{"id":35307,"date":"2026-10-23T14:08:42","date_gmt":"2026-10-23T12:08:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/2026\/10\/unfair-commercial-practices-in-the-italian-agri-food-supply-chain-five-years-on-what-has-changed\/"},"modified":"2026-10-25T11:30:05","modified_gmt":"2026-10-25T10:30:05","slug":"pratiche-commerciali-sleali-nella-filiera-agroalimentare-italiana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2026\/10\/pratiche-commerciali-sleali-nella-filiera-agroalimentare-italiana\/","title":{"rendered":"Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare italiana: riflessioni a cinque anni dall\u2019entrata in vigore del D.lgs 198\/2021"},"content":{"rendered":"<p><strong>Riassunto: <\/strong>Nel febbraio 2022, <a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2022\/02\/nuove-norme-pratiche-commerciali-sleali-requisiti-contrattuali-filiera-agricola-alimentare\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">questo precedente articolo<\/a> ha esaminato l\u2019adozione del Decreto Legislativo n. 198 dell\u20198 novembre 2021 (il \u201c<strong>Decreto<\/strong>\u201d), con cui l\u2019Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019\/633 (la \u201c<strong>Direttiva<\/strong>\u201d) relativa alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare.<\/p>\n<p>A distanza di quattro anni, la disciplina si \u00e8 evoluta e il quadro \u00e8 in parte mutato: il legislatore italiano ha apportato diverse modifiche al Decreto, l\u2019autorit\u00e0 di controllo designata ha intensificato notevolmente la propria attivit\u00e0 e sono state emesse le prime decisioni giudiziarie relative all\u2019applicazione del Decreto.<\/p>\n<p>Il presente articolo si propone di fornire una panoramica di aggiornamento.<\/p>\n<h2><strong>Il quadro normativo: struttura originaria e successive modifiche<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019implementazione della Direttiva ha costituito l\u2019occasione per il legislatore italiano di rimaneggiare le norme nazionali preesistenti in materia di filiera agroalimentare &#8211; in particolare quelle di cui all\u2019articolo 62 del Decreto Legge n. 1\/2012. Il risultato \u00e8 una disciplina unificata e sistematica della materia, contenuta nel Decreto entrato in vigore il 15 dicembre 2021.<\/p>\n<p>Per l\u2019analisi della struttura e delle pi\u00f9 importanti previsioni del Decreto, si rimanda al <a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2022\/02\/nuove-norme-pratiche-commerciali-sleali-requisiti-contrattuali-filiera-agricola-alimentare\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">precedente articolo<\/a>. Le scelte strutturali fondamentali descritte in tale contributo rimangono in vigore: il Decreto stabilisce requisiti contrattuali obbligatori per gli operatori del settore agricolo e alimentare, individua le pratiche sleali sempre vietate (c.d. <em>lista nera<\/em>) e quelle vietate salvo diverso accordo scritto tra le parti (c.d. <em>lista grigia<\/em>), disciplina la vendita sottocosto (non contemplata dalla Direttiva), prevede un articolato sistema sanzionatorio per punire eventuali violazioni e designa l\u2019Ispettorato Centrale della Tutela della Qualit\u00e0 e della Repressione Frodi (ICQRF) quale autorit\u00e0 deputata a vigilare sul rispetto delle disposizioni del Decreto.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che interessa qui considerare sono gli interventi legislativi che hanno modificato e integrato il testo originario del Decreto. Come si vedr\u00e0, i correttivi hanno inasprito una disciplina che gi\u00e0 al momento della sua adozione era pi\u00f9 rigorosa di quella europea.