{"id":19390,"date":"2026-09-18T14:25:48","date_gmt":"2026-09-18T12:25:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=19390"},"modified":"2026-09-18T14:26:08","modified_gmt":"2026-09-18T12:26:08","slug":"contratto-distribuzione-commerciale-cina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2026\/09\/contratto-distribuzione-commerciale-cina\/","title":{"rendered":"Il contratto di distribuzione commerciale in Cina"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"p1\"><strong><span class=\"s1\">Riassunto<\/span><\/strong><\/h2>\n<blockquote><p>Come \u00e8 regolato il contratto di distribuzione commerciale in Cina?<\/p>\n<p>Vediamo quali sono le clausole importanti, come negoziare gli accordi di distribuzione e concessione di vendita e quali sono gli aspetti della relazione commerciale ai quali prestare pi\u00f9 attenzione: esclusiva, durata e periodo di preavviso, patto di non concorrenza, gestione del marchio e della propriet\u00e0 intellettuale, vendite via e-commerce e modalit\u00e0 di risoluzione delle controversie.<\/p><\/blockquote>\n<h2 class=\"p1\"><strong>Di cosa parlo in questo articolo:<\/strong><\/h2>\n<ul class=\"ul1\">\n<li>La normativa applicabile ai contratti di distribuzione in Cina<\/li>\n<li>La forma del contratto di distribuzione e la sua conclusione<\/li>\n<li>Il contratto di vendita internazionale in Cina<\/li>\n<li>Le trattative contrattuali con clienti e distributori in Cina<\/li>\n<li>L&#8217;esclusiva territoriale in un accordo di distribuzione sul mercato cinese<\/li>\n<li>Il patto di non concorrenza<\/li>\n<li>La distribuzione Omnichannel<\/li>\n<li>Prezzi, sconti e limiti antitrust ai prezzi di rivendita<\/li>\n<li>Importazione, etichettatura e conformit\u00e0 dei prodotti<\/li>\n<li>Come proteggere la propriet\u00e0 intellettuale in Cina<\/li>\n<li>Licenza di marchio, flagship stores e Franchising sul mercato cinese<\/li>\n<li>Durata e cessazione dell&#8217;accordo di distribuzione<\/li>\n<li>Come gestire lo stock di prodotti dopo il termine del contratto<\/li>\n<li>Dati personali, informazioni commerciali e compliance<\/li>\n<li>La legge applicabile al contratto di distribuzione in Cina<\/li>\n<li>Le clausole per la risoluzione delle controversie (giudice cinese o italiano e arbitrato)<\/li>\n<li>Domande frequenti<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"p1\"><strong>Come sono regolati gli accordi di distribuzione commerciale in Cina?<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>Non esiste una normativa specifica applicabile ai contratti di distribuzione in Cina.<\/p>\n<p>Per contratto di distribuzione internazionale si intende il contratto con il quale un soggetto (il produttore, nel nostro caso con sede in Italia) affida ad un altro soggetto (distributore, con sede in Cina) il diritto di acquistare determinati prodotti, per poi rivenderli sul mercato cinese.<\/p>\n<p>Quando si parla di contratto di concessione di vendita si fa riferimento ad un contratto di distribuzione nel quale il produttore-concedente affida al distributore-concessionario non solo il diritto di acquistare e vendere i prodotti, ma anche l&#8217;obbligo di promuovere le vendite secondo modalit\u00e0 concordate tra le parti, spesso con la contropartita di un&#8217;esclusiva territoriale.<\/p>\n<p>Esistono poi forme miste di accordi di distribuzione, nei quali il distributore cinese pu\u00f2 anche agire in forma di agente commerciale: in questo post non ne parlo, ma chi fosse interessato ad approfondire il tema degli accordi di agenzia in Cina pu\u00f2 leggere questo report su Legalmondo.<\/p>\n<p>Gli accordi di distribuzione in Cina sono regolati dal Codice civile della Repubblica Popolare Cinese, approvato il 28 maggio 2020 ed entrato in vigore il 1\u00b0 gennaio 2021, che all&#8217;art. 1260 ha abrogato la previgente legge sui contratti del 1999. La disciplina generale del contratto si trova oggi nel Libro III del Codice, che ne ha recepito in larga parte l&#8217;impianto, un testo ibrido con elementi dei sistemi socialista, romano, tedesco e delle convenzioni internazionali.<\/p>\n<p>Principi importanti, da tenere a mente quando si redigono accordi di distribuzione con un partner cinese, sono l&#8217;uguaglianza (\u201cpingdeng\u201d, art. 4), la volontariet\u00e0 (\u201cziyuan\u201d, art. 5), l&#8217;equit\u00e0 (\u201cgongping\u201d, art. 6) e la buona fede (\u201cchengshixinyong\u201d, art. 7), collocati nella Parte generale del Codice civile.<\/p>\n<p>Il fatto che non esista una legge speciale sulla distribuzione \u00e8 commune alla maggior parte dei paesi, tra I quali l\u2019Italia; ci\u00f2 non significa che il contratto si muova in uno spazio vuoto. Al rapporto si applicano i principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e una serie di normative settoriali che negli ultimi anni sono cambiate in modo significativo e che vanno considerate quando si redige l&#8217;accordo: la legge antimonopolio, per i limiti alle intese verticali e in particolare al prezzo di rivendita, la legge sul commercio elettronico, per le vendite online, le norme doganali e di etichettatura per l&#8217;importazione dei prodotti, la legge sulla protezione delle informazioni personali per lo scambio di dati commerciali. Di ciascuna parlo nei paragrafi che seguono.<\/p>\n<p>Per questo motivo, anche se un contratto di distribuzione si pu\u00f2 validamente concludere anche solo verbalmente o con comportamenti concludenti, \u00e8 importante redigere un contratto scritto che sia chiaro, equilibrato e completo, poich\u00e9 questo documento sar\u00e0 la principale fonte di disciplina degli obblighi delle parti.<\/p>\n<p><strong>\u201cVogliamo rimanere liberi, preferiamo non legarci con accordi scritti\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Chi preferisce che il rapporto commerciale sia regolato da accordi verbali solitamente giustifica questa scelta con la convinzione che ci\u00f2 sia preferibile perch\u00e9 lascia le parti pi\u00f9 libere: ci\u00f2 \u00e8 <strong>profondamente sbagliato<\/strong> e sconsigliato, perch\u00e9 un accordo verbale non consente di avere certezza su elementi fondamentali del rapporto di distribuzione, tra i quali, solo per citare i principali: il territorio assegnato al distributore, l&#8217;esclusiva, la durata, il periodo di preavviso per il recesso, il contenuto dell&#8217;attivit\u00e0 di promozione dei prodotti, il diritto di utilizzo dei marchi e di altri elementi di propriet\u00e0 intellettuale del produttore, la legge applicabile e le modalit\u00e0 di risoluzione delle controversie.