{"id":4574,"date":"2017-11-02T16:02:16","date_gmt":"2017-11-02T15:02:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=4574\/"},"modified":"2021-01-26T11:54:37","modified_gmt":"2021-01-26T10:54:37","slug":"danni-punitivi-corte-cassazione-apre-porta-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2017\/11\/danni-punitivi-corte-cassazione-apre-porta-italia\/","title":{"rendered":"Danni Punitivi &#8211;  La Corte di Cassazione apre la porta in Italia"},"content":{"rendered":"<p>Con la recente sentenza 16601\/2017 la Suprema Corte \u2013 dopo svariate pronunce contrarie \u2013 ha aperto alla possibilit\u00e0 di riconoscere in Italia i provvedimenti stranieri contenenti <em>punitive damages<\/em>. In questo breve post vedremo in cosa consistono i <em>punitive damages<\/em>, a che condizioni potranno essere riconosciuti ed eseguiti in Italia e, soprattutto, che contromisure conviene adottare per affrontare questo nuovo rischio.<\/p>\n<p>I danni puntivi, in inglese <em>punitive damages<\/em>, sono un istituto giuridico originario degli ordinamenti di <em>common law<\/em> che prevede <strong>la possibilit\u00e0 di riconoscere al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto alla compensazione del pregiudizio subito, nel caso in cui il danneggiante abbia agito con dolo o la colpa grave <\/strong>(rispettivamente \u201c<em>malice<\/em>\u201d e \u201c<em>gross negligence<\/em>\u201d)<em>.<\/em><\/p>\n<p>Con i danni puntivi, cio\u00e8, oltre alla funzione compensatoria, il risarcimento del danno assume anche una finalit\u00e0 sanzionatoria, tipica del diritto penale, fungendo anche da deterrente nei confronti di ulteriori potenziali trasgressori.<\/p>\n<p>Negli ordinamenti che prevedono i danni punitivi, il riconoscimento e la quantificazione del maggior risarcimento sono rimessi per lo pi\u00f9 alla discrezionalit\u00e0 del giudice.<\/p>\n<p>Negli Stati Uniti d\u2019America i danni punitivi sono previsti dai principi di <em>common <\/em>law, ma disciplinati in maniera diversa in ogni Stato. <strong>Generalmente<\/strong>, tuttavia, <strong>si applicano ove la condotta del danneggiante sia intenzionalmente diretta a causare un danno o sia posta in essere senza avere riguardo delle norme a tutela della sicurezza<\/strong>. Solitamente non possono essere concessi per l\u2019inadempimento di un contratto, salvo che non determini anche un illecito (<em>tort)<\/em> autonomo.<\/p>\n<p><strong>In alcuni Stati sono previsti dei<\/strong> <strong>limiti massimi ai <em>punitive damages<\/em><\/strong>, a volte sotto forma di rapporto con i danni compensativi, a volte come tetto massimo. Inoltre, <strong>la Suprema Corte degli Stati Uniti \u00e8 intervenuta in diversi casi per limitare le somme di condanna<\/strong>. Si consideri, ad esempio, il caso relativo all\u2019azienda produttrice di automobili BMW, nel quale, a fronte di un danno compensativo di 4.000 USD, la Suprema Corte dell\u2019Alabama aveva condannato BMW a 2.000.000 USD a titolo di danno punitivo. La Corte Suprema ha ritenuto tale condanna manifestamente eccessiva (\u201c<em>grossly excessive<\/em>\u201d) e ha rimesso nuovamente il caso alla Corte Suprema dell\u2019Alabama, che ha in seguito ridotto a 50.000 USD i <em>punitive damages<\/em> (<em>BMW of North America, Inc. v. Gore<\/em>, 517 U.S. 559, 1996).<\/p>\n<p><strong>Non sempre, per\u00f2, i <em>punitive damages<\/em> vengono ridotti<\/strong>. Nel 2011 i giudici del Montana hanno condannato il produttore di automobili Hyundai al <strong>pagamento della somma di 72 milioni di USD a titolo di danni punitivi<\/strong> per un incidente causato dal difetto allo sterzo di una vettura, che aveva causato il decesso di due giovani.<\/p>\n<p><strong>Negli ordinamenti di <em>civil law<\/em>, tra i quali l\u2019Italia, l\u2019istituto dei danni punitivi non viene tradizionalmente riconosciuto<\/strong>, in quanto la sanzione del danneggiante viene generalmente ritenuta estranea ai principi del diritto civile, ancorati alla concezione del risarcimento danni come mera restaurazione della sfera patrimoniale del danneggiato.<\/p>\n<p>Di conseguenza, il riconoscimento dei danni punitivi statuiti in una pronuncia straniera era ostacolato dal limite dell\u2019ordine pubblico e le sentenze che li prevedevano non avevano accesso allo spazio giuridico italiano.<\/p>\n<p><strong>La sentenza a Sezioni Unite n. 16601\/2017 del 5 luglio 2017 della Suprema Corte di Cassazione, per\u00f2, ha cambiato le carte in tavola.<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso di specie veniva richiesto alla Corte di Appello di Venezia il riconoscimento (ex art. 64, legge 218\/1995) di tre sentenze della <em>District Court of Appeal of the State of Florida<\/em> che, accogliendo una domanda di garanzia azionata da un rivenditore americano di caschi nei confronti della societ\u00e0 italiana produttrice, avevano condannato quest\u2019ultima al pagamento di 1.436.136,87 USD (oltre spese e interessi) a titolo di risarcimento dei danni causati da un difetto del casco utilizzato in occasione di un sinistro stradale.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Venezia aveva riconosciuto l\u2019efficacia del provvedimento del giudice straniero considerando la somma meramente risarcitoria e non punitiva. La decisione era stata impugnata in Cassazione dalla parte soccombente, che sosteneva la contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico della sentenza statunitense, in forza dell\u2019orientamento giurisprudenziale sino a quel momento costante.