{"id":16915,"date":"2020-10-24T22:00:37","date_gmt":"2020-10-24T20:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=16915"},"modified":"2020-10-25T19:10:20","modified_gmt":"2020-10-25T18:10:20","slug":"italia-aumenti-capitale-decreto-semplificazioni-complica-posizione-soci-minoranza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2020\/10\/italia-aumenti-capitale-decreto-semplificazioni-complica-posizione-soci-minoranza\/","title":{"rendered":"Italia &#8211; aumenti di capitale: il Decreto Semplificazioni complica la posizione dei soci di minoranza"},"content":{"rendered":"<p><strong>Riassunto <\/strong>&#8211; L\u2019art. 44 del D.L. 16.7.2020 n. 76 (cosiddetto \u2018<em>Decreto Semplificazioni<\/em>\u2019) prevede che, fino al 30.6.2021, le operazioni di aumento del capitale da parte di societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 in accomandita per azioni e societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, possano essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, a condizione che sia presente almeno la met\u00e0 del capitale sociale, anche qualora lo statuto stabilisca maggioranze pi\u00f9 elevate.<\/p>\n<p>La norma ha un rilevante impatto sulla posizione dei soci (e investitori) di minoranza delle societ\u00e0 italiane non quotate, la cui tutela \u00e8 frequentemente affidata (anche) alle clausole statutarie che stabiliscono maggioranze qualificate per l\u2019approvazione degli aumenti di capitale.<\/p>\n<p>Descritta la norma, si svolgeranno alcune considerazioni sulle conseguenze e le possibili tutele per i soci di minoranza, limitatamente alle societ\u00e0 non quotate.<\/p>\n<hr \/>\n<h2><strong>Decreto Semplificazioni: la diminuzione delle maggioranze per l\u2019approvazione degli aumenti di capitale nelle societ\u00e0 per azioni, nelle societ\u00e0 in accomandita per azioni e nelle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0\u00a0 limitata italiane<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019art. <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/09\/14\/20G00139\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">44 del D.L. 16.7.2020 n. 76<\/a> (cosiddetto \u2018<em>Decreto Semplificazioni<\/em>\u2019)<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> ha diminuito in via temporanea, sino al 30.6.2021, le maggioranze per l\u2019approvazione da parte dell\u2019assemblea straordinaria di alcune deliberazioni di aumento del capitale sociale.<\/p>\n<p>La norma riguarda tutte le societ\u00e0 di capitali, comprese quelle quotate. Si applica alle deliberazioni dell\u2019assemblea straordinaria aventi ad oggetto:<\/p>\n<ul>\n<li>gli <strong>aumenti di capitale mediante conferimenti in danaro, di beni in natura o di crediti<\/strong>, ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 c.c. (relativi alle societ\u00e0 per azioni e alle societ\u00e0 in accomandita per azioni) e degli artt. 2480, 2481 e 2481-bis c.c. (relativi alle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata);<\/li>\n<li>l\u2019attribuzione agli <strong>amministratori<\/strong> della facolt\u00e0 di <strong>aumentare il capitale<\/strong>, ai sensi dell\u2019art. 2443 c.c. (relativo alle societ\u00e0 per azioni e alle societ\u00e0 in accomandita per azioni) e dell\u2019art. 2480 c.c. (relativo alle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La disciplina ordinaria prevede, per le deliberazioni sopra indicate, le seguenti maggioranze:<\/p>\n<ul>\n<li>per le societ\u00e0 per azioni e le societ\u00e0 in accomandita per azioni: (i) in prima convocazione una maggioranza deliberativa di pi\u00f9 della met\u00e0 del capitale sociale (art. 2368, secondo comma, c.c.); (ii) in seconda convocazione una maggioranza deliberativa dei due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea (art. 2369, terzo comma, c.c.);<\/li>\n<li>per le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, una maggioranza deliberativa di pi\u00f9 della met\u00e0 del capitale sociale (art. 2479-bis, terzo comma, c.c.);<\/li>\n<li>per le societ\u00e0 quotate una maggioranza deliberativa dei due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea (art. 2368, secondo comma e art. 2369, terzo comma, c.c.).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Soprattutto, la disciplina ordinaria consente di stabilire nello statuto maggioranze costitutive e deliberative qualificate, cio\u00e8 pi\u00f9 elevate di quelle di legge.<\/p>\n<p>La disciplina temporanea dell\u2019art. 44 del Decreto Semplificazioni prevede che le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, a condizione che sia presente almeno la met\u00e0 del capitale sociale. <strong>Questa maggioranza sia applica anche qualora lo statuto preveda maggioranze pi\u00f9 elevate<\/strong>.