{"id":20003,"date":"2022-02-09T17:16:28","date_gmt":"2022-02-09T16:16:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/2022\/02\/italy-new-rules-unfair-trading-practices-and-contractual-requirements-agricultural-food-supply-chain\/"},"modified":"2022-03-31T09:40:45","modified_gmt":"2022-03-31T07:40:45","slug":"nuove-norme-pratiche-commerciali-sleali-requisiti-contrattuali-filiera-agricola-alimentare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2022\/02\/nuove-norme-pratiche-commerciali-sleali-requisiti-contrattuali-filiera-agricola-alimentare\/","title":{"rendered":"Nuove norme su pratiche commerciali sleali e requisiti contrattuali nella filiera agricola e alimentare"},"content":{"rendered":"<h2><strong>Riassunto<\/strong><\/h2>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 198 l\u2019Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019\/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese (B2B) nella filiera agricola e alimentare. Il legislatore italiano ha introdotto regole pi\u00f9 stringenti di quelle previste dalla direttiva. Inoltre, ha previsto alcuni requisiti contrattuali obbligatori, nella cornice dell\u2019art. 168 del Regolamento (CE) 1308\/2013, ma pi\u00f9 restrittivi di quelli del Regolamento. Le nuove disposizioni si applicano qualunque sia la legge applicabile al contratto e qualunque sia il paese dell\u2019acquirente, quindi riguardano anche i rapporti transfrontalieri. Hanno un impatto significativo sui rapporti contrattuali relativi alla filiera dei prodotti alimentari, freschi e trasformati, compreso il vino, e di alcuni prodotti agricoli non alimentari, e richiedono alle imprese dei settori coinvolti di rivedere i propri contratti e le proprie prassi operative nei rapporti con clienti e fornitori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le previsioni introdotte dal decreto trovano applicazione anche ai contratti in corso, che dovranno essere <strong>resi conformi entro il 15 giugno 2022<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h2><strong>Introduzione<\/strong><\/h2>\n<p>Con la Direttiva (UE) 2019\/633 il legislatore dell\u2019Unione ha introdotto una serie dettagliata di pratiche commerciali sleali relative ai rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, con la finalit\u00e0 di contrastare le pratiche commerciali squilibrate imposte dai contraenti forti. La direttiva \u00e8 stata recepita in Italia con il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 198 (entrato in vigore il 15 dicembre 2021) che ha introdotto un lungo elenco di previsioni qualificate come pratiche commerciali sleali nell\u2019ambito dei rapporti fra le imprese nella filiera agricola e alimentare. L\u2019elenco delle pratiche sleali \u00e8 pi\u00f9 numeroso di quelle previste dalla direttiva UE.<\/p>\n<p>Il recepimento della direttiva \u00e8 stato l\u2019occasione, poi, per introdurre alcuni requisiti obbligatori dei contratti di cessione dei beni rientranti nell\u2019ambito di applicazione del decreto. Questi requisiti, adottati nella cornice dell\u2019art. 168 del Regolamento (CE) 1308\/2013, sostituiscono, ampliandoli, quelli previsti dall\u2019art. 62 del D.L. 1\/2012 e dall\u2019art. 10-<em>quater<\/em> del D.L. 27\/2019.<\/p>\n<h2><strong>Campo di applicazione<\/strong><\/h2>\n<p>La normativa si applica alle relazioni commerciali tra acquirenti (compresa la pubblica amministrazione) e fornitori di <strong>prodotti agricoli e alimentari<\/strong> e in particolare ai <strong>contratti di cessione<\/strong> B2B di tali prodotti.<\/p>\n<p>Sono esclusi i contratti in cui \u00e8 parte un consumatore, le cessioni con contestuale pagamento e consegna del bene e i conferimenti di prodotti a cooperative o a organizzazioni di produttori ai sensi del D.Lgs. 102\/2005.<\/p>\n<p>La definizione di contratti di cessione \u00e8 ampia e include, tra l\u2019altro, i contratti di vendita, di somministrazione e di distribuzione.