<\/p>\n<p>La prima modifica \u00e8 intervenuta con il Decreto-legge n. 21\/2022, che ha ampliato la definizione di <strong>prodotti deperibili<\/strong>, aggiungendovi quelli a base di carne che presentino particolari caratteristiche fisico-chimiche, ed ha ampliato l\u2019applicabilit\u00e0 dei termini di pagamento di 30 giorni ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:<\/p>\n<p>\u201c<em>a)<\/em> <em>preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilit\u00e0 degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;<br \/>\nc) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: a<sup>w<\/sup>superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure a<sup>w<\/sup>superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;<\/em><\/li>\n<li><em>d) tutti i tipi di latte<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Successivamente, il Decreto-legge n. 69\/2023 ha ampliato l\u2019<strong>applicabilit\u00e0 del Decreto<\/strong> a <em>\u201cfornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l&#8217;acquirente \u00e8 stabilito in Italia\u201d. <\/em>Dunque, oggi, <strong>il Decreto si applica a tutti i contratti di vendita tra imprese (B2B) in cui il fornitore e\/o l\u2019acquirente sia stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato delle parti e dalla legge applicabile al contratto<\/strong>. Si tratta di un ambito di applicazione amplissimo, suscettibile di travolgere, di fatto, qualsiasi rapporto commerciale in cui almeno una delle parti sia italiana. Questo deliberato allontanamento dalle soglie di fatturato differenziate previste dalla Direttiva \u2013 giustificato, secondo il legislatore, dalla straordinaria frammentazione della filiera agroalimentare italiana &#8211; continua a definire la portata pi\u00f9 ampia del regime italiano rispetto al livello minimo di armonizzazione definito dall\u2019UE.<\/p>\n<p>Il Decreto-legge n. 69\/2023 ha inoltre modificato il <strong>termine minimo di preavviso per l&#8217;annullamento da parte dell&#8217;acquirente di ordini di prodotti deperibili<\/strong>, vietando qualsiasi<em> \u201cpreavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti\u201d <\/em>e demandando ad un successivo regolamento attuativo (non ancora emanato) la disciplina specifica della fattispecie. La norma ha, infine, estenso ai fornitori esteri della possibilit\u00e0 di presentare denunce all\u2019autorit\u00e0 nazionale di contrasto (ICQRF).<\/p>\n<p>Il pi\u00f9 recente correttivo al Decreto \u00e8 stato introdotto dal Decreto-legge n. 63\/2024, che ha<\/p>\n<ul>\n<li>aggiunto la previsione che <strong>il prezzo di fornitura deve tener conto del costo di produzione<\/strong><\/li>\n<li>precisato che rientrano nell\u2019ambito di applicazione del Decreto anche i <strong>mercati all\u2019ingrosso<\/strong><\/li>\n<li>aggiunto, tra i documenti che pu\u00f2 acquisire l\u2019ICQRF, anche i documenti contabili relativi alle attivit\u00e0 di vendita e ai relativi servizi, e<\/li>\n<li>introdotto la possibilit\u00e0 di <strong>pagare in misura ridotta eventuali sanzioni<\/strong> comminate ai sensi del Decreto, ove il contraente dimostri di aver posto in essere tutte le attivit\u00e0 idonee a elidere le conseguenze dannose dell&#8217; illecito contestato dall\u2019autorit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019effetto cumulativo delle modifiche sopra esposte \u00e8 il perfezionamento di una disciplina anche pi\u00f9 rigorosa di quella entrata in vigore nel dicembre 2021 (che gi\u00e0 risultava decisamente pi\u00f9 restrittiva rispetto alla Direttiva).<\/p>\n<h2><strong>Requisiti contrattuali obbligatori: persistenti difficolt\u00e0 di conformit\u00e0<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019art. 3 del Decreto impone diversi requisiti obbligatori per i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari: forma scritta, durata minima di 12 mesi, indicazione di quantit\u00e0 e caratteristiche del prodotto, prezzo determinato o determinabile che rifletta i costi di produzione, definizione dei termini di consegna e pagamento.<\/p>\n<p>L\u2019intenzione del legislatore di approntare un sistema garantista dei diritti contrattuali delle parti si \u00e8 per\u00f2 scontrata con la realt\u00e0 delle transazioni commerciali in questo settore. Infatti, l\u2019esperienza ha dimostrato che tali requisiti contrattuali rimangono la principale fonte di difficolt\u00e0 per gli operatori a conformarsi al Decreto. Non stupisce, quindi, che molte contestazioni mosse dall\u2019ICQRF negli anni riguardino proprio questo aspetto.