{"id":4790,"date":"2017-12-06T09:00:56","date_gmt":"2017-12-06T08:00:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=4790"},"modified":"2020-01-05T21:42:16","modified_gmt":"2020-01-05T20:42:16","slug":"italia-durata-societa-responsabilita-limitata-recesso-socio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2017\/12\/italia-durata-societa-responsabilita-limitata-recesso-socio\/","title":{"rendered":"Italia &#8211; Durata della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e recesso del socio"},"content":{"rendered":"<p>Come per tutti i contratti di durata, anche <strong>per le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (s.r.l.) la legge italiana prevede la possibilit\u00e0 per il socio di recedere<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 2473 del codice civile riconosce al socio il diritto di recedere, <strong>oltre che nei casi espressamente previsti nell\u2019atto costitutivo<\/strong>, anche quando lo stesso non abbia consentito al cambiamento dell\u2019oggetto sociale o del tipo di societ\u00e0, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all\u2019estero, alla eliminazione di una o pi\u00f9 cause di recesso previste dall\u2019atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell\u2019oggetto sociale determinato nell\u2019atto costitutivo o dei diritti particolari attribuiti al socio ai sensi dell\u2019art. 2468 c.c.<\/p>\n<p>In aggiunta alle ipotesi sopra elencate, il diritto di recesso pu\u00f2 essere altres\u00ec esercitato quando:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019atto costitutivo preveda l\u2019intrasferibilit\u00e0 della quota o subordini il suo trasferimento al mero gradimento degli organi sociali (art. 2469 codice civile);<\/li>\n<li>sia deliberato l\u2019aumento di capitale sociale con emissione di nuove quote in favore di terzi (art. 2481 <em>bis<\/em> codice civile);<\/li>\n<li>vengano introdotte, siano soppresse o modificate in maniera importante eventuali clausole compromissorie contenute nell\u2019atto costitutivo (art. 36 D.Lg. 5\/2003);<\/li>\n<li>la societ\u00e0 capogruppo sia stata condannata ai sensi dell\u2019art. 2497 <em>quater<\/em> codice civile.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Oltre alle ipotesi appena elencate, resta comunque sempre valida la regola generale<\/strong>, cristallizzata nella disposizione contenuta nel secondo comma dell\u2019art. 2473 del codice civile, <strong>per cui il socio pu\u00f2 sempre recedere, dando un preavviso di 180 giorni<\/strong> (o pi\u00f9, se diversamente disposto dall\u2019atto costitutivo), <strong>quando la societ\u00e0 sia stabilita a tempo indeterminato.<\/strong><\/p>\n<p>A lungo si \u00e8 discusso, e tuttora si continua a discutere, della possibilit\u00e0 per il socio di ricorrere a tale ipotesi di recesso <em>ad nutum<\/em> quando la societ\u00e0 abbia un termine ben determinato, ma comunque eccedente la normale durata della vita umana.<\/p>\n<p>Sulla questione la giurisprudenza non ha mancato di sottolineare come <strong>una durata della societ\u00e0 superiore a quella media della vita umana non possa che comportare l\u2019applicazione della disciplina prevista per le societ\u00e0 contratte a tempo indeterminato<\/strong>.<\/p>\n<p>La <strong>Cassazione<\/strong>, con la pronuncia n. 9662 del 22 aprile 2013, <strong>ha<\/strong>, in particolare, <strong>riconosciuto l\u2019assimilabilit\u00e0 di una societ\u00e0 costituita con durata fino al 2100 ad una societ\u00e0 con durata illimitata<\/strong>, precisando che, in presenza di un termine fissato in epoca cos\u00ec lontana nel tempo, tanto da superare la prospettiva di vita della persona fisica e di operativit\u00e0 di un soggetto collettivo, debbano trovare spazio le ragioni che hanno portato il legislatore, che ha sempre guardato con sfavore ai vincoli perpetui, a prevedere il recesso <em>ad nutum<\/em> per le societ\u00e0 contratte a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>La previsione di un termine di durata del soggetto collettivo ha, secondo i giudici di legittimit\u00e0, la funzione di stabilire se l\u2019aspettativa di vita dell\u2019ente sia congrua rispetto al progetto che con esso si intende perseguire.<\/p>\n<p>La mancata previsione di un termine di durata viene, perci\u00f2, ricollegata all\u2019intrinseca perpetuit\u00e0 del progetto imprenditoriale o, in alternativa, alla difficolt\u00e0 di stabilire a priori il tempo necessario per giungere al conseguimento dell\u2019oggetto sociale.<\/p>\n<p>Ne consegue, pertanto, che fissare un termine per la durata della societ\u00e0 in un momento eccessivamente lontano nel tempo, potrebbe impedire di ricostruire quale sia stata l\u2019effettiva volont\u00e0 delle parti del contratto sociale nella scelta tra societ\u00e0 contratta a tempo determinato e societ\u00e0 contratta a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Non potrebbe, quindi, escludersi che l\u2019indicazione di una durata spropositata rispetto alla vita dei soci o rispetto all\u2019oggetto sociale che s\u2019intende perseguire abbia, in realt\u00e0, un intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con una dichiarazione esplicita di durata indeterminata, che potrebbe essere corretto solo con un intervento interpretativo che garantisca al socio le tutele previste dall\u2019ordinamento con riferimento alle societ\u00e0 con durata illimitata.<\/p>\n<p><strong>La linea portata avanti dalla Cassazione \u00e8 stata di recente seguita anche dalla giurisprudenza di merito.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>In particolare, le sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Roma (sentenza del 22 ottobre 2015) e del Tribunale di Torino (pronuncia del 5 maggio 2017), hanno riconosciuto il diritto di recesso con preavviso con riferimento a societ\u00e0 con termine al 2100, considerando una simile durata sostanzialmente illimitata.<\/p>\n<p>Nello specifico, il collegio piemontese ha fatto interamente proprie le argomentazioni della Corte di Cassazione, applicando il principio secondo cui devono considerarsi costituite a tempo indeterminato, non solo le s.r.l. con durata eccedente la normale vita umana, ma anche le s.r.l. che siano costituite per un termine particolarmente lungo, tale per cui debba ritenersi superato l\u2019orizzonte temporale ragionevolmente ricollegabile al raggiungimento dello scopo della societ\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019orientamento giurisprudenziale che va, quindi, affermandosi impone agli operatori del diritto di <strong>prestare particolare attenzione all\u2019elemento della durata temporale delle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata<\/strong>, onde evitare un\u2019applicazione pi\u00f9 ampia e generalizzata, rispetto a quanto desiderato, delle tutele riconosciute ai soci di s.r.l. contratte a tempo indeterminato.<\/p>\n<p><em>L\u2019autore di questo articolo \u00e8 Giovanni Izzo.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come per tutti i 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