{"id":17067,"date":"2020-08-04T21:00:19","date_gmt":"2020-08-04T19:00:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/2020\/07\/france-ecj-extends-the-protection-of-commercial-agents-and-their-right-to-termination-indemnity\/"},"modified":"2020-08-04T21:19:23","modified_gmt":"2020-08-04T19:19:23","slug":"francia-corte-giustizia-ce-estende-tutela-agenti-commercio-diritto-indennita-fine-rapporto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2020\/08\/francia-corte-giustizia-ce-estende-tutela-agenti-commercio-diritto-indennita-fine-rapporto\/","title":{"rendered":"Francia &#8211; La Corte di Giustizia CE estende la tutela degli agenti di commercio e il diritto all\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto"},"content":{"rendered":"<p>Sommario &#8211; Secondo la giurisprudenza francese, un agente \u00e8 soggetto alla tutela dello status giuridico di agente di commercio e ha quindi diritto a un&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto solo se in potere di negoziare liberamente il prezzo e le condizioni dei contratti di vendita. La Corte di Giustizia Europea ha recentemente stabilito che tale condizione non \u00e8 conforme al diritto europeo. Tuttavia, i preponenti potrebbero ora prendere in considerazione altre opzioni per limitare o escludere l&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto.<\/p>\n<p>Dire che la sentenza della Corte di giustizia europea del 4 giugno 2020 (n\u00b0C828\/18, Trendsetteuse \/ DCA) fosse molto attesa sia dagli agenti francesi che dai loro preponenti \u00e8 un eufemismo.<\/p>\n<h2><strong>La richiesta fatta alla Corte di Giustizia CE<\/strong><\/h2>\n<p>La questione posta dal Tribunale Commerciale di Parigi il 19 dicembre 2018 alla CGCE riguardava la definizione dello status di agente di commercio affinch\u00e9 quest\u2019ultimo potesse beneficiare della Direttiva CE del 18 dicembre 1986 e di conseguenza dell&#8217;articolo L134 e seguenti del Codice Commerciale. La questione preliminare consisteva nel sottoporre alla CGCE la definizione adottata dalla Corte di Cassazione e da molte Corti d&#8217;Appello, a partire dal 2008: <strong>il beneficio dello status di agente di commercio \u00e8 stato negato a qualsiasi agente che non abbia, secondo il contratto e de facto, il potere di negoziare liberamente il prezzo dei contratti di vendita<\/strong> conclusi, per conto del venditore, con un acquirente (tale libert\u00e0 di negoziazione si estende anche ad altri termini essenziali della vendita, come i termini di consegna o di pagamento).<\/p>\n<h2><strong>La restrizione fissata dai tribunali francesi<\/strong><\/h2>\n<p>Questo approccio \u00e8 stato criticato perch\u00e9, tra l&#8217;altro, risultava essere contrario alla natura stessa della funzione economica e giuridica dell&#8217;agente di commercio, che deve sviluppare l&#8217;attivit\u00e0 del preponente nel rispetto della sua politica commerciale, in modo uniforme e nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la maggior parte dei contratti di agenzia soggetti al diritto francese escludono espressamente la libert\u00e0 dell&#8217;agente di negoziare i prezzi o le condizioni principali dei contratti di vendita, i giudici hanno regolarmente riqualificato il contratto da <strong>contratto di agenzia commerciale<\/strong> a <strong>contratto di mandato di interesse comune<\/strong>. Tuttavia, questo contratto di mandato d&#8217;interesse comune non \u00e8 disciplinato dalle disposizioni degli articoli L 134 e seguenti del Codice di commercio, molti dei quali sono di ordine pubblico interno, ma dalle disposizioni del Codice civile relative al mandato, che in generale non sono considerate di ordine pubblico.<\/p>\n<p>La <strong>principale conseguenza<\/strong> di questa dicotomia di status consiste nella possibilit\u00e0 per il preponente vincolato da un contratto di mandato di mettere espressamente da parte l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto, essendo questa clausola perfettamente valida in un contratto di questo tipo, a differenza del contratto di agente di commercio (si veda il capitolo francese della <a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/product\/practical-guide-international-commercial-agency-contracts-france\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Guida pratica ai contratti di agenzia commerciale internazionale<\/a>).<\/p>\n<h2><strong>La decisione della CGCE e gli effetti<\/strong><\/h2>\n<p>La sentenza della CGCE del 4 giugno 2020 pone fine all\u2019approccio restrittivo dei tribunali francesi. Secondo quest\u2019ultima l\u2019interpretazione corretta dell&#8217;articolo 1, paragrafo 2, della direttiva del 18 dicembre 1986 \u00e8 che gli agenti non devono necessariamente avere il potere di modificare i prezzi dei beni che vendono per conto di un preponente per essere classificati come agenti di commercio.