{"id":14871,"date":"2020-02-24T07:00:14","date_gmt":"2020-02-24T06:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/?p=14871"},"modified":"2025-01-29T11:46:50","modified_gmt":"2025-01-29T10:46:50","slug":"germania-contratti-distribuzione-franchising-indennita-fine-rapporto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2020\/02\/germania-contratti-distribuzione-franchising-indennita-fine-rapporto\/","title":{"rendered":"Germania \u2013 Contratti di distribuzione, Franchising e indennit\u00e0 di fine rapporto"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><strong>Riassunto<\/strong>: <em>In Germania, al termine di un contratto di distribuzione, gli intermediari di una rete di distribuzione (in particolare, i distributori\/franchisee) <strong>possono chiedere un\u2019indennit\u00e0<\/strong> al proprio produttore\/fornitore, <strong>se<\/strong> si configura una fattispecie <strong>analoga a quella dell\u2019agente commerciale<\/strong>. Tali condizioni sussistono se l&#8217;intermediario \u00e8 <strong>integrato nella rete commerciale del fornitore ed \u00e8 obbligato a trasferire il proprio portafoglio clienti<\/strong> al fornitore, cio\u00e8 a trasmettere i dati dei propri clienti in modo che il fornitore possa immediatamente e senza ulteriori indugi sfruttare i vantaggi del portafoglio clienti al termine del contratto. Una recente decisione giudiziaria <strong>mira ora ad estendere<\/strong> il diritto all\u2019indennit\u00e0 del distributore a casi in cui il fornitore abbia in qualche modo beneficiato del rapporto commerciale con il distributore, <strong>anche nel caso in cui<\/strong> il distributore <strong>non abbia fornito i dati dei clienti<\/strong> al fornitore. Questo articolo illustra tale novit\u00e0 e fornisce suggerimenti su come superare le incertezze emerse a seguito di questa nuova decisione.<\/em><\/p><\/blockquote>\n<hr \/>\n<p>Un tribunale tedesco ha recentemente ampliato il diritto del distributore all\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto: i fornitori <strong>potrebbero dover pagare l\u2019indennit\u00e0<\/strong> ai propri distributori autorizzati anche nel caso in cui questi ultimi <u>non<\/u> fossero obbligati a trasferire la propria clientela al fornitore. Al contrario, potrebbe essere sufficiente il conseguimento di <strong>un qualsiasi avviamento<\/strong> \u2013 inteso come vantaggi sostanziali che, a seguito della cessazione del rapporto, il fornitore possa derivare dalla relazione commerciale con il distributore, indipendentemente da che cosa le parti abbiano stipulato nell\u2019accordo di distribuzione.<\/p>\n<p>Questa decisione potrebbe influire<strong> su tutti i tipi di business in cui<\/strong> i prodotti siano venduti tramite <strong>distributori <\/strong>(<strong>e franchisee<\/strong>, vedi sotto) \u2013 <strong>in particolare,<\/strong> quindi, sul commercio <strong>al dettaglio<\/strong> (soprattutto per quanto riguarda prodotti di elettronica, cosmetica, gioielleria e talvolta anche moda), sul settore <strong>automobilistico<\/strong> <strong>e sul commercio all\u2019ingrosso<\/strong>. I <strong>distributori<\/strong> sono imprenditori autonomi e indipendenti i quali vendono e promuovono i prodotti<\/p>\n<ul>\n<li>stabilmente ed in nome proprio (differentemente dagli agenti commerciali),<\/li>\n<li>per proprio conto (differentemente dagli agenti commissionari),<\/li>\n<li>perci\u00f2 sopportando il rischio ed i cui margini di profitto \u2013 per contro \u2013 sono piuttosto alti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel diritto tedesco i distributori sono meno protetti rispetto agli agenti commerciali. Tuttavia, anche i distributori e gli agenti commissionari (vedi <a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/2017\/04\/distribution-commission-agents-indemnity-end\/\">qui<\/a>) hanno diritto ad ottenere un\u2019indennit\u00e0 alla cessazione del contratto, qualora sussistano <strong>due<\/strong> <strong>prerequisiti:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>il distributore o agente commissionario sia integrato nella rete di vendita del concedente\/fornitore (pi\u00f9 di un semplice rivenditore) e<\/li>\n<li>sia obbligato (contrattualmente o di fatto) ad inoltrare al fornitore i dati della clientela durante o al termine dell\u2019esecuzione del contratto (Corte Federale tedesca, decisione del 26 novembre 1997, R.G. n. VIII ZR 283\/96).