{"id":9495,"date":"2019-06-12T20:23:42","date_gmt":"2019-06-12T18:23:42","guid":{"rendered":"http:\/\/lab.aitema.it:8888\/legalmondo\/?p=9495"},"modified":"2020-01-05T21:34:10","modified_gmt":"2020-01-05T20:34:10","slug":"falsi-prodotti-dop-corte-giustizia-pronuncia-formaggi-la-mancha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2019\/06\/falsi-prodotti-dop-corte-giustizia-pronuncia-formaggi-la-mancha\/","title":{"rendered":"Falsi prodotti DOP \u2013 Corte di Giustizia UE si pronuncia sul caso dei formaggi de La Mancha"},"content":{"rendered":"<p>Con la recentissima pronuncia del 2 maggio 2019 (causa C-614\/17), la Corte di Giustizia UE ha stabilito che la normativa europea in tema di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d\u2019origine dei prodotti agricoli ed alimentari deve essere interpretata nel senso che <em>\u00abl\u2019utilizzo di segni figurativi che evocano l\u2019area geografica alla quale \u00e8 collegata una denominazione d\u2019origine [\u2026] pu\u00f2 costituire un\u2019evocazione <\/em>[vietata dalla normativa europea, n.d.r.] <em>della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d\u2019origine, non sono protetti da quest\u2019ultima\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Questa sentenza, che prende spunto dal curioso caso dei formaggi de La Mancha, rappresenta una <strong>pietra miliare per la tutela delle eccellenze enogastronomiche nazionali<\/strong>, con importanti risvolti sui prodotti <strong><em>\u00abMade in Italy\u00bb<\/em><\/strong><em>.<\/em><\/p>\n<h3><strong>Il caso<\/strong><\/h3>\n<p>Il caso trae origine dalla commercializzazione, da parte dell\u2019Industrial Quesera Cuquerella SL [<strong>\u00abIQC\u00bb<\/strong>], di alcuni formaggi attraverso l\u2019utilizzo di etichette evocative del noto personaggio di Miguel de Cervantes, ossia Don Chisciotte de La Mancha.<\/p>\n<p>Nella sostanza, si trattava di etichette contenenti raffigurazioni tradizionali di Don Chisciotte, di un cavallo magro evocativo del cavallo \u00abRonzinante\u00bb e di paesaggi con mulini a vento, per commercializzare i formaggi \u00abSuper Rocinante\u00bb, \u00abRocinante\u00bb e \u00abAdarga de Oro\u00bb [il termine \u00abadarga\u00bb rappresenta un arcaismo spagnolo, utilizzato da Miguel de Cervantes per indicare lo scudo di Don Chisciotte, n.d.r.], non compresi, per\u00f2, all\u2019interno del DOP <em>\u00abqueso manchego\u00bb <\/em>[formaggio de La Mancha, in spagnolo, n.d.r.].<\/p>\n<p>Per tale ragione, la Fondazione Queso Manchego [<strong>\u00abFQM\u00bb<\/strong>], incaricata della gestione e della protezione della DOP <em>\u00abqueso manchego\u00bb,<\/em> si rivolgeva al giudice spagnolo, affinch\u00e9 dichiarasse che tale utilizzo, riguardando formaggi non compresi nella DOP, rappresentava una violazione della normativa europea in tema di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d\u2019origine dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al Regolamento U.E. 510\/2016.<\/p>\n<h3><strong>La decisione dei giudici spagnoli ed il rinvio del Tribunal Supremo<\/strong><\/h3>\n<p>Tanto in primo che poi in secondo grado, i giudici spagnoli rigettavano la richiesta della FQM, ritenendo che l\u2019utilizzo di immagini evocative de La Mancha per commercializzare formaggi non protetti dalla DOP <em>\u00abqueso manchego\u00bb<\/em>, fosse in grado di indurre il consumatore a pensare, appunto, alla regione spagnola, ma non necessariamente alla DOP <em>\u00abqueso manchego\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>FQM si rivolgeva, quindi, al Tribunal Supremo spagnolo, che rinviava la questione alla Corte di Giustizia UE, ritenendo necessario, per risolvere il caso concreto, sapere come debba essere interpretata la normativa europea ed osservando che:<\/p>\n<ul>\n<li>il termine <em>\u00abmanchego\u00bb <\/em>in spagnolo qualifica ci\u00f2 che \u00e8 originario de La Mancha e che la DOP <em>\u00abqueso manchego\u00bb <\/em>protegge i formaggi di pecora provenienti da tale regione e prodotti rispettando quanto previsto nel relativo disciplinare;<\/li>\n<li>i nomi e le immagini utilizzate da IQC per commercializzare i propri formaggi, non protetti dalla DOP <em>\u00abqueso manchego\u00bb, <\/em>richiamano Don Chisciotte e La Mancha, a cui tale personaggio \u00e8 tradizionalmente associato.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>La decisione della Corte di Giustizia UE<\/strong><\/h3>\n<p>Con la sentenza del 02 maggio 2019, la Corte di Giustizia UE risponde ai quesiti posti dal Tribunal Supremo spagnolo.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>I segni figurativi sono in grado di ingenerare confusione nel consumatore?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Tribunal Supremo spagnolo chiede alla Corte UE di chiarire se l\u2019uso di segni figurativi per evocare una DOP \u00e8 in grado di per s\u00e9 di ingenerare confusione nel consumatore.