<\/p>\n<h2 class=\"p1\"><strong>La forma del contratto di distribuzione in Cina<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>I contratti di distribuzione e di vendita sono validi anche solo in lingua inglese, ma \u00e8 consigliabile negoziare e firmare un accordo bilingue (inglese-cinese): prevedere anche una versione cinese, infatti, evita incomprensioni sul contenuto dell&#8217;accordo ed \u00e8 importante in tutti i casi in cui il contratto debba essere utilizzato avanti a qualche ente amministrativo o in caso di contenziosi giudiziari in Cina, poich\u00e9 il cinese \u00e8 l&#8217;unica lingua ufficiale ammessa nei tribunali e davanti agli enti pubblici.<\/p>\n<p>Se si predispone anche la versione cinese \u00e8 necessario stabilire espressamente <strong>quale testo prevale in caso di divergenza.<\/strong> In mancanza di una clausola di prevalenza, davanti a un giudice o a un collegio arbitrale cinese il testo in cinese finisce per essere quello effettivamente letto e applicato, con il rischio di scoprire in corso di causa che le due versioni non coincidono proprio sui punti che contano.<\/p>\n<p>\u00c8 bene sapere poi che in Cina il contratto non si limita a essere firmato, <strong>ma va anche timbrato:<\/strong> il timbro societario, il cosiddetto <em>chop<\/em>, \u00e8 un sigillo a inchiostro rosso realizzato al momento della costituzione della societ\u00e0, registrato presso le autorit\u00e0 di pubblica sicurezza e custodito da chi ha il potere di rappresentare la societ\u00e0. Il chop equivale alla firma della societ\u00e0 e costituisce la prova principale del potere di rappresentanza di chi firma. Prima di concludere un contratto, per questo motive, \u00e8 opportuno verificare che il timbro corrisponda alla denominazione cinese risultante dalla business license e farlo apporre su ogni pagina, o quantomeno sulla pagina delle firme, secondo la prassi locale.<\/p>\n<h2 class=\"p1\"><strong>Il contratto di vendita internazionale in Cina<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>Il contratto di distribuzione commerciale \u00e8 un accordo quadro, che regola i rapporti tra le parti, con particolare riferimento all\u2019attivit\u00e0 promozionale del distributore.\u00a0 Le regole di questo contratto si applicano poi ad una serie di vendite di prodotti, che le parti concludono nel contesto del rapporto di distribuzione, ma che sono formalmente indipendenti dall\u2019accordo quadro. Ai singoli ordini si applica la normativa della vendita, che pu\u00f2 essere prevista nel contratto quadro di distribuzione, oppure nelle condizioni generali di vendita allegate al contratto o, infine, nella normativa applicabile a rapporto.<\/p>\n<p>Nel caso di un contratto di distribuzione internazionale in Cina, ai singoli contratti di vendita si applica la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni del 1980 (CISG), della quale entrambi i paesi sono parti contraenti<\/p>\n<p>Al fine di applicare questa normativa sulla vendita internazionale ai contratti con il distributore con sede in Cina <strong>\u00e8 sufficiente non escludere l&#8217;applicazione della CISG<\/strong>, che si applica automaticamente ed \u00e8 una normativa bilanciata, chiara, comune alle parti e facilmente reperibile.<\/p>\n<p>Escludere l&#8217;applicazione della CISG ai contratti di vendita \u00e8 <strong>un errore abbastanza frequente,<\/strong> basato sulla convinzione che la legge italiana offra un grado di tutela maggiore al venditore: ci\u00f2 non \u00e8 vero (anche perch\u00e9 la CISG pu\u00f2 essere derogata da patti tra le parti, senza necessit\u00e0 di escluderla integralmente) e comporta complicazioni non necessarie in sede di negoziato al fine di scegliere la legge applicabile ai contratti.<\/p>\n<p>Quanto alla <strong>forma e al contenuto<\/strong> del contratto di vendita o delle condizioni generali di vendita, anche questi contratti \u00e8 bene che siano redatti nelle due lingue: le <strong>principali clausole <\/strong>riguardano le modalit\u00e0 di invio e accettazione degli ordini, i termini di pagamento e consegna, le modalit\u00e0 e i termini di denuncia dei vizi e la loro conseguenza, eventuali limitazioni di responsabilit\u00e0 del venditore, la durata e il contenuto della garanzia di buon funzionamento.<\/p>\n<p>Va tenuto presente che, se il contratto \u00e8 regolato dalla legge cinese, alcune di queste clausole vanno rese compatibili con le norme imperative del Codice civile, in particolare quelle sulle limitazioni di responsabilit\u00e0, sulla riserva di propriet\u00e0 e sulla riduzione giudiziale delle penali eccessive: \u00e8 un controllo che conviene effettuare con un avvocato esperto prima della firma del contratto, non dopo.<\/p>\n<h2 class=\"p1\"><strong>Le trattative contrattuali con clienti e distributori in Cina<\/strong><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/h2>\n<p>La prima accortezza da osservare nel caso in cui il potenziale distributore non sia una societ\u00e0 gi\u00e0 nota al produttore \u00e8 verificare la bont\u00e0 delle informazioni commerciali ricevute.<\/p>\n<p>Per procedere in tal senso \u00e8 necessario richiedere copia della business license della societ\u00e0 (l&#8217;equivalente della visura camerale italiana) e verificare poi i dati sul portale nazionale di pubblicit\u00e0 delle informazioni sul credito d&#8217;impresa (National Enterprise Credit Information Publicity System, gsxt.gov.cn), gestito dalla State Administration for Market Regulation (SAMR), che dal 2018 ha assorbito le competenze della vecchia SAIC. Nel portale si verificano i principali dati societari: denominazione in caratteri cinesi, oggetto sociale, capitale registrato e versato, sede, compagine dei soci e rappresentante legale.<\/p>\n<p>E\u2019 bene tenere a mente che <strong>denominazioni societarie, nomi e biglietti da visita in caratteri latini e in inglese non hanno alcun valore ufficiale<\/strong>, per cui la verifica va sempre fatta sui dati in cinese.