{"id":15102,"date":"2020-03-03T22:08:48","date_gmt":"2020-03-03T21:08:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=15102"},"modified":"2024-11-02T11:21:56","modified_gmt":"2024-11-02T10:21:56","slug":"effetti-coronavirus-contratti-internazionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2020\/03\/effetti-coronavirus-contratti-internazionali\/","title":{"rendered":"Gli effetti del Coronavirus sui contratti internazionali"},"content":{"rendered":"<p><strong>Riassunto<\/strong> &#8211;\u00a0 Quando l\u2019emergenza Coronavirus pu\u00f2 essere invocata come evento di Forza Maggiore per escludere la responsabilit\u00e0 contrattuale e il risarcimento dei danni? Quali sono gli effetti nella supply chain internazionale del mancato adempimento di un\u2019impresa cinese ai propri obblighi di fornitura o di acquisto di materie prime, componenti o prodotti? Quali comportamenti deve adottare l\u2019imprenditore straniero per limitare i rischi derivanti dall\u2019interruzione di forniture o acquisti nella catena di fornitura?<\/p>\r\n<hr \/>\r\n<p><strong>Argomenti trattati<\/strong><\/p>\r\n<ul>\r\n<li>L\u2019impatto del Coronavirus (Covid-19) sulla Supply Chain internazionale<\/li>\r\n<li>Cos\u2019\u00e8 la Forza Maggiore (Force Majeure)?<\/li>\r\n<li>La Clausola contrattuale di Forza Maggiore &#8211; Force Majeure<\/li>\r\n<li>Cos\u2019\u00e8 l\u2019Hardship?<\/li>\r\n<li>Il Coronavirus \u00e8 un evento di Force Majeure o Hardship?<\/li>\r\n<li>Qual \u00e8 l\u2019evento denunciato dal Fornitore?<\/li>\r\n<li>Il Fornitore ha fornito la prova dei fatti invocati come Force Majeure?<\/li>\r\n<li>Il Contratto prevede una Clausola di Force Majeure o di Hardship?<\/li>\r\n<li>Cosa stabilisce la legge applicabile al Contratto?<\/li>\r\n<li>Come limitare i rischi nella supply chain?<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<hr \/>\r\n<h2>L\u2019impatto del Coronavirus (Covid-19) sulla Supply Chain internazionale<\/h2>\r\n<p>Il <strong>Coronavirus \/ Covid 19<\/strong> ha creato in Cina una terribile emergenza sanitaria e sociale, che ha reso necessarie eccezionali misure di ordine pubblico per il contenimento del virus, come la quarantena, divieti di viaggio, la sospensione di eventi pubblici e privati e la chiusura di stabilimenti industriali e attivit\u00e0 commerciali per un certo periodo di tempo.<\/p>\r\n<p>Una volta autorizzata la riapertura degli stabilimenti, il ritorno alla normalit\u00e0 \u00e8 stato fortemente rallentato poich\u00e9 molti lavoratori, che si erano spostati in altre zone della Cina per le festivit\u00e0 del capodanno lunare, non sono rientrati sul posto di lavoro.<\/p>\r\n<p>I dati oggi disponibili sulla riapertura delle fabbriche e sul numero del personale presente non sono univoci ed \u00e8 legittimo dubitare della loro attendibilit\u00e0, quindi non si pu\u00f2 prevedere quando l\u2019emergenza potr\u00e0 definirsi conclusa e se e come le imprese cinesi riusciranno a colmare i ritardi e il gap di produzione che si \u00e8 creato.<\/p>\r\n<p>Di certo \u00e8 molto probabile che nei prossimi mesi l\u2019imprenditore straniero si veda eccepire dalla propria controparte cinese l\u2019<strong>impossibilit\u00e0 di adempiere al contratto, motivata con il Coronavirus<\/strong>.<\/p>\r\n<p>Per comprendere la dimensione del problema, basti considerare che nel solo mese di Febbraio 2020 il <strong>China Council for the Promotion of International Trade<\/strong> (la Camera di Commercio cinese che ha il compito di promuovere il commercio internazionale) ha gi\u00e0 rilasciato a favore di imprese cinesi che ne hanno fatto richiesta <strong>3.325 certificati<\/strong> attestanti l\u2019impossibilit\u00e0 di adempiere alle obbligazioni contrattuali a causa dell\u2019epidemia Coronavirus, <strong>per un valore totale di oltre\u00a0 270 miliardi di yuan (US$38.4 bln<\/strong>), secondo quanto riportato dall\u2019<a href=\"https:\/\/www.scmp.com\/economy\/china-economy\/article\/3052277\/coronavirus-doubts-raised-over-whether-chinese-companies-can\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">agenzia di stampa ufficiale Xinhua<\/a>.