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ora, il Tribunale Regionale di Norimberga-F\u00fcrth ha stabilito <strong>che<\/strong> il secondo prerequisito sussiste gi\u00e0 se il distributore ha procurato un <strong>avviamento al concedente<\/strong>:<\/p>\n<p>\u201c<em>\u2026 <u>l\u2019unico<\/u> fattore decisivo, ai fini di un\u2019applicazione analogica, \u00e8 se il convenuto (il concedente) ha tratto beneficio dalla relazione commerciale con l\u2019attore (distributore). \u2026<\/em><\/p>\n<p><em>\u2026 il concedente deve corrispondere un\u2019indennit\u00e0 se ha un \u201cavviamento\u201d, ossia una giustificata aspettativa di profitto dalle relazioni commerciali con la clientela procurata dal distributore.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>(cfr. <a href=\"http:\/\/www.gesetze-bayern.de\/Content\/Document\/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-31520?AspxAutoDetectCookieSupport=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decisione del 27 novembre 2018, R.G. n.\u00a02 HK O 10103\/12<\/a>).<\/p>\n<p>Al fine di giustificare tale estensiva applicazione, il tribunale ha fatto riferimento in via astratta alle <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/liste.jsf?language=it&amp;num=C-315\/14%20-%20Marchon%20Germany&amp;td=ALL\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">conclusioni<\/a> dell\u2019avvocato generale della Corte UE nel caso Marchon\/Karaszkiewicz, rese il 10 settembre 2015. Tale caso, tuttavia, non concerneva distributori, bens\u00ec il diritto all\u2019indennit\u00e0 dell\u2019agente commerciale, in particolare il concetto di \u201cnuovi clienti\u201d ai sensi della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/it\/ALL\/?uri=CELEX%3A31986L0653\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Direttiva 86\/653\/EEC<\/a> sugli agenti commerciali.<\/p>\n<p>Nel presente caso, secondo il tribunale, \u00e8 sufficiente che il fornitore abbia sul proprio computer i dati sui clienti procurati dal distributore e possa fare liberamente uso degli stessi. Altre ipotesi in cui potrebbe sorgere il diritto del distributore all\u2019indennit\u00e0, persino a prescindere dai dati concreti sulla clientela, sarebbero casi in cui il fornitore rilevi il negozio dal distributore e i clienti conseguentemente continuino a visitare proprio quel negozio anche dopo che il distributore lo ha lasciato.<\/p>\n<h2><strong>Consigli pratici<\/strong>:<\/h2>\n<p>1. La decisione rende <strong>l\u2019inquadramento giuridico dei distributori \/ franchisee meno chiaro<\/strong>. L\u2019interpretazione estensiva del tribunale, tuttavia, deve essere vista alla <strong>luce della giurisprudenza della Corte Federale<\/strong>: ancora nel 2015, la Corte <strong>ha negato il diritto all\u2019indennit\u00e0 ad un distributore<\/strong>, contestando la mancanza del secondo requisito, in quanto il distributore non era obbligato a trasferire i dati sulla clientela (<a href=\"http:\/\/juris.bundesgerichtshof.de\/cgi-bin\/rechtsprechung\/document.py?Gericht=bgh&amp;Art=en&amp;nr=70337&amp;pos=0&amp;anz=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decisione del 5 febbraio 2015, R.G. n.\u00a0VII ZR 315\/13<\/a>, facendo seguito alla propria precedente decisione nel caso Toyota del 17 aprile 1996, R.G. n.\u00a0VIII ZR 5\/95). Inoltre, la Corte Federale ha <strong>negato ai franchisee il diritto all\u2019indennit\u00e0<\/strong> qualora il franchising abbia ad oggetto un business<strong> anonimo di massa<\/strong> e la clientela continui ad essere clientela regolare soltanto in via di fatto (<a href=\"http:\/\/juris.bundesgerichtshof.de\/cgi-bin\/rechtsprechung\/document.py?Gericht=bgh&amp;Art=en&amp;az=VII%20ZR%20109\/13&amp;nr=70269\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decisione del 5 febbraio 2015, R.G. n.\u00a0VII ZR 109\/13<\/a> nel caso della catena di panetterie \u201c<em>Kamps<\/em>\u201d). Resta da vedere come si evolver\u00e0 questa giurisprudenza.<\/p>\n<p>2. In ogni caso, <strong>prima di entrare nel mercato tedesco<\/strong>, i <strong>fornitori devono valutare<\/strong> se intendano assumersi il rischio di dover pagare un\u2019indennit\u00e0 alla cessazione del contratto.<\/p>\n<p>3. Lo stesso vale per i franchisor: <strong>i franchisee saranno probabilmente in grado di far valere il diritto ad un\u2019indennit\u00e0 sulla base dell\u2019applicazione analogica della normativa sull\u2019agenzia commerciale<\/strong>. Fino ad ora, la Corte Federale ha negato il diritto all\u2019indennit\u00e0 del franchisee caso per caso, lasciando cos\u00ec aperta la questione se i franchisee possano in via generale far valere un tale diritto (cfr. ad esempio la decisione del 23 luglio 1997, R.G. n.\u00a0VIII ZR 134\/96 nella causa sui negozi <em>Benetton<\/em>). Nondimeno, i tribunali tedeschi potrebbero probabilmente riconoscere il diritto all\u2019indennit\u00e0 nel caso del <strong>franchising distributivo<\/strong> (in cui il franchisee compra i prodotti dal franchisor), qualora la situazione sia simile alla distribuzione e all\u2019agenzia commerciale. Questo potrebbe essere il caso in cui il franchisee sia stato incaricato di distribuire i prodotti del franchisor e solo il franchisor abbia, al termine del contratto, diritto ad accedere ai nuovi clienti acquisiti dal franchisee durante il contratto (cfr. Corte Federale tedesca, decisione del 29 aprile 2010, R.G. n.