<\/p>\n<p><strong>Particolarmente critico \u00e8 il requisito della forma scritta:<\/strong> una percentuale significativa di operatori, in particolare nei settori caratterizzati da rapporti commerciali informali di lunga data (l\u2019esempio principe \u00e8 il settore vitivinicolo), continua a concludere transazioni senza un adeguato accordo quadro scritto, affidandosi invece agli usi commerciali e agli accordi verbali che il Decreto non riconosce come sufficienti. Non a caso, i report emessi dall\u2019ICQRF negli ultimi anni annoverano tra le violazioni accertate pi\u00f9 frequenti la mancata stipula di contratti scritti prima della consegna dei prodotti ceduti.<\/p>\n<p>Altro aspetto spesso sanzionato \u00e8 <strong>la modifica unilaterale dei prezzi<\/strong>: in diversi casi gli acquirenti hanno cercato di adeguare i prezzi concordati senza il consenso scritto del fornitore &#8211; una pratica che il Decreto vieta espressamente e che \u00e8 stata oggetto delle prime decisioni giudiziarie emesse sul tema (di cui si dir\u00e0 al paragrafo 6).<\/p>\n<h2><strong>Le peculiarit\u00e0 italiane: ulteriori pratiche vietate e vendite sottocosto <\/strong><\/h2>\n<p>Oltre alla lista nera e alla lista grigia delle pratiche sleali vietate dalla Direttiva, l\u2019art. 5 del Decreto prevede e vieta <strong>16 ulteriori pratiche sleali,<\/strong> che derivano dal quadro normativo italiano preesistente. Tra di esse figurano, ad esempio, l&#8217;acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, l&#8217;applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti e il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali.<\/p>\n<p>Una caratteristica interessante del catalogo italiano \u00e8 il suo <strong>carattere esplicitamente bilaterale<\/strong>: a differenza della Direttiva, concepita per proteggere i fornitori dai potenziali abusi di acquirenti pi\u00f9 grandi e forti, l\u2019articolo 5 del Decreto censura diverse pratiche sleali applicabili anche ai fornitori, tra cui l\u2019imposizione di una data di scadenza indebitamente breve, il mantenimento forzato di una gamma specifica di prodotti e l\u2019imposizione di riservare a determinati prodotti un posizionamento privilegiato sugli scaffali. Il Decreto, dunque, tutela \u2013 in taluni casi \u2013 anche gli acquirenti.<\/p>\n<p>Un\u2019altra peculiarit\u00e0 della normativa italiana (e di poche altre nell\u2019Unione europea \u2013 Spagna, Croazia e Ungheria) \u00e8 la <strong>disciplina della vendita sottocosto<\/strong>, non contemplata dalla Direttiva.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019articolo 7 del Decreto, le vendite al di sotto del costo di produzione sono consentite solo in due circostanze:<\/p>\n<ul>\n<li>qualora i prodotti deperibili siano a rischio di deterioramento, oppure<\/li>\n<li>qualora l\u2019operazione commerciale sia stata programmata e concordata per iscritto con il fornitore. In tutti gli altri casi, il prezzo del prodotto venduto sottocosto viene sostituito di diritto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Va segnalato che i parametri di sostituzione indicati dal legislatore (fatture d\u2019acquisto, costi medi di produzione, prezzo medio del prodotto) non sono chiari e sono stati oggetto di svariate interpretazioni.<\/p>\n<p>Le sanzioni in caso di violazione del divieto di vendita sottocosto sono severe: ammende amministrative comprese tra 1 e 6 milioni di euro e sospensione dell\u2019attivit\u00e0 commerciale fino a 20 giorni in caso di recidiva o di casi particolarmente gravi.<\/p>\n<p>Ad ogni modo, la vendita sottocosto non \u00e8 un problema solo nazionale, ed infatti nella propria relazione del 1.12.2025 sulla valutazione della Direttiva, la Commissione ha anticipato che proporr\u00e0 la revisione della Direttiva per affermare il principio secondo cui gli agricoltori non dovrebbero essere costretti a vendere sistematicamente i prodotti al di sotto dei costi di produzione. C\u2019\u00e8 dunque da aspettarsi un\u2019evoluzione della disciplina europea di questa tematica.<\/p>\n<h2><strong>Il regime sanzionatorio<\/strong><\/h2>\n<p>Il Decreto contiene un articolato sistema sanzionatorio, calibrato in base alla natura e alla gravit\u00e0 dell\u2019infrazione.