{"id":549,"date":"2016-07-29T11:49:13","date_gmt":"2016-07-29T09:49:13","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.5.98:8888\/legalmondo\/it\/?p=549"},"modified":"2020-01-05T21:46:52","modified_gmt":"2020-01-05T20:46:52","slug":"tutela-partecipazioni-di-minoranza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2016\/07\/tutela-partecipazioni-di-minoranza\/","title":{"rendered":"La tutela delle partecipazioni di minoranza"},"content":{"rendered":"<p>Partiamo da una situazione in cui maggioranza e minoranza si trovino gi\u00e0 tra di loro in societ\u00e0 per eventi etero determinati, quali ad esempio una successione <em>mortis causa<\/em>. Caso frequente quest\u2019ultimo soprattutto nell\u2019ambito di societ\u00e0 ad impronta e stampo prettamente familiari. Si prender\u00e0 in esame, in prima battuta, una situazione per cos\u00ec dire neutra, dove non si applichino n\u00e9 norme statutarie particolari, n\u00e9 patti parasociali. In altri termini, si tratter\u00e0 di esaminare una situazione in cui si applichino puramente e semplicemente le norme del codice civile. Ora, per passare all\u2019esame dei diritti che possono essere esercitati dalla minoranza, si tratter\u00e0 prima del diritto ad esercitare il controllo (anche attraverso il diritto a ricevere informazioni) e poi del diritto di exit. Un\u2019ulteriore precisazione riguarda il perimetro della presente analisi che riguarda solamente le S.p.A. cos\u00ec dette chiuse, ovvero che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.<\/p>\n<h2>Il diritto di ispezione dei libri sociali ed il controllo sulla gestione<\/h2>\n<p>Nelle S.p.A. l\u2019azionista non ha un diritto di controllo diretto come invece stabilito per le S.r.l. (art. 2476 c.c.). Nelle S.p.A., infatti, la funzione di controllo sulla gestione spetta preminentemente al Collegio Sindacale (artt. 2397 e ss. c.c.) che vigila sull\u2019osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori e sulla regolarit\u00e0 della vita societaria anche nell\u2019interesse della minoranza. In ogni caso, la legge prevede, a tutela della minoranza, alcuni diritti in capo ai soci e, tra questi, il diritto di ispezione dei libri sociali ed il diritto di informazione. Essi sono tuttavia, limitati ad ipotesi specifiche e ben individuate, dimodoch\u00e9 il socio, con le sue istanze, non possa nuocere alla gestione sociale attribuita esclusivamente agli amministratori.<\/p>\n<p>A ben vedere, infatti, il diritto di ispezione, disciplinato all\u2019art. 2422 c.c., riconosce agli azionisti il diritto di verificare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee, anche a mezzo di un proprio delegato, nonch\u00e9 di estrarre copia di detti libri, a proprie spese. Tale diritto, per\u00f2, \u00e8 limitato esclusivamente ai libri sociali sopra menzionati, senza possibilit\u00e0 di esaminare gli altri libri indicati dall\u2019art. 2421 c.c. (verbali del C.d.A., verbali delle adunanze del Collegio Sindacale, etc.) e limitatamente a quei dati che costituiscono il contenuto obbligatorio dei libri oggetto del diritto di ispezione. Tali ulteriori libri sociali possono essere ispezionati solamente dal soggetto del quale si documenta l\u2019attivit\u00e0: singoli amministratori, componenti del consiglio di gestione, ogni sindaco, etc. Fermo restando che gli amministratori, i sindaci e gli altri soggetti incaricati del controllo, non soffrono limitazioni nell\u2019esercizio del diritto generale di ispezione, poich\u00e9 tale esame costituisce lo strumento necessario per l\u2019esercizio del potere di vigilanza sull\u2019osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull\u2019adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile della societ\u00e0. Ci\u00f2 premesso, si evidenzia che il singolo azionista ha altres\u00ec il diritto di esercitare un controllo attraverso i seguenti strumenti che il legislatore