<\/p>\r\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-15105 size-full\" src=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/container-shutterstock_239718958.jpg\" alt=\"container\" width=\"1000\" height=\"668\" srcset=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/container-shutterstock_239718958.jpg 1000w, https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/container-shutterstock_239718958-600x401.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p>\r\n<p>Quali rischi pone questa situazione per l\u2019imprenditore straniero e quali ricadute pu\u00f2 avere oltre i confini cinesi?<\/p>\r\n<p><strong>I rischi sono molti e i potenziali danni ingenti<\/strong>: la Cina \u00e8 la fabbrica del mondo e vale oggi circa il 15% del PIL mondiale, quindi \u00e8 difficile che una filiera produttiva in qualsiasi settore industriale non coinvolga una o pi\u00f9 imprese cinesi come fornitori di materie prime, semi-lavorati o componenti (nel caso dell\u2019Italia i settori pi\u00f9 integrati con catene di fornitura in Cina sono automotive, chimica, farmaceutica, tessile, elettronica e macchinari).<\/p>\r\n<p>Il mancato adempimento del fornitore cinese pu\u00f2 quindi comportare, a cascata, l\u2019inadempimento dell\u2019imprenditore straniero verso il cliente finale o verso il successivo anello della supply chain.<\/p>\r\n<p>Il fatto che il contagio stia viaggiando rapidamente (al momento di pubblicazione di questo articolo la situazione \u00e8 gi\u00e0 critica in alcune regioni italiane e in Corea del Sud ed Iran e iniziano ad essere segnalati casi negli USA) inoltre, rende possibile che fermate di produzione e situazioni di quarantena simili a quelle descritte debbano essere adottate anche in regioni e settori industriali di altri paesi.<\/p>\r\n<p><strong>Semplificando il quadro<\/strong>, consideriamo il caso di un <strong>fornitore cinese (Parte A)<\/strong> che fornisce un componente o presta un servizio a favore dell\u2019<strong>impresa straniera (Parte B)<\/strong>, che a sua volta assembla (in Cina o all\u2019estero) il componente in un prodotto finito o semilavorato, che poi viene <strong>rivenduto a terzi (Parte C)<\/strong>.<\/p>\r\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-15113 size-full\" src=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/operaio-shutterstock_774597796.jpg\" alt=\"operaio\" width=\"1000\" height=\"594\" srcset=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/operaio-shutterstock_774597796.jpg 1000w, https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/operaio-shutterstock_774597796-600x356.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p>\r\n<p>Se la Parte A ritarda o non consegna i prodotti o servizi alla Parte B, questa rischia di trovarsi esposta al rischio di inadempimento verso la Parte C, e cos\u00ec via lungo la catena di forniture\/acquisti.<\/p>\r\n<p>Vediamo dunque <strong>come gestire il caso in cui la Parte A comunichi che \u00e8 divenuto impossibile adempiere al contratto per motivi riconducibili all\u2019emergenza Coronavirus<\/strong>, come un provvedimento amministrativo di chiusura dello stabilimento, la mancanza di personale in fabbrica alla riapertura, l\u2019impossibilit\u00e0 di approvvigionarsi di certe materie prime o componenti, il blocco di certi servizi logistici, etc.<\/p>\r\n<p>Nel commercio internazionale questa situazione, ossia l\u2019esonero dalla responsabilit\u00e0 per il mancato adempimento alla prestazione contrattuale, divenuta impossibile a causa di eventi sopravvenuti che sono al di fuori della sfera di controllo della Parte, \u00e8 generalmente definita \u201cForza Maggiore\u201d o \u201c<em>Force Majeure\u201d<\/em>.