<\/p>\n<h2><strong>Decreto Semplificazioni: l\u2019impatto della diminuzione delle maggioranze per l\u2019approvazione degli aumenti di capitale sui soci di minoranza delle societ\u00e0 non quotate italiane<\/strong><\/h2>\n<p>La norma ha un rilevante <strong>impatto sulla posizione dei soci (e investitori) di minoranza delle societ\u00e0 italiane non quotate<\/strong>. \u00c8 fortemente criticabile, in particolare nella parte in cui consente di derogare alle maggioranze pi\u00f9 elevate stabilite nello statuto, perch\u00e9 incide sui rapporti in corso e sugli equilibri concordati tra i soci e riflessi nello statuto.<\/p>\n<p>Le maggioranze qualificate, pi\u00f9 elevate di quelle di legge, per l\u2019approvazione degli aumenti di capitale sono una tutela fondamentale per i soci (e gli investitori) di minoranza. Vengono frequentemente introdotte nello statuto: in sede di costituzione della societ\u00e0 con pi\u00f9 soci, nell\u2019ambito di operazioni di aggregazione, in operazioni di investimento, di private equity e di venture capital.<\/p>\n<p>Le maggioranze qualificate impediscono ai soci di maggioranza di realizzare senza il consenso dei soci di minoranza (o di alcuni di essi), operazioni che hanno un impatto rilevante sulla societ\u00e0 e sulla posizione dei soci di minoranza. Infatti, gli aumenti di capitale mediante conferimenti di beni riducono la percentuale di partecipazione del socio di minoranza e possono modificare significativamente l\u2019attivit\u00e0 della societ\u00e0 (ad esempio, con il conferimento di azienda). Gli aumenti di capitale in denaro mettono il socio di minoranza di fronte all\u2019alternativa tra investire ulteriormente nella societ\u00e0 o ridurre la propria partecipazione.<\/p>\n<p>La <strong>riduzione della percentuale di partecipazione <\/strong>pu\u00f2 implicare la<strong> perdita di importanti tutele<\/strong>, connesse al possesso di una partecipazione superiore a una determinata soglia. Si tratta non solo di alcuni diritti previsti dalla legge in favore dei soci di minoranza<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, ma &#8211; con effetti ancora pi\u00f9 gravi \u2013 delle tutele derivanti dalle maggioranze qualificate previste nello statuto per l\u2019assunzione di determinate decisioni. Il caso pi\u00f9 eclatante \u00e8 quello della maggioranza qualificata per le deliberazioni che modificano lo statuto sociale, affinch\u00e9 le modifiche non possano essere approvate senza il consenso dei soci di minoranza (o di alcuni di essi). Questa \u00e8 una clausola fondamentale, per assicurare stabilit\u00e0 alle disposizioni statutarie, concordate tra i soci, a tutela del socio o dei soci di minoranza, quali ad esempio i diritti di prelazione e co-vendita, il voto di lista per la nomina del consiglio di amministrazione, le maggioranze qualificate per l\u2019assunzione di decisioni dell\u2019assemblea o del consiglio di amministrazione, i limiti ai poteri delegabili dal consiglio di amministrazione. Attraverso l\u2019aumento di capitale, la maggioranza pu\u00f2 ottenere una percentuale di partecipazione che le consenta di modificare lo statuto, scardinando unilateralmente l\u2019assetto di <em>governance<\/em> concordato con gli altri soci.<\/p>\n<p>Il legislatore si \u00e8 disinteressato di tutto questo e ha introdotto una norma che non semplifica. Piuttosto alimenta i conflitti tra i soci e mina la certezza del diritto, cos\u00ec allontanando gli investimenti anzich\u00e9 incentivarli.<\/p>\n<h2><strong>Decreto Semplificazioni: verifiche e tutele per i soci di minoranza rispetto alla diminuzione delle maggioranze per l\u2019approvazione degli aumenti di capitale<\/strong><\/h2>\n<p>Per valutare la situazione e le tutele del socio di minoranza occorre esaminare l\u2019eventuale <strong>patto parasociale <\/strong>vigente tra i soci. L\u2019esistenza di un patto parasociale sar\u00e0 pressoch\u00e9 certa in operazioni di private equity o venture capital o da parte di altri investitori professionali. Ma al di fuori di questi casi <strong>sono tantissime le societ\u00e0<\/strong>, specialmente tra le piccole e medie imprese, in cui i rapporti tra i soci sono disciplinati esclusivamente dallo statuto.