{"id":9072,"date":"2019-02-12T15:27:55","date_gmt":"2019-02-12T14:27:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/2019\/02\/international-agency-agreements-under-italian-law\/"},"modified":"2021-04-16T21:36:42","modified_gmt":"2021-04-16T19:36:42","slug":"contratto-agenzia-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2019\/02\/contratto-agenzia-internazionale\/","title":{"rendered":"Il contratto di agenzia internazionale"},"content":{"rendered":"<h2><strong>Quando il contratto di agenzia \u00e8 da considerarsi internazionale?<\/strong><\/h2>\n<p>Secondo le norme di diritto internazionale privato vigenti in Italia (Art.1 Reg. 593\/08 \u201cRoma I\u201d) il contratto si considera internazionale \u201cin circostanze che comportino un conflitto di leggi\u201d.<\/p>\n<p>Le circostanze che pi\u00f9 spesso comportano un conflitto di leggi in un contratto di agenzia, rendendolo quindi \u201cinternazionale\u201d, sono (i) l\u2019ubicazione della sede del preponente in un Paesi diverso dalla sede dell\u2019agente; oppure (ii) l\u2019esecuzione del contratto all\u2019estero, anche quando il preponente e l\u2019agente abbiano sede nello stesso Paese.<\/p>\n<h2><strong>Quando si applica la legge italiana ad un contratto di agenzia?<\/strong><\/h2>\n<p>Sempre in base al Regolamento \u201cRoma I\u201d, in linea di principio il diritto italiano si pu\u00f2 applicare ad un contratto di agenzia internazionale (i) se viene scelto delle parti come legge regolatrice del contratto (in modo espresso o nelle altre modalit\u00e0 indicate dall\u2019art.3); oppure (ii) in mancanza di scelta, quando l\u2019agente risieda o abbia sede in Italia (secondo il concetto di \u201cresidenza\u201d contenuto all\u2019art.19).<\/p>\n<h2><strong>Qual \u00e8 la disciplina principale del contratto di agenzia in Italia?<\/strong><\/h2>\n<p>In Italia, le norme sostanziali che regolano il contratto di agenzia ed in particolare il rapporto fra le parti preponente ed agente, sono prevalentemente contenute negli articoli da 1742 a 1753 del Codice Civile, che sono stati modificati in pi\u00f9 occasioni con il recepimento della Direttiva 653\/86\/CE.<\/p>\n<h2><strong>Qual \u00e8 il ruolo degli accordi economici collettivi?<\/strong><\/h2>\n<p>Da molti anni, in Italia, i contratti di agenzia sono regolati anche dagli Accordi Economici Collettivi (AEC), ovvero quegli accordi che vengono stipulati periodicamente dalle associazioni rappresentative dei preponenti e degli agenti in vari settori (industria, commercio e diversi altri).<\/p>\n<p>Dal punto di vista della loro efficacia, se ne distinguono due tipologie: gli AEC aventi forza di legge (efficacia \u201cerga omnes\u201d) i quali peraltro contengono norme piuttosto generali e hanno quindi un campo di applicazione limitato; e gli AEC \u201cdi diritto comune\u201d, che si sono via via avvicendati nel corso degli anni e sono finalizzati a vincolare solo preponenti ed agenti iscritti a tali associazioni.<\/p>\n<p>In generale, gli Accordi Economici Collettivi intendono recepire le norme del Codice Civile (e, di riflesso, quelle della Direttiva 653\/86) ma \u2013 soprattutto quelli di diritto comune &#8211; introducono deroghe anche rilevanti. Ad esempio, essi consentono al preponente modifiche unilaterali alla zona, ai prodotti, alla clientela, alla misura della provvigione; regolano in maniera parzialmente diversa la durata del periodo di preavviso per il recesso dai contratti a tempo indeterminato; quantificano il compenso per il patto di non concorrenza post-contrattuale; hanno una peculiare disciplina in materia di indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto.<\/p>\n<p>Sull\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto, in particolare, gli AEC hanno generato non pochi problemi di conformit\u00e0 con la Direttiva 653\/86\/CE, di cui si \u00e8 occupata anche la Corte di Giustizia CE ma tuttora non del tutto risolti per effetto di una costante giurisprudenza delle Corti italiane che, di fatto, mantiene tale trattamento in vigore.<\/p>\n<p>La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono che i contratti collettivi abbiano una sfera di applicazione geografica limitata al territorio italiano.