<\/p>\n<p>La Corte, tenendo conto della volont\u00e0 del legislatore UE di dare ampia protezione alle DOP, ha dato una risposta affermativa alla domanda del Tribunal Supremo, asserendo che <em>\u00abnon si pu\u00f2 escludere che segni figurativi siano in grado di richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, a motivo della loro vicinanza concettuale con siffatta denominazione\u00bb.<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Ci\u00f2 vale anche nel caso di prodotti simili non protetti, ma provenienti da un\u2019area DOP?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>In secondo luogo, il Tribunal Supremo chiede alla Corte UE se la tutela garantita dalla DOP vale anche nei confronti dei produttori localizzati nella stessa regione geografica, ma i cui prodotti non sono prodotti DOP.<\/p>\n<p>Secondo la Corte UE, la normativa europea <em>\u00abnon prevede alcuna deroga in favore di un produttore stabilito in un\u2019area geografica corrispondente alla DOP e i cui prodotti, senza essere protetti da tale DOP, sono simili o comparabili a quelli protetti da quest\u2019ultima\u00bb<\/em>. Pertanto anche a questa domanda va data una risposta affermativa.<\/p>\n<p>Il motivo \u00e8 molto semplice: se si introducesse una deroga in favore di prodotti simili non protetti, ma provenienti dalla stessa area DOP (in questo caso ci si riferisce a tutti gli altri formaggi prodotti nella regione geografica de La Mancha, ma non rientranti nella DOP <em>\u00abqueso manchego\u00bb)<\/em>, si consentirebbe ad alcuni produttori di trarre <em>\u00abun vantaggio indebito dalla notoriet\u00e0 di tale denominazione\u00bb.<\/em><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>A quale nozione di consumatore bisogna fare riferimento?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Sempre secondo la Corte di Giustizia UE, spetta al giudice nazionale la relativa valutazione, avendo riguardo alla <em>\u00abpresunta reazione del consumatore, essendo essenziale che il consumatore effettui un collegamento tra gli elementi controversi\u00bb, <\/em>ossia i <em>\u00absegni figurativi che evocano l\u2019area geografica il cui nome fa parte di una denominazione d\u2019origine [\u2026] e la denominazione registrata\u00bb. <\/em><\/p>\n<p>La nozione di <em>\u00abconsumatore\u00bb <\/em>a cui bisogna fare riferimento per valutare se l\u2019utilizzo di immagini richiamati una DOP pu\u00f2 ingenerare confusione sul mercato, \u00e8 quella di <em>\u00abconsumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto\u00bb, <\/em>tenendo presente, tuttavia, che lo scopo della normativa europea \u00e8 quella di <em>\u00abgarantire una protezione effettiva e uniforme delle denominazioni registrate contro qualsiasi evocazione nel territorio dell\u2019Unione\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Di conseguenza, conclude la Corte di Giustizia UE:<\/p>\n<ul>\n<li>la valutazione con riferimento al consumatore dello Stato membro potrebbe gi\u00e0 da sola sufficiente a far scattare la tutela predisposta;<\/li>\n<li>tuttavia, il fatto che si possa escludere l\u2019evocazione per il consumatore di uno Stato membro, non \u00e8 di per s\u00e9 sufficiente a escludere che l\u2019utilizzo delle immagini possa ingenerare confusione nei consumatori.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>La tutela del \u00abMade in Italy\u00bb<\/strong><\/h3>\n<p>La sentenza della Corte di Giustizia UE rappresenta un precedente importantissimo per il c.d. <em>\u00abMade in Italy\u00bb, <\/em>perch\u00e9 concede ai consorzi italiani di agire contro i produttori che \u2013 attraverso l\u2019utilizzo di immagini evocative \u2013 cercano di ingenerare nel consumatore la convinzione che loro i prodotti siano di origine protetta.<\/p>\n<p>I falsi prodotti DOP non rappresentano soltanto una forma di concorrenza sleale, attribuendo un <em>\u00abvantaggio indebito\u00bb <\/em>derivante dalla notoriet\u00e0 di una denominazione, ma sono in grado di determinare un danno di immagine gravissimo ai produttori italiani, conosciuti in tutto il mondo per la loro eccellenza, e che nel 2017 hanno contribuito a creare un giro d\u2019affari legato al turismo enogastronomico pari a pi\u00f9 di 12 miliardi di euro.<\/p>\n<p>Una questione che, in fin dei conti, non interessa, quindi, soltanto i produttori.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la recentissima pronuncia del 2 maggio 2019 (causa C-614\/17), la Corte di Giustizia UE ha stabilito che la normativa europea in tema di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d\u2019origine dei prodotti agricoli ed alimentari deve essere interpretata nel senso che \u00abl\u2019utilizzo di segni figurativi che evocano l\u2019area geografica alla quale \u00e8 collegata 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