<\/p>\n<p>Nel <strong>patto parasociale<\/strong> dovr\u00e0 essere verificato se<strong> vi siano clausole che obblighino i soci, quali parti del patto, ad approvare gli aumenti di capitale con maggioranza qualificata<\/strong>, cio\u00e8 pi\u00f9 elevata di quelle di legge. Oppure se il patto richiami\u00a0 un testo di statuto (allegandolo o attraverso un rinvio specifico) che preveda tale maggioranza, cosicch\u00e9 si possa ritenere che il rispetto della maggioranza qualificata costituisca una obbligazione assunta dalle parti del patto parasociale.<\/p>\n<p>In questo caso, il patto parasociale tuteler\u00e0 il socio o i soci di minoranza, in quanto <strong>l\u2019art. 44 del Decreto Semplificazioni non introduce una deroga alle clausole del patto parasociale<\/strong>.<\/p>\n<p>La tutela offerta dal patto parasociale \u00e8 forte, ma inferiore rispetto a quella dello statuto. La clausola dello statuto che prevede una maggioranza qualificata vincola tutti i soci e la societ\u00e0, pertanto l\u2019aumento del capitale non pu\u00f2 essere validamente approvato in violazione dello statuto. Il patto parasociale, invece, ha efficacia solo obbligatoria (tra le parti del patto), per cui non impedisce l\u2019approvazione da parte della societ\u00e0 dell\u2019aumento del capitale, anche qualora il voto del socio violi le obbligazioni del patto parasociale. In questo caso, gli altri soci avranno il diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione del patto.<\/p>\n<p>In <strong>assenza di un patto parasociale<\/strong> che obblighi i soci a rispettare una maggioranza qualificata per l\u2019approvazione dell\u2019aumento del capitale, al socio di minoranza resta unicamente la possibilit\u00e0 di impugnare la delibera di aumento del capitale, per vizio di abuso di maggioranza, qualora la delibera non trovi alcuna giustificazione nell&#8217;interesse della societ\u00e0 e il voto del socio di maggioranza persegua un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale, ovvero qualora sia lo strumento di una attivit\u00e0 fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a ledere i diritti dei soci di minoranza<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>. Strada molto in salita e tutela certamente insufficiente.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Il Decreto Semplificazioni \u00e8 stato convertito in legge dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. La legge di conversione ha sostituito l\u2019art. 44 del Decreto Semplificazioni, estendendo la disciplina temporanea ivi prevista agli aumenti di capitale in denaro e agli aumenti di capitale delle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Ad esempio: la percentuale del 10% (33% per le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata) per il diritto dei soci di ottenere la convocazione dell\u2019assemblea (art. 2367, c.c.; art. 2479, c.c.); la percentuale del 20% (10% per le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata) per impedire la rinuncia o la transazione dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 nei confronti degli amministratori (art. 2393, comma sesto, c.c.; art. 2476, comma quinto, c.c.); la percentuale del 20% per l\u2019esercizio da parte del socio dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 nei confronti degli amministratori (art. 2393-<em>bis<\/em>, c.c.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a>\u00a0 Cass. Civ. 12 dicembre 2005, n. 27387; Trib. Roma, 31 marzo 2017, n. 6452.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riassunto &#8211; L\u2019art. 44 del D.L. 16.7.2020 n. 76 (cosiddetto \u2018Decreto Semplificazioni\u2019) prevede che, fino al 30.6.2021, le operazioni di aumento del capitale da parte di societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 in accomandita per azioni e societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, possano essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":16916,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[210,444],"tags":[217],"class_list":["post-16915","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-corporate-it","category-private-equity-it","tag-italy-it"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16915","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/47"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16915"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16915\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17652,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16915\/revisions\/17652"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16916"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16915"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16915"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16915"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}