<\/p>\n<p>Gli AEC regolano dunque automaticamente il contratto di agenzia se la legge regolatrice \u00e8 quella italiana e se il contratto viene eseguito dall\u2019agente in Italia, ma (nel caso degli accordi di diritto comune) all\u2019ulteriore condizione che entrambe le parti siano iscritte ad una delle associazioni che hanno stipulato tali Accordi (secondo una parte della dottrina, \u00e8 sufficiente che vi sia iscritta anche solo la parte preponente).<\/p>\n<p>Anche in mancanza di tali condizioni cumulative, tuttavia, gli AEC di diritto comune potranno ugualmente valere se siano richiamati espressamente nel contratto, oppure se le loro disposizioni vengano costantemente applicate dalle parti.<\/p>\n<h2><strong>Quali sono gli altri principali requisiti e adempimenti in materia di contratto di agenzia?<\/strong><\/h2>\n<h3><strong>L\u2019Enasarco<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019Enasarco \u00e8 una Fondazione di diritto privato alla quale devono, per legge, essere obbligatoriamente iscritti gli agenti in Italia.<\/p>\n<p>La Fondazione Enasarco amministra principalmente un fondo di previdenza integrativo per gli agenti ed un fondo per l\u2019indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto di agenzia (calcolata secondo i criteri dell\u2019AEC di riferimento per il settore).<\/p>\n<p>Tipicamente, nei contratti di agenzia \u201cdomestici\u201d, il preponente iscrive l\u2019agente presso l\u2019Enasarco e versa \u00a0i contributi ad entrambi i fondi durante l\u2019intero rapporto.<\/p>\n<p>Tuttavia, mentre l\u2019iscrizione e il versamento dei contributi previdenziali sono sempre obbligatori in quanto previsti dalla legge, viceversa la contribuzione al FIRR (fondo indennit\u00e0 risoluzione del rapporto) \u00e8 obbligatoria solo in quei contratti di agenzia ai quali si applicano gli AEC di diritto comune.<\/p>\n<h2>Quali sono le regole per i contratti internazionali?<\/h2>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019iscrizione all\u2019Enasarco, a fronte di una disciplina legislativa e regolamentare non molto chiara, un contributo interpretativo importante \u00e8 stato fornito dal Ministero del Lavoro nel 2013 in risposta ad un interpello (19.11.13 n.32).<\/p>\n<p>Il Ministero, riferendosi alla disciplina europea (Regolamento CE n.883\/2004 come modificato dal Regolamento (CE) n. 987\/2009) ha chiarito che l\u2019iscrizione all\u2019Enasarco \u00e8 obbligatoria nei seguenti casi:<\/p>\n<ul>\n<li>agenti che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o esteri aventi una sede o una dipendenza in Italia;<\/li>\n<li>agenti italiani o stranieri che operano in Italia in nome e\/o per conto di preponenti italiani o stranieri anche se privi di sede o dipendenza in Italia;<\/li>\n<li>agenti che risiedono in Italia e qui svolgono una parte sostanziale della loro attivit\u00e0;<\/li>\n<li>agenti che non risiedono in Italia, ma hanno in Italia il proprio centro di interessi;<\/li>\n<li>agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attivit\u00e0 esclusivamente all\u2019estero per una durata non superiore a 24 mesi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nei rapporti di agenzia da eseguirsi al di fuori del territorio UE, non applicandosi i Regolamenti appena citati, sar\u00e0 opportuno verificare di volta in volta se l\u2019obbligo di osservare la legislazione previdenziale italiana sia previsto da eventuali trattati internazionali di cui facciano parte i Paesi delle due parti.<\/p>\n<h3><strong>Camera di Commercio e Registro delle Imprese<\/strong><\/h3>\n<p>Chiunque intenda avviare un\u2019attivit\u00e0 quale agente di commercio in Italia, ha l\u2019obbligo di effettuare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivit\u00e0) alla Camera di Commercio territorialmente competente la quale iscrive l\u2019agente al Registro delle Imprese se l\u2019agente ha forma di impresa, o viceversa ad una sezione apposita del REA (Repertorio delle Notizie Economiche ed Amministrative) della Camera stessa (D. Lgs.59 del 26.3.2010 che ha recepito a Direttiva 2006\/123\/CE \u201cDirettiva Servizi\u201d).