{"id":9264,"date":"2019-03-28T07:00:18","date_gmt":"2019-03-28T06:00:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=9264"},"modified":"2020-01-05T21:35:02","modified_gmt":"2020-01-05T20:35:02","slug":"condizioni-generali-contratti-online-b2c-clausola-scelta-legge-applicabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2019\/03\/condizioni-generali-contratti-online-b2c-clausola-scelta-legge-applicabile\/","title":{"rendered":"Condizioni generali dei contratti online B2C: la clausola di scelta della legge applicabile"},"content":{"rendered":"<p>La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la <strong>sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita<\/strong>, predisposte unilateralmente dal venditore\/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. Altrettanto usualmente, tra le condizioni generali di vendita \u00e8 presente una clausola di scelta della legge applicabile al contratto, solitamente a favore della legge del luogo dove l\u2019impresa ha sede.<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia C\u2011191\/15 (<a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=182286&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=12135001\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">VKI contro Amazon EU, 28 luglio 2016<\/a>) ha precisato i <strong>requisiti di validit\u00e0<\/strong> <strong>di una<\/strong> <strong>clausola di scelta di legge inserita nelle condizioni generali di un contratto B2C <\/strong>(\u201cBusiness to Consumer\u201d)<strong> stipulato online<\/strong>. La sentenza ha avuto un impatto molto rilevante nella redazione delle condizioni generali di vendita o servizio, perch\u00e9 <strong>la<\/strong> <strong>mancanza dei requisiti<\/strong> imposti dalla Corte di Giustizia Europea <strong>produce l\u2019invalidit\u00e0 della clausola<\/strong> e la sua inapplicabilit\u00e0 in un\u2019eventuale vertenza. \u00c8 il caso, quindi, di ripercorrere la decisione della Corte di Giustizia.<\/p>\n<p>Il caso sottopostole riguardava un contratto stipulato proprio con questa modalit\u00e0: Amazon EU \u2013 con sede in Lussemburgo \u2013 commercia con i suoi clienti austriaci attraverso il portale <em>amazon.de<\/em> e nelle condizioni generali di vendita aveva inserito la seguente clausola: <em>\u00abSi applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p>Su richiesta di un\u2019associazione di consumatori, la Corte Suprema Austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di <strong>verificare se una simile clausola potesse essere considerata abusiva<\/strong> ai sensi dell\u2019art. 3, par. 1, della direttiva 93\/13 a tutela dei consumatori nei contratti stipulati con un professionista: <em>\u201cUna clausola contrattuale, che non \u00e8 stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>La Corte ha, in primo luogo, osservato che <strong>il diritto europeo<\/strong> <strong>consente in linea di principio<\/strong> che un imprenditore inserisca <strong>nelle sue condizioni generali<\/strong> <strong>una clausola di scelta di legge<\/strong>, anche quando essa non sia stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore. A fronte di questa possibilit\u00e0, il legislatore europeo (art. 6, par. 2, Regolamento Roma I) ha previsto un <strong>meccanismo di tutela per il consumatore<\/strong>, garantendogli in ogni caso il diritto a <strong>invocare <\/strong><strong>le disposizioni imperative della legge dello Stato in cui egli risiede, indipendentemente dalla legge individuata nella clausola<\/strong>. Il consumatore, quindi, anche se non previsto dalla clausola, potr\u00e0 utilizzare le disposizioni inderogabili dello Stato nel quale ha la residenza abituale se pi\u00f9 favorevoli di quelle previste dalla legge scelta nelle condizioni generali.<\/p>\n<p><strong>La Corte Europea, per\u00f2, ha anche considerato<\/strong> <strong>essenziale che il professionista informi il consumatore del suo diritto a invocare le disposizioni di legge imperative \u201cinterne\u201d<\/strong>, per evitare che quest\u2019ultimo \u2013 ignorando l\u2019art. 6, par. 2 del Regolamento Roma I e facendo affidamento unicamente a quanto scritto nella clausola \u2013 sia dissuaso dall\u2019agire in giudizio nei confronti dell\u2019imprenditore.<\/p>\n<p>Questa situazione, infatti, andrebbe a creare un <em>significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto<\/em>, rendendo la clausola abusiva ai sensi dell\u2019articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93\/13.<\/p>\n<p><strong>Come dovr\u00e0 quindi essere formulata una clausola di scelta di legge all\u2019interno delle condizioni generali predisposte per un contratto B2C? <\/strong>La soluzione viene offerta dalla stessa Corte di Giustizia.<\/p>\n<p><strong>La clausola di scelta della legge applicabile dovr\u00e0 informare il consumatore che egli pu\u00f2 beneficiare anche della tutela consumeristica assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge dello stato dove abitualmente risiede<\/strong>.<\/p>\n<p>Sar\u00e0, al contrario, abusiva qualunque clausola che induca in errore il consumatore, dandogli l\u2019impressione che al contratto si applichi soltanto la legge dello stato dove l\u2019imprenditore\/professionista ha sede.<\/p>\n<p>Questa sentenza offre lo spunto per una <strong>considerazione pi\u00f9 generale: le aziende e i professionisti che operano nel mercato e-commerce<\/strong>, specialmente nel settore B2C, devono <strong>prestare particolare attenzione<\/strong> agli sviluppi non solo della <strong>normativa interna ed europea<\/strong>, ma anche delle normative e delle <strong>interpretazioni giurisprudenziali <\/strong>nei paesi i cui risiedono i potenziali consumatori dei prodotti o servizi venduti, sia che si tratti di vendite sui canali tradizionali, sia online, al fine di evitare di predisporre dei contratti che si rivelino poco efficaci o, ancor peggio, controproducenti.<\/p>\n<p>Tutte <strong>le considerazioni finora svolte non riguardano la<\/strong> <strong>competenza giurisdizionale<\/strong> e l\u2019eventuale inserimento nel contratto di una clausola di scelta del foro competente, che nei contratti B2C \u00e8 generalmente sconsigliabile. In ambito europeo, infatti, il <strong>Regolamento Bruxelles I bis<\/strong> <strong>accorda al consumatore una tutela molto forte<\/strong>, che gli d\u00e0 quasi sempre la possibilit\u00e0 di proporre l\u2019azione giudiziale nel luogo dove ha la sua residenza abituale (cd. <strong>Foro del consumatore<\/strong>), obbligando il professionista \u2013 indipendentemente da clausole con diverso contenuto \u2013 a fare lo stesso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La grande maggioranza dei contratti stipulati online tra imprese e consumatori viene ormai conclusa mediante la sottoscrizione online del contratto e il richiamo alle condizioni generali di vendita, predisposte unilateralmente dal venditore\/fornitore di servizi e consultabili sul sito web. 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