{"id":2215,"date":"2017-02-16T09:00:43","date_gmt":"2017-02-16T08:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=2215\/"},"modified":"2024-10-25T20:58:44","modified_gmt":"2024-10-25T18:58:44","slug":"la-fiscalita-delle-societa-belgio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2017\/02\/la-fiscalita-delle-societa-belgio\/","title":{"rendered":"La fiscalit\u00e0 delle Societ\u00e0 in Belgio"},"content":{"rendered":"<p>Se per le persone fisiche il periodo d\u2019imposta corrisponde sempre con l\u2019anno solare, la situazione \u00e8 differente per le societ\u00e0.<\/p>\n<p>Il periodo d\u2019imposta \u00e8 l\u2019anno finanziario ed il raccordo tra il periodo d\u2019imposta e l\u2019anno fiscale si basa sulla data di chiusura del bilancio.<\/p>\n<p>Sono soggetti all\u2019imposta delle societ\u00e0 (d\u2019ora in avanti <u>I.Soc<\/u>) le societ\u00e0, le associazioni, le istituzioni o le organizzazioni che:<\/p>\n<ul>\n<li>godono di personalit\u00e0 giuridica;<\/li>\n<li>hanno in Belgio la loro sede sociale, il loro principale stabilimento o la loro sede di direzione o di amministrazione;<\/li>\n<li>esercitano un\u2019attivit\u00e0 a scopo di lucro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le societ\u00e0 devono effettuare dei versamenti anticipati al fine di evitare delle maggiorazioni d\u2019imposta. Proprio per tale motivo \u00e8 molto importante che la societ\u00e0 effettui i versamenti anticipati in maniera corretta ed entro i termini.<\/p>\n<p>Le societ\u00e0 che dovranno effettuare tali versamenti in maniera anticipata sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>le societ\u00e0 belghe<\/strong> che sono soggette all\u2019imposta delle societ\u00e0;<\/li>\n<li><strong>le societ\u00e0 straniere<\/strong> che sono soggette all\u2019imposta dei non residenti e che svolgono un\u2019attivit\u00e0 a carattere lucrativo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tuttavia, le societ\u00e0 che sono considerate <strong>\u201cpiccole\u201d<\/strong> ai sensi dell\u2019art. 15 del Codice delle societ\u00e0 <em>(vedi&nbsp; infra) <\/em>non sono obbligate ad effettuare i versamenti anticipati per i primi tre anni contabili a partire dalla loro costituzione.<\/p>\n<p>Nel caso in cui le societ\u00e0 obbligate ad effettuare i suddetti versamenti non adempiano o lo facciano in maniera tardiva, sar\u00e0 applicata una maggiorazione d\u2019imposta relativa al totale dei redditi imponibili.<\/p>\n<p>Relativamente all\u2019<strong>esercizio d\u2019imposta 2016 <\/strong>(redditi 2015) sono imponibili:<\/p>\n<ul>\n<li>i ricavi realizzati o incassati nel 2015 dalle societ\u00e0 che tengono la loro contabilit\u00e0 per anno solare;<\/li>\n<li>per le societ\u00e0 che tengono la loro contabilit\u00e0 in maniera differente, i ricavi relativi ad un esercizio che si \u00e8 concluso prima del 31 dicembre.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La base per il calcolo della maggiorazione \u00e8 uguale al <strong>103%<\/strong> dell\u2019imposta dovuta sui ricavi che hanno dato luogo all\u2019aumento. Questi ricavi saranno eventualmente diminuiti per un valore pari agli anticipi ed agli altri versamenti gi\u00e0 effettuati (crediti di imposta, quota forfettaria di imposta straniera, etc&#8230;).<\/p>\n<p>La tassa della maggiorazione \u00e8 <strong>1,125%<\/strong> per l\u2019esercizio d\u2019imposta 2016 (redditi 2015).<\/p>\n<p><a name=\"_Toc429566103\"><\/a><a name=\"_Toc429565502\"><\/a>Per ottenere il valore della maggiorazione dovuta, <strong>la base della maggiorazione \u00e8 quindi moltiplicata per 1,125%.<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui tale valore non raggiunga l\u20191% dell\u2019imposta che rappresenta la base del suo calcolo o non abbia un valore di almeno <strong>40 euro<\/strong>, non sar\u00e0 dovuta alcuna maggiorazione.