{"id":8618,"date":"2018-11-19T22:21:00","date_gmt":"2018-11-19T21:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=8618"},"modified":"2020-01-05T21:36:19","modified_gmt":"2020-01-05T20:36:19","slug":"clausole-vessatorie-online-approvazione-point-click","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2018\/11\/clausole-vessatorie-online-approvazione-point-click\/","title":{"rendered":"Clausole vessatorie online \u2013 Approvazione con point and click?"},"content":{"rendered":"<p>In questo post focalizziamo l\u2019attenzione <strong>sull\u2019approvazione online delle clausole vessatorie<\/strong> \u2013 spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio \u2013 alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l\u2019adesione del consumatore\/cliente al contratto mediante <em>point and click<\/em><em>.<\/em><\/p>\n<p>Le <strong>clausole vessatorie <\/strong>sono previste dall\u2019art. <strong>1341 del codice civile, <\/strong>che ne fornisce un elenco: <em>\u201cle condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilit\u00e0, facolt\u00e0 di recedere dal contratto o di sospenderne l&#8217;esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell&#8217;altro contraente decadenze, limitazioni alla facolt\u00e0 di opporre eccezioni, restrizioni alla libert\u00e0 contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria\u201d<\/em>. Lo stesso articolo, per la loro validit\u00e0, richiede una <strong>specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale le clausole non hanno effetto<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel commercio elettronico la modalit\u00e0 tipica di conclusione dei contratti \u00e8 quella del <strong><em>point and click<\/em><\/strong>, che consiste nello spuntare un box come approvazione delle condizioni contrattuali<em>. <\/em>Il Codice dell&#8217;amministrazione digitale (D.lgs. 82\/2005, come modificato in ultimo dalla L. 147\/2013), all\u2019art. 21 comma 1, la equipara a una <strong>mera espressione della volont\u00e0 contrattuale<\/strong>, sufficiente per concludere validamente un contratto, ma <strong>non sufficiente per integrare il requisito della \u201cspecifica approvazione per iscritto\u201d, richiesto per le clausole vessatorie.<\/strong><\/p>\n<p>Al contrario, infatti, l\u2019art. 21 comma 2 della stessa legge prevede che solo la <strong>firma digitale<\/strong> sia equiparata alla scrittura privata, e quindi <strong>possa costituire a tutti gli effetti una \u201capprovazione per iscritto\u201c.<\/strong><\/p>\n<p>Appare chiaro, dunque, che <strong>si possono sottoscrivere online delle clausole vessatorie unicamente mediante l\u2019apposizione di una firma digitale<\/strong>. La dottrina italiana \u00e8 concorde con questa interpretazione, mentre le pronunce si contano sulle dita di una mano: la pi\u00f9 recente \u00e8 del Tribunale di Catanzaro (30 aprile 2012) e si \u00e8 espressa in questo senso, stabilendo che \u201c<em>con riguardo alle clausole vessatorie on line, l\u2019opinione dottrinale prevalente &#8211; alla quale il Tribunale aderisce &#8211; ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Alcuni si sono chiesti se il meccanismo di <strong>iscrizione\/username\/password<\/strong> (di cui ormai quasi tutti i siti di e-commerce sono dotati) possa essere equiparato alla firma digitale, ma pare si debba dare una risposta negativa al quesito. La Guida alla Firma Digitale del CNIPA dell\u2019aprile 2009, infatti, lo esclude indirettamente quando afferma che <em>\u201cla firma elettronica (generica) pu\u00f2 essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche etc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici\u201d<\/em>, facendo rientrare il meccanismo di username\/password tra le firme elettroniche generiche e non tra le firme digitali.<\/p>\n<p><strong>Quante sono le firme digitali in Italia?<\/strong> Se fino a pochi anni fa era uno strumento riservato unicamente ad alcune tipologie di professionisti, negli ultimi anni \u00e8 diventata un dispositivo sempre pi\u00f9 diffuso, tant\u2019\u00e8 che l\u2019Agenzia per l\u2019Italia Digitale ha quantificato in <strong>pi\u00f9 di 20 milioni i certificati qualificati di firma digitale attivi<\/strong> in Italia. Il dato \u00e8 in costante e notevole crescita: basti pensare che dal 2014 ad oggi le firme digitali sono quadruplicate.<\/p>\n<p><strong>In conclusione:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>la <strong>sottoscrizione di un contratto<\/strong> e delle condizioni generali pu\u00f2 avvenire mediante un semplice <em>point and click;<\/em><\/li>\n<li>al contrario, per la <strong>validit\u00e0 delle clausole vessatorie<\/strong> \u00e8 richiesta la specifica approvazione con firma digitale o firma cartacea.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In attesa di un intervento legislativo che ponga rimedio a questa situazione, \u00e8 necessario prestare particolare attenzione nella redazione dei contratti che dovranno essere approvati online: un soggetto che vende beni o fornisce servizi online e vuole inserire nel suo contratto delle clausole vessatorie dovr\u00e0 <strong>predisporre un <em>form<\/em> che consenta al cliente di scegliere se concludere il contratto integralmente online (con firma digitale) o se stamparne una copia, sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo<\/strong>.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, data la continua evoluzione della materia e la complessit\u00e0 della stessa, <strong>\u00e8 consigliabile affidarsi a un consulente esperto nella redazione delle condizioni generali di vendita o di servizio<\/strong>, per trovare il giusto equilibrio tra le necessit\u00e0 contrattuali, gli obblighi normativi ed evitare di ritrovarsi con un contratto poco efficace a causa della nullit\u00e0 di alcune clausole.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In questo post focalizziamo l\u2019attenzione sull\u2019approvazione online delle clausole vessatorie \u2013 spesso contenute nelle condizioni generali di vendita o di servizio \u2013 alla luce della legislazione italiana, al fine di verificare se sia valida la prassi di richiedere l\u2019adesione del consumatore\/cliente al contratto mediante point and click. 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