<\/p>\n<p>\u00c8 consigliabile anche verificare le <strong>referenze commerciali<\/strong> del distributore, specie se ha gi\u00e0 lavorato con societ\u00e0 straniere, e chiedere una presentazione con il piano di sviluppo del mercato e gli obiettivi che intende raggiungere.<\/p>\n<p>L&#8217;ultima raccomandazione \u00e8 quella di essere molto cauti nel caso di ricezione di candidature spontanee per l&#8217;acquisto o la distribuzione dei prodotti in Cina: queste manifestazioni di interesse, che spesso giungono attraverso il sito web della societ\u00e0 italiana, possono nascondere piccole o grandi truffe: ne parlo in maniera diffusa in\u00a0<a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2020\/07\/cina-truffe-via-internet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"s2\">questo post su Legalmondo.<\/span><\/a><\/p>\n<h2 class=\"p1\"><strong><span class=\"s1\">Negoziati e accordi pre-<\/span>contrattuali in Cina: Memorandum of Understanding e Non Disclosure Agreement (NDA)<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>Il negoziato con una controparte cinese \u00e8 generalmente difficile per una serie di fattori, tra cui i principali sono le differenze linguistiche, culturali e nelle modalit\u00e0 di fare affari.<\/p>\n<p>Un consiglio per svolgere le trattative nel modo pi\u00f9 ordinato, sicuro ed efficace possibile \u00e8 utilizzare alcuni strumenti contrattuali molto utili.<\/p>\n<p>Il primo \u00e8 il <strong>Non Disclosure Agreement (NDA), <\/strong>o Accordo di riservatezza, che \u00e8 bene utilizzare nel caso in cui si condividano informazioni riservate, di natura tecnica o commerciale: \u00e8 importante che questo accordo venga redatto in modo da essere valido in Cina e da poter essere rispettato in caso di violazioni da parte del potenziale partner cinese: ne parlo in maniera approfondita in questo post su Legalmondo.<\/p>\n<p>Nei rapporti con fornitori, produttori o partner ai quali si trasferisce tecnologia l&#8217;NDA da solo spesso non basta e conviene negoziare un accordo NNN, acronimo di Non-Disclosure, Non-Use e Non-Circumvention, che vieta alla controparte non solo di divulgare le informazioni riservate, ma anche di utilizzarle per proprio conto e di rivolgersi direttamente ai clienti e ai fornitori del titolare delle informazioni. \u00c8 inoltre opportuno prevedere una penale per la violazione degli obblighi di riservatezza, perch\u00e9 la prova del danno, in questi casi, \u00e8 quasi sempre difficile.<\/p>\n<p>Il secondo accordo \u00e8 il <strong>Memorandum of Understanding (MoU) o Letter of Intent (LoI),<\/strong> che \u00e8 una road map del negoziato nella quale le parti condividono gli obiettivi della trattativa, la durata dei negoziati, l&#8217;eventuale obbligo a negoziare in esclusiva e in modo riservato, i punti salienti dei futuri accordi, che si impegnano a negoziare in buona fede, la modalit\u00e0 di risoluzione delle controversie.<\/p>\n<p>Il MoU pu\u00f2 anche prevedere diverse fasi del progetto commerciale, stabilendo obiettivi e tempistiche e condizioni al raggiungimento delle quali le parti concordano di negoziare altri step del rapporto, come la costituzione di una Joint Venture con il distributore cinese o l&#8217;inizio della produzione in Cina di certi componenti del prodotto.<\/p>\n<p>Sulla joint venture vale la pena una nota di cautela: \u00e8 quasi sempre la prima proposta che arriva dal potenziale partner cinese, ma \u00e8 una struttura costosa, rigida e difficilissima da controllare dall&#8217;Italia. Prima di percorrere questa strada conviene chiedersi se il risultato non sia raggiungibile con un accordo di distribuzione o di licenza, che nella grande maggioranza dei casi \u00e8 la risposta corretta.<\/p>\n<p class=\"p2\">Per chi fosse interessato ad approfondire il tema dei negoziati contrattuali con la Cina rimando <a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2026\/01\/come-negoziare-un-contratto-in-cina\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">a questo articolo<\/a>.<\/p>\n<h2><span lang=\"EN-US\">Accordi di distribuzione esclusiva in Cina<\/span><\/h2>\n<p>Esclusiva o non esclusiva a favore del distributore?<\/p>\n<p>Durante le trattative contrattuali questo \u00e8 spesso il principale punto di discussione.<\/p>\n<p>Il distributore generalmente insiste per ottenere il diritto esclusivo di promozione e vendita su tutto il territorio cinese, mentre il produttore vuole evitare la concentrazione di tutte le vendite in un solo soggetto, specie se si tratta di un nuovo rapporto contrattuale e vi \u00e8 incertezza sulle reali capacit\u00e0 commerciali del distributore.<\/p>\n<p>Bisogna tener presente, a questo proposito, che la Cina \u00e8 un paese di dimensioni continentali e le infrastrutture in molte zone sono ancora limitate: \u00e8 quindi consigliabile, quantomeno in una prima fase, limitare l&#8217;esclusiva geografica a una o pi\u00f9 province e prevedere, eventualmente, che il territorio concesso in esclusiva possa essere esteso nel caso in cui il distributore raggiunga determinati obiettivi commerciali che le parti hanno concordato.<\/p>\n<p>Nel caso in cui l&#8217;esclusiva venga concessa, un&#8217;altra buona pratica \u00e8 quella di prevedere dei target (\u201cMinimum Turnover\u201d), cio\u00e8 stabilire degli obiettivi commerciali minimi da raggiungere in un certo periodo di tempo, con l&#8217;accordo espresso che in caso di mancato raggiungimento di questi obiettivi il produttore abbia facolt\u00e0 di revocare l&#8217;esclusiva o terminare il contratto.<\/p>\n<p>Nella redazione della clausola sui minimi ci sono <strong>due punti che generano quasi tutte le controversie e che vanno risolti nel testo<\/strong>. Il primo \u00e8 <strong>come si misura il minimo<\/strong>: valore netto degli acquisti franco fabbrica o quantit\u00e0, al lordo o al netto degli sconti e dei contributi promozionali, sull&#8217;ordinato oppure sul fatturato e pagato. Il secondo \u00e8 la conseguenza del mancato raggiungimento, che \u00e8 bene graduare come facolt\u00e0 del produttore, che potr\u00e0 scegliere se revocare l&#8217;esclusiva e proseguire in regime non esclusivo, risolvere il contratto oppure rinegoziare minimi e perimetro dell&#8217;esclusiva, in ogni caso senza indennit\u00e0 per il distributore.