{"id":6204,"date":"2018-03-20T07:00:30","date_gmt":"2018-03-20T06:00:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=6204"},"modified":"2020-01-05T21:39:51","modified_gmt":"2020-01-05T20:39:51","slug":"distacco-transnazionale-di-lavoratori-europa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2018\/03\/distacco-transnazionale-di-lavoratori-europa\/","title":{"rendered":"Distacco transnazionale di lavoratori in Europa"},"content":{"rendered":"<p>Il distacco transnazionale di lavoratori \u00e8 quel meccanismo attraverso cui le imprese di uno Stato membro prestano servizi in un altro Stato membro inviando direttamente i propri dipendenti nel territorio di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>Nel corso degli ultimi 20 anni tale fenomeno \u00e8 cresciuto in maniera rilevante a livello europeo, soprattutto a seguito dell\u2019ingresso nell\u2019Unione dei Paesi dell\u2019est, che avevano &#8211; e in parte continuano ad avere &#8211; un costo del lavoro sensibilmente pi\u00f9 basso di quello degli altri Stati membri.<\/p>\n<p>Il fenomeno \u00e8 stato quindi oggetto di diversi interventi del legislatore europeo e di quelli nazionali, nonch\u00e9 di alcune rilevanti decisioni della Corte di Giustizia. Esso si pone infatti in relazione con diversi diritti fondamentali riconosciuti dall\u2019Unione e richiede un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.<\/p>\n<p>Occorre garantire le libert\u00e0 di circolazione di lavoratori,\u00a0 capitali e merci e, in particolare, la libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE), salvaguardando al contempo la leale concorrenza tra le imprese e la tutela dei lavoratori. Il legislatore comunitario intervenne sul tema con la Direttiva 96\/71\/CE (attuata in Italia col D. Lgs. 72\/2000), poi integrata dalla Direttiva 2014\/67\/UE (attuata in Italia col D. Lgs. 136\/2016).<\/p>\n<p>Il legislatore europeo e quello nazionale perseguono con le citate disposizioni due principali obiettivi:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>contrastare i distacchi fittizi<\/strong> attraverso societ\u00e0 di comodo, le cosiddette <em>letterbox company<\/em>, garantendo equilibrio concorrenziale a livello europeo;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>garantire uniformit\u00e0 di trattamento e di tutela<\/strong> ai lavoratori coinvolti, impedendo fenomeni di \u2018<em>dumping sociale<\/em>\u2019.<\/p>\n<p>Per raggiungere questi obiettivi viene rafforzato il sistema di cooperazione amministrativa tra le diverse autorit\u00e0 ispettive nazionali,\u00a0 vengono individuati criteri predefiniti per la valutazione dell\u2019autenticit\u00e0 del distacco e vengono stabilite condizioni minime da garantire ai lavoratori.<\/p>\n<p>Per valutare l\u2019<strong>autenticit\u00e0 del distacco<\/strong>, l\u2019art. 4 della direttiva 2014\/67\/UE (recepito nell\u2019art. 3 della legge italiana) indica alcune caratteristiche da prendere in considerazione con riferimento alle imprese coinvolte e ai lavoratori distaccati.<\/p>\n<p>Per le <strong>imprese<\/strong> sono considerati <strong>rilevanti i seguenti elementi<\/strong>:<\/p>\n<ol>\n<li>a) il luogo in cui l&#8217;impresa ha la propria sede legale e amministrativa, utilizza uffici, paga imposte e contributi previdenziali ed \u00e8 iscritta alla camera di commercio;<\/li>\n<li>b) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;<\/li>\n<li>c) la legge applicabile ai contratti stipulati dall&#8217;impresa con i suoi lavoratori e con i suoi clienti;<\/li>\n<li>d) il luogo in cui l&#8217;impresa esercita la propria attivit\u00e0 economica principale e in cui \u00e8 occupato il suo personale amministrativo;<\/li>\n<li>e) il numero dei contratti eseguiti o l&#8217;ammontare del fatturato realizzato dall&#8217;impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificit\u00e0 delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per i <strong>lavoratori<\/strong> vengono prese in considerazione queste circostanze:<\/p>\n<ol>\n<li>a) lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa per un periodo di tempo limitato in un altro Stato membro;<\/li>\n<li>b) la data di inizio del distacco;<\/li>\n<li>c) l\u2019esercizio abituale dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa nello Stato