<\/p>\n<p>La Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d\u2019Appello, ritenendo la somma non punitiva, e ha dichiarato il riconoscimento della pronuncia statunitense in Italia.<\/p>\n<p><strong>Le Sezioni Unite<\/strong>, per\u00f2, <strong>hanno<\/strong> <strong>colto l\u2019occasione per affrontare la questione inerente l\u2019ammissibilit\u00e0 dei danni punitivi in Italia<\/strong>, cambiando l\u2019orientamento storico della Suprema Corte (si veda Cass. 1781\/2012).<\/p>\n<p>Secondo la Corte,<strong> la nozione di responsabilit\u00e0 civile intesa come mera riparazione dei danni subiti \u00e8 da considerarsi ormai desueta<\/strong>, data l\u2019evoluzione di tale istituto attraverso <strong>interventi legislativi e giurisprudenziali nazionali ed europei<\/strong> che hanno introdotto mezzi risarcitori a funzione sanzionatoria e deterrente. Nel nostro ordinamento, infatti, \u00e8 possibile trovare diversi casi di risarcimenti danni con funzione sanzionatoria: in materia di diffamazione a mezzo di stampa (art. 12 L.47\/48), diritto d\u2019autore (art. 158 L. 633\/41), propriet\u00e0 industriale (art. 125 D. Lgs 30\/2005), abuso del processo (art. 96 comma 3 c.p.c. e art. 26 comma 2 c.p.a.), diritto del lavoro (art. 18, comma 14), diritto di famiglia (art. 709-ter c.p.c.) e altri.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: \u201c<em>Nel vigente ordinamento italiano, alla responsabilit\u00e0 civile non \u00e8 assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, perch\u00e9 sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria della responsabilit\u00e0 civile. Non \u00e8, perci\u00f2, ontologicamente incompatibile con l\u2019ordinamento italiano l\u2019istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>La conseguenza, molto importante, \u00e8 che <strong>la pronuncia apre la porta alla possibile delibazione di sentenze straniere che condannano una parte al pagamento di una somma superiore rispetto quella sufficiente a compensare il pregiudizio subito in seguito al danno<\/strong>.<\/p>\n<p>A tale scopo, tuttavia<strong>, <\/strong>la Suprema Corte ha disposto<strong> alcune condizioni affinch\u00e9 la sentenza straniera possa essere delibata<\/strong>, ossia che la decisione sia resa nell\u2019ordinamento straniero su basi normative che<strong>:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>garantiscano la tipicit\u00e0 delle ipotesi di condanna;<\/strong><\/li>\n<li><strong>la prevedibilit\u00e0 della stessa; e<\/strong><\/li>\n<li><strong>i limiti quantitativi.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h2><strong>I possibili effetti della Sentenza nell\u2019ordinamento italiano<\/strong><\/h2>\n<p>In primo luogo, va chiarito che la Sentenza <strong>non ha modificato il sistema risarcitorio interno dell\u2019ordinamento italiano.<\/strong> In altre parole, la Sentenza non permetter\u00e0 ai giudici nazionali di comminare danni punitivi all\u2019interno di procedimenti italiani.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda invece <strong>le sentenze straniere<\/strong>, invece, sar\u00e0 ora possibile ottenere il risarcimento dei danni punitivi attraverso il riconoscimento e l\u2019esecuzione nel sistema italiano di una decisione straniera che prevede la condanna a tale tipologia di danno, a condizione che siano rispettati i presupposti sopra indicati.<\/p>\n<p><strong>In considerazione di ci\u00f2, le imprese italiane che hanno investito o fanno affari in paesi che prevedono i danni punitivi dovranno tenere in considerazione questo nuovo rischio. <\/strong><\/p>\n<h2><strong>Gli strumenti per tutelarsi<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019imprenditore italiano che opera su mercati stranieri nei quali sono previsti i danni punitivi deve considerare con attenzione questo rischio, che sino ad oggi, come visto, non aveva accesso allo spazio giuridico italiano.<\/p>\n<p>L\u2019ottica deve essere necessariamente quella di prevenzione e gli strumenti a disposizione in tal senso sono diversi: in primo luogo l\u2019adozione di clausole contrattuali che prevedano la rinuncia del danneggiato a questo tipo di danno o pongano un limite alla risarcibilit\u00e0 dei danni contrattuali, ad esempio ancorandola al valore dei prodotti o servizi forniti.<\/p>\n<p>E\u2019 poi fondamentale che si abbia conoscenza della legislazione e della giurisprudenza dei mercati in cui si opera, anche indirettamente (ad esempio, con la distribuzione commerciale dei prodotti) al fine di scegliere in modo consapevole la legge applicabile al contratto e la modalit\u00e0 di risoluzione delle controversie (ad esempio, con previsione dell\u2019esclusiva giurisdizione del foro di un paese \u00a0che non preveda i danni punitivi.<\/p>\n<p>Infine, questo tipo di responsabilit\u00e0 e di rischio pu\u00f2 essere oggetto di valutazione con polizze assicurative che offrano una copertura specifica rispetto ad eventuali condanne al risarcimento di danni punitivi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la recente sentenza 16601\/2017 la Suprema Corte \u2013 dopo svariate pronunce contrarie \u2013 ha aperto alla possibilit\u00e0 di riconoscere in Italia i provvedimenti stranieri contenenti punitive damages. 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