{"id":5763,"date":"2018-03-15T07:00:34","date_gmt":"2018-03-15T06:00:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=5763"},"modified":"2020-01-05T21:39:11","modified_gmt":"2020-01-05T20:39:11","slug":"azione-revocatoria-di-un-trust-beneficiari-non-sono-litisconsorti-necessari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2018\/03\/azione-revocatoria-di-un-trust-beneficiari-non-sono-litisconsorti-necessari\/","title":{"rendered":"Azione revocatoria di un trust &#8211; i beneficiari non sono litisconsorti necessari"},"content":{"rendered":"<p>La questione del <strong>litisconsorzio necessario rispetto ai beneficiari nell\u2019azione revocatoria di un trust<\/strong> \u00e8 da tempo oggetto di un ampio dibattito che ha portato alla formazione di <strong>due orientamenti<\/strong> tra loro contrastanti, <strong>superati dalla recente pronuncia della Cassazione<\/strong> n. 19376 del 3 agosto 2017.<\/p>\n<p><strong>Secondo un primo indirizzo<\/strong>, infatti, <strong>i beneficiari del trust non devono considerarsi parti necessarie<\/strong> del giudizio di revocatoria, perch\u00e9 oggetto della domanda azionata non sarebbe l\u2019atto istitutivo del trust in s\u00e9, bens\u00ec il successivo atto dispositivo, compiuto dal settlor, con cui il nuovo ente, nella persona del trustee, viene dotato, senza che sia richiesta la partecipazione dei beneficiari, di un patrimonio.<\/p>\n<p>I beneficiari non potrebbero ritenersi litisconsorti necessari <strong>in quanto, non essendo direttamente titolari dei beni conferiti nel trust, non subirebbero, nell\u2019ipotesi di revoca dell\u2019atto traslativo, un effettivo pregiudizio<\/strong>, ma vedrebbero semmai leso un loro mero interesse di fatto all\u2019integrit\u00e0 patrimoniale dell\u2019ente.<\/p>\n<p>Essendo il trust non un ente dotato di personalit\u00e0 giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell&#8217;interesse di uno o pi\u00f9 beneficiari, e formalmente intestato al &#8220;trustee&#8221;, quest\u2019ultimo risulterebbe essere l\u2019unico soggetto che, oltre a poter disporre in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, sarebbe legittimato a farli valere nei rapporti con i terzi, anche resistendo in giudizio (cfr. <strong>Corte d\u2019Appello di Milano, sentenza 25 novembre 2016<\/strong>): infatti, sempre e solo nei suoi confronti il creditore del disponente potrebbe correttamente avviare, una volta riconosciuta l\u2019inefficacia relativa dell\u2019atto di disposizione all\u2019esito del giudizio di revocatoria, l\u2019esecuzione forzata.<\/p>\n<p><strong>Secondo altro orientamento, invece, i beneficiari del trust devono considerarsi litisconsorti necessari<\/strong> nel giudizio di revocatoria <strong>proprio perch\u00e9, pur non titolari del patrimonio vincolato, sarebbero comunque interessati dagli effetti della sentenza<\/strong> che dispone la revoca del negozio di conferimento dei beni nel trust, venendo la loro posizione, sia giuridica che di fatto, comunque pregiudicata dagli effetti di una simile pronuncia.<\/p>\n<p>Ad analoga conclusione potrebbe giungersi anche attraverso una <strong>interpretazione a contrario della giurisprudenza di legittimit\u00e0 in materia di fondo patrimoniale<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Con riferimento a tale istituto, la Cassazione ha<\/strong>, infatti, <strong>escluso la legittimazione passiva dei figli<\/strong> dei disponenti <strong>in giudizi analoghi<\/strong>, <strong>in quanto<\/strong> gli stessi <strong>non potrebbero vantare pretese azionabili direttamente nei confronti dei genitori<\/strong> &#8211; amministratori del fondo patrimoniale (cfr. Cassazione Civile, sentenza 15 maggio 2014 n. 10641; Cassazione Civile, sentenza 8 settembre 2004 n. 18065; Cassazione Civile, sentenza 17 marzo 2004 n. 5402).