{"id":31816,"date":"2025-02-09T14:34:33","date_gmt":"2025-02-09T13:34:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=31816"},"modified":"2025-03-14T10:09:40","modified_gmt":"2025-03-14T09:09:40","slug":"come-gestire-limpatto-dazi-supply-chain-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2025\/02\/come-gestire-limpatto-dazi-supply-chain-internazionale\/","title":{"rendered":"Come gestire l\u2019impatto dei dazi sulla supply chain internazionale"},"content":{"rendered":"<blockquote><p>I dazi non li pagano i governi stranieri (come ripetuto pi\u00f9 volte da Donald Trump in campagna elettorale) ma le imprese importatrici del paese che emette la tassa sul valore del prodotto importato, ossia, nel caso del recente round di dazi dell\u2019amministrazione Trump, le imprese statunitensi. \u00a0Allo stesso modo, saranno le imprese canadesi, messicane, cinesi e \u2013 probabilmente \u2013 europee, che pagheranno i dazi per l\u2019import dei prodotti di provenienza USA, applicati dai rispettivi paesi come misura di ritorsione commerciale nei confronti dei dazi statunitensi.<\/p><\/blockquote>\n<p>In questo contesto, si aprono diversi scenari, tutti problematici:<\/p>\n<ul>\n<li>Per le imprese USA, che versano la tassa di importazione<\/li>\n<li>Per le imprese straniere che esportano verso gli USA i prodotti tassati, che per effetto dell\u2019aumento dei prezzi vedranno calare i volumi di export<\/li>\n<li>Per le imprese straniere che importano prodotti dagli USA, perch\u00e9 a loro volta pagheranno i dazi imposti dai loro paesi come ritorsione a quelli americani<\/li>\n<li>Per i clienti intermedi o finali nei mercati interessati dai dazi, che pagheranno un prezzo pi\u00f9 alto sui prodotti importati<\/li>\n<\/ul>\n<h2>L\u2019imposizione del dazio costituisce causa di forza maggiore?<\/h2>\n<p>Una prima obiezione frequente della parte colpita dal dazio (pu\u00f2 essere il compratore-importatore, oppure chi rivende il prodotto dopo avere pagato il dazio), in questi casi, \u00e8 quella di invocare la forza maggiore per sottrarsi all\u2019adempimento del contratto, che per effetto del dazio \u00e8 divenuto troppo oneroso.<\/p>\n<p>L\u2019applicazione del dazio, per\u00f2, non rientra tra le cause di forza maggiore, poich\u00e9 non siamo di fronte ad un evento imprevedibile, che comporti l\u2019impossibilit\u00e0 oggettiva di adempiere al contratto. Il compratore \/ importatore, infatti, pu\u00f2 sempre dare adempimento al contratto, con la sola problematica dell\u2019aumento del prezzo.<\/p>\n<h2>L\u2019imposizione del dazio costituisce causa di eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta (hardship)?<\/h2>\n<p>Se ricorre una situazione di eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta dopo la conclusione del contratto (in inglese, harship) la parte colpita ha diritto di chiedere una revisione del prezzo, oppure di terminare il contratto.<\/p>\n<p>Occorre una valutazione caso per caso, che porta a ritenere ricorrente una situazione di hardship se ricorra una situazione straordinaria ed imprevedibile (nel caso dei dazi USA, annunciati da mesi, difficile sostenerlo) e il prezzo, per effetto dell\u2019applicazione del dazio, sia manifestamente eccessivo.<\/p>\n<p>Si tratta di situazioni eccezionali, di rara applicazione, che vanno approfondite sulla base della legge applicabile al contratto.\u00a0 In linea generale le fluttuazioni di prezzo sui mercati internazionali rientrano nel rischio d\u2019impresa e non costituiscono motivo sufficiente per rinegoziare gli accordi conclusi, che restano vincolanti, salvo che le parti non abbiano previsto una clausola di hardship nell\u2019accordo (ne parliamo in seguito).<\/p>\n<h2>L\u2019applicazione del dazio comporta un diritto a rinegoziare i prezzi?<\/h2>\n<p>I contratti gi\u00e0 conclusi, ad esempio gli ordini gi\u00e0 accettati e i programmi di fornitura con prezzi concordati per un certo periodo, restando vincolanti e devono essere eseguiti secondo gli accordi originari.<\/p>\n<p>In assenza di clausole specifiche nel contratto, la parte colpita dal dazio \u00e8 dunque obbligata a rispettare il prezzo precedentemente pattuito e dare adempimento all\u2019accordo.