{"id":5679,"date":"2018-02-22T16:14:39","date_gmt":"2018-02-22T15:14:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=5679"},"modified":"2020-01-13T16:15:45","modified_gmt":"2020-01-13T15:15:45","slug":"direttiva-ue-protezione-knowhow-informazioni-commerciali-riservate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2018\/02\/direttiva-ue-protezione-knowhow-informazioni-commerciali-riservate\/","title":{"rendered":"La Direttiva UE sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate"},"content":{"rendered":"<p>Con l\u2019art. 15 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (c.d. Legge di delegazione europea), il Governo italiano \u00e8 stato incaricato di recepire la Direttiva (UE) 2016\/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell&#8217;8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l&#8217;acquisizione, l&#8217;utilizzo e la divulgazione illeciti.<\/p>\n<p>Oltre al consueto adeguamento della normativa esistente, tra cui, <em>in primis<\/em>, al Codice della Propriet\u00e0 intellettuale (c.p.i.), la legge delega impone al legislatore l\u2019adozione di misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l&#8217;efficace adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva stessa.<\/p>\n<h2>L\u2019iter di approvazione della direttiva<\/h2>\n<p>L\u2019iter che ha condotto all\u2019emanazione della direttiva \u00e8 durato <strong>oltre cinque anni<\/strong> ed i segreti commerciali erano uno dei pochi settori, insieme ai modelli di utilit\u00e0, in cui mancava un intervento europeo volto all\u2019armonizzazione della relativa protezione. Pur non raggiungendo completamente il suo scopo &#8211; trattandosi di una direttiva, infatti, l\u2019intervento legislativo dei singoli Stati potr\u00e0 prevedere un livello di protezione differente &#8211; si tratta comunque di un passo in avanti notevole, soprattutto se rapportato all\u2019art. 39 dell\u2019accordo TRIPS. Nonostante il suddetto accordo internazionale, infatti, non tutti gli Stati avevano adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali o dell&#8217;acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale e non vi era coerenza per quanto riguarda gli strumenti di tutela civili disponibili. Permaneva inoltre una disparit\u00e0 di trattamento per il terzo che aveva acquisito il segreto commerciale in buona fede ma veniva successivamente a conoscenza, al momento dell&#8217;utilizzo, che l&#8217;acquisizione faceva seguito ad una precedente acquisizione illecita da parte di un altro soggetto. In aggiunta a quanto sopra, le singole norme nazionali per il calcolo del risarcimento del danno non tengono sempre conto della natura immateriale dei segreti commerciali, rendendo difficile dimostrare il lucro cessante o l&#8217;ingiustificato arricchimento dell&#8217;autore della violazione.<\/p>\n<p>Nel variegato panorama internazionale, tuttavia, l\u2019Italia parte da una posizione di vantaggio poich\u00e9 buona parte delle disposizioni della direttiva sono state recepite nei vari provvedimenti che hanno portato all\u2019emanazione del Codice della propriet\u00e0 intellettuale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) della c.d. direttiva Enforcement (2005\/48\/CE) e della recentissima emanazione della legge sul Whistleblowing (L. 30 novembre 2017, n. 179). Ad oggi la disciplina sostanziale \u00e8 contenuta negli artt. 98 e 99 del c.p.i. e, per ci\u00f2 che concerne i rimendi e il processo, negli artt. 120 e seguenti del Codice stesso.<\/p>\n<p>In ogni caso, la presenza di una direttiva sulla materia ha il pregio di consentire, ai singoli giudici nazionali, il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE al fine di ottenere un intervento chiarificatore da parte della Corte di Giustizia ed invocare le relative pronunce delle Corti degli altri Stati come precedenti.<\/p>\n<h2>La definizione di segreto industriale<\/h2>\n<p>Venendo all\u2019esame della direttiva, il primo capo concerne l\u2019oggetto, l\u2019ambito di applicazione e le definizioni. Tra queste ultime, la pi\u00f9 importante \u00e8 proprio quella che riguarda il segreto industriale definito come quelle informazioni che soddisfano tutti i seguenti <strong>requisiti<\/strong>:<\/p>\n<ol>\n<li>sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;<\/li>\n<li>hanno valore commerciale in quanto segrete;<\/li>\n<li>sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Rispetto all\u2019attuale disciplina italiana, si rileva la differenza terminologica tra \u201cvalore commerciale\u201d e \u201cvalore economico\u201d ma tra i <em>considerando <\/em>si evidenzia che non \u00e8 il valore di scambio il parametro di riferimento quanto, piuttosto, il vantaggio concorrenziale che pu\u00f2 essere anche solo potenziale.<\/p>\n<p>Emerge inoltre che la definizione di segreto commerciale non \u00e8 tesa ad imporre restrizioni sull&#8217;oggetto da proteggere contro l&#8217;appropriazione illecita e, in ogni caso, ricomprende il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza oppure una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza.<\/p>\n<p>Peraltro, dalla suddetta definizione vanno esclusi le informazioni trascurabili, l&#8217;esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro, nonch\u00e9 le informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all&#8217;interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.<\/p>\n<h2>Le attivit\u00e0 lecite e illecite<\/h2>\n<p>Il secondo Capo della direttiva distingue le circostanze in cui l\u2019acquisizione, utilizzo e la divulgazione dei segreti commerciali pu\u00f2 ritenersi lecito od illecito e vengono individuate delle ipotesi eccezionali in cui non si applicano le misure previste per la tutela del segreto commerciale.<\/p>\n<p>Tra le attivit\u00e0 considerate <strong>lecite<\/strong> rientrano:<\/p>\n<ol>\n<li>a) la scoperta o la creazione indipendente;<\/li>\n<li>b) il c.d. <em>reverse engineering<\/em>, definito come osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni ed e\u0300 libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all&#8217;acquisizione del segreto commerciale;<\/li>\n<li>c) esercizio del diritto all&#8217;informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformit\u00e0 del diritto e delle prassi sia dell&#8217;Unione Europea che delle singole nazioni;<\/li>\n<li>d) qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, e\u0300 conforme a leali pratiche commerciali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sul punto, le indicazioni della direttiva sono sicuramente pi\u00f9 dettagliate rispetto a quanto previsto dall\u2019art. 99 c.p.i. il quale si limita ad escludere dalla tutela le informazioni acquisite in modo indipendente da un terzo.<\/p>\n<p>La medesima conclusione emerge dal raffronto tra la disciplina italiana e quella comunitaria in merito alle condotte <strong>illecite<\/strong>: la prima, infatti, si limita a sancire un generico divieto di acquisizione, rivelazione a terzi o utilizzo abusivo delle informazioni; viceversa, secondo la direttiva, l\u2019acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore \u00e8 da considerarsi illecita qualora compiuta con l&#8217;accesso non autorizzato, l&#8217;appropriazione o la copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale pu\u00f2 essere desunto, oppure, con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, \u00e8 considerata contraria a leali pratiche commerciali. L&#8217;utilizzo o la divulgazione, invece, saranno illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona abbia acquisito il segreto commerciale illecitamente, se in violazione un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale oppure di un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all&#8217;utilizzo del segreto commerciale.<\/p>\n<p>Parimenti illecito sar\u00e0 il caso in cui il soggetto che utilizzi il segreto sia a conoscenza che quest\u2019ultimo era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che a sua volta lo utilizzava o lo divulgava illecitamente.<\/p>\n<p>Da ultimo, anche la produzione, l&#8217;offerta, la commercializzazione l&#8217;importazione, l&#8217;esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione saranno illeciti.<\/p>\n<p>Tra le <strong>eccezioni<\/strong> viene compreso, invece, il fenomeno del <em>whistleblowing<\/em> ovverosia il caso in cui l\u2019acquisizione, l\u2019utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti al fine di rivelare una condotta scorretta, un\u2019irregolarit\u00e0 o un&#8217;attivit\u00e0 illegale allo scopo di proteggere l&#8217;interesse pubblico generale.<\/p>\n<p>Altre ipotesi riguardano la divulgazione dei lavoratori ai loro rappresentanti nell&#8217;ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi e la tutela di un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell&#8217;Unione o dal diritto nazionale.<\/p>\n<p>Anche l\u2019esercizio dei diritti alla libert\u00e0 di espressione e di informazione, ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, costituisce un\u2019eccezione. Peraltro, al di l\u00e0 dell\u2019ampio respiro della disposizione, sar\u00e0 difficile bilanciare, in concreto, gli interessi sopra richiamati con la legittima tutela del segreto stesso.<\/p>\n<h2>Le misure per garantire la riservatezza dei segreti nei processi<\/h2>\n<p>Nel dare atto, tra i <em>considerando,<\/em> che spesso il rischio di compromettere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di un <strong>procedimento giudiziario<\/strong> costituisce un deterrente, per il titolare, dall\u2019instaurare procedimenti volti alla relativa tutela, la direttiva prevede, al Capo terzo, che gli Stati assicurino la segretezza delle informazioni attraverso l\u2019adozione di misure che contemplino quanto meno la possibilit\u00e0 di:<\/p>\n<p>&#8211; restringere l\u2019accesso a qualunque documento contenente un segreto commerciale;<\/p>\n<p>&#8211; limitare l\u2019accesso alle udienze ad un numero limitato di persone;<\/p>\n<p>&#8211; rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati oscurati.