<\/p>\n<p>\u00c8 utile distinguere, inoltre, tra i minimi vincolanti, che condizionano l&#8217;esclusiva, e il business plan condiviso, che contiene obiettivi indicativi e non costituisce obbligazione contrattuale: tenere separati i due piani evita confusione.<\/p>\n<p>Simmetricamente, quando l&#8217;esclusiva \u00e8 concessa conviene definire <strong>quali canali restano riservati al produttore<\/strong>, ad esempio il travel retail e il duty free, i clienti negoziati a livello globale o centrale, le forniture istituzionali e un elenco nominativo di clienti diretti, da allegare al contratto. In mancanza di questa previsione ogni vendita diretta del produttore nel territorio diventa una violazione dell&#8217;esclusiva.<\/p>\n<p>Infine, anche se Hong Kong e Macao sono sotto la sovranit\u00e0 cinese e Taiwan vive in una situazione indefinita, \u00e8 consigliabile prevedere espressamente se il contratto concede al distributore il diritto di vendere i prodotti anche in questi territori: la formulazione pi\u00f9 chiara \u00e8 quella che definisce il territorio come <strong>Cina continentale<\/strong>, con esclusione espressa di Hong Kong, Macao e Taiwan.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-19407 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/shutterstock_1019349988-2-400x200.jpg\" alt=\"Pechino - Legalmondo\" width=\"634\" height=\"317\" srcset=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/shutterstock_1019349988-2-400x200.jpg 400w, https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/shutterstock_1019349988-2-800x400.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 634px) 100vw, 634px\" \/><\/p>\n<h2 class=\"p1\"><strong>Il Patto di Non Concorrenza in un contratto di distribuzione in Cina<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>Un&#8217;altra clausola importante in un accordo di distribuzione in Cina riguarda la non concorrenza, specialmente in quei casi in cui il distributore gi\u00e0 rappresenta e vende prodotti simili a quelli del produttore.<\/p>\n<p>\u00c8 consigliabile allegare al contratto una lista di prodotti di altre aziende che sono ammessi alla vendita da parte del distributore e chiarire quali sono i prodotti che il distributore non pu\u00f2 vendere, con espressa previsione che qualsiasi cambiamento debba essere concordato per iscritto.<\/p>\n<p>Nel caso di gruppi societari la previsione va estesa anche alle societ\u00e0 controllate facenti parte del gruppo del distributore.<\/p>\n<p>Questa \u00e8 una disposizione chiave per l&#8217;inizio e la continuazione di un rapporto commerciale chiaro e corretto, motivo per il quale \u00e8 necessario anche prevedere che il produttore sia autorizzato ad accedere alla contabilit\u00e0 del distributore e ad ispezionarne i magazzini e stabilire il diritto di risolvere l&#8217;accordo in caso di violazione del patto di non concorrenza da parte del distributore o di soggetti ad esso riconducibili.<\/p>\n<h2 class=\"p1\"><strong>La Distribuzione Omnichannel in Cina<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>Le vendite su Internet in Cina sono cresciute esponenzialmente negli ultimi venti anni: la Cina \u00e8 oggi di gran lunga il pi\u00f9 grande mercato per l&#8217;e-commerce e le vendite digitali giocano un ruolo importante anche nelle transazioni B2B.<\/p>\n<p>Fino a qualche anno fa un contratto di distribuzione poteva essere strutturato in modo abbastanza semplice, cio\u00e8 con la nomina da parte del produttore di uno o pi\u00f9 distributori, responsabili dell&#8217;import dei prodotti in Cina e della loro vendita ai clienti finali in determinate aree geografiche.<\/p>\n<p>Oggi non si pu\u00f2 non tenere in considerazione l&#8217;esistenza dei canali digitali, sui quali possono promuovere le vendite diversi soggetti, anche estranei alla rete distributiva.<\/p>\n<p>Ci sono molti modi di vendere i prodotti tramite il commercio elettronico in Cina (Marketplace on-shore e off-shore, siti di e-commerce transfrontalieri e on-shore, social network) e il sistema, per essere efficace e per evitare conflitti tra i diversi attori del sistema di distribuzione, deve essere senza soluzione di continuit\u00e0 online\/offline. \u00a0Il settore \u00e8 regolato dalla legge sul commercio elettronico della Repubblica Popolare Cinese, in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2019, che pone obblighi specifici in capo ai gestori delle piattaforme e agli operatori che vi vendono.<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di vendere tramite piattaforme di e-commerce pu\u00f2 essere esclusa in un accordo di distribuzione, ma i prodotti spesso finiscono comunque in vendita sui marketplace: meglio focalizzare l&#8217;attenzione, quindi, sulla costruzione di un sistema di distribuzione equilibrato e ben integrato, dove ai distributori vengono assegnati specifici canali di vendita online e\/o offline e il produttore abbia modo di monitorare il funzionamento del sistema di distribuzione e il rispetto degli accordi.<\/p>\n<p>In concreto, la clausola sulle vendite online deve prevedere almeno quattro cose:<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;elenco delle piattaforme e dei canali autorizzati, da specificare in un allegato al contratto e da aggiornare per iscritto, con il divieto espresso di vendere su marketplace non autorizzati e su canali di flash sale, aste e outlet.<\/li>\n<li>I contenuti, le immagini, le descrizioni e le traduzioni pubblicate devono rispettare le linee guida del produttore, con diritto di chiederne l&#8217;immediata rimozione.<\/li>\n<li>La ripartizione dei costi di apertura e gestione dei negozi online, che restano di regola a carico del distributore salvo diverso accordo sull&#8217;utilizzo del budget promozionale.