<\/p>\n<p>Tali formalit\u00e0 hanno sostituito l\u2019iscrizione al vecchio \u201cruolo agenti\u201d che \u00e8 stato soppresso dalla suddetta legge, la quale prevede inoltre tutta una serie di requisiti che gli agenti debbono avere al fine di poter avviare l\u2019attivit\u00e0 ( tali requisiti riguardano istruzione, esperienza, assenza di condanne, ecc.).<\/p>\n<p>Bench\u00e9 la mancanza della suddetta iscrizione non comporti la nullit\u00e0 del contratto, \u00e8 opportuno che il preponente, prima di conferire l\u2019incarico ad un agente italiano, si accerti che questi l\u2019abbia effettuata in quanto \u00e8 comunque obbligatoria.<\/p>\n<h2><strong>Competenza territoriale per le controversie (art.409 e seguenti c.p.c.)<\/strong><\/h2>\n<p>In base agli artt.409 e seguenti del Codice di Procedura Civile, nel caso in cui l\u2019agente svolga la sua prestazione contrattuale a carattere prevalentemente personale anche se in forma autonoma (agente \u201cparasubordinato\u201d) la sottoposizione del contratto alla legge italiana ed al foro italiano comporter\u00e0 che eventuali controversie derivanti dal contratto di agenzia saranno inderogabilmente sottoposte al Giudice del lavoro nella circoscrizione in cui si trova il domicilio dell\u2019agente (v. art.413 c.p.c.) ed il processo seguir\u00e0 il \u201crito del lavoro\u201d ovvero regole procedurali analoghe a quelle valevoli nelle controversie nell\u2019ambito del lavoro subordinato.<\/p>\n<p>Questa regola, in linea di principio, varr\u00e0 quando l\u2019agente stipuli il contratto personalmente o come ditta individuale, mentre l\u2019opinione prevalente \u00e8 che non si applichi nel caso in cui l\u2019agente rivesta la forma di societ\u00e0.<\/p>\n<h2><strong>Applicazione delle regole ai casi pi\u00f9 frequenti di contratto internazionale di agenzia<\/strong><\/h2>\n<p>Cerchiamo ora di adattare le regole sopra descritte alle situazioni pi\u00f9 frequenti di contratto internazionale di agenzia, tenendo presente che si tratta di semplici esempi schematici, dovendosi in realt\u00e0 verificare di volta in volta con attenzione le circostanze del caso specifico.<\/p>\n<h3><strong>Preponente italiano ed Agente estero &#8211; contratto da eseguirsi all\u2019estero<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Legge italiana<\/strong>: regola il contratto se scelta dalle parti, salve le eventuali norme imperative del Paese dove l\u2019agente risiede od opera, secondo le norme del Regolamento Roma I.<\/p>\n<p><strong>AEC<\/strong>: non regolano il contratto automaticamente (in quanto l\u2019agente opera all\u2019estero) ma solo ove espressamente richiamati o di fatto applicati. Questo potrebbe accadere pi\u00f9 o meno intenzionalmente, ad esempio se il preponente italiano decidesse di adottare anche per gli agenti esteri gli stessi modelli di contratto utilizzati per agenti italiani, contenenti riferimenti agli accordi economici collettivi.<\/p>\n<p><strong>Enasarco:<\/strong> non vi sono normalmente obblighi di iscrizione n\u00e9 di contribuzione a favore dell\u2019agente non italiano che risiede e svolge l\u2019attivit\u00e0 contrattuale esclusivamente all\u2019estero.<\/p>\n<p><strong>Camera di Commercio:<\/strong>\u00a0 non vi \u00e8 obbligo di iscrizione stanti i suddetti presupposti.<\/p>\n<p><strong>Norme processuali (artt.409 e ss. c.p.c.):<\/strong> se fosse validamente pattuito il foro italiano, l\u2019agente estero anche se persona fisica o ditta individuale non potrebbe far valere questa disposizione per spostare la causa presso le corti del proprio Paese in quanto l\u2019art.413 c.p.c. \u00e8 una norma sulla competenza interna che presuppone l\u2019ubicazione dell\u2019agente in Italia. Inoltre, tale norma dovrebbe soccombere di fronte alle regole di giurisdizione stabilite dalla legislazione UE, come ha stabilito la Corte di Cassazione italiana e come ritiene autorevole dottrina.<\/p>\n<h3><strong>Preponente estero ed Agente italiano \u2013 contratto da eseguirsi in Italia<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Legge italiana:<\/strong> regola il contratto se scelta dalle parti oppure, anche in mancanza di scelta, per effetto della residenza o sede in Italia dell\u2019agente.