<\/p>\n<p>I <strong>beneficiari del trust, invece, essendo nella posizione di azionare pretese<\/strong> nei confronti sia del trust stesso che del trustee, <strong>dovrebbero poter essere riconosciuti quali litisconsorti necessari<\/strong> in tutti quei giudizi che riguardano, sotto ogni aspetto, il negozio dispositivo-segregativo (cfr. S. Bartoli, Azione revocatoria di trust e litisconsorzio necessario rispetto ai beneficiari: la prima pronunzia della Cassazione, Il Caso, 22 Novembre 2017).<\/p>\n<p><strong>A far chiarezza sulla questione \u00e8, quindi, di recente intervenuta la Cassazione<\/strong> <strong>che, con la sentenza n. 19376 del 3 agosto 2017<\/strong>, <strong>ha proposto una soluzione alternativa<\/strong> a quelle appena illustrate, capace di sanare almeno in parte il contrasto interpretativo descritto.<\/p>\n<p>Il caso esaminato dai giudici di legittimit\u00e0 \u00e8 relativo al conferimento di determinati beni, dapprima in un fondo patrimoniale e poi in un trust, da parte di una coppia di coniugi che, attraverso tali strumenti, ha inteso destinare parte del proprio patrimonio alle necessit\u00e0 di vita e di studio dei figli.<\/p>\n<p>Gli atti dispositivi sono stati, per\u00f2, ritenuti pregiudizievoli per i propri interessi da una banca, creditrice di uno dei coniugi, che ha, pertanto, agito in revocatoria, ottenendo, sia in primo che in secondo grado, la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell\u2019art. 2901 c.c., di fondo patrimoniale e trust.<\/p>\n<p>Contro la sentenza di appello, i coniugi hanno, dunque, promosso ricorso per Cassazione, lamentando la mancata integrazione del contraddittorio in sede di merito, non avendo la corte d\u2019appello ordinato la chiamata in causa dei figli &#8211; beneficiari, e chiedendo, conseguentemente, la dichiarazione di nullit\u00e0 dell\u2019intero processo.<\/p>\n<p>I giudici di legittimit\u00e0, esaminata la vicenda, hanno, per\u00f2, giudicato privi di pregio i motivi di gravame proposti dai ricorrenti.<\/p>\n<p><strong>Secondo la Cassazione<\/strong>, infatti,<strong> nell\u2019ipotesi di fondo patrimoniale, non essendoci alcuna mutazione nella titolarit\u00e0 dei beni<\/strong>, che restano nella titolarit\u00e0 dei genitori &#8211; disponenti, <strong>e non sorgendo alcun diritto soggettivo in capo ai figli &#8211; beneficiari<\/strong>, <strong>questi non possono essere in alcun modo considerati litisconsorti necessari<\/strong> nel giudizio di revocatoria del fondo, come peraltro generalmente riconosciuto da costante giurisprudenza sia di merito che di legittimit\u00e0 (sul punto si veda la giurisprudenza gi\u00e0 citata in precedenza).<\/p>\n<p><strong>Ad analoga conclusione, secondo la Suprema Corte, deve giungersi anche con riferimento al trust<\/strong>.<\/p>\n<p>Sul punto, <strong>per\u00f2, i giudici di legittimit\u00e0 ritengono di non poter fare pienamente proprio nessuno degli orientamenti formatisi in giurisprudenza<\/strong>, <strong>ed offrono<\/strong>, come preannunciato, <strong>una<\/strong> <strong>terza via interpretativa<\/strong> secondo cui <strong>i beneficiari del trust possono essere considerati legittimati passivi nell\u2019azione revocatoria solo quando l\u2019atto costitutivo del trust riconosca loro la titolarit\u00e0 di diritti attuali<\/strong> sui beni conferiti nello stesso.<\/p>\n<p>In assenza di un espresso riconoscimento di tali prerogative, unico legittimato passivo nel giudizio di revocatoria non pu\u00f2 che essere il trustee.