Incidente stradale con straniero: quale giudice?

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La persona residente o domiciliata in uno Stato Membro diverso dall’Italia può avviare, nel nostro Paese, una causa legale per ottenere il risarcimento del danno provocato dalla morte di un congiunto a seguito di un incidente stradale verificatosi in Italia? E, se sì, il danno deve essere determinato in base alla legge italiana o in base alla legge nazionale straniera del danneggiato?

Anche se evidentemente correlati, i due interrogativi si pongono su piani nettamente diversi:

  1. il primo riguarda l’individuazione del Giudice internazionalmente competente a conoscere della causa risarcitoria,
  2. mentre il secondo attiene all’individuazione della legge sostanziale applicabile alla fattispecie.

Relativamente al punto (2), per inciso vale la pena sottolineare che – contrariamente a quanto si potrebbe comunemente pensare – il Giudice italiano investito dell’esame di una controversia che presenta elementi di internazionalità  ben potrebbe giudicare non in base alla legge italiana, ma in base a una legge straniera (questo per effetto di un complesso sistema di norme detto “diritto internazionale privato”, sul quale in questa sede per brevità non ci soffermeremo).

Tornando ora alle due domande di cui sopra, la risposta alla prima è senz’altro affermativa: se il sinistro stradale è avvenuto in Italia, la causa risarcitoria può essere avviata in Italia. A questo risultato porta l’analisi della normativa comunitaria in tema di giurisdizione, costituita dal Regolamento UE 1215/2015 (c.d. Regolamento Bruxelles-I bis, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, contenente la rifusione del precedente Regolamento CE 44/2001 e in vigore dal 10 gennaio 2015). Più precisamente:

  • se il soggetto responsabile è domiciliato in Italia (a prescindere dalla sua cittadinanza), il Giudice italiano è competente in base all’art. 4 n. 1 Reg. 1215/2012, secondo il quale “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro” – questo è il c.d. criterio del foro generale del convenuto, in base al quale l’azione legale è di regola iniziata davanti al Giudice del luogo ove è domiciliato il convenuto;
  • se invece il soggetto responsabile non è domiciliato in Italia, il Giudice italiano è comunque competente, perché l’art. 7 n. 2 Reg. 1215/2012 prevede espressamente che “(u)na persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

Ricapitolando: se avviene in Italia un incidente stradale in cui viene a mancare una persona e i parenti stranieri del defunto vogliono avviare una causa nel nostro Paese contro il responsabile per avere il risarcimento del danno, essi possono senz’altro farlo. E possono rivolgersi al Giudice italiano sia quando il responsabile è un soggetto domiciliato in Italia, sia quando il responsabile è domiciliato in un altro Paese: ciò che conta è che il sinistro si sia verificato in Italia.

Se la risposta alla prima domanda non pone particolari problemi, molto più difficoltosa appare la risposta al secondo interrogativo (2): quale legge sostanziale applicherà il Giudice italiano per attribuire o meno la somma risarcitoria? La legge italiana o la legge straniera del danneggiato?

In questo caso, la soluzione si trova in un altro Regolamento europeo: il Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Regolamento Roma II). Più in dettaglio, la disposizione rilevante è costituita dall’art. 4, par. 1: “(…) la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”.

In altri termini, l’art. 4, par. 1, Reg. Roma II afferma che la legge sostanziale in base alla quale il Giudice italiano sarà chiamato a decidere sarà la legge “del paese in cui il danno si verifica”. E ciò senza aver riguardo alla legge del Paese in cui si verificano le – diverse – “conseguenze indirette” del fatto illecito.

Nel caso del pregiudizio patito dai congiunti delle vittime di sinistri stradali, però, questa disposizione non è affatto chiara e può prestarsi a diverse interpretazioni. Ci si chiede: il pregiudizio sofferto dai familiari del defunto è un vero e proprio danno o è piuttosto una conseguenza indiretta del fatto illecito?

Occorre infatti ricordare l’esistenza di una dicotomia fra i vari ordinamenti nazionali:

  • nel diritto italiano il pregiudizio patito dal congiunto è considerato un danno diretto del familiare, il quale – nel momento in cui avvia l’azione risarcitoria – fa quindi valere un diritto suo proprio (danno economico, morale, alla vita di relazione, ecc.);
  • in altri ordinamenti europei, invece, il pregiudizio arrecato dal sinistro al familiare del defunto è qualificato come una lesione indiretta alla sfera personale del parente.

La scelta fra le due impostazioni non è di poco momento. Se il Giudice italiano deve qualificare il pregiudizio patito dal familiare come un danno diretto, allora il Giudice deve verificare qual è il Paese in cui si verifica tale danno e verosimilmente giungerà ad applicare la legge del Paese ove si trova il domicilio dell’attore danneggiato (per ipotesi, la legge straniera). Se invece il Giudice italiano deve qualificare il pregiudizio patito dal familiare come una conseguenza indiretta, allora l’unico danno possibile è quello patito dal defunto e pertanto si andrà necessariamente a identificare la legge applicabile con la legge del Paese in cui si è verificato il sinistro (in ipotesi, la legge italiana, quindi).

A questa spinosa domanda ha recentemente risposto la Corte di giustizia europea nella sentenza Florin Lazar, del 10 dicembre 2015, causa C-350/14, esprimendosi su un rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Trieste. Secondo la pronuncia, nel caso di incidenti stradali l’art. 4, par. 1, va interpretato nel senso che il danno è costituito unicamente dalle lesioni che hanno causato la morte della persona: ne deriva che, «al fine di determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come “conseguenze indirette».

Fra i pregi di tale scelta interpretativa, ricorda la Corte di giustizia, vi è quello di “assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni”.

L’autore di questo post è Serena Corongiu.

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