{"id":6783,"date":"2018-04-10T07:00:38","date_gmt":"2018-04-10T05:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/2016\/11\/german-distributor-indemnity-avoid\/"},"modified":"2020-01-05T21:39:22","modified_gmt":"2020-01-05T20:39:22","slug":"german-distributor-indemnity-avoid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2018\/04\/german-distributor-indemnity-avoid\/","title":{"rendered":"Germania &#8211; Indennit\u00e0 di fine rapporto del distributore"},"content":{"rendered":"<p>Quando si entra in nuovi mercati, vi sono <strong>differenti strategie di distribuzione<\/strong> tra le quali scegliere <strong>(I.)<\/strong>. Nel commercio al dettaglio, di vetture o nella vendita all\u2019ingrosso sono assai frequenti gli <strong>accordi di distribuzione<\/strong> <strong>(II.)<\/strong>. Negli accordi di distribuzione internazionale le parti possono scegliere la <strong>legge applicabile (III.)<\/strong>. Sia nel caso in cui si vi sia una scelta che nel caso in cui non vi sia, la legge applicabile pu\u00f2 contenere <strong>spiacevoli<\/strong> <strong>sorprese,<\/strong> come ad esempio l\u2019<strong>indennit\u00e0 di fine rapporto per il distributore <\/strong>secondo il diritto tedesco <strong>(IV.)<\/strong>. Tali sorprese <strong>possono essere evitate, e quest\u2019a<\/strong>rticolo mostra come, alla luce delle ultime decisioni della Corte Suprema Federale tedesca <strong>(V.)<\/strong>.<\/p>\n<h2>I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019ingresso in nuovi mercati<\/h2>\n<p>Entrando in nuovi mercati \u00e8 possibile scegliere tra <strong>differenti strutture di distribuzione e differenti intermediari<\/strong>. La scelta dipende da molti fattori &#8211; in particolare le attivit\u00e0 esistenti, il mercato-obiettivo e la strategia di mercato desiderata \u2013 e pu\u00f2 ricadere su diverse forme: dalla vendita diretta con propri dipendenti o agenti di vendita alla distribuzione indiretta tramite distributori, affiliati, commissionari, la vendita di prodotti senza marchio o la concessione in licenza (con produzione e vendita da parte di terze parti). Per dettagli sulla distribuzione in Germania si veda l\u2019articolo precedentemente pubblicato su Legalmondo \u201c<a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/2016\/05\/24\/distribution-agreements-in-germany\/\">Germany \u2013 Distribution agreements (accordi di distribuzione in Germania) <\/a>\u201d.<\/p>\n<h2>II.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Accordi di distribuzione<\/h2>\n<p>Nel commercio al dettaglio (in particolare di prodotti di elettronica, cosmetici, gioielleria e moda), di vetture e all\u2019ingrosso, frequentemente gli investitori scelgono un sistema di distribuzione \u2013 senza aver riguardo al fatto che l\u2019intermediario di vendita sia denominato quale \u201c<em>distributore<\/em>\u201d, \u201c<em>commerciante<\/em>\u201d, \u201c<em>rifornitore<\/em>\u201d, \u201c<em>rivenditore specializzato<\/em>\u201d, \u201c<em>concessionario<\/em>\u201d o \u201c<em>rifornitore autorizzato<\/em>\u201d. I <strong>distributori sono contraenti autonomi e indipendenti,<\/strong> che vendono e promuovono costantemente i prodotti in proprio nome e in proprio conto. Essi si assumono il rischio imprenditoriale, a fronte del quale sono compensati con il riconoscimento di margini sulla vendita dei prodotti piuttosto bassi. I distributori sono generalmente meno protetti degli agenti commerciali (ai quali all\u2019interno dell\u2019Unione Europea si applica la <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/en\/TXT\/?uri=CELEX:31986L0653\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Direttiva sugli agenti commerciali indipendenti del 1986<\/a>, cos\u00ec come implementata nel singolo diritto nazionale del rispettivo Stato membro dell\u2019UE). Al contrario degli accordi con agenti di vendita, gli <strong>accordi di distribuzione sono ristretti dalla legislazione antitrust<\/strong>: restrizioni della concorrenza sono, in linea generale, proibite, a meno che esse evitino di