<\/p>\n<p>Per le societ\u00e0 il cui esercizio contabile coincide con l\u2019anno civile, l\u2019ammontare dei versamenti anticipati per l\u2019anno 2015 si calcola come segue:<\/p>\n<ul>\n<li>occorre valutare l\u2019ammontare dei ricavi per i quali l\u2019imposta \u00e8 soggetta a maggiorazione,<\/li>\n<li>si determina in maniera approssimativa l\u2019imposta che sar\u00e0 dovuta sull\u2019ammontare precedentemente calcolato;<\/li>\n<li>si moltiplica questa imposta per 103%;<\/li>\n<li>si sottrae, se presente, il valore degli anticipi gi\u00e0 versati;<\/li>\n<li>si divide per quattro l\u2019ammontare dell\u2019imposta annuale ottenuta;<\/li>\n<li>si versa quanto ottenuto ogni trimestre.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come detto, effettuando i versamenti anticipati entro i termini si evita di incorrere in una <strong>maggiorazione d\u2019imposta<\/strong>.<\/p>\n<p>Per l\u2019esercizio d\u2019imposta 2016 (redditi 2015), l\u2019ammontare di questa maggiorazione sar\u00e0 calcolata come riportato di seguito.<\/p>\n<p>Primo versamento anticipato (VA1): (VA1) x 1,50 %<\/p>\n<p>Secondo versamento anticipato (VA2): (VA2) x 1,25 %<\/p>\n<p>Terzo versamento anticipato (VA3): (VA3) x 1,00 %<\/p>\n<p>Quarto versamento anticipato (VA4): (VA4) x 0,75 %<\/p>\n<p>I versamenti dovranno essere effettuati entro i termini fissati che per l\u2019anno di esercizio 2016 (redditi 2015) sono:<\/p>\n<ul>\n<li>per il primo trimestre, il 10 aprile 2015 (il primo versamento);<\/li>\n<li>per il secondo trimestre, il 10 luglio 2015 (il secondo versamento);<\/li>\n<li>per il terzo trimestre, il 12 ottobre 2015 (il terzo versamento);<\/li>\n<li>per il quarto trimestre, il 21 dicembre 2015 (il quarto versamento).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tutti i versamenti effettuati oltre i termini previsti verranno automaticamente imputati al trimestre successivo.<\/p>\n<h3><strong><u>Elementi del reddito imponibile<\/u><\/strong><\/h3>\n<p>Per regola generale, ogni incremento dell\u2019attivo di una societ\u00e0 nato dalla sua attivit\u00e0 costituisce un reddito imponibile. Alle <strong>riserve apparenti<\/strong> (riserve contabili) vanno aggiunte le <strong>riserve occulte<\/strong>, mentre non verranno conteggiate le <strong>riserve esenti<\/strong> al fine di determinare correttamente l&#8217;ammontare delle riserve tassabili.<\/p>\n<ul>\n<li><u>Riserve apparenti<\/u>: tutti gli utili destinati a riserva che concorrono alla formazione del reddito imponibile qualunque sia il nome loro attribuito (riserva legale, riserva disponibile, riserva indisponibile, statutaria, etc&#8230;);<\/li>\n<li><u>Riserve occulte<\/u>: la sottostima dell\u2019attivo ed la sopravvalutazione del passivo formano delle riserve occulte che faranno comunque parte dei redditi imponibili;<\/li>\n<li><u>Riserve esenti<\/u>: sono considerate tali quelle derivanti da:\n<ul>\n<li><em>Plusvalenze:<\/em> sono considerate tali quelle che rispettano la condizione di intangibilit\u00e0;<\/li>\n<li><em>Fondi per rischi<\/em> <em>e oneri:<\/em> condizione necessaria \u00e8 che riguardino dei rischi e\/o degli oneri ben precisi ed infatti la costituzione di tali fondi dovr\u00e0 essere ben motivata;<\/li>\n<li><em>Riduzione del valore dei crediti commerciali: <\/em>tale riduzione sar\u00e0 integralmente deducibile quando si abbia una perdita certa e liquida.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La riforma dell\u2019I.Soc. entrata in vigore nel 2003 concede la possibilit\u00e0 di costituire un\u2019immunizzazione fiscale sotto forma di una <strong>riserva di investimento<\/strong>. Questa possibilit\u00e0 \u00e8 concessa soltanto alle PMI (piccole e medie imprese) ai sensi del Codice delle societ\u00e0.<\/p>\n<p>Una cifra uguale a tale riserva dovr\u00e0 essere investita dalla societ\u00e0 nel termine di 3 anni in immobilizzazioni ammortizzabili che possano portare a deduzioni per investimenti: il periodo di 3 anni inizia a decorrere dal primo giorno del periodo imponibile nel quale la riserva \u00e8 stata costituita.