<\/p>\n<p>Per <strong>prodotti agricoli e alimentari<\/strong> si intendono i beni elencati all\u2019Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione Europea, nonch\u00e9 quelli non previsti in tale allegato ma che possono essere trasformati per uso alimentare a partire da essi. Sono compresi tutti i prodotti della filiera agroalimentare, freschi e trasformati, incluso il vino, oltre ad alcuni prodotti agricoli fuori dalla filiera alimentare, tra cui i mangimi per animali non destinati all\u2019alimentazione umana e i prodotti della floricoltura.<\/p>\n<p>La normativa si applica alle cessioni eseguite da <strong>fornitori stabiliti in Italia<\/strong>, mentre non ha rilevanza il paese in cui sia stabilito l\u2019acquirente. Si applica <strong>qualsiasi sia la legge applicabile<\/strong> al rapporto fra le parti. Perci\u00f2 la nuova disciplina si applica anche nel caso di rapporti contrattuali internazionali soggetti ad una normativa di altro paese.<\/p>\n<p>Nel recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha deciso di non tenere in considerazione le <em>\u201c<\/em>dimensioni delle parti<em>\u201d<\/em>: mentre la direttiva prevede <strong>soglie di fatturato <\/strong>e si applica ai rapporti contrattuali in cui l\u2019acquirente ha un fatturato pari o superiore al fornitore, <strong>la normativa italiana si applica indipendentemente dal fatturato delle parti.<\/strong><\/p>\n<p>Cos\u00ec come ha fatto l\u2019Italia, \u00e8 possibile che i singoli Stati membri non si siano limitati a un mero recepimento delle previsioni UE, ma abbiano introdotto ulteriori disposizioni che potrebbero incidere in maniera significativa sulle relazioni commerciali.<\/p>\n<p>Per le imprese che operano con l\u2019estero sar\u00e0 dunque importante comprendere come sia stata data attuazione alla direttiva UE nei vari paesi membri dell\u2019Unione, soprattutto nel caso di gruppi con un\u2019estesa operativit\u00e0 transfrontaliera, i quali si avvalgono solitamente di modelli contrattuali uniformi.<\/p>\n<h2><strong>Requisiti contrattuali<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019art. 3 del decreto ha introdotto alcuni requisiti obbligatori dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Questi requisiti, adottati nella cornice dell\u2019art. 168 del Regolamento (CE) 1308\/2013, sostituiscono, ampliandoli, quelli stabiliti dall\u2019art. 62 del D.L. 1\/2012 e dall\u2019art. 10-<em>quater<\/em> del D.L. 27\/2019 (che sono stati abrogati).<\/p>\n<p>I contratti devono essere conformi ai principi di <strong>trasparenza, correttezza, proporzionalit\u00e0 e reciproca corrispettivit\u00e0<\/strong> delle prestazioni.<\/p>\n<p>I contratti devono avere <strong>forma scritta<\/strong>. Sono ammesse forme equipollenti (documenti di trasporto, fatture e ordini di acquisto) solo se tra fornitore e acquirente \u00e8 stato concluso un accordo quadro contenente gli elementi essenziali dei futuri contratti di cessione.<\/p>\n<p>Di grande impatto \u00e8 l\u2019obbligo che i contratti abbiano una <strong>durata <\/strong>di almeno 12 mesi (i contratti di durata inferiore sono automaticamente prolungati alla durata minima). Il legislatore impone alle imprese della filiera (salvo alcune possibilit\u00e0 di deroga) di operare non con acquisti singoli ma con contratti di fornitura continuativi, che devono contenere indicazioni circa la <strong>quantit\u00e0<\/strong> e le <strong>caratteristiche dei prodotti<\/strong>, il <strong>prezzo<\/strong>, la <strong>modalit\u00e0 di consegna<\/strong> e di <strong>pagamento<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00c8 richiesto un notevole cambiamento operativo, per la necessit\u00e0 di programmare e contrattualizzare quantit\u00e0 e prezzi delle forniture. Per quanto riguarda il <strong>prezzo<\/strong>, non sembra pi\u00f9 possibile concordarlo di volta in volta nel corso del rapporto, sulla base degli ordini o dei nuovi listini del fornitore. Il prezzo pu\u00f2 essere fisso o determinabile secondo i criteri stabiliti nel contratto. Perci\u00f2 le imprese che non vogliano operare a prezzo fisso, dovranno elaborare clausole contrattuali contenenti i criteri di determinazione del prezzo (ad esempio legandolo a quotazioni della borsa merci, a variazioni dei prezzi delle materie prime o dell\u2019energia).