<\/li>\n<li>Che cosa succede alla cessazione del contratto: il distributore deve cessare ogni offerta, rimuovere ogni riferimento ai prodotti e ai marchi da negozi online, vetrine, account social e mini-programmi e chiudere o trasferire al produttore, senza corrispettivo, gli account e i nomi che contengono o richiamano il marchio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nella stesura di un accordo di distribuzione \u00e8 importante che gli obblighi di promozione, i budget, gli investimenti, le attivit\u00e0 di sviluppo commerciale e la gestione dei social media cinesi siano coerenti con la strategia omnichannel complessiva e siano coordinati tra i diversi attori.<\/p>\n<h2><span lang=\"EN-US\">Prezzi, sconti e limiti antitrust ai prezzi di rivendita<\/span><\/h2>\n<p>Il prezzo di acquisto del distributore \u00e8 di norma quello del listino del produttore in vigore di volta in volta, che conviene allegare al contratto indicando valuta, resa Incoterms e validit\u00e0 temporale. Le modifiche del listino vanno comunicate per iscritto con un preavviso ragionevole e non dovrebbero applicarsi agli ordini gi\u00e0 confermati.<\/p>\n<p>Diverso \u00e8 il discorso sul prezzo al quale il distributore rivende ai propri clienti: la legge antimonopolio della Repubblica Popolare Cinese, modificata il 24 giugno 2022 ed entrata in vigore nella nuova formulazione il 1\u00b0 agosto 2022, vieta gli accordi verticali che fissano il prezzo di rivendita ai terzi o che ne impongono un prezzo minimo. \u00c8 quindi possibile comunicare un prezzo raccomandato, o fissare un prezzo massimo, ma non imporre un prezzo minimo di rivendita, e la clausola va formulata di conseguenza, chiarendo che la determinazione del prezzo finale resta nella discrezionalit\u00e0 del distributore.<\/p>\n<p>Un ultimo punto riguarda i <strong>contributi promozional<\/strong>i. Quando il produttore riconosce al distributore un budget di marketing \u00e8 opportuno distinguere la parte riconosciuta come sconto in fattura da quella vincolata ad attivit\u00e0 concordate, subordinare quest&#8217;ultima a un piano annuale approvato per iscritto, imporre la rendicontazione documentale entro un termine e prevedere che la parte non utilizzata e non documentata non si trasferisca all&#8217;anno successivo. In caso di risoluzione per inadempimento del distributor, \u00e8 consigliabile prevedere il diritto di recuperare gli importi non documentati.<\/p>\n<h2><span lang=\"EN-US\">Importazione, etichettatura e conformit\u00e0 dei prodotti<\/span><\/h2>\n<p>Nel contratto di distribuzione con la Cina \u00e8 essenziale stabilire con precisione <strong>chi si occupa dell&#8217;importazione e chi ne sopporta costi e responsabilit\u00e0<\/strong>: licenze e registrazioni all&#8217;importazione, sdoganamento, dazi e imposte, etichettatura nella lingua locale, certificazioni sanitarie e di conformit\u00e0.<\/p>\n<p>Generalmente si prevede che questi adempimenti siano a carico del distributore-importatore, con l&#8217;obbligo del produttore di fornire in tempo utile i documenti che rientrano nella propria sfera, senza per\u00f2 garantire l&#8217;esito e i tempi delle autorizzazioni, che dipendono dalle autorit\u00e0 cinesi.<\/p>\n<p>Occorre poi verificare, in base alla tipologia di prodotto, se esistono normative specifiche di cui tenere conto. Ad esempio, \u00e8 il caso del settore c.d. <em>food &amp; beverage.<\/em><\/p>\n<p>Per i prodotti alimentari e le bevande il quadro \u00e8 cambiato in modo significativo dopo il 2021. I decreti dell&#8217;Amministrazione generale delle dogane cinesi n. 248 e n. 249 del 2021, entrambi applicabili dal 1\u00b0 gennaio 2022, hanno introdotto l&#8217;obbligo di registrazione delle imprese estere che producono alimenti destinati all&#8217;esportazione in Cina e hanno riorganizzato la disciplina della sicurezza alimentare e dell&#8217;etichettatura all&#8217;importazione. \u00c8 un adempimento che riguarda direttamente il produttore italiano, non solo l&#8217;importatore, e che va chiarito nel contratto: chi presenta la domanda, chi mantiene aggiornata la registrazione, che cosa succede se la registrazione viene sospesa.<\/p>\n<p>Infine, poich\u00e9 la qualit\u00e0 del prodotto dipende anche da come viene conservato e trasportato dopo la consegna, \u00e8 opportuno imporre al distributore condizioni di stoccaggio e trasporto adeguate e prevedere che il mancato rispetto di tali condizioni faccia decadere i reclami sulla qualit\u00e0.<\/p>\n<h2><span lang=\"EN-US\">Diritto di uso e protezione del marchio negli accordi di distribuzione in Cina<\/span><\/h2>\n<p>Il diritto del distributore di usare i marchi del produttore in Cina \u00e8 bene che sia disciplinato in modo specifico, indicando quali siano gli usi autorizzati dei marchi e con l&#8217;obbligo di cessare l&#8217;utilizzo al termine dell&#8217;accordo.<\/p>\n<p>Bisogna tener presente che la contraffazione \u00e8 ancora oggi un grosso problema in Cina: prima di entrare nel mercato cinese \u00e8 fondamentale assicurarsi che tutti i marchi siano registrati in Cina (maggiori informazioni su questo argomento in <a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2021\/04\/proteggere-marchio-cina\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">questo articolo<\/a> sul blog di Legalmondo) ed \u00e8 importante che l&#8217;accordo vieti espressamente la registrazione dei marchi, o di marchi simili (anche in caratteri cinesi) da parte del distributore, di suoi amministratori e dipendenti e delle sue aziende controllate o associate.<\/p>\n<p>La ragione \u00e8 che la Cina applica il principio del first-to-file: la titolarit\u00e0 del marchio si acquista con il deposito, non con l&#8217;uso, e chi deposita per primo prevale, anche se non \u00e8 il titolare originario del marchio all&#8217;estero.<\/p>\n<p>La quarta modifica della legge sui marchi, in vigore dal 1\u00b0 novembre 2019, ha rafforzato gli strumenti contro i depositi in malafede, prevedendo all&#8217;art. 4 il rigetto delle domande depositate in malafede senza intenzione di uso, ma recuperare un marchio gi\u00e0 registrato da terzi resta un percorso lungo e dall&#8217;esito incerto. La registrazione va quindi fatta <strong>prima<\/strong> di entrare nel mercato, presso l&#8217;ufficio marchi della China National Intellectual Property Administration, e \u2013 in caso di prodotti destinatati al consume &#8211; va valutato se estenderla a una versione in caratteri cinesi del marchio, che \u00e8 quella con cui il prodotto verr\u00e0 effettivamente chiamato dai consumatori.