<\/p>\n<p>Il mancato rispetto delle previsioni del Decreto determina, a seconda dei casi, tre ordini di conseguenze, che possono applicarsi in via cumulativa:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Nullit\u00e0 della clausola contrattuale<\/strong> in violazione, automaticamente sostituita laddove il Decreto lo preveda: ad esempio, una durata inferiore a 12 mesi viene estesa a tale periodo minimo; un prezzo inferiore al costo di produzione viene adeguato al rialzo.<\/li>\n<li><strong>Sanzioni pecuniarie<\/strong>: ammende che vanno da un minimo fisso compreso tra 1.000 e 30.000 euro a seconda dell\u2019obbligo violato a un massimo variabile dal 3% al 5% del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione, aumentabile fino a due o tre volte in caso di violazioni ripetute, con un limite massimo complessivo pari al 10% del fatturato. Per quanto riguarda specificamente le pratiche sleali, l\u2019articolo 10 del Decreto prevede che quelle inserite nella \u00ablista nera\u00bb comportano sanzioni amministrative comprese tra 30.000 euro e il 5% del fatturato dell\u2019anno precedente; quelle inserite nella \u00ablista grigia\u00bb comportano ammende comprese tra 15.000 euro e il 3% del fatturato; le ulteriori pratiche vietate ai sensi dell\u2019articolo 5 sono soggette a sanzioni che vanno da 5.000 euro al 4% del fatturato.<\/li>\n<li><strong>Risarcimento del danno<\/strong>: le parti lese e le loro organizzazioni rappresentative possono presentare in ogni caso richieste di risarcimento danni (tutti da dimostrare).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Come anticipato, dal 2024 \u00e8 consentito all\u2019operatore destinatario di una sanzione pecuniaria, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell&#8217;ordinanza-ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50%, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attivit\u00e0 idonee a elidere le conseguenze dannose dell\u2019illecito contestato dall\u2019autorit\u00e0.<\/p>\n<h2><strong>Applicazione della normativa: il ruolo in espansione dell\u2019ICQRF<\/strong><\/h2>\n<p>A distanza di quattro anni dalla sua designazione come autorit\u00e0 di controllo competente in Italia ai sensi del Decreto, l\u2019ICQRF (Dipartimento dell\u2019Ispettorato Centrale per la tutela della Qualit\u00e0 e la Repressione delle Frodi) \u00e8 diventato uno degli organismi di controllo pi\u00f9 attivi dell\u2019Unione Europea in questo settore. Operando in coordinamento con la Guardia di Finanza e il Comando dei Carabinieri per la tutela dei prodotti agroalimentari, svolge ispezioni sia su segnalazione che di propria iniziativa.<\/p>\n<p>L\u2019intensificazione progressiva delle attivit\u00e0 di tale ente \u00e8 rimarchevole. Nel 2022 l\u2019ICQRF ha condotto 139 ispezioni. Nel 2025, tale cifra \u00e8 salita a 3.536. Le ispezioni derivanti da denunce sono \u2013 per vero \u2013 rarissime, mentre la maggior parte dei controlli avviene per diretta iniziativa dell\u2019ente. La riluttanza degli operatori a presentare denunce, un fenomeno comune in tutti gli Stati membri dell\u2019UE e in gran parte attribuibile al timore di ritorsioni commerciali da parte di partner commerciali pi\u00f9 forti, ha reso l\u2019azione di controllo proattiva il meccanismo principale nella pratica.<\/p>\n<p>Le relazioni pi\u00f9 recenti dell\u2019ICQRF confermano una significativa tendenza al rialzo nel volume delle ispezioni, nel numero di operatori sottoposti a indagine (76 nel 2022 contro i 1.430 nel 2025) e di violazioni rilevate (15 nel 2022, 562 nel 2025). I settori oggetto dei controlli pi\u00f9 frequenti sono quelli dei prodotti lattiero-caseari e di frutta e verdura, entrambi caratterizzati da acquirenti di grandi dimensioni e strutturalmente potenti e da una base di fornitori molto frammentata.<\/p>\n<p>Le infrazioni pi\u00f9 comunemente riscontrate sono modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte dell\u2019acquirente, mancato rispetto dei termini di pagamento obbligatori e assenza di contratti di vendita scritti.<\/p>\n<h2><strong>La giurisprudenza in materia di pratiche sleali nella filiera agroalimentare<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019intensificazione dei controlli e delle ordinanze-ingiunzioni comminate agli operatori ha comportato, come era prevedibile, ai primi contenziosi e, dunque, alle prime decisioni giudiziarie relative al Decreto.