{"id":9775,"date":"2019-08-08T09:00:34","date_gmt":"2019-08-08T07:00:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=9775"},"modified":"2020-01-05T22:15:22","modified_gmt":"2020-01-05T21:15:22","slug":"responsabilita-prodotto-difettoso-assenza-garanzia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2019\/08\/responsabilita-prodotto-difettoso-assenza-garanzia\/","title":{"rendered":"La responsabilit\u00e0 per danno da prodotto difettoso in assenza di garanzia"},"content":{"rendered":"<p>Con la Direttiva 85\/374\/CEE del 25.07.1985, trasfusa nel DPR 224\/1988, poi abrogato perch\u00e9 confluito nel\u00a0<a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/codici-altalex\/2014\/03\/19\/codice-del-consumo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.Lgs. n. 206\/2005<\/a>\u00a0(Codice del Consumo), sono state introdotte regole chiare sugli <strong>obblighi risarcitori in capo al produttore<\/strong> allorch\u00e9 un <strong>prodotto<\/strong> <strong>immesso sul mercato si riveli poi difettoso<\/strong>.<\/p>\n<p>Con la successiva Direttiva 2001\/95\/CE, anch\u2019essa recepita internamente con il D.lgs 172\/2004 e successivamente riversata nel\u00a0 Codice del Consumo, la materia \u00e8 stata ulteriormente regolamentata sotto il profilo della <strong>sicurezza generale dei prodotti<\/strong>.<\/p>\n<p>A livello europeo e nazionale, dunque, i doveri e gli eventuali obblighi risarcitori che derivano dalla distribuzione di un bene difettoso trovano un\u2019organica <strong>disciplina in<\/strong> <strong>favore del consumatore<\/strong>.<\/p>\n<p>Sebbene i danni da prodotto interessino quotidianamente anche beni acquistati o utilizzati da operatori economici, societ\u00e0, professionisti, ecc., nei rapporti B2B una tale disciplina (organica) manca del tutto.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 non significa che il produttore sia immune dalle responsabilit\u00e0 nei riguardi di un professionista per avere distribuito, direttamente o tramite una rete di rivenditori, un prodotto difettoso.<\/p>\n<h2><strong>Caso pratico<\/strong><\/h2>\n<p>Un veicolo acquistato da un autotrasportatore, ormai fuori garanzia, prende fuoco mentre \u00e8 in sosta (es. per un problema al motore) e l\u2019incendio rende inservibile il mezzo per diverso tempo, con conseguenti perdite di commesse e altro; quali azioni pu\u00f2 intraprendere l\u2019autotrasportatore per il ristoro del danno subito e, soprattutto, contro chi deve agire?<\/p>\n<p>Si tratta di una fattispecie del tutto particolare ma non cos\u00ec infrequente: il danneggiato si trova nell\u2019infelice condizione di non potere agire contro il venditore, vuoi per il tempo trascorso dalla compravendita del bene (es. \u00e8 spirato il termine ex art. 1495 c.c.), vuoi perch\u00e9 \u00e8 scaduta la garanzia, e l\u2019unica opzione rimasta \u00e8 quella di intentare causa contro il produttore del mezzo.<\/p>\n<p>Occorre perci\u00f2 chiedersi <strong>se esistano principi o norme di legge che impongono al costruttore di veicoli di risarcire direttamente i danni causati dalla difettosit\u00e0 dei suoi prodotti in assenza di un obbligo contrattuale e quando il danneggiato non \u00e8 un consumatore<\/strong>.<\/p>\n<p>Prima di tutto, per dottrina e giurisprudenza l\u2019applicabilit\u00e0 della normativa sulla responsabilit\u00e0 per prodotto difettoso trova il suo limite nel <strong>soggetto<\/strong> che fa valere il diritto al risarcimento (i \u201c<em>considerando<\/em>\u201d della Direttiva 85\/374\/CEE parlano solo di consumatore).<\/p>\n<p>In pi\u00f9, le disposizioni a tutela del consumatore contemplano una precisa <strong>tipologia di danno <\/strong>che mal si adatta ai rapporti B2B: infatti, la definizione offerta da tutti i testi consumeristici si rif\u00e0 ad eventi tragici quali la \u201c<em>\u2026 morte \u2026<\/em>\u201d o le \u201c\u2026 <em>lesioni personali \u2026<\/em>\u201d o a pregiudizi come la \u201c<em>\u2026 distruzione di una cosa diversa dal prodotto purch\u00e9 \u2026 normalmente destinato all\u2019uso e consumo privato \u2026e \u2026 per proprio uso o consumo privato \u2026<\/em>\u201d (v. art. 9 Direttiva cit. \u2013 art. 123 Codice del Consumo), ipotesi tutte che solo un consumatore\/persona fisica pu\u00f2 lamentare, certamente non i soggetti che interagiscono per motivi commerciali e di business.<\/p>\n<p>A tal proposito la <strong>giurisprudenza<\/strong> ha da tempo chiarito che il D.P.R. 224\/88, e di riflesso il Codice del Consumo, non considera il c.d. \u00abdanno commerciale\u00bb prodottosi in capo all\u2019operatore economico nell\u2019esercizio del suo business, ma accorda tutela solo per i danni arrecati alla persona o ai beni del consumatore (Cass. Civ. Sez. III, 07.05.2013, n. 9254 in <em>Danno e Resp.<\/em>, 2015, 11, 1005).<\/p>\n<p>Quanto detto porta ad escludere l\u2019applicabilit\u00e0 del Codice del Consumo e delle disposizioni consumeristiche in generale nei rapporti tra non consumatori ovvero tra societ\u00e0, operatori economici e professionisti.