<\/p>\n<p><strong>AEC:<\/strong> quelli aventi forza di legge (\u201cerga omnes\u201d) regolano il contratto, mentre quelli di diritto comune difficilmente si applicheranno in modo automatico (il preponente estero solitamente non sar\u00e0 iscritto alle associazioni italiane che hanno stipulato l\u2019AEC) ma potrebbero nondimeno valere se richiamati nel contratto o se applicati di fatto.<\/p>\n<p><strong>Enasarco:<\/strong> il preponente estero dovr\u00e0 iscrivere l\u2019agente italiano all\u2019Enasarco, pena sanzioni e\/o richieste di risarcimento danni da parte dell\u2019agente. In conseguenza dell\u2019iscrizione, il preponente dovr\u00e0 assolvere all\u2019obbligo di contribuzione previdenziale mentre non dovrebbe sussistere l\u2019obbligo di versamento al Fondo Indennit\u00e0 di Fine Rapporto. Tuttavia, un preponente che effettuasse i versamenti periodici al FIRR anche quando non dovuti, potrebbe ritenersi avere tacitamente accettato gli AEC come applicabili al rapporto di agenzia.<\/p>\n<p><strong>Camera di commercio:<\/strong> l\u2019agente italiano dovr\u00e0 risultare iscritto alla CCIAA ed a questo proposito \u00e8 opportuno che il preponente verifichi che lo sia effettivamente, prima di stipulare il contratto.<\/p>\n<p><strong>Norme processuali (artt.409 e ss. c.p.c.):<\/strong>se il foro competente \u00e8 quello italiano (per scelta delle parti o anche in assenza di scelta in quanto luogo della prestazione dei servizi secondo il Regolamento 1215\/12) e se l\u2019agente \u00e8 persona fisica o ditta individuale situata in Italia, varr\u00e0 la regola in questione.<\/p>\n<h3><strong>Preponente italiano ed Agente italiano \u2013 contratto da eseguirsi all\u2019estero<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Legge italiana<\/strong>: regola il contratto se scelta dalle parti oppure, in mancanza di qualsiasi scelta, se l\u2019agente risieda o abbia sede in Italia.<\/p>\n<p><strong>AEC:<\/strong> non dovrebbero valere (eseguendosi il contratto all\u2019estero) se non espressamente richiamati o applicati.<\/p>\n<p><strong>Enasarco:<\/strong> secondo l\u2019orientamento del Ministero del Lavoro, l\u2019obbligo di iscrizione sussiste qualora l\u2019agente, pur essendo stato incaricato per l\u2019estero, risieda e svolga una parte sostanziale dell\u2019attivit\u00e0 in Italia o abbia qui il centro dei propri interessi oppure si rechi all\u2019estero per un periodo non superiore a 24 mesi, se valgono i Regolamenti UE. In caso di rapporto da eseguirsi in Paesi extra UE, l\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019iscrizione sar\u00e0 da verificare di volta in volta.<\/p>\n<p><strong>Camera di commercio:<\/strong> l\u2019agente che abbia avviato l\u2019attivit\u00e0 e si sia giuridicamente costituito in Italia \u00e8 tenuto in linea di principio ad iscriversi presso la Camera di Commercio.<\/p>\n<p><strong>Norme processuali (artt.409 e ss. c.p.c.):<\/strong> \u00a0la regola vale se l\u2019agente \u00e8 persona fisica o ditta individuale italiana e sia contrattualmente pattuito il foro in Italia.<\/p>\n<h3><strong>Preponente estero ed agente estero &#8211; contratto da eseguirsi in Italia<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Legge italiana: <\/strong>in linea di principio regola il contratto solo se scelta dalle parti.<\/p>\n<p><strong>AEC:<\/strong> se il contratto \u00e8 regolato dalla legge italiana, valgono gli accordi aventi forza di legge, non invece quelli di diritto comune se non espressamente richiamati o di fatto applicati.<\/p>\n<p><strong>Enasarco: <\/strong>secondo l\u2019orientamento del Ministero del Lavoro, sulla base dei Regolamenti UE l\u2019obbligo di iscrizione potrebbe sussistere per il preponente estero anche a favore dell\u2019agente che risieda all\u2019estero se opera in Italia o se ha in Italia il centro dei propri interessi. Viceversa, il caso andr\u00e0 verificato di volta in volta in base alle norme vigenti.<\/p>\n<p><strong>Camera di commercio:<\/strong> in linea di principio, l\u2019agente che si sia giuridicamente costituito all\u2019estero non \u00e8 tenuto ad assolvere agli obblighi di iscrizione in Italia. Tuttavia, la questione potrebbe essere pi\u00f9 complessa se l\u2019agente avesse una sede e svolgesse prevalentemente la propria attivit\u00e0 in Italia (il che potrebbe avere un impatto anche sulla determinazione del diritto applicabile).