\u00a0<a href=\"https:\/\/juris.bundesgerichtshof.de\/cgi-bin\/rechtsprechung\/document.py?Gericht=bgh&amp;Art=en&amp;sid=0648b14991dca5eb2f6ef66115c61b5b&amp;nr=53638&amp;pos=0&amp;anz=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">I ZR 3\/09<\/a>, <em>Joop<\/em>). <strong>Nessun diritto all\u2019indennit\u00e0<\/strong>, tuttavia, pu\u00f2 essere fatto valere se<\/p>\n<ul>\n<li>il franchise ha ad oggetto un <strong>business anonimo di massa<\/strong> e i clienti continuano ad essere regolari soltanto di fatto (decisione del 5 febbraio 2015, nella causa sulla catena di panetterie \u201c<em>Kamps<\/em>\u201d) o<\/li>\n<li>nei <strong>franchising di produzione<\/strong> (contratti di imbottigliamento, ecc.), in cui il franchisor o titolare della licenza non opera nello stesso identico settore dei prodotti distribuiti dal franchisee \/ licenziatario (decisione del 29 aprile 2010, R.G. n.\u00a0I ZR 3\/09, <em>Joop<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>4. Nel diritto tedesco, il diritto all\u2019indennit\u00e0 dei distributori \u2013 o, potenzialmente, dei franchisee \u2013 <strong>pu\u00f2 ancora essere escluso<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>scegliendo di applicare al contratto un <strong>altro diritto sostanziale<\/strong> che non preveda un\u2019indennit\u00e0;<\/li>\n<li>obbligando il fornitore a <strong>bloccare, non usare e, se necessario, cancellare i dati della clientela <\/strong>alla cessazione del contratto (Corte Federale tedesca, decisione del 5 febbraio 2015, R.G. n.\u00a0VII ZR 315\/13: \u201c<em>fatte salve le disposizioni riportate all\u2019articolo <\/em><em>[\u25cf] sotto, il fornitore deve bloccare i dati forniti dal distributore dopo che sar\u00e0 terminata la partecipazione del distributore al servizio clienti, deve cessare di utilizzarli e, su richiesta del distributore, deve cancellarli.\u201d)<\/em>. Sebbene tale disposizione contrattuale sembri essere diventata irrilevante alla luce della decisione del Tribunale di Norimberga sopraccitata, il Tribunale non ha fornito alcun argomento sul perch\u00e9 la consolidata giurisprudenza della Corte Federale non debba trovare pi\u00f9 applicazione;<\/li>\n<li><strong>pattuendo espressamente l\u2019esclusione del diritto all\u2019indennit\u00e0<\/strong>, il che, tuttavia, potrebbe funzionare solo qualora (i) il distributore operi al di fuori dello SEE e (ii) non sussista una norma locale inderogabile che preveda tale indennit\u00e0 (si veda l\u2019articolo <a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2018\/04\/german-distributor-indemnity-avoid\/\">qui<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>5. Inoltre, se il fornitore accetta deliberatamente di pagare l\u2019indennit\u00e0 in cambio di un solido portafoglio clienti con una quantit\u00e0 di dati potenzialmente utilizzabili in modo significativo (in conformit\u00e0 con il <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=CELEX%3A32016R0679\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento UE sulla Protezione Generale dei dati<\/a>), <strong>pu\u00f2 pattuire con il distributore il pagamento di \u201cquote d\u2019ingresso\u201d (\u201centry fees\u201d),<\/strong> al fine di mitigare il peso della propria obbligazione. Il pagamento di tali quote d\u2019ingresso o oneri contrattuali potrebbe essere posticipato fino alla cessazione del contratto e successivamente compensato con il diritto all\u2019indennit\u00e0 del distributore.<\/p>\n<p>6. L\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto del distributore viene <strong>calcolata sulla base del margine di guadagno conseguito<\/strong> con nuovi clienti apportati dal distributore o con clienti gi\u00e0 esistenti con cui il distributore abbia sensibilmente sviluppato gli affari. Il calcolo esatto pu\u00f2 essere estremamente complesso ed i tribunali tedeschi applicano differenti metodi. In totale, l\u2019indennit\u00e0 non pu\u00f2 superare la media dei margini annualmente conseguiti dall\u2019agente con tali clienti negli ultimi anni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riassunto: In Germania, al termine di un contratto di distribuzione, gli intermediari di una rete di distribuzione (in particolare, i distributori\/franchisee) possono chiedere un\u2019indennit\u00e0 al proprio produttore\/fornitore, se si configura una fattispecie analoga a quella dell\u2019agente commerciale. 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