gli mette a disposizione. <strong>(i)<\/strong> <strong>Denuncia<\/strong>, in qualsiasi modo e con la forma ritenuta pi\u00f9 adeguata, <strong>di fatti censurabili attinenti la gestione all\u2019organo di controllo ex art. 2408 c.c.,<\/strong> il quale deve tenerne obbligatoriamente conto, indagando senza ritardo sui fatti oggetto della denuncia e facendone menzione nelle conclusioni della relazione all\u2019assemblea, se tale denunzia \u00e8 fatta nelle S.p.A. chiuse da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (5% ) \u2013 per le S.p.A. che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio la soglia \u00e8 del 2 %. \u2013 nonch\u00e9 convocare l\u2019assemblea se ricorrano le ipotesi indicate dall\u2019art. 2406 c.c. secondo comma ovvero (a) in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori ovvero (b) qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravit\u00e0 e vi sia urgente necessit\u00e0 di provvedere (potere\/dovere questo non necessariamente ricollegato alla denuncia dei soci ma piuttosto alla gravit\u00e0 dei fatti da essi denunziati ed all\u2019urgenza di dovere provvedere. <strong>(ii) Denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.,<\/strong> da notificare anche alla societ\u00e0, in caso di fondato sospetto, in ipotesi di violazione dei relativi doveri da parte degli amministratori (e dei sindaci) di commissione di gravi irregolarit\u00e0 nella gestione che siano potenzialmente foriere di danno alla societ\u00e0 stessa o a una o pi\u00f9 societ\u00e0 controllate.\u00a0 In questo caso, il diritto pu\u00f2 essere esercitato da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale (10%), tale procedimento pu\u00f2 dare luogo ad una ispezione, a spese dei soci instanti, ordinata dal Tribunale e subordinata, se del caso, alla prestazione di una cauzione. L\u2019ispezione pu\u00f2 essere evitata ed il procedimento \u00e8 sospeso a tempo determinato, nell\u2019ipotesi di cos\u00ec detta autotutela ovvero in caso di sostituzione degli amministratori e dei sindaci in carica con altri di comprovata professionalit\u00e0. Tali professionisti debbono, senza indugio attivarsi per accertare se effettivamente sussistano le gravi irregolarit\u00e0 denunciate e, se del caso, attivarsi per eliminarle. Il Tribunale pu\u00f2 altres\u00ec prendere i provvedimenti ritenuti pi\u00f9 opportuni e convocare l\u2019assemblea perch\u00e9 assuma le relative deliberazioni nelle ipotesi in cui le gravi irregolarit\u00e0 effettivamente siano state commesse ovvero le cautele e le azioni adottate per eleminarle si siano rilevate inefficaci.\u00a0 Nei casi pi\u00f9 gravi, il Tribunale pu\u00f2 revocare gli amministratori e, eventualmente, anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Costui \u00e8, in tesi, legittimato all\u2019esercizio dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 2393 c.c. ultimo comma. La norma prevede infine che prima della scadenza del suo incarico l\u2019amministratore giudiziario debba rendere il conto al tribunale che lo ha nominato; convocare e presiedere l\u2019assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societ\u00e0 o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. Infine, \u00e8 previsto che i provvedimenti di cui all\u2019art. 2409 c.c.\u00a0 possano essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonch\u00e9, nelle societ\u00e0 che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l\u2019ispezione sono a carico della societ\u00e0. <strong>(iii) Esercizio dell\u2019azione sociale di responsabilit\u00e0 contro l\u2019organo amministrativo od il collegio sindacale (art. 2393 <em>bis<\/em> c.c.)