RHQ operations must be exclusively performed within the Kingdom.

                  Licensing Process and Timing

                  The licensing process is clearly defined. Upon submission of the required documentation (commercial records, financials, activity plans), the Ministry of Investment will process the application within 30 working days.

                  True Regional Authority and Kingdom-Centric Operations

                  Licensed RHQs must hold administrative authority over all regional branches and subsidiaries. The RHQ must operate as the highest strategic, executive, and administrative authority in the MENA region. Furthermore, all RHQ-related activities must be carried out exclusively from within the Kingdom.

                  Localization Requirements

                  To ensure genuine local presence, the RHQ regime mandates:

                  • Saudi residency and work permits for all RHQ personnel;
                  • No hybrid or remote models from abroad;
                  • Local registration of intellectual property and commercial identifiers;
                  • Internal reporting and supervision obligations anchored in Saudi Arabia.

                  Is RHQ Establishment Mandatory or Optional?

                  While the RHQ license remains optional in principle, it is effectively mandatory for all multinational companies intending to contract with Saudi public sector entities.

                  As of 1 January 2024, the Saudi government will only consider public procurement contracts from companies that have an RHQ presence in the Kingdom, unless an express exemption is granted. Companies operating purely in the private sector without government contracts remain unaffected, but will nonetheless benefit from the RHQ regime if they choose to participate.

                  This regulatory shift creates a strategic filter: those seeking to participate in Saudi Arabia’s transformation across infrastructure, health, energy, and education must establish a fully embedded regional presence in the Kingdom.

                  Conclusion: High-Reward, High-Compliance Environment

                  The draft Rules represent a bold step in reshaping the MENA business landscape. Saudi Arabia is setting the bar high: generous tax relief and fast-track licensing are tied to substantive commitments in structure, personnel, and governance. For MNEs willing to assume regional leadership from within Saudi borders, the opportunity is as attractive as it is demanding.

                  Donald Trump, never one to shy away from drama or diplomacy-via-caps-lock, has slapped a 50% tariff on all Brazilian exports to the United States. The justification? In his own delicate prose: “The treatment of former President Jair Bolsonaro is a disgrace… A witch hunt that must end IMMEDIATELY!”

                  And just in case anyone thought this was about trade imbalances or economic strategy, Trump made things crystal clear: “Due to Brazil’s insidious attacks on free elections…”.

                  In short, the 50% tariff isn’t about coffee, orange juice, or flip-flops. It’s about a Supreme Court judgment, applying Brazilian law, regarding Brazilian politicians accused of conspiring in a coup d’état. In other words, this is a brazen (and frankly absurd) attempt at judicial intervention via trade war.

                  Trump, with his characteristic subtlety, offered a solution: manufacture in the U.S., and he’ll look kindly upon Brazil, like a mafia don offering “protection” after smashing your shop window. But what he meant was: consider Bolsonaro innocent, and we’ll talk.

                  The Brazilian market took the bait

                  Although the fishy interference in Brazilian affairs was determined from a fish out of the water, the market took the bait: in the first 48 hours after the infamous letter, at least 1500 tons of fish were already held in Brazilian ports, as US buyers suspended their contracts due to uncertainty about the costs upon arrival. The fish market is on alert, as 80% of the exports head to the US, mainly coming from small family-owned industries that distribute the catch from artisanal fishing communities.

                  The same effect hit other sectors, from orange, honey, and coffee to aircraft.

                  Brazil’s response and sorcery: don’t mess with us (or our weather)

                  Naturally, Brazil will not sit quietly sipping caipirinhas while its sovereignty is trampled. Reciprocity is on the table: if Washington raises tariffs, Brasília can do the same. But above all, one thing is sure: Brazil will never tolerate foreign interference in its independent judiciary.

                  And then, a curious coincidence: right after Trump’s speech, a tornado accompanied by lightning struck the White House grounds. Pure chance? Maybe. Or could it have been the work of Brazilian indigenous shamans, a particularly well-organized group of umbanda practitioners, or simply the fact that, as every Brazilian child knows, God is Brazilian.

                  Trump might want to check the weather forecast next time before penning another angry letter.

                  The unpredictable becoming predictable

                  Trade wars are rarely tidy affairs, but one thing they consistently deliver is chaos (in legal terms, disruption). And when disruption meets contracts, force majeure disputes often end up in court.

                  At first glance, Trump’s decision to impose a 50% tariff overnight might feel like an unpredictable thunderbolt (quite literally, given the weather at the White House). But here’s the catch: by now, unpredictable tariffs are becoming predictable. When a government with a well-documented love for impulsive economic diplomacy imposes politically motivated tariffs, can anyone claim to be surprised?

