Austria: i contratti di lavoro

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Questo contributo è il primo di una serie di tre post che analizzeranno le tipologie di contratti, le modalità di formazione e recesso dal rapporto di lavoro, il licenziamento e le indennità spettanti al lavoratore.

I vari contratti di lavoro previsti dalla legge austriaca:

Impiegati e operai

La differenza tra impiegato (Angestellter) e operaio (Arbeiter) è fondamentale non solo ai fini del regime di malattia, dei termini per il licenziamento e delle dimissioni, ma anche per l’applicabilità dei diversi contratti collettivi, l’assicurazione sul lavoro ed il regime pensionistico.

Ai sensi del § 1 AngG (Angestelltengesetz; legge austriaca relativa al lavoro di impiegato) è “impiegato” una persona che lavora nell’esercizio dell’attività di un commerciante prevalentemente prestando attività in ufficio, attività commerciale o servizi superiori non commerciali.

È “operaio”, invece, chi non presta attività di impiegato. L’attività dell’operaio è regolata dalla legge sulle professioni (GewO – Gewerbeordnung) e dal codice civile austriaco (§ 1151 e seguenti ABGB – Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Inoltre, esistono leggi particolari per gli operai in ambito agricolo, forestale, nel settore edile, per minatori e fornai.

I contratti di lavoro a tempo determinato

La legge austriaca consente di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, ma proibisce quelli a catena, ossia la reiterazione di contratti a tempo determinato allo scadere del contratto precedente. La giurisprudenza austriaca richiede una giustificazione obiettiva già al primo rinnovo di un contratto a tempo determinato e ritiene irrilevanti eventuali pause temporali tra un contratto a tempo determinato ed il seguente.

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere sciolto per comune accordo delle parti o per giusta causa prima della sua scadenza. Il recesso (Kündigung) dal contratto di lavoro a tempo determinato, invece, è possibile solo se previsto dal contratto stesso.

Il contratto d’opera

Il contratto di lavoro è definito d’opera (Werkvertrag) quando una persona si obbliga alla produzione di un’opera dietro il pagamento di un corrispettivo, assumendosi il rischio della produzione. Chi viene incaricato attraverso un contratto d’opera deve essere in possesso della rispettiva licenza che comporta l’iscrizione presso la camera di commercio. Chi viene incaricato attraverso un contratto d’opera, inoltre, si obbliga a raggiungere una determinata qualità e ad utilizzare i propri mezzi di lavoro. Le caratteristiche sopra elencate distinguono nettamente il contratto d’opera dal contratto di dipendente (Arbeitsvertrag).

I contratti di apprendistato

I contratti di apprendistato (Lehrlingsvertrag) sono contratti di lavoro ai quali si applicano le norme speciali della legge austriaca sulla formazione professionale (BAG – Berufsausbildungsgesetz), in quanto essi hanno come fine principale quello di garantire la formazione dell’apprendista. Per questo motivo, l’azienda che intende assumere un apprendista deve mettere a sua disposizione un istruttore (Ausbildner) che possieda le necessarie competenze nel settore interessato nonché le necessarie competenze pedagogico-metodologiche e che sia in grado di operare nell’azienda e di dare istruzioni all’apprendista. Inoltre, l’azienda deve essere strutturata in modo da poter fornire all’apprendista la perizia e le conoscenze necessarie per l’esercizio della professione. Le professioni che prevedono un apprendistato sono indicate in un’apposita lista (Lehrberufsliste), disciplinata e integrata da successivi regolamenti del Ministero Federale per la Famiglia e la Gioventù. L’apprendista deve essere iscritto presso una scuola professionale che deve essere frequentata regolarmente.

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato per iscritto; nel caso di apprendisti minorenni è necessaria l’approvazione di un rappresentate legale. Non ricadono nei contratti di apprendistato né i contratti di lavoro feriale né i contratti relativi all’attività di volontariato.