<\/strong>. In questo caso, l\u2019azione \u00e8 esercitata dai soci che detengano almeno un quinto del capitale sociale ossia il 20% (lo statuto pu\u00f2 prevedere che sia prevista una soglia maggiore ma mai superiore ad un terzo). L\u2019art. 2393 c.c. prevede altres\u00ec che l\u2019azione di responsabilit\u00e0 non possa formare oggetto di transazione se vi \u00e8 il voto contrario di tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale (20%). Se approvata da almeno tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale (20%) l\u2019azione sociale di responsabilit\u00e0 comporta la revoca di diritto degli amministratori interessati. <strong>(iv) Impugnazione delle delibere assembleari <\/strong>(ivi inclusa quella relativa all\u2019approvazione del bilancio art. 2434 <em>bis<\/em> c.c.)<strong> che siano contrarie alle legge ovvero allo statuto ex art. 2377 c.c.<\/strong> Per l\u2019esercizio di tale diritto \u00e8 necessario detenere il 5% del capitale sociale. Tale diritto pu\u00f2 essere accompagnato con l\u2019esercizio dell\u2019azione risarcitoria per ottenere eventualmente il ristoro dei danni subiti per effetto dell\u2019assunzione della delibera impugnata. <strong>(v) Diritto di prendere visione<\/strong>, negli orari d\u2019ufficio, <strong>del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione, di quella dell\u2019organo amministrativo, di quella dell\u2019organo di controllo, di quella del revisore, di un progetto riepilogativo dei dati essenziali dell\u2019ultimo bilancio delle societ\u00e0 collegate<\/strong> nei 15 giorni che precedono l\u2019assemblea convocata per l\u2019approvazione del bilancio stesso ex art. 2429 c.c. <strong>(vi) Diritto di partecipare alle delibere dell\u2019organo assembleare ed esercitare il diritto di veto in assemblea straordinaria ex art. 2365 c.c.<\/strong>(modificazioni dello statuto, nomina, sostituzione dei liquidatori e altre materie di competenza espressamente attribuite dalla legge) diritto che pu\u00f2 essere esercitato da tanti soci che rappresentino pi\u00f9 di un terzo del capitale sociale solo in seconda convocazione\u00a0 ex. 2369 c.c. <strong>(vii) Diritto di chiedere la convocazione senza ritardo dell\u2019assemblea ex art. 2367 c.c.,<\/strong> diritto che pu\u00f2 essere esercitato da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale (10%). <strong>(viii) Diritto di chiedere il rinvio dell\u2019assemblea se non sufficientemente informati<\/strong> diritto che pu\u00f2 essere esercitato da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ovvero il 33% ex art. 2374 c.c.<\/p>\n<p>Esaminando nuovamente le percentuali sopra individuate, per riassumere, si possono certamente individuare delle soglie per cos\u00ec dire critiche di partecipazione in una S.p.A. chiusa: al di sotto del limite del 5%, la minoranza poco o nulla pu\u00f2 fare non avendo nemmeno la possibilit\u00e0 di impugnare le delibere assembleari e rimanendo ad essa, se vi sono i presupposti, la sola azione risarcitoria prevista dall\u2019art. 2377, 4 comma, c.c. Quindi, per ricapitolare, perch\u00e9 una minoranza possa essere considerata \u201cqualificata\u201d e possa fare valere la propria voce come tale all\u2019interno di una compagine societaria di una S.p.A. chiusa, \u00e8 necessario che essa detenga: a) il 5% per efficacemente denunciare fatti censurabili attinenti la gestione all\u2019organo di controllo (art. 2408 c.c.) e poter impugnare le delibere dell\u2019assemblea (art. 2377 c.c.); b) il 10% per la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. e per richiedere la convocazione senza indugio dell\u2019assemblea ex art. 2367 c.c.; c) il 20% per esercitare l\u2019azione di responsabilit\u00e0 nei confronti dell\u2019organo amministrativo o del collegio sindacale ex art. 2393 <em>bis<\/em> c.c. ovvero per opporsi alla transazione in punto all\u2019azione di responsabilit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 2393 c.c.; d) il 33% (+ 1%) per l\u2019esercizio del diritto di veto nell\u2019assemblea straordinaria in seconda convocazione ex art. 2369 c.c. e per la richiesta di rinvio dell\u2019assemblea ex art. 2374 c.c.