                  In most jurisdictions, force majeure requires that the event be extraordinary, unforeseeable, and beyond the parties’ control. A sudden 50% tariff certainly ticks a few of those boxes, but following a repetition of erratic trade policy, one might argue that businesses should expect what in past times was considered unexpected, especially when dealing with certain jurisdictions or political figures. In other words, Trump’s tariffs might not excuse performance if parties didn’t prepare for exactly this kind of volatility.

                  This is where good contract drafting comes into play

                  Savvy businesses are learning that their contracts must go beyond a vague boilerplate clause about “acts of government” or “changes in law.” Instead, they should expressly address the risk of sudden tariff changes, including

                  • hardship clauses that allow renegotiation when costs become commercially unreasonable;
                  • price adjustment mechanisms linked to tariff thresholds;
                  • termination rights triggered by specified levels of customs duties;
                  • currency fluctuation provisions (because tariffs rarely travel alone, and currency swings often accompany them).

                  In short, while no contract can immunize a business from every shock, smart drafting can mean the difference between a commercial headache and a catastrophic breach.

                  Therefore, tariffs may no longer be an unpredictable storm; they are part of the new predictable landscape. Given that your contract might wake up tomorrow facing ‘IMMEDIATE’ punitive tariffs in all caps, your contract should be ready today.

                  The unwitting cupid: strengthening EU-Brazil relations

                  While the tariffs may ruffle trade flows between Brasília and Washington, there’s an unintended silver lining: Trump is proving to be the most efficient matchmaker between Brazil and other markets, such as China and the European Union.

                  The EU-Brazil relationship, already a flirtation with promising prospects, with relevant progress in the EU-Mercosur Agreement, now seems destined for deeper romance. If Mr. Trump insists on isolating the US from Brazil, the old continent stands ready, with flowers and wine in hand, to pick up where the US left off. After all, Brazilian fish can pair up nicely with champagne, cava and prosecco.

                  So thank you, Mr. Trump. In your quest to bully Brazil into submission, you may have done more to strengthen transatlantic ties than any EU Commissioner ever could. As they say in Brasília these days: Trump is not a trade warrior. He’s a cupid in disguise.

                  L’approccio di Trump: potere e dominanza

                  Nella sua autobiografia The Art of the Deal, Donald Trump descrive il negoziato come una sfida di forza, determinazione e dominanza. La sua visione è chiara: chi mostra incertezza o fa concessioni troppo presto viene subito percepito come perdente. Il suo stile negoziale si fonda su pressione costante, richieste massimaliste e minacce calcolate, con l’obiettivo di ottenere vantaggi unilaterali. In questo schema, il compromesso non è un punto d’arrivo, ma un segno di debolezza da evitare.

                  Trump è semopre stato un negoziatore competitivo, orientato al risultato immediato, poco interessato a soluzioni bilanciate se non strettamente funzionali ai propri interessi.

                  Gli altri stili negoziali: compromissorio e collaborativo

                  In contrasto con questo approccio competitivo, esistono altri due stili negoziali rilevanti:

                  • Lo stile collaborativo mira a raggiungere un accordo “a metà strada”, in cui entrambe le parti cedono qualcosa per ottenere una soluzione accettabile. È un approccio pragmatico, utile in situazioni dove il tempo è limitato o le posizioni sono troppo distanti per una vera collaborazione.
                  • Lo stile integrativo, invece, punta a creare soluzioni win‑win. Le parti cercano di comprendere a fondo i reciproci interessi e costruire insieme un esito che massimizzi il beneficio per entrambi. Richiede apertura, tempo e fiducia.

                  Nelle trattative commerciali, l’ approccio compromissorio o collaborativo può funzionare solo se anche la controparte condivide la stessa logica. Ma quando ci si confronta con un attore esplicitamente competitivo come Trump, adottare uno stile compromissorio rischia di penalizzare gravemente l’UE, per almeno tre motivi:

                  • Trasmette debolezza

                  Un gesto accomodante viene visto non come segnale di apertura, ma come punto di pressione da sfruttare. Il negoziatore competitivo, orientato ad ottenere un vantaggio immediato, lo interpreta come disponibilità a cedere ancora di più.

                  • Rinuncia al potere contrattuale

                  L’UE dispone di un mercato enorme e ha leve commerciali significative, soprattutto in un contesto nel quale gli USA stanno chiudendo la porta al mercato cinese. Offrire concessioni in partenza equivale a bruciarsi carte negoziali senza ottenere nulla in cambio. In un confronto competitivo, la prima mossa può orienta la dinamica la dinamica del negoziato: fatta una concessione, è molto difficile tornare indietro.

