{"id":21400,"date":"2023-02-12T21:03:57","date_gmt":"2023-02-12T20:03:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/2023\/02\/international-sale-contracts-beware-of-implied-warranties%ef%bf%bc\/"},"modified":"2023-02-12T21:11:51","modified_gmt":"2023-02-12T20:11:51","slug":"vendita-internazionale-attenzione-garanzie-implicite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2023\/02\/vendita-internazionale-attenzione-garanzie-implicite\/","title":{"rendered":"Vendita internazionale: attenzione alle garanzie implicite!\ufffc"},"content":{"rendered":"<p>Un caso deciso di recente dalla Corte di Cassazione italiana chiarisce quali sono i rischi per chi vende i propri prodotti all\u2019estero senza avere posto adeguata attenzione alla parte legale del contratto (Ordinanza, Sez. 2, n.36144 del 2022, pubblicata il 12.12.2022).<\/p>\n<blockquote><p><strong>Perch\u00e9 \u00e8 importante: <\/strong>nei contratti occorre fare attenzione non solo a ci\u00f2 che si scrive, ma anche a ci\u00f2 che non \u00e8 scritto, altrimenti vi \u00e8 il rischio che si applichino garanzie implicite di commerciabilit\u00e0, che possono rendere il prodotto inadatto all\u2019uso, anche se \u00e8 conforme alle specifiche tecniche pattuire nel contratto.<\/p><\/blockquote>\n<h2><strong>Il contratto di vendita internazionale e la decisione di primo grado<\/strong><\/h2>\n<p>Una societ\u00e0 tedesca aveva convenuto in giudizio in Italia (Tribunale di Chieti) una societ\u00e0 italiana per ottenere la sua condanna al pagamento del prezzo di vendita di due fatture per forniture di merce (acciaio).<\/p>\n<p>La societ\u00e0 italiana acquirente si era difesa affermando che le due fatture non erano state deliberatamente pagate, a causa della non conformit\u00e0 di tre precedenti forniture della stessa venditrice tedesca. Chiedeva quindi in via riconvenzionale l\u2019accertamento dei difetti e la riduzione del prezzo, da compensare con il credito della controparte, oltre al risarcimento del danno.<\/p>\n<p>In primo grado, il Tribunale di Chieti aveva accolto parzialmente sia la domanda di pagamento della venditrice tedesca (per circa la met\u00e0 del credito) sia la riconvenzionale dell\u2019acquirente.<\/p>\n<p>La consulenza tecnica d\u2019ufficio aveva rilevato che l\u2019acciaio fornito dalla venditrice, pur conforme alla scheda tecnica concordata, presentava un valore molto basso di silicio rispetto ai valori all\u2019acciaio di altri produttori; tuttavia, il giudice di primo grado escludeva si trattasse di un vero e proprio vizio.<\/p>\n<h2><strong>Il giudizio d\u2019appello<\/strong><\/h2>\n<p>La Corte d\u2019Appello di L\u2019Aquila, adita in secondo grado dall\u2019acquirente, era giunta ad una conclusione diversa rispetto al Tribunale di primo grado, riducendo sensibilmente l\u2019importo a debito dell\u2019acquirente italiana, per le seguenti ragioni:<\/p>\n<ul>\n<li>si applicava il regime delle \u201c<strong>garanzie implicite<\/strong>\u201d di cui all\u2019art.35 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci dell\u201911.4.80 (\u201cCISG\u201d, ratificata sia in Italia che in Germania), in quanto le sue societ\u00e0 avevano sede d\u2019affari in due Paesi diversi, entrambi parte della Convenzione;<\/li>\n<li>in particolare, la composizione chimica dell\u2019acciaio fornito dalla venditrice, pur non costituendo un \u201cvizio\u201d del prodotto (ovvero un\u2019anomalia o imperfezione) doveva comunque considerarsi \u201c<strong>mancanza di conformit\u00e0<\/strong>\u201d ai sensi degli artt.35, secondo comma lett.a) e dell\u2019art.36 comma 1 della CISG, in quanto <strong>rendeva l\u2019acciaio inadatto all\u2019uso a cui servirebbero abitualmente merci dello stesso genere<\/strong> (anche nota come \u201cgaranzia di commerciabilit\u00e0\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n<h2><\/h2>\n<h2><strong>La sentenza della Corte di Cassazione<\/strong><\/h2>\n<p>La venditrice tedesca ricorreva quindi in Cassazione contro la pronuncia della Corte d\u2019Appello, affermando in sintesi che, secondo la CISG, la conformit\u00e0 o meno della merce deve valutarsi rispetto a quanto pattuito nel contratto fra le parti; e che la \u201cgaranzia di commerciabilit\u00e0\u201d dovrebbe applicarsi solo in assenza di un preciso accordo delle parti sulle caratteristiche che deve avere il prodotto.<\/p>\n<p>Tuttavia, prosegue la difesa della venditrice, in questo caso l\u2019acquirente italiana aveva inviato una scheda tecnica comprensiva di una tabella riassuntiva dei vari elementi chimici, dove si dichiarava che il silicio dovesse essere presente in una percentuale non superiore allo 0,45, <strong>senza per\u00f2 indicare alcuna percentuale minima. <\/strong><\/p>\n<p>Dunque, il fatto che la percentuale di silicio fosse sensibilmente inferiore rispetto a quella presente mediamente nell\u2019acciaio di altri fornitori non poteva considerarsi un difetto di conformit\u00e0, in quanto, nella fase di negoziazione del contratto, <strong>le parti scambiandosi la scheda tecnica avevano espressamente concordato solo i valori massimi,<\/strong> quindi non considerando rilevanti ai fini della conformit\u00e0 i valori minimi.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione tuttavia dissente da questo ragionamento e in sostanza <strong>conferma la sentenza della Corte d\u2019Appello<\/strong>, rigettando il ricorso della venditrice tedesca.