<\/p>\n<p>La durata minima di <strong>almeno 12 mesi<\/strong> pu\u00f2 essere contrattualmente derogata. Ma la deroga deve essere motivata, per la stagionalit\u00e0 dei prodotti o per altri motivi che non sono specificati nel decreto. Tra gli altri motivi, potrebbe esservi la necessit\u00e0 per l\u2019acquirente di far fronte a un imprevisto aumento della domanda, oppure la necessit\u00e0 di sostituire una fornitura venuta meno.<\/p>\n<p>Le disposizioni sopra descritte possono essere derogate anche da accordi quadro stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative.<\/p>\n<h2><strong>Pratiche commerciali sleali vietate e deroghe specifiche<\/strong><\/h2>\n<p>Il decreto prevede diverse fattispecie qualificate come pratiche commerciali sleali, alcune delle quali aggiuntive rispetto a quelle previste dalla direttiva.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>art. 4<\/strong> prevede due categorie di pratiche vietate, che recepiscono quelle della direttiva.<\/p>\n<p>La prima riguarda le pratiche <strong>sempre vietate<\/strong>, tra le quali vi \u00e8 anzitutto il pagamento del prezzo oltre i 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre i 60 giorni per i prodotti non deperibili. Vi rientrano poi l\u2019annullamento con scarso preavviso di ordini di prodotti deperibili; le modifiche unilaterali di determinate condizioni contrattuali; le richiesta di pagamenti non connessi alla vendita; le clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico del deperimento o perdita dei prodotti dopo la consegna; il rifiuto di confermare per iscritto le condizioni contrattuali da parte dell\u2019acquirente; l\u2019acquisizione, utilizzazione e divulgazione di segreti commerciali del fornitore; la minaccia di ritorsioni commerciali da parte dell\u2019acquirente verso il fornitore che intende esercitare diritti contrattualmente previsti e la richiesta di risarcimento dell\u2019acquirente dei costi sostenuti per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita di prodotti del fornitore.<\/p>\n<p>La seconda categoria riguarda pratiche che sono <strong>vietate salvo siano previste in un accordo scritto <\/strong>fra le parti: in essa vi rientrano la restituzione dei prodotti invenduti senza corrispondere alcun pagamento per essi o per il loro smaltimento; le richieste al fornitore di pagamenti per immagazzinare, esporre, inserire nelle liste o per la messa in commercio dei prodotti; le richieste al fornitore di farsi carico dei costi relativi agli sconti, alla pubblicit\u00e0, al marketing e al personale dell\u2019acquirente incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>art. 5<\/strong> prevede ulteriori fattispecie <strong>sempre vietate<\/strong>, aggiuntive rispetto a quelle della direttiva, quali il ricorso a gare ed aste a doppio ribasso; l\u2019imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente onerose per il fornitore; l\u2019omissione nel contratto degli elementi indicati nell\u2019art. 168, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1308\/2013 (tra i quali prezzo, quantit\u00e0, qualit\u00e0, durata del contratto); l\u2019imposizione diretta o indiretta di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per una delle parti; l\u2019applicazione di condizioni diverse per prestazioni equivalenti; l\u2019imposizione di prestazioni o servizi