<\/p>\n<p>A seguito dei ricorsi presentati da alcuni operatori del settore lattiero-caseario contro le sanzioni amministrative inflitte per aver modificato unilateralmente il prezzo concordato del latte, diversi giudici di merito (e precisamente il Tribunale di Brescia e la Corte d\u2019Appello di Milano) hanno confermato che qualsiasi modifica del prezzo richiede il consenso scritto di tutte le parti contraenti. Ci\u00f2 \u00e8 in linea con il dato testuale del Decreto, che vieta le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali concordate ed impone la forma scritta per gli accordi tra le parti.<\/p>\n<p>Con <strong>sentenza n. 1225 del 29 aprile 2025, pubblicata il 12 giugno 2025<\/strong>, la Corte d\u2019Appello di Milano ha statuito che una lettera di revisione dei criteri di calcolo del prezzo inviata dall\u2019acquirente al fornitore, non preceduta da una negoziazione tra le parti e non sottoscritta dal fornitore per accettazione, costituisce una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali relative al prezzo, sanzionabile ai sensi dell\u2019art. 4, lettera d, del Decreto. Essa, infatti, non pu\u00f2 essere considerata un accordo scritto (essendo sottoscritta da una parte soltanto). \u00c8 vero che l\u2019art. 3 del Decreto prevede la possibilit\u00e0 di assolvere l\u2019obbligo della forma scritta con \u201cforme equipollenti\u201d, ma ci\u00f2 a condizione che gli elementi contrattuali fondamentali (tra cui il prezzo) siano preventivamente concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro.<\/p>\n<p>Dunque, non conta che, nel caso di specie, il fornitore, nel proseguire le forniture, avesse tenuto un comportamento apprezzabile in termini di accettazione tacita della modifica, atteso che le pattuizioni sul prezzo non possono essere adottate con \u201cforme equipollenti\u201d.<\/p>\n<p>Il corpus giurisprudenziale rimane ancora limitato, sicch\u00e9 \u00e8 prematuro trarre conclusioni definitive sull\u2019orientamento della giurisprudenza di settore.<\/p>\n<p>Tuttavia, \u00e8 indubbio che si stiano progressivamente definendo i confini operativi del regime sanzionatorio e chiarendo i limiti interpretativi delle disposizioni del Decreto.<\/p>\n<h2><strong>Conclusione<\/strong><\/h2>\n<p>Il quadro normativo italiano in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, negli oltre quattro anni trascorsi dalla sua entrata in vigore, \u00e8 passato dalla teoria alla realt\u00e0 applicativa.<\/p>\n<p>L\u2019architettura di base descritta nel precedente articolo \u00e8 stata integrata da successive modifiche legislative e l\u2019applicazione delle norme \u00e8 vigilata da un\u2019autorit\u00e0 di controllo che ha dimostrato sia la volont\u00e0 sia la capacit\u00e0 di agire. L\u2019intraprendenza dell\u2019ICQRF, sempre pi\u00f9 attiva nel proprio ruolo di autorit\u00e0 di contrasto, non lascia dubbi sul fatto che il rispetto del Decreto sia un imperativo pratico, non solo teorico.<\/p>\n<p>Per gli operatori attivi nella filiera agroalimentare italiana &#8211; siano essi fornitori, acquirenti o intermediari &#8211; <strong>le priorit\u00e0 sono chiare:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i <strong>contratti <\/strong>devono essere scritti e rispettare i requisiti obbligatori previsti dal Decreto<\/li>\n<li>le <strong>pratiche commerciali<\/strong> devono essere verificate per accertarne la conformit\u00e0 alla legge ed assicurarsi che non ricadano nel catalogo delle pratiche vietate e<\/li>\n<li>i <strong>processi aziendali<\/strong> devono assicurare la messa in atto di buone pratiche commerciali di ciascun operatore con i propri partner e gli altri operatori della filiera.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riassunto: Nel febbraio 2022, questo precedente articolo ha esaminato l\u2019adozione del Decreto Legislativo n. 198 dell\u20198 novembre 2021 (il \u201cDecreto\u201d), con cui l\u2019Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019\/633 (la \u201cDirettiva\u201d) relativa alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare. 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