<\/p>\n<p>Il divieto imposto al distributore, per avere una maggior tutela, va esteso ai nomi a dominio, alle denominazioni sociali, alle traslitterazioni in caratteri cinesi e agli account sui social network e sulle piattaforme di e-commerce, con l&#8217;obbligo di cedere al produttore, a semplice richiesta e senza corrispettivo, qualunque diritto ottenuto in violazione di questa clausola, e con l&#8217;obbligo di segnalare tempestivamente ogni deposito abusivo di cui venga a conoscenza.<\/p>\n<h2><span lang=\"EN-US\">Licenza di marchio, flagship stores e Franchising in Cina<\/span><\/h2>\n<p>Pu\u00f2 accadere che l&#8217;accordo di distribuzione commerciale preveda il diritto del distributore di aprire punti vendita (mono brand, flagship stores, corner, etc.) utilizzando l&#8217;insegna, il marchio e ed altri elementi distintivi del brand del produttore.<\/p>\n<p>Questi accordi sono abbastanza frequenti, ad esempio, nel settore della moda: l&#8217;attenzione, in questi casi, deve essere posta sulle modalit\u00e0 di gestione del marchio e degli altri elementi di propriet\u00e0 del produttore, che spesso sono disciplinate in un separato accordo di licenza.<\/p>\n<p>Se si concludono pi\u00f9 accordi, come distribuzione e licenza di marchio o licenza di apertura di punti vendita, \u00e8 importante che le previsioni dei contratti siano coerenti e collegate: ad esempio un inadempimento che comporti la risoluzione di un accordo deve essere menzionato tra gli eventi che danno diritto a risolvere anche il contratto collegato, etc.<\/p>\n<p>Particolare attenzione, inoltre, va prestata alla distinzione tra contratto di distribuzione \/ licenza di marchio e Franchising: mentre i primi, come dicevo inizialmente, sono contratti atipici, che trovano la loro regolamentazione principalmente negli accordi tra le parti, il Franchising \u00e8 regolato da una legge speciale (The Commercial Franchise Administration Regulation, \u5546\u4e1a\u7279\u8bb8\u7ecf\u8425\u7ba1\u7406\u6761\u4f8b, 2007) e da alcune normative di dettaglio che disciplinano i presupposti per lo sviluppo di un sistema di franchising in Cina (il principale \u00e8 l&#8217;esistenza di almeno due esercizi in franchising per almeno un anno), la necessit\u00e0 di depositare e mantenere aggiornato il contratto (in lingua cinese), il franchising manual, il marketing plan e una serie di documenti di supporto.<\/p>\n<p>La normativa sul Franchising stabilisce anche le obbligazioni delle parti durante i negoziati e nel corso del rapporto commerciale, tra le quali il dovere di mettere a disposizione del potenziale franchisee informazioni dettagliate sul progetto di franchising almeno 30 giorni prima della conclusione dell&#8217;accordo e la durata minima del contratto (3 anni, derogabili con l&#8217;accordo espresso del franchisee).<\/p>\n<p>\u00c8 necessario, per questo motivo, esaminare attentamente se l&#8217;accordo commerciale possa essere qualificato come un contratto di distribuzione con licenza di marchio e di apertura di punti vendita, oppure se rientri nel campo del franchising perch\u00e9, in quest&#8217;ultimo caso, l&#8217;inosservanza della normativa speciale pu\u00f2 portare sanzioni amministrative e anche dare diritto al franchisee di risolvere il contratto.<\/p>\n<h2><span lang=\"EN-US\">Durata e cessazione di un contratto di distribuzione in Cina<\/span><\/h2>\n<p>I contratti di distribuzione possono essere a tempo determinato o a tempo indeterminato ed \u00e8 possibile stabilire un rinnovo automatico nel caso in cui il contratto continui ad essere eseguito dopo il termine iniziale.<\/p>\n<p>La legge non prevede un termine minimo per il recesso: \u00e8 consigliabile, comunque, concordare un ragionevole preavviso prima della disdetta (generalmente 6 mesi, ma \u00e8 preferibile un periodo pi\u00f9 lungo in caso di relazioni in corso da diversi anni).<\/p>\n<p>Il periodo di preavviso di solito \u00e8 il momento in cui \u00e8 pi\u00f9 probabile che tra le parti insorgano controversie: nella maggior parte dei casi accade che il distributore aumenti l&#8217;esposizione finanziaria o il volume degli ordini e che il produttore non sia d&#8217;accordo nel fornire i prodotti, perch\u00e9 teme insoluti al termine del contratto, o perch\u00e9 vuole evitare che il distributore, dopo la cessazione del contratto, sia in possesso di uno stock di prodotti troppo grande.<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno, per questi motivi, prevedere nell&#8217;accordo regole speciali applicabili dopo la comunicazione dell&#8217;intenzione di una parte di recedere.<\/p>\n<p>Per esempio, il contratto pu\u00f2 stabilire termini di pagamento diversi durante il periodo di preavviso, la consegna di una garanzia bancaria a copertura degli ordinativi durante il periodo, un tetto massimo di valore per gli ordini del distributore, o il diritto di esigere immediatamente il pagamento di tutte le fatture ancora pendenti al termine del periodo di preavviso.<\/p>\n<p>Accanto al recesso \u00e8 opportuno elencare le ipotesi di <strong>risoluzione immedia<\/strong>ta a favore del produttore, tipicamente il mancato pagamento oltre un certo termine dalla scadenza, la violazione delle clausole su marchi, vendite online e territorio, il cambio di controllo del distributore non preventivamente approvato, le condotte lesive dell&#8217;immagine dei prodotti e la violazione delle norme locali sull&#8217;importazione e sulla commercializzazione. \u00c8 infine utile una <strong>clausola di sopravvivenza<\/strong> che elenchi espressamente le disposizioni destinate a restare efficaci dopo la cessazione, in particolare quelle su marchi, riservatezza, dati personali e, soprattutto, la convenzione arbitrale.<\/p>\n<h2><span lang=\"EN-US\">Come gestire lo stock di prodotti dopo la fine di un contratto di distribuzione<\/span><\/h2>\n<p>Il fatto che il vecchio distributore continui a vendere i prodotti dopo la fine del contratto pu\u00f2 essere problematico per il produttore e\/o per il nuovo distributore cinese, ad esempio perch\u00e9 il distributore disdettato pu\u00f2 vendere lo stock a prezzi scontati o con modalit\u00e0 che danneggiano l&#8217;immagine e la reputazione del marchio.