{"id":5756,"date":"2018-03-08T07:00:26","date_gmt":"2018-03-08T06:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=5756"},"modified":"2026-01-25T22:24:15","modified_gmt":"2026-01-25T21:24:15","slug":"il-licenziamento-spagna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2018\/03\/il-licenziamento-spagna\/","title":{"rendered":"Il licenziamento in Spagna"},"content":{"rendered":"<p>In Spagna il <strong>licenziamento viene classificato individuale o collettivo<\/strong>, <strong>a seconda del numero di lavoratori<\/strong> assoggettati a tale misura.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 51 dello Statuto dei Lavoratori considera \u201c<strong>licenziamento collettivo\u201d<\/strong> l\u2019estinzione del rapporto di lavoro causata da motivazioni economiche, tecniche, organizzative o di produzione quando, nel periodo di novanta giorni, coinvolga: (i) <strong>almeno dieci lavoratori<\/strong> <strong>di un\u2019impresa con meno di 100 dipendenti<\/strong>; (ii) il <strong>dieci per cento dei lavoratori<\/strong> <strong>in una impresa che abbia tra cento e trecento dipendenti<\/strong>; (iii) <strong>trenta lavoratori<\/strong> <strong>nelle imprese con pi\u00f9 di trecento dipendenti<\/strong>.<\/p>\n<p>Il <strong>licenziamento<\/strong> potr\u00e0 essere impugnato in sede giudiziale, entro 20 giorni lavorativi e <strong>potr\u00e0 essere dichiarato legittimo (<em>procedente<\/em>), illegittimo (i<em>mprocedente<\/em>) o nullo<\/strong>.<\/p>\n<p>Il <strong>licenziamento si considera<\/strong> <strong>legittimo<\/strong> quando \u00e8 confermato <strong>l\u2019inadempimento da parte del lavoratore<\/strong> contestato dall\u2019imprenditore nella comunicazione del licenziamento e sono stati <strong>soddisfatti i requisiti formali<\/strong>, quali (i) la comunicazione per iscritto al lavoratore; (ii) una sufficiente descrizione dei fatti che hanno determinato il licenziamento e (iii) l\u2019indicazione della data a partire della quale il licenziamento sar\u00e0 efficace.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 dichiarato <strong>illegittimo<\/strong> il <strong>licenziamento privo dei requisiti<\/strong> citati nel paragrafo precedente.<\/p>\n<p>Il <strong>licenziamento \u00e8 nullo<\/strong> nei seguenti casi: (i) <strong>violazione dei diritti fondamentali<\/strong> o libert\u00e0 pubblica; (ii) il lavoratore \u00e8 una vittima di <strong>violenza di genere<\/strong>; (iii) salvo che si dimostri la giusta causa, nei casi di: lavoratrici incinte, con permesso di maternit\u00e0, paternit\u00e0 o allattamento, o con riduzione della giornata lavorativa per curare un minore di dodici anni o una persona con una incapacit\u00e0 fisica, psichica o sensoriale.<\/p>\n<p>Nel caso in cui il <strong>licenziamento<\/strong> sia dichiarato <strong>illegittimo<\/strong>, <strong>l\u2019imprenditore<\/strong> <strong>entro cinque giorni<\/strong> <strong>dovr\u00e0 scegliere se reintegrare il lavoratore<\/strong> nel posto di lavoro (e pagargli le mensilit\u00e0 trascorse tra il licenziamento e la notificazione della sentenza, i cosiddetti <em>salarios de tramitaci\u00f3n<\/em>) <strong>oppure pagargli l\u2019indennit\u00e0<\/strong>, il cui importo dipende dalla durata del rapporto, come si analizzer\u00e0 di seguito. Nel caso in cui il lavoratore licenziato sia un rappresentante sindacale, la scelta tra le due opzioni spetter\u00e0 al lavoratore e non all\u2019imprenditore.<\/p>\n<p>Se il <strong>licenziamento<\/strong> \u00e8 dichiarato <strong>nullo<\/strong>, <strong>l\u2019imprenditore avr\u00e0 l\u2019obbligo di reintegrare<\/strong> il lavoratore nel posto di lavoro e potr\u00e0 essere condannato al risarcimento dei danni assieme al pagamento delle mensilit\u00e0 trascorse tra il licenziamento e la notifica della sentenza<em>.<\/em><\/p>\n<p>Come accennato in precedenza, <strong>l\u2019indennit\u00e0<\/strong> dovuta al lavoratore (alternativa al reintegro per i licenziamenti illegittimi) <strong>dipende dal momento in cui \u00e8 iniziato il rapporto di lavoro<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019indennit\u00e0 da pagare <strong>nel caso del licenziamento di un lavoratore assunto dopo il 12 febbraio 2012<\/strong>, <strong>sar\u00e0 pari a 33 giorni<\/strong> di retribuzione per ogni anno lavorato.<\/p>\n<p>Nel caso in cui il <strong>lavoratore<\/strong> licenziato sia stato <strong>assunto prima del 12 febbraio<\/strong> 2012, l\u2019indennit\u00e0 verr\u00e0 calcolata come segue:<\/p>\n<ul>\n<li>per il periodo trascorso tra la firma del contratto e il 12 febbraio 2012, l\u2019indennit\u00e0 \u00e8 pari a 45 giorni di retribuzione per ogni anno di rapporto;<\/li>\n<li>sar\u00e0 pari a 33 giorni di retribuzione per ogni anno lavorato dopo il 12 febbraio 2012.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In ogni caso <strong>l\u2019indennit\u00e0 non potr\u00e0 ammontare a pi\u00f9 di 720 giorni di retribuzione<\/strong>, salvo il caso in cui, dal calcolo dell\u2019indennit\u00e0 del periodo precedente il 12 febbraio 2012, risultasse un numero di giorni superiore a 720, nel quale l\u2019indennit\u00e0 non potr\u00e0 essere superiore a quarantadue mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>Inoltre \u00e8 importante ricordare che <strong>l\u2019indennit\u00e0 in caso di licenziamento \u00e8 esente da qualunque imposta<\/strong> fino a 180.000 euro. Per la cifra superiore, la tassazione sar\u00e0 parificata ai redditi di lavoro, con una riduzione del 30% nel caso di rapporto di lavoro terminato da almeno due anni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In Spagna il licenziamento viene classificato individuale o collettivo, a seconda del numero di lavoratori assoggettati a tale misura. L\u2019articolo 51 dello Statuto dei Lavoratori considera \u201clicenziamento collettivo\u201d l\u2019estinzione del rapporto di lavoro causata da motivazioni economiche, tecniche, organizzative o di produzione quando, nel periodo di novanta giorni, coinvolga: (i) almeno dieci lavoratori di un\u2019impresa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":5757,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[212],"tags":[709],"class_list":["post-5756","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-labor-it","tag-spain-it"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5756"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5756\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5762,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5756\/revisions\/5762"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5757"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}