<\/p>\n<p>Peraltro, quanto meno in Italia, le vigenti norme procedurali gi\u00e0 garantiscono il rispetto delle misure sopra indicate.<\/p>\n<p>Inoltre, sia per quanto concerne i procedimenti cautelari che i giudizi di merito, la direttiva individua le misure che, su richiesta del detentore del segreto, le competenti autorit\u00e0 giudiziarie possano emanare nei confronti del presunto autore della violazione: si va dalla cessazione\/divieto di utilizzo o divulgazione del segreto commerciale, passando per il divieto di produzione\/ importazione\/esportazione di merci costituenti violazione, sino al sequestro e distruzione delle merci costituenti la violazione.<\/p>\n<p>Tra le circostanze che, caso per caso, dovranno essere tenute in considerazione per l\u2019ottenimento delle misure richieste, la direttiva enuncia: il valore o le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale, le misure adottate per proteggere il segreto commerciale, la condotta del convenuto nell&#8217;acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale,\u2028l&#8217;impatto dell&#8217;utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale,\u2028i legittimi interessi delle parti e l&#8217;impatto che l&#8217;accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l&#8217;interesse pubblico e\u2028la tutela dei diritti fondamentali. Le suddette misure, inoltre, potranno essere subordinate alla concessione di una cauzione adeguata.<\/p>\n<h2>Il risarcimento del danno<\/h2>\n<p>Oltre a quanto sopra, il provvedimento delinea gli elementi che debbono essere tenuti in considerazione per la determinazione del <strong>risarcimento del danno<\/strong> sub\u00ecto. L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dovr\u00e0 valutare le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante sub\u00ecto dalla parte lesa, i profitti realizzati illecitamente dall&#8217;autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall&#8217;acquisizione, dall&#8217;utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale. La norma prevede inoltre che, in alternativa a quanto sopra, il risarcimento possa essere determinato in via forfettaria, basandosi sull\u2019importo che l\u2019autore della violazione avrebbe dovuto corrispondere al titolare se gli avesse richiesto l&#8217;autorizzazione ad utilizzare il segreto stesso.<\/p>\n<p>Nel recepire la direttiva, gli Stati potranno inoltre limitare la responsabilit\u00e0 dei dipendenti in caso di danni causati involontariamente.<\/p>\n<p>Nel bilanciamento degli interessi convolti, la direttiva prevede anche il risarcimento dell\u2019eventuale danno sub\u00ecto da colui che \u00e8 stato soggetto alle misure sopra richiamate nel caso in cui queste si estingano per fatto imputabile all\u2019attore oppure se sia stato successivamente accertato che non vi sono stati acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale ne\u0301 la relativa minaccia.<\/p>\n<p>I rimedi proposti dalla direttiva andranno quindi ad integrarsi, quanto meno per quanto riguarda i segreti commerciali, con quanto gi\u00e0 previsto dal codice sulla propriet\u00e0 intellettuale italiano: il diritto di informazione, la discovery e l\u2019ordine di ritiro dal commercio contro intermediari.<\/p>\n<h2>La prescrizione<\/h2>\n<p>Importante novit\u00e0 riguarda infine la <strong>prescrizione<\/strong>: in base alla direttiva, gli Stati dovranno disciplinare la decorrenza iniziale del termine, le cause di sospensione o interruzione dei diritti e delle azioni per chiedere l\u2019applicazione delle misure di tutela previste. Tale durata, inoltre, non potr\u00e0 superare i sei anni.<\/p>\n<p>A differenza di altri diritti di propriet\u00e0 intellettuale, la protezione dei segreti commerciali non \u00e8 limitata nel tempo &#8211; bench\u00e9 il valore di alcune informazioni possa senz\u2019altro diminuire sensibilmente negli anni &#8211; come avviene, ad esempio, in caso di brevetto; a differenza di quest\u2019ultimo, inoltre, non ci sono procedure ufficiali o costi diretti (quali tasse di registro o di rinnovo) per ottenere la protezione.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 non di meno, la tutela sar\u00e0 ipotizzabile solo nel caso in cui i requisiti richiesti dalla definizione di segreto commerciale siano tutti presenti.<\/p>\n<p>A tal fine \u00e8 fondamentale che le imprese valutino con cautela le misure di protezione interne, in modo da garantire la segretezza dell\u2019informazione.<\/p>\n<p>Particolare attenzione richieder\u00e0 la revisione dei contratti in essere, sia con i terzi che con i dipendenti, nonch\u00e9 l\u2019aggiornamento delle procedure interne anche in relazione ai rischi che l\u2019utilizzo degli odierni strumenti elettronici comportano, in modo da preservare livelli di protezione adeguati.<\/p>\n<p><em>L\u2019autore di questo articolo \u00e8 Giacomo Gori.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con l\u2019art. 15 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (c.d. 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