<\/p>\r\n<p>Per capire quando \u00e8 legittimo che un fornitore eccepisca l\u2019impossibilit\u00e0 ad adempiere al contratto a causa del Coronavirus e quando invece questi comportamenti siano infondati o pretestuosi, occorre chiedersi <strong>q<\/strong><strong>uando la Parte A pu\u00f2 invocare una situazione di Force Majeure e cosa pu\u00f2 fare la Parte B per limitare i danni ed evitare di essere a sua volta considerata inadempiente verso la Parte C.<\/strong><\/p>\r\n<h2>Cos\u2019\u00e8 la Forza Maggiore &#8211; Force Majeure?<\/h2>\r\n<p>Non esiste, a livello internazionale, un concetto unitario di Force Majeure, perch\u00e9 ogni ordinamento statale prevede una disciplina specifica.<\/p>\r\n<p>Un riferimento utile \u00e8 dato dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili (\u201cCISG\u201d), ratificata da 93 paesi (tra cui Italia, Cina, USA, Germania, Francia, Spagna, Australia, Giappone, Messico) e automaticamente applicabile alle vendite tra societ\u00e0 con sede in diversi paesi contraenti, salvo espressa esclusione.<\/p>\r\n<p>L\u2019art. 79 della CISG, intitolato nella versione italiana \u201cCause di Esonero\u201d, prevede che \u201c<em>Una parte non \u00e8 responsabile dell\u2019inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza \u00e8 dovuta ad un <strong>impedimento indipendente dalla sua volont\u00e0<\/strong> e che <strong>non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione<\/strong> al momento della conclusione del contratto, <strong>che lo prevedesse o lo superasse<\/strong>, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze<\/em>\u201d.<\/p>\r\n<p>Le caratteristiche della causa di esonero dalla responsabilit\u00e0 per inadempimento sono dunque la sua <strong>imprevedibilit\u00e0<\/strong>, il fatto che sia <strong>al fuori della sfera di controllo<\/strong> della parte che lo subisce e <strong>l\u2019impossibilit\u00e0 di evitarlo o di porre rimedio alle sue conseguenze<\/strong> compiendo ragionevoli sforzi.<\/p>\r\n<p>Per stabilire, in concreto, se ricorrano i presupposti di un evento di Force Majeure, quali siano le sue conseguenze e quale comportamento debbano tenere le parti, occorre in primo luogo analizzare il contenuto della (eventuale) clausola di Force Majeure inserita nel contratto.<\/p>\r\n<h2>La Clausola contrattuale di Forza Maggiore \u2013 Force Majeure<\/h2>\r\n<p>Il modello di clausola di Force Majeure di riferimento nel commercio internazionale \u00e8 quello predisposto dalla International Chamber of Commerce, la <a href=\"https:\/\/iccwbo.org\/content\/uploads\/sites\/3\/2017\/02\/ICC-Force-Majeure-Hardship-Clause.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ICC Force Majeure Clause 2003<\/a>, che prevede quali sono <strong>i requisiti<\/strong> che la parte che invoca la forza maggiore ha l\u2019onere di provare (in sostanza sono quelli previsti dall\u2019art. 79 della CISG) e indica una <strong>serie di eventi<\/strong> in cui si presume che tali requisiti ricorrano (tra i quali situazioni di guerra, embargo, atti di terrorismo, pirateria, calamit\u00e0 naturali, scioperi generali, provvedimenti delle autorit\u00e0).<\/p>\r\n<p>La ICC Force Majeure Clause 2003 indica poi anche quali siano <strong>i comportamenti da tenere da parte di chi invoca l\u2019evento: <\/strong><\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Dare pronta notizia all\u2019altra parte dell\u2019impedimento;<\/li>\r\n<li>Nel caso in cui l\u2019impedimento sia temporaneo, comunicare prontamente all\u2019altra parte la sua cessazione;<\/li>\r\n<li>Fare tutto quanto ragionevolmente possibile per limitare gli effetti dell\u2019evento sulla propria prestazione contrattuale;<\/li>\r\n<li><strong>Nel caso in cui l\u2019impossibilit\u00e0 della prestazione derivi dal mancato adempimento di un terzo<\/strong> (come nel caso di un subfornitore) fornire la prova che i presupposti della Force Majeure si applichino anche al terzo fornitore;<\/li>\r\n<li>Nel caso in cui l\u2019evento comporti il venir meno dell\u2019interesse alla prestazione, comunicare prontamente la decisione di risolvere il contratto;<\/li>\r\n<li>Nel caso di risoluzione del contratto, restituire la prestazione eventualmente ricevuta o una somma di valore equivalente.