di provenienza;<\/li>\n<li>d) il ritorno a prestare attivit\u00e0 lavorativa nello Stato cui \u00e8 stato distaccato;<\/li>\n<li>e) la natura e le modalit\u00e0 di svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0;<\/li>\n<li>f) il rimborso da parte del datore di lavoro distaccante delle spese di viaggio, vitto o alloggio\u00a0 e le modalit\u00e0 di pagamento;<\/li>\n<li>g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attivit\u00e0 \u00e8 stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tutte queste circostanze devono essere considerate nel loro complesso, nessuna \u00e8 di per s\u00e9 decisiva e spetta alle autorit\u00e0 nazionali la valutazione finale dell\u2019autenticit\u00e0 o meno del distacco.<\/p>\n<p>L\u2019eventuale accertamento di un distacco fittizio determina rilevanti sanzioni amministrative a carico sia dell\u2019impresa distaccante che di quella utilizzatrice, nonch\u00e9 la loro corresponsabilit\u00e0 per i crediti dei lavoratori.<\/p>\n<p>Il <strong>legislatore italiano ha inoltre rafforzato tale previsione<\/strong>: in simmetria con quanto previsto per i casi di intermediazione illecita di mano d\u2019opera, ha infatti stabilito che, se il distacco non risulta autentico, \u201c<em>il <\/em><em>lavoratore \u00e8 considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione<\/em>\u201d (art. 3 legge italiana).<\/p>\n<p>Ai fini della <strong>tutela dei lavoratori<\/strong> e dell\u2019equilibrio concorrenziale, l\u2019art. 3 della direttiva 96\/71\/CE (art. 4 della legge italiana) stabilisce che, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, gli Stati membri devono far s\u00ec che <strong>ai lavoratori distaccati<\/strong> sul loro territorio <strong>siano garantite<\/strong>, per il periodo del distacco, <strong>condizioni di lavoro analoghe a quelle dei lavoratori nazionali<\/strong>. In particolare, i lavoratori distaccati devono godere di un trattamento equivalente in relazione a:<\/p>\n<p>&#8211; periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;<\/p>\n<p>&#8211; durata minima delle ferie annuali retribuite;<\/p>\n<p>&#8211; tariffe minime salariali;<\/p>\n<p>&#8211; sicurezza e salute sul lavoro;<\/p>\n<p>&#8211; tutela per lavoratrici madri, bambini e giovani;<\/p>\n<p>&#8211; parit\u00e0 di trattamento uomo\/donna e principi di non discriminazione.<\/p>\n<p>Dal punto di vista pratico, l\u2019aspetto di pi\u00f9 complessa valutazione riguarda le <strong>tariffe minime salariali.<\/strong> Nei diversi paesi dell\u2019Unione esse sono infatti definite in maniera diversa, da fonti diverse (legge\/fonti amministrative\/contratti collettivi) e sono composte da molte voci, non sempre sovrapponibili.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, gli aspetti economici sono determinanti per imprese e lavoratori per valutare l\u2019opportunit\u00e0 e la convenienza del distacco.<\/p>\n<p>Proprio per queste ragioni, la <strong>Corte di Giustizia<\/strong> ha chiarito che il confronto tra le diverse tariffe nazionali deve essere condotto confrontando l\u2019importo complessivo e non le singole voci salariali. La Corte ha inoltre precisato che il confronto deve essere limitato alle voci retributive in senso stretto, cio\u00e8 in diretta relazione con la prestazione, escludendo per esempio i premi supplementari. Infine la <strong>giurisprudenza comunitaria<\/strong> ha chiarito che le voci retributive da prendere in considerazione devono essere accessibili e chiare per il datore di lavoro distaccante.<\/p>\n<p>Da ultimo le disposizioni europee impongono agli Stati membri di consentire ai lavoratori distaccati sul loro territorio <strong>l\u2019accesso agli strumenti di tutela<\/strong>, anche giudiziaria, predisposti per i lavoratori nazionali.<\/p>\n<p>A questo fine, in Italia si \u00e8 esplicitamente prevista la facolt\u00e0, per i lavoratori distaccati, di agire sia in sede amministrativa che giudiziale (art. 5 legge italiana).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il distacco transnazionale di lavoratori \u00e8 quel meccanismo attraverso cui le imprese di uno Stato membro prestano servizi in un altro Stato membro inviando direttamente i propri dipendenti nel territorio di quest\u2019ultimo. 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