restringere sensibilmente la concorrenza ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E101:it:HTML\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Articolo\u00a0101 TFUE<\/a> (Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione Europea). Per dettagli sulla distribuzione online si veda l\u2019articolo di Legalmondo \u201c<a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/2016\/08\/21\/restrictions-distributors-e-commerce\/\">eCommerce: restrictions on distributors in Germany (<\/a><a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/2016\/08\/21\/restrictions-distributors-e-commerce\/\">Restrizioni a distributori nell\u2019E-Commerce<\/a>)\u201d.<\/p>\n<h2>III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Distribuzione internazionale e scelta della legge applicabile<\/h2>\n<p>Quando un produttore distribuisce in uno stato differente, i diritti nazionali del produttore e del distributore entrano in rotta di collisione. Di solito le parti inseriscono nel contratto una clausola di scelta della legge applicabile, proprio al fine di evitare tale collisione e creare certezza legale. Solitamente ciascuna parte <strong>prover\u00e0 a portare il \u201cproprio\u201d<\/strong> (peraltro magari non pi\u00f9 favorevole, ma semplicemente pi\u00f9 conosciuto) diritto all\u2019estero. In alternativa, le parti possono <strong>accordarsi sul diritto di un paese terzo, \u201cneutrale\u201d<\/strong> \u2013 ad es. il diritto svizzero tra un produttore italiano e un distributore tedesco, il quale, tra l\u2019altro, concede anche pi\u00f9 libert\u00e0 con riguardo ai contratti standardizzati.<\/p>\n<p>Anche in presenza di una scelta del diritto applicabile, per\u00f2, <strong>nel commercio internazionale<\/strong> vi possono essere <strong>spiacevoli<\/strong> <strong>sorprese<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Primo, perch\u00e9 una <strong>scelta del diritto applicabile<\/strong> potrebbe non essere efficace \u2013 come, ad esempio, in alcuni stati del Sud America e nel Medio Oriente.<\/li>\n<li>Secondo, perch\u00e9 ci potrebbero essere delle <strong>norme di applicazione necessaria valide in campo internazionale<\/strong> (\u201c<em>overriding mandatory provisions<\/em>\u201d, &#8220;<em>lois des police<\/em>&#8221; or &#8220;<em>Eingriffsnormen<\/em>&#8220;), le quali sono cos\u00ec importanti per la salvaguardia degli interessi pubblici di un paese, che le stesse, in pratica, \u201c<em>passano sopra<\/em>\u201d al diritto applicabile scelto dalle parti, ossia trovano applicazione nonostante la presenza di un\u2019efficace scelta di diritto applicabile di diverso tenore.<\/li>\n<li>Terzo, perch\u00e9 il diritto applicabile scelto potrebbe contenere delle <strong>spiacevoli sorprese<\/strong>, come l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto per distributori prevista dal diritto tedesco.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>IV.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019indennit\u00e0 di distribuzione \u201ctedesca\u201d<\/h2>\n<p>Anche il diritto tedesco contiene una sorpresa, perch\u00e9 d\u00e0 al distributore il diritto di richiedere un\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto. Sebbene non vi siano norme esplicite, c\u2019\u00e8 una giurisprudenza molto consolidata che estende in via analogica diverse <strong>norme sull\u2019agenzia <\/strong><strong>anche<\/strong> ai distributori, a patto che ricorrano <strong>due condizioni<\/strong>.<\/p>\n<p>Il distributore dev\u2019essere:<\/p>\n<ul>\n<li>Integrato nell\u2019organizzazione di vendita del preponente; e<\/li>\n<li>obbligato (per accordo o in via di fatto) a trasferire i dati della clientela durante o al termine del contratto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se sussistono tali condizioni, il distributore \u00e8 titolato a chiedere l\u2019indennit\u00e0 al termine del contratto (alle stesse condizioni di un agente). Il <strong>calcolo<\/strong> di tale indennit\u00e0 di fine rapporto \u00e8, generalmente, basato sul margine che il distributore ha conseguito negli ultimi 12 mesi prima della fine del contratto, con clienti nuovi portati dal distributore o con clienti gi\u00e0 esistenti, a patto che il distributore abbia sensibilmente incrementato il business. I dettagli dipendono dal calcolo concreto e le Corti tedesche utilizzano metodi diversi per quantificarla.