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Posto che le parti sono libere di inserire nel contratto ICC Force Majeure Clause 2003 oppure altra clausola di contenuto diverso, a fronte di una notifica di un evento di Forza Maggiore occorrer\u00e0 dunque, come prima cosa, analizzare cosa preveda la clausola contrattuale nel caso specifico.<\/p>\r\n<p>Il secondo passaggio (oppure il primo, nel caso in cui nel contratto non fosse presente una clausola di Force Majeure) sar\u00e0 poi quello di verificare che <strong>cosa preveda la legge applicabile all\u2019accordo contrattuale<\/strong> (ne parliamo in seguito).<\/p>\r\n<p>Pu\u00f2 anche accadere che l\u2019evento invocato dalla parte inadempiente <strong>non comporti l\u2019impossibilit\u00e0 della prestazione contrattuale, ma la renda eccessivamente onerosa<\/strong>: in questi casi non si pu\u00f2 applicare il regime della Force Majeure, ma potrebbero ricorrere i presupposti della cosiddetta Hardship.<\/p>\r\n<h2>Cos\u2019\u00e8 l\u2019Hardship?<\/h2>\r\n<p>L\u2019Hardship (in italiano: eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta) \u00e8 un\u2019altra clausola che ricorre spesso nei contratti internazionali di durata: essa disciplina i casi in cui, dopo la conclusione del contratto, <strong>la prestazione di una delle parti divenga eccessivamente onerosa o complicata a causa di fatti sopravvenuti<\/strong>, indipendenti dalla volont\u00e0 della parte.<\/p>\r\n<p>Il risultato di un evento di Hardship \u00e8 quello di sbilanciare fortemente l\u2019equilibrio del contratto a favore di una parte: esempi di scuola sono l\u2019imprevedibile forte rialzo del prezzo di una materia prima, l\u2019imposizione di dazi sull\u2019importazione di un certo prodotto, l\u2019oscillazione della valuta oltre un certo <em>range<\/em> concordato tra le parti.<\/p>\r\n<p><strong>A differenza della Force Majeure<\/strong>, dunque, <strong>nel caso di Hardship la prestazione \u00e8 ancora realizzabile<\/strong>, ma \u00e8 divenuta eccessivamente onerosa.<\/p>\r\n<p>La clausola modello anche in questo caso \u00e8 la <a href=\"https:\/\/iccwbo.org\/content\/uploads\/sites\/3\/2017\/02\/ICC-Force-Majeure-Hardship-Clause.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ICC Hardship Clause 2003<\/a>, che prevede che l\u2019eccessiva onerosit\u00e0 sia conseguenza di un evento al di fuori della ragionevole sfera di controllo della parte, che non poteva essere preso in considerazione prima della conclusione dell\u2019accordo e le cui conseguenze non possano essere ragionevolmente gestite.<\/p>\r\n<p>La ICC Hardship Clause stabilisce cosa accade dopo che una parte abbia provato la ricorrenza di un evento di Hardship, ossia:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>L\u2019obbligo<\/strong> delle parti, entro un termine ragionevole, <strong>di negoziare una soluzione alternativa<\/strong> per mitigare gli effetti dell\u2019evento e riportare l\u2019accordo in equilibrio (estensione del termine di consegna, revisione del prezzo, etc.);<\/li>\r\n<li>La <strong>risoluzione del contratto, nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo<\/strong> alternativo per mitigare gli effetti dell\u2019Hardship.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Anche nel caso in cui una parte eccepisca un evento di Hardship, come visto in precedenza per la Forza Maggiore, \u00e8 necessario verificare se l\u2019evento sia stato previsto nel contratto, quale sia il contenuto della clausola e\/o cosa preveda la normativa applicabile all\u2019accordo.<\/p>\r\n<h2>Il Coronavirus \u00e8 un evento di Force Majeure o Hardship?<\/h2>\r\n<p>Torniamo ora al caso visto all\u2019inizio di questo articolo e cerchiamo di vedere come gestire il caso dell\u2019inadempimento del fornitore all\u2019interno di una supply chain internazionale, quando venga invocata l\u2019emergenza del Coronavirus come causa di esonero della responsabilit\u00e0.