Le tre forme d’impresa più comuni in Belgio

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Un imprenditore straniero che voglia intraprendere un’attività commerciale in Belgio potrà scegliere tra tutte le forme societarie previste nel Codice delle Società belga. In quest’articolo verranno esaminate in maniera schematica le tre modalità di accesso nel mercato belga più comuni.

In primis la forma più semplice è quella della succursale (1), ossia una nuova entità che opererà nel territorio belga come filiale della società madre.

Nel caso in cui l’imprenditore voglia costituire una nuova società, la scelta normalmente ricadrà fra le due tipologie maggiormente utilizzate: Société anonyme (2) o Société privée à responsabilité limitée (3).

1.    Succursale

Le società che sono state costituite all’estero e che all’estero hanno la loro sede principale possono operare in Belgio e stabilirvi una succursale (art. 58 Codice delle società).

La succursale è stata definita dalla giurisprudenza belga come “un centro di operazioni che si manifesta all’esterno, in maniera stabile, come un’estensione della casa-madre (maison mère), ma comunque in grado di poter negoziare autonomamente con i terzi”.

Requisiti di forma

Gli artt. 81 e 82 del Codice delle società indicano quali sono i documenti necessari:

  • atto costitutivo;
  • la denominazione e la sua sede;
  • la decisione di aprire la succursale presa dall’organo abilitato a farlo nella società estera;
  • gli ultimi bilanci annuali.

Tutti questi documenti dovranno essere tradotti (con una traduzione giurata) in una lingua ufficiale belga (francese, olandese, tedesco) e depositati presso la cancelleria del tribunale del commercio territorialmente competente.

Legalizzazione ed Apostilla

In determinati casi questi documenti dovranno essere legalizzati (légalisés), vale a dire che occorrerà una certificazione della loro “provenienza” da parte di un organo competente.

Sono esentati da legalizzazione, in quanto sostituita dalla forma semplificata delle apostille, gli atti provenienti dagli Stati contraenti della Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961.

Per quanto riguarda le società italiane che intendano aprire una succursale in Belgio, non sarà più necessario procedere alla legalizzazione degli atti pubblici o all’apposizione di apostille in virtù della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, la quale ha soppresso ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente tra gli Stati che l’hanno ratificata.

Conoscenze di base e capacità imprenditoriali

Per provare il possesso delle conoscenze di base occorre un documento che attesti:

  • una conoscenza della gestione di base;
  • la partecipazione ad un corso di gestione;
  • il possesso di un titolo di studio abilitante all’insegnamento superiore o universitario.

Per dimostrare l’esistenza ed il possesso di queste capacità di gestione imprenditoriale ci si può avvalere delle disposizioni contenute nella direttiva europea 2005/36 (artt. 17 e 19) relativa al “riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali ottenuti all’estero”, attraverso una dichiarazione di competenze rilasciata dagli enti preposti all’interno dello Stato membro di origine.

Regolamento Bruxelles I bis

Il regolamento europeo “Bruxelles I bis”, applicabile alle controversie in materia civile e commerciale, dispone che le società che hanno la loro sede nel territorio di uno degli Stati membri dell’UE possono essere convenute nel tribunale del luogo in cui esse hanno stabilito una succursale se la controversia concerne l’esercizio di questa succursale (art. 7 n. 5 Bruxelles I bis).

2.    S.A. (Société anonyme)

La SA è definita nel Codice delle società come quella nella quale “gli azionisti non si impegnano che per un ammontare determinato” (art. 437).

Dal 1984 è possibile che la costituzione di una SA avvenga per mezzo dell’accordo di due persone fisiche o giuridiche (fino a questa data erano necessarie sette persone!).

Numero soci

2 soci, nessun limite massimo

Capitale minimo

€ 61.500

Liberazione del capitale

Il capitale versato deve essere pari ad almeno 61.500.

Inoltre ogni azione deve essere liberata per almeno ¼ del suo valore e le azioni che corrispondono a dei conferimenti in natura dovranno essere interamente liberate entro 5 anni dalla costituzione.

Modalità di costituzione

Atto pubblico a pena di nullità e deposito presso la cancelleria del tribunale. È inoltre necessaria la  redazione di un piano finanziario relativo ai primi 2 anni.

Responsabilità dei soci

Limitata alla propria partecipazione.

Titoli

Azioni e obbligazioni:

  • i titoli possono essere nominativi o dematerializzati;
  • in caso di emissione di azioni nominative occorre tenere un registro delle azioni.

Circolazione dei titoli

La libera circolazione è obbligatoria. Limitazioni statutarie:

  • clausola di gradimento;
  • clausola di vendita (prelazione);
  • clausola di inalienabilità (sempre per un tempo determinato).

Organi

Consiglio di amministrazione:

  • minimo 3 amministratori e 2 in caso di due soli soci (persone fisiche o giuridiche);
  • nominato dall’assemblea generale al massimo per 6 anni.

Assemblea generale dei soci:

  • ordinaria: una volta per anno;
  • straordinaria: in caso di modifiche allo statuto.

3.    S.P.R.L. (Société privée à responsabilité limitée)

Ai sensi degli artt. 210 e 211 Codice delle società, la SPRL può essere definita come una società:

  • costituita da una o più persone (dal 1987 la costituzione di una SPRL può avvenire per atto unilaterale);
  • i cui soci sono responsabili limitatamente al valore dei loro conferimenti;
  • i cui conferimenti possono essere sia in denaro sia in natura (intendendo per conferimento in natura qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica).

L’art. 210 CS vieta espressamente l’appello al mercato per collocare quote o obbligazioni di una SPRL.

Numero soci

2 soci, nessun limite massimo. È possibile costituire una s.p.r.l.u. (unipersonale) con un solo socio.

Capitale minimo

Capitale da sottoscrivere e da liberare:

  • € 18.550 capitale minimo; deve essere integralmente sottoscritto,
  • € 6.2000 capitale da liberare (€12.400 nelle s.p.r.l.u.),
  • p.r.l. starter: € 1 capitale minimo.

In caso di conferimenti in natura:

  • rapporto di un revisore di impresa (valutazione),
  • rapporto dei fondatori (interesse dell’impresa).

Modalità di costituzione

L’atto costitutivo dovrà essere redatto nella forma dell’atto pubblico:

  • deve essere depositato in cancelleria entro 15 giorni,
  • i fondatori devono presentare un piano finanziario relativo ai primi 2 anni.

Responsabilità dei soci

Limitata alla propria partecipazione.

Titoli

Quote sociali (titoli nominativi) + la possibilità di emettere obbligazioni: tutti i trasferimenti dovranno essere annotati nel registro dei soci tenuto presso la sede sociale.

Circolazione dei titoli

Occorre l’approvazione della metà dei soci che detengano almeno i ¾ del capitale. L’approvazione non sarà necessaria quando il trasferimento avviene a favore di un altro socio, di un parente del socio cedente o di una persona preliminarmente approvata in statuto.

Lo statuto potrà contenere norme maggiormente restrittive.

Organi

Amministrazione:

  • Amministratore (1 o più, soci e non);

Assemblea generale:

  • ordinaria: almeno una volta all’anno;
  • straordinaria: in caso di modifiche allo statuto.

L’autore di questo post è David Diris.

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