<\/p>\n<p>Le clausole che stabiliscono il diritto (non l&#8217;obbligo) del produttore di riacquistare lo stock esistente al termine del contratto, a prezzi predeterminati, sono valide in Cina e rappresentano una buona opzione per evitare futuri conflitti di interesse all&#8217;interno della rete commerciale.<\/p>\n<p>In alternativa, o in aggiunta, si pu\u00f2 concedere un periodo definito di smaltimento dello stock dopo la cessazione e vincolarlo al rispetto delle politiche di prezzo e di immagine, con divieto di svendita e di collocamento su canali non autorizzati. Alla cessazione vanno inoltre disciplinati la restituzione o la distruzione del materiale promozionale e la rimozione dei prodotti dai canali digitali, di cui ho parlato sopra.<\/p>\n<h2>Dati personali, informazioni commerciali e compliance<\/h2>\n<p>La legge sulla protezione delle informazioni personali della Repubblica Popolare Cinese, approvata il 20 agosto 2021 ed entrata in vigore il 1\u00b0 novembre 2021, sottopone a condizioni stringenti il trattamento dei dati personali e in particolare il loro trasferimento fuori dalla Cina.<\/p>\n<p>La soluzione praticabile, nella maggior parte dei rapporti di distribuzione, \u00e8 limitare il reporting ai dati di sell-out in forma aggregata, per canale, area e referenza, senza nominativi dei clienti finali, prevedere che ciascuna parte agisca come titolare autonomo per i trattamenti che effettua per le proprie finalit\u00e0, e rinviare a un accordo separato l&#8217;eventuale condivisione strutturale di dati personali.<\/p>\n<p>Nella stessa area si collocano le clausole di compliance che oggi difficilmente possono mancare in un contratto internazionale: dichiarazioni e garanzie sul rispetto delle <strong>norme anticorruzione e antiriciclaggio<\/strong>, <strong>sull&#8217;assenza di misure restrittive a carico del distributore e dei suoi soci e amministratori<\/strong>, e sul <strong>divieto di rivendere o riesportare i prodotti verso Paesi o soggetti sanzionati<\/strong>, con la violazione qualificata come inadempimento grave che legittima la risoluzione immediata.<\/p>\n<h2>Quale legge si applica ad un Contratto di distribuzione in Cina<\/h2>\n<p>Le parti sono libere di applicare una legge straniera al contratto tra un produttore straniero e un distributore cinese: tuttavia, la scelta della legge deve essere coerente con il meccanismo di risoluzione delle controversie.<\/p>\n<p>Se il contratto viene eseguito in Cina, \u00e8 consigliabile prevedere che le leggi della Repubblica Popolare Cinese si applichino all&#8217;accordo e stabilire che qualsiasi controversia relativa al contratto sia decisa da un tribunale cinese o da un&#8217;istituzione arbitrale cinese.<\/p>\n<p>Scegliere la legge cinese non \u00e8 un salto nel buio, dunque \u00e8 sbagliato fare una battaglia per ottenere la previsione di quella italiana. Il rapporto \u00e8 governato prima di tutto dai patti scritti nel contratto e, se il testo \u00e8 ben costruito, le regole applicabili sono chiare.<\/p>\n<p>Occorre poi che il modello contrattuale sia coerente con la legge scelta: i contratti costruiti su modelli di common law, molto pi\u00f9 lunghi e articolati, mal si adattano a un sistema di civil law come quello cinese e generano problemi di interpretazione. Vanno inoltre verificate le clausole che la legge cinese sottopone a limiti imperativi, come le esclusioni e le limitazioni di responsabilit\u00e0, la riserva di propriet\u00e0 e le penali, che il giudice o l&#8217;arbitro possono ridurre se manifestamente eccessive.<\/p>\n<p>Va ricordato che Hong Kong ha un sistema amministrativo e giudiziario autonomo rispetto a quello della Repubblica Popolare Cinese: ad un accordo di distribuzione che debba eseguirsi ad Hong Kong, per i motivi sopra menzionati, \u00e8 opportuno quindi che si applichi la legge di Hong Kong (la common law, sistema molto diverso della Cina continentale, che \u00e8 di civil law) e si preveda un meccanismo di risoluzione delle controversie coerente: ne parlo al punto successivo.<\/p>\n<p>In generale, \u00e8 suggerisco che al contratto di distribuzione in Cina si applichi la legge cinese, e che ci\u00f2 sia coerente con la scelta della modalit\u00e0 di risoluzione delle controversie, evitando soluzioni creative che possono solo complicare notevolmente la gestione di eventuali controversie.<\/p>\n<h2>Le clausole di risoluzione delle controversie nei contratti di distribuzione in Cina<\/h2>\n<p>Le parti di un accordo di distribuzione sono libere di determinare se vogliono che qualsiasi controversia sia decisa da un giudice cinese o straniero, o da un arbitrato con sede in Cina o all&#8217;estero.<\/p>\n<p>Questa \u00e8 una clausola molto importante di qualsiasi contratto sino-straniero, e dei contratti internazionali in generale.<\/p>\n<p>La scelta del giudice italiano, spesso presente in questi contratti, \u00e8 generalmente una decisione sbagliata. Tra Italia e Cina esiste il Trattato di assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Pechino il 20 maggio 1991, ratificato con legge 4 marzo 1994, n. 199 e in vigore dal 1\u00b0 gennaio 1995, ma il percorso di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza italiana in Cina resta lungo, costoso e dall&#8217;esito non scontato.<\/p>\n<p>Inoltre, la previsione di un foro straniero non \u00e8 una soluzione efficace in tutti quei casi \u2013 tra I quali la distribuzione commerciale &#8211; in cui il contratto viene eseguito in Cina e le parti hanno interesse a ottenere una decisione rapida, che sia immediatamente esecutiva in Cina, in alcuni casi anche misure provvisorie urgenti per rimediare situazioni di grave inadempimento contrattuale (come un ordine di inibizione della vendita di prodotti falsi). Tutto ci\u00f2 non \u00e8 possibile se \u00e8 necessario rivolgersi ad un giudice italiano, attendere i tempi lunghi della giustizia nostrana e poi procedere al riconoscimento della sentenza in Cina, processo che pu\u00f2 richiedere tempi molto lunghi.<\/p>\n<p>Per chi fosse interessato ad un approfondimento sul tema della scelta tra Giudice italiano e giudice straniero rimando <a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2020\/09\/clausola-scelta-foro-giudice-italiano-straniero\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">a questo articolo sul blog Legalmondo.