<\/p>\r\n<p>Premettiamo che non esiste una risposta valida per tutti i casi, essendo <strong>necessario esaminare i fatti, gli accordi contrattuali tra le parti e la legge applicabile al contratto<\/strong>. Quello che possiamo fare \u00e8 indicare il metodo che pu\u00f2 essere utilizzato in questi casi, ossia <strong>rispondere alle seguenti domande: <\/strong><\/p>\r\n<ul>\r\n<li>La situazione di fatto: qual \u00e8 l\u2019evento denunciato dal Fornitore?<\/li>\r\n<li>La parte che invoca la Force Majeure ha provato la sussistenza dei requisiti?<\/li>\r\n<li>Cosa prevede il Contratto (e\/o le Condizioni Generali di contratto)?<\/li>\r\n<li>Cosa stabilisce la legge applicabile al Contratto?<\/li>\r\n<li>Quali sono le conseguenze sulle obbligazioni delle Parti?<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<h2>Qual \u00e8 l\u2019evento denunciato dal Fornitore?<\/h2>\r\n<p>Come visto la situazione di forza maggiore \u00e8 tale se la prestazione, dopo la conclusione del contratto, diviene impossibile per eventi imprevedibili, al di fuori del controllo della parte obbligata, le cui conseguenze non possano essere superate con uno sforzo ragionevole.<\/p>\r\n<p><strong>La prima verifica da fare \u00e8 se l\u2019evento per il quale la parte invoca la Force Majeure fosse o meno al di fuori del controllo della Parte e se fosse tale da rendere la prestazione impossibile <\/strong>(e non solo pi\u00f9 complessa od onerosa) senza che la Parte potesse porvi rimedio.<\/p>\r\n<p>Facciamo un esempio: nel contratto si prevede che la Parte A debba consegnare alla Parte B un prodotto o effettuare un servizio entro un certo termine essenziale (ossia tassativo, non derogabile), scaduto il quale non vi sarebbe pi\u00f9 interesse di Parte B a ricevere la prestazione (pensiamo, ad esempio, alla consegna di alcuni materiali necessari per la costruzione di un\u2019infrastruttura per le Olimpiadi).<\/p>\r\n<p>Se la consegna non potesse avvenire perch\u00e9 lo stabilimento di Parte A \u00e8 stato chiuso per provvedimento amministrativo o perch\u00e9 il personale di Parte A non pu\u00f2 viaggiare e recarsi presso Parte B per effettuare il servizio di installazione, si potrebbe rientrare nel novero dei casi di Force Majeure.<\/p>\r\n<p>Se invece la prestazione di Parte A restasse comunque possibile (ad esempio con spedizione dei prodotti da altro stabilimento sito in altra zona della Cina o in altro paese) e potesse essere realizzata, anche se a condizioni pi\u00f9 onerose o in modo inesatto o incompleto, o in ritardo, non si potrebbe invocare la Force Majeure e andrebbe verificato se si sia, eventualmente, prodotta quell\u2019eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta che \u00e8 il presupposto dell\u2019Hardship, con le relative conseguenze.<\/p>\r\n<h2>Il Fornitore ha fornito la prova dei fatti invocati come Force Majeure?<\/h2>\r\n<p>Il passo successivo \u00e8 quello di determinare se il Fornitore \/ Parte A abbia <strong>fornito la prova<\/strong> dei fatti che sono il presupposto della Force Majeure, ossia <strong>di non aver potuto evitare la situazione n\u00e9 che fosse ragionevolmente possibile porvi rimedio<\/strong>.<\/p>\r\n<p>A tal fine la sola produzione di un certificato del CCPIT attestante l\u2019impossibilit\u00e0 di adempiere alle obbligazioni contrattuali, per i motivi spiegati in precedenza, non pu\u00f2 considerarsi sufficiente a provare l\u2019effettiva sussistenza, nel caso specifico, di una situazione di Force Majeure.<\/p>\r\n<p>La verifica dei fatti dedotti e delle relative prove \u00e8 particolarmente importante perch\u00e9, nel caso in cui si ritenga sussistere una causa di esonero in capo alla Parte A, queste prove possono poi essere utilizzate dalla Parte B per documentare, a sua volta, di trovarsi nell\u2019impossibilit\u00e0 di adempiere verso la Parte C, e cos\u00ec via lungo la catena di fornitura.