<\/p>\n<p>La Corte ricorda in particolare che la direttiva europea \u00e8 valida per qualsiasi agente che abbia il potere di negoziare o di negoziare e concludere contratti di vendita. La Corte aggiunge che il concetto di negoziazione non pu\u00f2 essere letto attraverso la lente restrittiva adottata dai giudici francesi. La definizione del concetto di &#8220;negoziazione&#8221; deve non solo tenere conto del ruolo economico che ci si aspetta da tale intermediario (essendo il concetto di negoziazione molto ampio: ad es. la contrattazione), ma anche della necessit\u00e0 di preservare gli obiettivi della direttiva, soprattutto garantire la tutela di questo tipo di intermediario.<\/p>\n<p>In pratica, quindi, i preponenti non potranno pi\u00f9 nascondersi dietro una clausola che vieta all&#8217;agente di negoziare liberamente i prezzi e i termini dei contratti di vendita per negare lo status di agente di commercio.<\/p>\n<h2><strong>Opzioni alternative per i preponenti<\/strong><\/h2>\n<p>Quali sono i mezzi di cui dispongono ora i produttori e i commercianti francesi o stranieri per evitare di pagare un indennizzo al termine del contratto di agenzia?<\/p>\n<ul>\n<li>Innanzitutto, in caso di contratti internazionali, i preponenti stranieri avranno probabilmente pi\u00f9 interesse a sottoporre <strong>il proprio contratto a una legge straniera<\/strong> (a condizione che non sia pi\u00f9 restrittiva della legge francese &#8230;). Anche se le regole dell&#8217;agenzia di commercio non sono considerate delle norme imperative preminenti dai tribunali francesi (contrariamente ai casi <em>Ingmar e Unamar<\/em> della <em>CGCE<\/em>), per garantire la possibilit\u00e0 di escludere il diritto francese il contratto dovrebbe anche prevedere una <strong>clausola di giurisdizione esclusiva per un tribunale straniero<\/strong> o una clausola arbitrale (si veda il capitolo francese della Guida pratica ai contratti di agenzia commerciale internazionale).<\/li>\n<li>C\u2019\u00e8 anche la probabilit\u00e0 che il preponente chieda un compenso all&#8217;agente per il contributo della sua <strong>banca dati<\/strong> <strong>clienti <\/strong>(preesistente) e che il pagamento di tale compenso venga differito alla fine del contratto &#8230; al fine di compensare, se necessario, in tutto o in parte, il corrispettivo allora dovuto all&#8217;agente di commercio.<\/li>\n<li>\u00c8 certo che i contratti di agenzia stabiliranno in modo pi\u00f9 chiaro e completo <strong>i doveri dell&#8217;agente<\/strong> che il preponente considera essenziali e la cui violazione potrebbe costituire una grave mancanza, escludendo il diritto ad un compenso di fine contratto. Sebbene i giudici siano liberi di valutare la gravit\u00e0 della violazione, possono comunque utilizzare le disposizioni contrattuali per identificare ci\u00f2 che \u00e8 importante nell&#8217;intenzione comune delle parti.<\/li>\n<li>Alcuni preponenti metteranno probabilmente in dubbio anche l&#8217;opportunit\u00e0 di continuare ad utilizzare gli agenti di commercio, e in alcuni casi la loro attivit\u00e0 potrebbe essere meno legata a una questione di contratto di agenzia commerciale, ma piuttosto a un contratto di servizi promozionali. La distinzione tra questi due contratti deve comunque essere rigorosamente osservata sia nel testo dell\u2019accordo che nella realt\u00e0, e bisognerebbe valutare altre conseguenze, come il regime del preavviso (vedi il nostro articolo sulla <a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/2019\/12\/france-sudden-termination-international-contract\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">risoluzione improvvisa dei contratti).<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Infine, il ragionamento utilizzato dalla CGCE in questa sentenza (interpretazione autonoma alla luce del contesto e dello scopo di questa direttiva) potrebbe indurre i preponenti a mettere in discussione la norma della giurisprudenza francese che consiste nel concedere, a occhi quasi chiusi, due anni di commissioni lorde a titolo di indennizzo forfettario, mentre l&#8217;articolo 134-12 del Codice commerciale non fissa l&#8217;importo di questo indennizzo di fine contratto, ma si limita ad indicare che il danno effettivo subito dall\u2019agente deve essere risarcito; cos\u00ec come l&#8217;articolo 17.3 della direttiva CE del 1986. <strong>Ci si potrebbe quindi chiedere se tale articolo 17.3 imponga all&#8217;agente di provare il danno effettivamente subito.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sommario &#8211; Secondo la giurisprudenza francese, un agente \u00e8 soggetto alla tutela dello status giuridico di agente di commercio e ha quindi diritto a un&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto solo se in potere di negoziare liberamente il prezzo e le condizioni dei contratti di vendita. 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