{"id":6526,"date":"2018-03-29T08:33:49","date_gmt":"2018-03-29T06:33:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=6526"},"modified":"2020-01-05T21:39:34","modified_gmt":"2020-01-05T20:39:34","slug":"esternalizzazione-responsabilita-committente-appaltatore-subappaltatore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2018\/03\/esternalizzazione-responsabilita-committente-appaltatore-subappaltatore\/","title":{"rendered":"Esternalizzazione: la responsabilit\u00e0 di committente, appaltatore e subappaltatore"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019imprenditore che intenda concentrarsi esclusivamente sul proprio core business ha la possibilit\u00e0 di ricorrere ad altri imprenditori, a cui affidare la realizzazione di tutte quelle opere e di quei servizi comunque necessari per la gestione dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>Il termine tecnico che si utilizza per definire un tale modus operandi \u00e8 quello di <strong>\u201cesternalizzazione\u201d<\/strong> di parte dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale e, solitamente, l\u2019accordo che regola tale tipologia di collaborazione \u00e8 un contratto di appalto, vale a dire il contratto con il quale una parte si impegna a compiere un\u2019opera o un servizio a favore di un\u2019altra e verso un corrispettivo in denaro.<\/p>\n<p>Esempio di contratto di <strong>appalto d\u2019opera<\/strong> potrebbe essere il contratto con il quale un\u2019impresa edile si obbliga a costruire un palazzo per una societ\u00e0 immobiliare; esempio di <strong>appalto di servizi<\/strong> potrebbe essere il contratto che si stipula con un\u2019impresa di pulizie per la pulizia del proprio stabile.<\/p>\n<p>L\u2019appalto ha per oggetto una prestazione di \u201cfare\u201d nell\u2019ambito della quale un soggetto, detto appaltatore, si impegna a svolgere un\u2019attivit\u00e0 determinata, fornendo ed organizzando i mezzi necessari e gestendo la realizzazione a proprio rischio; \u00e8 poi necessario che l\u2019attivit\u00e0 sia organizzata in forma di impresa e che quindi l\u2019appaltatore sia, esso stesso, un imprenditore.<\/p>\n<p>In Italia lo strumento dell\u2019appalto ha sempre avuto grande diffusione ed utilizzo e da sempre rappresenta lo strumento privilegiato per esternalizzare attivit\u00e0 poco remunerative nell\u2019ambito di realt\u00e0 imprenditoriali complesse: obiettivo di chi ricorre all\u2019appalto \u00e8 quello di realizzare efficienza in termini di risorse, sia economiche (riduzione dei costi) che materiali (riduzione di personale e delle responsabilit\u00e0 connesse alla sua gestione).<\/p>\n<p>Quanto sopra vale anche per gli imprenditori esteri che gestiscono o decidono di avviare un\u2019attivit\u00e0 in Italia: <strong>l\u2019appalto rappresenta un ottimo strumento per delegare ad altri soggetti, in loco e con una specifica expertise in materia<\/strong>, la gestione di problematiche complesse quali: l\u2019ottenimento di autorizzazioni pubbliche, l\u2019approvvigionamento di particolari materie prime, il reclutamento sul territorio di risorse umane qualificate.<\/p>\n<p>L\u2019esternalizzazione della attivit\u00e0 non \u00e8 un fenomeno omogeneo e le esigenze che spesso si presentano in concreto sono suscettibili di prestarsi anche a differenti soluzioni, a seconda dell\u2019oggetto della prestazione, della tipologia e delle caratteristiche del committente o della particolare natura degli interessi coinvolti.<\/p>\n<p>Proprio in virt\u00f9 delle suddette particolarit\u00e0 molto spesso, in luogo del contratto di appalto, l\u2019imprenditore fa ricorso al contratto di subfornitura.<\/p>\n<p>Con il <strong>contratto di subfornitura<\/strong> un imprenditore si impegna a effettuare, per conto di una impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all&#8217;impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell&#8217;ambito dell&#8217;attivit\u00e0 economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformit\u00e0 a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall&#8217;impresa committente.<\/p>\n<p>Sintetizzando e forse banalizzando fiorenti dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, potremmo dire che molto spesso <strong>la differenza tra un appalto di servizi e la \u201csubfornitura\u201d<\/strong> consiste nel fatto che in caso di subfornitura le attivit\u00e0 oggetto del contratto vengono svolte su materiali del committente e\/o consistono nella realizzazione di beni o servizi funzionali al processo produttivo del committente; in ogni caso, la subfornitura comporta la \u201cdipendenza tecnologica\u201d (ed anche economica) del subfornitore nei confronti del committente.<\/p>\n<p>Proprio il decentramento e la dissociazione che l\u2019esternalizzazione di processi e attivit\u00e0 realizza tra il \u201cgestore\u201d dell\u2019attivit\u00e0 esternalizzata ed il fruitore finale della stessa, suscita da sempre grande attenzione da parte del legislatore italiano.<\/p>\n<p>Attenzione finalizzata a tutelare soprattutto i <strong>dipendenti coinvolti nell\u2019attivit\u00e0 esternalizzata<\/strong> in caso di eventi nefasti idonei a privarli di garanzie legali di cui, invece, possono continuare a godere i dipendenti dell\u2019appaltante committente (pensiamo ad esempio alla sofferenza finanziaria dell\u2019appaltatore\/subfornitore, o addirittura al suo coinvolgimento in procedure concorsuali, da cui derivi il mancato pagamento di retribuzioni e contributi).