<\/p>\r\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-15121 size-full\" src=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/mascherine-shutterstock_1656806455.jpg\" alt=\"mascherine\" width=\"1000\" height=\"641\" srcset=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/mascherine-shutterstock_1656806455.jpg 1000w, https:\/\/www.legalmondo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/mascherine-shutterstock_1656806455-600x385.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p>\r\n<h2>Il Contratto prevede una Clausola di Force Majeure o di Hardship?<\/h2>\r\n<p>Il passaggio successivo \u00e8 quello di vedere se il contratto tra le parti, o le condizioni generali di vendita o acquisto (se esistenti e applicabili) prevedano, o meno, una clausola di Force Majeure e\/o Hardship.<\/p>\r\n<p><strong>In caso positivo<\/strong> occorre verificare se l\u2019evento denunciato dalla Parte che invoca la Force Majeure rientri o meno tra quelli previsti dalla clausola contrattuale.<\/p>\r\n<p>Ad esempio, se l\u2019evento denunciato fosse la chiusura dello stabilimento per ordine delle autorit\u00e0 e la clausola contrattuale fosse la ICC Force Majeure Clause 2003, si potrebbe sostenere che l\u2019evento rientri quelli indicati al punto 3 [d] ovvero \u201c<em>act of authority \u2026 compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, curfew restriction<\/em>\u201d oppure al punto 3 [e] \u201cepidemic\u201d o 3 [g] \u201cgeneral labour disturbance \u201c.<\/p>\r\n<p>Andr\u00e0 poi esaminato quali siano le conseguenze previste dalla Clausola: generalmente si prevede un <strong>onere di tempestiva notifica<\/strong> <strong>dell\u2019evento<\/strong>, che la parte sia esonerata dall\u2019esecuzione della prestazione per tutta <strong>la durata dell\u2019evento<\/strong> di Force Majeure e un <strong>termine massimo di sospensione dell\u2019obbligazione<\/strong>, decorso il quale le parti possono comunicare la risoluzione del contratto.<\/p>\r\n<p>Nel caso in cui <strong>l\u2019evento non rientrasse tra quelli previsti nella Clausola di Force Majeure, o non vi fosse tale clausola nel contratto<\/strong>, andrebbe verificato se esista una Clausola di Hardship e se l\u2019evento possa essere ricondotto a tale previsione.<\/p>\r\n<p>Infine, in ogni caso \u00e8 comunque necessario verificare cosa preveda la legge applicabile al contratto.<\/p>\r\n<h2>Cosa stabilisce la legge applicabile al Contratto?<\/h2>\r\n<p>Ultimo passaggio \u00e8 quello di verificare cosa preveda la legge applicabile al contratto, sia nel caso in cui l\u2019evento rientri in una clausola di Force Majeure o Hardship, sia nel caso in cui tale clausola non sia presente o non ricomprenda l\u2019evento.<\/p>\r\n<p><strong>I presupposti e le conseguenze della Forza Maggiore o dell\u2019Hardship, infatti, possono essere regolati in modo molto diverso a seconda della legge applicabile al contratto<\/strong>.<\/p>\r\n<p><strong>Se Parte A e Parte B avessero entrambe sede in Cina<\/strong>, al contratto di vendita si applicherebbe la legge della Repubblica Popolare Cinese, e la possibilit\u00e0 di invocare con successo la Force Majeure andrebbe valutata applicando queste norme.<\/p>\r\n<p><strong>Se Parte B avesse invece sede in Italia<\/strong>, nella maggioranza dei casi al contratto di vendita si applicherebbe la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (e quindi l\u2019art. 79 sulle Cause di Esonero visto in precedenza) e per quanto non coperto dalla CISG si applicherebbe la legge indicata dalle parti nel contratto (o in mancanza identificata tramite i meccanismi di diritto internazionale privato).<\/p>\r\n<p>Analogo ragionamento andrebbe fatto per determinare quale sia la legge applicabile al contratto tra Parte B e Parte C e cosa preveda tale legge, e cos\u00ec via lungo la supply chain internazionale.<\/p>\r\n<p>Nel caso in cui i diversi rapporti siano regolati dalla stessa normativa (ad esempio la CISG) ci\u00f2 non comporta problemi, ma <strong>se<\/strong> \u2013 come \u00e8 probabile &#8211; <strong>le leggi applicabili fossero diverse la situazione si complica parecchio<\/strong> perch\u00e9 lo stesso evento potrebbe essere considerato causa di esonero da responsabilit\u00e0 contrattuale per la Parte A nei confronti della Parte B, ma non nel passaggio successivo della supply Chain, da Parte B a parte C.