accessorie non connessi alla vendita dei prodotti; l\u2019esclusione degli interessi moratori a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti; le clausole che impongono al fornitore un termine minimo dopo la consegna per poter emettere la fattura; l\u2019imposizione del trasferimento ingiustificato del rischio economico su una delle parti; l\u2019imposizione da parte del fornitore di prodotti con data di scadenza troppo brevi, del mantenimento di un determinato assortimento di prodotti, di inserimento di prodotti nuovi nell\u2019assortimento e di posizioni privilegiate di determinati prodotti nei locali dell\u2019acquirente.<\/p>\n<p>Una disciplina specifica \u00e8 prevista per la <strong>vendita sottocosto<\/strong>: l\u2019art. 7 stabilisce che, per quanto riguarda i prodotti freschi e deperibili, questa pratica sia consentita solamente nei casi di prodotti invenduti a rischio deperibilit\u00e0 o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, mentre in caso di violazione di tale previsione il prezzo stabilito dalle parti \u00e8 sostituito di diritto.<\/p>\n<h2><strong>Sistema sanzionatorio<\/strong><strong> e autorit\u00e0 di vigilanza<\/strong><\/h2>\n<p>Le previsioni introdotte dal decreto, sia per quanto riguarda i requisiti contrattuali che le pratiche sleali, sono assistite da un articolato sistema sanzionatorio.<\/p>\n<p>Sono <strong>nulle<\/strong> le clausole contrattuali o pattuizioni contrarie ai requisiti contrattuali obbligatori, quelle che integrano pratiche commerciali sleali e quelle contrarie alla disciplina delle vendite sottocosto.<\/p>\n<p>\u00c8 prevista una <strong>sanzione pecuniaria<\/strong>, specifica per ogni fattispecie, che viene determinata fra un minimo fisso (che, a seconda dei casi, pu\u00f2 essere da 1.000 fino a 30.000 euro) ed un massimo variabile legato (tra il 3 ed il 5% al fatturato del trasgressore); si prevedono poi determinati casi nei quali la sanzione \u00e8 ulteriormente aumentata.<\/p>\n<p>In ogni caso sono fatte salve le azioni per il <strong>risarcimento del danno<\/strong>.<\/p>\n<p>La <strong>vigilanza<\/strong> sul rispetto delle disposizioni previste dal decreto \u00e8 rimessa all\u2019Ispettorato centrale della tutela della qualit\u00e0 e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il quale pu\u00f2 condurre indagini, eseguire ispezioni in loco senza preavviso, accertare le violazioni, imporre all\u2019autore di porre fine alle pratiche vietate e avviare il procedimento per l\u2019irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando le competenze dell\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato (AGCM).<\/p>\n<h2><strong>Attivit\u00e0 suggerite<\/strong><\/h2>\n<p>Le previsioni introdotte dal decreto trovano applicazione anche ai contratti in corso, che dovranno essere <strong>resi conformi entro il 15 giugno 2022<\/strong>, dunque:<\/p>\n<ul>\n<li>le imprese interessate, italiane ed estere, dovrebbero svolgere una ricognizione delle proprie prassi commerciali, dei contratti in corso e delle condizioni generali di fornitura e acquisto, per poi individuare gli eventuali <em>gap <\/em>rispetto alle nuove previsioni ed adottare i relativi correttivi.<\/li>\n<li>considerando poi che la nuova normativa \u00e8 di applicazione necessaria ed \u00e8 di derivazione UE, per le imprese che fanno affari con l\u2019estero sar\u00e0 importante comprendere come sia stata data attuazione alla direttiva UE nei paesi in cui operano e verificare la conformit\u00e0 dei contratti anche a tali norme.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riassunto Con il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 198 l\u2019Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019\/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese (B2B) nella filiera agricola e alimentare. 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