<\/p>\n<p>Il trust, infatti, diviene operativo, spiega la Corte, in forza di due tipologie di atti: il primo, di carattere unilaterale, finalizzato esclusivamente alla sua istituzione, ed il secondo (o i secondi, potendo il settlor procedere anche con una pluralit\u00e0 di negozi distinti) di natura prettamente dispositiva, diretto a trasferire i singoli beni in capo al trustee.<\/p>\n<p>Se l\u2019atto istitutivo, di per s\u00e9, non appare idoneo a determinare nessun pregiudizio per le ragioni dei creditori del disponente, non andando ad incidere sulla consistenza del suo patrimonio e, dunque, sulla sua capacit\u00e0 di adempiere alle proprie obbligazioni, altrettanto non pu\u00f2 dirsi degli atti con cui i beni vengono trasferiti in capo al trustee, il quale, divenendo l\u2019unico soggetto legittimato a disporre degli stessi, diviene anche il solo a poter resistere in un giudizio per tutelarli.<\/p>\n<p>Chiarito tale aspetto, i giudici di legittimit\u00e0 hanno inoltre osservato come l\u2019eventuale interesse dei beneficiari alla corretta amministrazione del patrimonio conferito nel trust non rappresenti, almeno in linea teorica, una ipotesi di interesse diretto ed immediato ad intervenire nel giudizio di revocatoria, tale da giustificare la partecipazione dei beneficiari quali litisconsorti necessari.<\/p>\n<p>L\u2019interesse alla corretta amministrazione del trust costituisce una posizione giuridica che riguarda esclusivamente i rapporti tra i beneficiari ed il trustee e che, in nessun modo, pu\u00f2 interessare i creditori del disponente.<\/p>\n<p>A diversa conclusione si sarebbe potuti giungere qualora il regolamento del trust avesse consentito di qualificare i beneficiari come attuali beneficiari di reddito o come beneficiari finali aventi diritto immediato a ricevere la titolarit\u00e0 dei beni conferiti in trust, indipendentemente da qualsiasi valutazione discrezionale del trustee.<\/p>\n<p>Solo cos\u00ec, infatti, i beneficiari avrebbero potuto far valere un interesse diretto ed immediato ad intervenire nella controversia che avrebbe giustificato la necessit\u00e0 di una loro chiamata in causa.<\/p>\n<p>Pertanto, <strong>nelle ipotesi in cui i beneficiari non siano titolari di diritti soggettivi attuali sui beni conferiti in trust, oltre al debitore, legittimato passivo nell\u2019azione revocatoria \u00e8 solo il trustee<\/strong>, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, e dunque anche nei rapporti con i creditori del settlor, e solo titolare di diritti sui beni sottoposti a segregazione.<\/p>\n<p><strong>La soluzione offerta dalla Corte di Cassazione si pone in linea anche con quanto previsto dal diritto inglese, dal quale il nostro ordinamento ha mutuato l\u2019istituto del trust<\/strong>, secondo cui nelle controversie promosse dai creditori del disponente nei confronti del trust, la protezione di questo \u00e8 affidata al trustee, al posto o in aggiunta ai beneficiari (Di Sapio, Muritano, \u201cSolo il \u00abtrustee\u00bb partecipa al giudizio di revoca del trust\u201d, Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2017).<\/p>\n<p>Perci\u00f2 come in Italia, anche nei sistemi anglosassoni i beneficiari non sono parti necessarie del processo, ma possono intervenire volontariamente nello stesso per evitare di essere pregiudicati dalla pronuncia di revocatoria.<\/p>\n<p><em>L\u2019autore di questo articolo \u00e8 Giovanni Izzo.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La questione del litisconsorzio necessario rispetto ai beneficiari nell\u2019azione revocatoria di un trust \u00e8 da tempo oggetto di un ampio dibattito che ha portato alla formazione di due orientamenti tra loro contrastanti, superati dalla recente pronuncia della Cassazione n. 19376 del 3 agosto 2017. 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