<\/a><\/p>\n<p>Per gli accordi di distribuzione tra Italia e Cina \u00e8 consigliabile considerare la previsione di una clausola arbitrale, gestita da una delle principali camere di arbitrato in Cina o a Hong Kong: le pi\u00f9 importanti sono la China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) in Cina e l&#8217;Hong Kong International Arbitration Centre. La scelta dell&#8217;arbitrato ha il vantaggio decisivo che il lodo, a differenza della sentenza italiana, \u00e8 eseguibile in Cina in modo pi\u00f9 semplice e rapido grazie alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l&#8217;esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, della quale la Cina \u00e8 parte dal 1987.<\/p>\n<p>Anche qui vale il Consiglio generale: non improvvisare e non fare copia-incolla della clausola da altri contratti: la clausola arbitrale va scritta indicando espressamente istituzione, sede, numero degli arbitri e lingua della procedura, evitando le formule generiche che possono generare contestazioni sulla validit\u00e0 della convenzione arbitrale.<\/p>\n<p>Un&#8217;altra opzione che pu\u00f2 essere considerata \u00e8 la mediazione: si tratta di una procedura volontaria, che pu\u00f2 essere esperita prima o durante una causa o un arbitrato, che ha la finalit\u00e0 di aiutare le parti a raggiungere un accordo bonario, evitando (o chiudendo) un contenzioso.<\/p>\n<p>I vantaggi della mediazione sono molteplici: la possibilit\u00e0 di trovare un accordo che soddisfi gli interessi delle parti, riservatezza e rapidit\u00e0 della procedura, costi contenuti: la clausula pu\u00f2 anche essere c.d. multi-step, ossia prevedere prima la mediazione, e il ricorso all\u2019arbitrato in caso di mancato accord nell\u2019ambito della procedura di mediazione.<\/p>\n<h2>Domande frequenti<\/h2>\n<h3>Esiste in Cina una legge specifica sui contratti di distribuzione?<\/h3>\n<p>No. Il contratto di distribuzione resta un contratto atipico, regolato dagli accordi tra le parti e, in via generale, dal Libro III del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese, in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2021. Si applicano poi normative settoriali, in particolare quelle antimonopolistiche, doganali e sul commercio elettronico.<\/p>\n<h3>Il contratto deve essere redatto anche in cinese?<\/h3>\n<p>Non \u00e8 obbligatorio, perch\u00e9 un contratto in inglese \u00e8 valido, ma \u00e8 fortemente consigliato. Davanti ai tribunali e alle autorit\u00e0 amministrative cinesi l&#8217;unica lingua ammessa \u00e8 il cinese, quindi \u00e8 preferibile disporre di un testo gi\u00e0 concordato piuttosto che di una traduzione fatta in corsa. Se si redigono due versioni, va indicato quale prevale.<\/p>\n<h3>Serve il timbro della societ\u00e0 cinese?<\/h3>\n<p>Non \u00e8 obbligatorio, ma \u00e8 fortemente consigliato. Il chop equivale alla firma della societ\u00e0 e\u00a0 costituisce la prova principale del potere di rappresentanza di chi firma.<\/p>\n<h3>Posso imporre al distributore cinese il prezzo di rivendita?<\/h3>\n<p>No. La legge antimonopolio della Repubblica Popolare Cinese vieta gli accordi verticali che fissano il prezzo di rivendita o ne impongono un minimo. \u00c8 possibile comunicare un prezzo raccomandato o fissare un prezzo massimo.<\/p>\n<h3>Conviene concedere l&#8217;esclusiva su tutta la Cina?<\/h3>\n<p>Di regola no, almeno non nella prima fase. \u00c8 preferibile limitare l&#8217;esclusiva ad alcune province o canali, subordinarla al raggiungimento di minimi di acquisto e prevedere che possa essere estesa al raggiungimento degli obiettivi concordati.<\/p>\n<h3>Il marchio va registrato in Cina prima di iniziare a vendere?<\/h3>\n<p>\u00c8 fortemente consigliato, prima ancora di iniziare la trattativa. La Cina applica il principio del first-to-file quindi in caso di registrazione del marchio da parte di terzi \u00e8 molto difficile e costoso ottenere l\u2019annullamento. \u00c8 anche opportune valutare la registrazione di una versione del marchio in caratteri cinesi.<\/p>\n<h3>In un contratto di distribuzione in Cina \u00e8 meglio prevedere un giudice italiano, il giudice cinese o l&#8217;arbitrato?<\/h3>\n<p>Se il contratto si esegue in Cina, l&#8217;arbitrato con sede in Cina \u00e8 di regola la soluzione migliore, perch\u00e9 il lodo \u00e8 direttamente eseguibile in Cina, oppure se la sede dell\u2019arbitrato \u00e8 in Italia si pu\u00f2 agevolmente ottenere il riconoscimento in forza della Convenzione di New York del 1958, mentre il riconoscimento di una sentenza italiana \u00e8 possible ma si tratta di un processo molto burocratico e abbastanza lungo e costoso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riassunto Come \u00e8 regolato il contratto di distribuzione commerciale in Cina? Vediamo quali sono le clausole importanti, come negoziare gli accordi di distribuzione e concessione di vendita e quali sono gli aspetti della relazione commerciale ai quali prestare pi\u00f9 attenzione: esclusiva, durata e periodo di preavviso, patto di non concorrenza, gestione del marchio e della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":43,"featured_media":35253,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[261,264,208,213],"tags":[218],"class_list":["post-19390","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contracts-it","category-international-trade-it","category-distribution-agreements-it","category-trademarks-and-patents-it","tag-cn-it"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19390","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/43"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19390"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19390\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35252,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19390\/revisions\/35252"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/35253"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19390"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19390"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19390"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}