<\/p>\n<p>Riprendendo il caso pratico iniziale, occorre dunque chiedersi <strong>quali iniziative rimangano all\u2019impresa che ha subito la perdita<\/strong> del veicolo andato distrutto dall\u2019incendio.<\/p>\n<p>La risposta viene per esclusione: non potendosi applicare le disposizioni del Codice del Consumo per i rilievi gi\u00e0 esposti e ed escludendosi la garanzia riconosciuta sul bene compravenduto (nel caso prospettato la garanzia \u00e8 gi\u00e0 scaduta), <strong>al danneggiato non resta che agire in forza delle norme comuni in tema di responsabilit\u00e0 da illecito<\/strong> (art. 2043 c.c.), con tutte le conseguenze del caso e quindi tenendo a mente che:<\/p>\n<ul>\n<li>Non ci si muove pi\u00f9 nell\u2019ambito della responsabilit\u00e0 oggettiva (anche se relativa) del produttore, cos\u00ec come sancita dalla Direttiva 85\/374\/CEE, ma sul terreno della responsabilit\u00e0 per <strong>colpa o dolo<\/strong>;<\/li>\n<li>L\u2019<strong>onere della <\/strong>prova appare pi\u00f9 gravoso in quanto \u00e8 necessario dimostrare il fatto illecito, il danno, il nesso causale danno\/illecito e, soprattutto, l\u2019elemento soggettivo della colpa o del dolo (TORRENTE-SCHLESINGER, <em>Manuale di diritto privato<\/em>, XIX ed., Giuffr\u00e8, \u00a7 473, 869), mentre le disposizioni a tutela del consumatore impongono al danneggiato il solo onere di provare il difetto, il danno e a relazione causale tra difetto e danno, senza scomodare gli elementi soggettivi del dolo e della colpa ora citati;<\/li>\n<li>Non si pu\u00f2 fare affidamento sulla decadenza decennale del diritto al risarcimento (art. 11 Direttiva 85\/374\/CEE &#8211; art. 126 Codice del Consumo) ma occorre fare i conti <strong>con il pi\u00f9 breve termine di prescrizione quinquennale<\/strong> dell\u2019illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.);<\/li>\n<li>Vi \u00e8 l\u2019astratta possibilit\u00e0 di scontrarsi con delle <strong>clausole di esonero della responsabilit\u00e0<\/strong>, beninteso applicabili solo tra le parti e limitate a diritti disponibili in assenza di dolo o colpa grave (clausole impensabili in ambito consumeristico per espresso divieto ex art. 124 Codice del Consumo).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Da apprezzare, di contro, che l\u2019azione per fatto illecito pu\u00f2 aspirare <strong>alla rifusione degli oneri di ripristino del veicolo stesso<\/strong> (es. costi di intervento, traino, ecc.), rimedio riparativo del tutto escluso dalle disposizioni del Codice del Consumo nell\u2019ipotesi di danno da prodotto difettoso (v. art. 123 C.d.C. sopra cit.).<\/p>\n<p>Concludendo sul caso dell\u2019incendio: in assenza della garanzia, l\u2019autotrasportatore dovr\u00e0 necessariamente agire appellandosi alla responsabilit\u00e0 extracontrattuale del produttore; una strada tutta in salita, non solo perch\u00e9 i Costruttori hanno buon gioco nel contrastare simili istanze risarcitorie pretendendo una rigorosa applicazione alle stringenti regole sull\u2019onere della prova ma anche, e soprattutto, perch\u00e9 ribaltano spesso sull\u2019utilizzatore le responsabilit\u00e0 per omessa o carente manutenzione del veicolo, con un uso sapiente e mirato del concorso di colpa del danneggiato ex artt. 2056 e 1227 c.c..<\/p>\n<p>L\u2019assenza di una disciplina organica sul risarcimento del danno da prodotto difettoso nei rapporti B2B si manifesta in modo tangibile, soprattutto quando bisogna fare i conti con i danni da prodotto a <strong>garanzia scaduta<\/strong>; pochi in realt\u00e0 sembrano avvertire il peso di questo vuoto normativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la Direttiva 85\/374\/CEE del 25.07.1985, trasfusa nel DPR 224\/1988, poi abrogato perch\u00e9 confluito nel\u00a0D.Lgs. n. 206\/2005\u00a0(Codice del Consumo), sono state introdotte regole chiare sugli obblighi risarcitori in capo al produttore allorch\u00e9 un prodotto immesso sul mercato si riveli poi difettoso. Con la successiva Direttiva 2001\/95\/CE, anch\u2019essa recepita internamente con il D.lgs 172\/2004 e successivamente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":50,"featured_media":9776,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[261],"tags":[217],"class_list":["post-9775","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contracts-it","tag-italy-it"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9775","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/50"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9775"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9775\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9787,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9775\/revisions\/9787"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9776"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9775"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}