<\/p>\n<h3><strong><u>Le PMI secondo il Codice delle Societ\u00e0<\/u><\/strong><\/h3>\n<p>Secondo l\u2019art. 15 del Codice delle societ\u00e0 sono \u00ab&nbsp;piccole&nbsp;\u00bb quelle societ\u00e0 dotate di personalit\u00e0 giuridica che rispettino almeno due di questi valori:<\/p>\n<ul>\n<li>Media di lavoratori annuale: <strong>50<\/strong>;<\/li>\n<li>Fatturato annuo: <strong>\u20ac 7.300.000;<\/strong><\/li>\n<li>Bilancio: <strong>\u20ac 3.650.000.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Sono tuttavia escluse d\u2019ufficio da tale definizione quelle aziende che pur rispettando gli altri requisiti hanno una media di lavoratori annui superiore alle 100 unit\u00e0.<\/p>\n<p>Per la definizione d\u2019insieme dei criteri si veda l\u2019art. 15 \u00a7 1-6 del Codice delle societ\u00e0.<\/p>\n<h3><strong><u>Calcolo dell\u2019imposta<\/u><\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019imposta delle societ\u00e0 (I.Soc.) \u00e8 fissata al <strong>33%<\/strong>, tuttavia potranno essere applicate delle imposte ridotte in maniera proporzionale nel caso in cui il reddito imponibile non superi <strong>\u20ac 322.500<\/strong>.<\/p>\n<p>Reddito imponibile: 0 &#8211; 25.000 \u20ac \u00e0 imposta applicabile: 24,25%<\/p>\n<p>Reddito imponibile: 25.000 &#8211; 90.000 \u20ac \u00e0 imposta applicabile: 31%<\/p>\n<p>Reddito imponibile: 90.000 &#8211; 322.500 \u20ac \u00e0 imposta applicabile: 34,50%<\/p>\n<p>Reddito imponibile: 322.500 \u20ac \u00e0 imposta applicabile: 33%<\/p>\n<p>Tuttavia, per poter beneficiare di queste imposte ridotte, la societ\u00e0 dovr\u00e0 soddisfare degli altri requisiti che riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li><em><u>l\u2019attivit\u00e0 della societ\u00e0<\/u><\/em><em>: <\/em>la societ\u00e0 non potr\u00e0, infatti, detenere azioni o quote il cui valore d\u2019investimento ecceda il 50% sia del valore rivalutato del capitale liberato sia di detto valore aumentato delle riserve tassate e delle plusvalenza contabili;<\/li>\n<li><em><u>l\u2019azionariato della societ\u00e0:<\/u><\/em> la possibilit\u00e0 di beneficiare di queste imposte ridotte non \u00e8 concessa alla societ\u00e0 le cui quote\/azioni sono detenute per almeno la met\u00e0 da uno o pi\u00f9 soci;<\/li>\n<li><em><u>la remunerazione del capitale sociale:<\/u><\/em> la possibilit\u00e0 di beneficiare di queste imposte ridotte non \u00e8 concessa nel caso in cui il tasso di remunerazione del capitale sociale realmente liberato ancora da rimborsare all&#8217;inizio del periodo d&#8217;imposta superi il 13%;<\/li>\n<li><em><u>la remunerazione dei dirigenti d\u2019impresa:<\/u><\/em> la societ\u00e0 \u00e8 tenuta a stanziare nei confronti di almeno un dirigente, a conto del risultato del periodo d\u2019imposta, una remunerazione uguale o superiore al risultato imponibile della societ\u00e0 quando questo non superi i \u20ac 36.000.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong><u>Comparazione imposizione fiscale IVA \u2013 TVA (in %) <\/u><\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019aliquota ridotta in Italia ammonta al 10%, mentre in Belgio vi sono due fasce, al 6% e al 12%. A differenza dell\u2019Italia (4%), in Belgio non c\u2019\u00e8 un\u2019aliquota minima.<\/p>\n<p>L\u2019aliquota normale \u00e8 simile: 21 % per il Belgio, 22% per l\u2019Italia.<\/p>\n<p>In Belgio \u00e8 dovuta un\u2019aliquota del <strong>12%<\/strong> detta \u201cparking\u201d su alcuni pneumatici e camere d\u2019aria e su altri prodotti quali:<\/p>\n<ul>\n<li>carbone e combustibili solidi ottenuti da carboni fossili;<\/li>\n<li>lignite;<\/li>\n<li>coke e semi-coke di carbon fossile, lignite e torba;<\/li>\n<li>coke di oli incombusti usati come combustibili.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><em>L&#8217;autore di questo post \u00e8 David Diris.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se per le persone fisiche il periodo d\u2019imposta corrisponde sempre con l\u2019anno solare, la situazione \u00e8 differente per le societ\u00e0. 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