<\/p>\n<p><strong>Norme processuali (artt.409 e ss. c.p.c.):<\/strong> \u00a0in assenza di scelta diversa, il foro italiano potrebbe essere competente in quanto luogo di prestazione dei servizi, tuttavia le norme in questione non dovrebbero applicarsi se l\u2019agente (persona fisica o ditta individuale) non abbia una sede in Italia.<\/p>\n<h2><strong>Conclusioni<\/strong><\/h2>\n<p>Si auspica che le osservazioni svolte fino a qui, pur non esaustive, siano utili per comprendere le possibili conseguenze dell\u2019applicazione della legge italiana ad un contratto internazionale di agenzia e per fare delle scelte oculate in sede di redazione del contratto. Come sempre, si raccomanda di non basarsi acriticamente su modelli o precedenti senza adeguata considerazione delle circostanze del caso.<\/p>\n<div style=\"position:fixed;top:calc(50% - 250px);right:0;transition:width 300ms ease-out;width:0;\" data-qa=\"side_panel\"> <a class=\"typeform-share button\" href=\"https:\/\/form.typeform.com\/to\/FBRIkt?typeform-medium=embed-snippet\" data-mode=\"side_panel\" style=\"box-sizing:border-box;position:absolute;top:300px;width:200px;height:48px;padding:0 20px;margin:0;cursor:pointer;background:#EA4868;border-radius:4px 4px 0px 0px;box-shadow:0px 2px 12px rgba(0, 0, 0, 0.06), 0px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.08);display:flex;align-items:center;justify-content:flex-start;transform:rotate(-90deg);transform-origin:bottom left;color:white;text-decoration:none;z-index:9999;\" data-width=\"320\" data-height=\"500\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> <span class=\"icon\" style=\"width:32px;position:relative;text-align:center;transform:rotate(90deg) scale(0.85);left:-8px;\"> <svg width='24' height='24' viewBox='0 0 24 24' fill='none' xmlns='http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg' style=\"margin-top:10px;\"> <path d='M21 0H0V9L10.5743 24V16.5H21C22.6567 16.5 24 15.1567 24 13.5V3C24 1.34325 22.6567 0 21 0ZM7.5 9.75C6.672 9.75 6 9.07875 6 8.25C6 7.42125 6.672 6.75 7.5 6.75C8.328 6.75 9 7.42125 9 8.25C9 9.07875 8.328 9.75 7.5 9.75ZM12.75 9.75C11.922 9.75 11.25 9.07875 11.25 8.25C11.25 7.42125 11.922 6.75 12.75 6.75C13.578 6.75 14.25 7.42125 14.25 8.25C14.25 9.07875 13.578 9.75 12.75 9.75ZM18 9.75C17.172 9.75 16.5 9.07875 16.5 8.25C16.5 7.42125 17.172 6.75 18 6.75C18.828 6.75 19.5 7.42125 19.5 8.25C19.5 9.07875 18.828 9.75 18 9.75Z' fill='white' \/> <\/svg> <\/span> <span style=\"text-decoration:none;font-size:18px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%;text-align:center;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;\"> CheckUp online <\/span> <\/a> <\/div>\n<p> <script> (function() { var qs,js,q,s,d=document, gi=d.getElementById, ce=d.createElement, gt=d.getElementsByTagName, id=\"typef_orm_share\", b=\"https:\/\/embed.typeform.com\/\"; if(!gi.call(d,id)){ js=ce.call(d,\"script\"); js.id=id; js.src=b+\"embed.js\"; q=gt.call(d,\"script\")[0]; q.parentNode.insertBefore(js,q) } })() <\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando il contratto di agenzia \u00e8 da considerarsi internazionale? Secondo le norme di diritto internazionale privato vigenti in Italia (Art.1 Reg. 593\/08 \u201cRoma I\u201d) il contratto si considera internazionale \u201cin circostanze che comportino un conflitto di leggi\u201d. Le circostanze che pi\u00f9 spesso comportano un conflitto di leggi in un contratto di agenzia, rendendolo quindi \u201cinternazionale\u201d, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":374,"featured_media":9068,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[7,208],"tags":[217],"class_list":["post-9072","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agency-it","category-distribution-agreements-it","tag-italy-it"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/374"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9072"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9072\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19031,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9072\/revisions\/19031"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9068"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9072"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}