<\/p>\n<h2>V.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Come evitare l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto \u201ctedesca\u201d per distributori<\/h2>\n<p>Sia per gli agenti che per i distributori l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto \u201ctedesca\u201d pu\u00f2 essere esclusa in anticipo (ossia prima della fine del contratto) se l\u2019agente o distributore opera al di fuori dello Spazio Economico Europeo (\u201cSEE\u201d). Per lungo tempo, comunque, ci si \u00e8 chiesti<strong> se l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto del distributore<\/strong> sotto il diritto tedesco <strong>potesse essere esclusa in anticipo<\/strong>, qualora il distributore operasse al di fuori della Germania, ma all\u2019interno dello SEE.<\/p>\n<p>La questione \u00e8 stata <strong>sottoposta alla Corte Suprema Federale tedesca<\/strong> (decisione del 25\/02\/2016, fasc. n.\u00a0VII ZR 102\/15). Nel caso di specie, il convenuto, stabilito in Germania, produceva strumentazione per l\u2019industria elettronica. L\u2019attore operava come distributore in Svezia e in altri stati dello SEE. L\u2019accordo di distribuzione prevedeva l\u2019applicazione del diritto tedesco; si escludeva, inoltre, qualsiasi compensazione o remunerazione post contrattuale.<\/p>\n<p>Dopo la fine del contratto con il convenuto, l\u2019attore aveva agito per ottenere l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto come distributore. Le corti inferiori non gli avevano riconosciuto alcun diritto all\u2019indennit\u00e0, ma la Corte Suprema Federale ha capovolto le decisioni dei giudici di merito, deliberando in suo favore (come, peraltro, aveva fatto in una materia simile la Corte d\u2019Appello di Francoforte in data 06\/02\/2016, fasc. n.\u00a011 U 136\/14 [Kart]).<\/p>\n<p>La <strong>decisione si concentra sull\u2019ambito territoriale di applicazione<\/strong> dell\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto (art. 89b del Codice del Commercio Tedesco). Ai sensi della disposizione di cui al comma 4, l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto dell\u2019agente non pu\u00f2 essere esclusa in anticipo. Secondo casistica giurisprudenziale costante, la disposizione pu\u00f2 applicarsi in via analogica ai distributori (vedi sopra). Tuttavia, si discuteva se l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto del distributore fosse dovuta anche qualora il distributore operasse al di fuori della Germania, ma all\u2019interno dell\u2019UE \/ SEE. L\u2019argomento principale contro l\u2019applicazione obbligatoria estesa anche all\u2019UE \/ SEE era che gli accordi di distribuzione non fossero armonizzati all\u2019interno del diritto dell\u2019UE (in particolare, essi non sarebbero coperti dalla direttiva europea sugli agenti commerciali indipendenti del 1986). <strong>La Corte Suprema Federale tedesca ha ora confermato<\/strong> che <strong>l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto del distributore non pu\u00f2 essere esclusa in anticipo all\u2019interno dell\u2019UE \/ SEE<\/strong> \u2013 facendo riferimento in particolare (i) allo sviluppo storico del diritto di agenzia e (ii) al suo obiettivo di proteggere l\u2019agente e\/o comunque il distributore: distributori operanti in altri paesi SEE dovrebbero essere protetti allo stesso modo di quelli operanti in Germania e, nello specifico, contro conseguenze sfavorevoli causate dalla dipendenza economica nei confronti del produttore \/ preponente. Il legislatore tedesco avrebbe inoltre confermato tale casistica giurisprudenziale favorevole per il distributore tramite un \u201csilenzio eloquente\u201d, ossia non modificando la disciplina legislativa sul contratto di agenzia. Infine, la Corte Suprema Federale ha ritenuto che <strong>non fosse necessario deferire tale questione alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea<\/strong>, in quanto essa non ricadrebbe nell\u2019ambito applicativo della direttiva sugli agenti commerciali indipendenti del 1986.