<\/p>\r\n<h2>Come limitare i rischi nella supply chain?<\/h2>\r\n<p>Il modo migliore di limitare il rischio di richieste di risarcimento del danno da parte delle altre imprese della catena di fornitura \u00e8 quello di <strong>richiedere per tempo al proprio Fornitore conferma della disponibilit\u00e0 ad effettuare la prestazione contrattuale secondo i termini stabiliti<\/strong>, e condividere le informazioni ricevute con le altre aziende che fanno parte della supply chain.<\/p>\r\n<p>Nel caso di inadempimento motivato con l\u2019emergenza Coronavirus, \u00e8 fondamentale <strong>verificare se l\u2019evento denunciato rientri tra quelli che possono essere causa di esonero da responsabilit\u00e0<\/strong> contrattuale, ed esigere che il <strong>fornitore fornisca le prove relative<\/strong>. Tali prove, se confermano l\u2019impossibilit\u00e0 della prestazione del fornitore, potranno essere utilizzate dall\u2019acquirente, a sua volta, per invocare la situazione di Force Majeure nei confronti delle altre aziende della Supply Chain.<\/p>\r\n<p>Se nei contratti (di acquisto e vendita) sono presenti <strong>clausole di Force Majeure \/ Hardship<\/strong>, andr\u00e0 visto cosa prevedono come modalit\u00e0 di denuncia, tempi di sospensione della prestazione o risoluzione del contratto, nonch\u00e9 cosa preveda la legge applicabile ai contratti.<\/p>\r\n<p>Infine, \u00e8 bene ricordare che la maggior parte delle normative prevedono un <strong>onere di mitigare i danni derivanti dall\u2019eventuale inadempimento<\/strong> dell\u2019altra parte: ci\u00f2 significa che se \u00e8 probabile, o anche solo possibile, che il Fornitore cinese si renda inadempiente ad una fornitura, la parte acquirente dovr\u00e0 fare tutto il possibile per essere in grado di porvi rimedio ed adempiere comunque alle proprie obbligazioni verso le altre aziende che formano parte della supply chain, ad esempio procurandosi il prodotto da altri fornitori anche a condizioni molto pi\u00f9 onerose.<\/p>\r\n<h2><strong>Come cambiano i contratti di distribuzione dopo Covid19?<\/strong><\/h2>\r\n<p>Ne ho parlato in un webinar il 20.11.2020, offrendo il mio punto di vista sulle lezioni apprese durante la pandemia e sulle clausole che \u00e8 opportuno verificare e aggiornare: clicca qui sotto per vedere la registrazione dell\u2019intervento.<\/p>\r\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Contratti distribuzione internazionale\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/vjjf2i0_700?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\r\n\r\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/episode\/5nJr7wrM2rbCaMOi9fB5Nq?utm_source=generator\" width=\"100%\" height=\"232\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riassunto &#8211;\u00a0 Quando l\u2019emergenza Coronavirus pu\u00f2 essere invocata come evento di Forza Maggiore per escludere la responsabilit\u00e0 contrattuale e il risarcimento dei danni? Quali sono gli effetti nella supply chain internazionale del mancato adempimento di un\u2019impresa cinese ai propri obblighi di fornitura o di acquisto di materie prime, componenti o prodotti? Quali comportamenti deve adottare [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":43,"featured_media":15129,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[264],"tags":[218,217],"class_list":["post-15102","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-international-trade-it","tag-cn-it","tag-italy-it"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/43"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15102"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15102\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30842,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15102\/revisions\/30842"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15129"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}