<\/p>\n<p>Per tali ragioni, ormai a far data <strong>dal 2003<\/strong>, il legislatore italiano ha introdotto un <strong>oneroso regime di solidariet\u00e0 tra committente e appaltatore<\/strong>, <strong>nonch\u00e9 con ciascuno degli eventuali subappaltatori<\/strong> che, entro il limite di due anni dalla cessazione dell&#8217;appalto, sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonch\u00e9 i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.<\/p>\n<p>Sino al mese di dicembre del 2017 la giurisprudenza di merito era consolidata nel ritenere che il regime della responsabilit\u00e0 solidale fosse applicabile esclusivamente all\u2019appalto di servizi e non alla subfornitura. Circostanza questa che rendeva il ricorso alla subfornitura potenzialmente meno oneroso per il committente.<\/p>\n<p><strong>Con\u00a0sentenza n. 254\u00a0del 6 dicembre<\/strong> scorso, tuttavia, la\u00a0prospettiva \u00e8 stata completamente ribaltata dalla <strong>Corte Costituzionale<\/strong>\u00a0che chiamata a pronunciarsi in materia <strong>ha stabilito l\u2019applicazione estensiva del principio della responsabilit\u00e0 solidale anche tra committente e subfornitore<\/strong>.<\/p>\n<p>La sentenza parte dall\u2019analisi della nota questione giurisprudenziale circa la\u00a0configurazione giuridica del contratto di subfornitura\u00a0e, in particolare, circa l\u2019autonomia o meno del contratto di fornitura rispetto al contratto di appalto.<\/p>\n<p>Senza entrare nel merito del dibattito giurisprudenziale esistente, la Corte Costituzionale sostiene che, al di l\u00e0 dell\u2019orientamento seguito quanto all\u2019assimilazione o meno della subfornitura al contratto di appalto, \u00e8 possibile operare l\u2019estensione della responsabilit\u00e0 del committente\/appaltatore ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in quanto l\u2019introduzione della norma sulla responsabilit\u00e0 solidale\u00a0in ipotesi di appalto, non pu\u00f2 giustificare l\u2019esclusione della medesima garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un\u2019attivit\u00e0 lavorativa indiretta non pu\u00f2 non estendersi a tutti i livelli di decentramento<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Sulla base di tali considerazioni, dunque, il principio della responsabilit\u00e0 solidale va correttamente interpretato nel senso che il <strong>committente\/appaltatore \u00e8 obbligato in solido (anche) con il subfornitore<\/strong>, <strong>relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi<\/strong>, al pari quindi di quanto lo \u00e8 verso i dipendenti del subappaltatore.<\/p>\n<p>In sostanza il committente risponde direttamente, salvo successiva rivalsa, per le rivendicazioni economiche avanzate dai dipendenti dell\u2019appaltatore, del subappaltatore e del subfornitore e di tutti i lavoratori che dovessero essere stati utilizzati nell\u2019attivit\u00e0 esternalizzata in relazione a: i) <strong>crediti retributivi<\/strong> maturati durante il periodo di correlazione tra committente ed impresa che ha eseguito i lavori, ivi compresi, \u201cpro \u2013 quota\u201d, quelli relativi al trattamento di fine rapporto; e ii) <strong>contributi previdenziali<\/strong> e <strong>premi assicurativi<\/strong> dovuti per il periodo di esecuzione della prestazione.<\/p>\n<p>Il <strong>lavoratore pu\u00f2 chiedere direttamente al committente il pagamento<\/strong> di quanto maturato nei confronti del proprio datore. Il committente, chiamato in giudizio, non pu\u00f2 mai chiedere l\u2019escussione del coobbligato in solido: deve pagare salva l\u2019azione di regresso.<\/p>\n<p>Il committente quindi, nonostante l\u2019esigenza iniziale fosse quella di fare efficienza e ridurre costi, pu\u00f2 trovarsi esposto ad un rischio economico molto maggiore rispetto al costo risparmiato, soprattutto se le rivendicazioni economiche riguardano situazioni non controllabili a priori: facciamo riferimento ad esempio, all\u2019eventuale personale utilizzato \u201cin maniera irregolare\u201d dall\u2019appaltatore\/subfornitore, oppure alle rivendicazioni connesse allo svolgimento di mansioni superiori, od anche alla richiesta di lavoro straordinario al di fuori dei parametri di legge.<\/p>\n<p>Esistono naturalmente <strong>sistemi e meccanismi idonei a contenere il rischio<\/strong> o, comunque, idonei a garantire al committente maggiore controllo sul corretto funzionamento della filiera esternalizzata.<\/p>\n<p>Tra questi, ad esempio, alla possibilit\u00e0 di prevedere contrattualmente strumenti di tutela economica quali <strong>fideiussioni<\/strong> e <strong>manleve<\/strong>.<\/p>\n<p>Ma esiste anche la possibilit\u00e0 di <strong>implementare<\/strong>, sempre <strong>nel contratto<\/strong>, un <strong>adeguato sistema di controllo<\/strong> sulla corretta gestione del personale nonch\u00e9 sull\u2019erogazione di retribuzioni, contributi e premi assicurativi.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto sopra, concludiamo individuando nella figura del consulente esperto in materia di diritto del lavoro il miglior supporto per l\u2019imprenditore che intenda avventurarsi in maniera consapevole e sicura in un processo di esternalizzazione.<\/p>\n<p>L&#8217;autore di questo articolo \u00e8 Domenica Cotroneo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019imprenditore che intenda concentrarsi esclusivamente sul proprio core business ha la possibilit\u00e0 di ricorrere ad altri imprenditori, a cui affidare la realizzazione di tutte quelle opere e di quei servizi comunque necessari per la gestione dell\u2019impresa. 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