<\/p>\n<h2>Il dirito di uscita<\/h2>\n<p>In principio si accennava anche del diritto di exit. Il diritto di exit o di uscita altro non \u00e8 che il diritto della minoranza di uscire dalla compagine sociale. La modalit\u00e0 naturale di exit \u00e8 l\u2019alienazione della partecipazione sociale. Quale alternativa principale alla vendita, in concomitanza di determinati eventi che determinino un mutamento significativo delle condizioni di rischio, il disinvestimento, in tutto o in parte, per il socio che non concorri a determinare tali cambiamenti, pu\u00f2 realizzarsi tramite l\u2019esercizio del diritto di recesso. \u00c8 necessario avere esatta contezza delle cause che riconoscono al socio il diritto di uscita tramite recesso per due motivi: da una parte, perch\u00e9 la maggioranza potr\u00e0 cos\u00ec, in maniera consapevole, ponderare determinate decisioni che potrebbero incidere tanto sulla vita sociale che sull\u2019andamento gestionale, dall\u2019altra, perch\u00e9 una minoranza attenta che si dovesse sentire \u201cprigioniera\u201d all\u2019interno della compagine sociale, potr\u00e0 avere uno strumento utile per superare la impasse.\u00a0 Il recesso diventa dunque, all\u2019occorrenza, strumento di pressione da esercitare sulla maggioranza oltre che di contrattazione allorquando mutano i presupposti di ingaggio inizialmente stabiliti dai soci ad esempio con l\u2019introduzione di specifici motivi di recesso. <strong>Il diritto di recesso \u00e8 disciplinato dall\u2019art. 2437 c.c.\u00a0 ed \u00e8 esercitabile in occasione del verificarsi di determinate circostanze<\/strong>: a) modifica dell\u2019oggetto sociale che incide in maniera significativa sull\u2019attivit\u00e0 della societ\u00e0; b) trasformazione della societ\u00e0; c) trasferimento della sede sociale all\u2019estero; d) revoca dello stato di liquidazione; e) eliminazione di una o pi\u00f9 cause di recesso previste dallo statuto; f) modifica dello statuto che incida sul valore da attribuire alla partecipazione in caso di recesso; g) modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o partecipazione; h) proroga del termine; i) introduzione o rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari; l) se la societ\u00e0 \u00e8 costituita a tempo indeterminato il socio pu\u00f2 recedere con un preavviso di 180 giorni; m) in caso di assoggettamento a direzione e coordinamento ai sensi dell\u2019art. 2497 e ss. c.c. Relativamente alle circostanze sopracitate, \u00e8 di fondamentale importanza ricordare come alcune di esse e pi\u00f9 precisamente quelle indicate alle lettere da a) a g), siano cause di recesso classificate come inderogabili, vale a dire insuscettibili di modifica anche per concorde volont\u00e0 delle parti, mentre, quelle indicate alle lettere h) e i) siano invece derogabili. L\u2019art. 2437, 2 comma, prima parte, c.c., infatti, espressamente indica la dizione \u201csalvo che lo statuto disponga diversamente\u201d riconoscendo in questo modo implicitamente quanto appena sostenuto. Si configura pertanto una tripartizione delle cause di recesso in legali inderogabili, legali derogabili e statutarie. Per l\u2019esercizio del diritto di recesso \u00e8 necessario rispettare le modalit\u00e0 previste dall\u2019art. 2437 <em>bis<\/em> c.c. e l\u2019esercizio del diritto comporta la liquidazione della partecipazione secondo i criteri di determinazione di cui all\u2019art. 2437 <em>ter <\/em>c.c.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Partiamo da una situazione in cui maggioranza e minoranza si trovino gi\u00e0 tra di loro in societ\u00e0 per eventi etero determinati, quali ad esempio una successione mortis causa. Caso frequente quest\u2019ultimo soprattutto nell\u2019ambito di societ\u00e0 ad impronta e stampo prettamente familiari. 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