<\/p>\n<p>Le parti sono libere di rinegoziare i futuri contratti, ad esempio<\/p>\n<ul>\n<li>il venditore pu\u00f2 concedere uno sconto per diminuire l\u2019impatto del dazio che colpisce il compratore-importatore, oppure<\/li>\n<li>il compratore pu\u00f2 acconsentire ad un aumento del prezzo per compensare un dazio che il venditore abbia pagato per importare un componente o una semilavorato nel suo paese, per poi esportare il prodotto finito<\/li>\n<\/ul>\n<p>ma ci\u00f2 non riguarda la validit\u00e0 degli impegni gi\u00e0 contrattualizzati, che restano vincolanti.<\/p>\n<p>La situazione \u00e8 particolarmente delicata per le imprese che si trovano <strong>nel mezzo della catena di fornitura,<\/strong> ad esempio chi importa materie prime o componenti dall\u2019estero (potenzialmente oggetto di dazi, o di doppi dazi in caso di ripetuta importazione ed esportazione) e rivende i prodotti semilavorati o finiti, con ordinativi confermati a lungo termine, o accordi di fornitura a prezzo fisso per un certo periodo. In caso di contratti gi\u00e0 conclusi, chi ha importato un prodotto accollandosi il dazio non ha diritto di trasferire il costo sul successivo anello della supply chain, a meno che ci\u00f2 non fosse espressamente previsto nel contratto con il cliente.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-31797 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/2025_02_09-chain.png\" alt=\"2025_02_09 - chain\" width=\"722\" height=\"391\" srcset=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/2025_02_09-chain.png 722w, https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/2025_02_09-chain-600x325.png 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 722px) 100vw, 722px\" \/><\/p>\n<h2>Come tutelarsi nel caso di imposizione di futuri dazi che colpiscano fornitori o clienti stranieri?<\/h2>\n<p>E\u2019 consigliabile <strong>prevedere espressamente il diritto di rinegoziare i prezzi<\/strong>, se necessario aggiungendo con un addendum all\u2019accordo originario. Il risultato si ottiene, ad esempio, con una clausola che preveda che nel caso di eventi futuri, compresi eventuali dazi, che comportino un aumento del costo complessivo del prodotto sopra una certa soglia (ad esempio il 10%), la parte colpita dal dazio abbia il diritto di avviare una rinegoziazione del prezzo e, in caso di manco accordo, possa recedere dal contratto.<\/p>\n<h2>Un esempio di clausola pu\u00f2 essere il seguente:<\/h2>\n<h3><strong>Import Duties Adjustment<\/strong><\/h3>\n<p><em>\u201cIf any new import duties, tariffs, or similar governmental charges are imposed after the conclusion of this Contract, and such measures increase a Party\u2019s costs exceeding X% of the agreed price of the Products, the affected Party shall have the right to request an immediate renegotiation of the price. The Parties shall engage in good faith negotiations to reach a fair adjustment of the contractual price to reflect the increased costs.<\/em><\/p>\n<p><em>If the Parties fail to reach an agreement within <strong>[X] days<\/strong> from the affected Party\u2019s request for renegotiation, the latter shall have the right to terminate this Contract with <strong>[Y] days<\/strong>\u2019 written notice to other Party, without liability for damages, except for the fulfillment of obligations already accrued.\u201d<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I dazi non li pagano i governi stranieri (come ripetuto pi\u00f9 volte da Donald Trump in campagna elettorale) ma le imprese importatrici del paese che emette la tassa sul valore del prodotto importato, ossia, nel caso del recente round di dazi dell\u2019amministrazione Trump, le imprese statunitensi. \u00a0Allo stesso modo, saranno le imprese canadesi, messicane, cinesi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":43,"featured_media":31809,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[208],"tags":[217],"class_list":["post-31816","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-distribution-agreements-it","tag-italy-it"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31816","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/43"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31816"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31816\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31826,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31816\/revisions\/31826"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31809"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31816"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31816"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31816"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}