Impiegati dirigenti

Sono “impiegati dirigenti” coloro che si trovano ad un livello gerarchico all’interno dell’impresa tale che le loro competenze si avvicinano maggiormente a quelle dei datori di lavoro che a quelle degli altri prestatori di lavoro. Tali impiegati vengono valutati in modo particolare per il ruolo particolare che svolgono. Essi sono, ad esempio, esclusi dalla votazione dei rappresentanti del personale. Questo significa che non possono essere rappresentati dal consiglio d’azienda nel caso di trasferimento, dimissioni o licenziamento ingiustificati.

Infine, la legge austriaca che regola l’orario di lavoro (AZG – Arbeitszeitgesetz) non viene applicata a questo tipo di impiegati.

Il socio amministratore

La normativa austriaca prevede la figura del socio amministratore, ossia colui che partecipa alla distribuzione degli utili, ma non si accolla tutto il rischio imprenditoriale.

Il socio amministratore che possiede quote societarie in misura minore o pari al 25 % deve essere assicurato ai sensi della legge austriaca sulla previdenza sociale generale (ASVG – Allgemeine Sozialversicherung).

Nel caso in cui le quote assegnate al socio amministratore superino il 25 %, questi deve essere assicurato ai sensi della legge sulle assicurazioni nell’ambito del diritto industria­le (GSVG – Gewerberechtliches Sozialversicherungsgesetz).

La medesima disciplina si applica anche nel caso in cui il socio amministratore presti la sua attività esclusivamente all’interno di organi societari. Ovviamente, la normativa societaria influisce in questo tipo di contratto di lavoro.

Le rappresentanze sindacali aziendali

La normativa austriaca non prevede rappresentanze sindacali aziendali in senso stretto. È invece previsto l’istituto del consiglio d’azienda (Betriebsrat). Tale organo è composto dai dipendenti stessi e ha la finalità di tutelare gli interessi dei prestatori di lavoro all’interno dell’azienda, come previsto dalla legge costituzionale austriaca sul lavoro (ArbVG – Arbeitsverfassungsgesetz).

Nell’esercizio delle sue funzioni, il consiglio d’azienda ha precisi diritti e obblighi in relazione alle seguenti aree:

  • questioni legate all’amministrazione del personale, in particolare nel caso di recesso da parte del datore di lavoro o licenziamento. In questo caso, il consiglio d’azienda ha diritto a essere coinvolto, a pena di invalidità della procedura;
  • conclusione di accordi aziendali (Betriebsvereinbarungen);
  • vigilanza sull’osservanza da parte del datore di lavoro delle prescrizioni di legge;
  • diritto di informazione e consultazione con il datore di lavoro;
  • tutela della sicurezza sul lavoro;
  • tutela del lavoro femminile;
  • potere di intervento in questioni di natura previdenziale ed economica.

Al consiglio d’azienda inoltre è concesso svolgere attività sindacale.

I consigli d’azienda austriaci possono essere formati da un minimo di un membro ed il numero dei membri dipende dalle dimensioni dell’impresa. Un consiglio d’azienda può essere istituito solo in un’impresa che impiega stabilmente almeno cinque dipendenti di età minima di 18 anni. Tutti i dipendenti di età superiore ai 18 anni che lavorano per l’impresa hanno il diritto di voto attivo. Tutti i dipendenti di età superiore ai 19 anni, che lavorano nell’impresa da almeno sei mesi, hanno il diritto di voto passivo. Il consiglio d’azienda resta in carica per quattro anni.

I membri del consiglio d’azienda non ottengono alcun compenso per la loro attività di membro, ma hanno maggiori tutele per quanto riguarda il licenziamento (tratteremo il punto nel secondo post di questa serie).

Di regola l’attività del consiglio d’azienda deve svolgersi al di fuori degli orari di lavoro. Se ciò non è possibile, ogni membro del consiglio d’azienda ha diritto ad essere liberato dalle proprie mansioni lavorative per il tempo nel quale si riunisce il consiglio d’azienda, ottenendo la normale retribuzione.

Andreas Eustacchio
  • Contenzioso
  • Diritto societario
  • Intelligenza artificiale
  • Lavoro

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