{"id":6162,"date":"2018-03-13T07:00:30","date_gmt":"2018-03-13T06:00:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=6162"},"modified":"2020-01-05T21:38:56","modified_gmt":"2020-01-05T20:38:56","slug":"requisiti-per-lefficacia-della-clausola-di-scelta-del-foro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2018\/03\/requisiti-per-lefficacia-della-clausola-di-scelta-del-foro\/","title":{"rendered":"Requisiti per l\u2019efficacia della clausola di scelta del foro"},"content":{"rendered":"<p>Nel diritto italiano, <strong>le parti di un contratto<\/strong>, entrambe imprese private, <strong>sono generalmente libere di concordare il foro territorialmente competente<\/strong> per eventuali controversie che da quel contratto dovessero derivare.<\/p>\n<p>Tuttavia, seppure queste clausole siano valide, la loro efficacia pu\u00f2 essere limitata da alcuni requisiti formali, di cui \u00e8 bene tenere conto.<\/p>\n<p>Curiosamente, questi <strong>limiti di efficacia<\/strong> <strong>sono spesso<\/strong> <strong>maggiori quando le due imprese parti del contratto hanno entrambe sede in Italia, minori quando una di esse ha sede all\u2019estero, in particolare nell\u2019UE.<\/strong><\/p>\n<p>Ciononostante, nell\u2019attuale incertezza giurisprudenziale, \u00e8 giustificabile un approccio prudente nella redazione dei contratti.<\/p>\n<h2><strong>Foro esclusivo o non esclusivo?<\/strong><\/h2>\n<p>Osserviamo ad esempio questa clausola in un contratto commerciale fra due imprese private: <strong>&#8220;<em>Foro competente &#8211; Per ogni controversia \u00e8 competente il foro di Milano<\/em>&#8220;.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Questa clausola<\/strong>, che pure non sembrerebbe suscitare alcun dubbio, in realt\u00e0 <strong>\u00e8 stata di recente ritenuta dalla Corte di Cassazione non efficace sotto il particolare punto di vista della non esclusivit\u00e0<\/strong> (Cass. Civ., ordinanza n. 1838 del 25.1.2018).<\/p>\n<p>Nella fattispecie, una societ\u00e0 italiana, che aveva fatto firmare al proprio partner (anch\u2019esso societ\u00e0 italiana) delle condizioni generali di contratto contenenti proprio la clausola di cui sopra, si era poi vista notificare un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena, al quale si era rivolto il partner nonostante la clausola contrattuale sottoscritta. La societ\u00e0 in questione non \u00e8 dunque riuscita a far valere come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo la mancanza di competenza territoriale del Tribunale di Siena, non potendo contare sulla clausola delle proprie condizioni generali in quanto queste non stabilivano espressamente il foro di Milano come \u201cesclusivo\u201d.<\/p>\n<p>Pertanto, a opinione della nostra Suprema Corte (in realt\u00e0, allineatasi a una propria precedente giurisprudenza costante) la clausola per sortire l\u2019effetto voluto avrebbe dovuto stabilire: \u201cPer ogni controversia \u00e8 <em>esclusivamente<\/em> competente il Foro di Milano.\u201d<\/p>\n<p>Si noti per\u00f2 che <strong>quelle stesse condizioni generali di contratto, se fatte sottoscrivere a una societ\u00e0 con sede in un altro Paese membro UE diverso dall\u2019Italia<\/strong> (ad es. la Francia) con tutta probabilit\u00e0 <strong>riuscirebbero nell\u2019intento di impedire un\u2019azione in giudizio<\/strong> in Francia per opera della controparte francese, anche in mancanza dell\u2019espressa indicazione dell\u2019esclusivit\u00e0.<\/p>\n<p>Questo <strong>perch\u00e9 l\u2019art. 25 del Regolamento UE<\/strong> <strong>n.1215\/2012<\/strong> <strong>stabilisce espressamente che la clausola di \u201cproroga di competenza\u201d \u201c\u00e8 esclusiva salvo diverso accordo fra le parti\u201d<\/strong>. E questo \u00e8 ben riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione italiana (cfr. ad es. la sentenza n. 3624 dell\u20198.3.2012).<\/p>\n<p>Ora, <strong>cosa accadrebbe se la controparte<\/strong> della nostra societ\u00e0 di Milano <strong>fosse una societ\u00e0 di un Paese terzo rispetto all\u2019UE<\/strong> e non legata all\u2019Italia da simili accordi internazionali? <strong>Ad esempio, una societ\u00e0 statunitense?<\/strong> La clausola \u201cPer ogni controversia \u00e8 competente il Foro di Milano\u201d potrebbe considerarsi come esclusiva oppure no, dal punto di vista del giudice italiano?<\/p>\n<p><strong>L\u2019art. 6 del Regolamento 1215\/2012<\/strong> <strong>dovrebbe condurre il giudice italiano a interpretare la clausola in questione come esclusiva<\/strong> applicando l\u2019art. 25 del Regolamento stesso. <strong>Tuttavia, in casi simili, la giurisprudenza italiana in passato ha mostrato di considerare simili clausole come non esclusive<\/strong> applicando le norme interne di diritto internazionale privato (art. 4 della L.218\/95) ed interpretandole in linea con l\u2019art. 29 secondo comma c.p.c. (cfr. ad es. Trib. Milano, 11.12.1997). Con la conseguenza, ad esempio, che se nel nostro caso la societ\u00e0 statunitense a dispetto della clausola in questione agisca in giudizio nel proprio Paese, la sentenza emessa in quest\u2019ultimo potrebbe essere riconosciuta in Italia.