<\/p>\n<p>La Corte ricorda che, ai sensi dell\u2019art.35 primo comma della CISG, <strong>il venditore deve consegnare merci la cui quantit\u00e0, qualit\u00e0 e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto<\/strong> ed il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto; e che, per il secondo comma \u201ca meno che le parti non convengano altrimenti, <strong>le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Altre garanzie sono enumerate nelle lettere da b) a d) della stessa norma<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>. Esse vengono comunemente definite nell\u2019insieme come \u201cgaranzie implicite\u201d.<\/p>\n<p>La Corte osserva <strong>che le garanzie in questione<\/strong>, inclusa quella di \u201ccommerciabilit\u00e0\u201d appena richiamata, non si pongono in via subordinata o sussidiaria rispetto ai patti contrattuali; al contrario, esse <strong>si applicano se non vengono espressamente escluse dalle parti<\/strong>.<\/p>\n<p>Ne consegue che, secondo la Corte di Cassazione<strong>, l\u2019eventuale volont\u00e0 delle parti di un contratto di vendita di disapplicare la garanzia di commerciabilit\u00e0 deve \u201crisultare da una specifica previsione concordata tra le parti\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p>Nella fattispecie, per quanto la scheda tecnica che faceva parte degli accordi contrattuali fosse analitica ed avesse compreso fra le caratteristiche chimiche del materiale anche la percentuale di silicio, il fatto che fosse indicata solo una percentuale massima e non anche quella minima non valeva ad escludere che, in virt\u00f9 della \u201cgaranzia implicita\u201d di commerciabilit\u00e0, la percentuale minima dovesse comunque essere conforme a quella media dei prodotti analoghi esistenti sul mercato.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la \u201cgaranzia di commerciabilit\u00e0\u201d non era stata espressamente esclusa fra le parti con un\u2019apposita clausola contrattuale, la conformit\u00e0 della merce al contratto doveva comunque valutarsi anche in considerazione di tale garanzia implicita.<\/p>\n<h2><strong>Conclusioni<\/strong><\/h2>\n<p>Cosa devono tenere presente le imprese che vendono all\u2019estero?<\/p>\n<ul>\n<li>Nei contratti di vendita di merce fra imprese che hanno la propria sede in due Paesi diversi, <strong>si applica in molti casi automaticamente la CISG<\/strong>, in prevalenza rispetto alla legge interna del Paese del venditore o di quella dell\u2019acquirente.<\/li>\n<li>La CISG contiene norme molto importanti per i rapporti fra venditori ed acquirenti, sulle <strong>garanzie di conformit\u00e0 della merce al contratto e sui rimedi dell\u2019acquirente <\/strong>in caso di violazione delle garanzie.<\/li>\n<li>Si possono <strong>modificare o addirittura escludere queste norme<\/strong> redigendo adeguati contratti o condizioni generali per iscritto.<\/li>\n<li>Le parti possono concordare di non applicare tutte o alcune delle \u201cgaranzie implicite\u201d (eventualmente sostituendole con garanzie contrattuali) cos\u00ec come possono escludere determinati rimedi (ad esempio, escludere o limitare la responsabilit\u00e0 per danni, entro certi limiti). Tuttavia, devono farlo con clausole chiare ed esplicite.<\/li>\n<li>Perch\u00e9 non si applichi la \u201cgaranzia di commerciabilit\u00e0\u201d, secondo il ragionamento della Suprema Corte italiana, non basta limitarsi a non menzionarla nel contratto.<\/li>\n<li><strong>Non \u00e8 sufficiente allegare al contratto una descrizione analitica delle caratteristiche della merce per escludere che certe caratteristiche non menzionate<\/strong>, ma tuttavia presenti in prodotti analoghi di altri produttori, che possono essere utilizzate come parametro per la conformit\u00e0 della merce.<\/li>\n<li>E\u2019 necessario, invece, inserire nel contratto una <strong>clausola che escluda espressamente questo tipo di garanzia.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>In altre parole, <strong>nei contratti occorre fare attenzione non solo a ci\u00f2 che si scrive, ma anche a ci\u00f2 che non \u00e8 scritto.<\/strong><\/p>\n<p>Questo caso dimostra ancora una volta l\u2019importanza di redigere un contratto adeguato e completo non solo dal punto di vista commerciale, tecnico, finanziario, ma anche dal punto di vista legale, avvalendosi della competenza di un avvocato esperto dei contratti commerciali internazionali.<\/p>\n<p>Infine, \u00e8 importante non trascurare le clausole di legge applicabile e di giurisdizione. Di questi aspetti purtroppo spesso non ci si avvede, anche in trattative di grande valore, considerando queste clausole poco importanti o addirittura bloccanti per la negoziazione, salvo poi pentirsene quando sorge un contenzioso o anche semplicemente minacciato. Vedi qui <a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2018\/03\/requisiti-per-lefficacia-della-clausola-di-scelta-del-foro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">un approfondimento<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un caso deciso di recente dalla Corte di Cassazione italiana chiarisce quali sono i rischi per chi vende i propri prodotti all\u2019estero senza avere posto adeguata attenzione alla parte legale del contratto (Ordinanza, Sez. 2, n.36144 del 2022, pubblicata il 12.12.2022). 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