                  • Legittima lo squilibrio negoziale

                  Un compromesso sbilanciato, se accettato senza resistenza, rischia di diventare la nuova base delle relazioni commerciali future, penalizzando sistematicamente l’UE nei round successivi.

                  Perché il 30%? La tecnica dell’àncora

                  Trump utilizza spesso una tecnica negoziale nota come a tecnica dell’ancora. Questa consiste nel fissare deliberatamente un obiettivo molto alto all’inizio del negoziato (nel nostro caso, la minaccia dei dazi al 30%).

                  L’obiettivo è creare un perimetro psicologico del negoziato e forzare la controparte a ragionare partendo da quel dato, pur nella consapevolezza che si tratta di un valore arbitrario. .Questa tecnica consente di condizionare l’orizzonte del confronto e di ottenere concessioni più ampie, proprio come fatto da Trump.

                  La risposta peggiore: concessioni unilaterali senza ritorno

                  Purtroppo, l’Unione Europea ha già dato segnali preoccupanti di atteggiamento compromissorio non negoziato con l’amministrazione Trump, ad esempio :

                  • La rinuncia alla Web Tax sui colossi digitali americani, senza ottenere in cambio alcuna regolazione o contributo fiscale condiviso.
                  • L’offerta di aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, fatta per rassicurare Washington, senza ottenere nulla in cambio
                  • L’accettazione dell’aumento delle spese NATO fino al 5% del PIL, rivendicato da Trump, anche in questo caso senza ottenere contropartite.

                  Tutte queste offerte senza chiedere nulla in cambio, rafforzando nell’interlocutore l’idea che l’UE sia disposta a concedere in partenza. Trump, fedele alla sua logica competitiva, considera queste concessioni come un punto di partenza, non come un compromesso: ciò lo spinge a rilanciare le richieste, non a moderarle.

                  Perseverare sarebbe un errore fatale

                  Continuare su questa linea compromissoria, nella speranza che l’accomodamento calmi le pressioni, sarebbe non solo inefficace ma controproducente. Con un negoziatore competitivo, le concessioni unilaterali non fermano l’escalation: la alimentano. Ogni segnale di debolezza viene interpretato come spazio di manovra in più.

                  Un esempio utile è la reazione della Cina durante la guerra commerciale avviata da Trump. A fronte di dazi monstre imposti dagli Stati Uniti, Pechino ha risposto con la stessa moneta, imponendo dazi equivalenti. Invece di cedere, ha parlato la stessa lingua del potere Il risultato è sotto gli occhi di tutti: dopo settimane di escalation, gli USA hanno dovuto moderare la loro posizione, aprendo a un’intesa più equilibrata.

                  Le contromisure possibili: parlare la sua lingua

                  Per evitare gli errori del passato, l’UE deve dunque invertire la logica negoziale. Non per alimentare lo scontro, ma per ristabilire un equilibrio credibile. Alcune contromisure utili potrebbero essere:

                  • Mettere nel mirino gli interessi della base elettorale di Trump, in particolare i settori agricoli (soia, mais, carne bovina), con dazi selettivi o restrizioni mirate.
                  • Rimettere sul tavolo la Web Tax europea anche con aliquota minima, vincolando eventuali deroghe a concessioni reali da parte statunitense.

                  Queste mosse, ben calibrate, rafforzerebbero la posizione dell’UE e dimostrerebbero che sa difendere i propri interessi parlando un linguaggio che Trump comprende: quello dell forza e del potere contrattuale.

                  Cercare gli interessi dietro le richieste

                  Un principio fondamentale in ogni negoziato è identificare gli interessi della controparte e trovare un modo per consentirgli di raggiungerli, senza sacrificare i propri.

                  Nel caso del negoziato tra UE e USA, occorre tenere presente che Trump gioca la partita guardando in primis alla sua base elettorale: un accordo deve offrirgli una narrazione di vittoria da comunicare al suo elettorato.

                  In conclusione

                  Nel negoziare con un attore competitivo occorre abbandonare l’approccio accomodante, evitare concessioni senza contropartite e adottare uno stile più assertivo, strategico e simmetrico. Vale nel negoziato dell’UE con Trump, come in ogni altra trattativa commerciale.

                  Tutto parte dal comprendere lo stile negoziale della controparte e impostare il negoziato in maniera consapevole: solo così potrà costruire un’intesa che sia solida, equa e rispettosa della propria forza economica e politica.

                  Federico Vasoli

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