<\/p>\n<p>A queste ed altre problematiche dovrebbe ovviare la Convenzione dell\u2019Aja del 30.6.2005 sugli accordi di scelta del foro, la quale prevede (come il Regolamento europeo) l\u2019esclusivit\u00e0 del foro prescelto salvo espresso patto contrario. Questa Convenzione, tuttavia, risulta per\u00f2 al momento in vigore in un numero molto limitato di Paesi (Unione Europea, Messico, Singapore).<\/p>\n<p><strong>In questa situazione di incertezza<\/strong>, <strong>l\u2019approccio pi\u00f9 prudente<\/strong> secondo il diritto italiano, se si vuole un foro esclusivo efficace a prescindere dalla sede della controparte, <strong>\u00e8 certamente quello di specificare l\u2019esclusivit\u00e0 nella clausola<\/strong>.<\/p>\n<h2><strong>\u201cSottoscrizione specifica\u201d delle clausole vessatorie (art. 1341 del codice civile)<\/strong><\/h2>\n<p>Un <strong>altro requisito<\/strong> <strong>che<\/strong> nel diritto italiano <strong>condiziona l\u2019efficacia <\/strong>delle clausole di scelta del foro competente, <strong>consiste nella \u201cspecifica approvazione\u201d<\/strong> di tali clausole se contenute in condizioni generali di contratto. <strong>L\u2019art. 1341<\/strong>, secondo comma, del Codice Civile, <strong>sanziona come inefficaci determinate categorie di clausole considerate \u201cvessatorie\u201d<\/strong>, ove contenute in condizioni generali di contratto, <strong>se non \u201cspecificamente approvate\u201d<\/strong> <strong>per iscritto<\/strong>. Tra queste \u201cclausole vessatorie\u201d rientrano anche le clausole arbitrali e quelle di scelta del foro competente che siano favorevoli alla parte che predispone le condizioni generali.<\/p>\n<p>Secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte, dal lato pratico la \u201cspecifica approvazione\u201d si effettua apponendo sul contratto una seconda firma, che dev\u2019essere autonoma e separata\u00a0rispetto a quella che normalmente si appone per accettare il contratto nel suo complesso, e deve riferirsi espressamente alle singole clausole vessatorie, di cui si devono riportare il numero e il titolo.<\/p>\n<p>Il <strong>requisito dell\u2019approvazione specifica<\/strong> delle clausole di deroga del foro <strong>vale tuttavia solo nei rapporti contrattuali fra parti entrambe italiane<\/strong>, <strong>non nei contratti internazionali<\/strong>.<\/p>\n<p>In particolare, <strong>laddove si applichi il Regolamento UE 1215\/2012, si guarda ai requisiti formali meno stringenti previsti dall\u2019art.<\/strong><strong> 25<\/strong> anche nel caso in cui la clausola sia contenuta in condizioni generali di contratto. <strong>In questo caso, sar\u00e0 necessario e sufficiente che nel contratto firmato dalle parti sia contenuto un richiamo espresso alle condizioni generali<\/strong> contenenti la clausola (cfr. ad es. Cass. Sez. Un. 6.4.2017 n.8895). Mentre, nel caso di condizioni generali di un contratto di vendita concluso elettronicamente, l\u2019accettazione della clausola del foro (sempre in applicazione dei Regolamenti europei) potr\u00e0 anche essere sufficientemente espressa mediante un \u201cclic\u201d (cfr. CGUE sentenza n.322 del 21.5.2015).<\/p>\n<p><strong>Anche applicando le norme interne di diritto internazionale privato<\/strong> (art. 4 L.218\/95), quindi essenzialmente nei rapporti con parti di Paesi non UE (o SEE\/EFTA), <strong>il requisito della \u201csottoscrizione specifica\u201d per le clausole di giurisdizione \u00e8 da escludersi<\/strong>, sia perch\u00e9 non previsto dall\u2019art. 4, sia in via interpretativa (si veda Corte Costituzionale 18\/10\/2000, n. 428).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto, per\u00f2, non \u00e8 stato ancora definitivamente chiarito se il requisito della \u201cspecifica approvazione\u201d di cui all\u2019art. 1341 del Codice Civile debba o meno applicarsi anche nei contratti internazionali (se regolati dal diritto italiano) per rendere efficaci le altre clausole considerate dalla norma come \u201cvessatorie\u201d, come ad esempio le clausole di limitazione\/esclusione della responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Pertanto, \u00e8 ancora molto diffusa in Italia la prassi di redigere condizioni generali di contratto, anche per l\u2019estero<\/strong>, <strong>prevedendo la seconda firma per approvazione specifica delle clausole vessatorie<\/strong>.<\/p>\n<p>Tutto questo, in attesa di un\u2019auspicata evoluzione della giurisprudenza italiana in un\u2019ottica pi\u00f9 moderna ed internazionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel diritto italiano, le parti di un contratto, entrambe imprese private, sono generalmente libere di concordare il foro territorialmente competente per eventuali controversie che da quel contratto dovessero derivare. 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