<\/p>\n<p>La <strong>nuova decisione<\/strong> ha fatto chiarezza su questa questione lungamente dibattuta, ma non \u00e8 sorprendente. Piuttosto, essa \u00e8 coerente con la casistica giurisprudenziale esistente ed \u00e8 assai probabile che la Corte Suprema Federale tedesca continui, in futuro, ad applicare in via analogica il diritto di agenzia ai distributori.<\/p>\n<p><strong>Cinque consigli pratici <\/strong>per la prassi contrattuale e la redazione di futuri contratti:<\/p>\n<ol>\n<li>L\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto \u00e8 un costo che sorge solo al termine di un accordo di distribuzione, ma <strong>dovrebbe essere preso in considerazione sin dall\u2019inizio<\/strong> \u2013 cos\u00ec come la questione, se tale costo possa essere <strong>evitato o stipulato in maniera differente<\/strong> (ad es. tramite pagamenti in entrata, vedi sotto).<\/li>\n<li>Qualora il <strong>distributore operi al di fuori dello SEE<\/strong>, la pretesa dell\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto pu\u00f2 essere esclusa in ogni momento, ossia gi\u00e0 nello stesso contratto (art. 92c del Codice del Commercio tedesco; cfr. Corte d\u2019Appello di Monaco di Baviera, decisione del 11\/01\/2002, fasc. n.\u00a023 U 4416\/01) \u2013 che sia di agenzia o che sia un accordo di distribuzione.<\/li>\n<li>Se il <strong>distributore opera all\u2019interno dello SEE<\/strong>, il diritto tedesco trova applicazione e ricorrono le due condizioni di cui sopra, la pretesa del distributore all\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto non pu\u00f2 essere esclusa prima della fine del contratto.<\/li>\n<li>L\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto tedesca del distributore <strong>pu\u00f2 essere esclusa in anticipo<\/strong> soprattutto se le parti<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>(i) escludono il trasferimento di dati della clientela; o<\/li>\n<li>(ii) obbligano il produttore a bloccare, ad impedire di usare e, se necessario, a distruggere tali dati della clientela alla fine del contratto (Corte federale tedesca, decisione del 05\/02\/2015, fasc. n.\u00a0VII ZR 315\/13); o<\/li>\n<li>(iii) scelgono un altro diritto applicabile (e, conseguentemente, un\u2019altra giurisdizione o l\u2019arbitrato).<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"5\">\n<li>In alternativa, le parti possono <strong>ammorbidire la pretesa all\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto concordando<\/strong> dei \u201c<strong><em>pagamenti in entrata<\/em><\/strong>\u201d (\u201c<em>Einstandszahlungen<\/em>\u201d), i quali potrebbero essere differiti fino alla fine del contratto, imputandoli all\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto. In ogni caso, tale pagamento in entrata <strong>non pu\u00f2 essere irragionevolmente alto<\/strong> (Corte suprema federale, decisione del 24\/02\/1983, fasc. n.\u00a0I ZR 14\/81), o dovrebbe venir corrisposto dietro un valore di ritorno, ad es. uno sconto particolarmente alto per il distributore o una durata contrattuale molto lunga (Corte d\u2019Appello di Monaco di Baviera, decisione del 04\/12\/1996, fasc. n.\u00a07 U 3915\/96, Corte d\u2019Appello di Saarbr\u00fccken, decisione del 30\/08\/2013, fasc. n.\u00a01 U 161\/12). In breve: il produttore deve provare che le <strong>parti non avrebbero pattuito una commissione pi\u00f9 alta<\/strong> nemmeno senza pagamento in entrata (come gi\u00e0 deciso dalla Corte Suprema Federale tedesca il 14\u00a0luglio 2016, fasc. n. VII ZR 297\/15).<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando si entra in nuovi mercati, vi sono differenti strategie di distribuzione tra le quali scegliere (I.). 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