Austria: il recesso dal contratto di lavoro

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Questo contributo è il secondo di una serie di tre post dedicati alle tipologie di contratti, alle modalità di formazione del contratto e recesso dal rapporto di lavoro e al licenziamento e le indennità spettanti al lavoratore. Potete leggere il primo post della serie qui.

Il periodo di prova

Nel caso in cui venga stabilito un periodo di prova – che la legge austriaca di norma limita alla durata di un mese – il rapporto contrattuale può essere terminato da entrambe le parti senza che debba essere rispettato alcun termine e senza che debba essere enunciato alcun motivo. Nei contratti di apprendista il periodo di prova è più lungo: la legge austriaca per tale tipologia prevede una durata pari a tre mesi.

In generale, il recesso dal contratto di lavoro può avvenire anche prima dell’inizio del lavoro, quindi anche prima che abbia avuto inizio un eventuale periodo di prova. La legge austriaca non consente un’estensione del periodo di prova, nemmeno in caso di accordo tra le parti.

Il termine per il recesso del datore di lavoro (Kündigung)

E’ necessario distinguere tra impiegati e operai.

Nel caso degli impiegati, il termine da rispettare dipende dal numero degli anni nei quali il prestatore ha lavorato per il datore di lavoro, secondo lo schema che segue:

  • da uno a due anni: sei settimane;
  • da tre a cinque anni: due mesi;
  • da sei a quindici anni: di tre mesi;
  • da sedici a venticinque anni: quattro mesi;
  • da più di ventisei anni: cinque mesi.

Inoltre, il termine deve sempre cadere alla fine di un trimestre e, quindi, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre. Ciò significa che il datore di lavoro deve comunicare la propria volontà di recedere dal contratto sei settimane (o due, tre, quattro o cinque mesi) prima del 31 marzo (o del 30 giungo, del 30 settembre o del 31 dicembre) salvo che il contratto di lavoro non preveda espressamente il 15 del rispettivo mese come termine per il recesso (Kündigung). In ogni caso il termine di recesso contrattuale a favore del datore di lavoro non può essere più breve di quello previsto per il prestatore di lavoro. I singoli contratti collettivi possono escludere il diritto di recesso il 15 del mese.

Nel caso degli operai, il termine per il recesso da parte del datore di lavoro è di norma stabilito dai singoli contratti collettivi o dagli accordi aziendali. In assenza di disposizioni in tal senso, la legge austriaca prevede rispettivamente un termine di 14 giorni per le aziende commerciali (§ 77 GewO) o di 4 settimane nel caso di servizi di elevata professionalità, ai sensi del Codice Civile austriaco (§ 1159a ABGB).

Il termine per il recesso del  prestatore di lavoro

Il termine che deve essere rispettato dal prestatore di lavoro, al contrario di quello del datore di lavoro, è unico e non dipende dagli anni di servizio. Si tratta di un mese dall’ultimo giorno del mese nel quale è stata espressa la volontà di recedere dal contratto di lavoro.

L’indennizzo al lavoratore nel caso di recesso

Al prestatore di lavoro spetta:

  • un indennizzo per le ferie non godute indipendentemente da chi abbia espresso la dichiarazione di licenziamento. Nel caso in cui il lavoratore abbia già goduto di tutte le ferie concesse per legge non è obbligato a restituire il corrispettivo per le ferie godute in eccesso;
  • il pagamento in quota della tredicesima e della quattordicesima;
  • per quanto riguarda la liquidazione esistono due regimi, uno risalenete all’anno 2003, che prevede la liquidazione solo nel caso in cui la dichiarazione di licenziamento sia stata espressa dal datore di lavoro, e uno più recente, secondo il quale la liquidazione spetta in ogni caso al prestatore di lavoro.

Infine, nel caso in cui il recesso sia stato espresso dal datore di lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno alla settimana nel periodo tra la dichiarazione di recesso ed il termine effettivo del rapporto di lavoro per cercare un nuovo impiego.

Il recesso senza preavviso da parte del prestatore di lavoro

Il recesso senza preavviso provoca lo scioglimento immediato del rapporto da parte del prestatore di lavoro. Il § 376 n. 47 della legge sulle professioni (GewO) elenca i motivi per i quali un lavoratore può dare le dimissioni, mentre il § 26 della legge sui dipendenti (AngG) contiene elenca i motivi per i quali i dipendenti possono recedere senza preavviso.

Si tratta soprattutto di casi in cui il datore di lavoro viola in maniera rilevante le previsioni contrattuali, casi nei quali non è più possibile pretendere dal prestatore la continuazione del rapporto di lavoro.

I diritti del prestatore di lavoro che recede senza preavviso sono i medesimi del caso in cui il lavoratore venga licenziato per grave motivo e il licenziamento sia ritenuto ingiustificato nell’ambito di un giudizio di impugnazione. Tratteremo il punto nel terzo post di questa serie.

Andreas Eustacchio
  • Contenzioso
  • Diritto societario
  • Intelligenza artificiale
  • Lavoro

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